Tribunale penale di
Perugia
Sezione penale
collegiale
Proc. N. 10/01 rg. Dib.
Note di udienza
autorizzate
Per le parti civili rappresentate e difese dagli Avv.ti Fabio De Priamo, Francesco Fabbri, Francesco Paola e Francesco Rosi
* * * * *
La ricostruzione svolta dal PM nella sua richiesta di rinvio è stata pienamente riscontrata in sede di dibattimento, che ha confermato quindi tutta la costruzione del sistema accusatorio rappresentato.
Invero se da una parte il dibattimento avrebbe dovuto servire alla difesa di confutare la richiesta di rinvio a giudizio, al contrario proprio l’estesa attività istruttoria ha confermato in pieno la ricostruzione svolta dal P.M.. Anzi l’istruttoria ha chiarito alcuni profili d’ombra che l’istruttoria, posta in essere dal medesimo P.M., non aveva pienamente evidenziato.
Sotto altro profilo sono emersi chiari i danni subiti dai lavoratori quali parti civili nel presente processo.
Chiaramente non si vuole assolutamente ripercorrere l’intero complesso e lungo processo ma si cercherà in questa breve memoria di evidenziare alcuni ulteriori elementi che vengono a confermare e rafforzare l’ipotesi accusatoria svolta dal PM stesso.
Ci rimettiamo pertanto all’ampia istruttoria svolta nonché alla documentazione versata in atti che del resto da sola è sufficiente a delineare con pieno vigore l’ipotesi accusatoria cui al presente procedimento.
Del resto non può che evidenziarsi che il presente processo assume una sua peculiarità, in quanto quasi esclusivamente documentale e le testimonianze hanno unicamente avuto un funzione di conferma sotto il profilo della responsabilità penale, l’illecito posto in essere dagli attuali imputati.
La memoria si articolerà affrontando le seguenti questioni:
1.- Situazione della FEDIT intorno
al periodo del Commissariamento - pag. 3
2.- Capaldo - pag. 5
2.1.- Prima del commissariamento - pag. 5
2.2.- Dopo il commissariamento -
pag. 8
2.2.1.- Ruolo di Capaldo - pag. 9
2.2.2.- Contenuto dell’Offerta - pag. 13
2.2.3.- Prezzo
proposto da Capaldo - pag. 15
2.2.4. - Natura
di SGR - pag. 16
3.- Posizione di Greco - pag. 19
3.1.-
Procedimento di individuazione dei giudici - pag. 19
3.2.- A seguito dell’Ammissione del concordato vengono confermati vari aspetti: attesa della cordata prima della sentenza di omologa, no alla vendita frazionata, solo dopo la sentenza di omologa - pag. 20
3. 3.- Istanza
alla procedura dei Commissari di messa in Liquidazione della Federconsorzi per
perdita totale del Capitale - pag. 23
3.4.- Sentenza
di Omologa - pag. 27
4.- Valutazione del 40% del
pagamento dei creditori chirografi. - pag. 32
5.- Piano di dismissioni di
Picardi. Violazione delle prescrizioni della sentenza di Omologa. - pag. 36
6.- La posizione di Greco sull’offerta Casella - pag. 38
7.- Parere del Commissario
Giudiziale Picardi alla vendita in massa - pag. 39
8.- Parere del Commissario
Governativo Piovano alla vendita in massa - pag. 40
9.- Parere Comitato dei Creditori
(modalità di votazione – parere dissenziente Pettinari ) deposizione
Pettinari. - pag. 40
10.- La Posizione di Greco
relativamente ai diversi pareri richiesti - pag. 43
11.- Decreto di accettazione della
vendita in massa del 23/26 marzo 1993, connesso al decreto di
approvazione dell’atto quadro del 20 luglio 1993 e relazione Picardi 19
luglio 1993 - pag. 45
12.- Carbonetti - pag. 47
13.- D’Ercole - pag. 48
14.- Mancato svolgimento della
procedura di asta così come indicato nella sentenza di Omologa pag. 106.
- pag. 49
15.- Assenza di un inventario dei
beni e dei creditori - pag. 52
16.- Assenza da parte del Tribunale di fissazione dei criteri per la
comunicazione ai creditori per la partecipazione al capitale sociale di SGR,
nonché l’assenza di indicazione riguardo le modalità di tale partecipazione,
violazione della par conditio dei creditori - pag. 52
17.- Sentenza della Corte di
Cassazione Sez. V, n. 4034 del 1996 sulla conferma del sequestro preventivo dei
beni disposto dal Tribunale di Perugia - pag. 54
18.- Dipendenti - pag. 55
* * * * *
1.- Situazione della FEDIT intorno al periodo del Commissariamento
intenzione di Goria di voler
rilanciare la Fedit
Il sistema bancario era certamente più favorevole ad una procedura di concordato che di Liquidazione coatta. Sul punto è molto chiara la posizione di De Palma (BNL)
DE PALMA: per far capire come da una liquidazione coatta i crediti delle banche
sarebbero rimasti bloccati, mentre invece se ci fosse stato un subentro da parte
delle banche in una nuova società, probabilmente c’era una possibilità anche
di soluzione finale più favorevole per le banche, questo era un po’ il
discorso.
Della procedura di Concordato se ne parlò incidentalmente, ma in realtà
l’idea iniziale del Ministro era un po’ quella della liquidazione coatta
amministrativa, lui pensò che quella figura ipotizzasse più opportuna o
comunque quella che poteva essere una conclusione della vicenda, e questa
situazione indubbiamente era una situazione che aveva dei suoi aspetti…
Il Ministro sostanzialmente
prospettava un rilancio di Federconsorzi
, l’intervento del Ministro era
chiaramente indirizzato a cercare di coinvolgere le banche in un’attività di
rilancio di Federconsorzi
.
E’ chiaro che al momento del Commissarimanto vi erano delle posizioni configgenti e l’idea del Ministro di valutare un intervento che potesse rilanciare Fedit poneva delle problematiche per le banche che in ipotesi di liquidazione avrebbero potuto vedersi congelato il credito ed era aperta la questione dell’azione revocatoria sulle vendite dei beni.
Si erano così evidenziate diverse posizioni rispetto la situazione economico finanziaria della Fedit al momento del Commissariamento, tanto da far credere che la medesima, come del resto affermato dallo stesso Greco, si trovasse in una situazione di insolvenza.
Al contrario Bambara ha precisato che la Federconsorzi non versava in uno stato di insolvenza l’effettiva situazione e che era cresciuto in modo eccessivo il credito a breve termine.
BAMBARA: io devo smentire, Avvocato, questa crescita esponenziale a cui lei fa riferimento dell’indebitamento bancario.
La crescita esponenziale c’è stata, è vero, fino alla chiusura del
1989; al bilancio del 31/12/89, sono dati appunto di bilancio, la Federconsorzi
ha incrementato l’indebitamento totale,
banche e fornitori, o comunque l’indebitamento bancario, di circa 800
miliardi, l’indebitamento bancario, 800 miliardi in più rispetto all’anno
prima, nel totale 660… 700 miliardi.
Nel 1990, al 31/12, questo incremento, che c’è pur stato, si è
ridotto a 216 milioni… miliardi, scusate, qui adesso bisogna stare attenti.
Questo 1990, che poi è la gestione nostra, testimonia che
l’incremento esponenziale se c’è stato c’è stato prima, anzi era in un
momento di inversione, ma le dico di più: con i dati al 17 maggio, che è la
data “barrage” prima del Concordato, prima del Commissariamento, elaborati
poi anche con gli Organi della procedura, sono contenuti nella relazione del
Professor Picardi
, che è il Commissario Giudiziale
della procedura, l’indebitamento è sceso da 3.777 miliardi del 31/12/90 a 2.958
miliardi al 17 maggio del 1991.
Quindi nei mesi da aprile, quando io ho preso la responsabilità della
finanza, ’90, al mese del 17 maggio del
’91 l’indebitamento ha recuperato ben 1.115 miliardi in termini di
riduzione, con una gestione di tipo ordinaria, senza operazioni strutturali tipo
il consolidamento del debito, che erano ormai…
Al 17 maggio del ’91 la
Federconsorzi
aveva a disposizione, non utilizzate, circa 700 miliardi di linee di credito di
fido bancarie, non utilizzate,;
ripeto, ci tengo, con interventi di tipo gestionale, di controllo di gestione,
ecco, non di controllo strutturale.
“Come?”, il come è così:
dall’1 gennaio 1991 al 17 maggio 1991 la Federconsorzi
in gestione ordinaria ha fatto pagamenti
per 1.266 miliardi ai propri fornitori, ai propri dante causa, ai propri
fornitori di servizi.
Questa situazione economica finanziaria è importante in quanto il presunto stato di insolvenza è stato da più parti strumentalizzato. Del resto la testimonianza di Bambara evidenzia che l’incremento dell’indebitamento forse poteva essere evitato da una corretta gestione ordinaria che evidentemente non si attuò e forse deliberatamente è stata accentuata attraverso l’incremento di una spesa corrente.
2.-
La posizione di Pellegrino Capaldo
2.1.- Prima del Commissariamento
Dalle risultanze istruttorie è emerso chiaramente che Capaldo è un consulente della Fedit, un consulente strategico, ciò è stato comprovato dalla documentazione versata in atti che testimoniano la sua approfondita conoscenza di tutti i CAP avendo il medesimo svolto una verifica personale di tutti i consorzi e svolto incontri con tutti i direttori di CAP.
Questa consulenza muove dal 1988 al 1991, come dimostra la parcella versata in atti dello Studio Pescatore e ci riferivamo al marzo 1991.
Certamente Capaldo non è più consulente Fedit da subito dopo il Commissariamnto.
La presenza di Capaldo quale super consulente è comprovata da Barbara, da Pellizzoni, da Di Pietro e da Cocco.
Dice Bambara nella sua deposizione:
BAMBARA: il ruolo del Professor Capaldo
è ovviamente da dividere in due
periodi, il ruolo del Professor
Capaldo; il periodo della gestione... in cui la Federconsorzi
era in gestione ordinaria, quindi fino
al ’91, fino a maggio ’91, il Professor Capaldo
era uno dei Consulenti ascoltati in Federconsorzi, nell’area
amministrativa poco, ma soprattutto nell’area della strategia insomma,
nell’area più complessa, nell’area più... successivamente,
essendo l’ideatore di questa operazione S.G.R.
, il suo ruolo, non più in
Federconsorzi, ma come dirimpettaio, tra virgolette, di Federconsorzi, è stato
quello di Presidente della Società S.G.R..
Alla domanda quindi se ha trovato Capaldo come referente autorevole dal punto di vista delle consulenze Bambara precisa:
BAMBARA: sì, sì, mi è stato presentato dal Direttore Generale dell’epoca
come, appunto, punto di riferimento di Federconsorzi
.
Alla domanda questo a che epoca fa riferimento?
BAMBARA risponde : al
1991 – precisa - : sì, io ho smesso di avere contatti con il Professor
Capaldo
, dal 17 maggio non l’ho più visto,
fino a circa l’aprile, maggio del ’92, quindi un anno diciamo.
Capaldo quindi è consulente Fedit dal 1989 al 1991 fino a prima del
commissariamento
* * * * *
Una conferma a queste affermazioni di Barbara si hanno da Pellizzoni
PELLIZZONI: a questo scopo ebbi contatti anche con il Professor Capaldo
, in quanto sia i vertici di Federconsorzi
che
i vertici delle due confederazioni, cioè Coldiretti
e
Confagricoltura
, mi chiesero di sottoporre il piano per
una verifica praticamente, per una validazione.
Alla domanda ma il Professor Capaldo come le era stato presentato?
PELLIZZONI: mi era stato presentato come un chiamiamolo Consulente, come un advisor,
come un consigliere dei due Presidenti delle Confederazioni, che aveva iniziato
un’analisi della Federconsorzi
credo anche lui nell’ottobre, novembre del 1988.
Capaldo
io
lo vedevo spessissimo, nel senso che, come ho detto anche in altre
situazioni, per me era un po’ il referente tecnico il Professor Capaldo, che
mi dava l’idea di essere anche non soltanto il Consulente dei due Presidenti,
ma quasi un po’ messo dal Presidente del Consiglio
per
aiutare questa situazione.
Una ulteriore conferma che Capaldo ha operato in Federconsorzi senza soluzione di continuità dal 1988 al 17 maggio 1991 si ha quando Pellizzoni risponde ad una domanda relativa ai colloqui di Capaldo con il Ministro Goria riguardo al Commissariamento.
PELLIZZONI: me lo riferì dopo il commissariamento, cioè la sera del
commissariamento, che mi trovò molto sconvolto perché nessuno si aspettava un
commissariamento così repentino e soprattutto senza avere interpellato nessuno
della Federconsorzi
, perlomeno che io sappia, io non fui interpellato; e allora andai dai
miei due referenti, chiesi un appuntamento con l’Onorevole Lo bianco, che
trovai abbastanza sconvolto sul problema, e poi andai da Capaldo
, il quale disse una frase che ricordo
molto bene, disse: “Se Goria
ha
fatto questo commissariamento senza aver fatto un accordo con le banche, è
matto”, cioè nel senso che lo considerava un atto non prudente.
Nella sua deposizione Pellizzoni precisa ulteriormente il rapposto di Capaldo con Fedit.
PELLIZZONI: quando sono arrivato, ho trovato dei... come posso dire... dei residui del lavoro, nel senso che c’era parecchia roba fatta (…) ho visto però parecchio materiale, probabilmente a volte scritto da Capaldo o dai suoi assistenti, ma non in forma ufficiale.
Capaldo si interessò del progetto FEDERFIN redigendo una bozza del progetto nel marzo del 1990
Ulteriore elemento della presenza di federconsorzi di Capaldo è il documento dello studio Pescatore relativo ad incontri sulla Fedit a far data del marzo 1991.
Altri testimoni si sono espressi sulla certa posizione di Capaldo come consulente della Fedit
MANFRONI: non ho avuto rapporti diretti di alcun genere, sapevo che c’era il Professor Capaldo che, d’altra parte, che studiava i problemi, che incontrava tutti i Direttori di Consorzi Agrari per esaminare la situazione di ogni Consorzio credo che fece una serie di esami dei bilanci di ciascun Consorzio Agrario, chiamando tutti i Direttori uno per uno e studiò la situazione.
DI PIETRO: sì, feci degli adempimenti molto precisi, in quanto dietro direttive
del Direttore Centrale, Ugo Genualdo
, io preparai le schede informative dei
vari Consorzi Agrari, in queste schede venivano riportati i principali dati
economico finanziari e addirittura c’era una parte che riguardava e
interessava la valutazione della capacità manageriale di tutti i vertici
aziendali dei Consorzi Agrari: queste, le schede, le preparavo io, anche perché
non solo avevo la conoscenza diretta e contatti diretti con i Direttori, ma ero
il depositario fisico, oltre che analista, di tutti i dati dei Consorzi Agrari,
quindi ero nelle condizioni di poter approntare sia lo schema, che alimentare
come dati queste schede. Ecco, queste schede furono inizialmente preparate per
tutti i Consorzi Agrari e furono consegnate materialmente nello studio privato
del Dottor Capaldo
, in Via Parigi
, in visione; poi successivamente è mia
informazione, perché ce ne parlavano i nostri capi e comunque era voce comune
fra noi Analisti della Direzione Centrale, vicini anche al Direttore Generale,
che questi dati servivano ai vari incontri con i Direttori di tutta Italia
dei
Consorzi Agrari, dei quali erano... a mia conoscenza, erano presenti il Dottor
Genualdo
, Narcisi
, insomma il vertice aziendale
dell’epoca. Attività che si sviluppò tra l’ ’88 e l’ ’89.
Questi temi sono stati confermati poi dal teste VELLA
Anche Gambino riferisce di essere venuto a conoscenza che Capaldo era stato prima del Commissariamento consulente della FEDIT.
Il Presidente del Collegio Sindacale Fedit , riferisce: “Non si muoveva foglia che Capaldo non volesse...”
COSA DICE CAPALDO
- Al riguardo si deve evidenziare come sia del tutto non credibile la deposizione di Capaldo il medesimo afferma che la sua attività di consulente era marginale e non in senso stretto, ma in qualità di studioso.
Nella sua deposizione Capaldo quindi cerca di minimizzare questa sua posizione.
