CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

SEZIONE PENALE

Processo verbale redatto in forma integrale o riassuntiva, ai sensi degli articoli 134 e segg. C.P.P., da personale tecnico esterno all'Amministrazione dello Stato, in ausilio del Segretario verbalizzante, relativo al

PROCEDIMENTO N. 641/2003

A CARICO DI: GRECO IVO + 3

UDIENZA DEL GIORNO DODICI MAGGIO 2004

(Rinvio dall'udienza del 03 maggio 2004)

COLLEGIO:    PRESIDENTE:   DOTT. RENATO SANTILLI

             CONSIGLIERI:  DOTT. NICOLA ROTUNNO (Relatore)

                            DOTT. MAURO DI MARZIO

PUBBLICO MINISTERO:    DOTT. PIETRO MARIA CATALANI

SEGRETARIO D'UDIENZA:  ROSARIO ROCCO REPICE

IMPUTATI E DIFENSORI:

1)GRECO IVO - AVV. S. TENTORI MONTALTO SOST. PROC.

2)CAPALDO PELLEGRINO - AVV. F. COPPI, AVV. F. VASSALLI DI FIDUCIA

3)CARBONETTI FRANCESCO - AVV. S. ZAGANELLI DI FIDUCIA

4)D'ERCOLE STEFANO - AVV. F. VASSALLI SOST. PROC.

RESPONSABILE CIVILE: S.G.R. SOCIETÀ DI GESTIONE PER IL REALIZZO S.p.A. - AVV. M. CASELLATO

PARTI CIVILI E DIFENSORI: AVV.RA STATO - AVV. M. G. SCALAS (x parti pubbliche in atti)

RINVIO ALL'UDIENZA DEL: 31 MAGGIO 2004, ore 9.30.


Il presente verbale viene aperto alle ore 10.00.

Il Presidente dispone che il processo verbale relativo al presente procedimento sia redatto con la stenotipia in forma integrale ai sensi degli articoli 134 e segg. del Codice di Procedura Penale.

In sede di rinvio dall'udienza del 3 maggio 2004.

Si dà atto che sono presenti gli imputati Capaldo Pellegrino e Greco Ivo, mentre non sono comparsi gli imputati Carbonetti Francesco, D'Ercole Stefano (già contumaci all'udienza del 26 aprile 2004).

1)L'imputato Greco è assistito e difeso dall'Avvocato Fabrizio Lemme di Roma, difensore di fiducia - assente; oggi sostituito dall'Avvocato Stefano Tentori Montalto del Foro di Perugia, come da nomina fatta a verbale udienza 26 aprile 2004.

2)L'imputato Capaldo Pellegrino è assistito e difeso dall'Avvocato Francesco Vassalli unitamente all'Avvocato Franco Coppi di Roma, difensori di fiducia - presenti.

3)L'imputato Carbonetti è assistito e difeso dall'Avvocato Stelio Zaganelli del Foro di Perugia, difensore di fiducia - presente, il quale lascia l'aula nominando sostituto processuale l'Avvocato Anna D'Alessandro.

4)L'imputato D'Ercole è assistito e difeso dall'Avvocato Angelo Alessandro Sammarco di Roma, difensore di fiducia - assente, oggi sostituito dall'Avvocato Francesco Vassalli, come da delega in atti.

Per il Responsabile Civile S.G.R. Società Gestione per il Realizzo S.p.A. è presente il difensore Avvocato Mario Casellato, in sostituzione dell'Avvocato Vassalli, come da delega in atti.

Presente il Procuratore Generale.

PER LE PARTI CIVILI:

- L'Avvocatura dello Stato in persona dell'Avvocato Maria Grazia Scalas, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Si prosegue nella discussione.

AVV. Franco COPPI (Difesa Capaldo): Signor Presidente, signori della Corte, io nutro profonda considerazione per il rappresentante della Procura Generale, che ho il piacere di rincontrare qui a Perugia, dopo gli anni romani; ma mi sia consentito dire che, questa volta, nessuno degli argomenti che egli ha speso a sostegno della sentenza di primo grado può essere condiviso. Si dirà che questa è una osservazione fin troppo ovvia provenendo da parte del difensori di uno degli imputati, ma, come vedrete, proprio dalla fragilità e dalla contraddittorietà delle sue argomentazioni discende la prova più evidente della infondatezza della sentenza di primo grado, e quindi la necessità di riformarla con una pronunzia di assoluzione di Pellegrino Capaldo, che con l'amico e collega Francesco Vassalli difendo. Dico subito che noi non affideremo certamente soltanto alla analisi critica delle argomentazioni del Procuratore Generale le sorti della causa, siamo stati troppo scottati dalla sentenza di primo grado per rinunciare ad una analisi del provvedimento qui impugnato. E dico subito, e per questo chiedo anticipatamente scusa alla Corte, chiedo soprattutto alla Corte di voler fare esercizio di pazienza nel seguirci in questo discorso, che il nostro esame sarà un esame puntiglioso, e forse in qualche punto anche noioso, là dove dovremmo fare riferimento puntuale agli atti del processo; non sarà, insomma, una partecipazione ad una "festa di danza alla corte asburgica", che oltre tutto non abbiamo mai avuto il piacere di frequentare, anche perché siamo di origini plebee, e neppure sarà "una sbirciatina data dal buco della serratura" perché non abbiamo questo vizio di guardoni. Sarà un esame a 360 gradi della sentenza, sarà un esame, dicevo, puntiglioso, anche se in qualche misura noioso. Però incominciamo subito con il dire che già nella sua requisitoria il Procuratore Generale ha dato dimostrazione della inconsistenza degli argomenti, che, a suo avviso, dovrebbero militare a favore della sentenza di primo grado. Perché più di una volta il Procuratore Generale, ed è sufficiente leggere il testo scritto della sua requisitoria (qui, per fortuna, abbiamo la possibilità di rimeditare su quanto viene detto in sede di discussione, grazie anche allo scrupolo della Corte e all'abilità della persona che sta compiendo questo faticoso lavoro), nel corso della sua requisitoria, il Procuratore Generale ha riconosciuto più volte che il comportamento di Pellegrino Capaldo è un comportamento che, dal suo punto di vista, deve essere considerato legittimo, giustificabile, comprensibile. Specialmente con riferimento al problema del prezzo - cito testualmente le affermazioni del Procuratore Generale - "Capaldo poteva proporre il prezzo che voleva", leggo questo a pag. 55, per esempio, della sua requisitoria. Si dà atto essere vero che dal punto di vista di Pellegrino Capaldo "la FEDERCONSORZI era soltanto un complesso di beni in vendita". Aggiunge ancora il Procuratore Generale che la visione di Pellegrino Capaldo "non poteva che essere una visione economica" e sotto questo punto di vista, pag. 74 della sua requisitoria, la visione economica di Pellegrino Capaldo "era una visione corretta" - dice il Procuratore Generale - "erano altri, eventualmente, che avrebbero dovuto bloccare quella iniziativa", ma le cose dal punto di vista di Pellegrino Capaldo erano certamente correttamente impostate. Allora il primo interrogativo che noi ci poniamo, proprio ascoltando il Procuratore Generale, è questo: come può una condotta, che viene definita in sé legittima, una condotta che viene definita corretta, una condotta che viene definita comprensibile e giustificabile, diventare illecita? Ora, mi sia consentito subito dire che non si può rispondere a questo interrogativo, come fa il Procuratore Generale, il quale afferma che: in definitiva, l'alchimia che avrebbe trasformato una condotta lecita e comprensibile e giustificabile in una condotta illecita sta nel fatto che questa condotta accede, peraltro, alla condotta illecita del Presidente Greco, e avrebbe comunque portato un contributo causale alla verificazione dell'evento. A parte il fatto che della illiceità della condotta del Presidente Greco parleremo, e parleremo a lungo, Francesco Vassalli ed io, secondo la divisione di compiti che abbiamo tra di noi deciso, a parte quindi che noi non ammettiamo proprio nulla in punto di illiceità della condotta del Presidente Greco; sia concesso dire, peraltro, che dal punto di vista giuridico, anche se la condotta del Presidente della Fallimentare dovesse essere considerata una condotta illecita, non basta accedere ad una condotta illecita perché una condotta in sé ed ontologicamente lecita divenga penalmente rilevante. Sotto questo punto di vista è sufficiente pensare, per esempio, all'Art. 117 del Codice Penale, che qui ricordo non certo per fare riferimento ad esso in quanto applicabile nella nostra materia, ma soltanto per ricavarne un principio di carattere generale. La Corte sa perfettamente che la condotta dell'estraneo può diventare penalmente rilevante, nell'ottica dell'Art. 117, soltanto se essa in partenza è già illecita, altrimenti la condotta dell'estraneo, di per sé lecita, anche se accede ad una condotta illecita altrui, rimane una condotta lecita. Questo è un principio di carattere generale, che noi ricaviamo dal sistema, e quindi quando il Procuratore Generale accosta la condotta di Pellegrino Capaldo a quella del Presidente Greco per dedurne poi una possibile illiceità, afferma una cosa che in punto di diritto in realtà non esiste. E, d'altra parte, noi leggiamo nei manuali - soprattutto nei manuali della nostra giovinezza, oggi le cose sono in parte cambiate, ma vedremo che la conclusione è sempre la stessa - che per aversi un concorso di persone nel reato (perché non dimentichiamo questa è l'imputazione da cui muove la causa) è necessario l'accordo tra le persone ritenute concorrenti e partecipi in un determinato reato, e l'accordo significa volontà e consapevolezza di partecipare alla condotta illecita altrui, volontà e consapevolezza di produrre l'evento. Sappiamo che oggi le cose sono cambiate, specialmente nella giurisprudenza, per quanto riguarda l'elemento soggettivo nel quadro del concorso di persone nel reato; soprattutto a seguito degli stimoli provenienti dalla criminalità organizzata e dalle dimensioni che la criminalità organizzata ha assunto, la giurisprudenza abbandona piano piano la tesi dell'accordo come nucleo del concorso e preferisce parlare di volontà di partecipare alla condotta illecita di altri, in modo da non dover fondare necessariamente tutto il concorso sull'accordo. Ma a parte il fatto che in alcune fattispecie non si può prescindere dall'accordo, e questa fattispecie concreta, così come è stata elaborata, è certamente fondata sulla ipotesi dell'accordo, come vedremo di qui a poco, comunque, anche a voler considerare l'anima del concorso come volontà di partecipare alla condotta illecita altrui, le cose non cambiano, è sempre necessario che da parte del soggetto estraneo vi sia questa consapevolezza del disvalore della condotta altrui, in certi casi addirittura la consapevolezza della illiceità dell'evento, e quindi una volontà di partecipare alla condotta illecita altrui, una volontà di contribuire causalmente alla produzione di un evento, il cui disvalore è stato puntualmente delineato dal soggetto estraneo. Nel caso di specie, quindi, una consapevolezza della illiceità della condotta del Presidente Greco, la volontà di accedere a quella condotta per la realizzazione di un evento - la manomissione del patrimonio della FEDERCONSORZI in violazione della par condicio creditorum - un evento illecito a cui si mira e a cui si intende portare un contributo causale attraverso la propria condotta. Ora, il Procuratore Generale tutto questo avrebbe dovuto dimostrare, e avrebbe dovuto dimostrare innanzitutto la sussistenza di un accordo tra il Presidente Greco e Pellegrino Capaldo, oltre quanto le prove in realtà conclamano in senso contrario.

