TRIBUNALE DI PERUGIA

SEZIONE PENALE

AULA 1

PROCEDIMENTO N. 10/01 R.G. DIB. e 474/96 R.G.N.R.

A CARICO DI: GRECO IVO + 3

UDIENZA DEL GIORNO 4 APRILE 2002

RINVIO AL 16 SETTEMBRE 2002

CANCELLIERE B3: SIG.RA STEFANIA BERTINI

PARTI PROCESSUALI

 

COLLEGIO:     PRESIDENTE     DOTT.    MASSIMO RICCIARELLI

GIUDICE        DOTT.    MARCO VEROLA

          GIUDICE       DOTT.SSA FRANCESCA ALTRUI

 

PUBBLICO MINISTERO:      DOTT.    DARIO RAZZI

 

IMPUTATI E DIFENSORI:

GRECO IVO               - AVV. LEMME FABRIZIO

CAPALDO PELLEGRINO         - AVV. DEL RE M., AVV. VASSALLI

CARBONETTI FRANCESCO     - AVV. ZAGANELLI, AVV. VASSALLI

D’ERCOLE STEFANO       - AVV. SAMMARCO

 

PARTI CIVILI:

VEDI ELENCO

 

RESPONSABILE CIVILE:

S.G.R.                 - AVV. DEL RE MICHELE

 

ESAME IMPUTATI:

D’ERCOLE STEFANO       da pag.  93 a pag. 144

 

ESAME TESTI:

DI BRINA LEONARDO      da pag.   4 a pag.  71

TRIPOLI COSIMO             da pag.  72 a pag.  92

BERTINI UMBERTO       da pag. 145 a pag. 181

APICE UMBERTO            da pag. 181 a pag. 197

MUSCO PASQUALE           da pag. 197 a pag. 268

 

INDICE ANALITICO DA PAG. 279

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): diamo atto, per quanto riguarda Greco Ivo, non è presente, difeso dall’Avvocato Maddalena Del Re in sostituzione dell’Avvocato Lemme; per Capaldo Pellegrino sono presenti sia l’Avvocato Vassalli che l’Avvocato Del Re Michele; per Carbonetti Francesco è presente l’Avvocato Vassalli, non vedo l’Avvocato Zaganelli, quindi momentaneamente lo sostituisce l’Avvocato Vassalli stesso; per D’Ercole Stefano... è presente D’Ercole? Non vedo ancora il suo Difensore, Avvocato Sammarco.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. DEL RE MADDALENA): è presente, si è allontanato un attimo...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): quindi, va bene, quindi diamo atto che è presente l’imputato D’Ercole Stefano, se ne revoca la declaratoria di contumacia, difeso dall’Avvocato Sammarco anche in sostituzione dell’Avvocato De Luca; è presente l’Avvocato Del Re per S.G.R. come Responsabile Civile.

Per le Parti Civili vedo l’Avvocato Fabbri, l’Avvocato Paola, l’Avvocato Fiorucci in sostituzione dell’Avvocato Fanfani, l’Avvocato dello Stato; l’Avvocato Fabbri sostituisce l’Avvocato Polimanti. Quando arriva l’Avvocato Sammarco potremo procedere all’esame dell’imputato.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. DEL RE MADDALENA): la Difesa del Presidente Greco ha citato l’imputato Musco che dovrebbe...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Musco, è il suo unico teste autonomo.

DIFESA IMPUTATO GRECO (AVV. DEL RE MADDALENA): sì, dovrebbe arrivare.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): d’accordo, adesso vediamo l’Avvocato Sammarco... quando arriva magari me lo fate sapere perché altrimenti stiamo qui... né d’altro canto ha senso cominciare con altre cose, visto che è fissato questo adempimento.

Allora, diamo atto dell’Avvocato Sammarco; facciamo accomodare il Professor D’Ercole.

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): signor Presidente, io, se consente il Tribunale e le Parti, pensavo di proporre... di ascoltare prima il teste Di Brina, che darà un’inquadratura giuridica alla vicenda, e poi seguire con l’esame del Professor D’Ercole, cioè proporrei questa inversione nell’ordine; naturalmente...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): il Pubblico Ministero su questa questione?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): non ho capito la motivazione.

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): perché il teste Professor Di Brina darebbe una inquadratura giuridica alla vicenda, essendo stato sub Commissario e quindi in questo contesto si inserirebbe poi l’esame del Professor D’Ercole; questa è una scelta difensiva, però...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): è rimessa ovviamente al consenso delle Parti.

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): ...poiché è rimessa al consenso delle Parti...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): va bene, sentiamo prima Di Brina.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Di Brina?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sì.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): le altre Difese e le Parti Civili sul punto?

PARTE CIVILE (AVV. FABBRI FRANCESCO): ma io francamente non la capisco, perché gli atti che noi conosciamo sono stati quasi tutti stipulati dal Professor D’Ercole e non da Di Brina, Di Brina era un sub Commissario, quindi non mi pare chiara questa richiesta, comunque mi rimetto alla...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): no Avvocato, lei ha facoltà di esprimere o meno consenso sulla richiesta che è evidentemente rimessa al consenso delle Parti, per il Tribunale è assolutamente indifferente la cosa in sé; c’è consenso? Le altre Difese esprimono consenso; le Parti Civili? Si rimettono,

Si prende atto; a questo punto su richiesta della Difesa dell’imputato D’Ercole, nulla opponendo e anzi consentendo le altre Parti, si procede dapprima all’esame del teste Di Brina.

Viene introdotto il teste Di Brina Leonardo che presta il giuramento di rito.

Il Presidente invita il testimone a fornire le proprie generalità.

LEONARDO DI BRINA: sono Leonardo Di Brina, nato a Carpino, provincia di Foggia, il 2 gennaio del ’49, residente in Roma, Via Antonio Canal, 12.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): senta, nell’ambito della Federconsorzi lei quali incarichi ha svolto?

