TRIBUNALE DI PERUGIA

SEZIONE PENALE

AULA 1

PROCEDIMENTO N. 10/01 R.G. DIB. e 474/96 R.G.N.R.

A CARICO DI: GRECO IVO + 3

UDIENZA DEL GIORNO 19 SETTEMBRE 2002

RINVIO AL 20 SETTEMBRE 2002

CANCELLIERE B3: SIG.RA STEFANIA BERTINI

PARTI PROCESSUALI

 

COLLEGIO: PRESIDENTE    DOTT.    MASSIMO RICCIARELLI

GIUDICE       DOTT.    MARCO VEROLA

         GIUDICE       DOTT.SSA FRANCESCA ALTRUI

 

PUBBLICO MINISTERO:     DOTT.    DARIO RAZZI

 

IMPUTATO E DIFENSORE:

GRECO IVO               - AVV. LEMME

CAPALDO PELLEGRINO      - AVV. DEL RE,   AVV. VASSALLI

CARBONETTI FRANCESCO    - AVV. VASSALLI, AVV. ZAGANELLI

D’ERCOLE STEFANO        - AVV. MACRILLO’

 

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prendiamo atto di chi è presente, gli imputati non li vedo presenti nessuno.

Greco Ivo è difeso dall’Avvocato Fabrizio Lemme, che è presente; Capaldo Pellegrino, difeso dagli Avvocati Del Re Michele, che è presente, e dall’Avvocato Vassalli, momentaneamente sostituito dall’Avvocato D’Alessandro; poi per quanto riguarda Carbonetti, sempre Avvocato Vassalli, quindi momentaneamente sostituito dall’Avvocato D’Alessandro e l’Avvocato Zaganelli, che invece è presente; per D’Ercole, l’Avvocato Armando Macrillò, in sostituzione dell’Avvocato Angelo Alessandro Sammarco.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato Macrillò, in sostituzione dell’Avvocato Sammarco e anche dell’Avvocato De Luca, che è il codifensore.

Per S.G.R. è presente l’Avvocato Del Re; per le Parti Civili sono presenti l’Avvocatura dello Stato, Avvocato Scalas, presente l’Avvocato Paola, presente l’Avvocato Fabbri, anche in sostituzione dell’Avvocato Polimanti, è presente l’Avvocato Rosi, l’Avvocato Fanfani per il Consorzio di Perugia.

Quindi, delle Parti Civili è attualmente non presente l’Avvocato Petrucci  e l’Avvocato De Priamo; ne daremo atto quando arriveranno.

Ecco l’Avvocato Vassalli che quindi assume la difesa degli imputati Carbonetti e Capaldo.

Preliminarmente, il Tribunale deve pronunciarsi sulle richieste di ammissione di prove documentali depositate nel termine che era stato assegnato e poi prorogato al 15 luglio.

Come ben sapete, sono state prodotte dalle Parti memorie difensive, consulenze tecniche di carattere medico legale ed altra documentazione; vi sono osservazioni reciproche su queste produzioni? Il Pubblico Ministero ha qualcosa...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): osservazioni sulle produzioni no, io vorrei soltanto produrre ai fini delle valutazioni del Tribunale sui tempi di prescrizione, un atto interruttivo, l’invito a comparire del 31 dicembre ’98 con relativi atti susseguenti, missive con cui si rinuncia all’interrogatorio o l’interrogatorio stesso, in un caso.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): d’accordo; nessuna osservazione su questo punto? Ci sono osservazioni? No.

Vi è poi un’altra cosa che devo osservare, anzi due; una, che l’Avvocato Paola nel mese di settembre, per conto delle Parti Civili, ha prodotto un ulteriore documento che è costituito da un parere pro veritate a suo tempo depositato nell’ambito dei lavori della Commissione Parlamentare dal Professor Criscuolo, si tratta di osservazioni inerenti alla validità o meno dell’Atto Quadro; presumo che questo documento le Parti lo conoscano, diciamo così, nel quadro dei lavori della Commissione Parlamentare, ma non è stato prodotto formalmente entro il 15 luglio; si tratta comunque di uno dei pareri di cui si dà conto anche nella relazione parlamentare, che si sono in qualche modo intrecciati sulla validità di questo noto contratto.

Le Parti hanno qualcosa da osservare su questa produzione?

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): ne siamo venuti in possesso naturalmente dopo la scadenza del termine, l’ho prodotto con abbondante anticipo appunto perché potesse essere esaminato compiutamente da tutte quante le Parti, comunque appunto ne chiedo l’acquisizione.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): le altre Parti?

È uno dei pareri che si... è nota la questione che si sono intrecciate controversie sulla validità dell’Atto Quadro, tant’è che abbiamo anche una transazione che riflette poi queste problematiche, e sono varie questioni, del resto riecheggiano, nel parere del Professor Criscuolo si riecheggiano temi già affrontati nella memoria, diciamo così, de nova, Gabrielli, che invece era già a suo tempo prodotta agli atti.

Un’ultima cosa prima dei provvedimenti del Tribunale, mi rivolgo espressamente ad S.G.R.; alla fine del mese di luglio è stata presentata una richiesta di dissequestro da parte del Consorzio... della Liquidazione, relativa alle cambiali facenti parte del compendio sequestrato per secondo, relative ai rapporti con il Consorzio Agrario di Perugia.

Si assume, secondo l’istanza, che non essendo stato trasferito, e questo è un fatto pressoché pacifico, il credito della Fedit nei confronti del Consorzio, credito che quindi sarebbe rimasto in capo alla Liquidazione, si assume cioè che le cambiali inerenti al rapporto Fedit – Consorzio Agrario, accederebbero a quel credito non trasferito e quindi si chiede da parte della Liquidazione il dissequestro in proprio favore delle cambiali.

Il Tribunale allo stato ha respinto la richiesta motivando sul punto che essendovi comunque controversia, a prescindere dal merito del processo che poi avrebbe conseguenze evidentemente sulla soluzione del problema, ma essendovi allo stato controversia perché dalla transazione e dai suoi allegati risulterebbe che in realtà queste cambiali semmai spetterebbero ad S.G.R., essendovi controversia sul punto, non può farsi luogo a dissequestro, però questo era un provvedimento emesso ovviamente in ...(incomprensibile) altra parte, a scanso di equivoci e con riserva di ogni provvedimento, volevo mettere a conoscenza S.G.R. di questo fatto perché eventualmente possa pronunciarsi anche su questo punto.

Prego Avvocato.

PARTE CIVILE (AVV. SCALAS): un’osservazione; le Difese hanno prodotto la copia della Sentenza resa dal Tribunale di Roma sulla causa Fedit...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sì.

PARTE CIVILE (AVV. SCALAS): ...volevo sapere se l’unica copia prodotta è questa dattiloscritta che io ho rinvenuto, perché la copia dattiloscritta non è la copia della Sentenza, la Sentenza è scritta a mano, allora in realtà questa non è una copia della Sentenza, è una trascrizione della Sentenza e allora credo che tutto sommato non sia regolare come produzione.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ne prendo atto; possiamo recuperare il documento? È il fascicolo B delle produzioni del 15... entro il 15 luglio.

PARTE CIVILE (AVV. SCALAS): tant’è che manca anche della sottoscrizione del Giudice, ma...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): il rilievo corrisponde al vero; la Parte Civile dispone dell’originale o della copia?

PARTE CIVILE (AVV. SCALAS): no, io ho appreso la circostanza parlando col collega di Roma e quindi non ho la, diciamo, la copia effettiva della Sentenza.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ma lei ha preso visione del contenuto della Sentenza, sa dire se...

PARTE CIVILE (AVV. SCALAS): di quella scritta a mano no, lì vedo peraltro ogni tanto ci sono dei puntini, evidentemente chi ha trascritto la Sentenza non è riuscito a capire la parola, cioè volevo rilevare questo, comunque non è una copia... sarà eventualmente una trascrizione, corrisponderà anche, io non posso fare eccezioni su questo punto, però non è la copia della Sentenza.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): comunque voglio dire, il dispositivo è quello che è.

PARTE CIVILE (AVV. SCALAS): il dispositivo sì, credo che corrisponda.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): poi diciamo la sostanza della motivazione è quella immagino.

PARTE CIVILE (AVV. SCALAS): immagino di sì, ovviamente non penso che ci siano... ma era una questione così, un rilievo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): altre osservazioni?

Quindi, con la riserva dei pronunciamenti di S.G.R. sulla questione cambiali Fedit – Consorzio Agrario di Perugia, il Tribunale acquisisce tutta la documentazione prodotta successivamente alla precedente udienza... prego.

DIFESA IMPUTATO CAPALDO E RESP. CIVILE S.G.R. (AVV. DEL RE MICHELE): posso Presidente?

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego.

DIFESA IMPUTATO CAPALDO E RESP. CIVILE S.G.R. (AVV. DEL RE MICHELE): Del Re per Capaldo e S.G.R.; io veramente ho una perizia giurata in ordine a quel fatto della Sardegna che è stato presentato da ultimo dalle Parti Civili, però non ce l’ho qui, la porto la prossima volta perché siamo ai limiti...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): oggi cominciamo la discussione, Avvocato, altro non posso fare.

Acquisisce tutta la documentazione prodotta successivamente alla precedente udienza, documentazione depositata nel termine del 15 luglio come prorogato e quanto al parere Criscuolo, in epoca successiva.

Dà atto delle osservazioni dell’Avvocatura dello Stato in ordine alla produzione della Sentenza del Tribunale di Roma sulla causa riguardante il cosiddetto credito M.A.F.; per intanto acquisisce quel documento dando atto che trattasi all’evidenza di Sentenza dattiloscritta e non certificata conforme rispetto ad una Sentenza che reca comunque quel dispositivo.

Ciò posto, rileva che non vi è altra attività istruttoria da svolgere, dispone farsi luogo a discussione, Pubblico Ministero può concludere.

CONCLUSIONI

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): il Pubblico Ministero seguirà un taglio non analitico, in primo luogo perché ha già depositato in forma di memoria sostanzialmente quello che era il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio che costituiva, diciamo, l’impianto dell’impostazione accusatoria, e poi per tenere conto delle emergenze dibattimentali e delle osservazioni delle Difese, analizzerà più in dettaglio alcune questioni che sono state sollevate o che sono comunque, si sono poste in evidenza dall’istruttoria dibattimentale.

Un primo problema...

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME): Presidente, scusate, prima che parli il Pubblico Ministero, ero un attimo distratto, e prima che sia chiuso il dibattimento io vorrei depositare una memoria...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato, non ha problemi, la può depositare contestualmente alla propria discussione.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME): sono l’Avvocato Lemme per la difesa di Ivo Greco; la vorrei depositare subito, perché dato che c’è qualche bizzarro personaggio che dice che le memorie vanno depositate prima della chiusura del dibattimento, ad evitare qualunque discussione, la vorrei depositare.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): una memoria di carattere istruttorio senz’altro sì, una memoria di carattere...