Ora, nella requisitoria del Procuratore Generale tutto questo manca, come, a dir la verità, tutto questo manca nella sentenza. Più divento vecchio e più mi rendo conto che ormai le parole sostituiscono i fatti. Una vecchia regola del diritto penale è che le conclusioni si traggono dai fatti, non basta mettere insieme parole. Ed invece la motivazione della sentenza di primo grado è un complesso di parole totalmente sganciate dai fatti, come vedremo. Non ho potuto portare qui tutto il processo, ho portato soltanto gli atti più significativi proprio perché ogni affermazione, che io intendo fare in critica della sentenza, troverà una sua puntuale corrispondenza nelle pagine del processo. Tutto questo è mancato nella requisitoria come è mancato nella sentenza. Manca, insomma, la indicazione del punto, del momento, e naturalmente poi dei moventi in relazione ai quali una condotta, come vi dicevo, quella di Capaldo, definita lecita diventa invece condotta assolutamente illecita, condotta penalmente rilevante. Né si può dire, signor Presidente e signori della Corte, che la illiceità è nella condotta stessa, che le condotte stesse sono condotte che conclamano la loro illiceità, perché, in realtà, se noi non dimostriamo in questo processo che le condotte sono frutto di un accordo e discendono da un accordo, noi non potremmo mai, mai fondare la prova della illiceità sulla condotta in sé considerata. Queste condotte sono condotte neutre o addirittura condotte che possono trovare spiegazione in una infinità di motivi. Il Presidente Greco aveva una infinità di motivi leciti per accedere alla proposta di una vendita in blocco. Pellegrino Capaldo - noi poi continuiamo a parlare di Pellegrino Capaldo, ma in realtà il suo progetto è stato sottoposto alla valutazione ed alla approvazione di una infinità di persone, chiamiamolo per comodità il "progetto Capaldo" - ha dalla sua una infinità di motivi leciti per essere proposto, per essere coltivato e per essere attuato. La sentenza parla di prezzo vile e di vendita a prezzo vile, e la viltà del prezzo sarebbe lo strumento attraverso il quale è stata violata la par condicio dei creditori. Ma la viltà del prezzo può discendere solo dall'accordo, è necessario dimostrare che le parti si sono messe d'accordo su quel prezzo per frodare i creditori. Questo bisognava dimostrare, impresa peraltro impossibile, e questo ci spiega perché poi il Procuratore Generale non si sia avventurato in questa prova. Perché, come dovremmo dire più di una volta nel corso della nostra discussione, noi abbiamo dimostrato nei motivi di appello, e a dir la verità era stato sostenuto disperatamente da Pellegrino Capaldo nella sua difesa nel corso del giudizio di primo grado, che tutta l'operazione è stata, invece, studiata nell'interesse dei creditori. S.G.R., come dirà De Brina, teste che è stato totalmente ignorato dalla sentenza di primo grado, era uno strumento interno al ceto dei creditori, e quindi lo strumento che era stato ideato era uno strumento concepito proprio per realizzare l'interesse dei creditori. E se così è, non si vede come si possa parlare di bancarotta tanto sotto il profilo dell'elemento materiale quanto sotto il profilo dell'elemento soggettivo, se lo strumento studiato, S.G.R., è uno strumento studiato negli interesse dei creditori. Siamo agli antipodi dell'elemento materiale e dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta. Tutto ciò, ripeto, avrebbe dovuto trovare dimostrazione nella sentenza prima e nella requisitoria poi, che l'ha voluta sostenere, ma mi pare che, riesaminando fino in fondo, fino all'ultima virgola, la sentenza e la requisitoria nulla si troverà in questo senso. Questa sensazione di fragilità, di incompletezza e di contraddittorietà della difesa della sentenza risulta ulteriormente conclamata dall'analisi delle poche battute, delle pochissime battute che il Procuratore Generale - faccio riferimento alle pagg. 78 e 79 della sua requisitoria - da lui dedicate esplicitamente alla posizione di Pellegrino Capaldo.

Noi abbiamo ascoltato, con una qualche sorpresa, anche se con compiacimento e con la intima convinzione che ciò che il Procuratore Generale diceva in quel momento corrispondeva a verità, ma con una sorpresa giustificata poi dalla contraddittorietà delle conclusioni, il Procuratore Generale definire Capaldo "persona perbenissimo", neanche "perbene", "perbenissimo". Allora noi vorremmo sapere come, perché, attraverso quali procedimenti una "persona perbenissimo" diventi "per malissimo". Tanto più che lo stesso Procuratore Generale, dando uno scossone tremendo alla tesi del concorso, su cui è fondata l'imputazione e su cui è fondata la sentenza, afferma esplicitamente: "posso benissimo credere che Greco e Capaldo non fossero amici, né conoscenti, né che si fossero messi d'accordo come due malandrini per fare questa cosa". Ora, ognuno comprende facilmente che rispetto al capo di imputazione, invece, bisognava dimostrare che queste due persone si erano comportate "come due malandrini"; solo dimostrando che si erano comportati "come due malandrini" si poteva giungere alla conclusione della viltà del prezzo e delle operazioni compiute in frode dei creditori. Fuori dell'accordo di "due malandrini", al di sotto dell'accordo non c'è possibilità per l'Accusa di sostenere tutta la sua ricostruzione. Guardate, d'altra parte, quali sono gli argomenti che il Procuratore Generale porta a sostegno della sua tesi, quando cerca di criminalizzare la condotta di Pellegrino Capaldo; che cosa afferma? "Capaldo è una persona perbenissimo, anzi, la mia sensazione si è accentuata ascoltandolo questa mattina nelle sue dichiarazioni spontanee, ma per aversi bancarotta - questo si afferma in punto di diritto da parte del Procuratore Generale - basta la fuoriuscita di un bene dalla garanzia per i creditori e il consilium fraudis". Ora, quanto al primo punto, e cioè alla fuoriuscita del bene dalla compagine patrimoniale della FEDERCONSORZI, "Capaldo aveva la consapevolezza di fare un buon affare in posizione monopolistica". Ora, questa affermazione non merita commenti, signori della Corte, perché si giustifica da sola la critica che noi intendiamo muovere ad essa. Torneremo sulla questione del "buon affare", torneremo sulla questione della "posizione monopolistica". Ma la Corte comprende perfettamente che il problema non è se la vendita in blocco fosse o non fosse un buon affare, fosse o non fosse un cattivo affare; il problema è stabilire se si trattava di un fatto illecito, di un fatto lecito, di un fatto penalmente rilevante o meno, questo era il problema, e quindi bisognava dimostrare che c'era una distrazione ed una dissipazione dolose in danno dei creditori. Di tutto ciò, ovviamente, non c'è prova e, soprattutto, non si può pensare che alla prova si possa supplire con la affermazione "buon affare in posizione monopolistica", è fin troppo ovvio che si possano fare buoni affari, che si possano buoni affari anche nelle procedure concorsuali senza per questo dover commettere fatti illeciti, fatti penalmente rilevanti. Quanto poi al fatto che Capaldo si fosse trovato in una "posizione monopolistica", premesso che Capaldo non ha fatto nulla per rimanere in una posizione monopolistica, a parte il fatto che il Presidente Greco non gli ha fatto 'terra bruciata intorno' per favorire questo monopolio; l'argomento, casomai, torna a nostro vantaggio: se Capaldo si è trovato solo nella sua offerta, vuol dire che altri, che pure avevano pensato a fare i loro affari (vedi Roverato), non hanno ritenuto quella proposta una proposta tanto favorevole da poter essere superata con altre proposte ancora appetibili, e che avrebbero quindi potuto consentire ad altri di fare buoni affari. Quindi dire che Capaldo ha agito "in una posizione monopolistica", da una parte, non significa nulla e se, dall'altra, qualche cosa significa, significa qualche cosa a nostro favore. Quanto poi al "consilium fraudis", sostiene il Procuratore Generale che il "consilium fraudis è qualche cosa di molto meno dell'accordo necessario per creare concorso in reati". Ora, il Procuratore Generale mi pare che dimentichi ancora una volta che questo processo è tutto fondato sulla ipotesi dell'accordo, e quindi del concorso tra il Capaldo e Greco. Quindi noi se veniamo a leggere nella sua requisitoria che qui c'è un "consilium fraudis" che integrerebbe il dolo di bancarotta, ma che questo "consilium fraudis è molto meno dell'accordo che peraltro è necessario per integrare il concorso in altri reati", noi ci troviamo ancora una volta di fronte ad una affermazione che dimostra la inconsistenza delle tesi accusatorie. Ed infatti, se noi procediamo nella lettura delle considerazioni del Procuratore Generale, noi vediamo che il Procuratore Generale - faccio riferimento alla pag. 79 della sua requisitoria - non individua il dolo di Pellegrino Capaldo nell'accordo con Greco, ma, ancora una volta, nella consapevolezza che un bene esce dal patrimonio della FEDERCONSORZI, e dalla consapevolezza di fare un affare in posizione monopolistica, e cioè è 'il cane che si morde la coda' perché alla fine del discorso si torna a parlare del "buon affare" e della "posizione monopolistica", coinvolgendosi in una contraddizione insuperabile con quanto era stato detto a proposito di Capaldo, "persona perbenissimo", e soprattutto di una condotta di Pellegrino Capaldo "comprensibile dal punto di vista economico, legittima, corretta" e via dicendo. Ora, da questa impostazione a me pare non si sfugga. Se il prezzo deve essere definito "vile", lo può essere definito soltanto in funzione di un accordo puntuale su quel prezzo e su un accordo fatto in maniera tale da escludere qualsiasi vantaggio per altri in relazione alla operazione che si voleva realizzare; altrimenti noi potremmo dire che quel prezzo era un'offerta che era stata fatta da una persona interessata ad una determinata soluzione, un prezzo che poteva essere liberamente formato dall'offerente secondo i suoi criteri, un prezzo che la controparte (se nel Presidente Greco e nel Tribunale Fallimentare vogliamo vedere una controparte) che era libera di accettare, come meglio riteneva e secondo i propri criteri, l'offerta se ritenuta vantaggiosa. Quindi, signor Presidente e signori della Corte, se noi fossimo tentati di risolvere questa causa soltanto attraverso l'analisi critica delle considerazioni del Procuratore Generale, io credo, se la passione difensiva non mi fa velo, che potremmo anche fermarci qui e concludere appunto, raccogliendo quasi un suggerimento del Procuratore Generale, e con un qualche cinismo appunto dire: il prof. Capaldo è estraneo al commissariamento che avviene il 17 maggio 1991, è estraneo alla richiesta di concordato, che avviene un paio di mesi dopo, all'apertura del procedimento di concordato, alla omologazione; la sua proposta è del 27 maggio del '92, ed è quindi una proposta che viene affacciata quasi alle soglie della sentenza di omologazione; a quell'epoca Greco e Capaldo non si conoscevano, non si frequentavano, Capaldo era libero di formare la offerta che riteneva e il Tribunale di accettarla o meno. E` vero, signor Presidente, noi difensori non possiamo certo seguire la politica dello struzzo e non immaginare possibili obiezioni alle nostre tesi, saremmo dei pessimi difensori. E' vero, quindi, che qualcuno potrebbe obiettarci, a questo punto, che quando viene decisa la omologazione della richiesta di concordato, la offerta Casella-Capaldo era arrivata al Tribunale, ma la Corte sa perfettamente, e in particolare il Consigliere Relatore che ha studiato puntualmente gli atti, che l'offerta Capaldo non incide per nulla sulla decisione di omologare la richiesta di concordato. A parte le date, è precedente di soli due mesi, ma è sufficiente leggere la motivazione della sentenza di omologazione, sulla quale dovremo tornare più di una volta.

Nella sentenza si legge che la proposta Casella è nulla più se non una lettera di intenti, è arrivata due mesi prima, c'è la proposta di un prezzo che indubbiamente è di molto inferiore alle stime che erano state compiute fino a quel momento. Il Tribunale Fallimentare coglie immediatamente i vantaggi di una vendita in blocco, fa riferimento già a questi possibili vantaggi, ma non prende posizione rispetto all'offerta, afferma, anzi, che l'offerta dovrà essere attentamente analizzata in seguito. L'offerta, in altre parole, appartiene al momento della esecuzione del concordato, non incide sulla decisione di omologazione, quindi sotto questo punto di vista a me pare che l'obiezione possa essere facilmente superata. Ma abbiamo detto, signor Presidente e signori della Corte, che noi non intendiamo limitarci ad una critica delle considerazioni del Procuratore Generale e della Parte Civile, su cui pure qualche cosa dovremmo dire in questa fase del giudizio; siamo troppo preoccupati dalla sentenza di primo grado, troppo scottati da quella esperienza negativa per fermare qui il nostro discorso. Allora procediamo adesso più analiticamente all'esame della sentenza impugnata, cercando di aggiungere considerazioni, perlomeno di approfondire considerazioni che sono già state esposte nei motivi di appello, per cercare di alleviare in parte la noia della Corte, costretta altrimenti a sentirsi ripetere cose che già sa.

La sentenza impugnata definisce Capaldo "un abile finanziere" e, se si fosse fermata qui, avremmo potuto prendere questa qualificazione come un complimento, come un giudizio lusinghiero. Ma la sentenza aggiunge subito dopo che, in realtà, Capaldo è l'ideatore e lo stratega di una operazione volta a conseguire un vantaggio ingiusto; anzi, la sentenza lo definisce come "autore di una condotta addirittura spregiudicata". Ora, noi qui saremmo tentati di proporvi un ritratto di Pellegrino Capaldo per quello che egli è, ma non perderemo troppo tempo su questo, intanto perché, quando si vuole definire una personalità e si vuole qualificare una personalità, in un processo penale bisogna procedere per prove. Ora, qui non è che le prove mancherebbero, ma sarebbero talmente tali e tante le prove per dimostrare quanto sia galantuomo Pellegrino Capaldo e per dimostrare quale sia la sua statura scientifica, culturale e morale, quali siano gli impegni sociali che egli ha ritenuto di dovere assolvere con profondo disinteresse, che potremmo passare tutta la giornata, perché anche questi sono fatti che debbono essere provati. D'altra parte, ci rendiamo conto che si potrebbe facilmente obiettare che una prima volta viene per tutti e che, quindi, Capaldo ha perso la testa e, rinnegando tutto ciò che egli è, in questa operazione è incappato nelle maglie del Codice Penale. Ci risparmiamo questa analisi della personalità di Pellegrino Capaldo perché, per fortuna, i fatti di questo processo parlano da soli, e costituiscono la prima testimonianza della onestà e della correttezza dell'imputato che noi assistiamo.

