TRIBUNALE DI PERUGIA

SEZIONE PENALE

AULA 1

PROCEDIMENTO N. 10/01 R.G. DIB. e 474/96 R.G.N.R.

A CARICO DI: GRECO IVO + 3

UDIENZA DEL GIORNO 4 APRILE 2002

RINVIO AL 16 SETTEMBRE 2002

CANCELLIERE B3: SIG.RA STEFANIA BERTINI

PARTI PROCESSUALI

 

COLLEGIO:     PRESIDENTE     DOTT.    MASSIMO RICCIARELLI

GIUDICE        DOTT.    MARCO VEROLA

          GIUDICE       DOTT.SSA FRANCESCA ALTRUI

 

PUBBLICO MINISTERO:      DOTT.    DARIO RAZZI

 

IMPUTATI E DIFENSORI:

GRECO IVO               - AVV. LEMME FABRIZIO

CAPALDO PELLEGRINO         - AVV. DEL RE M., AVV. VASSALLI

CARBONETTI FRANCESCO     - AVV. ZAGANELLI, AVV. VASSALLI

D’ERCOLE STEFANO       - AVV. SAMMARCO

 

PARTI CIVILI:

VEDI ELENCO

 

RESPONSABILE CIVILE:

S.G.R.                 - AVV. DEL RE MICHELE

 

ESAME IMPUTATI:

D’ERCOLE STEFANO       da pag.  93 a pag. 144

 

ESAME TESTI:

DI BRINA LEONARDO      da pag.   4 a pag.  71

TRIPOLI COSIMO             da pag.  72 a pag.  92

BERTINI UMBERTO       da pag. 145 a pag. 181

APICE UMBERTO            da pag. 181 a pag. 197

MUSCO PASQUALE           da pag. 197 a pag. 268

 

INDICE ANALITICO DA PAG. 279

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): diamo atto, per quanto riguarda Greco Ivo, non è presente, difeso dall’Avvocato Maddalena Del Re in sostituzione dell’Avvocato Lemme; per Capaldo Pellegrino sono presenti sia l’Avvocato Vassalli che l’Avvocato Del Re Michele; per Carbonetti Francesco è presente l’Avvocato Vassalli, non vedo l’Avvocato Zaganelli, quindi momentaneamente lo sostituisce l’Avvocato Vassalli stesso; per D’Ercole Stefano... è presente D’Ercole? Non vedo ancora il suo Difensore, Avvocato Sammarco.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. DEL RE MADDALENA): è presente, si è allontanato un attimo...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): quindi, va bene, quindi diamo atto che è presente l’imputato D’Ercole Stefano, se ne revoca la declaratoria di contumacia, difeso dall’Avvocato Sammarco anche in sostituzione dell’Avvocato De Luca; è presente l’Avvocato Del Re per S.G.R. come Responsabile Civile.

Per le Parti Civili vedo l’Avvocato Fabbri, l’Avvocato Paola, l’Avvocato Fiorucci in sostituzione dell’Avvocato Fanfani, l’Avvocato dello Stato; l’Avvocato Fabbri sostituisce l’Avvocato Polimanti. Quando arriva l’Avvocato Sammarco potremo procedere all’esame dell’imputato.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. DEL RE MADDALENA): la Difesa del Presidente Greco ha citato l’imputato Musco che dovrebbe...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Musco, è il suo unico teste autonomo.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. DEL RE MADDALENA): sì, dovrebbe arrivare.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): d’accordo, adesso vediamo l’Avvocato Sammarco... quando arriva magari me lo fate sapere perché altrimenti stiamo qui... né d’altro canto ha senso cominciare con altre cose, visto che è fissato questo adempimento.

Allora, diamo atto dell’Avvocato Sammarco; facciamo accomodare il Professor D’Ercole.

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): signor Presidente, io, se consente il Tribunale e le Parti, pensavo di proporre... di ascoltare prima il teste Di Brina, che darà un’inquadratura giuridica alla vicenda, e poi seguire con l’esame del Professor D’Ercole, cioè proporrei questa inversione nell’ordine; naturalmente...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): il Pubblico Ministero su questa questione?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): non ho capito la motivazione.

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): perché il teste Professor Di Brina darebbe una inquadratura giuridica alla vicenda, essendo stato sub Commissario e quindi in questo contesto si inserirebbe poi l’esame del Professor D’Ercole; questa è una scelta difensiva, però...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): è rimessa ovviamente al consenso delle Parti.

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): ...poiché è rimessa al consenso delle Parti...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): va bene, sentiamo prima Di Brina.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Di Brina?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sì.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): le altre Difese e le Parti Civili sul punto?

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): ma io francamente non la capisco, perché gli atti che noi conosciamo sono stati quasi tutti stipulati dal Professor D’Ercole e non da Di Brina, Di Brina era un sub Commissario, quindi non mi pare chiara questa richiesta, comunque mi rimetto alla...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): no Avvocato, lei ha facoltà di esprimere o meno consenso sulla richiesta che è evidentemente rimessa al consenso delle Parti, per il Tribunale è assolutamente indifferente la cosa in sé; c’è consenso? Le altre Difese esprimono consenso; le Parti Civili? Si rimettono,

Si prende atto; a questo punto su richiesta della Difesa dell’imputato D’Ercole, nulla opponendo e anzi consentendo le altre Parti, si procede dapprima all’esame del teste Di Brina.

Viene introdotto il teste Di Brina Leonardo che presta il giuramento di rito.

Il Presidente invita il testimone a fornire le proprie generalità.

LEONARDO DI BRINA: sono Leonardo Di Brina, nato a Carpino, provincia di Foggia, il 2 gennaio del ’49, residente in Roma, Via Antonio Canal, 12.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): senta, nell’ambito della Federconsorzi lei quali incarichi ha svolto?

LEONARDO DI BRINA: io ero stato nominato nel maggio del ’93 sub Commissario della Federconsorzi, con lo stesso atto con il quale era stato nominato il Professor D’Ercole Commissario Governativo, insieme come sub Commissario con l’Avvocato Brancadoro.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): d’accordo; prego, Avvocato Sammarco.

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): sì, ecco, se vuole descrivere quali sono state le sue attività di... appunto nella qualità di sub Commissario, e che tipo di problematiche, se ci sono state problematiche in relazione a questa vicenda, ha affrontato.

LEONARDO DI BRINA: appunto, con la nomina a sub Commissario io avevo insieme con il Professor D’Ercole, ecco, sì, appunto la gestione della Federconsorzi...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): dia atto che l’Avvocato Zaganelli...

LEONARDO DI BRINA: ...per quanto riguarda appunto la gestione di carattere commissariale, appunto c’eravamo in qualche modo ripartiti anche con l’Avvocato Brancadoro le mansioni, io seguivo gli aspetti di carattere gestorio e istituzionale, e quindi tra l’altro anche l’attuazione di quelli che erano i compiti della Federconsorzi in quanto liquidatore dei beni ceduti ai creditori nell’ambito della procedura di cessio bonorum nell’ambito del concordato preventivo e quindi in questa qualità ho seguito tutta l’attività legata proprio alla funzione di Liquidatore della cessio bonorum.

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): in che fase siete intervenuti voi come studio legale, quindi, lei e il Professor D’Ercole?

LEONARDO DI BRINA: beh, essendo stati nominati nel maggio, adesso esattamente la data non la ricordo, ma insomma è più o meno nel maggio del ’93, quindi eravamo in quella fase nella quale dopo l’omologazione della Sentenza di Concordato Preventivo che c’era stato un anno, un anno e mezzo prima, adesso esattamente le date... beh, sono ricostruibili ma credo che qui siano abbastanza ininfluenti, c’era stata appunto la proposta diciamo del Professor Casella, per intenderci, che era la proposta con la quale appunto erano stati... così, appunto, era stato offerto il rilievo delle attività della Federconsorzi da parte della prima costituenda, poi costituita, società... S.G.R., Società Gestione del Recupero, credo che fosse questa la...

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): del realizzo.

LEONARDO DI BRINA: del realizzo; e che appunto aveva avuto tutta una serie fasi precedenti appunto al maggio del ’93 e quindi era stata appunto presentata una serie di proposte che poi erano state mano mano appunto esaminate dal Tribunale, sia nella fase preventiva dell’omologazione del Concordato Preventivo che poi nelle varie fasi attuative che avevano preceduto appunto la stipula poi dell’Atto Quadro, che avvenne in quel periodo, credo agli inizi di agosto, penso che l’Atto Quadro... ecco... è il 2 agosto del ’93; e quindi in quella fase tra la proposta del rilievo, l’autorizzazione da parte... appunto prima del Tribunale e poi su iniziativa appunto del Commissario Giudiziale del Ministero che vigilava sulla gestione commissariale, ecco, in quel periodo intervenne la nomina, appunto nel maggio, e poi successivamente si fecero le attività attuative per pervenire poi alla stipula del cosiddetto Atto Quadro che nell’agosto del ’93 chiuse questa fase preliminare della cessione.

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): sempre ancora... diciamo per parlare della... riportandoci al momento proprio nel quale voi siete intervenuti, quindi prima dell’attività da voi svolta, lei ha parlato di proposta del Professor Casella; le vorrei chiedere se risultava agli atti, vi risultava che oltre alla proposta vi era già un’accettazione e da parte di chi?

LEONARDO DI BRINA: sì, sì, certamente, appunto quando noi intervenimmo nel maggio, trovammo agli atti della Federconsorzi non soltanto una proposta, diciamo così, ufficiale e quindi vincolante, alla quale tra l’altro anche gli atti del Tribunale facevano riferimento, ma anche una formale accettazione da parte del Commissario precedente appunto, che era stato poi sostituito dal Professor D’Ercole, che mi pare fosse il Dottor Piovano se non ricordo male, e appunto alla proposta di Casella era seguita, tra l’altro preceduta dalla... così, appunto, dall’autorevole parere del Commissario Giudiziale, del Professor Picardi, era seguita una formale accettazione da parte del Commissario precedente che sostanzialmente aveva chiuso in qualche modo il circuito giuridico diciamo della fase di cessio bonorum, perché appunto di trattava da un punto di vista proprio giuridico di una formale accettazione di una precedente proposta.

Quindi quando noi ci trovammo a dover valutare questi aspetti, beh, non soltanto c’era l’aspetto vincolante di una Sentenza passata in giudicato che era appunto l’omologazione del Concordato, c’era un aspetto vincolante dato appunto anche dalla natura degli atti, diciamo così, del Tribunale che davano attuazione al Concordato Preventivo, c’erano state una serie di Ordinanze applicative da parte del Tribunale che imponevano sostanzialmente, anzi fissavano addirittura in certi casi dei termini perentori per quanto riguarda l’attività del Commissario della Federconsorzi e quindi di riflesso anche dei sub Commissari, per quanto riguarda proprio la attuazione di queste fasi di carattere procedurale.

Il Commissario, per noi che tra l’altro appunto di queste cose eravamo abbastanza diciamo consapevoli, perché in quel periodo io avevo appena finito di insegnare all’Università del Molise Diritto Fallimentare, quindi insomma bene o male di queste cose avevamo una certa consapevolezza... in quel periodo invece insegnavo Legislazione Bancaria a Venezia, insomma,  per la nostra... quello che fosse cultura diciamo giuridica, era evidente che appunto che il Commissario Governativo che in quella fase operava in quanto Rappresentante Legale del Liquidatore dei beni ceduti, cioè la Federconsorzi, che era stata per una serie di ragioni che sono esposte tra l’altro nei provvedimenti attuativi, era stato nominato Liquidatore della cessio bonorum, ecco, avevamo appunto un vincolo di carattere giuridico che riguardava proprio la natura del Commissario Giudiziale in quanto Rappresentante Legale del Liquidatore, cioè appunto ausiliario sostanzialmente del Giudice che doveva dare attuazione quindi in maniera assolutamente pedissequa a quelli che erano i provvedimenti del soggetto sopra ordinato che era il Tribunale.

E quindi di fronte a questo vincolo dato proprio dal giudicato e al fatto che agli atti della Procedura risultava da parte del precedente Commissario già accettato la proposta di Casella, e... e c’era un termine perentorio anche per effettuare la successiva attività di stipula del Contratto Quadro, che tra l’altro appunto fu sottoposto all’approvazione del Tribunale... appunto c’era stata una approvazione da parte del Tribunale proprio della bozza dell’Atto Quadro, e c’era appunto un obbligo inderogabile di attuare questa attività giuridica vincolata di fronte a una sostanziale chiusura del circuito giuridico dato dal fatto che era già stata effettuata formalmente l’accettazione, quindi non c’era nessuna possibilità da parte nostra di effettuare nessuna valutazione.

La valutazione peraltro fu anche fatta, nell’Atto Quadro infatti si dà conto di tutta una serie di valutazioni che erano state fatte in relazione anche agli interessi eccetera, ma questi interessi erano valutati da soggetti che erano preposti a questo, c’era il Comitato dei Creditori che aveva dato la sua approvazione alla cessio bonorum in quella forma, con quegli atti, con quelle modalità; c’era stato poi appunto il parere favorevole del Commissario Giudiziario, c’era stato appunto l’ordine del Tribunale, quindi questa era la situazione nella quale poi si pervenne sostanzialmente alla sottoscrizione dell’Atto Quadro nel gennaio... nell’agosto, scusate, del ’93.

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): quindi, nella redazione dell’Atto Quadro che criteri furono adottati?

Cioè, come si impostò questo atto?

LEONARDO DI BRINA: ma, l’Atto Quadro che appunto fu predisposto credo dal Notaio, dal Professor Mariconda, che era il Notaio che aveva l’incarico di redigere questi atti, poi erano stati anche rivisti, erano stati sottoposti appunto in bozza al Tribunale, beh si rispecchiava quella che era l’effettiva natura dell’operazione, cioè in una lunga premessa che appunto è riportata qui nell’atto stesso, si illustra quali sono sia le ragioni di carattere giuridico e quindi tutta l’attività prodromica fatta, posta in essere dal Tribunale e quindi dagli Organi della Procedura eccetera, sia anche appunto quella che era la funzione sostanziale e della S.G.R. e di quest’atto che doveva un po’ dare un inquadramento generale, per questo è chiamato Atto Quadro, a quella che fu l’attività dismissiva successiva di carattere esecutivo attuata con singoli atti di dismissione appunto successivi all’Atto Quadro, relativo ai singoli beni; e appunto nell’Atto Quadro si dava un po’ conto di tutto questo... questa serie di valutazioni.

Quindi appunto  sono quelle poi le valutazioni che sostanzialmente rispecchiano quella che è stata la nostra, diciamo così, posizione rispetto a questa vicenda.

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): le risultano atti anche di controllo rispetto all’Atto Quadro e all’intera operazione da parte della Banca d’Italia?

LEONARDO DI BRINA: della Banca d’Italia... credo che la Banca d’Italia si sia occupata di questa vicenda in relazione proprio alla costituzione della S.G.R., perché essendo una società costituita da banche e aperta tra l’altro alla partecipazione di altre banche anche a loro volta creditrici della Federconsorzi, penso che appunto l’operazione sia stata in sé sottoposta al vaglio della Banca d’Italia come normalmente avviene tutte le volte in cui appunto una banca costituisce ad hoc un società per gestire una certa attività che riguarda la sua funzione, diciamo così, istituzionale, bancaria, e quindi credo che appunto le banche costituenti abbiano avuto l’autorizzazione a effettuare proprio questa specifica operazione di recupero, perché questo è uno di quei casi in cui credo che la Legge bancaria prevede appunto la possibilità di costituzione di società per... finalizzate al recupero crediti da parte delle banche; comunque lo prevedono le Istruzioni di vigilanza.

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): al di là dell’aspetto giuridico, della veste giuridica che lei ha rappresentato, vi poneste mai il problema della congruità del prezzo della vendita in blocco?

LEONARDO DI BRINA: diciamo, questo tutto sommato era un fatto che, data la natura vincolata per quel duplice motivo a cui ho accennato prima e diciamo dell’esistenza di sedi istituzionali in cui queste valutazioni erano fatte per legge e che quindi non riguardavano il Liquidatore dei beni, il Liquidatore è un sostanziale esecutore di una attività che ha le sue sedi di valutazione altrove, cioè appunto non è tenuto a fare nessuna valutazione quando c’è un ordine del Giudice che gli impone di effettuare questo tipo di valutazione... tra l’altro appunto mi chiedo che cosa sarebbe successo se in quella fase il Professor D’Ercole si fosse rifiutato di effettuare, sarebbe incappato immediatamente in una accusa di omissione di omissione di atti d’ufficio, sarebbe stato comunque perseguibile per tutta una serie di motivi sia di carattere penale che di carattere civilistico, insomma, perché sarebbe stato un atto di sostanziale ribellione a dei provvedimenti...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Professore, lasci valutare al Tribunale...

LEONARDO DI BRINA: sì, no, no, dico appunto questi sono problemi...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): per lo meno questo aspetto penalistico, perché altrimenti ci sentiamo inutili.

LEONARDO DI BRINA: certo, certo...

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): beh, però può darsi che...

LEONARDO DI BRINA: questo era un fatto, e cioè noi ci ponemmo questo problema perché in quel momento noi appunto eravamo in grado di fare anche queste valutazioni e quindi questo fu un elemento della rappresentazione di questa vicenda che appunto sicuramente è stata effettuata.

Però, diciamo, se andiamo a questi aspetti, cioè, qui in sostanza che cosa... qual era lo spirito diciamo di questa operazione la quale in qualche modo c’eravamo trovati a essere inseriti? Era quello appunto di una assunzione da parte dei creditori della Federconsorzi di una funzione di carattere sostanzialmente recuperatorio, appunto, attraverso la S.G.R., e nell’Atto Quadro è chiaramente rappresentato proprio nelle premesse questo fatto, cioè che la partecipazione alla S.G.R. come strumento, diciamo così, di carattere recuperatorio, era aperto a tutti i creditori.

Nell’Atto Quadro si dice espressamente, anzi si fa riferimento a... se vogliamo possiamo anche prendere, ma mi pare che sia abbastanza chiaro appunto per quanto riguarda proprio l’esistenza di questi atti alla... agli atti della Procedura, che appunto qualunque creditore avesse voluto partecipare al recupero di questi crediti avrebbe potuto farlo, correndo... appunto... le alee sia positive che negative di tutti gli altri, quelli che avevano assunto questa iniziativa ed avevano quindi proceduto alla costituzione della S.G.R. e a questa... però non mi pare per la verità che ci fisse una corsa da parte dei creditori a entrare nella S.G.R., perché in effetti, e qui torniamo a quella che era la sua domanda, la congruità di questa operazione era estremamente aleatoria, diciamo, da un punto di vista oggettivo, perché una gran parte di questi valori erano puramente teorici conoscendo insomma in qualche modo anche dall’interno, in quanto ero stato anche Commissario Liquidatore di banche, per esempio, sapevo benissimo quale fosse la differenza tra il valore teorico di un credito e il valore di recupero al quale io stesso in altre circostanze mi ero trovato a effettuare delle cessioni.

Nel momento in cui si fa una cessione si valuta il credito per quello che è il suo valore effettivo di realizzo, al di là di quelle che sono state fino a quel momento le rappresentazioni di questo credito nei bilanci, nelle... nelle cose... cioè, quando si va a cedere un bene, io avevo non so se in quel periodo ma comunque... insomma, in concomitanza ero Liquidatore anche di qualche banca, e appunto nel momento in cui andavo a cedere i crediti, ecco, il valore a cui riferimento era il valore effettivo, quello attualizzato in base alle previsioni di recupero; in genere sono profondamente diversi, quindi non ci stupiva affatto il fatto che appunto ci potessero essere una discrepanza di valutazioni, perché il valore poteva essere profondamente diverso se appunto fatto in sede di gestione ordinaria, come valutazione, o fatto in altre sedi, o addirittura fatto appunto ai fini soltanto di una valutazione teorica di un certo patrimonio.

Quando si va a vendere si vende per quello che è il mercato, cioè quello che il mercato...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ci perdoni Professore, queste argomentazioni di carattere generale sono abbastanza...

LEONARDO DI BRINA: questo... sì, no, no... però rappresentano...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): condivisibili,  e del resto di comune esperienza; il problema è però... scendiamo un po’ nel concreto, altrimenti restiamo... la domanda implicava, presumo, anche una valutazione più specifica di quelle che erano le componenti di questo vasto patrimonio da liquidare, e in relazione a questo cosa sa dirci?

LEONARDO DI BRINA: appunto, cioè, che erano state ovviamente valutate nella sede competente le possibilità di realizzo, cioè da parte del Tribunale, da parte del Commissario Giudiziario, da parte del Comitato dei Creditori, che si erano tutti quanti espressi in senso favorevole e conseguentemente appunto questo era un elemento che per noi, per l’Organo Commissariale, erano assolutamente preclusivi di qualunque altra valutazione e che quindi appunto erano quello che era la realtà a cui noi eravamo tenuti a, diciamo così, adempiere in base a quella che era la situazione della Procedura di cessio bonorum; conseguentemente, appunto, il fatto che ci potesse essere una divergenza di valutazioni su quelli che potevano essere il valore di questi crediti, era un fatto diciamo oggettivo, ma d’altra parte appunto essendoci sia un giudicato, sia un ordine del Giudice, sia tra l’altro un contratto già perfezionato in quei termini, la fase attuativa era una fase assolutamente di carattere esecutivo e quindi su questa noi ci siamo, diciamo così, orientati nell’effettuare questa...

D’altra parte assolutamente tranquillizzante per il Commissario Giudiziale era il fatto che la S.G.R. fosse uno strumento sostanzialmente interno alla compagine di quelli che potevano essere gli unici soggetti teoricamente lesi da questa divergenza di valutazione, cioè i creditori della Federconsorzi, che già avevano visto falcidiato il loro credito per un ammontare estremamente rilevante; quindi appunto questo tra l’altro era un elemento che sul piano ripeto soltanto... diciamo così intellettuale, morale, se vogliamo, non giuridico, perché sul piano giuridico non c’era assolutamente nessuna valutazione da fare, ma sul piano intellettuale poteva costituire una... diciamo così, un elemento di ulteriore tranquillità, tanto più che appunto, ripeto, nelle premesse dell’Atto Quadro si dà atto proprio di questa apertura, di questa assoluta trasparenza della S.G.R. rispetto alla compagine, al ceto creditorio.

Qualunque creditore, se avesse voluto, avrebbe potuto far parte della compagine della S.G.R. e questo, per quanto riguarda questi aspetti diciamo puramente così astratti e teorici, era un elemento di ulteriore tranquillità per quanto riguarda questa vicenda e conseguentemente appunto queste sono state le valutazioni.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): altre domande?

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): no, io non ho altre domande.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Pubblico Ministero, ha domande?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sì; mi sintonizzo sul taglio giuridico dato all’esposizione.

LEONARDO DI BRINA: beh, il mestiere purtroppo ci costringe.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): senta, il problema della concomitanza delle funzioni di Liquidatore e di Commissario Governativo l’avete mai affrontata?

