Il presente elaborato di consulenza tecnica cerca di dare una risposta ad una serie di quesiti in merito alla vicenda Federconsorzi.
Primo quesito: la determinazione del fabbisogno concordatario, e l’idoneità dei beni offerti in cessione a soddisfare detto fabbisogno, al momento dell’omologa del concordato.
Nel CONCORDATO CON CESSIONE DEI BENI il debitore mette a disposizione dei creditori tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato, purché la valutazione di tali beni faccia fondatamente ritenere che i creditori privilegiati e in prededuzione possano essere soddisfatti integralmente mentre i creditori chirografi lo possano essere nella misura di almeno il 40% . Tale requisito deve sussistere nel momento dell’omologazione, ma il concordato non si risolve se nella liquidazione dei beni si sia ricavata una percentuale inferiore al 40%
Per la lettura ed interpretazione dei dati relativi al Concordato Federconsorzi, riportiamo un passo tratto dalla relazione della Commissione Parlamentare di inchiesta
al passivo, il Collegio, indicò l’esistenza di crediti in prededuzione per 374 miliardi, di crediti privilegiati per 462 miliardi e di crediti chirografari per 4.072 miliardi di lire. La percentuale del 40 per cento di questi ultimi era pari a 1.628 miliardi.Il fabbisogno concordatario minimo era quindi pari a complessivi 2.464 miliardi (1.628 miliardi di crediti chirografari, più 374 miliardi di crediti da prededursi, più 462 miliardi di crediti privilegiati).
Il Tribunale aveva fatto eseguire la stima dell’attivo disponibile, e il risultato ha portato a una valutazione complessiva di lire 3.939 miliardi, ampiamente superiore al fabbisogno minimo concordatario.
Il Tribunale, nella medesima sentenza di omologa, pur lasciando aperta la via ad altre soluzioni, diceva che era preferibile la vendita in blocco dei beni e dava conto di un’offerta avanzata da parte di una costituenda società, per lire 2.150 miliardi.
Il Tribunale ometteva, però di controllare se 2.150 miliardi fosse un importo sufficiente a coprire il fabbisogno concordatario, che, come sopra visto, era invece di 2.464 miliardi di lire.
Abbastanza agevole è il controllo di quale percentuale di riparto con la cessione di tutti i beni per l’importo di 2.150 miliardi di lire poteva prospettarsi per i creditori chirografari.
Con i 2.150 miliardi di lire andavano soddisfatti prima i 374 miliardi di crediti in prededuzione e poi i 462 miliardi di crediti in privilegio. Sarebbero stati disponibili per i creditori chirografari 1314 miliardi di lire.
Poiché i creditori privilegiati ammontavano a lire 4.072 miliardi, la percentuale prevista di realizzo è del 32,26%.
Pertanto se la stima di 3.939 miliardi effettuata dagli stimatori nominati dal Tribunale era in linea con gli effettivi valori di mercato, ci sarebbero stati i presupposti del concordato, ma non sarebbe congrua la cessione dei beni ad un prezzo di lire 2.150 miliardi. Se invece, per una serie di considerazioni macroeconomiche, tale prezzo di 2.150 miliardi era congruo, era ad esso che in sede di omologa si sarebbe dovuto fare riferimento e constatare l’inidoneità di beni del valore corrente appunto di 2.150 miliardi a soddisfare il fabbisogno concordatario minimo, che era di 2.464 miliardi.
Secondo quesito: Determinazione della percentuale di riparto prospettabile ai creditori chirografari al momento della stipula dell’atto quadro
Un membro del Comitato dei creditori, l’avvocato Angelo Pettinari, sentito anche come teste in questo procedimento, in un suo documento del 17 febbraio del 1993, nel confermare che le stime effettuate dal Commissario Giudiziale portavano a prospettare un possibile riparto per i creditori chirografari appunto del 32%, avvertiva che il testo dell’atto quadro vi era una clausola estremamente negativa:
per le attività "nel frattempo cedute a terzi o comunque realizzate dagli Organi della Procedura, il relativo prezzo dovrà essere portato in decurtazione dall’importo come sopra complessivamente offerto da N.S. quale corrispettivo per il rilievo di tutte le attività". Per l'effetto (…) il prezzo di lire 2.150 miliardi dovrebbe essere decurtato di una somma non inferiore a lire 205 miliardi.
