In data 17 maggio 1991 il Ministro dell’Agricoltura Goria commissariava Federconsorzi, recependo le risultanze dell’analisi dei bilanci 1989 e 1990 operata con la collaborazione di esperti da lui stesso nominati.
I bilanci risultavano a tale analisi formalmente in pareggio, ma dalla loro stessa lettura si ricavava che trattavasi di un dato puramente formale, il quale lasciava trasparire in realtà un’esposizione debitoria notevole, cui poteva farsi fronte solamente con una dismissione di beni e con una negoziazione con il sistema bancario.
Riferisce infatti Dezzani Flavio, uno degli esperti nominati, che lo scopo del Ministro Goria era di mantenere in vita la struttura Fedit, sia pure riformandone l’assetto e ridimensionandone l’organizzazione.
Lo stesso Dezzani afferma che il suggerimento di commissariare Fedit non venne da lui fatto, limitandosi a stilare delle osservazioni ai bilanci per il Ministro.
Sugli intendimenti del Ministro il segretario di Goria, Sguazzi Patrizio, è più preciso: con il commissariamento Goria intendeva negoziare con il sistema bancario forme di liquidazione volontaria di parte del patrimonio Fedit, così da salvare la restante parte e metterla a disposizione di una struttura societaria, che avrebbe dovuto svolgere una funzione di supporto al sistema consortile, scremato per così dire dei Consorzi Agrari Provinciali in dissesto.
Questo intendimento del Ministro Goria risulta altresì da svariati documenti tratti dall’archivio personale del Ministro.
Dopo un primo tentativo di costituire, con la collaborazione del finanziere Giuseppe Gennari, un gruppo societario intorno a BONIFICHE SIELE per rilevare Fedit, tentativo fallito a seguito di guai giudiziari del Gennari, Goria si muoveva intorno ad una ipotesi di cessio bonorum sotto forma di pegno per consentire la istituzione di un nuovo soggetto, controllato dal mondo agricolo, svolgente le stesse funzioni di Fedit.
Con le banche si sarebbe dovuta negoziare la questione degli interessi passivi con il blocco del loro computo e con il ricalcolo per i due anni precedenti; le banche stesse sarebbero state invitate a sottoscrivere la parte di capitale non collocata presso gli operatori del mondo agricolo, mentre la rete dei CAP andava depurata.
Successivamente, di fronte alle difficoltà di attuazione di un simile piano, Goria presentava una nuova proposta intesa a concentrare in una unica società per azioni tutto l’attivo della Federconsorzi, trasformando i crediti delle banche e dei fornitori in quote di capitale di detta società.
In questa seconda proposta di cessio bonorum il pegno viene di fatto trasformato in proprietà ( vedi in particolare allegato 14 prodotto da Fabrizio Sguazzi in data 21.10.96: si tratta di una relazione datata 4 giugno 1991 del Ministro Goria portata a conoscenza dell’ABI, di cui è traccia anche nella corrispondenza intercorsa, come da allegati 7 e 12 ).
Le modalità astrattamente praticabili per affrontare la crisi Fedit erano, oltre la liquidazione volontaria, la liquidazione coatta amministrativa e il concordato preventivo.
Risulta infatti che non era praticabile alcun’altra forma di finanziamento da parte dello Stato, né era possibile che lo Stato pagasse a Fedit i debiti per gli ammassi, in quanto la situazione dei conti pubblici da un lato e l’aperta ostilità parlamentare dall’altro del PSI, alleato di governo all’epoca della presidenza Andreotti, non lo avrebbero consentito.
Il segretario Sguazzi riferisce di incontri tra il Ministro Goria e, separatamente, il presidente Andreotti e il segretario della DC Forlani, oltrechè con le personalità politiche più direttamente interessate alla evenienza Fedit, ossia i segretari di Coldiretti e Confagricoltura, Lobianco e Gioia.
A detti incontri separati, antecedenti al 17 maggio 1991, seguì un incontro congiunto nel salotto privato della Presidenza del Consiglio lo stesso giorno 17 maggio 1991, alla presenza anche dell’On. Adolfo Cristofori e dell’On. Paolo Cirino Pomicino.
In tale incontro gli interessi Fedit erano rappresentati dal segretario della Coldiretti Arcangelo Lobianco, il quale invano cercò di prendere tempo, trovando in realtà la posizione del Ministro Goria già delineata e decisa.
Ed infatti nella stessa mattinata il decreto del commissariamento veniva notificato alla Fedit.
Gli altri presenti alla riunione svolsero, a detta di tutti, una funzione poco più che notarile di presa d’atto degli intendimenti di Goria.
L’ipotesi di liquidazione volontaria aveva, dal punto di vista del Ministro Goria, il pregio di consentire, attraverso la dismissione di cespiti patrimoniali, il permanere di Fedit o di una struttura societaria che la sostituisse per lo svolgimento delle funzioni di raccordo del sistema consortile, ma aveva come presupposto che il sistema bancario fosse disponibile ad assecondare il progetto.
Nei fatti, alla notizia del commissariamento, le banche revocarono i fidi concessi a Fedit e le successive trattative tra il Ministro Goria e l’ABI non portarono a nulla, cosicchè l’operazione per il Ministro si rivelò una disfatta politica.
Goria non vedeva di buon occhio la liquidazione coatta amministrativa, ipotesi sostenuta con rigore dal gruppo parlamentare socialista ( si vedano a riguardo le dichiarazioni di Arcangelo Lobianco, Fabio Fabbri e Fabrizio Cicchitto: questi ultimi in particolare ritenevano che attraverso la liquidazione coatta amministrativa si potesse procedere ad un accertamento rigoroso delle responsabilità del dissesto, evitando che i protagonisti del dissesto stesso diventassero i fondatori del nuovo ordine agricolo ), così come qualsiasi altra procedura concorsuale.
Dall’archivio personale del Ministro Goria ( si veda allegato al verbale Obermitto – Sguazzi ) si è recuperata una bozza di documento databile alla seconda metà di giugno 1991, dalla quale gli intendimenti del Ministro Goria risaltano chiaramente.
E’ evidente del resto che l’apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa avrebbe innescato meccanismi, quali l’azione sociale di responsabilità contro amministratori e sindaci ex art. 206 l.f. e l’azione revocatoria fallimentare ex art. 203 l.f., non gestibili dalla struttura amministrativa Fedit, né trattabili sul piano politico, ma attivabili in forma ufficiale da un organo esterno e monocratico quale il commissario liquidatore.
Riferisce Silvio Pellizzoni, direttore generale Fedit, che l’ipotesi del commissariamento, previo accordo con il sistema bancario, aveva costituito all’epoca oggetto di ripetute discussioni in Fedit con Pellegrino Capaldo, il quale, come risulta dalle dichiarazioni dello stesso Pellizzoni e di tutte le persone coinvolte nella vicenda, oltrechè da notizie di stampa, notoriamente era consulente di grande rilievo in Fedit fino al suo commissariamento.
Nel corso di dette discussioni il prof. Capaldo confermò a Pellizzoni di aver suggerito al Ministro Goria l’ipotesi del commissariamento previo accordo con un gruppo di banche che assicurasse il sostegno necessario.
Non risulta se il prof. Capaldo, peraltro esponente di rilievo nel gruppo Banco di Roma – Banco di Santo Spirito – Cassa di Risparmio di Roma (via via fuse nella Banca di Roma), abbia accompagnato il suggerimento al Ministro Goria con qualche assicurazione concreta.
Pare strano che il Ministro Goria non abbia colto quell’occasione per richiedere al prof. Capaldo una qualche disponibilità e ancora più strano appare che un politico della sua esperienza si sia avventurato così maldestramente in un progetto, che aveva come presupposto la benevolenza degli istituti di credito, senza assicurarsene preventivamente l’appoggio, sia pure di massima.
V’è da dire comunque che, per la fonte da cui proveniva, tale suggerimento conteneva implicitamente un giudizio di fattibilità e un’attestazione di personale, quantomeno, disponibilità.
Sul punto il Prof. Capaldo nega di aver dato suggerimento in tal senso al Ministro, asserendo invece di averlo sconsigliato, ritenendo il commissariamento inadatto ai problemi di FEDIT e dannoso ( vedi interrogatorio Capaldo del 13.2.1999 in vol. 6 ).
Da altra fonte, una missiva in data 27.5.1991 del Ministro Goria agli Amministratori Delegati e al Presidente della BNL, si evince che Goria addivenne a disporre il commissariamento, ritenendolo un atto dovuto, consultando preventivamente il Presidente del Consiglio ( testualmente : “…decisione, presa di concerto con….” – vedi allegato a verbale 28.3.1997 Vincenzo De Palma in vol. 7 ).
Sta di fatto che Goria il 17 maggio 1991 commissaria Fedit, all’epoca pesantemente indebitata ma non insolvente, con svariati affidamenti bancari non integralmente utilizzati ( si veda la documentazione acquisita presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia ) e con un patrimonio verosimilmente sufficiente per far fronte ai debitori, dopodichè il sistema bancario non dà la collaborazione che il Ministro si aspettava ed anzi, con la revoca degli affidamenti, si determinano le condizioni per uno stato di insolvenza a breve scadenza.
Riferisce ancora Pellizzoni che dal giorno del commissariamento il prof. Capaldo non apparve più e non sembrò svolgere più alcun ruolo all’interno della Fedit.
La grave situazione creatasi pone al Ministro Goria oramai due sole alternative: la liquidazione coatta amministrativa e il concordato preventivo.
Sul disfavore riguardo all’ipotesi di liquidazione coatta amministrativa si è già detto e i motivi di tale atteggiamento permanevano.
