CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

SEZIONE PENALE

Processo verbale redatto in forma integrale o riassuntiva, ai sensi degli articoli 134 e segg. C.P.P., da personale tecnico esterno all'Amministrazione dello Stato, in ausilio del Segretario verbalizzante, relativo al

PROCEDIMENTO N. 641/2003

A CARICO DI: GRECO IVO + 3

UDIENZA DEL GIORNO TRENTUNO MAGGIO 2004

(Rinvio dall'udienza del 12 maggio 2004)

COLLEGIO:    PRESIDENTE:   DOTT. RENATO SANTILLI

             CONSIGLIERI: DOTT. NICOLA ROTUNNO (Relatore)

                            DOTT. MAURO DI MARZIO

PUBBLICO MINISTERO: DOTT. PIETRO MARIA CATALANI

SEGRETARIO D'UDIENZA: DOMENICA PANSERA

IMPUTATI E DIFENSORI:

1)GRECO IVO - AVV. F. LEMME DI FIDUCIA

2)CAPALDO PELLEGRINO - AVV. F. COPPI, AVV. F. VASSALLI DI FIDUCIA

3)CARBONETTI FRANCESCO - AVV. D. ZAGANELLI SOST. PROC.

4)D'ERCOLE STEFANO - AVV. V. ROSSI D’UFFICIO (mattinata); AVV. A. D’ALESSANDRO SOST. PROC. (pomeriggio)

RESPONSABILE CIVILE:

S.G.R. SOCIETÀ DI GESTIONE PER IL REALIZZO S.p.A. - AVV. M. CASELLATO

PARTI CIVILI E DIFENSORI:

AVV.RA STATO - AVV. G. DELL'AIRA (x parti pubbliche in atti)

C.A.P. PERUGIA - AVV. G. FANFANI

BARRACO ANGELO, UCCELLO LUANA, PLACIDO M. INCORONATA - AVV. M. CARIA SOST. PROC.

 

RINVIO ALL'UDIENZA DEL: 11 GIUGNO 2004, ore 9.00.


 

Il presente verbale viene aperto alle ore 10.05.

Il Presidente dispone che il processo verbale relativo al presente procedimento sia redatto con la stenotipia in forma integrale ai sensi degli articoli 134 e segg. del Codice di Procedura Penale.

In sede di rinvio dall'udienza del 12 maggio 2004.

Si dà atto che sono presenti gli imputati Capaldo Pellegrino e Greco Ivo, mentre non sono comparsi gli imputati Carbonetti Francesco, D'Ercole Stefano (già contumaci all'udienza del 26 aprile 2004).

1)L'imputato Greco è assistito e difeso dall'Avvocato Fabrizio Lemme di Roma, difensore di fiducia - presente. (È altresì presente l'Avvocato Stefano Tentori Montalto del Foro di Perugia, suo sostituto processuale).

2)L'imputato Capaldo Pellegrino è assistito e difeso dall'Avvocato Francesco Vassalli, unitamente all'Avvocato Franco Coppi di Roma, difensore di fiducia - presenti.

3)L'imputato Carbonetti è assistito e difeso dall'Avvocato Stelio Zaganelli del Foro di Perugia, difensore di fiducia - assente, oggi sostituito dall'Avvocato David Zaganelli, come da delega che produce.

4)L'imputato D'Ercole è assistito e difeso dall'Avvocato Angelo Alessandro Sammarco di Roma, difensore di fiducia - assente. La Corte nomina, ex Art. 97, 4° comma, Codice di Procedura Penale, l'Avvocato Vincenzo Rossi, iscritto all'Albo dei difensori d'ufficio.

Per il Responsabile Civile S.G.R. Società Gestione per il Realizzo S.p.A. è presente il difensore Avvocato Mario Casellato, in sostituzione dell'Avvocato Vassalli, come da delega in atti.

Presente il Procuratore Generale.

PER LE PARTI CIVILI:

- L'Avvocatura dello Stato presente in persona dell'Avvocato Giuseppe Massimo Dell'Aira, per (la Presidenza del Consiglio dei Ministri), il Ministero della Giustizia, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

- Per il Consorzio Agrario Provinciale di Perugia è presente l'Avvocato Giuseppe Fanfani del Foro di Arezzo, il quale deposita nota spese (come da riserva udienza precedente).

- Per le Parti Civili Barraco Angelo, Uccello Luana e Placido Maria Incoronata è presente l'Avvocato Massimo Caria del Foro di Roma, quale sostituto processuale dell'Avvocato Marco De Carolis, come da delega che produce.

A questo punto:

CONSIGLIERE RELATORE DR. ROTUNNO: Sono state depositate delle memorie sia da parte dell'Avvocato Lemme, sia da parte degli Avvocati Coppi e Vassalli, in udienza; successivamente è stata presentata un'altra memoria da parte dell'Avvocato Vassalli. C'è una replica del Procuratore Generale, il quale in data 27 maggio del 2004 ha anche presentato, fuori udienza, una richiesta di conversione del sequestro da sequestro preventivo in sequestro conservativo.

PRESIDENTE: Le parti sull’istanza?

AVV.RA STATO - AVV. Giuseppe DELL'AIRA: Noi non soltanto aderiamo alla richiesta, ma la facciamo nostra, anche perché l'avremmo formulata in ogni caso, sia in sede di replica, sia comunque al di fuori del dibattimento, ma è ovvio che l'entità dei crediti vantati non può che portarci a confermare e chiedere l'accoglimento.

AVV. Mario CASELLATO (x Resp. Civile): Proprio molto brevemente il difensore del Responsabile Civile, perché ovviamente noi stiamo aspettando la sentenza di assoluzione, e quindi questa disputa sul sequestro ci interessa relativamente, perché ha a che fare soltanto con una conferma di sentenza di condanna, che non è il caso che interessa questa Corte. Quindi molto brevemente soltanto per rilevare che la richiesta formulata dal Pubblico Ministero è del tutto irrituale, oltre che infondata. Tra l'altro, il contenuto non corrisponde neanche al vero della richiesta del Pubblico Ministero, e questo dispiace. Innanzitutto intempestiva, non ha deciso con sentenza, come è scritto qui nella richiesta del Pubblico Ministero, in questa materia il Tribunale, ma ha deciso con ordinanza autonoma e in pari data, il fatto che sia in pari data non fa venire meno il fatto che sia un provvedimento autonomo. A questo provvedimento autonomo, l'ordinanza, doveva essere sottoposta impugnazione, se si riteneva di doverla impugnare perché, contrariamente a quanto detto dal Pubblico Ministero, il Tribunale si è pronunciato sul punto, non è vero che ha confermato i sequestri che c'erano sic et simpliciter, il Tribunale ha proprio respinto la richiesta di conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo, sono indicate tutte le pagine del primo provvedimento del G.I.P., del resto non rileva più, quello che rileva è il provvedimento del Tribunale che ha respinto questa richiesta e che doveva essere ovviamente dalle parti interessate impugnato. Questo provvedimento espressamente a pag. 3, pari data della sentenza, dice: "rilevato, da ultimo, che nella situazione di incertezza circa l'effettiva titolarità dei beni in sequestro, non può a garanzia delle pretese risarcitorie vantate dalle parti civili disporsi il mantenimento del sequestro a titolo conservativo". Quindi non è che ha non si è pronunciato o che ha confermato, ha proprio respinto la richiesta. Se si vuole andare di contrario avviso, bisogna impugnare questa ordinanza con i mezzi previsti dal Codice di Procedura Penale, cosa che non è stata fatta. Dirò di più: è del tutto infondata questa richiesta del Procuratore Generale, e ci dedichiamo poco tempo soltanto perché noi siamo in attesa della sentenza di assoluzione, ma è del tutto infondata, gravemente infondata, perché innanzitutto ricordiamo che la richiesta di conversione del sequestro conservativo in sequestro preventivo fu richiesta dalle Parti Civili in primo grado e non dal Pubblico Ministero, quindi il Pubblico Ministero non aveva neanche interesse ad impugnare la richiesta, il provvedimento che respinse la conversione, perché il Pubblico Ministero non richiese mai in primo grado questa misura. Ma ricordiamo a noi stessi, per l'Art. 316 del Codice di Procedura Penale, la richiesta di sequestro conservativo da parte del Pubblico Ministero non può essere fatta per i motivi che vengono qui narrati, "considerato che allo stato numerosi soggetti pretendono ancora la soddisfazione delle loro pretese creditorie, determinate dai fatti illeciti per cui è e processo, segnatamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri", la costituzione della Parte Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata respinta in sentenza, e credo che non sia più Parte Civile la Presidenza del Consiglio dei Ministri in questo processo, è stata respinta la costituzione dal Tribunale in sede di sentenza di primo grado, non è che è stata respinta la richiesta di provvisionale, è stata proprio esclusa dal processo. Poi "il Ministero della Giustizia, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il C.A.P. di Perugia e numerosi dipendenti della FEDERCONSORZI"; tutti questi crediti, ai sensi dell'Art. 316, non riguardano il Pubblico Ministero, il Pubblico Ministero può chiedere il sequestro conservativo soltanto per la garanzia delle spese processuali, poi lo dice il Pubblico Ministero, ma siccome dice anche questo. Art. 316: il Pubblico Ministero può chiedere soltanto a garanzia delle spese processuali, stiamo parlando delle spese processuali. Quindi tutta questa parte della motivazione della richiesta di sequestro conservativo è del tutto infondata ed irrituale. L'unico punto per il quale può effettivamente il Pubblico Ministero richiedere il sequestro conservativo sarebbero le ultime righe della motivazione. Tutti i dipendenti della FEDERCONSORZI hanno transatto, anche a voler dire la prima motivazione è del tutto infondata nei fatti, ma comunque sia non può il Pubblico Ministero richiedere a quel titolo. L'unico motivo potrebbe essere le spese processuali e nel passaggio dopo, come dice il Procuratore Generale, c'è scritto che "ritenuto anche sotto il profilo pubblicistico, che specificamente interessa e legittima lo scrivente", - che 'solo legittimamente interessa e specifica lo scrivente' bisognerebbe dire - "vi è fondata ragione di ritenere che possano mancare le risorse per il pagamento delle spese processuali". Cioè stiamo parlando di questo, mancano le risorse per il pagamento delle spese processuali, questo è il motivo per cui viene chiesto il sequestro conservativo, l'unico motivo possibile da parte del Pubblico Ministero. È infondata nel merito, intempestiva, non è stata impugnata l'ordinanza, che aveva espressamente rigettato questa misura già in primo grado con ordinanza, e in più non aveva neanche interesse il Pubblico Ministero perché non l'aveva neanche richiesto in primo grado. Per tutti questi motivi si chiede il rigetto della richiesta formulata dal Pubblico Ministero del tutto intempestiva ed irrituale.

AVV. Fabrizio LEMME (Difesa Greco): La Difesa del Presidente Greco si rimette alla Corte.

AVV.TI COPPI E VASSALLI (Difesa Capaldo): Ci associamo.

La Corte si riserva di decidere in sede di sentenza.

PROCURATORE GENERALE: Signor Presidente, prima di dare la parola all'Avvocato Lemme, è giunto al mio ufficio, e quindi ne chiedo la produzione, uno scritto difensivo dell'imputato D'Ercole in un procedimento civile a Roma nei confronti della FEDERCONSORZI in persona del suo commissario governativo, in cui l'imputato D'Ercole, citando come testimoni Ludovico Pazzaglia, Mario Casella, Stefano Maugeri, Francesco Carbonetti e Pellegrino Capaldo, sostiene precisamente l'incontrario di quello che ha sostenuto la sua Difesa qui; vale a dire chiede a questi testimoni di testimoniare...

PRESIDENTE: La sua Difesa o lui?

PROCURATORE GENERALE: La Difesa, il prof. Romano Vaccarella, attualmente giudice della Corte Costituzionale.

PRESIDENTE: In questo atto di citazione si sostiene qualcosa che è contrario a quello che la sua Difesa attuale avrebbe detto. E` contrario a quello che ha detto la Difesa o quello che ha detto l'imputato?

PROCURATORE GENERALE: Contrario anche a quello che ha detto l'imputato. Leggo i capitoli: "vero che il prof. D'Ercole..."

AVV. Mario CASELLATO (x Resp. Civile): Scusi, Presidente, prima che legga l'atto che entrerebbe così negli atti del processo, viene ammesso questo atto?