LEONARDO DI BRINA: sì, appunto, cioè... era una configurazione che il Tribunale aveva voluto dare a questa vicenda per ragioni che sono tra l’altro ampiamente esposte nei provvedimenti; cioè, in buona sostanza, come in altri casi era già stato fatto, mi risultavano l’esistenza almeno di altri precedenti, così, appunto, avuti da notizie sia di... diciamo di... forensi, che anche da un punto di vista scientifico circa l’ammissibilità di questa configurazione e in certi casi appunto lo stesso debitore era stato nominato Liquidatore dei beni, quando c’erano delle ragioni di opportunità che lo consigliassero; in questi casi per la verità era stata una motivazione di tipo, diciamo economico, cioè qualunque professionista fosse stato incaricato di effettuare la liquidazione cessio bonorum su un patrimonio teorico di quattromila, tremila, duemila centocinquanta a seconda delle varie prospettive, miliardi, avrebbe potuto diciamo richiedere come peraltro mi pare che poi successivamente sia stato fatto...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): una parentesi, siamo sicuri che si tratta di una cessio bonorum questo?

LEONARDO BRINA: siamo sicuri, se non ricordo male si è sempre passato... parlato di una cessio bonorum, cioè i concordati d’altra parte sostanzialmente sono appunto o per garanzia o per cessio bonorum, questa non mi pare che fosse un concordato...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): appunto, è uno delle questioni che forse è demandata al Tribunale stabilire perché poi...

LEONARDO BRINA: no, va be’.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): chiedevo il parere.

LEONARDO BRINA: questo perlomeno era scritto...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): non tanto il parere che ci può dare come Consulente, ma se questo problema era stato analizzato dai Commissari.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ha già risposto, andiamo avanti.

LEONARDO BRINA: beh, era scritto nelle carte.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): però la mia domanda originaria quella delle due funzioni di Liquidatore e Commissario Governativo non era una domanda astratta, le chiedo gli interessi che tutela il Liquidatore non necessariamente sono gli stessi e dello stesso segno di quelli che sono superati dal Commissario Governativo, o lei non è d’accordo?

LEONARDO BRINA: ma, direi che qui sì, se vogliamo potremmo anche disquisire in astratto di questi aspetti che però per la verità mi pare...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): no, le faccio un esempio: il Liquidatore sicuramente non potrebbe né eccepire, né sollevare la questione che il concordato non soddisfa il 40 per cento dei creditori chirografari, penso invece che il Commissario Governativo potrebbe...

LEONARDO BRINA: no, forse qui stiamo parlando di due cose diverse, perché c’è un Commissario Giudiziale che era il Professor Picardi e che era preposto appunto a questo tipo di valutazione...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): no, chiedo scusa il Commissario Governativo...

LEONARDO BRINA: il Commissario Governativo era un’altra cosa.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): lo so che è un’altra cosa, è delegato dal Ministro in luogo degli Amministratori.

LEONARDO BRINA: certo.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ecco, quindi ci ha un interesse societario da tutelare, o no?

LEONARDO BRINA: sì, certamente però questo è...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): è una parte.

LEONARDO BRINA: ...è come un imprenditore che viene nominato Liquidatore dei suoi beni.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): allora le ripropongo la domanda, ma gliela ripropongo non per sapere la sua opinione giuridica, ma se questo problema come Commissari Governativi ve lo siete posto, perché voi avete fatto cenno alla quasi intimazione dell’Autorità Giudiziaria di concludere perché mi pare avevate i sette giorni.

LEONARDO BRINA: sì, c’era un termine adesso...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): come liquidatore sicuramente lei accennava all’ipotesi dell’omissione di atti d’ufficio ma come Commissario Governativo come... possibile non vi siete posti il problema? Vi siete mai resi conto che questo concordato non garantiva il 40 per cento dei creditori?

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): no, scusate, no; la domanda in questi termini è chiaramente inammissibile, la domanda è da formularsi in questi termini: avete valutato se i termini dell’accordo ponevano problemi di compatibilità con il rispetto del 40 per cento?

LEONARDO BRINA: chiedo scusa, questo è in base alla procedura... Concordato Preventivo un problema che si pone il Tribunale nella fase diciamo così di valutazione, l’ammissibilità.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ma la cornice giuridica da lei descritta...

LEONARDO BRINA: non vedo per quale ragione se la dovrebbe porre il Commissario.

LEONARDO BRINA: ...ci era già abbastanza chiara per altro, ma il problema è un altro, volevamo sapere se in concreto, per sua cultura, per sua coscienza, per averne parlato con qualcuno, lei si è posto concretamente il problema se quel tipo di accordo che lei ha considerato prima doveroso siglare, ponesse problemi in concreto di rispetto o meno del 40 per cento tutto qui.

LEONARDO BRINA: ma, no, per la verità questo era un aspetto che era totalmente estraneo a qualunque delle funzioni, sia del Liquidatore, sia del Commissario Giudiziale, questi sono problemi della procedura di Concordato Preventivo per la quale c’era degli organi specificamente preposti a questo e tra l’altro che questa valutazione la dovevano fare in una fase preliminare, ex ante, ex post, ma per quello che ne so io, ma ripeto questo mi pare che sia appunto come diceva il Presidente di cultura giuridica comune, poi se dalla cessio bonorum si ricava il 40 per cento, una lira o il totale, questo mi pare che sia giuridicamente assolutamente indifferente quindi è un problema che in quella fase attuativa non si può legittimamente porre nessuno, né il Commissario Liquidatore, né il liquidatore della cessio bonorum, perché questi sono affari che vengono valutati ex ante in sede di ammissibilità della proposta.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): andiamo avanti Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): no, ma la domanda non era sul problema del 40 per cento, non era diciamo commisurata all’ipotetico realizzo, ma era commisurata ai termini del concordato così come omologato con le cifre, con i dati assunti dall’omologa del Concordato.

LEONARDO BRINA: ma, non vedo per quale motivo, cioè dovevamo fare una sorta così di giudizio di appello sul procedimento...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): la risposta è chiara, tutto quanto formula oggetto di valutazioni di tutti quanti, ma andiamo avanti su questo tema.

LEONARDO BRINA: non vedo che cosa...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): cioè non...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): la risposta è stata chiara...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): non ve lo siete posto il problema.

LEONARDO BRINA: il problema è che non ha senso.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): non si è posto il problema perché riteneva che non fosse di sua competenza, forse... essendo stata superata la fase...

LEONARDO BRINA: cioè nessuna che sappia di cose di questo genere si porrebbe un problema del genere.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): no, va bene, ma se lei risponde che non vi siete posti il problema perché ritenevate che non fosse di vostra competenza, però può anche chiarire se...

LEONARDO BRINA: cioè mi scusi, io non ho capito, ci dovevamo preoccupare se i creditori venissero...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): no, voi non dovevate preoccuparvi di niente, lei ha risposto che non vi siete posti il problema perché non era di vostra competenza.

LEONARDO BRINA: no, perché non aveva senso, cioè una cosa diversa.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): beh, non a vostra competenza, perché dice il teste che era stato un problema risolto in sede di omologa del concordato, a quel punto era una fase diciamo così di liquidazione, che è una fase logicamente diversa, ma comunque su questo tema abbiamo già sviluppato, andiamo avanti.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): no, io volevo solo far rilevare che questo tipo di risposta presuppone che c’è una presa di conoscenza del problema tra l’altro...

LEONARDO BRINA: mi scusi, l’unico problema che noi ci siamo posti...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): altrimenti non ha senso dire: “Non lo ritenevamo di nostra competenza”.

LEONARDO BRINA: no, non era si nostra competenza, non era competenza di nessuno.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): avrebbe dovuto dire: “Non ce lo siamo proprio posti, non ci siamo accorti”.

LEONARDO BRINA: no, non è che non ci siamo accorti, cioè non ha giuridicamente senso che il Liquidatore o il Commissario Giudiziale si preoccupi di una cosa che ha delle sedi di valutazione specifica, che sono appunto il Tribunale in sede di omologa del Concordato Preventivo, il Commissario Giudiziario...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): andiamo avanti, la risposta l’aveva già data, non la reiteriamo, andiamo avanti.

LEONARDO BRINA: ...il Commissario Giudiziario è il Comitato dei creditori che sono quelli che per legge devono fare queste valutazioni, il Commissario non c’entra un accidenti con questo tipo di problemi; quindi se lo fosse posto o no, era una cosa così, poteva essere un discorso da bar, insomma non certo da...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): va bene, andiamo avanti.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): un discorso?

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): beh, va be’.

LEONARDO BRINA: così diciamo...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): no, guardi lei al bar se ci vuole andare, io smetto di farle le domande, ce la mando subito al bar.

LEONARDO BRINA: no, no, dico... appunto dico, no, no... chiedo scusa, ma era un problema non rilevante.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): a me non mi pare che...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): il Professor Brina ha subito corretto la rotta di una risposta a dir poco impropria.

LEONARDO BRINA: chiedo scusa.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego, Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): allora, senza voler fare domande da bar, ma le dimissioni del Gambino, Cigliana e Locatelli, vi giunse notizia di queste dimissioni?

LEONARDO BRINA: certo, perché erano stati già sostituiti da... come si chiamava il Commissario?

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Piovano.

LEONARDO BRINA: da Piovano e quindi erano stati sostituiti da Piovano e poi insomma...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): fecero dichiarazioni, il Gambino quantomeno alla stampa proprio sul prezzo.

LEONARDO BRINA: no, non mi risulta, adesso non ricordo.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): non le risulta? Quindi non le è giunta...

LEONARDO BRINA: cioè non ricordo, io non ne ho...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): nell’ambiente non è giunta nemmeno voce?

LEONARDO BRINA: ma certo, su questo che... che fosse un problema diciamo così dibattuto questo è un fatto oggettivo, cioè...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): cioè quale era il problema dibattuto?

LEONARDO BRINA: il problema dibattuto poteva essere questo della congruità o meno di queste valutazioni rispetto a quello che era il valore effettivo del patrimonio Federconsorzi e quindi di aspetti legati a questa vicenda.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): e della congruità o meno in relazione al limite del 40 per cento non...

LEONARDO BRINA: beh, io direi che qui il problema, secondo me, appunto, almeno per quello che...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): io le chiedo una notizia storica, non le chiedo di dare una...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): esatto.

LEONARDO BRINA: sì, appunto questa era...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): è una domanda molto semplice...

LEONARDO BRINA: no, no, era un problema...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ...quella che potrebbe fare il barista del piano di sotto; lo sapeva, ne aveva sentito parlare oppure no?

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Pubblico Ministero la prego.

LEONARDO BRINA: sì, sì certamente perché appunto in questa vicenda questo era un elemento diciamo così che era sul tappeto, cioè questo della esistenza o meno di questa congruità delle valutazioni fatte a suo tempo dai Periti appunto che avevano stimato questo patrimonio e poi da quelli che invece avevano determinato la valutazione.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sì, ma stiamo parlando di congruità, non rispetto al realizzo, ma rispetto al rispetto, mi scusi il bisticcio, del limite legale del 40 per cento.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): credo che questo fosse un problema, cioè del limite legale del 40 per cento fosse un problema diciamo non effettivo, non reale, cioè il problema poteva essere quello che vendere a 2.125, 150 miliardi un patrimonio, corrispondesse a quello che era il valore effettivo di questo patrimonio, questo era il problema determinante, però su questo ho già detto che a parte il fatto che non era problema del Commissario Giudiziale sul quale non aveva nessun tipo di interferenza, però...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): Commissario Governativo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Commissario Governativo.

LEONARDO BRINA: come?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): Commissario Governativo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sì, lei si è espresso...

LEONARDO BRINA: sì, scusate, ecco, mi sa qui tra tutti questi Commissari poi si finisce per fare qualche...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sì, ma era chiaro, prego.

LEONARDO BRINA: ma su questo aspetto in realtà non era tanto il problema se si raggiungesse o no il 40 per cento, eccetera, perché ripeto quello nella fase attuativa per legge non ha nessuna rilevanza; però il problema era se la S.G.R. pagando 2.150 miliardi quello che era l’ammontare, facesse un affare oppure no? Cioè questo secondo me era l’altro aspetto, e questo per la verità appunto era un problema che prescindeva totalmente dall’altro dell’attuazione, diciamo così del Concordato Preventivo.

Ma su questo mi pare di aver già detto prima, che il fatto che facesse o no un affare la S.G.R. voleva dire se facevano o no un affare gli stessi creditori che partecipavano alla S.G.R. e su questo appunto il fatto che l’operazione S.G.R. fosse stata impostata e ripeto nell’Atto Quadro di questa è data... dato conto in maniera quasi maniacale, un operazione di assoluta trasparenza, perché qui si dice addirittura, mi pare che sia stato fatto una proposta a tutti i creditori per entrare nella S.G.R. al fine di lucrare eventuali vantaggi che con l’operazione S.G.R. ipoteticamente potevano esserci nel pagare appunto duemila cento e rotti miliardi, quello che poi teoricamente erano stati valutati quattromila, cinquemila miliardi, eccetera, era diciamo così l’ossatura fondamentale dell’operazione e su questo non c’era assolutamente nessun dubbio che era stata in qualche modo aperta a tutti i creditori la partecipazione a questa operazione.

Quindi quel problema non è tanto se si ricavasse il 40 per cento oppure no, e ripeto in sede di attuazione in un Concordato Preventivo con cessio bonorum non ha nessuna rilevanza, quanto se, appunto, ci fosse congruità per quanto riguardava questa valutazione, questo prezzo che era stato offerto per il rilievo di questo patrimonio.

Ma appunto ripeto, se questo fosse stato un elemento della valutazione e ripeto non lo era nella maniera più assoluta, sarebbe stato comunque superato dal fatto che qualunque dei creditori che potenzialmente poteva essere così danneggiato dall’eventuale minor valutazione data a questo patrimonio, se avesse ritenuto di fare un affare non faceva altro che entrare nella S.G.R. e questo affare l’avrebbe fatto pure lui, cioè poi è la sostanza se volgiamo andare proprio... tra l’atro questa modalità di cessio bonorum paradossalmente ricalca quella che storicamente era appunto la cessio bonorum fatta all’origine cioè quando i creditori prendevano il patrimonio del loro debitore, sceglievano uno di loro per fare la liquidazione e partecipavano tutti al ricavato di questa liquidazione in epoca comunale la cessio bonorum questa era, era proprio uno strumento privato di attuazione degli interessi quindi attraverso questo strumento tutti i creditori si facevano parte attiva per il ricavato; poi è stata giudizializzata attraverso la successiva diciamo regolamentazione e codificazione, però appunto questa era la cessio bonorum.

Cioè, quindi se un creditore avesse avuto l’idea di poter essere conculcato o comunque danneggiato prendendo il 40 per cento, il 20 per cento, una somma assolutamente incongrua eccetera, partecipava alla S.G.R. e avrebbe guadagnato quello che teoricamente si sarebbe potuto guadagnare da questa liquidazione dalla differenza di prezzo tra quella cifra e quella che poi era effettivamente questo teorico valore di questi beni.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego, Pubblico Ministero.

LEONARDO BRINA: credo di aver risposto alla sua domanda.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sì.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego, Pubblico Ministero andiamo avanti.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): senta, nella sua esperienza professionale si è mai imbattuto in una cessio bonorum in favore di una società di creditori?

LEONARDO BRINA: no, per la verità no; cioè credo che questo sia stato l’unico caso che si sia realizzato, però in effetti questa è credo un unicum da un punto di vista giuridico.

DIFESA IMPUTATO CAPALDO E RESP. CIVILE S.G.R. (AVV. DEL RE MICHELE): ma, stiamo andando sempre in tema di qualificazioni giuridiche.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato, è stato così impostato l’esame, comunque sia la questione è stata diffusa in termini di fatto, prego.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): così è stato presentato il teste, ma io cerco di storicizzare un po’ sul tipo di domande.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): esatto, prego.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): veniamo a due aspetti, la vendita degli immobili e la gestione dei crediti, in particolare delle cambiali, ne sa niente lei?

LEONARDO BRINA: no, per la verità delle cambiali, cioè della gestione successiva al... no, cioè so che c’erano due, che il patrimonio della Federconsorzi era diviso in due grandi categorie, no, quello che era il patrimonio vero e proprio e poi c’era il patrimonio gestito per conto dello Stato in base appunto alle discipline degli ammassi eccetera, per cui appunto c’era... ma ripeto questo è un aspetto...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): no, no, la domanda era molto più minuta diciamo così, se lei aveva mai avuto notizia dell’esistenza di cambiali presso... che componevano... se le ha viste fisicamente, se sa come venivano gestite cambiali presso Federconsorzi.

LEONARDO BRINA: sì, questo che ci fossero appunto queste cambiali, che tra l’altro hanno avuto tutta una serie di vicende poi successive anche credo sul piano legislativo, perché appunto questa era una funzione della Federconsorzi svolta per conto dello Stato, però adesso per la verità nel dettaglio non ricordo niente, se mi fa una domanda specifica...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): il dettaglio è questo: c’erano cambiali, le abbiamo trovate, non è che... in Federconsorzi in parte scadute senza essere state azionate, e questo è avvenuto durante tutta la vita di Federconsorzi compresa quindi la gestione commissariale, ce ne erano ancora alcune che dovevano ancora scadere o con la data scritta a matita, situazioni magari marginali ma indicative del fenomeno.

LEONARDO BRINA: questo devo...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): le chiedo: la gestione spicciola di questi crediti l’ha mai interessata o se ne è interessato qualcun altro?

LEONARDO BRINA: beh, diciamo, no, la gestione spicciola di questo no, assolutamente anche per una ragione diciamo... se purtroppo devo entrare nel merito di questioni giuridiche mi perdonerà, ma qui appunto attiene proprio alla specifica organizzazione della Federconsorzi.

In base alla legge e in base allo statuto della Federconsorzi di tutte le gestioni finanziarie era investito il Direttore Generale, questo proprio per una previsione legislativa e statutaria che tra l’altro è uno Statuto che in qualche modo è previsto dalla legge, che quindi penso abbia una forza anche superiore rispetto a quello dei normali statuti di società, e quindi c’era una netta ripartizione di competenze tra il livello diciamo così amministrativo e il livello organizzativo.

Di queste problematiche relative alle gestioni finanziarie per legge e per Statuto era il Direttore Generale della Federconsorzi.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): io penso che è stato...

LEONARDO BRINA: quindi... poi c’erano appunto per questo delle specifiche, degli specifici uffici che si occupavano di queste cose.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sì, io penso che al di là della attività di carattere direttivo, esecutivo, ma un problema di un ammontare di 800 miliardi di cambiali penso che interessi tanto gli Amministratori, tanto i Commissari Governativi.

LEONARDO BRINA: sì, ma di questo francamente, ecco proprio non...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): non ne sapeva niente?

LEONARDO BRINA: non ho una diciamo una notizia specifica, c’è questo... ripeto poi erano cose che erano gestite proprio dagli uffici finanziari della Federconsorzi, noi avevamo soltanto una informativa di carattere generale su quelle che erano tutte le vicende della... ma non è che in qualche modo l’ufficio del Commissario si occupasse della redazione e della gestione specifica diciamo così del...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): no, ma dell’esistenza di questo dato economico e di bilancio, cioè una somma di questo genere...

LEONARDO BRINA: di questo come di tutti gli altri dati venivamo informati appunto dal Direttore Generale che era quello che seguiva specificamente questi aspetti.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): oh, e della loro gestione diretta da parte di S.G.R. ha mai sentito parlare?

LEONARDO BRINA: no, questo assolutamente.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): non ha mai sentito parlare di queste cambiali che andavano e venivano tra Fedit e S.G.R.?

LEONARDO BRINA: no, credo che questo sia un fatto successivo...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ...(incomprensibile, voci sovrapposte).

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): no, no, non lo do come un dato scontato.

LEONARDO BRINA: cioè noi occupavamo delle dismissioni e quindi del trasferimenti di, per esempio, del patrimonio immobiliare, alcuni degli atti di cessione...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ne parliamo dopo, no, parliamo un attimo dei crediti, di queste cambiali.

LEONARDO BRINA: no, questo... cioè di questi aspetti specifici non ho memoria per la verità in questo momento, potrei...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ma era al corrente di questi 800 miliardi di cambiali?

LEONARDO BRINA: che ci fossero, appunto che ci fosse nella cessio bonorum compresi anche i crediti di questo sì, che siano stati compiuti atti esecutivi, adesso per la verità ripeto in questo momento non ne ho memoria fisica diciamo di questi atti, ma immagino che in quel periodo come c’erano stati degli atti di dismissione per quanto riguarda il patrimonio immobiliare ci possono essere stati anche atti di dismissioni di crediti, dato che erano nell’ambito dei beni ceduti, però di specifiche operazioni di dismissione per la verità in questo momento a distanza anche di tanto tempo non ho...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): il problema è questo: se le risulta che questi crediti senza essere trasferiti ad S.G.R., quindi rimanendo in capo a Fedit, venissero di fatto gestiti da S.G.R.?

LEONARDO BRINA: no, per la verità non... può darsi che ci siano state delle attività di collaborazione come è normale che ci sia tra il soggetto che dismette e il soggetto destinatario, però ecco che ci siano...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): è lei che ha dato il taglio giuridico alla sua testimonianza, quindi quando le faccio la domanda di questo genere chiaramente siamo un po’ legati...

LEONARDO BRINA: no, no, per la verità appunto di queste attività, appunto se non capisco male ci sarebbe stata un’attività di Federconsorzi in favore di S.G.R. prima della cessione dei crediti, sostanzialmente.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): diciamo una gestione di S.G.R. di crediti non trasferiti, questo...

LEONARDO BRINA: no, questo non mi risulta.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): problema non riferibile ad un solo...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Pubblico Ministero andiamo avanti.

LEONARDO BRINA: no, no, non mi pare, cioè almeno io...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): va be’, allora spostiamoci sugli immobili.

Le risulta un meccanismo analogo a quello che ho appena descritto?

LEONARDO BRINA: no, a me risulta che tra l’altro alcuni di questi atti poi li ho sottoscritti anche io personalmente su delega del Commissario che, S.G.R. facesse la, diciamo così, l’attività preliminare alla vendita per singoli beni, pubblicava sui giornali avvisi rivolti al pubblico per... invitando eventuali soggetti interessati ad offrire appunto sulla base di certi prezzi che venivano determinati di volta in volta per questi immobili, poi periodicamente ci arrivava dalla S.G.R. una lista di immobili che dovevano essere appunto alienati.

Questa lista veniva trasmessa sia a noi che al Notaio che in genere era il Notaio Mariconda che preparava gli atti per la vendita, poi o il Commissario stesso, o io, o qualcun altro che veniva delegato appunto per effettuare gli atti di cessione, andavamo davanti al Notaio e, sempre in esecuzione delle previsioni dell’Atto Quadro che era il contratto normativo sulla base del quale venivano fatte queste dismissioni, si effettuavano questi trasferimenti in favore dei terzi che avevano fatto le offerte per l’acquisto, poi periodicamente c’era una sorta di rendicontazione per quanto riguarda gli incassi legati a queste vendite che andavano diciamo così a definire via via i rapporti tra Federconsorzi e S.G.R., ripeto, sempre nell’ambito dell’Atto Quadro che regolava questa attività di dismissione.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sì, ma per quale motivo tutto questo? Se dovevano essere trasferiti perché sono stati trasferiti in blocco?

