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N. l0/01 R.G. Trib. P G
N. 474/96 R.
G. Notizie di reato P. M
N. 2090/99 R. G. G.IP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia (Sezione Penale) composto
da:
Dott. Massimo RlCCIARELLI Presidente estensore
Dott. Marco VEROLA
Giudice
D.ssa Francesca Altrui Giudice
ha pronunciato e pubblicato in data
29.9.2002 la seguente
-SENTENZA
nei confronti di:
1) GRECO IVO. nato a
Cantalupo nel Sannio (IS) il.
8.7.1?27 , residente a Roma, V .le Cortina d'
Ampezzo n. 79
elett.te dom.to presso l'avv. Fabrizio Lemme, con studio
in
Roma, C.so Francia 197 ;
.LIBEROASSENTE -
DIFENSORE DI FIDUCIA: Avv
.TO FABRIZIO
LEMME DEL FORO DI ROMA sostituito dall ' Avv .
Michele C. Del
Re del Foro di Roma .
2) CAPALDO PELLEGRINO, nato ad Atripalda (AV)
il
10.7.1939, residente a Roma Via Villa Patrizi 14, elett.te
dom.to
presso l'avv. Stelio Zaganelli, Via Bontempi l,
Perugia
-LIBERO ASSENTE
-
DIFENSORI DI FIDUCIA: A vv .TI FRANCESCO
.VASSALLI DEL FORO DJ ROMA E
Avv .to
MICHELE C. DEL RE DI FIDUCIA DEL FORO DI ROMA
3) CARBONETTI
FRANCESCO. nato a Viterbo il 6.2.1941, residente a Roma,
Via Monte Parioli
25, elett.te dom.to presso l'avv. Stelio Zaganelli del Foro
di
Perugia
-LIBERO ASSENTE -
DIFENSORI DI FIDUCIA: A v . FRANCESCO
VASSALLI DEL FORO DI
ROMA E A vv .TO STELIO ZAGANELLI DEL FORO DI
PERUGIA
4) D'ERCOLE STEFANO, nato a Lecce il 15.1.1947, residente a Roma,
L.go del
Teatro Valle n.6, elett.te dom.to presso lo studio dell'avv.
Giuseppe De Luca, Via
della Conciliazione 44, Roma;
-LIBERO ASSENTE
-
DIFENSORI DI FIDUCIA: A vv .TO GIUSEPPE DE LUCA DEL FORO DI
ROMA E A vv
.TO SAMMARCO ANGELO DEL FORO DI ROMA sostituiti
entrambi dall' A vv.
Lupinacci
PARTI
CIVILI
patrocinate dall' Avv.to Francesco
Rosi:
Alfano Giuseppina,
Alterio Angelo Michele, Amodio Stefania. Antonelli Gjuseppe Bandiera Claudio.
Barranca Claudio, Benipanni Massimo. Benigni Roberto, Bennati Eros,
Berte'Daniela, Bettidi Claudio, Blandi Aurelia Franca, Bonanni Enzo
Maria.Bordoni Lidia, BracalePierdomenico, Bnmo Marco~ Buffa Antonio. Cafini
Maurizio, Campo Carolina, Caru11oAnna, Cerquetani Franco. Ciccozzi Giacomo,
Ciolfi Angelo, Coppola Angelo, CoronaGianftanco, Daconto Sergio, De Carli
Maurizio, De Simone Raffaele, De' Liguori CarinoFilippo. Duca Eugenia Elsa,
Fanfoni Ernesto, Fiadini Daniela Frazzetta Fi1ippo, Frosi Mauro, Gagliardi
Maurizio, Gaias Maria Antonietta, Giupponi Ettore, Gnocchi Vincenzo, Granchelli
Mauro, Grassi Lama, Guido Marcello Iannello Claudio, Impiglia Romolo Ippoliti
Antonio, Leaci Ulisse, Liuzzi Antonio Luigi, Lucantoni Anna Maria, Lucantoni
Giovanni, Lucchini Fabio, Mammola Paola, Mannucci Sandro, Marabitti Amaranto,
Marchetti Maria Elena, Marini Renzo, Martìni Mario, Marini Stefano, Martinelli
Stefano, Marucci Daniela, Mastroianni Giuseppe Antonio, Matera Cinzia Mendicini
Pierluigi, Molinari Claudia, Montevecchi Marcella, Monti Ferdinando, Moroni
Ileanna Navarra. Bruna, Nucci Anna. Ottavi Paola, Padovan Mario Padroni Luigi.
Paglialunga Antonio Palenca Ivana, Pandolfi Fabrizio Paolantoni Gianluca,
Patrignani Patrizia, Pelliccioni La1tta, Pepe Biagiot Petraccia Mariarosa.
Petrocchi Vittorio Roberto. Petrocelli Giovanni, Petruccioll Alberto,
Pierangelini Paola, Prato Rosa, Renato Anna, Provenzano Luciano, Quarta
Pierluigi, Rambaldi Sandra, Ramponi Luciano, Rom.oli Vittorio, Rossi Chiara,
Rossi Massimo, Rubolotta. Maurizio Rurio Rosa Maria Salvioni Paolo, Santangelo Enrico,
Santini Gastone, Scuderini Marina, Sferrazza Michelangelo, Sibio Alfonso Simeone
Roberto, Simone Massimo, Simone1li Maurizio, Sirti Aleandro, Spaziani Loredana,
Tabascio Antonio, Terranova Aiberto, Tomaselli Guglielmo, Vetri Gerrnana,
Zarmati Luigino Zenari Giovanni, Subiaco Elia. Corte Giuseppe, FolloWalter, Di
CoIcia Giancarlo, Colabucci Maria Rita, Bidoli Simonetta, De Stefa11i Roberto,
Ottavianelli Leone, D'amato Diego, Afeltra Enrico Caputo Cannine, Mariani
Domenico; Di Pietro Antonio, Matera Alberta., Biancucci Mario. Pistecchia Anna
Maria, VianeUo Maria, De Santis Renato, Felici Gaetano, D'Alessandro Sandra,
Tosoni Augusto. Silla Bianca Maria;
- patrocinate
dall' Avv. Luca Petrucci
Bellè Luciano
Berna Francesca, Ceci Maurizio, Cesarini Maurizio Di Fortunato Serafino, Dionisi
Giorgio, Fioravanti Gabriella, Fuxa Ermelinda~ Ghezzi Gilio, Gistri Mauro,
Grauso Enrico, Iacobucci Piero! fnnAMOrati Chjara, Ugas Giuseppe, Lombardo
Viviana, Lucarelli Giulio, Menichini Vincenzo, Mestici Luciano, Montosi Claudio)
Oragano Michele Angelo.Pepe Rachele, Picchi Franco, Rocchi Anna Maria, Scali
Zelinda, Spinelli Giovanna, .Toscìri Piero, Trapani Domenica;
-patrocinate da1l'
Avv.to Francesco Marcello Paola:
Alberi Rossana,
Ambrosino Vincenzo, Angemi Antonio, Antognozzi Paolo Maria, Antonacci Luisa
Antonaroli Lucia, Avocatino Carla, Avorio Pierina Barbato Antonio, Barraco
Angelo, .Bausano Rita, Bentivoglio Angela, Bcrtini Rosalina, Bonaparte Lu.cio,
Bonavolonta' Adelaide, Borsetti Valter , Bruschi Amerigo. Buschettu Guido,
Cacchione Franca. Campanini Giorgio. Candiloro Rosalia Canestrari Sauro, Carabeo
Paolo, Caratelli Patrizia, Castelluccio Eugenio, Caiani Gabriella, Celiento
Domenico, Cerrone Elena Cesta Giorgina, Cianca Vjncenzo Ciancuto Maria
Grazia, Collina Laura, Coradazzi Giorgio, D' Addato Rìta, De Luca Filippo, De
Santis Sergio, Di Caro Emanuele, Di Crescenzio Sandro, Di Croce Cristina, Di
Filippo Alberto Di Francesco Maria Stefania, Salustri Franco Salustri Marco e
'Salustri Luca (In qualità di eredi di D'innocente Sabina), Di Pietro Luisa,
Fabrizio Antonio, Fanano Rosangela, Pani Francesco, Fatello Anna Maria, Ferrari
Alessandra, Ferri Carla, Ferri Daniela, Fiori Maria "Grazia. Fontana Cipriano,
Forteleoni Anna Lia, Francbini Paola, Frezza lsabella, Frongia Paola, Fusco
Raffaele, Gacci Giancarlo, Ga1asso Matilde, Galavema. Gogliardo Alfonso,
Gallinari Teresa, Gargiulo Vincenzo, Gini Lucia, Giorgi Bruno Giorgio Maria,
Grani Loretta, Iacovelli Giorgio, Indiano Ettore, La Rocca Rosalba, Lauricel1a
Umberto, Lazzaretti Giuseppina, Leoni Pierina, Levantesi Paola, Lombardini
Adriana, Lucioli .Osvaldo, Lupaccini Lamberto, Madeddu Giacomina, Magrini
Silverio, Mambrini Gianfranco,Manasse Bruna, Maragoni Maria, Marchegiano Franco
Marchionni Maria Grazia, Marconi Paola, Massini Patrizia, Mauro Raffaele,
Mazzarini Roberto, Mazzaroni Mauro, Mazzieri Ciro, Micco Antonio Minaudo
Ignazio, :Minissate Vincenzo, Morellato Gi1ùiano, Moretti And:rea Moroni
Giorgio Navana Bruna Negri Giacomo, Nocera Elena, Oliva Sandra,
Ottaviani Ottaviani Mirella Pala Giorgio, Paoli Amla Maria, Paolini
Paolo Paris Fausto7 Patane' Emanuela, Pedaccia Francesca, Pepere Giovanna,
Perugini Claudio, Pesci Fabio, Pinto Stefania, Pims Luigi, Piras Maria
Francesca, Fitta Raffaele~ Placida Maria Incoronata, Poggi Maura, Posa Maria
Gabriella, Pratesi Adriana, Prencipe Marcello Primi Filiberto, Prisco Giancarlo,
Quattrini Laura, Raciti Sergio. Radassao Antonio Rastelli Antonelli, Razza
Carlo, Ricca Pasqualino, Ricci Bruna Ascenza, Rocchitelli Carlo, Romani Mauio
Romano Ciro Saverio, Rosati Nazzareno, Rossetti Carlo. Ruvio Barbara; Sabbioni
Giorgìo, Santoro CaImela Silvana Scalici Riccardo, Scuderi Cinzia,