LEONARDO DI BRINA: io ero stato nominato nel maggio del ’93 sub Commissario della Federconsorzi, con lo stesso atto con il quale era stato nominato il Professor D’Ercole Commissario Governativo, insieme come sub Commissario con l’Avvocato Brancadoro.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): d’accordo; prego, Avvocato Sammarco.

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): sì, ecco, se vuole descrivere quali sono state le sue attività di... appunto nella qualità di sub Commissario, e che tipo di problematiche, se ci sono state problematiche in relazione a questa vicenda, ha affrontato.

LEONARDO DI BRINA: appunto, con la nomina a sub Commissario io avevo insieme con il Professor D’Ercole, ecco, sì, appunto la gestione della Federconsorzi...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): dia atto che l’Avvocato Zaganelli...

LEONARDO DI BRINA: ...per quanto riguarda appunto la gestione di carattere commissariale, appunto c’eravamo in qualche modo ripartiti anche con l’Avvocato Brancadoro le mansioni, io seguivo gli aspetti di carattere gestorio e istituzionale, e quindi tra l’altro anche l’attuazione di quelli che erano i compiti della Federconsorzi in quanto liquidatore dei beni ceduti ai creditori nell’ambito della procedura di cessio bonorum nell’ambito del concordato preventivo e quindi in questa qualità ho seguito tutta l’attività legata proprio alla funzione di Liquidatore della cessio bonorum.

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): in che fase siete intervenuti voi come studio legale, quindi, lei e il Professor D’Ercole?

LEONARDO DI BRINA: beh, essendo stati nominati nel maggio, adesso esattamente la data non la ricordo, ma insomma è più o meno nel maggio del ’93, quindi eravamo in quella fase nella quale dopo l’omologazione della Sentenza di Concordato Preventivo che c’era stato un anno, un anno e mezzo prima, adesso esattamente le date... beh, sono ricostruibili ma credo che qui siano abbastanza ininfluenti, c’era stata appunto la proposta diciamo del Professor Casella, per intenderci, che era la proposta con la quale appunto erano stati... così, appunto, era stato offerto il rilievo delle attività della Federconsorzi da parte della prima costituenda, poi costituita, società... S.G.R., Società Gestione del Recupero, credo che fosse questa la...

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): del realizzo.

LEONARDO DI BRINA: del realizzo; e che appunto aveva avuto tutta una serie fasi precedenti appunto al maggio del ’93 e quindi era stata appunto presentata una serie di proposte che poi erano state mano mano appunto esaminate dal Tribunale, sia nella fase preventiva dell’omologazione del Concordato Preventivo che poi nelle varie fasi attuative che avevano preceduto appunto la stipula poi dell’Atto Quadro, che avvenne in quel periodo, credo agli inizi di agosto, penso che l’Atto Quadro... ecco... è il 2 agosto del ’93; e quindi in quella fase tra la proposta del rilievo, l’autorizzazione da parte... appunto prima del Tribunale e poi su iniziativa appunto del Commissario Giudiziale del Ministero che vigilava sulla gestione commissariale, ecco, in quel periodo intervenne la nomina, appunto nel maggio, e poi successivamente si fecero le attività attuative per pervenire poi alla stipula del cosiddetto Atto Quadro che nell’agosto del ’93 chiuse questa fase preliminare della cessione.

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): sempre ancora... diciamo per parlare della... riportandoci al momento proprio nel quale voi siete intervenuti, quindi prima dell’attività da voi svolta, lei ha parlato di proposta del Professor Casella; le vorrei chiedere se risultava agli atti, vi risultava che oltre alla proposta vi era già un’accettazione e da parte di chi?

LEONARDO DI BRINA: sì, sì, certamente, appunto quando noi intervenimmo nel maggio, trovammo agli atti della Federconsorzi non soltanto una proposta, diciamo così, ufficiale e quindi vincolante, alla quale tra l’altro anche gli atti del Tribunale facevano riferimento, ma anche una formale accettazione da parte del Commissario precedente appunto, che era stato poi sostituito dal Professor D’Ercole, che mi pare fosse il Dottor Piovano se non ricordo male, e appunto alla proposta di Casella era seguita, tra l’altro preceduta dalla... così, appunto, dall’autorevole parere del Commissario Giudiziale, del Professor Picardi, era seguita una formale accettazione da parte del Commissario precedente che sostanzialmente aveva chiuso in qualche modo il circuito giuridico diciamo della fase di cessio bonorum, perché appunto di trattava da un punto di vista proprio giuridico di una formale accettazione di una precedente proposta.

Quindi quando noi ci trovammo a dover valutare questi aspetti, beh, non soltanto c’era l’aspetto vincolante di una Sentenza passata in giudicato che era appunto l’omologazione del Concordato, c’era un aspetto vincolante dato appunto anche dalla natura degli atti, diciamo così, del Tribunale che davano attuazione al Concordato Preventivo, c’erano state una serie di Ordinanze applicative da parte del Tribunale che imponevano sostanzialmente, anzi fissavano addirittura in certi casi dei termini perentori per quanto riguarda l’attività del Commissario della Federconsorzi e quindi di riflesso anche dei sub Commissari, per quanto riguarda proprio la attuazione di queste fasi di carattere procedurale.

Il Commissario, per noi che tra l’altro appunto di queste cose eravamo abbastanza diciamo consapevoli, perché in quel periodo io avevo appena finito di insegnare all’Università del Molise Diritto Fallimentare, quindi insomma bene o male di queste cose avevamo una certa consapevolezza... in quel periodo invece insegnavo Legislazione Bancaria a Venezia, insomma,  per la nostra... quello che fosse cultura diciamo giuridica, era evidente che appunto che il Commissario Governativo che in quella fase operava in quanto Rappresentante Legale del Liquidatore dei beni ceduti, cioè la Federconsorzi, che era stata per una serie di ragioni che sono esposte tra l’altro nei provvedimenti attuativi, era stato nominato Liquidatore della cessio bonorum, ecco, avevamo appunto un vincolo di carattere giuridico che riguardava proprio la natura del Commissario Giudiziale in quanto Rappresentante Legale del Liquidatore, cioè appunto ausiliario sostanzialmente del Giudice che doveva dare attuazione quindi in maniera assolutamente pedissequa a quelli che erano i provvedimenti del soggetto sopra ordinato che era il Tribunale.