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME): una memoria di carattere difensivo...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ...illustrativo assolutamente no.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME): assolutamente no; mi fa piacere che il Collegio condivida la mia modesta impostazione, ma la volevo depositare subito.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): non c’è problema Avvocato Lemme, produca.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME): e poi una seconda cosa volevo dire, volevo anticipare al Tribunale; ho parlato con i Difensori delle Parti Civili, ho parlato con il Pubblico Ministero e c’è consenso al mio intervento subito dopo quello del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ne prendiamo atto.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME): quindi se il Tribunale lo consente anche lui, io parlerei questa mattina...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): questa mattina non lo so.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME): questa mattina o oggi pomeriggio, voglio dire nella giornata di oggi Presidente.

DIFESA IMPUTATO CAPALDO E RESP. CIVILE S.G.R. (AVV. DEL RE MICHELE): visto che si parla dei tempi, io volevo...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): perdonatemi, sulla questione dei tempi, che sicuramente saranno stretti, perché il Tribunale purtroppo ha esigenze insopprimibili di celerità, celerità nei limiti ovviamente relativi si intende, è chiaro che entro questo mese il Tribunale vuole rendere la decisione di questo processo, questo a chiarimento di tutti, è chiaro che non è che si sta con l’orologio in mano, ma in larga massima sì, nel senso che dopo che il Pubblico Ministero ha parlato, volevo anche rendermi conto di quanto ci intratterrà il Pubblico Ministero per poi fare una verifica dei tempi, ecco perché rimanderei a dopo questa puntualizzazione.

Prego Pubblico Ministero.

Diamo atto che sono arrivati gli Avvocati De Priamo entrambi e l’Avvocato Michetelli per l’Avvocato Petrucci.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): dicevamo, anche leggendo le memorie difensive, il Pubblico Ministero ritiene che vada fatta una premessa, mi riferisco naturalmente al capo di imputazione principale, che è descritto in forma penso dettagliata, senza voler autoelogiarmi, e a cui è stata data una certa qualificazione giuridica; in corso di procedimento e in particolare davanti al G.I.P. si è, ma già da prima si era prospettata questa situazione, si è contestato che vi fosse nel reato di bancarotta la ricorrenza dell’intraneus, ossia del soggetto tipico per la configurazione di un reato proprio, e anche su sollecitazione delle Parti Civili, preoccupate sul punto, in via alternativa era stato, non dico contestato, ma integrato in forma alternativa anche l’eventualità di una diversa qualificazione giuridica quale il peculato.

Ripeto, non si trattava di una contestazione suppletiva perché il fatto rimaneva lo stesso con tutti i suoi dettagli, senza alcuna modifica, ma veniva prospettata in via alternativa anche questa possibile qualificazione giuridica e il G.I.P. ha poi sciolto questa ipotesi riconfermando la configurabilità del reato di bancarotta.

Dico questo soltanto, sappiamo benissimo che il Tribunale si attiene al fatto e poi può qualificarlo come crede, salvo i limiti di un reato più grave che comporterebbe una pena maggiore, ma insomma non penso che problemi di questo genere... ma in ogni caso questa prospettazione alternativa ha costituito oggetto di contestazione.

Quindi da questo punto di vista non ci sono limiti alla cognizione e alla qualificazione dei fatti da parte del Tribunale in quanto, come detto, una contestazione alternativa era stata pur fatta.

Uno dei problemi, dicevo, che era stato posto, e inizialmente è stato posto in questi termini, ossia che l’intraneus sarebbe rappresentato dal Commissario Governativo, questo per la prospettazione accusatoria, e quindi si era eccepito che il Commissario Governativo non è un Amministratore e quindi non poteva darsi il reato di bancarotta e sul punto il Pubblico Ministero ha svolto delle osservazioni; in seconda battuta, si sostiene ora che in realtà il Commissario Governativo non entra in gioco come Amministratore, ma come Liquidatore giudiziale e quindi sarebbe una figura non tipica.

Prima di entrare nel dettaglio di queste due osservazioni, io vorrei fare riferimento innanzitutto alla nuova formulazione del 2636, non per, tranquillizzo tutti, non per applicare retroattivamente una norma, 2600 e l’attuale 2639, ma semplicemente per vedere se la legislazione attuale, qualora più favorevole, potesse in qualche maniera, possa in qualche maniera influire sulla decisione della causa, quindi è chiaro che faremo riferimento poi alla situazione normativa precedente, quella all’epoca dei fatti.

Si dice: “Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla Legge Civile, è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli Amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall’Autorità Giudiziaria o dall’Autorità Pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi”.

Allora, il 2639 ci dice sostanzialmente che è la stessa cosa, c’è questa equiparazione al soggetto formalmente investito, di alcune categorie, chi svolge la stessa funzione, anche se diversamente qualificata o anche chi la esercita in modo continuativo e significativo, comunque i poteri inerenti a quella funzione.

C’è poi il secondo comma che riguarda i rapporti tra queste norme e quelle riguardanti i delitti contro la Pubblica Amministrazione, e si dice: “Le disposizioni sanzionatorie relative agli Amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall’Autorità Giudiziaria o dall’Autorità Pubblica di vigilanza di amministrare la società, e via dicendo, fuori dai casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei Pubblici Ufficiali”.

Quindi verrebbe da pensare, se non si legge male, ma chiaramente siamo ai primi passi di questa normativa, che il reato di bancarotta potrebbe in questa situazione cedere il passo ad un reato contro la Pubblica Amministrazione che ne contenesse tutti gli elementi di fatto, altrimenti ci sarebbe concorso, e io penso che questa ipotesi possa prospettarsi esclusivamente in relazione al diritto di peculato, ma non certo a quello di abuso d’ufficio, perché c’è una diversa configurazione fattuale.

Dicevo, questa è la disciplina attuale; in quanto è innovativa questa disciplina? Ma, se guardiamo la lettera della legge ci si possono trovare forse delle differenze o forse una qualche innovazione potrà vedersi in relazione a quella che è stata l’evoluzione del diritto societario con un proliferare di figure societarie di sapore vagamente anglofono, quasi tutti con desinenza in ing, ma che andando a stringere poi o si riconducono a compiti di amministrazione oppure no, e quindi probabilmente il 2639 trova la sua ratio in questa volontà esplicita di non svicolare tra le pieghe del diritto societario per inventare figure societarie che possano porre al riparo da quella responsabilità residua che la stessa legge prevede.

Ma se andiamo a guardare alle figure centrali di questa norma, io gran differenza con la situazione precedente non la vedo, perché c’è una giurisprudenza oramai consolidatissima che si può riassumere anche nella lettura di poche massime, secondo la quale in materia penalistica ciò che conta è la sostanza, lo dico in maniera così poco tecnica, ma penso diretta.

E questo sia per la dottrina che per la giurisprudenza, quando una legge indica i soggetti che possono commettere il reato in esame, si riferisce non all’aspetto formale delle loro qualifiche, ma alle funzioni inerenti a tali qualifiche di fatto esercitate.

Che cosa significa? Qui ci rientra non solo l’Amministratore di fatto, ma qualsiasi altro soggetto investito anche di diritto di determinate funzioni che però corrispondono alle funzioni e ai poteri tipici dell’Amministratore e delle altre figure soggettive previste dalla normativa.

Questo principio c’era sempre, e allora se, io non mi dilungo oltre, ma per esempio, per quanto concerne gli Amministratori, c’è una giurisprudenza per esempio sull’Amministratore giudiziario, oltre che la più classica delle dottrine, ...(incomprensibile) Pagliardi (o simile), dove si dice: “Agli Amministratori giudiziari, essendo anch’essi investiti di poteri di gestione e da nulla rilevando il fatto che si tratti di funzioni di derivazione giudiziaria e non assembleare, è configurabile per essi la responsabilità per i reati in questione”.

Io sinceramente su questa verità non ci avevo dedicato più di tanto perché per me era solamente un problema scontato, lo davo come un fatto... però chiaramente io non è che sia un cultore del diritto fallimentare, meno che meno di quello romano, per cui dei dubbi possono sorgere quantomeno per l’autorevolezza di chi li solleva, ma questo discorso allora lo si può applicare anche alla figura del Liquidatore per esempio, cioè chi liquida di fatto una società per meccanismi procedurali od altro che portano all’assunzione o allo svolgimento di poteri, quindi sia diciamo investiti in una qualifica, che corrispondano a questa configurazione di poteri, può essere ritenuto un Liquidatore, anche se nessuno gli ha dato questa qualifica, ma se ne ha avuti poteri o se comunque li ha esercitati, perché ripeto il principio vigente di derivazione giurisprudenziale ma in via interpretativa della normativa esistente è che la legge non si riferisce all'aspetto formale delle qualifiche ma alle funzioni aderenti a tali qualifiche di fatto esercitate.

Ora, per il problema della natura di amministratore del Commissario Giudiziale io ho già svolto una memoria di un paio di pagine, non ricordo se l'ho prodotta già al Tribunale comunque sinteticamente la ricordo, innanzi tutto non ha nessun rilievo quale sia la fonte, Autorità pubblica, societaria o Autorità giudiziaria, da cui derivano i poteri di cui un soggetto sia legittimamente investito, quando questi poteri corrispondono a quelli tipici di un Amministratore non è che il fatto che vengano conferiti dall'Autorità Giudiziaria o dalla Pubblica Amministrazione fa venire meno il carattere e la natura di Amministratore.

Perché poi questi di fatto attribuiscono la gestione della società e il vecchio 2636 dettava una disciplina comune per il Commissario Governativo, per esempio articoli 2543 e 2619, e per un'altra figura di nomina extra societaria, l'Amministratore Giudiziario, un'ipotesi si riferiva all'ordinamento corporativo ma in particolare il 2409.

La disciplina è comune ma è assodato che l'Amministratore Giudiziario sia un Amministratore e come tale destinatario delle norme penali in tema di bancarotta per unanime dottrina ed anche per giurisprudenza, poca per la verità, perché in questa materia vi è poca giurisprudenza, sia in senso positivo sia in senso negativo, non ce n'è proprio e non ce n'è nemmeno per il Liquidatore, Giudiziale o meno.

In tutti questi casi richiamati dal 2636 i poteri del Commissario e dell'Amministratore Giudiziale sono predeterminati e la formula usata è: "Al soggetto nominato viene affidata la gestione della società".

Neppure si potrebbe parlare di estensione della responsabilità ma semplicemente di una definizione di quale sia l'oggetto della stessa e tanto più che non sembra ragionevole che la natura pubblicistica, ossia il coinvolgimento di un interesse, anche di un interesse pubblico, in una procedura, possa comportare come conseguenza logica e giuridica un'attenuazione del regime di responsabilità, ossia la natura pubblica dell'investitura, secondo questa impostazione, avrebbe come conseguenza una esclusione della responsabilità.

Ossia, non solo è Amministratore ma è Amministratore portatore anche di un interesse pubblico e quindi non risponde di bancarotta, sinceramente a me pare del tutto irragionevole.