Senesi Elvira, Sergiacomi Roberto, Sestili Dante, Stefanori Rita Tamagnini
Primo Tedesco Carla, Telloni Lidio, Toscano :Marlella, Trapani Luciano, Trenta
Vmcenza, Tripodi Laura, Uccello Luana, Valentinì Paolo, Valoppi Maurizio,
Vaselll Stefano, Ventutini Claudio Maria, Villani Maria Antonietta, Viri
Giuseppina, Vitale ldalo, Zita Stefano, Zola Elsa;
-patrocinate dagli
Avv.ti Lucio De Prlamo e Fabio De Priamo:
Acquafredda Michele, Altobel1i
Francesco, Antonetti Antonella, Banchetti Cecilia, Battifoglia Massimo,
Bernassola Stefano, Bertucci Antonio~ Biagi A1essàndro~ Bianconi Marco, Calileo
Aldo Antonio, Calisti Giuscppe, Camarlinghi Anca Maria., Campanile Stefano,
Canestrini Gabriella. Carderi Francesca, Caruso Carla Cassarà Susanna.,
Civiero Antonio Angelo, Cobre Mario, Codarin Daniela, Colangeli Valentina,
Cordeschi Bemardino, Cortese Gianfausto, Cricchio Simone, D'Alberto Elisabetta,
D' Angelo Marcello, De Fazl Roberto; De Stefano Piero, Della Morte Nicola Di
Giorgio :Michele, Di Latn'a Gianni~ Di Pietro Oiancarlo .Diglio Vincenzo,
Diotallevi Daniele, Ferrara Andrea, Filippone Rita, Formisano Pasquale, Fomari
Darlo Ernesto, Franceschini Loredana, Froncillo Maria Pia, Fusco Santo
Fusillo Francesco, Gabrie1li -Marco, Gaetani Laura, Gennarini Darlo, Giaccio
Giovanni, Oiannini Francesco, Giordani Marimo, Gorietti Luigi Guerriero Cannine,
Latini Sabrina, Laudanii
Felice, Liani
Mariano, Maestri Gian Matteo, Maggi Marlna, Maio Cosimo, Mambrini Massimo,
Mandracchia Salvatore, Marchioni Marco, Mastropasqua Rosa Meacci Maurizio,
Migliorati Paola, Milazzo Santo. Monte Giuseppe, Mori Giuseppe, Mosca Giuseppe,
Musacchìa Domenico, Nori Luigi. Olivierl Silvano, Orsini Marcello, Papitto
Giselda,Paravani Fabio, Pasquali Antonia, Pasquarelli Carlo, Pauri Fortunata,
Picchiotti Camillo,Proia Massimo, Proietti Enzo, Pulcinelli Margherita Purilli
Paolo, Pusceddu Giovanni, Quaranta Elio. Ravanelli Lamberto, Rinaudo Rosario,
Santodonato Stefano, Scarpa Domenico, Schurzel Giovanni, Sega Roberto, Serpetti
Evelina Sara, Silvestri Patrizia, Sirocchi Marce11o, Spinella Filippo, Stradel1a
Silvia, Tisba Ctnz.ia, Todisco Rosaria. Toscano Andrea, Tozzi Carlo, Tradigo
Giorgio, Traversar! Pierluigi, Valletta Antonella Vena Antonino Marco, Vialetto
Marcellina. Vitale Nicolò Zanfardino Assunta Mafalda;
patrocinate dall'
Avv.to Antonio Di Pietro
Cristiano Paolo,
Gargano Valter.,
-patrocinate dall’
Avv.to Francesco Fabbri:
Alessandri
Vincenzo, Baldi Valter, Barbaro Giacinto, Bucci Mario, Candoli Daniele, Caprilli
Giulio Casaldi Roberto, Ceccolini
Laura, Cestari Ada, Chiavari Lorenzo, Ciucci Maria, De Camillis Sergio De Ruvo Giovanni, Di Donato Roberto,
Durantini Carlo Fortucci Antonio,
Francia Umberto, Gasperlni Luisa Graziani Umberto, Gubbiotti Massimo,
Guidoni Paolo, Latino Domenica Antonio
Mangiafesta Carlo. Maschemucci Tommaso, Matassini Mario, Mattei Claudio,
Moriconi Enzo. Nobile Paolo, Nuoto Giuseppe, Piccioni Francesco, Pistolere Aldo,
Raichlin Maria Luisa, Reali Angelo
Rinaldi Roberto, Roberti Anna Maria, Rose11ini Meri, Russo Giuseppe,
Sanzo' Vincenzino, Soli Roberto Stramacci Paolo, Tornassi Giuseppe, Tuzzi
Alberto, Vichi Roberto, Vi11ani Paolo;
.patroeinate dall'
Avv.to Olivia Polimantii:
Pizzuto Pietro Ennio;
-patroci.nate
dall' Avvocatuta dello Stato:
Ministero
della Giustizia e Ministero delle Politiche agricole e forestali;
:
EX LEGE
DALL'AVVOCATURA DELLO STATO IN PERSONA
DELL'AVV. MARIA GRAZIA SCALAS E
GIUSEPPE MASSIMO
DELL' AIRA -PRESENTE'AVV. SCALAS -
CONSORZIO AGRARIO
PROVINCIALE DI PERUGIA SOC. COOP A.R.L
in persona del COMMISSARIO LIQUIDATORE
e legale rappresentante Dott.
BERTINELLI CRISTINA con sede in Ponte S.
Giovanni Via dei Loggi
rappresentato e difeso dall' Avv. On. Giuseppe FANFANI
del Foro di Arezzo con
Studio in Arezzo Via G. Monaco, 48 , elettivamente
domiciliato presso lo studio
dell' Avv.to Gerardo Gatti sito in Perugia Corso
Vannucci, 63 costituito anche nei
confronti àel Responsabile civile SGR-
PRESENTE -
A vv. Prof. Michele C. Del Re quale difensore del responsabile
civile SOCIET A ,
GESTIONE PER R REALIZZO S.P .A. ( GIA ' S.G.R) con dom.
eletto presso lo
Studio dell' avv .Stelio Zaganelli del Foro di Perugia
-PRESENTE -
IMPUTATI
GRECOIVO
a) arti. 81, 328, 490, 61 n.2 c.p., per
avere, quale Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma e
Giudice Delegato nel concordato preventivo FEDIT, occultato un'istanza
presentata in data 27;5.92 dai Commissari Governativi FEDIT , volta ad avere
conferma della non necessità di procedere alla messa in liquidazione della
società, omettendo di protocollare l'istanza stessa ed acquisirla agli atti
della proceduta, nonché, in esecuzione del medesimo disegno
criminoso,
rifiutato di provvedere sulla stessa; fatto commesso per eseguire il reato di
cui al capo c).
In Roma, 27.5 -10.7.1992.
b) arti. 490, 61 n.2 c.p., per
avere, nella qualità indicata al capo a), occultato tre consulenze affidate al
Prof. Francesco Carbonetti in prospettiva e in prossimità della delibazione
della sentenza di omologa del concordato preventivo FEDIT, due,delle quali
concernenti la congruità del prezzo, di cessione del patrimonio FEDIT offerto
per conto della costituenda società acquirente, risultando in seguito il Prof.
Carbonetti membro del Consiglio di Amministrazione prima e Presidente poi della
costituita SGR, società acquirente; fatto commesso per eseguire il reato di cui
al capo c).
In Roma, dal 5.10.1992 ad oggi.
CAPALDO PELLEGRINO
GRECO
IVO
CARBONETTI FRANCESCO
D'ERCOLE STEFANO
c) artt. 81, 110 c.p.; 236 c.
2 n.1 L.F. in relazione all'art. 223 c. 1 L.F. ( 216,219 L.F. ); 323 cpv. c.p.,
per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso,
il Prof. Capaldo, quale promotore di una cordata di creditori
FEDIT, proponendo in data 27.5.1992 con la collaborazione del Dr. Geronzi, per
il tramite dell' Avv. Casella, l'acquisto dell'attivo del patrimonio FEDIT al
30.11.1991 per il prezzo nominale di 2150 miliardi da parte di una costituenda
società e quindi, quale Presidente della costituita società SGR, sottoscrivendo
con il commissario governativo FEDIT in data 2.8.1993 per mezzo di procuratore
l'atto notarile, definito atto-quadro, con il quale si imponeva ai contraenti
l'obbligo di trasferire a SGR con successivi atti negoziali i beni previsti in
atto-quadro al prezzo
complessivo pattuito;
il Dr. Greco, quale Presidente
della Sezione Fal1imentare del Tribunale di Roma e Giudice Delegato nel
concordato preventivo FEDIT, dirig.endo, con le violazioni descritte nei due
capi precedenti, nonche con i provvedimenti giurisdizionali emessi singolarmente
o collegialmente in violazione dell' art. 181 nn. 1 e 3 L.F. (in particolare,
sentenza 23.7-5.10.1992 di omologa del concordato preventivo FEDIT, decreto
23.3.1993 di autorizzazione alla vendita in favore della costituenda società,
decreto 20.7.1993 di autorizzazione alla sottoscrizione dell ' atto-quadro con
la costituita SGR: inidoneità del concordato a soddisfare il 40% dei
chirografari, mancanza di convenienza economica per i creditori), la procedura
secondo le aspettative del Prof. Capaldo e secondo gli interessi dei soli
creditori soci di SGR; in danDo degli altri e della stessa FEDIT;
il Prof.
