TRIBUNALE DI PERUGIA
AULA 1
PROCEDIMENTO N. 10/01 R.G. DIB. e 474/96
R.G.N.R.
A CARICO DI: GRECO IVO + 3
UDIENZA DEL GIORNO 20 SETTEMBRE 2002
RINVIO AL 26 SETTEMBRE 2002
CANCELLIERE B3: SIG.RA STEFANIA BERTINI
PARTI PROCESSUALI
COLLEGIO: PRESIDENTE DOTT. MASSIMO RICCIARELLI
GIUDICE DOTT.
MARCO VEROLA
GIUDICE DOTT.SSA FRANCESCA ALTRUI
PUBBLICO MINISTERO: DOTT. DARIO RAZZI
IMPUTATI E DIFENSORI:
GRECO IVO - AVV. DEL RE
CAPALDO PELLEGRINO –
AVV. DEL RE - AVV. VASSALLI
CARBONETTI FRANCESCO - AVV. VASSALLI – AVV. LUPINACCI
D’ERCOLE STEFANO -
AVV. D’ALESSANDRO
PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): per quanto riguarda l'imputato Greco
che non è presente vi è l'Avvocato Del Re in sostituzione dell'Avvocato Lemme;
per quanto riguarda l'imputato Capaldo che non è presente vi è l'Avvocato Del
Re e l'Avvocato Vassalli; particolare quanto riguarda Carbonetti vi è
l'Avvocato Vassalli e inoltre vi è l'Avvocato Lupinacci in sostituzione
dell'Avvocato Zaganelli; per D'Ercole, l'Avvocato D'Alessandro in sostituzione
dell'Avvocato Sammarco e De Luca; per S.G.R. Responsabile Civile vi è
l'Avvocato Del Re; poi delle Parti Civili vedo presenti gli Avvocati Fabbri,
Petrucci, Rosi, De Priamo e De Priamo; quindi sono ancora momentaneamente
assenti l'Avvocatura dello Stato, l'Avvocato Paola e poi vi è l'Avvocato
Fanfani per il Consorzio Agrario che invece è presente.
Chi è che intende parlare per le residue Parti Civili?
Avvocato Fanfani prego.
PARTE CIVILE CONSORZIO AGRARIO PERUGIA (AVV. FANFANI): grazie
Presidente. Dopo aver ascoltato i colleghi che ieri hanno puntualmente
affrontato alcune delle tematiche che oggi sono in discussione, ritengo che sia
mio compito quale patrono di Parte Civile per il Consorzio Agrario di Perugia
cercare di puntualizzare alcuni aspetti particolari, non farò un excursus generale della materia,
cercando di riordinare anche in termini schematici quelli che sono i
presupposti della responsabilità sia civile, ovviamente, sia degli imputati che
del Responsabile Civile in funzione di quelle che sono le contestazione mosse
ai primi nel capo di imputazione.
Vi è una teoria dell'Accusa che sostanzialmente può essere così
riassunta, più persone in accordo tra loro composte da un intraneus che è l'Amministratore, poi vedremo, il Commissario di
Federconsorzi e tre persone esterne cooperano tra loro avendo chiaro un
progetto criminoso che deve portare e che porterà in concreto alla espoliazione
del patrimonio della Federconsorzi ovvero a quelle che nel capo di imputazione
vengono chiamate, definite con il termine di dissipazione e del patrimonio e di
una sua destinazione a favorire alcuni dei creditori in danno di altri.
Questo è il quadro nel quale ci si muove, ritengo che per affrontare
questo problema bisogna ordinare il nostro pensiero partendo dall'analisi del
patrimonio per vedere se effettivamente sussiste l'elemento materiale del
diritto di bancarotta fraudolenta, cioè la distrazione, perché credo che più
puntualmente così vada definita, ovvero la dissipazione del patrimonio effettuata
in... e seconda ipotesi, ultima ipotesi del 216, la effettuazione di questa
operazione per favorire, al fine di favorire alcuni creditori in danno di
altri, primo problema.
Secondo: una volta accertato che effettivamente vi sia una distrazione
o dissipazione del patrimonio v’è da verificare se effettivamente la
distrazione sia andata a favore di S.G.R. e sia stata fatta intenzionalmente ed
effettivamente abbia raggiunto lo scopo al quale era destinata; terzo:
bisognerà verificare quali sono le modalità attraverso le quali questa
dissipazione è avvenuta; quarto: bisognerà verificare se esiste un intraneus che abbia una responsabilità
diretta in relazione all'articolo 216 della legge fallimentare; quinto:
bisognerà vedere che tipo di apporto all'attività dell'intraneus abbiano dato gli esterni per verificare se esiste una
loro corresponsabilità.
Questo è l'ordine logico nel quale bisogna muoversi nell'affrontare i
problemi che pone questo processo, e in questa logica voglio brevemente
riassumere ed affrontare alcune questioni che ieri o sono state toccate
soltanto marginalmente, ovvero non sono state affrontate limitando a queste la
mia disertazione senza entrare nella valutazione di carattere generale che
occuperebbe troppo tempo, per quanto sarebbe molto interessante.
Cominciamo dalla distrazione ovvero dalla dissipazione anche se i due
concetti non sono ontologicamente perfettamente sovrapponibili essendo la prima
diretta ad arricchire qualcuno, ad arricchir sé stesso, la seconda essendo
un'attività teoricamente senza beneficiari concreti o previsti, vediamo se
questo presupposto materiale si è verificato, partiamo naturalmente dalle
perizie o dalle valutazioni che ognuno di noi conosce, quella del 9/12/91 di De
Santis Giudice... Delegato dal... incaricato dal Giudice Delegato che valuta
4.800 miliardi il patrimonio Fedit, quella successiva dei Commissari Cigliana,
Gambino e Locatelli, immediatamente successiva perché siamo dieci giorni dopo,
il 19 dicembre che la valuta in 3.683 miliardi, quella di poco successiva,
siamo un mese e mezzo dopo del Commissario Giudiziale Picardi che la valuta
4.000 miliardi, 3.993.
E' fondamentale rilevare ai fini della conoscenza che di queste tre
perizie e dell'apprezzamento che di esse poteva avere il Presidente del Tribunale
di Roma oggi primo imputato, è fondamentale che tutte queste valutazioni si
siano svolte all'interno della Procedura apertasi già nel 1991 e che abbiano
direttamente espletato i loro effetti all'interno di questa Procedura al punto
che quando la Sentenza di Omologa a pagina 96 e seguenti trarrà le conclusioni
sull'attivo in maniera paradossale poi in funzione di quello che sarà fatto
successivamente si esprimerà in questi termini testuali: “La valutazione
dell'attivo quindi non può che essere compiuta sulla base della conoscenza dei
dati contabili e sull'apprezzamento delle situazioni di fatto che risultano già
esistenti ovvero sono ragionevolmente prevedibili al momento della valutazione
con esclusione in ogni caso di ogni valutazione certa di realizzo”, sarà il
passaggio logico che poi servirà, servirà per implicito a concedere
l'autorizzazione alla vendita in favore di S.G.R., con tali riserve può
ritenersi che l'attivo alla data odierna ammonti complessivamente a 3.939,324
milioni che poi è la valutazione che è stata fatta dal Commissario Giudiziale
Picardi.
Fondamentale, perché essendo tutte queste valutazioni svolte
all'interno della Procedura fallimentare comportano due effetti, primo: in
ordine alla consapevolezza di Greco che non potrà dire che egli e il Tribunale
non fossero perfettamente a conoscenza del valore presumibile dell'attivo
patrimoniale della Federconsorzi, secondo effetto in ordine alla impossibilità
che in termini strettamente tecnico giuridici questo patrimonio venisse ceduto
a terzi con l'aggravante che questi terzi erano poi alcuni creditori, ma questo
è un fatto che ritengo assolutamente marginale in relazione alla concretazione
del delitto di cui molto più grave, di cui al primo comma, della impossibilità
di poter cedere questi beni a S.G.R..
La differenza è troppo grande, la differenza di valori, quasi il
doppio, anzi il doppio, perché 2.150 miliardi si è visto che sono una cifra
indicativa, perché poi l'allungarsi del pagamento farà in modo che in realtà
essi siano 2.000 miliardi, perché il prezzo sarà in realtà molto... pagato con
lauto finanziamento dalla cessione dei beni che S.G.R. faceva direttamente a
terzi dal patrimonio quasi come fosse un mandatario, figura strana, dal
patrimonio della Federconsorzi, comunque la differenza è troppo grande per non
aver un immediato impatto sulla concretazione di questo delitto, ma vedete che
vi sia stata una evidente distrazione di patrimonio è rilevabile da una
considerazione se volete banale ma che non è suscettibile di essere controvertibile;
che interesse avevano alcuni dei creditori se dovevano riscuotere
dall'alienazione dei beni ciò che loro toccava in un reparto corretto che
tenesse conto del principio generale della parità dei creditori, che interesse
avevano a fare una operazione di questo tipo cioè a costituire una società, a
spendere dei soldi, ad investire 30 miliardi per il capitale sociale e a fare
una operazione certamente costosa se non avessero avuto un ritorno, un ritorno
che era una plusvalenza costituita tra ciò che spendevano per acquistare e ciò
che ricavavano dall'operazione S.G.R., ma non è questo già, anche se fosse una
lira soltanto, anche se fosse una lira soltanto un atto che concreta
specificatamente l'elemento della distrazione patrimoniale che di distrazione effettivamente
consapevole, preordinata e per taluni aspetti fraudolenta a favore di terzi si
tratta; ecco il problema, che senso ha per i creditori, per alcuni dei
creditori fare una operazione di questo tipo se poi alla fine avrebbero dovuto
ricavare la stessa cifra, non avrebbe senso, l'hanno fatta perché ovviamente
con una operazione certamente intelligente sotto il profilo imprenditoriale e
commerciale essi avevano la consapevolezza di rientrare praticamente per
l'intero nei propri debiti in danno di coloro che non avessero partecipato a
questa società che poi sono stati moltissimi.
E' una operazione di questo tipo che non poteva essere ignota né a chi
l'ha posta in essere, né agli organi di tutela, né tanto meno al Presidente del
Tribunale che l'ha seguita, sostanzialmente avvalorata con tutta una serie di
provvedimenti dall'inizio alla fine, il Professor Lemme si lamenta che accanto
al Presidente del Tribunale non si erano... nel banco degli imputati anche gli
altri Giudici, è una valutazione se volete per molta parte direi mi si passi il
termine che non è, non vuole essere offensivo ma un po' infantile come il
bambino che colto dalla mamma a rubare le caramelle dice: “Ah, ma l'ha prese
anche il mio fratello, l'ha prese anche mio cugino eccetera”, non è così perché
non è un argomento che non toglie la responsabilità in capo a colui al quale si
è contestato, anzi è un argomento che avvalora questo tipo di responsabilità,
ecco perché io credo che nel momento stesso in cui si affronta il problema in
questi termini e ci si rende conto che l'operazione S.G.R. è stata fatta con
questo specifico scopo che è pacifico, che nessuno è in grado di contestare e
nel momento stesso in cui ci si rende conto che dall'operazione S.G.R. sia
stata ricavata anche una sola lira non si può che trarre la conclusione che
questa è una operazione di distrazione a favore di un soggetto terzo nel quale
saranno presenti vari creditori di parte dell'attivo, che sia una lira o che
sia 3.000 miliardi o 2.000 miliardi questo attiene al contenuto
dell'operazione, al risultato economico della distrazione, ma non toglie nulla
alla esistenza dei presupposti giuridici della distrazione che comunque
concorrono tutti a definire questo quadro; sotto questo primo aspetto credo di
non avere da dire altro.
