Legislatura 14º - Relazione N. 638-A (Relazione orale)
Testo proposto dalla Commissione
Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante nuovo ordinamento dei consorzi agrari
Art. 1.
1. All’articolo 1 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata e sono regolati dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili ai sensi dell’articolo 2520 dello stesso codice, nonché dalle leggi speciali in materia di società cooperative e dalle disposizioni della presente legge.
1-bis. I consorzi agrari che rispettino le norme delle leggi speciali sono considerati cooperative agricole a mutualità prevalente».
Art. 2.
1. All’articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I consorzi agrari possono svolgere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell’interesse pubblico attività nell’ambito della esecuzione delle politiche agricole nazionali e locali, delineate dalle autorità preposte, particolarmente negli ambiti della tracciabilità dei prodotti agroalimentari, dello sviluppo delle produzioni agricole con metodo biologico e della sperimentazione delle produzioni agricole di qualità.
2-ter. I consorzi agrari, in attuazione del comma 2-bis,
possono costituire, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile,
una cooperativa di secondo grado a responsabilità limitata per la gestione del
Fondo di solidarietà di cui all’articolo 5, comma 2-bis, della presente
legge e per la stipula con i competenti Ministeri, con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, delle convenzioni annuali per lo svolgimento delle attività di
cui al comma 2-bis del presente articolo.
2-quater. È costituito presso il Ministero delle attività produttive
un comitato, presieduto da uno dei componenti designati dal predetto Ministero,
formato da dodici componenti, dei quali sei nominati dall’Ufficio di presidenza
della Conferenza dei presidenti delle regioni, tre dal Ministero delle attività
produttive e tre dal Ministero delle politiche agricole e forestali, con la
funzione di esprimere un parere vincolante sulle convenzioni di cui al comma 2-ter
e di verificarne l’attuazione. La partecipazione al suddetto comitato non
comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso, né rimborsi spese».
Art. 3.
1. All’articolo 4, comma 2, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, le parole: «2540, 2543, 2544 e 2545» sono sostituite dalle seguenti: «2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies».
Art. 4.
1. All’articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. La Federazione italiana dei consorzi agrari, di seguito
denominata Federconsorzi, a seguito della esecuzione del concordato preventivo
in corso è sciolta ai sensi dell’articolo 2545-duodecies del codice
civile. L’eventuale patrimonio residuo attivo risultante al termine della
liquidazione, in deroga all’articolo 26, primo comma, lettera c), del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, è attribuito
al Fondo costituto ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.
2-bis. Al fine di agevolare la predisposizione e lo sviluppo dei
servizi agli agricoltori è costituito un Fondo di solidarietà amministrato dalla
cooperativa di cui all’articolo 2, comma 2-ter.
2-ter. Al Fondo di cui al comma 2-bis affluiscono:
a) gli eventuali residui attivi risultanti al termine della procedura di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
b) l’eventuale attivo risultante al termine delle operazioni di esecuzione del concordato Federconsorzi.»;
b) al comma 6, nel primo periodo, dopo le parole: «ricollocazione di tale personale», sono inserite le seguenti: «con i criteri vigenti per la mobilità nel pubblico impiego» e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I predetti enti sono inoltre tenuti a riservare ai suddetti lavoratori una aliquota non inferiore al venti per cento delle assunzioni.»;
c) al comma 7-bis, le parole: «articolo 2543» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 2545-sexiesdecies»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-ter. Nel caso non sia stato nominato un commissario ad acta, il commissario liquidatore è legittimato a proporre al tribunale il concordato di cui all’articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, previ parere del comitato di sorveglianza e autorizzazione dell’autorità vigilante, applicandosi nella fattispecie la procedura prevista dall’articolo 93 del testo unico delle leggi in materia bancaria e crditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Il commissario liquidatore cura l’esecuzione del concordato approvato dal tribunale con l’assistenza del comitato di sorveglianza».
Art. 5.
1. All’articolo 6 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda dei consorzi sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, autorizzata ai sensi dell’articolo 210 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore, con le modalità e nei tempi stabiliti dall’organo di vigilanza, rivolge, sia alla cooperativa di cui all’articolo 2, comma 2-ter, sia ai consorzi agrari della stessa regione o di regione confinante un preliminare invito a formulare una offerta per l’acquisto dell’azienda o del ramo di azienda e la vendita è effettuata in favore del miglior offerente, fermo restando che non è consentito l’esercizio del diritto di prelazione da parte di altro consorzio agrario.
1-bis. Tra i consorzi offerenti viene preferito, a parità di
condizioni, quello della stessa regione. Qualora nella stessa regione vi siano
due o più consorzi offerenti, a parità di condizioni il commissario liquidatore
invita i consorzi interessati a formulare una nuova offerta e la vendita è
effettuata in favore del consorzio maggior offerente.
1-ter. Se da parte dei consorzi di cui al comma 1 non pervengano
offerte, il commissario liquidatore, con le modalità e nei tempi stabiliti
dall’organo di vigilanza, divulga pubblico invito a formulare offerte di
acquisto dell’azienda o del ramo di azienda. Tra gli offerenti sono preferite, a
parità di condizioni rispetto ad altri offerenti, le società cooperative
agricole costituite ed operanti nella provincia e successivamente nella regione
in cui ha sede il consorzio.
1-quater. Sulle cessioni a cooperative agricole o a terzi di cui al
comma 1-ter, è riservato ai consorzi agrari in amministrazione ordinaria
della stessa regione o di regione confinante il diritto di prelazione nei
confronti degli altri acquirenti. Qualora i consorzi che esercitano il diritto
di prelazione siano più di uno, si applica il comma 1».
Art. 6.
1. La titolarità dei crediti di cui al comma 1 dell’articolo 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, si intende riferita solo ed esclusivamente ai consorzi agrari. L’eventuale cessione di tali crediti, a suo tempo operata dai citati consorzi, non ha alcun effetto se il cessionario, o suo avente causa, non comprovi in sede amministrativa al Ministero delle politiche agricole e forestali, mediante opportuna documentazione sostanziale, l’effettiva esistenza delle operazioni di pagamento riferite alle cessioni medesime. La mancata dimostrazione ad opera dei cessionari nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determina l’assegnazione delle somme in favore dei consorzi titolari del credito. Gli eventuali giudizi in corso sono dichiarati estinti.