PROCURATORE GENERALE: Non faccio la lettura, dico solo che difendendosi, anzi attaccando FEDERCONSORZI di fronte al giudice civile di Roma, un giudice onorario tra l'altro (è proprio strana questa nostra Repubblica), il prof. D'Ercole ha sostenuto precisamente l'incontrario di quello che ha sostenuto in questo processo; vale a dire che ha partecipato attivamente alla redazione dell'atto quadro, che ha fatto tante riunioni, che era perfettamente consapevole di quello che si andava a fare, e quindi chiede, portando gli stessi testimoni e un imputato di questo processo, all'inizio anche Carbonetti era coimputato, dicendo: io ho fatto e ho fatto molto per FEDERCONSORZI, quindi liquidatemi le competenze e sapevo tutto; qualcosa di precisamente diverso da quanto detto da D'Ercole e da quanto sostenuto anche nella sentenza che dà a D'Ercole un ruolo così marginale da averlo assolto. Quindi il mio Ufficio ha interesse chiaramente a produrlo, mi rendo conto che siamo in fase terminale e quindi immagino le obiezioni, però io l'ho ricevuto soltanto il 28 di maggio e questa era la prima udienza utile. Avv. De Carolis di Roma, è un fax a disposizione di tutti, potete leggerlo.

AVV. Fabrizio LEMME (Difesa Greco): “Come convenuto, le trasmetto”, prima è stata preceduta da una telefonata.

PARTE CIVILE - AVV. Massimo CARIA (PP.CC. Barraco Angelo, Uccello Luana e Placido Maria Incoronata): L'Avvocato De Carolis ha ricevuto a studio dei documenti, in forma anonima, infilati nella cassetta delle poste. Questi documenti sono della difesa del prof. D'Ercole in un procedimento civile dispiegato a Roma, tuttora pendente, per cui è stata fissata udienza di precisazione conclusioni; è un procedimento in cui il prof. D'Ercole richiede il pagamento di proprie competenze relativi ai fatti per cui è causa. In particolare, l'articolazione mezzi istruttori, ai sensi dell'Art. 184 del codice di rito civile, il prof. D'Ercole, per mezzo della sua difesa, sostiene che in realtà la sua attività non fu meramente operativa, ma in realtà intellettuale attiva, anche per la predisposizione del prezzo del contratto, cosiddetto "contratto quadro". Quindi l'Avvocato De Carolis, che io sostituisco, chiede, in via principale, l'acquisizione, la richiesta di copia del fascicolo, tuttora pendente al Tribunale di Roma, giudice Dell'Erba, Sezione XI, R.G. 108188/99; in via subordinata, che si consenta l'ammissione della documentazione che io ho qui con me, e che è la documentazione relativa all'atto introduttivo del prof. D'Ercole nel procedimento civile, in cui richiede sostanzialmente il pagamento di competenze misurate sulle tabelle professionali dei dottori commercialisti, relativamente ad un atto di valore 2.150 miliardi, sostenendo che la sua attività non fu meramente operativa né esecutiva, ma attiva anche di partecipazione alla elaborazione del prezzo.

AVV.RA STATO - AVV. Giuseppe DELL'AIRA: Le parti pubbliche si associano alle ultime richieste della Parte Civile, chiedendo l'acquisizione.

AVV. Mario CASELLATO (x Resp. Civile): L’istanza l'abbiamo sentita, io volevo leggere i documenti di cui si chiedeva l'acquisizione. (...)

PRESIDENTE: Stiamo parlando dell’istanza del Procuratore Generale.

AVV. Mario CASELLATO (x Resp. Civile): Per leggere l'atto ci vorrebbe un po' di tempo, voglio solo capire dal Procuratore Generale se mi sbaglio io, se è una mia impressione, qui vedo la data dell'atto 29 novembre 2001, è questo l'atto di cui si chiede l'acquisizione? Allora è assolutamente intempestivo. Formalmente dal punto di vista del Codice di Procedura Penale questo si chiama richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale.

AVV. COPPI (Difesa Capaldo): Di sospensione della discussione, siamo in fase di discussione.

AVV. Mario CASELLATO (x Resp. Civile): La rinnovazione della istruttoria dibattimentale può essere possibile soltanto quando siano pervenuti fatti nuovi successivi rispetto all'atto in cui è stato fatta l'impugnazione, l'appello. Qui stiamo parlando di un atto che porta come data 29 novembre 2001, quindi è assolutamente tardiva, è tardiva sia in radice, sia per il fatto che il Procuratore Generale ha avuto la prima udienza di istruttoria dibattimentale, in cui questo atto esisteva già da circa anni e mezzo, e non è stata chiesta la rinnovazione della istruttoria dibattimentale, quindi è assolutamente intempestiva, inammissibile la richiesta. Io mi fermo sulla inammissibilità, perché se dobbiamo invece scendere sul merito, bisogna prendersi il tempo di leggersi queste carte, perché ovviamente dobbiamo dare un parere sensato, quando diamo un nostro parere. Però, credo che preliminarmente la Corte debba valutare la ammissibilità o la inammissibilità di una richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, perché se la richiesta è inammissibile, come nel caso di specie, è inutile che ci trasferiamo al merito della vicenda. È palesemente, icto oculi, inammissibile. Tenga presente, tra l'altro, il Presidente, e la Corte, che si fa riferimento a questo atto del 29 novembre 2001, ma se non mi sbaglio, però può darsi che mi sbaglio, il Procuratore Generale mi correggerà, non è tanto questo l'atto che interessa, ma è l'allegato a questo atto; questo atto dice solo che c'è un allegato, quando andiamo a guardarci l'allegato, perché siamo precisi per natura, ci andiamo a vedere la data dell'allegato, è del 20 dicembre del '99, l'atto di citazione a cui fa riferimento il Procuratore Generale ha data 20 dicembre '99, prima della sentenza di primo grado. Credo che questo sia sufficiente per dichiarare l'assoluta inammissibilità della richiesta e quindi prescindiamo dalle osservazioni sul merito.

PRESIDENTE: Gli altri difensori?

AVV. Fabrizio LEMME (Difesa Greco): È indifferente al problema dell'acquisizione o meno al processo di questo documento, che si riferisce solo alla posizione del D'Ercole. Comunque, per amore di tesi e della verità, l'Art. 238 del Codice di Procedura Penale consente l'acquisizione degli atti di un processo civile solo se la sentenza che ha definito il processo civile sia passata in giudicato, non mi sembra questo il caso.

AVV. Franco COPPI (Difesa Capaldo): Noi nella sostanza ci rimettiamo alla decisione della Corte perché siamo indifferenti alla questione. Solo per una questione di stile, apprendiamo per la prima volta che adesso non sono più soltanto i giornalisti che debbono sfuggire ad una condanna per diffamazione, che ricevono anonimamente nella cassetta delle lettere documenti, ma adesso anche gli avvocati ricevono anonimamente nelle cassetta documenti che poi ritengono di riversare, attraverso l'Ufficio del Pubblico Ministero, nel giudizio. Ne prendiamo atto sottolineando le magnifiche sorti progressive dell'avvocatura.

AVV. Vincenzo ROSSI (Difesa d'ufficio D'Ercole): Si rimette alle valutazioni della Corte.

PARTE CIVILE - AVV. Massimo CARIA (PP.CC. Barraco Angelo, Uccello Luana e Placido Maria Incoronata): Mi associo alla richiesta del Pubblico Ministero, intendevo depositare questa istanza sulla stessa documentazione che ha il Pubblico Ministero, quindi non è che è stata comunicata al Pubblico Ministero documentazione, pervenuta peraltro in forma anonima, affinché si costituisse una attività difensiva della Parte Civile, lo facciamo anche noi, l'Avvocato De Carolis ha portato il Pubblico Ministero a conoscenza di questa documentazione.

PRESIDENTE: Lei vuole acquisire altri documenti?

PARTE CIVILE - AVV. Massimo CARIA (PP.CC. Barraco Angelo, Uccello Luana e Placido Maria Incoronata): Io sto facendo una istanza Affinché voi acquisiate il fascicolo relativo alla causa pendente al Tribunale civile a Roma, fascicolo che contiene anche documenti che saranno a supporto dell'atto di citazione dispiegato dal prof. D'Ercole, immagino, visto che chiede competenze su 2.150 miliardi, 2 miliardi e 150 milioni come competenze. In subordine, che vengano acquisiti i documenti che io ho qui: atto di citazione e memoria ai sensi dell'Art. 184 Codice di Procedura Civile, in cui il prof. D'Ercole sostiene di non essersi limitato ad una attività operativa esecutiva, ma di avere svolto una attività attiva, anche nella determinazione del prezzo relativamente al contratto quadro. Io ho qui l'istanza, se lei mi consente.

PRESIDENTE: Su questa richiesta?

PROCURATORE GENERALE: Può essere inutile ai fini del decidere acquisire tutto il fascicolo da Roma, per me, per il mio Ufficio, anche se mi rendo conto della tardività della mia richiesta, l'ho detto mentre ve lo chiedevo, è importante il principio di verità, e per questo ho tentato di produrre questo documento, ho voluto renderlo noto perlomeno alla Corte, perché mi pare che sia una strana Repubblica questa in cui si sostiene una cosa a Perugia e un'altra a Roma, pretendendo che due giudicati vadano in senso diametralmente opposto. È per amore di verità che ho parlato, poi le cesure processuali mi interessano fino ad un certo punto.

AVV.RA STATO - AVV. Giuseppe DELL'AIRA: Per associarmi alla richiesta della Parte Civile, richiamando soltanto in sintesi, a proposito delle obiezioni che sono state sollevate, che il 238, in realtà, per quanto riguarda i giudizi civili si riferisce soltanto ai verbali di prova assunta, e a quel punto si potrebbero porre dei problemi di legittimo contraddittorio, che comunque potranno essere valutati solo all'atto dell’acquisizione della documentazione relativa al processo civile, quindi non esiste alcuna preclusione. Quanto alla tempestività, penso che non debbano sussistere dubbi, perché comunque sia avvenuta, è la conoscenza del fatto che rileva ai fini della deducibilità dell'elemento, nella prospettiva della riapertura del dibattimento, e non certo il verificarsi del fatto, quindi le eccezioni di inammissibilità sono palesemente infondate.

AVV. Mario CASELLATO (x Resp. Civile): Si riporta alle stesse argomentazioni svolte prima, visto che il documento è lo stesso, quindi si chiede l'acquisizione del documento del '99, l'Art. 603 del Codice di Procedura Penale regolamenta e regola la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, bisogna inserire la richiesta di istruttoria dibattimentale a pena di inammissibilità nell'atto di impugnazione. Qui stiamo parlando di atti del '99, quindi addirittura precedenti alla sentenza di primo grado, figuriamoci adesso. Quindi insiste per la reiezione della richiesta, che tra l'altro, voglio anche dire questo perché credo sia giusto dirlo, si sta svolgendo in un momento assolutamente irrituale; cioè noi abbiamo interrotto le arringhe della Difesa per fare una richiesta che assolutamente non trova albergo nel codice di rito nella udienza di appello, non poteva proprio essere formulata questa richiesta in questo momento. Le parti hanno già concluso, ha concluso il Procuratore Generale, hanno concluso le Parti Civili, stanno concludendo i difensori, è stata interrotta l'arringa della difesa con una richiesta assolutamente inammissibile ed intempestiva. Quindi chiedo al Presidente della Corte che si voglia disporre la prosecuzione del giudizio il più presto possibile per consentire ai difensori di concludere l'arringa.

AVV. Franco COPPI (Difesa Capaldo): La Corte sa perfettamente, non siamo noi che dobbiamo ricordarlo, che la sospensione del procedimento, addirittura del procedimento arrivato in fase di discussione, è consentita solo per fatti di natura assolutamente eccezionale. Quindi il fattore eccezionale sarebbe rappresentato da una tesi difensiva rappresentata dall'avvocato di un imputato in questo procedimento, il quale chiede soltanto di poter provare determinate cose, per di più il documento di riferimento è pervenuto in forma anonima, e quindi si potrebbe dire che non abbiamo neppure la certezza da dove sia stato ricavato, a tutto questo si vorrebbe supplire oggi sospendendo questo procedimento, perché questa sarebbe la inevitabile conclusione, al fine di andare ad acquisire un altro processo, processo civile, per valutare se le tesi difensive di quel processo siano compatibili con la tesi sostanziale difensiva sviluppata in sede penale. Mi pare che sia una cosa assolutamente improponibile in questa fase ed attraverso gli istituti della sospensione della discussione, della rinnovazione del dibattimento e della sospensione del processo.

PRESIDENTE: Gli altri difensori?

Si associano.

AVV. Mario CASELLATO (x Resp. Civile): Presidente, chiedo scusa, una piccola aggiunta.