Se poi si va a vedere la disciplina sanzioniatoria del 2636, questa ci dice che come l'Amministratore di nomina societaria, anche quello di nomina governativa risponde di tutti i reati previsti dall'articolo 2621, 22, 23, 24, 26, 27, 28 e 30, escludendo all'epoca solo quello del 2631 ma trattandosi del conflitto di interessi chiaramente poteva anche astenersi dal dirlo, sostituita con un'altra di maggiore gravità, ossia l'interesse privato.

Interesse privato che corrisponde addirittura alla vecchia formulazione dell'interesse privato in atti d'ufficio che era una norma talmente elastica e talmente onnicomprensiva da far insorgere, diciamo, sia il ceto politico che quello professionale forense sino alla sua sostanziale abolizione.

Quindi un'estensione di responsabilità, la conseguenza dell'ordinamento per queste figure tipiche a cui è associato un interesse pubblico, un'estensione della responsabilità oltre quella degli Amministratori ordinari.

E siccome il 236, Legge Fallimentare richiama il 223 chiaramente la conseguenza è che queste figure di Amministratori non sono estranei, non sono soggetti non previsti dalla norma penale e quindi come tali comporterebbe una diversa qualificazione giuridica dei fatti, direi proprio di no.

Ma su cosa si fonderebbe poi una esclusione di responsabilità del Commissario Governativo e dell'Amministratore Giudiziale?

Alcune conseguenze paradossali se non grottesche che evidenziano la inesattezza di questa teoria. Il soggetto che assumesse senza alcun titolo formale gli stessi poteri di gestione previsti invece dalla legge per il Commissario Governativo, sarebbe per la giurisprudenza consolidata che abbiamo, un Amministratore di fatto.

Il Commissario Governativo svolge le funzioni dell'Amministratore, dell'Assemblea, diciamo ha poteri più ampi dell'Amministratore ordinario, sia pure in un contesto societario che è diverso.

Quindi se gli stessi poteri venissero svolti in via di fatto da un soggetto che arbitrariamente si intromettesse nella vita societaria, sarebbe considerato un Amministratore di fatto, ma allora la nomina ministeriale ha questo particolare carisma, ossia che da un lato dà legittimità formale ai poteri e dall'altro esclude sia la natura di Amministratore di fatto ma perfino quella di Amministratore, cioè è un controsenso logico, giuridico.

Inoltre una società commissariata o anche quella in regime di Amministrazione giudiziaria dovrebbe considerarsi senza Amministratori, perché quelli di nomina societaria sono stati sostituiti per ragioni di interesse pubblico del Commissario Governativo o dall'Amministratore Giudiziario, e questi non essendo considerati Amministratori, per ipotesi, noi avremmo una società senza Amministratori, ma, dicevo, a me questo discorso pare veramente assurdo.

Ma, come anticipavo io non ho dato molto rilievo a queste questioni perché proprio da operatore del diritto penale davo per scontato che ciò che conta in questo campo è quello che i soggetti fanno o in via di diritto o in via di fatto, ossia quali sono i poteri e le funzioni veramente svolte e se queste corrispondono a quelle di Amministratore, Liquidatore o qualsiasi altra cosa.

Quindi da questo punto di vista non ripeto le argomentazioni ma diventa veramente superfluo, sarebbe completamente superfluo distinguere se il Commissario Governativo interviene in un atto come Amministratore o come Liquidatore, in quanto la Legge Fallimentare richiamata prevede tra i soggetti tipici sia l'Amministratore che il Liquidatore.

Cioè non è che il Pubblico Ministero si sia voluto nascondere dietro le parole, è che la sostanza è questa, il Commissario Governativo interviene nella stipula dell'Atto Quadro, da un punto di vista o per quanto ci possa interessare in quale veste intervenga, è perfettamente irrilevante.

Ma si dice: "Ma lui se è Liquidatore Giudiziale non è soggetto tipico", ma per quale motivo? Ma quali sono i poteri... innanzi tutto il Liquidatore Giudiziale non è un organo della procedura, è semplicemente un Liquidatore che invece di essere nominato dalla società, potremmo chiamarlo Liquidatore societario, è nominato dall'Autorità Giudiziaria, sempre Liquidatore è.

Ma siccome io non sono cultore della materia, mi sono andato a guardare, dico: "Può darsi che vi siano poteri diversi - stiamo parlando in astratto - tra il Liquidatore Giudiziale e quello societario".

Io sinceramente non ne vedo, non le ho viste, queste differenze non le ho trovate, sostanzialmente i poteri sono gli stessi e quindi ritorniamo al discorso di prima, ossia che poco rileva quale sia la fonte dell'investitura e poco rileva anche che vi sia un'investitura, quello che conta è la sostanza.

Poi ponendomi questo problema mi sono ricordato che nell'Atto Quadro il Commissario Governativo compare come Legale Rappresentante Fedit, mentre in un precedente decreto del Tribunale era autorizzato a comparire come Liquidatore e mi sono detto: "Ma possibile che il Notaio Mariconda è proprio nella prima pagina di un atto così importante per quello che riguarda la qualifica soggettiva e non abbia detto che interviene come Liquidatore?".

Leggo l'Atto: "Professore Avvocato Stefano D'Ercole il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Commissario Governativo e Legale Rappresentante della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari".

Andiamo a vedere i vari decreti del Ministro: "Ai Commissari - questo si riferisce ai precedenti Commissari - sono conferiti i poteri e le facoltà che la legge e lo Statuto affidano al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo e limitatamente all'approvazione del bilancio...", va be', bilancio '91, ma per caso che il Notaio Mariconda aveva qualche perplessità sulla presenza del Commissario Governativo, sulla sua veste, sulla sua funzione, sul suo ruolo? Mi pare veramente strano, avrebbe potuto dire quale Liquidatore del Concordato, ha potere di disposizione, è sostituito al debitore in questo da un provvedimento giurisdizionale, agisce nell'interesse dei creditori...

Penso che le stesse perplessità che in generale ho sempre avuto sulla qualificazione giuridica da dare a questa complessa operazione, se è una cessio bonorum, che tipo di cessio bonorum sia stata, probabilmente ce l'abbia avuta anche il Notaio Mariconda, così tecnicamente avveduto fin nei minimi particolari, qui sulla qualificazione soggettiva penso o quanto meno oggettivamente questo documento questo ci dice che, a scanso di equivoci, il Commissario Governativo interviene come Legale Rappresentante.

Ripeto, è del tutto ininfluente che si tratti di Commissario Governativo Amministratore o Commissario Governativo Liquidatore, ai fini che ci interessano, però alcune considerazioni possiamo farle.

Cioè che cosa succede quando viene nominato un Liquidatore? Con l'Omologa del Concordato il Liquidatore diventa gestore della situazione, il Tribunale sorveglia, gli organi fallimentari sorvegliano ma il Liquidatore deve e può vendere, può scegliere le modalità di vendita, a chi.

Cioè nella logica della normativa fallimentare la Sentenza di Omologa chiude una fase e il Liquidatore che non è organo della procedura concorsuale si sostituisce in quasi tutto salvo la sorveglianza al debitore, assume il potere di disposizione anche se non la titolarità dei beni stessi.

Ma nel caso in questione c'è un andamento anomalo anche da questo punto di vista della procedura di concordato perché a una Sentenza di Omologa che ancora non scioglie il dubbio se vendere in blocco, anche se già si individua un acquirente, o se vendere frazionatamente poi intervengono provvedimenti successivi che indirizzano, costringono, orientano le scelte del Liquidatore, il prezzo c'è già, l'acquirente c'è già e poi c'è l'Atto Quadro, all'articolo 8, se andiamo a vedere l'articolo 8 dell'Atto Quadro: "Il Liquidatore viene spossessato della gestione delle attività oggetto dei futuri trasferimenti dall'acquirente", ossia il futuro acquirente o meglio lo stipulante l'Atto Quadro si ingerisce nella gestione propria del Liquidatore.

Cosa residua al cosiddetto Liquidatore? Penso un'attività gestoria puramente secondaria e infine la firma dell'Atto Quadro prima e degli atti di esecuzione dell'Atto Quadro ossia la vendita a terzi degli immobili o dei cespiti, le transazioni sui crediti o gli altri negozi attinenti ai crediti, sotto la diretta direzione da parte di S.G.R., che rileva l'attività gestoria.

Dicevo, siamo sicuri che è una cessio bonorum, cioè a questo punto il Tribunale poteva assegnare il potere di disposizione e quindi di cessione al Giudice Delegato, la gestione successiva con l'Atto Quadro viene data ad S.G.R. e la Liquidazione è bella e fatta.

Capisco che anche le apparenze hanno le loro esigenze ma in questa maniera abbiamo questa figura di Liquidatore che sinceramente deve solo firmare gli atti di vendita che non sono poca cosa ma è qualcosa che imbarazza, imbarazza i primi tre Commissari Governativi che non erano nati il giorno prima e che pubblicamente si dissociarono già da quando capirono qual era l'andazzo e imbarazza Piovano, che è ancora imbarazzato, l'abbiamo sentito durante il dibattimento, per vari motivi, a me mi ricordo disse che da quando lui è uscito da questa storia si teneva un pacco di fotocopie sempre pronte vicino al comodino perché immaginava che potessero esserci, prima o poi, dei guai in cui, contro la sua volontà potesse essere comunque associato e quindi per giustificarsi dice: "Io ci avevo le carte pronte".

Questo è un aneddoto ma sicuramente abbiamo sentito il palleggio tra... di lettere con il Commissario Governativo in cui ognuno rimanda all'altro la paternità di una iniziativa da prendere su tutta questa faccenda, ci sono una decina di pagine nelle trascrizioni, ho potuto vedere.

In sostanza è una posizione quella del Commissario Governativo nominato Liquidatore sul campo che è stretto da una parte da provvedimenti che indirizzano la procedura in fase liquidatoria, provvedimenti liquidatori del Tribunale Fallimentare e dall'altro un'ingerenza liquidatoria e gestoria di S.G.R., però bisogna perfezionare sia l'Atto Quadro sia le vendite e quindi chi deve mettere questa benedetta firma è la figura centrale.

Qui bisogna fare una scelta ossia se fare la fine di Piovano che da quella volta in cui quella firma non ce l'ha messa, ancora va cercando qualcuno che lo ascolti, che ascolti le sue giustificazioni: "Guardate che non c'entro io", e tutto è successo per questi ed altri motivi e il tutto per non rimanere tagliato fuori dal giro delle nomine bancarie, giro cui precedentemente Piovano faceva parte e da allora purtroppo è rimasto escluso.

Si rivolse perfino ad Andreotti per penetrare meglio in questo ambiente: "Mettici una parola buona tu, fagli capire che non è colpa mia", e in effetti l'atteggiamento di Piovano in tutta questa faccenda qual è, dice: "Va bene... io le mie condizioni per andare avanti, ma datemi almeno un Avvocato di fiducia", nemmeno quello, per tutelarsi, perché capiva che c'era qualcosa che non andava, e però non se l'è sentita di metterci la propria faccia su questa operazione ma non ha fatto neppure niente per buttarla all'aria tant'è vero che si è dimesso.