E’ evidente che quanto rappresentato da Capaldo è del tutto
inverosimile fattispecie precisata da Barbara e Pellizzoni che hanno confermato
che Capaldo è stato consulente Fedit fino al Commisariamento.
Si legge nella sua deposizione dinanzi al Tribunale
CAPALDO: Debbo dire che io mi
incuriosii anche abbastanza sul piano intellettuale di questa realtà perché...
decisi anche di approfondire in certo senso, per conto mio, il sistema dei
Consorzi Agrari e feci proprio, chiesi di poter fare degli approfondimenti su
quasi tutti i Consorzi, facevo degli approfondimenti, perché addirittura avevo
pensato che si potesse fare anche con una monografia su quella cosa,
2.2.
Dopo il Commissariamento:
E’ pacifico che Capaldo già dalla fine del 1991 inizia ad operare sul progetto di acquisizione in massa dei beni FEDIT, come e emerge dalla testimonianze di Maugeri, Cigliana, Locatelli e Gambino come pure dalla testimonianza di Bambara.
Maugeri nell’interrogatorio dinanzi al GUP su domande rivolte dalla difesa del dott.Geronzi ha precisato che il referente relativo alla proposta di acquisto in blocco delle attività della Federconsorzi è stato Capaldo progetto che era personalizzato nella figura di Capaldo stesso.
BAMBARA: ho smesso di avere contatti con il Professor Capaldo
, dal 17 maggio non l’ho più visto,
fino a circa l’aprile, maggio del ’92, quindi un anno diciamo.
E perché ho ripreso i contatti? Perché in un Collegio dei Commissari,
… mi pare nell’aprile del ’92, il Commissario Dottor Locatelli
ha portato sul tavolo di quella riunione
una richiesta del Professor Capaldo
di poter incontrare i Commissari, con
l’autorizzazione del Giudice della procedura, perché doveva porgere loro una
idea che cominciava, si vede, dico oggi, a maturare.
La decisione di quel Collegio... ah, il Dottor Locatelli
ha anche aggiunto di averne parlato con
il Presidente del Tribunale, il Presidente Greco
, e di avere avuto da lui autorizzazione
ad aprire questo contatto.
Quindi Capaldo dal 1988 al 1993 assume più vesti Consulente
Federconsorzi, Presidente di una delle Banche più esposte come creditrice della
Fedit, Promotore del Piano di vendita in massa, Presidente SGR.
I punti rilevanti della questione quindi sono diversi:
- il ruolo di Capaldo
- il contenuto dell’offerta
- la formazione del prezzo
- la natura della società SGR
2.2.1.- Ruolo di CAPALDO
Nella sua deposizione Capaldo precisa
CAPALDO: io entro in scena un’altra volta parecchio tempo dopo il commissariamento e quando ormai la vicenda si è ben incanalata, si è imboccata la strada del concordato; si potevano imboccare tante altre strade, si è discusso di tante altre strade immagino, però è stata scelta la strada del concordato e quando io rimetto, come dire, il naso in questa questione, questa questione ormai la strada è tracciata.
A quel punto la Fedit
, come dire, come impresa non
esiste più, insomma si è venuta
dissolvendo, c’è soltanto un complesso di beni, perché in fondo quello era,
c’è un complesso di beni che deve essere venduto per consentire nei limiti
del possibile di soddisfare le ragioni dei creditori.
E’ evidente che la rappresentazione di Capaldo non è veritiera . Il medesimo cerca maldestramente di giustificare il suo evidente conflitto di interessi e soprattutto afferma due fattispecie assolutamente non scontate la situazione di insolvenza della FEDIT ed il fatto che fosse irreversibile la procedura di concordato in quanto l’offerta è giunta prima dell’omologa del concordato.
CAPALDO: In questo quadro, ecco, voglio dire, nasce in me l’idea che ha
condotto alla costituzione della S.G.R.
.
Quindi, effettivamente io debbo dire
che il ruolo di ricercatore, di professionista, di studioso, di Presidente di
banca, non è facilmente distinguibile, insomma.
Sono essenzialmente uno studioso che
ad un certo punto della sua attività di studio si è messo... ma dopo tanti
anni, ho cominciato a fare la mia attività professionale credo... ero già
Professore ordinario da dieci anni, dodici anni, quindi... e sono stato spinto a
fare attività professionale sempre per poter meglio sperimentare magari quella
cosa che uno va... sulle quali va meditando e riflettendo, quindi è sempre
difficile in questi casi, per me lo è in modo particolare distinguere ecco a
che titolo sia prevalso il ricercatore piuttosto che il Presidente di una banca
creditrice e così via.
Alla domanda posta sul un suo
possibile conflitto di interessi Capaldo risponde:
CAPALDO: guardi, io ho avanzato questo come una persona che ha qualche idea, non
è che io mi metto un cappello da Professore, poi mi metto quello di Presidente
di banca, poi quello di professionista.
Che cosa è accaduto, poniamo,
nella banca che conoscevo meglio, la Banca di Roma
? È accaduto questo, che il Direttore Generale, perché i poteri di
proposta sono del Direttore Generale, ha proposto questa operazione, il
Consiglio, immagino...il Consiglio l'ha discussa e l'ha approvata.
Adesso, se io le dicessi che in quel
Consiglio di Amministrazione sono stato zitto, evidentemente lei si metterebbe a
ridere, chiaro che non sono stato zitto, quindi è stata proposta dal Direttore
Generale, ma certamente io ho detto la mia, ho illustrato, ho detto: "Sì,
questo nasce da una mia idea, così, colì...", eccetera, questo è il
processo.
Però da un punto di vista formale,
da un punto di vista formale c'è una proposta, almeno la Banca di cui io ero
Presidente, una proposta del Direttore Generale, circostanziata, motivata e
l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
Il ruolo del Presidente, da un punto
di vista formale, è zero, è un Consigliere, vota, vota sì o vota no.
Detto questo, però le dico che,
adesso non ricordo bene, ma immagino che l'abbia illustrata prevalentemente io
l'operazione.
Risulta evidente che CAPALDO certamente non ha operato come studioso ma dalle varie testimonianze assunte è chiara la sua posizione, il medesimo aveva da una parte la piena conoscenza del mondo federconsortile e dall’altra era il Presidente del maggior gruppo bancario creditore di Fedit:
Come ricordato la posizione di Capaldo emerge chiaramente dalle testimonianze rese da Maugeri (teste dinanzi al GUP e in dibattimento) e da De Palma.
Così come gli stessi funzionari e Dirigenti della Banca hanno confermato che il piano Capaldo si sia formato in seno alla Banca di Roma e Capaldo ha lavorato con i medesimi per sviluppare l’idea e quindi non certamente con il cappello dello studioso ma con quello del presidente del suo gruppo bancario.
NICOLETTI: fui pregato dal Dottor Izzi
, che era un nostro analista del Banco di
Roma
, ragioniere capo e capo dell’ufficio
tributario, ad accompagnarlo ad una riunione, credo nel marzo o aprile del
’92, presso il Banco di Santo Spirito
con
il Professor Capaldo
. c’era il Dottor Geronzi, eravamo in
quattro, ripeto, e il Dottor Capaldo
ci
intrattenne su alcune ipotesi di lavoro che secondo lui potevano essere
prospettate rispetto a questa soluzione.
Alla domanda del PM se Capaldo espose i passaggi finanziari, logico finanziari?
NICOLETTI: no, no, niente, fu una riunione piuttosto breve.
Alla richiesta di precisazione se
le è mai passata per le mani una
analisi, uno studio scritto...
NICOLETTI: no, no, non è mai stato nelle mie...
NICOLETTI – precisa inoltre - : direi che questa operazione è nata ed è cresciuta nell’ambito del Banco di Santo Spirito , più che come Banco di Roma ... come Banco di Roma , mi pare che abbia collaborato il Dottor Izzi . Lo Studio Casella rispondeva direttamente a Capaldo , non è che passasse attraverso di noi,
Fattispecie quest’ultima confermata da IZZI
IZZI: sono stato coinvolto nella
vicenda della Federconsorzi
credo agli inizi del ’92, verso gennaio del ’92, e credo
di essere stato coinvolto appunto, fino al probabilmente ottobre, novembre del
’92, ancora, nello stesso anno.
Fui chiamato direttamente dal
Professor Capaldo
e
praticamente ho in qualche misura assistito il Professor Capaldo in una...
innanzitutto in una individuazione dei vari creditori della Federconsorzi
e
in una ricognizione sostanzialmente del patrimonio della Federconsorzi, il quale
emergeva dalle... sì, dalle stime del Commissario Giudiziale
.
Quindi, ecco, questo era stato un
momentino il mio impegno in quel momento, in questo periodo e sulla base poi del
prezzo di eventuale acquisto da parte della società, costituenda società, che
avrebbe dovuto essere costituita, una valutazione di alcune ipotesi finanziarie
sui ritorni di questo investimento.
Lo stesso Avv. GIORDANO precisa :
GIORDANO: ma io potevo riferire in quella fase senz’altro al Professor Capaldo
, perché io già all’epoca ero
Segretario del Consiglio di Amministrazione della banca, quindi avevo un
rapporto diretto con il Professor Capaldo, riferivo a lui, informavo anche il
Direttore Generale, perché era un momento di costituzione di una società da
parte anche della banca…
GIORDANO precisa che si è interessato della questione dall’ottobre del ’92. afferma infatti “che è stato il Presidente Capaldo che mi chiamò e mi disse se per cortesia mi potevo interessare di questa cosa”
GIORDANO: in quel momento il Presidente Capaldo
era
per me il Presidente della Banca di Roma
,
Conferma della figura di Capaldo viene anche dalla testimonianza di PAZZAGLIA nel momento che cerca di ricostruire i vari incontri
PAZZAGLIA: io ricordo ci furono più riunioni, se non ricordo male ci fu una
riunione presente il Professor Capaldo
e
anche i componenti dell’Ufficio Legale della banca e fu fatta nella sede della
Cassa di Risparmio
di
Roma
, poi diventata Banca di Roma
, a Via Marco Minghetti
, in questo c’ero anch’io e il
Professor Picardi
.
Poi ci furono una o due riunioni in Tribunale, alle quali partecipò il
Professor Capaldo
e
ci fu infine una riunione al mio studio, a cui era presente il Professor
Capaldo.
2.2.2.- Contenuto dell’Offerta
In sede di deposizione in dibattimento CAPALDO cerca di spiegare il contenuto dell’offerta evidenziando già le contraddittorietà del progetto stesso.
CAPALDO: il primo obiettivo era
di consentire alla procedura di monetizzare nel più breve tempo possibile,
nella maggior misura possibile,
Ecco allora che si va delineando
l’idea, l’ipotesi, di costituire ad iniziativa dei creditori Fedit
una società che possa rilevare in blocco
tutti i beni della Fedit.
Lo schema dell’operazione, questo
è importante secondo me, lo schema dell’operazione grossomodo è questo: alla
società possono partecipare solo i creditori della Fedit
e in proporzione ai crediti, perché si
vuole evitare ogni intento, come dire, speculativo, ma su questo poi mi
soffermerò se mi sarà data la possibilità.
La società offre al Concordato un
prezzo congruo per l’acquisto in blocco dei beni.
Nella determinazione del prezzo si
assume, comincio a entrare un po’ nel tema caldo, nella determinazione del
prezzo si assume che la società in prospettiva debba operare in pareggio, cioè
la società non deve produrre utili perché, come spiegherò meglio dopo, è una
società di servizi, non una impresa in senso proprio.
Poi, se l’offerta viene accettata
si paga prevalentemente con il ricorso all’indebitamento, perché
la società nasce con un capitale relativamente piccolo per consentire a un
maggior numero di persone di partecipare, di creditori, di partecipare alla
società stessa, la società provvede poi alla liquidazione dei beni adottando
procedure che riescano a coniugare nel modo migliore la rapidità e la
trasparenza con la efficienza.
Già il fatto di voler far coesistere la massima monetizzazione nel minor tempo possibile risulta inconciliabile e ciò soprattutto per quanto attiene al prezzo.
Del resto solo sulla carta vi era questa disponibilità a consentire la
massima partecipazione alla società e ciò al di là della portata a conoscenza
agli stessi creditori di poter partecipare alla nuova società
Invero risultava impossibile una tale adesione tenuto conto che i patti parasociali stipulati tra i soci promotori i cui effetti chiaramente veniva a ricadere su tutti gli altri soci prevedevano dei sicuri incrementi capitale sociale e l’emissione di garanzie per l’anticipazione dei denari necessari per il pagamento del prezzo.
Inoltre risulta del tutto chiaro che il piccolo o medio creditore non avesse alcuna possibilità di controllo e di gestione.
Già lo stesso MAUGERI viene a precisare i veri intenti della progetto,
che non potevano essere che quelli di permettere ai soci il maggior risultato
possibile dalla vendita.
MAUGERI A questo punto l’intervento era un intervento che a mio avviso, almeno
da come lo abbiamo vissuto noi, era un intervento che era stato deciso di farlo,
bisognava farlo perché lo scopo era
quello di minimizzare le perdite su questi crediti; c’erano
creditori che avevano più di cento miliardi di crediti nei confronti della
Federconsorzi
,
quindi come un intervento volto a dare a questi creditori la maggior... la
miglior prospettiva possibile di realizzo dei loro crediti.
In quest’ottica direi quasi che il prezzo e la valutazione dei beni
era, come dire, non dico aleatoria, ma comunque un elemento che sicuramente
bisognava tenere in considerazione, ma il primo obiettivo era quello che ho
detto prima.
Anche IZZI conferma questo profilo avendo studiato dei profili finanziari sui i ritorni di questo investimento
Alla domanda del PM se si
discusse mai la possibilità di costituire una società dei creditori nella
quale i creditori potessero conferire i crediti invece che i capitali
MAUGERI: sì, questo fa parte
di quei pareri, diciamo così, iniziali, proprio sul tipo di operazione; la cosa
però in realtà è rimasta bloccata per credo un paio di ragioni, la prima ragione conferire questi crediti
avrebbe comportato la necessità di una
stima ex articolo 2343 del Codice Civile.
In realtà poi credo che
l’ipotesi sia stata abbandonata, perché diventava più difficile presentare
al ceto creditorio, e quindi ai soggetti potenzialmente interessati a
partecipare, l’entità esatta del
patrimonio e quindi delle passività che l’assuntore avrebbe dovuto
assumersi, proprio perché c’era una situazione di direi quasi assoluta
incertezza sull’entità del patrimonio della Federconsorzi
.
Affermazioni confermate anche dal teste De Palma
DE PALMA era lo strumento che i creditori potevano ritenere il più utile sotto il profilo della velocizzazione delle attività di vendita e della ottimizzazione dei risultati.
2.2.3.- Prezzo
proposto da Capaldo
Sulla questione del prezzo Capaldo nelle varie sue testimonianze si sforza dicendo che il prezzo stesso nasce non solo da una discussione congiunta dei promotori ma da una serie approfondita di analisi.
Tuttavia le varie testimonianze hanno chiaramente confutato questa ricostruzione e in più occasioni Capaldo cade in contraddizione.
CAPALDO: Naturalmente il
punto centrale era il prezzo. Ebbene sul
prezzo si discusse da parte dei soggetti promotori di questa iniziativa, si
discusse anche sulla base di alcune elaborazioni che erano state fatte da
Dirigenti delle banche, e io qui non ho difficoltà a dire che ho avuto un ruolo importante nella determinazione del prezzo, così
come certamente... come dire, l’idea della S.G.R.
è mia, quindi è decisivo il
mio ruolo nella... ho avuto un ruolo importante nella determinazione del prezzo
e poi probabilmente su tutte le altre cose no, nel senso che non mi sono poi
occupato delle attuazioni pratiche, di queste cose, però certamente nel prezzo
il mio ruolo è stato importante.
Capaldo deve ammettere che la strutturazione del pagamento del prezzo secondo la formulazione dell’atto quadro ha comportato delle gravi problematiche
CAPALDO la prima rata ha portato un
esborso molto basso diretto da parte della Federconsorzi
, già, ma perché è stato utilizzato
quel conto corrente, quel conto corrente dedicato, su cui erano via via affluiti
tutti gli incassi effettuati nel periodo che va dall’inizio dell’operazione
fino alla seconda rata e così via, la
terza rata invece è stata pressoché integralmente pagata con soldi veri, nel
senso con soldi tratti da debiti della Federconsorzi, della S.G.R.
