CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

SEZIONE PENALE

Processo verbale redatto in forma integrale o riassuntiva, ai sensi degli articoli 134 e segg. C.P.P., da personale tecnico esterno all'Amministrazione dello Stato, in ausilio del Segretario verbalizzante, relativo al

             PROCEDIMENTO N. 641/2003

             A CARICO DI: GRECO IVO + 3

             UDIENZA DEL GIORNO TRE MAGGIO 2004

             (Rinvio dall'udienza del 28 aprile 2004)

COLLEGIO:    PRESIDENTE:   DOTT. RENATO SANTILLI

             CONSIGLIERI:  DOTT. NICOLA ROTUNNO (Relatore)

                            DOTT. MAURO DI MARZIO

PUBBLICO MINISTERO:    DOTT. PIETRO MARIA CATALANI

SEGRETARIO D'UDIENZA: DOMENICA PANSERA

IMPUTATI E DIFENSORI:

1)GRECO IVO - AVV. S. TENTORI MONTALTO SOST. PROC.

2)CAPALDO PELLEGRINO - AVV. A. D'ALESSANDRO SOST. PROC.

3)CARBONETTI FRANCESCO - AVV. S. ZAGANELLI DI FIDUCIA

4)D'ERCOLE STEFANO - AVV. A. SAMMARCO DI FIDUCIA

RESPONSABILE CIVILE: S.G.R. SOCIETÀ DI GESTIONE PER IL REALIZZO S.p.A. - AVV. M. CASELLATO

PARTI CIVILI E DIFENSORI:

AVV.RA STATO - AVV. M. G. SCALAS (x parti pubbliche in atti) C.A.P. PERUGIA - AVV. R. FIORUCCI SOST. PROC.

RINVIO ALL'UDIENZA DEL: 12 MAGGIO 2004, ore 9.00.


 

Il presente verbale viene aperto alle ore 9.50.

Il Presidente dispone che il processo verbale relativo al presente procedimento sia redatto con la stenotipia in forma integrale ai sensi degli articoli 134 e segg. del Codice di Procedura Penale.

In sede di rinvio dall'udienza del 28 aprile 2004.

Si dà atto che è presente l'imputato Capaldo Pellegrino, mentre non sono comparsi gli imputati Greco Ivo (già presente alla udienza del 26 aprile 2004), Carbonetti Francesco, D'Ercole Stefano (già contumaci all'udienza del 26 aprile 2004).

1)L'imputato Greco è assistito e difeso dall'Avvocato Fabrizio Lemme di Roma, difensore di fiducia - assente. Oggi sostituito dall'Avvocato Stefano Tentori Montalto del Foro di Perugia, come da nomina fatta a verbale udienza 26 aprile 2004.

2)L'imputato Capaldo Pellegrino è assistito e difeso dall'Avvocato Francesco Vassalli unitamente all'Avvocato Franco Coppi di Roma, difensori di fiducia - assenti. È oggi presente il sostituto processuale dell'Avv. Vassalli Avvocato Anna D'Alessandro, come da delega in atti.

3)L'imputato Carbonetti è assistito e difeso dall'Avvocato Stelio Zaganelli del Foro di Perugia, difensore di fiducia - presente.

4)L'imputato D'Ercole è assistito e difeso dall'Avvocato Angelo Alessandro Sammarco di Roma, difensore di fiducia - presente.

Per il Responsabile Civile S.G.R. Società Gestione per il Realizzo S.p.A. è presente il difensore Avvocato Mario Casellato, in sostituzione dell'Avvocato Vassalli, come da delega in atti.

Presente il Procuratore Generale.

PER LE PARTI CIVILI:

-     L'Avvocatura dello Stato in persona dell'Avvocato Maria Grazia Scalas, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

-     L'Avvocato Raffaella Fiorucci, quale sostituto processuale dell'Avvocato Giuseppe Fanfani per la Parte Civile Consorzio Agrario Provinciale di Perugia Soc. Coop S.r.l. (come da delega che produce).

Si prosegue nella discussione.

PRESIDENTE: Tenete presente che gli appelli sono stati molto ampi e articolati, quello che avete scritto per attingere, per quanto possibile, ad una sintesi efficace.

***

AVV. Mario CASELLATO (x Resp. Civile S.G.R.): Illustrissimo Presidente, signori della Corte d'Appello, ho ascoltato con grande interesse le conclusioni del Procuratore Generale e dell'Avvocatura dello Stato. La Procura Generale nella persona del dott. Pietro Catalani, che tra l'altro io stimo moltissimo dal punto di vista professionale, quindi è sempre di grande interesse professionale e arricchente ascoltarlo. Peraltro, siccome in questo processo certamente il prof. Capaldo è innocente, è certamente innocente, è un dato che anticipiamo, così togliamo la suspense al processo, la posizione di chi difende il prof. Capaldo è S.G.R., che è chiamata in quanto il prof. Capaldo all'epoca ne era il legale rappresentante, ha un enorme vantaggio: per la mia esperienza, e certamente i signori della Corte condivideranno, quando si difende un innocente, più si vanno a guardare le cose, più si vanno a guardare le carte, più si vanno a vedere tutti i particolari e meglio è; perché quando invece innocenti non si è, tenere discorsi su grandi principi, su grandi teorie è più vantaggioso; quando si è invece innocenti, bisogna andare ad inseguire ogni minimo angolo perché più si approfondisce e meglio è, perché può soltanto l'approfondimento giocare a tuo favore, visto che sei palesemente innocente. Quindi rispetto ai motivi di appello, che pure poi, come l'illustre Presidente ha invitato, certamente toccheremo in maniera molto sintetica nel finale, perché sono stati scritti, e quindi raccogliamo con piacere questo invito del Presidente, però andare ad inseguire in ogni singolo angolo del processo, ovunque è stato ritenuto si potesse annidare un momento di colpevolezza nei confronti del prof. Capaldo, invece, per noi è importante, perché vedrete che in ogni angolo del processo, ovunque si va a vedere c'è esattamente la prova opposta.

Molto rapidamente, illustre Presidente e signori della Corte, ci liberiamo così facciamo ancora più rapidamente questo nostro intervento, peraltro vogliamo mantenerci ben concentrati sulla parte centrale che riteniamo importante, per quello che riguarda le statuizioni civili, ci liberiamo di questo aspetto all'inizio. Depositerò delle note di udienza, a maggior ragione semplifico e concentro sulla parte che ritengo più importante l'intervento orale. Noi abbiamo impugnato, perché crediamo che il problema adesso non sia quello delle statuizioni civili, ma sia quello di una sentenza di assoluzione in grado di appello dalla Corte d'Appello di Perugia ce l'aspettiamo tutti questo, chiunque ha studiato questo processo, in ogni pagina, in ogni carta. Quindi per quanto riguarda le statuizioni civili ci rimettiamo alle note di udienza, ai motivi di appello. Ricordiamo all'illustrissima Corte che noi come S.G.R. abbiamo impugnato anche l'ordinanza che aveva respinto la nostra richiesta di inammissibilità della costituzione di Parte Civile. Confermiamo le motivazioni che all'epoca avevamo illustrato, innanzi al primo grado. In particolare, ricordiamo per quello che riguarda il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e il C.A.P. di Perugia, che, così come già detto anche dal giudice per le indagini preliminari, vi è stata una transazione successivamente che ha chiuso ogni pendenza, con riferimento ad ogni pretesa risarcitoria che potesse in qualunque maniera derivare dall'atto quadro. Se voi guardate gli atti di costituzione di Parte Civile proprio a danni presumibilmente causati da quell'atto quadro, quelle costituzioni sono avvenute. Sappiamo tutti, ma comunque l'abbiamo anche scritto in maniera molto più ampia, in maniera che comunque rimanga traccia, ai sensi dell'Art. 240 della Legge Fallimentare l'unico soggetto che può costituirsi Parte Civile, nel caso di specie sarebbe il liquidatore, il liquidatore ha transatto, l'unico che rappresenta gli interessi dei creditori è il liquidatore, non è che siccome il liquidatore fa una transazione tombale allora poi si possano costituire Parte Civile tutti quanti gli altri creditori. Questa è una cosa priva di qualunque senso, ovviamente sia di buonsenso sia giuridica, abbiamo portato decine di massime della Cassazione su questo punto. Quindi, evidentemente, il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e il C.A.P. di Perugia non avevano alcun titolo di rinnovare una nuova costituzione di Parte Civile, richiedendo i danni che erano stati già transatti da parte del liquidatore, unico soggetto che rappresentava tutti i creditori, quindi era inammissibile la costituzione. Per quello che riguarda i lavoratori, adesso ci arriveremo, perché era un aspetto importante.

Noi riteniamo, l'abbiamo detto nei motivi di appello, che, una volta che interviene l'ammissione al concordato preventivo con cessione dei beni, una volta che interviene la sentenza di omologa, si interrompa qualunque possibile nesso causale tra quella che può essere la liquidazione dei beni e il rapporto di lavoro dei soggetti che, ci dispiace, avevano a che fare con il soggetto che ormai ha subito questa sorte. Quindi andare a chiedere il risarcimento del danno per la perdita del posto di lavoro nei confronti di coloro che hanno liquidato i beni è, francamente, una forzatura, neanche si può parlare di danno indiretto, è proprio un salto logico-giuridico che non è possibile. Comunque ribadito questo, per quello che riguarda le sedici parti che sono rimaste, io rappresento comunque il mio particolare compiacimento del fatto che, superando comunque qualunque tipo di problematica, si sia transatto con tutte le Parti Civili dei lavoratori, in maniera tale che si possa in questo processo, che è un processo che si svolge in un'aula di Corte d'Appello penale, parlare di una sentenza penale e di come una sentenza, che afferma una penale responsabilità, possa muoversi in sede di motivazione. Elementi di prova, indizi gravi, precisi, concordanti, fatti certi, uno schema tecnico di sentenza penale. Liberato il campo da tutte le questioni che hanno a che fare con i lavoratori e con le Parti Civili, questo sarà un lavoro che ci consentirà una applicazione più serena su questo punto. Naturalmente, è inutile che lo ricordo a giudici di questa esperienza, la transazione è stata fatta perché abbiamo dovuto far vivere la società, che altrimenti era in piena paralisi e quindi avrebbe cessato la propria esistenza; la transazione è soltanto per consentire di proseguire l'attività, ma abbiamo sempre confermato in ogni momento di ogni atto della transazione che noi certamente non ammettevamo alcun tipo di affermazione di penale responsabilità.

Per sbrogliare il campo riguardo alle statuizioni civili, un ultimo ragionamento lo facciamo nei confronti del Ministero della Giustizia, perché vedrete che la richiesta del danno nell'atto di costituzione è per il danno all'immagine, vedrete che il giudice in sentenza di primo grado ha liquidato... Io do per scontate le carte che ho approfonditamente letto, però in qualsiasi momento la Corte dovesse ritenere che ci sia un dubbio sul fatto che io ho da dire andiamo a guardare subito il riferimento cartaceo, e così lo risolviamo. Allora diciamo: il giudice di prime cure ha liquidato il danno all'immagine nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia (adesso senza più "Grazia", all'epoca "di Grazia e Giustizia", ora "della Giustizia"). Su questo siamo stati facilitati perché c'era già tanta giurisprudenza, però è stata depositata, e io ve la deposito a mia volta, a febbraio del 2004, quindi qualche giorno fa, per la nostra udienza, la sentenza della Cassazione, altro processo che ci ha visti impegnati per tanto tempo, un processo noto: Poggiolini + altri, dove si è dovuto affrontare anche questo argomento, dove è stata respinta la richiesta di risarcimento del danno da parte del Ministero della Salute per il danno all'immagine. Sono proprio due righe, ma trancianti: "Con riferimento al danno non patrimoniale derivante sembra intendersi dalla lesione dell'interesse collettivo alla imparzialità della P.A., la cui immagine e credibilità verrebbero appannate presso la opinione pubblica, ritiene la Corte opportuno richiamare il principio, da essa già più volte affermato, secondo cui l'interesse della collettività all'esercizio imparziale e indipendente la funzione giurisdizionale non può essere rappresentato da una entità organizzativa dello Stato apparato, quale il Ministro della Giustizia, ma solamente dal soggetto che rappresenta la sintesi politica e di governo dello Stato comunità, ovvero dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda, invece, il danno patrimoniale, la cui rifusione potrebbe teoricamente essere reclamata anche da una singola amministrazione" - e poi nel caso del Ministero della Salute non vi era neanche questo - ma qui quello che interessa è che il danno che è stato liquidato, il danno all'immagine non è legittimato a richiederlo il singolo Ministero, ma semmai la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tutti aspetti ormai superati dal fatto che siamo qui per avere l'assoluzione e non per questi motivi. Aggiungo soltanto per precisione, visto che le carte uno se le legge tutte, vanno anche dette le cose, che vi alleghiamo anche l'atto di costituzione di Parte Civile di primo grado, quindi nulla c'entra l'Avvocato dello Stato che così brillantemente ha difeso i suoi interessi in appello, atto di costituzione e conclusioni, non vi è - se non ci credete, ve l'ho allegato, perché ci si potrebbe non credere - richiesta di condanna del responsabile civile, non vi è richiesta di provvisionale. Ciò non di meno vi è stata la condanna del responsabile civile ed è stata disposta la provvisionale. Questa ve l'ho allegata così avete certezza di tutto questo. Sgombrato il campo dalle statuizioni civili, per cui vi depositerò poi questa nota di udienza, che più approfonditamente tocca questi argomenti, passiamo invece alla parte che ci sta più a cuore.