PRESIDENTE: Né replica né aggiunta.

AVV. Mario CASELLATO (x Resp. Civile): Un piccolo approfondimento di quello che ho detto poco fa, è una piccola cosa, mi dica quello che va bene e lo faccio, è soltanto per dire...

PRESIDENTE: Non sono ammesse le repliche in questa fase.

AVV. Mario CASELLATO (x Resp. Civile): Ma non è una replica, io sto completando il mio pensiero.

PRESIDENTE: Lo doveva completare prima.

AVV. Mario CASELLATO (x Resp. Civile): Lo dovevo completare prima, ma mi è venuto in mente dopo.

La Corte si riserva e si ritira in Camera di Consiglio per deliberare in ordine alle richieste del Procuratore Generale e del difensore di Parte Civile avv. Caria.

La Corte, rientrata in aula di udienza, a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La Corte, ritenuto che le richieste di acquisizione di documentazione avanzata dal Procuratore Generale e dalla Parte Civile sono state formulate nel corso della discussione;

ritenuto che la discussione non può essere interrotta se non per motivi eccezionali e che la produzione della documentazione indicata non può essere ritenuta tale;

ritenuto che la richiesta potrà essere esaminata all'esito della discussione per l'eventuale uso dei poteri di ufficio spettanti alla Corte; dispone procedersi oltre nella discussione.

- Si prosegue nella discussione. -

AVV. Fabrizio LEMME (Difesa Greco): Presidente eccellentissimo, signori Consiglieri, prendo la parola in difesa del dott. Ivo Greco e ritengo che compito prioritario della Difesa sia quello di contribuire a riportare questo processo nei suoi giusti limiti, perché in questo processo noi abbiamo assistito ad una sorta di accusa libera. Le imputazioni erano un mero punto di riferimento, poi chiunque poteva accusare di qualsiasi nefandezza gli imputati e avrebbe trovato orecchie disposte ad ascoltarlo. E questo non mi sembra corretto, Presidente e signori Consiglieri, perché l'accusa delimita l'ambito oggettivo del processo penale e qualunque deviazione dall'accusa non deve essere ammessa. Di cosa deve rispondere il Presidente Greco? Di tre fatti precisi che si desumono dal capo di imputazione per il quale è rinviato a giudizio. Primo: essere concorso nella dissipazione del patrimonio della FEDIT, avendo dato il suo contributo perché questo patrimonio di valore oscillante tra i 3.900 e i 3.500 miliardi fosse venduto a 2.150 miliardi, quindi l'accusa è dissipazione del patrimonio della FEDIT che è stato svenduto. Seconda necessaria mossa al Presidente Greco: avere occultato, e quindi soppresso, una istanza che i tre commissari governativi Gambino, Cigliana e Locatelli avevano inoltrato il 27 maggio del 1992, nella quale istanza si prospettava l'avvenuta perdita del capitale sociale della FEDIT, e quindi si ponevano i problemi di quali dovessero essere le deliberazioni conseguenti, gli effetti di questa accertata perdita del capitale sociale sulla procedura di concordato preventivo. Terzo: avere occultato tre pareri del prof. Carbonetti che non sono stati rintracciati agli atti della procedura. Quindi queste sono le imputazioni, e la Difesa si oppone fermamente alla estensione delle imputazioni ad altri e diversi fatti, estensione che non solo non è giustificata nel processo penale, ma è clamorosamente smentita sotto il profilo civilistico. Che cosa dice il Procuratore Generale con le sue brevi note in replica alle arringhe dei professori Coppi e Vassalli? E riprende qui un tema per il quale era già intervenuto nella sua requisitoria, adirandosi addirittura contro il Presidente Greco: 'ma cosa ci viene a dire un magistrato civile in questa sede penale?! Chi crede di prendere in giro?!' Allora dice il Procuratore Generale: la perdita del capitale sociale da parte della FEDIT doveva determinare l'instaurazione di una procedura liquidatoria, procedura liquidatoria che doveva passare attraverso la II Sezione civile del Tribunale, la sezione competente in materia di omologa degli atti societari, e quindi che avrebbe esautorato la procedura di concordato preventivo. La procedura, dice il dott. Catalani, è per ciò stesso in radice illegittima perché questo sviamento che sarebbe stato realizzato dal Presidente Greco avrebbe comportato che l'intera procedura era illecita.

Ora, Eccellenze della Corte, di fronte ad affermazioni del genere, io innanzitutto trasecolo come penalista, perché non c'è un capo di imputazione mosso al Presidente Greco nel quale si dice: avere abusato del suo ufficio, sviando completamente questa procedura di concordato preventivo. Ma soprattutto io trasecolo come privatista, perché, Eccellenze della Corte, come tutti voi, io mi onoro di essere arrivato al diritto penale attraverso un percorso, quel percorso che diceva Carnelutti, "si inizia dal patrimonio e si finisce con la libertà", questo è il percorso che Carnelutti indicava a tutti gli avvocati come il percorso corretto della professione forense, e lui usava dire: chi è solo civilista e solo penalista è avvocato a metà. Forse era esagerato il grande maestro, perché oggi è necessario specializzarsi, anche perché la produzione normativa, dottrinaria, giurisprudenziale è talmente sterminata che non è possibile seguire tutto. Però non dobbiamo dimenticarci, facendo i penalisti, che secondo una vecchia concezione il diritto penale era puramente sanzionatorio, vale a dire era il diritto civile l'ordinamento nel quale nascevano i precetti e l'ordinamento penale selezionava taluni di questi precetti e prevedeva la privazione della libertà, anzi un tempo addirittura anche la privazione della vita, quando questi specifici precetti venivano violati. Allora è corretta l'impostazione del Procuratore Generale che in questo caso la perdita del capitale sociale avrebbe avuto effetti dirompenti rispetto alla procedura di concordato preventivo? Eccellenze, è una eresia giuridica sostenere questo. Dott. Catalani, è un'eresia giuridica, e glielo dico con la responsabilità che mi viene da 45 anni di professione! Mi perdoni. Ma, Eccellenze, qui ci troviamo di fronte ad un concordato mediante cessio bonorum, non ad un concordato con garanzia, il concordato con cessio bonorum è per sua natura un concordato puramente liquidatorio, quindi la prospettiva dover ricostituire il capitale sociale perché la società, una volta attuato il concordato e rimessa in bonis, possa proseguire la propria esistenza è una [contradictio in adiecto], perché una società che cede il suo intero patrimonio al ceto creditorio non può mai raggiungere il risultato di riprendere la propria attività, non può mai arrivare a questo che, pagati i creditori chirografari nella percentuale di legge, sia rimessa in bonis e prosegua la propria attività. E questo è tanto vero che la sentenza da noi vivamente criticata del Tribunale di Perugia che cosa dice? Bisognava recuperare e rivalorizzare Agrisviluppo, perché Agrisviluppo avrebbe potuto riprendere autonomamente il ruolo di FEDIT, e quindi avrebbe potuto riassumere i dipendenti di FEDIT. Quindi si addebita a Greco non di non avere fatto ricostituire il capitale sociale di FEDIT, che era interamente perduto, ma di non avere attivato un diverso soggetto, questo Agrisviluppo, che avrebbe dovuto essere l'erede di FEDIT, ma non il continuatore di FEDIT, non il prosecutore con identità di personalità giuridica di FEDIT. Allora io vorrei cercare di capire: ma di cosa deve rispondere Greco? Deve rispondere di avere affossato FEDIT impedendone la ricapitalizzazione, o deve rispondere di non avere attivato Agrisviluppo, come se lui, organo della procedura fallimentare, avesse avuto un potere di impulso su un soggetto estraneo alla procedura fallimentare? È questo l'interrogativo inquietante che io mi pongo. Un interrogativo inquietante che affonda le sue radici già negli inizi di questo processo, Eccellenze. Io rammento che quando per la prima volta il Pubblico Ministero dott. Dario Razzi interrogò il Presidente Greco, gli mosse questa accusa: voi avete ammesso al concordato preventivo una società che non era insolvente, quindi questa fu la prima accusa formulata dal dott. Razzi, e quando il Presidente Greco disse: ma, dott. Razzi, se viene presentata da una società una istanza di concordato preventivo, e la società nel presentare l'istanza si dichiara insolvente, e quindi incapace di adempiere con gli strumenti ordinari alle proprie obbligazioni, noi non abbiamo un potere di andare a verificare se esista o non esista l'insolvenza. Di fronte alla confessione che fa la società: io chiedo il concordato perché non sono in grado di adempiere alle mie obbligazioni, ho mai io il potere di andare a verificare se questo risponde o non risponde al vero? Mi torna alla mente il famoso componimento poetico di Fedro "Lupus et agnus": "Repulsus ille veritatis vilibus". Allora, quando praticamente questa viles veritatis, questa forza della verità appare insuperabile al dott. Razzi, lui si dà a cercare nuove ed autonome forme di responsabilità, fino a trovarne una che ha superato l'udienza preliminare e, purtroppo, anche il vaglio dei primi giudici: quella della dissipazione del patrimonio. Ma, signori della Corte, rispondiamo di dissipazione del patrimonio, o rispondiamo di mala gestio della procedura? E poi vi è un'ulteriore considerazione, signori della Corte, a quello che ho detto poc'anzi? Cioè che nel concordato con cessio bonorum non si può e non si deve far luogo alla ricostituzione del capitale, perché la società va a morire, non va a vivere, non ha una prospettiva di vita. Ma qui ci siamo dimenticati un'altra cosa fondamentale, Eccellenze della Corte: la FEDIT era una società cooperativa e, conseguentemente, se avesse perso il capitale sociale, non era luogo da una procedura ordinaria, quella prevista per tutte le società di capitali dall'Art. 2448 del Codice Civile, ma era luogo ad un provvedimento ministeriale di liquidazione coatta amministrativa, perché si trattava di una cooperativa. Allora se la procedura che si poteva prospettare in caso di perdita del capitale era una procedura concorsuale, da un lato, concordato preventivo, dall'altro, una liquidazione coatta amministrativa, ossia due procedure che sono fra loro conflittuali e che non possono coesistere, cosa c'entra la mancata ricapitalizzazione della FEDIT? Come si tira fuori, scusate, un’eresia giuridica come questa, dicendo: ma cosa viene a raccontare? Io vi dico che quello che dice il Presidente Greco non solo non è una frottola che lui si sogna di raccontare a dei colleghi autorevoli come voi, ma è quello che la legge impone in un concordato mediante cessione dei beni nel quale, ripeto per l'ultima volta, e non torno più sull'argomento, non esiste una prospettiva di reviviscenza della società, una volta che abbia adempiuto alle proprie obbligazioni, ma esiste una mera prospettiva di morte, e quindi, dato che non si può morire due volte, la morte o deve essere conseguenza della liquidazione coatta amministrativa, o deve essere conseguenza di quella liquidazione che viene attuata attraverso la procedura di concordato preventivo mediante cessio bonorum. Allora perché si dice che il Presidente Greco avrebbe errato volontariamente nel momento in cui aveva detto: se ci fosse stato un provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, data l’inconciliabilità delle due procedure, noi dovevamo impugnare il provvedimento avanti al TAR, non c'era altra strada. Si dice: questo è l'indice di un attaccamento abnorme a questa procedura, ma come? Scusate, la procedura di concordato preventivo viene avviata prioritariamente da parte del Tribunale su domanda della FEDIT, non d'ufficio, sia ben chiaro, la FEDIT chiede di essere ammessa al concordato preventivo, viene ammessa al concordato preventivo, si apre la fase della omologazione. Si prospetta ad un certo punto: ma qui abbiamo perso il capitale sociale, quindi ci potrebbe essere la necessità di una liquidazione, diteci voi, dicono i commissari governativi, quello che dobbiamo fare. Eccellenze, innanzitutto, io, ancora una volta, esprimo un grande profondo stupore. Io mi ricordo che quando studiavo le istituzioni di diritto processuale civile, e noi portavamo, da una parte, la monografia di Enrico Redenti in quattro volumi, dall'altra parte, le istituzioni di diritto processuale civile di Chiovenda, perché veniva considerato formativo questa opera di Chiovenda, e a proposito dell'interesse all'azione Chiovenda diceva che l'interesse all'azione deve sussistere sempre perché non è possibile chiedere consigli o pareri ai giudici, ai giudici si debbono porre domande rispetto alle quali si abbia interesse. Allora io chiedo a voi, e spero veramente di avere risposta: ma un comitato di commissari governativi, che include un cattedratico di diritto commerciale di chiarissima fama, qual è Agostino Gambino, e due persone abbastanza di rilievo nel panorama economico italiano, quali Pompeo Locatelli e il dott. Cigliana, un comitato di commissari governativi dice al Presidente del Tribunale: dicci tu quello che dobbiamo fare? Ma è da restare stupiti. Il Presidente del Tribunale certamente non poteva non restare sbigottito di fronte ad un’istanza nella quale questi tre signori, che erano i punti di riferimento della procedura, chiedevano lumi su come agire, invece che proporre essi la soluzione, invece che deciderla essi la giusta soluzione. E che ci stanno a fare? Erano commissari governativi, erano stati nominati dal Ministro, avevano pieni poteri, e devono chiedere al Presidente della Sezione fallimentare, come degli scolaretti ignari: dicci tu quello che dobbiamo fare? E questo è un ulteriore elemento di stupore, e capisco perché il Presidente Greco, di fronte ad un’istanza del genere, ci sta a pensare; perché, probabilmente, la cosa più corretta che avesse potuto fare il Presidente Greco era, scusate il termine, dare uno schiaffo in faccia a questi tre signori: signori miei, siete voi che dovete decidere, non sono io, se il capitale sociale è stato perduto, prendete voi le decisioni conseguenti, io che c'entro? Viceversa: i tre commissari si dimettono e subentra quel curioso personaggio che è il dott. Mario Piovano, un curioso personaggio, esperto da tempo nell'arte di barcamenarsi ai margini della politica, e che anche questa volta vuole barcamenarsi ai margini della politica. E va dal Presidente Greco e gli dice: Presidente, ma quell’istanza del 27 maggio? Il Presidente dice: a quell’istanza io non ho risposto, e suggerisce il Presidente Greco: quell’istanza deve essere completata da un parere nel quale l'estensore del parere si assuma una responsabilità operativa, dica quale delle possibili soluzioni è quella che i commissari ritengono giusta. Allora noi vediamo in questo un falso di soppressione? Veramente io di fronte a questo processo non cesso mai di stupirmi, e vado proprio ad affrontare adesso il primo capo di imputazione - quello del falso di soppressione - osservando preliminarmente questo: normalmente, il falso di soppressione si configura in una condotta materiale che è la distruzione del documento; qui, viceversa, il documento che sarebbe stato soppresso non è stato materialmente distrutto dal Presidente Greco. Si risponde: ma è come se fosse stato distrutto, visto che non è stato registrato nell'archivio. E che doveva farlo il Presidente Greco? Il Presidente Greco era diventato l'archivista della Sezione fallimentare, che doveva mettere il timbro di deposito e ricevuta? Erano semmai i tre commissari governativi che, prima di depositare la istanza al Presidente Greco, sarebbero dovuti passare nella Cancelleria e fare mettere il depositato. Eccellenze, siamo avvocati, tutti i giorni, quando io vado da un magistrato e gli illustro una istanza, prima di lasciargliela, il magistrato mi dice: vada a far mettere il timbro di deposito in Cancelleria, o in Segreteria se è il Pubblico Ministero, oppure è comunque un mio onere fare mettere il timbro di deposito. Allora l'addebito - tu l'hai distrutto non archiviandolo, non mettendoci il timbro di deposito - su cosa si regge? Su quale norma si regge? Eccellenze, su quale principio giuridico si regge l'affermazione di un obbligo del magistrato di timbrare il documento che gli viene rimesso dalla parte? C'è da rimanere trasecolati, e da rimanere ancora più trasecolati pensando che un Tribunale della Repubblica per questo ha emesso una sentenza di condanna.