.
S.G.R. quindi ha finanziato con debiti, 7, 800 miliardi, è vero, ma una parte di questi debiti, mi pare di sapere che questi debiti una parte c’era ancora, perché... nel senso che le cose più importanti evidentemente sono state vendute;
Diverse testimonianze però hanno fatto evidenziare che il prezzo non è stato né oggetto di valutazione al fine di raggiungere la sua determinazione né di verifica congiunta tra i differenti soci promotori della nuova società.
Di fatti alla domanda che più volte è stata posta ai vari testi riguardo alla formazione del prezzo ed alla sua discussione tra i promotori e con la procedura la risposta è stata sempre negativa.
DE PALMA: no, il piano si basava su questo importo che era stato individuato, non
se ne discusse dell’importo, semmai si fece qualche discorso fra di noi
rappresentanti per cercare di capire.
Alla domanda
se l’indicazione del prezzo di
2.150 miliardi la fece Izzi
o
la fece Capaldo
?
NICOLETTI: mi pare che la valutazione la fece il Dottor Capaldo
, sì, Capaldo, non sono mai entrato in
questa materia di carattere finanziario...
MAUGERI: sì, forse il Banco di Santo Spirito forse è dir troppo, probabilmente è il Professor Capaldo , che ovviamente aveva una sua funzione, era Presidente del Banco di Santo Spirito, e funzionari che hanno svolto, diciamo, la parte istruttoria che erano più funzionari della Banca di Roma .
IZZI: io ebbi l’indicazione dal
Professor Capaldo
, di 2.150 miliardi. Le rateizzazioni sì,
comunque mi erano venute indicate, certo; il pagamento del prezzo che sarebbe
dovuto avvenire in una certa misura per cassa e in una certa misura... erano
sempre le ipotesi di lavoro che mi erano state date dal Professor Capaldo
. Già predisposte..
2.2.4. - Natura di SGR
Capaldo sostiene – chiramente ex post – in modo del tutto ossessivo e naif che la Società acquirente non avesse scopo di lucro ma il suo bilancio avrebbe dovuto chiudersi in pareggio. Affermazione che chiaramente non emerge da nessuna testimonianza. L’unico soggetto che lo ha confermato è stato CARBONETTI ma chiaramente per ovvi motivi. Anche lo stesso GRECO lo ha sconfessato. Questo concetto del bilancio a pareggio secondo la ricostruzione di Capaldo veniva cosi a giustificare il prezzo così basso, per Capaldo era la riprova della bontà del prezzo.
E’ evidente che questa affermazione è solo successiva ma soprattutto è successiva al sequestro e all’atto transattivo che in origine con la firma dell’atto quadro erano chiaramente lontani dal essere ipotizzabili. E’ evidente che dedotti questi beni oggi abbiamo un minor valore della società, ma questi due fatti eclatanti e determinanti hanno evidenziato quanto sarebbe stato il vero incremento di valore.
CAPALDO Il secondo concetto, tutti
consapevoli che l’operazione non aveva fini di lucro e meno che meno
evidentemente aveva finalità speculative, si convenne su un punto, che il
prezzo dovesse essere il massimo, l’importo massimo che si poteva pagare sotto
il vincolo che la società poi avrebbe chiuso il bilancio in pareggio.
In altre parole, qui si voleva raggiungere il pareggio, cioè
si voleva fare una operazione sperando di non perdere. Certamente si escludeva
l’ipotesi di poter fare un utile,
Quindi, i due punti chiari erano
questi, che il prezzo dovesse essere un unico e che il prezzo dovesse essere
fissato a quel livello compatibile con il pareggio, cioè si doveva offrire la
maggior cifra possibile sotto il vincolo del pareggio, questo è il concetto
di fondo, perché appunto l’operazione non dava luogo ad una impresa in
senso economico, insomma, la S.G.R.
tecnicamente non è una impresa, è
una azienda di servizio basata su spirito se vuole solidaristico, su spirito
mutualistico, è una sorta di iniziativa consortile.
Queste affermazioni di Capaldo, come dire non godono della prova di resistenza, perché allora le banche avrebbero dovuto sobbarcarsi l’onere della nuova società che già prima della sua costituzione sapeva di chiudere il bilancio in pareggio? Dove era lo scopo solidaristico se non quello di spostare il meccanismo della liquidazione da un soggetto a l’altro lasciando inalterato il risultato?
Alla domanda se questo
vincolo del pareggio, in sostanza, era una sorta, come dire, di, usiamo questo
termine, di “gentleman agreement” tra società di categoria e spessore?
CAPALDO – risponde : no, no, era
irre ipsa, era nelle cose perché quando si offre un prezzo, determinato a quel
modo, è fisiologico che viene il pareggio, non è che debbo fare un accordo,
non è che poi io sono arbitro di far venire il pareggio o no. Quando ho offerto
quel prezzo determinato nel modo che ho visto, il pareggio è fisiologico.
Quindi in in
realtà si partecipava ad un rischio, non si partecipava ad un profitto.
Appare del tutto assurda questa affermazione ed assolutamente non
credibile che una società di capitali per finalità di lucro insita nella sua
tipologia di persona giuridica formata da banche e maggiori gruppi finanziari
rileva un entità di beni di grande rilevanza e lo fa con lo scopo del pareggio
di bilancio e ciò deriva da un concetto fisiologico.
Ma è stato chiaro Maugeri che avendo seguito da sempre lo sviluppo del Piano proposto da Capaldo ne ha dato una veritiera qualificazione.
MAUGERI era un intervento che a mio
avviso, almeno da come lo abbiamo vissuto noi, era un intervento che era stato
deciso di farlo, bisognava farlo perché lo scopo era quello di minimizzare le
perdite su questi crediti; c’erano creditori che avevano più di cento
miliardi di crediti nei confronti della Federconsorzi
,
quindi come un intervento volto a dare a questi creditori la maggior... la
miglior prospettiva possibile di realizzo dei loro crediti.
2.2.5.- Atto quadro
Il Presidente del Tribunale
solleva un quesito La domanda si inserisce
su quest’ultimo aspetto: sappiamo, lei ce lo ha detto e la lettura dell’Atto
Quadro ce lo conferma, che andavano a scomputo del pagamento gli importi
corrispondenti ai crediti già pagati nelle more e il prezzo degli immobili già
venduti.
Lei ci ha detto, d’altro canto,
qual è stato il criterio che è stato utilizzato, che è stato un criterio di
stima con abbattimento percentuale di quella che era la stima della Perizia De
Santis
, cosiddetta, e già abbassata dalla
Perizia Picardi
, dalla valutazione del Commissario
Picardi.
Quindi le domando: se il prezzo
è stato determinato sulla base di una valutazione stimata secondo i criteri che
lei ha detto, come si giustifica la determinazione di uno scomputo determinato
in relazione a dei valori non più di stima ma dei valori concreti, quali sono
quelli derivanti dai crediti già incassati e realizzati e immobili già venduti?
Cioè mi spieghi se c’è coerenza
o se non c’è, invece, disomogeneità di dati, da un lato un valore di stima e
dall’altro un valore invece storicizzato e consacrato?
CAPALDO risponde :
ho detto il prezzo era un unico cioè
si riferiva indistintamente a tutti i beni.
E’ evidente la contraddittorietà svolta dallo stesso Capaldo che da una parte indica quale criterio quello dell’abbattimento prudenziale dei valori cui alla relazione particolareggiata poi riconosce la possibilità dell’acquisto dei beni non ai valori di stima ma in riferimento all’effettivo maggiore prezzo realizzato. Ciò in riferimento a quei beni venduti dai Commissari prima della Sentenza di Omologa il cui valore era di di molto superiore al valore di stima.
3.- Posizione di Greco
Come già precisato la ricostruzione svolta dal pubblico ministero è stata pienamente confermata dal dibattimento e ciò anche per quanto attiene alla posizione di Greco.
3.1.- Procedimento di
individuazione dei giudici
In via preliminare emerge in modo chiaro un aspetto a prima vista marginale ma di grande rilievo, ovvero il presidente Apice ha precisato nella sua testimonianza: la scelta dei giudici nel collegio quando relatore è lo stesso Presidente e la nomina del G.D. per l’ammissione al concordato e per l’omologa del concordato stesso.
APICE: alla fine
della mattinata poi c’era la Cancelleria, un Funzionario di Cancelleria che
riempiva le Sentenze, riempiva la composizione del Collegio nel modo che
riteneva opportuno di fare, sulla base dei Giudici che aveva visto entrare nella
stanza, quindi in quel provvedimento c’è il mio nome, ma poteva esserci il
nome di qualcun altro, perché è una...
Con la
conseguenza che i Giudici inseriti nel Collegio per un provvedimento nulla
conoscevano del contenuto del provvedimento, cosicché la tanto conclamata
collegialità di tutti i provvedimenti è rimasto unicamente un dato formale.
Inoltre APICE precisa il secondo aspetto
APICE: Anzi,
devo dire che quando avvennero questi fatti era passato già un po’ di tempo
in cui era avvenuta una nuova organizzazione nella sezione, e cioè fino a poco
tempo prima i Giudici che istruivano le richieste di fallimento o le richieste
di procedure alternative non erano poi, non diventavano i Giudici Delegati alla
Procedura stessa, c’era una distinzione quindi tra Giudici che istruivano
l’apertura della Procedura e Giudici che seguivano la gestione della Procedura.
Da qualche tempo, proprio dopo
l’arrivo di Greco
in
sezione, invece l’organizzazione cambiò,
cioè nel senso che il Magistrato che veniva delegato all’istruttoria della
Procedura da aprile, da iniziare, diventava poi automaticamente il Giudice
Delegato
alla
stessa Procedura, quindi il Giudice Delegato all’istruttoria prefallimentare
farebbe diventato Giudice Delegato del fallimento, il Giudice Delegato
all’istruttoria del Concordato dell’apertura per il Concordato Preventivo
diventava il Giudice Delegato al Concordato Preventivo.
E’ evidente quindi che questi due profili chiariscono le modalità con le quali appaiono i giudici in seno al collegio dei provvedimenti adottati dal Presidente Greco e giustificano il fatto che la dott.ssa De Vitiis ed il dott. Celotti siano stati portati a conoscenza dell’offerta di vendita in massa solo nel marzo 1993, mentre tutta la precedente parte di trattativa è stata completamente a loro sconosciuta.
3.2. - A seguito dell’Ammissione
del concordato vengono confermati vari aspetti:
- attesa della cordata prima della sentenza di omologa
- no alla vendita frazionata, solo dopo la sentenza di omologa
Non necessita ritornare su questi punti del tutto pacifici. Invero le testimonianze di Cigliana, Gambino e Locatelli hanno confermato in pieno quanto rappresentato dal PM in sede di richiesta di rinvio a giudizio.
In effetti dalla testimonianza dei tre Commissari è emerso evidente la non volontà del Tribunale a voler procedere a vendite frazionate.
Il presidente Greco ha poi giustificato una tale posizione del Tribunale, che peraltro non ha mai risposto formalmente a dette istanze con il fatto che sarebbe dovuto attendere l’omologa del Concordato.
Posizione di Greco sulla vendita
frazionata
Pettinari chiarisce e conferma una serie di profili che erano emersi
dalgi appunti di Cigliata riguardo l’attesa del Presidente Greco alla vendita
frazionata se non dopo della sentenza di omolga e quindi
“l’attesa della cordata”.
PETTINARI Noi, nella
fase, diciamo così, anteriore, antecedente alla omologazione del concordato,
alla Sentenza di omologazione, siamo stati chiamati molte volte ad intervenire
sulle più svariate vicende relative alla procedura e soprattutto in relazione a
situazioni contingenti, vale a dire c’erano un gran numero di società che
avevano bisogno o di essere ricapitalizzate o valutazioni che la procedura
doveva adottare in relazione ad eventuali vendite di cespiti della procedura.
In quella fase lì fu sempre,
diciamo, dato per scontato che la procedura doveva arrivare ad una vendita in
massa dei beni della Federconsorzi
.
Questo fu detto, ripetuto e comunque sia dal Giudice Delegato
, il Dottor Greco
, che dalle varie Parti che si sono
succedute nelle varie riunioni che ci sono state presso il Tribunale.
All’interno del Comitato dei creditori c’era di fatto una situazione che vedeva alcuni di noi fermamente intenzionati a sostenere l’esigenza, l’opportunità di operare velocemente per non pregiudicare gli interessi dei creditori.
Per cui in presenza di offerte di acquisto di beni appartenenti alla
Federconsorzi
abbiamo sempre sostenuto l’opportunità di procedere alle
vendite.
Ci è stato sempre, diciamo, detto
o fatto capire che l’interesse della procedura era quello di operare una
vendita in massa, per cui di fatto
furono, diciamo così, consentite soltanto le dismissioni che avevano ad oggetto
quelli che venivano chiamati in termini correnti cadaveri, vale a dire le
situazioni insostenibili, quelle che erano state indicate nella Perizia come
cespiti sicuramente da sottovalutare, cioè da deprezzare in quanto di difficile
alienazione, in quanto in presenza di situazioni contingenti, necessità di
ricapitalizzazione, mercato non sufficientemente adeguato.
PETTINARI: ma diciamo che la proposta Casella
è
sempre stato qualcosa di sospeso sulla procedura, nel senso che si parlava della
ipotesi di vendita in massa e si ipotizzava, appunto, una proposta.
Più volte noi abbiamo dibattuto il problema e segnalato l’esigenza di
non frenare l’attività della procedura in attesa di un qualcosa di cui tutto
sommato non conoscevamo nulla.
Di fatto la proposta Casella
si
è materializzata a seguito delle ripetute richieste di alcuni di noi, devo dire
forse quasi esclusivamente del sottoscritto e degli altri colleghi di Studio, si
è finalmente materializzata nel maggio del ’92 attraverso la consegna di una
lettera che all’epoca fu da noi considerata assolutamente insufficiente a
costituire neanche un embrione di offerta.
PETTINARI: ma, dunque, ci sono state diverse riunioni prima e dopo; diciamo che
successivamente alla presentazione di questa lettera che fu immediatamente
considerata non sufficientemente precisa, non vincolante, addirittura mancante
del requisito fondamentale del soggetto proponente perché di fatto il Professor
Casella
diceva
in rappresentanza di non meglio identificati soggetti, che sono creditori della
procedura e che hanno intenzione di costituire una società o anche altre
ipotesi, perché non si era detto neanche chiaramente, dice: “Io manifesto
questa intenzione”.
E fu sempre sostenuto, per lo meno da parte nostra, che non era
ipotizzabile attendere la formalizzazione, anzi addirittura andare a sollecitare
di fatto la formalizzazione di una offerta tenendo ferme tutte le attività
possibili della procedura anche perché in questo modo si sarebbe ingenerata la
aspettativa per gli eventuali soggetti interessati all’acquisto di singoli
cespiti della migliore opportunità a partecipare a questa eventuale cordata
piuttosto che fare un’offerta per il singolo bene.
Questa precisazione di Pettinari evidenzia come in effetti vi sono state delle riunioni con la Procedura prima della sentenza di Omologa.
Sul punto si deve precisare che
l’assenza di risposte sul punto da parte di Greco non era neppure giustificata
in quanto la vendita frazionata ante la sentenza di omologa non costituiva
pregiudizio dei creditori in quanto erano somme che andavano a monetizzare parte
del patrimonio. Non vi era alcuna motivazione logica, anzi la
contraddittorietà nasce proprio quando a seguito della sentenza di omologa uno
dei motivi che emergono per la rapida definizione della vendita in massa e che
molte società partecipate era state sottoposte a procedure concorsuali e si
trovava in situazione di decozione.
La testimonianza di Pettinari, che evidenzia che la Procedura era favorevole sin dall’inizio ad una vendita in massa e che il Piano Capaldo era già nell’aria da molto tempo e quella era la soluzione che voleva Greco, risulta del tutto credibile tenuto conto della coerente posizione di Pettinari in tutto l’arco della procedura.