E quindi di fronte a questo vincolo dato proprio dal giudicato e al fatto che agli atti della Procedura risultava da parte del precedente Commissario già accettato la proposta di Casella, e... e c’era un termine perentorio anche per effettuare la successiva attività di stipula del Contratto Quadro, che tra l’altro appunto fu sottoposto all’approvazione del Tribunale... appunto c’era stata una approvazione da parte del Tribunale proprio della bozza dell’Atto Quadro, e c’era appunto un obbligo inderogabile di attuare questa attività giuridica vincolata di fronte a una sostanziale chiusura del circuito giuridico dato dal fatto che era già stata effettuata formalmente l’accettazione, quindi non c’era nessuna possibilità da parte nostra di effettuare nessuna valutazione.

La valutazione peraltro fu anche fatta, nell’Atto Quadro infatti si dà conto di tutta una serie di valutazioni che erano state fatte in relazione anche agli interessi eccetera, ma questi interessi erano valutati da soggetti che erano preposti a questo, c’era il Comitato dei Creditori che aveva dato la sua approvazione alla cessio bonorum in quella forma, con quegli atti, con quelle modalità; c’era stato poi appunto il parere favorevole del Commissario Giudiziario, c’era stato appunto l’ordine del Tribunale, quindi questa era la situazione nella quale poi si pervenne sostanzialmente alla sottoscrizione dell’Atto Quadro nel gennaio... nell’agosto, scusate, del ’93.

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): quindi, nella redazione dell’Atto Quadro che criteri furono adottati?

Cioè, come si impostò questo atto?

LEONARDO DI BRINA: ma, l’Atto Quadro che appunto fu predisposto credo dal Notaio, dal Professor Mariconda, che era il Notaio che aveva l’incarico di redigere questi atti, poi erano stati anche rivisti, erano stati sottoposti appunto in bozza al Tribunale, beh si rispecchiava quella che era l’effettiva natura dell’operazione, cioè in una lunga premessa che appunto è riportata qui nell’atto stesso, si illustra quali sono sia le ragioni di carattere giuridico e quindi tutta l’attività prodromica fatta, posta in essere dal Tribunale e quindi dagli Organi della Procedura eccetera, sia anche appunto quella che era la funzione sostanziale e della S.G.R. e di quest’atto che doveva un po’ dare un inquadramento generale, per questo è chiamato Atto Quadro, a quella che fu l’attività dismissiva successiva di carattere esecutivo attuata con singoli atti di dismissione appunto successivi all’Atto Quadro, relativo ai singoli beni; e appunto nell’Atto Quadro si dava un po’ conto di tutto questo... questa serie di valutazioni.

Quindi appunto  sono quelle poi le valutazioni che sostanzialmente rispecchiano quella che è stata la nostra, diciamo così, posizione rispetto a questa vicenda.

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): le risultano atti anche di controllo rispetto all’Atto Quadro e all’intera operazione da parte della Banca d’Italia?

LEONARDO DI BRINA: della Banca d’Italia... credo che la Banca d’Italia si sia occupata di questa vicenda in relazione proprio alla costituzione della S.G.R., perché essendo una società costituita da banche e aperta tra l’altro alla partecipazione di altre banche anche a loro volta creditrici della Federconsorzi, penso che appunto l’operazione sia stata in sé sottoposta al vaglio della Banca d’Italia come normalmente avviene tutte le volte in cui appunto una banca costituisce ad hoc un società per gestire una certa attività che riguarda la sua funzione, diciamo così, istituzionale, bancaria, e quindi credo che appunto le banche costituenti abbiano avuto l’autorizzazione a effettuare proprio questa specifica operazione di recupero, perché questo è uno di quei casi in cui credo che la Legge bancaria prevede appunto la possibilità di costituzione di società per... finalizzate al recupero crediti da parte delle banche; comunque lo prevedono le Istruzioni di vigilanza.

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): al di là dell’aspetto giuridico, della veste giuridica che lei ha rappresentato, vi poneste mai il problema della congruità del prezzo della vendita in blocco?

LEONARDO DI BRINA: diciamo, questo tutto sommato era un fatto che, data la natura vincolata per quel duplice motivo a cui ho accennato prima e diciamo dell’esistenza di sedi istituzionali in cui queste valutazioni erano fatte per legge e che quindi non riguardavano il Liquidatore dei beni, il Liquidatore è un sostanziale esecutore di una attività che ha le sue sedi di valutazione altrove, cioè appunto non è tenuto a fare nessuna valutazione quando c’è un ordine del Giudice che gli impone di effettuare questo tipo di valutazione... tra l’altro appunto mi chiedo che cosa sarebbe successo se in quella fase il Professor D’Ercole si fosse rifiutato di effettuare, sarebbe incappato immediatamente in una accusa di omissione di omissione di atti d’ufficio, sarebbe stato comunque perseguibile per tutta una serie di motivi sia di carattere penale che di carattere civilistico, insomma, perché sarebbe stato un atto di sostanziale ribellione a dei provvedimenti...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Professore, lasci valutare al Tribunale...

LEONARDO DI BRINA: sì, no, no, dico appunto questi sono problemi...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): per lo meno questo aspetto penalistico, perché altrimenti ci sentiamo inutili.

LEONARDO DI BRINA: certo, certo...

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): beh, però può darsi che...

LEONARDO DI BRINA: questo era un fatto, e cioè noi ci ponemmo questo problema perché in quel momento noi appunto eravamo in grado di fare anche queste valutazioni e quindi questo fu un elemento della rappresentazione di questa vicenda che appunto sicuramente è stata effettuata.

Però, diciamo, se andiamo a questi aspetti, cioè, qui in sostanza che cosa... qual era lo spirito diciamo di questa operazione la quale in qualche modo c’eravamo trovati a essere inseriti? Era quello appunto di una assunzione da parte dei creditori della Federconsorzi di una funzione di carattere sostanzialmente recuperatorio, appunto, attraverso la S.G.R., e nell’Atto Quadro è chiaramente rappresentato proprio nelle premesse questo fatto, cioè che la partecipazione alla S.G.R. come strumento, diciamo così, di carattere recuperatorio, era aperto a tutti i creditori.