LEONARDO BRINA: alla S.G.R.?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sì.

LEONARDO BRINA: questa era una previsione dell’Atto Quadro, era in base a questo tipo di impostazione che...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): l’Atto Quadro non mi pare che prevedesse questo?

LEONARDO BRINA: come?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): l’Atto Quadro non prevedeva questo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): che cosa?

LEONARDO BRINA: prevedeva che fosse dismessi gli immobili, non era... era previsto...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): cose non prevedeva l’Atto Quadro? Specifichi.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): beh, questo passaggio indiretto diciamo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): indiretto in che senso scusi.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): c’era se non ricordo male un obbligo di trasferire tutti i beni.

LEONARDO BRINA: beh, per S.G.R. e anche per...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ...(incomprensibile) era previsto dal contratto che sarebbero stati trasferiti con singoli contratti.

LEONARDO BRINA: certo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): con singoli atti di cessione.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): da Fedit a S.G.R..

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): a S.G.R..

LEONARDO BRINA: no, a S.G.R. o a persona da nominare, quindi i terzi erano...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): comunque sia formalmente le singole cessioni erano per il Contratto Quadro da Fedit a S.G.R..

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): Fedit, S.G.R..

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sì, o no?

LEONARDO BRINA: sì, sì appunto; cioè erano... era la S.G.R. che sostituiva a sé gli acquirenti che via via appuntano venivano acquistati.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): la mia domanda è questa, l’Atto Quadro prevede il trasferimento dei beni da Fedit a S.G.R..

LEONARDO BRINA: beh, adesso mi scusi, possiamo anche fare una...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): siccome il prezzo è definito fin dall’origine indipendentemente dai realizzi, indipendentemente dai realizzi, per quale motivo non si sono trasferiti in blocco con un unico atto tutti i beni ad S.G.R., poi se li gestiva come credeva.

LEONARDO BRINA: questo per la verità...

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. DEL RE MADDALENA): ma questo è ridicolo, può rispondere il teste...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Pubblico Ministero mi perdoni questo era...

LEONARDO BRINA: cioè adesso dobbiamo interpretare l’Atto Quadro, ci mettiamo qui e lo facciamo per carità.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): no, no, scusi un attimo; la domanda è ammissibile soltanto in questi limiti: nel momento si stipula dell’Atto Quadro si è posto questo problema?

LEONARDO BRINA: beh, penso proprio di sì.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): no, penso, sì o no?

LEONARDO BRINA: sì, sì, cioè era una... si fece un Atto Quadro, appunto per disciplinare l’opera di dismissione, è quello che fu fatto...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): oh, ecco; ma quale fu la ragione che a livello di concezione dell’Atto Quadro determinò...

DIFESA IMPUTATO D'ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): Presidente scusi.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego.

DIFESA IMPUTATO D'ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): a pagina 12 dell’Atto Quadro: “Si dà atto che la società si riserva la facoltà di indicare per l’attività della Federconsorzi a propria scelta soggetti diversi da sé stessa a favore dei quali effettuare il relativo atto ...(incomprensibile)”.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sì, sì ma è assolutamente chiaro; no, no, la domanda è diversa, adesso la domanda che il Pubblico Ministero pone è: l’Atto Quadro è l’ottica di singoli atti da Fedit a S.G.R.; in certi casi S.G.R. poteva indicare direttamente l’acquirente...

LEONARDO BRINA: certo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ma questo è un problema assolutamente per tabulas, non c’è problema, è sulla scelta... il problema che poneva il Pubblico Ministero è questo: perché a livello di stipula di Atto Quadro si è scelto questo meccanismo, nel senso di non demandare ad un unico atto di cessione in blocco...

LEONARDO BRINA: ma perché...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ...anziché ricorrere a questa formulazione così normativa...

LEONARDO BRINA: perché faceva parte di quello che era lo spirito e diciamo la prassi normale di attività di questo genere di dismissione, cioè se la S.G.R. si fosse resa essa stessa acquirente di tutto il patrimonio immobiliare ci sarebbe stata, dato che la S.G.R. non nasceva con la missione di diventare una società immobiliare al posto della Federconsorzi o altre cose, era per istituto che appunto proprio in base a quelle previsioni anche della Banca d’Italia eccetera, che doveva effettuare dismissioni, sarebbe stata una follia pensare che la S.G.R. si intestasse prima direttamente i beni e poi appunto andasse a fare l’opera di dismissione, i passaggi sarebbero stati due, ci sarebbe stata una duplicazioni di costi eccetera che era proprio quello che appunto era... cioè si voleva evitare con questa operazione.

Quindi appunto inevitabilmente, ma questo proprio perché è una prassi normale, che chiunque si occupi anche superficialmente di queste cose lo sa benissimo, che appunto questa è la modalità normale di dismissione, cioè S.G.R. faceva da pubblicizzatore della vendita di questo patrimonio e poi chiamava i singoli acquirenti a contrattare direttamente sulla base di atti che venivano preventivamente definiti sempre nell’ottica generale dell’Atto Quadro in favore dei singoli acquirenti; e questo determinava la dismissione che era ripeto l’unica modalità possibile in questo caso.

Né giuridicamente, né tecnicamente, né economicamente si sarebbe potuto fare diversamente.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): chiedo scusa.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego, prego.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): chiedo scusa, lei ha dato una risposta che è durata cinque minuti; ma sintetizzando era utile ai fini fiscali.

LEONARDO BRINA: no, era la modalità di dismissione prevista nell’Atto Quadro che poi avesse anche dei vantaggi questo penso che...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): la domanda del Pubblico Ministero è: la scelta consacrata dell’Atto Quadro aveva il fondo anche questo aspetto fiscale.

LEONARDO BRINA: beh, aveva un aspetto... sì, sì.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): lo ha valutato lei?

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. DEL RE MADDALENA): il teste ha già ha parlato di abbattimento dei costi e la procedura generale.

LEONARDO BRINA: era la procedura sennò si sarebbe dovuta caricare poi anche i creditori sarebbero dovuti caricare di questi ulteriori costi.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): quindi voglio dire, è stato valutato questo aspetto?

LEONARDO BRINA: ma certamente sì, sì.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): andiamo avanti, lo dica.

LEONARDO BRINA: l’Atto Quadro è stato proprio... rispecchia queste impostazioni.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): recuperava in qualche maniera, questo meccanismo, la possibilità di vendite frazionate?

LEONARDO BRINA: in che senso recuperava?

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Pubblico Ministero sia più chiaro sulle domande.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): nel senso che economicamente poteva non essere utile l’acquisto in blocco, ma viceversa l’utilità maggiore riscendeva dalle singole vendite.

LEONARDO BRINA: io credo che l’acquisto in blocco, adesso se io non... era proprio escluso nello spirito diciamo e nella norma di questo accordo, cioè essendo la S.G.R. una società che aveva una funzione specifica di dismissione penso che facesse il suo mestiere facendo questo...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): no, perché io... siccome si parla di acquisto di massa, l’acquisto di massa, poi uno va a vedere che in realtà questa massa non è stata mai acquistata.

LEONARDO BRINA: no, non è vero perché il prezzo fu determinato proprio in relazione all’acquisto in massa, cioè il prezzo fu determinato in quanto era il prezzo di un intero patrimonio nella sua globalità.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI):     sì, ma...

LEONARDO DI BRINA: poi le modalità...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Pubblico Ministero, mi perdoni...

LEONARDO DI BRINA:     va be’, sta di fatto...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ...però ho l’impressione che questo si sovrappone alle valutazioni che sono demandate al Collegio, quindi le chiedo di troncare...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI):     va bene, chiedo scusa. Ho quasi finito. Siccome il teste ha toccato il problema della Banca d’Italia, può spiegare sotto quale profilo la Banca d’Italia ha...

LEONARDO DI BRINA:     guardi, io qui non riferisco cose che so direttamente, le so perché appunto normalmente questo avviene, però appunto, al di là di questo, dato che...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ecco, normalmente sotto quale profilo la Banca d’Italia... lei ha detto che ha dato l’autorizzazione...

LEONARDO DI BRINA:     sì, sì, perché questo risulta dagli atti.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Pubblico Ministero, abbiamo il documento in atti.

LEONARDO DI BRINA: risulta dagli atti.

LEONARDO DI BRINA: anche nell’Atto Quadro si dà atto del...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): risulta dall’Atto Quadro e comunque risulta da un documento prodotto dalle Difese, i termini specifici in cui se ne è occupato, fra l’altro ha influito sulla...

LEONARDO DI BRINA:     cioè, io su questo probabilmente...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ...sulla stessa struttura di S.G.R., perché ha limitato le sue funzioni.

LEONARDO DI BRINA: certo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego, andiamo avanti.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sì, se poteva confermare che l’autorizzazione della Banca d’Italia riguarda il profilo non della legittimità, dell’opportunità generale, ma quello...

LEONARDO DI BRINA: no, io, mi scusi, di quello che ha fatto la Banca d’Italia so solo quello che c’è scritto nell’Atto Quadro, perché appunto di questo problema ci si è occupati proprio sotto il profilo della legittimità dell’operazione in quanto operazione fatta da una società governata da un pool bancario, quindi appunto questo è rappresentato nell’Atto Quadro e quella è la rappresentazione...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI):     quindi, che ricordava la legittimazione delle banche.

LEONARDO DI BRINA: certamente.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ho finito.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): le Parti Civili hanno domande?

Prego, Avvocato Fabbri.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): senta, lei era Sub Commissario, aveva delle funzioni particolari in quanto Sub Commissario?

LEONARDO DI BRINA:     beh, diciamo formalmente no, nel senso che eravamo, sia l’Avvocato Brancadoro che io, diciamo così, coadiutori del Commissario, ma diciamo poi la ripartizione interveniva di fatto, cioè l’Avvocato Brancadoro si occupava di più degli aspetti legati alle società controllate e io più della gestione della Federconsorzi in quanto tale. Però questo appunto da un punto di vista proprio organizzativo, dovendo in qualche modo ripartirci il lavoro, non duplicare una serie di attività eccetera, era sostanzialmente ripartito in questa maniera, le nostre, fra virgolette, competenze.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): mi perdoni, scusi, Avvocato Fabbri. Ma in relazione a questo, vi era una delega espressa a priori del Commissario oppure era un compito che di fatto vi ripartivate? Come avveniva? C’era una formalizzazione di queste... di ripartizione...

LEONARDO DI BRINA: no, formalizzazione con atti proprio specifici no, dato che eravamo tutti e tre diciamo collegati anche da rapporti di colleganza, vivevamo nello stesso studio eccetera, questo era un fatto abbastanza naturale, che ci si ripartisse i compiti in base...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): mentre quando compiva atti riceveva una delega espressa dal Commissario?

LEONARDO DI BRINA: quando compivo atti di dismissione, sì, perché lì era necessario avere una procura notarile e quindi appunto, avevo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): d’accordo; prego, Avvocato Fabbri.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): senta, lei praticamente è rimasto in carica fino a quando non è stato sostituito il Professor D’Ercole?

LEONARDO DI BRINA: sì, certamente.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): quindi fino a quando?

LEONARDO DI BRINA: fino alla fine del ’94.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): poi è subentrato l’Avvocato Lettera.

LEONARDO DI BRINA: poi... sì, fu nominato...

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): qual è la ragione per cui voi avete lasciato l’incarico? C’è una ragione formale?

LEONARDO DI BRINA: ma la ragione credo che sia di carattere eminentemente politico. In quel periodo era stato sostituito il Ministro dell’Agricoltura, o come si chiamava, delle Politiche Agricole eccetera; credo che fosse subentrata la Polibortone, mi pare, che probabilmente aveva un’ottica sua diversa dal precedente Ministro su come dovesse essere diciamo così gestita la Federconsorzi e ritenne evidentemente di nominare un altro soggetto al posto del Professor D’Ercole. Tra l’altro questa nomina poi fu oggetto anche di contestazione da parte nostra davanti ai Tribunali Amministrativi eccetera, perché era sostanzialmente immotivata e credo che anche da parte dei Tribunali e del Consiglio di Stato sia stata stigmatizzata, così, sostanzialmente la mancanza di una qualsiasi motivazione, per quanto riguarda questa scelta.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): per cui la nomina fu reiterata, poi, la nomina di Lettera...

LEONARDO DI BRINA: prima... sì, ci fu una prima che poi aveva dei problemi di carattere formale, e poi fu reiterata, insomma, questo...

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): e voi faceste acquiescenza nel secondo caso?

LEONARDO DI BRINA: non facemmo acquiescenza, credo che fu impugnato anche il secondo provvedimento.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): con quale esito?

LEONARDO DI BRINA: appunto, cioè, credo che non sia stato annullato o dal Tribunale Amministrativo o dal Consiglio di Stato, però fu appunto ritenuto che essendo un atto puramente discrezionale il Ministro appunto l’abbia fatto nell’ambito delle sue competenze, però fu sottolineata la mancanza di qualsiasi motivazione.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): ho capito. Senta, le attività di dismissione in quel momento erano ancora in corso?

LEONARDO DI BRINA: nel ’94 sì, certamente.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): e qual era la situazione diciamo così dei conteggi? Io mi riferisco a questo proposito all’articolo 2 dell’Atto Quadro, laddove c’è scritto che le parti provvederanno ad effettuare, di intesa con gli organi del Concordato Preventivo, un primo calcolo sia pure approssimativo...

LEONARDO DI BRINA: sì.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): lei ha partecipato a queste operazioni?

LEONARDO DI BRINA: sì, certamente, adesso per la verità appunto non è che abbia proprio memoria specifica di quale fosse in quel momento lo stato delle cessioni, delle dismissioni eccetera; so che c’erano delle cadenze per quanto riguarda il pagamento delle somme, anche perché erano in relazione a... prima di tutto una serie di operazioni sostanzialmente compensativa che avvenivano nell’ambito della Procedura per cui appunto al pagamento di certe... di certe rate del prezzo di cessione poi facevano parallelamente seguito appunto attività da parte della Procedura per quanto riguarda la... diciamo così, l’attività di soddisfacimento dei creditori; credo che fosse sostanzialmente, almeno per quanto riguarda i creditori che avevano aderito alla S.G.R., una partita di giro, però esattamente quale fosse proprio lo stato in quel momento della attività di cessione non lo ricordo. Ripeto, era...

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): ma non lo ricorda o non eravate in grado allora neppure di fotografarlo, in quel momento, lo stato economico...?

LEONARDO DI BRINA: no, per quanto riguarda... per quanto riguarda i conteggi, quelli erano tenuti costantemente sia dall’Ufficio del Commissario Governativo sia dall’Ufficio del Commissario Giudiziale, e quindi era costantemente monitorato quello che era lo stato delle attività e delle dismissioni, quindi da questo punto di vista appunto era tutto quanto seguito puntualmente dagli uffici. Però ecco, adesso, ripeto, a distanza di... otto anni, nove anni, quanti sono, non ho memoria.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): si ricorda che fossero intervenuti in quel momento dei contrasti con i rappresentati S.G.R. a proposito della attuabilità di certi impegni che la S.G.R. richiedeva, sulla base dell’Accordo Quadro? Questa domanda gliela faccio perché, non so se a lei risulta, ma successivamente a proposito del contenzioso che era insorto proprio con riferimento all’Accordo Quadro dopo le vostre dimissioni, è stato stipulato un atto di transazione; in questo atti di transazione...

LEONARDO DI BRINA: no.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): ...si dice tra l’altro che la Federconsorzi aveva lamentato in questa fase di contenzioso l’obiettiva impossibilità di dare esecuzione a talune richieste provenienti da S.G.R., ora contestando la stessa sussistenza di talune obbligazioni e respinto qualsiasi responsabilità di inadempimento. Questa questione era insorta...

LEONARDO DI BRINA: no, non mi...

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): ...subito dopo... lei è rimasto in carica per oltre un anno...

LEONARDO DI BRINA: fino al ’94, sì.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): ...per un anno e mezzo dopo la stipula dell’Accordo Quadro.

LEONARDO DI BRINA: sì, circa, sì.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): non è insorto nessun contrasto, di nessun genere.

LEONARDO DI BRINA: no, finché c’eravamo noi non c’erano problemi di questo genere, almeno che io ricordi.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): di definizione del valore dei beni, di reperibilità...

LEONARDO DI BRINA: no.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): ...di cambiali che si muovevano...

LEONARDO DI BRINA: no, no, assolutamente.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): nulla?

LEONARDO DI BRINA: cioè, che io ricordi, no; che ci fossero atti ufficiali tenderei ad escluderlo, perché appunto ne avrei probabilmente memoria.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): ho capito. Lei ha prima invocato per quanto riguardava i vostri atti, come atti dovuti, gli atti suoi o quelli del Professor D’Ercole, ha detto addirittura che se si fosse rifiutato, se non ho capito male, di sottoscrivere l’Atto Quadro sarebbe stato perseguibile per omissione di atti d’ufficio; io le chiedo, ma è sicuro che questa Sentenza di Omologazione fosse passata in giudicato nell’agosto ‘93, visto che è stata... risulta pubblicata in Cancelleria il 5 ottobre del ’92? Lei è certo che era passata in giudicato la Sentenza di Omologazione nella quale è stato stipulato l’Atto Quadro?

LEONARDO DI BRINA: penso di sì, comunque era definitiva, non c’erano stati, che io ricordi, ricorsi, impugnazioni, eccetera.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): ma un anno non era ancora decorso dalla pubblicazione, questo è pacifico, la pubblicazione è del 5 ottobre ’92.

LEONARDO DI BRINA: ma io francamente...

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): l’Atto Quadro è dell’agosto ’93.

LEONARDO DI BRINA: francamente adesso, appunto, sulla natura del giudicato, questo è un problema che adesso mi coglie francamente impreparato, però era una statuizione definitiva e comunque vincolante, indipendentemente dalla sua natura di giudicato, per gli organi della Procedura, visto che non c’era stata nessuna sospensiva, non c’era stata nessuna attività che giuridicamente contrastasse con l’esecutività di quel provvedimento.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): ho capito, senta... beh, allora le sentenze di primo... va be’, l’esecutività... va bene, adesso non... è inutile...

LEONARDO DI BRINA:     era... adesso se vuole...

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): è inutile imbarcarci su questa cosa...

LEONARDO DI BRINA:     ...possiamo farne una...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato andiamo avanti.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): ...è troppo complessa. No, richiamando in parte alcune domande, ma non ripetendole, che le ha già posto il Pubblico Ministero, volevo chiederle: si può dire che lei era sostanzialmente il Sub Commissario alla liquidazione, visto che il Professor D’Ercole cumulava allora la qualità di Liquidatore e di Commissario Governativo, e di debitore concordatario, per essere...

LEONARDO DI BRINA: se le piace dire così, lo dica.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): lei faceva il Commissario...

LEONARDO DI BRINA: io facevo il Sub Commissario, lo facevo in tutta la...

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): alla liquidazione dei beni.

LEONARDO DI BRINA: a tutta l’attività della Federconsorzi, di cui la liquidazione...

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): no, si occupava prevalentemente, di fatto, della liquidazione dei beni.

LEONARDO DI BRINA: mi occupavo anche di quello, certamente.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): anche di quello.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prendiamo atto, prego, Avvocato, vada avanti.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): va bene, volevo chiederle, allora, visto che lei ha richiamato la Sentenza di Omologazione, nella motivazione della Sentenza di Omologazione, come lei ricorderà senz’altro, esisteva la possibilità in via subordinata a quella della liqui... della cessione in massa, alla quale si è riferito ripetutamente e a mio avviso opportunamente il Pubblico Ministero, la possibilità di liquidazione di singoli cespiti, “Nell’ipotesi in cui - dice testualmente la Sentenza – si sia accertato con provvedimento motivato la non realizzabilità della vendita in massa”, e in questo caso la Sentenza prevedeva la nomina, da parte del Tribunale, successivamente all’Omologazione, di singoli Liquidatori.

LEONARDO DI BRINA: certo.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): ora io le chiedo, quando voi avete inserito nell’Accordo Quadro le clausole che prevedevano la possibilità di dismissioni successive, e... dilazionate nel tempo, alle quali poi lei stesso come Liquidatore ha dato atto, ecco, lei si è posto il problema che così facendo in buona sostanza l’Atto Quadro poteva risultare elusivo della Sentenza?

LEONARDO DI BRINA: no, mi scusi, credo che lei stia facendo però un errore, nel senso che...

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): dica pure, sono pronto immediatamente a...

LEONARDO DI BRINA: sì, appunto, adesso glielo spiego.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): ...a fare ...(incomprensibile).

LEONARDO DI BRINA: cioè, le modalità previste nella Sentenza di Omologazione, sono due modalità alternative, cioè o la nomina della... di un Liquidatore che poi appunto è stato la Federconsorzi in quanto tale, o la nomina di singoli Liquidatori per singoli cespiti, per singoli beni; quindi electa una via non datur recursus ad altera.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sì, sì, ma questo è assolutamente implicito...

LEONARDO DI BRINA:      quindi mi pare che...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): il problema...

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): questo è assolutamente pacifico.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): la domanda...

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): io... la mia domanda è diversa.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): la domanda, è diversa, comunque Avvocato andiamo avanti, perché implica una valutazione evidentemente, e non certo una risposta...

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): no, no, ma io facevo riferimento a un fatto, Presidente, cioè se loro nel... visto che il Professore è stato molto chiaro...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): no, no, non gliela ammetto, Avvocato, la domanda, perché in questi termini, se loro... è assolutamente inammissibile, vada pure avanti.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): per carità, non insisto, non insisto. Io non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): le altre Parti Civili?

Avvocato Rosi, prego.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): sì, Avvocato Rosi per alcune Parti Civili. Professor Di Brina, lei prima di essere nominato Sub Commissario della Federconsorzi, ha ricoperto altri incarichi presso la Procedura o si era interessato della Federconsorzi in altre...

LEONARDO DI BRINA: sì, me ne sono interessato, come Difensore di una banca che aveva fatto opposizione.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): senta, lei in questo caso... come semplice Difensore oppure è stato membro del Comitato dei Creditori?

LEONARDO DI BRINA: no, no, non credo, no, non mi ricordo di essere stato... cioè, credo di essere stato semplicemente Difensore.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): Difensore e... quindi lei non è stato membro del Comitato dei Creditori.

LEONARDO DI BRINA: adesso, mi chiede... no, mi pare proprio di no, adesso...

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): cioè, sì o no?

LEONARDO DI BRINA: no, no, non sono stato... almeno, che io sappia.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): qual era la banca? Scusi, tanto per chiarire.

LEONARDO DI BRINA: la Federalcasse, Federazione...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego, Avvocato Rosi.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): sì, lei quale... Avvocato, quale posizione ha assunto... cioè, innanzi tutto in quale periodo lei ha assunto questa Difesa e per quale motivo si è opposto al... e in che fase poi...

LEONARDO DI BRINA: nella fase precedente all’Omologazione, precisamente appunto... cioè prima addirittura anche forse della votazione, adesso non ricordo... per la verità, appunto, sono passati parecchi anni e quindi non lo ricordo, però nella fase precedente all’Omologazione.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): nella fase precede... la sua... la posizione che ha assunto in favore del suo cliente quale è stata? E di opposizione a cosa?