Come è possibile, signor Presidente, signori della Corte, che si sia potuti arrivare ad una sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta post-fallimentare per dissipazione in questa vicenda? Questa è una domanda che ha angosciato questo difensore, quando mi sono accostato a tutte queste carte, perché ogni volta che approfondivo, questo quesito mi si ingigantiva e avevo sempre il sospetto che mi mancasse qualcosa al puzzle, evidentemente c'è da qualche parte qualcosa che a me è sfuggito, ho riletto, ho riletto, ho riletto, non c'è niente. Naturalmente noi dobbiamo limitare l'oggetto della nostra attenzione, pure devo inseguire parzialmente il Procuratore Generale quando il Procuratore Generale fa riferimento agli atti, quando non fa riferimento agli atti non lo inseguo perché diventa una dialettica fine a se stessa che non interessa alla Corte, ma quando fa riferimento a fatti del processo è giusto che vada inseguito perché può rimanere il dubbio che sia fondato un riferimento al fatto, noi dovremmo dimostrare che questo non lo è. Come è potuto accadere? Io mi sono dato una risposta, e poi tutte le risposte sono soggettive, possono essere condivise oppure no, la risposta che io mi sono dato leggendo tante volte questa sentenza di primo grado. L'ho letta proprio tante volte, ogni passaggio, è una sentenza lunga, sono 240 pagine, è piena di punti esclamativi, la mia copia, di sottolineature, di evidenziazioni, perché questa è una sentenza che più la si legge e più ci si domanda: ma come è potuto accadere? La risposta che io mi sono dato è che ci si è inconsapevolmente allontanati dalla tecnica del processo penale, e allora quando uno si allontana dalla tecnica del processo penale, che è dettata non per motivi di bizantinismo, ma perché è una garanzia dello Stato di diritto, allora tutto è possibile, si può scrivere tutto, naturalmente in ottima fede, naturalmente in ottimo italiano, è un romanzo, è un racconto molto interessante, illustrati bene tutti i passaggi, però, purtroppo, quale grande..., a mio avviso, poi deciderà la Corte, ma perché tutto questo è stato possibile? Perché si è data una interpretazione dei fatti, cioè chi ha scritto questa sentenza ha dato una interpretazione di una serie di fatti, alcuni fatti accaduti, altri fatti giustificati sul fatto che verosimilmente deve essere stato così, presumibilmente quindi, pertanto anche se questo non si sa, però, e viene fuori un racconto interessante. Ma la sentenza di condanna, che afferma la penale responsabilità di un imputato, per fortuna, in uno Stato di diritto è un'altra cosa. Perché se non fosse questo, signor Presidente e signori della Corte, noi non avremmo nessun modo per difenderci di fronte a voi. Potrebbe benissimo alzarsi - come è accaduto, l'avete visto, il Presidente ha richiamato, io ho seguito l'udienza con molta attenzione - chiunque e dire: venti anni di malgoverno democristiano! Oppure si alza un altro e dice: la COLDIRETTI..., si può dire qualsiasi cosa, uno si alza e dice quello che gli passa per la testa. Se non c'è una sentenza penale che si basa sulle prove e solo ove prove non ve ne siano, e dei requisiti della prova poi ne parliamo, si basa su indizi concordanti, gravi, precisi, su fatti certi, se non si parte da quello si può dire qualunque cosa e non è possibile difendersi. Questa è la cosa più grave, perché si possa dire qualunque cosa è anche interessante, che non ci si possa più difendere è orribile. Ma, per fortuna, invece, ci insegna la giurisprudenza della Cassazione, pacificamente costante, come si può arrivare ad una sentenza di condanna. Io cito questa sentenza ultima, perché è la più recente, uscita a febbraio, perché è stata scritta con grande attenzione, perché fa riferimento e cita tutte le sentenze della giurisprudenza della Suprema Corte, addirittura Sezioni Unite, sul punto vi cito soltanto un passaggio. Io mi abbevero spesso alla fonte delle massime della Cassazione perché ho l'umiltà di ascoltare questo insegnamento che mi illumina spesso, sempre. In poche righe è stato condensato il pensiero che io avevo in testa quando ho affrontato questo processo, ma così è detto bene, e detto soprattutto da chi ha l'autorevolezza di dirlo; è un passaggio molto breve, credo che sia il cuore di cosa che è potuto succedere in questo processo che non ha funzionato, e la prova che non ha funzionato, Presidente, è che si è arrivati alla condanna di un innocente, questa è la prova matematica in un processo penale che qualcosa non ha funzionato: "Mentre la pronuncia di condanna deve basarsi su di una ricostruzione del fatto ed elemento soggettivo da cui emerga la prova della responsabilità dell'imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio"... - "al di là di ogni ragionevole dubbio" è messo tra virgolette e sottolineato, e c'è scritto (vedi per tutto in tal senso Cassazione, Sezioni Unite, 10 luglio 2002, n. 30328) - "il che implica che detta ricostruzione deve anche risultare come l'unica, ragionevole e plausibile, ad esclusione di tutte le altre astrattamente prospettabili. Nel caso, invece, di pronuncia assolutoria, è necessario e sufficiente che l'apparato argomentativo che la sostiene non presenti lacune o salti logici evidenti, nulla rilevando che ad esso possa ragionevolmente contrapporsi un altro apparato argomentativo, teoricamente idoneo a sostenere la ipotesi della accusa. La non irragionevolezza del primo, infatti, esclude di per sé, per la contraddizione che non consente, l'idoneità del secondo ad accreditarsi come l'unico dotato di ragionevolezza e quindi tale da giustificare l'affermazione di responsabilità".

Voi avete la sensazione, poi avete ancora modo, vi rileggerete le carte, le riguarderete ancora, ma le avete già lette, che sia accaduto questo in questo processo? Voi, leggendo questa sentenza, avete la sensazione che questa era l'unica interpretazione possibile di quello che è accaduto? Io dubito che questa fosse una interpretazione possibile, questo è il mio punto di vista; ove anche fosse stato possibile questa ricostruzione, ce n'erano almeno altre dieci, su ogni possibile singolo evento. Ma vi dirò di più, perché qui siamo nella parte tecnica, non nella parte delle opinioni (la parte delle opinioni cerchiamo di riservarla il minimo possibile in questo intervento, così la sintesi ci guadagna): "La motivazione, invero, oltre che ai principi di correttezza e coerenza logica, deve obbedire anche a quelli di completezza che comporta l'obbligo dell'esame di tutti i dati processuali rilevanti per la decisione. In mancanza di che l'opzione di fatto accolta dal giudice di merito deve considerarsi frammentaria e parziale e priva della cosiddetta «giustificazione esterna»". Vi sintetizzo i passaggi ulteriori. Questa è la grande distinzione che tutti conosciamo: giustificazione interna-giustificazione esterna. Giustificazione interna: la motivazione deve avere un suo filo logico ragionevole, inattaccabile all'interno del testo della propria sentenza. Vedremo che qui non c'è neanche questo. In più passi vedrete, Presidente e signori della Corte, che vi sono contraddizioni palesi nei fatti all'interno della stessa sentenza. Ma al di là di questo, quello che è più importante è la giustificazione esterna, cioè: bisogna che tutti i fatti che sono emersi nel processo, tutti gli atti del processo siano stati approfonditi, valutati e sia stato motivato il perché quello, secondo te, non deve entrare nel processo, nella motivazione, tutto questo in questa sentenza vedremo assolutamente non c'è. "Il ricorso da parte del giudice a ipotesi o illazioni al fine della formazione della motivazione del proprio convincimento è da considerarsi certamente vietato, quando mediante dette ipotesi o illazioni si voglia costruire una prova positiva di colpevolezza". Voi vedrete in questa sentenza, adesso ci arriviamo: presumibilmente, verosimilmente, pertanto, non c'è nessuna prova nel processo, però siccome è successa quell'altra cosa, io adesso vi risparmio tutti quanti i passaggi, soltanto uno che da fatti non provati si possa dedurre fatti provati, ci sono tonnellate di giurisprudenza, ve ne cito soltanto una: "Ai fini dell’affermazione di responsabilità, la condotta ascritta all'imputato deve essere provata per intero e la condanna non può essere basata su un quadro probatorio incompleto, superato dall'assunto che i fatti provati consentano di immaginare con sufficiente approssimazione i fatti non provati". Questa nostra sentenza è tutta così. "L'incompletezza di tale verifica impone l'assoluzione dell'imputato". Ve ne sono a iosa e adesso non ve ne parlo più.

L'ultima che vi dico soltanto, sulla differenza tra prova diretta, prova indiretta, la conoscete meglio di tutti quanti gli altri: "Circa i requisiti dell'indizio è accertato ed è chiarito - dice la Suprema Corte - che lo stesso deve essere anche certo". Cioè, ai sensi dell'Art. 192 del Codice di Procedura Penale, che voi ben conoscete, per fare una sentenza di condanna servono degli elementi tecnici, per evitare che uno si alzi e dica: quarant’anni di malgoverno democristiano, oppure: dove sono spariti gli altri 2.000 miliardi? Cioè, siccome in un'aula penale non ci si può alzare e dire quello che passa per il cervello, c'è un Codice di Procedura Penale che dice come è possibile arrivare ad una sentenza di condanna: o elementi di prova, che, questo lo dice anche la sentenza stessa, non ce ne sono; oppure ci devono essere degli indizi univoci, concordanti, gravi, vedrete che non ci sono, non sono univoci, non sono concordanti, non sono gravi, anzi vi è la prova dell'opposto; e poi certi. Vi ho aggiunto questo elemento della certezza perché mentre tutti gli altri sono contenuti già nel disposto del 192 del Codice di Procedura Penale, la certezza ce l'ha aggiunto la giurisprudenza della Suprema Corte, perché non si può partire da un fatto che non siamo sicuri se è accaduto, per poi da lì dedurre tutta un'altra serie di conseguenze che arrivano a cascata da un fatto, che se uno va a vedere all'inizio neanche siamo certi che sia accaduto. Vediamo se questa sentenza ha fatto questo, se ha escluso tutte le altre possibilità interpretative, se quando cita un fatto cita un fatto realmente accaduto, se ha preso in considerazione tutti gli atti di questo processo enorme, è faticoso guardarsi tutti gli atti di questo processo, sì, però siccome noi siamo innocenti ce li siamo guardati tutti, per quel ragionamento che abbiamo detto prima, e così abbiamo la forza di dire che non c'è una pagina tra migliaia di pagine che possa suffragare una ipotesi di colpevolezza per il prof. Capaldo, e non ce n'è una. Molto sinteticamente, ma spero ugualmente in maniera chiara, perché la sinteticità non deve andare a discapito della chiarezza, anche perché è un processo di grande importanza, e la vita del prof. Capaldo è molto protesa vero l'udienza di questa Corte d'Appello, è tanto tempo che si aspetta di arrivare a questi giudici della Suprema Corte d'Appello.

PRESIDENTE: Suprema no.

AVV. Mario CASELLATO (x Resp. Civile S.G.R.): Suprema, per me è sempre suprema, era suprema pure la Cassazione, l'uno non esclude l'altro. Molto rapidamente ripercorriamo i punti, i fatti sono importanti in questo processo, poi quando voi dite: questo fatto non mi torna, andiamo a cercare tra le carte.

Il 17 maggio del '91 vi è il commissariamento, il Ministro Goria decide il commissariamento. Vengono nominati tre commissari governativi... Non vi spaventate, non è che ripercorro tutta la storia, solo i punti importanti per vedere quante altre interpretazioni possibili, e a volte i fatti diversi da quelli citati qui. Cigliana, Gambino, Locatelli, tre commissari governativi. Un primo dato è pacifico agli atti, per quanto poi la stessa sentenza del Tribunale ci ritorna e cambia le carte in tavola, ma invece è pacifico agli atti, per testimonianza: c'è la testimonianza del dott. Silvio Pellizzoni sul punto, un teste, oltre che tutti quanti i fatti concordano su questo punto, il secondo punto è che Capaldo era assolutamente contrario al commissariamento, se non prima concordato con gli istituti bancari. Aveva espresso al Ministro Goria questo suo fermo convincimento, c'è testimonianza del dott. Pellizzoni sul punto pacifica agli atti, questo è un dato certo del processo. Che non mi si venga poi, durante le 240 pagine, ogni tanto a buttar lì: ma chissà cosa aveva detto Capaldo, no, i fatti sono fatti, questo fatto che il prof. Capaldo avesse detto al Ministro Goria: no, il commissariamento mi sembra una pessima idea è un fatto del processo. Allora uno può anche dire che non crede alla testimonianza del dott. Pellizzoni, che non crede a quello che ha sempre detto Goria, che non crede a tutti gli altri che sono stati sentiti nella commissione parlamentare di inchiesta, di cui parleremo; perché la commissione parlamentare di inchiesta, con i suoi lavori durati due anni con i magistrati al vertice delle sottocommissioni, non è che non esiste, io non dico che quello faccia giudicato e che voi dovete attenervi alle conclusioni, nessuno penserebbe mai, ma da qui a non citarla per niente mi sembra che il passo sia grosso, quanto meno la dignità di atto processuale, fa parte del processo. Comunque prescindendo adesso da quello, poi ci torneremo, è un fatto storico, certo del processo che Capaldo aveva detto a Goria: sono contrario a questa cosa, pessima iniziativa. Questo è un fatto certo, quindi chiariamoci questi punti certi, questo è un fatto certo.

Arrivato ad un altro bellissimo punto, fantastico, dove trovo le evidenziazioni in verde sono quelli che mi convincono di più, quindi anticipo che, secondo me, sono particolarmente importanti. E questo è in verde, pure quello prima era in verde. "L'istanza al Tribunale di Roma per l'ammissione al concordato preventivo, 4 luglio '91", ma chi la fa? Signor Presidente, io voglio capire chi la fa, chi è che e fa l'istanza..., tutta questa montagna partorita da questo topolino, perché tutta la costruzione di questa sentenza crolla di fronte ad un dato proprio elementare: ma chi fa l'istanza di ammissione al concordato preventivo con cessione di beni? La fa Greco? La fa Capaldo? La fa D'Ercole? Quelli che sono imputati qui in questo processo che cosa c'entrano con il fatto che sia stata seguita la strada del concordato preventivo con cessione dei beni? Perché tutta la impostazione della sentenza, altrimenti il processo crolla, è che tutto nasce dal fatto che si è scelta questa strada piuttosto che un'altra. Ma chi l'ha fatta l'istanza di ammissione al concordato preventivo? Vi tolgo la suspense: l'hanno fatta i commissari governativi, tanto declamati, tanto decantati giustamente dal Procuratore Generale in tutta la sua requisitoria. Quindi Gambino, Locatelli e Cigliana firmano l'istanza di ammissione al concordato preventivo, Capaldo non esiste ancora in questo processo, Greco non esiste in questo processo. Viene fatta dai commissari governativi tanto stimati - che comunque non hanno nessun rapporto, questo è un dato certo, con gli altri imputati - istanza di ammissione al concordato preventivo. Già questo basterebbe per fare crollare la sentenza, che non ha più nessun senso. Dagli appunti del commissario Cigliana..., perché le carte ce le siamo guardate pure noi, perché quando uno dice: gli appunti, andiamo a guardare che c'è scritto, perché è sempre meglio, una vecchia regola, quindi uno se li va a guardare, e sul punto c'è proprio scritto: "Prevalse la tesi del concordato preventivo con cessione dei beni sul rilievo formulato dal Ministro che molti creditori si erano espressi a favore di soluzioni concordate", appunto del 27 giugno '91. Questo è un dato pacifico agli atti. È pacifico agli atti che poi, per motivi del tutto automatici, questo procedimento viene assegnato a Greco, Presidente del Tribunale Fallimentare. Prassi consolidata, sistema assolutamente automatico, è pacifico, accertato agli atti. (Questo non era in verde, le cose in verde vi anticipo quali sono).