Veniamo agli altri aspetti, cominciamo dalla figura del Responsabile al
quale poi accedono attaccandosi ad essa le figure dei concorrenti D'Ercole, si
è sostenuto in questa sede, ma d'altra parte è una tesi difensiva nota che
D'Ercole non sarebbe, non rivestirebbe la qualifica di Amministratore, non
sarebbe sussumibile come Commissario Governativo in una delle categorie
previste dalla Legge Fallimentare dell'Amministratore, del Sindaco e del
Direttore Generale, del Liquidatore e come tale trattandosi di reato proprio
non sussisterebbe un reato ipotizzabile a suo carico, questo è il ragionamento.
A prescindere dalle considerazioni corrette che ha fatto il Pubblico
Ministero in relazione alla impossibilità, alla anomalia giuridica se
ritenessimo veramente che siamo di fronte a un ...(incomprensibile) in
relazione al quale non si applicano quelle garanzie di correttezza penalmente
sanzionate che si applicano a soggetti che hanno le stesse identiche funzioni,
dico al di là di questo vi sono delle considerazioni da svolgere in relazione
al contenuto delle funzioni che rappresenta l'aspetto sostanziale dei compiti
svolti dal Professor D'Ercole e in relazione all'aspetto formale costituito dal
conferimento dell'incarico.
Premesso che D'Ercole interviene all'atto che è fondamento delle sue
responsabilità, all'atto di dismissione come Commissario Governativo e Legale
Rappresentante di Federconsorzi, vi sono alcune considerazioni innanzitutto da
fare in ordine al Decreto Ministeriale che attribuisce i poteri, che non sono
poteri limitati alla sorveglianza, che non sono poteri limitati al compimento
di atti specifici come potrebbe essere, ma sono poteri di piena e totale
amministrazione della Federconsorzi, la figura del Commissario è una figura
come è noto che è prevista Commissario Governativo in relazione a tutti quei
soggetti giuridici che sono sottoposti a tutela amministrativa, tra questi le
cooperative in relazione alle quali quando si verifichino fatti di
amministrazione che creino una discrasia tra l'interesse pubblico che esiste a
una corretta amministrazione di questi soggetti senza finalità di lucro che si
pongono su un piano sociale diverso dalle società di lucro e il modo oggettivo
con cui questa amministrazione è espletata a questo punto l'autorità tutoria interviene
sostituendo gli organi amministrativi con un organo monocratico che è il
Commissario, ma non necessariamente perché non è prevista normativamente e non
è codificata, la figura del Commissario ha dei compiti prestabiliti rinviandosi
quanto alle funzioni commissariali al provvedimento di nomina.
Se noi guardiamo il provvedimento di nomina di D'Ercole, vediamo che ad
esso sono stati attribuiti tutti i compiti che si possono immaginare in capo a
tutti gli organi amministrativi di una società cooperativa, articolo 2 del
Decreto di nomina: “A decorrere dalla stessa data fino al 31 dicembre '94
l'Avvocato Professor Stefano D'Ercole nato eccetera è nominato Commissario
Governativo della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, allo stesso sono
conferiti i poteri e le facoltà che la legge e lo statuto affidano al Consiglio
di Amministrazione e al Comitato Esecutivo e limitatamente all'approvazione del
bilancio '93 quelli dell'assemblea”, dubito che si possa sensatamente sostenere
che atteso questo Decreto la figura del Commissario Governativo non sia
sussumibile nella categoria degli Amministratori prevista dall'articolo 217 del
Codice della Legge Fallimentare, credo che non sia sensatamente sussumibile, ma
non solo per un dato formale perché anche la teoria sostanzialistica che poi
quella che ha portato a costruire la teoretica dell'Amministratore di fatto,
facendo prevalere in relazione all'amministrazione di una società ed in
relazione alla avvenuta determinazione dello stato di insolvenza il rapporto fattuale
tra l'evolversi della dinamica sociale e il potere di determinazione di un
soggetto piuttosto che il rapporto formale costituito dall'investitura che
l'assemblea fa dei poteri amministrativi a un altro determinato soggetto anche
partendo dalla teoria sostanzialistica noi arriviamo alla stessa conclusione,
l'argomento che ha usato il Signor Pubblico Ministero in relazione
all'Amministratore di fatto è un argomento che non si attaglia alla
fattispecie, anche se serve a capirne il contenuto, anche se serve a dare
pregnanza al ragionamento che stiamo dando e correttamente è stato prospettato
a questo Tribunale, perché in realtà qui non siamo di fronte a un soggetto
terzo come l'Amministratore di fatto che comunque viene ritenuto responsabile
per il semplice fatto di aver ingerito direttamente e in maniera quasi
dispotica nella gestione della società, qui siamo di fronte a un soggetto
investito di poteri proprio in funzione della gestione di quella società, che è
stato investito da un soggetto che aveva il potere di conferirgli questi
poteri, che ha avuto gli stessi poteri del Consiglio di Amministrazione e
quindi che si cala perfettamente all'interno di quella categoria che è
l'Amministratore e che quindi non può collocarsi esternamente alla dinamica
sociale ma lo è internamente, si dirà, anzi si dice: “Ma trattasi di reato
proprio, non è possibile una interpretazione analogica in danno nel nostro
sistema penalistico”, e quindi stiamo attenti perché non essendo tra le
categorie richiamate nell'articolo 217 difficilmente riusciremo ad applicare
anche al Commissario Governativo il disposto di quell'articolo, non si tratta
di interpretazione analogica, l'analogia presuppone che vi sia una situazione
determinata correttamente disciplinata dal Codice sostanziale o dal Codice di
rito, in relazione alla quale trova perfettamente o comunque analoga
configurazione una situazione esterna di talché si può ritenere che in mancanza
di una previsione specifica alla seconda sia applicabile la disciplina della
prima, qui siamo di fronte a una categoria diversa, siamo di fronte a un
soggetto che investito di determinati poteri assume la qualifica di
Amministratore, non c'è bisogno di andarlo a cercare all'esterno è dentro la
società, è stato investito con quel provvedimento della qualifica di
Amministratore, non credo ripeto che questo sia assolutamente contestabile.
Anche perché molto spesso se non ci fosse scritto noi assistiamo ad un
fenomeno che si chiama esercizio provvisorio in relazione al quale non solo gli
Amministratori, non solo i Commissari, ma anche i Liquidatori continuano pur
avendo compiti istituzionalmente diversi come per esempio la Liquidazione a
svolgere anche attività di gestione quotidiana, è quello che poi ha fatto
D'Ercole, prima di vendere la Federconsorzi è stata quotidianamente gestita,
prima di dismettere il patrimonio in relazione a quel patrimonio e all'assetto
societario sono stati assunti tutta una serie di provvedimenti, prima di tutto
l'atto di dismissione che è l'atto principe e che assume la figura proprio di
un atto fondamentale per l'amministrazione della liquidazione di quella società
e poi per assecondare l'orientamento giurisprudenziale in ordine al cosiddetto
Amministratore di fatto che ripeto non c'entra ma serve per capire, al fine di
integrare questa figura è sufficiente che vi sia un soggetto che abbia assunto
anche di fatto poteri dispositivi e che in concreto abbia utilizzato di tali
poteri per disporre ed è quello che è avvenuto, anche perché la Sentenza di
Omologa era aperta e in relazione alla Sentenza di Omologa poteva essere
adottata una discrezionalità in ordine alle modalità di cessione che è stata un
compito specifico, specifico del Dottor D'Ercole, il quale non potrà dire che
non sapeva nulla come ha fatto in quest'aula, perché in realtà quando in data
27 luglio '93 cinque giorni prima del noto Atto Dispositivo il Ministero
dell'Agricoltura e Foreste autorizza il compimento di quest'atto, decreta che
il Professor Stefano D'Ercole è autorizzato a sottoscrivere in qualità di Liquidatore
l'Atto Quadro di cessione dell'attività dice testualmente: "Vista la nota
22 luglio '93 con la quale il Professor Stefano D'Ercole nella qualità di
Commissario Governativo e Legale Rappresentante della Federazione Italiana
Consorzi Agrari con sede in Roma richiede l'autorizzazione alla cessione
dell'attività della Federazione Società Gestite eccetera, vista l'istanza 6
luglio '93 - seconda istanza - con la quale il Commissario ha depositato al
Tribunale di Roma la bozza dell'atto di cessione", il Professor D'Ercole
non solo firma quest'atto ma fa anche una bozza che deposita al Tribunale di
Roma, visto l'atto integrativo all'istanza suscitata dell'8 luglio '93 fa un
secondo atto integrativo, visto il Decreto eccetera, eccetera, non si tratta di
una attività calata dall'alto o che nasce improvvisamente come palla di armata
dal cervello di Giove, qui siamo di fronte a una attività che giunge al
termine, al compimento di quest'atto dopo essere stata abbondantemente
preordinata, abbondantemente studiata, abbondantemente ed accuratamente
definita in ordine ad ogni particolare, anche perché e ce lo ha detto il
Professor Lemme ieri, beh qui si trattava di una operazione che aveva avuto
risonanza internazionale, ha usato una parola: "Era su tutti i giornali
d'Italia e d'Europa" e siamo di fronte a soggetti che non erano degli
sprovveduti, ma erano l'espressione dei migliori cervelli che nel nostro paese
potessero trovarsi per la gestione di problemi di questo tipo.
Ragion per cui io credo che sia difficile e vengo all'aspetto
soggettivo del problema una volta accertato che il Professor D'Ercole era
Amministratore o comunque era sussumibile nella categoria degli Amministratori
e quindi a lui era direttamente applicabile la norma del 216 sia
particolarmente difficile per lui sostenere che non era perfettamente
consapevole né della minusvalenza che con la firma di quell'atto lui apportava
all'interno della Procedura Concordataria, né del vantaggio che con la firma di
quell'atto lui apportava alla S.G.R. soggetto terzo.
Anche perché la situazione che aveva portato alla nomina di D'Ercole
era una situazione convulsa che aveva visto la rinuncia di numerosi soggetti
che non avevano gradito il modo di procedere probabilmente del Tribunale di
Roma, che non avevano gradito l'ingerenza di Capaldo e di S.G.R., che avevano
più volte manifestato la preoccupazione che così procedendo si sarebbe
necessariamente giunti a una dissipazione a favore di terzi, a una distrazione
a favore di terzi del patrimonio di S.G.R., Piovano aveva denunciato pochi
giorni prima, d'altra parte non erano soggetti che non si conoscessero, né una
situazione di questo tipo poteva consentire ad alcuno di dire: "Ma mi
hanno nominato, mi hanno fatto un favore, andiamo a vedere di che si
tratta", no, la situazione... la Liquidazione Federconsorzi era un piatto
ghiotto in relazione al quale vi erano attenzione di tutto il mondo economico,
di tutto il sistema bancario e di gran parte della politica dell'epoca, visto
che la politica non è mai stata estranea agli affari più grossi che l'economia
ha prospettato, e quindi quando Cigliana, Gambini, Locatelli avevano rinunciato
sicuramente i motivi della loro rinuncia erano noti a D'Ercole, come erano noti
a lui i motivi della rinuncia di Piovano, anche perché Piovano li aveva
motivati dicendo che aveva trovato una chiusura nel Tribunale, che più volte
era andato dal Presidente Greco, e questo attiene anche alle responsabilità di
Greco, a dirgli: “Guardi che conviene molto di più vendere separatamente,
perché invece che 2150 miliardi se ne possono prendere tre, quattromila, perché
le attività sono sottostimate”, che dicano i Consulenti di Parte che sono
comparsi in questa sede.
