Casella di testo: N. 472/2004 Sent. RG. 641/2003 AT/B SENIENZA
In data 11.6.2004 Depositata it
 
Casella di testo:  Casella di testo:  Casella di testo: Presidente	N Consigliere relatore Consigliere applicatoCasella di testo: Inviato ennui() ex art 28 D.M.334/89 itCasella di testo: Redatta scheda iiCasella di testo: C.P.n.IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE PENALE

Composta dai Magistrati:

Dott. Renato SANTILLI Dott. Nicola ROTUNNO Dott. . Mauro DI MARZIO Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Pubblicata mediante lethal' del dispositivo

Nella causa

Contro

1)      GRECO Ivo, nato a Cantalupo nel Sannio (IS) il 8.7.1927,

residente a Roma, Vie Cortina d'Ampezzo n. 79, elett.te dom.to

presso 1'avv. Fabrizio Lemme, con studio in Roma, C.so Francis

197 (verb.not. 22.10.1997) -

-LIBERO-                                                      PRESENTE

2)     CAPALDO Pellegrino, nato ad Atripalda (AV) il 10.7:1939, residente a Roma, Via Villa Patrizi 14, elett.te dom.to presso 1'avv. Stelio Zaganelli, Via Bontempi 1, Perugia (fgl.501 Proc.) - -UIBERO- PRESENTE


3)        CARBONETTI Francesco, nato a Viterbo il 6.2.1941, residente a Roma, Via Monte Parioli 25, elett.te dom.to presso 1'avv. Stelio Zaganelli del Foro di Perugia (fg1502 Proc.) -

-LIBERO-                                                       CONTUMACE

4)        D'ERCOLE Stefano, nato a Lecce il 15.1.1947, residente a Roma, Lgo del Teatro Valle n.6, elett.te dom.to presso to studio dell'aw. Giuseppe De Luca, Via della Conciliazione 44, Roma (verbale 23.6.1995) -

-LIBERO-                                                       CONTUMACE

5)        Responsabile Civile: SGR S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante Aw. Francesco Carbonetti con sede in Roma Via Ennio Quirino Visconti n.80, rappresentato e difeso dall'Aw. Francesco Vassalli ed elett.te dom.to presso lo studio di

auest'ultimn in Roma Via Eleonora Duse n.45 -

IMPUTATI

GRECO Ivo:

a) artt. 81, 328, 490, 61 n.2 c.p., per avere, quale Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma e Giudice Delegato nel concordato preventivo FEDIT, occultato un'istanza presentata in data 27.5.92 dai Commissari Governativi FEDIT, volts ad avere conferma della non necessity di procedere alla messa in liquidazione della society, omettendo di protocollare 1'istanza stessa ed acquisirla agli atti della procedura, nonche, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, rifiutato di prowedere sulfa stessa; fatto commesso per eseguire it reato di cui al capo c).

In Roma, 275 -10.7.1992.


b)           artt. 490, 61 n.2 c.p., per avere, nella qualiti indicata al capo a), occultato tie consulenze affidate al Prof. Francesco Carbonetti in prospettiva e in prossimiti della delbazione della sentenza di omologa del concordato preventivo FEDIT, due delse quali concernenti la congruiti del prezzo di cessions del patrimonio FEDIT offerto per conto delta costituenda societi acquirente, risultando in seguito il Prof. Carbonetti membro del Consiglio di Amministrazione prima e Presidents- poi dens castitaita SGR societal acquirente; fatto commesso per eseguire il reato di cui al cape c). In Roma, dal 5.10.1992 ad oggi.         -              .

