TRIBUNALE DI PERUGIA

SEZIONE PENALE

AULA 1

PROCEDIMENTO  N. 10/01  R.G. DIB. e 474/96 R.G.N.R.

A CARICO DI: GRECO IVO + 3

UDIENZA DEL GIORNO 27 GIUGNO 2001

RINVIO AL 5 LUGLIO 2001

CANCELLIERE B3: SIG.RA STEFANIA BERTINI

PARTI PROCESSUALI

 

COLLEGIO:     PRESIDENTE     DOTT.    MASSIMO RICCIARELLI

          GIUDICE       DOTT.    MARCO VEROLA

          GIUDICE       DOTT.SSA FRANCESCA ALTRUI

PUBBLICO MINISTERO:      DOTT.    RAZZI

 

IMPUTATO E DIFENSORE:

GRECO IVO               - AVV. LEMME

CAPALDO PELLEGRINO         - AVV. DEL RE, AVV. VASSALLI

CARBONETTI FRANCESCO     - AVV. VASSALLI, AVV. ZAGANELLI S.

D’ERCOLE STEFANO       - AVV. MUSSINI

 

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): gli imputati non sono presenti.

Per Greco Ivo l’Avvocato Lemme, presente; per Capaldo Pellegrino l’Avvocato Del Re, che vedo, e l’Avvocato Vassalli pure; Carbonetti Francesco, l’Avvocato Vassalli e Avvocato Stelio Zaganelli, presente; per D’Ercole Stefano, Avvocati De Luca e Sammarco...

DIFESA IMPUTATO D'ERCOLE (AVV. MUSSINI): sostituiti dall’Avvocato Guido Mussini.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): quindi l’Avvocato Guido Mussini, per conto degli Avvocati Sammarco e D’Ercole.

Per quanto riguarda le Parti Civili, sono presenti l’Avvocato Paola, anche in sostituzione dell’Avvocato Di Pietro per Cristiano; l’Avvocato Rosi, l’Avvocato De Priamo Fabio, anche in sostituzione dell’Avvocato Lucio De Priamo.

Poi per quanto riguarda le altre Parti Civili, l’Avvocato Polimanti è presente per Pizzuto? Non è presente l’Avvocato Polimanti; per il Consorzio di Perugia, l’Avvocato Fiorucci, in sostituzione dell’Avvocato Fanfani; vedo arrivare l’Avvocato Fabbri, anche in sostituzione dell’Avvocato Polimanti per Pizzuto; l’Avvocato dello Stato è presente?

Non è presente l’Avvocatura dello Stato; non vi sono altre Parti Civili da menzionare; l’Avvocato Petrucci? Non è presente neppure l’Avvocato Petrucci.

Quindi momentaneamente non sono presenti l’Avvocato Petrucci e l’Avvocatura dello Stato.

Preliminarmente, il Tribunale, con riferimento all’Ordinanza assunta alla scorsa udienza, forse le Parti l’avranno già notato, deve correggere un errore, o meglio una omissione materiale, nel senso che nel dispositivo, tra le Parti Civili escluse, nonostante che chiaramente ciò risulti dal tenore della motivazione, non sono state indicate due Parti Civili, e vale a dire, Calabrese e Murru, Calabrese Lucio e Murru Gavino.

Il Tribunale, in relazione al chiaro contenuto dell’Ordinanza assunta alla scorsa udienza, dispone quindi correggersi l’errore materiale nel dispositivo della stessa Ordinanza, nel senso che dopo la parola “Rocca Marco”, si inserisca un nuovo capoverso comprendente il nome di Calabrese Lucio e Murru Gavino; persone che debbono intendersi estromesse dal processo alla luce della precedente Ordinanza.

Manda la Cancelleria per le annotazioni sull’originale dell’Ordinanza.

Ciò posto, il procedimento è già stato dichiarato aperto alla scorsa udienza; rispondono Greco Ivo, A...

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): Presidente, scusi, possiamo dare per letti i capi di imputazione.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): come preferite, se non avete nulla in contrario.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. LEMME FABRIZIO): non ce ne è nessuna necessità, bene o male ce li siamo letti tutti.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): come volete, io posso darli per letti, il Pubblico Ministero non ha nulla da osservare a riguardo?

Allora, di intesa con le Parti, i capi di imputazione si danno per letti.

Pubblico Ministero, le sue richieste.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): cercherò di essere sintetico il più possibile.

Anticipo che fra le prove da richiedere vi sono i testi indicati nella lista, l’esame degli imputati e una serie di produzioni documentali.

Comincio più in generale a dire che la lettura dei capi di imputazione e della lista testi, consente al Tribunale, una lettura congiunta, già di valutare, di valutarne la rilevanza, vertendo o direttamente sull’oggetto delle imputazioni o comunque sul contesto storico, storico politico o giudiziario di questi fatti; quindi non mi dilungherò più di tanto.

Al riguardo posso produrre una cronologia essenziale e quarantasei fogli estratti dalla richiesta di rinvio a giudizio, se non vi sono opposizioni, in forma di memoria, anche memoria illustrativa.

Ho tagliato la parte relativa alla posizione Cragnotti, su un capo di imputazione che non c’è più, e va tenuto presente che la posizione Geronsi è stata definita dal G.I.P..

Per il resto, diciamo, le argomentazioni svolte sono a conoscenza dei Difensori.