L'ipotesi di concordato preventivo sottraeva oramai al Ministro la gestione del progetto di salvataggio di ciò che in Fedit era salvabile, ma presentava alcuni aspetti tranquillizzanti rispetto all’ipotesi di liquidazione coatta amministrativa: l’azione sociale di responsabilità contro amministratori e sindaci nel concordato preventivo è di più difficile esperibilità in quanto resta di competenza dell’assemblea ed i possibili convenuti risultano meno vulnerabili perché sono stati nominati da quello stesso organo che contro gli stessi dovrebbe agire e perché non è detto che si raggiungano facilmente le maggioranze, costitutiva e deliberativa, richieste dalla legge per la validità della decisione assembleare; l’azione revocatoria fallimentare poi non può essere esperita nel concordato preventivo; la speranza di raggiungere comunque gli scopi prefissati, ossia di evitare il fallimento e di procedere ad una liquidazione in favore dei creditori e di costituire con il residuo una struttura che surrogasse Fedit, sia pure passando attraverso una procedura di concordato preventivo, poteva ancora essere alimentata, a condizione che la struttura Fedit non fosse travolta dalla crisi ( con grave danno sulle prospettive di mercato ) prima della liquidazione del patrimonio e che l’attivo patrimoniale fosse congruamente liquidato.
Si trattò quindi di una decisione politica, forse sotto questo profilo discutibile, sicuramente illusoria a giudicare dai risultati, ma indubbiamente non caratterizzata da finalizzazioni illecite ed estranea agli sviluppi che la vicenda produsse in seguito contro i suoi stessi intendimenti.
E’ evidente quindi che il Ministro Goria ripiegò per necessità sull’ipotesi di concordato preventivo.
Ed infatti in data 4.7.1991 i commissari governativi nominati presentano domanda di concordato preventivo e la procedura viene aperta in data 18-22.7.1991 presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, giudice delegato lo stesso Presidente della Sezione, dr. Ivo Greco, e commissario giudiziale il prof. Nicola Picardi.
Da questo momento in poi il Ministro Goria non avrà più voce in capitolo ed il prof. Capaldo, già consulente di Fedit ante commissariamento e suggeritore del commissariamento a Goria, giocherà un ruolo del tutto autonomo in favore di opposti interessi.
Accanto ai tentativi del Ministro Goria, altre soluzioni si affacciavano da più parti.
In particolare Coldiretti e Confagricoltura, storici soggetti di controllo di Fedit, tentavano di costituire una società di servizi, la SOCONAGRI, con funzioni sostanzialmente sostitutive di quelle già svolte da Fedit.
Il progetto, detto FIORDALISO, non fece significativi passi avanti.
Ad un certo punto la AKROS di Giammario Roveraro, incaricata di studiare una soluzione, pensò che fosse fattibile un’operazione finanziaria da attuarsi con gli organi della procedura di concordato preventivo: l’idea era quella di costituire una società di tutti i creditori acquirente di tutto il patrimonio.
Il progetto era ben dettagliato, mancava solo il prezzo, quando venne illustrato da Roveraro al presidente del Consiglio Andreotti.
Riferisce Roveraro che Andreotti gli consigliò di prendere contatti con il Ministro Goria e con il prof. Capaldo.
Non è ben chiaro se il progetto AKROS sia nato in sintonia con il Ministro Goria, ma sicuramente in corso di tempo confluì nella linea che il Ministro Goria teneva, come già visto parlando della relazione 4 giugno 1991.
Il fatto poi che il presidente Andreotti indichi in Goria e Capaldo i punti di riferimento per Roveraro fa pensare che fino ad allora il progetto AKROS fosse di matrice esclusiva Coldiretti e Confagricoltura.
Sul punto il sen. Andreotti afferma che sostanzialmente non si interessò della vicenda Fedit nè personalmente, né quale Presidente del Consiglio dei Ministri, la questione non avendo mai costituito oggetto di esame da parte del Governo ed essendo stata gestita esclusivamente dal Ministro Goria.
Il sen.Andreotti conferma peraltro la visita di Roveraro e la conoscenza, del tutto sommaria, che Capaldo stava studiando con le banche un progetto per la Fedit.
A seguito di tale colloquio Roveraro prese contatto con il prof. Capaldo, con il quale in svariati incontri fino all’aprile 92 discusse il progetto AKROS, ricevendo dal prof. Capaldo anche consigli e suggerimenti.
Dice Roveraro che al momento della presentazione del progetto al presidente Andreotti non aveva notizia che altri stessero lavorando a soluzioni analoghe alla sua.
Dopo l’aprile 92 non vi furono altri contatti e Roveraro constatò con sorpresa, senza neppure una telefonata di spiegazione, che il prof. Capaldo per il tramite dell’avv. Casella aveva proposto agli organi della procedura l’acquisto di massa da parte di una costituenda società.
Che il prof. Capaldo stesse lavorando già alla proposta Casella oppure prese spunto dalla proposta Roveraro poco importa, ciò che rileva è che il piano di Goria era fattibile e che era essenzialmente un problema di prezzo e di finalità.
Roveraro fa cenno anche ad un’altra “cordata”, messa in piedi addirittura da uno dei tre commissari governativi Fedit, Pompeo Locatelli; di tale episodio vi è traccia anche in altre dichiarazioni, ma non conviene soffermarsi su di esso, in quanto non ebbe alcun seguito concreto, né appare suscettibile di assumere autonoma rilevanza penale.
Come già visto, infatti, la decisione dei commissari governativi di chiedere il concordato preventivo fu presa su direttiva del Ministro Goria e la condotta del Locatelli è inquadrabile in una iniziativa personale successiva disgiunta dal resto, come tale giuridicamente qualificabile un’attività preparatoria non integrante neppure gli estremi del tentativo di reato.
In atti ( si vedano in particolare le dichiarazioni di Calisto Tanzi ) vi è anche traccia di altri progetti di “cordate”, una riferibile a Florio Fiorini, un’altra riferibile ad un gruppo di società finanziarie e immobiliari ( San Paolo, Uno Holding, Ligresti, Della Valle, Bocchi ), entrambe fondate su un acquisto di massa ad un prezzo intorno a 3.000 miliardi, a testimonianza degli interessi che la crisi della Fedit aveva stimolato e dell’ordine di grandezza dell’affare che andava prospettandosi.
Nel dicembre 1991 un collegio peritale nominato dalla procedura, coordinato dal dr. De Santis, effettuava una stima delle principali categorie di beni nonché dei singoli beni, giungendo a stabilire, con apprezzamento ripetutamente indicato come prudenziale e suscettibile di incremento, che il valore complessivo dell’attivo Fedit era pari a lire 4.800 miliardi ( vedi vol. 3 ).
Si riportano qui di seguito i dati essenziali della perizia De Santis:
· Immobili …………………………………… 921 mld
· Impianti ..…………………………………… 20 mld
· Macchinari …………………………………. 11 mld
· Mobili e automezzi ………………………… 4 mld
· Magazzino …………………………………. 7 mld
· Mezzi agricoli ……………………………… 15 mld
· Bovini (voce esclusa dall’acquisto di massa). 45 mld
· Beni artistici ……………………………….. 12 mld
· Partecipazioni societarie …………………… 1020 mld
· Partecipazioni bancarie …………………….. 415 mld
· Crediti ……………………………………… 2325 mld
Il perito conclude la sua relazione
con le seguenti parole: “Come più volte
precisato tale importo deve essere inteso come valore minimo dei beni di
proprietà della Fedit attribuito a seguito di ricognizione valutativa
effettuata dai consulenti tecnici.
Va pertanto ribadito che il valore del complesso dei beni inventariati
è suscettibile di variazione in senso positivo.
Nel coacervo che precede non è stato compreso l’ammontare dei titoli posseduti dalla Fedit in quanto il dettaglio degli stessi non è stato ancora fornito”.
In data 21.1.92 il commissario giudiziale Nicola Picardi presenta una relazione particolareggiata che quantifica in circa 4000 miliardi il valore dell’attivo.
Riferisce lo stesso Picardi ( vedi vol. 7 ) che la stima venne redatta con criteri analoghi a quelli seguiti dai periti d’ufficio coordinati dal dr. De Santis e che, per avere un dato estremamente prudenziale, si era proceduto a degli abbattimenti, dovuti per lo più all’assoggettamento a procedure concorsuali di alcune società controllate, e si era ritenuto di prevedere una spesa per oneri generali di liquidazione a tutto il 1999, abbondantemente capiente, pari a lire 400 miliardi.
Sostanzialmente quindi, pur con qualche aggiustamento, la soglia di 4000 miliardi per la valutazione dell’attivo Fedit appariva, sulla scorta di documentati e approfonditi esami svolti da organi ufficiali della procedura, il dato prudenziale minimo intorno al quale fondare le decisioni successive.
In data 27.5.92 si verificano vari concomitanti fatti di particolare rilievo per lo sviluppo della vicenda.
Si era praticamente in campagna elettorale e di lì a poco si sarebbe insediato un diverso governo che avrebbe portato al Ministero dell’Agricoltura l’On. Giovanni Fontana, formalmente insediatosi il 28.6.92, in luogo del Ministro uscente Giovanni Goria.
L’avv. Casella presenta alla procedura una proposta di acquisto di massa di tutti i beni del concordato Fedit per conto di una costituenda società: la proposta è presentata pubblicamente, anche sui mezzi di informazione, come il “piano Capaldo” e prevede un’offerta di acquisto di massa al prezzo di 2150 miliardi.