CAPALDO Pellegrino - GRECO No - CARBONETTI Francesco - D'ERCOLE Stefano:

c)            artt. 81,110 c.p.; 236 c. 2 n.1 L.F. in relazione all'art. 223 c. 1 L.F. ( 216, 219 L.F. ); 323 cpv. c.p., per avere, in concorso tra loro e con pit azioni executive del medesimo disegno cnimninoso, il Prof. Capaldo, quale promotore di una cordata di creditori FEDIT, proponendo in data 275.1992 con la collaborazione del Dr. Geronzi, per il tramite dell'Aw. Casella, 1'acquisto dell'attivo del patrimonio FEDIT al 30.11.1991 per il prezzo nominate di 2150 miliardi da parts di una costituenda societal e quindi, quale Presidente della costituita societal SGR, sottoscrivendo con il commissario governativo FEDIT in data 2.8.1993 per mezzo di procuratore 1'atto notarile, definito atto-quadro, con il quale si inrpomwa ai coniraenti l'obbligo di trasferire a SGR con successivi atti negoziali i beni previsti in atto-quadro al prezzo complessivo pattuito;

il Dr. Greco, quale Presidente dells Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma e Giudice Delegato net concordato preventivo FEDIT, dirigendo, con


 


le violazioni descritte nei due capi precedenti, nonchd con i provvedimenti giurisdizionali emessi singolarmente o collegialmente in violazione dell' art. 181 nn.1 e 3 L.F (in particolare, sentenza 23.7—5.10.1992 di omologa del concordato preventivo FEDIT, decreto 233.1993 di autos alla vendita . in favore della costituenda societa, decreto 20.7.1993 di autorizzazione alla sottoscrizione dell'atto-quadro con- la costituita SGR: inidoneitat del concordats° a soddisfare il 40 % dei chiaografart, ratiemma di convenienza economica per i creditori), la procedura secondo -le aspettative del Prof. Capaldo e secondo gli interessi dei soli creditori sod di SGR, in danno degli altri e dells stessa FEDIT;

il Prof. Carbonetti, quale consulente del concordato preventivo FEDIT, amministratore di SGR della sus costituzione e successivamente Presidente, rilasciando pareri al Dr. Greco circa la congruitit del prezzo offerto dall'acquirente (pareri poi scomparsi dagli atti della procedura: vedi cam b), dando esecuzione all'atto-quadro con il perfezionaniento dei negozi giuridici di trasferimento dei beni, nonche quale amministratore di fatto FEDIT in relazione a trasferimenti diretti di beni a terzi. e a gestione di crediti (beni a crediti non previamente trasferiti da FEDIT a SGR), fYno all'emissione di decreto di sequestro preventivo da parts del GIP — Tribunale di Perugia;

il Prof. D'Ercole, quale commissario governativo FEDIT, sottoscrivendo 1'atto-quadro e dando esecuzione allo stesso con i negozi giuridici sera citati ;

distratto e dissipato 1'attivo patrimoniale FEDIT, valutato prudenzialmente 4.800 miliardi da un collegio peritale nominato dallo stesso Tribunals


Casella di testo: 81RUSSO GIUSEPPE, nato a Torrecuso (BN) 1'11.11.1952, res.te a Roma Via dei Berio,88

SANZO' VINCENZINO, nato a Gildone - CB-, il 21.03.1949, res.te a Gildone, Piaxxxa Vittorio, 4

SOLI ROBERTO, nato a Frascati il 29.12.1945, ivi res.te- in Via D. Seghetti, 6                - . STRAlffACCI PAOLO, nato a- Roma il 4.8.1946, reste a Grottaferrata, Via. di Valle Nicosia, I .

TOMASSI GIUSEPPE, nato a Roma il 203.1932, res.te in Roma, Via Pasquale Tuozzi,11

TUZZI ALBERTO, nato a Roma il 18.01.1929 e res.te in Roma, Via Cogoleto, 13 -

VICHI ROBERTO, nato a Frascati il 21.07.1953, res.te a Frascati in Piazza

R. Morandi, 3VILLANI PAOLO, nato a Roma il 18/05/1946 res.te in Roma, Via del

Giordano, 25 -

elettivamente domiciliati presso il difensore Avv. Francesco Fabbri con studio in Roma, Via dei Giordani, 22

PIZZUTO PIETRO ENNIO, nato a Taurianova (RC) il 19/5/1948, residen to a Roma via Cutigliano 49, elettivamente domiciliato in Roma_ via dei Giordani 22 presso I'avv. Olivia Polimanti;                .

