CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE PENALE
Processo
verbale redatto in forma integrale o riassuntiva, ai sensi degli articoli 134 e
segg. C.P.P., da personale tecnico esterno all'Amministrazione dello Stato, in
ausilio del Segretario verbalizzante, relativo al
PROCEDIMENTO N. 641/2003
A CARICO DI: GRECO IVO + 3
UDIENZA DEL GIORNO DODICI MAGGIO 2004
(Rinvio dall'udienza del 03 maggio 2004)
COLLEGIO: PRESIDENTE: DOTT. RENATO SANTILLI
CONSIGLIERI: DOTT. NICOLA
ROTUNNO (Relatore)
DOTT. MAURO DI
MARZIO
PUBBLICO MINISTERO: DOTT. PIETRO MARIA CATALANI
SEGRETARIO D'UDIENZA: ROSARIO ROCCO REPICE
IMPUTATI E DIFENSORI:
1)GRECO IVO - AVV. S. TENTORI
MONTALTO SOST. PROC.
2)CAPALDO PELLEGRINO - AVV. F.
COPPI, AVV. F. VASSALLI DI FIDUCIA
3)CARBONETTI FRANCESCO - AVV. S.
ZAGANELLI DI FIDUCIA
4)D'ERCOLE STEFANO - AVV. F.
VASSALLI SOST. PROC.
RESPONSABILE CIVILE: S.G.R.
SOCIETÀ DI GESTIONE PER IL REALIZZO S.p.A. - AVV. M. CASELLATO
PARTI CIVILI E DIFENSORI: AVV.RA
STATO - AVV. M. G. SCALAS (x parti pubbliche in atti)
RINVIO ALL'UDIENZA DEL: 31 MAGGIO 2004, ore 9.30.
Il
presente verbale viene aperto alle ore 10.00.
Il Presidente dispone che il processo verbale
relativo al presente procedimento sia redatto con la stenotipia in forma
integrale ai sensi degli articoli 134 e segg. del Codice di Procedura Penale.
In sede di rinvio dall'udienza del 3 maggio 2004.
Si dà atto che sono
presenti gli imputati Capaldo Pellegrino e Greco Ivo, mentre non sono comparsi
gli imputati Carbonetti Francesco, D'Ercole Stefano (già contumaci all'udienza
del 26 aprile 2004).
1)L'imputato
Greco è assistito e difeso dall'Avvocato
Fabrizio Lemme di Roma, difensore di fiducia - assente; oggi sostituito dall'Avvocato
Stefano Tentori Montalto del Foro di Perugia, come da nomina fatta a verbale
udienza 26 aprile 2004.
2)L'imputato
Capaldo Pellegrino è assistito e difeso dall'Avvocato Francesco Vassalli unitamente all'Avvocato Franco Coppi di
Roma, difensori di fiducia - presenti.
3)L'imputato
Carbonetti è assistito e difeso dall'Avvocato
Stelio Zaganelli del Foro di Perugia, difensore di fiducia - presente, il quale lascia l'aula nominando
sostituto processuale l'Avvocato Anna D'Alessandro.
4)L'imputato
D'Ercole è assistito e difeso dall'Avvocato
Angelo Alessandro Sammarco di Roma, difensore di fiducia - assente, oggi sostituito dall'Avvocato Francesco Vassalli, come da
delega in atti.
Per il
Responsabile Civile S.G.R. Società Gestione per il Realizzo S.p.A. è
presente il difensore Avvocato Mario
Casellato, in sostituzione dell'Avvocato Vassalli, come da delega in atti.
Presente
il Procuratore Generale.
PER LE
PARTI CIVILI:
- L'Avvocatura dello Stato in persona dell'Avvocato Maria Grazia Scalas, per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia, il
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Si prosegue nella discussione.
AVV.
Franco COPPI (Difesa Capaldo): Signor Presidente, signori della
Corte, io nutro profonda considerazione per il rappresentante della Procura
Generale, che ho il piacere di rincontrare qui a Perugia, dopo gli anni romani;
ma mi sia consentito dire che, questa volta, nessuno degli argomenti che egli
ha speso a sostegno della sentenza di primo grado può essere condiviso. Si dirà
che questa è una osservazione fin troppo ovvia provenendo da parte del
difensori di uno degli imputati, ma, come vedrete, proprio dalla fragilità e
dalla contraddittorietà delle sue argomentazioni discende la prova più evidente
della infondatezza della sentenza di primo grado, e quindi la necessità di
riformarla con una pronunzia di assoluzione di Pellegrino Capaldo, che con
l'amico e collega Francesco Vassalli difendo. Dico subito che noi non
affideremo certamente soltanto alla analisi critica delle argomentazioni del
Procuratore Generale le sorti della causa, siamo stati troppo scottati dalla
sentenza di primo grado per rinunciare ad una analisi del provvedimento qui
impugnato. E dico subito, e per questo chiedo anticipatamente scusa alla Corte,
chiedo soprattutto alla Corte di voler fare esercizio di pazienza nel seguirci
in questo discorso, che il nostro esame sarà un esame puntiglioso, e forse in
qualche punto anche noioso, là dove dovremmo fare riferimento puntuale agli
atti del processo; non sarà, insomma, una partecipazione ad una "festa di
danza alla corte asburgica", che oltre tutto non abbiamo mai avuto il
piacere di frequentare, anche perché siamo di origini plebee, e neppure sarà
"una sbirciatina data dal buco della serratura" perché non abbiamo
questo vizio di guardoni. Sarà un esame a 360 gradi della sentenza, sarà un
esame, dicevo, puntiglioso, anche se in qualche misura noioso. Però
incominciamo subito con il dire che già nella sua requisitoria il Procuratore
Generale ha dato dimostrazione della inconsistenza degli argomenti, che, a suo
avviso, dovrebbero militare a favore della sentenza di primo grado. Perché più
di una volta il Procuratore Generale, ed è sufficiente leggere il testo scritto
della sua requisitoria (qui, per fortuna, abbiamo la possibilità di rimeditare
su quanto viene detto in sede di discussione, grazie anche allo scrupolo della
Corte e all'abilità della persona che sta compiendo questo faticoso lavoro),
nel corso della sua requisitoria, il Procuratore Generale ha riconosciuto più
volte che il comportamento di Pellegrino Capaldo è un comportamento che, dal
suo punto di vista, deve essere considerato legittimo, giustificabile,
comprensibile. Specialmente con riferimento al problema del prezzo - cito
testualmente le affermazioni del Procuratore Generale - "Capaldo poteva
proporre il prezzo che voleva", leggo questo a pag. 55, per esempio, della
sua requisitoria. Si dà atto essere vero che dal punto di vista di Pellegrino
Capaldo "la FEDERCONSORZI era soltanto un complesso di beni in
vendita". Aggiunge ancora il Procuratore Generale che la visione di
Pellegrino Capaldo "non poteva che essere una visione economica" e
sotto questo punto di vista, pag. 74 della sua requisitoria, la visione
economica di Pellegrino Capaldo "era una visione corretta" - dice il
Procuratore Generale - "erano altri, eventualmente, che avrebbero dovuto
bloccare quella iniziativa", ma le cose dal punto di vista di Pellegrino
Capaldo erano certamente correttamente impostate. Allora il primo interrogativo
che noi ci poniamo, proprio ascoltando il Procuratore Generale, è questo: come
può una condotta, che viene definita in sé legittima, una condotta che viene
definita corretta, una condotta che viene definita comprensibile e
giustificabile, diventare illecita? Ora, mi sia consentito subito dire che non
si può rispondere a questo interrogativo, come fa il Procuratore Generale, il
quale afferma che: in definitiva, l'alchimia che avrebbe trasformato una
condotta lecita e comprensibile e giustificabile in una condotta illecita sta
nel fatto che questa condotta accede, peraltro, alla condotta illecita del
Presidente Greco, e avrebbe comunque portato un contributo causale alla
verificazione dell'evento. A parte il fatto che della illiceità della condotta
del Presidente Greco parleremo, e parleremo a lungo, Francesco Vassalli ed io,
secondo la divisione di compiti che abbiamo tra di noi deciso, a parte quindi
che noi non ammettiamo proprio nulla in punto di illiceità della condotta del
Presidente Greco; sia concesso dire, peraltro, che dal punto di vista
giuridico, anche se la condotta del Presidente della Fallimentare dovesse
essere considerata una condotta illecita, non basta accedere ad una condotta
illecita perché una condotta in sé ed ontologicamente lecita divenga penalmente
rilevante. Sotto questo punto di vista è sufficiente pensare, per esempio,
all'Art. 117 del Codice Penale, che qui ricordo non certo per fare riferimento
ad esso in quanto applicabile nella nostra materia, ma soltanto per ricavarne
un principio di carattere generale. La Corte sa perfettamente che la condotta
dell'estraneo può diventare penalmente rilevante, nell'ottica dell'Art. 117,
soltanto se essa in partenza è già illecita, altrimenti la condotta
dell'estraneo, di per sé lecita, anche se accede ad una condotta illecita
altrui, rimane una condotta lecita. Questo è un principio di carattere
generale, che noi ricaviamo dal sistema, e quindi quando il Procuratore
Generale accosta la condotta di Pellegrino Capaldo a quella del Presidente
Greco per dedurne poi una possibile illiceità, afferma una cosa che in punto di
diritto in realtà non esiste. E, d'altra parte, noi leggiamo nei manuali -
soprattutto nei manuali della nostra giovinezza, oggi le cose sono in parte
cambiate, ma vedremo che la conclusione è sempre la stessa - che per aversi un
concorso di persone nel reato (perché non dimentichiamo questa è l'imputazione
da cui muove la causa) è necessario l'accordo tra le persone ritenute
concorrenti e partecipi in un determinato reato, e l'accordo significa volontà
e consapevolezza di partecipare alla condotta illecita altrui, volontà e
consapevolezza di produrre l'evento. Sappiamo che oggi le cose sono cambiate,
specialmente nella giurisprudenza, per quanto riguarda l'elemento soggettivo
nel quadro del concorso di persone nel reato; soprattutto a seguito degli
stimoli provenienti dalla criminalità organizzata e dalle dimensioni che la
criminalità organizzata ha assunto, la giurisprudenza abbandona piano piano la
tesi dell'accordo come nucleo del concorso e preferisce parlare di volontà di
partecipare alla condotta illecita di altri, in modo da non dover fondare
necessariamente tutto il concorso sull'accordo. Ma a parte il fatto che in
alcune fattispecie non si può prescindere dall'accordo, e questa fattispecie
concreta, così come è stata elaborata, è certamente fondata sulla ipotesi
dell'accordo, come vedremo di qui a poco, comunque, anche a voler considerare
l'anima del concorso come volontà di partecipare alla condotta illecita altrui,
le cose non cambiano, è sempre necessario che da parte del soggetto estraneo vi
sia questa consapevolezza del disvalore della condotta altrui, in certi casi
addirittura la consapevolezza della illiceità dell'evento, e quindi una volontà
di partecipare alla condotta illecita altrui, una volontà di contribuire
causalmente alla produzione di un evento, il cui disvalore è stato puntualmente
delineato dal soggetto estraneo. Nel caso di specie, quindi, una consapevolezza
della illiceità della condotta del Presidente Greco, la volontà di accedere a
quella condotta per la realizzazione di un evento - la manomissione del
patrimonio della FEDERCONSORZI in violazione della par condicio creditorum - un
evento illecito a cui si mira e a cui si intende portare un contributo causale
attraverso la propria condotta. Ora, il Procuratore Generale tutto questo avrebbe
dovuto dimostrare, e avrebbe dovuto dimostrare innanzitutto la sussistenza di
un accordo tra il Presidente Greco e Pellegrino Capaldo, oltre quanto le prove
in realtà conclamano in senso contrario.
Ora, nella requisitoria del Procuratore Generale
tutto questo manca, come, a dir la verità, tutto questo manca nella sentenza.