Carbonetti~ quale consulente del concordato preventivo FEDIT , ..amministratore
di SGR dalla sua costituzione e successivamente Presidente, rilasciando pareri
al Dr. Greco circa la congruità del prezzo offerto dall'acquirente
pagina
10
(pareri poi
scomparsi dagli atti della procedura: vedi capo b ), dando esecuzione all
'atto-quadro con il perfezionamento dei negozi giuridici di trasferimento dei
beni, nonchè quale amministratore di fatto FEDIT in relazione a trasferimenti
diretti di beni a terzi e a gestione di crediti (beni e crediti non previamente
trasferiti da FEDIT a SGR), fino all'emissione di decreto di sequestro
preventivo da parte del GIP -Tribunale di Perugia;
il Prof. D'Ercole, quale
commissario governativo FEDIT, sottoscrivendo I'atto-quadro e dando esecuzione
allo stesso con i negozi giuridici sopra citati ;distratto e dissipato l'attivo
patrimoniale FEDIT, valutato prudenzialmente 4.800 miliardi da un collegio
peritale nominato dallo stesso Tribunale Fallimentare di Roma e circa 4.000
miliardi dal commissario giudiziale, promuovendone e consentendone la vendita al
prezzo apparente di 2.150 miliardi (prezzo effettivo: inferiore a 2.000 miliardi
per effetto di rateizzazioni fino a un anno e mezzo e per effetto di interessi
su ricavi di cessioni di beni a terzi anteriori alla scadenza delle rate) senza
alcun apparente supporto di carattere tecnico e senza alcuna motivazione
sostanziale, così intenzionalmente procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale
di rilevante gravità, quantificabile in circa 3.000 miliardi, ai creditori soci
di SGR e un correlativo ingiusto danno di rilevante gravità agli altri creditori
e a FEDIT.
Roma, fino al 22.3.1996 ( decreto di sequestro preventivo del GIP
di Perugia ).
Fatti tutti unificati dal vincolo della continuazione ex art.
81 cpv. c.p.
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO: Dr. Dario Razzi
Il P
.M. conclude chiedendo: ritenuto il reato principale quello di bancarotta
fraudolenta e, previa concessione a tutti gli imputati delle attenuanti
generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, la condanna di Ivo
Greco alla pena di
.anni 3 e mesi 2 di reclusione, Capaldo- Carbonetti e
D'Ercole alla pena di anni 3 e mesi 1 di reclusione. n Pubblico Ministero
produce memori.
Conclusioni difese:
L' Avv. Del Re per conto del Prof.
Lemme per l'imputato Greco conclude chiedendo
l'assoluzione perché i fatti
non sussistono e produce memoria.
L 'Avv .Prof. Vassalli per gli imputati
Carbonetti e Capaldo conclude chiedendo
I' assoluzione perché il fatto non
sussiste.
pagina 11
~ 'Avv.
Del Re conclude chiedendo per l'imputato Capaldo e per il responsabile
civile
l' assoluzione per Capaldo perche il fatto non sussiste e la liberazione da
ogni
responsabilità del responsabile civile.
L' Avv. Angelo Alessandro
Sammarco conclude chiedendo per l'imputato D'Ercole
Stefano l'assoluzione-per
non aver commesso il fatto; in subordine perche il fatto
non costituisce
reato; in ulteriore subordine, nell'ipotesi in cui derubricasse
l'accusa
contestata da bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta
fraudolenta
cosiddetta preferenziale per intervenuta prescrizione a seguito
di concessione di
attenuanti generiche prevalenti.
I difensori delle parti
civile concludono come di seguito specificato.
OMISSIS
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - A conclusione di una complessa indagine svolta dal P.M. presso questo Tribunale, anche a seguito dell’invio di atti di altro procedimento instaurato dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, veniva disposto in data 25-11-2000, all’esito dell’udienza preliminare, il rinvio a giudizio di Greco Ivo, Capaldo Pellegrino, Carbonetti Francesco e D’Ercole Stefano, perché rispondessero delle imputazioni loro rispettivamente ascritte in rubrica, tutte afferenti alla procedura di concordato preventivo di Federconsorzi, svoltasi dinanzi alla sezione fallimentare del Tribunale di Roma a partire dal luglio 1991.
Il GUP contestualmente emetteva sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto nei confronti di Cesare Geronzi, originario coimputato del reato sub c), nonché dello stesso Greco e di Cragnotti Sergio perché il fatto non sussiste in ordine ad un’ulteriore imputazione di bancarotta, concernente la vendita della società Fedital al gruppo del citato finanziere, avvenuta in corso di procedura.
Contro gli imputati si costituivano numerose parti civili, fra le quali moltissimi ex dipendenti di Federconsorzi, oltre che alcuni Consorzi Agrari Provinciali.
Nelle more le citate parti civili, per il tramite dei rispettivi difensori, formulavano istanza di citazione come responsabile civile della Banca di Roma e della società SGR spa, in rappresentanza della quale, in veste di presidente, aveva operato il prof. Capaldo al momento della stipula del contratto da cui aveva tratto origine l’imputazione sub c).
Il Collegio disponeva la citazione della sola SGR, rigettando la richiesta di citazione di Banca di Roma.
All’udienza del 21-5-2001 veniva verificata la regolare costituzione delle parti.
In tale circostanza si costituivano come parti civili altri ex dipendenti, nonché il Consorzio Agrario di Perugia e l’Avvocatura dello Stato a nome della Presidenza del Consiglio, del Ministro della Giustizia, del Ministro per le Politiche Forestali e del commissario liquidatore di Federconsorzi, nominato a seguito della L 410/99.
Inoltre si costituiva il responsabile civile SGR spa, in persona del relativo legale rappresentante.
Su sollecitazione dello stesso Collegio, veniva integrato il fascicolo per il dibattimento con l’inserimento di atti e documenti costituenti all’evidenza corpo di reato o cose ad esso pertinenti.
Alla successiva udienza del 20-6-2001 venivano formulate dalle parti numerose questioni preliminari, sulle quali il Collegio si pronunciava con apposita ordinanza.
In tale sede venivano estromesse alcune parti civili, mentre veniva respinta la richiesta di esclusione di tutte le altre.
Il 27-6-2001 venivano ammesse le prove orali e documentali dedotte e, a partire dal 5-7-2001, prendeva avvio la fase di assunzione.
A mano a mano venivano acquisiti ulteriori documenti a corredo delle varie deposizioni nonché, con il consenso delle parti, i verbali di dichiarazioni rese nel corso delle indagini sia da soggetti escussi sia da altri soggetti, inizialmente indicati come testi, ai quali tuttavia il P.M. aveva successivamente rinunciato.
Esaurite le prove dedotte dal P.M., venivano assunte quelle indicate dalle parti civili, compreso l’esame diretto di alcune di loro.
Si procedeva quindi all’esame degli imputati e infine all’assunzione delle residue prove orali a discarico.
Fra l’altro all’udienza del 4-4-2002 veniva sollevato dal teste Tripoli il segreto di ufficio con riguardo alle operazioni a suo tempo da lui svolte per conto della Commissione Parlamentare d’Inchiesta istituita per far luce sul dissesto e sulla procedura di concordato di Federconsorzi.
Il Tribunale si pronunciava in pari data con apposita ordinanza.
Veniva dato termine alle parti per la produzione di ulteriore documentazione, con riserva di ammissione alla successiva udienza.
Ed invero veniva depositato svariato materiale, compresa una consulenza medico-legale, riguardante l’accertamento del danno esistenziale e biopsicologico subito da un gruppo di ex dipendenti.
A partire dal 16-9-2002 cominciava la discussione, al termine della quale il Collegio si pronunciava come da dispositivo, contestualmente emettendo ordinanza avente ad oggetto: 1) il mantenimento del sequestro preventivo, già disposto dal GIP nel corso delle indagini, sulla partecipazione trasferita a SGR in tre società immobiliari; 2) la restituzione agli aventi diritto di cambiali per circa 800 miliardi di lire, sequestrate con decreto del GIP in data 24-4-1996; 3) il sequestro conservativo della partecipazione detenuta da SGR spa nella società SMIA spa.
2 - Parlare della Federazione dei Consorzi Agrari-Federconsorzi, in gergo Fedit, dall’angolo visuale della procedura di concordato preventivo, che ha contrassegnato la fase finale della sua storia, è come prender parte ad una festa danzante della corte imperiale asburgica, guardandola dal buco di una serratura.
Perché in realtà può già dirsi che almeno in una determinata fase storica “fu vera gloria”, nonostante i molti detrattori.
La crescita economica e sociale dell’Italia, nel secondo dopoguerra, non può essere appieno compresa se si prescinde dal contributo che quell’organismo seppe fornire, aiutando la produzione agricola e fornendole sbocchi commerciali.