Ma, si dice ancora, e lo dice anche in questa memorietta di tre pagine il Procuratore Generale: il Presidente Greco chiede il parere di D'Alessandro perché confida su questo: d'Alessandro ci metterà qualche mese e, quando questo parere sarà reso, la sentenza di omologazione del concordato sarà stata già pronunciata e quindi la procedura si sarà consolidata. Non è detto esplicitamente, ma si ipotizza quasi una maligna intesa tra Ivo Greco e Floriano D'Alessandro nel senso di un ritardo da parte di Floriano D'Alessandro alla pronuncia di questo parere. Ma questo parere quando lo pronuncia Floriano D'Alessandro? Il 12 settembre del '92, ossia oltre un mese prima della sentenza di omologazione del concordato, e quindi in tempo largamente utile, larghissimamente utile, perché i commissari governativi potevano rivolgersi al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali per ottenere una liquidazione coatta amministrativa della FEDIT, ove questa fosse stata possibile e lecita, e non fosse stata assorbita, come è viceversa convincimento non solo del Presidente Greco, ma anche del sottoscritto difensore, ove essa non fosse stata assorbita come procedura liquidatoria da quella di concordato preventivo. E perché Mario Piovano, ricevuto questo parere, il 12 settembre, non è corso dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali a chiedere che adottasse un provvedimento di liquidazione coatta amministrativa? Perché, essendo stata data finalmente una risposta precisa che dava un contenuto di domanda a quella bizzarra istanza del 27 maggio '92, che non aveva il contenuto di domanda, ma di richiesta di parere, e che è giuridicamente inammissibile, dato il contenuto di domanda, non ne ha tratto le necessarie conseguenze? Perché, e sia chiaro, Signori della Corte, lui in questo caso aveva tre strade aperte, il dott. Piovano: la prima, rivolgersi al Ministro e chiedere una procedura di liquidazione coatta; la seconda, ritenere che la procedura di liquidazione coatta amministrativa, come era il parere di Floriano D'Alessandro, fosse stata assorbita dalla procedura di liquidazione, perché null'altro che una liquidazione è il concordato con cessio bonorum; ovvero, terza ipotesi, convocare l'assemblea per le delibere conseguenti alla liquidazione, ai sensi del 2448. Questa strada era sicuramente sbagliata perché, lo ripeto ancora una volta, la FEDIT era una cooperativa, e per le cooperative, come dice l'Art. 2448 del Codice Civile: "la società si scioglie inoltre per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge", e quindi in questo caso la società si doveva sciogliere semmai per provvedimento dell'autorità governativa, non per provvedimento assembleare meramente ricognitivo, perché con la perdita del capitale sociale la società entra automaticamente in liquidazione e l'assemblea ha un solo valore meramente ricognitivo di una causa di scioglimento che si è verificata per legge, e non può fare altro che questo: dare i provvedimenti relativi alla liquidazione, oppure, in alternativa, ricostituire il capitale sociale. Quindi le alternative, l'ho detto, erano tre, ma la terza sarebbe stata sicuramente sbagliata, quella cioè di convocare un'assemblea che avesse accertato l'intervenuta liquidazione ex lege della società e avesse dato i provvedimenti conseguenti alla liquidazione.

Quindi cosa c'entra Greco nel fatto che il dott. Piovano, presentato come l'eroe dei due mondi, l'eroe senza macchia e paura, colui che sbatte la porta uscendo sdegnosamente da questa FEDERCONSORZI che gli aveva negato l'assistenza di un avvocato, cosa c'entra il Presidente Greco se il dott. Piovano, una volta che una richiesta di parere si era tradotta in istanza... apro una parentesi: istanza cosa vuol dire anche in senso lessicale? Chiedere qualcosa, ossia istanza è una richiesta concreta che viene rivolta al giudice, non una richiesta di parere al giudice, perché la richiesta di parere al giudice è un monstrum inammissibile. Allora Greco dice a Piovano: qui non c'è un'istanza in senso tecnico, perché questi chiedono a me che devo fare; vai da D'Alessandro, fai in modo che questa istanza sia completata da un parere che le dà un contenuto concreto, un contenuto appunto di istanza e poi me la ripresenti. E Piovano non la ripresenta. Eccellenze, è pacifico, Piovano non la ripresenta! E Greco risponde di falso di soppressione? Eccellenze, veramente mi torna in mente la superba ironia di Giovenale: "satiram non scribere difficile est". Come si può, di fronte ad una sentenza del Tribunale penale che dice che questo è falso di soppressione, "satiram non scribere"?

Quindi, quando il Procuratore Generale con aria di sfida dice: voi, per poter escludere il falso di soppressione, mi dovrete dire che non era necessaria l'assemblea straordinaria della FEDIT; e se voi mi direte questo, io vado in Cassazione. E ci vada in Cassazione, ci vada, dottore, sostenendo questa tesi che non ha diritto di cittadinanza nel campo del diritto!

PRESIDENTE: Avvocato, moderi i toni, le polemiche...

AVV. Fabrizio LEMME (Difesa Greco): Presidente, io questa causa l'ho vissuta dall'inizio e l'ho sposata, non ho difficoltà a dirlo, per solidarietà nei confronti del Presidente Greco, solidarietà che nasce da un'antica amicizia. Quindi, scusatemi se qualche volta vengo preso da un'enfasi che non sarebbe necessaria.

PRESIDENTE: L'Avvocato deve mediare.

AVV. Fabrizio LEMME (Difesa Greco): Sì, l'Avvocato deve mediare, Presidente, ma deve mediare tra tesi sostenibili, non tra tesi bizzarre come questa.

PRESIDENTE: Deve mediare le emozioni, le passioni, usando un tono più tranquillo.

AVV. Fabrizio LEMME (Difesa Greco): Presidente, accolgo il suo invito e le dirò che d'ora in poi mi manterrò nei limiti della norma.

Quindi il falso di soppressione della cosiddetta istanza 27.5.1992..., perché non era un'istanza, lo è diventata solo il 13.9.1992, quando, completata dal parere di Floriano D'Alessandro, ha assunto un significato di richiesta. Ma a quel punto, quando il parere di D'Alessandro è stato reso, l'istanza non è stata ripresentata. Allora, di questa mancata ripresentazione dell'istanza deve rispondere Greco? Ossia, Greco deve rispondere per il fatto che Piovano, avuto quel parere che dava un contenuto concreto ad una pseudo-istanza del 27 maggio, non ripresenta l'istanza completa del parere? "Satiram non scribere difficile est". Ma ancora più paradossale è quando si dice: Greco ha soppresso i tre pareri di Carbonetti perché, avendo Carbonetti assunto una pluralità di vesti e di ruoli in questa procedura, lui voleva occultare il suo ruolo di "consigliere del principe" perché Carbonetti non fosse risultato in tal modo incompatibile. Questo è il costrutto accusatorio. Prima cosa: si dice che effettivamente questi documenti non si sono ritrovati; però risulta - questo processo è un processo con maree di carte, di documenti - che tre istanze di Carbonetti sono state consegnate alla Polizia e sono state smarrite. Dice il Tribunale: ma quelle sono istanze, non sono pareri. Dice Carbonetti: ma io istanze non ne ho presentate mai, istanze di che? In quale ruolo avrei fatto delle istanze? Io ho soltanto reso dei pareri, non ho fatto alcuna istanza. Il Tribunale, Eccellenze, senza avere accertato neppure quali potevano essere queste istanze dell'Avvocato Carbonetti, alternative ai pareri, dice: tu hai soppresso i pareri, perché i pareri sono una cosa e le istanze sono un'altra. Ma, Eccellenze, ancora una volta, possiamo non rimanere sbigottiti di fronte ad un ragionamento del genere? Possiamo non rimanere sbigottiti di fronte ad un ragionamento del Tribunale che prima dice che i poliziotti erano tenuti a qualificare esattamente il documento, e se l'hanno qualificato "istanza" invece che "parere" evidentemente era qualcos'altro, e poi non dice cos'altro poteva essere. Eccellenze, non dicono cosa altro potevano essere queste istanze, perché Carbonetti non ha avuto mai un potere di istanza in questo processo. Carbonetti non ha mai avuto un ruolo di parte in questo processo fino a che non è diventato Presidente della S.G.R., ma in data successiva e dopo che l'atto quadro dissipatorio era stato stipulato. Allora, è possibile affermare che il poliziotto deve essere talmente attento che, vedendo una firma "Carbonetti", dice: questa è un'istanza e non un parere, o questo è parere e non un'istanza? Si deve leggere il contenuto dell'atto, facendo un sequestro di centinaia di documenti? Se li deve leggere uno per uno? Usa il termine più generico, più neutro: "istanza". E guardate, Eccellenze: tre istanze, tre pareri. Anche il numero è estremamente significativo, perché sono tre i pareri la cui soppressione è imputata a Ivo Greco e tre le istanze che sono state sequestrate dalla Polizia e sono andate smarrite. Quindi, quanto meno un principio di approfondimento per poter dire che quelle istanze erano cosa diversa dai tre pareri si imponeva. Erano delle istanze di liquidazione di compensi, erano delle istanze di liquidazione di onorari? Qualunque cosa. E invece il Tribunale afferma tout-court, in base ad un criterio puramente nominalistico, che "parere" è una cosa e "istanza" è un'altra. Certo, lo sappiamo tutti che "parere" è una cosa e "istanza" un'altra, ma cosa può capirne di questa differenza nominalistica un agente di pubblica sicurezza che fa un sequestro?