Più divento vecchio e più mi rendo conto che ormai le parole sostituiscono i
fatti. Una vecchia regola del diritto penale è che le conclusioni si traggono
dai fatti, non basta mettere insieme parole. Ed invece la motivazione della
sentenza di primo grado è un complesso di parole totalmente sganciate dai
fatti, come vedremo. Non ho potuto portare qui tutto il processo, ho portato
soltanto gli atti più significativi proprio perché ogni affermazione, che io
intendo fare in critica della sentenza, troverà una sua puntuale corrispondenza
nelle pagine del processo. Tutto questo è mancato nella requisitoria come è
mancato nella sentenza. Manca, insomma, la indicazione del punto, del momento,
e naturalmente poi dei moventi in relazione ai quali una condotta, come vi
dicevo, quella di Capaldo, definita lecita diventa invece condotta
assolutamente illecita, condotta penalmente rilevante. Né si può dire, signor
Presidente e signori della Corte, che la illiceità è nella condotta stessa, che
le condotte stesse sono condotte che conclamano la loro illiceità, perché, in
realtà, se noi non dimostriamo in questo processo che le condotte sono frutto
di un accordo e discendono da un accordo, noi non potremmo mai, mai fondare la
prova della illiceità sulla condotta in sé considerata. Queste condotte sono
condotte neutre o addirittura condotte che possono trovare spiegazione in una
infinità di motivi. Il Presidente Greco aveva una infinità di motivi leciti per
accedere alla proposta di una vendita in blocco. Pellegrino Capaldo - noi poi
continuiamo a parlare di Pellegrino Capaldo, ma in realtà il suo progetto è
stato sottoposto alla valutazione ed alla approvazione di una infinità di
persone, chiamiamolo per comodità il "progetto Capaldo" - ha dalla
sua una infinità di motivi leciti per essere proposto, per essere coltivato e
per essere attuato. La sentenza parla di prezzo vile e di vendita a prezzo
vile, e la viltà del prezzo sarebbe lo strumento attraverso il quale è stata
violata la par condicio dei creditori. Ma la viltà del prezzo può discendere
solo dall'accordo, è necessario dimostrare che le parti si sono messe d'accordo
su quel prezzo per frodare i creditori. Questo bisognava dimostrare, impresa
peraltro impossibile, e questo ci spiega perché poi il Procuratore Generale non
si sia avventurato in questa prova. Perché, come dovremmo dire più di una volta
nel corso della nostra discussione, noi abbiamo dimostrato nei motivi di
appello, e a dir la verità era stato sostenuto disperatamente da Pellegrino
Capaldo nella sua difesa nel corso del giudizio di primo grado, che tutta
l'operazione è stata, invece, studiata nell'interesse dei creditori. S.G.R.,
come dirà De Brina, teste che è stato totalmente ignorato dalla sentenza di
primo grado, era uno strumento interno al ceto dei creditori, e quindi lo
strumento che era stato ideato era uno strumento concepito proprio per
realizzare l'interesse dei creditori. E se così è, non si vede come si possa
parlare di bancarotta tanto sotto il profilo dell'elemento materiale quanto
sotto il profilo dell'elemento soggettivo, se lo strumento studiato, S.G.R., è
uno strumento studiato negli interesse dei creditori. Siamo agli antipodi
dell'elemento materiale e dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta.
Tutto ciò, ripeto, avrebbe dovuto trovare dimostrazione nella sentenza prima e
nella requisitoria poi, che l'ha voluta sostenere, ma mi pare che, riesaminando
fino in fondo, fino all'ultima virgola, la sentenza e la requisitoria nulla si
troverà in questo senso. Questa sensazione di fragilità, di incompletezza e di
contraddittorietà della difesa della sentenza risulta ulteriormente conclamata
dall'analisi delle poche battute, delle pochissime battute che il Procuratore Generale
- faccio riferimento alle pagg. 78 e 79 della sua requisitoria - da lui
dedicate esplicitamente alla posizione di Pellegrino Capaldo.
Noi abbiamo ascoltato, con una qualche sorpresa,
anche se con compiacimento e con la intima convinzione che ciò che il
Procuratore Generale diceva in quel momento corrispondeva a verità, ma con una
sorpresa giustificata poi dalla contraddittorietà delle conclusioni, il
Procuratore Generale definire Capaldo "persona perbenissimo", neanche
"perbene", "perbenissimo". Allora noi vorremmo sapere come,
perché, attraverso quali procedimenti una "persona perbenissimo"
diventi "per malissimo". Tanto più che lo stesso Procuratore
Generale, dando uno scossone tremendo alla tesi del concorso, su cui è fondata
l'imputazione e su cui è fondata la sentenza, afferma esplicitamente:
"posso benissimo credere che Greco e Capaldo non fossero amici, né
conoscenti, né che si fossero messi d'accordo come due malandrini per fare
questa cosa". Ora, ognuno comprende facilmente che rispetto al capo di
imputazione, invece, bisognava dimostrare che queste due persone si erano
comportate "come due malandrini"; solo dimostrando che si erano
comportati "come due malandrini" si poteva giungere alla conclusione
della viltà del prezzo e delle operazioni compiute in frode dei creditori.
Fuori dell'accordo di "due malandrini", al di sotto dell'accordo non
c'è possibilità per l'Accusa di sostenere tutta la sua ricostruzione. Guardate,
d'altra parte, quali sono gli argomenti che il Procuratore Generale porta a
sostegno della sua tesi, quando cerca di criminalizzare la condotta di
Pellegrino Capaldo; che cosa afferma? "Capaldo è una persona perbenissimo,
anzi, la mia sensazione si è accentuata ascoltandolo questa mattina nelle sue
dichiarazioni spontanee, ma per aversi bancarotta - questo si afferma in punto
di diritto da parte del Procuratore Generale - basta la fuoriuscita di un bene
dalla garanzia per i creditori e il consilium fraudis". Ora, quanto al
primo punto, e cioè alla fuoriuscita del bene dalla compagine patrimoniale
della FEDERCONSORZI, "Capaldo aveva la consapevolezza di fare un buon
affare in posizione monopolistica". Ora, questa affermazione non merita
commenti, signori della Corte, perché si giustifica da sola la critica che noi intendiamo
muovere ad essa. Torneremo sulla questione del "buon affare",
torneremo sulla questione della "posizione monopolistica". Ma la
Corte comprende perfettamente che il problema non è se la vendita in blocco
fosse o non fosse un buon affare, fosse o non fosse un cattivo affare; il
problema è stabilire se si trattava di un fatto illecito, di un fatto lecito,
di un fatto penalmente rilevante o meno, questo era il problema, e quindi
bisognava dimostrare che c'era una distrazione ed una dissipazione dolose in
danno dei creditori. Di tutto ciò, ovviamente, non c'è prova e, soprattutto,
non si può pensare che alla prova si possa supplire con la affermazione
"buon affare in posizione monopolistica", è fin troppo ovvio che si
possano fare buoni affari, che si possano buoni affari anche nelle procedure
concorsuali senza per questo dover commettere fatti illeciti, fatti penalmente
rilevanti. Quanto poi al fatto che Capaldo si fosse trovato in una
"posizione monopolistica", premesso che Capaldo non ha fatto nulla
per rimanere in una posizione monopolistica, a parte il fatto che il Presidente
Greco non gli ha fatto 'terra bruciata intorno' per favorire questo monopolio;
l'argomento, casomai, torna a nostro vantaggio: se Capaldo si è trovato solo
nella sua offerta, vuol dire che altri, che pure avevano pensato a fare i loro
affari (vedi Roverato), non hanno ritenuto quella proposta una proposta tanto
favorevole da poter essere superata con altre proposte ancora appetibili, e che
avrebbero quindi potuto consentire ad altri di fare buoni affari. Quindi dire
che Capaldo ha agito "in una posizione monopolistica", da una parte,
non significa nulla e se, dall'altra, qualche cosa significa, significa qualche
cosa a nostro favore. Quanto poi al "consilium fraudis", sostiene il
Procuratore Generale che il "consilium fraudis è qualche cosa di molto
meno dell'accordo necessario per creare concorso in reati". Ora, il
Procuratore Generale mi pare che dimentichi ancora una volta che questo
processo è tutto fondato sulla ipotesi dell'accordo, e quindi del concorso tra
il Capaldo e Greco. Quindi noi se veniamo a leggere nella sua requisitoria che
qui c'è un "consilium fraudis" che integrerebbe il dolo di
bancarotta, ma che questo "consilium fraudis è molto meno dell'accordo che
peraltro è necessario per integrare il concorso in altri reati", noi ci
troviamo ancora una volta di fronte ad una affermazione che dimostra la
inconsistenza delle tesi accusatorie. Ed infatti, se noi procediamo nella
lettura delle considerazioni del Procuratore Generale, noi vediamo che il
Procuratore Generale - faccio riferimento alla pag. 79 della sua requisitoria -
non individua il dolo di Pellegrino Capaldo nell'accordo con Greco, ma, ancora
una volta, nella consapevolezza che un bene esce dal patrimonio della
FEDERCONSORZI, e dalla consapevolezza di fare un affare in posizione
monopolistica, e cioè è 'il cane che si morde la coda' perché alla fine del
discorso si torna a parlare del "buon affare" e della "posizione
monopolistica", coinvolgendosi in una contraddizione insuperabile con
quanto era stato detto a proposito di Capaldo, "persona
perbenissimo", e soprattutto di una condotta di Pellegrino Capaldo
"comprensibile dal punto di vista economico, legittima, corretta" e
via dicendo. Ora, da questa impostazione a me pare non si sfugga. Se il prezzo
deve essere definito "vile", lo può essere definito soltanto in
funzione di un accordo puntuale su quel prezzo e su un accordo fatto in maniera
tale da escludere qualsiasi vantaggio per altri in relazione alla operazione
che si voleva realizzare; altrimenti noi potremmo dire che quel prezzo era
un'offerta che era stata fatta da una persona interessata ad una determinata
soluzione, un prezzo che poteva essere liberamente formato dall'offerente
secondo i suoi criteri, un prezzo che la controparte (se nel Presidente Greco e
nel Tribunale Fallimentare vogliamo vedere una controparte) che era libera di
accettare, come meglio riteneva e secondo i propri criteri, l'offerta se
ritenuta vantaggiosa. Quindi, signor Presidente e signori della Corte, se noi
fossimo tentati di risolvere questa causa soltanto attraverso l'analisi critica
delle considerazioni del Procuratore Generale, io credo, se la passione
difensiva non mi fa velo, che potremmo anche fermarci qui e concludere appunto,
raccogliendo quasi un suggerimento del Procuratore Generale, e con un qualche
cinismo appunto dire: il prof. Capaldo è estraneo al commissariamento che
avviene il 17 maggio 1991, è estraneo alla richiesta di concordato, che avviene
un paio di mesi dopo, all'apertura del procedimento di concordato, alla
omologazione; la sua proposta è del 27 maggio del '92, ed è quindi una proposta
che viene affacciata quasi alle soglie della sentenza di omologazione; a
quell'epoca Greco e Capaldo non si conoscevano, non si frequentavano, Capaldo
era libero di formare la offerta che riteneva e il Tribunale di accettarla o
meno. E` vero, signor Presidente, noi difensori non possiamo certo seguire la
politica dello struzzo e non immaginare possibili obiezioni alle nostre tesi,
saremmo dei pessimi difensori. E' vero, quindi, che qualcuno potrebbe
obiettarci, a questo punto, che quando viene decisa la omologazione della
richiesta di concordato, la offerta Casella-Capaldo era arrivata al Tribunale,
ma la Corte sa perfettamente, e in particolare il Consigliere Relatore che ha
studiato puntualmente gli atti, che l'offerta Capaldo non incide per nulla
sulla decisione di omologare la richiesta di concordato. A parte le date, è
precedente di soli due mesi, ma è sufficiente leggere la motivazione della sentenza
di omologazione, sulla quale dovremo tornare più di una volta.
Nella sentenza si legge che la proposta Casella è
nulla più se non una lettera di intenti, è arrivata due mesi prima, c'è la
proposta di un prezzo che indubbiamente è di molto inferiore alle stime che
erano state compiute fino a quel momento. Il Tribunale Fallimentare coglie
immediatamente i vantaggi di una vendita in blocco, fa riferimento già a questi
possibili vantaggi, ma non prende posizione rispetto all'offerta, afferma,
anzi, che l'offerta dovrà essere attentamente analizzata in seguito. L'offerta,
in altre parole, appartiene al momento della esecuzione del concordato, non
incide sulla decisione di omologazione, quindi sotto questo punto di vista a me
pare che l'obiezione possa essere facilmente superata. Ma abbiamo detto, signor
Presidente e signori della Corte, che noi non intendiamo limitarci ad una
critica delle considerazioni del Procuratore Generale e della Parte Civile, su
cui pure qualche cosa dovremmo dire in questa fase del giudizio; siamo troppo
preoccupati dalla sentenza di primo grado, troppo scottati da quella esperienza
negativa per fermare qui il nostro discorso. Allora procediamo adesso più
analiticamente all'esame della sentenza impugnata, cercando di aggiungere considerazioni,
perlomeno di approfondire considerazioni che sono già state esposte nei motivi
di appello, per cercare di alleviare in parte la noia della Corte, costretta
altrimenti a sentirsi ripetere cose che già sa.
La sentenza impugnata definisce Capaldo "un
abile finanziere" e, se si fosse fermata qui, avremmo potuto prendere
questa qualificazione come un complimento, come un giudizio lusinghiero. Ma la
sentenza aggiunge subito dopo che, in realtà, Capaldo è l'ideatore e lo
stratega di una operazione volta a conseguire un vantaggio ingiusto; anzi, la
sentenza lo definisce come "autore di una condotta addirittura
spregiudicata". Ora, noi qui saremmo tentati di proporvi un ritratto di
Pellegrino Capaldo per quello che egli è, ma non perderemo troppo tempo su
questo, intanto perché, quando si vuole definire una personalità e si vuole
qualificare una personalità, in un processo penale bisogna procedere per prove.