Perché a tutti era nota la posizione di Cigliana che aveva rinunciato al mandato che poi sarebbe stata anche connotata sotto il profilo probatorio da quell’appunto autografo nel quale egli segnava che il Dottor Greco aspettava la cordata.
E quindi io credo che non sia assolutamente possibile per D’Ercole tenere l’atteggiamento che ha tenuto in questa sede cercando di minimizzare il proprio ruolo, cercando di minimizzare la propria responsabilità.
Anche perché ad integrare il reato di cui all’articolo 216 legge fallimentare, non è necessaria quell’intento corruttorio che ieri ho sentito ricordare in questa aula a sostegno della tesi secondo la quale il Presidente del Tribunale di Roma fosse una persona per bene, ...(incomprensibile) scampi, non spetta a me dar patenti di carattere etico ai comportamenti delle persone e non me lo sono mai permesso anche perché ognuno di noi deve guardare ai propri limiti.
Ma ai fini di integrare il delitto di cui all’articolo 216 basta la consapevolezza da parte dell’Amministratore di recare con i propri atti un danno patrimoniale, un nocumento al patrimonio della società, basta questo: se io so, io Amministratore, che compiendo un determinato atto, che abbia intenzione o meno di favorire un terzo, non cambia niente, perché vi è una previsione diversa contenuta nell’ultima parte del 216, nella ipotesi preferenziale, è sufficiente, sotto il profilo del dolo, la consapevolezza di porre in essere un atto che avrà l’effetto di distruggere il patrimonio della società, di menomarlo, di dissiparlo, ovvero di distrarlo in parte, come è stato in questa sede, attraverso un’operazione complessa e cialtrona al tempo stesso, in favore di terzi.
Ma a questo disegno, a questa logica che trova nella stipula dell’Atto Quadro con le successive dismissione, l’Atto finale manca ovviamente l’anello con la procedura e è costituito dal comportamento del Presidente Greco.
Vedano... io sono uno di quelli che ha sempre sostenuto, anche nelle mie battaglie parlamentari, la dignità della funzione giurisdizionale e che ha sempre voluto, sempre cercato di evitare che il... delle tematiche anche abusate in questo periodo volessero coinvolgere tutta la Magistratura in un giudizio negativo, però devo dire: che in relazione a quello che ho visto in questo processo, beh, non è possibile, pur con una visione laica del problema quale credo di avere non è possibile non ritenere che il comportamento del Presidente del Tribunale di Roma sia assolutamente censurabile sotto il profilo dell’asservimento agli interessi ad S.G.R. e di Capaldo in prima persona.
Non è possibile non ritenere, pur con tutta la disponibilità e la benevolenza che si può avere in relazione a questa vicenda, primo nasconde questa istanza, una istanza che lo avrebbe posto in seria difficoltà con una giurisprudenza consolidata del Tribunale di Roma, e ha ragione il Pubblico Ministero quando dice: “Guardate, non ha rilevanza che lo fosse o che non lo fosse, è fondamentale il fatto che lui ne fosse convinto”, come poi sosterrà durante l’interrogatorio reso al signor Pubblico Ministero, era un convincimento suo, lui era perfettamente convinto che se fosse passato, se fosse stata ammessa la liquidazione, se la Federconsorzi fosse andata in liquidazione il concordato preventivo non sarebbe più stato possibile.
E questo convincimento, secondo l’Accusa, sia chiaro, secondo l’Accusa lo porta a compiere tutta una serie di atti dilatori che lo condurranno a trascinare la procedura, a trascinare la situazione; fino a quando il concordato non sarà omologato, 22 luglio, 10 ottobre di quell’anno e soprattutto lo porterà a compiere tutta una serie di atti che sono stati in parte censurati, nel capo di imputazione, e in parte sono apprezzabili, anche se marginalmente, in altri comportamenti.
Si difenderà, il Presidente Greco, dicendo che l’aveva dimenticata in borsa.
Ora io non so quante volte ognuno di noi guardi o frughi dentro la sua borsa, a me capita almeno dieci, quindici volte al giorno, ma ad una persona normale gli capiterà tre o quattro volte il giorno.
Il Presidente Greco in borsa questa istanza ce l’ha tenuta per due mesi, per due mesi, non è pensabile, non è logico, non è neanche serio prospettare una tesi di questo tipo: “Me la sono dimenticata in borsa”, e non è neanche conciliabile con la giustificazione che poi lui dirà con il modo della restituzione nei confronti di Piovano: “Istanza ritirata, istanza – come dice – riconsegnata” o roba del genere, che è connotativo di un invito a riprendersi una cosa sgradita, perché così certamente è successo.
Primo problema; il secondo problema grosso, che non può che essere univocamente interpretabile, perché il primo si può dire: “Ma l’ha dimenticata pover’uomo” beh, nasconde anche le perizie che Carbonetti; e guardate che il fatto di averle fatte sparire è connotativo di una consapevolezza della loro illiceità, è connotativo di un dolo che permea tutto questo comportamento, che senso ha fare sparire pareri di congruità di questo tipo, dei quali non è neanche menzione, e lo vedremo dopo, all’interno della motivazione della Sentenza di omologa, fatto gravissimo, che senso ha? Ha un senso di una persona che sapeva quanto essi fossero scomodi, ma soprattutto quanto essi fossero pericolosi, posto che Carbonetti era contemporaneamente consulente, ma contemporaneamente era Amministratore e poi sarebbe diventato Presidente di S.G.R., comportamento che si connota una responsabilità specifica di Carbonetti in relazione ad un concorso nell’aver determinato il Tribunale di Roma a rendere un parere di congruità, diciamo così, di quel tipo certamente connota in termini di dolo anche il comportamento di Greco.
Non le avesse fatte sparire, le avessimo ritrovate e avessimo avuto all’interno della Sentenza di omologa un ragionamento esplicitato in funzione del quale si fosse detto che quelle perizie, quelle valutazioni erano congrue anche se vi erano valutazioni più ampie, io avrei compreso e avrei detto che il comportamento di Greco poteva essere sussumibile in un ragionamento errato quanto si vuole, ma non rilevante sotto il profilo penale, ma averle fatte sparire, averle nascoste è tipico di colui che sa che quelle costituiscono una prova di un comportamento che può essere anche illecito e a lui addebitato.
Terzo; elemento gravissimo, boicotta Piovano.
Quando Piovano va a chiedere il parere, la disponibilità ad effettuare vendite frazionate, lui dirà che aveva trovato una chiusura piena del Presidente del Tribunale, e non concede a Piovano neanche un legale, costa troppo.
Dio solo sa quanto è stato speso in Avvocati e in Consulenti in questa procedura, Dio solo sa, io non riesco neanche ad immaginare una cosa di questo tipo.
Sta di fatto che Piovano, che non era della partita, parliamoci chiaro, che non era della partita, perché ad un certo punto come avevano fatto i suoi predecessori dice: “Ma guardate, state facendo una cosa che non sta né in cielo, né in terra, state regalando ad S.G.R. due o tre mila miliardi” perché questa è la realtà, probabilmente in disaccordo anche con gli altri personaggi di questa vicenda, si rivolge al Presidente del Tribunale cercando o credendo di trovare una sponda asettica e corretta sotto il profilo della gestione dell’amministrazione della giustizia, invece trova una persona che riteneva di dover andare diritto verso il concordato e soprattutto diritto verso ...(incomprensibile) S.G.R. a 2150 miliardi.
La stesa di cosa di cui si trova conferma in quella lettera di Cigliana dove si dice che il Presidente sta aspettando il concordato, lettera che Cigliana manda a Piovano, che è stata letta anche in questa aula e quindi sulla quale non è possibile, non è neanche corretto riperdere tempo.
Ma che è stato ricordato ieri dal collega Rosi che al fondo di questo comportamento vi sono anche delle violazioni normative, che di per sé stesse sotto il profilo penale non avrebbero rilevanza, da sole.
La vendita senza asta, la vendita ad un unico acquirente, la vendita in un unico corpo, ma soprattutto la vendita in violazione di alcune norme che sono state ieri ricordate.
Ripeto: non avrebbe una rilevanza autonoma, se non fosse messo insieme a tutti quei comportamenti che poi uniti sotto il profilo indiziario fanno ritenere che siano comportamenti univoci, che siano comportamenti concordanti, che siano comportamenti unidirezionali, che non possono far ritenere che il comportamento del Presidente Greco sia stato improntato in questa vicenda ad inconsapevolezza, ingenuità e buona fede.
Il che non vuol dire che son corsi dei soldi, per carità, anche se questa mattina nei giornali un Avvocato romano si vantava di essere stato lo spallone dei soldi dei Magistrati per la Svizzera.
Ma il... vi è un’ultima considerazione in ordine al comportamento di Greco che è emblematico, e credo sul quale non si possano nutrire dubbi e che chiude il circolo della unidirezionalità degli indizi a suo carico.
Nella Sentenza di omologa non c’è cenno alcuno alla congruità del prezzo se non quel passaggio che vi ho letto prima, non c’è cenno alcuno.
Ma non c’è cenno alcuno in termini comparativi, fosse scritto: “Guardate, c’è una perizia di quattro miliardi e otto, ce ne è una di tre miliardi e seicento ottanta, ce ne è un’altra di tre miliardi e novecento trentanove, eppure riteniamo che sia congrua un’offerta di due miliardi e centocinquanta”, ci fosse stato un ragionamento di questo tipo, e fosse stato esplicitato comparativamente, bene; io avrei, potrei anche ritenere, potrei anche ritenere, averi potuto ritenere che il comportamento fosse sussumibile in termine di valutazione prudenziale, però un confronto fra i valori non c’è, non si fa... si fanno sparire quelle valutazioni di Carbonetti perché si sa benissimo che nel momento stesso in cui si faceva la Sentenza di Concordato e si avevano davanti quei pareri che poi sono stati fatti sparire di congruità, lui era al contempo stesso Amministratore di S.G.R., d’altra parte Greco della incongruità lo sapeva perché lo ha ammesso lui anche in questa sede, e sapeva benissimo che il concordato sarebbe finito sotto il quaranta per cento programmato, sarebbe finito, perché bastava fare due conti quegli stessi che sono stati poi fatti che hanno portato un concordato che doveva avere una proiezione prossima al settantadue per cento l’hanno portato a poco più del trenta per cento in virtù di questa operazione che ovviamente, anche ad una minima valutazione in termini percentuali poteva essere icto oculi comprensibile a chiunque, anche al più sprovveduto, a chi contrariamente al Dottor Greco non avesse mai fatto il mestiere di Giudice delegato.
E non mi può venire a dire, il Professor Lemme, che si è trattato di una Sentenza particolarmente sofferta, come ha detto ieri qui; perché più insiste sul fatto che si tratta di una Sentenza particolarmente sofferta più rimane incomprensibile e più dobbiamo assurgere a grande sospetto il fatto che sulle valutazioni comparative delle stime non si dica neanche una parola, particolarmente sofferta dove? In maniera occulta? Perché l’estensore di questa Sentenza se si trattava effettivamente di un caso così particolare del quale tutti discutevano, che aveva riempito di cronache sia i giornali che le stanze della politica oltre che le stanze della grande Finanza, non si fa una sola parola per dimostrare che si può vendere a 2150 miliardi.
E poi c’era un’altra considerazione che doveva essere fatta: la S.G.R., malgrado taluno abbia detto in questa sede fosse una società aperta, io non lo metto neanche in dubbio, di fatto quando si è andata a chiudere era una società di pochi, soltanto di alcuno creditori, ma è possibile che un Tribunale Fallimentare non si ponga questo problema banale, è possibile vendere ad un prezzo stracciato questi beni, tutti insieme ad una società che finirà per privilegiare solo alcuni dei creditori in danno degli altri? Partendo dal presupposto noto, noto perché scritto prima nella Sentenza di Omologa del Concordato, dove si dice che il valore prudenziale è 4000 miliardi, 3939.