(…) La proposta del 28.01.93 comporterà per la procedura non un introito di lire 2.150 ma, verosimilmente, di circa lire 1.800 miliardi;
L’avvocato Pettinari proseguiva la sua nota, rilevando che in tal modo la percentuale per i creditori chirografari veniva a ridursi a non più del 25%.
Determinazione della percentuale in concreto conseguita finora dai creditori chirografari e motivi dello scostamento dalle percentuali prima indicate.
I creditori chirografari hanno già conseguito il 40%
E’ abbastanza facile costatare che sono gli stessi organi del Concordato a ricordare che la percentuale del 40% oggetto di riparto, è stata distribuita solo in conseguenza di una transazione con S.G.R. Anzi sono proprio gli organi del Concordato ad enfatizzare i vantaggi ottenuti dai creditori dall’intervenuta transazione.[1]
Molto stranamente la stessa commissione, che pure poteva disporre di uno stuolo di esperti collaboratori , non approfondisce questa chiave di lettura.
In un passo sostiene che il fatto che i creditori chirografari abbiano conseguito il 40% faccia fondatamente ritenere che i creditori potessero essere soddisfatti fin dall’origine almeno nella percentuale minima concordataria, quando, e sono gli organi del Concordato a ricordarlo, tale affermazione contrasta nettamente con la realtà dei fatti.
In un altro passo il tentativo di giustificare l’asserzione di una sussistenza del requisito fin dall’origine diventa più sottile.
Secondo questa ricostruzione si afferma che “In prima approssimazione, detratti da 2.150 miliardi gli 836 necessari per pagare i crediti pre-dedotti e privilegiati, parrebbe che non rimanevano che 1.314 miliardi per pagare i 4.072 miliardi di crediti ordinari. Operando un facile calcolo, si otterrebbe, infatti, una misura del 32,27 per cento.
Ma le cose cambiano ove si consideri il fatto che i suddetti 2.150 miliardi si sono aggiunti alle somme entrate nel patrimonio Fedit nel semestre intercorrente tra il maggio (data del commissariamento) ed il novembre 1991 (data di riferimento della consistenza patrimoniale assunta a base dell’offerta SGR) durante il quale vi è stata la sospensione di tutte le uscite ma la continuità negli incassi di pagamenti e dei crediti. La somma totale sulla quale operare il calcolo percentuale muta e, di conseguenza, si modifica in apprezzabile rialzo la citata misura del 32,27 per cento L’osservazione è suggestiva, ma di ben scarso pregio: nel periodo in questione non ci sono state variazioni nel patrimonio immobiliare, le stime relative ai crediti effettuate dalla professoressa Irene Misucci si riferiscono al luglio 1991. Del resto gli scostamenti più significativi sono relativi al pagamento da parte dei soggetti debitori di cambiali scontate presso il sistema bancario che comportavano da un lato la diminuzione dei crediti verso clienti, dall’altro una diminuzione dell’esposizione verso il sistema bancario.[2]
Passiamo, ora, all’esame dei motivi che hanno permesso un riparto del 40%.
Si è già detto che gli organi del concordato hanno dato un grande rilievo al vantaggio conseguito dai creditori per effetto dell’intervenuta transazione tra il Concordato stesso e la S.G.R. del 31 luglio 1998. Lo scrivente, pur ritenendo il livello della transazione del tutto insufficiente, constata che un beneficio non trascurabile è pervenuto alle casse del Concordato.
Una prima voce è costituita dall’importo netto corrisposto dal custode giudiziario in conseguenza del dissequestro dei beni di spettanza di Federconsorzi. Nella sua deposizione come teste l’avvocato Francesco Lettera ha riferito di somme ingenti incassate durante la sua gestione.[3]
Nelle cifre indicate dal custode deve, forse, essere ancora completata la distinzione tra quanto di spettanza di terzi, gestiti da Federconsorzi solo in qualità di agente contabile dello Stato, (ad esempio i 140 miliardi di lire depositati al tasso dello 0.50% presso B.N.A.) quanto spetti a S.G.R., quanto sia di indubbia competenza di Federconsorzi. Una causa civile, ad esempio, ha proprio per oggetto l’attribuzione della spettanza di crediti sotto sequestro. Ai limitati fini di questo paragrafo, tuttavia, rileva solo l’influenza diretta che hanno avuto sulla fissazione della percentuale di riparto per i creditori.