Contestualmente viene depositato il bilancio Fedit al 31.12.91, da cui si evince che la società “non solo ha perso il proprio capitale sociale, ma presenta un patrimonio netto negativo di rilevanti dimensioni”.
I commissari governativi Cigliana, Gambino e Locatelli depositano nella stessa data una istanza a mani del Presidente Greco affinchè lo stesso si esprima circa la liquidazione Fedit.
La ratio di questa istanza, così come si evince anche da una missiva dell’8.7.92 di Cigliana al suo successore Piovano, appare la seguente: a causa delle risultanze del bilancio 91, in ossequio all’orientamento del Tribunale Fallimentare di Roma ribadito anche in relazione alla collegata procedura Agrifactoring, i commissari governativi avrebbero dovuto convocare l’assemblea straordinaria per mettere in liquidazione ordinaria la Fedit stessa e nominare così i liquidatori ( artt. 2516, 2448, 2450, 2365 cc. ). L’istanza così concludeva, rivolgendosi al dr. Greco affinchè volesse “confermare la non necessità di procedere alla messa in liquidazione della Società, ovvero autorizzare la liquidazione della Società stessa”.
Poiché i commissari governativi sembrano essere dell’opinione che non sia necessaria la convocazione dell’assemblea straordinaria Fedit per la nomina dei liquidatori, sussistendo già il concordato preventivo che è procedura liquidatoria, ma ritengono di doverlo fare per il già citato orientamento del Tribunale di Roma e per il connesso e recente precedente dell’Agrifactoring, chiedono per loro tutela che il Presidente Greco si pronunci, confermando se occorra convocare o meno l’assemblea straordinaria .
Dalla missiva 8.7.92 di Cigliana a Piovano si desume che l’istanza in questione sarebbe stata concordata con gli organi della procedura per evitare il rischio di una liquidazione coatta amministrativa che avrebbe scavalcato la procedura di concordato preventivo.
Si trascrive qui di seguito il testo integrale della missiva ( vedi allegato 2 al verbale Piovano del 6.6.95 in vol. 2 ):
“In
relazione all'istanza in oggetto, intesa a chiedere la conferma della non
necessità di procedere alla messa in liquidazione della Società, ovvero
l’autorizzazione alla liquidazione della Società stessa, si ribadisce quanto
già verbalmente esposto e cioè:
- l'istanza fu concordata con gli Organi della Procedura allo scopo di evitare che provvedimenti liquidatori adottati dal Ministero potessero condurre ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa, scavalcando la procedura di Concordato Preventivo;
- i Commissari Governativi erano convinti
fin dall'inizio della non necessità di richiedere provvedimenti liquidatori a
seguito della chiusura del Bilancio 1991. La necessità di un chiarimento si
determinò tuttavia in relazione a difformità di comportamenti tenuti in passato
dall'Autorità Giudiziaria ed in particolare per il fatto che recentemente il
Tribunale Civile di Roma – Sezione Fallimentare ha disposto la liquidazione
dell’Agrifactoring pur essendo quest’ultima in procedura di Concordato
Preventivo ( tra l’altro strettamente interconnessa alla procedura Fedit ); in
considerazione di quanto sopra, sentiti gli Organi della procedura, i
Commissari Governativi erano giunti alla conclusione di confortare l'istanza
sopra ricordata con una memoria tecnico-giuridica per la quale era stato
convenuto di rivolgersi al prof.
D'Alessandro, che già in passato aveva assistito i Commissari su
questioni tecnico-giuridiche di particolare rilevanza;
- il subentrare delle dimissioni dei Commissari Governativi e la nomina di un nuovo Commissario hanno fatto sì che ad oggi non si è ancora proceduto alla richiesta della ricordata memoria.
L'istanza dunque rispondeva ad una doverosa tutela dei Commissari Governativi ( quelli uscenti come quello in carica) in quanto secondo la giurisprudenza del Tribunale di Roma, essi sarebbero responsabili di non aver convocato la Assemblea per la messa in liquidazione di una società che senza possibilità di dubbio ha perso l’intero capitale sociale”.
Non c’è dubbio che la possibilità per il Ministro di disporre la liquidazione coatta amministrativa fosse indipendente sia dalla pendenza del concordato preventivo, sia dell’eventuale liquidazione ordinaria ex art. 2450 cc..
Non c’è dubbio altresì che, in caso di apertura della liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo avrebbe dovuto recedere: al di là delle possibili interpretazioni delle norme e degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, ciò che qui interessa è che il dr. Greco riteneva che la liquidazione coatta amministrativa sarebbe stata prevalente sul concordato preventivo fino a che non fosse stata pronunciata sentenza di omologazione.
Tale atteggiamento si desume dalle stesse dichiarazioni del Presidente Greco in sede di interrogatorio in data 12.4.96 ( vedi vol. 6 ).
C’è da chiedersi innanzitutto quali possano essere le ragioni per le quali si volesse evitare la liquidazione coatta amministrativa.
Si è già detto che l’azione sociale di responsabilità contro amministratori e sindaci nel concordato preventivo è di più difficile esperibilità, restando di competenza dell’assemblea, mentre è addirittura controversa la esperibilità dell’azione da parte dei creditori sociali.
Si è già detto altresì che l’azione revocatoria fallimentare non è esperibile nel concordato preventivo; vi è da aggiungere che la revocatoria di atti dispositivi avrebbe potuto evidenziare meglio fatti di bancarotta preferenziale, con la possibilità che a farne le spese potessero essere anche istituti di credito.
Si può evidenziare a riguardo che lo stesso dr. Greco in data 7.11.91 trasmise alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma un esposto dei commissari governativi, nel quale si segnalava che nello stesso giorno del commissariamento Fedit, ossia il 17.5.91, due funzionari della Agrifactoring avevano ottenuto da parte di due procuratori Fedit la sottoscrizione di numerosi moduli di cessione di credito, relativi a crediti vantati nei confronti di terzi, per i quali la Fedit aveva conferito ad Agrifactoring mandato di incasso ( si veda copia del fascicolo 14378/96 R – Procura Repubblica Tribunale di Roma in vol. 1 ).
Il dr. Greco era a conoscenza quindi che Agrifactoring, società nella quale erano interessati istituti di credito partecipi anche del “piano Capaldo”, potesse essere soggetta a revocatoria fallimentare.
Va considerato inoltre che il dr. Greco non acquisì agli atti ufficiali della procedura l’istanza 27.5.92 e di essa il commissario governativo Piovano, appena subentrato nella carica, chiese al giudice spiegazioni in data 10.7.92, constatando che l’istanza si trovava ancora nella borsa del dr. Greco, che la estrasse e la riconsegnò a Piovano, colorando il gesto con l’espressione “istanza restituita, istanza ritirata” e nel contempo invitando Piovano a raccogliere preventivamente il parere di un esperto, nella specie indicato dal dr. Greco nel prof. Floriano D’Alessandro ( che nell’agosto 92 sarebbe divenuto liquidatore giudiziale nel concordato preventivo Agrifactoring ). Come ricordato da Piovano, il prof. D’Alessandro depositò il parere in data 10.9.92, epoca successiva all’udienza collegiale fissata per l’omologa del concordato preventivo Fedit ( 23 luglio 92, pochi giorni dopo l’incontro tra Greco e Piovano ).
Di tale istanza non rimase traccia negli atti della procedura, se non indirettamente nella relazione quadrimestrale dei commissari governativi, redatta congiuntamente da Cigliana e Piovano, per espressa sollecitazione di Piovano al predecessore: rileva Piovano che egli pagò il compenso pattuito a D’Alessandro senza rilievi da parte di alcuno ( si vedano dichiarazioni di Piovano in vol. 1, 2 e 6 ).
E’ indubbio che il Presidente Greco non volle protocollare l’istanza 27.5.92 perché non intendeva pronunciarsi sulla stessa: se non avesse risposto in sintonia con la giurisprudenza del Tribunale avrebbe contraddetto anche se stesso.
E’ evidente quindi che il dr. Greco voleva che in questo caso si procedesse in modo difforme da quello che egli stesso riteneva legittimo oppure semplicemente opportuno e, per fare ciò senza contraddirsi e senza che la contraddizione si rendesse palese, adottò la condotta temporeggiatrice riferita da Piovano.
Se si fosse comportato diversamente, ossia se si fosse convocata l’assemblea della Fedit, la possibilità di compromettere il concordato preventivo ed il “piano Capaldo”, presentato nello stesso giorno, sarebbe divenuta attuale, trasferendo la questione FEDIT dagli ambienti riservati di un Tribunale a quelli meno formali di una tesa adunanza di soci : un’assemblea straordinaria di decine di consorzi agrari oramai abbandonati e allo sbando avrebbe potuto scatenare gravi conflitti e meccanismi poi non più governabili, che a loro volta avrebbero potuto indurre il Ministro ( il nuovo che sarebbe scaturito dalle elezioni politiche del giugno 92 oppure, cosa meno verosimile essendo aperta la campagna elettorale, lo stesso Goria ) a disporre la liquidazione coatta amministrativa.
Tale plausibile motivazione spiega la possibile causa del timore di “scavalcamento” che Cigliana evidenzia nella missiva 8.7.92.
Questa conclusione è avvalorata anche dal passo, contenuto nella missiva 8.7.92, che qui di nuovo si trascrive:
“l'istanza fu
concordata con gli Organi della Procedura allo scopo di evitare che
provvedimenti liquidatori adottati dal Ministero potessero condurre ad una
procedura di liquidazione coatta amministrativa, scavalcando la procedura di
Concordato Preventivo” .