Ma c'è un ulteriore elemento, Eccellenze della Corte, che è dirimente: negli atti della procedura è annotata la liquidazione dei compensi spettanti a Carbonetti per i tre pareri; quindi, comunque, la presenza di questi tre pareri risultava in maniera tavolare dalle carte processuali. Allora io dico una cosa sola, Eccellenze della Corte: se Ivo Greco, per attaccamento alla procedura, fosse arrivato al punto di sopprimere dei documenti dei quali risultava l'avvenuta presentazione, dei quali risultava addirittura il pagamento, allora io per Ivo Greco vi chiederei il proscioglimento nel segno dell'Art. 85 del Codice Penale: incapace di intendere e di volere. Evidentemente Ivo Greco è un magistrato folle, la cui follia arrivava fino al punto di distruggere dei documenti le cui tracce erano ineliminabili, Eccellenze. È ragionevole supporre questo? È ragionevole affermare l'esistenza di un falso di soppressione, quando questo falso di soppressione ha un'unica alternativa, il riconoscimento dell'insania del soggetto agente? Anche su questo attendo la vostra risposta, perché non posso assolutamente ammettere che si possa affermare il falso di soppressione quando questi documenti non erano sopprimibili, perché risultavano nelle carte processuali, perché ci stavano tre istanze smarrite, che non sono state rintracciate, e le tre istanze, per affermazione dello stesso Carbonetti, e per logica, non potevano essere altro che quei pareri, perché Carbonetti non ha avuto un potere di istanza se non dopo che è diventato Presidente della S.G.R., ossia a cose finite. Quindi per la contraddizion che no 'l consente, Eccellenze, voi non potete confermare su questo punto una sentenza che riconosce la responsabilità del Greco per un delitto gravissimo, se commesso dal giudice, qual è il falso di soppressione.

Allora veniamo, Eccellenze, al capo finale, all'ultima imputazione che è stata mossa al Presidente Greco, vale a dire il concorso in bancarotta fraudolenta. Io ho scritto, i colleghi Coppi e Vassalli hanno scritto copiosamente che di questo reato manca tutto, e soprattutto manca l'elemento dell'intraneus, perché il commissario governativo non può essere né il liquidatore né l'amministratore di fatto. Eccellenze, siamo in materia penale; l'Art. 2636 del Codice Civile, vecchio testo, ante riforma Berlusconi, prevedeva esplicitamente tra i soggetti dei reati societari propri anche il commissario governativo, e questo articolo è stato interpretato da tutta la giurisprudenza penal-societaria e da tutta la dottrina, soprattutto penal-societaria, come norma che estende l'incriminazione, vale a dire come norma che estende ad una figura nuova e diversa la qualità soggettiva necessaria per essere soggetto di reato proprio. Se il commissario governativo è quindi qualcosa di diverso dal liquidatore e dall'amministratore di fatto - qualcosa di diverso perché il legislatore stesso non avrebbe esteso le norme incriminatrici dei reati societari al commissario governativo se egli era già inserito come liquidatore tra i soggetti dei reati propri - se questo è vero, come si fa a dire che il commissario governativo è soggetto di questo reato proprio di bancarotta fraudolenta? Anzi, addirittura, lo si fa con un'ipotesi classica di procedimento analogico. Io mi onoro di essere stato allievo di Giuliano Vassalli, e rammento che Giuliano Vassalli, alla fine degli anni Trenta, andò in cattedra giovanissimo con una monografia rimasta fondamentale sui limiti del divieto di analogia in materia penale. E cosa dice Giuliano Vassalli? Come si riconosce l'analogia dal procedimento di interpretazione estensiva? Perché l'interpretazione estensiva della norma penale è ammessa, l'interpretazione analogica, come tutti sappiamo, no. E Giuliano Vassalli, figlio di un grandissimo romanista, indica due percorsi: nell'interpretazione estensiva il legislatore minus dixit quam voluit. Quindi si tratta di enucleare la portata della norma nella sua giusta valenza, al di fuori della formulazione letterale; nell'interpretazione analogica, viceversa, si fa riferimento all'argomento a fortiori. Ora, che cos'altro, se non un argomento a fortiori, c'è nella sentenza del Tribunale, quando si dice: ma se c'è la responsabilità del liquidatore e c'è la responsabilità dell'amministratore di fatto, a fortiori ci deve essere quella del commissario governativo? Allora non si accorge il Tribunale, e non certo per insipienza, signori della Corte, perché io sono il primo a riconoscere che la sentenza del Tribunale è scritta bene, è scritta da persona che ha molta familiarità con il diritto in genere e con il diritto penale in specie. Ma, purtroppo, soccorre ancora una volta Fedro; prima ho citato "Lupus et agnus", adesso cito "Vulpis et persona tragica". La volpe vede una maschera e dice: "Quanta species cerebrum non habet". Molte volte noi diamo troppo risalto alla species e troppo poco risalto alla sostanza, quindi questa sentenza del Tribunale proprio mi ha fatto mettere nei motivi di appello, tra parentesi, il "quanta species", perché "cerebrum non habet", in quanto l'argomento a fortiori è un tipico argomento da interpretazione analogica, è un tipico argomento di estensione da caso a caso. Con l'argomento a fortiori si dà una base logica all'estensione, alla "extensio legis a similibus ad similia", che è la sostanza dell'interpretazione analogica, "extensio legis a similibus ad similia", cito sempre il mio maestro Giuliano Vassalli.

E quindi, Eccellenze della Corte, l'estensione al commissario governativo della soggettività attiva nei reati fallimentari è una vera e propria interpretazione analogica, perché è riconoscibile come tale in base proprio al suo argomentare.

Ora, si dice: la dissipazione. Questi argomenti mi riporto agli scritti, non sto ancora a ripeterli; ovviamente, il fatto che non li ripeta verbalmente non significa che rinuncio a nulla, significa soltanto che cerco di dire qualcosa di nuovo in un intervento orale, per non tediare la Corte su qualcosa che è già scritto. Il Tribunale fallimentare, autorizzando l'atto quadro, ha praticamente autorizzato una dissipazione. E allora vi è una serie di argomenti che io vorrei esporre contro questa tesi.

Primo argomento: il Tribunale fallimentare di Roma ha autorizzato acriticamente questa vendita a 2.150 miliardi, oppure ha esaminato la sostanza economica del cosiddetto atto quadro? Eccellenze, andiamo a leggere l'ordinanza con la quale si autorizza la sottoscrizione dell'atto quadro. Vi sono pagine e pagine nelle quali il Tribunale dà conto del proprio provvedimento autorizzatorio, ossia pagine e pagine nelle quali si analizza la sostanza economica dell'atto quadro per concludere che l'atto quadro è sostanzialmente conveniente per la procedura. Allora domando a voi, Eccellenze, ed attendo una risposta: è possibile, di fronte ad un atto che dà ampia e concreta motivazione al proprio decisum, dire che questo atto integra una dissipazione? Ossia è possibile in sede penale sottoporre a giudizio di legittimità un provvedimento nel quale il giudice ha preso in considerazione un'offerta e l'ha dichiarata congrua, con un proprio ragionamento che fila perfettamente?

Io vorrei citare un caso che è occorso a me, recentemente. Io sono stato nominato commissario straordinario per la procedura di amministrazione straordinaria della Marelli, del Gruppo Marelli di Milano. Tra i cespiti della Marelli c'era anche un grosso lotto di terreno a Cornegliano Laudense, vicino Lodi; ovviamente, noi facemmo fare una perizia su questo bene prima di venderlo all'asta. Ricordo perfettamente, Eccellenze: la perizia valutò questo terreno 3 miliardi e 300 milioni. Facciamo il primo tentativo d'asta, nessuno risponde; ribasso di un quinto, secondo tentativo d'asta, nessuno risponde ancora; terzo tentativo, ribasso di un quinto, nessuno risponde. Eravamo arrivati ad un miliardo, contro una stima di 3 miliardi e 300 milioni. A quel punto io dissi ai miei consulenti: signori, io ritorno al Ministero, perché non voglio fare la fine di Ivo Greco; se vendo anche all'asta per un miliardo quello che è stato stimato 3 miliardi e 300 milioni, se anche dimostro di aver fatto tutta la pubblicità possibile e immaginabile e che nessuna offerta è venuta, magari qualche Procuratore della Repubblica potrà dire che io avevo tenuto a bella posta lontani i presumibili acquirenti da questo terreno per svenderlo ad un miliardo. E sono tornato al Ministero e ho detto: cosa debbo fare? Perché lì, sì, è possibile chiedere pareri, non è come nel caso del giudice, al quale non si possono presentare altro che istanze; in questo caso si possono chiedere pareri, nella procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dalla legge Prodi. E quando il Ministero mi ha detto: continui nella procedura d'asta, io ho rimesso all'asta, e, cosa strana, eravamo arrivati a 980 milioni, abbiamo venduto ad 1 miliardo e 8, perché quando un prezzo è sceso a 980 milioni si è determinata la gara: per la prima volta nove offerte, ed è stato superato largamente quel prezzo che era stato precedentemente raggiunto ad asta deserta. Allora, ecco le bizzarrie, le cose imprevedibili dell'economia.

E allora noi possiamo affermare, di fronte a questa anomalia di fenomeni economici, che è possibile criticare una decisione di merito adottata dal Tribunale fallimentare perché il prezzo era incongruo? Incongruo rispetto a quali parametri? Eccellenze, non voglio anticipare qui le richieste subordinate, ma incongruo rispetto a quali parametri? In questo processo si è fatto tutto e di più, si è andati a cercare la verità per tutte le strade, e non si è fatta l'unica cosa logica che si doveva fare: una perizia che avesse dichiarato congruo o incongruo quel valore di 2.150 miliardi così come formulato nel cosiddetto Piano Capaldo. Perché solo una perizia che avesse dichiarato che i beni della procedura potevano avere un valore teorico anche largamente superiore, se venduti separatamente, ma venduti in massa valevano comunque largamente di più di 2.150 miliardi, solo una perizia di questo genere poteva, semmai, inchiodare il Tribunale fallimentare e anche i fantocci dei quali parla il dott. Catalani. Tra l'altro, lui critica il Presidente Greco perché usa il termine "segugi" e poi chiama "fantocci" due soggetti che non sono parti processuali, due soggetti che non fanno parte del processo, li chiama fantocci, e lui dice: un giudice, quando si difende, dovrebbe non usare il termine "segugi". E un giudice, quando accusa, non dovrebbe usare il termine "fantocci" verso due giudici, due colleghi; ma lasciamo perdere i colleghi, che non sono parte del processo.

Dicevo: solo alla perizia di questo genere avrebbe consentito di dire che quel prezzo era incongruo. Ma vogliamo fare una verifica a contraris della congruità di questo prezzo? Eccellenze, ve la faccio immediatamente, citando casi di pubblico dominio. Nel 1985 Romano Prodi, Presidente dell'IRI, promette in vendita il comparto alimentare dell'IRI, ossia la SME, all'ing. Carlo De Benedetti, a 450 miliardi (o 480 miliardi, adesso non ha molta importanza stabilire la cifra precisa). La notizia viene risaputa, viene pubblicata dai giornali; pochi giorni dopo, Eccellenze, si forma spontaneamente una cordata che comprendeva Barilla, Ferrero e Berlusconi, che offre 70 miliardi di più, facendo così naufragare questa vendita dall'IRI a De Benedetti. Allora, Eccellenze, rispondetemi nella vostra sentenza a questa domanda: non è stata fatta una gara, certamente, ma si può dire che la vendita del patrimonio FEDIT sia avvenuta alla chetichella, in 48 ore, nel silenzio più generale, tra due furfanti, Greco e Capaldo, che si riuniscono non si sa dove, e Capaldo fa subito l'assegno, e si dà la notizia a cosa compiuta? Se fosse avvenuta così la vendita, allora certamente io non avrei assunto il pesante onere di difendere, mi sia consentito dirlo, gratuitamente un amico per otto anni. Ma, viceversa, la notizia della vendita è riportata in tutta la stampa internazionale, Eccellenze, non soltanto sulla stampa nazionale, ma in tutta la stampa mondiale, e non c'è nessuna cordata che si forma in alternativa alla cosiddetta cordata Capaldo per offrire 2.150 miliardi più 100.000 lire, più 10.000 lire, per aumentare anche di 10.000 lire l'offerta fatta dal gruppo Capaldo così imponendo una gara? Perché di fronte a due offerte che gli pervenivano per gli stessi cespiti il Tribunale fallimentare non aveva scelta, doveva fare una gara. Nessuno ha offerto una lira di più, Eccellenze, e di fronte al fatto che nessuno abbia offerto una lira di più si viene a dire che l'offerta era incongrua? Eccellenze, ma a contraris quale prova più luminosa dell'adeguatezza del prezzo Capaldo per una vendita in massa, se non quella che nasce dall'inesistenza di qualunque offerta alternativa?