Poi c'è il 18 luglio del '91: il Tribunale ammette al concordato preventivo, viene nominato dal Tribunale Fallimentare commissario giudiziale il dott. Picardi. Andiamo avanti nella sentenza, e a pag. 92 c'è anche questo rilievo: sono arrivate anche altre offerte. Perché non è vero che non fossero arrivate altre offerte, guardiamo le carte del processo, altre offerte sono arrivate, per esempio, Roveraro è un'offerta. Ma da questo prendo lo spunto per dire che cosa? Poi ci arriveremo sulle motivazioni perché voi vedrete..., a me non piace, ho letto in questa sentenza, è una cosa che non mi ha fatto piacere, questa critica così aspra rispetto ai provvedimenti giudiziali presi dal Presidente Greco, bizantinismo applicato di una sentenza. Io come avvocato non ho mai usato questi termini nei confronti di una sentenza di un giudice, quindi mi è dispiaciuto, ma comunque sia, invece, io voglio dire che avendo letto tutti i provvedimenti del Tribunale Fallimentare in questa vicenda sono tutti ampiamente motivati. Poi ci arriveremo. Una per tutte, ad un certo punto, sul decreto che dispone l'ammissione alla vendita in blocco, si tira fuori soltanto il passaggio della buonafede, il procuratore generale ha insistito su questo, voi andate a leggere quel provvedimento, quel punto è mezza riga su quindici, venti pagine di motivazione. Perché ci deve essere questa...? Cioè io parto dal presupposto - forse sarà soltanto mio, ma non credo che sia soltanto mio - che se si arriva ad una sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta nei confronti di un innocente, qual è certamente il prof. Capaldo, non è che la Procura Generale ha vinto un processo e la Difesa ha perso un processo, abbiamo perso tutti, questo è il mio convincimento. Quindi a tirare fuori una cosa tra mille, facendo finta che le altre mille non esistano, per dire quella cosa sganciata da tutto il resto contro potrà forse consentire di arrivare alla condanna di un innocente. Perdiamo tutti, non ha vinto la Procura. Soltanto questa riflessione: tutto il mondo sapeva del concordato preventivo con cessione di beni ai creditori, del fatto che si poteva fare delle offerte, che si poteva partecipare, si poteva andare a comprare, chi voleva; lo sapeva tutto il mondo e lo sapevano le banche giapponesi, Presidente, lo sapeva il mondo finanziario internazionale. Ma le offerte non sono arrivate perché era una situazione da mettersi le mani nei capelli andarsi ad imbarcare in una vicenda del genere. Le banche estere si sono ben guardate dal partecipare anche a S.G.R., figuriamoci gli imprenditori internazionali o nazionali, avranno fatto le loro scelte, ma dire che si è fatta una cosa di nascosto, si poteva fare una gara pubblica..., ma spende tante pagine per spiegare perché nei vari provvedimenti il Tribunale Fallimentare ha detto: non c'è bisogno di fare una gara pubblica in una vicenda di questo tipo, che è il più grande concordato preventivo con cessione dei beni della storia della Repubblica italiana. Perché si sarà pure cercata una via innovativa giudiziaria, ci può essere chi è d'accordo e chi non è d'accordo, ma da qui alla bancarotta fraudolenta c'è l'abisso che è comportato dal Codice di Procedura Penale. Un abisso, e comunque sia che si voglia provare una soluzione, forse innovativa, di fronte al più grande concordato preventivo della storia della Repubblica si capisce anche, se uno è appassionato del mestiere che fa, se uno ci crede nelle cose che fa. Non è che stiamo parlando dell'ultimo dei concordati preventivi, uno sforza anche la propria intelligenza, la propria fantasia, la propria capacità professionale, i propri studi, ne vale la pena. Andare a dire che non si è fatta la gara pubblica è veramente una cosa, secondo me, priva di qualunque senso in questa vicenda. Il più grande concordato preventivo con cessione dei beni nella storia della Repubblica, l'offerta è segreta, non lo sapevano gli altri? Cerchiamo di essere realisti, oltre che seri.

Il 29 gennaio del '92 l'assemblea dei creditori vota a favore. Non è che ce le possiamo scordare le cose. Che c'entra il prof. Capaldo? Ancora non c'è proprio, l'assemblea dei creditori vota a favore. Una piccola “chicca”, giusto perché ve le dico tutte, perché anche uno se l'è guardate tutte, poi le cose le dice, poi ci pensate voi a togliere quello che non interessa: l'autorizzazione al voto da parte di Agrifactoring la dà il dott. Brescia come giudice delegato, non il dott. Greco per evitare conflitti. Una piccola osservazione giusto perché fa piacere dirlo: il dott. Brescia autorizza l'Agrifactoring a votare a favore del concordato preventivo all'assemblea dei creditori del 29 gennaio '92. Subito dopo inizia il procedimento di omologa. A questo punto, comincia a venire pensata, immaginata e prospettata la possibilità tra le tante di questo "Piano Capaldo", sul quale lui sta lavorando, ma in quel momento non esiste S.G.R., quando si parla di "Piano Capaldo" e quando si parla di Capaldo, prima o poi si dovrà dire, lo diciamo prima invece che poi, e quando diciamo Capaldo - che è quell'insigne giurista che tutti conosciamo, e già il fatto che sia stato condannato per bancarotta fraudolenta vuol dire che qualcosa non ha funzionato - nella proposta stiamo parlando di: Banca Commerciale Italiana, Banca Popolare di Novara, Banco di Napoli, Banco di Roma, Banco di Santo Spirito, Banco di Sicilia, Cassa di Risparmio di Macerata, Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, Credito Italiano e Istituto bancario San Paolo di Torino, FIAT, ENI... questo è il piano, non è Capaldo nella sua stanzetta. L'offerta che viene fatta viene fatta da questi soggetti, i più grandi istituti di credito nazionali e le più grandi aziende private nazionali, non Capaldo. Una banda di truffatori tutti questi personaggi, di cui abbiamo parlato adesso, fino adesso questi non sono mai scesi in campo, scendono in campo adesso. Qua c'è un altro verde, Presidente, lo preannuncio: istanza del 27 maggio '92. Questo è un altro punto clou. I verdi sono fondamentalmente i punti sui quali si basa la sentenza di condanna. Quindi smentiti questi, non ci sarebbe bisogno, perché basta dimostrare che non sono veri, ma dimostrando invece l'opposto, perché ce lo possiamo permettere visto che siamo innocenti, lo facciamo. Il primo è la richiesta di ammissione al concordato preventivo, questa è bella: istanza del 27 maggio '92, questa famosa istanza presentata dai tre commissari, la famosa istanza che Greco avrebbe messo nella borsa, prova di un mondo, dietro questa cosa c'è un mondo. Differentemente da quello che avevano detto i commissari, il Presidente Greco ritiene che non sia necessario convocare l'assemblea per mettere in liquidazione la società, ma va avanti con il concordato preventivo. No, allora l'istanza del 27 maggio '92 noi ce l'andiamo a prendere perché siamo innocenti, e quindi ce la andiamo a prendere, intanto è una pagina e mezza, voi ce l'avete agli atti. Nella mia ho il n. 96, non so nelle vostre che pagina sia, ma la prima pagina presentazioni varie (esibisce foglio; n.d.r.), io non ce l'avevo presente, me la sono riguardata perché mi ha fatto effetto, Presidente: "Considerato che gli scriventi commissari governativi - che sono sempre i tre, citati con grande stima e grandi elogi da parte della Procura: Cigliana, Gambino, Locatelli, gli stessi che hanno chiesto l'ammissione al concordato preventivo - ritengono non ricorrere - questo c'è scritto nella istanza, non è l'istanza, depositano loro parere - i presupposti per una messa in liquidazione della FEDERCONSORZI, in quanto essa è già assoggettata ad una procedura di concordato preventivo con cessione di beni di natura sostanzialmente liquidatoria". Questa era la l'altra prova del processo. Greco, nonostante quelli avessero detto che invece bisognava fare l'assemblea, ha voluto fare finta di niente, l'ha messa nella borsa ed è andato avanti. Presidente, le carte sono esattamente l'opposto: sono i commissari, tanto decantati nella loro professionalità, naturalmente che tutti quanti condividiamo, che dicono che secondo loro non serve, secondo noi no, non ricorrono i presupposti non è che dice: forse sì, forse no, abbiamo dei dubbi, secondo noi, il nostro parere è che non ricorrono i presupposti. Lo dicono loro, poi fanno un secondo passaggio, poi mi dite, secondo voi, questo passaggio deve spingere un magistrato a fare un provvedimento? Non ho mai letta una cosa del genere, nel secondo passaggio. Voi avete la vostra esperienza e il vostro lavoro, lo sapete meglio di me, può darsi che Greco abbia sbagliato, avrebbe dovuto rispondere, non lo so. A me fosse arrivato uno scritto di questo tipo io non avrei risposto, perché che senso ha? Loro mi dicono che non serve, poi fanno un secondo trattino e dicono "che ove la Signoria Vostra ritenesse al contrario", cioè noi diciamo che non verse, se lei invece pensa che serva, che si debba procedere pertanto ad una formale liquidazione della società, cioè se lei pensa il contrario di quello che pensiamo noi, "si renderebbe necessario un atto che, incidendo sull'oggetto sociale, assumerebbe i caratteri propri della straordinaria amministrazione". Firmato: i commissari governativi. Lei avrebbe risposto a questa cosa, Presidente? Non lo so, forse sì, me ne compiaccio, forse avrà ragione lei, io no, probabilmente, ma io non faccio il magistrato, non so. Che cos'è questa cosa? Tu mi dici che il tuo parere..., chi ha il potere, non mischiamo le carte, non mischiamo le acque, certamente in buonafede, è un processo molto ampio, tutto in buona fede, ma chi ha il potere di convocare l'assemblea per dichiarare la liquidazione della società?

PRESIDENTE: Lo sappiamo.

AVV. Mario CASELLATO (x Resp. Civile S.G.R.): Io non lo so, io mi riguardo sempre tutto daccapo, come un bambino. Sono i tre commissari, Presidente. Se loro volevano convocare la assemblea, la convocavano. Nel provvedimento di nomina dei commissari c'è proprio scritto che loro hanno tutti i poteri, tra i quali quello di convocare l'assembla, fare tutto quello che vogliono. Quindi se loro ritenevano che bisognava convocare l'assemblea - questa è la pietra portante della sentenza di accusa - la convocavano l'assemblea, qui non c'era neanche bisogno di scriverlo che secondo loro non bisognava, non che il loro parere era che forse, proprio secondo loro non ricorrono i presupposti per convocarla, perché era un dato di fatto, visto che non l'avevano convocata, il potere era loro, evidentemente ritenevano che non bisognava convocarla. Hanno pensato di metterlo per iscritto. Dopodiché dicono: se lei Presidente la pensa diversamente, allora faccia quello che deve fare. Bisognava rispondere? L'ha messa in borsa, forse bisognava buttarla dalla finestra, forse è giusto, non doveva metterla in borsa, che senso ha questa cosa? Comunque riguarda il Presidente Greco, ma a me sembra una vicenda proprio... lo dirà il suo difensore.

Quello che mi interessa non è tanto quello che ha fatto il Presidente Greco quanto il fatto che certamente non si può utilizzare questo argomento per dire che è stato Greco, contrariamente al parere dei commissari, a non andare alla assemblea per la liquidazione, ma a proseguire per il concordato. Tra l'altro, per inciso, si mette pure questa “chicca”, perché si butta là così sempre, i sospetti, i dubbi: quando gliela ridà a Piovano..., sa che ce l'aveva nella borsa, cosa gravissima, dicono che quando gliela ridà a Piovano dice: però ripresentatemela con un parere..., forse questo è un brogliaccio, non so cosa sia, anch'io forse avrei pensato che era una cosa del tutto inutile, comunque sia, non voglio entrare su questo. Fatevi dare un parere da un giurista, fate una cosa che ha più senso, io vi posso indicare uno: il prof. D'Alessandro. E poi si butta là tra le righe, tutti, questo concetto: astuta mossa perché poi quando arriverà il parere di D'Alessandro, siamo a settembre del '92, è troppo tardi. Adesso voi avete visto il parere di D'Alessandro, quindi su di voi questa mossa non ha funzionato, ma chi non avesse letto il parere di D'Alessandro..., come me, prima di vedere questa cosa, sono andato a riguardarlo, l'avevo letto tanto tempo fa, ma questa cosa mi ha incuriosito. Che cosa pensa? Questo parere di D'Alessandro che cosa dice? Io penso che dica che serviva l'assemblea straordinaria con la messa in liquidazione, cioè ha un senso questa frase buttata lì: quando ormai è troppo tardi arriva il parere di D'Alessandro; il parere di D'Alessandro dice esattamente l'opposto: che non è necessaria l'assemblea per la messa in liquidazione. Quindi che vuole dire che arriva quando è troppo tardi? Sembrerebbe che il parere fosse contrario, troppo tardi perché era contrario, invece il parere è esattamente quello che hanno detto i commissari. A me piace dire, Presidente, che il parere di D'Alessandro non è conforme a quello che ha detto Greco, perché Greco non ha detto niente, non era suo il potere di convocare l'assemblea; il parere di D'Alessandro è conforme a quello che hanno fatto e detto i commissari, cioè che non serviva l'assemblea. Tant'è che lo chiedono i commissari, ovviamente, il parere a D'Alessandro, adesso è Piovano, ma è una cosa che riguarda i commissari, non riguarda Greco. Io non voglio entrare nella vicenda di Greco, ma anche questo ha un senso, perché dice: chiedetelo voi il parere, devo chiedere io il parere a D'Alessandro? Era una scelta che dovevano fare i commissari governativi, non Greco, chiedete un parere, decidete voi, fate voi. Questi sono i fatti veri. Sono i commissari che decidono che non ci sono i presupposti per convocare l'assemblea, perché, dicono, si è già in una procedura liquidatoria, punto.