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PERUGIA SOC.COOP a rd., in persona del Commissario Liquidatore a legate rappresentante dott: Bertinelli Cristina con sede in Ponte San Giovanni via dei Loggi rappresentato e difeso dall'avv. On.Giuseppe Fanfani del foro di Arezzo


Casella di testo:  con studio in Arezzo via G.Monaco 48, elettivamente domiciliato presso to studio dcII'avv. Gerardo Gatti silo in Perugia corso Vannucci 63, costituito anche nei confronti del. Responsabile civile SGR

PRESIDF1NNZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del presidents pro-tempore;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro- tempore; MNSTERO. DEILE POLUTICHE AGRICOLE E FORESTAL- in persona del Ministro pro-tempore,  tutti rappresentati e difesi ea lege dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliati in Perugia via degli Offici 14.

FATTO E DIRITTTO

11 tribunate di Perugia, in composizione collegiate, con sentenza del 29.92009 assolveva Francesco Carbonetti dal reato di abuso di ufficio e bancarotta fraudolenta a lui ascritti al capo c) dells rubrics per non aver commesso it fatto; assolveva Stefano D'Ercole dai reati a lui ascritti al capo c) della rubrica per non aver commesso it facto, quanto al reato di abuso di .ufficio, e perch il fatto non costituisce reato quanto al reato di bancarotta fraudolenta; assolveva No Greco dal reato di omissione di atto di ufficio a lui ascritto al capo a) della rubrica perch it fatto non sussiste.

Dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di abuso di ufficio ascritto a No Greco e Pellegrino Capaldo.

Riteneva No Greco e Pellegrino Capaldo colpevoli dei restanti read, loro rispettivamente ascritti ai capi sub a), b) e c) della rubrica, e, ritenuta la continuazione per i read ascritti a No Greco, concesse ad entrambi le attenuanti generiche equivalenti atle contestate aggravanti, condannava No


Greco ally pens di anni quattro e mesi sei di reclusione 'e Pellegrino Capaldo a quella di anni quattro di reclusione e alle pent accessorie come per legge.

Condannava, inoltre, i predetti Greco a Capaldo, in solido tra lom a con il responsabile civile S.G.R. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, in' favore delle costituite pares civft'ad eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri,, ..-. la cui domanda era respinta

Assegnava alle parti civili costituite, nei limiti indicati in dispositivo, una provvisionale immediatamente esecutiva.

I fatti attengono al commissariamento della Federazione -Italians dei Consorzi Agrari, detta Worst in avanti Federconsorzi o Fedit, alla. sua ammissione alla procedura del concordato preventivo, alla sua attuazione con la cessione dei beni alla societit S.G.R. S.p.A. e alla esecuzione della cessione ad opera della .sezione fallimentare del tribunale di Roma di cui era presidente it giudice No Greco the, nella procedura fallimentare, aveva anche la funzione di giudice delepto.

II collegio, dopo aver esposto la genesi e le finality della Fedit, ne elencava gii originali meriti costituiti essenzialmente dal contributo allo sviluppo del mondo rurale italiano nell"immediato dopoguerra, affermava, conformemente ally prevalente e piu autorevole dottrina, la natura di diritto privato della federazione, anche se con risvolti di carattere pubblico in relazione ad alcune sue specifiche funzioni, a riteneva provato, sups base


delle prove acquisite a dibattimento, le seguenti circostanzei: .                        -

1'ente, e i consorzi agrari the di esso erano sod, era recto da statuti a forte impronta maggioritaria the avevano consentito ad aicune categoric di produttori, e tramite esse, alla Democrazia Cristiana, partito the di quelle categoric e di quegli interessi era rappresentante politico, di avert una forte

..            influenza nella gestione della struttura; .                                                                                   .