Ora, qui non è che le prove mancherebbero, ma sarebbero talmente tali e tante
le prove per dimostrare quanto sia galantuomo Pellegrino Capaldo e per
dimostrare quale sia la sua statura scientifica, culturale e morale, quali
siano gli impegni sociali che egli ha ritenuto di dovere assolvere con profondo
disinteresse, che potremmo passare tutta la giornata, perché anche questi sono
fatti che debbono essere provati. D'altra parte, ci rendiamo conto che si
potrebbe facilmente obiettare che una prima volta viene per tutti e che,
quindi, Capaldo ha perso la testa e, rinnegando tutto ciò che egli è, in questa
operazione è incappato nelle maglie del Codice Penale. Ci risparmiamo questa
analisi della personalità di Pellegrino Capaldo perché, per fortuna, i fatti di
questo processo parlano da soli, e costituiscono la prima testimonianza della
onestà e della correttezza dell'imputato che noi assistiamo.
Ci limitiamo semplicemente a dire che Pellegrino
Capaldo è una singolare figura di intellettuale: è un professore di università
che si dedica prevalentemente agli studi; è un professore di università, caso
unico, che dopo la sentenza di primo grado quasi si vergognava di ripresentarsi
davanti ai propri studenti, tanto è vero che ha presentato dimissioni da
professore universitario esclusivamente per la ingiusta umiliazione patita a
seguito della sentenza di primo grado (cosa che in Italia non capita proprio
tutti i giorni); è uno studioso che alterna alla ricerca scientifica la
sperimentazione sul campo pratico di quanto egli va studiando, sperimentando ed
insegnando nella università. Questa è la ragione per la quale egli, spesso, è
stato chiamato anche a livello di Governo a rendere consigli, a fornire pareri;
sotto questo punto di vista io mi permetto di rinviare alla pag. 161 e seguenti
del verbale dell'interrogatorio reso da Pellegrino Capaldo nel corso del giudizio
di primo grado, nell'ambito di queste dichiarazioni egli ha fatto riferimento
ad alcuni degli incarichi importanti e che con personale disinteresse egli ha
gestito. Aggiungo che anche in questa vicenda viene fuori tutto l'uomo Capaldo
perché Capaldo da questa vicenda non voluto neppure una lira di compenso, la
sua soddisfazione era la soddisfazione di uno studioso, di un (incomprensibile) che vedeva realizzato
un progetto innovativo che permetteva di chiudere in tempi rapidi una
macchinosa procedura concorsuale con la massima soddisfazione possibile per
tutti i creditori. Se c'è qualcosa di vero, e sul punto concludo, su quella
dottrina di matrice tedesca, secondo la quale al tipo di fatto dovrebbe
corrispondere sempre un particolare specifico tipo di autore; di talché non
esiste tanto il furto quanto il ladro, non esiste tanto lo sfruttamento della
prostituzione quanto lo sfruttatore; io credo che Capaldo ne sia la
dimostrazione perché in lui è assolutamente impossibile vedere il tipo di
bancarottiere spregiudicato, che la sentenza invece ha voluto vedere, o, se
volete, intravedere forse dal buco della serratura.
Secondo la sentenza, Capaldo sarebbe all'origine di
tutto (vedremo che è un argomento ripreso anche dalla Parte Civile). Capaldo è
l'ispiratore del Ministro Goria, ed è quindi l'abile finanziere che architetta
fin dall'inizio tutta questa operazione, la preordina, la organizza, la pensa,
e la attua in funzione appunto di uno smantellamento del patrimonio e di tutta
la struttura della FEDERCONSORZI, e si appropria, alla fine, questa la tesi
della sentenza di questo patrimonio, a prezzo assolutamente vile.
Anche la Parte Civile sostiene questo, faccio
riferimento alla pag. 5 della trascrizione della sua arringa, là dove leggiamo:
"non si vede perché Goria doveva interpellare Capaldo per poi
disattenderlo", frase disarmante nella sua disattenta superficialità, il
fatto di chiedere un consiglio non significa essere poi obbligati a seguire
quel consiglio, e, come vedremo di qui a poco, in realtà Goria più che consigli
cercava avalli, comunque queste affermazioni sono smentite dai fatti.
Come la Corte ormai già sa, il primo contatto di
Capaldo con la FEDERCONSORZI, della quale non si era mai occupato, della cui
esistenza, ovviamente, non poteva non essere a conoscenza, ma di cui non si era
mai occupato, avviene su richiesta di Lobianco, siamo nel 1988. La
FEDERCONSORZI va male e Lobianco chiede un parere a Capaldo, corre al consulto
di un grande clinico, non dimentichiamo che Capaldo insegna appunto economia
aziendale. Capaldo ricorda quali furono le sue conclusioni, e la Corte potrà
rileggerle alla pag. 162 del suo verbale. Capaldo rileva che gli investimenti
sono assolutamente improduttivi, anche perché la FEDERCONSORZI aveva l'abilità
di comperare immobili dai consorzi per poi riaffittarli a canoni irrisori a
tutti quanti i consorzi. Quindi gli investimenti sono improduttivi, il ricorso
al debito da parte dei consorzi, e quindi da parte della FEDERCONSORZI, ha
raggiunto livelli assolutamente insostenibili, i costi sono mostruosi. Nella
sentenza di omologazione il Presidente Greco valuterà in 6, 7 miliardi al mese
il costo di questa elefantiaca struttura. I crediti sono di realizzo
difficilissimo, se non impossibile. E quindi i consigli di Capaldo sono di
smobilizzare il patrimonio, di rivedere la struttura di questi consorzi per
renderla più agile, più snella e per alleggerire i costi. Diagnosi e prognosi
sono impietose: se non si corre ai ripari per la FEDERCONSORZI è la fine, è la
rovina assoluta e certa. Naturalmente non se ne fa nulla. In Italia spesso si
chiedono consigli, ma poi, quando si ricevono buoni consigli, questi buoni
consigli vengono riposti nel cassetto. Capaldo ricorda di aver avuto qualche
colloquio con l'allora Presidente della FEDERCONSORZI Scotti, di avere avuto
qualche scambio di idee con Pellizzoni, il nuovo Direttore Generale, però
rammenta che il suo interesse sulla FEDERCONSORZI tornò ad essere l'interesse
di uno studioso; tanto è vero che egli aveva programmato uno studio da svolgersi
a livello universitario sulla FEDERCONSORZI, e già pensava agli allievi a cui
avrebbe potuto affidare questo studio. Ma il tempo passa senza che nulla si
faccia e la situazione peggiora.
In questo processo noi abbiamo visto affacciarsi
una infinità di persone, che probabilmente, con la coda sulle... con la
preoccupazione di potere essere nuovamente coinvolti in questa vicenda, si sono
preoccupate soprattutto di difendersi, anche là dove avrebbero dovuto soltanto
dichiarare la verità. Uno di questi ineffabili personaggi è uno dei sindaci, il
quale ha affermato che in FEDERCONSORZI "non si muoveva foglia che Capaldo
non volesse". Ha osservato giustamente Capaldo che quel sindaco, anziché
trinciare giudizi di questo genere, avrebbe fatto bene, a suo tempo, a svolgere
bene il mestiere del sindaco adempiendo ai doveri della sua funzione. Ma questa
affermazione malevola, fatta soltanto allo scopo di allontanare da sé qualsiasi
sospetto, è una affermazione smontata dai fatti. In realtà, nessuno dei
consigli di Capaldo è stato raccolto, tanto è vero - ecco perché noi diciamo
che dobbiamo stare ai fatti ed abbandonare il gusto di affabulare parole prive
di riscontro - che nell'aprile del '91 Goria nuovamente si rivolge a Capaldo
perché la situazione non solo non è migliorata, ma la situazione è addirittura
peggiorata, e Goria avanza a Capaldo la tesi del commissariamento. Come vedremo
di qui a poco, Goria, in realtà, aveva già deciso di commissariare e,
probabilmente, voleva l'avallo più autorevole che potesse in quel momento
raccogliere, cioè quello di uno studio del livello di Pellegrino Capaldo. Ma
come Capaldo ricorda, la Corte rileggerà la pag. 169 del suo interrogatorio,
Capaldo espresse parere contrario al commissariamento motivandolo in maniera
persuasiva. Egli si rese conto di avere a che fare..., adesso siccome Goria -
poveretto - è morto, ma siccome è stato Presidente del Consiglio e Ministro del
Tesoro, deve essere per forza uno che ci capiva. Io vi chiedo di percorrere,
nella galleria della vostra memoria, gli incontri che avete avuto con persone
collocate al posto sbagliato, e voi certo ricorderete le vignette di Forattini.
Quando Goria, ignoto a quasi tutti gli italiani, divenne Presidente del
Consiglio, Forattini lo rappresentava nelle sue vignette soltanto con la
circonferenza della testa, i capelli che erano caratteristici e la barba, ma
non c'erano gli occhi, non c'era la bocca e non c'era il naso proprio a
sottolineare l'anonimato grigio di questa persona. Adesso qui nella sentenza,
siccome Goria è stato Ministro del Tesoro, deve essere uno che per forza ci
capiva. Ma Capaldo, che di Goria ne capiva qualcosa di più, osserva che la
proposta di commissariamento di Goria era una proposta dilettantesca. Capaldo
ricorda che un conto è commissariare una banca, con una Banca d'Italia che sa
benissimo quello che deve fare e che interviene 24 ore dopo, muovendo secondo
schemi e modelli collaudati; un conto commissariare, dall'oggi al domani, la
FEDERCONSORZI. Capaldo non vede dietro la proposta di Goria un progetto
definito ed attuabile, ecco perché propone la tesi della ispezione, il
guadagnare un po' di tempo, capire un po' meglio per vedere poi quello che si
deve fare. Goria non se ne dà per inteso e, come voi sapete, dispone, nel giro
di pochi giorni, il commissariamento. Quindi parlare di Capaldo come
dell'ispiratore di Goria, come del consigliori di Goria è una cosa contraddetta
dai fatti. Si dirà: ma queste sono affermazioni di Capaldo, non abbiamo nessun
riscontro alle sue affermazioni. Intanto, incominciamo con il dire che se
vogliamo utilizzare i criteri che vengono utilizzati normalmente per la
valutazione della credibilità, anche nel campo della criminalità organizzata
non chiediamo un trattamento di favore, noi sappiamo che uno degli indici di credibilità
sta nella puntualità e nella minuzia con la quale i ricordi vengono presentati
all'esame del Tribunale. Sotto questo punto di vista Capaldo ha quasi ripetuto
parola per parola ciò che egli afferma di avere detto a Goria. Ma a parte
questo, che la posizione di Capaldo fosse quella deriva, innanzitutto, dalle
dichiarazioni di Pellizzoni, il quale ricorda perfettamente qual era la
posizione di Capaldo rispetto alla idea di Goria, e, in secondo luogo, discende
la prova della verità delle affermazioni di Goria ancora una volta dai fatti:
Capaldo sparisce dalla circolazione. Se egli fosse stato il consigliere e
l'ispiratore di Goria, ma perché Goria non avrebbe dovuto nominare lui stesso
commissario, anzi addirittura commissario unico? E se pure si volesse dire che
Capaldo non voleva assumersi questo incarico, per quale motivo Goria non
avrebbe dovuto segnalare ai tre commissari - Gambino, Cigliana, Locatelli - che
quel progetto era stato discusso con Capaldo e che quindi era bene che si
prendessero contatti con Capaldo? Non risulta, anzi è negata in radice
l'esistenza di qualsiasi contatto, di qualsiasi scambio di idee, di qualsiasi
richiesta di consiglio da parte dei tre commissari nei confronti di Capaldo.
Non solo, ma il progetto Goria è un progetto in contrasto tanto con l'idea
originaria di Capaldo - quella espressa nel 1988 a Lobianco - quanto con quello
che sarà poi il progetto Capaldo del 1992. Goria va assolutamente per la sua
strada. E quindi, da un lato, la situazione, dal 1988 in poi, è peggiorata;
dall'altro, Goria crede, paradossalmente, nella possibilità di un risanamento
della FEDERCONSORZI e nel rilancio addirittura della FEDERCONSORZI. Ecco perché
non può nominare Capaldo perché Capaldo la vedeva in maniera completamente
diversa, e quindi nomina i famosi tre commissari con un obiettivo, che è
l'obiettivo del risanamento. E sotto questo punto di vista noi possiamo leggere
le dichiarazioni rese da Agostino Gambino, e faccio riferimento alle pagg. 4 e
6 del verbale, dove sono riportate le sue dichiarazioni in sede di
dibattimento, là dove Gambino afferma puntualmente che la tesi di Goria era
appunto quella di giungere al risanamento della FEDERCONSORZI e alla creazione,
quindi, di una nuova FEDERCONSORZI che potesse continuare sulla strada della precedente.