Perché è vero sì che è un atto dovuto ma nessuno può puntare la pistola alla tempia per fare una cosa, tanto più che questa cosa poteva essere fatta dal Giudice Delegato se il Tribunale... se il Tribunale di Roma si ...(incomprensibile) tenesse tanto alla conclusione di questa operazione a quel punto bastava nominare Liquidatore, dare il potere disposizione al Giudice Delegato e quindi se il Commissario Governativo si rifiuta, beh non è che gli organi fallimentari perseguono un proprio interesse o un interesse di qualcun altro, se non si adempie al concordato le conseguenze sono altre, e invece si va avanti con dimissioni e dimissioni e dimissioni finché non si trova chi è disposto a correre il rischio e perché a parte l'utilità che può derivare... l'utilità diretta dall'assumere certi incarichi e comunque c'è un'utilità di immagine e un'utilità di ritorno vedi Piovano che comunque alletta.

Il Professor D'Ercole appunto è un professore non è uno sprovveduto, uno Studio Legale di prima importanza, di primaria importanza, non è che si possa dire: "Hanno preso una testa di legno" non... sarebbe offensivo per lo stesso Professor D'Ercole, o si è professori a tempo pieno oppure no, non ritengo il Professor D'Ercole uno sprovveduto, tra l'altro nel suo studio campeggiava anche dalle carte intestate che troviamo la presenza anche di fior di professionisti e anche di buona famiglia; quindi diciamo è una cessio bonorum, è una liquidazione ma chi sono i Liquidatori qui? Io vedo il Commissario Governativo che firma l'Atto Quadro, vedo il Tribunale Fallimentare che compiono tutta una serie di attività e di provvedime... quelli descritti nei capi di imputazione e, c'è una liquidazione a due, a tre, che procedura è questa? Come mai dopo... la Sentenza di Omologa è una Sentenza aperta, che necessità ci sarebbe dovuta essere per successivi provvedimenti continui del Tribunale che attengono all'attività liquidatoria vera e propria, quindi io non mi addentro oltre perché sinceramente ritengo che non... più che formulare queste perplessità non valga neppure la pena e in ogni caso chi esercita poteri propri o dell’Amministratore o del Liquidatore comunque denominati è un soggetto tipico ed è quindi è intraneus in questo tipo di reati.

Mi ricollego velocemente a questo discorso al problema dell'Amministratore di fatto che attiene ovviamente a questo tipo di attività gestoria di S.G.R. conferita dall'articolo 8 dell'Atto Quadro e che poi si manifesta nelle due forme relative alla vendita degli immobili e alle negoziazioni sui crediti.

Veniamo... sgombrato il campo almeno spero da questo problema che veniva frapposto alla configurabilità del reato vediamo un attimo come si svolge questa procedura, noi sappiamo che nel maggio '91 avviene il Commissariamento; il 17 maggio ’91 c’è il Commissariamento di Fedit, Commissari Governativi Cigliana, Gambino e Locatelli; a luglio si apre la Procedura, e... nel Collegio peritale per la stima dei beni, a dicembre ’91 i Commissari Governativi richiesti dal Commissario Giudiziale depositano una relazione su attività e passività aggiornati al 30 novembre ’91. Poi c’è la Relazione particolareggiata di Picardi, e qui il valore viene indicato in circa 4.000 miliardi; siamo a gennaio del ’92.

A maggio c’è la presentazione della proposta Casella per l’acquisto in blocco di tutte le attività del patrimonio Fedit al 30/11/91, ossia Relazione particolareggiata.

I tre Commissari Governativi, anche con dichiarazioni di stampa che mi pare di aver prodotto, si ritirano, si ritirano dall’affare in quanto sono in disaccordo sul prezzo che si va profilando per la vendita in blocco, quindi già a maggio ci si rende conto che la strada, l’orientamento è questo.

Non c’è ancora un liquidatore, ma grossomodo già si intravede chi sarà l’acquirente e a quale prezzo.

Con strepito se ne vanno e rilasciando dichiarazioni proprio su questo problema del prezzo.

Subentra Piovano, in sostituzione di Cigliana, Gambino e Locatelli.

Qui la figura di Piovano è centrale; Piovano come si muove? Beh, gli pare di capire che debba muoversi come un Liquidatore e quindi comincia a valutare proposte, offerte, interloquisce con il Tribunale, prospetta con un piano particolareggiato anche dei progetti di dismissione frazionata, ma l’atteggiamento è di chiusura, ossia, non può scegliere se vendere frazionatamente o vendere in blocco. È una attività di tipo liquidatorio che però si riserva l’Organo Giudiziario, dopo la Sentenza di Omologa, anche dopo la Sentenza di Omologa; infatti, a cavallo di questo periodo, quando Piovano  ci... capisce, forse era ...(incomprensibile) la notizia, che al deposito della Sentenza di Omologa verrà lasciata comunque aperta questa possibilità tra i due tipi di vendite, in blocco o frazionata, siccome lui ritiene che quello frazionato, la forma frazionata sia più vantaggiosa, perché ha già ricevuto delle offerte, delle proposte o degli interessamenti, utilizza il lasso di tempo tra l’udienza di Omologazione e il deposito della Sentenza per preparare un piano dettagliato di dismissione.

Piovano è un personaggio navigato e nel fare questo, chiaramente, probabilmente vuole capire cosa c’è dietro e vuole anche stare tranquillo, vuole vedere... è un atteggiamento di diffidenza verso la Procedura, perché la mette alla prova; se verrà prospettato che due sono le possibilità, io in quanto Liquidatore... poi potrò scegliere quella che voglio, ma per poter avere una effettiva possibilità di scelta debbo documentare una possibilità completa di alternativa, e questo fa, giocando d’anticipo su indiscrezioni e anticipazioni avute.

Però il Tribunale Fallimentare, il Dottor Greco in particolare, procedono su questa strada ormai tracciata, e che le cose siano così non lo dice solo Piovano.

I famosi appunti di Cigliana ritrovati presso il Commissario Governativo ci dicono che il Dottor Greco aspettava l’autunno, ottobre, per la formazione della cordata, occorreva tempo, e quindi la Procedura andava pilotata in questa maniera.

Era già scritta la volontà della vendita in massa, Piovano l’aveva intuito, con la presentazione, con la preparazione, giocando d’anticipo, del piano di dismissioni frazionate, la evidenzia, e capisce che... capisce che il suo spazio di manovra quanto alle scelte fondamentali sarà limitato, e i Decreti successivi del Tribunale mettono in luce in maniera chiara quali sono gli intendimenti del Tribunale e del Dottor Greco in particolare, in quanto ci si indirizza sulla vendita in massa e sulla vendita in massa la costituita, finalmente, società, la cordata era stata fatta e la volontà iniziale poteva dispiegare tutti i suoi effetti con provvedimenti successivi alla Sentenza di Omologa e alla nomina di un Liquidatore, e questa è attività liquidatoria.

E Piovano comincia ad avere qualche timore, e ci ha raccontato la storia dell’Avvocato Benincasa, mi pare si chiami, dal quale voleva essere affiancato, dice: “Perché io sono una motozappa del Diritto”, dice Piovano, dice: “Sono un Avvocato così, non sono come questi altri; io sento puzza di bruciato ma vorrei un fine fallimentarista ad assistermi per navigare in queste acque inquiete”.

Non raggiunge lo scopo perché il Tribunale, mi pare... sono colloqui non formalizzati, ma c’è da crederci, è un problema di costi e quindi rimane scoperto e quindi come i tre precedenti Commissari Governativi, su questa vicenda, Piovano si dimette senza, ci tiene a dirlo, creare ulteriori problemi.

Ma, io dico, con quattro dimissioni, tre più una, non si è mai pensato a lasciar perdere, nel senso che il Concordato si poteva concludere solo se si trovava persona disposta a farlo alle condizioni stabilite dal Dottor Greco e da S.G.R.?

Quindi, dal punto di vista della Procedura si sarebbe andato avanti probabilmente... l’obiettivo qual era? Era quello di concludere il Concordato e per fare questo andare avanti con ulteriori nomine di Commissari Governativi in veste di Liquidatori, finché non se ne trovasse uno disposto a correre il rischio.

Questa era la valutazione del... perché altrimenti di fronte alle dimissioni e alla impossibilità di adempiere al Concordato, la Procedura avrebbe potuto del tutto neutralmente e asetticamente procedere col Fallimento.

Anche questo atteggiamento mi pare che si colleghi all’altro evidenziato dagli appunti di Cigliana circa la volontà di aspettare la formazione di questa cordata.

Certo, le motivazioni a volte sono anche dottamente sottili, però non è che i fatti, solo perché commessi da chi ha studiato, siano diversi dagli stessi fatti commessi, diciamo, in maniera rozza, tipo: “Prendo un T.I.R. e lo carico di roba”. Il formalismo è una garanzia, una garanzia per il soddisfacimento degli interessi protetti dalle norme, non una garanzia per fare lo slalom tra le norme formalisticamente interpretate al fine di sfuggire alla responsabilità per la violazione di quegli interessi protetti dalle norme stesse.

Nella mia richiesta di rinvio a giudizio, a proposito di Piovano, si parla anche di una vicenda che evidenzia ulteriormente il ruolo del Dottor Greco, è la famosa storia dell’Istanza ritirata, Istanza riconsegnata, Istanza ritirata... sinteticamente, siamo ancora sotto la gestione Cigliana Gambino Locatelli, bilancio 1991, siamo al 27 maggio ’92, i dati sono conosciuti, il capitale sociale è venuto meno e quindi bisognerebbe convocare l’Assemblea Straordinaria per la Liquidazione.

“Ci dobbiamo comportare così?”, pensano i Commissari Governativi, “Oppure, visto che c’è una Procedura concorsuale aperta, non è necessario?”. Il problema nasce... loro inizialmente dicono che ritenevano che così si dovesse fare, anche perché ci sarebbe stato un precedente che riguardava un'altra Procedura, guarda caso collegata a questa, perché riguardava Agrifactoring, e lì il Tribunale a dir loro si sarebbe comportato in maniera diversa; come dire: “Noi pensiamo che così dobbiamo fare”, però fanno una Istanza che è una Istanza di chiarimenti, sembra più fatta per dichiarare qualcosa piuttosto che per ottenere qualcos’altro, ossia, sono preoccupati: “Se noi veniamo meno ad un obbligo previsto dal Codice Civile incorriamo in una responsabilità, quindi riterremmo di fare questo, ma darà fastidio?”, e allora si fa una Istanza... una Istanza di chiarimenti giuridici, che senso ha? Però si aspetta una risposta, o quantomeno un non luogo a provvedere, come dire: “Fate come vi dice la Legge, o come vi dice la testa”.

È chiaro che Cigliana, Gambino e Locatelli, che non sono nati ieri, vogliono una parola, perché non sono disposti, già da allora, a mettere la propria faccia e la propria responsabilità su un progetto che non condividono; se l’avessero condiviso questa Istanza non l’avrebbero presentata.

Però è imbarazzante, perché evidenzia un conflitto, evidenzia l’esistenza di un progetto e evidenzia una responsabilità, quella del Dottor Greco.