Ci limitiamo semplicemente a dire che Pellegrino Capaldo è una singolare figura di intellettuale: è un professore di università che si dedica prevalentemente agli studi; è un professore di università, caso unico, che dopo la sentenza di primo grado quasi si vergognava di ripresentarsi davanti ai propri studenti, tanto è vero che ha presentato dimissioni da professore universitario esclusivamente per la ingiusta umiliazione patita a seguito della sentenza di primo grado (cosa che in Italia non capita proprio tutti i giorni); è uno studioso che alterna alla ricerca scientifica la sperimentazione sul campo pratico di quanto egli va studiando, sperimentando ed insegnando nella università. Questa è la ragione per la quale egli, spesso, è stato chiamato anche a livello di Governo a rendere consigli, a fornire pareri; sotto questo punto di vista io mi permetto di rinviare alla pag. 161 e seguenti del verbale dell'interrogatorio reso da Pellegrino Capaldo nel corso del giudizio di primo grado, nell'ambito di queste dichiarazioni egli ha fatto riferimento ad alcuni degli incarichi importanti e che con personale disinteresse egli ha gestito. Aggiungo che anche in questa vicenda viene fuori tutto l'uomo Capaldo perché Capaldo da questa vicenda non voluto neppure una lira di compenso, la sua soddisfazione era la soddisfazione di uno studioso, di un (incomprensibile) che vedeva realizzato un progetto innovativo che permetteva di chiudere in tempi rapidi una macchinosa procedura concorsuale con la massima soddisfazione possibile per tutti i creditori. Se c'è qualcosa di vero, e sul punto concludo, su quella dottrina di matrice tedesca, secondo la quale al tipo di fatto dovrebbe corrispondere sempre un particolare specifico tipo di autore; di talché non esiste tanto il furto quanto il ladro, non esiste tanto lo sfruttamento della prostituzione quanto lo sfruttatore; io credo che Capaldo ne sia la dimostrazione perché in lui è assolutamente impossibile vedere il tipo di bancarottiere spregiudicato, che la sentenza invece ha voluto vedere, o, se volete, intravedere forse dal buco della serratura.

Secondo la sentenza, Capaldo sarebbe all'origine di tutto (vedremo che è un argomento ripreso anche dalla Parte Civile). Capaldo è l'ispiratore del Ministro Goria, ed è quindi l'abile finanziere che architetta fin dall'inizio tutta questa operazione, la preordina, la organizza, la pensa, e la attua in funzione appunto di uno smantellamento del patrimonio e di tutta la struttura della FEDERCONSORZI, e si appropria, alla fine, questa la tesi della sentenza di questo patrimonio, a prezzo assolutamente vile.

Anche la Parte Civile sostiene questo, faccio riferimento alla pag. 5 della trascrizione della sua arringa, là dove leggiamo: "non si vede perché Goria doveva interpellare Capaldo per poi disattenderlo", frase disarmante nella sua disattenta superficialità, il fatto di chiedere un consiglio non significa essere poi obbligati a seguire quel consiglio, e, come vedremo di qui a poco, in realtà Goria più che consigli cercava avalli, comunque queste affermazioni sono smentite dai fatti.

Come la Corte ormai già sa, il primo contatto di Capaldo con la FEDERCONSORZI, della quale non si era mai occupato, della cui esistenza, ovviamente, non poteva non essere a conoscenza, ma di cui non si era mai occupato, avviene su richiesta di Lobianco, siamo nel 1988. La FEDERCONSORZI va male e Lobianco chiede un parere a Capaldo, corre al consulto di un grande clinico, non dimentichiamo che Capaldo insegna appunto economia aziendale. Capaldo ricorda quali furono le sue conclusioni, e la Corte potrà rileggerle alla pag. 162 del suo verbale. Capaldo rileva che gli investimenti sono assolutamente improduttivi, anche perché la FEDERCONSORZI aveva l'abilità di comperare immobili dai consorzi per poi riaffittarli a canoni irrisori a tutti quanti i consorzi. Quindi gli investimenti sono improduttivi, il ricorso al debito da parte dei consorzi, e quindi da parte della FEDERCONSORZI, ha raggiunto livelli assolutamente insostenibili, i costi sono mostruosi. Nella sentenza di omologazione il Presidente Greco valuterà in 6, 7 miliardi al mese il costo di questa elefantiaca struttura. I crediti sono di realizzo difficilissimo, se non impossibile. E quindi i consigli di Capaldo sono di smobilizzare il patrimonio, di rivedere la struttura di questi consorzi per renderla più agile, più snella e per alleggerire i costi. Diagnosi e prognosi sono impietose: se non si corre ai ripari per la FEDERCONSORZI è la fine, è la rovina assoluta e certa. Naturalmente non se ne fa nulla. In Italia spesso si chiedono consigli, ma poi, quando si ricevono buoni consigli, questi buoni consigli vengono riposti nel cassetto. Capaldo ricorda di aver avuto qualche colloquio con l'allora Presidente della FEDERCONSORZI Scotti, di avere avuto qualche scambio di idee con Pellizzoni, il nuovo Direttore Generale, però rammenta che il suo interesse sulla FEDERCONSORZI tornò ad essere l'interesse di uno studioso; tanto è vero che egli aveva programmato uno studio da svolgersi a livello universitario sulla FEDERCONSORZI, e già pensava agli allievi a cui avrebbe potuto affidare questo studio. Ma il tempo passa senza che nulla si faccia e la situazione peggiora.

In questo processo noi abbiamo visto affacciarsi una infinità di persone, che probabilmente, con la coda sulle... con la preoccupazione di potere essere nuovamente coinvolti in questa vicenda, si sono preoccupate soprattutto di difendersi, anche là dove avrebbero dovuto soltanto dichiarare la verità. Uno di questi ineffabili personaggi è uno dei sindaci, il quale ha affermato che in FEDERCONSORZI "non si muoveva foglia che Capaldo non volesse". Ha osservato giustamente Capaldo che quel sindaco, anziché trinciare giudizi di questo genere, avrebbe fatto bene, a suo tempo, a svolgere bene il mestiere del sindaco adempiendo ai doveri della sua funzione. Ma questa affermazione malevola, fatta soltanto allo scopo di allontanare da sé qualsiasi sospetto, è una affermazione smontata dai fatti. In realtà, nessuno dei consigli di Capaldo è stato raccolto, tanto è vero - ecco perché noi diciamo che dobbiamo stare ai fatti ed abbandonare il gusto di affabulare parole prive di riscontro - che nell'aprile del '91 Goria nuovamente si rivolge a Capaldo perché la situazione non solo non è migliorata, ma la situazione è addirittura peggiorata, e Goria avanza a Capaldo la tesi del commissariamento. Come vedremo di qui a poco, Goria, in realtà, aveva già deciso di commissariare e, probabilmente, voleva l'avallo più autorevole che potesse in quel momento raccogliere, cioè quello di uno studio del livello di Pellegrino Capaldo. Ma come Capaldo ricorda, la Corte rileggerà la pag. 169 del suo interrogatorio, Capaldo espresse parere contrario al commissariamento motivandolo in maniera persuasiva. Egli si rese conto di avere a che fare..., adesso siccome Goria - poveretto - è morto, ma siccome è stato Presidente del Consiglio e Ministro del Tesoro, deve essere per forza uno che ci capiva. Io vi chiedo di percorrere, nella galleria della vostra memoria, gli incontri che avete avuto con persone collocate al posto sbagliato, e voi certo ricorderete le vignette di Forattini. Quando Goria, ignoto a quasi tutti gli italiani, divenne Presidente del Consiglio, Forattini lo rappresentava nelle sue vignette soltanto con la circonferenza della testa, i capelli che erano caratteristici e la barba, ma non c'erano gli occhi, non c'era la bocca e non c'era il naso proprio a sottolineare l'anonimato grigio di questa persona. Adesso qui nella sentenza, siccome Goria è stato Ministro del Tesoro, deve essere uno che per forza ci capiva. Ma Capaldo, che di Goria ne capiva qualcosa di più, osserva che la proposta di commissariamento di Goria era una proposta dilettantesca. Capaldo ricorda che un conto è commissariare una banca, con una Banca d'Italia che sa benissimo quello che deve fare e che interviene 24 ore dopo, muovendo secondo schemi e modelli collaudati; un conto commissariare, dall'oggi al domani, la FEDERCONSORZI. Capaldo non vede dietro la proposta di Goria un progetto definito ed attuabile, ecco perché propone la tesi della ispezione, il guadagnare un po' di tempo, capire un po' meglio per vedere poi quello che si deve fare. Goria non se ne dà per inteso e, come voi sapete, dispone, nel giro di pochi giorni, il commissariamento. Quindi parlare di Capaldo come dell'ispiratore di Goria, come del consigliori di Goria è una cosa contraddetta dai fatti. Si dirà: ma queste sono affermazioni di Capaldo, non abbiamo nessun riscontro alle sue affermazioni. Intanto, incominciamo con il dire che se vogliamo utilizzare i criteri che vengono utilizzati normalmente per la valutazione della credibilità, anche nel campo della criminalità organizzata non chiediamo un trattamento di favore, noi sappiamo che uno degli indici di credibilità sta nella puntualità e nella minuzia con la quale i ricordi vengono presentati all'esame del Tribunale. Sotto questo punto di vista Capaldo ha quasi ripetuto parola per parola ciò che egli afferma di avere detto a Goria. Ma a parte questo, che la posizione di Capaldo fosse quella deriva, innanzitutto, dalle dichiarazioni di Pellizzoni, il quale ricorda perfettamente qual era la posizione di Capaldo rispetto alla idea di Goria, e, in secondo luogo, discende la prova della verità delle affermazioni di Goria ancora una volta dai fatti: Capaldo sparisce dalla circolazione. Se egli fosse stato il consigliere e l'ispiratore di Goria, ma perché Goria non avrebbe dovuto nominare lui stesso commissario, anzi addirittura commissario unico? E se pure si volesse dire che Capaldo non voleva assumersi questo incarico, per quale motivo Goria non avrebbe dovuto segnalare ai tre commissari - Gambino, Cigliana, Locatelli - che quel progetto era stato discusso con Capaldo e che quindi era bene che si prendessero contatti con Capaldo? Non risulta, anzi è negata in radice l'esistenza di qualsiasi contatto, di qualsiasi scambio di idee, di qualsiasi richiesta di consiglio da parte dei tre commissari nei confronti di Capaldo. Non solo, ma il progetto Goria è un progetto in contrasto tanto con l'idea originaria di Capaldo - quella espressa nel 1988 a Lobianco - quanto con quello che sarà poi il progetto Capaldo del 1992. Goria va assolutamente per la sua strada. E quindi, da un lato, la situazione, dal 1988 in poi, è peggiorata; dall'altro, Goria crede, paradossalmente, nella possibilità di un risanamento della FEDERCONSORZI e nel rilancio addirittura della FEDERCONSORZI. Ecco perché non può nominare Capaldo perché Capaldo la vedeva in maniera completamente diversa, e quindi nomina i famosi tre commissari con un obiettivo, che è l'obiettivo del risanamento. E sotto questo punto di vista noi possiamo leggere le dichiarazioni rese da Agostino Gambino, e faccio riferimento alle pagg. 4 e 6 del verbale, dove sono riportate le sue dichiarazioni in sede di dibattimento, là dove Gambino afferma puntualmente che la tesi di Goria era appunto quella di giungere al risanamento della FEDERCONSORZI e alla creazione, quindi, di una nuova FEDERCONSORZI che potesse continuare sulla strada della precedente. Si sarebbe dovuto salvare la realtà imprenditoriale della FEDERCONSORZI come strumento di aiuto e di assistenza alla agricoltura italiana, questo dichiara Gambino a pag. 4 delle sue dichiarazioni. Ed ancora pag. 6: era una proposta, era una idea di Goria, si trattava in definitiva di salvare, di costituire una società di commercializzazione che mantenesse la realtà imprenditoriale della FEDERCONSORZI. Tanto è vero che, in un primo momento, si pensa anche ad una forma di liquidazione volontaria, etc. etc.. Vi risparmio la lettura di Cigliana, vi rimando semplicemente alle pagg. 71 e 72 del suo verbale: Cigliana ribadisce puntualmente le stesse cose. E che non si tratti di ricordi sfumati nel tempo noi lo ricaviamo dal fatto che il decreto del Ministro, con il quale si commissariava la FEDERCONSORZI, si nominavano i commissari e via dicendo, all'Art. 2: affida ai commissari compiti di risanamento economico e finanziario e, nel suo ingenuo ottimismo, fissa la data del 31 dicembre 1992 come termine entro il quale i commissari avrebbero dovuto convocare l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori, dei sindaci e quindi per la ricostituzione degli organi sociali.