27 maggio '92: arriva la lettera dell'avv. Casella con la proposta Capaldo, che abbiamo detto che bisognerebbe invece di dire Capaldo leggere ogni volta i 34 nomi degli istituti di credito più importanti di Italia, oltre alle aziende italiane più importanti, e non so neanche se sia stata una buona cosa usare questa sintesi Capaldo, potremmo dire per il resto del processo proposta Banca Popolare di Novara, perché questa è la realtà dei fatti. Anticipo terribilmente un punto che avremmo dovuto per sistematica logica della sentenza affrontare più tardi, ma visto che ci siamo credo sia importante dirlo subito: 27 maggio '92, arriva la proposta Capaldo, è lo stesso giorno in cui i commissari hanno depositato il parere, che nessuno gli aveva chiesto, che loro l'assemblea non la convocavano e si andava avanti. Tra l'altro, poi si dimettevano non per rinunciare alle parcelle, ma perché Goria andava via dal Ministero dell'Agricoltura, come tutti quanti sappiamo. Loro sono stati nominati dal Ministro Goria, cambia il referente politico, cambiano i commissari, funziona sempre così, chissà perché si sono dimessi? I fatti, le date, andiamo a guardare le date. Goria se ne va dal Ministero dell'Agricoltura e i commissari sono suoi nominati di fiducia, se ne vanno con il referente che ha nominato, funziona sempre così.

Il 27 maggio '92 arriva la proposta Capaldo, io vi anticipo un altro punto importante di questo processo: all'atto quadro, che è successo nell'atto quadro? Nell'atto quadro si è stravolto tutto, è stato detto questo, nell'atto quadro si è stravolto tutto: 1) dilazioni; 2) detrazioni; 3) l'oggetto, è cambiato tutto. Allora voi avrete visto, certamente, non se se la ricordate, guardatevi la prima proposta del Piano Capaldo, 27 maggio '92. Guardate in quanti mesi era previsto il pagamento, ve lo anticipo io, 18, esattamente quello previsto dall'atto quadro. Guardate come funzionava il meccanismo delle detrazioni. Presidente, guardi che è sconcertante, il meccanismo delle detrazioni sta già nella prima offerta scritta 27 maggio '92. Quella stima che è stata data, noi facciamo un prezzo per i beni al 30 novembre '91, quelli della relazione particolareggiata Picardi, che abbiamo avuto la ventura e il piacere di leggere tutta..., e quindi poi avremo da dire molte altre cose, Picardi è favorevole su tutta questa operazione, comunque andiamo avanti, no, perché è stato citato come contrario. 27 maggio '92: già si dice che noi offriamo un prezzo per i beni così al 30 novembre '91, vuoto per pieno. Se vengono venduti dei beni nelle more fino al pagamento, le somme incassate verranno portate a detrazione del prezzo che noi stiamo offrendo. Presidente, questa è stata vista come una cosa..., avete cambiato con l'atto quadro, questo è esattamente quello che c'è scritto nella proposta di acquisto. Presidente, questa è la dimostrazione della buonafede, che non ci fosse nessun atto speculativo dietro, ma tutti gli atti lo dimostrano. Questa è un'ulteriore dimostrazione, non ce n'era bisogno, ma ulteriore. Quello che voi fate, fate bene, a noi non interessa. Voglio dire: si poteva anche fare una transazione, 1.000 miliardi di crediti a 100 milioni, si riprendeva 100 milioni; se gli immobili venivano venduti ad un prezzo basso e si poteva farne di più, sarebbe stato a danno di chi quella detrazione toglieva dei beni; se i beni venivano venduti ad un prezzo più alto, meglio, ma ha una sua coerenza e soprattutto ci si affida in perfetta buonafede all'operato che si sa essere altrettanto in buonafede della controparte, fai tu, te ne occupi tu fino a che non c'è pagamento, i beni che tu avrai venduto nel frattempo, il prezzo che tu avrai incassato lo sottrarremo. Questo vuol dire non avere un approccio speculativo, altrimenti dicevo: tu intanto vedi, poi vedremo, quando faremo quel pagamento vedremo se secondo noi il prezzo a cui hai venduto era un prezzo giusto, ti daremo quello, se invece il prezzo è sottopagato rispetto al valore che noi avevamo dei beni allora aumenteremo la detrazione del prezzo. Questo era un atteggiamento speculativo, invece io dico: fai tu, quello che tu fai a me va bene, naturalmente rispetto al prezzo che ti ho offerto per il tutto, detraiamo quello che tu hai incassato. Come quando io compro una società che vale 10 miliardi e ha 1 miliardo in cassa, non è che gli 10 miliardi e lui mi dà il resto di 1 miliardo, gli do 9 miliardi, è sempre accaduto così. Per completezza di informazione, ve lo aggiungo subito perché questo non c'è il 27 maggio '92: l'oggetto. Non è più: i beni al 30 novembre '91, è diventato: tutti i beni che avete. Allora la risposta più ovvia, se uno crede nella buonafede delle persone che fanno queste cose, ed è assolutamente stato così, è che questa è un'esigenza innanzitutto della liquidazione. Chiudiamo, se vi esce fuori una cosa di cui io non sapevo la conoscenza, rimane in piedi tutta la procedura per chissà quanti secoli, tutte le frattaglie le chiudiamo, non ho idea, ma nel dubbio le chiudiamo. Però andiamo ancora più nel fondo. All'atto quadro c'è l'elenco allegato di tutti questi famosi beni, queste cose che non erano previste al 30 novembre '91, ve lo guardate, per favore, e vedrete che il valore è 0 (zero). Il valore commerciale di queste partecipazioni di quota lo 0,01, 0,5, 0,02, elencati in una paginetta, è "0", questo è il valore, zero. Senza dire che, invece, visto che abbiamo anticipato l'atto quadro, nell'atto quadro c'è un'altra cosa importante, sempre fuori dalla liquidazione: che S.G.R. rinuncia al verum nomen, alla certezza sull’esistenza dei crediti, che era in impegno che si era preso il venditore rinuncia S.G.R.; quindi rientra nella finalità di chiudere, coerentemente a quella che è stata sempre l'impostazione di questa trattativa, nel migliore modo possibile per il venditore la partita completa, in maniera che la procedura non avesse più niente di appeso e finisse tutto. Se tu mi vieni a dire che io ho fatto una "furbata", perché nell’atto quadro ho aggiunto dei beni che prima non c'erano, ma ci vuole, secondo me, l'onestà intellettuale - che sicuramente ci sarà stata, ma ce ne vuole di più - di dirmi qual è il valore di questi beni che ho aggiunto. Perché se io scopro che questo valore è zero, forse non ha senso questa affermazione che tu fai, e forse è più vero, più verosimile che si doveva chiudere la partita, altrimenti rimaneva in piedi la procedura su frattaglie sconosciute, di nessunissimo valore; o sbaglio, Presidente? Bisogna dirle tutte le cose perché abbiano senso in una sentenza, abbiano senso per condannare una persona per bene, bisogna dirla tutta.

Il prezzo. Qui c'è il discorso del prezzo, in questo punto la sentenza affronta il discorso del prezzo... Io vi sto bruciando tante cose che volevo dirvi, sto andando per sintesi, poi, Presidente, mi avverta quando qualche passaggio non torna, quando c'è un salto logico, adesso qui la sentenza affronta il problema del prezzo. Io vi anticipo subito quello che è, secondo me, la prova provata di questo processo, ulteriore, questo in verde. Voi conoscete benissimo questa vicenda, sapete che i commissari governativi, sempre i tre, avevano fatto una stima dei beni di 3.600 miliardi, poi ci stanno in contemporanea i periti invece nominati dal Tribunale, coordinati da De Santis, ma più che De Santis vista il commissario giudiziale Picardi, che fanno una stima di 4.800 miliardi. Il commissario giudiziale Picardi, a cui spetta l'ultima parola, se li riguarda, dice: effettivamente queste cose... mi sembra una stima fatta un po' così, molto approssimativa, scendiamo del 20%, Picardi arriva quindi a 3.900 miliardi.

Adesso io divido il mio intervento su questo punto in due parti, dovevo essere molto più lungo, ma vediamo di dire le cose essenziali, se non sono sufficienti il Presidente mi stimolerà ad approfondirle. Io qui mi sono segnato tutti i passaggi in questi documenti, proprio perché ho voluto inseguire il Procuratore Generale, perché sicuramente è giusto che non venga neanche un dubbio alla Corte, e qualunque citazione venga appoggiata dalla carta, che è la buon compagna. Allora voi vedrete che nella relazione Picardi c'è tutta l'illustrazione di questi beni, e poi c'è il parere, poi c'è un altro parere sui beni, e poi c'è il provvedimento del Tribunale, poi c'è il provvedimento del commissario governativo Piovano. Parere del commissario governativo Piovano, parere del commissario giudiziale Picardi, le motivazioni del provvedimento del Tribunale; qual è il motivo per cui si dice 2.150 miliardi va bene, vendiamo a 2.150 miliardi? Perché è stato fatto questo. Nella sentenza, nella requisitoria è stato fatto questo discorso: ma come? Il valore è stato detto 3.900 miliardi, ha venduto a 2.150, il processo è finito. Questo sarebbe il processo penale di cui stiamo parlando noi. Mi piace dire che questo è proprio il ragionamento che fa Picardi, commissario giudiziale, parte non in causa della vicenda, ma grande esperto della cosa. Parere del commissario giudiziale incardina la ipotesi di vendita in massa, 23 luglio '93. Inizia proprio così la paginetta, mi piace perché è proprio un ragionamento che salta agli occhi, però evidentemente non era stato fatto. Noi abbiamo valutato 3.900 miliardi, loro offrono un prezzo di 2.150, sembrerebbe che non ci sia senso: "una valutazione basata solo su questo dato sarebbe riduttiva". E cominciano le pagine. Ma uno non può fare un ragionamento così: la stima che abbiamo fatto è quella, il prezzo è quest'altro. Io non vi sto a ripercorrere tutti i passaggi logici, che sono stati bene rappresentati dal prof. Capaldo, ma in tutti gli atti sono rappresentati, in grandi memorie, in qual è ovviamente, palesemente, la differenza tra una stima e un prezzo. Io stimo quello che mi pare, ma poi ci deve essere qualcuno che deve venire a comprarsela, questa cosa, questo è un discorso tecnico, voi lo conoscete. Ma mi piace, invece, attirare la vostra attenzione su quante pagine e pagine sono state spese per riflettere su questo punto, da parte di tutti i soggetti che hanno partecipato a questa vicenda, e sono qui segnati in tutti i documenti di cui sto parlando. In particolare, i commissari governativi, già i commissari governativi, quando fanno la loro stima di 3.600 miliardi, dicono... ce l'ho tutte segnate, mi dirà il Presidente se vuole che le citi testualmente. Mandano a Picardi la loro stima, 3.600, dicono: guardate che qua il tempo è molto importante, sbrighiamoci perché noi abbiamo messo 3.600, quando in realtà mentre vi arriva la lettera che vi stiamo mandando già non sono più 3.600. Perché a parte gli immobili ci sta il grande problema delle partecipazioni, partecipazioni in società controllate, quelle non quotate in borsa, controllate in cui noi siamo la “controllante”, FEDERCONSORZI, con la FEDERCONSORZI che sta in concordato preventivo il valore di queste partecipazioni di ora in ora sta svilendo, cioè sta diventando zero. Il tempo era un fattore essenziale. Da cosa era formato il patrimonio di FEDERCONSORZI? la stima che fa Picardi: immobili 700 miliardi, dice Picardi, i commissari dicono 500 miliardi. Nelle relazioni subito ci si accorge che questa stima non va, perché gli immobili, ricordate, siamo negli anni '92, '93, '94, crollo dei valori immobiliari, case che non si vendevano più, per tanti anni, fino a tre, quattro anni fa per gli immobili è stato un crollo totale, stasi totale sul mercato, c'è anche il parere della Gabetti, vi risparmio i piccoli particolari, ma sono i dati di fatto delle relazioni. Partecipazioni: 1.000 miliardi per i commissari governativi, per Picardi 1.100 miliardi, 1.400 miliardi per i periti che avevano fatto il lavoro prima di Picardi. Le partecipazioni sono un grande elemento del patrimonio FEDIT. Ogni giorno che passava queste partecipazioni valevano sempre di meno. Tu hai un bel dirmi che queste partecipazioni valgono 1.000 miliardi, ma chi se le compra? Questa è la differenza tra stimare e vendere. Ma chi se le compra le partecipazioni, dove la controllante sta in concordato preventivo? Nessuno, il mercato non c'è, non esiste. I crediti sono tutti verso lo Stato, verso i consorzi agrari, gran parte di questi sono già in concordato preventivo, e più passano i giorni e peggiora la situazione. Ma quando li riprenderanno? Quanto riprenderanno di questi crediti? 2.300 miliardi, 1.800 per Picardi, 1.900 per i commissari governativi. Ma a parte questi numeri, perché queste sono le tre grandi voci del patrimonio, che di per sé danno una indicazione del patrimonio, ma non dicono la cosa più importante, ovverosia che si approfondiscono i motivi per cui bisogna sbrigarsi. E' il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori più grande della storia della Repubblica, coinvolge un interesse di grande rilevanza nazionale, ci si pone il problema di trovare una soluzione la più rapida, efficace, efficiente possibile. Il tempo è un fattore determinante. Se uno non vede questa vicenda di FEDERCONSORZI come è stata nella realtà e com'è la vita finanziaria, ma la vita in assoluto, che è un film, ma vede la fotografia, non capisce niente. Ogni giorno che passava diminuiva il valore di questi beni. Di là c'era una offerta: 2.150 miliardi. Adesso sicuramente ha fatto bene a vendere a 2.150 miliardi, ne abbiamo la conferma adesso, ed è la conferma provata che al di là di qualunque dubbio, non si può discutere, uno può dire: la stima è 3.600, 3.400... Tenete presente, tra l'altro, vi metto anche quest'altra “chicca”, devo dire tante altre cose in più, ma ve le anticipo adesso che conta: credito MAF, di cui tanto si parla, sapete la valutazione del credito famoso che nasce dall'obbligo degli ammassi, dei cereali, nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sapete quanto è valutato dei commissari governativi Cigliana-Gambino-Locatelli? Zero! Questo famoso credito MAF, la valutazione non fatta da Capaldo, ma fatta dai commissari governativi era "0". Oggi siamo nell'anno 2004, quanto hanno preso di questo credito? "0". 400 miliardi, ma basta guardarsi le carte, vedere di che si tratta, che uno dice questo credito, che risale agli anni del boom economico, ma quando mai verrà mai pagato? Ma mai! Ma chi se lo compra? Dice: però vale 400 miliardi, trovami uno che se lo compra! Ma non dico a 400 miliardi, ad 1 miliardo, ma chi se lo compra? Zero, 2004 il credito è sempre lì, aumentano gli interessi, diventerà 10.000 miliardi, io non lo comprerei, e chi lo compra? Nessuno lo compra, lì stiamo facendo una offerta per comprare e liberare la procedura di tutto, completamente.