Il passo è comprensibile, se si tiene conto che in
data 7.5.92 Cigliana aveva informato
Goria sui risultati che il bilancio 1991 avrebbe riportato, anticipando anche
che i Commissari Governativi avrebbero richiesto ( dopo il deposito del
bilancio stesso ) l’autorizzazione alla convocazione dell’assemblea
straordinaria dei soci per la liquidazione della società ( vedi allegato 8 a verbale Piovano del 31.1.96 in
vol.1 ).
I “provvedimenti liquidatori” del Ministro, indicati come possibile causa della
liquidazione coatta amministrativa, altro non sono che la messa in liquidazione
di Fedit ex art. 2450 cc. a seguito di assemblea straordinaria.
La presentazione dell’istanza aveva la funzione di
rassicurare e tutelare Cigliana dal
ritardo nella convocazione dell’assemblea straordinaria, una sorta di
sospensiva in attesa della pronuncia di Greco; la sentenza di omologa del concordato avrebbe pochi giorni dopo
superato e risolto il problema, rendendo sostanzialmente irrilevante il ritardo
stesso e nel contempo non più attivabile la liquidazione coatta amministrativa
.
L’intesa “concordata con gli organi della
procedura” potrebbe stare tutta qui: arrivare
alla sentenza di omologa con l’istanza ancora nella borsa.
Cigliana nell’interrogatorio del 30.3.96 spiega la vicenda,
dicendo che tra il 7 maggio 92 (lettera al Ministro Goria nella quale si
esprime la convinzione della sussistenza di un obbligo di convocazione
dell’assemblea straordinaria) e il 27
maggio 92 ( istanza a Greco nella
quale, chiedendo comunque chiarimenti, si esprime l’opinione che tale obbligo
non sussista ) vi fu un mutamento di opinione, che in data 27.5.92 venne
comunicato anche al Ministro ( vedi vol. 6 ).
Con la stessa missiva i tre commissari governativi,
in previsione dell’imminente sentenza di omologazione, comunicarono altresì di
ritenere esaurito il loro mandato.
All’origine del dissenso tra i commissari
governativi e gli organi della procedura vi era anche l’atteggiamento di questi
ultimi, e segnatamente del dr.Greco, contrario ad alienare beni prima della
sentenza di omologa, tranne isolate eccezioni ( FEDITAL ), della cui
opportunità i commissari erano convinti tanto da manifestare il loro disappunto
al Ministro Goria ( vedi missiva 9.6.1992
allegata agli atti inviati dall’Ispettorato Generale del Ministero di Grazia e Giustizia in data
29.9.1997 in vol.9 ).
Durante questo primo interrogatorio Cigliana afferma di non ricordare il contenuto della missiva
a Piovano dell’8.7.92, che pure reca
la sua firma, contraddicendosi con l’affermazione di averla scritta su sollecitazione
di Piovano stesso, tanto che sul
punto è costretto a ritornare con memoria scritta del 12.1.98 per meglio, a suo
dire, precisare.
In data 29.9.97 il custode giudiziale e commissario
governativo avv. Francesco Lettera fa
pervenire una serie di documenti, per lo più appunti, rinvenuti nell’archivio
Fedit.
In data 14.11.97 Cigliana viene nuovamente interrogato e, presa visione dei
documenti, riconosce come sua la grafia degli stessi.
In tale occasione Cigliana torna sulla questione della missiva 8.7.92,
sostenendo che lo stile letterario del testo non corrisponde al suo e avanza
l’ipotesi che sia stata predisposta dallo stesso Piovano.
La lettura di tali appunti e le sue stesse
dichiarazioni però confermano la ricostruzione fin qui fatta, sia per quanto
concerne i timori di Goria in relazione all’interessamento di Capaldo, sia per quanto concerne l’illusoria speranza del
Ministro che il sistema bancario avrebbe appoggiato il suo piano ( “qualcuno
glielo aveva detto tra le banche, tanto più che lui era stato Ministro del
Tesoro” ).
Dagli stessi appunti di Cigliana e dalle sue ammissioni si trae conferma per le
seguenti ulteriori circostanze:
-
sulla
ineluttabilità della convocazione dell’assemblea straordinaria per la messa in
liquidazione di Fedit;
-
sulla
disponibilità del dr. Greco a ritardare
l’omologa del concordato fino all’ottobre 92 per consentire la formazione della
“cordata” (appunto databile 12.3.92);
-
sulla
valutazione negativa data dai commissari governativi al piano Capaldo in
considerazione del prezzo offerto, ingiustificato rispetto alle stime ( “quella
proposta al 50% con pagamento a babbo morto era scandalosa per Gambino, per il
Ministro, per me, più o meno per tutti” );
-
sulla opinione
di Goria che i tre commissari avrebbero fatto bene a rimanere e sulla
convinzione invece dei commissari che la crisi di governo avrebbe allontanato
Goria dal Ministero dell’Agricoltura e che, rimanendo essi, si sarebbero
ritrovati immischiati in un’operazione che non condividevano;
-
sull’atteggiamento
del Tribunale di non procedere a vendite frazionate, in particolare riferendosi
alla possibilità di vendere in breve tempo alle Ferrovie dello Stato il palazzo
della sede di Fedit di piazza Indipendenza a Roma per la somma di 180 miliardi,
trattativa vanificata da un atteggiamento temporeggiatore del Tribunale.
In sede di interrogatorio 13.6.96 Locatelli dà conferma dell’atteggiamento del dr. Greco
e della procedura in genere sulla ipotesi di
vendita frazionata di cespiti patrimoniali anche prima dell’omologa ( vedi vol.
6 ).
Analogamente Gambino in sede di interrogatorio 21.6.96 riferisce e documenta il suo
atteggiamento dell’epoca, fortemente critico della proposta Casella, in quanto l’adunanza
dei creditori aveva approvato il concordato sulla base di un pagamento al 100% dei creditori privilegiati e al 70%
circa dei creditori chirografari, ciò sulla
base di una valutazione dell’attivo di circa 4000 miliardi ( cifra che Gambino
desumeva esclusivamente dalle stime elaborate negli uffici Fedit, non essendo
stato messo a conoscenza della esistenza della perizia De Santis, che, come già
detto, dava una valutazione minima di 4800 miliardi – vedi vol. 6 - ).
Pare quindi accertato fuori di ogni dubbio che i
commissari governativi Cigliana, Gambino e Locatelli si dimisero non condividendo l’operazione Capaldo:
l’azione penale nei loro confronti non appare sostenibile in giudizio sulla
sola base della istanza 27.5.92, poi restituita dal dr. Greco a Piovano,
a firma del solo Cigliana .
Da un lato si registra una loro ferma e chiara
dissociazione dall’operazione in corso, culminata nelle dimissioni, dall’altro
una malcelata volontà di non essere loro ad innescare meccanismi che,
mediatamente, avrebbero potuto vanificare il piano Capaldo.
Si tratta però di eventi ipotetici ( la messa in
liquidazione come possibile causa di una deflagrante assemblea straordinaria e
quest’ultima come possibile causa di un provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa ), che non appaiono idonei a fondare un nesso di causalità,
sostenibile in dibattimento, tra la condotta ascrivibile ai commissari
governativi e la realizzazione successiva ad opera di altri del piano Capaldo.
Le risultanze istruttorie ci consentono infatti di
affermare che quegli eventi erano temuti, ma non anche di ritenere con certezza
che vi fosse un rilevante grado di probabilità circa il loro verificarsi.
Quello che più rileva è comunque che l’operato del
dr. Greco avrebbe dovuto essere
informato a criteri di legittimità e non a criteri di risultato.
Il risultato fu quello di pilotare la procedura di concordato preventivo secondo il “piano Capaldo”: non si tratta più di una scelta politica di favore per una procedura invece che per un’altra, perché diversa è la sede (Autorità Giudiziaria), diverso il contesto ( stessa data di presentazione del “piano Capaldo” ) e non trasparenti le modalità.
In data 15.6.92 viene nominato commissario governativo Mario Piovano e, per il passaggio delle consegne, viene coadiuvato per breve tempo ancora dal commissario uscente Cigliana.
In tale fase emerge la vicenda dell’istanza 27.5.92, che induce Piovano a chiedere spiegazioni al dr. Greco.
Il seguito della vicenda è stato già trattato ed in essa è ravvisabile a carico del dr. Greco i reati di cui agli artt. 328 c.1 e 490 c.p.: la necessità di provvedere senza ritardo sulla istanza di Cigliana derivava dall’obbligo civilistico per i commissari governativi di convocare l’assemblea straordinaria e la condotta del magistrato integra i connotati del rifiuto connesso all’occultamento dell’istanza.
I disagi dei commissari governativi dimissionari presto divennero disagi anche del nuovo commissario governativo: come egli riferisce e documenta, nell’estate 92 pervenivano molte richieste, sia dall’Italia che dall’estero, di acquisto di cespiti patrimoniali Fedit.
Poiché l’ipotesi di vendite frazionate era prevedibile come un’alternativa possibile alla vendita in blocco nella sentenza di omologa, Piovano approfittò dell’estate per organizzare un piano di vendite graduale in prospettiva del deposito della sentenza di omologa.
All’epoca la stragrande maggioranza dei cespiti patrimoniali aveva una pluralità di richieste di acquisto o di richieste di informazioni in relazione ad eventuale acquisto, cosicchè la Fedit avrebbe potuto giocare al rialzo in molti casi.
I tempi per le istruttorie del piano di dismissioni frazionate vennero rispettati e gli adempimenti già compiuti, quando, nell’ottobre 92 ( come indicato negli appunti di Cigliana del marzo ), venne depositata la sentenza di omologa del concordato, che appunto, come previsto, indicava anche tale ipotesi di vendita in alternativa alla vendita globale.