Ma non basta. Come era composta la S.G.R.? Era composta, per caso, da due o tre dei creditori che avevano detto: noi siamo gli inventori di questa idea, gli altri vadano a spasso, siamo solo noi ad aggiudicarci il patrimonio della FEDIT? No, Eccellenze, la S.G.R. viene costituita aperta a tutto il ceto creditorio, praticamente tutti coloro che avevano crediti significativi - perché quelli inferiori ai 20 milioni non avevano interesse a partecipare, in quanto erano pagati al cento per cento - potevano partecipare alla S.G.R.. E addirittura questa possibilità era prevista per un anno dalla sua costituzione, vale a dire che non era legata nemmeno ad un termine perentorio: o domani, o sei fuori. Un anno. E allora, scusate, signori, si può formulare un'offerta più onesta di questa? Nella quale si dice: io compro tutto il patrimonio, lo compro per un prezzo predeterminato, ma se ci sarà un profitto ne trarranno vantaggio tutti i creditori della FEDIT, nessuno escluso. E allora, scusate, Eccellenze, ma questi sono argomenti di logica elementare. È l'avaro che ruba a se stesso, l'avaro di Molière, che andava a rubare il fieno nella sua stalla. Qui si dovrebbe arrivare ad immaginare che la S.G.R. è uno strumento di frode a danno di chi, se era aperta a tutti? Strumento di frode a danno di chi? A danno di quegli stessi creditori che, partecipando ad essa, potevano beneficiare del prezzo?

Lei, Presidente, e io la ringrazio, mi ha richiamato ad un'arringa più moderata, più serena, e io la ringrazio perché è sua funzione fare questo; ma di fronte ad enormità di questo genere come si fa a parlare pacatamente, pensando che sono stati irrogati 4 anni e 6 mesi di reclusione ad un magistrato che ha percorso 42 anni nella magistratura ricevendo solo consensi? Io ho chiesto addirittura l'acquisizione del suo fascicolo personale, tra le istanze subordinate. E 4 anni ad un economista che onora l'Italia, come Pellegrino Capaldo. Ossia vengono trattati come infimi mariuoli delle persone che avevano elaborato un progetto per il quale semmai il prezzo, per le mutate condizioni di mercato - perché tutto è possibile nel mercato dei beni economici - si fosse rivelato utile e che a beneficiare di questa eventuale utilità sarebbero stati gli stessi creditori della FEDIT. E noi diciamo: questo è un accordo fraudolento? "Fraus omnia corrumpit", dicono le fonti, la frode corrompe tutto, ma deve essere indirizzata contro qualcuno, e qui S.G.R., società dei creditori, che cosa faceva? Frodava i suoi stessi soci? È questo l'argomento che mi sembra addirittura risolutivo, Eccellenze.

Ma si dice ancora: le banche estere non hanno partecipato alla FEDIT, e quindi la deceptio era contro queste banche estere che alla FEDIT non hanno partecipato. E chi glielo ha detto di non partecipare alle banche estere? C'è stata forse un'azione intimidatrice di Pellegrino Capaldo, che è andato a Londra, a Washington, che si è incontrato con i maggiorenti delle banche straniere e ha detto: voi non parteciperete a questa società? È contestata una cosa del genere a quel galantuomo - lo ripeto ancora una volta - di Pellegrino Capaldo, di aver fatto una cosa del genere? No. E allora, se le banche estere non hanno partecipato, perché non hanno partecipato? E qui abbiamo un ulteriore elemento di riscontro della congruità del prezzo: perché non volevano mettere i quattrini buoni su quelli cattivi, perché pensavano che in sede di realizzo del patrimonio di FEDIT non si sarebbero nemmeno realizzati quei 3.000 miliardi che costituivano il minimo per remunerare il capitale sociale e le spese della procedura. Ecco perché le banche estere non hanno tirato fuori nuovi quattrini per partecipare a S.G.R. e sono state alla finestra a guardare, contentandosi di una liquidazione al 40% dei loro crediti, perché pensavano che partecipando a S.G.R. non si sarebbero realizzati forse nemmeno i soldi necessari per recuperare capitale, spese e quant'altro.

Allora, signori, noi abbiamo una serie di argomenti che ci dicono: primo, la valutazione fatta dal Tribunale penale, essendo una valutazione adeguatamente motivata sul piano economico, non può fare oggetto di un'accusa di dissipazione; secondo, S.G.R. non poteva frodare nessuno, dal momento che la sua compagine societaria era costituita dagli stessi creditori della FEDIT; terzo, il fatto che non si sia formata alcuna nuova cordata, nonostante la pubblicità della cosa, e il fatto che le banche estere non abbiano partecipato a S.G.R. significa solo questo: il prezzo offerto dal prof. Capaldo veniva considerato un prezzo a rischio, un prezzo che praticamente costituiva il limite massimo del possibile, dello sperabile. Allora, Eccellenze, l'accusa di dissipazione su cosa si fonda?

Mi avvio alla conclusione. Io rammento che un altro grande maestro del diritto penale dal quale ho appreso molte cose, Remo [Pannheim], mi diceva che, partendo dal presupposto che la prova dell'elemento soggettivo del reato è una prova fondamentale nei reati dolosi, lui mi diceva questo: se non si riesce ad individuare un valido movente, praticamente noi dobbiamo ritenere che non è raggiunta la prova del dolo. Allora, Eccellenze, quale movente potrebbe aver animato il Presidente Greco ad autorizzare l'atto quadro? Non un movente di carattere economico, perché non c'è un'accusa di corruzione, anzi, a stare alle espressioni di apprezzamento del Procuratore Generale nei confronti del prof. Capaldo - questa volta siamo d'accordo con il Procuratore Generale, ma solo questa - lui dice: Capaldo era un galantuomo, e quindi Capaldo non era un corruttore in atti giudiziari, perché certamente esula del tutto dall'impostazione accusatoria, in questa sede di appello, l'ipotesi che il Presidente Greco abbia ricevuto una mercede per questa operazione. Quindi dobbiamo considerare questo un dato acquisito. Eppure all'inizio, anche questa volta, il dott. Razzi inquisì a tutto campo il dott. Greco, lo indagò in ogni momento, addirittura mettendogli al seguito quelli che il Presidente Greco ha scherzosamente definito dei "segugi", che andarono fino in Austria a vedere se per caso il Presidente Greco avesse avuto dei rapporti con le banche che facevano sospettare l'esistenza di suoi fondi occulti all'estero. E tutto quello che potettero rilevare fu questo, fatto gravissimo: il Presidente Greco si è fermato davanti ad una banca chiusa con aria scrutatrice. Quindi, immaginatevi, lui guardava la banca chiusa e diceva: qua stanno i miei tesori, e quindi si compiaceva di se stesso. Ma io dico, Eccellenze: è mai possibile? E quando il Pubblico Ministero Razzi, mi ricordo, parlando non per il Tribunale, ma per la platea - perché in primo grado avevamo l'aula assiepata da Parti Civili che sono state presenti dalla prima udienza all'ultima, si davano il turno, ma c'erano almeno cento persone presenti in aula - disse: lei, Presidente Greco, autorizza delle nostre rogatorie all'estero per accertare se ha dei fondi di sua disponibilità in banche straniere? Parlando per la platea perché? Perché quando l'hanno fatta per Craxi questo tipo di rogatoria non sono mica andati prima a chiederlo a Craxi, il potere di rogatoria non deve essere autorizzato dall'imputato. Quindi perché lo diceva? Per creare l'alone di dubbio, per creare la suspense, e mi ricordo che si sentì un brusio di commosso consenso di tutte le Parti Civili: ecco, qui sta il punto, questo ha preso i soldi. Ha preso i soldi ed è difeso gratis da un difensore che... lo dico chiaramente, proprio perché lo difendo gratis, non ho potuto avere un'assiduità a tutte le udienze di primo grado e a tutte le udienze d'appello, ma lo difendo gratis con passione perché so di difendere un innocente.

E allora, dicevo, il movente non è certo quello di una mercede che sarebbe stata pattuita con Capaldo come compenso di questa frode ai danni dei creditori perpetrata per i creditori; questa è la cosa più assurda che uno possa immaginare: una frode dei creditori perseguita a danno di se stessi. Questo è l'assurdo più totale. Non è questo il movente. Allora si può dire: movente di progressione di carriera. Ma a quanto mi risulta Pellegrino Capaldo non è un intraneus del Ministero di Grazia e Giustizia, non è un intraneus soprattutto del Consiglio Superiore della Magistratura che ha un potere di promozione di determinati magistrati. Io credo che forse non lo sa nemmeno dove sta il Consiglio Superiore della Magistratura, glielo dico io: è a Piazza Indipendenza. E allora? Ivo Greco, tra l'altro, era ormai all'epilogo della sua carriera, e quindi non poteva nemmeno aspirare a delle promozioni ulteriori. E allora quale potrebbe essere il movente? Si dice: la libidine giudiziaria, creando una nuova categoria criminogenetica. La libidine giudiziaria è quella malattia perversa che prende taluni dei giudici e che determina in loro un tale attaccamento per le pratiche che hanno in mano da non considerare possibile di esserne spogliato. Eccellenze, ammettiamo pure che abbia un diritto di cittadinanza nell'ambito della criminologia giudiziaria questa figura della libidine giudiziaria. Eccellenze, la libidine giudiziaria una prima volta è smentita da questo: quando Ivo Greco venne attaccato sulla stampa per avere ritardato la sottoscrizione dell'atto quadro - ossia l'accusa opposta a quella che gli viene fatta in questa sede, perché Greco ci sta a pensare tanto prima di firmare l'atto quadro - Ivo Greco presenta una lettera di dimissioni al Presidente del Tribunale, dicendo: poiché la stampa mi attacca, io chiedo di potermi dimettere dall'incarico, e il Presidente respinge la richiesta di dimissioni e lo conferma nell'incarico. Allora si dice: ma la libidine giudiziaria si desume da questo, che sarebbe stato umanamente comprensibile che il Presidente Greco si fosse spogliato di questa procedura per dare ad altri la patata bollente, e invece non l'ha fatto. Eccellenze, è da rimanere esterrefatti, ossia un'accusa del genere la si potrebbe muovere anche al Tribunale di primo grado, che è stato impegnato in mesi e mesi di udienze estenuanti, che finivano la sera, senza avere cercato di liberarsi di questo fastidioso processo. Un'accusa del genere la si sarebbe potuta fare anche al dott. Razzi, e, anzi, Eccellenze, io lo dico soltanto in astratto e per amor di tesi, nei confronti del dott. Razzi ci poteva essere anche questo, che il Razzi doveva trasmettere gli atti in relazione alla prima prospettazione accusatoria - non c'era insolvenza, è stata chiesta l'ammissione al concordato preventivo - alla prima prospettazione accusatoria, non certo a quella di dissipazione, doveva trasmettere gli atti al Tribunale dei Ministri e ha mandato delle raccomandate al Tribunale dei Ministri; di queste raccomandate si sono perse assolutamente le tracce. Allora dovremmo dire: anche lui per libidine giudiziaria ha fatto falsamente scrivere dal cancelliere di aver mandato delle raccomandate che in realtà poi ha soppresso? Noi questo non l'abbiamo non dico detto, ma neppure pensato, Eccellenze, perché in 45 anni di esercizio della professione forense io mi sono abituato a rispettare la vostra funzione, anche la funzione dell'accusa, e ad attaccare i giudici solo sul piano del dialogo giudiziario, della contesa giudiziaria: questa tesi è sballata, questa tesi è infondata, niente di più, niente di diverso. Noi non abbiamo minimamente adombrato una cosa del genere. Allora è o non è pregiudizio sfavorevole nei confronti del Greco dire che quello che non si trova è stato da lui soppresso?