Cigliana, che non è un fulmine di guerra, che non è poi questo genio, ma con molto buonsenso riferisce le cose per come se le ricorda, afferma, impietosamente, che Goria si comportò da vero dilettante e che Goria, probabilmente, deve avere sentito qualche banchiere, non il sistema bancario, e da qualche banchiere può avere avuto forse qualche incoraggiamento in questo senso; faccio riferimento alla pag. 71 delle dichiarazioni di Cigliana, là dove gli afferma che il Ministro forse pensava a qualche affidamento ricevuto da qualche singolo banchiere e che quindi fosse possibile giungere ad un accordo con le banche, e via dicendo. Gambino ricorda che passarono quindici giorni, non ci fu bisogno di più di quindici giorni per rendersi conto che il progetto era assolutamente inattuabile. Anche perché alla notizia del commissariamento questo genio della finanza e della economia che era - pace all'anima sua - il Ministro Goria non aveva calcolato che le banche avrebbero ritirato l'appoggio. Altro che il sistema bancario che viene in aiuto al programma di Goria! Il sistema bancario leva le gambe, si allontana da questo programma e i commissari sono costretti a chiedere l'ammissione alla procedura di concordato. Le date parlano da sole: il 17 maggio il Ministro scioglie il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale nomina i commissari; il 4 di luglio, un mese e mezzo dopo, i commissari chiedono l'ammissione al concordato preventivo con cessione dei beni, dopo avere sperimentato anche la impossibilità di praticare una liquidazione volontaria; pochi giorni dopo, tra il 18 e il 22 di luglio, il Tribunale apre la procedura con parere favorevole del Pubblico Ministero. Quindi si verifica proprio quello che Capaldo temeva, quello che Capaldo aveva tentato di scongiurare, quando aveva invitato Goria a prendere un momento di tempo e a riflettere sulla situazione: la FEDERCONSORZI è destinata, ovviamente, alla chiusura.

Ora, io credo che, con riferimento a questo periodo di tempo, nessuno potrà mettere in discussione, nessuno potrà dubitare del fatto che Capaldo sia assolutamente fuori gioco. Aggiungo e ribadisco con molto vigore che oltre tutto Capaldo e Greco non si erano mai visti in questo periodo di tempo e continueranno a non vedersi ancora per molto tempo. Il Procuratore Generale ha avanzato qualche dubbio: possibile che non si conoscessero? Ma noi dobbiamo tenere presente, signori della Corte, che Capaldo non è un avvocato, Capaldo non fa l'avvocato, Capaldo non frequenta il Tribunale Fallimentare; credo che abbia messo piede al Tribunale Fallimentare per la prima volta quando, in compagnia dell'avv. Casella, è andato a presentare il suo progetto, a ricevere richieste di chiarimenti, di precisazioni e di approfondimenti da parte del Tribunale Fallimentare, da parte dei commissari e via dicendo. Quindi sotto questo punto di vista il sospetto del Procuratore Generale è infondato e mi sia consentito di dire, ancora una volta, che anche i sospetti debbono comunque trarre alimento dai fatti. Qui non c'è nulla che deponga a favore dei sospetti del Procuratore Generale.

Si apre così la procedura, e conviene subito affrontare un tema, naturalmente io lo affronto dal mio punto di vista, sull'argomento certamente poi interverrà da maestro il collega Vassalli, io vedo le cose soprattutto dal punto di vista dell'elemento psicologico e di quanto interessi il profilo più spiccatamente e rozzamente penalistico della vicenda, tutti gli aspetti di diritto commerciale e di diritto fallimentare saranno approfonditi dal collega Vassalli, con il quale condivido l'onore della difesa del prof. Capaldo.

Il punto su cui la sentenza insiste in particolare è che i commissari premono immediatamente per vendite frazionate e subitanee e che Greco si oppone. In questa opposizione di Greco viene vista la prova della vendita di Greco e del suo Ufficio al "progetto Capaldo". Allora, ancora una volta, richiamiamo le date. La procedura inizia il 18 luglio del '91 ed i commissari immediatamente sollecitano le vendite, perché devono fare fronte a necessità, a costi, a spese e via dicendo. Per ammissione della stessa sentenza, Capaldo incomincia a pensare al suo progetto all'inizio del '92, e quindi sei mesi dopo l'iniziare di queste richieste da parte dei commissari. La proposta sarà avanzata solo il 27 di maggio. Quindi cosa c'entra Capaldo con la resistenza opposta dal Presidente Greco alle richieste di procedere immediatamente a vendite frazionate? E poi, signori della Corte, e voi siete maestri sul punto, ma la posizione del Presidente Greco era una posizione così ingiustificata? Questo suo opporsi alle richieste di vendite frazionate era veramente arbitraria e può trovare spiegazione solo nel fatto che egli doveva colludere con Capaldo di lì a mesi o di lì ad un anno? Ora, il Presidente Greco ha detto con assoluta fermezza che, ad avviso suo e di tutto il collegio, la vendita frazionata prima della omologazione non è ammissibile, può essere effettuata solo in casi eccezionali, solo di fronte a beni che si vanno deteriorando, a beni che possono essere rapidamente persi. Tanto è vero che là dove questa esigenza si è verificata essa è stata soddisfatta. Greco ricorda che si è proceduto alla vendita di Fidital, dello zuccherificio castiglionese, di bestiame, di prodotti agricoli, di macchine; tutto ciò che si poteva deteriorare o che per ragioni di mercato era sottoposto alla possibilità di un deterioramento, quello è stato venduto, ma in linea di principio non si può procedere a vendite frazionate.

Ora, questa posizione del Presidente Greco trova innanzitutto una conferma nelle dichiarazioni di Picardi, che è una persona perbene, ma che soprattutto era il commissario giudiziale, ed è un professore che ha insegnato nella sua vita diritto processuale civile e diritto fallimentare, anche nella università di Perugia; io vi rimando alle pagg. 248 e 249 delle dichiarazioni di Picardi, dove si legge che la posizione di Greco era una posizione corretta. Ma c'è di più: che la correttezza della posizione del Presidente Greco è riconosciuta, paradossalmente, dallo stesso Gambino, e Gambino non poteva non riconoscerla per la sua esperienza di avvocato e per la cattedra che egli si porta appresso, quella di ordinario di diritto commerciale. Perché il Gambino, a pagg. 25 e 27 delle sue dichiarazioni, afferma, e sembra quasi di vederlo seduto in cattedra mentre pronunzia il principio: non è corretto vendere prima che una procedura concorsuale sia arrivata alla sua certezza giuridica. Certo, avevano le loro esigenze, dice Gambino, e avremmo preferito una maggiore elasticità da parte del Tribunale, ma mi rendo conto che la nostra era una forzatura, e quindi aderire alla loro richiesta sarebbe stata da parte del Presidente Greco una forzatura. Ed allora io vorrei sapere perché oggi si rimprovera a Greco, nella prospettiva della collusione con Capaldo, una condotta, che lo stesso Gambino afferma sarebbe stata una forzatura se posta in essere; paradossalmente, il rispetto della legge diventa motivo di accusa nei confronti del Presidente Greco e rimbalza su Capaldo, che stava lì alla finestra pronto a piombare come un falco sul patrimonio della FEDERCONSORZI. E le stesse cose dice Cigliana, anche qui rileggerete la pag. 77 delle sue dichiarazioni. Anche Cigliana è perfettamente consapevole che la loro richiesta era una richiesta al limite della legge. Quindi la procedura si sviluppa assolutamente in modo regolare e, mi sia consentito dirlo, sotto il controllo di una persona come Picardi, che nessuno ha mai ritenuto responsabile di nulla, neppure sotto il profilo di un obbligo giuridico di impedire eventi criminosi, perché non c'era proprio nulla da impedire, un Picardi che sorveglia attentamente il corso della procedura e che non ha nulla da obiettare. Giungiamo così al 27 maggio del 1992.

Il 27 maggio del 1992 è una data fatidica che interessa questo processo sotto due punti di vista. Sotto un primo punto di vista perché i commissari approvano il bilancio del '91, dichiarano la perdita del capitale e, inoltre, avanzano quella che impropriamente è stata definita una "istanza", ma che noi chiameremo "istanza" perché così è intitolata, al Tribunale relativa alla questione se la società debba essere messa in liquidazione, e rassegnano le loro dimissioni. Casella, nello stesso giorno, inoltra ufficialmente per la prima volta il progetto. E' fin troppo ovvio non resistere alla tentazione di sostenere che c'è un rapporto di causalità tra due fatti che accadono nello stesso giorno. Ma, in realtà, come i fatti dimostrano, non c'è nessuno rapporto di causalità tra le dimissioni dei commissari e l'inoltro del progetto Capaldo-Casella al Tribunale. Il Procuratore Generale e la sentenza parlano di una "fuga" dei commissari, una fuga da che? Gambino: "noi non sapevamo nulla del progetto Capaldo, noi abbiamo appreso della esistenza di questo progetto e, in linea sommaria, degli elementi del progetto soltanto il giorno dopo le nostre dimissioni, il 28 di maggio, perché il quotidiano 'Repubblica' ha dedicato due fogli interi al progetto Casella". Cigliana conferma, Locatelli conferma, allora noi possiamo ben dire che i tre commissari sono credibili. E' vero, ma torneremo sul punto, che Gambino, intervistato, dice: "speriamo che qui qualcuno non ci voglia fare un buon affare", ma sulla frase torneremo di qui a poco.

Incominciamo con il dire che i commissari sono ben credibili, quando affermano che non sapevano nulla del "progetto Capaldo" e del "progetto Casella", mi sia consentito allora dedurre che se non sapevano nulla, certamente non possono essere stati influenzati da questo progetto nel prendere la loro decisione di dimissioni. D'altra parte, se andiamo alla pag. 28 delle dichiarazioni di Gambino, noi vediamo che Gambino precisa in maniera puntuale il perché delle dimissioni. A parte il fatto che se n'era andato dal Ministero dell'Agricoltura Goria, e che quindi era venuto meno questa sorta di 'santo protettore' dei tre commissari, ed è noto che quando si cambia Ministro cambiano linee, cambiano politiche, questa è anche la ragione per la quale D'Ercole verrà 'cacciato' dal posto di commissario, perché arriva poi il Bordone, che ha un'altra linea, e D'Ercole verrà addirittura allontanato, questa è la realtà. Ma comunque, al di là di questi retroscena e di queste dietrologie, sta di fatto che Gambino spiega le ragioni delle sue dimissioni e quelle dei suoi colleghi con il fatto che il mandato, che era stato loro conferito, era esaurito, anzi, era esaurito perché non si era potuto assolvere a quel mandato, non era stato possibile salvare la FEDERCONSORZI, non era stato possibile creare questa nuova struttura, e la FEDERCONSORZI era destinata alla conclusione della procedura concordataria. Gli interventi più urgenti erano stati compiuti, i beni di deperimento facile erano stati venduti, la procedura era stata avviata, l'omologazione era alle porte, e quindi sotto questo punto di vista Gambino ritiene che il mandato fosse esaurito e che non ci fosse ragione di rimanere in quella funzione. Quindi parlare di "fuga" è soltanto una frase ad effetto che in realtà non trova conforto - tanto per cambiare - nelle prove. Ma la sentenza sostiene che i commissari non si sono limitati a dimettersi, perché in realtà i commissari hanno segnalato la perdita del capitale, (non ci voleva un grande sforzo visto qual era il capitale della FEDERCONSORZI), hanno sollevato il problema della liquidazione, la società deve essere messa in liquidazione. Ed addirittura rivolgono una istanza al Tribunale, che Greco candidamente fa sparire, ed è ovvio che la deve fare sparire, secondo la sentenza, perché accedere alla istanza, accogliere la istanza, convocare l'assemblea, decretare la liquidazione - lasciamo stare se tutto ciò era di competenza o meno del Tribunale Fallimentare e questo lo spiegherà Vassalli - ma comunque accedere a quella istanza significava contraddire l'aspirazione di Greco alla vendita in blocco e contraddire la collusione con Capaldo, ecco perché si fa sparire la istanza. D'altra parte, se quella istanza avesse circolato, il Ministro poteva addirittura lui essere allarmato e quindi intervenire con i suoi poteri. Ora, signor Presidente e signori della Corte, la toga che noi indossiamo è sì una corazza contro le prepotenze del potere, ma io l'ho interpretata sempre ed innanzitutto come una fonte di obblighi per chi la indossa, e chi indossa la toga non può avere paura, non può avere paura delle parole, di ciò che dice, anche se naturalmente di ciò che dice si assume la responsabilità. Ebbene, noi siamo stati attaccati, specialmente dalla Parte Civile a dire il vero, nel senso che noi avremmo definito questa sentenza gravida di pregiudizi, e quindi avremmo sostenuto che la sentenza di condanna nei confronti di Pellegrino Capaldo discenderebbe, in definitiva, da pregiudizi della sentenza, e questo non si fa, questo non è bello, ciò che dice la Difesa non è elegante e soprattutto non sarebbe corretto.