La seconda considerazione, Presidente e signori della Corte: tutto questo discorso adesso è ultroneo, perché è superato, perché noi abbiamo la certezza che quello era il valore vero per il prezzo, il prezzo giusto da pagare, abbiamo la certezza. Io qui ho tanti passaggi della commissione parlamentare di inchiesta, volevo leggerli, non ve li leggo, però vi dico le cose importanti, essenziali. Nella commissione parlamentare di inchiesta, che è durata due anni, vi è stata una suddivisione in tante sottocommissioni, un argomento è stato sviscerato in ogni aspetto: come è stata fatta la vendita dei beni che venivano da FEDIT da parte di S.G.R.? Correttamente, non correttamente, con i sistemi di pubblicità massima, con un controllo, senza controllo, con il valore dei beni, cercando di avere il massimo profitto dalle vendite? Una commissione presieduta da due magistrati - lo dico perché mi piace dirlo - si è occupata solo di questo. Arriva alla fine la commissione parlamentare di inchiesta, io poi vi leggerò un brano che non posso non leggere, perché lo devo al prof. Capaldo. Comunque sia, viene riportata nelle conclusioni ma sono andato a prendere il lavoro delle sottocommissioni, perché mi piaceva scavare tutto, nelle conclusioni è riportato tutto. Qui la commissione che si occupa di questa parte dice questo: abbiamo utilizzato la Guardia di Finanza, il comando generale della Guardia di Finanza, "diversamente dalle analisi svolte nell'ambito delle indagini preliminari".... perché la commissione parlamentare di inchiesta, che certamente non fa stato, non fa giudicato, non c'è bisogno di portare la Cassazione, nessuno ha chiesto questo, però è un atto del processo, ha tutte le carte dei processi penali, cioè tutte carte dei processi penali fanno parte degli atti della commissione parlamentare di inchiesta, se li è guardati tutti fino al momento della prima udienza dibattimentale, tutte le carte ce l'hanno loro, quindi tutti gli atti che avete voi ce l'aveva pure la commissione parlamentare di inchiesta. "Diversamente dalle analisi svolte nell'ambito delle indagini preliminari dell'inchiesta giudiziaria pendente, che, con riferimento alla sostanza delle cose, disponevano prevalentemente di stime e valori previsionali - è la verità, perché tutte quante le stime sono state fatte a campione - a noi è stata data la possibilità - dice il comandante della Guardia di Finanza - di riscontrare oggettivamente quanto avvenuto, quindi anche la validità delle previsioni, sulla base di elementi consolidati ed originati dal mercato". Cioè a differenza delle stime e delle previsioni a campione, a posteriori, la Guardia di Finanza si è andata a guardare una per una tutte le vendite dei beni fatte da S.G.R.. Arriveremo al punto finale di questo mio intervento, che è un'altra sentenza della Cassazione, che parla della causale nel processo penale, del movente, in una sentenza di condanna se non ci metti il movente francamente è incredibile. Allora si dice, fosse vero, fosse vero perché qua c'è stato pure qualcuno che si è alzato, Presidente, da questi banchi e ha detto: valeva 4.000 miliardi, hanno venduto per 2.150, e che fine hanno fatto gli altri 2000 miliardi? E` stato detto questo. Potrebbe essere pure vero, perché quando uno vede la bancarotta fraudolenta per dissipazione, questo dovrebbe essere successo: che gli altri 2.000 miliardi qualcuno se li è presi. Se uno guarda le carte di questo processo, non può neanche immaginare una cosa del genere, non dico dirla. Qui abbiamo il riscontro atto per atto di vendita di ogni singolo atto, fatto dalla Guardia di Finanza, non a campione, tutti gli atti, le conclusioni della Guardia di Finanza riportate nella commissione parlamentare di inchiesta che cosa dicono? Che è stata fatta una vendita al massimo realizzo possibile di ogni singolo bene, è stata data la massima pubblicità possibile per ogni momento di vendita, è stato adoperato il momento di controllo possibile più alto in ogni singolo momento di vendita. E questo è un aspetto, a questo aspetto aggiungete..., perché se uno fa i pedinamenti, se uno fa le intercettazioni telefoniche, se uno fa gli accertamenti bancari, questo andazzo che uno mette sotto controllo telefonico, per mesi e mesi intercettazioni telefoniche, che pedina le persone, che fa gli accertamenti bancari, e se poi non risulta niente, non dice niente, e se invece risulta, ecco la prova; questo andazzo non va bene. Allora diciamo pure che sono stati fatti accertamenti bancari su tutti gli imputati, pedinamenti su tutti i soggetti dei processi e non è risultato uno, un fatto illecito, illegittimo, zero che zero che zero! Ma lo vogliamo dire? Dice la Guardia di Finanza: non è risultato, dirò di più... signor Presidente, si ricordi questo patto tra noi due non scritto, che in qualsiasi momento lei pensi che quella cosa che sto dicendo vuol vedere dove sta scritta, gliela faccio vedere subito, così mi risparmio di leggere ogni volta. La Guardia di Finanza dice: non è risultato nemmeno che sia mai andato uno straccio di un bene, l'ultimo dei beni ad un soggetto in qualche maniera interessato con quelli che stavano vendendo, con S.G.R.. Non solo, ma quando c'è stata una gara importante per l'acquisto di un bene importante, in cui era espressamente interessato un socio di S.G.R., quella gara il socio di S.G.R. l'ha persa, questo lo dice la Guardia di Finanza, commissione parlamentare di inchiesta. E tutti questi atti insieme a quello che stiamo dicendo adesso sul prezzo porteranno poi a concludere la commissione parlamentare di inchiesta sulla figura del prof. Capaldo in quella mezza paginetta, che quest'aula penale deve sentire.

Quindi qual era il vero prezzo da offrire per quei beni stimati, che ognuno può dire quello che vuole sulla stima? Hanno incassato 2.700 miliardi, questa è la prova provata, non ci sono chiacchiere, non ci sono interpretazioni, non ci sono illazioni, da tutta la vendita di tutti i beni hanno incassato 2.700 miliardi. Quanti sono stati i costi per la gestione di questa società per vendere questi beni? Perché poi parleremo di questo. Quando si dice 3.900 miliardi è la stima del valore dei miei beni, poi però se vuoi fare la vendita frazionata, ci devi passare qualche anno a vendere questi beni, e devi spenderti 200-250 miliardi l'anno per tenere su la struttura; quindi quando poi venderai dovrai togliere 700, 800, 900 miliardi da quello che avrai incassato, questo lo capiscono tutti, non c'è bisogno di approfondire questo argomento. 2.700 miliardi è l'incasso, di questi 2.700 miliardi 600 miliardi sono le spese affrontate da S.G.R. per la vendita e tutte controllate dalla Guardia di Finanza. Quanto avanza? 2.100 miliardi. Hanno incassato 2.100 miliardi. Il prezzo qual era stato? 2.150 miliardi. Una volta che noi abbiamo la prova, perché gli accertamenti della Guardia di Finanza... più di così in un processo penale non si può chiedere, che la vendita è stata fatta tutta al massimo prezzo di realizzo, con la massima trasparenza, con la massima forma di controllo, con la massima pubblicità per chi doveva partecipare; abbiano la prova provata che quei beni valevano venduti 2.700 miliardi. Se S.G.R., che è una struttura snella, con soltanto 70 dipendenti..., poi ci torniamo su questo argomento, anzi facciamolo subito perché non è che posso tornare sempre, altrimenti ve ne andate voi e continuo a parlare da solo... Quando si parla di 2.150 miliardi, non ci dimentichiamo che non è vero che sono soltanto 2.150 miliardi (giusto per completezza, perché quando uno parla deve dirle tutte le cose) sono 2.150 miliardi più 70 miliardi di incentivo all'esodo, che S.G.R. ha dato nel momento in cui i creditori hanno dato il voto favorevole alla vendita in blocco, c'è stata la trattativa, è stato offerto in più 70 miliardi per incentivare l'esodo, più 70 dipendenti presi ed assunti da S.G.R.. Quando si parla di 2.150 miliardi, ricordiamoci che sono 2.220 più 70 dipendenti, perché è giusto dirlo. Quindi il prezzo vero di mercato era 2.100 miliardi. E non mi si venga a dire, Presidente: però, questi sono i beni rimasti dopo la transazione. Perché noi abbiamo fatto quella famosa transazione, vi ricordate, quella per cui il liquidatore ha transatto, tutti i creditori dell'atto quadro, non c'è più nessun credito pendente, per che cosa abbiamo rinunciato con la transazione? Al credito MAF, punto. Quanto vale il credito MAF? Zero. Vale di più? Sono contento se un giorno loro prenderanno una lira in più. La realtà è che vale zero, e lo sappiamo tutti. Quindi i beni che sono stati venduti valevano 2.100 miliardi sul mercato, il prezzo che si doveva offrire per non fare una attività speculativa, ma per cercare di realizzare sul mercato il massimo valore possibile era 2.100 miliardi. Questa è la prova provata che non c'è stata nessuna bancarotta fraudolenta per dissipazione. Dove stanno gli altri 2.000 miliardi? Certo, perché una imputazione di bancarotta fraudolenta per dissipazione prevede che gli altri 2.000 miliardi qualcuno se li è intascati. Purtroppo, in questo processo - per fortuna, visto che siamo cittadini italiani - questo non è affatto accaduto, mai, e nessuno lo ha mai messo in dubbio, e il prezzo pagato è stato 2.220 miliardi più 70 dipendenti. Tenga presente, Presidente: 600 miliardi è costata a S.G.R. la gestione di questa vendita in quattro, cinque anni, una struttura agile con 70 dipendenti, di là c'erano 500 dipendenti e rotti, e 469 erano soltanto le Parti Civili qui, sarebbe durato quindici anni... poi che il Procuratore Generale, di cui ho veramente grande stima, anche personale oltre che professionale, mi venga a dire: ancora la procedura è in piedi, che lo venga a dire a noi, francamente, lascia un po' perplesso, che proprio gli ultimi per cui la colpa che la procedura è ancora in piedi è S.G.R., se era per noi era finita nel '96, questo, Presidente, lo sappiamo tutti. Chiusa questa parentesi. Quanto sarebbe costato alla liquidazione FEDIT vendere questi beni in maniera frazionata? Questa poi è la filosofia della sentenza. Noi siamo qui perché? Perché ventura vuole che un magistrato di questa Repubblica la pensi diversamente rispetto ad un altro magistrato di questa Repubblica. Secondo il Presidente Greco si doveva fare una vendita in blocco, era una cosa innovativa, probabilmente forse sì, però il fatto che fosse il più grande concordato preventivo della storia d'Italia valeva fare un tentativo di una cosa innovativa per rispondere a delle soluzioni immediate, e vendere subito i beni prima che si fosse depauperato completamente, ed allora forse sì gli si poteva imputare la bancarotta fraudolenta per dissipazione; se si fosse tenuto questo bel procedimento per altri quindici anni, e invece di vendere a 2.150 miliardi, poi avrebbe avuto costi per 2.000 miliardi e avrebbe venduto per 500 miliardi. Ma allora forse sì c'era la bancarotta fraudolenta per dissipazione, o comunque avremmo trovato qualcuno che l'avrebbe imputata.

La ventura vuole che invece per Ricciarelli bisognava vendere frazionatamente. Quanto sarebbe costato vendere frazionatamente? Quanti anni sarebbe durata quella procedura, se a noi in tre anni è costato 600 miliardi vendere quei beni? Quanto sarebbe costata la procedura con 600-700 dipendenti rispetto ai nostri 70? 1.000 miliardi, 1.200 miliardi? Non lo può dire nessuno, forse non avrebbe ricavato una lira alla fine la procedura da questa operazione. E questi sono i numeri, perché quando si sta sui fatti poi le interpretazioni spariscono.