Noto, che il valore di realizzo si abbatterà almeno del cinquanta per cento, da 4000 miliardi a 2000 miliardi, possibile che un Tribunale Fallimentare non si sia posto questo problema? E gli altri 2000 miliardi dove vanno a finire? Nella peggiore della ipotesi andavano a finire tutti ad S.G.R., ma S.G.R. chi era? Solo parte dei creditori. E che facciamo una operazione in danno? Facciamo una operazione di bancarotta preferenziale? Ci mettiamo addirittura il timbro sopra: “Repubblica Italiana” guardate che è grave questo atteggiamento, è grave, io non voglio dire e non voglio neanche andare a pensare quale sia stato il compito o l’attenzione che i Giudici a latere hanno messo in questa vicenda, ma questa Sentenza di omologa del concordato non è mica una Sentenza da poco, perché non è possibile che l’estensore di questa Sentenza non avesse di fronte questo problema banale.
E credo che con questo le valutazioni sul comportamento e sulla rilevanza del comportamento del Presidente Greco siano terminate.
Due ultime considerazioni piuttosto brevi.
Abbiamo dimostrato la qualifica, la sussumibilità della qualifica di amministratore in capo al D’Ercole, abbiamo dimostrato la partecipazione evidente di Greco, vediamo la posizione di Capaldo che è il gran ...(incomprensibile) di questa situazione, che vola alto, che è da sempre al centro della grande Finanza, ma che ha una caratteristica; la prima è una immanenza costante in tutta questa vicenda, non c’è atto, non c’è passaggio, non c’è valutazione che prescinda dalla sua figura, neanche quella di Carbonetti che membro del Consiglio di amministrazione della S.G.R. all’epoca in cui Capaldo ne era Presidente si permette il lusso di interloquire direttamente con il Presidente e con il Tribunale di Roma rendendo pareri palesemente falsi sotto il profilo ideologico, palesemente falsi: pareri di stima.
È consulente da sempre della Federconsorzi, è stato detto; è frequentatore dei salotti della politica all’epoca del Presidente del Consiglio; propone, costruisce, edifica la S.G.R. della quale è Presidente e della quale uno degli Amministratori era Carbonetti.
Il raccordo con la politica non è un raccordo marginale, perché all’epoca della presentazione della istanza di concordato ancora quel fenomeno noto come Tangentopoli, cioè l’ingerenza diretta della Magistratura negli affari della politica non si era verificato.
E quel tanto vituperato esercizio di potere di controllo sulla moralità di alcuni atti, non aveva ancora nel nostro ordinamento assunto alcuna rilevanza.
Ha detto bene il Pubblico Ministero nella sua requisitoria.
Le operazioni iniziano nel ’91, Tangentopoli inizia con l’arresto di ...(incomprensibile) Leo Chiesa, Pio Albergo Trivulsio nella primavera del ’92, dieci anni fa, nella primavera del ’92; ma non dico questo per un richiamo di ordine generale, dico questo perché all’epoca la ingerenza tra Finanza e politica, la ingerenza tra affari e politica si fondava su un presupposto di impunità assoluta e di lontananza del controllo della Magistratura sul quale tutti sarebbero stati disposti a scommettere, non a caso quello che avvenne destò scandalo; tutti sarebbero stati disposti a scommettere e non a caso quello che è avvenuto ha creato una reazione violenta, prepotente, che in parte dura tuttora.
E allora i comportamenti tenuti da Capaldo, per quanto sfacciati essi possano sembrare, vanno inquadrati nella psicologia comportamentale dell’epoca in relazione alla quale tutto ciò era consentito, in relazione alla quale con le disgrazie della Federconsorzi e di tutto quel mondo che ci stava dietro si potevano fare affari, e si potevano fare affari con protezioni che anche in questa aula sono emerse in tutta la loro mal celata evidenza.
Io non voglio dire che in questa vicenda vi siano elementi in relazione ai quali è certo che il Professor Capaldo abbia compiuto alcuno degli atti di amministrazione della Federconsorzi, ma certamente il suo potere era tale che egli è stato in grado di determinarle tutti, che probabilmente è stato in grado di determinare anche il comportamento del Presidente Greco, che certamente è stato in grado di determinare il comportamento di Carbonetti, sul quale non spenderò tante parole; che certamente era consapevole della sua partecipazione a quello che sarebbe avvenuto.
E qui torniamo al discorso del dolo dell’entraneus in relazione al reato proprio compiuto da terzi.
Bisogna premettere questa valutazione, è pacifico in giurisprudenza, perché possa integrarsi l’estremo della partecipazione del soggetto terzo al reato proprio che vi siano tre elementi: la conoscenza della qualità di un traneus da parte del soggetto terzo, primo, Capaldo doveva sapere che D’Ercole aveva i poteri di amministrazione della società, e su questo mi sembra che non vi siano problemi, cioè bisognava che sapesse che sapesse la qualità del soggetto agente, dell’attore principale; secondo, la conoscenza della illiceità dell’evento; terzo la volontà concorrente di perseguire la finalità illiceità.
Questi sono i tre elementi che la giurisprudenza da sempre pone a fondamento della responsabilità dell’entraneus del reato proprio.
Non è possibile immaginare che non vi siano tutti e tre concretati in capo a Capaldo: primo, perché è pacifico che egli conoscesse la qualità di D’Ercole; secondo, perché è altrettanto pacifico che egli conoscesse i valori iniziali e finali dell’operazione che stava facendo, e li sapeva benissimo che il valore patrimoniale della Federconsorzi era 4/5000 miliardi e che egli le comprava a 2000 miliardi, anche perché se no l’operazione così non l’avrebbe fatta.
Era una operazione dichiaratamente messa in piedi per far sì che quel pool di banche che partecipavano ad S.G.R. rientrassero il più possibile, tra parentesi, non dichiarato in danno di tutti gli altri, però era una operazione fatta con questa finalità; ma questa finalità, si è detto prima, integra a tutti gli effetti l’estremo della bancarotta preferenziale, non si discute se si parte dal presupposto che la società fittizia sia una interposta persona in relazione ai creditori, ma se non si parte da questo presupposto, ovviamente presupposto che Capaldo conosceva perfettamente perché l’aveva fatta lui, rimane il soggetto terzo che si avvantaggia con una... 3000 miliardi di una operazione della quale agli altri rimangono in mano le briciole.
Ecco perché non è neanche da mettere in dubbio la volontà di perseguire un evento di questo tipo.
Quindi credo che altre parole non si debbano spendere in relazione alla responsabilità di Capaldo.
Carbonetti, Carbonetti è uno utilizzato, è uno utilizzato, è uno che hanno preso, lo hanno messo prima nel Consiglio di Amministrazione, poi gli hanno fatto fare le perizie, oppure lo hanno messo nel Consiglio di Amministrazione quando sapevano che avrebbe fatto le perizie, poi lo hanno fatto Presidente, ha certamente contribuito attraverso sia le perizie, sia la esecuzione dell’Atto Quadro ad espoliare la società di quei beni che sono stati venduti a prezzo vile a S.G.R. della quale poi sarà lui Presidente, è certamente partecipe anche se la sua figura è una figura di secondo piano, è una figura di una persona che pur non avendo bisogno si è prestata ad un gioco che certamente gli ha creato degli utili, gli ha creato un incremento patrimoniale anche personale, visto che queste cose non si fanno gratis.
È certamente la posizione, se volete, più marginale ma non meno importante; più marginale perché come tale è emersa in questo processo, ma è emersa marginalmente anche perché le sue responsabilità che avremmo potuto leggere chiaramente in quei pareri sono state fatte sparire, perché si è voluto proprio nel momento stesso in cui si era pensato di farlo diventare Presidente di S.G.R. in sostituzione di un Capaldo la cui posizione rimaneva un tantino scomoda, si è pensato in qualche modo di coprirlo, e ho finito.
Qual è la sintesi di questo ragionamento?
È che tutti questi elementi, visto che si tratta di un processo in parte documentale, come è stato detto in relazione alla materialità dei fatti; in parte indiziario, in relazione alla intenzionalità dei comportamenti, la sintesi è che tutti gli elementi convergono presso un unico fine: tutte queste persone hanno tenuto comportamenti ai quali non può essere data, complessivamente considerati, una lettura diversa da quella che è stata fatta in questa aula da me.
Non è possibile immaginare che i comportamenti di queste persone, complessivamente considerati abbiano una finalità diversa, ditemi che altra finalità potevano avere i comportamenti del Presidente Greco, ditemi che altra finalità potevano avere i comportamenti di Capaldo, ditemi che altra finalità potevano avere i comportamenti di Carbonetti o di D’Ercole. Non c’è una finalità diversa, tutto converge nel vendere questo patrimonio che si sapeva costare almeno 4000 miliardi a 2000 miliardi ad una società della quale erano soci alcuni dei creditori.
Credo che non ci siano assolutamente quindi dubbi circa la responsabilità concorrente dei quattro soggetti e consegue la responsabilità del Responsabile Civile che aveva due di questi soggetti come propri organi, ne ha avuti due; si tratta di una responsabilità derivata da rapporto organico di cui i presupposti sono tutti noti e sui quali non è d’uopo tornare.
Il contenuto del danno, che questa Difesa chiede nelle conclusione chiede per il Consorzio Agrario di cui chiede la condanna, a carico di tutti solidalmente, compreso del Responsabile Civile.
Il contenuto del danno è dato: dalla differenza tra quello che tutti i creditori, dipendenti, creditori vari, chirografi o privilegiati non ha rilevanza, avrebbero sortito in una procedura corretta, nella quale non fosse distratto, non fosse stato distratto nulla e il risultato economico, di reparto ovviamente, che essi hanno sortito in una situazione in cui parte del patrimonio è stato distratto a favore di terzi.
Questo è il danno vero; il Consorzio Agrario di Perugia è noto, aveva
un credito da negoziazione di cambiali, da mancata restituzione di cambiali che
erano state date, per le quali erano state date delle altre cambiali in
rinnovo, le cambiali non furono restituite, furono girate ad Agrifactoring,
Agrifactoring come terzo giratario di buona fede se le è tranquillamente e
incontestabilmente negoziate, quindi residua un credito a carico, a favore del
Consorzio Agrario Provinciale di Perugia da mancata restituzione di titoli che
erano stati oggetto di rinnovo, quindi di sostituzione per 37 miliardi, questo
è pacifico, non contestato, di esso si dà contezza anche in quella lettera che
ho prodotto nella quale peraltro si opera una compensazione impropria e si dice
che il credito è solo 19 miliardi, in realtà è 37 miliardi come è stato acclarato
anche in una recentissima Sentenza del Tribunale di Perugia che è la numero
1525...
PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ce l'abbiamo Avvocato perché è
confluita nel fascicolo attraverso l'istanza della liquidazione a proposito di
quelle cambiali...
PARTE CIVILE CONSORZIO AGRARIO PERUGIA (AVV. FANFANI): perfetto, allora
non se ne discute, questo è il danno del Consorzio Agrario di Perugia, è la
differenza tra quanto egli avrebbe dovuto recuperare in una liquidazione
corretta e quanto ha recuperato o recupererà in una liquidazione viziata di
questo tipo.
I valori sono quelli noti, si doveva recuperare il 100 per cento perché
era pacifico che i debiti Federconsorzi fossero pari al patrimonio, si è
recuperato il 32 per cento, 30 per cento.