Nell’Atto Quadro si dice espressamente, anzi si fa riferimento a... se vogliamo possiamo anche prendere, ma mi pare che sia abbastanza chiaro appunto per quanto riguarda proprio l’esistenza di questi atti alla... agli atti della Procedura, che appunto qualunque creditore avesse voluto partecipare al recupero di questi crediti avrebbe potuto farlo, correndo... appunto... le alee sia positive che negative di tutti gli altri, quelli che avevano assunto questa iniziativa ed avevano quindi proceduto alla costituzione della S.G.R. e a questa... però non mi pare per la verità che ci fisse una corsa da parte dei creditori a entrare nella S.G.R., perché in effetti, e qui torniamo a quella che era la sua domanda, la congruità di questa operazione era estremamente aleatoria, diciamo, da un punto di vista oggettivo, perché una gran parte di questi valori erano puramente teorici conoscendo insomma in qualche modo anche dall’interno, in quanto ero stato anche Commissario Liquidatore di banche, per esempio, sapevo benissimo quale fosse la differenza tra il valore teorico di un credito e il valore di recupero al quale io stesso in altre circostanze mi ero trovato a effettuare delle cessioni.

Nel momento in cui si fa una cessione si valuta il credito per quello che è il suo valore effettivo di realizzo, al di là di quelle che sono state fino a quel momento le rappresentazioni di questo credito nei bilanci, nelle... nelle cose... cioè, quando si va a cedere un bene, io avevo non so se in quel periodo ma comunque... insomma, in concomitanza ero Liquidatore anche di qualche banca, e appunto nel momento in cui andavo a cedere i crediti, ecco, il valore a cui riferimento era il valore effettivo, quello attualizzato in base alle previsioni di recupero; in genere sono profondamente diversi, quindi non ci stupiva affatto il fatto che appunto ci potessero essere una discrepanza di valutazioni, perché il valore poteva essere profondamente diverso se appunto fatto in sede di gestione ordinaria, come valutazione, o fatto in altre sedi, o addirittura fatto appunto ai fini soltanto di una valutazione teorica di un certo patrimonio.

Quando si va a vendere si vende per quello che è il mercato, cioè quello che il mercato...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ci perdoni Professore, queste argomentazioni di carattere generale sono abbastanza...

LEONARDO DI BRINA: questo... sì, no, no... però rappresentano...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): condivisibili,  e del resto di comune esperienza; il problema è però... scendiamo un po’ nel concreto, altrimenti restiamo... la domanda implicava, presumo, anche una valutazione più specifica di quelle che erano le componenti di questo vasto patrimonio da liquidare, e in relazione a questo cosa sa dirci?

LEONARDO DI BRINA: appunto, cioè, che erano state ovviamente valutate nella sede competente le possibilità di realizzo, cioè da parte del Tribunale, da parte del Commissario Giudiziario, da parte del Comitato dei Creditori, che si erano tutti quanti espressi in senso favorevole e conseguentemente appunto questo era un elemento che per noi, per l’Organo Commissariale, erano assolutamente preclusivi di qualunque altra valutazione e che quindi appunto erano quello che era la realtà a cui noi eravamo tenuti a, diciamo così, adempiere in base a quella che era la situazione della Procedura di cessio bonorum; conseguentemente, appunto, il fatto che ci potesse essere una divergenza di valutazioni su quelli che potevano essere il valore di questi crediti, era un fatto diciamo oggettivo, ma d’altra parte appunto essendoci sia un giudicato, sia un ordine del Giudice, sia tra l’altro un contratto già perfezionato in quei termini, la fase attuativa era una fase assolutamente di carattere esecutivo e quindi su questa noi ci siamo, diciamo così, orientati nell’effettuare questa...

D’altra parte assolutamente tranquillizzante per il Commissario Giudiziale era il fatto che la S.G.R. fosse uno strumento sostanzialmente interno alla compagine di quelli che potevano essere gli unici soggetti teoricamente lesi da questa divergenza di valutazione, cioè i creditori della Federconsorzi, che già avevano visto falcidiato il loro credito per un ammontare estremamente rilevante; quindi appunto questo tra l’altro era un elemento che sul piano ripeto soltanto... diciamo così intellettuale, morale, se vogliamo, non giuridico, perché sul piano giuridico non c’era assolutamente nessuna valutazione da fare, ma sul piano intellettuale poteva costituire una... diciamo così, un elemento di ulteriore tranquillità, tanto più che appunto, ripeto, nelle premesse dell’Atto Quadro si dà atto proprio di questa apertura, di questa assoluta trasparenza della S.G.R. rispetto alla compagine, al ceto creditorio.

Qualunque creditore, se avesse voluto, avrebbe potuto far parte della compagine della S.G.R. e questo, per quanto riguarda questi aspetti diciamo puramente così astratti e teorici, era un elemento di ulteriore tranquillità per quanto riguarda questa vicenda e conseguentemente appunto queste sono state le valutazioni.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): altre domande?

DIFESA IMPUTATO D’ERCOLE (AVV. SAMMARCO ANGELO): no, io non ho altre domande.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Pubblico Ministero, ha domande?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sì; mi sintonizzo sul taglio giuridico dato all’esposizione.

LEONARDO DI BRINA: beh, il mestiere purtroppo ci costringe.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): senta, il problema della concomitanza delle funzioni di Liquidatore e di Commissario Governativo l’avete mai affrontata?