Per quello che riguarda le produzioni documentali, diciamo sono di diversa natura; ce n’è una prima parte che ho contrassegnato con la voce “Scheda 1A”, uso questa terminologia perché i Difensori hanno potuto consultare l’indice, quindi sanno di cosa parlo; sono atti trasmessi dalla procedura di Concordato e che intendo produrre in blocco; sono, diciamo, rappresentano un po’ la storia, sia pure per atti essenziali, di questa procedura.

Si tratta di una serie di faldoni contrassegnati dalla lettera 1A, sono otto faldoni che posso produrre...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): praticamente lei allude alla storia del Concordato, in pratica.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sì; allegati agli atti, provenienti dalla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Roma e ci sono le relazioni di stima, praticamente tutti gli atti relativi alla procedura.

Ciò per valutazione del Collegio, produco l’indice della scheda 1A, si potrà valutare se interessa e in che misura.

E, diciamo, questo appartiene alla categoria degli atti generali.

Altrettanto può dirsi per la scheda 11... la scheda 11 si riferisce alla documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza sia di Perugia che di Roma, presso S.G.R. e si tratta di documentazione già indicata nei verbali di sequestro o di acquisizione facenti parte del fascicolo d’ufficio.

Ripeto, sono contenuti in scatoloni e qui troviamo, dico produrrò tra poco la scheda 11, ripeto i verbali di acquisizione fanno parte del fascicolo d’ufficio, e questi sono i documenti acquisiti, e contengono essenzialmente ciò che in S.G.R. è stato acquisito di rilevante, in relazione al procedimento, ossia le vendite di immobili, le altre vendite, le acquisizioni, diciamo, l’approvvigionamento di risorse finanziarie; tutto ciò che è stato necessario per accertare, da un lato quale fu l’impegno di spesa effettivo di S.G.R. pere fare l’operazione e dall’altro per quantificare quanto poi in effetti S.G.R. ricavò da quanto ebbe a trovare in cassa.

Alle risultanze di questi accertamenti il Pubblico Ministero poi ci arriverà attraverso prova per testi, però per valutazione del Collegio e per eventuale comodità delle Parti, io offro questa documentazione in produzione, per poter consentire a ciascuno di trarre le proprie conclusioni o di prendere le proprie iniziative.

E contrassegniamo questa produzione con l’indice, che poi produrrò, scheda 11.

Vi è poi la scheda 8; la scheda 8 si riferisce al voto di Agrifactoring al Concordato preventivo Fedit; siccome non è stato trattato in questa memoria che presento, dico sommariamente due parole per inquadrare il problema.

Allora, Agrifactoring è altra società, tra l’altro partecipava alla Fedit, in Concordato preventivo, come creditrice vota il Concordato preventivo e votando rinuncia ai crediti privilegiati; per arrivarsi a questo e ottenere il consenso di altri soci di Agrifactoring, e in particolare le banche estere, alcune banche italiane, tre banche, B.N.L., Banca Roma e Efibanca, mi pare, consentono la postergazione del proprio credito; le banche estere creditrici di Agrifactoring consentono, a seguito di questo atto di rinuncia, sostanzialmente di questi soggetti, e quindi viene votato a maggioranza il Concordato Fedit, con il che Agrifactoring perde i privilegi.

Cosa sostiene il Pubblico Ministero?

Che questa sequenza di atti onerosi si fonda sulla aspettativa di un affare molto lucroso.

Nel momento in cui l’Autorità Giudiziaria di Perugia sequestra il patrimonio Fedit, sorge una pretesa di Agrifactoring e dice: “Sì, io ho votato il Concordato, però non sapevo di avere dei crediti privilegiati”, ossia, nel momento in cui l’affare, secondo l’ottica del Pubblico Ministero, viene meno per effetto del sequestro dell’oggetto di questo affare, allora a quel punto Agrifactoring cerca di recuperare, diciamo, i propri interessi, sostenendo di non essersi mai accorta di avere dei crediti privilegiati.

La cosa verrà smentita anche per testi, perché questi crediti risultavano iscritti in bilancio nei periodi precedenti.

E allora, nella scheda 8 noi troviamo tutto quanto attiene a questa relazione tra i due Concordati e alla vicenda del voto di Agrifactoring; per incidenz (o simile), la controversia civile derivata dal contrasto tra Agrifactoring, Concordato Agrifactoring, Concordato Fedit, sull’esistenza o meno di questi crediti privilegiati, è stata risolta dal Tribunale di Roma dando torto alla Agrifactoring.

Quindi la scheda 8 intende documentare questa vicenda, per quanto di rilevante si ritiene vi sia.

Naturalmente vanno selezionati alcuni atti, perché ci sono anche delle sommarie informazioni...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): si dà atto che arriva l’Avvocato Dell’Aira dell’Avvocatura dello Stato.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): poi farò la selezione togliendo le sommarie informazioni e gli altri atti ripetibili.

Poi vi è un’altra serie di documenti che necessitano di un commento dettagliato.

Allora, si tratta... ecco, la scheda 11 già è in possesso del Tribunale, in quanto prodotta insieme, allegata insieme ai verbali, comunque io la riproduco di nuovo.

Poi ulteriori documentazioni, in originale produco una serie di cartelline contenenti documenti rinvenuti dall’Avvocato Lettera nell’archivio del Commissario Governativo.