Si sarebbe dovuto salvare la realtà imprenditoriale della FEDERCONSORZI come
strumento di aiuto e di assistenza alla agricoltura italiana, questo dichiara
Gambino a pag. 4 delle sue dichiarazioni. Ed ancora pag. 6: era una proposta,
era una idea di Goria, si trattava in definitiva di salvare, di costituire una
società di commercializzazione che mantenesse la realtà imprenditoriale della
FEDERCONSORZI. Tanto è vero che, in un primo momento, si pensa anche ad una
forma di liquidazione volontaria, etc. etc.. Vi risparmio la lettura di
Cigliana, vi rimando semplicemente alle pagg. 71 e 72 del suo verbale: Cigliana
ribadisce puntualmente le stesse cose. E che non si tratti di ricordi sfumati
nel tempo noi lo ricaviamo dal fatto che il decreto del Ministro, con il quale
si commissariava la FEDERCONSORZI, si nominavano i commissari e via dicendo,
all'Art. 2: affida ai commissari compiti di risanamento economico e finanziario
e, nel suo ingenuo ottimismo, fissa la data del 31 dicembre 1992 come termine
entro il quale i commissari avrebbero dovuto convocare l'assemblea per la
nomina dei nuovi amministratori, dei sindaci e quindi per la ricostituzione
degli organi sociali.
Cigliana, che non è un fulmine di guerra, che non è
poi questo genio, ma con molto buonsenso riferisce le cose per come se le
ricorda, afferma, impietosamente, che Goria si comportò da vero dilettante e
che Goria, probabilmente, deve avere sentito qualche banchiere, non il sistema
bancario, e da qualche banchiere può avere avuto forse qualche incoraggiamento
in questo senso; faccio riferimento alla pag. 71 delle dichiarazioni di
Cigliana, là dove gli afferma che il Ministro forse pensava a qualche
affidamento ricevuto da qualche singolo banchiere e che quindi fosse possibile
giungere ad un accordo con le banche, e via dicendo. Gambino ricorda che
passarono quindici giorni, non ci fu bisogno di più di quindici giorni per
rendersi conto che il progetto era assolutamente inattuabile. Anche perché alla
notizia del commissariamento questo genio della finanza e della economia che
era - pace all'anima sua - il Ministro Goria non aveva calcolato che le banche
avrebbero ritirato l'appoggio. Altro che il sistema bancario che viene in aiuto
al programma di Goria! Il sistema bancario leva le gambe, si allontana da
questo programma e i commissari sono costretti a chiedere l'ammissione alla
procedura di concordato. Le date parlano da sole: il 17 maggio il Ministro
scioglie il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale nomina i
commissari; il 4 di luglio, un mese e mezzo dopo, i commissari chiedono
l'ammissione al concordato preventivo con cessione dei beni, dopo avere
sperimentato anche la impossibilità di praticare una liquidazione volontaria;
pochi giorni dopo, tra il 18 e il 22 di luglio, il Tribunale apre la procedura
con parere favorevole del Pubblico Ministero. Quindi si verifica proprio quello
che Capaldo temeva, quello che Capaldo aveva tentato di scongiurare, quando
aveva invitato Goria a prendere un momento di tempo e a riflettere sulla situazione:
la FEDERCONSORZI è destinata, ovviamente, alla chiusura.
Ora, io credo che, con riferimento a questo periodo
di tempo, nessuno potrà mettere in discussione, nessuno potrà dubitare del
fatto che Capaldo sia assolutamente fuori gioco. Aggiungo e ribadisco con molto
vigore che oltre tutto Capaldo e Greco non si erano mai visti in questo periodo
di tempo e continueranno a non vedersi ancora per molto tempo. Il Procuratore
Generale ha avanzato qualche dubbio: possibile che non si conoscessero? Ma noi dobbiamo
tenere presente, signori della Corte, che Capaldo non è un avvocato, Capaldo
non fa l'avvocato, Capaldo non frequenta il Tribunale Fallimentare; credo che
abbia messo piede al Tribunale Fallimentare per la prima volta quando, in
compagnia dell'avv. Casella, è andato a presentare il suo progetto, a ricevere
richieste di chiarimenti, di precisazioni e di approfondimenti da parte del
Tribunale Fallimentare, da parte dei commissari e via dicendo. Quindi sotto
questo punto di vista il sospetto del Procuratore Generale è infondato e mi sia
consentito di dire, ancora una volta, che anche i sospetti debbono comunque
trarre alimento dai fatti. Qui non c'è nulla che deponga a favore dei sospetti
del Procuratore Generale.
Si apre così la procedura, e conviene subito
affrontare un tema, naturalmente io lo affronto dal mio punto di vista,
sull'argomento certamente poi interverrà da maestro il collega Vassalli, io
vedo le cose soprattutto dal punto di vista dell'elemento psicologico e di
quanto interessi il profilo più spiccatamente e rozzamente penalistico della
vicenda, tutti gli aspetti di diritto commerciale e di diritto fallimentare
saranno approfonditi dal collega Vassalli, con il quale condivido l'onore della
difesa del prof. Capaldo.
Il punto su cui la sentenza insiste in particolare
è che i commissari premono immediatamente per vendite frazionate e subitanee e
che Greco si oppone. In questa opposizione di Greco viene vista la prova della
vendita di Greco e del suo Ufficio al "progetto Capaldo". Allora, ancora
una volta, richiamiamo le date. La procedura inizia il 18 luglio del '91 ed i
commissari immediatamente sollecitano le vendite, perché devono fare fronte a
necessità, a costi, a spese e via dicendo. Per ammissione della stessa
sentenza, Capaldo incomincia a pensare al suo progetto all'inizio del '92, e
quindi sei mesi dopo l'iniziare di queste richieste da parte dei commissari. La
proposta sarà avanzata solo il 27 di maggio. Quindi cosa c'entra Capaldo con la
resistenza opposta dal Presidente Greco alle richieste di procedere
immediatamente a vendite frazionate? E poi, signori della Corte, e voi siete
maestri sul punto, ma la posizione del Presidente Greco era una posizione così
ingiustificata? Questo suo opporsi alle richieste di vendite frazionate era
veramente arbitraria e può trovare spiegazione solo nel fatto che egli doveva
colludere con Capaldo di lì a mesi o di lì ad un anno? Ora, il Presidente Greco
ha detto con assoluta fermezza che, ad avviso suo e di tutto il collegio, la
vendita frazionata prima della omologazione non è ammissibile, può essere
effettuata solo in casi eccezionali, solo di fronte a beni che si vanno
deteriorando, a beni che possono essere rapidamente persi. Tanto è vero che là
dove questa esigenza si è verificata essa è stata soddisfatta. Greco ricorda
che si è proceduto alla vendita di Fidital, dello zuccherificio castiglionese,
di bestiame, di prodotti agricoli, di macchine; tutto ciò che si poteva
deteriorare o che per ragioni di mercato era sottoposto alla possibilità di un deterioramento,
quello è stato venduto, ma in linea di principio non si può procedere a vendite
frazionate.
Ora, questa posizione del Presidente Greco trova
innanzitutto una conferma nelle dichiarazioni di Picardi, che è una persona
perbene, ma che soprattutto era il commissario giudiziale, ed è un professore
che ha insegnato nella sua vita diritto processuale civile e diritto
fallimentare, anche nella università di Perugia; io vi rimando alle pagg. 248 e
249 delle dichiarazioni di Picardi, dove si legge che la posizione di Greco era
una posizione corretta. Ma c'è di più: che la correttezza della posizione del
Presidente Greco è riconosciuta, paradossalmente, dallo stesso Gambino, e
Gambino non poteva non riconoscerla per la sua esperienza di avvocato e per la
cattedra che egli si porta appresso, quella di ordinario di diritto
commerciale. Perché il Gambino, a pagg. 25 e 27 delle sue dichiarazioni,
afferma, e sembra quasi di vederlo seduto in cattedra mentre pronunzia il
principio: non è corretto vendere prima che una procedura concorsuale sia
arrivata alla sua certezza giuridica. Certo, avevano le loro esigenze, dice
Gambino, e avremmo preferito una maggiore elasticità da parte del Tribunale, ma
mi rendo conto che la nostra era una forzatura, e quindi aderire alla loro
richiesta sarebbe stata da parte del Presidente Greco una forzatura. Ed allora
io vorrei sapere perché oggi si rimprovera a Greco, nella prospettiva della
collusione con Capaldo, una condotta, che lo stesso Gambino afferma sarebbe
stata una forzatura se posta in essere; paradossalmente, il rispetto della
legge diventa motivo di accusa nei confronti del Presidente Greco e rimbalza su
Capaldo, che stava lì alla finestra pronto a piombare come un falco sul
patrimonio della FEDERCONSORZI. E le stesse cose dice Cigliana, anche qui
rileggerete la pag. 77 delle sue dichiarazioni. Anche Cigliana è perfettamente
consapevole che la loro richiesta era una richiesta al limite della legge.
Quindi la procedura si sviluppa assolutamente in modo regolare e, mi sia
consentito dirlo, sotto il controllo di una persona come Picardi, che nessuno
ha mai ritenuto responsabile di nulla, neppure sotto il profilo di un obbligo
giuridico di impedire eventi criminosi, perché non c'era proprio nulla da
impedire, un Picardi che sorveglia attentamente il corso della procedura e che
non ha nulla da obiettare. Giungiamo così al 27 maggio del 1992.
Il 27 maggio del 1992 è una data fatidica che
interessa questo processo sotto due punti di vista. Sotto un primo punto di
vista perché i commissari approvano il bilancio del '91, dichiarano la perdita
del capitale e, inoltre, avanzano quella che impropriamente è stata definita
una "istanza", ma che noi chiameremo "istanza" perché così
è intitolata, al Tribunale relativa alla questione se la società debba essere
messa in liquidazione, e rassegnano le loro dimissioni. Casella, nello stesso
giorno, inoltra ufficialmente per la prima volta il progetto. E' fin troppo
ovvio non resistere alla tentazione di sostenere che c'è un rapporto di causalità
tra due fatti che accadono nello stesso giorno. Ma, in realtà, come i fatti
dimostrano, non c'è nessuno rapporto di causalità tra le dimissioni dei
commissari e l'inoltro del progetto Capaldo-Casella al Tribunale. Il
Procuratore Generale e la sentenza parlano di una "fuga" dei
commissari, una fuga da che? Gambino: "noi non sapevamo nulla del progetto
Capaldo, noi abbiamo appreso della esistenza di questo progetto e, in linea
sommaria, degli elementi del progetto soltanto il giorno dopo le nostre dimissioni,
il 28 di maggio, perché il quotidiano 'Repubblica' ha dedicato due fogli interi
al progetto Casella". Cigliana conferma, Locatelli conferma, allora noi
possiamo ben dire che i tre commissari sono credibili. E' vero, ma torneremo
sul punto, che Gambino, intervistato, dice: "speriamo che qui qualcuno non
ci voglia fare un buon affare", ma sulla frase torneremo di qui a poco.
Incominciamo con il dire che i commissari sono ben
credibili, quando affermano che non sapevano nulla del "progetto
Capaldo" e del "progetto Casella", mi sia consentito allora
dedurre che se non sapevano nulla, certamente non possono essere stati
influenzati da questo progetto nel prendere la loro decisione di dimissioni.
D'altra parte, se andiamo alla pag. 28 delle dichiarazioni di Gambino, noi
vediamo che Gambino precisa in maniera puntuale il perché delle dimissioni. A
parte il fatto che se n'era andato dal Ministero dell'Agricoltura Goria, e che
quindi era venuto meno questa sorta di 'santo protettore' dei tre commissari,
ed è noto che quando si cambia Ministro cambiano linee, cambiano politiche,
questa è anche la ragione per la quale D'Ercole verrà 'cacciato' dal posto di
commissario, perché arriva poi il Bordone, che ha un'altra linea, e D'Ercole
verrà addirittura allontanato, questa è la realtà. Ma comunque, al di là di
questi retroscena e di queste dietrologie, sta di fatto che Gambino spiega le
ragioni delle sue dimissioni e quelle dei suoi colleghi con il fatto che il
mandato, che era stato loro conferito, era esaurito, anzi, era esaurito perché
non si era potuto assolvere a quel mandato, non era stato possibile salvare la
FEDERCONSORZI, non era stato possibile creare questa nuova struttura, e la
FEDERCONSORZI era destinata alla conclusione della procedura concordataria. Gli
interventi più urgenti erano stati compiuti, i beni di deperimento facile erano
stati venduti, la procedura era stata avviata, l'omologazione era alle porte, e
quindi sotto questo punto di vista Gambino ritiene che il mandato fosse
esaurito e che non ci fosse ragione di rimanere in quella funzione. Quindi
parlare di "fuga" è soltanto una frase ad effetto che in realtà non
trova conforto - tanto per cambiare - nelle prove. Ma la sentenza sostiene che
i commissari non si sono limitati a dimettersi, perché in realtà i commissari
hanno segnalato la perdita del capitale, (non ci voleva un grande sforzo visto
qual era il capitale della FEDERCONSORZI), hanno sollevato il problema della
liquidazione, la società deve essere messa in liquidazione. Ed addirittura
rivolgono una istanza al Tribunale, che Greco candidamente fa sparire, ed è
ovvio che la deve fare sparire, secondo la sentenza, perché accedere alla
istanza, accogliere la istanza, convocare l'assemblea, decretare la
liquidazione - lasciamo stare se tutto ciò era di competenza o meno del
Tribunale Fallimentare e questo lo spiegherà Vassalli - ma comunque accedere a
quella istanza significava contraddire l'aspirazione di Greco alla vendita in
blocco e contraddire la collusione con Capaldo, ecco perché si fa sparire la
istanza. D'altra parte, se quella istanza avesse circolato, il Ministro poteva
addirittura lui essere allarmato e quindi intervenire con i suoi poteri. Ora,
signor Presidente e signori della Corte, la toga che noi indossiamo è sì una
corazza contro le prepotenze del potere, ma io l'ho interpretata sempre ed
innanzitutto come una fonte di obblighi per chi la indossa, e chi indossa la
toga non può avere paura, non può avere paura delle parole, di ciò che dice,
anche se naturalmente di ciò che dice si assume la responsabilità. Ebbene, noi
siamo stati attaccati, specialmente dalla Parte Civile a dire il vero, nel
senso che noi avremmo definito questa sentenza gravida di pregiudizi, e quindi
avremmo sostenuto che la sentenza di condanna nei confronti di Pellegrino
Capaldo discenderebbe, in definitiva, da pregiudizi della sentenza, e questo
non si fa, questo non è bello, ciò che dice la Difesa non è elegante e
soprattutto non sarebbe corretto.