Noi diciamo che la sentenza, evidentemente, non ha letto i documenti, non ha ascoltato i testimoni, o perlomeno soltanto quelli che le facevano comodo, forse si sentiva un po' troppo sicura nella sua sicumera di avere capito tutto in punto di diritto. Certo, noi non vogliamo parlare di un pregiudizio doloso, lungi da noi l'idea che il Tribunale sia entrato in aula prima dell'inizio del processo con la decisione di condannare senza neppure leggere le carte, ascoltare i testimoni, raccogliere le prove; noi intendiamo fare riferimento a quel pregiudizio che può nascere, anche nell'animo del giudice, e che può nascere per le più svariate cause, per esempio, un pregiudizio derivante da una valutazione superficiale della differenza tra le stime e il prezzo, o anche un pregiudizio derivante dalla disistima, molto diffusa, mi sia consentito dirlo, in Umbria per gli ambienti romani, Roma è considerata qui una specie di fogna. Francamente né Vassalli né io ci sentiamo topi di fogna romana, anzi, sotto questo punto di vista mi sia consentito di dire che lo stesso Procuratore Generale non scherza sul punto, è stato opportunamente fermato dal Presidente, ma si stava abbandonando a considerazioni sull'ambiente romano certamente non piacevoli e che mi consentono di dire che questo è un pregiudizio, e che mi consentono di dire che se io dovessi essere giudicato, nonostante la vecchia conoscenza, dal Procuratore Generale qui, provenendo da Roma, avrei i miei brividi in funzione di un evidente pregiudizio. Questo intendo dire. E noi possiamo parlare di pregiudizi con riferimento alla sentenza perché la lettura diretta, la lettura vera, la lettura serena dei documenti dimostra che il Tribunale è fuori strada ed afferma cose non corrispondenti al vero. Come afferma, e lo vedremo di qui a poco, cose non corrispondenti al vero la Parte Civile nel suo tentativo di difesa della sentenza del Tribunale. Ma l'istanza di cui stiamo parlando è stata letta, o perlomeno è statu riletta dal Tribunale? Il Tribunale se ne è ricordato quando ha deciso? Il Tribunale se ne è ricordato quando ha scritto la motivazione della sentenza? La Parte Civile se n'è ricordata, quando ha detto che i tre commissari non sapevano che strada prendere? La istanza è qui, vi è stata già letta dal collega che ha rappresentato il Responsabile civile: "Considerato che gli scriventi commissari governativi ritengono non ricorrere i presupposti per una messa in liquidazione della FEDERCONSORZI, in quanto essa è già assoggettata ad una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, di natura sostanzialmente liquidatoria". Non ricorrono i presupposti per la messa in liquidazione, se però la Signoria Vostra - in Italia molti di noi sono stati a scuola dai preti, o pure non essendo stati a scuola dai preti hanno imparato di questa cultura pretesca - ritenesse, al contrario, che si debba procedere ad una formale liquidazione della società, si accomodi pure. Questa sarebbe la istanza di chi non sa che strada deve essere imboccata? Questa è la strada ignota che un professore di diritto commerciale non saprebbe se deve essere intrapresa o meno? Questa è una chiara presa di posizione, nel senso che non c'è ragione di ricorrere alla liquidazione con una "pretesca" - se mi si consente la espressione - remissione poi alla responsabilità del Presidente del Tribunale di fare eventualmente cosa diversa. E questa è la istanza che il Presidente Greco, dolosamente, avrebbe dovuto far sparire? Quando, vera essendo la ipotesi della collusione, sarebbe stato per lui molto semplice scrivere sotto: visto, si approva quanto dicono i commissari, non c'è luogo di procedere alla liquidazione, immediatamente l'avrebbe dovuto scrivere. In realtà, è una istanza sulla quale non c'è luogo a procedere ed è buttata lì insieme alle altre diecimila carte di questa procedura che Greco si portava avanti e indietro dall'ufficio o a casa. Questa è la verità. Ecco perché poi quella povera De Vitis, che è stata tanto svillaneggiata, anche, mi sia consentito il dirlo, dallo stesso Procuratore Generale, dice: ma se la avessero rivolta a me una istanza di questo genere io l'avrei messa agli atti senza provvedere. Questa è la verità, signor Presidente e signori della Corte. Ed ancora più esplicito è Gambino, quando a pag. 23 ricorda che, prima ancora di inoltrare questa istanza al Tribunale, egli e i suoi colleghi si erano rivolti al Ministro e avevano avvertito il Ministro che non ricorrono presupposti per la liquidazione. "Signor Ministro, le trasmettiamo per i provvedimenti di competenza il bilancio che abbiamo approvato e che viene trasmesso anche al commissario giudiziale, e confermiamo che non ricorrono i presupposti per una messa in liquidazione, essendosi già in presenza di una procedura concorsuale liquidatoria". Qui sono ancora più espliciti perché non fanno neppure riferimento al fatto di avere comunque rimesso al Tribunale la possibilità di una eventuale valutazione contraria. Nei confronti del Ministro sono perentori, non ricorrono i presupposti per la messa in liquidazione. Vassalli vi spiegherà che dal punto di vista del diritto commerciale e del diritto fallimentare questa soluzione è anche esatta, ma dal punto di vista della prova della collusione, del dolo, noi ci troviamo di fronte ad un documento che dice esattamente il contrario di ciò che la sentenza afferma, là dove vuole sostenere la tesi di una collusione tra i due, e là dove quindi vuole sostenere che Greco faceva sparire i documenti che non gli erano comodi, che non tornavano a favore di questa soluzione. Oltre tutto, abbiamo visto che le cose non stanno così, perché il documento diceva esattamente il contrario. Lo stesso, ribadisce poi Gambino in dibattimento, perché Gambino in dibattimento non può che confermare ciò che la sua scienza gli aveva imposto a suo tempo di dire, ciò che aveva scritto; anche in dibattimento egli afferma che non c'erano i presupposti per la liquidazione ed aggiunge un dato di grande importanza, egli ricorda di averne addirittura parlato con Picardi, dice: "forse ne ho parlato anche preventivamente con il Presidente Greco, ma non lo ricordo, certo è che ne ho parlato con Picardi". Dunque che cosa doveva fare Greco? Su che cosa doveva provvedere? Se doveva provvedere, avrebbe dovuto appunto immediatamente scrivere che aderiva al parere dei commissari. E quando l'ineffabile Piovano - e cerchiamo di evitare riferimenti ad ambienti romani - si presenta da Greco avendo ereditato la carica di commissario, e quindi anche il protocollo delle istanze e degli atti del collegio dei commissari e gli chiede notizia di questa famosa istanza, Greco avrebbe potuto battersi una mano sulla fronte e avrebbe potuto dire: hai ragione, non ho ancora provveduto, la porto in collegio, oppure: sì, guarda, è così come dicono i commissari. No, di fronte a Piovano, che poi alla fine si dichiarerà favorevole alla procedura, ma che in quel momento, come ogni buon commissario, puntava soprattutto alla vendita frazionata dei beni, probabilmente oppone qualche resistenza (perché bisogna anche saper leggere tra le righe di ciò che si dice e di ciò che si scrive nei verbali), Greco lo liquida rapidamente dicendogli: prenditi un parere, vai da D'Alessandro, chiedi a D'Alessandro. Un parere che si ha il coraggio dire che verrà, però, reso in ritardo, quando poi il parere è un parere favorevole. Io capisco che si possa parlare di doloso occultamento di un documento o di ritardata presentazione di un documento, quando si tratta di prove a noi contrarie, ma qui D'Alessandro rende un parere anch'esso favorevole alla soluzione secondo la quale non era necessario procedere alla messa in liquidazione.

La sentenza si dilunga, con una pignoleria che francamente non merita grande apprezzamento da parte nostra, perché, aggiunge, l'istanza non fu protocollata, Greco custodiva l'istanza nella sua borsa e quindi queste sono tutte delle circostanze che depongono per l'occultamento, e l'occultamento era in funzione della collusione con Capaldo, che era di là da venire, naturalmente, come dimostreremo di qui a poco. Ma tutto questo cede di fronte al fatto che l'istanza era iscritta nel protocollo dei commissari e Greco non poteva non pensare che di questa istanza non vi fosse quindi traccia in atti ufficiali. C'era stato un passaggio di consegne tra il collegio dei commissari e Piovano, e Greco non poteva non immaginare che anche le cose rimaste in sospeso non venissero evidenziate al nuovo commissario. Ma a parte queste cose, perché si potrebbe dire che a tutto ciò Greco non ha pensato, resta questa circostanza di fatto, secondo cui appunto Greco poteva accedere agevolmente a quella istanza ed esprimere parere favorevole alla soluzione prospettata da parte dei commissari. Ecco perché poi Greco va capito. E sotto questo punto di vista un passaggio per gli Uffici fallimentari di Roma potrebbe essere comodo, quando dice che in definitiva la storia del protocollo era una questione di scarso rilievo, o quando fa riferimento alla bolgia di quell'ufficio, o al fatto che i documenti venivano accatastati per terra, e via dicendo, e che quindi poteva benissimo darsi che una istanza fosse nella sua borsa e nella borsa rimanesse per un mese, o che qualcosa cosa, come sarà per i pareri di Carbonetti, possa andare perduta. Ecco perché soprattutto la De Vitis non si straccia le vesti, quando le fanno notare che Greco non aveva sottoposto al loro esame questa istanza. Afferma la sentenza che, però, anche l'invito di Greco a Piovano di munirsi di un parere sarebbe sospetto perché Greco indica anche il professionista a cui rivolgersi; il che a questo punto dovrebbe farci ritenere che il prof. D'Alessandro, la cui dirittura morale non è stata messa da nessuno in discussione, sarebbe stato poi o prima o nel corso d'opera avvicinato dal Presidente Greco per fornire un parere di comodo nell'interesse del Presidente della Fallimentare, non credo di poter seguire la sentenza in queste dietrologie, che sono oltre tutto anche offensive per persone che non meritano sospetti di questo genere.

Ma abbiamo visto che il 27 maggio è giornata drammatica, secondo la sentenza, perché Casella inoltra anche il progetto. Diciamo subito, per quel che mi riguarda, che è un progetto, che verrà poi sicuramente analizzato più a fondo dal collega Vassalli, che non esitiamo a definire innovativo sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista economico. Per inciso: si è detto un progetto oltre tutto approvato da fior di banchieri, da persone che sono nel mondo della economia e che sanno apprezzare progetti di questo tipo. Per il momento, a me interessa semplicemente sottolineare, riprendendo quello che avevo detto all'inizio della discussione, che questo progetto non influisce certamente sulla omologa del concordato, è sufficiente leggere la sentenza di omologazione per rendersi conto che l'omologazione ci sarebbe stata anche senza l'offerta di Casella. La sentenza si dilunga nell'esporre le ragioni di meritevolezza, le ragioni per le quali si deve accedere alla linea del concordato e, quindi, sotto questo punto di vista l'offerta Casella non c'entra proprio nulla per quanto riguarda la decisione del Tribunale. E` una sentenza, questa, molto trasparente di cui io, per quanto mi riguarda, non posso non sottolineare alcuni passaggi.