Si tratta di appunti particolarmente interessanti... la produzione in originale, non in copia, di una serie di cartelline rinvenute dall’Avvocato Lettera, all’epoca in cui era Commissario Governativo, nell’archivio, archivio diciamo... nell’ufficio del Commissario Governativo, e sono interessanti perché, oltre che raccogliere alcuni atti magari rinvenibili anche altrove, sono raccolte, così come ve le presento, in cartelline appunto, insieme ad articoli di stampa o appunti manoscritti del Commissario Governativo precedente, Cigliana, e sono interessanti perché sono documenti dell’epoca, e particolarmente all’epoca che ci interessa, e siamo alla fine del ’91, e alla prima parte del ’92, ossia quando si maturano le operazioni che divengono di interesse dei capi di imputazione.

E quindi ci danno la testimonianza di quale fosse l’atteggiamento del redattore di questi appunti e di quale fosse l’atteggiamento di altri soggetti, registrato perlomeno dal punto di visuale dell’allora Commissario Governativo Cigliana.

Il fascicolo che contiene queste cartelline è accompagnato da un verbale di assunzione di informazioni, che in realtà è un verbale di consegna da parte del Commissario Governativo, ma possiamo anche rispettare la forma, non allegarlo e limitarci a produrre i documenti; stanno in una cartellina verde dove c’è scritto intestato: “Doc. Cigliana”.

Poi per quanto attiene al verbale, all’istanza 27 maggio ’92, che dovrei avere già prodotto la volta scorsa, ossia l’istanza degli allora Commissari Governativi Cigliana, Gambino e Locatelli alla procedura, per sapere cosa fare a seguito del venir meno del capitale sociale.

Al riguardo, si possono produrre ulteriori documenti, che è una successiva lettera del Commissario Governativo Cigliana, indirizzata al Commissario Governativo subentrante, Piovano, dove si spiega il senso di quella istanza 27 maggio ’92, è di particolare interesse.

E un appunto di Piovano su questa vicenda estratto dalla terza relazione quadrimestrale dei Commissari Governativi, in relazione alla vicenda sempre della istanza riconsegnata, e corrispondenza tra Piovano e D’Alessandro in materia... si tratta di documentazione prodotta da Piovano.

Per quanto riguarda la vicenda delle consulenze Carbonetti e delle liquidazioni, a documentazione del rapporto tra Carbonetti e la procedura, produco ulteriori incarichi assegnati, documentazione che attesta ulteriori incarichi assegnati dalla procedura a Carbonetti, con relativi provvedimenti del Giudice Delegato, riguardanti i bilanci Federconsorzi e la responsabilità degli ex Amministratori.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): scusi Pubblico Ministero, sul punto...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): l’omologa non è necessario produrla in quanto...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Pubblico Ministero, mi perdoni, sul punto della questione, diciamo così, Carbonetti.

In sede di formazione del fascicolo del dibattimento furono prodotti, ricordo, le liste delle liquidazioni del Perito.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): questo è extra, diciamo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): c’è dell’altro in relazione a questo? Cioè voglio dire, qual è l’argomento?

Questi sono elaborati svolti o provvedimenti di conferimento...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): no, no, sono richieste e provvedimenti.

Chiedo scusa, io dovrei aver prodotto anche i tre pareri.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): esatto, questo non mi ricordo se sono stati prodotti.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): qui non ce li ho più, quindi devo averli prodotti.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): è per questo che...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): magari controlliamo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ...per questo che ho voluto portare a controllare.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): qui si tratta di documentazione, che il valore probatorio è questo: di dimostrare che Carbonetti era persona di fiducia della procedura anche in altri incarichi.

Poi ho la copia della Sentenza della causa tra Agrifactoring e Fedit, di cui ho parlato prima; la relazione unica di stima del Dottor De Santis.

Poi la corrispondenza tra la Procura di Perugia e i vari uffici, quello del custode, Commissario Governativo, la procedura, per rintracciare le consulenze, le tre consulenze Carbonetti, quelle fatte in prossimità dell’omologa, con le relative risposte negative da parte di tutti.

Vi è poi copia di corrispondenza con il Ministero delle Risorse Agricole, relative allo stato del credito Fedit per gli ammassi verso lo Stato, per accertare se il credito era riconosciuto, in che misura, e quindi c’è una documentazione ufficiale al riguardo.

Vi è poi una richiesta alla Centrale Rischi della Banca d’Italia per sapere quale fosse la situazione finanziaria di Fedit tra il maggio e il luglio ’91.

Relazione di Commissari Governativi e bilancio al 31 dicembre ’91, è il bilancio presentato il 27 maggio ’92 da Federconsorzi.

Vi è poi un parere del Professor Floriano Alessandro sul Concordato con cessione di beni e su altre questioni.

Corrispondenza tra Studio Casella e Professor Picardi in merito alla costituenda società per azioni e all’offerta di acquisto Imas (o simile).

Infine un’altra serie di documenti, una prima serie di documenti raccolti in un faldoncino che chiamiamo Fascicolo 1, abbiamo alcuni atti da cui abbiamo notizia della successione di Commissari Governativi; corrispondenza con la Procura di Roma per quanto concerne la richiesta di rinvio a giudizio fatta dalla Procura di Roma in relazione alla gestione Fedit e altri commissariamenti, per avere un quadro anche dei soggetti che compariranno qua, a valutarne la posizione di testi, indagati di procedimento connesso, questo per comodità del Tribunale.