• . net tempo I'ente aveva accumulato un ingiente patrimonio a aveva assimte la funzione di Holding flnanziaria pur in presenza di un capitale inadeguato a causa dells propria struttura the ne impediva l'aumento;

negli anni ottanta si era verificata una crisi dei consorzi agrari a cui la Fedit aveva sopperito con una politica del credito the aveva portato ad un. fortissimo indebitamento dei singoli consorzi nei confronti di Fedit e di questa ultima nei confronti del sistema creditizio;

nessuna seria politica era stata pasta in essere per sopperire alla situazione anche se non erano evidenti i segni di una insolvenza tanto the le line di credito non erano state tutte utilizzate ed era in gestazione 1'apertura di una nuova Linea di credito garantita dal credito c.d. "MAF" (Ministero. dell'Agricoltura e Foreste) relativo al credito della Fedit nei confronti dello stato italiano per ti servizio di animasso da quests gestito per suo conto;

nell'anno 1990 ii bilancio della Fedit aveva chiuso in apparente pareggio;

in tale situazione era intervenuto un fatto, the a"vrit influenza nella evoluzione cells vita dells Fedit, e sfoceril nella vicenda oggetto del presente processo: la nomina, net mere di aprile del 1991, dell'on. Giovanni Goria, esponente dells Democrazia Cristiana, cioi di quel partito portatore

' Per una psi data aoniatoria si rinvia a quanto detto n Un sentenza impugnata e ale fonti di piova, analiticam ente indicate nd a note su cui le affermazioni del 'tamale

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degli interessi di una vasta parte del mondo agricolo, a ministro dell'agricoltura;

i1 ministro nell'ambito di una sua politica agraria, diversa da quella fino ad allora seguita dal govern, in cib consigliato anche da Pellegrino Capaldoo the da tempo si interessava dei problemi connessi al ruolo e alle strategic dells. Fedit, aveva manifestato immediatamente la volonti di esercitare con pih incision i . suoi poteri di. vigilanza sulla Feditr - ed era giunto • alia conclusion di commissariare la Fedit tanto the it presidente della maggiore categoria di agricoltori, per scongiurare it pericolo, aveva. chiesto una riunione con i maggiori esponenti del partito di maggioranza relativa alla. presenza anche del suo segretario politico;                                                                                              . .

i1 tentativo non aveva avuto successo e i1 pomeriggio dells stesso giorno iI ministro aveva diffuso to notizia della firma del decreto di commissariamento della Fedit con is nomina di tre commissari nelle person di Giorgio Cigliana, Agostino Gambino e Pompeo Locatelli i quali si erano adoperati, ma invano, per attuare le direttive del ministro per il raggiungimento del progetto da costui ideato;

I'emanazione del decreto di co ento aveva avuto conseguenze deleterie sulla situazione finanziaria della Fedit perch immediatamente le banche avevano revocato le line di credito ed era state interrotta la procedura per la concessione dells nuova lines di credito, the in- quel momento la Fedit stava trattando, per 250.000.000.000 di lire;

sono baste.

s Neli'ambito di tale progetta politico it minions aveva ipotizzato Is liquidazione volontaria dells Fedit con contestuale creazione di una nuova society destinata a svolgere funzioni di intermediazione e prestazioni di servizi ovvero, fermi' restando is creazi one di una nuova societi, quells di attune una aorta di 'cessio bonorum' previa oostituzione di' pane de& banche di una societi it cui capitale sarebbe stato oosdputo dai credid convertiti in aziom,


i1 fallimento delle trattative per 1'attuazione del progetto politico del ministro aveva comportato 1'esame delle vane opzioni the *Si prospettavano, c tra queste era stata scelta quella dells richiesta di un concordato preventivo con cession dei bend ai creditori;

hr relative istanza aveva posto in luce la regolarith -dells tenuta delle. scrittuie e dei libri contabili, la capienza del patrimonio dells Fedit, stimato •prudenzialmentc. e con notevole abbattimeoto del trecit vantati:verso- :i Consorzi Agrari provinciali, molti dei- quail gill ammessi o. in procinto- di essere ammessi a procedure concorsuali, in £ 4.120.974.000 sufficiente a soddisfare tutti i creditori priviegiati, le spese della procedure e i creditori

. chirografari in misura non inferiore al 40% dell'ammontare .dei credit .