Intanto io mi permetto di osservare, perché ho l'impressione che anche questa sentenza sia stata un po' troppo trascurata dalla decisione qui impugnata, che la sentenza - richiamo l'attenzione della Corte sulla pag. 15 - analizza a lungo la sussistenza delle condizioni di ammissione della FEDERCONSORZI al concordato preventivo, ed espone puntualmente, con estrema trasparenza, le ragioni per le quali si deve accedere a questa soluzione. A pag. 28 la sentenza, che si dimostra puntualmente informata anche di tutta la vicenda nella quale si inserisce la procedura di cui ci stiamo occupando, si dilunga per spiegare le ragioni del progetto Goria, del risanamento della FEDERCONSORZI ed illustra, siamo alla pag. 29, le ragioni del fallimento di quel progetto e quindi la necessità di imboccare la strada del concordato. La sentenza si fa carico, poi, di alcuni aspetti e di alcune problematiche di natura sociale, che essa definisce nodali ai fini della decisione che intende assumere, a dimostrazione poi di una coincidenza di interessi solidaristici tra il Tribunale e il progetto Capaldo-Casella. Faccio riferimento alle pag. 33-35, dove la sentenza pone il problema del personale dipendente, e quindi della fine che potrebbe fare il personale dipendente nell'ambito di questa procedura; sotto questo punto di vista la sentenza osserva che dovranno essere presi addirittura provvedimenti di carattere legislativo, bisognerà intervenire perché questo è un punto cruciale della vicenda. Si passa, poi, all'esame del problema della dimissione dei beni, e la sentenza indica un suo punto di riferimento fisso, e cioè che bisogna operare allo scopo di salvaguardare il patrimonio nell'interesse dei creditori. La sentenza, per via che non si è occupata di possibilità alternative, non ha esaminato strade diverse da percorrere - siamo alla pag. 37, e sulla pag. 37 io richiamo in modo particolare l'attenzione della Corte - ricorda che sono fioccate le richieste di vendite frazionate di questo o di quel bene, ma afferma apertamente, sapendo in questa maniera di sottoporsi a controllo di chi avesse letto la motivazione, che tutte quelle richieste, in realtà, nascondevano intenti chiaramente speculativi: chi intendeva acquistare singoli beni frazionati, intendeva fare un affare, ma cedere a queste suggestioni avrebbe significato compromettere la compattezza di un patrimonio che doveva essere mantenuto unito e saldo nell'interesse dei creditori. La De Vitis, io non so perché il Procuratore Generale ce l'ha tanto con questa povera De Vitis, presentata come una donnetta da quattro soldi, una specie di incompetente che non capiva niente, ma la De Vitis ha capito tutto e benissimo, quando, a distanza di dieci anni e alla soglia di quasi 80 anni ricorda puntualmente: ma non si poteva procedere a vendite frazionate, perché altrimenti a noi sarebbe rimasta quella che a Roma si chiama la "zella"; tutti si sarebbero comperati i beni più appetibili, alla procedura sarebbero rimasti rimasugli insignificanti e la procedura avrebbe dovuto continuare a vivere, fin tanto che non fosse stato possibile eliminare tutta questa roba. Ecco perché il vantaggio della vendita in blocco, di cui parleremo di qui a poco, si staglia immediatamente nella valutazione del Tribunale. Ci leviamo tutto, il buono ed il cattivo, le attività e le passività, ciò che può trovare collocazione sul mercato e ciò che non troverà, se non difficilissimamente, collocazione sul mercato. Questo è il discorso. E la sentenza di omologazione, a pag. 37, parla di intenti speculativi che debbono essere frustrati.

Quanto all'analisi delle cause del dissesto viene da ridere a pensare come si sia cercato di difendere in questo processo la storia dei crediti vantati da FEDERCONSORZI, e in modo particolare di quel credito truffa nei confronti del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. La sentenza ridicolizza la sussistenza di questi crediti, perché sono crediti in gran parte nei confronti dei consorzi che erano tutti avviati sulla strada del fallimento, e perché il credito MAF - il famoso credito MAF, ci ho impiegato un bel po' di tempo per capire Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, ma questo significa - è un credito assolutamente impagabile. Capaldo ha avuto lo scrupolo di andare a chiedere addirittura alla Banca d'Italia che possibilità c'erano di ottenere soddisfazione di questo credito, ma la De Vitis, prima di Capaldo, ha osservato che questi soldi non sono stati mai messi nel bilancio dello Stato, che lo Stato non ci pensava per niente a pagare questo credito e che quindi questo credito è un credito assolutamente inesigibile, non calcolabile quindi nella prospettiva della realizzazione di un qualche utile in questa procedura. Finalmente, signor Presidente e signori della Corte, la sentenza di omologazione si preoccupa di dimostrare la convenienza della procedura concordataria rispetto alla procedura del fallimento, soprattutto sotto il profilo del grado satisfattivo che il concordato è in grado di realizzare e in funzione del fattore tempo, un fattore che è totalmente ignorato dalla sentenza di primo grado e che in queste vicende, come vedremo di qui a poco, ma è sufficiente, per esempio, leggere le dichiarazioni di Lachelli, un testimone con il quale il Pubblico Ministero si è complimentato per la chiarezza e per la competenza, per rendersi conto di quanto sia importante il fattore tempo in queste vicende. E per parlare da persone di buonsenso e non tanto da esperti di economia, è ovvio che ottenere cento lire adesso può essere molto più vantaggioso e molto più significativo che non ottenerle di lì ad alcuni anni, o di ottenere anche una cifra superiore, ma a distanza di molti anni. Un altro punto su cui mi permetto di richiamare la vostra attenzione, signori della Corte: la sentenza si pone poi finalmente il problema dell'attivo della FEDERCONSORZI, siamo alle pagg. 84 e seguenti della sentenza. La sentenza ricorda puntualmente, non si nasconde dietro nulla, la prima stima dei commissari governativi, quella di 4.120 miliardi e rotti, ricorda che questa stima aveva avuto una riduzione datata al 30 novembre del '91, era scesa a 3.680 miliardi, ricorda la stima Picardi che è di 3.939 miliardi. Ora, la sentenza, signori della Corte, si sofferma analiticamente su queste valutazioni, e in modo particolare sulla valutazione Picardi, e riporta le sue conclusioni a pag. 96: "la valutazione eseguita dal commissario giudiziale appare, di tutta evidenza, il risultato - state attenti, signori - di un meditato e puntuale esame delle singole poste attive; risultato cui egli è pervenuto dopo avere prospettato e poi valutato tutte le incidenze positive o negative che potevano influenzare il cespite. La valutazione sembra dunque ragionata ed approfondita e merita, perciò, di essere accolta nelle sue conclusioni". Questo è il documento di una persona che ha colluso con Capaldo? Ma quella era l'occasione per dire: Picardi non ha capito niente, questa stima è una stima irrealistica, bisognerà scendere di molto, questa stima non si può in nessun modo realizzare. Ed invece la sentenza di omologazione ricorda che il lavoro di Picardi è stato accurato e minuzioso, in realtà vedremo che non fu né accurato né minuzioso e che Picardi sotto questo punto di vista ha proceduto un po' con una sorta di cesoia, che non è esattamente il bilancino che dovrebbe essere usato in operazioni di questo genere. Ma comunque quella valutazione di quasi 4.000 miliardi è considerata frutto di un attento e minuzioso ed analitico lavoro, dal quale la sentenza non prende le distanze proprio nel momento e proprio nella occasione in cui avrebbe dovuto farlo. Perché è la stessa sentenza del Tribunale di Perugia a ricordarci che, nel frattempo, era stata inoltrata la proposta Casella, e quindi la sentenza sapeva che la proposta di Casella era una proposta per 2.150 miliardi. Quale occasione migliore per prendere le distanze da Picardi e dire: dobbiamo orientarci su livelli completamente diversi. Perché dire, in quella maniera così netta e così esplicita, che la stima di Picardi meritava la più ampia considerazione e la più profonda adesione? Nulla, nulla, nulla di tutto questo.

Finalmente si passa alla ricerca dei criteri per l'esecuzione del concordato e si fa presente che i parametri che il Tribunale ritiene di dover privilegiare sono la celerità, la economicità della soluzione e il coinvolgimento di tutti gli organi nel concordato. A pag. 100 la sentenza, sempre motivando, afferma testualmente: "le linee tradizionali della liquidazione concordataria sembrano del tutto inadatte alla presente procedura". Il problema tempo angoscia il Tribunale. La De Vitis - forse è una battuta, ma è una battuta che esprime questa preoccupazione - afferma: era la procedura più grande che fosse mai capitato di trattare al Tribunale di Roma e, considerando i tempi normali, ci sarebbe voluto "mezzo secolo" per chiuderla, non sarà mezzo secolo, ovviamente, ma certamente parecchi e parecchi lustri e quindi la necessità di porsi questo problema. Ebbene, nonostante il tempo sia fattore determinante nella valutazione della convenienza di una proposta e, in particolare, della proposta Casella, che prevedeva la chiusura della procedura nell'ambito di 18 mesi, testualmente la sentenza afferma: "la necessità di prevedere varie ipotesi di liquidazione, che potranno realizzarsi gradatamente a seconda delle opportunità che si presentano". Come fa la sentenza a dire che il Tribunale abbia volutamente ignorato la possibilità di percorrere altre strade? Vedremo che la sentenza di omologazione, oltre tutto, darà incarico al commissario giudiziale di formulare un piano alternativo alla vendita in blocco da presentare entro due mesi, e ciò è in coerenza con quanto la sentenza afferma a pag. 105, dove analizza la offerta di Casella, la qualifica come una prima lettera di intenti, si pone il problema della ammissibilità della vendita in blocco con riferimento ad una situazione di concordato preventivo. Perché, se non erro, esistevano precedenti in favore di altre soluzioni, questa era una novità, ma ragionando e motivando il collegio giunge alla conclusione della esperibilità di questa soluzione, anche nell'ambito del concordato. E si pone finalmente il problema del prezzo, dando atto della profonda differenza che corre tra le stime di cui prima abbiamo parlato e il prezzo che viene adesso offerto. Una valutazione, però, da compiere appunto tenendo conto dei parametri di cui abbiamo detto. Si fa presente che se si adotterà questa soluzione sarà la FEDERCONSORZI stessa, attraverso il suo rappresentante legale, a compiere gli atti di disposizione, e finalmente si precisano i ruoli che dovranno avere anche per il futuro tutti gli organi della procedura, perché è desiderio del Tribunale che tutti siano coinvolti e responsabilizzati nella procedura: commissario governativo, commissario giudiziale, comitato dei creditori, dunque una procedura assolutamente trasparente (sul punto certamente da par suo dirà Francesco Vassalli), ma a me sembra che, se in quella sentenza di omologazione si vuol vedere uno dei punti attraverso i quali si realizza il programma illecito concordato dai due imputati, ancora una volta l'Accusa faccia un buco nell'acqua e la sentenza non abbia offerto motivazioni persuasive.

Si potrebbe dire, a questo punto, che l'accordo criminoso, però, nasca in questo momento. Il Tribunale ha omologato, adesso bisogna incominciare a fare di conto, ed in questo momento sorge il progetto criminoso, l'accordo criminoso nasce in questo momento. Anche perché Gambino, intervistato, ha affermato: "speriamo che qualcheduno non faccia un buon affare". Ora, io capisco Gambino, addirittura l'ho difeso in questo procedimento in fase di indagini, capisco quello che ha detto. Lui muoveva da una stima originaria superiore ai 4.000 miliardi, vede su "Repubblica" - ed è sempre una cattiva esperienza fidarsi di quel che si legge sui giornali - riassunto il progetto Casella, e se ne viene fuori con questa frase, forse perché lui pensava ai suoi famosi 4.000 miliardi. Poi Gambino è un'autorità nel campo del diritto commerciale, ma i docenti di diritto commerciale non sono necessariamente degli esperti di commercio e di mercato, il giurista conosce i profili formali delle cose non necessariamente gli aspetti sostanziali e tutto ciò che c'è dietro dal punto di vista economico, se li capisce tanto di guadagnato ma non è necessariamente mestiere suo. Se Gambino ci avesse capito qualche cosa di prezzi e di valori, per esempio, non avrebbe colto come seria la valutazione di Palazzo Rospigliosi a 200 miliardi, una valutazione che implicava a Roma, negli anni '90, una valutazione di 30 milioni al metro quadrato, quindi una valutazione che non veniva praticata neppure per l'attico con la vista su Piazza di Spagna, se Gambino di prezzi e di commercio avesse inteso qualche cosa; né avrebbe potuto non rilevare - e noi rileveremo di qui a poco - gli errori metodologici che sono stati compiuti dai periti del gruppo De Santis nella valutazione dei crediti e quant'altro. Forse sarà stato indispettito del fatto che un collega, un economista aveva trovato una soluzione che il collegio commissariale non era riuscito a trovare, comunque sta di fatto, al di là di quel che Gambino poteva pensare, stiamo ai fatti ed esaminiamo la proposta dal punto di vista giuridico e dal punto di vista economico. Io qui vi rinvio alle dichiarazioni di Capaldo, alle pag. 174 e seguenti, si potrà obiettare che sono dichiarazioni ancora una volta di un imputato, ma qui Capaldo delinea e rappresenta dei fatti obiettivi sui quali non si può far cadere il sospetto che siano dichiarazioni interessate data la sua posizione.