Il 5 ottobre '92 avviene la sentenza di omologa. Non ha nessuna rilevanza, lo dico così giusto per dirle tutte, perché non mi piace che rimanga nessun dubbio al Presidente della Corte. Quando io parlavo prima dei fatti provati, non provati, ho fatto riferimento anche a... non riguarda noi, non riguarda il prof. Capaldo, non riguarda quindi S.G.R., ma siccome è stato detto diciamo tutto, siccome i pareri di Carbonetti vengono utilizzati dal Presidente Greco, perché non cita la fonte? Voi avete letto la sentenza di omologa, io ho letto la sentenza di omologa, vi è una citazione di qualcuno? Viene citato qualcuno? Vengono citati tutti i passaggi, vengono ripresi pari passo da quello che aveva detto Piovano? Pari passo da quello che aveva detto Picardi? C'è scritto tra parentesi Picardi? Non è citato nessuno, non lo so. I fatti dubbiosi che poi diventano certi, queste tre istanze..., avete capito certamente, molto meglio di me, di che si parla. Si parla di appunti di due pagine l'uno, definiti "appunti". C'è stato il sequestro della Procura della Repubblica di Roma, sono venuti qui, si sono presi via tutto, e l'appuntato, giusto per fare una tautologia, ha scritto: tre istanze di Carbonetti..., non sono quelle perché altrimenti ci avrebbe scritto: tre pareri. Innanzitutto sopra non c'era scritto "pareri", ma c'era scritto "appunti". A voi verrebbe mai per la testa di sostenere che siccome erano pareri e non erano istanze, e lì nel sequestro fatto nelle migliaia di centinaia di migliaia di carte che sono andate a finire alla Procura della Repubblica di Roma, dove c'è scritto "tre istanze di Carbonetti", siccome c'è scritto "istanze" e non "pareri", allora non sono quelli? Io credo che chiunque abbia mai visto in vita sua un sequestro giudiziario non gli verrebbe in mente questa cosa. Tra l'altro, neanche c'era scritto "pareri", ma c'era scritto "appunti". Un fatto così dubbioso è diventato un fatto certo; che li abbia soppressi lui, Greco - non riguarda la mia posizione, potrei non dirlo, ma mi piace affrontare tutti gli argomenti - è diventato un dato certo, perché poi da questo dato della soppressione sono partiti per motivare tutto il resto della sentenza di condanna. Un dato assolutamente dubbiosissimo, incertissimo, tra l'altro una copia di questi pareri ce l'aveva Picardi, perché poi Picardi, dato che ce l'ho io... Uno pensa di fare sparire una copia di pareri che ha il commissario giudiziale? Un Presidente del Tribunale? A me sembra una cosa fuori dal mondo. Se io dovessi dire che cosa penso che sia successo è che saranno in quelle centinaia di migliaia di carte alla Procura della Repubblica, chi ha sequestrato ha scritto "pareri" invece che "appunti", anche perché "appunto" è un termine che non viene in mente a nessuno, quindi la prima cosa che viene in mente è scrivere "istanze" piuttosto che "pareri". No, bisogna pensare che li ha soppressi, sapendo che il commissario giudiziale ne aveva una copia, quindi un folle! Comunque sia, mi concederete che è un dato assolutamente non pacifico del processo, almeno questo lo vogliamo condividere. Questo è diventato un fatto certo e da questo fatto certo si è arrivati alla prova della colpevolezza di tutti gli altri fatti che venivano dopo. Questo è meccanismo logico, Presidente, contrariamente a quello che dice la Cassazione: il fatto deve essere certo, dal quale partire, se il fatto è incerto ti fermi lì. Uno può dire: questo fatto chissà, sarà successo così, sarà successo così, non lo so, abbiamo un dubbio, punto. Su quel fatto finisce, non che da quel fatto, dandolo per assodato, parti per motivare altre cose, è una cosa assolutamente illegittima.

L'incarico di liquidatore viene dato al commissario governativo, la stessa FEDERCONSORZI liquiderà. Ovviamente la sentenza di omologa ha la sua filosofia, voi l'avete letta. Se si andrà verso una vendita in massa - tra l'altro, per fare risparmiare la procedura, perché voi sapete che le parcelle sono parcelle importanti per questa attività - il liquidatore viene nominato nella stessa persona del debitore, il commissario governativo assume la qualità e la veste giuridica di liquidatore; se, invece, si farà una vendita frazionata, diversamente si regolerà poi il Tribunale. Questo dice la sentenza di omologa, giustamente, perché se si fa una vendita in massa c'è un atto, farà questo atto, lo farà il liquidatore, è un atto solo, non c'è bisogno di sprecare e buttare beni della procedura.

Il commissario governativo Piovano dà parere favorevole alla vendita in massa. Il commissario Picardi dà parere che vi ho appena letto sulla vendita in massa. Il 17 febbraio del '93 arriva il parere favorevole del Comitato dei creditori. Adesso non so su quale pagina l'ho trovato: quando si è fatto riferimento al fatto... a parte che del comitato dei creditori facciano parte i creditori è una cosa tautologica, ma in questa approvazione si sono dimessi i due creditori che facevano parte di S.G.R., sono stati sostituiti da altri due, i cinque che hanno votato qui. Quando è stata fatto questo parere favorevole dal Comitato dei creditori... Ricordiamoci che per tutta la Cassazione costante penale - per questa sentenza del Tribunale no, perché c'è un inciso in cui dice che cura altri interessi - l'interesse da tutelare in questi casi è l'interesse dei creditori, nelle procedure concorsuali l'interesse da tutelare è l'interesse dei creditori. Il Comitato dei creditori dà parere favorevole alla vendita in massa a quel prezzo, che abbiamo visto essere poi prezzo vero di mercato. Ma non è che dà l'okay così, a occhi chiusi, perché nessuno lo dice? Guardiamoci le carte, che è successo? Hanno strappato altri punti importanti: hanno strappato 70 dipendenti che S.G.R. si accolla, prende 70 dipendenti per sé; hanno strappato un impegno ad incentivare l'esodo con altri 70 miliardi; il Comitato di creditori si è reso parte attiva, ha aggiunto qualcosa a questa trattativa, si è riaperto il problema, hanno strappato altre cose, non è stata una cosa fatta lì per firmare. E' tutto andato come era corretto che andasse, come era giusto e come è stato dimostrato dopo che era tutto corretto che andasse.

Il 23 marzo '93 viene emesso questo decreto. Questa è una pagina spiacevole di questa sentenza, ce ne sono altre, però questa è spiacevole perché questo accanimento non è una bella cosa, quando si dice che si parla della buonafede. Io vi invito a rileggervi questo provvedimento, ve l'ho già detto prima, quindi non ci torno, sono pagine e pagine motivate, che uno può condividere o meno, nel merito, nessuno ha la scienza infusa, chiunque di noi può sbagliare. Credo che tra l'altro i provvedimenti del Tribunale Fallimentare non fossero sbagliati, ma sono opinioni, esiste il primo grado, esiste l'appello, esiste la Cassazione. Proprio perché In buonafede, possono cambiare opinione in punto di diritto. Ma perché tirare fuori questa etichetta della "buonafede" da decine di pagine di una motivazione?... Per favore, leggetevi con attenzione questo provvedimento del 23 marzo '93, che autorizza la vendita in massa, guardate quanto è motivato, quanti punti vengono affrontati. Quel passaggetto della buonafede è ridicolo, è una riga, e tra l'altro mi piace dire che quel passaggetto è stato anche confermato dai fatti. Cosa dice quel provvedimento? Dice: qui manca una piccola cosa, noi dobbiamo procedere con urgenza perché rispetto a quando è cominciata la stima di questi beni qui ci sta parendo tutto il valore tra le mani; le partecipazioni non valgono più niente, perché noi che siamo la controllante siamo in concordato preventivo, nessuno si comprerà mai questa roba, i crediti verso lo Stato e verso i consorzi agrari, i consorzi agrari sono tutti quanti in concordato preventivo in questo momento, o in procedure liquidatore, ma chi se li comprerà mai? Quando saranno mai esigibili da parte nostra questi crediti? Mai! Gli immobili, c'è la stasi, sbrighiamoci a vendere. Vi ricordate qual è il momento, tra l'altro, particolarmente di crisi finanziaria, politica, economica del nostro Paese, sbrighiamoci a vendere, altrimenti non ci rimane in mano più niente. Poi vedremo che il prezzo era quello giusto. C'è un passaggio, questo della buonafede, in cui dice: mancano dei piccoli particolari, ma secondo noi, è questo il passaggio, la buonafede dei proponenti sicuramente sarà d'accordo sul fare queste correzioni. Infatti sono state fatte tutte, quali erano? Siccome lì nella proposta c'è scritto 60..., perché bisogna andare a vedere le carte, 60-70 dipendenti, assumeremo 60-70 dipendenti, dice il Presidente: o dobbiamo ricominciare tutto daccapo, oppure sulla vostra buonafede noi diciamo che invece di 60-70 voi facciate 70, hanno fatto 70; quanto farete di miliardi di esodo? Non c'è scritto esattamente, scriviamo come dovete impegnare, questi punti che sono stati tutti pedissequamente seguiti poi nel momento dell'atto. Tre righe su una motivazione di venti pagine.

Dopo il parere favorevole di Piovano, dopo il parere favorevole di Picardi, il 27 aprile '93 nasce S.G.R.. Noi siamo qui, S.G.R., nati il 27 aprile del '93. Dice: no, però, voi eravate alla firma dell'atto quadro. Chi faceva parte? Tutti questi soggetti che vi ho detto prima, che rappresentavano il 70% del valore dei crediti.

Poi sappiamo che il 3 maggio esce Piovano ed entra D'Ercole. Abbiamo già parlato dell'atto quadro. Presidente, molto brevemente, tutti questi elementi sono elementi oggettivi di fatto che stanno nelle carte, tutto questo riguarda l'elemento oggettivo di questo processo.

Io per quello che i riguarda i motivi di appello raccolgo l'invito del Presidente e mi riporto a quanto è stato messo per iscritto ed illustrato per iscritto. Succintamente tocco soltanto i punti toccati, così se su alcuni di questi l'attenzione dell'Eccellentissima Corte volesse essere richiamata da altre parole, mi dirà.

Il motivo quarto: non c'è prova dell'accordo fraudolento, cioè tutta questa costruzione si basa sul fatto..., ma voi avete assistito, avete partecipato, con grande interesse, penso come me, alla requisitoria del Procuratore Generale, potevamo anche cronometrare il tempo, cosa ha detto di Capaldo? Un passaggio, tre secondi: Capaldo risponde perché sapeva che faceva un affare. Il dolo sta nel fatto che sapeva che faceva un affare, è registrato, di Capaldo non ha mai parlato in tutta quanta la requisitoria, perché cosa c'era da parlare? Ha fatto un affare, mi dispiace tornare adesso su questo argomento. Che affare ha fatto? Hanno pagato 2.700 miliardi, 600 miliardi di spese, 2.100, gli è arrivata in tasca una lira? Hanno trovato un appartamento comprato da lui, da suo cugino, da suo nonno? Zero! Ma neanche ci si ipotizza..., perché adesso si dice persona per benissimo, degnissimo, però prima hanno fatto accertamenti bancari, pedinamenti, intercettazioni telefoniche, cioè prima di dire... adesso si dice persona per benissimo. Zero! Ma tutto quanto si regge sul fatto che siccome questo prezzo non andava bene, vuol dire che c'era un accordo fraudolento tra Greco e Capaldo. E la prova? Ma questa è una sentenza penale di condanna! Che ha il giudice di primo grado? Una intercettazione telefonica, una testimonianza, un documento scritto? Stiamo basando una condanna per bancarotta fraudolenta per dissipazione sulla base del fatto che siccome la procedura fatta da Greco non è condivisa, perché secondo l'estensore di questa sentenza bisognava andare alla vendita frazionata, invece che alla vendita in massa, parere assolutamente rispettabilissimo, quindi c'è la bancarotta, e quindi siccome questi beni sono stati venduti a S.G.R., evidentemente c'era l'accordo fraudolento con Capaldo. C'è la prova contraria agli atti: non c'è stato un incontro tra Greco e Capaldo, se non quelli ufficiali, alla presenza degli altri testimoni. Ma come si fa a costruire una sentenza penale di condanna su questa illazione?! Solo una illazione, Presidente, è gravissimo questo fatto. Comunque siamo arrivati qui, abbiamo aspettato tanto per arrivare qui, è un giorno di festa per noi, rappresentare le nostre ragioni di fronte alla Corte d'Appello è un giorno di festa per chi ha subito questo processo.

Il motivo cinque: è un processo penale, alcune regole sono però fondamentali, a parte quelle della prova e degli indizi abbiamo detto, è tutta la sentenza inficiata, ma quando si arriva addirittura all’analogia in malam partem, Presidente, si ha proprio lo stravolgimento del diritto penale sostanziale... Abbiamo detto le tecniche di procedura penale, in questa sentenza non sono stati rispettati i canoni, ma il diritto sostanziale stravolto, divieto di analogia in malam partem è un caposaldo del diritto penale, violazione dell'Art. 14 delle Preleggi, non c'è l'intraneus. Presidente, in questo processo bancarotta fraudolenta per dissipazione..., tutti questi argomenti verranno trattati certamente in maniera molto approfondita e molto seria dai difensori che mi succederanno, io voglio soltanto mettere sul tappeto gli argomenti che noi abbiamo trattato nei nostri motivi di appello. Qui non c'è l'intraneus. L'Art. 223, che riporta l'Art. 216 della Legge Fallimentare, fa sì - per giurisprudenza assolutamente pacifica e costante, indubitabile da chiunque, non lo dubita neanche la Procura, e neanche l'estensore - che si tratti di un reato proprio. Il reato proprio vuol dire che lo possono commettere soltanto soggetti qualificati. Signor Presidente e signori della Corte, il liquidatore giudiziale non è tra i soggetti del 216, né del 223 che al 216 fa richiamo. Questo è un baratro insuperabile in materia di diritto penale, non si può dire: va bene, però siccome il liquidatore... che abbia firmato in veste di liquidatore vi basta dire che il decreto del Ministro che autorizza la firma dell'atto quadro dice: in veste di liquidatore giudiziale di FEDERCONSORZI do il mandato all'avv. D'Ercole di firmare l'atto quadro. Quindi che abbia firmato nella sua veste il liquidatore è non soltanto un dato pacifico dal punto di vista di diritto, perché ovviamente soltanto il liquidatore giudiziale poteva firmare l'atto quadro, ma è anche pacifico dal punto di vista formale perché il decreto che autorizza D'Ercole a firmare dice espressamente quale liquidatore giudiziale. Allora il problema che si pone è molto semplice: il liquidatore giudiziale può commettere il reato proprio di cui all'Art. 216, 223? No, ma è pacifico che è no. E non si può dire: ma il liquidatore, lì, siccome era commissario, e siccome c'è un altro articolo che dice affida la gestione dei beli al commissario, quindi siccome il commissario praticamente fa l'amministratore, e siccome questo era il liquidatore sì ma era anche il commissario, quindi, nella sostanza... Questa è una sentenza penale, diritto penale sostanziale, analogia in malam partem, è un baratro insuperabile a garanzia di tutti noi. Poi naturalmente il ragionamento sul fatto che l'amministratore di fatto possa rispondere di questo reato è un argomento suggestivo, dura pochi secondi, perché non ha niente a che vedere con questa vicenda. Che l'amministratore di fatto possa rispondere del reato proprio dell'amministratore è tutta un'altra questione di diritto pacifica, prima per giurisprudenza, adesso per il dettato normativo, ma non ha niente a che vedere con il fatto che rimane un atto proprio e che il liquidatore giudiziale..., che, si badi bene, non è una questione di sostanza, il liquidatore è giudiziale è una qualifica giuridica, non è che si discute: lo fa, non lo fa, in quanto tempo lo fa e per quante ore lo fai, l'hai fatto bene, l'hai fatto male, è una qualifica giuridica, soggettiva, essere liquidatore giudiziale vuole dire soltanto essere liquidatore giudiziale, punto. Non vuole dire niente altro. Ai sillogismi, ai paragoni, alle interpretazioni estensive di fatto non c'è spazio, ringraziando Dio, in uno Stato di diritto non c'è spazio. Badate bene, è scontato, ma ovviamente non ci sarebbe stato l'intraneus, pacificamente, neanche se veniva condannato D'Ercole in primo grado, perché l'assunto è che D'Ercole non era intraneus, perché D'Ercole era il liquidatore giudiziale e in quella veste e solo in quella veste poteva firmare l'atto di transazione. Quindi non è che se condannavano D'Ercole in primo grado, allora avevano l'intraneus, l'intraneus non c'era lo stesso, perché D'Ercole come liquidatore giudiziale non può commettere il reato proprio dell'imprenditore. Quindi sia che lo condannavano sia che non lo condannavano il discorso sull'intraneus, ovviamente, in punto di diritto, non aveva nessunissima rilevanza, la condanna o meno di D'Ercole. Poi che abbiano addirittura ritenuto che ci possa essere il concorso - e qui siamo al motivo successivo - con chi, con il cosiddetto "intraneus", il quale, però, non aveva l'elemento psicologico e quindi non c'era il dolo, c'è giurisprudenza che abbiamo citato a iosa, ci riportiamo a quella. Tra l'altro, motivo sei, neanche il ragionamento dell'Art. 48 della induzione in errore, perché se voi leggete la sentenza scoprirete certamente che l'induzione in errore, secondo la sentenza, sarebbe arrivata dagli organi della procedura, che D'Ercole aveva avuto dagli organi di procedura il fatto che doveva firmare, che andava tutto bene, non certo da Capaldo che D'Ercole neanche aveva mai avuto modo di contattare.