In base al D.l.vo 1235/48, poi ratificato con L 561/65,[1] la Federconsorzi altro non era che una società cooperativa a responsabilità limitata, di cui erano soci i consorzi agrari provinciali o interprovinciali per quote costituite da azioni del valore di £ 50.000 ciascuna: così come i consorzi agrari avevano la funzione di contribuire al miglioramento e all’incremento della produzione agricola, alla Federconsorzi competeva la stessa funzione su scala nazionale, dovendo essa curare sia l’approvvigionamento di materie prime e di mezzi, anche finanziari, attraverso operazioni creditizie, sia assicurare ai prodotti un adeguato sbocco.
La sua rigida struttura e le funzioni svolte, nonché la sottoposizione alla vigilanza ministeriale hanno concorso negli anni a far sorgere dubbi sulla natura pubblica o privata dell’ente.
Sta di fatto che progressivamente ha finito per imporsi il convincimento che si trattasse di una società privata a tutti gli effetti, salve alcune peculiarità, e che tuttavia ad essa fossero demandate non di rado funzioni più propriamente pubblicistiche, come nel caso dei c.d. ammassi, con ricaduta non tanto sullo statuto dell’ente ma sulla qualificazione della specifica attività, oggettivamente intesa[2].
Essendo tanto i consorzi agrari quanto la Federconsorzi retti da uno statuto tipo, a forte impronta maggioritaria, accadde che del complessivo sistema si impossessarono alcune associazioni di categoria, a cominciare dalla Coldiretti, che negli anni riuscì ad imporre una forte influenza.
Poiché peraltro quelle associazioni erano a loro volta legate al partito di maggioranza relativa, la Democrazia Cristiana, che ha dominato la scena politica italiana fino ai giorni nostri, ben si comprende che quel partito avesse sempre considerato la Federconsorzi ed i consorzi agrari come strumenti della propria azione e come fonte di ampio consenso nel mondo contadino.
Anche per questo, ben prima dell’affermazione, ormai irrinunciabile, dei valori dell’Unione Europea, il sistema federconsortile veniva guardato con forte diffidenza dall’opposizione politica, che aspirava a spezzare il monopolio democristiano.
Sta di fatto che la Federconsorzi anche attraverso la gestione degli ammassi conobbe un periodo di forte sviluppo, che la portò a disporre di notevoli risorse.
Avendo progressivamente acquisito un cospicuo patrimonio immobiliare e rilevanti partecipazioni in numerose società, essa finì per assumere la struttura e la funzione di una vera e propria holding, cui non corrispondeva tuttavia un adeguato capitale, fermo per legge a poco più di £ 4.000.000, in considerazione delle quote sottoscritte dai consorzi agrari suoi soci.
Ma soprattutto negli anni ’80 si registrò la progressiva crisi dei consorzi agrari, i quali non riuscirono più a costituire un valido supporto dell’attività agricola, essendo di quest’ultima mutato nel frattempo il quadro di riferimento.
Nella perdurante assenza di interventi di tipo strutturale il sistema fu alimentato da una sconsiderata politica creditizia, che però determinò progressivamente un fortissimo indebitamento dei consorzi agrari verso Federconsorzi e di quest’ultima verso banche e istituti finanziari, tra i quali Agrifactoring.
Ed invero Federconsorzi, priva di proprie risorse, non poteva che rivolgersi alle banche, mentre dai consorzi agrari e indirettamente dagli agricoltori essa riceveva cambiali che venivano girate allo sconto o fattorizzate presso Agrifactoring, di cui Federconsorzi era cliente esclusivo.
D’altro canto la struttura di Federconsorzi aveva assunto dimensioni gigantesche anche sotto il profilo occupazionale, non facendo a ciò riscontro la fluidità dei meccanismi decisionali, condizionati da influenze politiche.
La situazione si fece pertanto sempre più precaria.
Nondimeno il debito continuava a crescere senza che gli istituti di credito giudicassero opportuno munirsi di idonee garanzie, essendovi in tutti la convinzione che un ente quale Federconsorzi, attratto nell’orbita della politica e chiamato a svolgere anche compiti di tipo pubblicistico, non potesse mai divenire insolvente.
I bilanci approvati nel corso degli anni ’80 non esprimevano con puntualità la reale consistenza dello stato di crisi, in quanto si concludevano immancabilmente con un utile di esercizio, ottenuto mediante spericolate operazioni di “maquillage”.
Ciò non significa peraltro che la situazione fosse radicalmente compromessa.
Nel 1989 fu nominato direttore generale il dott. Silvio Pellizzoni, che avrebbe dovuto dare alla gestione di Federconsorzi un’impronta di tipo manageriale.
Del resto anche le associazioni di categoria, ispiratrici della politica di Federconsorzi, cominciavano ad aprirsi ad una concezione meno statica e più moderna del ruolo dell’ente e soprattutto ad accettare l’idea di una diversa struttura di base, pur non rinunciando a meccanismi che lasciassero inalterata la loro influenza dominante.
Fu tentata una riclassificazione dei dati di bilancio, peraltro non del tutto appagante.
Furono inoltre individuate le linee guida per la creazione di una nuova struttura, incentrate sull’alleggerimento dei costi, su un piano di dismissioni e sulla riduzione e accorpamento dei consorzi agrari.
Ma nulla di concreto venne realizzato.
Peraltro sulla consistenza dello stato di crisi di Federconsorzi le opinioni sono tutt’altro che univoche.
Secondo alcuni nel 1990 la situazione era divenuta insostenibile per l’entità delle spese di gestione e per l’onerosità dell’indebitamento[3]; per altri invece era stato messo in atto un circolo virtuoso di riduzione di costi che avrebbe in prospettiva potuto preludere ad una progressiva ripresa[4].
Certo è che il bilancio al 31-12-1990 si chiuse apparentemente in pareggio.
Nel frattempo, nel mese di aprile del 1991 la carica di Ministro dell’Agricoltura, cui competeva l’apposizione del visto sul bilancio e il controllo su Federconsorzi, era stata assunta dall’On. Giovanni Goria, uomo politico di provata esperienza e certamente in grado di valutare ogni tipo di problematica di carattere economico-finanziario.
Fin dall’inizio egli mostrò di voler esercitare con maggiore incisività i poteri di vigilanza ministeriale.
Si consigliò sul da farsi innanzi tutto con il prof. Pellegrino Capaldo [5], che da tempo aveva assunto il ruolo di ispiratore delle strategie di Federconsorzi [6], tanto da aver alla fine degli anni ’80 condotto un’indagine sullo stato dei consorzi agrari [7] e da aver anche indicato i possibili rimedi allo stato di difficoltà in cui l’ente e l’intero sistema federconsortile si dibattevano, oltre che avallato la nomina del dott. Pellizzoni come direttore generale [8] .
Di seguito egli conferì a due persone di sua fiducia, il dott. Renato Della Valle e il dott. Flavio Dezzani, l’incarico di assumere dati conoscitivi sulla reale situazione di Federconsorzi [9].
In quel periodo, nonostante la situazione di forte indebitamento, non vi era sentore all’esterno di una reale difficoltà di Federconsorzi ad onorare i propri debiti.
Cominciava solo ad affacciarsi una qualche forma di prudenza da parte di taluni istituti bancari nei confronti dei Consorzi agrari.[10]
Ma le linee di credito non erano esaurite, potendo l’ente ancora disporre di fidi [11]e essendo ancora alla metà di maggio sul punto di ottenere un significativo finanziamento dal Credito Italiano, garantito dal cospicuo credito di Federconsorzi verso lo Stato per la gestione degli ammassi [12].
Si andò però diffondendo negli ambienti, politici e non, legati a Federconsorzi la voce che il Ministro stesse per esercitare il potere di commissariamento, riconosciutogli dall’art. 35 del D.l.vo 1235/48.
Per questo l’On. Arcangelo Lobianco, massimo esponente di Coldiretti, chiese la mediazione del Sottosegretario Cristofori, affinché potesse organizzarsi un incontro con l’On. Goria e con il Presidente del Consiglio Sen. Andreotti, nel quale discutere della questione e del futuro di Federconsorzi.
L’incontro avvenne la mattina del 17-5-1991 presso la Presidenza del Consiglio anche alla presenza dell’On. Arnaldo Forlani, segretario politico della Democrazia Cristiana, e del Ministro Cirino Pomicino, ma esso servì solo a chiarire che il Ministro Goria aveva ormai irrevocabilmente assunto la decisione di commissariare la Federconsorzi [13], il che equivaleva a creare nella politica agricola una netta soluzione di continuità tra quanto era fino ad allora avvenuto e quanto sarebbe potuto avvenire in futuro.
Infatti nel pomeriggio del 17-5-1991, quando era in fase di avanzata istruttoria la concessione del finanziamento del Credito Italiano, di cui s’è già detto, il Ministro dell’Agricoltura diffuse la notizia della firma del decreto di commissariamento, con il quale l’incarico di commissari veniva affidato al dott. Giorgio Cigliana, al prof. Agostino Gambino e al dott. Pompeo Locatelli, personaggi di spessore, provenienti da esperienze diverse e appartenenti ad area sia democristiana che socialista.
3 - Il commissariamento non forma direttamente oggetto delle imputazioni su cui verte il presente processo, costituendo se mai, secondo la terminologia dei processualcivilisti, un fatto secondario: ma rappresenta, nondimeno, uno dei punti più oscuri dell’intera vicenda.
Un ente che fino ad allora aveva goduto di fiducia pressoché illimitata, che disponeva ancora di linee di credito e stava per ottenere nuovi finanziamenti e che soprattutto aveva operato all’unisono con il partito di maggioranza relativa, veniva improvvisamente additato come un gigante dai piedi d’argilla.
Il decreto del Ministro Goria[14] non si limitava a dar atto di un irregolare funzionamento, ma segnalava uno “stato di persistente squilibrio economico e finanziario”, così platealmente creando le condizioni perché nel ceto creditorio si manifestasse il più vivo allarme.