Noi diciamo che la sentenza, evidentemente, non ha
letto i documenti, non ha ascoltato i testimoni, o perlomeno soltanto quelli
che le facevano comodo, forse si sentiva un po' troppo sicura nella sua
sicumera di avere capito tutto in punto di diritto. Certo, noi non vogliamo
parlare di un pregiudizio doloso, lungi da noi l'idea che il Tribunale sia
entrato in aula prima dell'inizio del processo con la decisione di condannare
senza neppure leggere le carte, ascoltare i testimoni, raccogliere le prove;
noi intendiamo fare riferimento a quel pregiudizio che può nascere, anche
nell'animo del giudice, e che può nascere per le più svariate cause, per
esempio, un pregiudizio derivante da una valutazione superficiale della
differenza tra le stime e il prezzo, o anche un pregiudizio derivante dalla
disistima, molto diffusa, mi sia consentito dirlo, in Umbria per gli ambienti
romani, Roma è considerata qui una specie di fogna. Francamente né Vassalli né
io ci sentiamo topi di fogna romana, anzi, sotto questo punto di vista mi sia
consentito di dire che lo stesso Procuratore Generale non scherza sul punto, è
stato opportunamente fermato dal Presidente, ma si stava abbandonando a
considerazioni sull'ambiente romano certamente non piacevoli e che mi
consentono di dire che questo è un pregiudizio, e che mi consentono di dire che
se io dovessi essere giudicato, nonostante la vecchia conoscenza, dal
Procuratore Generale qui, provenendo da Roma, avrei i miei brividi in funzione
di un evidente pregiudizio. Questo intendo dire. E noi possiamo parlare di
pregiudizi con riferimento alla sentenza perché la lettura diretta, la lettura
vera, la lettura serena dei documenti dimostra che il Tribunale è fuori strada
ed afferma cose non corrispondenti al vero. Come afferma, e lo vedremo di qui a
poco, cose non corrispondenti al vero la Parte Civile nel suo tentativo di
difesa della sentenza del Tribunale. Ma l'istanza di cui stiamo parlando è
stata letta, o perlomeno è statu riletta dal Tribunale? Il Tribunale se ne è
ricordato quando ha deciso? Il Tribunale se ne è ricordato quando ha scritto la
motivazione della sentenza? La Parte Civile se n'è ricordata, quando ha detto
che i tre commissari non sapevano che strada prendere? La istanza è qui, vi è
stata già letta dal collega che ha rappresentato il Responsabile civile:
"Considerato che gli scriventi commissari governativi ritengono non
ricorrere i presupposti per una messa in liquidazione della FEDERCONSORZI, in
quanto essa è già assoggettata ad una procedura di concordato preventivo con
cessione dei beni, di natura sostanzialmente liquidatoria". Non ricorrono
i presupposti per la messa in liquidazione, se però la Signoria Vostra - in
Italia molti di noi sono stati a scuola dai preti, o pure non essendo stati a
scuola dai preti hanno imparato di questa cultura pretesca - ritenesse, al
contrario, che si debba procedere ad una formale liquidazione della società, si
accomodi pure. Questa sarebbe la istanza di chi non sa che strada deve essere
imboccata? Questa è la strada ignota che un professore di diritto commerciale
non saprebbe se deve essere intrapresa o meno? Questa è una chiara presa di
posizione, nel senso che non c'è ragione di ricorrere alla liquidazione con una
"pretesca" - se mi si consente la espressione - remissione poi alla
responsabilità del Presidente del Tribunale di fare eventualmente cosa diversa.
E questa è la istanza che il Presidente Greco, dolosamente, avrebbe dovuto far
sparire? Quando, vera essendo la ipotesi della collusione, sarebbe stato per
lui molto semplice scrivere sotto: visto, si approva quanto dicono i commissari,
non c'è luogo di procedere alla liquidazione, immediatamente l'avrebbe dovuto
scrivere. In realtà, è una istanza sulla quale non c'è luogo a procedere ed è
buttata lì insieme alle altre diecimila carte di questa procedura che Greco si
portava avanti e indietro dall'ufficio o a casa. Questa è la verità. Ecco
perché poi quella povera De Vitis, che è stata tanto svillaneggiata, anche, mi
sia consentito il dirlo, dallo stesso Procuratore Generale, dice: ma se la
avessero rivolta a me una istanza di questo genere io l'avrei messa agli atti
senza provvedere. Questa è la verità, signor Presidente e signori della Corte.
Ed ancora più esplicito è Gambino, quando a pag. 23 ricorda che, prima ancora
di inoltrare questa istanza al Tribunale, egli e i suoi colleghi si erano rivolti
al Ministro e avevano avvertito il Ministro che non ricorrono presupposti per
la liquidazione. "Signor Ministro, le trasmettiamo per i provvedimenti di
competenza il bilancio che abbiamo approvato e che viene trasmesso anche al
commissario giudiziale, e confermiamo che non ricorrono i presupposti per una
messa in liquidazione, essendosi già in presenza di una procedura concorsuale
liquidatoria". Qui sono ancora più espliciti perché non fanno neppure
riferimento al fatto di avere comunque rimesso al Tribunale la possibilità di
una eventuale valutazione contraria. Nei confronti del Ministro sono perentori,
non ricorrono i presupposti per la messa in liquidazione. Vassalli vi spiegherà
che dal punto di vista del diritto commerciale e del diritto fallimentare questa
soluzione è anche esatta, ma dal punto di vista della prova della collusione,
del dolo, noi ci troviamo di fronte ad un documento che dice esattamente il
contrario di ciò che la sentenza afferma, là dove vuole sostenere la tesi di
una collusione tra i due, e là dove quindi vuole sostenere che Greco faceva
sparire i documenti che non gli erano comodi, che non tornavano a favore di
questa soluzione. Oltre tutto, abbiamo visto che le cose non stanno così,
perché il documento diceva esattamente il contrario. Lo stesso, ribadisce poi
Gambino in dibattimento, perché Gambino in dibattimento non può che confermare
ciò che la sua scienza gli aveva imposto a suo tempo di dire, ciò che aveva
scritto; anche in dibattimento egli afferma che non c'erano i presupposti per
la liquidazione ed aggiunge un dato di grande importanza, egli ricorda di
averne addirittura parlato con Picardi, dice: "forse ne ho parlato anche
preventivamente con il Presidente Greco, ma non lo ricordo, certo è che ne ho
parlato con Picardi". Dunque che cosa doveva fare Greco? Su che cosa
doveva provvedere? Se doveva provvedere, avrebbe dovuto appunto immediatamente
scrivere che aderiva al parere dei commissari. E quando l'ineffabile Piovano -
e cerchiamo di evitare riferimenti ad ambienti romani - si presenta da Greco
avendo ereditato la carica di commissario, e quindi anche il protocollo delle
istanze e degli atti del collegio dei commissari e gli chiede notizia di questa
famosa istanza, Greco avrebbe potuto battersi una mano sulla fronte e avrebbe
potuto dire: hai ragione, non ho ancora provveduto, la porto in collegio,
oppure: sì, guarda, è così come dicono i commissari. No, di fronte a Piovano,
che poi alla fine si dichiarerà favorevole alla procedura, ma che in quel
momento, come ogni buon commissario, puntava soprattutto alla vendita
frazionata dei beni, probabilmente oppone qualche resistenza (perché bisogna
anche saper leggere tra le righe di ciò che si dice e di ciò che si scrive nei
verbali), Greco lo liquida rapidamente dicendogli: prenditi un parere, vai da
D'Alessandro, chiedi a D'Alessandro. Un parere che si ha il coraggio dire che
verrà, però, reso in ritardo, quando poi il parere è un parere favorevole. Io
capisco che si possa parlare di doloso occultamento di un documento o di ritardata
presentazione di un documento, quando si tratta di prove a noi contrarie, ma
qui D'Alessandro rende un parere anch'esso favorevole alla soluzione secondo la
quale non era necessario procedere alla messa in liquidazione.
La sentenza si dilunga, con una pignoleria che
francamente non merita grande apprezzamento da parte nostra, perché, aggiunge,
l'istanza non fu protocollata, Greco custodiva l'istanza nella sua borsa e
quindi queste sono tutte delle circostanze che depongono per l'occultamento, e
l'occultamento era in funzione della collusione con Capaldo, che era di là da
venire, naturalmente, come dimostreremo di qui a poco. Ma tutto questo cede di
fronte al fatto che l'istanza era iscritta nel protocollo dei commissari e
Greco non poteva non pensare che di questa istanza non vi fosse quindi traccia
in atti ufficiali. C'era stato un passaggio di consegne tra il collegio dei
commissari e Piovano, e Greco non poteva non immaginare che anche le cose
rimaste in sospeso non venissero evidenziate al nuovo commissario. Ma a parte
queste cose, perché si potrebbe dire che a tutto ciò Greco non ha pensato,
resta questa circostanza di fatto, secondo cui appunto Greco poteva accedere
agevolmente a quella istanza ed esprimere parere favorevole alla soluzione
prospettata da parte dei commissari. Ecco perché poi Greco va capito. E sotto
questo punto di vista un passaggio per gli Uffici fallimentari di Roma potrebbe
essere comodo, quando dice che in definitiva la storia del protocollo era una
questione di scarso rilievo, o quando fa riferimento alla bolgia di
quell'ufficio, o al fatto che i documenti venivano accatastati per terra, e via
dicendo, e che quindi poteva benissimo darsi che una istanza fosse nella sua
borsa e nella borsa rimanesse per un mese, o che qualcosa cosa, come sarà per i
pareri di Carbonetti, possa andare perduta. Ecco perché soprattutto la De Vitis
non si straccia le vesti, quando le fanno notare che Greco non aveva sottoposto
al loro esame questa istanza. Afferma la sentenza che, però, anche l'invito di
Greco a Piovano di munirsi di un parere sarebbe sospetto perché Greco indica
anche il professionista a cui rivolgersi; il che a questo punto dovrebbe farci
ritenere che il prof. D'Alessandro, la cui dirittura morale non è stata messa
da nessuno in discussione, sarebbe stato poi o prima o nel corso d'opera
avvicinato dal Presidente Greco per fornire un parere di comodo nell'interesse
del Presidente della Fallimentare, non credo di poter seguire la sentenza in
queste dietrologie, che sono oltre tutto anche offensive per persone che non
meritano sospetti di questo genere.
Ma abbiamo visto che il 27 maggio è giornata
drammatica, secondo la sentenza, perché Casella inoltra anche il progetto.
Diciamo subito, per quel che mi riguarda, che è un progetto, che verrà poi
sicuramente analizzato più a fondo dal collega Vassalli, che non esitiamo a
definire innovativo sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista
economico. Per inciso: si è detto un progetto oltre tutto approvato da fior di
banchieri, da persone che sono nel mondo della economia e che sanno apprezzare
progetti di questo tipo. Per il momento, a me interessa semplicemente
sottolineare, riprendendo quello che avevo detto all'inizio della discussione,
che questo progetto non influisce certamente sulla omologa del concordato, è
sufficiente leggere la sentenza di omologazione per rendersi conto che
l'omologazione ci sarebbe stata anche senza l'offerta di Casella. La sentenza
si dilunga nell'esporre le ragioni di meritevolezza, le ragioni per le quali si
deve accedere alla linea del concordato e, quindi, sotto questo punto di vista
l'offerta Casella non c'entra proprio nulla per quanto riguarda la decisione
del Tribunale. E` una sentenza, questa, molto trasparente di cui io, per quanto
mi riguarda, non posso non sottolineare alcuni passaggi.