Trasmissione di documentazioni acquisiste presso Fedit di tutte le partecipazioni del Consorzio, degli organigrammi nel corso degli anni con le relative variazioni.

Note del Commissario Governativo e corrispondenza con S.G.R. relative ai crediti verso lo Stato di Federconsorzi, l’evoluzione di questa posta e corrispondenza arrivata da S.G.R..

Prospetti riepilogativi delle vendite, concessione dei crediti, c’è anche una relazione del Commissario Governativo, Commissario Liquidatore della Federconsorzi, nella persona sempre dell’Avvocato Francesco Lettera in data ottobre ’95.

La relazione unica di stima l’ho già prodotta quindi non è necessario produrla ancora, la relazione del Commissario Governativo all’Assemblea dei soci Fedit del 19 dicembre ’95...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): le azioni di stima a quali fa riferimento Pubblico Ministero?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): De Santis.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): De Santis sì, lo ha già menzionato.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): visure camerali per quello che riguarda S.G.R.; da questo fascicolo ho già tolto tutto ciò che...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): mi perdoni Pubblico Ministero, dato che nell’atto quadro che è stato acquisito al fascicolo del dibattimento, il Consulente fa riferimento ad un’altra relazione di stima...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): quella del Commissario...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): esatto, fa parte degli atti che comunque...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): dovrebbe esserci da qualche parte, adesso magari esce fuori.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): tra gli atti, forse, della procedura?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): penso di sì.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): va bene.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): allora, alla voce Fascicolo 2, c’è una relazione del ’95 della Commissione Ministeriale sulle cause del dissesto; non ha grande rilievo se non per valutare il contesto in cui nasce...

Nel medesimo faldone troviamo di nuovo note del Commissario Governativo riguardanti sempre la questione dei crediti, e poi un appunto poi cancellato da parte del Ministro Goria unitamente ad altra documentazione prodotta all’epoca sempre dal Commissario Governativo Piovano, ma comunque di questo appunto, del manoscritto di Goria, anzi del dattiloscritto sottoscritto da Goria poi cancellato, troviamo anche altrove, poi si potrà comunque produrlo in sede di esame testimoniale.

Vi è poi il Fascicolo 13, verbale di assemblea straordinaria Agrifactoring, la messa in liquidazione, sono atti trasmessi dal Tribunale Fallimentare di Roma.

Ulteriore documentazione, raccolta nel Fascicolo 9, si tratta di atti trasmetti dal Tribunale Sezione Fallimentare Roma su richiesta del 30 novembre ’96 da parte del mio ufficio.

Si tratta di copia dei decreti di nomina a C.T.U. del Professor Carbonetti e relative relazioni con relative richieste di liquidazione; poi ci sono i bilanci dal 1986 al 1990 di Federconsorzi, attengono sempre agli incarichi di Carbonetti.

Verbali vari per vedere di rintracciare queste famose Perizie, vedere se fossero finite in qualche fascicolo ma, allo stato, ricerca del tutto inutile; insomma c’è tutta la corrispondenza e il riscontro documentale delle risposte poi sintetizzate da parte della procedura.

Fascicolo 8: c’è una memoria di Ciliana e Gambino, indirizzata alla Procura, la lettera di trasmissione così recita: “A seguito del deposito da parte della Federconsorzi presso la Suprema Corte di Cassazione di memoria nella quale sono contenute gravi e non veritiere affermazioni, le rimettiamo l’illustrazione analitica, con relativa documentazione, della situazione della Federconsorzi e dell’attività da noi svolta nella nostra qualità di primi Commissari Governativi della Federconsorzi nel periodo 17 maggio – 15 luglio ’92”.

Copia della stessa era stata inviata al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali; si tratta di atto che ha la pura... per un lato amministrativo e per altro, essendo all’epoca indagati i primi tre Commissari Governativi, si tratta di scritto proveniente da persona indagata e quindi come tale utilizzabile.

Per concludere, sta nel Fascicolo 7, si tratta di una piccola questione che riguarda il Dottor Greco...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): come?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ...riguarda essenzialmente il Dottor Greco.

Si tratta di un fascicolo relativo ad un procedimento penale che la Procura di Roma trasmette alla Procura di Perugia e che successivamente la Procura di Perugia ritrasmette a Roma perché ritiene che non vi siano reati di competenza della Procura di Perugia.

Il contenuto di questo fascicolo ci interessa non tanto per quello che vi possa essere di rilevante penalmente, ma per il fatto che questo fascicolo nasce a Roma da una nota del Dottor Greco, come Presidente della Sezione Fallimentare che invia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma questi atti, e la vicenda, posso leggere la lettera di trasmissione, per inquadrare: “I Commissari Governativi della Federazione Italiana... – Federconsorzi insomma – rendevano noto che il 17 maggio ’91 alle ore 17:00 – quindi lo stesso giorno dell’emanazione del decreto di commissariamento – due funzionari di Agrifactoring si erano presentati presso gli uffici della Federazione, avevano ottenuto da parte di due Procuratori della Direzione Finanza la sottoscrizione di numerosi moduli di cessione di credito relativi a crediti vantati dalla Federconsorzi nei confronti di terzi e per i quali la Federazione aveva conferito all’Agrifactoring un mandato di incasso”.