Fattispecie del resto avvalorata dalla testimonianza dei tre Commissari e di Bambara i quali quando Capaldo richiese per il tramite di Locatelli informazioni per predisporre un piano di acquisto in massa, era stato richiesto il preventivo assenso del Presidente Greco pertanto quanto meno dal gennaio/febbraio 1992 almeno da un punto di vista formale si conosceva il fatto che Capaldo avesse intenzione di presentare un progetto di acquisto in massa.
3. 3.- Istanza alla procedura dei Commissari di messa in Liquidazione della Federconsorzi per perdita totale del Capitale
Il problema della famosa istanza del 27 maggio 1992 è stato pienamente
chiarito dalle testimonianze dei tre Commissari e dallo stesso Greco, anche se
Picardi al contrario non ha memoria di questa a istanza e della fattispecie in
se.
Dalle testimonianze viene confermato quanto rappresentato dal PM nella sua richiesta di rinvio a giudizio e ciò sia la piena correlazione tra gli appunti di Cigliata ed i fatti verificatisi e la circostanza che Greco fosse effettivamente in possesso dell’istanza (depositata ovvero protocollata in cancelleria) il quale ha confermato il fatto che quando ha incontrato Piovano aveva l’istanza nella borsa e l’ha consegnata a Piovano per poi indicare ai fini della risposta da dare alla medesima il parere di D’Alessandro.
Fattispecie che prova che in effetti fino a quel momento l’istanza
ancorché depositata dai Commissari - vi è dato certo ed incontrovertibile -
nella procedura fosse stata trattenuta da Greco per poi riconsegnarla a
Piovano, cioè restituirla inevasa al Commissario Governativo ovvero al soggetto
che l’aveva depositata per avere un parere della procedura. Ciò emerge
chiaramente dalla testimonianza di GRECO,
Di qui l’atto consegna da parte di Greco ed il suggerimento a Piovano di chiedere un parere legale, è stato proprio il comportamento di far ritirare materialmente l’istanza e farla rimeditare alla luce di un parere che il Commissario Governativo avrebbe dovuto richiedere, con in più il piccolo particolare che lo stesso Greco ha indicato il professionista a cui far chiedere il parere da parte di Piovano
Ulteriore particolare che il Prof. D’Alessandro, indicato da Greco a Piovano come il legale a cui richiedere il parere, era divenuto o stava divenendo Commissario giudiziale di Agrifactoring su nomina di Greco stesso.
In altri termini vi è stato l’occultamento in quanto detta istanza non ha mai fatto parte del fascicolo della procedura manifestando la volontà espressa di Greco di non voler giungere ad una liquidazione coatta della FEDIT.
Del resto la fattispecie della istanza è di grande rilevanza non solo per la fattispecie in se ma anche per il comportamento assunto dalle parti.
E’ stato chiarito che tra i Commissari vi fossero visioni disomogenee, tuttavia come è stato precisato da Cigliana i Commissari al 4 di maggio erano convinti, seguendo anche al volontà del Ministro Goria a richiedere i provvedimenti per la liquidazione della Fedit (poco importa anche se le Difese si sono accanite sul punto se doveva esser il Ministro o l’Assemblea) di qui l’appunto di Cigliana “la soluzione della liquidazione è ineluttabile”.
I commissari pongono preventivamente il problema alla Procedura e inizia a cambiare l’orientamento a far data del 14 maggio fino alla istanza del 27 maggio della richiesta di parere alla procedura rispetto alla quale vi sono altri appunti di Cigliana “così usciamo in bellezza”
L’importanza dell’episodio è che in quel momento si sarebbe potuta modificare la sorte della Federconsorzi abbandonando definitivamente la procedura di concordato in favore della liquidazione, ovvero affiancare un liquidatore della Fedit alla procedura questa sarebbe stata la morte del piano Capaldo in quanto l’acquisto in massa sarebbe stato non più praticabile venendo meno la centralità della procedura nelle mani del Tribunale.
Del resto questa soluzione della liquidazione, che avrebbe, come preciseremo più avanti portato a diverse sorti il personale o almeno gran parte di esso e ciò anche in considerazione della valutazione formale e prudenziale del patrimoni Fedit svolta in sede di concordato.
Inoltre la procedura da un punto di vista tecnico risultava del tutto ammissibile in quanto non era ancora intervenuta la sentenza di omologa, ciò in considerazione del fatto che la richiesta di ammissione di concordato è un atto volontario e soprattutto non emergeva, come precisato da Bambara lo stato di insolvenza e quindi in quella fase poteva la procedura concordatizia regredire verso quella della Liquidazione coatta tenuto conto che per legge sarebbe dovuta essere quella tipica della Federconsorzi, ovvero la procedura avrebbe potuto continuare con la gestione di due liquidatori. Liquidazione che forse si sarebbe potuta incanalare anche verso la soluzione di accedere ai benefici della legge Prodi di salvataggio delle grandi aziende.
Sul punto vi è un inquietante, per noi, affermazione del Presidente Greco il quale dichiara candidamente che qualora i Commissari fossero addivenuti alla decisione di rimettere la questione al Ministro o all’assemblea straordinaria dei soci, la procedura sarebbe stata costretta ad impugnare detta decisione.
Ora il quesito che si pone: quale
interesse concreto o astratto avrebbe potuto vantare per impedire una tale
situazione tenuto che non vi era stata ancora la sentenza di Omologa? A
che titolo una procedura che muove da una istanza volontaria del cd.
Imprenditore ancora nella fase di ammissione possa essere ritenuta obbligatoria
dalla Procedura ed ineluttabile per legge tanto da costringere la procedura
stessa ad esprimersi verso l’impugnazione dell’atto? Ma soprattutto qual
è l’interesse della procedura a limitare delle soluzioni che peraltro
risultano legittime, solo per la preoccupazione che potessero eventualmente
convivere due liquidazioni e quindi necessariamente raccordarsi?
Detti quesiti sono complessi ma la loro risposta evidenzia una assoluta volontà del Presidente Greco a voler a tutti costi giungere comunque alla Omologa soprattutto con l’intendimento della vendita in massa.
Quanto fino ad ora rappresentato è comprovato dalle testimonianze dei Commisari e dello stesso Greco
GAMBINO: No, è legata al fatto che noi avevamo predisposto e avendo ricevuto
come Commissari Governativi i poteri dal Ministro, assembleari, con riferimento
all’approvazione del bilancio, avevamo proprio il 27 maggio approvato il
bilancio della Federconsorzi
e
relativo all’esercizio 1991.
Da questo bilancio oramai appariva chiarissimo, anzi, che c’era la
perdita totale, non diciamo qua del capitale, perché il capitale di una
cooperativa... del patrimonio, aveva una perdita totale del patrimonio e mentre
il precedente bilancio era stato approvato dall’assemblea dei cooperativisti,
dei C.A.P.
(o
simile), aveva un certo pareggio, ma comunque non ci riguardava, e in questo
bilancio invece c’era la perdita radicale del patrimonio sociale. Allora, ci
si è posti questo problema: se dovesse essere tecnicamente messa in
liquidazione la Federconsorzi
.
Se non ricordo male, questo è un problema che ci era nato dal fatto che
in un’altra procedura del Tribunale di Roma
, forse era Agrifactoring
credo, mi pare, e si era posto lo stesso problema, se si
dovesse mettere in liquidazione una società, la società, avendo perso il
patrimonio sociale totalmente e trovandosi in una procedura concorsuale.
E questo sulla base della norma del Codice Civile che prevede per le
cooperative che le cooperative si sciolgono nei casi previsti dal, nonché per
la perdita del capitale sociale.
Ci siamo posti questo problema, che è un problema tecnico.
E ne parlammo anche precedentemente, quindi ne eravamo a conoscenza
tutti e tre i Commissari e ne parlammo anche precedentemente informalmente sia
con il Professor Picardi
, sia col Presidente Greco
, ecco, che tra l’altro ci fecero anche
presente questo precedente, in cui credo che non era stata ravvisata la necessità
di messa in liquidazione, essendo la società oramai già in una procedura
concorsuale, perché questo era il tema; noi comunque, direi doverosamente, a
questo punto abbiamo fatto una istanza per sapere, ad avviso del Tribunale, se
doveva o no essere messa in
liquidazione.
Perché nel caso che dovesse essere messa in liquidazione avremmo,
probabilmente, dovuto chiedere al Ministro Goria
l’autorizzazione, poiché occorre un’assemblea,
l’autorizzazione ad avere noi il potere assembleare per la messa in
liquidazione.
Posizione di GRECO riguardo all’istanza del 27 maggio 1992.
GRECO:
Ecco che quando l’Avvocato... il
Professor Gambino mi parlò di questo problema, si dice che l’istanza sia
stata consegnata a me personalmente dai Commissari Governativi, io ho letto
l’ultima relazione dei Commissari Governativi i quali dicono: “Siamo rimasti
d’intesa con il Commissario Giudiziale che tutte le istanze rivolte al Giudice
Delegato o al Tribunale sarebbero state date direttamente al Commissario
Giudiziale, questo annotava il suo parere e lo presentava poi in Tribunale”. Questo
sta scritto nell’ultima relazione dei Commissari Governativi dopo... prima,
poco prima delle loro dimissioni. Ecco che io non ricordo di questa
presentazione nelle mie mani, certo è che arrivò a me, da chi non lo so,
probabilmente è stato il Professor Picardi, probabilmente è stato. Mi pare
di averlo detto, io l’ho trattenuta in mezzo... in una borsa piena di
documenti.
Dalla testimonianza in
atti Greco conferma di aver indicato a Piovano di rivolgersi al Professore
D’Alessandro per il parere e alla secca
domanda: “lei al Dottor Piovano la restituì o no?”
Greco
ha confermato questa circostanza
GRECO: il
problema non si poneva se una società che perde totalmente il capitale debba
essere o meno messa in liquidazione, non si poneva questo problema di carattere
giuridico; neppure si poneva il problema se una volta perso il capitale e
scioltasi la Fedit, perché la Cooperativa Fedit era sciolta col bilancio del
’91, non poteva svolgere infatti nessun’altra attività se non quella
attinente alla liquidazione. Il problema si poneva circa l’opportunità di
procedere ad una nomina di un Liquidatore, alias Liquidazione Coatta
Amministrativa, o non, considerato che avevamo già una liquidazione in atto che
era quella del Concordato preventivo con cessione di beni, in questo senso si
disse: “Sentiamo il Professor D’Alessandro”.
Alla domanda
“ma se ipotizziamo che nelle
more, siamo in una fase... maggio, giugno, luglio ’92, sta per esserci la
udienza sulla Omologa che sarà depositata di lì a qualche mese, ipotizziamo
che nelle more venga disposta la Liquidazione Coatta Amministrativa, che ne
sarebbe stato della Procedura? Prima dell’Omologa, “
GRECO:
prima dell’Omologa ho detto
che gli organi della Procedura magari su invito del Tribunale o anche del
Giudice, avrebbe dovuto impugnare il provvedimento amministrativo, ma certo è
che il provvedimento amministrativo di liquidazione cioè il Decreto del
Ministro dell’Agricoltura e Foreste, non poteva mettere nel nulla una
procedura giudiziale, questo mi pare talmente ovvio e talmente evidente che
non...
Questa testimonianza conferma in modo chiarissimo quanto in precedenza affermato.
3.4.- Sentenza di Omologa
o Contenuto della sentenza che traccia il procedimento (vendita frazionata – vendita in massa procedura concorsuale)
o Favore verso una vendita in massa
Valutazioni del piano Capaldo
e del prezzo di acquisto in massa del patrimonio FEDIT
Questo argomento è già stato evidenziato riguardo alla precedente trattazione sulla posizione di Capaldo al quale si rinvia
Dichiarazioni di Greco sul prezzo di acquisto in massa
GRECO:
penso
la prima offerta, rivolta al Tribunale fatta da Casella, adesso la data della
prima offerta fatta dall’Avvocato Casella si parla di 2.150 miliardi, che è
rimasta ferma per tutto il periodo successivo, fino all’epoca successiva
all’omologazione e quindi alla autorizzazione alla vendita in massa, noi
speravamo in qualche elasticità da parte di questi soci fondatori, o
comunque questa futura società che potesse aumentare in qualche modo il prezzo,
trovammo un muro quando ci riunivamo in camera di consiglio presenti Capaldo,
Casella, i Giudici del Tribunale, i Commissari Governativi eccetera, che eravamo
dieci persone abbiamo sollevato questo problema, abbiamo detto: “Ma è proprio
rigido, possiamo vedere di aumentare...” considerato il divario che tutti
vedevano tra la stima e la realizzazione pratica.
Fu un diniego assoluto,
Estremamente critica al contrario
la posizione di Pazzaglia il quale precisa che sin dall’inizio è stato
fortemente contrario alla vendita in massa dei beni, non condividendo la
soluzione prospettato con ail piano Capaldo anche in riferimento al prezzo che
risultava di gran lunga inferiore ai valori, già prudenziali, indicati nella
relazione particolareggiata.
PAZZAGLIA: io ero più affezionato al concetto tradizionale della vendita
frazionata a prezzi di perizia con aste e riduzioni del prezzo in caso di asta
deserta, cioè quello che è la normale...procedura di Concordato o vendite
comunque di tipo concorsuale, quindi la mia opinione personale era meno
favorevole; in realtà poi prevalse l’opinione contraria fondata sul concetto
che era meglio assicurarsi la certezza del realizzo e tempi più celeri per il
pagamento dei creditori rispetto a quelli che sarebbero stati consentiti da una
vendita frazionata di tutti i cespiti che erano molto numerosi.
Alla domanda: sull’offerta Casella
come
ha giudicato il fatto di avere una determinazione di importo di 2.150 miliardi
rispetto alla stessa relazione particolareggiata fatta dallo stesso Commissario
Giudiziale
, fatta qualche mese antecedentemente di
circa il doppio del valore?
PAZZAGLIA: questa era una delle ragioni per
cui io ero personalmente non favorevole. Riguardo ai termini in particolare non mi pare che ci fossimo molto
soffermati, noi ci eravamo soffermati in particolare su questa ipotesi non
frequente di una vendita in massa ad un prezzo che era inferiore a quei 3.950,
miliardi che erano il valore secondo le stime che aveva fatto il Commissario
Giudiziale
e
che avevo fatto anch’io con lui nella relazione particolareggiata.
PAZZAGLIA: ha prevalso la decisione
certamente del Giudice Delegato
,
che è l’organo volitivo della procedura, per così dire; ci
sono state più riunioni, l’opinione del Giudice
Delegato
era
più favorevole a una vendita in massa che eliminasse queste lungaggini e questo
frazionamento delle vendite, poi la decisione fu assunta dal Tribunale in sede
Collegiale, anzi la Sezione allargata, perché ci fu una riunione alla quale
parteciparono non soltanto il Presidente e i due Giudici più anziani, che poi
composero il Collegio, ma parteciparono tutti o quasi tutti i Magistrati della
Sezione Fallimentare
.
PAZZAGLIA: la mia posizione, ripeto,
personalmente io ero quello che contava di meno, però io ero quello meno
favorevole a questa soluzione. io personalmente portavo avanti questo discorso della tradizione, che
si è sempre fatto così, le vendite fallimentari o concorsuali sono sempre
state frazionate, non ci sono state, non si ricorda che ci siano state vendite
in blocco e il prezzo di stima, e il valore di stima era quasi doppio rispetto
all’offerta, queste erano le mie argomentazioni; gli argomenti contrari
erano...
PAZZAGLIA: particolarmente il Giudice Delegato
e
in qualche modo, in qualche misura anche il Professor Picardi
, il quale stava in una posizione
intermedia, erano favorevoli alla soluzione della vendita in massa.
Picardi secondo la ricostruzione di Pazzaglia era di posizione intermedia secondo lui bisognava migliorare l’offerta economica ma era favorevole alla vendita in massa..
PAZZAGLIA: difatti le condizioni che poi ponemmo e che... adesso non ricordo se ho
redatto io, mi parrebbe di essere stato io a redigerle, però non ne sono
sicurissimo, certamente comunque sono state coordinate e concordate con il
Professor Picardi
, tendevano proprio a portare il valore di
corrispettivo a oltre 3.000 miliardi.
PAZZAGLIA: Per Capaldo non era
accettabile una modifica, perché il prezzo di 2.150 miliardi era un prezzo
meditato, un prezzo che aveva formato oggetto di approfondite indagini e
riflessioni e che da quello non ci si poteva discostare.