Tanto è che questa Istanza non compare mai agli atti, non viene mai acquisita agli atti della Procedura; protocollo, non protocollo, non è un problema di formale... se il termine è sbagliato poco importa, la sostanza è che quella Istanza, proveniente dai Commissari Governativi Fedit e rivolta al Giudice Delegato della Procedura di Concordato Fedit, non va a finire nella procedura in cui doveva stare. Bastava scrivere: “Visto agli atti, non luogo a provvedere”, se il Dottor Greco riteneva che non si dovesse provvedere, oppure se avesse voluto esprimere una parola di chiarimento avrebbe potuto farlo come penso in centinaia di casi si sarà verificato con le fitte corrispondenze intercorse tra tutti i soggetti più o meno interessati a questa Procedura.

E per quale motivo invece non metterla? Questa Istanza ritorna... resta ferma, resta ferma fuori della Procedura, fuori dagli atti di Procedura; nel frattempo i Commissari Governativi uscenti sono usciti ed è subentrato Piovano, il quale, dice lui, da un sistema di registrazione interna, riesce ad evidenziare tutte le Istanze pendenti per capire che cosa ha rilevato nella gestione, e vede questa Istanza ma siccome non sa di cosa si tratta, chiede ai Commissari Governativi uscenti, se ne procura quindi una copia, e si rende conto che da maggio ancora non c’è stato nessun riscontro da parte del Dottor Greco su questa Istanza.

È chiaro che questo meccanismo di Chiarimento interno tra i Commissari uscenti e il Commissario entrante determina uno stato di allerta in Piovano, dice: “Ma...”... che anche se era la motozappa del Diritto, neanche lui non è nato ieri, per cui glielo avranno spiegato gli altri, probabilmente, che quella Istanza serviva insomma a mettersi al riparo.

Ma allora... dice: “Allora mi voglio mettere al riparo anch’io”, e che cosa fa? Va a trovare il Dottor Greco e il Dottor Greco lo invita a riprendersi l’Istanza, lui recalcitra, poi alla fine di fatto gliela ridà perché dice: “Eventualmente riproponila più tardi”, il consiglio che gli dà è quello di nominare un Consulente per affrontare il problema, se era necessario o meno convocare l’Assemblea.

Solo che il Consulente, che è il Professor D’Alessandro, che anche lui sicuramente non era all’oscuro di molte problematiche inerenti a queste due Procedure concorsuali, quella di Fedit e quella di Agrifactoring, indicato per questo motivo penso dal Dottor Greco, non potrà che dargli questo parere a babbo morto, perché siamo in limine al deposito, siamo in limine all’Omologa del Concordato, e con il che una volta intervenuta la Sentenza di Omologa, che cosa succede? Che per il vuoto precedente di attività da parte dei Commissari Governativi, beh, c’è una copertura, una giustificazione, bisogna sviscerare, bisogna vedere se è necessario o meno farlo, visto che c’è già una procedura liquidatoria, e invece quando poi arriva la Sentenza di Omologa il problema è superato e travolto dai fatti, perché a cosa serve più? E quindi c’è l’Istanza restituita, diciamo, che sembra un fatto extraprocedurale, in realtà ha una valenza procedurale importante perché consente, attraverso il rinvio maturato con l’affidamento di un incarico per un parere, comporta la consacrazione, diciamo, della irrilevanza della Istanza a suo tempo presentata.

Beh, questo è il meccanismo, cioè, per quanto non si vogliano fare processi alle intenzioni, la consecuzione di questi fatti questo evidenziano, un intervento del Dottor Greco a non creare turbativa alla Procedura concorsuale.

Non creare turbativa, in che senso? Beh, qui è uno dei passaggi più... forse più tecnicamente difficili, forse non... io ho ipotizzato una spiegazione, cioè, abbiamo un dato certo, perché ce lo dice anche il Dottor Greco in uno dei suoi interrogatori, che secondo la sua visione dell’epoca, corrisponda o meno al Diritto poco importa, e poi, vista la materia, è un Diritto quanto mai opinabile, sicuramente con possibilità di sviluppi in senso contrario, ma comunque la sua opinione giuridica dell’epoca è che la procedura di Concordato preventivo sarebbe stata bloccata da un’eventuale Liquidazione coatta amministrativa, che fosse intervenuta prima dell’Omologa, e in quel caso allora, dice sempre il Dottor Greco, il rimedio, se di rimedio si può parlare, poteva essere il ricorso al T.A.R. per annullare il provvedimento di messa in Liquidazione coatta amministrativa, ma di fatto secondo l’opinione del Dottor Greco questa eventualità avrebbe bloccato e messo in pericolo quindi la prosecuzione del Concordato. Viceversa, l’Omologa del Concordato che avesse preceduto la temuta messa in Liquidazione avrebbe vanificato il provvedimento successivo di Liquidazione coatta amministrativa e quindi avrebbe garantito il buon andamento del Concordato, chiamiamolo così.

Dichiarazioni del Dottor Greco che fanno il paio con quanto noi ritroviamo scritto in una nota di chiarimenti di Cigliana, Commissario uscente, a Piovano, Commissario entrante.

La cito per esteso nella richiesta di rinvio a giudizio, ma vale la pena rileggerla: “In relazione alla Istanza in oggetto, intesa chiedere la conferma della non necessità – non necessità – di procedere alle messa in Liquidazione della società, ovvero l’autorizzazione alla Liquidazione, si ribadisce quanto già verbalmente esposto”, ossia, Cigliana dice: “Te l’ho già detto a voce, ma tu l’hai voluto per iscritto e io te lo scrivo”. “L’Istanza fu concordata con gli organi della Procedura allo scopo di evitare che provvedimenti liquidatori adottati dal Ministero potessero condurre a una Procedura di Liquidazione coatta amministrativa scavalcando la Procedura di Concordato preventivo”; guardate, chi scrive questo sa, dice di sapere, quali sono i timori degli organi della Procedura, e quelli del Dottor Greco; il Dottor Greco non sa dell’esistenza di questa nota fin quando non la conosce dagli atti del procedimento penale, e il Dottor Greco con le sue dichiarazioni ci conferma quello che  Cigliana mette per iscritto a Piovano, quindi è certo che si paventava la possibilità di una Liquidazione coatta amministrativa, è certo che questa prospettazione se la sia posta il Dottor Greco, è certo quindi che non abbia equivocato tra le varie forme di liquidazione che sono in astratto prospettabili. Il Dottor Greco se parla della Liquidazione coatta amministrativa, parla della Liquidazione coatta amministrativa.

Quanto questo timore fosse fondato o non fondato, sinceramente è problema secondario; mi chiedo innanzi tutto perché se ne sarebbe dovuto preoccupare, cioè, io mi chiedo: conosco, penso, dopo vent’anni di lavoro, la categoria, ma un malloppo di questo genere che venisse rilevato da un'altra Autorità, nel 99 per cento dei colleghi avrebbe determinato una grande festa, una grande festa popolare...

VOCI: (in sottofondo).

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): è chiaro che sto alleggerendo.... ma, voglio dire, al di là di questo, per quale motivo mi debbo preoccupare che una Liquidazione coatta amministrativa mi blocchi il Concordato preventivo? Ammesso che io sia neutrale, ossia, per me è indifferente che io mi debba spaccare in quattro su un lavoro di questo genere oppure ve lo faccia altro... io sono Giudice e quindi questo vuole la Legge, a chi tocca, tocca; ma per quale motivo mi debbo preoccupare se dovesse toccare a qualcun altro? È un atteggiamento che si ricollega agli appunti e a tutto il resto, c’è un interesse a trattenere questa procedura; non riesco a vedere una spiegazione diversa. E allora ci si deve difendere dalla ipotesi di una Liquidazione coatta amministrativa, come ci si sarebbe potuti arrivare... io sinceramente ho ipotizzato che... ho ipotizzato che potesse darsi, a seguito di una convocazione dell’Assemblea, i Consorzi già in ebollizione avrebbero potuto far precipitare a livello politico, diciamo, la situazione, per cui il Ministro a quel punto sarebbe stato non dico costretto, ma tirato per la giacca a non potersi, diciamo, sottrarre da un provvedimento del genere, può darsi; può darsi che ci siano altre spiegazioni di tipo politico che ci sfuggono, ma tutto sommato questo non importa, e non importa nemmeno se un pericolo effettivo vi fosse, per quello che interessa noi. Quello che importa è che questo pericolo veniva percepito come un pericolo.

Dice ancora la lettera: “I Commissari Governativi erano convinti fin dall’inizio della non necessità di richiedere provvedimenti liquidatori a seguito della chiusura del bilancio ’91”, in realtà dagli appunti di Cigliana si capisce che all’inizio non erano proprio convinti, o comunque non abbastanza convinti dal trattenersi da scrivere questa lettera. “La necessità di un chiarimento si determinò tuttavia in relazione a difformità di comportamenti tenuti in passato dalla Autorità Giudiziaria e in particolare per il fatto che recentemente il Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare, ha disposto la liquidazione della Agrifactoring pur essendo quest’ultima in Procedura di Concordato preventivo - tra l’altro strettamente interconnessa alla procedura Fedit – in considerazione di quando sopra, sentiti gli organi della Procedura, i Commissari Governativi erano giunti alla conclusione di confortare l’Istanza sopra ricordata con una memoria tecnico giuridica per la quale era stato convenuto di rivolgersi al Professor D’Alessandro, che già in passato aveva assistito i Commissari”, è il discorso che facevamo prima sulla tattica dilatoria; “Il subentrare delle dimissioni dei Commissari Governativi e la nomina di un nuovo commissario hanno fatto sì che ad oggi non si è ancora proceduto alla richiesta della ricordata memoria”, si dice in sostanza che l’incarico a D’Alessandro, pur prospettato anche ai precedenti Commissari Governativi, non aveva avuto seguito perché i Commissari Governativi avevano pensato bene di dimettersi, e quindi il consiglio veniva reiterato anche al nuovo Commissario Governativo.

“L’Istanza dunque rispondeva ad una doverosa tutela dei Commissari Governativi – aggiunge Cigliana – quelli uscenti come quello in carica”,  dice, forse si è reso conto che... anche Cigliana, che Piovano è una “motozappa del Diritto”, dice: “Guarda che non c’è niente di strano, noi ci volevamo tutelare e sta attento, che questa Istanza tutela pure te”; “In quanto secondo la Giurisprudenza del Tribunale di Roma essi sarebbero responsabili di non aver convocato l’Assemblea per la messa in Liquidazione di una società che senza possibilità di dubbio ha perso l’intero capitale sociale”. Cioè, le ragioni per cui si potesse temere la Liquidazione coatta amministrativa, ripeto, si possono fare tutte le ipotesi che si vogliono, ma non ha alcuna importanza, tutto sommato, dimostrarlo; è anomalo ed è rilevante che ci si preoccupi della possibilità della apertura di una Procedura che spoglia, legittimamente, la Sezione Fallimentare e il Dottor Greco di questa pratica.