Chiediamo quindi la condanna dei quattro imputati nonché della Società
S.G.R. quale Responsabile Civile di due di essi in solido tra loro a risarcire
i danni al Consorzio Agrario Provinciale di Perugia, danni dei quali per
evidente necessità di calcolo, di approfondimento di calcolo si chiede la
liquidazione in separata sede con l'assegnazione di una provvisionale di 5
milioni di Euro pari a 10 miliardi di vecchie lire e al pagamento delle spese
come da separata notula che verrà depositata dalla collega Fiorucci prima della
conclusione della discussione anche in funzione delle udienze che ci saranno,
con la richiesta di munire le clausole relative al pagamento della
provvisionale delle spese della provvisoria esecutorietà.
PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): grazie Avvocato; prego Avvocato
Petrucci.
PARTI CIVILI (AVV. PETRUCCI): Signor Presidente, Signori della Corte,
Avvocato Petrucci, intervengo in conclusione per un gruppo di lavoratori della
Federconsorzi.
Il mio compito nella distribuzione delle Parti di discussione che ci
siamo attribuiti con i colleghi del Collegio difensivo atterrà ad una parte
molto specifica in parte già egregiamente toccata e discussa dall'Avvocato
Fanfani e cioè la configurabilità astratta su questi soggetti imputati dei
reati di cui al capo di imputazione con l'ipotesi di bancarotta e le condotte
soggettive e il loro inquadramento rispetto al quadro normativo generale.
Mi permetterò al termine di questa discussione di allegare una memoria,
una memoria che in realtà avevo preparato per una discussione più ampia che
eviterò di fare, trattenermi ai tempi e soprattutto perché conosco con quale
padronanza il Tribunale conosca le carte di questo processo.
La prima questione che intendo trattare parte da ciò che ho letto nella
memoria difensiva degli Avvocati della Difesa, c'è la prima tesi che
sostiene... la Difesa è che nessuno dei soggetti che sono stati individuati
come responsabili dei fatti di cui al capo di imputazione rientri in quella
categoria di soggetti qualificati e tassativamente specificati che possano porre
in essere atti tali da procurare una bancarotta e quindi secondo la tesi
difensiva in assenza della condizione soggettiva di almeno di uno dei
concorrenti l'ipotesi astratta dei reati contestati non è ravvisabile, quindi
verrebbe meno tutto il castello accusatorio prospettato dal Pubblico Ministero
e che ha trovato conferma nell'ampia e complessa indagine dibattimentale che
peraltro già trovava forte conforto nella documentazione acquisita agli atti
debba venir meno in assenza di un soggetto intraneo che possa sorreggere la
fattispecie della bancarotta.
Noi crediamo che sia una tesi seppur dottamente costruita non
attendibile, innanzitutto perché non è vero quanto sostiene la Difesa che il
Pubblico Ministero cada in errore nell'assimilare la posizione dell'Amministratore
a quella del Commissario, perché si legge nella memoria le due figure pur
avendo dei momenti di incontro, pur rappresentando delle similitudini nella
sostanza sono profondamente diverse tanto che gli elementi di differenza sono
maggiori e ponderanti rispetto alle ipotesi di contatto.
In primo luogo dobbiamo ricordare come l'Avvocato D'Ercole non fosse
soltanto il Commissario Giudiziale ma fosse anche il Liquidatore Giudiziale
della Federconsorzi e pertanto in questa veste sicuramente rientrava tra le
figure tipiche indicate per essere coinvolto in una ipotesi di bancarotta, ma
non è solo questo, non è solo un problema formale, la dottrina insegna che
l'ammissione al Concordato Preventivo non determina lo spossessamento del
debitore né determina una sostituzione nella amministrazione dei beni, ma al
contrario il debitore conserva l'amministrazione dell'impresa e pur agendo
sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale mette in atto tutti quei
comportamenti che spettano all'Amministratore.
Ma questa posizione della dottrina viene confermata fortemente dalla
giurisprudenza della Suprema Corte, io ho letto la memoria, vedo che vengono
citate Sentenze, tra l'altro Sentenze come diceva anche ieri l'Avvocato Fabbri
datate, Sentenze dell'81, del '74, io voglio leggere una Sentenza della
Cassazione, della Seconda Sezione della Cassazione Civile del 2000, la Sentenza
numero 8956 del 2000 Presidente Baldassarri che riferisce e riporta, ribadisce
la identità dei poteri del Commissario Governativo e quello dell'Amministratore
di una società cooperativa, dice questa Sentenza: "I limiti del
Commissario come per l'Amministratore sono dettate dalla norma di legge
dall'atto costitutivo e dallo statuto e non è limitato all'ordinaria
amministrazione a meno che questo non sia espressamente indicato nel Decreto di
nomina".
E tanto è vero questo che anche nella Sentenza di Omologa del
Concordato quando si va a prendere in considerazione la meritevolezza degli
amministratori ad ottenere l'Omologa del Concordato come previsto dall'articolo
181 numero 4 della Legge Fallimentare non fanno riferimento alle condotte degli
Amministratori precedenti sui quali c'era stato già un giudizio negativo,
sanzionatorio, che aveva portato alla rimozione di quegli organi ed al commissariamento,
ma il Tribunale scinde correttamente in due fasi la fase ordinaria e la fase
commissariale, e il giudizio di meritevolezza che comporta l'ammissione al
Concordato è legato al comportamento messo in essere dalla fase gestita dal
Commissario.
Per queste ragioni la prima questione che solleva la Difesa sulla
configurabilità in astratto in capo ai soggetti individuati dell'ipotesi della
bancarotta appare infondata.
Secondo aspetto strettamente collegato, è quello di vedere se le
condotte messe in essere dai quattro imputati ricorrano con le fattispecie
astratte previste dalla norma; anche su questo ci viene in soccorso la
Cassazione in maniera molto netta, intanto due Sentenze molto recenti che poi
mi permetterò di produrre al Tribunale, Cassazione Penale quinta del 3 marzo
'99 la numero 2876 dove appunto si ribadisce come in tema di bancarotta
fraudolenta per distrazione o occultamento “Ad integrare l'elemento soggettivo
è sufficiente il dolo generico - questo lo sapevamo - dal momento che è
necessario che la gente perseguendo un interesse proprio o di terzi estranei
all'impresa abbia conoscenza e volontà di porre in essere atti incompatibili
con gli interessi della stessa in quanto aventi quale conseguenza la lesione
del patrimonio aziendale diminuzione delle garanzie e l'indebolimento delle
posizioni dei creditori”, caso nostro, calzante, ma ancora di più la Cassazione
va ancora oltre e ci dice che è anche sufficiente il dolo eventuale, può anche
ricorrere il dolo eventuale e ci dice con una Sentenza del '98 la Quinta
Sezione della Cassazione Penale 15 aprile '98 la numero 4427 "L'elemento
soggettivo del reato di bancarotta preferenziale è ravvisabile ogni volta
l'atteggiamento psicologico del soggetto sia rivolto a favorire un creditore
riflettendosi contemporaneamente anche secondo lo schema tipico del dolo
eventuale nel pregiudizio per altri", pertanto vediamo come c'è da parte
della Cassazione una indicazione precisa su quella che debba essere la
condotta, il comportamento e quando questo comportamento integra la fattispecie
criminosa contestata.
Da questa prima breve e sommaria esposizione del quadro normativo e
giurisprudenziale brevemente vorrei andare a cogliere i comportamenti e le
condotte poste in essere dai quattro imputati di questo processo.
La Federconsorzi è una struttura di antichissima data, come ricordava
anche l'Avvocato Fabbri, nasce alla fine dell'800 per rispondere alla grave
crisi agraria che investiva l'Europa, l'arrivo del riso, il grano russo,
insomma si volevano organizzare i contadini per rispondere a questa crisi,
nasce come una mutua secondo le norme del diritto privato, ha varie
vicissitudini, durante il fascismo viene sottoposta al Ministero
dell'Agricoltura e Foreste, torna nel '48 ad essere una mutua con
caratteristiche del consorzio e della tutela dei suoi consorziati.
Diciamo era la D.C. dei contadini, la D.C. dei bancari, si voleva
contrapporre, è stato sempre una grande potenza economica e politica per la
Democrazia Cristiana, tanto che si arriva al dissesto proprio perché la
Federconsorzi svolgeva sempre meno quel ruolo di impresa e sempre più quel
ruolo di assistenza, di sostegno, di supporto ai consorzi e si arriva a un
forte indebitamento proprio perché le banche consentono di sorreggere questa
struttura che come ripetevo oltre a essere una grande organizzazione di
contadini e di agricoltori era anche una grande potenza elettorale per la
Democrazia Cristiana.
E si arriva quindi al 1991, si insedia il Governo Andreotti, viene
nominato un Ministro dell'Agricoltura l'Onorevole Goria, Goria era stato
Ministro del Tesoro, era stato il Presidente del Consiglio, vedeva un po' un
ridimensionamento del suo ruolo questo incarico, ma certamente voleva prendere
a cuore, di petto le questioni di questo Ministero che voleva utilizzarlo anche
come rilancio della propria immagine politica.
Il bilancio della Fedit appariva in pareggio, in realtà appariva in
pareggio perché vi era un forte indebitamento delle banche che sostenevano
questa struttura.
E si era un po' ad un bivio permettetemi questa brevissima uscita dagli
atti del processo, perché in quegli anni il Partito Socialista che pur essendo
Partito alleato con la Democrazia Cristiana era anche partito fortemente
antagonista, c'erano stati negli anni '80 i governi Craxi, quella rincorsa tra
la D.C. e il P.S.I. e il Partito Socialista non tollerava più, non consentiva
più che si ricorresse al credito, al finanziamento statale per sorreggere la
Federconsorzi, non lo tollerava più perché era struttura dalla quale era
assente, sapeva quanto contava per l'economia politica di quel Partito
antagonista la struttura della Federconsorzi e quindi come riferiva in
quest'aula il Senatore Fabbri che era il Capogruppo del P.S.I. al Senato, il
P.S.I. voleva che si andasse a una liquidazione, voleva che si andasse a
verificare le responsabilità degli Amministratori di quel consorzio, e quindi
era una questione che era sul tavolo del Governo in modo molto forte, molto
pressante, se ne occuparono Andreotti Presidente del Consiglio come hanno
riferito anche in quest'aula, il Segretario Politico Forlani, i Presidenti
della Coldiretti che aveva poi una emanazione diretta sulla Federconsorzi
Lobianco, Gioia, Presidente della Confagricoltura e il Ministro Goria.
Le posizioni non erano unanime come abbiamo visto, come si evince dai
verbali, vi era una parte Lobianco e Gioia che tendevano a rallentare
"Andiamo piano, vediamo cosa possiamo fare" e dall'altra parte
Andreotti e Forlani che sapevano che non potevano tenere più a bada l'alleato
socialista che chiedeva il conto su questa vicenda.
E Goria cercava di cogliere, di capire, attraverso quali strumenti si
potesse uscire da questa situazione, è evidente che il Ministro Goria riteneva
di poter arrivare ad un ridimensionamento della struttura, il pagamento delle
banche attraverso la dismissione dei beni, una parte dei beni e quindi
rilanciare sotto forme diverse, più agili l'importante struttura della
Federconsorzi.