Nonostante Piovano sollecitasse istruzioni agli organi della procedura per procedere alle vendite, sollecitazione poi formalizzata con missiva 24.11.92, non ricevette dalla procedura alcun segnale.
Ed anzi gli apparve chiaro che il Tribunale stava procedendo verso l’approvazione del “piano Capaldo”.
Riferisce ancora Piovano che in data 5.2.93 partecipò ad una riunione con il Tribunale Fallimentare, presente Capaldo, nella quale esprimeva un suo giudizio di convenienza della ipotesi di vendita frazionata, sostenendo che dovesse essere investito il comitato dei creditori e soprattutto che dovessero essere sottoposte al mercato proposte di vendita frazionata o per blocchi a prezzi peritali; rappresentava poi che l’operazione Capaldo poteva ledere il principio della par condicio, in quanto tra i creditori vi erano pubbliche amministrazioni che istituzionalmente non sarebbero potute diventare socie della società acquirente ( vedi voll. 2 e 6 ).
Con decreto 23.3.93 il Tribunale approva il “piano Capaldo”, autorizzando la vendita in blocco alla costituenda società al prezzo di 2150 miliardi, nulla disponendo circa le aste per l’ipotesi alternativa di vendita frazionata.
In data 22.3.93 all’On. Giovanni Fontana succede come Ministro dell’Agricoltura l’On. Alfredo Diana.
Si svolgono altre riunioni tra Piovano e il Tribunale Fallimentare, nel corso delle quali – riferisce ancora Piovano – questi espresse l’esigenza che venissero precisate le modalità per la determinazione della congruità del prezzo di cessione, senza ottenere alcun riscontro dal Tribunale, finchè da ultimo Piovano, essendo a lui demandata la sottoscrizione di una cessione che non lo rassicurava, richiese di poter essere assistito da professionista di sua fiducia, l’avv. Bernardo Benincasa, esperto di diritto commerciale e fallimentare, istanza anch’essa disattesa.
Di lì a poco anche Piovano dà le dimissioni e in data 11.5.93 viene nominato commissario governativo il prof. Stefano D’Ercole (subcommissari gli avvocati Leonardo Di Brina e Gianluca Brancadoro), che sottoscriverà l’atto quadro con la costituita società ( S.G.R. ) in attuazione del “piano Capaldo”.
Come si è già evidenziato, l’intera operazione si compie, apparentemente derogandosi in modo clamoroso a stime ufficiali e perfino alle risultanze di una perizia disposta dallo stesso Tribunale, senza che, sulla base degli atti ufficiali, risulti un benchè minimo supporto di carattere tecnico, che almeno formalmente contrasti stime e perizie e sostenga la scelta adottata.
A questo riguardo, in realtà, si deve registrare un altro sconcertante episodio.
Casualmente, nell’ambito di un accertamento delegato alla aliquota GdF della Sezione di Polizia Giudiziaria di Perugia, questo ufficio riscontra che tra i consulenti della procedura risulta anche il prof. Francesco Carbonetti: la notizia è desumibile esclusivamente da provvedimenti di liquidazione degli onorari disposti dal dr. Greco.
L’anomalia sta nel fatto che il
prof. Carbonetti è amministratore di
S.G.R. fin dalla sua costituzione e successivamente presidente del consiglio di
amministrazione in sostituzione del prof. Capaldo.
Ulteriore anomalia sta nel fatto che oggetto di queste consulenze, desumibile esclusivamente dalla richiesta di liquidazione degli onorari, sarebbe in due casi la congruità del prezzo di cessione offerto con la proposta Casella.
Vero è che, all’epoca della proposta Casella, S.G.R. non era ancora formalmente costituita, ma non vi è dubbio che la presentazione di un’offerta simile presupponeva necessariamente che gli interessi sottostanti fossero già di fatto costituiti.
Altra anomalia sta nel fatto che detti pareri del prof. Carbonetti risultano depositati tra il 30 giugno e il 22 luglio 92, appena un giorno prima della udienza collegiale per la sentenza di omologa del concordato preventivo.
Tali pareri si esprimono favorevolmente per la congruità del prezzo del “piano Capaldo”.
Paradossalmente la confutazione di stime e perizie ufficiali, problema che il dr. Greco evidentemente si era posto, ricade su consulente tecnico che nel contempo è anche acquirente dei beni stimati.
Nonostante le ricerche fatte, gli originali o copie ufficiali di tali consulenze non sono state rinvenute negli atti della procedura, né altrove.
Se ne è avuta copia informale dal commissario giudiziale Picardi, tratta dal suo archivio personale.
Di essi non si conoscono tracce o citazioni in altri atti della procedura ( si vedano a riguardo in particolare le indagini della Sezione di p.g. aliquota G. di F. Perugia e le dichiarazioni Picardi, nonché la comunicazione della Procura della Repubblica di Roma in vol. 7 ): non se ne fa menzione né nella sentenza di omologa, né nel decreto di autorizzazione ad accettare la proposta Casella, atti entrambi anteriori alla costituzione di SGR, ove peraltro si disquisisce genericamente sulla congruità del prezzo offerto, né nel decreto di autorizzazione a sottoscrivere l’atto quadro con SGR .
E’ davvero singolare che in vista della udienza collegiale per l’omologa si sia ritenuto necessario acquisire il parere di un esperto, verosimilmente sollecitandolo per il deposito in tempo utile, tanto che il parere viene depositato il giorno prima dell’udienza, e poi ci si dimentichi di attingere ad esso per motivare la congruità del prezzo di cessione, non altrimenti motivabile.
L’unica spiegazione che può darsi è che prima del deposito della motivazione della sentenza di omologa si sia avuta notizia che nella struttura della costituenda SGR sarebbe comparso imprevedibilmente il consulente del dr. Greco quale membro del consiglio di amministrazione, cosicchè il parere del prof. Carbonetti diviene una mina per la buona riuscita del piano Capaldo, così da consigliarsene, come per l’istanza di Cigliana, l’occultamento.
Per quanto sopra detto, trova ulteriore conferma il giudizio espresso sull’operato del dr. Greco, il cui ruolo appare quello di pilotare la procedura secondo i desideri di Capaldo, aggirando gli ostacoli con condotte attive od omissive finalizzate al raggiungimento del risultato.
( riferimenti probatori fin qui citati: ove non diversamente indicato, vedi in particolare voll. 1 e 2 )
In data 23.3.93 il Tribunale, come detto, autorizza Fedit ad effettuare la vendita in blocco in favore della costituenda società di cui alla proposta dell’avv. Casella:
- non si indicano direttamente i beni oggetto della vendita, ma si fa riferimento alle “attività alle quali si sono riferiti il commissario giudiziale nella sua relazione particolareggiata del 21.1.92 ( pagg. 68-115 e 127 ) ed il Tribunale di Roma nella sentenza di omologazione del concordato preventivo ( pagg. 88-91 )”; si intende con ciò negoziare la vendita di tutte le attività esistenti nel patrimonio Fedit alla data del 30.11.91.
- il prezzo viene fissato in 2150 miliardi, da corrispondersi il 15% entro dieci giorni dalla stipula dell’atto quadro ( 322,5 miliardi ), il 42.5% entro dodici mesi dalla prima rata ( 913,7 miliardi ), il restante 42.5% entro diciotto mesi dalla prima rata ( 913,7 miliardi ).
- restano escluse dalla cessione le “attività non considerate dal commissario giudiziale nella richiamata relazione particolareggiata nonché ogni altra attività non contabilizzata dalla procedura o non considerata nella stima.
L’atto, strutturato sulla falsariga di un contratto preliminare, impegna i contraenti a stipulare i singoli negozi di cessione dei beni, cosicchè in ciascuno di essi andrà fissato un prezzo individuale da imputarsi pro quota al prezzo globale stipulato nell’atto quadro.
Con successivo provvedimento del 20.7.93 il Tribunale, nel rilasciare analoga autorizzazione alla stipula con l’oramai costituita società ( S.G.R. ), dava atto che l’accordo prescindeva da qualsiasi verifica dei crediti contestati da terzi.
Nel testo di tale provvedimento si fa riferimento alla circostanza che l’atto quadro contiene “una maggiore e più specifica individuazione di alcuni tra i beni trasferiti”, con ciò integrando il contenuto della sentenza di omologa.
L’atto quadro viene perfezionato in data 2.8.1993 davanti al notaio dr. Gennaro Mariconda di Roma da parte del commissario governativo FEDIT, avv. Stefano D’Ercole, e dell’avv. Alberto Giordano con procura speciale del prof. Pellegrino Capaldo, presidente del consiglio di amministrazione di S.G.R.
Come fa rilevare il c.t. del custode giudiziale, dott. Fabrizio Mancinelli (si veda vol. 5 ), l’autorizzazione del 20.7.1993 consente di trasferire a S.G.R. crediti considerati nell’atto quadro, ma non anche nella relazione particolareggiata di Picardi e quindi non compresi nell’originaria massa oggetto di vendita, per ulteriori 260 miliardi circa e senza alcun corrispettivo supplementare per la procedura concordataria.
Senza procedere ad una puntuale analisi del
computo degli interessi connessi alla rateizzazione, si può approssimativamente
già dire che il prezzo effettivo pattuito, per effetto delle rateizzazioni, si
aggira intorno ai 2000 miliardi.