LEONARDO DI BRINA: sì, appunto, cioè... era una configurazione che il Tribunale aveva voluto dare a questa vicenda per ragioni che sono tra l’altro ampiamente esposte nei provvedimenti; cioè, in buona sostanza, come in altri casi era già stato fatto, mi risultavano l’esistenza almeno di altri precedenti, così, appunto, avuti da notizie sia di... diciamo di... forensi, che anche da un punto di vista scientifico circa l’ammissibilità di questa configurazione e in certi casi appunto lo stesso debitore era stato nominato Liquidatore dei beni, quando c’erano delle ragioni di opportunità che lo consigliassero; in questi casi per la verità era stata una motivazione di tipo, diciamo economico, cioè qualunque professionista fosse stato incaricato di effettuare la liquidazione cessio bonorum su un patrimonio teorico di quattromila, tremila, duemila centocinquanta a seconda delle varie prospettive, miliardi, avrebbe potuto diciamo richiedere come peraltro mi pare che poi successivamente sia stato fatto...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): una parentesi, siamo sicuri che si tratta di una cessio bonorum questo?

LEONARDO BRINA: siamo sicuri, se non ricordo male si è sempre passato... parlato di una cessio bonorum, cioè i concordati d’altra parte sostanzialmente sono appunto o per garanzia o per cessio bonorum, questa non mi pare che fosse un concordato...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): appunto, è uno delle questioni che forse è demandata al Tribunale stabilire perché poi...

LEONARDO BRINA: no, va be’.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): chiedevo il parere.

LEONARDO BRINA: questo perlomeno era scritto...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): non tanto il parere che ci può dare come Consulente, ma se questo problema era stato analizzato dai Commissari.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ha già risposto, andiamo avanti.

LEONARDO BRINA: beh, era scritto nelle carte.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): però la mia domanda originaria quella delle due funzioni di Liquidatore e Commissario Governativo non era una domanda astratta, le chiedo gli interessi che tutela il Liquidatore non necessariamente sono gli stessi e dello stesso segno di quelli che sono superati dal Commissario Governativo, o lei non è d’accordo?

LEONARDO BRINA: ma, direi che qui sì, se vogliamo potremmo anche disquisire in astratto di questi aspetti che però per la verità mi pare...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): no, le faccio un esempio: il Liquidatore sicuramente non potrebbe né eccepire, né sollevare la questione che il concordato non soddisfa il 40 per cento dei creditori chirografari, penso invece che il Commissario Governativo potrebbe...

LEONARDO BRINA: no, forse qui stiamo parlando di due cose diverse, perché c’è un Commissario Giudiziale che era il Professor Picardi e che era preposto appunto a questo tipo di valutazione...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): no, chiedo scusa il Commissario Governativo...

LEONARDO BRINA: il Commissario Governativo era un’altra cosa.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): lo so che è un’altra cosa, è delegato dal Ministro in luogo degli Amministratori.

LEONARDO BRINA: certo.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ecco, quindi ci ha un interesse societario da tutelare, o no?

LEONARDO BRINA: sì, certamente però questo è...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): è una parte.

LEONARDO BRINA: ...è come un imprenditore che viene nominato Liquidatore dei suoi beni.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): allora le ripropongo la domanda, ma gliela ripropongo non per sapere la sua opinione giuridica, ma se questo problema come Commissari Governativi ve lo siete posto, perché voi avete fatto cenno alla quasi intimazione dell’Autorità Giudiziaria di concludere perché mi pare avevate i sette giorni.

LEONARDO BRINA: sì, c’era un termine adesso...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): come liquidatore sicuramente lei accennava all’ipotesi dell’omissione di atti d’ufficio ma come Commissario Governativo come... possibile non vi siete posti il problema? Vi siete mai resi conto che questo concordato non garantiva il 40 per cento dei creditori?

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): no, scusate, no; la domanda in questi termini è chiaramente inammissibile, la domanda è da formularsi in questi termini: avete valutato se i termini dell’accordo ponevano problemi di compatibilità con il rispetto del 40 per cento?

LEONARDO BRINA: chiedo scusa, questo è in base alla procedura... Concordato Preventivo un problema che si pone il Tribunale nella fase diciamo così di valutazione, l’ammissibilità.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ma la cornice giuridica da lei descritta...

LEONARDO BRINA: non vedo per quale ragione se la dovrebbe porre il Commissario.

LEONARDO BRINA: ...ci era già abbastanza chiara per altro, ma il problema è un altro, volevamo sapere se in concreto, per sua cultura, per sua coscienza, per averne parlato con qualcuno, lei si è posto concretamente il problema se quel tipo di accordo che lei ha considerato prima doveroso siglare, ponesse problemi in concreto di rispetto o meno del 40 per cento tutto qui.

LEONARDO BRINA: ma, no, per la verità questo era un aspetto che era totalmente estraneo a qualunque delle funzioni, sia del Liquidatore, sia del Commissario Giudiziale, questi sono problemi della procedura di Concordato Preventivo per la quale c’era degli organi specificamente preposti a questo e tra l’altro che questa valutazione la dovevano fare in una fase preliminare, ex ante, ex post, ma per quello che ne so io, ma ripeto questo mi pare che sia appunto come diceva il Presidente di cultura giuridica comune, poi se dalla cessio bonorum si ricava il 40 per cento, una lira o il totale, questo mi pare che sia giuridicamente assolutamente indifferente quindi è un problema che in quella fase attuativa non si può legittimamente porre nessuno, né il Commissario Liquidatore, né il liquidatore della cessio bonorum, perché questi sono affari che vengono valutati ex ante in sede di ammissibilità della proposta.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): andiamo avanti Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): no, ma la domanda non era sul problema del 40 per cento, non era diciamo commisurata all’ipotetico realizzo, ma era commisurata ai termini del concordato così come omologato con le cifre, con i dati assunti dall’omologa del Concordato.

LEONARDO BRINA: ma, non vedo per quale motivo, cioè dovevamo fare una sorta così di giudizio di appello sul procedimento...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): la risposta è chiara, tutto quanto formula oggetto di valutazioni di tutti quanti, ma andiamo avanti su questo tema.

LEONARDO BRINA: non vedo che cosa...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): cioè non...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): la risposta è stata chiara...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): non ve lo siete posto il problema.

LEONARDO BRINA: il problema è che non ha senso.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): non si è posto il problema perché riteneva che non fosse di sua competenza, forse... essendo stata superata la fase...