Qual è l'obiettivo che Capaldo ritiene di perseguire e che naturalmente sottopone poi a coloro che approveranno il suo progetto e che diventeranno suoi partecipi in questo progetto? Il primo obiettivo è quello di consentire alla procedura di monetizzare il più rapidamente possibile ed il più possibile. Il fattore tempo è presentato da Capaldo come un fattore determinante. Di fronte al rischio di una procedura che possa durare parecchi lustri e che possa bruciare, attraverso i prezzi e i costi della procedura, gran parte da ciò che si può ricavare, l'incubo è chiudere e chiudere presto. In questa prospettiva l'acquisto in blocco dei beni presenta una serie di vantaggi: si risparmia tempo, ovviamente; si realizza un prezzo certo e sicuro a fronte della incertezza di un prezzo che si sarebbe dovuto ricavare negli anni attraverso le solite procedure; c'è un enorme risparmio di costi rispetto ai 6-7 miliardi mensili che in quel momento pesavano sulla procedura. Anche se, dice Capaldo, la soluzione della vendita in blocco non è la più favorevole per l'acquirente, perché l'acquirente di per sé ha interesse ad acquistare i pezzi più pregiati e ad abbandonare le rimanenze e i rimasugli alla procedura; quindi si sceglie quella soluzione già in una visuale di interesse di tutti i creditori e non - su questo io fino allo spasimo mi batterò - e non nell'interesse di un terzo estraneo. Perché solo dimostrando l'interesse di un terzo estraneo si può accettare di sostenere l'accusa. Qui tutto è nell'interesse dei creditori, come vedremo di qui a poco. Altro che bancarotta! Non si tratta di fare un affare, si tratta di chiudere in tempi brevi, con soddisfazione ragionevole per tutti i creditori, una procedura che altrimenti minacciava di rosicchiare, attraverso i costi, tutti i possibili attivi. Io oggi a 65 anni rimpiango di avere scelto il ramo penalistico perché ho visto le parcelle che corrono, e le spese, e i costi, si va a (--) e a miliardi. Aveva ragione lei, signor Procuratore Generale, quando diceva che questo è stato un pascolo a cui hanno attinto in tanti, l'unico che non ha attinto è Capaldo, che non ha percepito neppure un onorario da questa vicenda. Sono d'accordo con lei, sono migliaia di miliardi che se ne vanno via in una maniera fantastica, e quindi la necessità di ridurre i costi. Ed ecco poi la trovata di Capaldo. Chi è che potrà portare in porto questa operazione? Su questo richiamo in modo particolare l'attenzione della Corte, che, d'altra parte, vedo assolutamente vigile. Si dovrà costituire una società aperta alla partecipazione di tutti i creditori, e soltanto dei creditori, perché l'operazione non ha finalità speculative. Ecco perché poi il problema del prezzo diventa un problema irrilevante, come vedremo di qui a poco. Questo è il punto qualificante del progetto: solo i creditori; il che significa che tutta l'operazione è concepita in funzione dei creditori. I creditori partecipano in proporzione del credito, il capitale è contenuto in una misura ridotta proprio per consentire a tutti, anche ai creditori medi e piccoli, di partecipare e tutti possono ottenere una soddisfazione da questa procedura, che sarebbe stato follia pensare di potere realizzare se si fosse proceduto attraverso le vie tradizionali ed attraverso i mezzi tradizionali; perché? Ed è bene ribadirlo con molta fermezza. Perché i creditori potevano fino a venti milioni incassare il cento per cento del valore del loro credito, perché la società si impegnava appunto ad acquistare al cento per cento del valore nominale i crediti dei creditori fino a venti milioni; fino ai cinquecento milioni - siamo sempre nell'ambito dei crediti piccoli o medi - era garantito, attraverso questa procedura, l'acquisto da parte dei creditori del 42%, o, meglio, il riacquisto del 42% del loro credito, mentre per quelli fino ad un miliardo si arrivava al 40% del valore nominale. Quindi i creditori potevano cedere il credito e in questa maniera avrebbero incassato immediatamente l'importo che era stato sopra indicato e si sottraevano all'alea della procedura, alle lungaggini della procedura e all'entità, sempre discutibile, dei ricavi della procedura; oppure, se volevano, potevano attendere l'esito della procedura e i relativi riparti, ma sempre con la opzione di accedere alla famosa S.G.R., cioè a questa società che si andava a costituire. Venne scartata la possibilità, ma questo sta a dimostrare lo spirito con il quale si agiva, di realizzare la partecipazione alla società dei creditori attraverso il conferimento dei crediti nel capitale, ma venne fatto tutto il possibile perché tutti i creditori potessero partecipare alla società, e se si tiene conto che i creditori erano migliaia e che migliaia di creditori sarebbero potuti diventare soci della società, questo è sufficiente a dimostrare che non vi era nessuna finalità speculativa in Pellegrino Capaldo. Perché se si fosse voluto speculare, non ci voleva molto a due o tre banche di consorziarsi e di rilevare esse tutto quel complesso di beni, e poi di venderseli realizzando profitti che sarebbero rimasti a loro. Nel momento, invece, in cui i creditori entrano nella società, semmai la società riuscirà a realizzare dei profitti, questi profitti saranno ridivisi tra i creditori. Ecco perché io non riesco a capire, mi sembra quasi di impazzire di fronte a questa sentenza. Come si fa a parlare di bancarotta, quando qualsiasi profitto ritorna a vantaggio dei creditori? Quando, quindi, i creditori ricevono immediatamente soddisfazione dei loro crediti per ciò che riguarda i creditori medio-piccoli, e quando a tutti i creditori è lasciata la possibilità di entrare nella società e quindi di partecipare agli eventuali utili che si dovessero ricavare, oltre i 2.150 miliardi dalla vendita di questi beni? Ma la sentenza ha letto, per esempio, le dichiarazioni di Maugeri, altro teste pressoché ignorato dalla sentenza, là dove Maugeri afferma che sono state fatte pubblicazioni sui giornali per avvertire tutti i creditori di questo progetto, per illustrare le caratteristiche di questo progetto, quando lui ricorda che sono state spedite migliaia di raccomandate ai creditori per rappresentare a loro la possibilità di entrare nella società. Dice Maugeri: "parecchie centinaia di creditori hanno risposto, qualcuno per dichiarare fin da subito che non era interessato, qualcuno per chiedere maggiori precisazioni, quindi abbiamo avuto anche degli incontri, qualcuno ha chiesto degli appuntamenti, abbiamo ricevuto creditori per spiegare nel dettaglio come era il piano", rileggete per cortesia questa udienza del 6 luglio 2001, e vedrete qual è l'impegno che è stato posto dal progetto per sollecitare tutti i creditori ad entrare nella società. E voi capite, senza bisogno di essere grandi economisti, che soltanto attraverso la riduzione e la concentrazione dei soci in poche persone si poteva sperare, eventualmente, di realizzare un utile, non polverizzando gli utili per migliaia di soci, quanto erano quelli che potenzialmente potevano diventare tali nella società che si andava costituendo. La sentenza ha il coraggio - lo dico con tutto il rispetto ovviamente, ma l'affermazione è talmente enorme, che non riesco a trovare altra espressione - di dire: ma la vostra idea di difensori potrebbe anche essere accettata se effettivamente tutti i creditori avessero partecipato alla società, e invece non tutti i creditori hanno partecipato. Ora, questa è una affermazione clamorosa nel suo errore, perché la sentenza confonde tra la esclusione dei creditori e la volontaria astensione ad un affare che veniva proposto. Qui nessuno ha escluso nessuno. Io capisco se il progetto fosse stato concepito in maniera da impedire a qualcuno di partecipare, o se il progetto avesse previsto che la società era formata da soci che non avevano niente a che vedere con il ceto creditore. Qui la società è aperta a tutti, e se qualcuno non partecipa non partecipa per sua libera scelta, e non partecipa per sua libera scelta perché non c'è un affare; perché la previsione è di portare in bilancio a pari, non ci sono intenti speculativi, si tratta di chiudere rapidamente andando grosso modo alla pari. Chi vuole partecipare, nella speranza che si possa realizzare qualche utile, si accomodi, altrimenti siamo pronti a soddisfare tutti, chi non vede l'affare si potrà astenere, potrà fare quello che vuole, ma nessuno è obbligato a fare nulla. Anche perché, e coloro che non hanno partecipato in effetti sono stati soddisfatti, alla stessa stregua di tutti gli altri, non sono state fatte preferenze, non è che sono stati soddisfatti prima i soci della società e poi gli altri, più i soci della società e meno gli altri, tutti sullo stesso piano. Questo è detto in maniera assolutamente lucida da Capaldo, pagg. 198 e 199 del suo troppo ignorato interrogatorio da parte della sentenza di primo grado. E` esemplare, perché ancora una volta noi ci rifacciamo ai fatti, l'atteggiamento delle banche estere. Certo, era un po' difficile far capire a banche giapponesi etc. il meccanismo che era stato studiato. Le banche straniere si informano, partecipano a queste riunioni, vedono che in definitiva partecipare o non partecipare alla società è lo stesso, casomai la partecipazione alla società potrebbe implicare qualche rischio, se non si riesce a realizzare la somma prevista e si astengono, ma non sono contrarie. Leggete le dichiarazioni rese dall'avv. Susanna Beltramo, udienza 12 luglio 2001, è la rappresentante di due sindacati di banche estere: "tutti i creditori furono invitati a partecipare alla società S.G.R., le banche straniere che avevano effettuato i finanziamenti preferirono rimanere creditori, non avevano interesse - cito la pag. 267 del verbale - a trasformare il credito in una partecipazione azionaria". Le banche avevano voluto essere informate, avevano raccolto tutti questi dettagli, ma le banche estere non si sono mai volute impegnare al punto che non avevano voluto neppure inserirsi nel comitato dei creditori. L'atteggiamento delle banche è: stiamo alla finestra e raccogliamo gli utili di una operazione rispetto alla quale non vediamo il vantaggio di partecipare. Questo è l'atteggiamento delle banche estere e di tutti i creditori che non hanno ritenuto di dover aderire. Mi piace ricordare sotto questo punto di vista il testimone Di Brina, testimone mai preso in considerazione dalla sentenza di primo grado. Di Brina è un avvocato, un professore di università, un professore di diritto fallimentare e di diritto commerciale, è un professore che ha fatto una infinità di concordati, di liquidazioni, di fallimento, e via dicendo, ed è il coadiutore o il subcommissario dell'avv. D'Ercole, e cioè dell'ultimo dei commissari prima di Lettera. Il fatto che facesse o no un affare la S.G.R. voleva dire che facevano un affare o no gli stessi creditori che partecipavano all'S.G.R.. Tutti coloro che hanno un minimo di esperienze di queste cose hanno subito capito lo spirito di quel progetto: l'affare non lo faceva la S.G.R., perché la S.G.R. non era una entità distinta dai creditori sul piano economico, e quindi se faceva un affare la S.G.R. lo facevano i creditori. Badate che Di Brina è un testimone, non è un imputato che si deve difendere. "Si trattava di una operazione di assoluta trasparenza, è stata fatta una proposta a tutti i creditori per entrare nella S.G.R. al fine di lucrare eventuali vantaggi, che con la operazione S.G.R. ipoteticamente potevano esserci". Ma dove sta la bancarotta? Dove sta l'attività volta ad alterare la par condicio dei creditori? Dove sta l'interesse personale ed egoistico di Pellegrino Capaldo? E seppure vogliamo vedere Pellegrino Capaldo banchiere e Presidente di una banca, dove sta l'interesse della sua banca, quando la società è aperta a tutti e quando i profitti saranno polverizzati tra tutti, se mai ci saranno? E ancora Di Brina: "è ovvio che la partecipazione era aperta a tutti i creditori", e c'è una cosa molto bella che Di Brina dice: "noi non ci siamo posti problemi giuridici perché siamo arrivati quando la sentenza era già omologata, ma dal punto di vista intellettuale e morale noi ci siamo sentiti rasserenati dalla constatazione che la S.G.R. era uno strumento interno al ceto dei creditori, e quindi sotto questo punto di vista non ci importava affatto che si trattasse di 2.150, o 3.000, o 4.000, perché comunque tutto era concepito nell'interesse dei creditori. Ecco quindi perché noi abbiamo ritenuto che dal punto di vista intellettuale e dal punto di vista morale potevano ritenerci rasserenati da questa soluzione". Allora, signor Presidente e signori della Corte, parlare a questo punto di una alterazione della par condicio a me pare sia veramente assurdo. La partecipazione alla società non garantisce alcun privilegio e il prezzo offerto, e dobbiamo adesso aprire questo nuovo capitolo, era il prezzo massimo pagabile non avendo intenti speculativi, ma avendo di mira solo il pareggio del bilancio. Qualcuno maliziosamente potrebbe chiedere: ma perché, allora, soltanto alcuni dei creditori, i più grossi, hanno aderito a questa operazione, perché gli altri non hanno aderito? Ma la risposta è semplice: coloro che avevano interesse, soprattutto il maggiore interesse alla accelerazione dei tempi della procedura, erano i creditori di maggior rilievo e di maggior conio, al piccolo creditore, ovviamente, questo interessava molto meno, e siccome il vantaggio consisteva soprattutto nel chiudere una procedura che altrimenti minacciava di durare per anni, ecco perché i maggiori creditori aderiscono a questa soluzione, non perché da quella soluzione essi potessero ricavare dei vantaggi. Capaldo afferma che il prezzo offerto non è stato calcolato in funzione delle procedure concorsuali, così come, invece, maliziosamente sostiene la sentenza, non è vero che 2.150 sia stato calcolato come somma necessaria a pagare il 40%, non è, insomma, la somma minima attraverso la quale si poteva rispettare la percentuale fissata legislativamente. E`, invece, la somma massima che si poteva offrire realisticamente valutando che cosa? Non le stime astratte dei beni, ma valutando realisticamente quello che si poteva ottenere dai singoli cespiti, dalle singole voci; e la valutazione di Capaldo, che è uomo che queste cose conosce, e la valutazione degli altri banchieri, che con lui studiarono il prezzo da formulare, era che da quei beni si potevano ricavare 2.800-2.900 miliardi. Perché non è stata indicata la cifra? Perché ai 2.150 miliardi bisognava aggiungere le spese, bisogna tenere conto degli interessi che correvano sul tempo medio calcolabile della operazione e questo, salvo ognuno, non può evidentemente essere posto a carico dell'acquirente, il quale non voleva fare un affare, ma non intendeva neppure fare beneficenza, altrimenti avrebbe offerto non più 2.150 miliardi, ma ne avrebbe offerti soltanto 1.000, ovviamente. In questa maniera si riesce a rimborsare, a parte i creditori piccoli soddisfatti al cento per cento, secondo la percentuale del 40%, i creditori. La riprova è nei fatti perché tutta questa vicenda è stata passata al vaglio da parte della Guardia di Finanza, dietro incarico della Commissione parlamentare di inchiesta. Certo, io posso anche capire che il Tribunale di Perugia non abbia grande dimestichezza con le commissioni parlamentari di inchiesta, però chi ha avuto pratica di queste commissioni non deve pensare ad una allegra scampagnata tra amici. Basterebbe pensare alla diversità di interessi politici che animano i membri della commissione per rendersi conto di come vengono condotte queste indagini. Lasciamo stare l'aspetto formale, e cioè che la commissione ha gli stessi poteri del Pubblico Ministero, e via dicendo, ma in realtà la commissione agisce con grande rigore e con grande severità nella speranza di trovare il pelo nell'uovo e nella speranza di potere fare le scarpe alla parte avversa. Questo è lo spirito delle commissioni. La commissione ha esaminato le operazioni una per una, sono state passate al setaccio, e la Guardia di Finanza ha compiuto tutte le quante le sue valutazioni. Il volume della Commissione parlamentare è un volume alto così, io mi limito semplicemente a citare le pagg. 206, 207, 208, dove sono riportate le conclusioni. In queste conclusioni la Commissione parlamentare riconosce che non c'è stata finalità speculativa in nessuna delle operazioni, che grosso modo i prezzi realizzati erano i prezzi di mercato, qualche volta si è realizzato qualche cosa di meno, qualche volta qualche cosa di più, ma normalmente le cose sono andate esattamente secondo le previsioni del progetto Capaldo. Naturalmente la sentenza fa strame della commissione, sarebbe quasi da inoltrare questo documento al Parlamento perché veda in che modo è preso in considerazione da un giudice della Repubblica italiana. Si fanno delle ironie sul Presidente di questa commissione, e siccome il Presidente è lo sventurato Cirami, autore di altrettanta sventurata proposta di legge, si fanno anche dei giochini di parole, cara Parte Civile, anche intorno al legittimo sospetto e a quant'altro che dovrebbe circondare la relazione della commissione, e questo una sentenza non se lo può permettere! Io adoro il giudice che sappia fare arma di ironia, che sappia scherzare nel corso del dibattimento perché questo serve molte volte a stemperare tensioni e ad arrivare con serenità alla decisione. Odio il giudice che fa dello spirito nella sentenza, perché questo non gli è consentito! Altro che balli alla corte asburgica, intravisti dal buco della serratura! Non so di che cosa si parla, forse perché io stavo dall'altra parte del buco, e non ho l'abitudine di sbirciare. Altro che sospetti! Questo è un lavoro serio di una commissione del Parlamento italiano che giunge alla conclusione che il progetto Capaldo era un progetto serio e che nulla è stato fatto in violazione della legge e per finalità speculative. Certo, la motivazione di una commissione parlamentare non fa cosa giudicata, lo sappiamo benissimo, non abbiamo bisogno di andare a scuola per sapere qual è la differenza tra la sentenza passata in giudicato e una commissione; ma non abbiamo neppure bisogno di andare a scuola per sapere che il lavoro di una commissione va rispettato e che soprattutto va rispettato quando non si abbandona a giudizi, ma chiama a suo sostegno i risultati obiettivi della Guardia di Finanza. Altrimenti diciamo che sono tutti corrotti: è corrotto Greco, è corrotto Capaldo, è corrotta tutta la Guardia di Finanza, è corrotto tutto il Parlamento, e questa è carta straccia che possiamo buttare via!