Poiché il patrimonio Fedit da cedere è riferito alla data del 30.11.91, viene previsto un meccanismo di decurtazione del prezzo per le attività dismesse medio tempore: se e nella misura in cui tra il 30.11.91 e la data di stipula dell’atto quadro ( 2.8.93 ) Fedit abbia realizzato crediti ( o più in generale abbia estinto crediti, non solo per incasso ma anche per rinuncia, compensazione o cessione ) oppure abbia alienato beni, il ricavato va in detrazione del prezzo pattuito.
Una prima notazione può farsi proprio a riguardo di questo meccanismo contrattuale: parte del patrimonio ceduto a S.G.R., sia pure in precedenza oggetto di stime, viene in questo modo considerato in fase contrattuale per il suo valore effettivamente conseguito.
Nel caso considerato inoltre al momento della stipula si sa con certezza o buona approssimazione quanto vale parte del patrimonio acquistato, risultando dalle cessioni già perfezionate ( la principale fu la partecipazione FEDITAL, su cui si dirà ) o dalle trattative in corso.
Come già detto, il commissario governativo dell’epoca Piovano lamentò che il Tribunale lasciò cadere tutte le trattative e le offerte, bloccando di fatto il progetto di vendite frazionate da lui auspicato.
Da parte di questo ufficio si è proceduto, al fine di appurare l’attendibilità all’epoca delle stime effettuate dai periti del Tribunale di Roma e dal commissario giudiziale, nominando consulenti tecnici del p.m. alcuni professionisti esperti del settore, cui sono stati posti quesiti con riferimento ai principali cespiti aziendali già di proprietà della Fedit (vol. 5).
Se ne trascrivono qui di seguito succintamente le risultanze:
-
Credito Agrario di Ferrara ( dr. Lino De Vecchi ): vengono confermate
le stime del perito e del commissario giudiziale e ritenuto il valore della
partecipazione Fedit intorno a 135 miliardi.
Acquirente è risultata la Cassa di Risparmio di Ferrara che ha pattuito un
prezzo addirittura superiore, pari a 184,6 miliardi, nel marzo 94.
- Banca Nazionale dell’Agricoltura – pacchetto azionario 13.30 % ( dr. Lino De Vecchi ): sono confermate anche in questo caso le stime precedenti nell’ordine di circa 300 miliardi. Il pacchetto è rimasto invenduto e nella disponibilità di S.G.R. fino alla emissione di decreto di sequestro preventivo nel marzo 96.La metà di questo è stata di recente venduta dalla custodia giudiziale a prezzi di borsa per circa 85 miliardi. Il valore attuale di mercato può essere pertanto considerato intorno a circa 170 miliardi.
- Massalombarda – Colombani ( prof. Mario Massari ): sostanzialmente la consulenza conferma la stima peritale intorno a 130 miliardi. Nell’ottobre 94 la società viene acquistata a tale prezzo da società controllata da Agri Italia s.p.a..
- Fata Assicurazioni – pacchetto azionario 56 % ( dr. Antonio Fontana ): la partecipazione Fedit viene stimata intorno a 240 miliardi, di fatto pari al valore di mercato realizzato con la vendita all’INA nell’ottobre 93, somma superiore ai 147 miliardi stimati dal perito del Tribunale.
- SIAPA s.r.l. – pacchetto azionario 59.6 % ( dr. Enrico Nicolini ): la stima del perito del Tribunale era di 55 miliardi. Ceduto nel novembre 93 a S.G.R. al valore simbolico di 1000 lire, è stato nel gennaio 95 acquistato da SOCONAGRI all’altrettanto valore simbolico di circa 1.000.000 di lire, trovandosi SIAPA in procedura di concordato preventivo. Il ramo d’azienda, unitamente a terreni e fabbricati, è stato poi acquistato da Industrie Chimiche Caffaro al prezzo di 101 miliardi nell’ottobre 95 – gennaio 96, consentendo a Caffaro di acquisire una quota del mercato italiano di settore pari all’11 %.
Il c.t. del p.m. stima in 79 miliardi il valore della partecipazione Fedit al 31.12.90, abbassando tale stima a 21,8 miliardi al 13.07.91 a seguito dell’ammissione a concordato preventivo del debitore Fedit. Ritiene infine che alla data della cessione a S.G.R. la SIAPA non avesse più alcun valore, essendo stata SIAPA sottoposta a concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori. In sostanza il concordato Fedit pregiudica gli interessi creditori di SIAPA ( e la cessione a prezzo non congruo dell’attivo Fedit pregiudica ancor di più tali interessi ), così contribuendo ad annullare e rendere negativo il valore economico di SIAPA.
-
FEDITAL ( dr. Aldo Camagni ): stimata dai periti del Tribunale 104,8 miliardi,
viene valutata dal c.t. del p.m. circa 130 miliardi. La Fedital è stata
acquistata dalla Cragnotti & Partners nel gennaio 92 al prezzo apparente di
46,5 miliardi. Sulla vicenda si ritornerà più oltre: come si vedrà il prezzo
effettivo incamerato fu di 26,5 miliardi a fronte di un valore di 110 miliardi,
cifra che si determina detraendo 20 miliardi di finanziamento dal prezzo e dal
valore.
Complessivamente si ricava un giudizio di conformità tra le stime dei periti del Tribunale di Roma e quelle dei consulenti del P.M., avvalorate oggettivamente dai riscontri delle vendite effettuate successivamente a terzi, in qualche caso più vantaggiose anche rispetto alle stime.
Volendo estendere il riscontro ex post all’intera operazione, si può desumere, sulla base di un documento di provenienza SGR ( vedi Tab. A allegata a verbale 22.10.98, relativo alla istanza di dissequestro presentata da S.G.R. e poi parzialmente accolta dal GIP in data 3.11.1998, in vol. 5 ), verosimilmente approssimato per difetto quantomeno riguardo ai dati previsionali, che al 31.12.1997 sono stati conseguiti realizzi per 1986 (1871+115) miliardi su un totale previsto di 2665 miliardi.
Ad essi debbono aggiungersi circa 1000 miliardi di crediti MAF nei confronti dello Stato, crediti riconosciuti dal competente Ministero; anche se al momento non sono esigibili per mancanza dell’impegno di spesa nella legge finanziaria ( ma si può dubitare da parte di organi dello Stato che lo Stato non onori un debito riconosciuto? ), tuttavia sono produttivi di interessi molto vantaggiosi ( si veda carteggio con il Ministero in vol. 6 ).
L’obiezione che si potrebbe fare è sostanzialmente questa: come può l’acquirente sborsare 500 miliardi in più ( a tale somma corrispondeva all’incirca il credito dell’epoca ) per un bene futuro che lo Stato per anni non ha potuto o non ha ritenuto di liquidare?
L’importo di base considerevole e i lucrosi interessi pattuiti avrebbero, in qualsiasi trattativa tra soggetti ispirati alla diligenza del buon padre di famiglia e all’oculata cura dei propri interessi, indotto il venditore ad escludere detto cespite dall’affare oppure a comprendervelo come condizione influente sul prezzo corrispettivo.
Diversamente facendo, si è accettata la conseguenza certa o estremamente probabile di regalare a S.G.R. da 500 a 1000 miliardi e oltre, assecondando esclusivamente gli interessi di questa.
Ed ancora deve aggiungersi un altro valore non facilmente quantificabile, ma verosimilmente nell’ordine di centinaia di miliardi, concernente la rete commerciale di numerosi CAP: vi sono tra i cespiti di S.G.R. crediti nei confronti dei CAP per 1052 miliardi, che S.G.R. implicitamente stima relizzabili nella misura di oltre 200 miliardi ( vedi verbale Carbonetti in data 22.10.98 allegato a istanze di dissequestro in vol. 5, ove si afferma, sia pur genericamente, essere allo studio un piano di transazioni comportanti la rinuncia da parte di SGR dei crediti fino all’importo di 800 miliardi ), trovandosi detti consorzi in liquidazione coatta amministrativa.
La stima implicita di S.G.R., peraltro, è approssimata ancora per difetto, in quanto, come fa rilevare il commissario governativo avv. Lettera con nota 7.12.1998 ( vedi vol. 5 ), il debito nominale residuo ad oggi di 1052 miliardi dei CAP può essere coperto per 281,8 miliardi con i soli crediti dei CAP verso lo Stato per ammassi, cosicchè non è difficile prevedere una solvibilità ben al di sopra dei 300 miliardi.
Detta vicenda riguarda oggi più di 40 consorzi e, al di là della realizzabilità dei crediti, l’entità imponente dei crediti sarebbe tale da consentire al creditore di rilevare e/o monetizzare la rete commerciale costituita dalle licenze commerciali dei CAP, estese dai prodotti alimentari a quelli petroliferi, e dall’avviamento di ciascun consorzio in una prospettiva commerciale più moderna, sfruttando anche il vantaggio della collocazione spaziale dei punti-vendita, oggi non più periferici a causa della espansione urbanistica delle città.
Vi è poi da valutare la vicenda delle cambiali, rinvenute dal commissario governativo avv. Lettera e oggetto di un secondo provvedimento di sequestro preventivo del GIP di Perugia in data 24.4.1996, rappresentanti crediti per oltre 800 miliardi principalmente nei confronti dei CAP e in piccola parte anche nei confronti di agricoltori.
Come segnalato dal commissario governativo e successivamente riscontrato dal c.t. del p.m., dr. Simone Cociani ( si veda vol.5 ), tali titoli non erano iscritti in bilancio, per cui si è trattato di approfondire la questione per verificare se fossero crediti ulteriori rispetto a quelli oggetto di inventario della procedura ( effettuato, si dice, con la relazione particolareggiata del commissario giudiziale).