LEONARDO DI BRINA: ma, di opposizione in generale alla Procedura di Omologazione del Concordato preventivo.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): e su quale presupposto?

LEONARDO DI BRINA: sulla base appunto di una valutazione negativa della Procedura in quanto appunto potenzialmente lesiva dei creditori.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): senta, successivamente... fino a quando ha mantenuto la Difesa di questa...

LEONARDO DI BRINA: fino alla fase precedente alla Omologazione, credo che poi appunto i miei clienti si fossero convinti della bontà dell’operazione e abbandonarono questa opposizione.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): abbandonarono in che senso?

LEONARDO DI BRINA: cioè nel senso che appunto... credo che fu chiusa la... la fase dell’opposizione prima della... che venisse introitata in decisine il giudizio sull’Omologazione. Adesso, ripeto, potrei essere impreciso proprio sui momenti.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ne da conto nella Sentenza di Omologa fra l’altro.

LEONARDO DI BRINA: tant’è che appunto...

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): quindi lei a quella data ha revocato il proprio mandato?

LEONARDO DI BRINA: no, non ho revocato, la... i miei clienti mi mandarono... adesso non ricordo se una comunicazione o qualcosa per cui appunto avevano cambiato opinione per quanto riguardava gli aspetti legati alla natura diciamo in sé della Procedura, e quindi accettarono in pieno di far parte appunto del ceto creditorio interessato dalla Procedura di Concordato Preventivo.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): successivamente...

LEONARDO DI BRINA: ritengo che avessero valutato che appunto quelle perplessità sulla bontà dell’operazione fossero cadute, tant’è vero che poi sono stati appunto trattati alla stregua degli altri creditori nell’ambito della Procedura.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): lei a riguardo aveva espresso un parere a questa società, rispetto alla bontà o meno della procedura in... oppure lei non aveva espresso nessuna indicazione a riguardo?

LEONARDO DI BRINA: ma, sa, uno fa l’Avvocato, era il novanta... ’91, ’92, adesso non ricordo bene esattamente in quale momento, diciamo, era una fase di gran lunga precedente all’incarico che poi ricevetti come Sub Commissario Governativo, e appunto facendo un mestiere come quello che fa lei, cioè dell’Avvocato, appunto avevo cercato di tutelare secondo coscienza i miei clienti nell’ambito appunto di questa Procedura.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): che lei ricordi, la società che lei... cui patrocinava, ha poi... è poi diciamo entrata nella società S.G.R. oppure no?

LEONARDO DI BRINA: questo non glielo so dire, ma... perché poi io cessai di occuparmene una volta cessata la Procedura, anche perché questi erano clienti in realtà non miei, io ero soltanto quello che seguiva alcune fasi nell’ambito della Procedura; credo che fossi in... diciamo così, il dominus di questa vicenda era prevalentemente il Professor Gentili, che appunto era quello che teneva poi direttamente i rapporti con questo cliente, e quindi non le so dire poi quale vicenda abbiano seguito successivamente. Quindi, so che appunto sono stati poi appunto pienamente integrati nell’ambito diciamo della compagine creditoria, però appunto poi quali siano state le loro scelte in relazione alla S.G.R., non le conosco.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): senta, riguardo... quindi anche quando lei è diventato Sub Commissario, non ha verificato che... se loro fossero entrati in S.G.R. o meno.

LEONARDO DI BRINA: no, per la verità non mi è venuta mai questa curiosità.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): non gli è venuta, ho capito.

Senta, e poi lei è a conoscenza di come diciamo si è proceduto, da parte del Comitato dei Creditori, nella approvazione della vendita in massa? Ha ricordo di questo, anche se pure...

LEONARDO DI BRINA: cioè, come...

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): come si è... diciamo, lei ha parlato prima che l’approvazione è avvenuta anche da parte del Comitato dei Creditori, la vendita in massa.

LEONARDO DI BRINA: sì, proprio che fosse un passo procedurale...

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): chiaramente precedente, precedente diciamo alla sua nomina. Lei ricorda la modalità, la Procedura con cui il Comitato dei Creditori è giunto...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato, è rilevante rispetto a questo teste?

LEONARDO DI BRINA: no, io appunto per la verità non... cioè, so quello che c’è scritto nell’Atto Quadro.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): no, scusi, Professore. Il fatto da un lato ci è noto, in secondo luogo...

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): no, era solamente se...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ...è un fatto diverso dai temi su cui può riferire questo teste.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): nessun’altra domanda grazie.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): altre Parti Civili? Le Difese hanno domande per questo teste? Professore, soltanto alcune...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): chiedo scusa, ne avrei una ancora io.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego, rapidamente.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): senta, un quesito semplice semplice, sia pure di carattere generale. Prendiamo un qualsiasi bene che deve essere trasferito da Fedit a S.G.R. e consideriamolo nel periodo, breve o lungo, sei mesi, un anno, un anno e mezzo, due anni, in cui questo trasferimento di fatto non avviene, i costi, le spese per la manutenzione di questo bene, sia manutenzione ordinaria che straordinaria, su quale bilancio gravano?

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): era previsto dall’Atto Quadro questo...

LEONARDO DI BRINA: questo mi pare che fosse un qualcosa che era disciplinato inter partes, faceva parte...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): era previsto dall’Atto Quadro la manutenzione, erano delle voci di decurtazione del costo.

LEONARDO DI BRINA: sì, c’erano costantemente dei...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): decurtazione dei costi.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): era una delle voci di compensazione.

LEONARDO DI BRINA: ...dei conti correnti, diciamo, tra le due parti che contemplavano anche questo, per quanto mi risulta.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): altro?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): e questo anche per le spese legali relative ai crediti?

LEONARDO DI BRINA: adesso in questo dettaglio... francamente dovrei guardare le carte, vedere appunto quali sono state esattamente...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): cioè, un credito viene recuperato attraverso azioni di legali, immagino pagati dalla Federconsorzi, quindi pagati dal... gravanti sul...

LEONARDO DI BRINA: mi sta chiedendo... cioè è una cosa su cui appunto in questo momento non sono francamente in condizione di risponderle, perché appunto quale fosse diciamo la disciplina giuri... che fosse disciplinato è fuori questione, quali dettagli di disciplina, questo, per la verità in questo momento non sono in condizione di rispondere.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): scusi, pochissime domande da parte del Collegio. La prima è questa: lei operava come Sub Commissario, ma evidentemente era stato a sua volta nominato dal Ministro.

LEONARDO DI BRINA: sì, sì, nello stesso atto.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): con lo stesso provvedimento.

I suoi rapporti col Ministro quali erano? Ce li sa descrivere?

LEONARDO DI BRINA: i miei rapporti col Ministro non esistevano, perché io per la verità non sapevo... e non le saprei neanche dire esattamente...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): rapporti, intendo dire non... i rapporti che ha tenuto nell’esercizio...

LEONARDO DI BRINA: ah, no... sa, i miei rapporti col Ministro...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): se era commensale non so dirle, ma non mi interessava, mi interessava soltanto...

LEONARDO DI BRINA: no, no, appunto, erano diciamo i rapporti ordinari dell’Ufficio commissariale con l’Autorità di vigilanza, cioè intervenivano tutti attraverso atti formali richieste di autorizzazioni, atti appunto che...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ma si interessava il Ministro all’andamento, chiedeva...

LEONARDO DI BRINA: beh, diciamo, il Ministro personalmente non glielo so dire se si interessasse, il Ministero sicuramente sì.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): e con chi teneva i rapporti? Con lei in particolare oppure principalmente con il Commissario, Professor D’Ercole?

LEONARDO DI BRINA: ma, diciamo, prevalentemente con il Commissario, però certamente anche noi partecipavamo alle riunioni, agli atti che appunto in qualche modo erano di, diciamo, comune interesse, perché appunto la struttura ministeriale seguiva attentamente la vicenda Federconsorzi.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): al momento della nomina, lei sapeva quale era la situazione? Cioè, al momento in cui lei ha ricevuto la comunicazione della nomina, lei sapeva qual era la situazione in cui versava la Procedura?

LEONARDO DI BRINA: beh, come ha ricordato appunto l’Avvocato prima, io me ne ero occupato professionalmente qualche anno prima, per quanto riguarda...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sì, ma prima era diverso, al momento in cui...

LEONARDO DI BRINA: nel momento in cui sono stato nominato, sapevo quello che si sapeva da parte di chiunque, cioè, dato che questa era una vicenda che era costantemente seguita anche dalla stampa nazionale, conoscevo quelle che erano le problematiche così come...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): il Ministro vi aveva dato delle indicazioni oppure vi aveva rimesso piena libertà di azione?

LEONARDO DI BRINA: mah, le indicazioni date dal Ministro sono quelle che risultano dagli atti ufficiali, cioè appunto...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ma vi aveva contattato preliminarmente oppure no, che lei sappia?

LEONARDO DI BRINA: no, no, non mi risulta. No, no, assolutamente.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): non le risulta. Senta una cosa, invece i rapporti che il Commissario Governativo, quindi il Professor D’Ercole e lei, nella sua qualità, teneva con S.G.R.; innanzi tutto chi era il vostro referente per conto di S.G.R. e quali rapporti intercorrevano.

LEONARDO DI BRINA: S.G.R. aveva una sua struttura che aveva tra l’altro una sede, adesso non ricordo esattamene dove, che appunto dialogava costantemente con la struttura Federconsorzi, quindi appunto per tutti quelli che erano gli atti di dismissione, c’erano dei contatti di carattere, diciamo così, quotidiano, per tutte le necessità inerenti alla... alla... che ci fossero proprio dei rapporti fra noi e la S.G.R. in quanto, diciamo così, società, no, non mi risulta, anche perché io per la verità non saprei neanche dirle chi fosse in quel momento l’Amministratore di S.G.R..

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): senta, lei conosceva il Professor Capaldo, da prima?

LEONARDO DI BRINA: no, no, Capaldo io l’ho visto credo una o due volte in vita mia per problemi di carattere scientifico, insomma.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): lei risulta che il Professor D’Ercole lo conoscesse?

LEONARDO DI BRINA: ma penso che lo conoscesse, dato che Capaldo...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): pensa...

LEONARDO DI BRINA: ...è una persona...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): oh, nella fase di elaborazione dell’Atto Quadro, no, sappiamo... l’incaricato era il Notaio Mariconda, che poi ha rogitato l’atto e così via. Ma chi teneva i rapporti col Notaio Mariconda per conto di Federconsorzi?

LEONARDO DI BRINA: ma, diciamo che l’Atto Quadro ci pervenne in una forma, diciamo così, ormai quasi definitiva e pervenne, diciamo, alla Procedura, e io in particolare appunto mi occupai di verificare, diciamo, che nell’Atto Quadro ci fossero contenuti tutti gli elementi che erano necessari, e in particolare appunto quelli che erano... io mi preoccupai, appunto, proprio di quell’aspetto a cui ho fatto cenno anche prima, cioè che nelle premesse fossero in maniera inequivocabile individuati quelli che erano stati i passi procedurali fatti proprio per consentire al ceto creditorio di effettuare tutte le possibili adesioni che si potessero appunto effettuare per prevenire qualsiasi possibile anche dubbio sulla natura diciamo di questo Atto Quadro eccetera. Cioè, una volta... questo appunto è una cosa di cui mi occupai io personalmente e me ne preoccupai in maniera specifica.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ma furono apportate nella bozza... rispetto alla bozza che lei ebbe in visione o che il Commissario ebbe in visione, furono apportate delle modifiche? Voi incideste significativamente nell’elaborazione oppure no?

LEONARDO DI BRINA: ma, credo che in qualche modo, adesso perché la verità, appunto, a distanza di tutto questo tempo, non è che proprio ricordi esattamente quello che appunto avvenne proprio in relazione a singole clausole, a singoli aspetti, però certamente noi appunto rivedemmo l’Atto Quadro, ne facemmo, diciamo così... partecipammo in qualche modo alla sua redazione, anche se poi in realtà, appunto, era un atto che era stato predisposto appunto dal Notaio incaricato. Però appunto io ricordo che appunto... probabilmente...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): da chi vi pervenne l’atto? Chi ve lo trasmise?

LEONARDO DI BRINA: questo per la verità non lo ricordo specificamente.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): senta una cosa, ma mentre i vostri... voi avevate rapporti col Tribunale, con il Presidente Greco? Lei o il Professor D’Ercole, intendo dire.

LEONARDO DI BRINA: ma, adesso per la verità non... no, rapporti particolari non mi pare che ce ne fossero, cioè, c’erano rapporti soprattutto col Commissario Giudiziale, che era diciamo così... aveva un suo ufficio nell’ambito della Federconsorzi e col quale intrattenevamo, il Professor D’Ercole e io in particolare, il costante dialogo per tutta quella che era l’attività. Ecco, qui c’è, a parte diciamo questa vicenda legata strettamente alla cessione, ma poi c’era tutta una attività gestoria generale. Noi dipendevamo in maniera determinante dalle determinazioni, scusi il bisticcio, del Commissario Giudiziale, perché non potevamo toccare una lira, non potevamo pagare uno stipendio, non potevamo fare nessuna attività se non con una...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): d’accordo, ma questo è chiaro, ma per quanto riguarda...

LEONARDO DI BRINA: quindi questa riguardava...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ...i rapporti vostri con il Tribunale, in particolare nella fase in cui si andava a verificare la bozza dell’Atto Quadro e ad approvarla da parte del Tribunale con la nota ordinanza del luglio...

LEONARDO DI BRINA: no, io credo che appunto di questo sicuramente ho parlato io personalmente con il Professor Picardi; l’Atto Quadro poi credo che sia stato trasmesso in via ufficiale, probabilmente proprio tramite lo stesso Professor Picardi al Tribunale, per appunto ottenerne... ottenere l’autorizzazione, ma al di là di questo tipo di rapporti, diciamo di carattere ufficiale, che io sappia non... d’altra parte io il Professor Greco... il Dottor Greco l’avevo visto più in relazione a quella tale procedura di opposizione che poi... che anzi, credo che, per quello che mi riguarda, saranno state due o tre le occasioni in cui io sono stato in Tribunale in relazione a questa vicenda.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): un’ultima domanda per il Collegio, che è questa: lei sa... lei ha parlato ampiamente... ha richiamato le premesse dell’Atto Quadro, ma in concreto quali erano le modalità con cui i creditori potevano entrare a far parte di S.G.R.?

LEONARDO DI BRINA: credo che fossero le modalità con cui qualunque socio può entrare in una società, cioè...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ma la... ma il conferimento nella società quale doveva essere? L’avete verificato? La partecipazione come doveva essere...

LEONARDO DI BRINA: ma, era la partecipazione a una società, adesso quale...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sa che il primo progetto prevedeva il conferimento dei crediti, lo sa di questo?

LEONARDO DI BRINA: no, questo in verità non...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): non lo sa. Quindi non sa in concreto...

LEONARDO DI BRINA: cioè, so che appunto era stato offerto a parità di condizione a tutti i creditori, di partecipare a S.G.R., e questo è risultato anche dall’Atto Quadro, tra l’altro credo che questa...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ma poi in concreto come si faceva a far parte di S.G.R., questo è un problema che non si è posto.

LEONARDO DI BRINA: beh, adesso per la verità appunto... può darsi che a suo tempo questo sia stato esplicitato, perché in tutta la massa di documenti che noi abbiamo esaminato può darsi che ci sia stato anche questo, ma adesso in questo momento non ricordo se... quali fossero esattamente le modalità. Credo che appunto... l’unica cosa che posso dire è che per quello che ricordo io erano condizioni paritetiche per tutti i creditori.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): va bene.

LEONARDO DI BRINA: però appunto quale fosse...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): altre domande per il teste?

Si accomodi, Professore.

LEONARDO DI BRINA: grazie.

Il testimone viene licenziato.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): adesso è il Tribunale che propone una mozione per procedere; abbiamo tra gli altri testi, come è noto, il Maggiore Tripoli e il Tenente Panebianco.

Proporrei di anteporre, se non ha nulla in contrario l’Avvocato Sammarco, questa fase all’esame del Professor D’Ercole, per una questione procedurale che inevitabilmente si porrà in questo momento.

Possiamo chiamare il Maggiore Tripoli, per cortesia.

Viene introdotto il testimone Tripoli Cosimo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego, si accomodi pure.

Do atto alle Parti che il Maggiore Tripoli, unitamente al Tenente Panebianco, nelle more ha inviato a questo Presidente un fax con il quale segnala di essere vincolato, in relazione all’oggetto della testimonianza che è chiamato a rendere, dal segreto d’ufficio, in relazione al ruolo da lui svolto per conto della Commissione Parlamentare di Inchiesta.

Maggiore, lei intende richiamare questo fax per...

COSIMO TRIPOLI: sì, lo richiamo integralmente, Presidente.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): lo richiama integralmente, al fine di avvalersi del segreto di ufficio...

COSIMO TRIPOLI: del segreto di ufficio.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ...in relazione al tema della sua testimonianza.

Segnalo in particolare che il fax è impostato in questi termini, lo leggo alle Parti in modo che tutti quanti possano valutare questa questione: “Con riferimento all’atto di intimazione testi in data 23/3/2002... - eccetera - gli scriventi rappresentano di aver fornito la propria collaborazione alla Commissione Bicamerale di Inchiesta sul dissesto della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, in qualità di collaboratori ai sensi dell’articolo 5 della Legge numero 33 dell’88 - che è la legge istitutiva della Commissione - e dell’articolo 24 comma 1 del regolamento interno. Per effetto dell’articolo 8 della suddetta legge, i componenti della Commissione, i Funzionari, personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni del proprio ufficio di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute e dalle quali vi sia stato escluso il pubblico, ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione. Per il segreto di Stato, di ufficio, professionale o bancario, si applicano le norme in vigore. - e questo è il tenore letterale dell’articolo 8 della legge istitutiva - La collaborazione degli scriventi - prosegue il fax - non si è concretizzata nell’esecuzione di una indagine di Polizia Giudiziaria in senso tecnico; al pari del contributo fornito da altri Consulenti, essa ha assunto le forme di un elaborato che nella specie ha riguardato anche l’esito di rilevamenti delegati dalla Commissione a taluni reparti della Guardia di Finanza. In merito ai divieti di divulgazione ed agli elaborati prodotti dai collaboratori in data 28/2/2001, la Commissione ha deliberato che siano resi pubblici tutti i documenti da essa formati, ad essa inviati o comunque da essa acquisiti nel corso dei suoi lavori, con le seguenti esclusioni:

A) i documenti formati dalla Segreteria e gli elaborati, gli studi e le ricerche redatti dai collaboratori della Commissione, non potendosi parlare in questi casi di documenti in senso proprio, ma di atti interni della Commissione, preparati ai fini dei suoi lavori. In aggiunta ai suddetti obblighi, l’articolo 24 comma 2 del regolamento interno adottato in forza dell’articolo 3 della citata legge 33/98, dispone che i collaboratori della Commissione si impegnino con giuramento ad osservare il segreto per tutto quanto riguarda le deposizione, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta. Atteso che l’impedimento a rendere la testimonianza richiesta si appaleserebbe legittimo ai sensi dell’articolo 8 legge 36/98, 24 comma 2 regolamento interno, 201 Codice di Procedura Penale e 194 Codice di Procedura Penale, la comparizione, non potendo apportare... - eccetera - comporterebbe solo il sostenimento di oneri a carico dello Stato”.

Quindi in questo modo il Maggiore intende avvalersi del segreto di ufficio, correlato da un lato al ruolo di collaboratore da lui materialmente svolto per conto della Commissione, e dall’altro al fatto che la Commissione ha secretato questa parte del contributo...

COSIMO TRIPOLI: tutti gli atti redatti dai collaboratori.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): dai collaboratori.

COSIMO TRIPOLI: tutti gli elaborati.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): esatto; il Pubblico Ministero su questo punto?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): mi pare che l’esigenza del Maggiore sia condivisibile.

D’altra parte l’unico interesse di tutte le Parti sarebbe stato quello di chiedere la natura delle fonti per verificare la serietà degli accertamenti; siccome questo penso non sia stato possibile nemmeno al Maggiore in tempo reale poterlo verificare, perché ha avuto dei dati di collaboratori, diciamo, non sindacabili, non vagliabili; non può riferire, immagino che non ci sia nulla da fare.

Resta da chiedersi che farne di tutta quella documentazione.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): le Parti Civili? Avvocato Paola, parla a nome di tutti quanti?

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): noi prendiamo atto di questo fax, di cui veniamo in realtà a conoscenza adesso, perché io non sapevo fosse stato inviato.

Ma io, se ben rammento, signor Presidente, noi ponemmo all’inizio di questo processo un problema pregiudiziale, quando si trattò di acquisire appunto la relazione della Commissione di Inchiesta; dicemmo allora che avrebbe avuto senso l’acquisizione di quel documento, che è un documento che comunque, come dire, dà atto di una serie di accertamenti, che avrebbe avuto senso se ed in quanto fossero stati acquisiti anche gli atti che si davano per secretati.

È un documento quello, dal nostro punto di vista, assolutamente incompleto, a prescindere dalle conclusioni, assolutamente apodittiche e non condivisibili, ma tanto più sono apodittiche e non condivisibili perché si formano appunto su atti secretati.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): mi perdoni, Avvocato Paola...

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): la richiesta allora che noi facciamo...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): mi perdoni, Avvocato Paola.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): sì.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): la questione è estremamente limitata in questo contesto, e si risolve in questo: in relazione all’invocazione da parte del Maggiore Tripoli del segreto di ufficio, le Parti Civili, lei o le altre Parti Civili, hanno da obiettare alcunché in ordine a questo tipo di impostazione fornita dal Maggiore Tripoli, o no? Nel senso che ritengono che il Giudice debba procedere agli accertamenti previsti dalla legge, oppure ritengono che la impostazione eseguita è condivisibile e accettabile?

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): io ritengo, signor Presidente, che il Tribunale possa e debba acquisire gli atti eventualmente secretati e sentire il Maggiore Tripoli sull’insieme degli accertamenti realmente effettuati.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ne prendiamo atto; le Difese su questo punto? Avvocato... scusate, per ultimo l’Avvocato Del Re che ha intimato il teste. Avvocato Sammarco.

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): io vorrei osservare due cose.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego.

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): la prima è che, come risulta chiaramente dall’articolo 82 della Costituzione, la Commissione di Inchiesta ha i poteri e i limiti dell’Autorità Giudiziaria, quindi io non credo che il segreto possa opporsi alla Autorità Giudiziaria stessa, cioè il segreto vale nel momento in cui queste notizie, queste informazioni, debbano essere divulgate all’esterno dei procedimenti pendenti presso l’Autorità Giudiziaria.

Quindi io come prima, diciamo, obiezione, faccio quella della inesistenza del segreto in questa sede; il Maggiore è vincolato al segreto in altre sedi, non nella sede presso... nella sede della Autorità Giudiziaria, proprio per la natura dei poteri della Commissione Parlamentare di Inchiesta, che appunto, ripeto, sono quelli dell’Autorità Giudiziaria.