Parimenti il Comitato dei Creditori aveva assunto una posizione
critica sulla vendita in massa e soprattutto Pettinari ha mantenuto sempre una
posizione coerente rispetto al piano Capaldo
negativa sia sulle modalità di acquisto in massa che sul prezzo offerto.
PETTINARI: ma, io la consideravo assolutamente insufficiente e la consideravo
insufficiente non tanto perché fossi stato in grado di fare una valutazione mia
autonoma, quanto perché a noi comitato c’era stata sottoposta una prima
Perizia che parlava di 3.600 miliardi circa di attivo, successivamente il
Professor Picardi
ne ha effettuata
un’altra che portava addirittura a 3.900 circa miliardi per cui si ipotizzava
addirittura un aumento della percentuale da poter attribuire ai chirografari,
dal 70 al 75 per cento, dopodiché, passati pochi mesi e senza che fosse
intervenuto alcun fatto rilevante nel periodo, siamo stati posti di fronte a
questa ipotesi di cessione a un corrispettivo che era di 2.150 miliardi, perché
l’unica cosa veramente certa era il corrispettivo che veniva offerto e non...
e l’offerta, obiettivamente, non era né congrua con quello che c’era stato
detto né con quello che lo stesso Tribunale di Roma
e
la stessa procedura aveva rilevato nel Decreto poi di... nell’Ordinanza di
autorizzazione della vendita... no, nel Decreto di omologazione, perché nel
Decreto di omologazione si dava atto esplicitamente che le vendite che erano
state effettuate nel periodo di... diciamo così, provvisorio e che avevano
appunto avuto ad oggetto soltanto le situazioni veramente pregiudicate avevano
comportato un ricavo di, mi pare, 206 miliardi a fronte di una valutazione
estimativa di 169 miliardi con un aumento quindi percentuale rispetto alla
valutazione di circa il 22 per cento.
Ecco, di fronte a questa serie di considerazioni noi non riuscivamo a
spiegarci perché, vero questo, l’offerta poi doveva essere accettata per un
controvalore così basso.
Nel verbale della riunione del 5 febbraio del ’93, si legge: “L’Avvocato Pettinari , come componente del Comitato dei creditori , segnala che il precedente parere del comitato e successivo provvedimento del Tribunale non trovano adeguate risposte nella lettera del Professor Casella , che non reputa andare oltre i limiti della precedente lettera ed intenti”.
Alla richiesta specifica di precisazioni riguardo alle giustificazioni addotte da Capaldo relativamente all quantificazione dei 2150 miliardi Pettinari afferma
ANGELO PETTINARI: le ha lette lei, sono tutte quelle che lei ha letto, perché non è stato fornito alcun elemento di valutazione, cioè di spiegazione del perché 2.150 miliardi e non mille e ottocento o mille e due.
Chiarisce Pettinari che non vi è stata fatta alcuna indicazione di percentuali..
Bambara nella sua testimonianza indica le ragioni espresse da Capaldo dinanzi alla Procedura che provano che al di là di astratte considerazioni non vi è stata alla base una vera propria qualifica del prezzo che potesse smentire da una parte la Perizia De Sanctis e la relazione Particolareggiata del Commissario Giudiziale.
BAMBARA: credo di essere stato
presente una sola volta, come ho detto prima, e presente il Professor Capaldo
e il Professor Casella
, proprio il giorno in cui è stato
confermato il prezzo, perché il prezzo … in quella riunione è stata
confermata i 2.150 miliardi ed è stato spiegato che: l’andamento del mercato
immobiliare diverso e calante rispetto ad un anno e mezzo prima, il discorso di
potere realizzare prima del previsto in una soluzione concordataria i beni, la
certezza di versare in tre rate invece che a babbo morto, non si sa in quanti
anni, le rate, il corrispettivo di questo prezzo e, quarto, la valutazione di un
prezzo, questo è stato quello che appunto diceva S.G.R.
, la valutazione di un prezzo rivolto,
questo sì, al realizzo di questi beni e non poteva non tener conto di tutti
questi parametri, per cui l’offerta era questa qui.
Bambara inoltre ad una precisa domanda se il Presidente Greco si fosse
rivolto a lui per avere alcuni chiarimenti in ordine al patrimonio Fedit in
qualità di direttore Generale, quest’ultimo ha osservato di non aver avuto
mai alcuna richiesta da Greco.
Un ulteriore aspetto che è emerso dalla testimonianza di Pazzaglia e che il medesimo ha confermato che la stima svolta nella relazione particolareggia era una “giusta stima “Fondata su criteri certamente non avventuristici, più prudenziali che avventurosi”.
Fattispecie che esprime il fatto che la trattativa portata avanti da Greco con Capaldo non ha messo mai in contestazione i valori espressi dale varie perizie.
Né tantomeno Capaldo ha supportato il proprio prezzo con dei dati tecnici, logici ed obiettivi che potessero aver messo in discussione seria le precedenti perizie, tanto da aver potuto obbligar la procedura a far svolgere una nuova e diversa perizia.
Ciò non si è assolutamente verificato, anzi dalle testimonianze emerge una chiara convinzione di tutti il rapporto tra la Relazione De Sanctis e Relazione Particolareggiata (tenuto conto che in quest’ultima non fossero ricompresi alcun cespiti, prevedesse una bassa valorizzazione del credito MAF e non fossero ricompresse le vendite svolte prima della sua redazione) non fosse un mero criterio di stima ma una prudenziale effettiva valutazione del patrimonio che avrebbe avuto un pieno riscontro in sede di vendita. La riprova di questa considerazione siede proprio nel fatto che assommando al valore dei 2150 i valori dei beni già venduti prima dell’omologa e poi i beni oggetto di sequestro e quelli che sono stati ritrasferiti alla procedura a seguito della transazione, emerge chiaramente che il prezzo di 2150 miliardi è certamente un prezzo vile rispetto agli effettivi valori riscontrati, desumendo da ciò anche l’impossibilità da parte di Capaldo di giustificare come congruo il prezzo offerto.
4.- Valutazione del 40% del pagamento dei creditori chirografi.
Connesso al criterio sulla congruità del prezzo offerto con il piano Capaldo vi è certamente il problema del soddisfo dei creditori chirografi fino al 40%.
E’ chiaro che la questione assume diversi particolari profili.
Innanzitutto come precisano Pettinari e Pazzaglia l’offerta Capaldo così come è stata accettata dal Tribunale fallimentare è di gran lunga inferiore alla pagamento del 40% dei creditori chirografari, mentre quando è stato ammesso il concordato sulla base della relazione particolareggiata la percentuale di pagamento dei chirografi era superiore al 70%.
E’ ben vero che forse la percentuale di riferimento può ridursi in sede di effettive vendite ma il profilo che emerge è che il prezzo di vendita in blocco è stato proposto da una società formata da creditori e non da una Società terza.
E’ chiaro che l’offerta della Società di creditori non poteva assolutamente offrire un valore che non coprisse effettivamente il minimo del 40%.
Ne conseguirebbe che il prezzo così come offerto da Capaldo e quindi dalla SGR sarebbe in palese violazione delle previsioni generali della procedura concordataria ivi inclusa quella della par-condicio tra i creditori proprio perché il medesimo non viene a coprire il 40% dei crediti chirografi e la Società che acquista in massa in quanto partecipata da solo un gruppo di creditori, si avvantaggerebbe della possibilità anche ipotetica di poter realizzare un valore che possa permettere a questo nucleo ristretto di percepire un valore maggiore di quello ripartito in favore degli altri creditori che non hanno partecipato alla società stessa.
Sul punto ha testimoniato il prof. Scotti Camuzzi che è stato membro della Commissione governativa d’inchiesta del Ministero dell’Agricoltura che aveva all’epoca anche redatto un parere al Ministro Poli Bortone.
Il prof. Scotti Camuzzi in sede di testimonianza ha precisato che:
SCOTTI CAMUZZI: Un
altro punto specifico sul quale non potetti che, come dire, dopo avere
intuitivamente reagito male poi razionalizzai, dissi: “No, ma anche questo non
va mica bene”, fu che in sostanza questo atto di cessione, questo contratto di
cessione o preliminare di cessione, adesso poi non lo so, poi ci sono stati dei
pareri autorevoli che hanno detto: “E’ nullo, perché non è nemmeno un
contratto...”, se mi consentono, poi tornerò sopra; più che nullo per
indeterminatezza e oggetto a me pare nullo per la sua sostanza, per la sua
essenza in contrasto con la Legge Fallimentare, ma questo è un altro discorso.
Il secondo punto specifico che attrasse negativamente la mia attenzione,
fu che lì è previsto il pagamento di questi 2.150 miliardi in tre rate; la
prima rata da pagare, non dice quando, ma insomma sembrerebbe abbastanza presto.
Da questo primo pagamento, 392 miliardi... adesso non mi ricordo;
dovevano essere però detratti il valore dei cespiti già realizzati dalla
liquidazione concordatizia prima dell’Atto Quadro; siccome questi realizzi,
risulta forse dallo stesso atto di autorizzazione della cessione in monte, sono
208 miliardi di beni, più non so quanti di crediti ceduti, non mi ricordo più
quanti crediti ceduti, andava a finire che la prima rata era in realtà
ridottissima; adesso forse bisogna fare i conti dico, ma era in realtà molto
ridotta, e si aggiunga che l’atto diceva che la prima rata sarebbe stata
pagata se e in quanto la Liquidazione concordatizia avesse ceduto al cessionario
beni per un importo pari almeno a 322 miliardi e sicché non costava niente,
dico, è un leverage by out (come da pronuncia) questo qui.
Terzo argomento specifico fu che, e si connette con il primo, si
connette con il primo, i 2.150 miliardi, non si sa da dove nasce questa
valutazione del prezzo, però è presumibile e si capisce che non tanto è
commisurata all’attivo ceduto, quanto alla necessità per la Liquidazione
concordatizia di avere soldi a sufficienza per pagare il 40 per cento dei
debiti, secondo quello che io ho intuito leggendo quelle carte lì; che tra
l’altro non raggiunge nemmeno, a ben vedere, il 40 per cento, mi pare che ci
sia anche, non mi ricordo più se è un parere del Comitato dei creditori
, eccetera, che addirittura lo dice:
raggiunge il 39 per cento, non il 40 per cento, però la differenza, la
Liquidazione la riceverà dalla cessione dei beni non compresi, prima... dopo
quando sono compresi tutti sempre per i 2.150 allora non arriviamo più al 40
per cento, allora come si fa ad autorizzare una cessione che non consente
nemmeno alla Liquidazione concordatizia di pagare il 40 per cento dei creditori
chirografari?
ma questo lato qui non sta in piedi nella Liquidazione concordatizia, il
Concordato preventivo con la cessione dei beni ai creditori, attribuisce ai
creditori e per loro al Liquidatore
Giudiziale
nominato dal Tribunale, il compito di realizzare al meglio
tutti i beni e di distribuirne il ricavato, se raggiunge il 40 per cento bene,
se non raggiunge vedremo, ma se è di più non c’è dubbio che il plusvalore
debba andare a tutti i creditori a pari merito, salvo i privilegi ovviamente;
ecco, questo meccanismo messo in piedi di questa seconda cessione, la prima
cessione è la cessio bonorum dalla Federconsorzi
, ammessa al Concordato preventivo, ai
suoi creditori, ma questa seconda cessione in monte veramente non ha senso,
perché non ha senso? Perché per come è fatta, se ci sono dei plusvalori vanno
tutti al cessionario, mentre secondo le norme, a mio avviso inderogabili e
insuperabili della Legge Fallimentare, devono andare a tutti i creditori.
Siccome questa società qui non è fatta da tutti i creditori, ma è
fatta da alcuni di loro e dai più grossi e potenti dei loro, e non mi si dica
che la par conditio torna ad essere rispettata, perché è aperta la porta a
partecipare a questa società a tutti i creditori, questo è un “escusateo”
che non risolve il problema; secondo me il vero punto cruciale del problema era
la nullità di questo atto di cessione in monte, che attribuiva i plusvalori ad
alcuni soltanto dei creditori e non a tutti i creditori, plusvalori che poi sta
a vedere se erano probabili o improbabili, questo è un altro discorso e qui
torna... concludo su questo punto, torna l’aspetto negativo di quella
introduzione nei beni ceduti di anche quelli non inventariati, anche quelli non
inventariati sono fondamental... nella loro sostanza economica, e quelli
valutati quasi a zero quali i
crediti verso lo Stato.
Alla domanda del PM se in effetti in questo modo si è privatizzata la procedura, Scotti Camuzzi precisa
SCOTTI CAMUZZI: non
c’è dubbio, non c’è dubbio, ci si è con questo meccanismo, oltre che
alcuni creditori approfittarsi dei plusvalori del patrimonio emergenti dalla
realizzazione del patrimonio, e che è la violazione della par conditio, si sono
svincolati dalle procedure liquidatorie che invece la Liquidazione concordatizia
deve seguire.
Se io sono... quando la S.G.R.
realizza un cespite, vende un immobile, è libera di venderlo
a chi le piace al prezzo che le piace, sono affari suoi, non c’è un controllo
di tutta la procedura fallimentare, se invece questa cessione qui, puta caso,
guardi, dico proprio senza nessuna... del Palazzo Rospigliosi
a
Roma
o
della partecipazione nella Banca Nazionale del Lavoro
la
fa il Liquidatore
concordatizio, caspita, caspita, è sottoposto a tutti i
controlli, le procedure proprie della Legge Fallimentare, ci mancherebbe altro,
non fa quel che vuole; la S.G.R. fa quel che vuole.
La ricostruzione di Scotti Camuzzi porta quindi a sostenere anche se si
volesse ammettere che vi sia stata pubblicità per tutti i creditori (cosa che
si dubita fortemente anche in relazione della gravosità per i piccoli e medi
creditori di partecipare alla costituenda società) il fatto che si fosse
costituita tra solo alcuni creditori ed i più grandi, ciò ha determinato la nullità dell’atto quadro per palese
violazione della par-condicio.
Violazione che si perpetrerebbe anche nella volontà della società di pagare, o meglio come è stato detto da Pazzaglia “tacitare”, i piccoli creditori e pagare nelle modalità indicate i creditori fino a quanto indicato. E cioè per i creditori fino a 20 milioni e quelli fino ad un miliardo.
Sempre sul punto in questione Pazzaglia, in risposta ad una domanda del Tribunale “se avete fatto una verifica, in concreto, in ordine al rispetto in rapporto al corrispettivo prospettato, della garanzia del 40 per cento minima dei creditori”, precisa
PAZZAGLIA: il conto non tornava, nel senso
che 2.150 miliardi non mi pare che potessero essere sufficienti per pagare il 40
per cento. Non mi pare che su
questo ci fossero state osservazioni, questo era una sorta di aggiunta di tasca
della società acquirente che tacitava in
qualche modo o soddisfaceva in misura migliore i piccoli creditori per
non... che erano i più sensibili, in qualche modo anche i più danneggiati da
questo tipo di vendita, ma non se ne fece un particolare...
Pazzaglia precisa poi che dalle valutazioni fatte si giungeva ad una
valutazione inferiore.
.
5.- Piano di dismissioni di Picardi. Violazione delle prescrizioni della sentenza di Omologa.
La sentenza di Omologa aveva previsto come alternative la vendita frazionata e la vendita in massa quest’ultima in riferimento alla proposta Casella inviata con lettera del 27 maggio 1992.
Chiaramente questa prescrizione essendo prevista nella sentenza di omologa avrebbe dovuto essere oggetto di scelta e valutazione da parte degli organi della procedura che si sono autovincolati con la stessa decisione.
Sul punto si è verificato una particolare situazione ben chiarita dal Teste Pettinari.