Faccio un piccolo inciso perché mi è venuta in mente un'altra cosa, avevo interesse a dirvela. Quando prima vi ho detto della giustificazione interna e della giustificazione esterna, io sono andato poi per sintesi, ho saltato molti passaggi, molti passaggi di questa sentenza, oltre alla giustificazione esterna, cioè il fatto di non avere valutato tutti gli atti, di non avere valutato i fatti esternamente, c'è proprio la contraddizione interna. In particolare, mi è venuto in mente adesso, quando ho fatto menzione a D'Ercole..., pag. 218, perché è la sentenza che dice: nell'atto quadro compaiono le dilazioni, diciotto mesi, c'è sempre stata; compaiono le detrazioni dei beni venduti, il prezzo dei beni venduti, c'è sempre stato dal maggio '92; l'oggetto si estende, non dice che c'è stata la rinuncia al verum nomen dei crediti, ovviamente avrebbe dovuto dirlo, quasi a fare intendere che questa estensione dell'oggetto abbia comportato un aumento di valore dei beni presi. Per la verità, non lo dice, però detta così lo fa intendere. E' come quando il parere di D'Alessandro si è aspettato che fosse troppo tardi, se uno non va a guardarsi poi che c'era scritto, pensa, almeno io, che quel parere era contrario. Qui pensa che il valore dei beni fosse rilevante. Qui non c'è bisogno di andare alla giustificazione esterna, Presidente, che comunque io vi ho portato, perché c'è l'elenco dei beni allegato all'atto quadro, valore commerciale: "0" (zero). Ma lo dice la stessa sentenza, siamo in fase di giustificazione interna, che non c'è. Pag. 218: quando assolve D'Ercole, lo stesso estensore, che prima si era così allarmato che fosse stato aumentato l'oggetto dell'atto quadro, "infatti il contenuto economico della cessione era sostanzialmente definito prima della stipula dell'atto. Quest'ultimo influì aggiuntivamente solo per la parte concernente l'inclusione nell'oggetto della cessione dei beni non compresi nella relazione particolareggiata del commissario giudiziale. Peraltro, a fronte della rinuncia di controparte della garanzia del verum nomen"... qui lo dice, quando parla di D'Ercole. Ma non è finita: "sebbene quell'estensione potesse avere, in teoria, effetti rilevanti - non si sa perché, andiamo al concreto che è sempre più utile - in concreto gli ulteriori cespiti di cui si aveva notizia si riducevano a ben poca cosa". Ma come?! Prima stupore, questo oggetto allargato, una truffa colossale, chissà che valore ci poteva essere, non lo diceva per la verità, però chi leggeva quello pensava, a pag. 218 si dice la verità: che quei beni valevano zero.

Motivo otto: qual è la condotta..., siccome siamo nell'elemento oggettivo del reato, mi piace che siamo in una aula penale, si parla di cose penali, la condotta. Qual è la condotta che ha fatto Capaldo? Di quale condotta provata risponde Capaldo? Capaldo ha fatto una offerta. A dare tutto per buono, Presidente, a dare tutto, Relatore, Giudice a latere, abbiamo visto che è tutto diverso da quello che è stato detto, ma diverso non per cattiveria, ma perché si è vista una parte, non si è visto il tutto, e questo fa diventare le cose gravissime, ingiustizie profondissime possono accadere così. Ha fatto una offerta Capaldo, non la volevano accettare? Non l'accettassero. Ma qual è la condotta che si contesta a Capaldo? O uno si inventa l'accordo fraudolento: però siccome è una sentenza penale mi devi portare la prova, perché se non c'è la prova, non ti puoi svegliare e dire che c'era accordo fraudolento con Greco, che non sta né in cielo né in terra, sulla base di quale elemento? Oppure tu devi vedere la condotta, quella che è provata, la condotta qual è? Un offerta. Allora? Io faccio un'offerta, tu ritieni che non sia valida, benissimo, respingila; tu ritieni che sia valida, la accogli. E la mia attività di reato concorsuale in che cosa consisterebbe? Nel fatto che ho fatto una offerta, che forse non andava bene? Questo è il reato concorsuale? Cioè stravolgiamo il diritto penale, diamo ingresso a qualsiasi punto di vista, opinioni personali, quindi anche dal punto di vista solo strettamente della condotta..., questo è il motivo otto. Abbiamo finito l'elemento oggettivo della condotta.

L'elemento soggettivo del reato, signor Presidente e signori della Corte, è un punto terribile di questo processo. Dura una riga e mezzo la motivazione della Corte sull'elemento psicologico del reato, è durato tre secondi nella requisitoria del Procuratore Generale, il Procuratore Generale l'ha fatta ancora più stretta, il Procuratore Generale ha detto: basta che sapesse che ha fatto un affare, lui sapeva che faceva un affare. Abbiamo dimostrato che non ha fatto assolutamente un affare. E poi diciamo: che c'entra questa cosa? Non c'entra niente con la bancarotta fraudolenta per dissipazione. Il dolo - viene detto dalla Corte, ed è quello che la Cassazione sostiene - consiste nell'avere fatto questa condotta sapendo di agire in danno ai creditori. Una condotta tenuta con la consapevolezza di agire in danno ai creditori, è dolo generico, questi sono i requisiti che lo caratterizzano, una riga e mezzo della sentenza. Voi conoscete tutta questa storia, la conoscerete ancora meglio in questi giorni. Prima cosa io vi chiedo, prima ancora che come coloro che dovranno motivare, prima come uomini di diritto: voi avete visto tutte queste carte, voi vi siete fatti, per caso, in una riga di queste carte, l'idea che Capaldo, che poi continuiamo a chiamare Capaldo, ma sarebbero i 34 istituti di credito principali italiani più la FIAT, più l'API, più ENI, hanno preso questa iniziativa per ledere i creditori? Questa è l'idea che voi vi fate avendo letto questo processo? Io penso che non se la faccia nessuna. Il 70% del valore del credito è nostro, siamo noi il 70% dei creditori, è una operazione assolutamente singolare, particolare, sono gli stessi creditori che rischiano in questa operazione, perché di fronte alla dispersione sicura che avrebbe avuto tutto quel capitale e tutto quel patrimonio, in anni e anni passati con spese mastodontiche ad affrontare vendite frazionate per il beneficio di chissà chi, di chissà come, preferiscono correre loro il rischio, investirci e metterci sopra altro rischio per rientrare parzialmente dei loro crediti; da dove esce fuori questa cosa? Questo come uomini di diritto. Scendiamo al particolare come prova perché poi, a parte le opinioni, servono le prove, questo è molto, dov'è la prova? Ma quale prova abbiamo che Capaldo ha voluto fare, lui, 34 soci S.G.R., questo per ledere gli altri creditori? Da quale riga di questo processo esce un accenno di prova sull'elemento psicologico, non è che siccome è elemento psicologico uno può dire quello che gli pare, cioè l'elemento psicologico risponde agli stessi rigorosissimi requisiti che è un elemento oggettivo, è identica la procedura di accertamento delle prove. Ormai c'è l'elemento psicologico, sta nella testa della persona, quindi posso dire quello che mi pare: secondo me, lui aveva l'idea di frodare i creditori. No, non funziona così, lo sapete bene, serve la prova, se in queste carte uscisse uno straccio di prova, noi non saremmo qui perché Capaldo non sarebbe qui, perché non sarebbe stato Capaldo, perché Capaldo certamente un dolo di questo tipo mai nella sua testa l'ha avuto e mai l'avrebbe neanche potuto avere come persona per come è fatto. Il passaggio sull'elemento psicologico è a pag. 224. E' vero che il Presidente non me l'ha detto di provare che sia una riga e mezzo, però glielo dico io, è una riga e mezzo. Abbiamo finito l'intervento, mancano tre minuti. Cosa diciamo in questi tre minuti? Diciamo alcune cose molto velocemente.

La prima: è un peccato e fa dispiacere quando non c'è una completezza sugli atti del processo, fa dispiacere a chi crede in questo mestiere, a chi crede nelle garanzie del processo; dispiace ancora di più quando vengono evidenziati degli aspetti che apparirebbero del tutto marginali o addirittura inconferenti, e quando sulla stessa tematica ci sarebbero degli aspetti assolutamente contrari non si citano affatto. Questo dispiace. Io vi faccio un esempio, soltanto uno: pag. 125 della sentenza..., ripeto, la posizione di Greco non è rappresentata da questo difensore, però è un sistema, la metodica con la quale è stata redatta questa sentenza. Pag. 125, forse, vi avrà colpito, perché fa un po' strano, io faccio l'avvocato, fa strano a me, penso che ad un magistrato faccia molto più strano, spero, ne sono sicuro. Ad un certo si dice: il fatto che Greco avesse qualche interesse particolare lo dimostra il fatto - poi quale sia questo interesse in tutto il processo non c'è, però si butta là così - che invece di liberarsi di questo processo, di questa procedura così faticosa, come sarebbe stato comprensibile, continua ad andare avanti. "In quella fase non palesò affatto l'intenzione di volersi liberare di una procedura oggettivamente complessa e scomoda, come sarebbe stato umanamente comprensibile, ma, al contrario, mostrò di volerla mantenere tal quale sotto il suo controllo". Come dire che lei, Presidente, quando ha visto questo processo, doveva bussare alla porta accanto e dire: questo lo fai te, e poi chi lo prendeva lo passava a quello della porta accanto, perché se uno non lo fa..., da questo elemento si deduce, uno dei tanti, ma anche da questo deduce che lui aveva un interesse a tenerselo perché sarebbe stato comprensibile per un magistrato liberarsi di un processo complesso. Speriamo che non sia vero, io sono sicuro che non sia vero, questo elemento dispiace. Ma a me dispiace ancora di più, Presidente, un'altra cosa: che in questa sentenza, quando tu parli di una cosa del genere, a parte l'infondatezza di questa osservazione, che secondo me è un boomerang per chi scrive cose di questo tipo, ma perché non mi dici per niente, allora se scendi su questo livello ometti del tutto di dire che Greco, colpito da una denuncia da parte di un rappresentante delle casse dei consorzi agrari provinciali, che lo denunciavano perché ci stava mettendo troppo tempo a fare la vendita in massa dei beni, perché c'erano tutti i sindacati che spingevano, tutti favorevoli alla vendita in massa, tutto questo non l'ho detto, tutti quanti spingevano per la vendita in massa, vendita in massa; denuncia contro Greco perché ci mette troppo. Greco fa istanza al Presidente del Tribunale per essere sostituito, è agli atti, è nel processo, ma perché non lo dici? Il Presidente del Tribunale risponde per iscritto, dice: tutto quello che è stato fatto fino adesso è stato fatto nella maniera più corretta e legittima possibile, lei rimanga al suo posto. Questo non si dice, si dice quest'altra assurdità che un magistrato, di fronte ad un processo complesso, dovrebbe liberarsene, sarebbe comprensibile umanamente. Va bene, vi ho dato questo contributo.

Vi avevo anticipato che c'era una sentenza, questo è un processo chiaramente indiziario, per chiamarlo "indiziario" servirebbero gli indizi.

PRESIDENTE: Presidente del Tribunale chi era?

PROCURATORE GENERALE: Virginio Amedda.