Una simile iniziativa, proveniente da un uomo tanto esperto, non può essere altrimenti interpretata che come un clamoroso segno di discontinuità.
Quali che fossero state le strategie del Ministro, certo è che da quel momento in poi la storia di Federconsorzi non sarebbe più potuta essere la stessa.
Può al riguardo ipotizzarsi che si fosse voluto con una cura drastica impiantare un nuovo sistema di ausilio all’agricoltura, molto più leggero, basato sull’intermediazione, piuttosto che sull’acquisto e la vendita diretta dei prodotti e sull’assunzione degli oneri finanziari dei consorzi agrari.
Ma potrebbe anche supporsi che, al di là delle apparenze, il Ministro intendesse privilegiare un nuovo progetto agro-industriale a scapito del modello tradizionale di agricoltura.
In ogni caso dalla data del commissariamento scattarono le contromisure delle banche: immediatamente furono revocati i fidi e, com’è ovvio, naufragò l’istruttoria in corso per il nuovo finanziamento del Credito Italiano.
Non è risultato con certezza che il Ministro avesse già preso accordi con gli istituti bancari, anche se da parte di taluno si è genericamente ipotizzato che ciò fosse avvenuto [15].
Ed in effetti appare talmente ingenuo immaginare che un uomo politico particolarmente esperto potesse aver adottato una misura così drastica senza qualche previo coinvolgimento degli istituti di credito, da far apparire la circostanza inverosimile.
Di certo v’è che il Ministro si consultò con il prof. Capaldo, esponente di primissimo piano del mondo finanziario e bancario, il quale, nel confermare la circostanza, ha sostenuto di aver consigliato a Goria di disporre per intanto solo un’ispezione.
Da altre fonti si è inoltre appreso che il Capaldo avrebbe manifestato perplessità di fronte al fatto compiuto di un commissariamento non previamente concertato con gli istituti bancari.[16]
Ma è anche singolare che, dopo essersi consultato con il predetto, il Ministro ne avesse di fatto seguito il suggerimento, disponendo un mero simulacro di ispezione (l’invio del Della Valle e del Dezzani), per poi arrivare comunque al commissariamento nel volgere di pochi giorni[17].
Del resto non sempre ciò che appare, corrisponde perfettamente a ciò che è.
4 - Il risultato fu comunque che, a partire da lunedì 20 maggio 1991, la Federconsorzi si ritrovò sostanzialmente priva di liquidità.
Il Ministro pubblicamente, anche in esternazioni ufficiali [18], delineò il suo progetto, cioè quello di procedere ad una liquidazione volontaria del cospicuo patrimonio di Federconsorzi e alla contestuale creazione di una nuova società, destinata a svolgere attività di intermediazione e di prestazione di servizi, ovvero, ferma restando la creazione di una nuova struttura, quello di attuare una sorta di cessio bonorum, previa costituzione da parte delle banche, mediante conversione dei crediti in quote di capitale, di una società, avente la funzione di acquisire beni e attività di Federconsorzi, realizzandone al meglio il patrimonio, previo soddisfacimento dei creditori minori.
Nel primo caso, secondo il Ministro, sarebbe stato indispensabile che i creditori rinunciassero agli interessi a partire dal 1-1-1991, non escutessero i crediti prima del termine della liquidazione, fossero disponibili a postergare i crediti a vantaggio di un bilancio di liquidazione in equilibrio.
Ad ogni modo sarebbe stato necessario il consenso unanime del ceto creditorio.
All’attuazione di tale progetto lavorarono alacremente nel mese di giugno del 1991 i commissari governativi[19].
All’uopo si tennero varie riunioni presso l’ABI, che assunse nella vicenda il ruolo di fulcro della trattativa.
Ma ben presto si delineò l’impossibilità di dar corso al progetto.
Varie erano le ragioni che militavano in senso contrario alla sua riuscita.
Talune banche, tra le più importanti, quale ad es. la B.N.L, non vedevano di buon occhio un proprio coinvolgimento in una nuova struttura che potesse impegnarle direttamente in un’attività di gestione [20].
Inoltre le banche estere, in particolare quelle giapponesi, che fino ad allora avevano largamente concesso crediti, nel convincimento che Federconsorzi fosse un organismo parastatale, reclamavano per intero il pagamento di quanto dovuto, pretendendo che fosse lo Stato stesso a farsene carico e giungendo a prospettare difficoltà nei rapporti internazionali.[21]
Né va sottaciuta l’ulteriore difficoltà correlata alla situazione di Agrifactoring, società partecipata da Federconsorzi e da alcune banche, tra cui B.N.L., che, avendo come unico cliente Federconsorzi, a seguito della crisi di quest’ultima, si era trovata in una situazione analoga.
Poiché fra i creditori di Agrifactoring figuravano ancora una volta le banche estere, men che mai queste ultime erano disposte a concedere alcunché, pretendendo anzi, in questo caso, il pagamento dalla B.N.L. o dal Ministero del Tesoro, “azionista di riferimento” della banca.
In concreto i commissari governativi dovettero constatare che tra i creditori non vi era unanimità di intenti e che le adesioni, pur autorevoli, al progetto del Ministro erano del tutto insufficienti[22].
Non restava a questo punto altro da fare che trarre le conseguenze della situazione venutasi a creare.
In proposito non vi era identità di vedute tra chi propendeva per il ricorso alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni e chi invece vedeva di buon occhio la liquidazione coatta amministrativa ovvero addirittura l’amministrazione straordinaria disciplinata dalla c.d. Legge Prodi[23].
Alla fine in gran fretta, anche per contrastare un’istanza di fallimento nel frattempo presentata da un creditore, fu prescelta la strada del concordato preventivo con cessione dei beni e fu predisposto il relativo ricorso.
Le difficoltà da superare erano notevoli, poiché, a fronte del dichiarato stato di crisi, si doveva addurre che sussistevano le condizioni formali e sostanziali per l’ammissione alla procedura concorsuale prescelta.
Ed invero l’atto introduttivo risente di tali ristretti margini di manovra, da un lato diffondendosi sulle cause della crisi, ricollegata alle peculiarità del mercato, alla rigidità della struttura dell’ente ed agli oneri assunti per far fronte alle esigenze del sistema consortile, e dall’altro ponendo in luce l’oculata opera dei commissari governativi, attivatisi immediatamente per proporre ai creditori una liquidazione volontaria nel loro interesse, e poi, preso atto del mancato raggiungimento dell’unanimità, per prospettare al Ministro dell’Agricoltura l’opportunità di accedere ad una procedura concorsuale.
Nel ricorso [24] si sottolineava che il concordato preventivo con cessione dei beni appariva la procedura più vicina alla tentata liquidazione volontaria, a favore della quale si erano comunque espressi molti creditori.
Inoltre si segnalava la necessità urgente di disponibilità finanziarie da reperire attraverso il realizzo di investimenti, al fine di coprire le spese di gestione e di assicurare la conservazione di alcune attività, in primis la rete di vendita e l’attività di commercializzazione, ciò anche nella prospettiva di attuarne il trasferimento ad una nuova società capitalizzata da terzi.
Sul piano formale veniva ricordato che libri e scritture contabili erano stati regolarmente tenuti e che sussistevano le altre condizioni di cui all’art. 160 L.F.
Sul piano sostanziale si sottolineavano invece “patrimonialità tali da far ritenere più che fondatamente il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati e dei chirografari in percentuale senz’altro superiore al minimo del 40%”.
Alle attività veniva attribuito un valore complessivo di £ 4.120.974.000.000, derivante, salve alcune poste minori, da cespiti immobiliari per 754.910.000.000, con abbattimento prudenziale di £ 200.000.000.000 in considerazione di beni strumentali con destinazione unica e mercato limitato; da impianti per £ 17.400.000.000; da macchinari e attrezzi per £ 10.600.000.000; da mobili e attrezzature d’ufficio per £ 5.000.000.000; da partecipazioni in società quotate in borsa per £ 457.000.000.000; da partecipazioni in società non quotate immobiliari per £ 449.700.000.000, salva una riduzione del 25% per oneri fiscali; da partecipazioni in altre società per £ 565.000.000.000; infine da crediti per £ 2.260.885.000.000, compresi i crediti verso i CAP, nominalmente pari a £ 2.349.000.000.000, ma valutati prudenzialmente £ 1.048.000.000.000, in considerazione fra l’altro dello stato di crisi di molti consorzi, già ammessi o in via ammissione a procedure concorsuali.
In sostanza si delineavano alla data del 31-5-1991 tre principali voci dell’attivo: immobili, partecipazioni e crediti.
Per le passività veniva indicato un importo complessivo di £ 5.045.000.000.000, di cui £ 293.000.000 per crediti privilegiati e il resto per crediti chirografari.
Tra questi ultimi spiccavano i debiti verso banche per £ 3.144.387.000.000.
Si osservava infine che gli oneri concordatari per spese di gestione conservativa e per spese di procedura non avrebbero potuto mettere in discussione la possibilità di ottenere una percentuale di soddisfacimento dei crediti chirografari ben superiore al minimo previsto dalla legge.
Il ricorso venne ovviamente assegnato alla sezione fallimentare del Tribunale di Roma, presieduta dal dott. Ivo Greco.
Quest’ultimo chiese ai rappresentanti della ricorrente alcune indicazioni aggiuntive e si recò inoltre presso i locali della Federconsorzi per visionare libri e scritture, di cui, stante la mole -si disse-, non sarebbe stata possibile l’allegazione al ricorso [25].
Con decreto del 18-7-l991 [26] il Tribunale ammise la Federconsorzi alla procedura di concordato preventivo, nominando giudice delegato lo stesso Presidente e commissario giudiziale il prof. Nicola Picardi.