Mentre era ancora in corso questa discussione vi è una improvvisa
accelerazione, il 17 maggio del '91 il Ministro Goria notifica l'avvenuto
commissariamento della Fedit e questo colse di sorpresa anche l'ambiente
politico, e su questo è importante la testimonianza di Pellizzoni che era il
Direttore Generale della Fedit, il quale la sera stessa del commissariamento,
lo si legge nelle pagine 333 e 334 della sua deposizione racconta come Capaldo
che era Consulente, poi vedremo meglio, che era Consulente di Fedit, Consulente
anomalo, era in realtà l'uomo che teneva i rapporti tra la politica e la banca
e le banche all'interno della Federazione, il Pellizzoni ricorda, il Pellizzoni
non poteva che essere uomo vicino a Capaldo, perché l'aveva scelto lui come
Direttore Generale, ricorda come quella sera stessa Capaldo diceva in giro a
loro che era stato lui a suggerire al Ministro Goria di intraprendere quella
strada e quella strada era possibile solo se le banche fossero state
consenzienti, solo se le banche avessero acconsentito a graduale rientro
transattivo dei debiti in corso.
Il giorno successivo alla notifica del Decreto del commissariamento le
banche revocano le linee di credito alla Federconsorzi e chiesero il rientro
degli scoperti.
Questo determinò il disastro finale, questo era ciò che Goria non si aspettava, a quel punto il Ministro aveva
due strade: il Concordato Preventivo e la Liquidazione Coatta Amministrativa,
il Concordato rispetto alla Liquidazione aveva dei vantaggi, non apriva
automaticamente una azione di responsabilità nei confronti degli
Amministratori, perché questo restava in mano all'assemblea, non si correva il
rischio delle revocatorie e delle dismissioni fatte fino al Concordato, fino
all'Omologa del Concordato, era molto più difficile tenendo in mano il
controllo dell'amministrazione che si potesse arrivare ad una bancarotta fraudolenta,
quindi si sceglie la strada del Concordato, si nominano il 4 luglio i
Commissari Cigliana, Gambino e Locatelli i quali presentano istanza di
ammissione al Concordato, il Presidente Greco mantiene lui stesso il ruolo di
Giudice Delegato, viene nominato Commissario Giudiziale il Dottor Picardi.
Tutta questa vicenda è fondamentale il ruolo del Professor Capaldo,
Capaldo era stato indicato, suggerito, sponsorizzato da Lobianco come
Consulente all'interno di Federconsorzi; riferiscono alcuni membri del Collegio
Sindacale, Cocco, se non sbaglio il nome che non si muoveva foglia che Capaldo
non volesse, aveva rapporti con le banche e aveva rapporti con il potere
politico era lui quello che determinava le scelte, le strategie, era lui che
aveva consigliato il Ministro a prendere quella strada e allora come si può
pensare che il Ministro avesse accelerato in quel modo il commissariamento se
non avesse concordato con le banche come gli suggeriva Capaldo il piano del
rientro, se non avesse detto cosa stava per accadere e come si può pensare che
Capaldo che era il Presidente del Banco di Santo Spirito era esponente
importante del Banco di Roma della quale diventerà Presidente dopo la fusione,
non sapesse, non abbia avuto un ruolo in entrambe le due scelte, come non sapesse
che le banche il giorno dopo avrebbero chiesto l'immediato rientro da parte
della Federconsorzi.
Anche qui le vicende politiche con quelle economiche si intrecciano,
gli ambienti si sostiene, si sosteneva che il Partito Socialista ebbe un ruolo
determinante in questo rientro che venne chiesto dalle banche, il Partito
Socialista che aveva visto questo commissariamento a fronte della loro
richiesta di liquidazione in quel momento controllava fortemente anche i
vertici delle banche si dice che abbia avuto un ruolo nel chiedere l'immediato
rientro per strangolare la Federconsorzi, sta di fatto che come racconta il
Direttore Generale di Fedit Pellizzoni, Capaldo che era il dominus peraltro era un Consulente estraneo, era un Consulente che
risulta non fosse pagato, perché stava lì a fare il Consulente non pagato in un
ambiente dove tutti prendevano fior di quattrini.
Dopo il commissariamento non si vede più in Fedit, formalmente non ha
più alcun ruolo attivo all'interno del consorzio; sappiamo però che da quel
momento Capaldo comincia a lavorare su un tavolo degli opposti interessi
rispetto a quelli della Federazione, è lui che dà il nome al famoso Piano
Capaldo, che viene presentato dall'Avvocato milanese Casella che propone
l'acquisto in massa dei beni della Fedit al prezzo complessivo di 2.150
miliardi e questa stima dell'acquisto di massa su cui poi mi soffermerò a lungo
era una stima ben difforme sia da quella che era stata richiesta dal Giudice
Delegato il quale aveva ottenuto una stima, aveva fatto stimare i beni della
Federazione e aveva verificato appunto una stima di 4.800 miliardi che in
qualche modo conciliava, si conciliava, era vicina alla stima che era stata
disposta dal Commissario Picardi e lì con criteri più prudenziali si era
arrivati ad una stima di 4.000 miliardi.
Gli stessi Commissari come ricorda Locatelli avevano fatto fare una
stima di massima intorno ai 4.000 miliardi dei beni della Fedit, una
valutazione che avrebbe consentito il pagamento di circa il 70 per cento del
debito; e qui che si comincia a porre la questione se procedere ad una vendita
frazionata come riferisce Locatelli, il Commissario Locatelli, di essere stato
lui un sostenitore di questa linea o di procedere alla vendita in blocco come
invece sosteneva fortemente il Presidente Greco.
Come diceva l'Avvocato Fanfani la costituzione di questa società, di
questa costituenda società, la S.G.R., presentava un meccanismo particolare,
innanzitutto era formato da alcuni dei creditori della S.G.R., alcuni creditori
della S.G.R. che peraltro non cedevano i loro crediti, quindi acquistavano e
poi partecipavano al riparto tanto da essere loro soddisfatti per una quota
oltre il 100 per cento ai danni degli altri che invece non ne facevano parte,
quindi ci sono alcuni creditori, i più forti, le banche, che trovano un
meccanismo speculativo sicuramente in violazione della par conditio creditorum.
In tutto questo nasce la sconcertante questione dell'istanza del 27...
dell'istanza del 27 maggio del '92, questo credo che sia un po' il cuore di
questa vicenda, per lo meno evidenzia con molta chiarezza quale fosse il
disegno criminoso che era stato posto in essere, lì succede come è stato
ripetuto che appunto il capitale sociale della Fedit era sceso, era sparito e
quindi c'erano due strade: o si convocava l'assemblea per nominare, dichiarare
la Liquidazione Coatta facendo saltare il Concordato oppure si evitava, si
considerava la Procedura Concorsuale sufficiente e quindi non necessaria la
fase della Liquidazione.
Su questo dai verbali non è chiarissimo quale fossero le posizioni
perché si contraddicono tra loro i vari tre Commissari, mi pare di capire che
la posizione di Locatelli fosse quella di ritenere non necessaria la
convocazione dell'assemblea, sta di fatto che questa si scontrava di fronte a
una giurisprudenza consolidata del Tribunale di Roma, la giurisprudenza che già
è stata applicata un caso simile, l'Agrifactoring dove si era arrivati alla
Liquidazione e pertanto i Commissari Cigliana che poi era il Commissario
presente, era quello che aveva la gestione reale, non si sentivano di compiere
senza una copertura del Presidente del Tribunale, del Giudice Delegato, e
pertanto per loro tutela presentano una istanza, la famosa istanza.
Questa istanza sparisce nel nulla, non si trova più niente, non si
hanno più tracce, non rispose mai il Presidente Greco, il Giudice Delegato
Greco all'istanza che veniva presentata e forse non si sarebbe mai trovata.
Se non che il nuovo Commissario Piovano, tipo puntiglioso e scrupoloso
dalla lettura delle carte quanto meno si accorge che c'è un'istanza
protocollata dal suo ufficio che riguardava la precedente gestione, ma non
c'era una risposta a quell'istanza.
E lui chiede al Presidente Greco con il quale aveva rapporti costanti
che fine avesse fatto, beh adesso conosciamo tutto, anche l'Avvocato Fanfani si
è soffermato, è chiaro che la sibillina frase che viene pronunciata:
"Istanza restituita, istanza ritirata" è un chiaro segnale di chi
invita il suo interlocutore a riprendersela indietro, contando sulla compiacenza,
sulla collaborazione, perché le giustificazioni che dà il Presidente Greco non
sono credibili, noi che facciamo questo mestiere o Avvocati o Magistrati ma
come è pensabile che un Presidente di Sezione, un Giudice Delegato possa
rispondere: "Ma io non ho risposto perché questa istanza non è stata
presentata formalmente, non è stata presentata in Cancelleria", e mica
sono io il Cancelliere che vado a protocollare l'istanza, ma come si può
credere a una cosa di questo tipo in una vicenda così complessa e delicata,
perché non si dice all'interlocutore che va a depositarla: "Guardi vada in
Cancelleria e la depositi", o la si va a depositare in Cancelleria visto
che uno ce l'ha in mano o manda una nota, una istanza, ...(incomprensibile)
riprendere, formalizzare il deposito, non è credibile questa giustificazione
del Presidente il quale riferisce di non averla valutata perché era una istanza
non formalmente protocollata.
E se fosse vero per assurdo quanto dice Greco che risulta nei verbali,
perché avrebbe pronunciato la frase sibillina: "Istanza ritirata, istanza
non presentata”? non c’era motivo, se non ci fosse un comportamento doloso di
chi non voleva rispondere a quella istanza perché non poteva... doveva
discuterne con i membri del Collegio, doveva affrontarla, doveva modificare la
giurisprudenza, era una cosa scomoda. Ma poi lo spiega Cigliana a Piovano cosa
era quella istanza, della nota dell’8 luglio.
Era una istanza dove questi Commissari, che sostanzialmente erano svuotati, non riuscivano a svolgere le loro mansioni, perché i Commissari chiedevano, ad esempio, al Presidente di fare delle vendite, di procedere a vendere, perché loro avevano dei debiti pressanti a cui far fronte, gli interessi passivi erano costati 2 miliardi al giorno, nella fase precedente; e loro dovevano rispondere, e il Presidente su questo aveva sempre... poi lo vedremo, aveva sempre creato ostacoli, non era stato mai disponibile, non recepiva.
E allora loro dissero al Presidente: “Questa istanza la mandiamo perché vogliamo che sia lei ad assumersi la responsabilità di questa scelta. Perché la giurisprudenza del Tribunale è diversa e allora noi come Commissari non vogliamo questa responsabilità”.
In una situazione già deteriorata, i Commissari non erano d’accordo, erano perplessi sulla stima, erano perplessi sulla procedura, erano perplessi che non si voleva andare a vendere parzialmente alcuni pezzi pregiati, e tutto questo poi li porterà alle dimissioni.
Ma la risposta di Greco, che era quella di dire a Piovano: “Se la riprenda” o comunque “Me la riporti con il parere di D’Alessandro”, non era altro che una manovra dilatoria per arrivare all’Omologa prima di rispondere a quelle istanze.
E anche le considerazioni dell’Avvocato Lemme di ieri, lui diceva: “Ma in fondo Greco che interessi aveva? Cosa ci ha guadagnato?”. A parte che non lo sappiamo, ma non è questo il punto, perché per l’abuso di ufficio il procurare vantaggi ad altri integra il reato; il reato è perfezionato, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, nel momento in cui si provoca vantaggio ingiusto ad un altro, e qua non c’è dubbio che il vantaggio ingiusto sia stato procurato, ed è sufficiente questo, perché non c’è dubbio che il Presidente Greco puntasse all’approvazione del piano Capaldo, non voleva altre strade se non il piano Capaldo.