La cosa ha avuto anche un certo clamore, insomma, si diceva che nottetempo erano... era stata fatta, o comunque di corsa, correndo più del Commissariamento, si era fatta questa operazione per poter gestire fuori Commissariamento queste attività creditizie.

“Il sottoscritto, quale Giudice delegato alla procedura di Concordato preventivo, invitava il Commissario Giudiziale, Professor Picardi, ad acquisire urgenti dati.

Il Commissario con nota depositata faceva presente la difficoltà di ricostruire la vicenda, nel contempo rimetteva copia delle Procure conferite dalla Federconsorzi ai suoi due funzionari Orsini e Lorenzi, formulando dubbi e perplessità sui poteri degli stessi a porre in essere atti di cessione dei crediti.

L’Agrifactoring che aveva presentato domanda per essere ammessa a sua volta alla procedura di Concordato preventivo, depositava note illustrative...” e via dicendo.

“Rimetto copia dei documenti sopra menzionati per ogni valutazione di competenza da parte della Signoria Vostra”.

Evidentemente si ravvede, quanto meno un fumus neppure tanto sfumato di un qualche reato fallimentare e perché ci interessa?

Non tanto per dimostrare se fosse vero o no, ma che alla data del 7 novembre ’91 il Dottor Greco era a conoscenza che Agrifactoring, società nella quale erano interessati istituti di credito, partecipi anche del piano Capaldo, potesse essere soggetta a revocatoria fallimentare.

La circostanza ha un qualche rilievo poi per le condotte autonomamente svolte dal Dottor Capaldo quale Giudice delegato del Concordato Agrifactoring.

Quindi, diciamo, tutta questa documentazione attesta uno stato di conoscenza di questa situazione alla data del novembre ’91.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Pubblico Ministero le altre Parti hanno difficoltà a seguire, data l’acustica della sala.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): dicevo che questo scambio di atti processuali tra Roma e Perugia nasce da una informativa, diciamo, del Giudice delegato circa una sussistenza di un fumus di reati fallimentari in capo all’Agrifactoring e quindi la possibilità che Agrifactoring, partecipata da società, da banche facenti parte della cordata Capaldo, potesse essere soggetta a revocatoria fallimentare.

La rilevanza probatoria è che a quella data sicuramente il Dottor Greco aveva conoscenza di questo, poi sulla rilevanza in relazione alle condotte del Dottor Greco nella procedura diremo, ho già detto del nesso tra la procedura Agrifactoring e la procedura Fedit in sede di altre produzioni probatorie.

Con il che io avrei finito, ho lasciato in sospeso la scheda otto, in quanto dovrei selezionare...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): la scheda otto sarebbe la vicenda Agrifactoring, Pubblico Ministero?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sì, diciamo che io... la scheda otto è intitolata “Il voto di Agrifactoring nel Concordato preventivo Fedit”; depurerò tutto il contenuto di questa scheda, lo dico per comodità dei Difensori che hanno conoscenza dell’indice, di tutti gli atti tipo le informative della Polizia Giudiziaria, o tipo le sommarie informazioni testimoniali, ma limitandomi alla produzione dei documenti.

C’è un’ultima questione: per quello che riguarda la relazione particolareggiata del Professor Picardi sul valore, diciamo, del compendio...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Pubblico Ministero, mi perdoni, impregiudicata l’acquisizione della memoria, in relazione alle indicazioni di testimoni che lei ha elencato nella lista, le chiederei delucidazioni in ordine ad alcuni aspetti che alla mera lettura del capo di imputazione in relazione al tema di prova possono apparire più indiretti, quindi più sfumati in ordine alla loro rilevanza.

Per esempio se può rapidamente indicarci la ragione della rilevanza della indicazione di testi tipo: Dezzani Flavio, Gennari Giuseppe, poi del gruppo Lo Bianco, Forlani, Cirino Pomicino, Andreotti, Cristofori, Garofano, Rampini Maurizio.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sì; Dezzani è un tecnico incaricato dal Ministro Goria, siamo al contesto storico iniziale per fare luce sulla situazione di Federconsorzi, è diciamo l’attività che precede il Commissariamento.

Gennari è un finanziere che aveva un Gruppo, adesso mi sfugge il nome Centro Nord forse, che si era interessato anch’egli al progetto di rilevamento di Fedit attraverso, mi pare, ...(incomprensibile) e, diciamo, questi testi, queste circostanze relative all’interessamento di altre cordate, oltre quella sponsorizzata dal Professor Capaldo, hanno rilevanza per dimostrare che, diciamo, non era una sequenza di atti necessitati quelli che si andavano a compiere ma c’era un certo fermento, un certo interesse, sia alla predisposizione di cordate, sia poi, eventualmente, all’acquisto di singoli cespiti; quindi in questo senso si inquadrano.

I cinque politici raggruppati, questi parteciparono ad alcune riunioni prima, prima del Commissariamento, ma poi ce ne fu una in cui vi fu anche uno scontro da un lato tra Lo Bianco e gli altri circa la soluzione che il Ministro Goria andava facendo.

Ci dà il riferimento di un quadro politico relativo a questa vicenda e il discorso si collega anche ad altri testimoni...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sì, l’ho visto, Cicchitto, Fabbri...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ..esatto; in quanto in Parlamento i Socialisti erano fieri oppositori all’ipotesi che Fedit venisse rifinanziata, come fino ad allora si faceva quando c’erano Enti pubblici o parapubblici in difficoltà, per cui c’era un’aspettativa in questo senso ma dall’altro le difficoltà finanziarie dell’epoca, forse un punto di svolta, fece nascere questi attriti.