LEONARDO BRINA: cioè nessuna che sappia di cose di questo genere si porrebbe un problema del genere.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): no, va bene, ma se lei risponde che non vi siete posti il problema perché ritenevate che non fosse di vostra competenza, però può anche chiarire se...

LEONARDO BRINA: cioè mi scusi, io non ho capito, ci dovevamo preoccupare se i creditori venissero...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): no, voi non dovevate preoccuparvi di niente, lei ha risposto che non vi siete posti il problema perché non era di vostra competenza.

LEONARDO BRINA: no, perché non aveva senso, cioè una cosa diversa.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): beh, non a vostra competenza, perché dice il teste che era stato un problema risolto in sede di omologa del concordato, a quel punto era una fase diciamo così di liquidazione, che è una fase logicamente diversa, ma comunque su questo tema abbiamo già sviluppato, andiamo avanti.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): no, io volevo solo far rilevare che questo tipo di risposta presuppone che c’è una presa di conoscenza del problema tra l’altro...

LEONARDO BRINA: mi scusi, l’unico problema che noi ci siamo posti...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): altrimenti non ha senso dire: “Non lo ritenevamo di nostra competenza”.

LEONARDO BRINA: no, non era si nostra competenza, non era competenza di nessuno.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): avrebbe dovuto dire: “Non ce lo siamo proprio posti, non ci siamo accorti”.

LEONARDO BRINA: no, non è che non ci siamo accorti, cioè non ha giuridicamente senso che il Liquidatore o il Commissario Giudiziale si preoccupi di una cosa che ha delle sedi di valutazione specifica, che sono appunto il Tribunale in sede di omologa del Concordato Preventivo, il Commissario Giudiziario...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): andiamo avanti, la risposta l’aveva già data, non la reiteriamo, andiamo avanti.

LEONARDO BRINA: ...il Commissario Giudiziario è il Comitato dei creditori che sono quelli che per legge devono fare queste valutazioni, il Commissario non c’entra un accidenti con questo tipo di problemi; quindi se lo fosse posto o no, era una cosa così, poteva essere un discorso da bar, insomma non certo da...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): va bene, andiamo avanti.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): un discorso?

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): beh, va be’.

LEONARDO BRINA: così diciamo...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): no, guardi lei al bar se ci vuole andare, io smetto di farle le domande, ce la mando subito al bar.

LEONARDO BRINA: no, no, dico... appunto dico, no, no... chiedo scusa, ma era un problema non rilevante.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): a me non mi pare che...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): il Professor Brina ha subito corretto la rotta di una risposta a dir poco impropria.

LEONARDO BRINA: chiedo scusa.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego, Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): allora, senza voler fare domande da bar, ma le dimissioni del Gambino, Cigliana e Locatelli, vi giunse notizia di queste dimissioni?

LEONARDO BRINA: certo, perché erano stati già sostituiti da... come si chiamava il Commissario?

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Piovano.

LEONARDO BRINA: da Piovano e quindi erano stati sostituiti da Piovano e poi insomma...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): fecero dichiarazioni, il Gambino quantomeno alla stampa proprio sul prezzo.

LEONARDO BRINA: no, non mi risulta, adesso non ricordo.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): non le risulta? Quindi non le è giunta...

LEONARDO BRINA: cioè non ricordo, io non ne ho...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): nell’ambiente non è giunta nemmeno voce?

LEONARDO BRINA: ma certo, su questo che... che fosse un problema diciamo così dibattuto questo è un fatto oggettivo, cioè...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): cioè quale era il problema dibattuto?

LEONARDO BRINA: il problema dibattuto poteva essere questo della congruità o meno di queste valutazioni rispetto a quello che era il valore effettivo del patrimonio Federconsorzi e quindi di aspetti legati a questa vicenda.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): e della congruità o meno in relazione al limite del 40 per cento non...

LEONARDO BRINA: beh, io direi che qui il problema, secondo me, appunto, almeno per quello che...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): io le chiedo una notizia storica, non le chiedo di dare una...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): esatto.

LEONARDO BRINA: sì, appunto questa era...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): è una domanda molto semplice...

LEONARDO BRINA: no, no, era un problema...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ...quella che potrebbe fare il barista del piano di sotto; lo sapeva, ne aveva sentito parlare oppure no?

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Pubblico Ministero la prego.

LEONARDO BRINA: sì, sì certamente perché appunto in questa vicenda questo era un elemento diciamo così che era sul tappeto, cioè questo della esistenza o meno di questa congruità delle valutazioni fatte a suo tempo dai Periti appunto che avevano stimato questo patrimonio e poi da quelli che invece avevano determinato la valutazione.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sì, ma stiamo parlando di congruità, non rispetto al realizzo, ma rispetto al rispetto, mi scusi il bisticcio, del limite legale del 40 per cento.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): credo che questo fosse un problema, cioè del limite legale del 40 per cento fosse un problema diciamo non effettivo, non reale, cioè il problema poteva essere quello che vendere a 2.125, 150 miliardi un patrimonio, corrispondesse a quello che era il valore effettivo di questo patrimonio, questo era il problema determinante, però su questo ho già detto che a parte il fatto che non era problema del Commissario Giudiziale sul quale non aveva nessun tipo di interferenza, però...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): Commissario Governativo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Commissario Governativo.

LEONARDO BRINA: come?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): Commissario Governativo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sì, lei si è espresso...

LEONARDO BRINA: sì, scusate, ecco, mi sa qui tra tutti questi Commissari poi si finisce per fare qualche...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): sì, ma era chiaro, prego.

LEONARDO BRINA: ma su questo aspetto in realtà non era tanto il problema se si raggiungesse o no il 40 per cento, eccetera, perché ripeto quello nella fase attuativa per legge non ha nessuna rilevanza; però il problema era se la S.G.R. pagando 2.150 miliardi quello che era l’ammontare, facesse un affare oppure no? Cioè questo secondo me era l’altro aspetto, e questo per la verità appunto era un problema che prescindeva totalmente dall’altro dell’attuazione, diciamo così del Concordato Preventivo.