Ma ritorniamo al movente, Eccellenze. Abbiamo visto che non c'è un movente economico, che non c'è un movente di carriera, che non c'è nemmeno un movente di libidine giudiziaria, perché un magistrato non può liberarsi da una procedura incomoda perché così sarebbe umanamente comprensibile, il magistrato è tenuto a compiere il suo dovere anche oltre i limiti dell'umano, e abbiamo visto quanti magistrati hanno offerto l'olocausto della loro esistenza per proseguire delle procedure in aree altamente inquinate dalla mafia o dalla camorra. Non è, quindi, addirittura, sconveniente in un Paese che conosce il sacrificio di Falcone, di Borsellino, di Occorsio, di Galli, di Amato etc. etc., dire che sarebbe stato umanamente comprensibile liberarsi di una procedura scomoda? Non è questo uno schiaffo che si dà alla memoria di questi giudici intemerati, che hanno pagato con la vita, ben oltre che con l'impegno professionale, delle procedure scomode?

Quindi, Eccellenze, anche sul piano dell'elemento ---, ove mai voi doveste dire che 2.150 miliardi era un prezzo non adeguato, potete dirlo senza una perizia? A mio avviso no; ma anche ove lo potreste dire, perché non si può ipotizzare che Ivo Greco abbia magari errato valutando congruo questo prezzo, abbia forse fatto delle valutazioni sbagliate? Ma comunque le sue valutazioni, delle quali ha dato congrua motivazione, escludono l'esistenza di qualunque movente al dolo di bancarotta fraudolenta, escludono la configurabilità del dolo di bancarotta fraudolenta?

Come vedete, Eccellenze, abbiamo esaminato il processo a tutto tondo, lo abbiamo esaminato in tutti i suoi aspetti, non credo di averne trascurato nessuno. Comunque noi abbiamo fatto anche delle istanze subordinate, che sono anche citate nell'ultima pagina dello schema di arringa, ossia la richiesta degli atti della Commissione parlamentare di inchiesta, e non perché, dott. Catalani, noi pensiamo che le conclusioni neutre di un organo politico qual è la Commissione parlamentare di inchiesta vincolino i giudici. Noi non abbiamo mai sostenuto aberrazioni di questo tipo, noi siamo gelosi dell'indipendenza della magistratura, e io personalmente sono contro anche alla separazione delle carriere, perché vedo nella separazione delle carriere il primo passo per la sottomissione al potere esecutivo dell'organo di esercizio dell'azione penale. Si fa per gradi, con la separazione delle carriere si stabilisce intanto un principio, poi arriveranno anche gli ordini del Ministro della Giustizia che dice: non perseguire l'azione penale. Quindi io sono ancora più di lei geloso di queste prerogative della magistratura, perché da cittadino libero mi sento tranquillo in un Paese dove l'azione penale è ufficiale, e non discrezionale. Però io dico: in questa Commissione parlamentare di inchiesta sono state sentite delle persone, soprattutto sono state svolte delle indagini che in questa sede penale non hanno mai trovato attuazione, vale a dire delle indagini sulla congruità dei prezzi ottenuti dalla S.G.R. in sede di rivendite dei vari cespiti che componevano il patrimonio FEDIT. Quindi la Guardia di Finanza è stata sguinzagliata in tutta Italia, e in tutta Italia ha controllato cespite per cespite e ha detto che questi cespiti sono stati venduti con un profitto complessivo che non era certo idoneo a giustificare una frode ai danni della procedura.

Queste conclusioni, Eccellenze, semmai aveste ancora dei dubbi, non ce le potete negare. Voi non potete confermare una sentenza di condanna contro due galantuomini - o contro tre galantuomini, se venisse accolto l'appello pure per D’Ercole - non potete confermare queste sentenze di condanna senza avere disposto quanto meno una perizia sulla congruità del prezzo della vendita in blocco, perché su questo punto non c'è altro che la farneticazione, la deduzione arbitraria, nulla di certo, sulle conclusioni della Guardia di Finanza in ordine alla rivendita dei beni alla S.G.R.. Quindi è per questo che io concludo chiedendo: in principalità, che sia accolto l'appello con l'assoluzione del dott. Ivo Greco da tutte le imputazioni con la formula “perché il fatto non sussiste”; in subordine, che siano disposti quegli incombenti istruttori.

PRESIDENTE: La parola per la replica al Procuratore Generale.

PROCURATORE GENERALE: Una brevissima replica su alcuni punti che ancora una volta non mi sembrano sufficientemente toccati, proprio non toccati, dalle Difese. Naturalmente dovrò far riferimento ad alcune cose di già detto, ma su alcune cose non ho avuto risposta, nonostante che io abbia depositato delle paginette. Mi mordo la lingua per non rispondere alle incisivissime difese, contenenti anche forse qualche retorica affermazione che non voglio controbattere, e sto ai fatti.

È vero, io ho sfidato su quel punto della perdita del capitale sociale, e ho sfidato per due motivi: una parte mia, opinabile, su cui potrete censurarmi, come ha già fatto, e gliene sono grato, il difensore del Presidente Greco, là dove io scrivo che “è necessario che, preso atto della perdita del capitale sociale, se avesse voluto continuare a vivere avrebbe dovuto impegnarsi in una ricostituzione”, quello è pensiero mio, non l'ho trovato scritto da nessuna parte, e potrà essere censurato dalla vostra sentenza, come ha già fatto il prof. Lemme. Ma c'è una parte su cui né Coppi, né Lemme, né Vassalli, nessuno ha parlato, ed è la parte che inchioda il Presidente Greco - non ho altro termine - e che mi fa tranquillo sulle mie conclusioni, perché non è tanto la vostra sentenza, che è importantissima, ma prima di concludere ci sono stato anch’io moltissimo a pensare. E qual è questo punto? La perdita del capitale sociale - e qui sfido chiunque - imponeva l’assemblea straordinaria, su questo sono tranquillo; ma imponendo l'assemblea straordinaria, avrebbe conclamato che cosa? Come ho già scritto nella memoria del 26 aprile, che il capitale sociale o era stato perduto prima, e dunque era stato occultato nel bilancio del ‘90, o era stato perduto durante, e allora è ancora più grave, perché era stato perduto durante la gestione di Gambino, Cigliana e Locatelli. E ancora una volta andava conclamato perché tutto questo si riverbera innegabilmente sotto il profilo della meritevolezza del concordato, profilo non affrontato sotto questo punto di vista della perdita del capitale sociale, perché la circostanza è stata occultata. E perché? Perché si voleva arrivare al concordato e all'atto quadro, perché già dal 27 maggio era stata avanzata la proposta Casella. E con questo ho finito su questo punto, vale a dire: sì, è vero, ho parlato dei rimedi che andavano presi a fronte della perdita del capitale sociale, e lì posso aver sbagliato, ma sicuramente non sbaglio, perché lo dice la Cassazione che una società che ha interamente perduto il capitale sociale e che lo occulta non è meritevole del concordato preventivo, e questo inficia tutta la procedura dall'inizio.

Andiamo ad un altro punto per cui io mi sono scaldato, e giustamente i difensori si scaldano. Perché critico l'operato di De Vitis e di Celotti? Perché hanno detto a dibattimento in primo grado che loro non sapevano nella proposta Casella, che loro non sapevano della perdita totale del capitale sociale quando sono arrivati all’omologa. E quindi dico: ma su che basi, su quali fatti si sono convinti della bontà di questo concordato? Quindi li vedo come una sorta di autori mediati, e quindi, ribadisco, dei “fantocci”, anche se manca l'Art. 48 nel capo di imputazione.

Ancora un punto sulla De Vitis: il giudice De Vitis ha detto che nella primavera del ‘93 si accorse che i crediti della FEDIT erano o inesistenti o assolutamente non esigibili. Ma perché se ne accorge nel ‘93 e non nell'ottobre ‘92? Ma che cosa è successo? C’è stata una benedetta perizia, c'è stato qualcosa? No, non c'è stato nulla di tutto questo, è semplicemente che a questo punto è scattata un'altra operazione: bisogna fare passare il prezzo a 2.150 miliardi, e allora non bisogna parlare più di 4.000 miliardi. E allora i crediti sono inesistenti. Ma allora, se questi crediti sono inesistenti, quale acquirente va a comprare un patrimonio con dei crediti inesistenti? E qui entra Pellegrino Capaldo. Chiunque sarebbe receduto di fronte ad un affare di questo tipo. Allora due sono le cose: o non è vero assolutamente che i crediti sono inesistenti e il prezzo non può essere 2.150 miliardi e l'affare c'è, oppure i crediti sono inesistenti, si è mentito al momento di ammissione al concordato, ed era immeritevole di concordato, e comunque un affare c'era anche ad acquistare un patrimonio che comprendeva crediti inesistenti, e su questo punto aderisco all'ultima proposta della Difesa del Presidente Greco da parte dell'Avvocato Lemme.

È vero, io non sarei contrario ad un approfondimento dibattimentale, qui, in questa sede, peritale, ponendo congrui quesiti sul punto congruità del prezzo. Quindi faccio mia la subordinata della Difesa, chiedendovi però in via principale la conferma della sentenza.

PRESIDENTE: Altre repliche?

PARTE CIVILE - AVV. Giuseppe FANFANI (P.C. C.A.P. Perugia): Non c'è replica da parte di questa Parte Civile.

AVV.RA STATO - AVV. Giuseppe DELL’AIRA: fIo, invece, ho interesse ad una brevissima replica, Presidente, anche perché questo interesse nasce dalle note che sono state depositate, credo, all’udienza del 3 maggio. Il mio interesse nasce dall’esigenza di una brevissima confutazione alle considerazioni che sono contenute soprattutto nella memoria di udienza depositata dal Responsabile Civile S.G.R. in data 3 maggio scorso.

Chiedo scusa al Collegio, io sono qua ad integrazione e sostituzione della collega che ha seguito l'intero processo e che per motivi di salute non ha potuto svolgere questo intervento, non è certo un volere prevaricare la qualità e l'impegno che la collega ha posto in questa vicenda. Però, dicevo che per quanto riguarda questi aspetti di questa memoria mi vedo costretto a replicare perché, e cercherò di dimostrarvelo, questa memoria stravolge in maniera totale, e con una certa disinvoltura, quelli che erano stati gli ambiti entro i quali S.G.R. aveva prospettato i suoi motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado.

Non mi soffermerò sui dubbi, che pure ancora sussistono in giurisprudenza, sull’appellabilità dell’ordinanza che ammette la costituzione di Parte Civile, riconosco che oggi è prevalente l’orientamento delle Sezioni Unite che sembrerebbe dire il contrario, ma esistono anche sentenze che, nella preclusione specifica dell’impugnativa delle ordinanze insieme alla sentenza, inseriscono anche l'ordinanza di ammissione della Parte Civile. Ma non è questo il punto principale su cui voglio fondare la mia replica, quanto piuttosto sulla lettura velocissima dei motivi che sono stati addotti a supporto dell'appello di S.G.R.. Io ho cercato, per quanto mi è stato possibile nel tempo brevissimo che ho avuto, signor Presidente, di trovare in questi motivi di appello un qualunque riferimento a quelle argomentazioni sulle quali ampiamente ci si sofferma invece nelle note di udienza, e non l'ho trovato, perché l'unico passaggio - parlo ovviamente dell'interesse che rappresento in questa sede, cioè l’interesse del Ministero della Giustizia e soprattutto del Ministero all’Agricoltura e Foreste - l'unico riferimento a questo aspetto della sentenza sotto il profilo degli interessi civili è contenuto a pag. 31, in un paragrafetto brevissimo in cui, parlando di provvisionale, quindi soltanto dell’aspetto afferente alla provvisionale, si fa anche riferimento al Ministero della Giustizia - soltanto al Ministero della Giustizia, non c'è alcun riferimento al Ministero dell’Agricoltura e Foreste - senza tener conto del fatto che il Ministero sopra citato non ha chiamato in causa la S.G.R.. Quindi, nella sostanza, si contesta la provvisionale in funzione del fatto che il Ministero della Giustizia non avrebbe chiamato in causa la S.G.R.. non avrebbe formulato conclusioni. Quindi già da questo punto di vista, considerata la specificità dell'azione civile e degli ambiti relativi al contraddittorio nell’azione civile, e quindi degli ambiti di devoluzione che riguardano i giudizi di appello, affido alla Corte la valutazione sull’ammissibilità di queste censure e sulle conseguenze che deriverebbero sulla sentenza di primo grado in termini di giudicato interno.

Quanto alla citazione, è vero che la norma del Codice di Procedura Penale prevede che il responsabile civile sta in giudizio su istanza della Parte Civile. Resta da stabilire se tutte le parti civili, laddove si tratta di più parti civili aventi interesse a far valere il rapporto di solidarietà tra responsabile civile e imputato, debbano comunque e in ogni caso citare autonomamente o richiedere - perché non è una citazione diretta - autonomamente la citazione del responsabile civile, cioè resta il problema se non si ponga un’analoga esigenza rispetto alla Parte Civile, che è quella dell’immanenza della posizione processuale del responsabile civile già citato da altre parti civili.