Nella richiesta di rinvio a giudizio espongo alcune ipotesi ed anche ricordo la circostanza che lo stesso Dottor Greco in data 7 novembre ’91 aveva trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma un esposto dei Commissari Governativi nella quale si segnalava che nello stesso giorno del Commissariamento, 17 maggio ’91, due funzionari della Agrifactoring avevano ottenuto da due Procuratori Fedit la sottoscrizione di numerosi moduli di cessione di crediti, crediti nei confronti di terzi, per i quali la Fedit aveva conferito ad Agrifactoring mandato di incasso.

Si parla della procedura collegata di Agrifactoring, in cui sono diciamo cointeressati gli stessi soggetti, anche se non tutti, della procedura Fedit.

E per quanto riguarda il primo capo di imputazione, i primi capi di imputazione, si parla di occultamento, non vedo altro modo per definire questa condotta, sia pure attuata con forme più o meno persuasive nei confronti di terzi, l’occultamento appunto di questa Istanza presentata il 27 maggio ’92.

Dall’esame dibattimentale dell’Avvocato Piovano noi sappiamo che questa Istanza non venne mai messa agli atti della... non venne mai allegata agli atti della Procedura, acquisita, non venne mai pronunciato alcunché su di essa, venne materialmente restituita e finì, e probabilmente si trova tuttora, negli scaffali dei Commissari Governativi, è tornata da dove era venuta.

Il 27 maggio ’92 è anche una data in cui coincidono alcuni avvenimenti... chiedo scusa, ma...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Pubblico Ministero, ha bisogno di una pausa?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): anche.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): il Tribunale dispone una pausa di cinque minuti. (Sospensione).-

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Pubblico Ministero, può procedere; prego.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): allora, avevo ripreso il discorso concentrando l’attenzione sulla data del 27 maggio 1992, che è un po’ un crocicchio di tutte queste problematiche.

Viene depositato in questa data il bilancio Fedit 1991, viene presentata la proposta dell’Avvocato Casella di acquisto in blocco di tutte le attività Fedit al 30 novembre ’91; stessa data, istanza del Commissario Governativo Cigliana al Giudice Delegato, Dottor Greco, circa la necessità di porre in Liquidazione Fedit.

Ora, è chiaro che questi problemi sono datati anteriormente, evidentemente i dati di bilancio erano già conosciuti anche se ancora non formalizzati, e la stessa presentazione della proposta dell’Avvocato Casella nasce prima, in quanto è inverosimile che tutto possa avvenire in pochi giorni.

La società è da costituire, la futura acquirente è da costituire ma è evidente che se l’Avvocato Casella può assumersi un impegno suscettibile anche di una responsabilità precontrattuale, evidentemente gli interessi sottostanti erano già costituiti, ossia la cordata era pronta, perlomeno nel suo nucleo essenziale.

Quindi ci spostiamo all’indietro e ci ricolleghiamo agli appunti di Cigliana sull’atteggiamento dilatorio del Giudice Greco, sulla data della Sentenza di Omologa per capire che le distanze si accorciano, poi tutto si formalizza quando si può formalizzare, e il 27 maggio ’92 diciamo è quanto di meglio, quanto a tempestività, per formalizzare il tutto.

Da questa coincidenza di fattori scaturisce in un termine veramente irrisorio l’uscita di scena dei Commissari, della triade Cigliana, Gambino, Locatelli, e nel giro di una quindicina di giorni la nomina di Piovano.

Quanto sia dirompente questa data del 27 maggio lo si può capire, pur non conoscendo alcuni aspetti secondari della Procedura, tuttavia i tre Commissari Governativi si rendono conto e lo dicono pubblicamente, quantomeno Gambino, che si tratta di una vendita a prezzi stracciati, 2.000 miliardi invece che 4.000; sicuramente conoscevano la stima di Picardi, tremila novecento e rotti, che era del gennaio, probabilmente... non sappiamo se conoscessero anche gli elaborati peritali del Dottor De Santis, coordinatore del Collegio peritale del Tribunale, stima prudenziale 4.800 miliardi.

Tutto... le remore dei Commissari Governativi nascono da qui, il prezzo e le modalità della Procedura, ossia l’atteggiamento di favore, parola che qui uso in senso... senza dargli alcuna connotazione etica, l’atteggiamento di favore verso questa soluzione resa palese dalla Procedura, è alla causa delle remore dei Commissari Governativi, subito; la situazione che conoscono Cigliana, Gambino e Locatelli è ancora meno deteriorata e meno irta di perplessità di quella in cui poi si imbatte Piovano, eppure... il motivo è molto semplice, noi abbiamo delle stime che possono essere, sì, più o meno attendibili, che però non vengono contraddette da nessuno, cioè, abbiamo... il Tribunale Fallimentare nomina un Collegio peritale che in via prudenziale stima in 4.800 miliardi il tutto, non che il Tribunale debba accodarsi a queste stime, ma non c’è nessun altro studio, nessun altro approfondimento nel momento in cui va in esecuzione questo progetto che confuti quella stima, anzi, sia pure a palmi, come è quasi d’obbligo quando si tratta di valori così alti, c’è una relazione particolareggiata del Commissario Giudiziale che si accoda, ritocca al ribasso perché dice: “Nel frattempo alcune cose potrebbero essere peggiorate”, ma sostanzialmente questo ci indica anche che il Commissario Giudiziale ritiene attendibile quella stima, non la mette in discussione, e lo stesso Dottor Greco ce lo dice candidamente: “Sapevamo benissimo che il prezzo non era congruo”, cioè, non era questo il problema, però dice: “Però questa soluzione aveva il gran pregio di definire – secondo lui – rapidamente questa Procedura che era estremamente gravosa per il Tribunale”.

A parte la considerazione che così breve non sarebbe stata comunque, ma come si concilia questa preoccupazione, ossia, realizzo di meno perché me ne libero prima, con l’altra che configura un timore che possa intervenire una Liquidazione coatta amministrativa, che mi avrebbe liberato della Procedura ancora prima?

Dicevo, non c’è nessuna confutazione, il Dottor Greco dichiara che era perfettamente consapevole che il prezzo non era congruo perché le stime erano quelle, e anche lui faceva affidamento su quel valore; però c’è la storia che è databile tra giugno e luglio del ’92 dei pareri richiesti al Professor Carbonetti.

Il Professor Carbonetti nel frattempo... ossia, successivamente comparirà come Consigliere, prima, di Amministrazione di S.G.R. e poi succedendo a Capaldo come Presidente, quindi partecipa a pieno titolo per tutta la fase, sia quella progettuale sia quella esecutiva, al Piano Capaldo; e in questi pareri, a parte uno che riguarda un istituto di credito, gli altri sono dei pareri abbastanza scarni, abbastanza... delle opinioni più che dei pareri, che però hanno ad oggetto la congruità di questo prezzo, hanno ad oggetto questa prospettiva.

E però, pur liquidati, per carità, nessun problema da questo punto di vista, non trovano nessun riscontro nella Sentenza di Omologa, ossia, nella Sentenza di Omologa, dovendosi affrontare il problema della congruità del prezzo a fronte della stima dei Periti, a fronte della stima dei Commissari Governativi e poi del Commissario Giudiziale, beh... può darsi pure che valevano poco questi valori di Carbonetti, ma comunque erano sempre qualcosa meglio di niente, e tra l’altro davano un supporto tecnico esterno al... diciamo, al redattore sella Sentenza circa alcune considerazioni che nella sentenza ritroviamo, ossia la complessità del compendio patrimoniale e quindi la utilità di una vendita in massa con tempi più rapidi, più certi.

Però questi pareri nella Sentenza non trovano nessuna citazione, neppure indirettamente.

Ma i pareri scompaiono proprio, i Difensori e imputati negano questa circostanza, ma le ricerche che andavano fatte sono state fatte, è stato documentato, io non ci ritorno perché fra l’altro in forma di memoria le mie richieste di rinvio a giudizio stanno agli atti, non appesantisco la mattinata con un excursus nei dettagli ma... o si trovavano presso la Procedura o si trovavano presso Fedit, o si trovavano presso la Procura di Roma, le ricerche fatte non li hanno trovati da nessuna parte; si sono recuperate nel corso delle indagini delle bozze d’archivio del Professo Picardi che ci attestano che quei pareri effettivamente sono stati richiesti e tanto che sono stati anche liquidati.

Il provvedimento di liquidazione sembra monco in quando non si poggia su un conferimento di incarico, perlomeno dagli atti; per quale motivo? Pur dovendo questi pareri essere consegnati prima della Sentenza di Omologa, quindi è chiaro che siccome non si buttano via i quattrini, in una Procedura, è evidente che quei pareri avessero una funzione, nel momento del conferimento dell’incarico, di supporto alla Procedura e quindi in vista della Sentenza, per avere un elemento in più.

Beh, chiaramente se i documenti scompaiono, se di essi non se ne parla, pur vertendo su un problema riconosciuto dallo stesso Dottor Greco, l’incongruità del prezzo, lo sapevano benissimo che il prezzo non andava bene... beh, era quanto di più strano possa accadere, se ne recepiscono alcune argomentazioni ma non si cita la fonte ed anzi scompare la documentazione opportuna e necessaria per risalire all’autore di quei pareri.

Successivamente poi noi sappiamo che chi ha rilasciato quei pareri era... faceva parte del Consiglio di Amministrazione, ho ipotizzato... ho ipotizzato che sarebbe stato quanto mai imbarazzante ritrovarsi tra i piedi un parere del genere che avrebbe fatto più male di quanto bene potesse fare per il suo contenuto stretto.

Sono osservazioni di massima, generali, quasi di buon senso, in certi casi.

Beh, qualcosa, qualche considerazione sarà stata fatta, perché non venissero neppure citati; la spiegazione più plausibile è che l’ingresso di Carbonetti nel Consiglio di Amministrazione sia una chance successiva al conferimento di questo incarico.

Inizialmente poteva essere plausibile e poi evidentemente qualcosa deve essere successo per sconsigliare persino una semplice citazione.

Tuttavia la cosa evidenzia un singolare interesse del Professor Carbonetti nella Procedura fin da prima della costituzione di S.G.R..

Questa confusione di ruoli, l’abbiamo già vista, anche per quanto riguarda Capaldo, che prima del Commissariamento una qualche voce in capitolo in Federconsorzi l’aveva, sia per le sue referenze politiche sia per la sua levatura professionale; Federconsorzi richiedeva entrambe, richiedeva entrambe per avere un qualche ruolo.

Dicevo, Capaldo che Consulente fino ad un certo punto, e poi attore da un certo punto in poi, attore principale.

Quindi, il 27 maggio ’92 è un... agli occhi dei tre Commissari Governativi, è la data in cui prendono atto che si è già deciso tutto, o meglio, prendono atto di quale sarà lo sviluppo successivo della vicenda.

Faccio un inciso, siamo in epoca di tangentopoli, proprio siamo a cavallo di quando un... ossia, questa operazione nasce con un ceto politico che ancora controlla l’economia e finisce con quel ceto politico che non la controlla più, e in mezzo c’è un vuoto, un vuoto di potere che in questa vicenda mi pare che è coperto dal sistema finanziario che si prende in carico questa operazione senza sponsor, e suscitando anche qualche... qualche forse disappunto, sia all’interno di Coldiretti, sia all’interno dei partiti di riferimento dell’epoca.