Intanto io mi permetto di osservare, perché ho
l'impressione che anche questa sentenza sia stata un po' troppo trascurata
dalla decisione qui impugnata, che la sentenza - richiamo l'attenzione della
Corte sulla pag. 15 - analizza a lungo la sussistenza delle condizioni di
ammissione della FEDERCONSORZI al concordato preventivo, ed espone
puntualmente, con estrema trasparenza, le ragioni per le quali si deve accedere
a questa soluzione. A pag. 28 la sentenza, che si dimostra puntualmente
informata anche di tutta la vicenda nella quale si inserisce la procedura di
cui ci stiamo occupando, si dilunga per spiegare le ragioni del progetto Goria,
del risanamento della FEDERCONSORZI ed illustra, siamo alla pag. 29, le ragioni
del fallimento di quel progetto e quindi la necessità di imboccare la strada
del concordato. La sentenza si fa carico, poi, di alcuni aspetti e di alcune
problematiche di natura sociale, che essa definisce nodali ai fini della
decisione che intende assumere, a dimostrazione poi di una coincidenza di
interessi solidaristici tra il Tribunale e il progetto Capaldo-Casella. Faccio
riferimento alle pag. 33-35, dove la sentenza pone il problema del personale
dipendente, e quindi della fine che potrebbe fare il personale dipendente
nell'ambito di questa procedura; sotto questo punto di vista la sentenza
osserva che dovranno essere presi addirittura provvedimenti di carattere
legislativo, bisognerà intervenire perché questo è un punto cruciale della
vicenda. Si passa, poi, all'esame del problema della dimissione dei beni, e la
sentenza indica un suo punto di riferimento fisso, e cioè che bisogna operare
allo scopo di salvaguardare il patrimonio nell'interesse dei creditori. La
sentenza, per via che non si è occupata di possibilità alternative, non ha
esaminato strade diverse da percorrere - siamo alla pag. 37, e sulla pag. 37 io
richiamo in modo particolare l'attenzione della Corte - ricorda che sono
fioccate le richieste di vendite frazionate di questo o di quel bene, ma
afferma apertamente, sapendo in questa maniera di sottoporsi a controllo di chi
avesse letto la motivazione, che tutte quelle richieste, in realtà,
nascondevano intenti chiaramente speculativi: chi intendeva acquistare singoli
beni frazionati, intendeva fare un affare, ma cedere a queste suggestioni
avrebbe significato compromettere la compattezza di un patrimonio che doveva
essere mantenuto unito e saldo nell'interesse dei creditori. La De Vitis, io
non so perché il Procuratore Generale ce l'ha tanto con questa povera De Vitis,
presentata come una donnetta da quattro soldi, una specie di incompetente che
non capiva niente, ma la De Vitis ha capito tutto e benissimo, quando, a
distanza di dieci anni e alla soglia di quasi 80 anni ricorda puntualmente: ma
non si poteva procedere a vendite frazionate, perché altrimenti a noi sarebbe
rimasta quella che a Roma si chiama la "zella"; tutti si sarebbero
comperati i beni più appetibili, alla procedura sarebbero rimasti rimasugli
insignificanti e la procedura avrebbe dovuto continuare a vivere, fin tanto che
non fosse stato possibile eliminare tutta questa roba. Ecco perché il vantaggio
della vendita in blocco, di cui parleremo di qui a poco, si staglia
immediatamente nella valutazione del Tribunale. Ci leviamo tutto, il buono ed
il cattivo, le attività e le passività, ciò che può trovare collocazione sul
mercato e ciò che non troverà, se non difficilissimamente, collocazione sul
mercato. Questo è il discorso. E la sentenza di omologazione, a pag. 37, parla di
intenti speculativi che debbono essere frustrati.
Quanto all'analisi delle cause del dissesto viene
da ridere a pensare come si sia cercato di difendere in questo processo la
storia dei crediti vantati da FEDERCONSORZI, e in modo particolare di quel
credito truffa nei confronti del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. La
sentenza ridicolizza la sussistenza di questi crediti, perché sono crediti in
gran parte nei confronti dei consorzi che erano tutti avviati sulla strada del
fallimento, e perché il credito MAF - il famoso credito MAF, ci ho impiegato un
bel po' di tempo per capire Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, ma
questo significa - è un credito assolutamente impagabile. Capaldo ha avuto lo
scrupolo di andare a chiedere addirittura alla Banca d'Italia che possibilità
c'erano di ottenere soddisfazione di questo credito, ma la De Vitis, prima di
Capaldo, ha osservato che questi soldi non sono stati mai messi nel bilancio
dello Stato, che lo Stato non ci pensava per niente a pagare questo credito e
che quindi questo credito è un credito assolutamente inesigibile, non
calcolabile quindi nella prospettiva della realizzazione di un qualche utile in
questa procedura. Finalmente, signor Presidente e signori della Corte, la
sentenza di omologazione si preoccupa di dimostrare la convenienza della
procedura concordataria rispetto alla procedura del fallimento, soprattutto
sotto il profilo del grado satisfattivo che il concordato è in grado di
realizzare e in funzione del fattore tempo, un fattore che è totalmente
ignorato dalla sentenza di primo grado e che in queste vicende, come vedremo di
qui a poco, ma è sufficiente, per esempio, leggere le dichiarazioni di
Lachelli, un testimone con il quale il Pubblico Ministero si è complimentato
per la chiarezza e per la competenza, per rendersi conto di quanto sia
importante il fattore tempo in queste vicende. E per parlare da persone di
buonsenso e non tanto da esperti di economia, è ovvio che ottenere cento lire
adesso può essere molto più vantaggioso e molto più significativo che non
ottenerle di lì ad alcuni anni, o di ottenere anche una cifra superiore, ma a
distanza di molti anni. Un altro punto su cui mi permetto di richiamare la
vostra attenzione, signori della Corte: la sentenza si pone poi finalmente il
problema dell'attivo della FEDERCONSORZI, siamo alle pagg. 84 e seguenti della
sentenza. La sentenza ricorda puntualmente, non si nasconde dietro nulla, la
prima stima dei commissari governativi, quella di 4.120 miliardi e rotti,
ricorda che questa stima aveva avuto una riduzione datata al 30 novembre del
'91, era scesa a 3.680 miliardi, ricorda la stima Picardi che è di 3.939
miliardi. Ora, la sentenza, signori della Corte, si sofferma analiticamente su
queste valutazioni, e in modo particolare sulla valutazione Picardi, e riporta
le sue conclusioni a pag. 96: "la valutazione eseguita dal commissario
giudiziale appare, di tutta evidenza, il risultato - state attenti, signori -
di un meditato e puntuale esame delle singole poste attive; risultato cui egli
è pervenuto dopo avere prospettato e poi valutato tutte le incidenze positive o
negative che potevano influenzare il cespite. La valutazione sembra dunque
ragionata ed approfondita e merita, perciò, di essere accolta nelle sue
conclusioni". Questo è il documento di una persona che ha colluso con
Capaldo? Ma quella era l'occasione per dire: Picardi non ha capito niente,
questa stima è una stima irrealistica, bisognerà scendere di molto, questa
stima non si può in nessun modo realizzare. Ed invece la sentenza di
omologazione ricorda che il lavoro di Picardi è stato accurato e minuzioso, in
realtà vedremo che non fu né accurato né minuzioso e che Picardi sotto questo
punto di vista ha proceduto un po' con una sorta di cesoia, che non è
esattamente il bilancino che dovrebbe essere usato in operazioni di questo
genere. Ma comunque quella valutazione di quasi 4.000 miliardi è considerata
frutto di un attento e minuzioso ed analitico lavoro, dal quale la sentenza non
prende le distanze proprio nel momento e proprio nella occasione in cui avrebbe
dovuto farlo. Perché è la stessa sentenza del Tribunale di Perugia a ricordarci
che, nel frattempo, era stata inoltrata la proposta Casella, e quindi la
sentenza sapeva che la proposta di Casella era una proposta per 2.150 miliardi.
Quale occasione migliore per prendere le distanze da Picardi e dire: dobbiamo
orientarci su livelli completamente diversi. Perché dire, in quella maniera
così netta e così esplicita, che la stima di Picardi meritava la più ampia
considerazione e la più profonda adesione? Nulla, nulla, nulla di tutto questo.
Finalmente si passa alla ricerca dei criteri per
l'esecuzione del concordato e si fa presente che i parametri che il Tribunale
ritiene di dover privilegiare sono la celerità, la economicità della soluzione
e il coinvolgimento di tutti gli organi nel concordato. A pag. 100 la sentenza,
sempre motivando, afferma testualmente: "le linee tradizionali della
liquidazione concordataria sembrano del tutto inadatte alla presente
procedura". Il problema tempo angoscia il Tribunale. La De Vitis - forse è
una battuta, ma è una battuta che esprime questa preoccupazione - afferma: era
la procedura più grande che fosse mai capitato di trattare al Tribunale di Roma
e, considerando i tempi normali, ci sarebbe voluto "mezzo secolo" per
chiuderla, non sarà mezzo secolo, ovviamente, ma certamente parecchi e parecchi
lustri e quindi la necessità di porsi questo problema. Ebbene, nonostante il
tempo sia fattore determinante nella valutazione della convenienza di una proposta
e, in particolare, della proposta Casella, che prevedeva la chiusura della
procedura nell'ambito di 18 mesi, testualmente la sentenza afferma: "la
necessità di prevedere varie ipotesi di liquidazione, che potranno realizzarsi
gradatamente a seconda delle opportunità che si presentano". Come fa la
sentenza a dire che il Tribunale abbia volutamente ignorato la possibilità di
percorrere altre strade? Vedremo che la sentenza di omologazione, oltre tutto,
darà incarico al commissario giudiziale di formulare un piano alternativo alla
vendita in blocco da presentare entro due mesi, e ciò è in coerenza con quanto
la sentenza afferma a pag. 105, dove analizza la offerta di Casella, la
qualifica come una prima lettera di intenti, si pone il problema della ammissibilità
della vendita in blocco con riferimento ad una situazione di concordato
preventivo. Perché, se non erro, esistevano precedenti in favore di altre
soluzioni, questa era una novità, ma ragionando e motivando il collegio giunge
alla conclusione della esperibilità di questa soluzione, anche nell'ambito del
concordato. E si pone finalmente il problema del prezzo, dando atto della
profonda differenza che corre tra le stime di cui prima abbiamo parlato e il
prezzo che viene adesso offerto. Una valutazione, però, da compiere appunto
tenendo conto dei parametri di cui abbiamo detto. Si fa presente che se si
adotterà questa soluzione sarà la FEDERCONSORZI stessa, attraverso il suo
rappresentante legale, a compiere gli atti di disposizione, e finalmente si precisano
i ruoli che dovranno avere anche per il futuro tutti gli organi della
procedura, perché è desiderio del Tribunale che tutti siano coinvolti e
responsabilizzati nella procedura: commissario governativo, commissario
giudiziale, comitato dei creditori, dunque una procedura assolutamente
trasparente (sul punto certamente da par suo dirà Francesco Vassalli), ma a me
sembra che, se in quella sentenza di omologazione si vuol vedere uno dei punti
attraverso i quali si realizza il programma illecito concordato dai due
imputati, ancora una volta l'Accusa faccia un buco nell'acqua e la sentenza non
abbia offerto motivazioni persuasive.
Si potrebbe dire, a questo punto, che l'accordo
criminoso, però, nasca in questo momento. Il Tribunale ha omologato, adesso
bisogna incominciare a fare di conto, ed in questo momento sorge il progetto
criminoso, l'accordo criminoso nasce in questo momento. Anche perché Gambino,
intervistato, ha affermato: "speriamo che qualcheduno non faccia un buon
affare". Ora, io capisco Gambino, addirittura l'ho difeso in questo
procedimento in fase di indagini, capisco quello che ha detto. Lui muoveva da
una stima originaria superiore ai 4.000 miliardi, vede su
"Repubblica" - ed è sempre una cattiva esperienza fidarsi di quel che
si legge sui giornali - riassunto il progetto Casella, e se ne viene fuori con
questa frase, forse perché lui pensava ai suoi famosi 4.000 miliardi. Poi
Gambino è un'autorità nel campo del diritto commerciale, ma i docenti di
diritto commerciale non sono necessariamente degli esperti di commercio e di
mercato, il giurista conosce i profili formali delle cose non necessariamente
gli aspetti sostanziali e tutto ciò che c'è dietro dal punto di vista
economico, se li capisce tanto di guadagnato ma non è necessariamente mestiere
suo. Se Gambino ci avesse capito qualche cosa di prezzi e di valori, per
esempio, non avrebbe colto come seria la valutazione di Palazzo Rospigliosi a
200 miliardi, una valutazione che implicava a Roma, negli anni '90, una
valutazione di 30 milioni al metro quadrato, quindi una valutazione che non
veniva praticata neppure per l'attico con la vista su Piazza di Spagna, se
Gambino di prezzi e di commercio avesse inteso qualche cosa; né avrebbe potuto
non rilevare - e noi rileveremo di qui a poco - gli errori metodologici che
sono stati compiuti dai periti del gruppo De Santis nella valutazione dei
crediti e quant'altro. Forse sarà stato indispettito del fatto che un collega,
un economista aveva trovato una soluzione che il collegio commissariale non era
riuscito a trovare, comunque sta di fatto, al di là di quel che Gambino poteva
pensare, stiamo ai fatti ed esaminiamo la proposta dal punto di vista giuridico
e dal punto di vista economico. Io qui vi rinvio alle dichiarazioni di Capaldo,
alle pag. 174 e seguenti, si potrà obiettare che sono dichiarazioni ancora una
volta di un imputato, ma qui Capaldo delinea e rappresenta dei fatti obiettivi
sui quali non si può far cadere il sospetto che siano dichiarazioni interessate
data la sua posizione.