AVV. Mario CASELLATO (x Resp. Civile S.G.R.): Abbiamo detto che una sentenza della Cassazione la teniamo per la fine, ma non a caso, perché riguarda l'altro aspetto incredibile di questo processo. Che questo processo sia indiziario mi sembra francamente un eufemismo, cioè servirebbero gli indizi, gli indizi non vuol dire una ricostruzione possibile di una storia, vuol dire che debbono essere elementi precisi, univoci, gravi, concordanti, certi, in questo la sentenza..., questo non è un processo indiziario, proprio a volerla concedere tutta sarebbe un processo indiziario, perché di prove non ce n'è nessuna. Processo indiziario, manca il movente. Tutta questa sentenza affronta, secondo il Presidente, secondo i giudici di questa Corte, il problema della del movente? Perché l'hanno fatto? Dissipazione di quanto non si sa, quale sarebbe la dissipazione? Del valore delle stime rispetto... visto che si è dimostrato che quello era il valore. Ma in tutto questo il movente qual è? Perché Capaldo ha fatto tutto...? Lasciamo perdere Greco, che non è rappresentato da me, anche se certamente non ha nessun movente anche quella posizione. Ma per il prof. Capaldo qual è il movente? Ma si può fare una sentenza di condanna senza il movente? In un processo palesemente indiziario. E perché non c'è il movente? Perché il movente non c'era, Presidente, bisognerebbe inventarselo oggi, bisognerebbe alzarsi e dire: venti anni di malgoverno democristiano, come è stato fatto, piuttosto che... non so, la COLDIRETTI, Andreotti, un'altra cosa che torna sempre. Uno se lo dovrebbe inventare adesso il movente. Il movente non c'è nella sentenza, 240 pagine di sentenza di un processo indiziario, dov'è il movente? La Cassazione, io mi affido alla Cassazione: "L'accertamento della causale o movente del delitto, quando si tratti di elementi probatori di natura soltanto indiziaria", qui neanche hanno il valore dell'indizio, la soglia è molto anticipata del valore probatorio degli elementi che sono portati in questa sentenza. Ma a tutto voler concedere, diciamo che certamente non è un processo per prove, quindi non rimane che l'indiziario. "... Il movente deve essere puntualmente perseguito - l'accertamento del movente - in quanto l'identificazione del movente assume nei processi di carattere indiziario specifica rilevanza per la valutazione e per la coordinazione logica delle risultanze processuali, ai fini della formazione del convincimento del giudice ordine ad una ragionata certezza della responsabilità dell'imputato", Cassazione penale, come tutte quelle che vi ho citato, 30 novembre '95. Sono tutte così, però non ve le leggo tutte, ve ne leggo una. Ma si può fare una sentenza di bancarotta fraudolenta per dissipazione per la vicenda FEDERCONSORZI, condannando (e adesso arriviamo al galantuomo) il prof. Capaldo senza il movente, ma Capaldo fosse chiunque, senza porsi il problema del movente? Non si può, altrimenti siamo al bar, non siamo in una sentenza, non siamo in una aula di Tribunale, ognuno può dire quello che vuole; perché poi quando tu devi cercare il movente, come dice la sentenza, non è soltanto che devi pensare un movente, lo devi provare, perché questa è una sentenza penale. Allora la difficoltà di immaginarsi un movente non deriva dalla mancanza di fantasia, perché chiunque di noi ha la sua fantasia, è che poi lo devi provare, quando tu mi indichi un movente devi dimostrare che è quello, perché sei in una sentenza penale di affermazione penale di responsabilità.

Commissione parlamentare di inchiesta. Conclusioni pag. 206. A me piace, lo devo al prof. Capaldo, mi piace leggere, non le leggo perché sono troppe lunghe, pag. 259, 260, 261 della commissione parlamentare di inchiesta che approfondisce e sviscera ogni passaggio di questa procedura, non è che fa stato, non è che diciamo che c'è un precedente giudicato, ma fa parte del processo. E vedrete che la commissione parlamentare di inchiesta non è che chiude gli occhi, chiude tre occhi, quando ci sono dei rilievi da fare con riferimento alle procedure seguite nelle procedure fallimentari, lo fa, eccome, quando dice: questo è opinabile che si potesse fare così, questo è opinabile che si potesse fare di là, però dice: che c'entra questo con il reato, queste sono opinioni in punto di diritto, interpretazioni possibili, forse ha sbagliato, ma che c'entra? Questo riguardando Greco, non riguarda noi. Come quando l'intervento del dott. Catalani, tutta una interessantissima requisitoria in materia di diritto fallimentare, avrà ragione, non avrà ragione, ci interessa? O tu ci dimostri la prova del reato di bancarotta, oppure diciamo che ci siano diverse interpretazioni possibili in materia di diritto fallimentare, tutto è vero, tutto è possibile ma qui stiamo parlando del reato, che è tutt'altra cosa, non è una lezione di diritto fallimentare, ognuno può avere la sua interpretazione possibile. Noi sappiamo che nei fatti, tanto per dirne una, la richiesta di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori fu fatta dai commissari governativi, quindi poi tutto quel discorso non ha molto senso, di come nasce questa procedura, non l'ha fatta Capaldo, non ci interessa. Comunque detto questo, "concludendo sull'argomento, infine, l'operazione S.G.R., si considera organicamente: 1) che non sono stati individuati elementi a sostegno della ipotesi di precostituite ed illecite finalità; 2) che la tesi dell'anomalia giuridica dell'atto quadro, come si è detto altrove, non è stata dimostrata ed, anzi, riguardata in ottica teleologica, che i tempi, le modalità e le percentuali di realizzo evidenziano profili di meritorietà dal punto di vista del soddisfacimento di interessi sociali e collettivi, potrebbe approssimare una metodologia suscettibile di approfondimenti, al fine di trarre spunti per ammodernare l'ormai obsoleta vigente disciplina delle procedure concorsuali". Lei ricorderà, Presidente, che noi abbiamo preso l'avvio nelle nostre conclusioni dalla sentenza recentissima del Poggiolini, che riporta poi le Sezioni Unite Penali, un insegnamento costante e pacifico, dove si dice che per potere arrivare ad una sentenza di condanna ci deve essere una unica lettura possibile della vicenda, ed è quella accusatoria. Quando vi sono più letture possibili, per forza, e al di là di ogni ragionevole dubbio, l'unica interpretazione possibile al di là di ogni ragionevole dubbio dei fatti, a prova del reato. Quando vi è più di una interpretazione possibile, ci deve essere per forza l'assoluzione in fondo alla strada. Adesso io non voglio dire che si debba per forza di cose dire che questa è la lettura giusta, io non voglio dire questo. Ma vogliamo avere l'umiltà intellettuale di rendersi conto che c'è stata una commissione parlamentare di inchiesta, che ha i poteri della autorità giudiziaria, che ha lavorato per due anni e alla fine, prima di queste righe, c'è tutta la parte in cui si dice che è stata venduta al meglio, il resoconto della Guardia di Finanza di cui vi ho detto prima, quindi ve lo ripeto, non ve le leggo, le pagg. 259, 260 e 261 della commissione parlamentare di inchiesta, relazione finale, che avete agli atti. Era l'unica lettura dei fatti, quella fatta dalla sentenza? Senza una prova. Qui siamo in una commissione parlamentare di inchiesta che dopo due anni, dopo avere fatto tutti i rilievi alla procedura, e quindi non è una cosa acritica, vi sono stati una serie di rilievi alla procedura fallimentare, concludendo che vi possono essere state delle irregolarità magari di livello disciplinare, ma che non vedono francamente come possa ipotizzarsi un reato, lo dicono in epoca coeva quando si arriva alla prima udienza dibattimentale, quindi sulla base degli stessi identici elementi che aveva poi il Tribunale di primo grado. Queste sono considerazioni che lascio a voi, Ma l'onestà intellettuale di rendersi conto che la stessa vicenda è stata vissuta come un esempio, la proposta fatta da S.G.R., l'iniziativa fatta da S.G.R., l'accollo di tutti questi beni, la rivendita, la gestione, il modo di gestione trasparente è stato visto dalla commissione parlamentare di inchiesta come un possibile esempio per ammodernare la procedura vetusta delle attività concorsuali. Un esempio, magari loro esagerano, io non lo so, non ho questa capacità, però mi sembra che sia chiaro che le possibili letture di questa vicenda non sono soltanto una, sono dieci, e forse l'unica che non si riesce francamente a fare, perché priva di qualunque elemento probatorio è quella fatta dalla sentenza di primo grado.

Io ho finito il mio intervento e concludo facendo una affermazione nella quale credo profondamente, che ho già fatto e la faccio per l'ennesima volta, è l'ultima frase, ed è finito il mio intervento, concludendo per la riforma della sentenza di primo grado, e quindi per l'assoluzione con la formula più ampia possibile del prof. Capaldo, e quindi di conseguenza per la liberazione del responsabile civile S.G.R.. Perché io ci credo fortemente, Presidente, in questa cosa, lo ha detto il Procuratore Generale, l'hanno detto le Parti Civili: si sta parlando di “una persona perbene” in questo processo, di un galantuomo, il prof. Capaldo, insigne studioso, l'hanno detto tutti. Io non mi arrendo a che sia possibile immaginare che questi due elementi possano coesistere, cioè che un galantuomo possa essere condannato in un processo penale per bancarotta fraudolenta per dissipazione. E' un ossimoro, Presidente, non ci si può arrendere a questa ipotesi, vuol dire che nel processo penale qualcosa non ha funzionato perché nei processi penali che seguono il Codice di Procedura Penale per l'individuazione della prova e seguono il Codice di diritto penale sostanziale per l'individuazione delle fattispecie giuridiche, le persone per bene vengono assolte, e questo è quello che vi chiediamo. Ho concluso.

 

Alle ore 12.00 l'udienza è sospesa temporaneamente.

 

L'udienza riprende alle ore 12.20.

 

AVV. SAMMARCO (Difesa D'Ercole): Presidente, signori della Corte, io intervengo in difesa dell'avv. prof. D'Ercole che, come voi sapete, è stato assolto. Io, quindi, limiterò il mio intervento sull'appello del Pubblico Ministero, indicando all'Eccellentissima Corte alcuni punti che, a mio avviso, rendono questo appello inammissibile o carente sotto il profilo della devoluzione, quindi un intervento direi strettamente processuale; dal punto di vista sostanziale io mi limiterò soltanto ad alcune puntualizzazioni “integrative” rispetto alla sentenza di primo grado, che per quanto riguarda la posizione del mio assistito ha colto i punti essenziali, quindi si tratta, a mio avviso, soltanto di alcune puntualizzazioni ed integrazioni.

Sotto il primo aspetto, l'aspetto strettamente processuale, io mi permetto soltanto brevissimamente di richiamare l'attenzione della Corte sull'Art. 597, che disciplina l'effetto devolutivo dell’impugnazione. Occorre, cioè, che la parte impugnante, in questo caso il Pubblico Ministero, devolva alla cognizione della Corte determinati punti della decisione attraverso la redazione dei rispettivi motivi. Ora, voi troverete nell'appello del Pubblico Ministero una devoluzione lacunosa rispetto alla decisione del Tribunale. Cercherò di spiegarmi.

Il Tribunale, sia pure in relazione alla tematica dell'elemento soggettivo, ha trattato due diversi casi, due diverse ipotesi e ha assolto l'imputato per due diversi motivi. Il primo motivo lo trovate condensato a pag. 217, e le parole fondamentali sono queste: il Tribunale ha ritenuto che il prof. D'Ercole non potesse avere consapevolezza della dissipazione determinata dalla propria azione, in quanto "estraneo alla fase della omologa del concordato e trovandosi ad assumere la veste di commissario governativo, quando ormai la strada da percorrere era stata con chiarezza delineata, anche con riferimento al prezzo e alle principali condizioni poste dagli acquirenti. Poteva, quindi, ragionevolmente confidare sulla rispondenza della cessione così strutturata agli interessi dei creditori". Quindi qui siamo nella ipotesi della assenza di dolo, cioè la mancata consapevolezza, la mancata coscienza del carattere della azione, siamo sotto il profilo della norma di riferimento, l'Art. 43 del Codice Penale che indica i presupposti, i criteri, i canoni per la configurazione dell'elemento doloso, l'elemento soggettivo. Poi c'è un altro punto che trovate a pag. 218, dove il Tribunale, sia pure sinteticamente, ma il punto è sviluppato, avanza un'altra ipotesi, e cioè quella che il prof. D'Ercole sia stato, e leggo le parole del Tribunale, "indotto ad opinare diversamente - circa cioè la legittimità della propria attività - da atti ufficiali provenienti dagli organi della procedura". Quindi qui siamo nella tematica diversa dell'errore, errore che, come voi sapete, è strutturato in due diverse norme del Codice Penale, l'Art. 47 e l'Art. 48, sono due diverse ipotesi. Il Tribunale non ne sceglie una, ma enuncia entrambi i motivi di assoluzione. Quindi l'assoluzione del mio assistito si basa su questa duplicità di motivi, e questo, ripeto, risulta documentalmente perché basta leggere queste due pagine della sentenza.

Il Pubblico Ministero ha impugnato, e quindi ha devoluto, esclusivamente il primo punto: quello relativo alla assenza del dolo. Non ha in nessun modo devoluto il punto relativo all'errore. La “prova” (scusate il termine) di questa mia affermazione la troviamo leggendo alcuni passaggi dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, il quale, sostanzialmente, utilizza questa espressione: "Non poteva sfuggirgli - al commissario D'Ercole - il senso delle dimissioni di ben quattro commissari governativi in carica prima di lui, tre delle quali accompagnate da dichiarazioni pubbliche circa il prezzo irrisorio della vendita in blocco e circa il loro dissenso, e non poteva mancargli la consapevolezza che dell'assenso di un commissario governativo vi era necessità per condurre a termine il “Piano Capaldo”; non poteva altresì sfuggirgli la sproporzione dei valori, quelli dell'atto quadro, in relazione alle stime del commissario giudiziale, se non anche le stime del collegio peritale". Poi l'appello, per la verità, prosegue su altri punti che tratterò successivamente, ma non è che aggiunga elementi ulteriori sotto il profilo della devoluzione, questo poi lo potrete verificare. In sostanza, che cosa voglio dire? Il Pubblico Ministero si duole esclusivamente del fatto che il Tribunale abbia, a suo avviso erroneamente, considerato che l'imputato non versasse nella particolare situazione soggettiva dell'Art. 43 Codice Penale, tanto è vero che la terminologia è inequivoca, si parla espressamente di consapevolezza. Tematica ben diversa è quella dell'errore, l'errore cioè determinato da una situazione di fatto, che poi ha anche, come sappiamo, dei risvolti di diritto, perché gli atti della procedura sono situazioni di fatto in quanto atti, cioè eventi avvenuti nel mondo fenomenico, nel mondo storico, ma hanno un valore giuridico.

Questa Difesa ha anche sostenuto la tesi, che poi riprenderò brevissimamente, dell'effetto giuridico di quegli atti, che creavano un obbligo giuridico rispetto al commissario governativo di dare