C’è poi da dire che il Lo Bianco riferisce anche di successivi colloqui in particolare con Forlani circa un inganno di cui sarebbe stato vittima anche lo stesso Onorevole Forlani; però questa è materia di esame testimoniale.

Garofano, anche questo riferisce, dovrebbe riferire sull’esistenza di questi interessi concorrenti al rilevamento di Fedit.

Rampini è una testimonianza abbastanza marginale, attiene al discorso della dispersione di attivo effettuata con le vendite di immobili, è un campione... in sostanza questo signore scrive una lettera in cui ci si dice che la vendita di un immobile era stato fatto poco prima che questo divenisse, non ricordo, se area fabbricabile o comunque venisse qualificato con una destinazione più pregiata e più remunerativa per cui quanto meno l’episodio denota che non era la gestione della vendita dell’immobile da parte di S.G.R., non era esente da censure di questo tipo e tutto è riconducibile alla valutazione sia pure approssimativa della perdita di valore per cattiva gestione, o comunque per non sufficientemente oculata gestione.

Mi pare che ho detto tutto... Sguazzi non me lo ha detto ma dovrebbe essere lo stesso problema, era il segretario di Goria.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): d’accordo; quindi lei chiede testi, documenti ed esame anche di tutti gli imputati?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): esame imputati, i testi della lista, i documenti che ho elencato.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): d’accordo; le Parti Civili chi vuole cominciare?

Cominciamo con l’Avvocato dello Stato.

PARTE CIVILE (AVV. DELL’AIRA MASSIMO GIUSEPPE): sono l’Avvocato Dell’Aira per le Parti Civili pubbliche.

Signor Presidente, molto brevemente intendo indicare la documentazione che intendiamo sottoporre al Collegio a supporto non certo esaustivo delle richieste che abbiamo prospettato, anche in esito, per altro, a quanto il Tribunale ha ritenuto opportuno di evidenziare nell’Ordinanza adottata alla scorsa udienza.

Intanto come prima documentazione, pur non sussistendone ovviamente onere in funzione di quella che è stata la prospettazione dell’Amministrazione e le motivazioni adottate dal Tribunale, ma ripeto, anche in termini di eliminazione definitiva della questione nel novero delle prospettazioni di questa parte, intendiamo produrre quella documentazione che avevamo già dichiarato esistente e che, ovviamente, non poteva che essere tale, relativa alla richiesta e alle autorizzazioni formulate dalle singole Amministrazioni rispettivamente e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ribadisco, il Tribunale sa che... ha già stabilito che non vi siamo obbligati, ma in termini collaborativi riteniamo opportuno comunque depositare questi atti.

Quanto al resto, sempre in termini collaborativi abbiamo inserito il testo della Legge 910 del ’66 e lo abbiamo fatto in quanto la legge stessa dà un quadro già, e non da sola perché lo fa insieme agli atti che produciamo, un quadro dicevo del ruolo che Federconsorzi ha svolto come momento di riferimento pur al di fuori dell’organizzazione del Ministero delle Politiche Agricole, come momento dicevo di riferimento privilegiato dell’attività che lo Stato ha svolto spesso in collegamento, anzi ordinariamente in collegamento di organismi comunitari proprio nel settore delle politiche agricole.

A tale proposito, continuando in questa veloce elencazione, il nostro fascicoletto di documentazione contiene intanto il Decreto Ministeriale del 1985... ’95 con il quale si quantifica, l’argomento diventa rilevante proprio in relazione alle riserve che il Collegio ha ritenuto di dovere indicare dal punto di vista della prova sull’autonomia anche dei crediti rispetto alla prospettata compensazione, dicevo il Decreto nel quale viene definitamente quantificato, al ’95 e salvi gli incrementi indicati nell’atto di costituzione di Parte Civile il credito che il Ministero vantava nei confronti di Fedit in relazione alle attività di commercializzazione, alle campagne di commercializzazione grano delle annate ‘62-’63 e ‘63-’64.

I meccanismi sono riassunti nel Decreto, costituiranno poi momento di illustrazione nella sede opportuna ma dagli atti che comprendono non soltanto questo Decreto ma i Disciplinari che nel tempo sono stati sottoscritti tra Fedit e l’allora M.A.F. e dà anche atto di una situazione che sarà, penso, particolarmente rilevante nell’ottica delle valutazioni da fare in questo processo e cioè di una sostanziale e costante esposizione attraverso l’attività di Fedit a carico dello Stato e di una, già in quella fase, sufficiente copertura di quelli che erano i crediti degli istituti bancari.

Sostanzialmente gli istituti venivano privilegiatamente pagati con il ricavato, sicché quanto poi, questo lo dico anche per chiarire alcune indicazioni che già sono emerse, già nella discussione delle posizioni, dicevo le posizioni debitorie finivano poi per essere poste costantemente a carico dell’Amministrazione statale.

La documentazione che produciamo si chiude con una comunicazione riassuntiva delle conclusioni procedimentali relative all’attività di gestione della commercializzazione sui cereali esteri, altra motivazione della nostra costituzione di Parte Civile e riguarda essenzialmente quello che è stato l’atteggiamento preso dagli Organi di controllo e quindi il conseguente annullamento dei provvedimenti che avrebbero dovuto conclusivamente approvare i rendiconti di gestione per l’attività, rendiconti di gestione che ripeto, risultavano peraltro già definiti, sono rendiconti successivi, la Fedit aveva già percepito queste somme... dicevo, già definiti con un ulteriore e rilevantissimo credito per una eccessiva contabilizzazione degli stessi interessi bancari.