it tnibunale fallimentare di Roma con decreto in data 18.7.1991, dopo the it giudice delegato in persona dell'mputato No Greco aveva chiesto chiarimenti e si era recato presso la sede della Fedit per visionare is documentazione contabile e sociale, aveva ammesso la Fedit alla procedura del concordato preventivo, aveva nominato commissario giudiziale Nicola Picardi, aveva fissato t'assemblea dei creditori per it giorno 29.1.1992, aveva stabilito 1'ammontare delle spese per Is procedura e aveva rinviato al momento dell'omologa del concordato ogni valutazione sulla meritevolezza;

1'ammissione dells Fedit ails procedura del concordato preventivo aveva avuto come prima conseguenza la necessiti per i commissari govemativi, the avevano conservavano 1'amministrazione dells societal, di rewire liquiditi per sopperire alle neccssitil della stessa Fedit ma anche delle

deninata ally realiz one al meglio del patrimoaia di Fedit con soddiafuiOne dei creditori wino&


societi ad esse collegate the rischiavano, in caso contrario, di seguire la stessa sorte dells Fedit;

tale necessiti si era scontrata con un atteggiamento intransigents del giudice. delegato it quale, tranne in un caso, aveva negato autorizzazioni a vendere singoli cespiti o a finanziare le societi collegate;            . sempre 1'aamdssione alla : . procedure di concordato preventivewawa sollevato 1'mteresse di mold all- sorti del patrimonio dells .Fedit ma essi­generalmente si erano limitati alla richiesta di acquisizioni di singoli cespiti; solo il piano presentato- dal finanziere Roverato aveva presentato. aspetti di interesse perchi prevedeva la rapids chiusura della procedura. di concordato preventivo con la costituzione di una societal, dove dovevano confluire i crediti vantati dai maggiori creditori in ragione del valore convenzionale del 40%, the avrebbe dovuto garantire it pagamento dei crediti privilegiati e quell chirografari nella misura del 40%; in contropartita avrebbe acquisito tutte le attiviti da liquidare in tempi opportuni nonchd la creazione di una Holding controllata al 51% dai produttori con attivital di distribuzione e produzione; da esso non sorse, per), concreta iniziativa;

nello stesso periodo di presentazione del piano da pane del finanziere Roverato aveva iniziato a prendere forma una altra ipotesi, ad- iniziativa dell'imputato Pellegrino Capaldo, the aveva affidato la sua redazione all'avv. Casella e al suo collaboratore avv. Maugeri;

sempre nello steso periodo, ed in vista dell'assemblea dei creditors, . it commissario giudiziale Nicola Picardi aveva depositato una relazione particolareggiata in cal, tra l'altro, si dava conto Belle attiviti e delle passiviti dells Fedit ally data del 30.11.1991; la relazione era il frutto di


Casella di testo: 88sintesi di altre relazioni settoriali redatte su incarico del giudice delegato e indicava un attivo, fatte le opportune riduzioni per lo stato dei crediti e dei beni, •ammontante L 3.939.000.000 e un passivo di £ 4.410.000.000; 1'assemblea dei creditori aveva espresso parere favorevole al concordato; dopo I'appiovazione da parte dell'assemblea dei creditori era iniziata la procedura di concordato ed erano. state autorizzate • alcame vendite di. immobj o cb partecipazioni. 0 cui ricavato era state maggiore di"-quanto stimato;

nel frattenipo la presentazione -di un piano da parte di Pellegrino Capaldo era stata portata a conoscenza del giudice delegato tanto the questi era stato autorizzato a consultare atti e a tenere rapporti con i commissari governativi;

nelle more i commissari governativi, anche a seguito di relazioni di esperti nominati da lore e dal giudice delegato, avevano approvato it bilancio per 1'anno 1991 e, poichc avevano constatato la perdita del capitale social; con istanza in data 275.1991, avevano interpellato, essendoci tra di loro pareri discordi, ti giudice delegato sulla necessiti di indire una assemblea societaria straordinaria per la messa in liquidazione della Fedit o, in caso negativo, cite fosse autorizzata la messa in liquidazione della societal, e contemporaneamente, avevano presentato le proprie dimissioni;