Qual è l'obiettivo che Capaldo ritiene di
perseguire e che naturalmente sottopone poi a coloro che approveranno il suo
progetto e che diventeranno suoi partecipi in questo progetto? Il primo
obiettivo è quello di consentire alla procedura di monetizzare il più rapidamente
possibile ed il più possibile. Il fattore tempo è presentato da Capaldo come un
fattore determinante. Di fronte al rischio di una procedura che possa durare
parecchi lustri e che possa bruciare, attraverso i prezzi e i costi della
procedura, gran parte da ciò che si può ricavare, l'incubo è chiudere e
chiudere presto. In questa prospettiva l'acquisto in blocco dei beni presenta
una serie di vantaggi: si risparmia tempo, ovviamente; si realizza un prezzo
certo e sicuro a fronte della incertezza di un prezzo che si sarebbe dovuto
ricavare negli anni attraverso le solite procedure; c'è un enorme risparmio di
costi rispetto ai 6-7 miliardi mensili che in quel momento pesavano sulla
procedura. Anche se, dice Capaldo, la soluzione della vendita in blocco non è la
più favorevole per l'acquirente, perché l'acquirente di per sé ha interesse ad
acquistare i pezzi più pregiati e ad abbandonare le rimanenze e i rimasugli
alla procedura; quindi si sceglie quella soluzione già in una visuale di
interesse di tutti i creditori e non - su questo io fino allo spasimo mi
batterò - e non nell'interesse di un terzo estraneo. Perché solo dimostrando
l'interesse di un terzo estraneo si può accettare di sostenere l'accusa. Qui
tutto è nell'interesse dei creditori, come vedremo di qui a poco. Altro che
bancarotta! Non si tratta di fare un affare, si tratta di chiudere in tempi
brevi, con soddisfazione ragionevole per tutti i creditori, una procedura che
altrimenti minacciava di rosicchiare, attraverso i costi, tutti i possibili attivi.
Io oggi a 65 anni rimpiango di avere scelto il ramo penalistico perché ho visto
le parcelle che corrono, e le spese, e i costi, si va a (--) e a miliardi.
Aveva ragione lei, signor Procuratore Generale, quando diceva che questo è
stato un pascolo a cui hanno attinto in tanti, l'unico che non ha attinto è
Capaldo, che non ha percepito neppure un onorario da questa vicenda. Sono
d'accordo con lei, sono migliaia di miliardi che se ne vanno via in una maniera
fantastica, e quindi la necessità di ridurre i costi. Ed ecco poi la trovata di
Capaldo. Chi è che potrà portare in porto questa operazione? Su questo richiamo
in modo particolare l'attenzione della Corte, che, d'altra parte, vedo
assolutamente vigile. Si dovrà costituire una società aperta alla partecipazione
di tutti i creditori, e soltanto dei creditori, perché l'operazione non ha
finalità speculative. Ecco perché poi il problema del prezzo diventa un
problema irrilevante, come vedremo di qui a poco. Questo è il punto
qualificante del progetto: solo i creditori; il che significa che tutta
l'operazione è concepita in funzione dei creditori. I creditori partecipano in
proporzione del credito, il capitale è contenuto in una misura ridotta proprio
per consentire a tutti, anche ai creditori medi e piccoli, di partecipare e
tutti possono ottenere una soddisfazione da questa procedura, che sarebbe stato
follia pensare di potere realizzare se si fosse proceduto attraverso le vie
tradizionali ed attraverso i mezzi tradizionali; perché? Ed è bene ribadirlo
con molta fermezza. Perché i creditori potevano fino a venti milioni incassare
il cento per cento del valore del loro credito, perché la società si impegnava
appunto ad acquistare al cento per cento del valore nominale i crediti dei
creditori fino a venti milioni; fino ai cinquecento milioni - siamo sempre
nell'ambito dei crediti piccoli o medi - era garantito, attraverso questa
procedura, l'acquisto da parte dei creditori del 42%, o, meglio, il riacquisto
del 42% del loro credito, mentre per quelli fino ad un miliardo si arrivava al
40% del valore nominale. Quindi i creditori potevano cedere il credito e in
questa maniera avrebbero incassato immediatamente l'importo che era stato sopra
indicato e si sottraevano all'alea della procedura, alle lungaggini della procedura
e all'entità, sempre discutibile, dei ricavi della procedura; oppure, se
volevano, potevano attendere l'esito della procedura e i relativi riparti, ma
sempre con la opzione di accedere alla famosa S.G.R., cioè a questa società che
si andava a costituire. Venne scartata la possibilità, ma questo sta a
dimostrare lo spirito con il quale si agiva, di realizzare la partecipazione
alla società dei creditori attraverso il conferimento dei crediti nel capitale,
ma venne fatto tutto il possibile perché tutti i creditori potessero
partecipare alla società, e se si tiene conto che i creditori erano migliaia e
che migliaia di creditori sarebbero potuti diventare soci della società, questo
è sufficiente a dimostrare che non vi era nessuna finalità speculativa in
Pellegrino Capaldo. Perché se si fosse voluto speculare, non ci voleva molto a
due o tre banche di consorziarsi e di rilevare esse tutto quel complesso di
beni, e poi di venderseli realizzando profitti che sarebbero rimasti a loro.
Nel momento, invece, in cui i creditori entrano nella società, semmai la
società riuscirà a realizzare dei profitti, questi profitti saranno ridivisi
tra i creditori. Ecco perché io non riesco a capire, mi sembra quasi di
impazzire di fronte a questa sentenza. Come si fa a parlare di bancarotta,
quando qualsiasi profitto ritorna a vantaggio dei creditori? Quando, quindi, i
creditori ricevono immediatamente soddisfazione dei loro crediti per ciò che
riguarda i creditori medio-piccoli, e quando a tutti i creditori è lasciata la
possibilità di entrare nella società e quindi di partecipare agli eventuali
utili che si dovessero ricavare, oltre i 2.150 miliardi dalla vendita di questi
beni? Ma la sentenza ha letto, per esempio, le dichiarazioni di Maugeri, altro
teste pressoché ignorato dalla sentenza, là dove Maugeri afferma che sono state
fatte pubblicazioni sui giornali per avvertire tutti i creditori di questo
progetto, per illustrare le caratteristiche di questo progetto, quando lui
ricorda che sono state spedite migliaia di raccomandate ai creditori per
rappresentare a loro la possibilità di entrare nella società. Dice Maugeri:
"parecchie centinaia di creditori hanno risposto, qualcuno per dichiarare
fin da subito che non era interessato, qualcuno per chiedere maggiori precisazioni,
quindi abbiamo avuto anche degli incontri, qualcuno ha chiesto degli
appuntamenti, abbiamo ricevuto creditori per spiegare nel dettaglio come era il
piano", rileggete per cortesia questa udienza del 6 luglio 2001, e vedrete
qual è l'impegno che è stato posto dal progetto per sollecitare tutti i
creditori ad entrare nella società. E voi capite, senza bisogno di essere
grandi economisti, che soltanto attraverso la riduzione e la concentrazione dei
soci in poche persone si poteva sperare, eventualmente, di realizzare un utile,
non polverizzando gli utili per migliaia di soci, quanto erano quelli che
potenzialmente potevano diventare tali nella società che si andava costituendo.
La sentenza ha il coraggio - lo dico con tutto il rispetto ovviamente, ma
l'affermazione è talmente enorme, che non riesco a trovare altra espressione -
di dire: ma la vostra idea di difensori potrebbe anche essere accettata se
effettivamente tutti i creditori avessero partecipato alla società, e invece
non tutti i creditori hanno partecipato. Ora, questa è una affermazione
clamorosa nel suo errore, perché la sentenza confonde tra la esclusione dei
creditori e la volontaria astensione ad un affare che veniva proposto. Qui
nessuno ha escluso nessuno. Io capisco se il progetto fosse stato concepito in
maniera da impedire a qualcuno di partecipare, o se il progetto avesse previsto
che la società era formata da soci che non avevano niente a che vedere con il
ceto creditore. Qui la società è aperta a tutti, e se qualcuno non partecipa
non partecipa per sua libera scelta, e non partecipa per sua libera scelta
perché non c'è un affare; perché la previsione è di portare in bilancio a pari,
non ci sono intenti speculativi, si tratta di chiudere rapidamente andando
grosso modo alla pari. Chi vuole partecipare, nella speranza che si possa
realizzare qualche utile, si accomodi, altrimenti siamo pronti a soddisfare
tutti, chi non vede l'affare si potrà astenere, potrà fare quello che vuole, ma
nessuno è obbligato a fare nulla. Anche perché, e coloro che non hanno
partecipato in effetti sono stati soddisfatti, alla stessa stregua di tutti gli
altri, non sono state fatte preferenze, non è che sono stati soddisfatti prima
i soci della società e poi gli altri, più i soci della società e meno gli
altri, tutti sullo stesso piano. Questo è detto in maniera assolutamente lucida
da Capaldo, pagg. 198 e 199 del suo troppo ignorato interrogatorio da parte
della sentenza di primo grado. E` esemplare, perché ancora una volta noi ci
rifacciamo ai fatti, l'atteggiamento delle banche estere. Certo, era un po'
difficile far capire a banche giapponesi etc. il meccanismo che era stato
studiato. Le banche straniere si informano, partecipano a queste riunioni,
vedono che in definitiva partecipare o non partecipare alla società è lo
stesso, casomai la partecipazione alla società potrebbe implicare qualche
rischio, se non si riesce a realizzare la somma prevista e si astengono, ma non
sono contrarie. Leggete le dichiarazioni rese dall'avv. Susanna Beltramo,
udienza 12 luglio 2001, è la rappresentante di due sindacati di banche estere:
"tutti i creditori furono invitati a partecipare alla società S.G.R., le
banche straniere che avevano effettuato i finanziamenti preferirono rimanere
creditori, non avevano interesse - cito la pag. 267 del verbale - a trasformare
il credito in una partecipazione azionaria". Le banche avevano voluto
essere informate, avevano raccolto tutti questi dettagli, ma le banche estere
non si sono mai volute impegnare al punto che non avevano voluto neppure inserirsi
nel comitato dei creditori. L'atteggiamento delle banche è: stiamo alla
finestra e raccogliamo gli utili di una operazione rispetto alla quale non
vediamo il vantaggio di partecipare. Questo è l'atteggiamento delle banche
estere e di tutti i creditori che non hanno ritenuto di dover aderire. Mi piace
ricordare sotto questo punto di vista il testimone Di Brina, testimone mai
preso in considerazione dalla sentenza di primo grado. Di Brina è un avvocato,
un professore di università, un professore di diritto fallimentare e di diritto
commerciale, è un professore che ha fatto una infinità di concordati, di
liquidazioni, di fallimento, e via dicendo, ed è il coadiutore o il
subcommissario dell'avv. D'Ercole, e cioè dell'ultimo dei commissari prima di
Lettera. Il fatto che facesse o no un affare la S.G.R. voleva dire che facevano
un affare o no gli stessi creditori che partecipavano all'S.G.R.. Tutti coloro
che hanno un minimo di esperienze di queste cose hanno subito capito lo spirito
di quel progetto: l'affare non lo faceva la S.G.R., perché la S.G.R. non era
una entità distinta dai creditori sul piano economico, e quindi se faceva un
affare la S.G.R. lo facevano i creditori. Badate che Di Brina è un testimone,
non è un imputato che si deve difendere. "Si trattava di una operazione di
assoluta trasparenza, è stata fatta una proposta a tutti i creditori per
entrare nella S.G.R. al fine di lucrare eventuali vantaggi, che con la
operazione S.G.R. ipoteticamente potevano esserci". Ma dove sta la
bancarotta? Dove sta l'attività volta ad alterare la par condicio dei
creditori? Dove sta l'interesse personale ed egoistico di Pellegrino Capaldo? E
seppure vogliamo vedere Pellegrino Capaldo banchiere e Presidente di una banca,
dove sta l'interesse della sua banca, quando la società è aperta a tutti e
quando i profitti saranno polverizzati tra tutti, se mai ci saranno? E ancora
Di Brina: "è ovvio che la partecipazione era aperta a tutti i
creditori", e c'è una cosa molto bella che Di Brina dice: "noi non ci
siamo posti problemi giuridici perché siamo arrivati quando la sentenza era già
omologata, ma dal punto di vista intellettuale e morale noi ci siamo sentiti
rasserenati dalla constatazione che la S.G.R. era uno strumento interno al ceto
dei creditori, e quindi sotto questo punto di vista non ci importava affatto
che si trattasse di 2.150, o 3.000, o 4.000, perché comunque tutto era
concepito nell'interesse dei creditori. Ecco quindi perché noi abbiamo ritenuto
che dal punto di vista intellettuale e dal punto di vista morale potevano
ritenerci rasserenati da questa soluzione". Allora, signor Presidente e
signori della Corte, parlare a questo punto di una alterazione della par
condicio a me pare sia veramente assurdo. La partecipazione alla società non