Oltre alle somme direttamente versate in danaro dal custode, all’analista del fenomeno appare immediatamente evidente che in sede di redazione dell’elenco dei creditori gli organi del concordato hanno provveduto a effettuare una compensazione, fino a concorrenza, per 153 miliardi tra i crediti che Federconsorzi vantava verso il Ministero dell’Agricoltura, nelle varie denominazioni che hanno via via hanno contraddistinto tale ministero con un credito di tale importo vantato dal Ministero.
Una nota all’elenco creditori specifica che con detta compensazione si superava il contenzioso aperto con la richiesta del Ministero di essere ammesso in privilegio, fatto che aveva comportato una indisponibilità di tale somma per un accantonamento prudenziale. In questo paragrafo, lo si ripete si prende in considerazione solo le utilità effettivamente già conseguite da questa compensazione, frutto del recupero dei crediti per la gestione ammassi e si prescinde dalla più generale questione del valore della restante parte dei crediti per ammassi.
Leggendo sempre l’elenco dei creditori si apprende anche di altre compensazioni, ad esempio di una per 400 milioni con Enichem Agricoltura.
Tra i beni già sotto sequestro rientrati nella disponibilità di Federconsorzi vi sono, come riferito dal teste Lettera, crediti per IVA riconosciuti per 32 miliardi
Questo credito I.V.A., ecco, si va per saldo, c’è stata una Sentenza quest’anno che ha riconosciuto la legittimità, sia pure la Commissione Tributaria di primo grado, della titolarità di questo credito, e fra quota capitale e 16 miliardi di interessi, oggi è di circa 32 miliardi; così ha dichiarato l’Avvocato che ha difeso, quindi era un credito... obiettivamente era moneta contante.
L’elenco completo di detti beni, meno ovviamente quanto incassato nel frattempo, compare nel documento “Elenco dei beni oggetto della vendita di cui al provvedimento del 19 dicembre 2001 del Tribunale di Roma - sezione fallimentare con oltre 66 miliardi di crediti per Irpeg, già definiti, tralasciando in questa sede le partite in contenzioso e 19,7 definiti mediante transazione come contributi interessi a carico della regione Puglia. Anche se tali importi non erano materialmente incassati, era sicuro che lo sarebbero stati in un futuro, il che permetteva lo svincolo di altrettanti danari accantonati per oneri futuri.
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L'avvenuta approvazione da parte dei creditori della proposta di concordato preventivo Fedit (...) apre il problema della individuazione e della scelta delle soluzioni che possano tutelare al contempo le aspettative del ceto creditorio e l'operatività del sistema dei consorzi agrari (…)" e proseguiva proponendo due ipotesi.
La prima prevedeva il "conferimento da parte di maggiori creditori di Federconsorzi ed Agrifactoring dei crediti medesimi in una nuova società di capitali che utilizzi i crediti stessi per l’acquisto dalle due procedure di concordato preventivo dei beni e dei diritti di Fedit e di Agrifactoring (…)".
La seconda immaginava "l’assunzione da parte dei maggiori creditori della Federconsorzi e della Agrifactoring di attività e passività dei due concordati preventivi" "previa costituzione di una nuova società da parte dei maggiori creditori.
L'avvocato Casella si preoccupava della sistemazione delle posizioni delle banche estere "di cui mi viene sottolineata la delicatezza" e prevedeva il meccanismo di acquisto dei crediti che si sarebbe poi tradotto nell’offerta definitiva.
E’ interessante notare che, nello stesso scritto, l’avvocato Casella poneva ben in evidenza come "la nuova società necessiterebbe di un capitale relativamente contenuto dovendo solo far fronte (come visto sopra anche ratealmente e quindi potendo utilizzare i proventi dei primi realizzi dei beni acquistati per assunzione) al pagamento dei creditori privilegiati e prededucibili (in totale almeno per quanto riguarda la Federconsorzi, meno del 10 per cento dell’indebitamento complessivo").