nella stessa data 1'avv. Casellla, per conto di una costituenda societal per azioni, aveva presentato una offerta di acquisto in massa di tutti i beni della Fedit al promo complessivo di L 2.150.000.000 da pagarsi in tre rate e nell'arco di diciotto mesa offrendo adequate garanzie e prevedendo la possibiliti di compensazione con somme spettanti in base ai riparti parziali


e assicurava il soddisfaciinento completo dei creditori fino a £. 20.000.000, in vane percentuali per quelli fino a L. 1.000.000.000;

per effetto ddQe dimissioni dei commissari governativi il ministro aveva nominato in loro sostituzione- Piovano Mario;

questi, interessandosi della procedura, aveva notato the nessuna risposta era state data ails richiesta dei precedenti commissari governativi del 273.1991 : sulfa -necess dl.. convocazione di una assembles, - per' la messa in . liquidazione- dells Fedit a ne aveva chiesto notizia al giudice- delegato No Greco il quale, estraendo l'stanza dalla sus borsa, gliela aveva restituita invitandolo a ripresentarla corredata da un parere di un esperto suggerendo, altresi, it nome del prof. D'Alessandro;        . . il commissario governativo aveva seguito it consiglio del giudice delegato e aveva dato incarico al prof. D'Alessandro the aveva depositato it suo elaborato, prontamentc comunicato agli organ della . procedura, net. -settembre 1992;

net frattempo, in data 23.7.1992, it collegio aveva trattenuto a sentenza la decisione sull'omologazione del concordato preventivo e, depositata la sentenza in data 5.10.1992, l'aveva omologato sussistendo anche it requisito della meritevolezza in cancomitanza con le altre. condizioni di Legge e, pur dando atto the la proposta dell'avv. Casella era da considerarsi una lettera di intend, non aveva precluso, in lines di principle, la via dells chiusura del concordato con la cession in blocco di tutti i beni dells Fedit anche se aveva prospettato l'ipotesi the i beni fossero venduti in blocchi frazionati;


commissario liquidatore era stato nominato la stessa Fedit in persona del commissario governativo;

costui, in esecuzione della sentenza, aveva intrattenuto rapporti per la vendita frazionata di cespiti a plurimi acquirenti ma le trattative non erano sfociate in atti conclusivi;

di;contro tra gii organ della procedura e I'avv. Casellaa vi erano;stab incontri . tendenti a concretizzat+e la proposta tin acquisto ed in particotare-a foram : spiegazioni del..divario tra la somma offerta ed ii valore dei bens risultanti . dalle stime agli atti della procedura; proposta resa nota con.- letters del 28.1.1993 in cui erano forniti i chiarimenti richiesti;

• la proposta era stata oggetto di critiche nel parere espresso dal commissario governativo; .

il comitato dei creditori, a sua volts, aveva formulato it suo parere favorevole prospettando is ripartizione del ricavato in favore dei creditori chirografari, in misura del 39%, suscettibile di aumento fino al 40%, notando the la disparity tra prezzo e valore non aveva rilevanza perche i bens non sarebbero stati acquistati da terzi ma dagli.stessi . creditori operanti per it tramite della nuova society;

anche il commissario giudiziale aveva espresso il suo parere formulando critiche ally proposta della costituenda society;

a fronte della proposta e dei pareri del commissario governativo, del comitato dei creditori a del commissario giudiziale, it tribunate aveva richiesto all'avv. Caselli una proposta definitiva the era stata avanzata in data 33.1993;


Casella di testo: 91it collegio con proprio decreto in data 23.3.1993, depositato il 26.3.1993, aveva autorizzato la vendita in masse dei beni della Fedit seppure condizionata ad alcame prescrizioni e sotto il controllo della procedura; all'autorizzazione alla vendita in bloc= dei beni della Fedit era seguita la richiesta dell'avv. Caselli, per conto della societii acaquireentc, della conclusione- di nn. accordo quadro the regolasse i termini dells. vendita-.e 1a- . risposta positiva dcl:.commissario governativo alle condizioni indicate dal... tribunale fallimentare;                                  .. segul la costituzione della societal the avrebbe acquistato i beni, denominate S.G.R., Societi di gestione per .i1 realizzo, S.p.A., in data 27.4.1993 di cui fu nominato presidente Pellegrino Capaldo;