E su questo punto innesto la seconda sintetica considerazione: come ho detto, non esiste alcun riferimento nei motivi di appello al problema che poi viene sviluppato nelle memorie. Ma soprattutto - e mi sono testimoni i verbali di causa del processo di primo grado, al quale ho partecipato invece abbastanza frequentemente - non è stato mai contestato (e quindi parlo di accettazione del contraddittorio in prospettiva civilistica sul punto) in quella fase il ruolo del Ministero e la posizione del Ministero nei confronti di S.G.R. in prospettiva di danni da questi reati. Allora l'ultimo argomento che resterebbe a supporto della tesi di controparte sarebbe quello relativo alle conclusioni, e su questo io non nego un dato di fatto, che effettivamente esiste sui riscontri processuali. Ma intanto torno al primo aspetto: l'unico momento di contestazione in questa prospettiva riguarderebbe la sola posizione del Ministero di Grazia e Giustizia e il solo aspetto afferente alla provvisionale; è quello l’unico riferimento - potrò essere smentito dai fatti - che esiste nei motivi di appello nei confronti delle statuizioni civili della sentenza di cui mi sto interessando, sicché il problema si porrebbe solo per il Ministero della Giustizia e solo in rapporto alla provvisionale.

E qui io sottopongo alla Corte un altro problema: ma esiste un interesse, cioè è ammissibile un appello sulla liquidazione della provvisionale? A mio avviso no, tant'è che lo strumento è quello della richiesta di sospensione che è stata attivata per gli effetti della provvisionale. E perché non esiste? Qui richiamo, peraltro, una giurisprudenza della Cassazione, che è costante sul punto. Perché evidentemente la liquidazione della provvisionale è destinata ad essere assorbita in quelli che sono gli effetti delle successive sentenze, con la conseguenza che evidentemente non può costituire motivo e soprattutto riferimento principale dei motivi di appello.

Fatta questa ricognizione molto generale sui temi afferenti alla stessa praticabilità del motivo di impugnazione di cui mi sto occupando, il secondo aspetto di merito su cui volevo soffermarmi - fermo quanto ho detto sulla posizione del MAF - riguarda l'argomento per così dire a sorpresa, o l'argomento decisivo che nella memoria viene utilizzato, cioè quel riferimento articolato al 240, quindi al 236, quindi al 223, ma soprattutto al 240, che, stando alla memoria stessa, per la prima volta sarebbe idoneo ad escludere l’ammissibilità della costituzione di Parte Civile del MAF. Io sono abituato a leggere le norme nella loro totalità. Mentre il primo comma - che intanto dice qualcosa di diverso rispetto a quello che si sostiene nella memoria - asserisce che possono costituirsi parte civile il curatore, ma non soltanto gli stessi, e riconosce una legittimazione specifica al curatore, tant'è che aggiunge, dopo la virgola, “anche contro il fallito”, e un senso avrà questo riferimento “anche contro il fallito”, al secondo comma della norma, comunque, tagliando la testa al toro, dice che i creditori - e noi rappresentiamo i creditori senza dubbio di FEDERCONSORZI, attenzione, su questo punto mi soffermerò, non dei creditori o soltanto dei creditori della liquidazione di FEDERCONSORZI o delle varie fasi in cui si innesta anche il concordato - i creditori possono costituirsi Parte Civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta (siamo in questa fattispecie, se non sbaglio) quando manca la costituzione del curatore, che vuol dire quando il curatore, o nel caso di specie il commissario giudiziale, il liquidatore e così via, non si è costituito, e nel caso di specie non si è costituito, non esiste una costituzione di Parte Civile. Quindi mi pare che questa condizione, che è una sorta di condizione oggettiva, risulti comunque realizzata nel caso di specie; o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale. E questo è il secondo aspetto che riguarda specificamente la posizione del MAF, secondo aspetto che mi induce a prendere in considerazione quella produzione documentale singolarmente introdotta; dico “singolarmente” perché mi stupisce una comunicazione così attiva da parte del liquidatore in relazione alla posizione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Comunque in questa lettera si affermerebbe che il primo credito sarebbe stato eccepito in compensazione - con il primo credito mi riferisco ai tre punti a), b) e c) in cui la lettera si articola, importo di 153 miliardi - e sarebbe in effetti stato oggetto di compensazione. Questo credito, a quanto conferma anche il documento, era l'unico che risultava ritualmente attivato e inserito, tant'è che è stato posto e soddisfatto in compensazione, nella fase a cui si riferisce il concordato di cui discutiamo oggi e quindi la liquidazione, e quindi la dissipazione contestata. Gli altri due crediti - adesso non sto a dire gli importi più specificatamente - sarebbero, e questo farebbe il giudicato perché l'ha detto il liquidatore, uno prescritto. Mi fa piacere che il liquidatore abbia la possibilità di affermare con tanta sicumera che un credito è prescritto e di affermarlo tra l’altro a S.G.R.; questo è un passaggio che sicuramente ci verrà chiarito. Quanto al terzo punto, credito superiore ai 705 miliardi di lire - è un credito che riguarda un contenzioso ancora in atto - la lettera si limita a dire che la liquidazione giudiziale... ”è in essere con il suddetto Ministero un complesso ed articolato contenzioso in sede amministrativa”, è la vicenda che riguarda la famosa questione dei cereali esteri, sulla quale non vi tedio ulteriormente. Quindi, stando ai contenuti di questa lettera - è questo l’aspetto che mi interessa - un dato è certo: esistono ed esistevano, indipendentemente dal parere molto personale e molto irrilevante del liquidatore, dei crediti, crediti dell'amministrazione dell’Agricoltura e Foreste, rispetto ai quali i fatti oggi contestati quale tipo di effetto hanno prodotto? Evidentemente, se e in quanto confermati illeciti, così come chiesto alla Corte, una diminuzione del cespite patrimoniale di FEDERCONSORZI, con la conseguenza che gli effetti del depauperamento prescindono dalla partecipazione al concordato, mi consenta l’avv. Lemme, l’apertura a S.G.R. era generale. Certamente le amministrazioni pubbliche non avrebbero mai potuto partecipare alla società, ma non ci risulta che qualcuno ce l'abbia chiesto, questo per chiarire il ruolo di S.G.R.; però chiaramente questa operazione ha determinato quale effetto? Il venir meno del patrimonio di FEDERCONSORZI con il depauperamento, e quindi un danno ad un soggetto che è creditore ai sensi del 240, addirittura in funzione che attiva un’azione propria personale. Quindi anche da questo punto di vista mi pare che il rilievo affidato al 240 sia, oltre che inammissibile, oggettivamente completamente infondato. Vorrei aggiungere peraltro che la sentenza ha dichiarato nulla la transazione cui fa riferimento il capo a), per effetto della nullità dell'atto quadro, quindi la conseguenza è che anche l'argomento utilizzato al capo a) della lettera del liquidatore è - e anche qui continuo a stupirmi che un liquidatore non l'abbia rilevato - privo allo stato di consistenza.

Andiamo invece all’ipotesi del Ministero della Giustizia, che pare quella leggermente più compromessa, perché esiste un motivo di appello; ho già detto che uso questa frase impropria - “leggermente più compromessa” - perché questo motivo di appello, l'ho già rilevato, si riferisce esclusivamente alla provvisionale, le amministrazioni statali non hanno fatto valere le provvisionali, quindi credo che allo stato attuale continui a confermarsi l'assenza di un interesse. Però c’è di più, perché l'argomentazione viene poi sviluppata in relazione a due profili: uno che coinvolge la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma la coinvolge soltanto ad colorandum, è stato ricordato stamattina che la Presidenza del Consiglio dei Ministri non è Parte Civile in questo processo, quindi il tema è completamente estraneo a quello di cui ci dobbiamo occupare; l'altro, che si legge in sentenza, con riferimento al danno e al dato genetico del danno, riguarda un’affermazione specifica che non coinvolge alcun aspetto di danno morale, così come comunque prospettato anche soltanto nella memoria del 3 maggio. Che cosa dice la sentenza? La sentenza dice che esiste un danno diretto patrimoniale - almeno così io la leggo - del Ministero della Giustizia collegato al potere di iniziativa disciplinare. Non avrebbe alcun senso collegare al potere di iniziativa disciplinare un danno morale. Poi aggiunge che esiste un danno all’immagine, questo danno morale, in conseguenza dell'incardinamento organico del dott. Greco; quindi siamo di fronte a due ragioni di danno, con la conseguenza che anche la memoria del 3 maggio, ammesso e non concesso il superamento di tutte le precedenti pregiudiziali, contesterebbe esclusivamente questo aspetto, non contesterebbe gli aspetti afferenti al danno diretto, con quanto ne segue sulla prospettiva di un giudicato o comunque di una possibilità di conferma sul punto della sentenza di primo grado.

Un'altra ultima notazione su questo punto: viene citata una sentenza recentissima della Suprema Corte di Cassazione; massimo rispetto per i precedenti, devo dire sinceramente che non conosco - purtroppo c'è qualcosa che ci è sempre imposto prima di valutare la valenza di un principio affermato nella sua eccessiva genericità - il tema dibattuto e non conoscono soprattutto a quali elementi si collegasse l'ipotesi del danno all'immagine dedotta in quel contesto. Però voglio solo aggiungere una cosa, con tutto il rispetto dell'orientamento della Suprema Corte di Cassazione: quella sentenza è sbagliata, è totalmente sbagliata, e lo è - quella che riferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la titolarità esclusiva della legittimazione al danno morale - perché è in contrasto con una previsione costituzionale esplicita, che spesso viene negletta e dimenticata, ma che esiste nella nostra Costituzione, la quale attribuisce titolarità totale delle attribuzioni a ciascun Ministero. Questa sentenza sembra seguire uno schema ormai sempre più diffuso di organizzazione delle funzioni all'interno di altri soggetti componenti la repubblica: le Regioni e i Comuni; lo Stato, però, nella carta costituzionale ha garantita l’autonomia di titolarità di attribuzioni per ciascun Ministero. Quindi andare a parlare di legittimazione al danno morale riservata alla sola Presidenza del Consiglio, e non alle singole strutture titolari in forma esclusiva della propria attribuzione, mi pare che in diritto, addirittura per un contrasto con un principio costituzionale, sia completamente errato. Siccome la provvisionale riguarda tutte queste ragioni di danno, mi pare che anche da questo punto di vista, e nel merito, si possa arrivare a concludere per l’infondatezza comunque, indipendentemente dall’inammissibilità, delle deduzioni avverse.

Non intenderei occuparmi, evidentemente, di aspetti afferenti al merito delle contestazioni, di cui si è già ampiamente occupata la collega; volevo soltanto fare due notazioni. Prima: la maggior parte dei motivi di appello si fonda sulla presunta inesistenza di un movente. Oggi - e anche noi aderiamo, come ha fatto il Pubblico Ministero, in buona parte alla richiesta della difesa Lemme - è stata per l'ennesima volta invocata l'acquisizione degli atti relativi alla Commissione parlamentare di indagine, acquisizione sulla quale in primo grado si discusse a lungo per arrivare poi all’esclusione dell’acquisizione dell'atto. Se si cerca la spiegazione del movente, è sufficiente - indico solo le pagine - leggere da pag. 153 a pag. 163 della relazione parlamentare di inchiesta, e in particolare le pagine da 161 a 163 dello stesso documento. È la parte in cui la relazione si occupa del rapporto Agrifactoring-FEDERCONSORZI e dà la spiegazione ad un certo interrogativo che la difesa del dott. Lemme si posto questa mattina: il problema delle banche estere. È estremamente emblematico quello che sta scritto in quelle pagine. Quanto al secondo cavallo di battaglia delle difese - la prova sull'accordo - anche qui mi limito ad un veramente telegrafico rinvio alle pagine 222 e 223 sempre della relazione della Commissione parlamentare di indagine, dove, me lo consenta l'Avvocato Lemme, c'è una costante reprimenda nei confronti di quello che è stato il comportamento del Tribunale fallimentare, del Presidente Greco. C'è soprattutto una precisa affermazione; mi limito a leggere solo questi due (incomprensibile): “Ne derivano alla Commissione gravi e fondati dubbi sull’ammissibilità ed omologabilità del concordato”, questo è spiegato dopo. Risparmio la lettura delle altre pagine, che commentano invece l’atteggiamento...