Invero risulterebbe che Commissario Giudiziale verso la fine del 1992 ha predisposto un piano di dismissioni di tutti i beni sotto forma di vendite frazionate e poi presentato al Tribunale. Tuttavia questo piano di dismissioni non ha avuto più un suo seguito
Il punto è statao chiarito da Pettinari nella sua testimonianza
PETTINARI: sì, dunque, questa qui non credo che fosse la prima, in senso assoluto,
in cui si parlava, ovviamente, di questa ipotesi di proposta, però questa
riunione fu convocata dal Presidente a seguito di un Comitato dei creditori
che
aveva avuto luogo circa dieci, quindici giorni prima nel corso del quale era
stata rappresentata dal Presidente una circostanza quantomeno singolare, cioè...nella
riunione del 21 dicembre 1992 (del comitato dei creditori) noi siamo stati
portati a conoscenza da parte del Presidente, l’Avvocato Vincenzo
De
Palma
, che egli aveva ricevuto dalla... su
disposizione, appunto del... presso autorizzazione del Presidente Greco
, una copia del programma di dismissioni
preparato dal Professor Picardi
, dismissioni... per dismissioni si
intendeva la procedura alternativa alla vendita in massa.
Però nello stesso tempo il Presidente ci comunicò di aver ricevuto, e
ce lo scrisse anche, l’elaborato in forma riservata, al che, cioè, esprimemmo
la considerazione che se il Comitato dei creditori
doveva essere chiamato a dare un parere su una situazione era
quantomeno singolare che il Presidente conoscesse alcuni atti e il comitato non
li conoscesse.
Quindi demmo mandato al Presidente di chiedere al Presidente Greco
di
convocare una riunione per dibattere il punto.
Per cui quella riunione lì era finalizzata a verificare il contenuto
del programma di dismissioni elaborato al Professor Picardi
, per valutare, appunto, la compatibilità
o la possibile alternativa alla vendita in massa.
Ecco, leggo qui, il... cioè il Giudice Delegato
, qui come in tutti gli atti in cui
figura, ha sempre espresso, diciamo, abbastanza con chiarezza la sua posizione,
che era quella di... non dico di netto favore per la vendita in massa, ma
praticamente di non alternativa alla vendita in massa.
Difatti se lei va, segue, continua, cioè al di là dei problemi...
ecco, c’è un punto in cui il Professor Picardi
parla, dice di avere adeguato l’elenco, o modificato
l’elenco dei creditori privilegiati, in quanto c’era la questione se
ammettere o meno al privilegio l’I.V.A. e le imposte di fabbricazione relative
al carburante eccetera.
Questa è una situazione che è abbastanza importante per una serie di
motivi, e poi comunque quando fu chiamato, appunto il Professor Picardi
ad
illustrare quale era la sua posizione sulla possibile vendita frazionata,
appunto, lui disse che di fatto questo compito spettava al Giudice Delegato
e
che lui si sarebbe soltanto potuto... avrebbe soltanto potuto mettere in
vendita, ecco, che leggevo, contemporaneamente i cespiti in modo da poter
realizzare con maggiore celerità almeno quella parte di esso per il quale si
trova nel mercato una vantaggiosa rispondenza, cioè di fatto non fu detto
nulla.
Pettinari su espressa domanda di che fine poi avesse fatto il programma di dismissione precisa PETTINARI: ma non ebbe seguito perché non fu mai preso veramente in considerazione dal Giudice Delegato , cioè era veramente...
Seppure precisa Pettinari che il programma di dismissione fosse stato effettivamente elaborato da Picardi ribadendo che Picardi disse “Io non mi assumo la responsabilità perché compete al Giudice...” .. “Questo è un programma di dismissione, però non sono io che debbo decidere se eseguire questo o quest’altro...” ... “...io al massimo posso mettere in vendita contemporaneamente tutti i beni”.
Alla domanda precisa se da quell’incontro la posizione che emerse era quella di dover portare avanti la vendita in massa? Pettinari risponde
PETTINARI: ma sì, questo è sempre stato in questa, come in tutte le altre
riunioni.
Questo profilo fa emergere quindi la palese violazione della sentenza di Omologa completamente disattesa dagli organi della procedura che prevedeva per principale la vendita frazionata e solo sulla base di precisi presupposti la vendita in massa.
Invero la proposta del piano di dismissioni di Picardi, anche dalla testimonianza di Pettinari, risulta più che altro che la procedura avesse voluto con la stessa dire che comunque aveva predisposto comunque un piano di vendita frazionata e così superare il contenuto della stessa sentenza di omologa.
6.- La posizione di Greco sull’offerta Casella
Risultava necessario, prima di affrontare la posizione di Greco sulla proposta Casella e dei pareri dei vari soggetti interessati della procedura (Commissario Giudiziale, Comm. Governativo, Comitato dei Creditori), precisare questi aspetti per rendere più intelleggibile l’evolversi dell’iter procedimentale.
Sul
punto è sufficiente rileggere le parti salienti della deposizione di Greco in
sede di dibattimento
Alla
domanda “quando ha ricevuto la lettera inviata, perché risulterebbe essere
inviata direttamente al Tribunale, alla Procedura, del Professor Casella lei ha
fatto delle valutazioni, ha riportato in seno al Collegio questa lettera subito
oppure lo ha valutato solo in sede di omologa?”
GRECO:
no, no, noi valutammo... mi pare che incontrammo addirittura Capaldo, Casella
sempre con grande spiegamento di partecipanti, perché io non che parlavo io
solo con Casella, non ho parlato solo né con Capaldo, né con Casella, mai solo
o il Collegio o il Commissario Giudiziale ed il coadiutore generale Professor
...(incomprensibile), erano sistematicamente presenti a tutti i miei colloqui.
Capaldo
e Casella venivano sempre convocati diciamo o dal Tribunale o dal Giudice
Delegato io poi invitavo anche i Giudice del Collegio ad essere presenti,
insomma.
E’ evidente che questa posizione si trova in piena contraddizione con quanto è stato affermato dalla De Vitiis che ha precisato, producendo un documento, che lei era stata investita del problema solo dal 4 marzo 1993 e quindi non viene data prova che non aveva partecipato ad alcun precedente incontro e sollecitata su questo aspetto evidenzia che la totale non conoscenza del contenuto degli incontri. Sul punto si ritiene che non vi è stata mai collegialità tenuto conto della procedura in precedenza evidenziata sulla testimonianza di APICE. Anche lo stesso CELOTTI ha dimostrato l’assoluta non conoscenza di tutta la procedura, ciò fa ritenere la sua totale assenza di conoscenza della procedura lasciando in modo acritico, come la stessa De Vitiis, ogni decisione al Presidente Greco.
E’ importante questo passaggio, se non proprio determinate, in quanto uno dei baluardi fatti valere, come vedremo da Greco sono proprio il fatto che il decreto di approvazione della vendita in massa è avvenuto sul presupposto che tutti i pareri resi sono stati favorevoli alla vendita in tutti i sensi e senza alcuna riserva. Ciò lo confermerà Greco proprio nella deposizione del 28 febbraio 2002.
Al contrario una attenta lettura di detti pareri fa emergere delle divergenze notevoli e tutti e tre gli organismi interpellati Comm. Giudiziale, Comm. Governativo e Comitato dei Creditori.
Anche i sindacati e dirigenti che, a dire dello stesso Greco, avrebbero assentito alla vendita n massa, di fatto avevano ottenuto delle assensi su delle loro richieste che tuttavia a cose fatte non sono state rispettate tra questi la vicenda Agrisviluppo.
7.- Parere del Commissario Giudiziale Picardi alla vendita in massa.
Come è noto il parere di Picardi è stato emesso ponendo 9 condizioni che avrebbero permesso di incrementare il prezzo di circa 1.000 miliardi.
Sul punto è importante riportare quanto dichiarato da Pazzaglia sul punto in sede di testimonianza dinanzi al Tribunale.
PAZZAGLIA: in realtà l’offerta Casella
era
per la vendita di tutti i beni di cui alla situazione patrimoniale al 30
novembre ’91, che poi avrebbe formato oggetto della relazione
particolareggiata e alla stima del Commissario Giudiziale
, questa richiesta fu valutata
negativamente da noi, dico dal Professor Picardi
e
da me, tant’è vero che nel nostro parere noi ne facemmo una questione, noi
ponemmo delle condizioni, mi pare che ponemmo nove condizioni di modifica della
proposta Casella, la prima delle quali era proprio questa, quella di non
considerare fra la vendita in massa i realizzi già effettuati e gli incassi di
crediti già effettuati, le compensazioni già effettuate per un valore, se non
ricordo male, di 400 miliardi; questa fu la prima delle condizioni del parere
del Commissario Giudiziale a firma anche mia.
Alla espressa domanda qual è stata la posizione del Tribunale
PAZZAGLIA poi il Tribunale si orientò invece nell’accettare la proposta Casella
così
come era stata formulata. Noi
apponemmo delle condizioni, nove condizioni che avrebbero avuto un’incidenza
attiva di circa 1.000 miliardi. Nessuna di queste ha avuto sfogo.
La questione delle nove condizioni è stata confermata dallo stesso Picardi
8.- Parere del Commissario
Governativo Piovano alla vendita in massa
Anche Piovano non ha espresso un parere favorevole come vuole far intendere Greco, anzi le sue perplessità erano in linea con il Comitato dei Creditori e Picardi
Il medesimo poneva problemi tra i quali:
- di esatta individuazione dell’oggetto della cessione
- dell’opportunità di una procedura di gara
- e del prevalere di una vendita tradizionale rispetto ad una vendita in massa.
Chiaramente tutte queste questioni sono state del tutto disattese.
Anzi Piovano ci ha rappresentato la sua richiesta di un legale per seguire l’eventuale decisione del Collegio della vendita in massa.
9.- Parere Comitato dei Creditori (modalità di votazione – parere dissenziente Pettinari ) deposizione Pettinari
La questione del comitato dei creditori è certamente la più eclatante soprattutto in considerazione ai fatti verificatisi e a quanto poi in sede di dibattimento è stato rappresentato da Pettinari.
Preliminarmente si deve precisare che lo stesso Greco nel parlare del Comitato dei Creditori lo qualifica come organo di controllo quasi ponendolo come supervisore della procedura, questo è un passaggio importantissimo
GRECO:
sì; dunque nessuno si nascondeva l’importanza di questa vendita in massa,
perché era un provvedimento autorizzatorio che doveva adottare il Tribunale di
importanza enorme, e allora, io consapevole di questa importanza, non solo
avevo, come Giudice Delegato, provveduto alla nomina di un organo di controllo
sul mio stesso operato, e cioè...il Comitato Provvisorio dei Creditori, organo
non previsto per il Concordato Preventivo, però io dissi: “Io ho bisogno
della voce dei creditori in questa procedura, ancorché...”, e quindi in
analogia nominai questo Comitato Provvisorio dei Creditori, al quale fu
sottoposta anche la famosa Proposta Casella, e poi ripetuta al Comitato, che fu
nominato con la Sentenza di omologazione.
E’ evidente che quindi il Comitato dei creditori, diveniva un punto essenziale di valutazione dell’intera questione al quale lo stesso Greco dichiara di autovincolarsi, ma come preciserà Pettinari in tutto l’arco del suo interrogatorio il Comitato dei Creditori ha subito una vicenda del tutto incredibile.
Nel verbale della riunione del 5 febbraio Pettinari chiede al Giudice Delegato di modificare il comitato dei creditori in quanto due membri (BNL e FIAT) di cui il Presidente avevano aderito a SGR e quindi in palese conflitto di interessi. Si legge nella deposizione di Pettinari:
PETTINARI: Comunque io segnalai – nella riunione del 5 febbraio 1993 -
anche un’altra circostanza che secondo me era abbastanza rilevante,
vale a dire: il Comitato dei creditori
era
presieduto dall’Avvocato Vincenzo
De
Palma
e
come componente c’era la Dottoressa Barbieri
, che era in rappresentanza della Fiat
Geotec
, mi pare che si chiamasse; io segnali in
quella occasione al Presidente che dai documenti risultava che la Banca
Nazionale del Lavoro
e
la Fiat, che erano, diciamo, parte non piccola della operazione Capaldo
, Casella
, e che avevano sottoscritto... proprio
Vincenzo De Palma
aveva sottoscritto l’impegno a costituire la società,
fossero Presidente e componente di quel Comitato dei creditori che poi avrebbe
dovuto dare un parere sulla congruità o l’opportunità di una cosa del
genere.
Qui a verbale c’è, poi non è seguito alcunché.
In effetti dal verbale del 5 febbraio emerge questa stessa richiesta di Pettinari anche se la fattispecie essendo così rilevante avrebbe dovuto essere sollevata dal Tribunale d’ufficio.
Alla domanda formulata a Pettinari se poi Greco avesse provveduto in tal senso la risposta è stata
PETTINARI: no, no.
La vicenda non è finita qui, e già questo profilo è sufficiente a dare chiarezza a tutta la intera fattispecie discussa in questa sede. Anzi proprio il proseguo della vicende in sede di votazione interna del Comitato evidenzia ancor più l’operato criminoso contestato dal PM
In sede di testimonianza Pettinari precisa la procedura seguita dal Comitato
PETTINARI: sì, c’è stato ovviamente... tra i componenti del Comitato dei
creditori
c’è
stata un’attività di consultazione telefonica e di persona in attesa poi
di... per arrivare ad una determinazione comune sulla richiesta del Tribunale.
Le posizioni erano, diciamo, estremamente chiare, nel senso che
l’Avvocato De Palma
era
chiaramente a favore della vendita in massa e all’accettazione della proposta
Casella
, la Dottoressa Barbieri
, mi pare che si chiamasse, per conto
della Fiat
Geotec
, altrettanto convinta della bontà della
proposta, c’era il sottoscritto che era assolutamente contrario per una serie
di considerazioni, poi c’era l’Avvocato Betto
, in rappresentanza dell’A.P.I., il
quale, diciamo, diceva insomma, anche
abbastanza candidamente, dice: “Sì, a me quello che interessa di più è che
vengano ammessi in privilegio i crediti per I.V.A. e imposta di
fabbricazione”; questo lo dico per dire che era abbastanza limitato nella sua
valutazione.
E poi c’era il Dottor Riccardi
, mi pare che si chiamasse, in
rappresentanza di una società che si chiama Pioneer Hi-Tech
(o
simile), che credo sia una società di mangimi, che era un po’, cioè,
incerto, cioè si rendeva conto di una serie di circostanze che avrebbero
comportato una maggiore attività di verifica sulla proposta.
Ecco, in questo clima qui siamo andati alla votazione.
Io feci presente prima di iniziare la discussione che ritenevo sia
l’Avvocato De Palma
che
la Dottoressa Barbieri
in
palese conflitto di interessi, per cui li ho invitati a dichiarare che si
sarebbero comunque astenuti, il Presidente... era già stata preparata una bozza
di verbale, che poi... che era un verbale che prevedeva, appunto, il parere
favorevole; il Presidente ha ritenuto invece di procedere in modo diverso alla
votazione, nel senso che ha chiamato a votare prima i tre componenti, vale a
dire il sottoscritto, l’Avvocato Betti e il Dottor Riccardi
, e poi la Dottoressa Barbieri e il
Presidente stesso.
La votazione ha dato... io ho votato per il no, l’Avvocato Betto
e
il Dottor Riccardi
hanno votato per il sì, e a questo punto sia il Presidente
che la Dottoressa Barbieri
hanno dichiarato di astenersi.
Pettinari presentò la sua opinione dissenziente, ma come rappresenta quest’ultimo furono redatti e presentati alla Procedura due testi: uno con il solo parere favorevole a maggioranza, un secondo con annessa la posizione dissenziente
10.- La Posizione di Greco relativamente ai diversi pareri richiesti:
a.- Greco risponde a delle domande relative al parere del
Comitato dei Creditori
In
particolare è stato posto a Greco il problema della composizione del Comitato
dei Creditori al febbraio 1993.
GRECO:
no, io so che del Comitato dei Creditori due si dimisero immediatamente e
furono sostituiti, mi pare che era Banca Nazionale del Lavoro e non so chi altro
perché facevano parte della S.G.R., cioè di chi aveva offerto, chi aveva
manifestato l’offerta, questo ricordo; il Presidente chi era poi...?ah è
Banca Nazionale del Lavoro.
Sulla
contestazione che al contrario questa modifica non vi è stata seppure
sollecitata da Pettinari si legge:
GRECO:
sì, sì, se ne parlò tant’è vero che
furono sostituiti. Io
quello che ricordo questa prospettazione di Pettinari circa l’incompatibilità
del... non la ricordo specificamente... quello che io ricordo non che la Banca
Nazionale del Lavoro e l’altro componente abbiano prima votato e poi si siano
dimessi, non mi risulta a me, perché a me risulta che si erano espressi dei
cinque uno contrario Pettinari, due a favore e due astenuti, questo risulta.