I Commissari Gambino e Locatelli hanno ricordato, qui davanti a voi, l’atteggiamento temporeggiatore del Presidente Greco. L’immobile di Piazza Indipendenza, le Ferrovie dello Stato offrivano 180 miliardi, lo volevano comprare, il Presidente Greco non acconsentì, non le fece andare avanti queste trattative e lo sapete che fine ha fatto l’immobile di Piazza Indipendenza? È in vendita in questi giorni, Sole Ventiquattrore dei primi di settembre, del nove settembre, del sei settembre. 88.000.000 di euro il prezzo base, il prezzo di offerta, inferiore ai centottanta di dieci anni fa.
Ma quello non era nell’interesse dei creditori, bisognava aspettare, bisognava vendere tutto insieme.
Il 23 luglio viene pubblicata la Sentenza di Omologa del Concordato per la cessione dei beni. L’Avvocato Fabbri si è soffermato a lungo, io non ho le competenze per entrare in una discussione di quel tipo, sulle caratteristiche del concordato, sulla cessione, che non ci sia stata la cessione.
Sta di fatto che dalla stessa lettura della Sentenza, dei conti che vengono fatti nella Sentenza di omologa, quel concordato non aveva i requisiti.
Non aveva i requisiti perché in quel concordato, a quel prezzo, non si potevano soddisfare i creditori chirografari al 40 per cento, fate i conti. Nelle motivazioni della Sentenza si arriva ad una distribuzione per i creditori chirografari del 32 per cento.
È importante, anche qui ricordare, anche se voi lo sapete benissimo, che l’acquisto in massa dei beni della Fedit da parte di S.G.R. comprendesse tutti i beni di proprietà della Fedit fino al 30 novembre del ’91; quindi non soltanto quelli inventariati.
Quindi significava che se un bene non era stato ricompreso nella relazione di Picardi, e quindi non ricompreso nella stima fatta da Picardi, questo sarebbe passato comunque ad S.G.R. purché esistente al 30 novembre ’91, del patrimonio Fedit senza aumento di prezzo.
Questo vuol dire che la stima di duemilacentocinquanta offerta, dal prezzo offerto di duemilacentocinquanta era in realtà più basso, come è stato più basso.
Perché i beni che sono stati venduti, acquistati tra il ’91 e il ’93 per 400 miliardi venivano scalati integralmente dall’offerta del piano Capaldo, per l’assurdo dove nel piano Capaldo si offriva il 40 per cento, quando i beni venivano dismessi, c’è una puntuale domanda del Presidente su questo, quando invece venivano venduti venivano considerati a prezzo pieno, quindi il prezzo si riduce ulteriormente.
Proprio su questo aspetto, nell’Atto Quadro si evidenzia una forzatura, perché nel decreto autorizzatorio del Tribunale del 23 marzo, si individuavano come beni solamente quelli della relazione del Commissario Picardi, nel quale non veniva indicata la data del 30 novembre, e questo, dopo ci verremo, stigmatizza il comportamento dell’Avvocato D’Ercole, il quale nel firmare l’Atto Quadro, firma un qualcosa che va oltre a quanto gli era stato autorizzato.
Su questo punto il Notaio Mariconda, sentito in questa aula che aveva stilato quell’atto, inizialmente dice: “Ma non me lo ricordo, non è possibile, non è così”, poi mi sembra proprio l’Avvocato De Priamo fece questa domanda, disse: “Ma guardi che nell’articolo successivo c’è scritto proprio questo, che comprende tutti i beni”, dice: “No, noi intendevamo i beni strumentali, soltanto i beni strumentali con quelli indicati nella relazione di Picardi”, anche se non era così, perché l’Atto Quadro era chiaro: comprendeva tutti beni non solo della relazione Picardi, ma anche di proprietà della Fedit al 30 novembre.
E questo ha comportato un indubbio ulteriore vantaggio al consorzio: innanzitutto i crediti M.A.F., cambiali per 1066 miliardi, perché è vero che non erano crediti esigibili perché non erano stati inseriti nella Finanziaria, ma si può ritenere che un credito dello Stato abbia valore zero? Si può prevedere che lo Stato faccia bancarotta e non paghi mai quel credito? Si potrà abbattere, si potrà limitare, non si potrà annullare.
Come non vengono considerati i crediti nei confronti dei Consorzi, di otto consorzi: 186 miliardi di cambiali dopo l’Omologa del Concordato, crediti recuperabili, in misura minore, non in misura piena nei confronti di soggetti solvibili, esistenti, non sottoposti a misure liquidatorie, tutti questi passano ad S.G.R..
Quindi anche rispetto alla situazione iniziale qui vediamo come si evolve la situazione.
Quando si arriva all’Atto Quadro si va oltre, perché tutta la tesi anche della Difesa dell’Avvocato Vassalli sulla posizione di D’Ercole e quindi scardinare dalla posizione di D’Ercole la bancarotta, poi vedremo su D’Ercole, ma D’Ercole ha una responsabilità infinita, perché quando D’Ercole va a firmare l’Atto Quadro firma un atto diverso rispetto al decreto di autorizzazione che aveva ricevuto e ne era consapevole che era diverso: uno perché era stato chiamato perché era un esperto, era un Avvocato fallimentarista, perché si era dimesso Piovano, perché diceva: “Serve un Avvocato esperto, se non me lo date me ne vado” e lo dice il Ministro Diana, il Ministro Diana dice: “A me D’Ercole mi spiegava passo per passo”; non è stato un mero esecutore, è stato colui il quale consapevole della situazione si è adoperato fino in fondo perché si potesse realizzare il piano Capaldo, un piano sicuramente a svantaggio di una buona parte di creditori.
Ruolo importante lo svolge Carbonetti, il Professor Carbonetti.
Il Professor Carbonetti non è una posizione marginale, è colui il quale organizza fattivamente la società S.G.R., collabora alla stesura dell’Atto Quadro, ne è Amministratore, poi ne diventa Presidente al posto di Capaldo.
Capaldo abbiamo visto, consulente, consigliere del Ministro, Presidente della banca, suggerisce al Ministro di fare l’operazione del concordato, organizza gli interessi diversi organizzando S.G.R. al punto tale di non comparire nella proposta che fa presentare a Casella, ma diventa Presidente di questa società.
Carbonetti è l’uomo operativo. Carbonetti organizza, ne diventa Consigliere, ne diventerà Presidente.
Ma cosa succede con Carbonetti? Questa è un’altra buccia di banana nel quale ci sono caduti.
Perché il Presidente Greco, prima di omologare il Concordato chiede proprio a Carbonetti, che sta organizzando la S.G.R. di stimare la proposta di Casella.
Quindi chiede a colui il quale è il beneficiario della proposta di dire: “C’è una proposta vantaggiosa per la controparte”. Che motivo aveva Greco di chiedere un’altra stima? Aveva già una stima, 4800 miliardi; aveva la stima del Professor Picardi, perché chiede un’altra stima? Perché chiede ad un altro tecnico se la stima di 2150 miliardi è buona? È accoglibile? È evidente, perché aveva bisogno di sostenere nella sua Sentenza che quella offerta era congrua, che la vendita in massa era favorevole, ma succede forse l’imprevedibile, forse non sapeva che Carbonetti nel contempo stava adoperandosi per acquistare quei beni.
Sta di fatto che questa consulenza non viene nemmeno menzionata nella Sentenza di omologa, perché si chiede una consulenza e poi non la si usa? Perché si è in malafede, non la si usa perché si sa che il nome di Carbonetti, Consigliere e poi Presidente della controparte non può dare il parere di congruità e sparisce anche questa consulenza come l’istanza del 27 maggio non si trova più, viene occultata, diventa l’elemento pericoloso, la buccia di banana.
Però mica tutto riesce alla perfezione. Qui c’è un problema; che è stato pagato Carbonetti, ci sono i decreti di liquidazione, quelli mica possono sparire.
E quindi si risale a questa cosa, a questo parere dato sulla congruità dell’offerta, del prezzo offerto chiesta a chi offre che naturalmente dice che è congrua, poi è stata trovata nelle carte di Picardi, dice che è congrua, naturalmente.
Allora leggo, nella memoria, mi pare del Professor Vassalli o del Professor Del Re: “Sì, ma che incompatibilità c’è? La società S.G.R. mica era costituita, mica è costituita”. Quindi non è così, perché l’offerta Casella è irrevocabile, gli interessi sottostanti si sono determinati tutti, come si può sostenere che gli effetti sottostanti non abbiano già prodotto gli effetti per i proponenti.
In tutto questo intanto cosa sta succedendo? Si sono dimessi i tre Commissari originali: Cigliana, Gambino, Locatelli, erano in disaccordo con il Giudice delegato, non li convinceva la stima, non li convinceva la procedura, non riuscivano a gestire, di fatto il dominus era il Giudice delegato...
Arriva Piovano, il Professor Piovano, il quale, come racconta, accetta con molte perplessità, lo fa perché glielo chiede l’allora Governatore della Banca d’Italia Ciampi; ma neanche lui ci vede chiaro, non ci sta, non lo convince, non è d’accordo con la procedura, dice: “Perché dobbiamo procedere alla vendita di massa e non possiamo vendere per la vendita frazionale?”.
Per altro su questo punto, mi era sfuggito lo dico ora, il fatto che poi dalla vendita del beni sia stato raggiunto il 40 per cento per soddisfare in creditori chirografari, non è un elemento a vantaggio della Difesa, ma questa è la prova di come il piano Capaldo fosse una vendita a prezzo vile, perché tant’è che pure con quello stratagemma si arriva a raccogliere, a superare la soglia del 40 per cento.
Questa è la prova che se si fosse venduto con vendita frazionata, come per altro ieri, mi sembra che l’Avvocato Rosi ci tornasse su questo, è evidente che immettere sul mercato una massa di beni e venderli in modo frazionato produce un effetto diverso sul mercato.
Ma quella è la prova, perché poi di fatto si supera quella soglia e quella soglia non superata, che consentirà appunto di pagare al 40 per cento, nella rimanenza non va a vantaggio di tutti i creditori, ma va a vantaggio soltanto di quelli di S.G.R., per il meccanismo che dicevamo prima.
In tutto questo, quando Piovano si dimette, perché lui chiede un Avvocato, chiede l’Avvocato Benincasa, l’Avvocato fallimentarista, che tra l’altro adesso mi pare che sia diventato il liquidatore giudiziale, e non gli viene concesso, costa troppo, si sono spesi miliardi su miliardi, costava troppo, è caro l’Avvocato Benincasa, però forse se lo poteva permettere.
E viene nominato l’Avvocato D’Ercole, e non viene nominato perché è il primo che passa per strada e lo mettiamo lì, viene nominato D’Ercole perché nelle motivazioni formali, perché Piovano ha spiegato che vi era una motivazione formale e una motivazione sostanziale, nella sostanza se ne andava perché non era convinto, nella forma, di fronte al Ministro si dimetteva perché serviva un Avvocato, una persona esperta di procedure concorsuali che potesse capire quello che si andava a firmare e lui non si sentiva di farlo. Quindi il D’Ercole viene individuato non perché passa per strada come l’utile fesso, perché era quello che doveva capire fino in fondo cosa andava a firmare, doveva capire il significato, le ripercussioni degli atti che firmava.
E così è stato, così è stato perché come da come racconta il Ministro Diana, dice: “Io venivo relazionato da D’Ercole, non ero io che dicevo cosa doveva fare, venivo relazionato e mi spiegava i passaggi che sono stati fatti, le responsabilità che lui si era scelto, e lui si è assunto una responsabilità gravissima, perché ha firmato un atto in violazione degli interessi dei creditori e lo ha firmato in violazione dell’atto autorizzatorio, ha firmato una cosa diversa da quella che poteva firmare” e allora cosa serve di più per arrivare a configurare quel dolo generico, quel dolo eventuale che chiede la giurisprudenza del reato di bancarotta fraudolenta?