Si arriva al 23 luglio con l’udienza collegiale e la Sentenza di Omologa del Concordato preventivo, tra luglio e ottobre è il tempo che intercorre per il deposito della Sentenza e oltre ottobre sarebbe dovuto andare... oltre luglio, cioè, sarebbe dovuto andare il famoso parere richiesto a D’Alessandro su suggerimento del Dottor Greco da parte dei Commissari Governativi, prima la triade e poi Piovano.

E ritornando su questo aspetto, se per Piovano appare evidente l’espediente di giocare sul breve termine, ma siccome analogo suggerimento era stato dato anche a Cigliana, Gambino e Locatelli, e siamo quindi a prima del maggio, e questo ci fa capire che si tratta di una attività dilatoria che si protrae per svariati mesi, e trova conferma come detto in quegli appunti trovati nell’archivio di Cigliana, del Commissario Governativo.

Le successive fasi sono scandite da provvedimenti, non so se chiamarli decreti o atti integrativi della Sentenza di Omologa del Tribunale, che sostanzialmente danno esecuzione al progetto che è già maturo e ben chiaro quantomeno da maggio ’92.

Si arriva quindi all’Atto Quadro, e siamo al 2 agosto, dove si pone il problema appunto del Commissario Governativo, la cui firma è necessaria o come Amministratore o come Liquidatore, comunque si voglia considerare questa procedura poco cambia, la sua firma è necessaria in quanto il Tribunale ritiene che debba firmare il Commissario Governativo, nonostante che l’Atto Quadro sostanzialmente riduce ai minimi termini la sua attività gestoria, non ha scelto il contraente, non ha scelto le modalità, e poi in considerazione del fatto che S.G.R. si riserva la possibilità, in base all’Atto Quadro, di una attività gestoria al fine di far compiere gli atti esecutivi direttamente da Fedit ai terzi acquirenti, sostanzialmente l’asserito Liquidatore non ha neppure il potere di gestire le attività necessarie alla Liquidazione.

C’è una sorta di Liquidazione privata, qualcuno lo ha anche scritto in degli articoli, non mi ricordo se li ho prodotti oppure no, quindi vi è una liquidazione pubblica privata, perché anche il Tribunale non è che ne resta fuori.

Ma ripeto, la materia può interessare più che altro penso i fallimentaristi, perché si tratta impropriamente di una struttura procedimentale quanto mai innovativa, creativa, però a fini penali non si sposta di una virgola il problema che ho esposto in premessa.

14 novembre ’94 viene nominato Commissario Governativo l’Avvocato Lettera e cominciano i problemi, talché si arriva alla separazione delle funzioni di Liquidatore da quelle di Commissario Governativo.

Il problema del prezzo, dicevo delle stime, non ripercorro l’analisi che ho svolto per iscritto su una ricostruzione a posteriori, approssimativa, certo, perché non è possibile fare diversamente, ma su questi ordini di grandezza l’approssimazione è quasi irrilevante, sia per quello che riguarda l’analisi del prezzo effettivo pagato, con il gioco delle rateizzazioni estese anche alla Liquidazione dei beni stessi, al tempo, al tempo anche in relazione alla effettiva Liquidazione dei beni stessi, per cui si abbassa sostanzialmente in termini reali questo valore.

Ho fatto anche una... dicevo, una ricostruzione comunque da altri elementi indicatori, costi sostenuti da S.G.R. da un lato e realizzato dall’altro, per cui ci si può accorgere che i valori sostanzialmente si avvicinano.

Nella memoria difensiva, in relazione al credito del M.A.F., si dice che da qualche parte avrei scritto della assoluta impossibilità di riscuotere questi crediti, vado a memoria ma ne sono abbastanza sicuro, se ne parla in relazione al tentativo di emettere un Decreto Legge o comunque una Legge per via parlamentare per risolvere il problema e della strenua opposizione invece del gruppo parlamentare socialista a questa soluzione, per cui l’impossibilità è una impossibilità di tipo politico, non certamente giuridico.

Dallo sviluppo del dibattimento si è appreso anche quello che in parte già si sapeva, che questi crediti sono stati utilizzati in compensazione e quindi in certa misura sono stati riscossi.

È documentato il riconoscimento del credito stesso da parte dello Stato, si è prodotta quindi una sentenza di un G.O.A. di Roma su una causa, se non ho capito male, di accertamento giudiziale, per avere una dichiarazione di accertamento.

Ne ho avuta copia solo adesso, ma mi pare che non è che ci si possa basare sull’esito di questo procedimento che per altro potrebbe essere riproposto in termini diversi in quanto... su di esso si è intrattenuto anche Caiafa, manifestando le sue perplessità circa la gestione di questa causa, ma le cause sono appellabili, non sono necessariamente condivisibili e non è che si può far dipendere da una pronuncia resa altrove una pronuncia, sia pure incidentale, resa dal Tribunale Penale ai fini di valutare se tale diritto sussiste oppure no, e ciò indipendentemente se sia stato bene o male esercitato da chi ne aveva il diritto.

Gli elementi che abbiamo sono abbastanza chiari, tanto più lo erano all’epoca dei fatti; tentativi di liquidazione di queste somme vi erano state, e poi c’è un'altra considerazione oltre quella del riconoscimento, che in Finanziaria la parte di credito M.A.F. ancora di pertinenza dei Consorzi Agrari, ossia non trasferiti a Fedit è stata liquidata.

Cioè, io capisco che c’è una volontà politica dietro, ma non si può dire che un diritto esiste solo se c’è una volontà politica di renderne possibile la realizzazione.

Siccome la causale di questo credito è lo stesso, ossia il credito di pertinenza ancora dei C.A.P. rispetto a quello a suo tempo trasferito a Fedit, ha una sua unica causale negli ammassi.

Come si fa a dire: “Allora, quello inserito in Finanziaria è un diritto esistente perché lo Stato ha manifestato la volontà politica che venisse pagato e l’altro invece no”? che senso ha? È evidente che c’è una volontà politica che per quanto riguarda degli enti come i Consorzi Agrari, ancora... chi in bonis, chi in difficoltà, ma ancora attivi, c’è la volontà di dare una mano e quindi di rendere realizzabile il diritto già riconosciuto, mentre per Federconsorzi, dice: “Tanto sono in liquidazione, poi c’è anche un sequestro, sospendiamo il giudizio, sospendiamo la liquidazione”, però si tratta dello stesso titolo giuridico, e poi non è giusto dire che pur considerando la sola parte di pertinenza di Fedit che quei mille, o meno o più miliardi di valore non valgano nulla, perché come detto se ne sono utilizzati per fare le compensazioni anche con lo Stato, e quindi in certa misura incassati, e attraverso le compensazioni c’è anche un ulteriore riconoscimento del debito da parte dello Stato.

Questi diritti sono stati ritrasferiti alla procedura e qui si è instaurata una controversia tra il Liquidatore, l’ultimo Liquidatore, Caiafa, e la procedura stessa, e l’Avvocato Caiafa, che pur aveva avuto una piena sintonia fino a quel momento con la Procedura, ha dovuto cedere il passo, e ce lo ha raccontato anche in modo colorito.

Quindi il prezzo non trova supporto estimatorio diverso da quegli atti di stima che abbiamo citato, da quei valori; quel prezzo viene percepito, il prezzo stimato viene percepito come congruo da tutti i protagonisti, compreso il Dottor Greco, e quel prezzo però viene disatteso.

Viene disatteso nonostante che non garantisse una delle condizioni fondamentali per l’Omologazione del Concordato Preventivo, cioè ...(incomprensibile)  nella sentenza sono esposti i valori che basta assemblare per rendersi conto che siamo al di sotto del 40 per cento.

Sono esposti i valori, ma il redattore non li assembla, perché altrimenti non avrebbe potuto Omologare quel Concordato, ma è pensabile che non se ne sia accorto, e del resto questa volontà che il concordato andasse avanti e chiudesse la porta a qualsiasi pericolo diverso, vedi Liquidazione coatta amministrativa, e comportava che non si potesse andare troppo per il sottile.

Ma io sinceramente... le norme a volte prevedono la patologia quando si tratta di una patologia normale, ma quando la patologia è abnorme, noi non troviamo mai la norma che la sanziona.

Allora, quali sono i possibili... le possibili complicazioni per un Concordato Preventivo? Va be’, mancata approvazione se non si raggiungono le maggioranze e quindi il Giudice Delegato riferisce al Tribunale, il Concordato cade, si passa in Fallimento, ma questo diciamo è una sanzione interna alla Procedura; invece c’è l’annullamento del concordato, e vediamo il Legislatore quali ipotesi ha preso in considerazione.

Il Concordato Omologato può essere annullato quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo; nessun’altra azione di nullità è ammessa.

Ossia, si dà per scontato che ci sia comunque un errore ingenerato dalla attività dolosa di qualcuna delle parti della Procedura, che ha l’interesse comunque ad avere... ad accedere al Concordato; la Sentenza che annulla il Concordato riapre la procedura del fallimento.

Ma qui per la verità non si è esagerato il passivo né si è nascosto l’attivo.

La risoluzione, mi limito all’aspetto della cessione, se non si adempie agli obblighi derivanti dalla Sentenza di Omologazione si pronuncia la risoluzione del Concordato, e siamo al 137 che dovrebbe essere richiamato da un altro articolo che non ho sottomano... va bene... ossia, se non si adempie agli obblighi del Concordato, può essere risolto.

Un altro rimedio possibile potrebbe essere la revocazione se c’è una sopravvenienza, ma in sostanza non c’è una norma che prevede la sanzione... non prevede esplicitamente la sanzione per il caso in cui manchi la condizione fondamentale, ossia, è previsto l’annullamento se il rispetto del 40 per cento è un rispetto formale che è frutto di una esagerazione del passivo o di una sottrazione o dissimulazione dell’attivo, ma non è previsto, perché abnorme, che la mancanza del rispetto del criterio del 40 per cento non sussista, perché si Omologa il Concordato anche in assenza di questo requisito.

È chiaro che siamo in un vizio ancora più radicale di quelli sanzionati, non c’è dubbio che potrebbe determinare ad un occhio attento conseguenze giuridiche anche sul piano civilistico gravi, però questo ce la dice lunga sul tipo di forzatura consapevole, ammessa, addirittura, dal Dottor Greco e dall’elegante, diciamo, non dico non evidenziazione, perché i dati stanno lì, ma comunque sottodimensionamento del problema, nel senso che non si dice in Sentenza che con quei valori sarà garantito il 40 per cento, ossia uno dei cardini fondamentali per l’Omologazione non viene preso in considerazione.