Sarebbe come dire che un Maggiore svolge indagini in un procedimento penale e poi oppone il segreto nello stesso procedimento penale; c’è qualcosa che non funziona in questo meccanismo, quindi evidentemente non si può far riferimento al segreto in questa prospettiva. Poi...

COSIMO TRIPOLI: probabilmente potrebbe farlo...

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): no, non c’è una contraddizione tra me e lei, io sto parlando con il Tribunale.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego.

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): poi, mi risulta anche che il segreto è opponibile salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’Autorità Giudiziaria, quindi ritorniamo al solito problema.

Cioè l’opponibilità del segreto, qui faccio riferimento invece all’articolo 201, riguarda i casi in cui non siano obbligati i testi a deporre dinanzi all’Autorità Giudiziaria; qui è obbligato per la ragione che dicevo prima e per la ragione che è testimone e quindi è obbligato in quanto testimone, quindi c’è un ulteriore dovere di deposizione, perché come testimone è obbligato a riferire proprio dinanzi all’Autorità Giudiziaria.

Quindi, secondo tipo di obiezione, articolo 201 comma 1.

Terza ipotesi è quella ovviamente dell’applicazione, così come stabilisce il 201, dei commi 2 e 3 dell’articolo 200, e cioè l’accertamento cui faceva riferimento il Presidente.

Quindi, in estremo subordine, diciamo, chiedo che vengano fatti gli accertamenti al fine di stabilire la fondatezza del segreto opposto. Grazie.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): le altre Difese? Prego, Avvocato Del Re.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. DEL RE MADDALENA): Avvocato Maddalena Del Re per Greco.

Dunque, sono qui anche per produrre delle brevi note che il Professor Lemme, che oggi sostituisco, ha preparato proprio su questo argomento.

Sostanzialmente il Professor Lemme chiede... insiste per l’assunzione dei testi della Guardia di Finanza, Tripoli e Panebianco, per due motivi sostanziali.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ma chiedo scusa, il Professor Lemme come lo sapeva?

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): che cosa?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): di questo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): la questione era stata... si ricorderà, Pubblico Ministero, che alla scorsa udienza l’Avvocato Del Re nel prospettare la questione ci aveva già anticipato di aver saputo dallo...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ah...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ...stesso Maggiore Tripoli...

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. DEL RE MADDALENA): sì, sì, era stato...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): mi era sfuggita, mi era sfuggita, chiedo scusa.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): andiamo avanti.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. DEL RE MADDALENA): no, no, era stato, sì, sì, pubblicizzato, quindi...

Pur facendo propri questa Difesa tutti i motivi procedurali esposti dal collega Sammarco, per due rilievi fondamentalmente di tipo sostanziale.

Il primo riguarda il fatto della finalità di questi accertamenti, cioè questi accertamenti sono stati posti in essere e sono stati poi sintetizzati in una relazione parlamentare, della Commissione Parlamentare, nella relazione conclusiva, e quindi questi accertamenti fin dall’inizio sono sorti, diciamo così, per non rimanere segreti, ma vi è stato esclusivamente un motivo, per cui poi vi è stata la sintesi appunto, motivo di opportunità e di convenienza semplicemente sintetizzati e non renderli pubblici direttamente, per una questione di economia.

Il Professor Lemme parla appunto di una esigenza di (incomprensibile) addirittura.

Per quanto riguarda il secondo motivo, è quello di una... più generale addirittura, è quella della ratio proprio del segreto quando viene esso posto, cioè a dire, le indagini devono rimanere segrete solo quando possono portare un nocumento alla Pubblica Amministrazione.

In questo caso principale compito dell’Amministrazione addirittura è la diffusione e la pubblicizzazione di questi risultati, come è stato fatto nella relazione conclusiva della Commissione Parlamentare, e poi non si vede assolutamente, a differenza di molti altri casi di Commissioni Parlamentari che riguardavano... soprattutto ci riferiamo a quelle sulle stragi e a quelle riguardanti il problema della criminalità organizzata di stampo mafioso, non vi sono assolutamente quei motivi che potevano portare in altri casi, sempre di Commissioni Parlamentari, a secretare alcuni determinati documenti.

Si supera in questo modo anche il problema dell’articolo 8 della legge istitutiva; chiedo appunto di poter produrre quindi queste brevi note, che ho esposto proprio per non... avendone una copia sola.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato Del Re, ha qualcosa da aggiungere?

DIFESA IMPUTATO CAPALDO E RESP. CIVILE S.G.R. (AVV. DEL RE MICHELE): a nostro avviso il problema non si può risolvere in sede giudiziaria senza tener conto dell’esistenza di una legge di cui è stato richiamato l’articolo 8.

In altri termini voglio dire che o si configura un conflitto di poteri, oppure anche le interpretazioni più attente del Codice di Procedura Penale non permettono di arrivare ad una soluzione, per così dire, che eviti il conflitto dei poteri.

Se ciò che ha fatto la Commissione non fosse consacrato in una determinazione a valore legislativo, si poteva risolvere altrimenti, ma a questo punto o accettiamo il conflitto di poteri insistendo e disponendo da parte di questo Tribunale l’audizione del teste, oppure non risolviamo il caso.

A parte il grosso problema temporale di chiamare in causa la Corte Costituzionale a giudicare su un tema come questo, c’è da tenere conto evidentemente di quanto ha scritto nella sua missiva al Presidente il teste, anzi i testi che sono stati convocati.

Anche se questo non l’ha reso del tutto esplicito, è evidente che le indagini giudiziarie e le indagini invece del Parlamento rispondono a due finalità diverse, quindi teleologicamente le acquisizioni sono legate ad una struttura investigativa, per così dire, diversa; trasferire quindi dall’uno all’altro campo, mi rendo conto la difficoltà, certe affermazioni e indagini può apparire in qualche modo piuttosto pericoloso sotto il profilo dell’accertamento della verità.

E d’altra parte è vero, come ha sottolineato il collega, che la Commissione Parlamentare si deve attenere... o meglio, ha i poteri dell’Autorità Giudiziaria, ma avere i poteri dell’Autorità Giudiziaria non vuol dire sempre portare con sé, perché non è questo obbligatorio, tutte quelle garanzie che sono tipiche dell’Autorità Giudiziaria.

Queste sarebbero le due considerazioni che in qualche modo ci portano a dire che a questo punto, avendo fornito la relazione finale e prospettandoci adesso di fornire il resoconto stenografico della quarantasettesima seduta della Commissione, che peraltro abbiamo trovato su Internet alla voce www.Parlamento, per cui è un fatto pubblico, che riassume i lavori di quella Sottocommissione per la quale lavoravano i due Ufficiali della Finanza come Consulenti, ecco, a questo punto ci sembra che... avendo il documento esame delle risultanze dell’attività di acquisizione conoscitiva del secondo gruppo di lavoro in ordine all’azione di dismissione delle procedure seguite dalla S.G.R. per la liquidazione del patrimonio, questo possa essere, se non del tutto sufficiente, almeno molto importante ai nostri fini.

È chiaro che noi siamo dispiaciuti di non poter fruire del grosso quantitativo di dati di fatto che certamente la Commissione deve avere nei suoi archivi secretati, ma certo sulla esigenza di acquisirli in concreto ci dobbiamo rimettere alla Corte, chiedendo peraltro di acquisire questo documento, perché evidentemente oltretutto anche i tempi ci invitano a dire che il conflitto costituzionale e la soluzione del conflitto porterebbe avanti la questione per tale e tanto tempo senza un contributo tale da risolvere di fatto certi aspetti; anche perché la lettera, la missiva inviata al Presidente, precisava che i due testi in definitiva hanno svolto una attività valutativa piuttosto che una attività diretta di raccolta di fatti.

Per cui la Difesa del Professor Capaldo e dell’S.G.R. si rimettono alla decisione di codesto Collegio in ordine alla posizione dei due testi, Tripoli e Panebianco.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): possiamo mostrare alle altre Difese quel documento di cui chiede la produzione, Avvocato?

DIFESA IMPUTATO CAPALDO E RESP. CIVILE S.G.R. (AVV. DEL RE MICHELE): certo, certo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego, il Pubblico Ministero e le altre Parti possono prendere visione di quel documento.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): posso intervenire a questo punto?

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): su che cosa?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): prendendo spunto anche da questo documento...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): dica, dica.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sulla posizione del teste; il teste ci ha detto che non ha fatto una attività di accertamento diretto ma si è basato su dati assemblati, sinceramente io non ho capito bene da chi, immagino da persone di fiducia...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): no, ha descritto: “Ha riguardato anche l’esito di rilevamenti delegati dalla Commissione a taluni reparti”, nel senso che, se non ho capito male, il Maggiore Tripoli ha, per conto della Commissione, elaborato...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): d’accordo, d’accordo, no, non so se quelle...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ...delle valutazioni sulla base di dati di fatto acquisiti in varia forma, fra l’altro delegati, certi accertamenti, a dei Comandi Territoriali.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ecco, mi sembrava che in quel... fra l’altro si lasciasse aperta anche la possibilità che vi fossero anche accertamenti di altro tipo.

Comunque non è questo il punto, sulla identificabilità o meno di chi ha fatto quegli accertamenti, che sicuramente saranno persone fisiche identificabili.

Il problema è che il teste, come tale, non può praticamente riferire nulla, e quindi il problema non è tanto di un conflitto di poteri, ma semmai di una esatta individuazione da parte delle Difese delle persone in grado di rispondere su...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): no, il conflitto di poteri sta sulla imposizione della secretazione, e questo sarebbe l’oggetto del conflitto.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): bisogna vedere se c’è la rilevanza.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): va bene, questo è un altro problema evidentemente.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): allora, io quello che voglio evidenziare è che il teste comunque una cosa ce l’ha detta, che non è lui a dover rispondere alle domande che tutti vorremmo porre e che riguardano il merito di questi accertamenti.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): va bene, prendiamo atto di questo. Scusate, altre osservazioni? Sul documento, per cortesia.

DIFESA IMPUTATO CAPALDO E RESP. CIVILE S.G.R. (AVV. DEL RE MICHELE): il documento?

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sul documento che le Parti Civili stanno esaminando.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): un’osservazione brevissima; posso?

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato, sa benissimo che non sono previste repliche, però il problema... dica pure, tanto stiamo...

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): noi naturalmente, Presidente, richiamiamo integralmente tutte quante le osservazioni che facemmo anche quando si discusse, appunto, della rilevanza delle prove.

Quindi a nostro giudizio questi testimoni sono anche irrilevanti, e quindi noi chiediamo preliminarmente comunque una revoca eventualmente dell’Ordinanza ammissiva di parte qua; in ogni caso, se gli Ufficiali della Guardia di Finanza dovessero essere sentiti, a noi sembra del tutto scontato che ci debba essere una previa acquisizione degli atti secretati, altrimenti avrebbe poco senso qualsiasi tipo di dichiarazione.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ne prendiamo atto.

PARTE CIVILE (AVV. DE PRIAMO FABIO): Presidente, anche per esigenze di contraddittorio, perché a parte che il lavoro di queste persone, come leggiamo da questo documento prodotto, ha natura prettamente valutativa e quindi non volge tanto sull’accertamento dei fatti quanto sulla valutazione; qui si parla di valutazione di carattere politico, lo stesso Presidente... e non credo che debbano trovare ingresso in un processo penale le valutazioni di carattere politico.

Se tuttavia il Tribunale riterrà rilevante la deposizione e insussistente il segreto di ufficio, crediamo che per esigenze di contraddittorio del tutto evidenti debba essere acquisito questo documento, perché far deporre un teste su documenti che però rimangono secretati sarebbe una contraddizione assolutamente insanabile.

O è segreto tutto o non è segreto nulla.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato Fabbri? Sul documento, vi è consenso all’acquisizione?

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): per le Parti Civili...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): il documento, diciamo, è legato anche a quello che... è collegato alla posizione che assumerà il Collegio, anche perché per noi non c’è consenso, perché assumere, diciamo, una sintesi da parte di un politico sulle determinazioni svolte dai Consulenti e sulla documentazione... dei dati...  quindi non c’è corrispo... non possiamo avere oggi corrispondenza fra quello che è stato dichiarato qui come valutazione da parte, credo, del relatore ...(incomprensibile), rispetto ai contenuti e ai documenti e sia alla relazione disposta dai Consulenti e ai documenti ad essa allegati.

Quindi assumere questo documento... non può entrare in questo procedimento, se non proprio con tutti i presupposti, gli altri presupposti, e le relazioni svolte dai Consulenti; in altro modo non ha... noi ci opponiamo.

DIFESA IMPUTATO VASSALLI E RESP. CIV. S.G.R. (AVV. DEL RE MICHELE): io mi oppongo intanto ...(incomprensibile, voci sovrapposte)...

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): scusa...

DIFESA IMPUTATO CAPALDO E RESP. CIVILE S.G.R. (AVV. DEL RE MICHELE): no, è una...

VOCI: (in sottofondo).

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): scusate un attimo... no, no, cerchiamo di dare un ordine...

DIFESA IMPUTATO CAPALDO E RESP. CIVILE S.G.R. (AVV. DEL RE MICHELE): ...(incomprensibile, voce fuori microfono).

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): scusi, Avvocato Del Re, completiamo le Parti Civili sulle osservazioni sul documento.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): io sono assolutamente... mi associo a quello che hanno detto i colleghi; mi pare assolutamente evidente che se questo pezzo di fatto deve entrare in questo processo, ci deve entrare con tutti i crismi, quindi valutando esattamente il tipo di accertamenti che è stato fatto e quindi le conseguenze che questi accertamenti potranno avere per questo processo.

Io sono favorevole, in linea di principio, ad acquisire tutti gli elementi possibili e immaginabili; dal mio punto di vista deve essere larga la possibilità di acquisizione, però deve essere fatta in maniera tale oltretutto da consentire anche a tutte le Parti di esaminare gli atti e di poter quindi intervenire su questa testimonianza in maniera completa.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): altre osservazioni sul punto?

Le altre Parti Civili si associano a queste osservazioni. (Sospensione).-

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): il Tribunale, valutata la richiesta formulata dal Maggiore Tripoli e dal Tenente Panebianco di potersi avvalere del segreto di ufficio per non rispondere in qualità di testi nell’ambito del presente procedimento;

sentite le Parti;

atteso che sono state opposte obiezioni di vario tipo, incentrate essenzialmente sul disposto degli articoli 82 Cost. e 201 Codice di Procedura Penale, nonché sulla asserita mancanza di nocumento per la P.A.;

rilevato in realtà che l’articolo 82 Cost. non sembra conferente ai fini de quibus, delineando i poteri che competono in generale alla Commissione di Inchiesta, ma evidentemente in funzione della sua attività e del significato politico che ad essa pertiene, senza che possano da questo ricavarsi conseguenze in ordine al ruolo dei collaboratori della Commissione, definito dalle singole leggi istitutive e dai rispettivi regolamenti interni;

rilevato poi che l’articolo 201 Codice di Procedura Penale al primo comma nel far salvo il caso in cui il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio abbiano l’obbligo di riferire all’Autorità Giudiziaria, non si riferisce alla mera ipotesi in cui taluno sia chiamato a testimoniare, posto che in tal caso verrebbe meno il senso stesso dell’articolo 201 citato, che sarebbe sempre e comunque derogato, ma si riferisce invece a casi in cui sussista uno specifico e diverso obbligo previsto dalla legge, come quello desumibile dall’articolo 331 Codice di Procedura Penale;

considerato ancora che l’assenza di nocumento è circostanza rilevante ai fini dell’esclusione del delitto di cui all’articolo 326 Codice Penale, ma non costituisce ragione sufficiente per derogare all’espresso divieto di testimonianza, ove desumibile da fonti primarie;

atteso che nel caso di specie, alla stregua delle ragioni addotte dal Maggiore Tripoli e dal Tenente Panebianco si evince con chiarezza che gli stessi hanno svolto funzioni di collaboratori, che il lavoro dei collaboratori ha formato oggetto di espresso divieto di divulgazione, che quindi ai sensi dell’articolo 8 Legge 33/98 sussiste il segreto di ufficio in relazione a quanto dai predetti svolto o appreso nell’ambito delle funzioni espletate per conto della Commissione Parlamentare;

rilevato che non si apprezzano ragioni per addivenire a specifici accertamenti degli elementi di fatto in proposito invocati;

considerato che in via di mera ipotesi l’unico rimedio potrebbe essere costituito dal ricorso per conflitto di attribuzione, in relazione alla sussistenza o meno dei presupposti per la secretazione in concreto degli elaborati dei collaboratori;

posto peraltro che la legge istitutiva della Commissione demandava specificamente a quest’ultima la facoltà di sottrarre atti specifici o categorie di atti alla divulgazione;

ritenuto che non appare utile in funzione della decisione demandata a questo Collegio elevare il cennato conflitto;

considerato poi, quanto alla richiesta di produzione del documento afferente ad una seduta della Commissione, che essa risulta inaccoglibile, in senso contrario deponendo il fatto stesso che le valutazioni ivi formulate abbiano alla base documenti che hanno formato oggetto di secretazione, così da rendere applicabile il criterio dettato dall’articolo 195 comma 5, 6 e 7 Codice di Procedura Penale, che pur riferito alla prova testimoniale non può non applicarsi per analogia ad ogni elemento probatorio indiretto, rispetto al quale non sia valutabile la fonte primaria;

rilevato in fine che non può questo Collegio, contrariamente agli auspici delle Parti Civili, acquisire per intero il materiale che ha formato oggetto di secretazione, in senso contrario deponendo il disposto dell’articolo 265, primo e secondo comma Codice di Procedura Penale,

per questi motivi prende atto del divieto di escussione dei testi Tripoli e Panebianco, fondato sul segreto di ufficio, e dispone quindi la revoca della loro ammissione;

respinge la richiesta di produzione del documento indicato dalla Difesa dell’imputato Capaldo e respinge altresì ogni ulteriore istanza di acquisizione documentale.

L’udienza è sospesa dieci minuti, si riprenderà con l’esame del Professor D’Ercole come imputato; congediamo fin d’ora il Maggiore Tripoli e il Tenente Panebianco.

Il testimone viene licenziato. (Sospensione).-

ALLA RIPRESA

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): il teste Brancadoro è stato rinunciato?

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): non è presente, ma avevamo intenzione di rinunciare perché praticamente duplicherebbe la deposizione del ...(incomprensibile).

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): non solo, con qualcosa in meno perché abbiamo appreso che era...

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): esatto.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ...relativo a un settore un po’... quindi prendiamo atto della richiesta della Difesa dell’imputato D’Ercole di rinunciare al teste Brancadoro, le altre Parti sulla rinuncia? Le Parti Civili? Le altre Difese nulla oppongono, il Tribunale preso atto revoca per questa parte l’Ordinanza ammissiva del teste Brancadoro.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): Presidente c’è un documento che dovremmo produrre che è stato stilato da Brancadoro.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): comunque l’udienza non finisce adesso, quindi c’è tempo.

Si procede all’esame dell’imputato D’Ercole Stefano.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): dia pure le sue generalità?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: D’Ercole Stefano nato a Lecce il 15 gennaio del 1947.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): lei è residente?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: in Roma.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): lei ha operato come Commissario Governativo a partire da quando?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: dal maggio 1993.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Pubblico Ministero l’esame è richiesto anche da lei, prego.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sarò velocissimo perché ripercorro le stesse domande fatte a Di Brina, lei è stato presente in aula quindi ha seguito anche lo svolgimento.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: sono stato presente in aula sì.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): d’accordo, dunque la prima domanda è se ha mai avuto notizia o conoscenza dei motivi e delle esternazioni anche sulla stampa del Professor Gambino e degli altri e in relazione alle loro dimissioni.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, non ho mai avuto notizie delle motivazioni alla base delle dimissioni del Professor Gambino e degli altri Commissari.

Per quanto riguarda invece il Dottor Piovano ricordo che lo...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): questo non glielo ho chiesto ancora.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, me lo ha chiesto perché ha parlato in generale di Commissari.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): facciamoglielo dire.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): Gambino, sì prego.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: incontrai nell’anticamera del Ministro o del Capo di Gabinetto adesso non ricordo il Dottor Piovano al quale chiesi i motivi delle sue dimissioni, il Dottor Piovano mi riferì che la moglie era gravemente ammalata di cancro e quindi riteneva suo dovere stare vicino alla consorte e aggiunse che ormai il suo lavoro poteva ritenersi concluso in quanto aveva accettando la Proposta del Professor Casella alienato a S.G.R. l’attivo della Federconsorzi.

Aggiunse che ormai l’operazione residuale doveva considerarsi di dettaglio e per la quale comunque riteneva che lo avrebbe o lo aveva già esposto al Ministro, ritenuto più opportuno che se ne occupasse un Legale piuttosto che un... credo Dottore Commercialista.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): segnalò in che senso occorreva un Legale piuttosto che un Commercialista?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: cioè lui mi disse che aveva esaurito alienando, accettando la Proposta di Casella e la massa, l’attivo della Federconsorzi e che riteneva... aggiunse che riteneva più opportuno che delle operazioni a seguire se ne occupasse un legale.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): allora anticipo la domanda, ma della insistenza di Piovano prima di arrivare alle dimissioni di privilegiare, di veder possibile l’ipotesi alternativa di vendite frazionate, lei ha avuto mai notizia da Piovano?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: assolutamente no, mai avuta alcuna notizia.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ma dagli atti rinvenuti nell’archivio del Commissario Governativo?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: assolutamente no, io ebbi dal Direttore Generale appena subentrato al Dottor Piovano la lettera del Commissario Picardi, del Commissario Giudiziale Professor Picardi il quale dava disposizione a Piovano di accettare l’offerta del Professor Casella e in questa lettera il Professor Picardi stabiliva anche la formulazione esatta dell’accettazione di Piovano.