Il progetto Capaldo, dicevo, prevedeva la partecipazione alla società di tutti i creditori e, si badi, per via che si voleva alterare la par condicio e per via che si volevano realizzare chissà quali profitti illeciti la partecipazione dei creditori, signor Presidente e signori della Corte, rimane aperta per un anno dopo la costituzione della società. Ma l'interesse sarebbe stato di chiudere il più presto possibile, meno gente viene e se ci saranno dei guadagni più alti saranno i guadagni dei soci. No, anche dopo la costituzione della società, la società rimane aperta alla partecipazione di altri eventuali aspiranti soci, e questo avviene ancora per un anno. Allora, signor Presidente e signori della Corte, io mi permetto di osservare, da quel modestissimo penalista che sono, che per valutare la sussistenza del dolo noi dobbiamo rifarci all'inizio della condotta. Non esistono più le figure del dolo subsequens, del dolo alternativo, e via dicendo; il dolo deve presidiare la condotta criminosa da suo inizio e quindi noi dobbiamo portarci al momento dell'offerta, ma al momento dell'offerta viene prospettata una società - la famosa S.G.R. che avrebbe dovuto essere costituita - blindata, è una società aperta solo ai soci, e non si sa neppure quali e quanti saranno i soci che aderiranno perché potrebbero aderire tutti, anzi, si fa l'impossibile perché aderiscano tutti. Quindi, anche se il prezzo fosse stato volutamente basso, o, come dice la sentenza, addirittura vile, anche se fosse stato possibile prevedere dei profitti dalla vendita dei beni, i profitti ritornavano a vantaggio dei soci che avessero aderito alla società. E siccome il dolo va valutato in quel momento, Capaldo si augura che tutti i creditori partecipino, e quindi immagina che se ci saranno profitti i profitti saranno ripartiti tra tutti i creditori, nessuno escluso. Come si fa a parlare di dolo? Come si fa a parlare di dolo di un delitto di bancarotta? Come si fa a parlare di dissipazione dei beni? Se ai creditori viene garantita la possibilità immediata di ottenere cifre, che mai sarebbero riusciti ad ottenere attraverso una procedura normale, così come l'esperienza ci insegna, e se, addirittura, come clausola di riserva viene immaginata questa società che se realizzerà profitti li ridividerà tra i soci che sono tutti creditori? Questo è il punto, signor Presidente e signori della Corte. Siamo agli antipodi del dolo del delitto di bancarotta. Se si studia una soluzione nell'interesse dei creditori, non si può parlare di un dolo del delitto di bancarotta, se è vero che il dolo del delitto di bancarotta presuppone la consapevolezza e la volontà di alterare la par condicio dei creditori. Nel nostro caso ciò che circonda l'offerta di 2.150 miliardi, e quindi la società, la società blindata, la società aperta ai soci, è l'opposto del dolo, perché si ragiona e si opera in funzione dell'interesse dei creditori. Il progetto opposto era un progetto che avrebbe dovuto immaginare una società non aperta ai creditori: una società che comprava i beni, liquidava i creditori a quattro soldi e poi intascava il profitto dei beni dopo averli venduti. E mi sia consentito dire che a Capaldo, se avesse avuto in mente un progetto di questo genere, non mancava certamente l'inventiva per trovare uno strumento capace di realizzare un interesse egoistico, né mancavano i supporti di carattere economico, visto che avete tanto sbandierato la sua importanza di economista, la sua dimestichezza con il mondo bancario, la sua carica di Presidente di una banca e via dicendo. Qui, invece, come vi dicevo, è tutto il contrario, i creditori sono sollecitati a partecipare - e torno ad insistere, e poi abbandono il tema perché non voglio poi apparire come un Pierino fastidioso - la società è aperta alla partecipazione di tutti i soci e, nel momento in cui parte l'offerta, neppure si sa quali e quanti saranno i soci, anzi, si auspica la partecipazione di tutti. Vediamo, comunque, signor Presidente e signori della Corte, come si giunge a questa famosa offerta di 2.150 miliardi.

 

Alle ore 11.50 l'udienza è sospesa brevemente.

 

L'udienza riprende alle ore 12.15.

 

AVV. Franco COPPI (Difesa Capaldo): Dobbiamo adesso esaminare, signor Presidente e signori della Corte, il più rapidamente possibile, come si sia giunti, comunque, all'offerta di 2.150 miliardi, perché anche sul punto la sentenza impugnata non ha mancato di sviluppare osservazioni critiche nei confronti dell'operato del prof. Capaldo. Capaldo rende le sue dichiarazioni sul punto a partire dalla pag. 181 del verbale. Vediamo di sintetizzare il suo punto di vista e vediamo soprattutto come le sue considerazioni corrispondano realmente ai fatti. Capaldo ha sempre detto che le stime che erano state effettuate, tanto quelle che possiamo riferire al Tribunale Fallimentare, o comunque ai commissari governativi, quanto la stima Picardi, erano delle stime non realistiche. Il prof. Capaldo non si impegna tanto sul tema delle partecipazioni, perché anche se con riferimento alle partecipazioni qualche cosa avrebbe potuto essere detto, e forse qualche valutazione avrebbe potuto essere rivista, tuttavia, tenendo conto di una corretta e felice procedura di liquidazione, si poteva alla fine dire che per quanto riguarda le partecipazioni le valutazioni, anche adottando un po' criteri compensativi, si potevano considerare condivisibili, comunque accettabili nel complesso. Assolutamente inaccettabili erano, innanzitutto ed invece, le valutazioni per quanto riguarda i beni immobili. Il prof. Capaldo, che è persona che non usa le parole forti, parla di valutazioni, in certi casi, addirittura sciatte, ma noi potremmo usare termini anche più vigorosi per sottolineare la disinvoltura estrema con la quale ci si è mossi nel compiere queste valutazioni. Io porto un esempio per tutti che è quello del Palazzo Rospigliosi, qui gli errori di valutazione sono addirittura clamorosi. Lasciamo perdere che le valutazioni sono state fatte in un anno nel quale ancora il mercato immobiliare, come si dice in gergo, "reggeva" o "tirava", mentre la nostra offerta è formulata nel 1992, quando, come tutti dichiarano, come dichiara la De Vitis, il mercato immobiliare era invece in caduta libera. Ma, caduta o non caduta, non si è mai visto a Roma negli anni '90 valutare un immobile a 30 milioni al metro quadrato, 30 milioni che poi nella sostanza erano destinati a diventare 50, se si considera, come vedremo di qui a poco, che Palazzo Rospigliosi era stato affittato per 200 milioni all'anno, 6000 metri quadrati di superficie, per un contratto che doveva avere una durata di ben 12 anni; una stima assolutamente folle. Ma siccome appunto abbiamo deciso che non dobbiamo abbandonarci alle parole o agli aggettivi, ma dobbiamo considerare i fatti, guardiamo per un istante soltanto la vicenda di Palazzo Rospigliosi, valutato da parte