L'avvocato Casella non mancava, inoltre, di sottolineare che:
"La nuova società (…) si troverebbe ad essere la maggiore creditrice dei Consorzi Agrari e quindi potrebbe esercitare un voto determinante nella eventuale proposta di concordato da parte dei Cap e (...) proporsi quale assuntore, con le stesse modalità eventualmente da adattarsi caso per caso anche di eventuali concordati Cap".(cfr cap. )
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Le critiche ai metodi di valutazione compiute dai consulenti tecnici delle difese.
Nessuna delle ricostruzioni compie un’analisi dettagliata e si basano tutte o su generici discorsi teorici, o su controlli effettuati sul solo bilancio S.G.R.
1. Dimenticano i beni retrocessi per via della transazione intervenuta tra il Concordato Federconsorzi ed S.G.R. su cui ci soffermiamo in un punto separatoci
2. Esasperano i vantaggi di una più snella, trascura invece i vantaggi che avrebbe la gestione diretta
Un metodo di lavoro sarebbe stato quello di contrapporre quanto conseguito dai creditori con la cessione in massa con la simulazione di quanto sarebbe stato possibile conseguire con la cessione di beni singoli o per lotti.
Non risulta che nessuno abbia compiuto questo tipo di analisi. Nel nostro caso, però con la transazione del 31 luglio 1998 si è stabilito il principio di non procedere più al trasferimento dei beni ancora rimasti nella disponibilità di Federconsorzi. Almeno per tali beni, è abbastanza agevole compiere una effettiva ricognizione dei benefici già conseguiti dai creditori. Appaiono sicuramente di gran lunga maggiori dell’utilità che ne avrebbero conseguito gli azionisti di S.G.R.
1. crediti per gestione ammassi cereali: hanno già portato il beneficio della compensazione, fino a concorrenza, di crediti per 153 miliardi di lire, tra il credito vantato nei confronti dell’ex Ministero dell’Agricoltura e rivendicati dal Ministero come credito privilegiato
2. crediti per cambiali all’ordine Fedit scontate c/o Banche (per 679 miliardi di lire) o a garanzia presso Agrifactoring(per 182 miliardi di lire).Oltre all’iscrizione come crediti condizionali nelle singole procedure di liquidazione coatta amministrativa il recupero della titolarità di tali crediti comporta il diritto alla possibilità dello storno dell’IVA relativa alla parte di credito non riscosso. In concreto ad esempio crediti per 4 miliardi nei confronti del CAP di Reggio Emilia hanno portato al recupero della somma di lire 1.6 miliardi di lire di riparti già effettuati e alla cancellazione del credito chirografario.
3. Risparmi di tipo fiscale. Nel calcolare il netto ricavo dell’operazione gli studi effettuati da S.G.R. conteggia anche le imposte dirette che avrebbe dovuto pagare sugli utili conseguiti. Il concordato, invece, in sede di riparto, non è tenuta a pagare imposte dirette. La differenza è dell’ordine del 40%.
Questi tre esempi, da soli, per gli importi in gioco fanno chiaramente evidenziare che la pretesa convenienza per i creditori di operare la cessione in massa di tutti i beni è assolutamente priva di fondamento.
Differenze tra i valori di trasferimento a S.G.R. e i valori effettivi.
Il pacchetto BNA ha avuto un valore di trasferimento dal Concordato Federconsorzi a S.G.R. di 34 miliardi di lire. Il valore effettivo, come da cessione a terzi, è stato di 170 miliardi di lire.
Il valore di trasferimento delle tre principali controllate immobiliari è stato di lire 67 miliardi, contro una valutazione di lire 222 miliardi, risultante dalla relazione dell’amministratore delle società dr. Gentili,
I crediti verso dette società immobiliari sono stati ceduti a S.G.R. per un valore risibile
In particolare risultavano in bilancio crediti verso
la società Indipendenza per 35.500 milioni ceduti per 977 milioni
Sagrim per 15.600 milioni ceduti per 473 milioni
Satimag per 46.200 milioni ceduti per 1.439 milioni
SMIA per 10.400 milioni ceduti per 309 milioni
La vicenda Cap Grosseto-S.G.R.
In data 2 febbraio 1995 S.G.R. ha comunicato al Commissario Governativo di Federconsorzi la cessione del credito vantato nei confronti del Cap di Grosseto, ammontante a lire 39.744.838.302 contro un corrispettivo di lire 162.581.245. Con raccomandata a mano Federconsorzi trasmetteva copia firmata “per accettazione” e poi, in data 10 aprile provvedeva a comunicare al debitore ceduto la cessione del credito “ammontante a lire 39.744.838.302.