Piovano accettò la proposta così come era stato stabilito dal Commissario Giudiziale Picardi e di questa accettazione poi il Direttore Generale diede informazione al Professor Picardi, ecco io ricevetti queste diciamo missive, incontrai subito dopo il Professor Picardi che tra l’altro è collega all’Università di Roma e il quale mi disse che stava già elaborando insieme al Notaio Mariconda il testo dell’Atto Quadro, mi aggiunse ma mi sembrò più un garbo nei miei confronti che un suo obbligo giuridico, mi aggiunse che mi avrebbe fatto anche vedere il testo per avere diciamo una valutazione di massima.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): chiedo scusa ma Piovano il testo dell’Atto Quadro lo aveva visto?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: questo io non lo so, comunque...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): in che senso può aver... sostenete che c’era stata un’accettazione del contenuto dell’Atto Quadro?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, questo non l’ho detto Dottor Razzi, io ho detto un’altra cosa, ho detto che Piovano aveva accettato la proposta del Professor Casella, io su questo punto mi sono già intrattenuto con lei durante un paio di incontri e ho avuto l’impressione che lei non abbia dato la rilevanza che probabilmente questo carteggio meritava.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): questo lo lasci valutare al Collegio.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: certamente, certamente chiedo scusa; ecco io segnalo al Signor Presidente questo carteggio che posso leggere se mi è consentito.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): che cos’ha? Ci descriva che cos’è innanzitutto?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: è una lettera del Commissario Giudiziale indirizzata al Dottor Mario Piovano, il Professor Picardi scrive a Piovano.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): è datato scusi?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: datato 8 aprile 1993, “Penserei che sarebbe opportuno provvedere all’accettazione formale da parte della Fedit dell’offerta di acquisto in massa, suggerirei pertanto di scrivere al Professor Casella in questi termini: <<Nella qualità di Liquidatore del Concordato Preventivo Federconsorzi dichiaro con la presente di accettare la proposta da lei formulata con lettera del 3 marzo ’93 alle condizioni e con le modalità tutte di cui al provvedimento del Tribunale di Roma del 26 marzo 1993>>”, in data 8 aprile ’93 cioè nello stesso giorno in cui Piovano riceve la indicazione da parte del Commissario Giudiziale, Piovano scrive al Professor Casella la presente missiva: “Chiarissimo Professor Casella in seguito alle indicazioni suggerite dal Commissario Giudiziale le comunico quanto segue: <<Nella qualità di Liquidatore del Concordato Preventivo Federconsorzi dichiaro con la presente di accettare la proposta da lei formulata con la lettera del 3 marzo ’93 alle condizioni e con le modalità tutte di cui al provvedimento del Tribunale di Roma>>”, in data 20 aprile il Direttore Generale della Federconsorzi Dottor Bambara scrive al Professor Picardi: “Giusta sua richiesta di questa mattina le confermo che il Commissario Governativo ha trasmesso al Professor Casella l’accettazione della proposta dello stesso formulata con lettera del 3 marzo ’93 su mandato del Commissario Governativo provvedo ad inviarle copia di questa comunicazione trasmessa al Professor Casella per raccomandata in data 8 aprile ‘93”.

Questo racchiude Signor Presidente la situazione giuridica che io trovo succedendo a Piovano, cioè un contratto in cui attraverso l’accettazione della proposta può definirsi concluso, quindi il discorso per rispondere alla domanda del Pubblico Ministero, io non ho parlato di contratto quadro con il Dottor Piovano, io dico, ho detto soltanto che Piovano riteneva esaurito il suo compito avendo alienato a S.G.R. il patrimonio della Federconsorzi.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): chi era l’interlocutore, il proponente era il Professor Casella ma...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: era S.G.R..

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ma S.G.R. quando è stata costituita?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: non lo so.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ma noi sappiamo che la Proposta Casella muove dal maggio del ’92...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: sì, sì.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ...e di lì ha seguito il suo percorso valutativo eccetera, S.G.R. è una società che era in corso di costituzione e poi si è costituita più o meno in quel frangente là, quando si parla di Proposta Casella si fa riferimento evidentemente ad una proposta che proviene da un soggetto che è rappresentante di un gruppo di persone interessate a costituire una società.

Quell’accettazione si riferisce a una proposta praticamente da S.G.R. o da una proposta ancora, come sembrerebbe dal tenore della lettera che lei ci ha letto, la Proposta Casella?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: questo si può vedere perché fa riferimento, Signor Presidente, a... vede “...(incomprensibile) di accettare la proposta da lei formulata con lettera del 3 marzo ‘93”.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): 3 marzo ’93, d’accordo.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: quindi io adesso francamente...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ancora S.G.R. non era costituita, prego.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): non solo non era costituita S.G.R. ma ancora non c’era neppure il decreto del Tribunale di autorizzazione...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sì nel 9 sì, il Decreto il 9 aprile sì c’era perché il Decreto è del 23 marzo, quindi su questo non c’è problema.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ma stavamo parlando di marzo?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, l’accettazione è del 9 aprile mi è parso di capire.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: l’accettazione è dell’8 aprile.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): 8 aprile.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): quindi è questo il lasso di tempo...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): diciamo è a cavallo delle...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): a cavallo, prego.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): non è che io non ho prestato attenzione a quella documentazione, ma quello che volevo far rilevare è che dalla Sentenza di Omologa si lasciava aperta una duplice possibilità, vendite frazionate o vendite in blocco e siccome è notorio che vi fu da parte del Commissario Governativo Piovano una qualche resistenza verso la vendita in massa o se si preferisce una qualche predilezione per la vendita frazionata tanto da predisporre anche un piano in attesa del deposito della Sentenza, è chiaro che lo scioglimento di quella riserva, quella specie di accettazione a me è sembrata che attenesse non tanto alla conclusione di un contratto all’oggetto indeterminato...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): questo non può formare oggetto di domanda ma...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ma semplicemente allo scioglimento della riserva contenuta nella Sentenza dell’Omologa, ossia...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: io ho un’idea differente dalla sua.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): la domanda è questa...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ponga la domanda Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): il piano di vendite frazionate predisposto da Piovano e che non penso se lo sia portato a casa dato che poi è stato...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: io non ho mai avuto nessuna cognizione.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): eppure la documentazione era a disposizione penso del Commissario Governativo.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: sì, ma ecco lei se mi chiede se ho fatto bene o male a non conoscere è un’altra cosa...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): lei non lo conosce...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: se lei mi dice se le conoscesse o meno, io le dico: “Non ho mai conosciuto questo piano”.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ne prendiamo atto, andiamo avanti Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): poi c’è la predisposizione dell’Atto Quadro, se non ho capito male lei praticamente non ci ha messo una virgola in quel documento?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: molto poco, anzi direi che l’unico contribuito del mio ufficio fu dato dal collega Professor Di Brina perché l’atto nella sua completezza venne redatto dal Professor Picardi e dal Notaio Mariconda.

Ecco, l’intervento a mio avviso appropriato del Professor Di Brina serviva proprio a questo, cioè nell’ipotesi in cui S.G.R. avesse a sua volta alienato l’attivo Fedit per una somma superiore ai 2.150 miliardi corrisposti, il risultato complessivo dell’operazione sarebbe stato quello di ridurre le perdite, non so dall’80 per cento al settanta, al sessanta, ma non quelle di ottenere un profitto speculativo dall’operazione, il suggerimento del Professor Di Brina fu da me condiviso, fu condiviso peraltro anche dal...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): intende dire delle premesse?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: esattamente, fu condiviso anche dal Professor Picardi e il mio contributo all’Atto Quadro si limitò a questo.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): chiedo scusa, ma lei ha detto che l’Atto Quadro venne sostanzialmente predisposto non si è capito bene se da Picardi o dal Notaio Mariconda, ma voglio dire lo Studio Casella non c’entrava niente in questo... mi pare strano che...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: ebbe anche... sì...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): mi pare strano che chi debba sborsare 2.150 miliardi non sia il principale elaboratore di questo documento.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: ma adesso io non so da chi fosse incaricato il Notaio Mariconda ecco perché se l’ipotesi in cui il Notaio Mariconda fosse stato incaricato dalla S.G.R. e dal Professor Casella che peraltro risiedeva a Milano la risposta al suo quesito è data.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): se le pare. Senta il problema del 40 per cento, ossia l’idoneità del Concordato e dell’Atto Quadro a garantire il 40 per cento dei creditori chirografari.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: è un problema che io non mi sono assolutamente posto.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): se si è per caso accorto che per lo meno dai calcoli che ho potuto fare io leggendo i dati della stessa Sentenza di Omologa si evidenziava una percentuale inferiore.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: non mi sono posto assolutamente questo problema.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ma senta la sua duplice funzione di Liquidatore e Commissario Governativo come l’ha interpretata perché se come Liquidatore poteva non porselo il problema, ma come Commissario Governativo sia praticamente il capo amministrativo di Federconsorzi, il problema se il Concordato fosse in linea con la legge penso che potesse interessarle?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, perché una volta che era stato varato il Concordato io non ritenevo, non ritenni, ma non ci pensai nemmeno ecco di dover fare ulteriori valutazioni su quelle che poi erano state le prese di posizione del Tribunale.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): e neppure successivamente?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: neppure successivamente.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): si è interessato per vedere se c’era questo 40 per cento?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): è un problema che assolutamente in assoluto lei ritiene che non la riguardasse.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: esattamente.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ma anche ai fini di una eventuale impugnazione della Sentenza di Omologa.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, questo non me lo sono posto questo problema.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): perché la sua tesi è che diciamo lei è stato sempre stretto dai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no stretto, era un dato di fatto, non... la definizione non la condivido, io non ero stretto dai provvedimenti io ho trovato un accordo che aveva valenza civilistica...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): chiedo scusa, non è un problema terminologico se non va bene stretto, dico lei si sentiva vincolato dai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria in concreto emessi?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: certamente.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): in questo senso io dicevo stretto.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: certamente, no perché dicendo stretto ecco può dare l’impressione che io subissi...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sì, sì era chiara la sfumatura, comunque il concetto era...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: grazie Signor Presidente.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ci si muove in ambiti procedurali quindi...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): va bene, Pubblico Ministero andiamo avanti.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): mi pare c’è un Decreto dell’autorizzazione alla vendita che contiene anche un termine per concludere l’Atto Quadro.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: sì, credo che fosse anche un termine abbastanza diciamo...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): stretto.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: ...stretto ecco questo, è un termine stretto.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ci siamo arrivati ha visto.

Due problemi, la vendita degli immobili e i crediti, qui in entrambi i settori si verifica questa situazione che l’Atto Quadro stabilisce che i beni debbano essere trasferiti da Fedit a S.G.R. però di fatto questo...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: o a persona indicata da S.G.R..

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): o persona indicata da S.G.R. e quindi di fatto avviene questo ossia che Fedit specie per gli immobili ma anche per i crediti...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: indica l’acquirente al quale trasferire il bene.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): stipula, poi stipula dei contratti con l’acquirente, cioè la vendita dei singoli cespiti avviene da Fedit all’acquirente.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: indicato da S.G.R..

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): certo e questo vale anche per i crediti?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: credo di sì.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ossia compensazioni, transazioni, riscossioni e in questo caso il creditore non doveva essere indicato da S.G.R., quindi S.G.R. cosa faceva?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: S.G.R. in quanto acquirente dell’attivo.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): in quanto aventi diritto ad acquisire.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: sì, da un certo punto di vista sì, però se noi diamo un... diciamo, un significato anche a questa accettazione precedente, adesso Signor Presidente si può discutere se quello sia un contratto ad effetti reali o un contratto ad effetti obbligatori, ecco lì ci possiamo anche stare del tempo a discutere però sicuramente aveva una portata giuridica ecco.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): non tutti sono d’accordo, anzi.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Pubblico Ministero togliamo queste sfumature perché sennò diamo troppo... prego.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: ecco però l’Atto Quadro a parte queste finalità diciamo di natura fiscale che sono emerse, ecco doveva servire a disciplinare i modi di trasmissione dei beni facenti parte dell’attivo a seconda della natura del bene, bene immobile, bene mobile, bene mobile registrato, azienda, accredito ecco, ma in realtà poi ecco chi stabiliva a chi dovesse andare il cespite era appunto S.G.R. che aveva acquistato per sé e per persona nominale.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ma le transazioni sui crediti le faceva Fedit?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: beh, ma voglio dire il credito se adesso io credo intuire il significato della sua domanda, ma S.G.R. ad un certo punto poteva anche dire: “Rinuncio al credito” piuttosto che stabilire cedi il credito ad A aveva la facoltà di dire rinuncia a quel credito oppure su quel credito si fa una transazione per X piuttosto che per Y.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): e questo per le transazioni, e per gli incassi le risulta che il recupero o comunque la trattazione di questi crediti venisse fatto in relazione ai crediti cambiari, venisse fatto direttamente da S.G.R.?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: non lo so questo, non...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): lei sa che c’erano circa 800 miliardi di cambiali?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: non lo so.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): non ne ha avuto mai notizia?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, assolutamente no.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): e non ha mai notato o saputo di trasmissioni di...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: mai notato, mai saputo.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ...questa documentazione da uffici Fedit a uffici S.G.R..

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: assolutamente no.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): e ritorno? Quindi è stato diciamo a sua insaputa se è avvenuto?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: ecco, se è avvenuto è stato a mia insaputa, ecco però vorrei precisare che il Commissario Governativo o comunque il Commissario di qualsiasi tipo Signor Presidente quando si insedia trova Direttori, Dirigenti, prima di capire quello che c’è impiega alcuni mesi, per cui pensare che si possa raggiungere nonostante la presenza di due colleghi e un impegno diciamo non indifferente a conoscere una realtà enorme come era quello della Federconsorzi ecco significa non avere inquadrato bene il problema.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ho finito.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): le Parti Civili hanno domande? altro?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): no.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato Fabbri prego.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): Professor D’Ercole lei ha detto poc’anzi che... anzi ha letto un documento dal quale risulta che c’era una richiesta o addirittura un’autorizzazione a stipulare l’Atto Quadro indirizzata al Liquidatore della Federconsorzi, è così?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: un invito del Commissario Giudiziale...

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): al Liquidatore.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: al Commissario Governativo...

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): no, lei ha letto Liquidatore se vuole controllare.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: dunque il Commissario Giudiziale...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): penso che lo abbiamo quel documento, comunque forse... c’è no?

DIFESA IMPUTATO D'ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): è stato prodotto la prima udienza.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): esatto.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: egregio Signor Dottor Mario Piovano Commissario Governativo Federconsorzi.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): sì e cosa dice il testo?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: il testo dice: “Penserei che sarebbe opportuno provvedere all’accettazione formale da parte della Fedit, suggerirei pertanto di scrivere al Professor Casella in questi termini nella qualità di Liquidatore del Concordato preventivo Federconsorzi dichiaro con la presente di accettare la proposta da lei formulata”.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): nella qualità di Liquidatore, va bene avevo capito bene; le chiedo se può spiegarmi come mai invece l’Atto Quadro è stato da lei stipulato nella qualità di Commissario Governativo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sì, se può ripetere la domanda.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): come mai l’Atto Quadro è stato invece stipulato da lei sempre Professor D’Ercole nella qualità di Commissario Governativo, non si fa cenno nell’epigrafe dell’atto alla sua qualità di Liquidatore dei beni, mi sa dare una spiegazione?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, non gliela so dare.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): non se lo è neanche posto questo...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: non me lo sono posto.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): non ha mai pensato che al limite quella autorizzazione visto che era indirizzata al Liquidatore potrebbe non essere stata efficace per la stipula di un atto che invece è stato... alla quale ha partecipato come parte essenziale di Commissario Governativo.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, non me lo sono posto.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): non se lo è posto questo problema, va bene; senta un’altra osservazione nell’Atto Quadro una delle premesse generali dice testualmente che con provvedimento del Tribunale di Roma è stata autorizzata ...(incomprensibile) del presente atto che non costituisce né immediatamente né mediatamente atto traslativo delle attività del patrimonio Federconsorzi, ma esclusivamente contratto quadro dal quale fa risultare l’accordo raggiunto e le modalità della sua attuazione da effettuarsi con separati atti, che significato ha questa clausola che è tra le premesse essenziali dell’Atto Quadro visto che lei lo ha sottoscritto glielo chiedo...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: il significato è io significato che emerge dal tenore letterale dell’atto.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): forse questa è la ragione per cui lei non lo ha stipulato come Liquidatore perché in effetti quest’atto non era idoneo a trasferire i beni.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: non capisco la domanda.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): gliela rifaccio.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: grazie.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): visto che con questo atto si sarebbe dovuta teoricamente alla luce della Sentenza di Omologazione del Concordato Preventivo, si sarebbe dovuta in realtà realizzare l’operazione di cessione in massa come si è detto o globale dei beni, naturalmente questa era un’operazione che a mio avviso dal punto di vista della coerenza giuridica della Procedura andava fatto dal Liquidatore.

Comunque, qui invece noi abbiamo l’atto stipulato dal Commissario Governativo, in realtà questo atto però leggendo le premesse ci fa scoprire, ci fa essere avvertiti che in realtà non c’è l’effetto traslativo.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: ma il Commissario Governativo firma in quanto la Fedit è Liquidatore.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): ma non c’è scritto questo.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: ma è ovvio, cioè il Commissario Governativo se nella Sentenza che omologava il Concordato non fosse stato deciso che Fedit era Liquidatore di se stesso il Commissario Governativo non avrebbe potuto impegnarsi.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): perché non è precisato nell’epigrafe dell’atto questa sua qualifica.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: non glielo so dire, può darsi che sia stato una svista del... mia e degli altri che hanno lavorato alla redazione dell’atto.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): senta Professore, le faccio una domanda collegata a questo: è vero che lei percepiva un doppio compenso sia uno come Liquidatore, un altro come Commissario Governativo?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: assolutamente falso.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): non è che lei per caso ha richiesto in qualche sede un compenso separato per le due funzioni?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): non è che c’è una causa pendente, una vertenza pendente per questo.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: beh, adesso siccome... io percepivo un compenso di 20 milioni al mese è stato adesso... ha intentato una causa nei miei confronti per ripetere queste somme.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): e non ha preteso un doppio compenso per ...(incomprensibile).

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE:     no, a questo punto io ho preteso di essere anche... di avere un corrispettivo adeguato all’attività di Liquidatore.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): la ripetizione complessiva? Di tutto ciò che lei ha incassato le si chiede una ripetizione?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: sì, sì.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): tutto ciò che ha incassato?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: esattamente.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): quindi in questa causa lei pretende il doppio compenso. Senta, lei ha detto prima che il testo dell’accordo quadro sarebbe stato redatto, mi pare di aver capito, se ho capito bene, dal Professor Picardi, il Commissario Giudiziario.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, dal Notaio Mariconda in stretta collaborazione con il Professor Picardi e immagino anche del Professor Casella.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): senta, a noi risulta perché in questa sede lo ha detto lo stesso Professor Picardi, che il Commissario Giudiziale all’epoca, quando ci fu la Procedura per l’autorizzazione alla stipula di questo documento, di questo negozio, pose delle condizioni, perché in realtà lui come Commissario Giudiziale desse la sua approvazione, le risulta questo?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: non lo ricordo.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): senta, un’ultima domanda: le modalità di adesione alla S.G.R., ci può dire qualcosa su queste...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: non ricordo assolutamente nulla.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): sa se c’erano dei patti parasociali?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): che prevedevano degli onori carico dei creditori che volevano aderire?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, non lo ricordo.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): senta Professore, lei aveva delegato molte funzioni ai suoi sub Commissari, glielo chiedo perché essendo lei un giurista di fama devo dire che sono un po’ stupito, ma questo è il mio commento che vale quel che vale, dal fatto che tutta una serie di aspetti così delicati e complessi non fossero stati da lei, come immagino, sempre accada, compiutamente penetrati e vagliati.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: ma io mi fidavo ciecamente dei miei colleghi di studio, il Professor Di Brina, l’Avvocato Brancadoro, anzi la loro presenza era stata, diciamo, una condizione per l’accettazione della mia nomina, quando fui convocato dal Capo di Gabinetto, il quale mi...

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): nella persona di?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: il Presidente Calabrò; il quale mi propose questo incarico e io a causa degli impegni professionali che avevo, ritenni doveroso chiedere il supporto di altri colleghi, cosa che il Ministro acconsentì.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): un’ultimissima domanda: ha mai sentito parlare di Agrisviluppo?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): le altre Parti Civili? Avvocato Paola, prego.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): Professore, ci può dire come si arrivò, per quanto di sua conoscenza alla sua nomina?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: sì, io fui... ricevetti una telefonata dal Capo di Gabinetto dell’allora Ministro dell’Agricoltura, Presidente Corrado Calabrò, che è l’attuale Presidente del T.A.R. del Lazio, il quale mi chiese di andare a trovarlo, di andarlo a trovare e in quella occasione il Presidente Calabrò mi preannunciò che appunto c’era questa possibilità di subentrare al Commissario, al Dottor Piovano.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): ecco, ma voglio dire, questo suo appunto nominativo, venne dato per quanto di sua conoscenza, per sua disponibilità in qualche modo, venne data per quanto di sua conoscenza al Presidente Calabrò, oppure al Ministro? Cioè il suo nome venne indicato da qualcuno?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: ma io credo che sia stata una iniziativa personale del Presidente Calabrò, con il quale avevo rapporti, diciamo di amicizia direi.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): di antica amicizia con lui?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: direi... sì, ecco, adesso antica forse...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): consolidata.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: di buona amicizia, comunque ecco, lui aveva considerazione nei miei confronti.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): ma lei aveva ricoperto ruoli analoghi, nomine analoghe, come dire provenienti dal medesimo Presidente Calabrò per esempio?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, io avevo avuto in precedenza una esperienza analoga, perché ero stato nominato dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, Liquidatore di una società che si chiamava Ital Trade; quindi ritengo che anche questa mia esperienza in attività del genere avesse, a parte i rapporti personali, giocato un ruolo, diciamo, importante.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): e quando appunto incontrò il Presidente Calabrò discuteste in qualche modo della portata, in qualche modo, dell’incarico?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: non ho capito.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): cioè discuteste della portata dell’incarico, cioè dell’attività che lei in concreto sarebbe stato chiamato a compiere?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, mi disse soltanto che... adesso non ricordo perfettamente, ma...

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): vi era percezione, immagino del fatto che fosse una grossa questione?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: certamente era, insomma, della Federconsorzi se ne parlava sui giornali.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): chiedo scusa, chi era il Ministro per lo Sviluppo del Mezzogiorno?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: era Gaspari.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): per quanto riguarda quindi...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): scusi, proprio su questo, per completare la domanda; ma quando lei fu convocato fece riferimento a quale era lo stato della Procedura o...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, no.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ...a che stadio era arrivato, quali erano gli adempimenti più rilevanti...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ...a venire?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, no.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): fece genericamente  riferimento alla ...(incomprensibile), prego Avvocato.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): ecco, Professore, quindi voglio dire, diciamo da quel punto in poi; se lei volesse, come dire, sintetizzare le attività in concreto da lei espletate, che cosa ha fatto quindi, in che cosa si è sviluppato questo suo ruolo diciamo?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: ma guardi, come si fa a sintetizzare, diciamo l’attività di un anno, forse anche più di un anno...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): limitiamoci, perdoni, un anno...

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): no, diciamo, no...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): limitiamoci ai due mesi immediatamente successivi alla sua nomina.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: cioè, quindi ho preso, diciamo, prima di tutto ho incontrato più volte il... insieme ai due sub Commissari il Direttore Generale, il quale un po’ per volta ci raccontava la storia, peraltro interessante, diciamo, della Federconsorzi.

E poi man mano che i problemi emergevano, ecco, cercavamo di affrontarli.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): ecco, ma col Direttore Generale parlaste appunto solo della storia Federconsorzi, oppure vi dava in qualche modo cognizione anche del patrimonio Federconsorzi che si stava per trasferire, dei problemi collegati al trasferimento, della struttura dell’atto che avrebbero trasferire questo compendio così vasto e variegato di beni.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: ma sicuramente ne avrà parlato, ne avremo parlato.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): e quindi interloquì direttamente con il Direttore Generale sulle modalità di trasferimento di questi beni?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: sì, i rapporti con il Direttore Generale, poi in un secondo momento ecco, venivano, diciamo, erano tenuti dall’Avvocato Brancadoro e dal Professor Di Brina.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): che riferivano direttamente a lei.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: che poi riferivano direttamente a me.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): certo. Ecco, ad un certo punto, Professore, quindi si è posto il problema, appunto del trasferimento di questi beni, e quindi lo strumento diciamo attuativo di questo trasferimento fu l’Atto Quadro.