L’adunanza dei creditori fu fissata per il giorno 29 gennaio del 1992.
Nel provvedimento si prendeva atto di quanto prospettato nel ricorso e si rinviava alla fase dell’omologa la valutazione sulla meritevolezza, determinandosi provvisoriamente in £ 200.000.000.000 le spese conservative e in £ 3.000.000.000 quelle di procedura.
L’onere concordatario risultava dunque ampiamente soddisfatto.
5 - Secondo quanto previsto dalla legge fallimentare, i commissari governativi conservarono la gestione della società, cercando di adottare strategie volte al contenimento delle uscite.
Peraltro essi rilevarono immediatamente e segnalarono al Presidente Greco la necessità di acquisire liquidità e di operare in modo da non depauperare l’ingente patrimonio, soprattutto per ciò che riguardava le numerose società controllate, che in assenza di adeguati interventi sarebbero andate incontro a gravissime difficoltà, correlate alla riduzione o all’interruzione dell’attività della controllante.
In tale prospettiva i tre commissari formularono numerose istanze tendenti ad ottenere l’autorizzazione alla vendita di vari cespiti e all’erogazione di alcuni finanziamenti infra gruppo [27].
L’atteggiamento del Presidente Greco fu però quasi sempre di netta chiusura.
Non è un caso che in un verbale dei commissari governativi, datato 21-11-1991, si facesse riferimento a difficoltà crescenti nei rapporti con gli organi della procedura[28]
Il dott. Greco autorizzò esclusivamente un finanziamento di venti miliardi di lire in favore della società Fedital, ex Polenghi Lombardo, ma solo perché il Tribunale di Milano stava per dichiararne il fallimento, e di seguito autorizzò la vendita della relativa partecipazione, che fu aggiudicata ad una società controllata dal noto finanziere Cragnotti [29].
Nel frattempo, avendo avuto risonanza negli ambienti finanziari la notizia dell’ammissione di Federconsorzi alla procedura di concordato, si mostrava da parte di molti interesse per la sorte dei beni e delle partecipazioni della società.
Inoltre si attendeva, soprattutto da parte delle associazioni, una risposta al problema, sollevato dallo stesso Ministro Goria, riguardante la creazione della nuova società destinata a prendere il posto di Federconsorzi.
In tale quadro furono elaborati vari progetti.
Alcuni di questi risultarono puramente velleitari o tutt’al più rivolti all’acquisizione di singoli cespiti.[30]
Un solo progetto parve caratterizzato da una strategia complessiva: esso, denominato Fiordaliso, venne elaborato nel novembre 1991 dal noto finanziere Roveraro, amministratore della merchant bank “AKROS” e vicino ad ambienti di ispirazione cattolica.
Secondo una sommaria enunciazione [31] il progetto contemplava in primo luogo una sollecita chiusura della procedura di concordato con la creazione di una società cui i maggiori creditori avrebbero dovuto conferire i propri crediti ad un valore convenzionale del 40% e che avrebbe dovuto garantire il pagamento dei crediti privilegiati nonché di quelli chirografari al 40%, acquisendo nel contempo tutte le attività, da liquidare poi in tempi opportuni; in secondo luogo prevedeva la creazione di una nuova holding con capitale controllato al 51% dai produttori agricoli, cui affidare attività di distribuzione e produzione.
Un piano siffatto, mai giunto ad una definitiva elaborazione, non ebbe peraltro alcuna pratica attuazione[32].
Tra la fine del 1991 e l’inizio del 1992 iniziò a predisporre un progetto anche il prof. Pellegrino Capaldo, all’epoca presidente del prestigioso Banco di S.Spirito, prossimo a fondersi con il Banco di Roma e con la Cassa di Risparmio di Roma nella nuova Banca di Roma[33].
Il Capaldo ebbe modo di parlare e confrontarsi anche con il Roveraro [34].
E non è affatto improbabile, come si vedrà, che qualche spunto del progetto Fiordaliso, fosse stato tenuto presente dall’abile finanziere.
Certo è che egli si rivolse all’Avv. Mario Casella, professionista milanese assai esperto di procedure concorsuali e consulente abituale dell’istituto del Capaldo.
Costui conferì al Casella, che si avvalse altresì della collaborazione dell’Avv. Maugeri, l’incarico di studiare la fattibilità di un piano destinato a coinvolgere il ceto creditorio nel rilievo in massa di tutte le attività di Federconsorzi, ciò da cui nelle dichiarate intenzioni sarebbero dovuti derivare una forte riduzione dei tempi della procedura concorsuale ed un buon risultato sul versante del recupero del credito vantato nei confronti di Federconsorzi.
Ovviamente tutto sarebbe dipeso in primo luogo dal voto favorevole dei creditori nell’adunanza fissata per il mese di gennaio.
Il risultato non era scontato, data la moltitudine dei creditori e la reazione a suo tempo manifestata dalle banche estere, restie ad accettare qualsivoglia abbattimento del proprio credito[35].
Inoltre vi era il problema di Agrifactoring.
Tale società era la massima creditrice di Federconsorzi ed in epoca pressoché coeva aveva fatto richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo, avendo fatalmente risentito della crisi della propria cliente.
Anche con riguardo ad essa le banche estere si erano dolute del mancato pagamento dei crediti, individuando nella BNL, espressione del Ministero del Tesoro, il socio di riferimento.
La grave
situazione, tale da poter determinare perfino una tempesta monetaria, si sbloccò
con la congiunta iniziativa assunta da B.N.L., Banco di Santo Spirito ed
Efibanca di postergare i propri crediti verso Agrifactoring[36],
così assicurando agli altri creditori una ben più corposa percentuale di
realizzo a scapito delle proprie chances.
Le medesime banche si ripromettevano peraltro di conseguire anche l’utile risultato del voto favorevole nel concordato Federconsorzi.
6 - Nel gennaio 1992, prima della data fissata per l’assemblea, il commissario giudiziale prof. Nicola Picardi depositò una relazione particolareggiata[37], redatta dallo stesso e dal coadiutore generale Avv. Ludovico Pazzaglia.
In essa, accanto ad una panoramica sulla storia di Federconsorzi e sulle cause del dissesto, si dava conto delle attività e delle passività della società in concordato alla data del 30 novembre 1991.
A tal fine il prof. Picardi si era avvalso delle consulenze svolte da una serie di esperti, cui nel mese di settembre era stato conferito dal Presidente Greco l’incarico di procedere per -gruppi omogenei di cespiti- alla ricognizione dei beni che componevano l’imponente patrimonio e ad una valutazione estimativa degli stessi, da utilizzarsi ai fini del prosieguo della procedura.
Fra l’altro era stato nominato un coordinatore, individuato nella persona del dott. Enrico De Santis, che in una relazione di sintesi, denominata relazione unica di stima, avrebbe dovuto formulare le conclusioni tratte dalle relazioni redatte per i rispettivi settori da ciascuno degli esperti.
In base al lavoro di questi ultimi rifluito nella relazione unica di stima il valore globale delle attività era risultato pari a 4.800 miliardi di lire circa, derivanti da cespiti immobiliari (valutati dall’ing. Perrone e dall’ing. Micheloni [38]) per 921 miliardi di lire, da partecipazioni in società quotate e non quotate in borsa (valutate dal dott. Ferrucci e dal dott. Del Maro[39]) per 1.020 miliari di lire, da partecipazioni bancarie (valutate dal prof. Ferri[40]) per 415 miliardi di lire, da crediti (valutati dalla prof.ssa Misucci[41]) per 2.325 miliardi di lire e da poste minori.[42]
A fronte di tutto ciò il prof. Picardi ritenne di ispirarsi a cautela ancora maggiore di quella professata dai singoli esperti, e nel valutare le attività ritenne di operare un ulteriore abbattimento in varia guisa distribuito, così da giungere alla somma di 3.939 miliardi di lire circa.
Quanto alle passività il commissario giudiziale le indicò in 4.410 miliardi di lire per i crediti chirografari e in 275 miliardi per quelli privilegiati.
Nel corso dell’assemblea furono raggiunte le maggioranze necessarie.
A favore del concordato votò la stessa Agrifactoring, che vantava un ingente credito, qualificato solo in minima parte come privilegiato.
Subito dopo iniziò il procedimento di omologa.
Nel contempo vennero autorizzate altre vendite di cespiti immobiliari e di partecipazioni.
Non tutte andarono a buon fine, anche se in concreto le vendite effettuate assicurarono nel loro complesso un introito superiore al valore di stima dei relativi beni.
La circostanza che il prof. Capaldo stesse elaborando nell’interesse di un gruppo di creditori un suo progetto venne ufficialmente a conoscenza degli organi della procedura.
Lo stesso Capaldo infatti aveva chiesto al Presidente Greco di poter visionare dei documenti ed era stato invitato a rivolgersi ai commissari governativi.
Costoro incaricarono quindi uno di loro, il dott. Locatelli, di tenere i contatti con il Capaldo, autorizzando altresì la struttura di Federconsorzi a consegnare al richiedente la documentazione di cui avesse avuto bisogno [43].
Nel frattempo i commissari avevano conferito ad un gruppo di tre esperti, avv. Lucio Ghia, prof.ssa Maria Martellini e prof. Mario Sica, l’incarico di esaminare bilanci e contabilità di Federconsorzi con riferimento agli anni che avevano preceduto il commissariamento.
Successivamente avevano ritenuto opportuno rivolgere formale istanza al G.D., affinché autorizzasse il conferimento dell’incarico[44].