In
sede di interrogatorio si ribadisce il fatto che non vi fu la sostituzione Greco
risponde
GRECO:
risulta
dal verbale che Pettinari ha detto una cosa del genere? E non risulta nessuna
decisione al riguardo? Io non lo ricordo questo fatto.
b.- Sul
parere di Picardi
E’
stata posta a Greco la questione del parere Picardi e del fatto che in detto
parere erano state poste una serie di condizioni (9) e che Pazzaglia e Picardi
hanno precisato: “Nessuna di queste è stata poi accolta”
GRECO:
…io non ricordo che ci fu un
obiezione di questo genere nel corso delle discussioni...
c.- Sul parere di Piovano
Greco riguardo alla posizione Piovano dichiara che anche il Commissario Governativo si era espresso favorevolmente sul piano Capaldo e sull’accettazione del prezzo
GRECO:Sentimmo
il Commissario Governativo, che per tre volte, per iscritto, con tre pareri
diversi, si espresse favorevolmente a proposito della vendita di massa di cui si
sapevano già gli estremi, 2.150 miliardi, già si sapevano, tre volte ha dato
il suo parere favorevole.
Il parere favorevole fu espresso dal Commissario Governativo.
Greco ha affermato
inoltre
GRECO:
sentimmo finanche i Sindacati dei Dirigenti, che si lamentarono di non essere
stati sentiti al riguardo, e mi pare che questi furono tutti sentiti; dopodiché
io mi resi conto che un’autorizzazione di questo genere era, come ho già
detto, di importanza enorme.
Allora invitai tutti i colleghi della Sezione Fallimentare, dieci, più
l’altro Presidente, a riunirci in una sala con una Camera di Consiglio
informale per sapere il loro punto di vista sull’autorizzazione alla vendita
in massa. A questo punto nessuno manifestò,
Giudici, Comitato dei Creditori, Comitato... Commissario Governativo,
Commissario Giudiziale, tutti si espressero favorevolmente a questa vendita. Il
Comitato dei Creditori arriva alla conclusione che eliminando le spese di
gestione, riducendo le spese relative alla Procedura, calcolando questo,
eliminando quest’altro si arrivava al 39 per cento, soggiungendo, ma con
riferimento all’esecuzione vera e proprio, si arriverà al 40 per cento, il
parere del Comitato dei Creditori penso che sia agli atti.
Noi
ci convincemmo di questo e dicemmo: “Effettivamente questa è un’offerta
certa”, cioè noi avevamo un prezzo certo, non ipotetico, non presunto,
avevamo un prezzo certo, noi avremmo incamerato duemilacentocinquanta, salvo gli
aggiustamenti relativi alle vendite che nel frattempo si erano verificate.
Come è emerso dagli interrogatori di De Vitiis e Celotti i medesimi non avevano assolutamente contezza del contenuto dei sopraccitati pareri ne sembra dalle loro risposte che i medesimi si siano preoccupati di valutare i rilievi mossi.
E’ evidente quindi che l’intera procedura di approvazione della vendita in massa si è basata su pareri del tutto negativi su detta soluzione ed addirittura, per quanto attiene al parere del comitato dei creditori, su atti quanto meno illegittimi in quanto adottati in palese violazione delle previsioni normative del nostro ordinamento.
Tutto ciò fa emergere un chiaro intendimento del Tribunale a voler a tutti i costi anche sul presupposto di atti del tutto contrari a disporre la vendita in massa dei beni Fedit a quell’importo predeterminato ed a quel soggetto giuridico secondo le modalità imposte da quest’ultimo.
11.- Decreto di accettazione
della vendita in massa del 23/26 marzo 1993, connesso al decreto di
approvazione dell’atto quadro del 20 luglio 1993 e relazione Picardi 19
luglio 1993
La questione è stata ampiamente trattata ed è ben nota e del resto le testimonianze hanno solamente confermato il fatto della grave contraddittorietà, illogicità dei provvedimenti adottati.
Del resto sia Severini che la De Vitiis non ricordavano la circostanza e pertanto è per via documentale quanto si è verificato.
Appare quindi in questa sede sufficiente evidenziare che il Decreto 23/26 marzo 1993 è stato adottato dal Tribunale in pieno contrasto con tutti i pareri adottati dagli organi della procedura senza muovere rispetto ai medesimi alcuna forma di motivazione o richiamo. Per di più, come ampiamente ricordato il parere del Comitato dei Creditori è stato emesso da un Comitato composto da due membri su cinque in pieno conflitto di interessi tra loro, fattispecie non rilevata da Greco e tanto meno dalla restante parte del Collegio.
Decreto che nella sua parte motiva contiene una gravissima contraddittorietà che del resto non è stata chiarita dagli stessi estensori del provvedimento stesso.
Si legge nel richiamato decreto “Dunque si è dinanzi ad una ipotesi, concreta e sufficientemente definita nei suoi aspetti fondamentali, di offerta che il soggetto da costituirsi sarà pronto a sottoscrivere. Il difetto di determinatezza che caratterizza taluni punti dell’offerta la renderebbe non accoglibile, ovvero i punti in questione non dovrebbero considerarsi come inesistenti, e quindi non facenti parte della medesima. Il che è però certamente contrario agli intendimenti dei proponenti, della cui buona fede nella configurazione della istanza e dei successivi chiarimenti non deve essere dubitato”.
Detto provvedimento ha in definitiva accettato supinamente tutte le richieste formulate dalla proposta Casella, ma non ha considerato alcune delle questioni sollevate dal Commissario Governativo e Commissario Giudiziale, e quindi oltre a porre i ben noti problemi relativi alla congruità del prezzo, ha riconosciuto che nell’ambito dei 2150 miliardi fossero ricompresi anche i denari presenti nelle casse Fedit pervenuti a seguito delle vendite frazionate avutesi prima della sentenza di omologa e non considerati nella relazione particolareggiata.
Pertanto il Collegio sul presupposto della Buona fede ha inteso superare la inadeguatezza dell’offerta Capaldo.
Successivamente il Tribunale con provvedimento del 20 luglio 1993 ha autorizzato la vendita in massa dei beni Fedit, ma detto provvedimento è andato oltre a quanto previsto dal precedente decreto del marzo, accettando che la cessione in massa si perfezionasse con un atto quadro e indicando rientranti nel prezzo di 2150 miliardi tutti i beni facenti parte il patrimonio Fedit al 30 novembre 1990 anche se non considerati nella relazione particolareggiata.
Sul punto di deve evidenziare un particolare di non poca rilevanza, ovvero che il Commissario Giudiziale con parere del 19 luglio 1993 aveva riscontrato ancora un volta l’anomalia dell’intera questione e che sulla base della richiamata clausola dell’atto quadro contenuta nell’art. 1 commi I e II si sarebbe venuto a verificare, come di fatto è avvenuto che SGR non avrebbe tirato fuori una lira per le prime due rate di pagamento del prezzo pattuito (come del resto confermato dallo stesso Capaldo) spostando quindi il pagamento dei privilegiati a circa un anno.
Sul punto Picardi nel suo richiamato parere evidenzia queste ulteriori anomalie e sottolinea che “A parte le ovvie ripercussioni sfavorevoli sull’immagine dell’intera operazione, tale conseguenza produrrebbe gravi conseguenze perché farebbe slittare di un anno il pagamento ai privilegiati, con un indubbio pregiudizio in particolare per le posizioni dei conferenti all’ammasso ed i viticoltori, la cui rilevanza sociale è stata già posta in evidenza dal sottoscritto anche nella precedente relazione del 22 febbraio 1993, in relazione alla vendita in massa”.
Tuttavia il Tribunale è andato avanti secondo le indicazioni poste da
SGR e senza attenersi, ancora una volta, alle prescrizioni indicate dal
Commissario Giudiziale. E così si è giunti alla firma dell’atto quadro.
Sul punto si deve infine evidenziare che il Tribunale sulla base della relazione Picardi del 19 luglio sopra richiamata era perfettamente conoscenza degli ulteriori importi che l’art. 1 comma II dell’atto quadro avrebbe comportato e quindi degli incrementi di valore. Fattispecie che non solo ha costituito una sensibile abbattimento del valore effettivamente pagato da SGR ma ha ridotto ancor di più la percentuale offerta ai creditori chirografari.
12.- Carbonetti
Per quanto riguarda Carbonetti in questa sede si vuole unicamente evidenziare il pieno conflitto di interessi in cui il medesimo si è trovato, rinviando al resto a quanto già dedotto in sede di discussione e quanto è emerso dall’ attività istruttoria svolta in sede dibattimentale.
Innanzitutto Carbonetti è stato consulente FEDIT e si è occupato del progetto FEDERFIN (Progetto Federfin progetto strategico sul patrimonio FEDIT) insieme a Capaldo, i due da sempre professionalmente legati.
Carbonetti diviene presidente di Fideuram dal 1990 e quest’ultima banca si fonde con la Banca Malusardi ed eredita un credito verso Fedit per un importo di valore capitale pari a 10 miliardi.
La Banca Fideuram partecipa alle riunioni di valutazione del progetto Capaldo quando Carbonetti è legale rappresentante stesso ente creditizio.
La Banca Fideuram nel gennaio 1993 accetta di divenire socia promotrice della SGR e sottoscrive poi nell’aprile 1993 i patti parasociali della stessa SGR.
Nel medesimo periodo Carbonetti è già consulente della procedura partecipando ad una commissione di valutazione dell’operato degli amministratori, poi Carbonetti emette i pareri di congruità del prezzo nel giugno /luglio 1992 e nel marzo 1993, quando già Fideuram ha aderito a SGR il medesimo termina la Commissione di valutazione dell’operato degli amministratori della Fedit prima del Commissariamento ed tra la fine di marzo e primi di aprile del medesimo anno 1993 su richiesta di Greco emette un ulteriore parere sull’eventuale possibilità di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori Fedit.
Carbonetti, in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione, delibera l’accettazione alla firma dell’atto quadro, per poi divenire il Presidente della stessa Società ponendo in essere gli atti alienazione dei beni in ottemperanza dell’atto quadro.
Risulta di tutta evidenza la gravità del conflitto di interessi in cui si trova Carbonetti tra essere conoscitore della Fedit prima del Commissariamento, Consulente dei Commissari Governativi, Consulente della procedura, Presidente di una delle banche creditrici di Fedit, che aderisce come promotrice alla SGR, diviene consigliere di amministrazione di quest’ultima e poi dopo meno di un anno ne diviene Presidente.
13.- D’Ercole
Per quanto riguarda l’imputato D’Ercole si rinvia a quanto già dedotto in sede di discussione e quanto è emerso dall’ attività istruttoria svolta in sede dibattimentale.
Sul non si può che ribadire che il Commissario Governativo viene a sostituire il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ai sensi degli artt. 2539 e ss. e pertanto il Commissario diviene a tutti gli effetti il nuovo soggetto amministratore della Società, soggetto che può chiaramente andare ad incidere direttamente sulla gestione propria della Società cooperativa debitrice.
Del resto l’attività di gestione è pienamente provata dai verbali della vita aziendale redatti dal medesimo Commissario Governativo.
Del resto il medesimo Commissario Governativo avrebbe potuto esprimere il proprio parere di dissenso in sede di approvazione alla stipula dell’atto quadro disposta dalla procedura in data 20 luglio 1993, ovvero avrebbe potuto, sulla base di una relazione dettagliata, rappresentare al Ministro la non liceità alla firma dell’atto quadro così redatto.
In altri termini aveva tutte le prerogative necessarie al fine di poter contestare la procedura osta in essere e non accettarla acriticamente.
Del resto, al contrario di quanto affermato nella deposizione in sede di dibattimento, il Commissario D’Ercole era cosciente del suo operato e dell’incidenza che il medesimo avrebbe potuto avere nello svolgimento della procedura.
Al riguardo è sufficiente ricordare che il medesimo, come riporta il Commissario Giudiziale Picardi, aveva, da una prima relazione del 6 luglio1993, escluso il trasferimento le indennità di esproprio dei beni maturate anteriormente al 30 novembre 1991, fino a quel momento erano stati incassati da FEDIT circa 13 miliardi ed sarebbe dovuti pervenire fino a circa 20 miliardi. Successivamente con provvedimento dell’8 luglio del medesimo anno 1993, senza una effettivamente motivazione, sono state invece incluse nella cessione e quindi detratte anche queste dall’originario prezzo di 2150 miliardi in favore di SGR.
Da questo semplice esempio è evidente che non solo il Commissario Governativo D’Ercole aveva piena conoscenza della questione ma aveva tutti i poteri al fine di poter andare ad incidere sulla gestione dell’attività FEDIT, come del resto ha fatto per tutto l’arco del suo periodo di gestione commissariale.
14.- Mancato svolgimento della
procedura di asta così come indicato nella sentenza di Omologa pag. 106.
Altro profilo di violazione da parte del Tribunale della procedura prefissata dalla sentenza di omologa è il fato che Greco è giunto alla scelta della vendita in massa senza svolgere una procedura d’asta.
Questa prescrizione non solo era indicata come obbligatoria nella richiamata sentenza di omologa ma è stata oggetto di valutazione dalla sentenza della Corte dei Cassazione V sez. penale n. 4043 del 1996, con la quale è stato confermato il sequestro preventivo dei beni FEDIT svolto dal Tribunale di Perugia.
Sul punto Greco ha risposto in modo del tutto evasivo rappresentando che la questione era su tutti i giornali e quindi ciò risultava sufficiente a soddisfare la prescrizione prevista dalla sentenza di omologa e a quanto previsto dalla normativa vigente.
Il problema e che la procedura non è stata assolutamente rispettata e ciò risulta confermato dalla sentenza della Cassazione penale sopra richiamata relativamente alla conferma del sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Perugia.
Sul punto Pazzaglia alla espressa domanda se in sede di Procedura si fosse discusso del problema della procedura di gara anche esplorativa ha risposto
PAZZAGLIA: no, questo non fu materia di discussione, non ricordo che se ne sia
discusso.
Sulla medesima domanda Greco ha così risposto
GRECO:
Quali erano i presupposti di un’asta, noi avevamo ripeto, noi avevamo urgenza
massima di arrivare a delle soluzioni perché ci fallivano le partecipate, le
società ci fallivano e protestavano i lavoratori giustamente perché a loro non
correva lo stipendio alla fine del mese, quindi erano problemi grossi veramente,
io ricordo di essere andato una volta a Roma Termini chissà che qualcuno dei
presenti non era là con gli striscioni “Federconsorzi abbassa questo, abbassa
quell’altro...” che facevano delle dimostrazioni, in questo clima noi
abbiamo lavorato e allora vi dico l’asta se ci fosse stata, ma l’ho detto già
prima, se ci fosse stata una qualche offerta informale sui giornali non dico a
noi di un soggetto che avesse offerto duemilacentocinquantuno noi avremmo fatto
l’asta, non c’era stato assolutamente niente di...
Questa risposta lascia intravedere la contraddittorietà con la quale la procedura avrebbe potuto svolgere vendite frazionate tenuto conto dell’urgenza paventata dal Presidente Greco. Siamo in una fase subito dopo la Sentenza di Omologa e quindi qualche mese dopo le istanze dei primi tre commissari di urgenti vendite frazionate avanzate prima della adozione della sentenza stessa.
Sulla
eventualità di esperire una verifica
esplorativa sull’acquisto in massa dei beni Fedit, Greco afferma:
GRECO:
è vero, questo si poteva ben fare, però
vorrei che qua ci fosse, si tenesse presente che cosa significava vendere
all’asta o mettere all’asta, non vendere, mettere all’asta un patrimonio
di questo genere, lei sa quanto sarebbe costata un’asta di questo genere...
A
questa affermazione è stato replicato che la questione riguardava una verifica
esplorativa, eventualmente verificando i costi di un annuncio su più quotidiani
nazionali per qualche giorno, richiedendo dei preventivi, indicando poi che i
documenti relativi al patrimonio ( non esistendo un inventario preciso potevano
essere la perizia De Sanctis e la relazione particolareggiata) sarebbero potuti
visionare presso l’ufficio della procedura.