Ma su questo mi pare di aver già detto prima, che il fatto che facesse o no un affare la S.G.R. voleva dire se facevano o no un affare gli stessi creditori che partecipavano alla S.G.R. e su questo appunto il fatto che l’operazione S.G.R. fosse stata impostata e ripeto nell’Atto Quadro di questa è data... dato conto in maniera quasi maniacale, un operazione di assoluta trasparenza, perché qui si dice addirittura, mi pare che sia stato fatto una proposta a tutti i creditori per entrare nella S.G.R. al fine di lucrare eventuali vantaggi che con l’operazione S.G.R. ipoteticamente potevano esserci nel pagare appunto duemila cento e rotti miliardi, quello che poi teoricamente erano stati valutati quattromila, cinquemila miliardi, eccetera, era diciamo così l’ossatura fondamentale dell’operazione e su questo non c’era assolutamente nessun dubbio che era stata in qualche modo aperta a tutti i creditori la partecipazione a questa operazione.

Quindi quel problema non è tanto se si ricavasse il 40 per cento oppure no, e ripeto in sede di attuazione in un Concordato Preventivo con cessio bonorum non ha nessuna rilevanza, quanto se, appunto, ci fosse congruità per quanto riguardava questa valutazione, questo prezzo che era stato offerto per il rilievo di questo patrimonio.

Ma appunto ripeto, se questo fosse stato un elemento della valutazione e ripeto non lo era nella maniera più assoluta, sarebbe stato comunque superato dal fatto che qualunque dei creditori che potenzialmente poteva essere così danneggiato dall’eventuale minor valutazione data a questo patrimonio, se avesse ritenuto di fare un affare non faceva altro che entrare nella S.G.R. e questo affare l’avrebbe fatto pure lui, cioè poi è la sostanza se volgiamo andare proprio... tra l’atro questa modalità di cessio bonorum paradossalmente ricalca quella che storicamente era appunto la cessio bonorum fatta all’origine cioè quando i creditori prendevano il patrimonio del loro debitore, sceglievano uno di loro per fare la liquidazione e partecipavano tutti al ricavato di questa liquidazione in epoca comunale la cessio bonorum questa era, era proprio uno strumento privato di attuazione degli interessi quindi attraverso questo strumento tutti i creditori si facevano parte attiva per il ricavato; poi è stata giudizializzata attraverso la successiva diciamo regolamentazione e codificazione, però appunto questa era la cessio bonorum.

Cioè, quindi se un creditore avesse avuto l’idea di poter essere conculcato o comunque danneggiato prendendo il 40 per cento, il 20 per cento, una somma assolutamente incongrua eccetera, partecipava alla S.G.R. e avrebbe guadagnato quello che teoricamente si sarebbe potuto guadagnare da questa liquidazione dalla differenza di prezzo tra quella cifra e quella che poi era effettivamente questo teorico valore di questi beni.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego, Pubblico Ministero.

LEONARDO BRINA: credo di aver risposto alla sua domanda.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sì.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): prego, Pubblico Ministero andiamo avanti.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): senta, nella sua esperienza professionale si è mai imbattuto in una cessio bonorum in favore di una società di creditori?

LEONARDO BRINA: no, per la verità no; cioè credo che questo sia stato l’unico caso che si sia realizzato, però in effetti questa è credo un unicum da un punto di vista giuridico.

DIFESA IMPUTATO CAPALDO E RESP. CIVILE S.G.R. (AVV. DEL RE MICHELE): ma, stiamo andando sempre in tema di qualificazioni giuridiche.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Avvocato, è stato così impostato l’esame, comunque sia la questione è stata diffusa in termini di fatto, prego.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): così è stato presentato il teste, ma io cerco di storicizzare un po’ sul tipo di domande.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): esatto, prego.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): veniamo a due aspetti, la vendita degli immobili e la gestione dei crediti, in particolare delle cambiali, ne sa niente lei?

LEONARDO BRINA: no, per la verità delle cambiali, cioè della gestione successiva al... no, cioè so che c’erano due, che il patrimonio della Federconsorzi era diviso in due grandi categorie, no, quello che era il patrimonio vero e proprio e poi c’era il patrimonio gestito per conto dello Stato in base appunto alle discipline degli ammassi eccetera, per cui appunto c’era... ma ripeto questo è un aspetto...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): no, no, la domanda era molto più minuta diciamo così, se lei aveva mai avuto notizia dell’esistenza di cambiali presso... che componevano... se le ha viste fisicamente, se sa come venivano gestite cambiali presso Federconsorzi.

LEONARDO BRINA: sì, questo che ci fossero appunto queste cambiali, che tra l’altro hanno avuto tutta una serie di vicende poi successive anche credo sul piano legislativo, perché appunto questa era una funzione della Federconsorzi svolta per conto dello Stato, però adesso per la verità nel dettaglio non ricordo niente, se mi fa una domanda specifica...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): il dettaglio è questo: c’erano cambiali, le abbiamo trovate, non è che... in Federconsorzi in parte scadute senza essere state azionate, e questo è avvenuto durante tutta la vita di Federconsorzi compresa quindi la gestione commissariale, ce ne erano ancora alcune che dovevano ancora scadere o con la data scritta a matita, situazioni magari marginali ma indicative del fenomeno.

LEONARDO BRINA: questo devo...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): le chiedo: la gestione spicciola di questi crediti l’ha mai interessata o se ne è interessato qualcun altro?

LEONARDO BRINA: beh, diciamo, no, la gestione spicciola di questo no, assolutamente anche per una ragione diciamo... se purtroppo devo entrare nel merito di questioni giuridiche mi perdonerà, ma qui appunto attiene proprio alla specifica organizzazione della Federconsorzi.

In base alla legge e in base allo statuto della Federconsorzi di tutte le gestioni finanziarie era investito il Direttore Generale, questo proprio per una previsione legislativa e statutaria che tra l’altro è uno Statuto che in qualche modo è previsto dalla legge, che quindi penso abbia una forza anche superiore rispetto a quello dei normali statuti di società, e quindi c’era una netta ripartizione di competenze tra il livello diciamo così amministrativo e il livello organizzativo.