L’approfondimento era quantomai opportuno, poiché risultava anche da dichiarazioni testimoniali ( vedi in particolare verbali Gabriella Canestrini in vol. 6 ) che S.G.R. era al corrente dell’esistenza in cassaforte Fedi di titoli cambiari, ai quali aveva accesso, e che la struttura Fedit aveva mostrato in passato imbarazzo di fronte alle richieste di chiarimenti del commissario governativo.
Il consulente del p.m. è giunto alla conclusione che detti titoli non rappresentino crediti ulteriori rispetto a quelli oggetto di cessione e quindi non costituiscano un’attività ulteriore occulta del patrimonio Fedit, fermo restando che nei bilanci Fedit e nella situazione patrimoniale al 30.11.1991 essi non furono iscritti come titoli cambiari, buona parte dei quali assistiti da privilegio.
E’ evidente quindi che vi fu una sottovalutazione di tali crediti ed il fatto che titoli e privilegi non vennero azionati alla scadenza, quando molti CAP debitori si trovavano in bonis, sta a dimostrare una dispersione di risorse originariamente esistenti nell’attivo Fedit.
Le indagini non hanno permesso di accertare le motivazioni che indussero prima Fedit a tenere un rapporto di favore di tal genere con i CAP e poi S.G.R. a ratificarlo e proseguirlo: si può soltanto ipotizzare che Fedit sia stata influenzata dalla omogeneità di interessi politici con i CAP e SGR dalla vantaggiosità globale dell’accordo di cessione.
Analoghi effetti di dispersione di attivo sono riferibili a vendite di immobili effettuate da SGR a condizioni di favore nei confronti di soggetti particolari.
Il fenomeno non è quantificabile, poiché avrebbe richiesto una attività istruttoria debordante e sproporzionata, avendosi a che fare con centinaia di beni immobili, motivo per il quale ci si limita a segnalare alcuni casi significativi attestanti l’esistenza del fenomeno: basti qui citare la vicenda relativa alla vendita di Palazzo Rospigliosi congiuntamente all’azienda Il Pino ( vedi dichiarazioni con allegati della principessa Elvina Pallavicini, dell’ arch. Lucio Stella e dell’avv. Vittorio Ripa di Meana in vol. 6 ), la mancata cessione alle Ferrovie dello Stato dello stabile di piazza Indipendenza in Roma ( pag. 15 ), nonché la vicenda segnalata dalla Procura della Repubblica di Avezzano circa vendite immobiliari effettuate a prezzi di favore da parte di Domenico Frosina, responsabile SGR del settore immobiliare, ad altri soggetti ( vedi atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano in vol. 5 ).
Come riferito da Carbonetti ( vedi interrogatorio del 13.2.1999 in vol. 6 ), il dr. Frosina si dimise su richiesta dello stesso Carbonetti e del dr. Rossetti, essendo venuto meno il rapporto fiduciario con la società.
Con qualche approssimazione si ricava che il piano Capaldo consentiva introiti per oltre 4000 miliardi, somma che sostanzialmente equivale all’ammontare del passivo Fedit e che sarebbe stata idonea a soddisfare tutti i creditori nella misura del 100% ( si veda lo “stato passivo“ predisposto in data 9.12.1998 dal liquidatore giudiziale avv. Antonio Caiafa con note esplicative in vol. 5: l’ammontare del passivo viene precisato infatti in circa 4250 miliardi ).
Un ulteriore riscontro ex post può effettuarsi, avuto riguardo al meccanismo delle detrazioni di prezzo e delle rateizzazioni, raffrontando l’impegno finanziario effettivamente sostenuto da S.G.R. con le residue attività del patrimonio Fedit dopo il pagamento della terza rata di prezzo.
Dagli accertamenti delegati al Nucleo di Polizia Tributaria
della Guardia di Finanza di Perugia ( informativa
22.5.96 – vol. 11 ) si ricava che le prime due rate del prezzo sono state
integralmente compensate con i realizzi conseguiti fino all’agosto 1993 da
Fedit o da Fedit incassati successivamente per conto di S.G.R., per un totale
di 1236,25 miliardi (322,5 miliardi + 913,75 miliardi).
Va notato a riguardo che il meccanismo delle detrazioni venne
di fatto esteso e applicato non solo alle cessioni effettuate tra il novembre
1991 e l’agosto 1993 ( stipula atto quadro ), ma anche a quelle effettuate tra
l’agosto 1993 e il termine di 18 mesi
previsto per il pagamento dell’ultima rata
di prezzo.
E’ singolare che il
meccanismo della rateizzazione venga applicato anche ai beni ceduti dopo la
stipula dell’atto quadro, poiché in tal modo si autorizza a decurtare a
distanza di almeno un anno ( formalmente equiparando ciò ad un pagamento )
valori che S.G.R. consegue immediatamente e che producono interessi: anche
sotto questo profilo va quindi riconsiderata l’entità del prezzo effettivamente
pattuito e corrisposto.
Sugli stessi cespiti c’è quindi un duplice vantaggio
contrattuale incidente sulla determinazione del prezzo effettivo pagato, in
qualche misura mascherato dalle condizioni contrattuali: si paga con rate
dilazionate fino a un anno e mezzo e la dilazione riguarda anche la detrazione
di incassi già produttivi di interessi.
Nulla di illecito ovviamente in tali previsioni contrattuali.
Ciò che
rileva è che esse fanno apparire un prezzo di acquisto ( 2150 miliardi )
superiore a quello reale ( intorno a 1900 miliardi ) e che S.G.R. è
implicitamente autorizzata dalla procedura a gestire come amministratore di
fatto beni intestati a FEDIT, da trasferire a S.G.R., ed invece direttamente
trasferiti a terzi.
Il dato concernente il prezzo effettivo depurato sembra trovare
conferma anche da un raffronto con l’attivo
della procedura concordataria: al 23.12.1998 la procedura ha ripartito
859,6 miliardi ed ha a disposizione 961,8 miliardi in cassa da ripartire, per
un totale di 1821,4 miliardi ( vedi nota 23.12.1998 del liquidatore giudiziale
avv. Antonio Caiafa in vol. 5
).
Complessivamente le cessioni effettuate medio tempore da Fedit e quelle
effettuate successivamente per conto di S.G.R. ammontano a 1413 miliardi di
lire.
Dalle medesime indagini risulta che la residua rata di 913,5 miliardi
ha subìto compensazioni per analoghi realizzi per oltre 176 miliardi: la rata
effettiva e sostanzialmente unica da regolare entro diciotto mesi diventa
quindi di circa 725 miliardi.
La residua predetta rata di 725 miliardi a diciotto mesi andrebbe per
quanto sopra esposto depurata dagli effetti derivanti dal duplice meccanismo
contrattuale, per cui appare fondato affermare che l’impegno finanziario
preventivato e sostenuto da S.G.R. dovrebbe aggirarsi intorno ai 500-600
miliardi ( 725 miliardi – rateizzazioni – interessi medio tempore ).
Tale dato viene confortato dalle dichiarazioni del 5.4.96 di Rossetti Antonio, dirigente S.G.R., in
particolare nel passo ove testualmente afferma: “l’approvvigionamento di
risorse finanziarie esterne è quantificabile in
30 miliardi di capitale sociale e circa 600 miliardi di indebitamento
con le banche” ( vol. 6 ).
Il dato è confermato dalle già citate indagini della Guardia di
Finanza, che hanno rilevato alla data del 26.3.96 utilizzazioni da parte
di S.G.R. di linee di credito per 586 miliardi (
vol.11 - informativa 22.5.96, foglio 6
).
L’impegno finanziario sopra detto gravava ovviamente sui soci di
S.G.R., sostanzialmente le principali banche nazionali italiane ( Banco di
Napoli, Banca di Roma, B.N.L., San Paolo, Credito Italiano, Banco di Sicilia,
Cariplo, B.N.A., Banca Fideuram, Comit ), numerose banche di interesse locale
anche di rilievo nazionale ( varie Casse di Risparmio, Banca Popolare di
Novara, Banca Popolare di Cremona, Banca Popolare di Verona ) e società
industriali ( New Holland Fiat e API ).
Non si è approfondito se il beneficio, corrispettivo dell’indebitamento
di S.G.R., sia andato, come buon senso suggerisce, a istituti di credito soci
di S.G.R., poiché ai fini dell’accertamento dei reati contestati gli oneri
finanziari dell’acquirente sono irrilevanti.
I dati completi sono rintracciabili negli allegati all’informativa
22.5.96 Nucleo Polizia Tributaria Guardia di Finanza di Perugia ( vol. 11 ).
Si tratta peraltro di creditori Fedit che avrebbero partecipato poi al
riparto dell’attivo nella procedura concordataria, riprendendo con altra mano
quanto anticipato da S.G.R..
Come riferito dall’attuale giudice delegato, dr. Emilio Norelli, e ulteriormente precisato dal liquidatore
giudiziale, dr. Antonio Caiafa, al
dicembre 98 l’attivo residuo a disposizione della procedura è di circa 961
miliardi, in attesa di ulteriore riparto a causa della pendenza di varie cause,
la principale delle quali promossa da Agrifactoring ( vedi verbali e note in voll. 5 e 8 ), i cui soci sono, oltre alla stessa
FEDIT ( 20% ), BNL ed Efibanca ( 26 + 14% ), Banco di Santo Spirito ( 20% ),
Ifitalia ( 10% ), nonché con partecipazioni minori Banca del Cimino, Banca
Popolare di Lodi e Banca Agricola Mantovana, alcuni dei quali anche soci di
SGR.
Sulla
pretestuosità della causa promossa da Agrifactoring, creditore di FEDIT e
anch’essa in concordato preventivo, intendendosi qui evidenziare soltanto il
dato finanziario, si dà un cenno ai fatti essenziali, rimandandosi per una
visione dettagliata alle indagini compiute ( si veda vol. 8 ).