Il commissario giudiziale aveva però espresso parere negativo, segnalando da un lato come egli stesso avesse sottolineato in una propria nota [45] la necessità di un accertamento tecnico-contabile, peraltro rimesso dal G.D. alla fase dell’omologa, e dall’altro come l’iniziativa dei commissari finisse per determinare una duplicazione di spese.
Il G.D. aveva assunto un provvedimento interlocutorio, chiedendo ai commissari chiarimenti.
Costoro, nel ribadire la necessità dell’accertamento, con nota del 17-4-1992 avevano prospettato l’eventualità dell’integrazione della commissione con un esperto nominato direttamente dagli organi della procedura.
Finalmente, con provvedimento del 5-5-1992, il G.D. autorizzò il conferimento dell’incarico e, a seguito di istanza del commissario giudiziale prof. Picardi, il successivo 12-5-1992 dispose che la commissione fosse integrata da un esperto all’uopo nominato, individuato nel prof. Francesco Carbonetti [46], il quale di fatto prese il posto dell’avv. Ghia, che rinunciò all’incarico.
7 - Nel maggio del 1992 i commissari si trovarono ad approvare il bilancio relativo all’esercizio precedente.
Poiché risultava la perdita del capitale, essi si posero in concreto il problema se convocare o meno l’assemblea competente a disporre la messa in liquidazione della società.
Da un lato vi era chi, come il Locatelli, in base alla giurisprudenza milanese, riteneva che si trattasse di un adempimento inutile, stante la pendenza della procedura di concordato preventivo, avente funzione liquidatoria[47]; dall’altro vi era chi come il prof. Gambino, sapendo di precedenti di segno opposto del Tribunale di Roma, riteneva opportuno procedere alla formale messa in liquidazione[48].
Alla fine i tre commissari, pur manifestando il convincimento della non necessità della convocazione dell’assemblea, preferirono cautelarsi formulando un’istanza diretta al Presidente Greco, nella quale essi chiedevano comunque un parere al Giudice, instando in subordine per l’autorizzazione alla messa in liquidazione[49].
Detta istanza, che reca la data del 27-5-1992, fu presentata contestualmente all’approvazione del bilancio.
Essa fu altresì seguita da una lettera al Ministro di pari data, con la quale i tre commissari segnalavano di aver richiesto al Tribunale conferma della non necessità della messa in liquidazione e contestualmente rimettevano il mandato, asserendo che il loro compito si era ormai esaurito[50].
8 - Nella stessa fatidica data del 27-5-1992 l’Avv. Casella a nome di un gruppo di creditori, costituito essenzialmente dalle maggiori banche, inviò agli organi della procedura una lettera nella quale esponeva per la prima volta ufficialmente le linee guida del piano ideato dal prof. Capaldo [51].
Secondo quanto indicato nella lettera si prospettava la costituzione da parte dei soggetti creditori di Federconsorzi di una nuova società con capitale di 30 miliardi di lire, ripartito tra i soci in proporzione dei rispettivi crediti e con possibilità di partecipazione di altri creditori, disponibili a cedere il loro credito e a sottoscrivere in denaro congrui aumenti di capitale.
Per conto della costituenda società si offriva di acquistare in massa tutti i beni della Federconsorzi al prezzo complessivo di 2.150 miliardi di lire, somma da pagarsi in tre rate nell’arco di diciotto mesi, offrendosi peraltro adeguate garanzie e prevedendosi la possibilità di compensazione con somme spettanti in base a riparti parziali.
Si assicurava il soddisfacimento integrale dei creditori fino a 20 milioni di lire e in varie percentuali di quelli fino ad un miliardo di lire.
Mentre sui giornali cominciò un dibattito sulla congruità dell’offerta di acquisto in massa, il Ministro Goria si trovò costretto a nominare un nuovo commissario governativo, che fu individuato nel dott. Mario Piovano, il quale si insediò alla metà di giugno del 1992, con la promessa di una provvisoria collaborazione, nella fase di passaggio, del dott. Cigliana.
Fu peraltro deciso che i commissari uscenti curassero per il periodo di loro spettanza la relazione quadrimestrale al Ministro.
9 - Il Piovano si dette da fare per comprendere quale fosse la situazione della Federconsorzi e della procedura di concordato.
Egli rilevò fra l’altro che a distanza di tempo non aveva avuto ancora risposta l’istanza presentata dai precedenti commissari il 27-5-1992.
Si rivolse perciò direttamente al Presidente Greco, il quale in data 10-7-1992 estrasse l’istanza dalla propria borsa, ancora priva di attestazioni o timbri di cancelleria, e gliela restituì[52], segnalandogli che avrebbe potuto ripresentarla in seguito, corredata questa volta dal parere di un esperto, e suggerendo in proposito il nome del prof. Floriano D’Alessandro[53].
Sta di fatto che il Piovano chiese effettivamente al citato prof. D’Alessandro di formulare un parere circa la necessità o meno di provvedimenti liquidatori, e quest’ultimo depositò la propria relazione nel settembre 1992, immediatamente inviata dal commissario governativo agli organi della procedura [54].
Intanto, il 23 luglio 1992 fu trattenuta in decisione dal Tribunale di Roma, composto dal Presidente Greco e dai giudici Celotti e De Vitis, la causa riguardante l’omologa del concordato.
Sul versante della gestione commissariale il Piovano aveva provveduto a rivitalizzare una società partecipata da Federconsorzi, già individuata dai primi commissari come struttura destinata ad ereditare alcune delle attività di sostegno all’agricoltura che erano state svolte da Federconsorzi[55], mutandone il nome da “Fedit-Agrisviluppo spa” a “Agrisviluppo spa”.
In particolare il dott. Piovano aveva formulato un’espressa istanza per l’avvio dell’attività di detta società, anche al fine di definire tempi e modi del passaggio del personale[56].
Permaneva peraltro la necessità del contributo di altri soggetti, eventualmente disposti ad acquisire partecipazioni e ad erogare finanziamenti.
Quasi contemporaneamente le associazioni di categoria, per conservare la propria sfera di influenza, avevano cercato di realizzare un analogo progetto costituendo una società, denominata “SOCONAGRI” [57].
10 - Si giunse al 5 ottobre 1992, quando fu finalmente depositata la sentenza redatta dal Presidente Greco, con la quale veniva sancita l’omologazione del concordato preventivo.
La sentenza[58], nel ripercorrere la storia di Federconsorzi e nell’individuare le cause del dissesto, ampiamente mutuava alcuni contenuti della relazione particolareggiata del commissario giudiziale.
Per il resto essa si soffermava sui presupposti formali e sostanziali per l’omologa, fra l’altro segnalando che la condotta tenuta dai commissari governativi era stata tale da creare una netta soluzione di continuità con il passato, così che ben sarebbe potuto sotto tale profilo riconoscersi il requisito della meritevolezza.
Si rilevava inoltre che, stante il valore del patrimonio, ammontante secondo le valutazioni del commissario giudiziale a 3.939 miliardi di lire, sarebbe potuto agevolmente prevedersi il pagamento di tutti i crediti privilegiati[59] e, in misura di gran lunga superiore al minimo del 40%, quello dei crediti chirografari[60], conteggiando altresì oneri in prededuzione pari a 374 miliardi (in luogo dei 403 previsti dal commissario giudiziale, che aveva stimato in 53 miliardi, anziché 24, le spese di procedura in senso stretto).
Relativamente alle modalità della liquidazione, si faceva menzione dell’offerta di acquisto in massa dei beni, proveniente dal gruppo rappresentato dall’Avv. Casella, che veniva però reputata una lettera di intenti, non immediatamente valutabile.
Ciò nondimeno si sottolineava che nulla ostava in linea di principio alla vendita in massa e che dunque era opportuno non pregiudicare nessuna delle possibili soluzioni, preferendosi rinviare la scelta definitiva.
Per intanto veniva conferito l’incarico di liquidatore alla stessa Federconsorzi, in persona del proprio legale rappresentante, cioè dello stesso commissario governativo.
Si prospettava peraltro come utile la predisposizione di un piano di vendite frazionate, per l’eventualità che alla fine fosse risultato necessario accedere a tale soluzione.
11.1 - Il dott. Piovano si mise dunque al lavoro in questa direzione, forte anche delle richieste di acquisto che gli provenivano da più parti, fra l’altro riguardanti beni importanti, come l’immobile di via Curtatone, sede di Federconsorzi, per il quale vi era l’interessamento delle Ferrovie dello Stato[61].
Ma nessun bene sarebbe stato in prosieguo venduto.
Cominciò invece una serie di contatti e di incontri tra gli organi della procedura e l’avv. Casella o i suoi collaboratori, in primis l’avv. Maugeri, volti a mettere a fuoco la definitiva proposta di acquisto, destinata a colmare le lacune di quella precedente.
Il 27-10-1992 nel corso di una riunione con l’avv. Casella il Collegio composto dal Presidente Greco e dagli stessi magistrati, Celotti e De Vitis, che avevano concorso all’omologa del concordato, chiese che fossero specificati i criteri in forza dei quali si era ritenuto di poter colmare il divario tra il prezzo e il valore del patrimonio, come stimato nella sentenza di omologazione.
Con nota del 28-12-1992 l’Avv. Casella ribadì la disponibilità dei soci promotori dell’iniziativa a rendersi cessionari delle attività di Federconsorzi ad un prezzo non superiore a 2.150 miliardi di lire, salva la necessità di una rapida definizione dei tempi e delle modalità operative [62]
Il giorno 15-1-1993 il Tribunale invitò formalmente l’avv. Casella, in qualità di rappresentante dei promotori, a fornire alcuni specifici chiarimenti in ordine all’esatta individuazione dei soci fondatori ed ai poteri a lui da questi conferiti, in ordine all’esatto e definitivo importo dell’offerta, precisandosi le ragioni del divario rispetto alla stima del patrimonio fatta in sentenza, e in ordine alla disponibilità o meno a farsi carico del problema occupazionale[63].