C’è anche da... si potrebbe anche aggiungere circa le forzature per mandare avanti il Concordato Preventivo, il giudizio di meritevolezza, dove si scindono i comportamenti degli Amministratori precedenti con quelli dei Commissari Governativi, poveracci, che non vedo cosa avrebbero dovuto fare, per arrivare a dire che siccome i Commissari Governativi si sono comportati bene, allora meritevole... cioè, mentre invece magari c’erano dei comportamenti precedenti, pur conosciuti dal Dottor Greco, di cui anche in parte ha parlato, che avrebbero potuto condurre ad un giudizio diverso, ma sono tutti elementi di contorno che confermano una univoca direzione dei comportamenti.

Si aspetta... la tempistica, il calendario, tutto è preordinato e indirizzato perché si arrivi a conclusione con questa operazione, forzando la Procedura, forzando le norme sostanziali, aggirandole, e tutto in nome di... non si sa bene di cosa, insomma, del bene comune forse, ma se così fosse non si capisce perché tanti hanno avuto a che di lamentarsi da questa operazione, molti dei quali sono costituiti Parte Civile, e per quale motivo altrettanti professionisti sicuramente stimatissimi, stimabili, hanno ritenuto di dover dissociarsi da questa operazione.

Non v’è dubbio che il Dottor Greco ha un suo ruolo in questa vicenda, che viene svolto in maniera coerente, quando applicando la Legge, anche semplicemente quest’ultimo aspetto, avrebbe dovuto dire “no” all’Omologazione del Concordato in quei termini.

Non ripercorro nuovamente tutti i dati relativi alle stime e ai realizzi; nel corso degli interrogatori, anche con il Professor Capaldo, si è dato atto della correttezza di queste valutazioni, si dissente sulla stima dei crediti M.A.F. e del resto con la rinuncia a questi crediti, beh, sul piano fattuale il problema è stato in gran parte risolto, perché sono ritornati alla Procedura, ora tutto sta vedere quale uso ne farà la Procedura, ma diciamo è un fatto successivo che non ha alcun valore probatorio ulteriore.

Quindi, mi avvio un po’ alle conclusioni ritornando ai capi di imputazione.

Sui capi A e B ho in sostanza già detto, si riferisce alla questione dell’Istanza restituita, ritirata, insomma, la vicenda Piovano Greco; e la seconda, capo B, alla questione dei pareri Carbonetti.

I fatti si aggirano tra il luglio e l’ottobre ’92 ma sono in continuazione con il reato principale al quale riguardo va rilevato che io indico la data del 22 marzo ’96 in quanto le condotte sono plurime, non c’è solo l’Atto Quadro, che... efficacia obbligatoria e non traslativa, ma tutti i singoli atti di cessione e di gestione successivi che comportano il venir meno della titolarità di qualsiasi diritto di proprietà o di credito in capo a Fedit, in quanto di questa titolarità non è stata mai spossessata, fino a quando non sono stati compiuti gli atti esecutivi a riguardo.

Quindi, 22 marzo ’96, che coincide con il primo decreto di sequestro preventivo del G.I.P. di Perugia che pone fine ai trasferimenti.

Ho prodotto atti concernenti l’interruzione del termine prescrizionale.

Per quello che riguarda il reato di abuso d’ufficio, ho due parole ulteriori.

Ritengo che vi possa essere concorrenza tra i due reati in quanto vi sono alcune peculiarità tipiche del reato di abuso d’ufficio che non sono elementi necessari nella struttura della bancarotta, quindi c’è un reato complesso, eventualmente, in cui alcuni elementi sono comuni ma altri no.

Per quanto riguarda la prescrizione di questo reato, decorre, come abbiamo detto, dal... essendo in continuazione con l’altro, decorre dal 22 marzo ’96 e quindi sia nella vecchia formulazione del reato di abuso di ufficio, sia nella nuova, sicuramente trova come atto interruttivo l’interrogatorio o l’invito a comparire rimasto senza effetto per rinuncia all’interrogatorio da parte degli imputati.

Quindi, venendo alla quantificazione delle pene, il reato principale è senz’altro il reato di bancarotta, attenuanti generiche equivalenti rispetto alla aggravante, condanna a tre anni e due mesi di reclusione per Greco Ivo che risponde anche dei capi A e B, e per gli altri tre anni ed un mese di reclusione.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): grazie, Pubblico Ministero.

Avvocato Lemme per Greco, lei ritiene di...

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): Presidente, non più di un’ora.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): allora, se le Parti consentono...

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): c’è l’Avvocato di Parte Civile che deve fare una obiezione, a mio avviso infondata...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego, Avvocato Dell’Aira, dica pure.

PARTE CIVILE (AVV. DELL'AIRA): non è una obiezione, è soltanto una preoccupazione correlata al ruolo processuale della Parte Civile, Signor Presidente.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego.

PARTE CIVILE (AVV. DELL'AIRA): io mi rendo conto che ai sensi delle norme processuali il Presidente ha pieni poteri formalmente da questo punto di...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): no, io non ho pieni poteri...

PARTE CIVILE (AVV. DELL'AIRA): pieni poteri nella organizzazione del dibattimento; sono stato eccessivamente conciso nella identificazione del tema.

Il mio problema si pone nel rapporto esistente sul contraddittorio tra le Parti e quindi sugli effetti automatici che deriverebbero dalle disposizioni in materia di conclusioni della Parte Civile e dalle disposizioni relative all’ordine del dibattimento in relazione al fatto che la Parte Civile finisce per concludere di fatto, come in questo caso avverrebbe, dopo la Difesa dell’imputato.

Ovviamente non pongo né un problema di nullità, perché non esisterebbe alcun problema di nullità avendo la Parte chiesto espressamente; mi pongo però un problema che è correlato, ripeto, a un effetto decadenziale ex legge, che potrebbe, in tesi, produrre la decadenza della Parte Civile nei confronti dell’imputato Greco.

A questo punto penso che ci sia una soluzione, se l’Avvocato Lemme me lo consente, di buon senso; cioè, noi non abbiamo alcun problema, anzi, siamo anche avvantaggiati dal fatto che la Difesa parli e discuta le proprie argomentazioni prima della Parte Civile, chiederemmo però che la Difesa concluda, formuli le sue conclusioni sulla posizione dell’imputato Greco dopo le conclusioni come formulate dalle Difese di Parte Civile.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): guardi, Avvocato, intendiamoci bene, se lei non presta consenso a questa inversione dell’ordine, il problema si risolve in radice, nel senso che io non potrei mai consentire all’Avvocato Lemme di parlare prima di lei o delle altre Parti Civili se lei non presta consenso, era soltanto una forma... il problema decadenziale sotto che profilo lo pone, Avvocato?

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): io non... ecco, è questo che non riesco a capire...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sviluppi la sua argomentazione, Avvocato...

PARTE CIVILE (AVV. DELL'AIRA): ai sensi disposizioni... del ...(incomprensibile) disposto dell’articolo... credo che sia 90 o...

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): allora, voi concludete, poi sviluppate dopo l’arringa.

PARTE CIVILE (AVV. DELL'AIRA): è un rilievo di carattere prettamente prudenziale.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato, lo sviluppi però, in modo che me ne renda conto.

VOCI: (in sottofondo).

PARTE CIVILE (AVV. DELL'AIRA): Signor Presidente, non è un problema di disponibilità o di...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): guardi, Avvocato, il suo problema è più che chiaro, però me lo sviluppi, per cortesia.

PARTE CIVILE (AVV. DELL'AIRA): sì; l’articolo 82 del Codice di Procedura Penale dispone al comma secondo che la costituzione si intende revocata, è un effetto decandenziale automatico, non è un problema correlato né a nullità né a disponibilità delle Parti, se la Parte Civile non presenta le conclusioni a norma dell’articolo 523, escludo la seconda parte perché non ci interessa.

L’articolo 523 del Codice di Procedura Penale dispone in maniera chiara ed esplicita sullo svolgimento della discussione finale, che esaurita l’assunzione delle prove il Pubblico Ministero e successivamente i Difensori della Parte Civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato, formulano e illustrano le rispettive conclusioni anche in ordine alle ipotesi previste dal 533 comma 3 bis; la Parte Civile, dice poi il comma secondo, presenta conclusioni scritte che devono comprendere, quando sia chiesto il risarcimento dei danni, anche le determinazioni del loro ammontare.

Ovviamente mi astengo poi da qualunque altra valutazione prognostica, perché io potrei anche, in tesi, non concludere in termini di risarcimento del danno nei confronti del Dottor Greco, ma questa è una argomentazione ovviamente che deduco soltanto ad colorandum. Ripeto, ritengo ci sia una soluzione che possa essere adottata con buona pace di tutti nei termini in cui io la proponevo: l’assenso da parte di questa Parte Civile è conseguentemente  condizionato a questo tipo di valutazione da parte del Collegio.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): perdonatemi, in realtà non sarebbe questo un sistema; semmai, se vogliamo risolvere il problema, sarebbe quello della formale presentazioni delle conclusioni scritte delle Parti Civili, se già ne dispongono, ma vedo che non ne dispongono...

VOCI: (in sottofondo).

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): altre conclusioni francamente... sì, quella è una ipotesi, ma io penso che il problema dell’Avvocato Lemme sia la sua presenza fisica, eventualmente delegherebbe le proprie conclusioni ad un...

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): guardi, Presidente, non ho alcuna difficoltà a delegare la collega Magda Del Re oppure il Professor Del Re a presentare le proprie conclusioni definitive in altra udienza.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): io, se così ritiene che sia sufficiente... le confesso francamente, Avvocato, che non intravedo come fondato il suo scrupolo per il semplice motivo che il 523 assorbe in sé i tempi della discussione finale, e i tempi della discussione finale che sono sotto il controllo del Presidente, del Collegio, che la gestisce come vuole.

Ovviamente, la gestisce come vuole nei limiti delle indicazioni normative.

Se vi è il consenso ad anteporre la conclusione, non può essere di decadenza perché la Parte stessa chiede ciò che si dovrebbe scongiurare, quindi non è soltanto un problema di nullità, che non esiste, ma non è neanche un problema di decadenza, per il semplice fatto che a quel punto, nell’ambito del 523, la Parte Civile formula le sue conclusioni al tempo che diventa il tempo debito, e del resto il 523 intende precisare che deve concludere la Parte Civile, concludere...

PARTE CIVILE (AVV. DELL'AIRA): ...(incomprensibile, voci sovrapposte) ...io ho premesso che era un massimo scrupolo di tutela della Parte che rappresento.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): mi rendo conto, comunque, a garanzia di questo suo scrupolo, prendiamo atto della disponibilità di tutte le Parti ad anteporre l’illustrazione delle Difese dell’imputato Greco a questa fase, riservandosi l’Avvocato Lemme direttamente o per tramite di sostituto la formulazione espressa delle proprie conclusioni.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): ecco, Presidente, anzi, io chiarisco una cosa, secondo un mio costume che ho ereditato bazzicando con i colleghi francesi, io avevo predisposto una specie di note de pleduary, uno schema dell’arringa, questo schema dell’arringa lo consegno al Professor Del Re che lo depositerà con le conclusioni che ci sono...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato, abbiamo chiarito esattamente, lei in questo momento illustra il contenuto delle sue Difese, le conclusioni le demanderà a una fase successiva.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): esattamente.