garantisce alcun privilegio e il prezzo offerto, e dobbiamo adesso aprire
questo nuovo capitolo, era il prezzo massimo pagabile non avendo intenti
speculativi, ma avendo di mira solo il pareggio del bilancio. Qualcuno
maliziosamente potrebbe chiedere: ma perché, allora, soltanto alcuni dei
creditori, i più grossi, hanno aderito a questa operazione, perché gli altri
non hanno aderito? Ma la risposta è semplice: coloro che avevano interesse,
soprattutto il maggiore interesse alla accelerazione dei tempi della procedura,
erano i creditori di maggior rilievo e di maggior conio, al piccolo creditore,
ovviamente, questo interessava molto meno, e siccome il vantaggio consisteva
soprattutto nel chiudere una procedura che altrimenti minacciava di durare per
anni, ecco perché i maggiori creditori aderiscono a questa soluzione, non
perché da quella soluzione essi potessero ricavare dei vantaggi. Capaldo
afferma che il prezzo offerto non è stato calcolato in funzione delle procedure
concorsuali, così come, invece, maliziosamente sostiene la sentenza, non è vero
che 2.150 sia stato calcolato come somma necessaria a pagare il 40%, non è,
insomma, la somma minima attraverso la quale si poteva rispettare la
percentuale fissata legislativamente. E`, invece, la somma massima che si
poteva offrire realisticamente valutando che cosa? Non le stime astratte dei
beni, ma valutando realisticamente quello che si poteva ottenere dai singoli
cespiti, dalle singole voci; e la valutazione di Capaldo, che è uomo che queste
cose conosce, e la valutazione degli altri banchieri, che con lui studiarono il
prezzo da formulare, era che da quei beni si potevano ricavare 2.800-2.900
miliardi. Perché non è stata indicata la cifra? Perché ai 2.150 miliardi
bisognava aggiungere le spese, bisogna tenere conto degli interessi che
correvano sul tempo medio calcolabile della operazione e questo, salvo ognuno,
non può evidentemente essere posto a carico dell'acquirente, il quale non
voleva fare un affare, ma non intendeva neppure fare beneficenza, altrimenti
avrebbe offerto non più 2.150 miliardi, ma ne avrebbe offerti soltanto 1.000,
ovviamente. In questa maniera si riesce a rimborsare, a parte i creditori
piccoli soddisfatti al cento per cento, secondo la percentuale del 40%, i
creditori. La riprova è nei fatti perché tutta questa vicenda è stata passata
al vaglio da parte della Guardia di Finanza, dietro incarico della Commissione
parlamentare di inchiesta. Certo, io posso anche capire che il Tribunale di
Perugia non abbia grande dimestichezza con le commissioni parlamentari di inchiesta,
però chi ha avuto pratica di queste commissioni non deve pensare ad una allegra
scampagnata tra amici. Basterebbe pensare alla diversità di interessi politici
che animano i membri della commissione per rendersi conto di come vengono
condotte queste indagini. Lasciamo stare l'aspetto formale, e cioè che la
commissione ha gli stessi poteri del Pubblico Ministero, e via dicendo, ma in
realtà la commissione agisce con grande rigore e con grande severità nella
speranza di trovare il pelo nell'uovo e nella speranza di potere fare le scarpe
alla parte avversa. Questo è lo spirito delle commissioni. La commissione ha
esaminato le operazioni una per una, sono state passate al setaccio, e la
Guardia di Finanza ha compiuto tutte le quante le sue valutazioni. Il volume
della Commissione parlamentare è un volume alto così, io mi limito
semplicemente a citare le pagg. 206, 207, 208, dove sono riportate le
conclusioni. In queste conclusioni la Commissione parlamentare riconosce che
non c'è stata finalità speculativa in nessuna delle operazioni, che grosso modo
i prezzi realizzati erano i prezzi di mercato, qualche volta si è realizzato
qualche cosa di meno, qualche volta qualche cosa di più, ma normalmente le cose
sono andate esattamente secondo le previsioni del progetto Capaldo.
Naturalmente la sentenza fa strame della commissione, sarebbe quasi da
inoltrare questo documento al Parlamento perché veda in che modo è preso in
considerazione da un giudice della Repubblica italiana. Si fanno delle ironie
sul Presidente di questa commissione, e siccome il Presidente è lo sventurato
Cirami, autore di altrettanta sventurata proposta di legge, si fanno anche dei
giochini di parole, cara Parte Civile, anche intorno al legittimo sospetto e a
quant'altro che dovrebbe circondare la relazione della commissione, e questo
una sentenza non se lo può permettere! Io adoro il giudice che sappia fare arma
di ironia, che sappia scherzare nel corso del dibattimento perché questo serve
molte volte a stemperare tensioni e ad arrivare con serenità alla decisione.
Odio il giudice che fa dello spirito nella sentenza, perché questo non gli è
consentito! Altro che balli alla corte asburgica, intravisti dal buco della
serratura! Non so di che cosa si parla, forse perché io stavo dall'altra parte
del buco, e non ho l'abitudine di sbirciare. Altro che sospetti! Questo è un
lavoro serio di una commissione del Parlamento italiano che giunge alla
conclusione che il progetto Capaldo era un progetto serio e che nulla è stato
fatto in violazione della legge e per finalità speculative. Certo, la
motivazione di una commissione parlamentare non fa cosa giudicata, lo sappiamo
benissimo, non abbiamo bisogno di andare a scuola per sapere qual è la
differenza tra la sentenza passata in giudicato e una commissione; ma non
abbiamo neppure bisogno di andare a scuola per sapere che il lavoro di una
commissione va rispettato e che soprattutto va rispettato quando non si
abbandona a giudizi, ma chiama a suo sostegno i risultati obiettivi della
Guardia di Finanza. Altrimenti diciamo che sono tutti corrotti: è corrotto
Greco, è corrotto Capaldo, è corrotta tutta la Guardia di Finanza, è corrotto
tutto il Parlamento, e questa è carta straccia che possiamo buttare via!
Il progetto Capaldo, dicevo, prevedeva la
partecipazione alla società di tutti i creditori e, si badi, per via che si
voleva alterare la par condicio e per via che si volevano realizzare chissà
quali profitti illeciti la partecipazione dei creditori, signor Presidente e
signori della Corte, rimane aperta per un anno dopo la costituzione della
società. Ma l'interesse sarebbe stato di chiudere il più presto possibile, meno
gente viene e se ci saranno dei guadagni più alti saranno i guadagni dei soci.
No, anche dopo la costituzione della società, la società rimane aperta alla
partecipazione di altri eventuali aspiranti soci, e questo avviene ancora per
un anno. Allora, signor Presidente e signori della Corte, io mi permetto di
osservare, da quel modestissimo penalista che sono, che per valutare la
sussistenza del dolo noi dobbiamo rifarci all'inizio della condotta. Non
esistono più le figure del dolo subsequens, del dolo alternativo, e via
dicendo; il dolo deve presidiare la condotta criminosa da suo inizio e quindi
noi dobbiamo portarci al momento dell'offerta, ma al momento dell'offerta viene
prospettata una società - la famosa S.G.R. che avrebbe dovuto essere costituita
- blindata, è una società aperta solo ai soci, e non si sa neppure quali e
quanti saranno i soci che aderiranno perché potrebbero aderire tutti, anzi, si
fa l'impossibile perché aderiscano tutti. Quindi, anche se il prezzo fosse
stato volutamente basso, o, come dice la sentenza, addirittura vile, anche se
fosse stato possibile prevedere dei profitti dalla vendita dei beni, i profitti
ritornavano a vantaggio dei soci che avessero aderito alla società. E siccome
il dolo va valutato in quel momento, Capaldo si augura che tutti i creditori
partecipino, e quindi immagina che se ci saranno profitti i profitti saranno
ripartiti tra tutti i creditori, nessuno escluso. Come si fa a parlare di dolo?
Come si fa a parlare di dolo di un delitto di bancarotta? Come si fa a parlare
di dissipazione dei beni? Se ai creditori viene garantita la possibilità
immediata di ottenere cifre, che mai sarebbero riusciti ad ottenere attraverso
una procedura normale, così come l'esperienza ci insegna, e se, addirittura,
come clausola di riserva viene immaginata questa società che se realizzerà
profitti li ridividerà tra i soci che sono tutti creditori? Questo è il punto,
signor Presidente e signori della Corte. Siamo agli antipodi del dolo del
delitto di bancarotta. Se si studia una soluzione nell'interesse dei creditori,
non si può parlare di un dolo del delitto di bancarotta, se è vero che il dolo
del delitto di bancarotta presuppone la consapevolezza e la volontà di alterare
la par condicio dei creditori. Nel nostro caso ciò che circonda l'offerta di
2.150 miliardi, e quindi la società, la società blindata, la società aperta ai
soci, è l'opposto del dolo, perché si ragiona e si opera in funzione
dell'interesse dei creditori. Il progetto opposto era un progetto che avrebbe
dovuto immaginare una società non aperta ai creditori: una società che comprava
i beni, liquidava i creditori a quattro soldi e poi intascava il profitto dei
beni dopo averli venduti. E mi sia consentito dire che a Capaldo, se avesse
avuto in mente un progetto di questo genere, non mancava certamente l'inventiva
per trovare uno strumento capace di realizzare un interesse egoistico, né
mancavano i supporti di carattere economico, visto che avete tanto sbandierato
la sua importanza di economista, la sua dimestichezza con il mondo bancario, la
sua carica di Presidente di una banca e via dicendo. Qui, invece, come vi
dicevo, è tutto il contrario, i creditori sono sollecitati a partecipare - e
torno ad insistere, e poi abbandono il tema perché non voglio poi apparire come
un Pierino fastidioso - la società è aperta alla partecipazione di tutti i soci
e, nel momento in cui parte l'offerta, neppure si sa quali e quanti saranno i
soci, anzi, si auspica la partecipazione di tutti. Vediamo, comunque, signor
Presidente e signori della Corte, come si giunge a questa famosa offerta di
2.150 miliardi.
Alle ore
11.50 l'udienza è sospesa brevemente.
L'udienza
riprende alle ore 12.15.
AVV. Franco COPPI (Difesa Capaldo): Dobbiamo adesso esaminare, signor Presidente e signori della Corte, il più rapidamente possibile, come si sia giunti, comunque, all'offerta di 2.150 miliardi, perché anche sul punto la sentenza impugnata non ha mancato di sviluppare osservazioni critiche nei confronti dell'operato del prof. Capaldo. Capaldo rende le sue dichiarazioni sul punto a partire dalla pag. 181 del verbale. Vediamo di sintetizzare il suo punto di vista e vediamo soprattutto come le sue considerazioni corrispondano realmente ai fatti. Capaldo ha sempre detto che le stime che erano state effettuate, tanto quelle che possiamo riferire al Tribunale Fallimentare, o comunque ai commissari governativi, quanto la stima Picardi, erano delle stime non realistiche. Il prof. Capaldo non si impegna tanto sul tema delle partecipazioni, perché anche se con riferimento alle partecipazioni qualche cosa avrebbe potuto essere detto, e forse qualche valutazione avrebbe potuto essere rivista, tuttavia, tenendo conto di una corretta e felice procedura di liquidazione, si poteva alla fine dire che per quanto riguarda le partecipazioni le valutazioni, anche adottando un po' criteri compensativi, si potevano considerare condivisibili, comunque accettabili nel complesso. Assolutamente inaccettabili erano, innanzitutto ed invece, le valutazioni per quanto riguarda i beni immobili. Il prof. Capaldo, che è persona che non usa le parole forti, parla di valutazioni, in certi casi, addirittura sciatte, ma noi potremmo usare termini anche più vigorosi per sottolineare la disinvoltura estrema con la quale ci si è mossi nel compiere queste valutazioni. Io porto un esempio per tutti che è quello del Palazzo Rospigliosi, qui gli errori di valutazione sono addirittura clamorosi. Lasciamo perdere che le valutazioni sono state fatte in un anno nel quale ancora il mercato immobiliare, come si dice in gergo, "reggeva" o "tirava", mentre la nostra offerta è formulata nel 1992, quando, come tutti dichiarano, come dichiara la De Vitis, il mercato immobiliare era invece in caduta libera. Ma, caduta o non caduta, non si è mai visto a Roma negli anni '90 valutare un immobile a 30 milioni al metro quadrato, 30 milioni che poi nella sostanza erano destinati a diventare 50, se si considera, come vedremo di qui a poco, che Palazzo Rospigliosi era stato affittato per 200 milioni all'anno, 6000 metri quadrati di superficie, per un contratto che doveva avere una durata di ben 12 anni; una stima assolutamente folle. Ma siccome appunto abbiamo deciso che non dobbiamo abbandonarci alle parole o agli aggettivi, ma dobbiamo considerare i fatti, guardiamo per un istante soltanto la vicenda di Palazzo Rospigliosi, valutato da parte