GRECO:
ripeto noi abbiamo ritenuto inutile un’asta sia perché faceva perdere tempo,
sia perché era uno spreco di soldi, sia perché non c’era a nostro avviso
nessuna concreta possibilità chiunque poteva... ma erano stati sei mesi, sette
mesi, tutti i giorni i giornali parlavano del Piano Capaldo, non è che era
uscita così sotto banco, tutti i giorni i giornali parlavano del Piano Capaldo,
se fosse stato uno che erano Roveraro... Roveraro, qualcuno di questi, Tanzi,
avesse detto: “Scusate mi interessa”, niente.
E’
chiaramente evidente l’illegittimità del comportamento assunto dalla
procedura ciò soprattutto in considerazione che la medesima nella sentenza di
Omologa si era autolimitata o procedimentalizzata sul punto mentre poi in nessun
successivo decreto del Tribunale questa problematica è stata discussa e
valutata.
Sotto
un differente aspetto vi è stata da parte della stessa Procedura una palese
violazione della stessa Sentenza di Omologa evidenziando per se stessa ad un
chiaro inadempimento dell’ordine del giudice (a prescindere che lo stesso
Giudice che ha emesso la sentenza e colui che l’ha attuata) penalmente
rilevante.
Sul punto si deve evidenziare che la stessa risposta è giunta dagli stessi giudici De Vitiis e Celotti anzi i medesimi non ricordavano assolutamente questa fattispecie.
15.- Assenza di un inventario dei beni e dei creditori
Si deve inoltre precisare, quale ulteriore anomalia della procedura posta in essere da Greco, che non è stato mai fatto un inventario dei beni. Lo stesso Greco sostiene:
GRECO: certo, chi è che fa
l’inventario? L’inventario dice la legge la fa il Commissario Giudiziale,
non la fa né il Giudice, né il Tribunale, né gli uscieri del Tribunale.
Ora
come si poteva pensare che il Professor Picardi andasse in un giro di tempo
anche piuttosto veloce perché era tutto urgente lì come si poteva pensare che
il Professor Picardi andasse girando in tutta Italia per fare questo inventario;
allora parlandone... e c’è un’istanza del Professor Picardi in questo senso
si dichiarava impossibilitato a coprire questa enorme mole di lavoro da
Caltanissetta a Milano... allora pensammo all’ipotesi della delega prevista
dalla Legge Fallimentare, non è stata nostra invenzione, in forza di tale
delega noi autorizzavamo i singoli Consulenti Tecnici che erano ad esempio... a
cui veniva demandata per esempio la valutazione delle partecipazioni bancarie,
delle partecipazioni quotate in borsa, delle quotazioni non
...(incomprensibile), oppure i quadri di... i 12 miliardi di quadri d’autore
eccetera, a ciascuno di questi Consulenti, ciascuno di questi Consulenti veniva
delegato altresì a fare l’inventario per il settore di loro competenza, mi
resi subito conto che avremmo avuto undici inventari diversi, ecco la nomina di
De Santis come coordinatore di queste perizie e anche degli inventari.
L’inventario
stava regolarmente nelle perizie, ogni... la perizia conteneva anche
l’inventario, e l’avverto subito che valutare... neanche i Commissari
Governativi furono in grado di stabilire tutti i beni della Federconsorzi, la
diversità di stima, la prima e la seconda stima dei Commissari Governativi era
proprio questa, che avevano omesso di considerare determinati beni che facevano
parte del patrimonio, che non era mica facile la cosa, non esisteva alla Fedit
l’elenco come noi possiamo immaginare.
Questa circostanza è chiaramente confermata da Bambara il quale precisa che Greco non ha mai inteso fare un inventario per carenza assoluta di tempo.
16.- Assenza da parte del Tribunale di fissazione dei criteri per la
comunicazione ai creditori per la partecipazione al capitale sociale di SGR,
nonché l’assenza di indicazione riguardo le modalità di tale partecipazione,
violazione della par conditio dei creditori
Ulteriore elemento che viene a confermare la completa illiceità della procedura adottata per la vendita in massa e quindi conferma altresì il disegno criminoso posto in essere dagli imputati di questo processo, è la mancata predeterminazione da parte della procedura delle modalità di accesso dei creditori diversi dai promotori nella società, la mancata fissazione dei termini della comunicazione a tutti i creditori e la mancata individuazione di strumenti idonei di tutela dei soci di minoranza rispetto ai patti parasociali fissati dai soci promotori.
Considerazioni di Greco sulla pubblicità e sulla partecipazione dei creditori alla SGR. A detto quesito Greco ha risposto
GRECO: no,
non credo proprio, fu fatta... noi avevamo un’offerta ad onor del vero di
questa offerta come ho detto se n’è parlato per mesi e mesi, noi che facevamo
mandavano l’Offerta Casella a tutti i creditori? Tredicimila creditori?
Il
Tribunale ha poi ribadito la domanda “ha
quindi ma se lei sa e la domanda è per quello che lei sa, se il meccanismo di
formazione di S.G.R. ha avuto criteri di trasparenza tale da consentire
l’effettiva partecipazione di tutti i creditori”
GRECO:
no, io questo non lo so perché era un
problema interno della S.G.R..dunque non sappiamo come si è costituita, con
l’intervento di chi, con le sollecitazioni di chi, niente.
Anche
a Picardi è stato posto lo stesso quesito ed il medesimo ha risposto
NICOLA
PICARDI: i provvedimenti del Tribunale
sono solo quei due, quindi adesso non mi pare che ci sia una cosa,
un’imposizione, non mi pare, però c’era un patto che era aperto, e di
pubblicità... non c’era un’imposizione della pubblicità...
La questione evidenzia ancor più la grave violazione della par condicio nel senso che se la Società SGR era stata costituita in favore del ceto creditizio e la medesima avrebbe dovuto aprirsi a tutti i creditori che si fossero dichiarati interessati a detta iniziativa, in questo caso la procedura proprio per la peculiarità della procedura avrebbe dovuto necessariamente regolare ogni fase dell’eventuale inserimento di altri creditori chirografari diversi da quelli promotori.
Detta regolamentazione avrebbe dovuto disciplinare le modalità di comunicazione di detta opportunità da parte di SGR; le modalità di comunicazione da parte di SGR della documentazione più rilevante ai soci chirografari aderenti; le modalità di accesso alla società; i contenuti dei patti parasociali.
Come evidenziato tutto ciò non si è verificato e ciò in piena consapevolezza degli organi della procedura, qualificando così a tutti gli effetti la SGR e quindi la sua offerta pari ad una qualsiasi società privata.
La gravità di tale assenza di disciplina è una riprova del chiaro intento di favorire solo un gruppo di creditori, cercando di far tenere più lontano possibile altri creditori potenzialmente interessati a partecipare alla offerta SGR.
Anche a voler superare questa insormontabile barriera dalla documentazione depositata dalla SGR non emerge comunque che la medesima abbia comunque svolto una attività di conoscenza a terzi di tutte le fasi e documentazioni che hanno interessato SGR nonché le modalità di acquisto del patrimonio Fedit.
Anzi dalla poca documentazione versata in atti si presume che solo una prima comunicazione sia stata inviata ai creditori, anche se non vi è prova certa che detta comunicazione sia andata a tutti i creditori. Ma poi dalla stessa documentazione traspare in più comunicazioni tra i creditori, lo studio Casella e SGR una certa carenza di comunicazione di dati e non tempestiva comunicazione. Del resto questa ulteriore comunicazione riguarda unicamente qualche decina di creditori.
17.- Sentenza della Corte di
Cassazione Sez. V, n. 4034 del 1996 sulla conferma del sequestro preventivo dei
beni disposto dal Tribunale di Perugia
A riprova di quanto fino ad ora argomentato si deve evidenziare il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 4034 del 1996, che forma una sorta di giudicato interno sull’intera fattispecie.
Ancorché la Cassazione si sia espressa sulla conferma del sequestro preventivo, si deve evidenziare che il dibattimento non ha fatto altro che confermare quanto già all’epoca accertato. Anzi si può affermare che in effetti questo precedente che assume la veste di giudicato diviene uno scoglio insormontabile, quale accertamento dei fatti, tale da risultare complesso il suo superamento.
Si legge espressamente in questa sentenza della Cassazione “Solo per completezza si rileva che anche ad ammettere, per ipotesi, la possibilità che nel caso di misura cautelare reale il giudice del riesame possa valutare senz’altro non la sussistenza di indizi di colpevolezza ma quantomeno che il P.M. stia procedendo senza inventare un imputazione, nel caso in esame il Tribunale ha ampiamente dimostrato elementi che fanno escludere la pretestuosità o l’arbitrarietà dell’indagine, elementi che tra l’altro vanno valutati non singolarmente, come ha fatto la ricorrente nella memoria, ma nel loro complesso. Dovendosi, in particolare, sottolineare la sicura rilevanza di alcuni dei menzionati elementi quali ad es., oltre il notevole divario tra le valutazioni del patrimonio Fedit dei commissari governativi re quello degli estimatori nominati dal Tribunale, quello, enorme, tra le valutazioni pur molto prudenziali operate dagli stimatori del Tribunale – che tali valutazioni avevano fatto avendo ovviamente presente “il ricavabile” in sede di esecuzione di concordato preventivo – ed il prezzo di vendita della S.G.R., nonché il fatto, sottolineato nel decreto del GIP, che alla vendita erano addivenuti senza procedere ad aste che consentissero di ottenere un prezzo maggiore di quello offerto da S.G.R..”
Inoltre la medesima decisione sottolinea che “Dovendosi poi precisare per completezza che non può condividersi la tesi della memoria secondo la quale l’adozione del provvedimento di sequestro contrasta con l’unico interesse che nella specie doveva trovare tutela e cioè quello dei creditori “ad una rapida e fruttuosa realizzazione delle attività” e “alla maggiore possibile contrazione delle perdite derivate dall’insolvenza della FEDIT”. Ed infatti, a parte che la tutela deve riguardare anche la debitrice concordataria (a tale tutela fa riferimento anche il decreto del Tribunale fallimentare in data 2 dicembre 1995 che ha sollevato la Federconsorzi dall’incarico di liquidatore giudiziale), sta di fatto che i reati ipotizzati hanno comportato, o meglio comporterebbero, un innegabile danno per i creditori quali otterrebbero una percentuale concordataria notevolmente inferiore a quella che avrebbero avuto in caso di vendita a prezzi sostanzialmente corrispondenti alle più prudenziali stime effettuate nella procedura”.
18.- Posizione dei Lavoratori
Riguardo alla posizione dei lavoratori si rinvia a quanto già dedotto in sede di discussione e dalla istruttoria svolta in sede dibattimentale, nonché alle note già depositate dall’avv. Fabbri il 19 settembre u.s..
In questa sede si vuole ribadire che in effetti la SGR non ha provveduto ha mettere a disposizione della procedura i 20 miliardi necessari per incentivare la fuoriuscita di circa 250 dipendenti dalla Fedit, che rappresentano quasi la totalità delle parti civili costituite nel presente processo. Impegno che era stato fatto proprio dal Tribunale sia in sede di approvazione della vendita in massa del 23/256 marzo 1993 che del successivo provvedimento di autorizzazione alla vendita in massa dei beni Fedit del 20 luglio 1993.
Sotto altro profilo il danno ai dipendenti emerge chiaro dal fatto che una liquidazione coatta o volontaria avrebbe permesso di non disperdere l’enorme patrimonio contenuto nell’avviamento della Fedit costituito dalla rete dei CAP, che avrebbe costituito la seria premessa per un rilancio della Fedit almeno come struttura commerciale e degli ammassi per conto dello Stato, così da permettere la ricollocazione di gran parte del personale sottoposto ad esodo attualmente costituito parte civile in questo processo.
Inoltre detto danno si è perpetrato con la mancata attivazione della Società Agrisviluppo rispetto alla cui attivazione il presidente Greco aveva ottenuto un consenso alla vendita in massa dei beni da parte delle sigle Sindacali dei dirigenti e dei lavoratori.
Sul punto il dibattimento ha chiarito la questione di Agrisviluppo che inizialmente sembrava essere una questione astratta ma dalle diverse testimonianze, tra i quali Barbara, Manfroni, Sibillo è emerso che il progetto Agrisviluppo non solo era un profilo vincolante della offerta SGR ma che avrebbe dovuto portare al trasferimento di almeno 150 posti di lavoro, facendo, chiaramente mantenere a detto personale, nella nuova Società, anzianità giuridica, stipendiale e professionale di quella posseduta presso la Fedit .
Sul punto Barbara pecisa:
BAMBARA: Agrisviluppo
era una società costituita ancor prima,
quasi a cavallo della presentazione della domanda di concordato, con
l’obiettivo, l’idea, la voglia anche dal punto di vista manageriale di un
rilancio del sistema federconsortile, sotto ovviamente altre vesti, di tipo più
imprenditoriale e privatistico che di tipo pubblicistico e sociale. La Società è
stata costituita prima della domanda di concordato, a giugno del ’91, poi ha
subìto varie vicende, però è rimasta nel patrimonio di Federconsorzi
.
Ma non solo è rimasta nel
patrimonio di Federconsorzi
, ma è stata citata, c’è un capitolo
apposito, nella Sentenza di omologa, in cui questo strumento, questa società,
è stato considerato dal Collegio del processo come uno strumento di
valorizzazione possibile della rete federconsortile.
La cosa, la Sentenza dice: “Lo
riconosco come tale però, siccome siamo in Concordato non posso capitalizzarla,
non posso finanziarla per farla decollare”, quindi non è mai decollata, però
era nei beni trasferiti ad S.G.R.
, è stata una delle prime società
acquisite da S.G.R..
Personalmente, ne parlai anche con
il Professor Capaldo
, io e qualche mio collega dirigente
all’epoca puntavamo molto su Agrisviluppo
; direi che anche il Professor Capaldo ne
era interessato. Passando i beni ad
una società privata, e tra questi beni anche la partecipazione di Agrisviluppo
, noi pensavamo di poter realizzare un
progetto che avevamo in parte anche abbozzato, managerialmente, io e qualche
collega, di poter realizzare un progetto che avesse lo scopo non della
liquidazione, com’era lo scopo di S.G.R.
, ma che avesse lo scopo di un rilancio
del sistema.
Questo era l’obiettivo ideologico,
se vuole, la “mission” che noi avevamo, e la speranza che avevamo, per
quanto riguarda Agrisviluppo
.
Le dico anche che Agrisviluppo
, che aveva una piccola entità di
capitale sociale, aveva però delle spese e a un bel momento c’è stato
bisogno di una capitalizzazione, S.G.R.
ha capitalizzato Agrisviluppo, a cavallo
tra agosto e settembre, proprio perché si pensava...
Lo stesso quesito è stato posto a Greco il quale rispose
GRECO: sì, avemmo... questa Agrisviluppo se mi ricordo bene, perché
non mi riferisco ad atti scritti perché nessuno mi parlava di queste società,
se ricordo bene questa era una società che si voleva costituire allo scopo di
creare una sorta di Fedit due, cioè un successore della Federconsorzi.
Io ricordo un solo episodio di questo perché la questione non ci
interessava, era una società che si costituiva, per me andava tutto bene, non
interferiva con la procedura; ebbi un colloquio col Dottor Piovano, penso che si
tratti proprio della stessa società, adesso... il quale disse: “Diamo un
finanziamento a favore di questa Agrisviluppo in modo che si riesca a
costituirla, in questo modo noi risolleviamo le sorti della Federconsorzi e
continua a camminare, con altra struttura e altre cose continua a camminare a
favore della agricoltura”.
Gli risposi subito: “Noi non abbiamo finanziamenti da fare a favore di
terzi, non... ce lo vieta la legge, tutto questo patrimonio è destinato
esclusivamente ai creditori”, il Dottor Piovano non che fosse un esperto di
diritto fallimentare e allora fu necessario rettificare subito, “Questi soldi
che ci danno e tutti soldi che stanno nella Federconsorzi non sono nostri e non
possono essere di terzi, quale l’Agrisviluppo” e quindi negai ogni
possibilità che a favore di questa società potessero arrivare soldi dalla...
questo è quello che ricordo.
* * * *
Si insiste sull’accoglimento delle conclusioni già versate in atti.
Roma 25 settembre 2002
Avv. Francesco Rosi