Il tema torna ancora sulla posizione della cosiddetta danneggiata degli istituti di credito, o che si prospetta danneggiata degli istituti di credito e ripeto, giustifica quella che è la seconda richiesta, chiamiamola così, la seconda tranche della richiesta di danno patrimoniale che l’Amministrazione ha prospettato.

Da ultimo, sempre per completezza documentale, e in prospettiva di quello che è il ruolo che ha il Commissario, il Commissario so bene che è stato estromesso come Parte Civile, ma è e resta, consentitemi di dirlo, un Organo del Ministero, del Ministero delle Politiche Agricole, produco il Decreto del 15 febbraio 2000, con il quale il Consigliere Giovanni Marocco è stato appunto designato Commissario Liquidatore ai sensi del 2544, in esito all’approvazione della Legge 410/99.

Evidentemente mi riservo il controesame dei testi o il controesame degli imputati, questo lo do per scontato e così concludo, grazie.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): le Parti Civili, Avvocato Fabbri?

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): Avvocato Francesco Fabbri di Parte Civile.

Signor Presidente, Signori del Collegio, io innanzitutto volevo rammentare a me stesso e anche al Collegio che, per le forme debite, che noi abbiamo già prodotto dei documenti davanti... depositandoli in Cancelleria davanti al Giudice Preliminare, e quindi chiediamo che questi documenti vengano ovviamente acquisiti e inseriti nel fascicolo del dibattimento.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): abbia pazienza Avvocato, i documenti lei ha da produrmeli, ha da recuperarli nel fascicolo, perché io non ce li ho, ho qualche cosa in qua e in là allegato frammentariamente, poi le produzioni dell’ultima udienza a sostegno delle Parti Civili...

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): sì, non sono quelli che ho prodotto all’ultima udienza, erano documenti che sono stati prodotti, che sono stati rammentati anche dal Professor Vassalli nella sua memoria, quando ha fatto le eccezioni di cui lei si è occupato, il Collegio si è occupato la scorsa udienza, perché erano documenti che erano volti a provare innanzitutto la qualità di lavoratore dipendente, questo era stato contestato dai Difensori degli imputati e noi avevamo... io avevo prodotto in Cancelleria, nella Cancelleria, Dottor Battistacci, un elenco di documenti che ovviamente non ho poi recuperato, se è necessario recuperarli lo farò e li reinserirò nella... chiederò che vengano reinseriti nel fascicolo dibattimentale.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): intanto anticipa questa richiesta di produzione.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): esattamente; comunque intanto io ho già depositato dei documenti alla scorsa udienza e altri li deposito oggi e sono tutti documenti che hanno ad oggetto la posizione delle Parti Civili da me assistite, in ordine alla situazione, nella gran parte dei casi diciamo, la larga maggioranza dei casi, si tratta di lavoratori, i quali all’esito della procedura di esodo non incentivato, ma di licenziamento per esigenze dell’impresa ai sensi della Legge ...(incomprensibile) del ’91, hanno cessato il rapporto con Federconsorzi nel ’94 o nel ’96, sono i due gruppi, per passare attraverso i meccanismi della Legge 460 e del Decreto Legge poi convertito, presso Enti Pubblici come lavoratori subordinati.

In tutti questi casi, come risulta dai documenti prodotti o che produrremo, si evince chiaramente che sia la posizione reddituale di questi lavoratori, sia la posizione funzionale, cioè per quanto inerisce la qualifica, la collocazione nell’ambito dell’Ente di destinazione, è una posizione nettamente peggiorativa rispetto a quella in essere presso la Federconsorzi.

In moltissimi casi si tratta di passare alla quinta qualifica funzionale, per esempio, per lo Stato o per gli Enti Locali, i dipendenti che erano inquadrati nella posizione B o C, che era una posizione funzionariale presso la Federconsorzi, con quindi, ripeto, declassamento per quanto riguarda la qualità intrinseca della prestazione e le caratteristiche connesse e notevole peggioramento per quanto riguarda la posizione reddituale.

Vi sono poi dei documenti che noi abbiamo, anche questi già prodotto alla scorsa udienza, che riguardano... sono un numero di posizioni nettamente inferiore, che riguardano quei lavoratori, ex lavoratori Federconsorzi, i quali avevano una posizione di conduttori di appartamenti di proprietà della Federconsorzi, che sono poi finiti alla S.G.R. e sono stati poi diciamo, uso il termine per sintesi per non deviare il Collegio, forzosamente venduti a questi dipendenti, i quali hanno dovuto, per mantenere la loro... il tetto che avevano acquisito, acquistarli, contraendo mutui e quindi facendo dei debiti e ponendosi in una posizione di evidente disagio economico.

Vi sono infine delle posizioni di lavoratori che hanno vissuto la rotazione nella cassa integrazione guadagni.