Con raccomandata del 3 novembre 1995 S.G.R. avvisava Federconsorzi che era erronea l’indicazione del credito in lire 39.744.838.302, perché l’importo esatto era 45.744.838.302.
In data 16 maggio 1998 il Cap di Grosseto depositava in Tribunale l’elenco creditori in cui Federconsorzi risultava iscritta
Prededuzione per debiti dell’esercizio provvisorio del Cap
Lire 8.468.504.483
Chirografo
Lire 36.185.372.340 per le seguenti voci
Lire 12.993.607.350 saldo conto gestione
Lire 21.751.764.990 saldo conto effetti richiamati relativi a 87 titoli cambiari
Lire 1.300.000.000 a due effetti scontati da Fedit presso la Cassa di Risparmio di Parma
Lire 200.000.000 pagamento effettuato da Fedit per una obbligazione cambiaria (iscrizione asserita erronea)
In data 24 aprile 1996 il Tribunale di Perugia ha disposto il sequestro di n. 87 effetti cambiari, per complessive lire 21.751.764.990
In data 31 luglio 1998 S.G.R. e Federconsorzi hanno stipulato un atto transattivo dove
- nelle premesse al punto 17 è chiarito che nei confronti di alcuni Consorzi Agrari era stato effettuato, in bilancio, una svalutazione ai sensi della normativa fiscale e che per errore nella cessione del credito si era fatto riferimento a tale importo svalutato, anziché al vero valore del credito. La differenza, per quello che riguardava il Cap di Grosseto era appunto lire 6.000.000.000.
- è stabilito che Federconsorzi non procederà al trasferimento a favore di S.G.R. di ulteriori cespiti, indicati analiticamente nell’allegato 8, tra i quali cambiali a firma del Cap di Grosseto per complessive lire 4.000.000.000
In data 10 maggio 2001 il Commissario Liquidatore del Cap di Grosseto ha deliberato di effettuare un riparto parziale con il pagamento del 20% dei debiti chirografari, effettuato nei confronti di Federconsorzi limitatamente ai 4.000.000 di lire rappresentati da effetti, previa annotazione sul titolo.
In data marzo 2002 S.G.R. ..e il Cap di Grosseto hanno stipulato una scrittura privata in cui le part danno atto che il Cap ha versato lire 8.468.504.483 per pagamento del credito in prededuzione.
Per quanto riguarda il credito in chirografo alle originarie lire 36.185.372.340 si sottraggono i 4 miliardi degli effetti Federconsorzi, lire 1.3000.000.000 di effetti scontati presso Cassa di Risparmio Parma e lire 200.000.000 attribuiti ad errore.
Sugli importi in chirografo viene riconosciuto, in via transattivi, un riparto del 295.
Per quanto riguarda il riparto sulla cifra di 17.751.764.990, a cui si riferiscono gli 83 effetti cambiari oggetto di sequestro penale, si stabilisce che il versamento della relativa quota di riparto pari a lire 5.148.011.847, (depositate presso la Cassa di Risparmio di Volterra) sono subordinate all’autorizzazione del Tribunale di Perugia.
In data 5 aprile 2002 il Tribunale di Perugia respinge la richiesta di dissequestro,
Dal punto di vista economico S.G.R., mediante una cessione conteggiata nell’ambito dei negozi attutitivi dell’atto quadro per lire 162.581.245, vengono a conseguire incassi per lire 17.367.262.461. sommando quanto ottenuto a titolo di prededuzione e quanto a titolo di riparto sin chirografo. Si tratta di oltre 100 volte l’investimento fatto. Il che sembra veramente eccessivo
[2] Una seconda chiave di lettura emerge dalla deposizione dell’imputato Ivo Greco: dalla ricostruzione effettuata all’epoca dal Comitato dei creditori i risparmi in termini di costi in prededuzione avrebbero perdemmo un rialzo delle stime di riparto fino al 39%. Contro tale asserito documento, di cui non abbiamo trovato traccia in una pure attenta lettura degli incartamenti processuali e nei documenti disponibili aliunde, sta il documento redatto dal membro del Comitato dei creditori, che in base a calcoli non contestabili, faceva scendere la prospettiva di incasso concreta a solo il 25%.