Era accaduto che Agrifactoring, nel votare come creditore FEDIT in
adesione al concordato preventivo FEDIT, così ope legis rinunciando al
privilegio sui crediti assistiti da tale garanzia, aveva indicato in pochi
miliardi il valore dei crediti privilegiati.
A distanza di tre anni, nel 1995, Agrifactoring propone una causa
dinanzi al Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare volta ad ottenere il
riconoscimento di crediti privilegiati per oltre 400 miliardi, adducendo a
giustificazione il fatto della sopravvenuta ( al voto del concordato FEDIT )
conoscenza dell’esistenza dei titoli di privilegio, nella specie un asserito
pegno su effetti cambiari e l’IVA sulle cessioni dei crediti.
Il Tribunale, con sentenza 14.10.1998, ha rigettato la domanda di
Agifactoring, escludendo la ipotizzabilità dell’errore di fatto e confermando,
in ipotesi di esistenza della prelazione, il venir comunque meno della stessa
in forza del voto adesivo al concordato FEDIT e del principio secondo il quale
chi vota perde il privilegio.
Per completezza può aggiungersi che tanto l’esistenza degli effetti in
garanzia che il credito IVA erano contabilizzati e rilevabili dai bilanci
Agrifactoring del 1991 ( vedi dichiarazione di Conti Francesco con documentazione allegata in vol. 8 ) e pertanto
l’omessa menzione degli stessi al momento del voto nel concordato FEDIT non può
che farsi risalire al convincimento della inesistenza della correlativa
garanzia.
Se le cose fossero procedute secondo le aspettative e, in particolare, se non fosse stata aperta un’indagine giudiziaria che ha rimesso in dubbio con il sequestro dei beni l’equilibrio raggiunto tra il concordato preventivo Agrifactoring ed il concordato preventivo Fedit ( giudice delegato per entrambe le procedure il dr. Greco ), il sistema delle rateizzazioni / decurtazioni prima e il sollecito riparto dell’attivo Fedit poi avrebbero di fatto azzerato l’impegno finanziario di S.G.R. e trasformato una delle più grandi transazioni commerciali italiane in una semplice operazione speculativa a rischio zero, paradossalmente alla portata delle tasche di chiunque.
La procedura avrebbe di fatto lavorato per i soci di S.G.R., scaricando le gravosissime spese del concordato anche sugli altri creditori, mentre S.G.R. si sarebbe dovuta dedicare alla sola gestione del surplus.
Come già detto, S.G.R. è nata come una società di creditori Fedit,
dalla quale sono rimasti esclusi, oltre ad alcuni creditori minori, anche importanti
istituti di credito e gruppi industriali ( banche estere, Enichem ).
Ciò è attribuibile ad una loro scelta, ma a riguardo si può obiettare
che il partecipare alla costituzione di una società, il partecipare conferendo
il proprio credito o a maggior ragione conferendo nuovo capitale ( come nel
caso di S.G.R. ) sono atti comunque gravosi per il creditore e tali, quindi,
quantomeno di alterare la iniziale situazione di par condicio inerente alla
procedura concordataria.
La scelta procedurale adottata contravviene peraltro al disposto
dell’art. 181 L.F.: la domanda di ammissione a concordato preventivo ( vol. 1A
– all. 4 ) ha ad oggetto “la cessione delle attività ai creditori, in
conformità di quanto disposto dall’art. 160 n. 2 L.F.”; l’operazione perfezionata
con S.G.R. si ispira quindi all’istituto della cessio bonorum, anche se tale istituto dovrebbe avere per
controparte tutti i creditori e produrre gli stessi effetti economici nei
confronti di tutti e non di alcuni soltanto di essi; assume la forma di vendita
dell’attivo patrimoniale ad una società di alcuni creditori soltanto e, mentre
la globalità dei creditori aveva votato il concordato sulla base di una stima
dell’attivo di circa 4000 miliardi con aspettativa di soddisfazione dei
chirografari per il 74%, vanifica tale aspettativa, che è ridotta dal piano
Capaldo, dalla sentenza di omologa e dai decreti a questa accessori al 32%,
addirittura al di sotto del minimo di legge del 40% ( art. 181 n.3 L.F. ).
Il dato sorprendente è facilmente ricavabile dalla lettura della
sentenza di omologazione del concordato ( vol. 1A ): a pag.82 si dice che i
crediti in prededuzione sono pari a 374 miliardi e che i crediti privilegiati
ammontano a 462 miliardi; defalcando tali importi dal prezzo apparente di 2150 miliardi offerto
dall’avv. Casella e rapportando la
risultante somma di 1314 miliardi con l’ammontare dei creditori chirografari,
pari a 4072 miliardi, si perviene alla percentuale indicata.
Su queste basi la sentenza di omologa non poteva prevedere la vendita
di massa, il dr. Greco non avrebbe
dovuto attendere la formazione della cordata, unica strada percorribile poteva
essere la vendita frazionata, illegittimi sono i decreti del Tribunale
successivi che autorizzano e rendono attuabile la stipula dell’atto-quadro.
Ma il Tribunale omette di evidenziare il calcolo della percentuale tanto nella sentenza di omologa che nei due successivi decreti, avendo consapevolezza il relatore dr. Greco che la proposta Casella con certezza non era sufficiente a soddisfare il 40% dei creditori chirografari.
Non si capisce poi sulla base di
quale criterio oggettivo non si sia rilevata, in sede di omologa e di
successive autorizzazioni alla stipula dell’atto-quadro, la mancanza di
convenienza economica del concordato per i creditori, ovviamente quelli penalizzati, rispetto all’ipotesi alternativa di
vendite frazionate o a quella più drastica del fallimento ( art. 181 n.1 L.F.
), considerata in quest’ultimo caso la possibilità di esperire azioni
revocatorie che fin dal 7.11.91 era eventualità nota al dr. Greco (si veda copia
del fascicolo 14378/96 R – Procura Repubblica Tribunale di Roma in vol. 1
).
Riferisce Gian Francesco Esposito,
dirigente di società del gruppo Enichem, che tanto Enichem Agricoltura che
altre società del gruppo ENI si rifiutarono di aderire al “piano Capaldo”,
ritenendolo poco chiaro ( vol. 8 ).
Analoga situazione di difficoltà e disparità di trattamento è
riscontrabile nella posizione delle banche estere creditrici, come desumibile
dalle dichiarazioni del presidente dell’Associazione Italiana Banche Estere,
dr. Guido Rosa ( vol. 8 ).
Prescindendo da ogni considerazione sulle motivazioni soggettive che
indussero alcuni creditori a non aderire al “piano Capaldo” e quindi a
partecipare alla costituzione di S.G.R., il paradosso rappresentato da questa
vicenda sta nel fatto che, per garantirsi una effettiva par condicio creditorum, tutti i creditori avrebbero dovuto
partecipare indirettamente all’operazione oggetto di incriminazione,
esponendosi quantomeno ad assumersene la responsabilità civile.
L’operazione, globalmente considerata, evidenzia una duplice attività liquidatoria, quella concorsuale regolata in moneta fallimentare comune a tutti i creditori e quella privata, filiazione della concorsuale, regolata a prezzi di mercato in favore dei soli creditori soci di S.G.R..
Il risultato economico sopra visto poteva essere garantito solamente attraverso una vendita a prezzo vile dell’attivo patrimoniale FEDIT.
Anche ipotizzando che la totalità dei creditori avesse illecitamente
partecipato all’operazione S.G.R., con ciò eliminandosi la disparità di
trattamento, non si vedrebbe comunque eliminata la lesione all’interesse di
Fedit di veder liquidato il proprio patrimonio a prezzo equo, garantendo le
condizioni legali del concordato preventivo per tutti i creditori e le sue
aspettative sull’eventuale residuo, come la perizia collegiale disposta dal
Tribunale stesso lasciava intendere fosse probabile.
La violazione delle sopra citate norme della legge fallimentare e le
violazioni della legge penale in relazione agli episodi dell’istanza Cigliana e
dei pareri Carbonetti ( capi a,b di imputazione ), tutte finalizzate alla
realizzazione del piano Capaldo, concorrono ad integrare il reato di cui
all’art. 323 cpv. c.p. ( capo c di imputazione, unitamente al reato di
bancarotta ).
A fronte dei circa 600
miliardi sopra detti, ammortizzabili dai soci di S.G.R. con il ricavato del
riparto dell’attivo di procedura, debbono essere ora considerati i beni,
residuati dalle cessioni fino alla
scadenza della terza rata, così da verificare anche ex post la sussistenza o
meno della ingiustificata incongruità del prezzo di cessione rispetto alle
stime del commissario giudiziale e dei periti del Tribunale.
Dei beni sottoposti a sequestro preventivo si è già detto e si
riportano i dati relativi al loro valore
attuale ai punti 1 – 3 :
1) pacchetto BNA
170 mld.
2) credito MAF 1066,7 mld.
Tale credito è stato rinunciato da S.G.R. in sede di accordo
transattivo con il liquidatore del concordato preventivo Fedit ed è rientrato,
a seguito di dissequestro, nella disponibilità della procedura.
Il dato contabile è aggiornato al 31.12.1998 ( vedi nota 22.1.1999 del liquidatore giudiziale
avv. Antonio Caiafa in vol. 5 ).
In forza del medesimo provvedimento di dissequestro, il pacchetto BNA
residuo ed il controvalore della parte venduta dalla custodia giudiziale sono
ritornati a S.G.R..
3) azioni 3 società immobiliari