Quindi sono essenzialmente queste diciamo le tre posizioni; volevo anche aggiungere che è importante per noi produrre oltre a... naturalmente quindi si tratta in generale di fogli paga, si tratta di modelli 101, si tratta di provvedimenti amministrativi con i quali i lavoratori ex Fedit sono stati collocati presso gli Enti pubblici di destinazione, si tratta di contratti, di copie dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti Federconsorzi, in particolare il contratto collettivo del dicembre ’90, che è l’ultimo che è stato stipulato, perché dopo il dicembre ’90 non vi sono stati altri contratti collettivi; la Federconsorzi ha cessato di avere una contrattazione collettiva aziendale, che pure aveva e che era rilevante, dai quali si può evincere quale era la posizione funzionale e quali erano le declaratorie e quali erano quindi i contenuti della classificazione del personale per vedere cosa significava posizione funzionariale, cosa significava impiegato B, impiegato C e via dicendo, e gli analoghi o omologhi strumenti di regolamentazione della qualifica presso gli Enti di destinazione, spesso contratti collettivi del settore pubblico, statale o degli Enti Locali, dai quali si evince ugualmente quali sono i contenuti professionali della quinta qualifica funzionale, quindi il danno evidentemente patito sul piano della lesione alla professionalità.

Ultimo gruppo di documenti, sono quelli che riguardano l’insieme degli accordi sindacali, la vicenda Federconsorzi, questo si evince anche dalla produzione documentale e dall’illustrazione che ha fatto testé il Pubblico Ministero, già in passato davanti al Giudice Preliminare o addirittura in questa sede si è parlato di questo, è costellata, oltre che da una serie di atti, Decreti del Tribunale Fallimentare, di atti di addirittura di Autorità pubbliche esterne, anche da accordi sindacali, accordi stipulati dalle rappresentanze sindacali con il Commissario Governativo, con il Legale Rappresentante della Federconsorzi e a volte con l’intervento anche del Liquidatore, e comunque con la partecipazione di tutti i soggetti che sono protagonisti di questa complessa vicenda.

Gli accordi sindacali sono fondamentali anche per comprendere la tesi che noi abbiamo sostenuto e che continueremo a sostenere, cioè che quando è iniziata la procedura di Concordato preventivo, non eravamo in presenza di un piano chiaro, palese, di liquidazione dell’Ente, e di liquidazione dei dipendenti, comunque non immediato; vi erano dei progetti di rilancio, che sono poi evidentemente caduti perché vi è stata la vicenda che ha dato luogo a questo processo e che è sintetizzata nel capo di imputazione; quindi questo è il complesso dei documenti che noi vorremmo produrre e che abbiamo prodotto già in parte e che comunque produrremo e che hanno questo tipo di contenuto.

Io faccio ultime due richieste; anch’io mi associo naturalmente alla richiesta del Pubblico Ministero di sentire le Parti, gli imputati, e ai sensi dell’articolo 208 del Codice di Procedura Penale, faccio la richiesta, se il Presidente e il Collegio lo riterranno necessario, che vengano ascoltate anche le Parti Civili, perché questo, spiego il perché di questa richiesta, potrebbe essere naturalmente non una richiesta che significa esame di tutte le Parti Civili, perché mi rendo conto che a questo punto il pur accurato e lodevole piano di calendarizzazione, come si dice, un termine orribile, che il Presidente ci ha inviato, non basterebbe, ma in realtà noi abbiamo la necessità in molti casi di sentire questi lavoratori, che non restino dei pezzi di carta sotto gli occhi del Collegio, ma si comprenda anche come questa vicenda abbia inciso in maniera determinante, determinante sulla loro posizione personale, professionale, economica, familiare, al fine anche di evitare facili e superficiali valutazioni, che pure sono state fatte, circa la Parte Civile che rappresenterebbe qualcuno che vuole speculare su una vicenda complessa; non è così, in questa vicenda ci sono dei lavoratori che hanno visto distrutta la loro esistenza professionale e gravemente pregiudicata, anche se hanno avuto delle garanzie; gli ammortizzatori sono stati usati, ma gli ammortizzatori sociali non bastano a sanare dei vulnera, che a volte restano in maniera determinante, quindi è questa la ragione per cui io chiedo anche che, ai sensi dell’articolo 208, vengano ascoltate talune delle Parti Civili al fine di individuare esattamente quale sia il danno e le conseguenze che sono...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato, mi perdoni, il concetto di taluno per il Collegio è estremamente arduo da sciogliere, come intende risolvere il problema?

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): intendo risolvere il problema che, se vuole posso anche precisarlo per iscritto, insomma posso farlo anche subito.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): no, diciamo che lei si riserva eventualmente di indicare quali Parti Civili intende specificamente sentire?

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): dicendo che appunto non è... io ho apprezzato molte volte le affermazioni del Professor Lemme, che ha detto che vuole che questo processo vada avanti velocemente, quindi io sono anch’io dello stesso interesse, quindi non penso di far sentire, per quanto mi riguarda, quarantacinque Parti Civili, questo sarebbe folle insomma, ecco, diciamo che posso riservarmi, se il Presidente me lo consente, di indicare un numero limitato di Parti Civili...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): dato che la sede processuale, sarà all’esito dell’esame dei testi diciamo del Pubblico Ministero e della Parte Civile...

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): benissimo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ...avrà il tempo eventualmente di sciogliere questa riserva in prosieguo e valutare quali Parti Civili concretamente intende...

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): limitando al minimo, all’essenziale, a coloro i quali possono esporre circostanze effettivamente rilevanti ai fini del processo; grazie Presidente.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato Paola?