Voglio dire: il Professor Di Brina, appunto ci ha detto che voi partecipaste in qualche modo alla sua relazione, lei mi pare che però su questo punto non so, ci vuole ripetere in che cosa, che cosa faceste di concreto insomma.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: ma adesso guardi, io non ricordo, ecco, ci fu inviato il testo così come era stato preannunciato dal Professor Picardi e... il testo fu valutato....

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): voi furono delle consultazioni anche in questo caso col Direttore Generale?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: credo di sì, adesso non me lo ricordo.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): il fatto che lei appunto si sentisse, giustamente, insomma vincolato dai provvedimenti giudiziari, non stretto ma vincolato dai provvedimenti giudiziari, devo forse interpretare questa sua risposta, Professore come appunto, di una direi condivisione della portata e del contenuto di questi provvedimenti?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, no, no, il vincolo prescinde dalla condivisione.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): ecco, ma avendoli...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: se lei conclude un contratto lei è tenuto...

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): no, certamente sì, questo sul piano...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: ...è tenuto all’adempimento anche se ne farebbe a meno.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): questo sul piano degli effetti; sul piano, come dire, dell’oggettivo dispiegarsi degli effetti, ma lei ha letto sicuramente questi provvedimenti vari che si sono succeduti.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: sì.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): li condivideva?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: io ho letto, ecco, per esempio nella Sentenza che omologava il Concordato veniva anche spiegato il motivo per cui beni valutati per 4.000 miliardi venivano alienati a duemila.

Ecco, qui si poteva anche non condividere o condividere per metà, ma...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): veramente mi perdoni Professore, la Sentenza di omologa a cui fa riferimento non è che proprio faccia riferimento a questo, è un discorso più articolato la Sentenza di omologa.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, no, ma per dire io...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): nel senso, la Sentenza di omologa non è che prende già posizione definitiva sulla questione.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, no, sì.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): né avrebbe potuto farlo.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: né avrebbe potuto farlo, certo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): si ricorda di aver letto anche i provvedimenti giurisdizionali successivi alla Sentenza di omologa?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: cioè?

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): i vari provvedimenti appunto, per esempio autorizzatori dell’Atto Quadro, mi riferisco per esempio di un provvedimento del 27 marzo ’93, se vado a mente.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: ma suppongo di sì, di averlo letto.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): ha mai sollevato perplessità, li condivideva?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: non credo.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): una, come dire, considerazione che le chiedo proprio da, diciamo un valutativo fattuale, cioè quindi da giurista le chiedo Professore, non si è mai posto il problema di un conflitto di interessi attuale o potenziale nel fatto che coesistessero i ruoli di Liquidatore e Commissario Governativo?

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): non ammetto la domanda.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): ad un certo punto, appunto, lei ha dichiarato Professore, che in sostanza questi... ci furono in sostanza delle, se ho capito, delle cessioni, delle alienazioni, dei trasferimenti di beni a terzi da parte di Federconsorzi per conto di S.G.R. con i nominativi degli acquirenti indicati da S.G.R.?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: sì.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): ecco, ma i profitti diciamo di queste vendite dove finivano?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: suppongo a S.G.R.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): direttamente ad S.G.R.?

 E si ricorda per caso qualcuna di queste vendite e sa per caso come le modalità venivano effettuate?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, perché per la vendita veniva delegato abitualmente il Professor Di Brina.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): nel senso che quindi in sostanza S.G.R. come dire indicava un proprio nominativo e voi, come dire, prendendone atto stipulavate l’atto di trasferimento consequenziale?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: esatto.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): quindi voglio dire, naturalmente non vi interrogavate sulle modalità attraverso le quali questo nominativo in qualche modo veniva prescelto a priori e quindi indicato da S.G.R.?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: assolutamente no.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): un’ultima considerazione, voglio dire, sempre per quanto riguarda questo famoso Atto Quadro, quindi voglio dire, noi ad un certo punto abbiamo, come dire, dovuto constatare proprio una... proprio direi una evoluzione, usiamo questo termine, una evoluzione. Cioè prima praticamente l’oggetto del trasferimento era in qualche modo riferito ai beni oggetto di relazione particolareggiata, poi ad un certo punto l’Atto Quadro, con l’Atto Quadro si sono trasferiti tutti i beni, quindi anche quelli non ricompresi nella relazione particolareggiata; lei su questo punto ha fatto delle osservazioni, ha, come dire, evidenziato degli eventuali profili di indeterminatezza dell’Atto Quadro...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, no.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): ...del fatto che l’Atto Quadro potesse essere un atto diciamo di occultamento, caso mai ci fossero dei beni comunque nella consapevolezza dei soggetti...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato formuli più precisamente la domanda.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): lei ha sollevato delle obiezioni in riferimento a questo passaggio, a queste considerazioni?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): grazie.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): le altre Parti Civili? Le Difese hanno domande? Avvocato Rosi, prego.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): scusi, alcuni chiarimenti Presidente, l’Avvocato Rosi.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sa nulla di Europool?.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): no, l’Europool lo abbiamo lasciato... è stato sufficientemente...

Senta due chiarimenti: lei ha detto che è stato incaricato dal Capo di Gabinetto e quindi si è recato... perché è stato chiamato a...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: non sono stato incaricato, il Capo di Gabinetto ha sondato la mia disponibilità.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): ha sondato la sua disponibilità, ecco, volevo chiarire un po’ questo passaggio.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: sì.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): è lei che si è riservato nella valutazione o gli ha dato subito la sua disponibilità a questo...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, in linea di massima mi sono dichiarato disponibile a condizione che, ecco, avessi avuto delle collaborazioni valide, di mia fiducia.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): senta, quando ha assunto l’incarico, ha contattato il Dottor Piovano per un passaggio di consegne?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, no, non credo, no.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): non ha ritenuto l’esigenza di doverlo fare per avere conoscenza di come stavano a quel momento le cose?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, no, no perché... non credo, comunque ho riferito prima che nell’anticamera del Ministro, o del Capo di Gabinetto ho incontrato il Dottor Piovano e ho già detto quello che..

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): certo, l’incontro era un incontro diciamo così...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: casuale.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): ...casuale, la mia domanda era su una procedura che...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: non credo che ci sia stato un passaggio di consegne vero e proprio.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): né da lei richiesto.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: né da me richiesto.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): e quindi lei... un chiarimento, lei ha preso conoscenza del procedimento Federconsorzi dal Direttore Generale? Chiedendogli...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: cioè in che senso ho preso...

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): formalmente lei, dal primo giorno che è stato nominato Commissario Governativo, che cosa ha fatto, a chi... come si è insediato, se mi passa il termine?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: sono andato proprio fisicamente in Fedit, sono stato ricevuto dal... accolto insieme ai sub Commissari dal Dottor Bambara, e credo anche che ci fosse in quella occasione il Professor Picardi e il Professor Pazzaglia.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): senta, quindi lei ha preso conoscenza delle posizioni assunte, in quel momento le hanno dato una indicazione come stava, qual era lo stato di avanzamento della Procedura, ha avuto indicazioni a riguardo, ha potuto acquisire documentazione per poter diciamo essere edotto su quello che erano le posizioni ...(incomprensibile).

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: sì, immagino che di volta in volta il Direttore Generale, quando era richiesta la firma del Commissario la sottoponeva alla nostra attenzione il problema che emergeva di volta in volta.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): quindi questo... lei quindi non ha preso conoscenza di quelli che erano i rilievi sollevati anche dal Dottor Piovano?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, assolutamente non ho mai avuto conoscenza.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): e né ha approfondito...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: né lui mi ha mai detto niente, ecco, ripeto, il colloquio nell’anticamera del Ministro fu abbastanza diciamo anche prolungato, ma non mi ha mai parlato di queste sue perplessità, ecco.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): senta, un’ultima questione, lei ha detto che aveva posto come condizione quella di avere dei propri collaboratori.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: sì, ecco, forse condizione è un termine un po’ più...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): una richiesta esplicita insomma.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): una richiesta esplicita, non come condizione, però avere dico... senta, ma lei ha detto che il Professor Di Brina e l’Avvocato Brancadoro erano suoi colleghi di studio, da quanto tempo erano suoi...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: il Professor Di Brina da vent’anni forse, e l’Avvocato Brancadoro da un po’ meno.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): no, perché mi è sembrato di comprendere che... avevo una domanda se il Dottor Di Brina lo conoscesse precedentemente a lei, al... come non... avevo percepito un’altra risposta dal Professor Di Brina relativamente alla conoscenza sua come professionista.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, col Professor Di Brina siamo stati anche colleghi di università oltre... quindi.

PARTE CIVILE (AVV. ROSI FRANCESCO): va bene, la ringrazio.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato De Priamo.

PARTE CIVILE (AVV. DE PRIAMO FABIO): sì, Presidente, Avvocato De Priamo per alcune Parti Civili; due domande molto brevi, Professor D’Ercole, lei impugnò al T.A.R. il Decreto di nomina dell’Avvocato Lettera quale Commissario Governativo in sua sostituzione?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: io in realtà impugnai, perché la ritenni offensiva, la mia revoca.

PARTE CIVILE (AVV. DE PRIAMO FABIO): unicamente alla sua revoca? Quindi impugnò solo il provvedimento con cui lei veniva revocato?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: esattamente, in anticipo... ecco, ritenni offensiva la revoca perché la scadenza naturale, signor Presidente, era poi datata un mese, due mesi successivi, successivamente a quello che fu il provvedimento di revoca.

PARTE CIVILE (AVV. DE PRIAMO FABIO): successivamente quando fu reiterata, perché se non sbaglio il Decreto di nomina dell’Avvocato Lettera fu fatto una prima volta poi venne sospeso dal T.A.R., mi corregga se sbaglio.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: esattamente.

PARTE CIVILE (AVV. DE PRIAMO FABIO): poi il Consiglio di Stato revocò la sospensiva e quindi ritornò...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: adesso non ricordo.

PARTE CIVILE (AVV. DE PRIAMO FABIO): questo ci ha detto l’Avvocato Lettera, poi...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: non ricordo.

PARTE CIVILE (AVV. DE PRIAMO FABIO): quando nel successivo provvedimento fu anche quello impugnato, perché il Professor Di Brina prima ci ha detto che anche il secondo Decreto con cui venne nominato l’Avvocato Lettera fu da voi impugnato al T.A.R..

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: questo non lo ricordo.

PARTE CIVILE (AVV. DE PRIAMO FABIO): la domanda che volevo farle, ecco, era per capire un attimino, ma in parte lei ha già risposto: lei aveva un particolare interesse a mantenere la carica di Commissario Governativo e quindi gestire poi l’Atto Quadro?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: assolutamente no.

PARTE CIVILE (AVV. DE PRIAMO FABIO): quindi questa impugnazione fu dovuta... ma perché il contenuto di quel Decreto era... conteneva nelle motivazioni, delle valutazioni...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, era di per sé diciamo un atto irriguardoso, ecco, le modalità erano irriguardose; io ricevetti in anticipo una telefonata, non ricordo del Capo di Gabinetto, il Capo dell’Ufficio Legislativo, dell’Onorevole Polibortone, che peraltro essendo mia concittadina sapeva benissimo ch’io fossi, avrei preteso un maggiore riguardo perché il... appunto, questo collaboratore della Polibortone mi disse: “Guarda, se tu non ti dimetti il Ministro ti revoca”, quindi fu una cosa diciamo che...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): scusi, Avvocato, furono indicate le ragioni di questo atteggiamento del Ministro, nel senso che...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: perché, mi disse questo suo collaboratore, il Ministro vuole mettere un uomo di sua fiducia.

Poi diciamo, adesso io non vorrei dire cose, ecco, irriguardose nei confronti di altre persone, poi mi fu detto che il Ministro voleva chiamare al Ministero una persona di sua fiducia, aveva bisogno del posto allora occupato dall’Avvocato Lettera, e quindi riteneva jure privatorum di disporre...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego Avvocato.

PARTE CIVILE (AVV. DE PRIAMO FABIO): senta, ecco, no, le ho fatto questa domanda anche perché, le chiedo questo in relazione alla deposizione ovviamente abbiamo sentito..

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: non ho capito scusi collega.

PARTE CIVILE (AVV. DE PRIAMO FABIO): abbiamo sentito l’Avvocato Lettera come testimone qui, e l’Avvocato Lettera ci ha riferito che, questo noi, io personalmente poi non ho letto il testo del ricorso, per cui.... che nel suo, nel ricorso al T.A.R. che lei propose appunto, conteneva questo ricorso anche degli apprezzamenti personali sulla persona dello stesso Avvocato Lettera.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: non lo conoscevo, quindi non potevo...

PARTE CIVILE (AVV. DE PRIAMO FABIO): ecco, questo volevo chiedere, se esistevano dei motivi personali di dissidio per cui...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: non lo conoscevo, io l’Avvocato Lettera non lo conoscevo.

PARTE CIVILE (AVV. DE PRIAMO FABIO): quindi fu, diciamo la sua reazione fu dovuta soltanto a questo, diciamo così, al fatto che lei ritenne irriguardoso il modo.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: alle modalità, perché ecco, se a me, ripeto, la mia illustre concittadina, mi avesse chiamato e mi avesse detto: “Ho bisogno del posto che occupi”, io non averi avuto difficoltà a dimettermi anche un mese prima della scadenza della data, ma detto in questo modo mi offese profondamente.

PARTE CIVILE (AVV. DE PRIAMO FABIO): quindi le uniche ragioni che le furono palesate era che c’era questa necessità di liberare un posto insomma.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: questo mi fu detto, diciamo, da persone addentro alle segrete, nemmeno tanto segrete, cose del Ministero.

PARTE CIVILE (AVV. DE PRIAMO FABIO): ho capito; senta, passo ad un altro argomento, lei ricorda di avere avuto un incontro con tale Avvocato Beltramo, come rappresentante della banche estere?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: può essere, io ho avuto un incontro con i rappresentanti di tutte le banche, mi sembra, ma adesso non ricordo.

PARTE CIVILE (AVV. DE PRIAMO FABIO): no, perché l’Avvocato Beltramo, nella sua deposizione appunto, aveva fatto riferimento a questo incontro avuto con lei, volevo appunto sapere se lei avesse ricordo del contenuto di questo incontro.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, no.

PARTE CIVILE (AVV. DE PRIAMO FABIO): senta, un’ultima domanda, nell’ottobre del ’93, adesso non ricordo la data esatta, però ho prodotto, mi riferisco Presidente al documento che ho prodotto durante l’esame del teste Tozzi, cioè a quella lettera dell’ottobre, mi sembra l’11, ma potrei sbagliare, comunque sicuramente dell’ottobre ’93, a firma del Professor D’Ercole e quindi circa due mesi e mezzo dopo, tre mesi dopo la stipula dell’Atto Quadro, nel quale... è una lettera nella quale si dice, di poche righe: “Stante ormai l’assoluta impossibilità di qualsiasi ulteriore attività viene aperta la Procedura di mobilità nei confronti di - mi sembra – 120 o 160 unità lavorative in forza alla Federconsorzi”; lei ricorda questo suo provvedimento?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, no.

PARTE CIVILE (AVV. DE PRIAMO FABIO): perché io avrei avuto interesse a sapere appunto, come era maturata questa decisione, insomma se era stata una sua decisione personale, se era stata... perché...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: probabilmente questo... no, non lo ricordo.

PARTE CIVILE (AVV. DE PRIAMO FABIO): anche il relazione al disco..

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: non ricordo, non lo ricordo.

PARTE CIVILE (AVV. DE PRIAMO FABIO): non ricorda nulla di questo?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no.

PARTE CIVILE (AVV. DE PRIAMO FABIO): va bene, la ringrazio.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): le Difese hanno domande? Avvocato prego.

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO):      volevo sapere se conosceva il Professor Capaldo.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, io ho conosciuto in seguito il Professor Capaldo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): in seguito quando?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: diciamo... ma non per motivi legati alla Fedit, anzi, rimasi sorpreso quando ci fu la firma dell’Atto Quadro, che non fosse presente il Professor Capaldo, infatti fu delegato per la firma l’Avvocato Giordano.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sì, sì.

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): un’altra domanda, invece per quanto riguarda la... sempre l’Atto Quadro, ma la parte successiva, la fase successiva, cioè: l’invio di questo atto al Ministro, ricorda che fu inviato al Ministro questo atto, l’Atto Quadro?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: sì, noi inviammo per l’approvazione...

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): sottoposto al Ministro.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: l’approvazione del Ministro, perché nel nostro Decreto di nomina era stabilito che per tutti questi atti, bisognasse chiedere la preventiva approvazione del Ministro.

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): questa approvazione fu data?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: fu data, certamente.

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): il Ministro non sollevò obiezioni di alcun tipo?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: assolutamente no.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): mi perdoni, si fa riferimento alla fase prima o dopo la stipula?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, no, per l’Atto Quadro.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): in funzione della stipula.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: sì.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego.

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): ecco, le chiedo se appunto il Ministro sollevò obbiezioni.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no.

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): o si limitò a dare l’approvazione senza nulla rilevare?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: fu data un’approvazione senza nessun rilievo.

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): va bene, io non ho altre domande.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): le altre Difese?

Avvocato Paola, aspetti un attimo, due domande il Collegio, poi vediamo se c’è ancora qualcosa.

Dunque, innanzitutto le vorrei chiedere, Professor D’Ercole, se per conto di S.G.R. lei aveva qualcuno, qualche referente specifico, interlocutore in particolare, per conto di S.G.R?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, no, io...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): le è capitato di avere colloqui...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: ho inco... ho sentito una volta per telefono il Professor Casella, che avevo piacere di salutare, ho incontrato in un’altra occasione un suo più giovane collega di studio, adesso non ricordo il nome, e basta.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): e basta. Senta una cosa, invece col Presidente Greco ha avuto occasione di parlare, di confrontarsi in ordine alla...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, no...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ...alla conduzione della Procedura?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, diciamo i contatti erano con il Professor Picardi, che aveva una stanza accanto alla mia.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): quindi insomma lei aveva come referente il Professor Picardi.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: il Professor Picardi, sì.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): senta ancora, sapeva come era stato... sapevamo quale era, ma su quali criteri era stato determinato il prezzo? I famosi 2.150 miliardi.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): quindi lei lo ha recepito e basta?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: ho recepito e basta.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): senta, lei dalla fase della sua nomina come Commissario fino diciamo alla fase che va alla fine dell’anno, ebbe mai occasione in quel lasso... in quei mesi di parlare con il sindaca... di confrontarsi con il sindacato...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ...di Federconsorzi, mai?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: mai.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): non ebbe nessun tipo di incontro?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: c’era un signore, il Dirigente di una società, che ogni tanto chiedeva di incontrarmi, ma ecco... ma era una presenza piuttosto... così...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ma c’era qualcuno di voi, cioè lei o i Sub Commissari, che in particolare si occuparono di questo aspetto...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: ma c’era un Direttore...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ...ed era un evidente problema riguardante il personale...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: certo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI):  ...quindi lei capisce...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: c’era un Direttore per il personale, che si chiamava... adesso non ricordo come si chiamasse, che poi fu nominato Vice Direttore Generale quando il Dottor Bambara fu arrestato, che era il Direttore per il personale che poi riferiva per le problematiche di sua competenza al Direttore Generale.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): per esempio, la domanda che le ha fatto prima l’Avvocato De Priamo, quando si aprì la procedura di mobilità, lei ricorda questo...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, no.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): non lo ricorda per niente?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: non lo ricordo per niente.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): voglio dire, ma ci... per quanto lei possa ricordare, ci fu una fase di contenzioso, il sindacato si mosse in qualche modo per evitare questo fatto, magari furono fatte proposte alternative?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): le è stato anche ricordato il nome di Agrisviluppo, lei non...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no, no...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): di tutto questo...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: questo nome non mi dice assolutamente niente, signor Presidente.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): un’ultima domanda, sapeva nulla dei crediti M.A.F., cosiddetti? I crediti...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): eh?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: non sapevo assolutamente nulla.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ma ha rilevato che in bilancio vi fossero poste relative a questi crediti?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: no.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): non se ne è occupato?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: non me ne sono occupato.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): altre domande per il Professor D’Ercole in relazione ai temi sviluppati dal Collegio?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sì, io ho una domanda.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego, Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): siccome la Difesa ha formulato questa domanda, se il Ministro, che dovrebbe essere stato Diana, all’epoca...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Diana.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ...fece dei rilievi.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): fece...?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): se il Ministro avesse fatto dei rilievi al Commissario Governativo. Io per quello che ho capito... in relazione all’autorizzazione ministeriale alla vendita.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: approvazione.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): era preventiva?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: sì, era preventiva.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): autorizzazione, quindi. Va be’, comunque...

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): Presidente, è una approvazione preventiva...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): approvazione.

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): ...quindi è una cosa un po’ diversa dall’autorizzazione.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): certo.

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): cioè, il Ministro approva.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sì, sì, ma...

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): risulta nel Decreto di nomina.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): va bene, va bene... stavamo parlando della stessa cosa.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sì, sì, non può essere autorizzazione sennò non sarebbero Commissari; prego.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): allora, la domanda gliela propongo io perché mi sembra più corretta, visto il rapporto organico che vi legava, ma...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: che legava me a chi?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): al Ministro.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: nessun rapporto.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): come, non l’aveva nominata il Ministro?

Ma non stiamo parlando del Ministro persona fisica, stiamo parlando del rapporto che c’è tra un Commissario Governativo che è nominato dal Ministro, quale esso sia.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): va bene, vediamo.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ma lei, dalle risposte che ha dato, sostanzialmente ha detto che non... si era appena reso conto di quello che si trattava, e che oltretutto si sentiva vincolato da una serie di provvedimenti. Quindi, nel sottoporre il tutto al Ministro, lei presentò al Ministro la situazione così come oggi la racconta a noi o fece delle riserve, dei rilievi comunque, sul... sulla questione che...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: nessun rilievo, nessun rilievo, io mi limitai a dire: il Tribunale ha deciso che questo è il contratto, approva la firma del contratto.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): io non... cioè, io non mi rendo conto come il Ministro all’esterno di Federconsorzi potesse fare dei rilievi a lei che stava all’interno.

Semmai poteva aspettarseli.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: questo bisognerebbe chiederlo al Ministro...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): lo chiedo a lei...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): va bene, questo è...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): comunque, è per chiarire la domanda della Difesa.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): questo è quanto. Altro? Le altre Parti Civili?

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): solo...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego, Avvocato.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): ascolti, Professore, l’Avvocato Beltramo, che rappresentava mi pare una o due banche estere, ha riferito di averla incontrata e... ci può riferire appunto in merito al contenuto di questo incontro?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: non ricordo questo incontro, collega.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): conosce l’Avvocato Beltramo?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: può dar...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): mi perdoni, Avvocato, la questione Beltramo in generale è stata già sviluppata dalla domanda penso dell’Avvocato De Priamo, mi pare, che ha chiesto dell’incontro con le banche estere, e ha già riferito che... ha riferito l’imputato dicendo che ha avuto incontri con tutti i rappresentanti delle banche, tra cui anche quello delle banche estere, e ovviamente non è stato più preciso di così.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): certo, un’ultima cosa, Professore; per quanto riguarda sempre questi negozi di trasferimento appunto ai soggetti indicati da S.G.R., i prezzi di questi negozi di trasferimento erano, come dire, inferiori rispetto alle stime fatte dal Tribunale, superiori, com’erano?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: non lo so, guardi, perché il prezzo veniva indicato da S.G.R. e...