In data 28-1-1993 i promotori deliberarono di inviare agli organi della procedura una lettera contenente i termini pressoché definitivi della proposta[64].
Al riguardo veniva precisato che il prezzo di 2.150 miliardi di lire era da ritenersi congruo in considerazione di tre ordini di fattori: 1) i costi dell’operazione, data la necessità di pagare anticipatamente il ceto creditorio e di far fronte al pagamento in tempi contenuti rispetto a quelli richiesti per la liquidazione; 2) l’aleatorietà dell’operazione, stante l’incertezza dell’esito e dei tempi di realizzo, soprattutto per l’incerta esigibilità dei crediti e per le difficoltà del mercato immobiliare; 3) la disomogeneità tra valori presi a riferimento, essendo il prezzo certo e le valutazioni fatte nell’ambito della procedura riferibili a valori di mercato di puro riferimento, stimati senza considerare le molteplici variabili indipendenti.
Circa il problema occupazionale si dava atto che l’omologa postulava di per sé l’estinzione dei rapporti di lavoro, ma si prevedeva la possibilità di far ricorso a forme di esodo incentivato.
Nel ribadire la struttura della costituenda società, si precisava che questa sarebbe stata sostenuta finanziariamente dai soci in proporzione delle quote di partecipazione, anche mediante rilascio di garanzie.
L’impegno era dunque quello di acquistare le attività patrimoniali risultanti dalla relazione particolareggiata del commissario giudiziale alle pagg. 68 a 115, al prezzo e con le rateizzazioni già indicati, ferma restando la disponibilità ad onorare per intero i crediti minori.
L’acquisto sarebbe potuto avvenire anche mediante più atti e in più tempi e mediante rilascio di procure irrevocabili a vendere.
Per le attività nel frattempo cedute o realizzate dagli organi della procedura il relativo prezzo sarebbe dovuto portarsi in detrazione dal corrispettivo complessivamente offerto.
11.2 - Il commissario governativo formulava al riguardo osservazioni critiche in tre diverse circostanze[65].
Il 12-1-1993 il dott. Piovano faceva rilevare come alla data del 28-12-1992 permanesse incertezza sul grado di adesione del ceto creditorio al progetto, segnalava la necessità di regolare i casi di dismissioni già avvenute, stigmatizzava il possibile impatto della proposta sulle società partecipate creditrici e sottolineava la mancata considerazione del problema occupazionale.
Il successivo 5-2-1993, in occasione di una riunione dinanzi al Presidente delegato, cui partecipavano anche l’Avv. Casella, il prof. Capaldo e il comitato dei creditori [66], il predetto si dichiarava favorevole in linea di principio alla cessione in massa dell’attivo, ma reputava opportuno rimettere la valutazione definitiva al comitato dei creditori, riproponeva il problema del personale e suggeriva di verificare, a tutela dei creditori non aderenti all’iniziativa, la disponibilità del mercato ad acquisire singoli ma significativi cespiti.
Infine il 22-2-1993 il dott. Piovano segnalava la necessità di definire meglio l’oggetto della cessione, con apposita specificazione della sorte del contenzioso e delle posizioni di debito/credito legate alle gestioni per conto dello Stato, evidenziate nei conti d’ordine.
In data 17-2-1993 formulò il proprio parere il comitato dei creditori[67].
In esso, datosi atto che la proposta garantiva di acquisire entro un tempo ragionevole l’intero corrispettivo, in aggiunta al pagamento dei crediti minori, si segnalava che a seguito della riunione del 5-2-1993 era stato assicurato l’impegno della costituenda società ad accollarsi l’onere dell’esodo incentivato di una parte del personale e ad assumere 60-70 unità di personale.
Inoltre si faceva presente la possibilità di individuare soluzioni finanziarie atte ad assicurare il pagamento immediato dei creditori privilegiati.
Sotto il profilo della congruità della proposta si sottolineava come dall’approvazione del piano potessero discendere vantaggi con riguardo sia alle spese di procedura che ai crediti privilegiati, le prime passando da 375 a 275/255 miliardi, i secondi riducendosi a circa 300 miliardi per la depurazione del credito nei confronti del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste.
Veniva dunque prospettata una percentuale di riparto in favore dei chirografari pari al 39%, in realtà suscettiva di miglioramento fino al 40%, tale da elidere qualsivoglia possibile disparità di trattamento tra creditori aderenti o non all’iniziativa, ferma restando la paritaria possibilità di adesione alla costituenda società.
In tale prospettiva risultava irrilevante anche la valutazione circa la convenienza del prezzo, posto che l’acquisizione delle attività sarebbe stata effettuata non da un soggetto terzo, bensì dagli stessi creditori, operanti per il tramite della nuova società.
Il comitato dei creditori esprimeva dunque a maggioranza parere favorevole alla condizione: che venissero mantenuti gli impegni relativi all’esodo incentivato e all’assunzione di personale; che all’atto del trasferimento delle partecipazioni in cui Federconsorzi era responsabile ex art. 2362 cc, fossero adottati i termini contrattuali più idonei a che la procedura fosse quanto più possibile sgravata da oneri; che fosse mantenuta la disponibilità liquida in atto esistente, con riserva di operare le eventuali compensazioni non prima del pagamento della seconda rata.
Veniva peraltro allegato al parere quello espresso da un solo componente dissenziente, che risultava fortemente critico, ivi deducendosi che ai creditori chirografari sarebbe stata distribuita in realtà una percentuale addirittura inferiore al 30%[68].
11.3 - Assai complesso e articolato fu il parere del commissario giudiziale prof. Picardi[69].
Preliminarmente l’illustre giurista osservò che le stime iniziali erano state prudenziali e che le prime dismissioni effettuate per ragioni di urgenza avevano assicurato plusvalenze del 20% sul valore di stima.
L’esiguità del prezzo rispetto al valore stimato avrebbe dovuto dunque far propendere per una liquidazione tradizionale.
A fronte di ciò tuttavia il prof. Picardi rilevò che si sarebbe dovuto tener conto anche di altri fattori, quali la sopraggiunta fase recessiva.
Questa peraltro non avrebbe dovuto necessariamente comportare un generalizzato deprezzamento dei beni, posto che ad esempio da uno studio recente di una ditta specializzata, la “Gabetti Agency”, era emerso che il settore immobiliare sarebbe stato caratterizzato nel 1993 da spinte di segno opposto, da un lato l’inflazione e l’indebolimento della lira, tali da propiziare il mercato immobiliare, dall’altro gli oneri fiscali: si sarebbe perciò potuto prevedere un allungamento dei tempi di realizzo ma anche un aumento dei ricavi.
Del resto vi sarebbe stato da considerare che la Federconsorzi era proprietaria di immobili di prestigio, appetiti da enti, istituti e investitori stranieri.
La scarsità di liquidità e la caduta degli investimenti avrebbero potuto incidere maggiormente su altri settori, come quello delle partecipazioni in società non immobiliari e del recupero crediti.
Sarebbe dovuto ancora considerarsi il beneficio riveniente dalla vendita in massa in termini di riduzione dei tempi e dei costi di gestione della procedura, riduzione valutabile in 74 miliardi di lire circa.
Il prof. Picardi escluse che potesse giungersi a distribuire ai creditori chirografari una percentuale del 39/40% come ipotizzato dal comitato dei creditori, sia per un’incidenza minore della riduzione dei costi, sia perché l’eventuale compensazione tra partite (la c.d. depurazione del credito verso il MAF) sarebbe stata conseguibile in qualsiasi caso.
Rispetto al parere del creditore dissenziente, osservò che la detrazione dell’importo ricavato dalle precedenti dismissioni non avrebbe potuto avere l’incidenza temuta, potendosi invece ipotizzare in definitiva la distribuzione ai chirografari di una percentuale del 34%.
In ogni caso il prof. Picardi prospettò una serie di condizioni, destinate ad assicurare un concreto miglioramento della proposta[70].
In primo luogo si contestava che la cessione potesse aver ad oggetto tutti i beni esistenti alla data della domanda di concordato, con detrazione dei ricavi medio tempore realizzati, dovendosi almeno imputare ai ricavi lordi le spese generali e specifiche concernenti le singole operazioni ed escludere diritti e crediti sorti in corso di procedura oltre che attività non comprese nella stima iniziale.
Si prospettava l’opportunità di escludere i ricavi derivanti dall’attività di commercializzazione e intermediazione proseguita in costanza di procedura nonché i crediti verso le controllate per finanziamenti autorizzati dagli organi della procedura.
Si faceva inoltre presente che la prima rata sarebbe dovuta essere pari a quanto necessario per pagare i creditori privilegiati.
Si ribadiva la necessità di regolare le situazioni in cui Federconsorzi aveva assunto la responsabilità ex art. 2362 cc quale unico azionista e di prestare attenzione alle vendite già disposte ma non ancora eseguite.
Da ultimo si segnalava il caso delle gestioni per conto dello Stato, meritevoli di apposito accordo.
11.4 - Il Collegio, preso atto dei vari pronunciamenti, fissava all’avv. Casella il termine del 4-3-1993 per l’inoltro della proposta definitiva.
Ed in effetti in data 3-3-1993 l’avv. Casella inviò agli organi della procedura una proposta “ferma” per 30 giorni a nome degli aderenti all’iniziativa[71].
Di fatto veniva ribadita la precedente offerta del 28-1-1993, rilevandosi da parte dell’avv. Casella che in quei limiti era contenuto il mandato rilasciatogli.
Il predetto tuttavia considerava conforme allo spirito della proposta l’es