Di queste problematiche relative alle gestioni finanziarie per legge e per Statuto era il Direttore Generale della Federconsorzi.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): io penso che è stato...

LEONARDO BRINA: quindi... poi c’erano appunto per questo delle specifiche, degli specifici uffici che si occupavano di queste cose.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sì, io penso che al di là della attività di carattere direttivo, esecutivo, ma un problema di un ammontare di 800 miliardi di cambiali penso che interessi tanto gli Amministratori, tanto i Commissari Governativi.

LEONARDO BRINA: sì, ma di questo francamente, ecco proprio non...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): non ne sapeva niente?

LEONARDO BRINA: non ho una diciamo una notizia specifica, c’è questo... ripeto poi erano cose che erano gestite proprio dagli uffici finanziari della Federconsorzi, noi avevamo soltanto una informativa di carattere generale su quelle che erano tutte le vicende della... ma non è che in qualche modo l’ufficio del Commissario si occupasse della redazione e della gestione specifica diciamo così del...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): no, ma dell’esistenza di questo dato economico e di bilancio, cioè una somma di questo genere...

LEONARDO BRINA: di questo come di tutti gli altri dati venivamo informati appunto dal Direttore Generale che era quello che seguiva specificamente questi aspetti.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): oh, e della loro gestione diretta da parte di S.G.R. ha mai sentito parlare?

LEONARDO BRINA: no, questo assolutamente.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): non ha mai sentito parlare di queste cambiali che andavano e venivano tra Fedit e S.G.R.?

LEONARDO BRINA: no, credo che questo sia un fatto successivo...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ...(incomprensibile, voci sovrapposte).

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): no, no, non lo do come un dato scontato.

LEONARDO BRINA: cioè noi occupavamo delle dismissioni e quindi del trasferimenti di, per esempio, del patrimonio immobiliare, alcuni degli atti di cessione...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ne parliamo dopo, no, parliamo un attimo dei crediti, di queste cambiali.

LEONARDO BRINA: no, questo... cioè di questi aspetti specifici non ho memoria per la verità in questo momento, potrei...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): ma era al corrente di questi 800 miliardi di cambiali?

LEONARDO BRINA: che ci fossero, appunto che ci fosse nella cessio bonorum compresi anche i crediti di questo sì, che siano stati compiuti atti esecutivi, adesso per la verità ripeto in questo momento non ne ho memoria fisica diciamo di questi atti, ma immagino che in quel periodo come c’erano stati degli atti di dismissione per quanto riguarda il patrimonio immobiliare ci possono essere stati anche atti di dismissioni di crediti, dato che erano nell’ambito dei beni ceduti, però di specifiche operazioni di dismissione per la verità in questo momento a distanza anche di tanto tempo non ho...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): il problema è questo: se le risulta che questi crediti senza essere trasferiti ad S.G.R., quindi rimanendo in capo a Fedit, venissero di fatto gestiti da S.G.R.?

LEONARDO BRINA: no, per la verità non... può darsi che ci siano state delle attività di collaborazione come è normale che ci sia tra il soggetto che dismette e il soggetto destinatario, però ecco che ci siano...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): è lei che ha dato il taglio giuridico alla sua testimonianza, quindi quando le faccio la domanda di questo genere chiaramente siamo un po’ legati...

LEONARDO BRINA: no, no, per la verità appunto di queste attività, appunto se non capisco male ci sarebbe stata un’attività di Federconsorzi in favore di S.G.R. prima della cessione dei crediti, sostanzialmente.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): diciamo una gestione di S.G.R. di crediti non trasferiti, questo...

LEONARDO BRINA: no, questo non mi risulta.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): problema non riferibile ad un solo...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): Pubblico Ministero andiamo avanti.

LEONARDO BRINA: no, no, non mi pare, cioè almeno io...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): va be’, allora spostiamoci sugli immobili.

Le risulta un meccanismo analogo a quello che ho appena descritto?

LEONARDO BRINA: no, a me risulta che tra l’altro alcuni di questi atti poi li ho sottoscritti anche io personalmente su delega del Commissario che, S.G.R. facesse la, diciamo così, l’attività preliminare alla vendita per singoli beni, pubblicava sui giornali avvisi rivolti al pubblico per... invitando eventuali soggetti interessati ad offrire appunto sulla base di certi prezzi che venivano determinati di volta in volta per questi immobili, poi periodicamente ci arrivava dalla S.G.R. una lista di immobili che dovevano essere appunto alienati.

Questa lista veniva trasmessa sia a noi che al Notaio che in genere era il Notaio Mariconda che preparava gli atti per la vendita, poi o il Commissario stesso, o io, o qualcun altro che veniva delegato appunto per effettuare gli atti di cessione, andavamo davanti al Notaio e, sempre in esecuzione delle previsioni dell’Atto Quadro che era il contratto normativo sulla base del quale venivano fatte queste dismissioni, si effettuavano questi trasferimenti in favore dei terzi che avevano fatto le offerte per l’acquisto, poi periodicamente c’era una sorta di rendicontazione per quanto riguarda gli incassi legati a queste vendite che andavano diciamo così a definire via via i rapporti tra Federconsorzi e S.G.R., ripeto, sempre nell’ambito dell’Atto Quadro che regolava questa attività di dismissione.

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sì, ma per quale motivo tutto questo? Se dovevano essere trasferiti perché sono stati trasferiti in blocco?

LEONARDO BRINA: alla S.G.R.?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): sì.

LEONARDO BRINA: questa era una previsione dell’Atto Quadro, era in base a questo tipo di impostazione che...

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): l’Atto Quadro non mi pare che prevedesse questo?

LEONARDO BRINA: come?

PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): l’Atto Quadro non prevedeva questo.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): che cosa?

LEONARDO BRINA: prevedeva che fosse dismessi gli immobili, non era... era previsto...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): cose non prevedeva l’Atto Quadro? Specifichi.