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): indicato direttamente...

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: ...veniva stipulato a quel prezzo.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): va bene.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): scusi, Presidente, un ultimissima domanda.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sui temi del Collegio.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): ci ha detto il suo compenso, Professor D’Ercole; ci può dire quale è stato il compenso dei Sub Commissari? Avevano un compenso a parte, immagino.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: sta scritto nel Decreto di nomina ed era 5 milioni al mese.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): ed era?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: 5 milioni al mese.

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): grazie.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: prego.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): altro?

DIFESA IMPUTATO D'ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO):  una sola domanda, i compensi dell’Avvocato Lettera.

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: non lo so, non lo so.

DIFESA IMPUTATO D'ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): i denari che l’avvocato Lettera ha avuto dalla Procedura, non lo sa dire?

IMPUTATO STEFANO D'ERCOLE: non lo so.

DIFESA IMPUTATO D'ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): grazie.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): si accomodi pure.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): quale sarebbe la rilevanza di questa domanda, in questo procedimento?

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): era un...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): in altri non lo so.

VOCI: (In sottofondo).

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): grazie, si accomodi pure.

A questo punto l’udienza è sospesa, riprende alle ore 15.00.

Dobbiamo sentire il Professor Bertini, Consulente della Difesa, i testi Apice e Musco che sono presenti.

Mi risulta non ancora presente, forse non presente, la Dottoressa De Virgilis, vedremo poi nel prosieguo... eventualmente all’esito... quindi alle ore 15.00. (Sospensione).

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): per l’imputato D’Ercole è presente l’Avvocato D’Alessandro, su delega confluita dall’Avvocato Sammarco, ed è anche in sostituzione dell’Avvocato De Luca.

Sono poi presenti le stesse Parti Civili della mattina, momentaneamente non vedo l’Avvocato Fabbri.

Dei testi residui presenti, con quale vogliono cominciare?

Bertini? Chiamiamo il Professor Bertini.

Viene introdotto il Consulente Bertini Umberto.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): lei ha operato come Consulente della Difesa, come Consulente Tecnico.

Il Presidente invita il testimone a fornire le proprie generalità.

UMBERTO BERTINI: sono Umberto Bertini, sono Professore alla Facoltà di Economia all’Università di Pisa, all’epoca ero Presidente dell’Associazione Economisti Aziendali; sono nato a San Giuliano Terme il 27/9/1936.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato Del Re, le sue domande.

DIFESA IMPUTATO CAPALDO E RESP. CIVILE S.G.R. (AVV. DEL RE MICHELE): ...(incomprensibile, voce lontana dal microfono).

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sì, chiunque, prego; lei è autorizzato a consultare eventuali suoi vari appunti.

Prego Avvocato Vassalli.

DIFESA IMPUTATI CAPALDO E CARBONETTI (AVV. VASSALLI FRANCESCO): ecco, Professore, lei ha reso una consulenza per S.G.R. nel 1997, che fu poi depositata al Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari.

Vorrei innanzitutto che riferisse il contenuto di questa valutazione che lei ha effettuato sui beni della S.G.R. e sui dati di cui disponeva allorché effettuò queste sue valutazioni.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): quindi l’oggetto esattamente quale era, l’oggetto del... il quesito insomma?

UMBERTO BERTINI: dunque, io sono stato chiamato ad esprimere un parere pro veritate, che ho regolarmente asseverato, e il parere riguardava la congruità del prezzo di 2.150 miliardi corrisposti da S.G.R., prezzo che, in base alle carte che furono a suo tempo consegnate, risultava essere vile se rapportato ai 4.800 miliardi risultanti dalle stime dei Periti nominati dal Tribunale.

Ecco, il parere si incentrava sostanzialmente sulla congruità del prezzo di 2.150 miliardi, e non è che io abbia fatto... io ho ripercorso le fasi delle stime effettuate dai Commissari e dai Periti.

Se la stima effettuata dai Periti viene definita come una ricognizione di stima, io credo che anche il mio accertamento di valore è un accertamento di sintesi che, passando attraverso l’analisi dei vari documenti e delle varie carte... tra l’altro io, rispetto agli stimatori del Tribunale, mi sono trovato avvantaggiato, avendo operato sei anni più tardi, quando già dalla procedura di realizzo di S.G.R. si potevano vedere certi risultati che venivano, come è stato nel mio caso, a conforto della tesi che io andavo a sostenere.

Al fine di esprimere questo giudizio di congruità, mi sono espresso... ho fatto un riferimento principalmente a questioni di metodo, con ampi riferimenti di natura tecnico scientifica e dottrinale; e il primo problema che mi sono posto riguarda la comparabilità tra quel prezzo e i valori di stima, e mi sono domandato se le grandezze espresse, in particolare i 4.800 miliardi che rappresentavano un valore di stima, fossero comparabili con il prezzo di 2.150 miliardi, che rappresentavano un prezzo di acquisto.

Cioè, pregiudizialmente mi sono posto cioè il problema della comparabilità tra queste due grandezze e mi sono reso conto, attingendo alla dottrina, tra l’altro mi sono occupato anche scientificamente di queste cose, io insegno strategia e politica aziendale, e sono pervenuto alla conclusione che le due grandezze fossero al limite incomparabili, perché da una parte si aveva una ipotesi di valore, dall’altra un valore reale, e noi sappiamo quanto diversa è sempre la realtà dall’ipotesi.

Due grandezze quindi suscettibili anche di differenze macroscopiche, così come mi è capitato, nel corso di una ormai quarantennale attività professionale, di vedere rappresentate non tanto tra valori certi, quali sono quelli espressi da prezzi di acquisto, e valori assolutamente incerti, come sono i valori di stima, ma anche tra stessi valori di stima espressi in momenti neanche troppo distanti, abbastanza ravvicinati, come poi ho potuto... ho avuto modo di vedere in questo contesto, quanto in base al momento in cui viene effettuata la stima, in base agli obbiettivi che si intendono perseguire, in base a criteri seguiti, e quindi con una componente soggettiva molto significativa; la mia esperienza mi ha fatto vedere come spesso due stime possano differire significativamente in termini di valore.

Ecco, questo è un po’ il ragionamento che mi ha guidato nell’analisi, analisi che ovviamente poi è scesa ad un livello di dettaglio superiore, ma soprattutto rispetto... mi sono detto che sui valori di stima gravano incertezze relative ai modi, ai tempi, ai luoghi di realizzo, per cui la grandezza espressa è soltanto una ipotesi di valore e in quanto tale non offre alcuna certezza, anzi, il più delle volte è assolutamente incerta; mentre una grandezza, rappresentata da un prezzo corrisposto, pagato, promesso, è sempre un valore reale.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): d’accordo, e questa è la premessa.

VOCE: (in sottofondo).

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): dica, Avvocato... sì, lo so, questo l’abbiamo imparato; andiamo avanti.

UMBERTO BERTINI: sì, vado avanti, vado avanti.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): però scendiamo un pochino più vicino ai temi.

UMBERTO BERTINI: ecco, venendo ai temi, allora io, ecco, faccio presente... no, rispondo alle domande che mi sono poste, non è che sia... né per far perdere tempo...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sì, va bene, è la premessa generale che...

UMBERTO BERTINI: ecco, la premessa generale; allora, rivedendo alcune carte, consapevole che sarei stato interrogato sulla congruità del prezzo e sulle possibilità offerte ai creditori di Fedit attraverso il realizzo effettuato da S.G.R., in contrapposizione ad altre ipotesi di liquidazione fallimentare, io ho ritrovato delle carte di lavoro di sei anni fa e ho visto quali differenze di valore sussistessero tra i valori di stima... tra gli stessi valori di stima espressi in tempi diversi, ma in un arco temporale molto ravvicinato, per l’esattezza tra il luglio del ’91 e il gennaio ’92.

E ho visto che la differenza, per esempio, di valori degli... per quanto riguarda gli immobili, scendendo cioè ai singoli cespiti, ai singoli elementi dell’attivo, che la differenza dei valori nelle stime, e quindi a prescindere dal prezzo corrisposto da S.G.R., la differenza di valore nelle stime fosse pari al 40 per cento per gli immobili, del 30 per cento per le partecipazioni, del 18 per cento per i crediti, e ho constatato... e mettendo a confronti questi valori percentuali, questi...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): mi perdoni, lei è sceso alla stima cespite per cespite?

UMBERTO BERTINI: sì.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ha operato la stima...

UMBERTO BERTINI: sì, cespite per cespite, certo, certo, io... relativamente al prezzo pagato da S.G.R. non potevo scendere ad un livello così, analitico, perché un valore unico che unitariamente mi esprimeva le diverse componenti dell’attivo.

Però, ecco, se ha un senso... se possono avere un senso queste differenze di valore, che io ho individuato nelle stesse stime, 40 per cento per gli immobili, 30 per cento per le partecipazioni, 18 per cento dei crediti, io, dico, ho constatato che lo scostamento tra il prezzo pagato da S.G.R. e i valori di stima più bassi aggregati, la sommatoria di quei valori, mi determinano uno stato del 39 per cento.

Ecco, e quindi, così, ho pensato, e mi sono convinto, come ero convinto allora, perché queste sono carte che mi hanno portato ad esprimere allora il giudizio di piena congruità del prezzo, che quella differenza del 39 per cento non era poi particolarmente significativa e che non poteva, a mio avviso, sennò non avrei espresso il parere sulla congruità del prezzo, non si poteva far considerare vile il prezzo pagato da S.G.R..

Questa è la mia interpretazione.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): quindi in sostanza il suo ragionamento è: rieffettuando le stime cespite per cespite, decurtando le differenze di stima tra quella più alta e quella più bassa, cioè quella risultante nella procedura, rispetto a quelle da lei operate, lo scostamento è di un 39 per cento in più del valore di stima effettivo rispetto al prezzo pagato, però questo prezzo pagato, lei riteneva, in questo così rivalutato, non è più vile come si vorrebbe...

UMBERTO BERTINI: e ora, se crede, Presidente...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): esatto.

UMBERTO BERTINI: ...vado avanti nel...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ecco, scendiamo un po’ più nel dettaglio.

UMBERTO BERTINI: ecco, scendendo più al dettaglio, ecco, perché in particolare gli elementi che in questi casi sono oggetto di contestazione sono i valori delle partecipazioni e dei crediti, per i valori delle partecipazioni e dei crediti che forse sono stati giudicati troppo bassi.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): a quale epoca lei fa riferimento?

UMBERTO BERTINI: io faccio... dunque, io faccio riferimento al ’97.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): quindi la sua stima...

UMBERTO BERTINI: la mia stima è al ’97.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ...è rapportata al ’97.

UMBERTO BERTINI: ecco...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): c’erano già stati...

UMBERTO BERTINI: diciamo la...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): scusi Professore, c’erano già stati dei fallimenti di società partecipate all’epoca, che le risulti?

UMBERTO BERTINI: ma questo non... sinceramente non ricordo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): non lo sa, prego.

UMBERTO BERTINI: questo sinceramente non ricordo, però ricordo con certezza che all’epoca, cioè nei sei anni trascorsi dal ’91 al ’97, come si evince... cioè, come ho riportato insomma nel mio parere, la S.G.R. aveva potuto rilevare nella sua gestione significative minusvalenze da realizzo, ecco, questo... e sulla base anche di queste considerazioni ma anche riandando a vedere le stime analitiche, perché qui teniamo presente il fatto che non è di secondaria importanza che i Periti del Tribunale hanno valutato in modo avulso dal contesto, separatamente, i diversi cespiti, e per quanto riguarda le partecipazioni e i crediti ho potuto constatare che non è stata fatta nessuna indagine ad hoc, in particolare per quanto riguarda le partecipazioni di gruppo, e anche a riguardo della esigibilità di certi crediti, in particolare dei crediti vantati verso i Consorzi, ma anche per altri crediti, che non sono stati... dei quali non è... non sono stati adeguatamente valutati i dubbi esiti.

Ora, qui, questa è, diciamo, una considerazione alla luce di elementi che all’epoca avevo, non so poi che cosa sia successo, perché dall’epoca in cui io ho espresso il mio parere, cioè dal maggio ’97, sono passati quasi cinque anni e in questi anni credo sarà andata avanti l’attività di realizzo, e mettendo in evidenza, se del caso, minusvalenze o plusvalenze e comunque fornendo elementi ai fini di un giudizio ex post sulla congruità di quel prezzo. Ecco, però mi sento di aggiungere, a proposito... ritornando sulla congruità di quel prezzo, che i ricavi della gestione, quali che siano essi, dovranno... perché si possa diciamo... possano essere omogeneamente comparati a quel dato certo, a quel valore certo, espresso, che ha avuto la sua manifestazione tra l’agosto del... scusate, tra...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): il prezzo emerge all’inizio del... nel maggio ’92, e poi viene consacrato in un atto dell’agosto ’93.

UMBERTO BERTINI: esatto, l’Atto Quadro, ecco. Dicevo che ai fini di una omogenea comparazione di valori, i ricavi della gestione di realizzo, ammesso che abbia un significato ex post, ammesso che abbia un senso anche il confronto di un dato unitario come il prezzo pagato e i singoli cespiti valutati in un contesto diverso, dico, ecco, mi sento di affermare con certezza scientifica e pratica che i ricavi della gestione dovranno essere attualizzati, cioè riportati all’epoca del pagamento di quel prezzo e dovranno altresì scontare i costi della Procedura, ecco. Questo io...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato Vassalli, prego.

DIFESA IMPUTATO CARBONETTI (AVV. VASSALLI FRANCESCO): va bene, basta... lascia la sua relazione...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sì, certo. Avete da produrla?

DIFESA IMPUTATO CARBONETTI (AVV. VASSALLI FRANCESCO): sì...

UMBERTO BERTINI: ma io ho degli appunti che...

DIFESA IMPUTATO CARBONETTI (AVV. VASSALLI FRANCESCO): no, no...

UMBERTO BERTINI: ...sono a uso... no, la relazione sarà agli atti del processo.

DIFESA IMPUTATO CARBONETTI (AVV. VASSALLI FRANCESCO): no, non c’è perché questa è stata presentata prima...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): non è così automatico.

UMBERTO BERTINI: ah, chiedo scusa, io se sapevo questo presentavo... la presentavo in veste più decente.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): noi siamo disponibili ad accettare tutto, guardi.

UMBERTO BERTINI: e allora guardi, io gliela lascio e le posso lasciare anche questi appunti che ho predisposto per la testimonianza di oggi.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): perfetto, allora, l’Avvocato Vassalli chiede di poter produrre, a corredo delle risposte del Consulente, la relazione a suo tempo redatta, cui vengono aggiunti gli appunti redatti per l’odierna udienza dallo stesso Professor Bertini.

Pubblico Ministero, ha domande?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sì, due o tre domande.

PARTE CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): c’è opposizione comunque all’acquisizione.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): come?

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): intanto per la richiesta, ho dato atto della richiesta.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sì, no, per la produzione non c’è problema.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): se non ho capito male, la sua consulenza è basata su questo presupposto, ossia, che l’ipotesi accusatoria si basi essenzialmente sul raffronto tra il prezzo pagato e la stima della Perizia collegiale del Tribunale Fallimentare di Roma.

UMBERTO BERTINI: il mio parere è... a me è stato richiesto un parere pro veritate sulla congruità del prezzo pagato da S.G.R. e basta.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): chiedo scusa, lei si è diffuso ampiamente, sia in premessa sia nel dettaglio, sulla non comparabilità tra la stima della Perizia collegiale e il prezzo vile.

UMBERTO BERTINI: e beh, per esprimere un parere dovevo seguire una metodologia e...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): quindi, è questo il... il presupposto di partenza è questo.

UMBERTO BERTINI: certo, sì.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): va bene, quindi allora questo mi esonera dal fare altre domande.

Ce ne ho una in particolare nel dettaglio. Lei, se non ho sentito male, ha... ristimando tutti i cespiti, in particolare per i crediti, li ha valutati al 18 per cento.

UMBERTO BERTINI: no, no, no.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): come?

UMBERTO BERTINI: no, io... mettendo a confronto... no, Signor Pubblico Ministero, io non... ho detto semplicemente, a giustifica... cioè, per giustificare che la differenza fra il prezzo pagato e i... diciamo, la sommatoria dei valori di stima dei Periti, non è vile, ho dimostrato che quello scarto che c’è tra il... la sommatoria dei valori di stima e il prezzo pagato, che è pari al 39 per cento, è superata in un caso, nel caso di valutazione degli immobili, dalla differenza fra le singole stime espresse dai Periti del Tribunale, con uno... che presentano uno scarto del 40 per cento, questo era, così, un argomento se vogliamo anche di tipo dialettico.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): no, d’accordo, ma sui crediti lei ha fatto questa... questa indicazione, una cifra del 18 per cento, o ho...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): io ho capito che era una riduzione della stima dei crediti rispetto a quella che era la stima della Procedura.

UMBERTO BERTINI: esatto.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): è così?

UMBERTO BERTINI: sì, è così.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): come l’ha determinata questa riduzione del 18 per cento?

UMBERTO BERTINI: mettendo a confronto il... nella mia perizia... ora, mi dispiace, non ho più la perizia, ma c’è una tabella che mette infila tutti i valori espressi dai Periti e dai Commissari, e vedendo il valore massimo e quello minimo emerge questo scostamento, ecco, solo questo.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. DEL RE MADDALENA): ...(incomprensibile, voce fuori microfono).

UMBERTO BERTINI: sì, sì, solo questo, vede...

DIFESA IMPUTATO CARBONETTI (AVV. VASSALLI FRANCESCO): è un dato che ha riscontrato, non è che l’ha detto lui.

UMBERTO BERTINI: e non l’ho detto... sì, infatti.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): allora, senta, che so, i crediti... prendiamo i crediti verso i Consorzi.

UMBERTO BERTINI: sì.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): un migliaio di miliardi, non so se sono lievitati, ma insomma l’ordine di grandezza è quello.

UMBERTO BERTINI: sì.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): come li ha valutati?

UMBERTO BERTINI: io intanto non è che sono andato a valutare uno per uno i crediti, no? Io ho valutato la natura dei crediti... normalmente...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): abbia pazienza, ma qui è un pacchetto da 1.000 miliardi.

UMBERTO BERTINI: sì.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): non è che uno per uno... però...

UMBERTO BERTINI: ho espresso un giudizio in base...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): mi riesce difficile poter parlare di stima se non si entra nel dettaglio, nell’analisi del sistema consortile.

UMBERTO BERTINI: questo sono d’accordo con lei, infatti entrando a grandi linee, perché, ripeto...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ecco, va bene, ma come l’ha va... questo pacchetto da mille miliardi, secondo la sua stima, quanto... nel ’97 quanto valeva? Crediti verso i Consorzi.

UMBERTO BERTINI: i crediti... ora vedrà che... vado a vedere, mi prende su un punto specifico...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): beh, non è una domanda trabocchetto.

UMBERTO BERTINI: no, no, per carità, ci mancherebbe altro, poi non...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): è anche abbastanza...

UMBERTO BERTINI: soltanto, ecco... i crediti nei confronti dei Consorzi Agrari, ho avuto netta l’impressione che fossero sopravvalutati, proprio perché erano crediti verso i Consorzi Agrari, così come altri crediti la cui natura lasciava intendere alla luce anche delle successive operazioni di realizzo, ripeto, perché ha avuto... effettuate da S.G.R., significative...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sì, ma lei quanto li ha valutati?

UMBERTO BERTINI: io non ho valuta... io ho espresso un giudizio di congruità e non ho valutato disgiunta... non ho valutato le diverse componenti.

Io ho un coacervo di valori espresso da una cifra unitaria, un valore reale, come dicevo in premessa, e in quel valore ho ritrovato congruo i crediti sulla base di quegli abbattimenti che alla luce degli sviluppi dell’attività anche di realizzo e certe ipotesi di dubbi esiti, era possibile prevedere quindi... diciamo nell’insieme, perché... mentre i Periti nominati dal Tribunale hanno valutato...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): d’accordo, i Periti hanno lavorato male, però ci faccia capire come ha lavorato lei, perché io le sto parlando di circa un quarto dei crediti, un quarto o poco meno, insomma.

UMBERTO BERTINI: ecco, io ho valutato...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): non è che le ho chiesto il singolo credito verso il singolo agricoltore, quindi è un qualche cosa che nel coacervo totale dei crediti incide in maniera decisiva.

UMBERTO BERTINI: ma infatti...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): però mi faccia capire intanto... quanto li ha considerato questi crediti?

UMBERTO BERTINI: ma, vede, io... bisognerebbe... bisogna che li dica...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): io non pensavo di metterla in imbarazzo sinceramente...

UMBERTO BERTINI: no, no, non mi sta mettendo... cioè, il mio imbarazzo deriva dal fatto che il tipo di analisi che ho sviluppato per fornire il parere pro veritate, non è sceso a un livello di dettaglio particolare, sicché la valutazione che ho potuto esprimere attraverso, diciamo, la considerazione delle prospettive di realizzo in relazione anche agli andamenti della attività di recupero in atto, che non consentiva il superamento di certi valori.

Aspetti, vedo se trovo...

DIFESA IMPUTATO VASSALLI E RESP. CIV. S.G.R. (AVV. DEL RE MICHELE): ...(incomprensibile, voce fuori microfono).

UMBERTO BERTINI: ecco, io ho scritto a un certo punto, a pagina 32 della mia perizia, ecco, no, perché...

DIFESA IMPUTATO VASSALLI E RESP. CIV. S.G.R. (AVV. DEL RE MICHELE): il Presidente le dà tutto il tempo che lei ritiene, siccome la domanda del Pubblico Ministero non è che sia... è una domanda...

UMBERTO BERTINI: “In definitiva, il valore complessivo nominale di 2.220 miliardi, indicato in 958 miliardi nella ricognizione dei Periti del Tribunale, allo stato attuale delle cose è prevedibile che si riduca esclusivamente al valore già realizzato di 592 miliardi, essendo molto scarse le prospettive di ulteriori recuperi”.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): quindi, mi faccia riassumere questo pensiero; ne desumo che lei ha ovviamente tenuto conto operando nel ’97 di quelli che erano stati i già acquisiti ricavi dei cespiti venduti, quindi lei ha stimato diciamo la percentuale rispetto al ricavato, nel corso degli anni.

UMBERTO BERTINI: certo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): quindi in relazione a questa prospettiva di ricavo ha fatto una prospettiva di ricavo generale creando gli abbattimenti su questo piano.

UMBERTO BERTINI: ho operato per campioni sulla base... sì...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): dei risultati già conseguiti, in sostanza.

UMBERTO BERTINI: certo, sì.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): e quindi ragguagliandoli in funzione delle prospettive di ulteriore realizzo.

UMBERTO BERTINI: certo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): questo è il discorso.

UMBERTO BERTINI: sì, sì.