Io credo che sia difficile trovare... io credo che il G.I.P. abbia fatto un grande lavoro intanto, il G.I.P. ha ridotto le posizioni processuali e le ha limitate a quelle posizioni che vedeva più forti, perché il disegno di Greco, Capaldo, D’Ercole e Carbonetti, come ho cercato di illustrare, ma voi conoscete le carte molto meglio di me, come si può sostenere che non sia un accordo fraudolento per impossessarsi dei beni della Federconsorzi ad un prezzo vile di 2150 miliardi e per arrivare a questo si occultano documenti, si nascondo pareri, si va contro gli atti autorizzatori, sono molte le violazioni, non è un errore da colpa lieve, è un errore gravissimo commesso dal Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma; commesso dai maggiori esperti di Diritto Fallimentare d’Italia ai danni di migliaia di lavoratori, ai danni di Consorzi Agrari.
Ieri il Pubblico Ministero vi ha fatto una richiesta di condanna per tutti, non attiene alla Parte Civile le pene che vengono chieste né le pene che vengono comminate agli imputati.
Devo dire però che ha chiesto delle pene basse, molto basse, credo lo abbia fatto perché non ha voluto dare un atteggiamento persecutorio, tre anni, tre anni e due mesi, la bancarotta di una S.r.l., di una azienda... di una macelleria, non so, questa è la più grande bancarotta del dopoguerra, è la più grande bancarotta del più grande Consorzio Agrario d’Europa, e quindi deciderà il Tribunale se ne ravviserà gli estremi di una condanna, e naturalmente non siamo interessati a che condanna verrà comminata, personalmente sono sempre dell’idea che la condanna debba essere mite e certa, perché le condanne eclatanti non servono a nulla, l’importante è che sia certa, in questo Paese sono rare le condanne certe.
Quello che mi interessa è però che il Tribunale sappia quali sono i danni morali ed economici che hanno sopportato le Parti Civili, i lavoratori che noi rappresentiamo.
Il danno di trovarsi a quaranta, cinquant’anni senza lavoro, in Cassa integrazione, con l’incertezza del domani, famiglie che si sono sfasciate, persone che non hanno più recuperato la loro serenità, persone che sono state comunque rinquadrate quando sono state riassunte a livelli bassissimi, Francesco Rosi che ha anche eseguito gli aspetti lavoristici insieme all’Avvocato Fabbri di questa... sa bene in quale caselle lavorative sono stati inquadrati; io per tanto concludo riportandomi a delle conclusioni scritte e alla nota spese chiedendo questo al Tribunale, se sarete convinti della colpevolezza e della gravità dei fatti che sono emersi in questo processo concedete alle Parti Civili un giusto risarcimento del danno, non è un danno di poco conto, non è un danno formale, è un danno gravissimo alla vita di relazione, alla serenità psicologica, alla vita lavorativa di questi lavoratori. Per altro la presenza... tutto questo processo dimostra con grande fatica, perché venire a Perugia da Roma, tutte queste udienze, sono stati presenti, alcuni, quasi sempre, vi testimonia quale sia lo stato d’animo e l’aspettativa, la fiducia che rivestono nella Giustizia e in questo Tribunale.
Mi verrebbe di rispondere con una battuta, ieri l’Avvocato Lemme che voleva assimilare il Presidente Greco con i Giudici di Milano che oggi stanno, in questi giorni, decidendo sulla famosa faccenda I.M.I., S.I.R., la differenza, Professor Lemme è negli interessi, è solo negli interessi, solo lì; noi crediamo che sia uguale per tutti la Legge in questo Paese, stanno facendo di tutto perché non sia più così, ma noi ci batteremo nelle aule di giustizia perché la Legge sia uguale per tutti, per il Presidente Greco, per Capaldo, per Pellegrino e per D’Ercole, per tanto concludo confidando nella Sentenza di condanna, grazie.
PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): Presidente...
PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): depositi pure le sue richieste scritte. Dica Pubblico Ministero.
PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): siccome nella mia requisitoria di ieri non ho fatto nessun cenno alla motivazione circa l’entità delle pene e la questione è stata toccata, se mi si dà la parola...
PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): può fare in sede di replica, Pubblico Ministero.
PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAZZI): si tratta di una cosa telegrafica.
PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): procediamo con ordine.
L’udienza è sospesa per dieci minuti. (Sospensione)-
ALLA RIPRESA
Intendo dire che siccome l’Avvocato Greco ha iniziato la sua arringa tacciandosi di questa colpa, dico, uso il plurale perché io condivido esattamente la considerazione del Dottor Razzi sul valore significativo di quell’atteggiamento del Dottor Greco nel dire: “Se un Ministro pazzo fa la liquidazione amministrativa noi impugniamo subito” e se tanto poco basta appunto per avere questa patente che ci ha affibbiato l’Avvocato Lemme, io partirò da un tema berlusconiano per eccellenza che è quello del conflitto di interesse. Conflitto di interesse che per così dire permea di sé l’intero svolgimento di questo processo, non soltanto nella fase della procedura, ma anche nella fase antecedente che costituisce un light motive come tra poco mi permetterò di evidenziarvi alla luce del quale soltanto può essere compresa veramente, possono essere compresi veramente gli sfondi e le motivazioni di questa operazione sulla cui liceità già si sono ampiamente e con argomenti direi... perché sono dati documentali poi Presidente, qui è inutile che stiamo a discutere se uno era buono, cattivo, se era Ser Ciappelletto o se voleva fare carne di porco, il discorso è quello che si è fatto, il reato di bancarotta, si sono intrattenuti egregiamente, direi, prima l’Avvocato Fanfani e poi l’Avvocato Petrucci, è quello che è e quindi è un reato eminentemente a dolo generico, le motivazioni cosiddette i motivi e le ragioni interessano ben poco.
Ma è importante vedere, Presidente, io credo che non si possa comprendere bene questa vicenda se non si fa luce, e su questo mi soffermerò, è un elemento che già è stato nelle sue grandi linee evidenziato da chi mi ha preceduto, ma secondo me riveste una importanza decisiva e fondamentale per comprendere anche la genesi di questo piano scellerato, che tanto danno ha portato non soltanto e non tanto ai creditori, quanto e soprattutto ed è il profilo che a noi più interessa, e su questo è stato direi più che esaustivo l’Avvocato Fabbri, ai nostri rappresentati oggi costituiti Parte Civile che hanno visto disperdere tutta la loro vita lavorativa, il loro patrimonio quando... perché Presidente può capitare di perdere il lavoro, non esiste purtroppo un diritto assoluto a per sempre fare lo stesso lavoro, in questo caso però non doveva essere così.
L’Avvocato Fabbri vi ha dimostrato, non dico illustrato, ma dimostrato come la struttura, la rete produttiva della Federconsorzi poteva e doveva, ed era quello il motivo per cui si era ricorso a questa procedura essere mantenuta in vita, ulteriore fattispecie di dissipazione come subito vi dirò; bene, per comprendere la genesi di questo piano che effetti tanto devastanti ha avuto si deve a mio avviso, per forza, necessariamente, inevitabilmente partire da quella che è la posizione del Professor Capaldo, l’attività qui chiamata consulenziale in senso generico, se ne parla già nella richiesta di rinvio a giudizio del Dottor Razzi, ma io credo da questo dibattimento sia emersa da una serie di voi univoche in tutta la sua enormità, questa presenza di Capaldo, come anima, vera e propria anima strategica della Federconsorzi, cambiano i Direttori Generali, cambiano i Presidenti, Capaldo c’è sempre, interloquisce con uno, interloquisce con un altro, con documenti scritti, quando viene qui, come vedremo tenta di minimizzare, tra l’altro dando risposte che poi vengono smentite documentalmente, per carità è imputato gli è lecito dare risposte non conformi al vero come è lecito per noi poi trarne le conseguenze.
Il Professor Capaldo perché dico è l’anima delle scelte strategiche della Federconsorzi? Perché, Presidente, questo signore a cavallo tra il 1988 e il 1989 fa un qualche cosa che probabilmente nemmeno il Direttore Generale, sua sponte, avrebbe fatto; fa convocare, e qui ci sono i documenti, poi che il Professor Capaldo ci dica: “No, ma era un interesse scientifico, così, mi incuriosiva questa storia dei Consorzi Agrari”... Presidente, nessuno di noi Difensori della Parte Civile, purtroppo, è Professore universitario, ci dobbiamo prendere questa minusvalenza, però non siamo neanche del tutto stupidi, insomma. Non ci si può venire a dire: “Sì, ma per una mia mera curiosità”, quando c’è una lettera del 25 ottobre che abbiamo prodotto, il Professor Capaldo ovviamente non ha potuto negare come propria, dove si dice espressamente al Direttore Generale dell’epoca, Scotti, che purtroppo non abbiamo potuto sentire, “I Consorzi, ritengo indispensabile sottoporli singolarmente ad accurata analisi onde stabilire se, e nella affermativa in qual misura, essi possano determinare direttamente o indirettamente oneri a carico della Fedit oltre a quelli già contabilizzati”, e poi prosegue, non vi sto a rileggere perché sono documenti che conoscete. Quindi, una convocazione vera e propria, anche perché i Direttori dei C.A.P., fatti venire da tutta Italia... non è che non avessero esattamente nulla da fare e quindi, così, si dilettassero... e in due mesi ne vengono sentiti ben settantadue, tra il novembre ’88 e il gennaio ’89; il Professor Capaldo poi ci dice: “Beh, sì, in effetti quello è vero, ma insomma, lo abbiamo fatto così, a fini scientifici, però è finta lì, io poi della Federconsorzi ne ho risentito parlare nel ’92 quando, per ragioni che poi vedremo, ho elaborato questo piano filantropico...”... che appunto poi ha assunto... è stato, cioè, lui almeno ce lo disegna come piano filantropico, come filantropica del resto era questa attività consulenziale, dato che... non risulta essere mai stata retribuita, e non abbiamo dubbi su questo, Presidente; forse c’è stato alla fine una retribuzione globale, onnicomprensiva, in altre forme.
Ci dice: “Ma, insomma, sì, mi interessai di questa cosa, interloquii, su richiesta dell’Onorevole Lobianco, poi però della Federconsorzi non mi sono più occupato”; per nulla vero neanche questo, Presidente, adesso rimaniamo solo ai documenti. Il 16 marzo ’90 manda un approfondito appunto al Presidente, questa volta... al Direttore Generale, all’epoca, chiedo scusa, Pellizzoni, come si vede cambiano i dirigenti, con il suo placet, adesso diremo anche questo, ma lui rimane come punto di riferimento strategico, poi è lo stesso Pellizzoni che ce lo dice, che Capaldo era il suo punto di riferimento nelle scelte strategiche; certo, non è che si andava da Capaldo per parlare di una partita di sementi, chiaro che non era, ma parliamo proprio delle scelte strategiche, quindi delle scelte... il Professor Capaldo che sia, è inutile che lo stia a dire io, ordinario di ragioneria e di economia aziendale all’Università di Roma ad immemorabiles, io, dai primi anni in cui studiavo, negli anni ’80, già a Economia e Commercio c’era il Professor Capaldo, quindi persona... Presidente della Banca di Roma, all’epoca, prima del Banco di Santo Spirito e poi della Banca di Roma, persona di spiccatissimo rilievo internazionale nel campo appunto della economia aziendale e delle analisi di bilancio.
Nel marzo ’90 interloquisce ancora pienamente, ma ripeto, con appunti di sostanza, dove si