in data 33.1993 il commissario governativo Piovano. aveva presentato le proprie dimissioni e al suo posto era stato nominato Stefano D'Ercole insediatosi a meta del maggio 1993;                               . . le trattative per addivenire alla stipulazione dell'atto quadro erano. proseguite: una bozza fu sottoposta all'attenzione degli organ della procedura;il commissario giudiziale espresse it suo parere; it tribunate, in data 20.7.1993,. espresse parere favorevole all'atto quadro ne aveva autorizzato la stipulazione;

anche it ministro dell'agricoltura con provvedimento in data 27.7.1993 aveva autorizzato it commissario governativo ally stipula dell'atto quadro the avvenne in data 2.8.1993 a cui segui la sua esecuzione da pane del commissario governativo D'Ercole;

net novembre 1994 il commissario governativo D'Ercole fu sostituito dall'avvocato dello Stato Francesco Letters it quale inizia a rilevare una


serie di difficolti4 operative alcune delie quali erano insuperabili per la nature del credito the si intendeva cedere (la questione era relativa al c.d. credito MAF di pertinenza dei singoli consorti agrari di cui parte, net tempo, era stato ceduto a Fedit);

net frattempo era stata istituita una commission ministeriale che down aocertare la regolariti della gestione di Fedit ma chg. non aveva peso conadusioni per la fase cells procedure. concorsua#a anchv un commissario aveva depositato una relazione personate critics sul contenuto dell'atto quadro;

era sorts, quindi, la necessith di verificare la fondatezza delle criticbe mosse - all'atto quadro ed it parere, richiesto a illustri giuristi,- si era concluso in senso negativo per la validiti dell'atto;

la gestione del commissario governativo avv. Letters, a tutela della Fedit, aveva comportato la necessiti di dividere la posizione del commissario govemativo da quella del liquidatore che fino a quel . momento erano confluite sullo stesso soggetto;

la vicenda della gestione della procedure concordataria della Fedit -aveva peril suscitato 1'interesse dei procuratori della repubblica di Roma e di Perugia tanto che quest'ultimo aveva chiesto e ottenuto un sequestro preventivo di una serie di cespiti alcuni dei quali girl trasferiti a S.G.R. ed altri ancora da trasferire a fu nominato custode di tali beni lo stesso avv. Lettera;

questi, nello stesso periodo di tempo, aveva rinvenuto nella sede di via Salaria dells Fedit, un gruppo di cambiali rilasciate in favore della stessa Fedit da Consorzi Agrari provinciali e anche tali titoli, di cui fino ad allora


non si era avuta notizia, erano staff oggetto di sequestro preventivo e affidati alla custodia dell'avv. Letters;

la sorte dell'atto quadro, anche su pareri di altri giuristi, appariva compromessa tanto che, a seguito del ricorso all'arbitrato previsto dallo stesso atto quadro, nei luglio 1998 tra is procedura e S.G.R. S.p.A. si giunse ad un accordo transattivo per . cui, a fronte dell'acquisizione • definitiva •dei. cespiti trasferiti a S.G.R. e ails mancata corresponsione da parbe di-quest* .. ultima dells residua somma . di circa £. 85.000.000.000- restavano net patrimonio della Fedit iI credito MAF nei confronti dello stato italiano e alctme attiviti ;       .

la conseguenza dell'ac Gordo fu la distribuzione tra tutti . i• creditori chirografari di una percentuale dei crediti pari a circa i140%;

nello stesso periodo fu approvata la istituzione di una commission parlamentare che chime i suoi lavori nei febbraio 2001. a fu emanata la L. 410/1999 che finanziava it credito "MAF" rimasto nei patrimonio dei . Consorzi Agrari provinciali e metteva in liquidazione la Fedit dichiarandone.la estiinzione alla data di chiusura della liquidazione. Fatta la cronistoria degli eventi che avevano condotto Fedit al commissariamento, prima, a alla procedura di concordato preventivo; poi, it tribunale, dopo aver richiamato quanto detto in precedenza in.. merito, riteneva di analizzare, benche non fosse strettamente richiesto dalle imputazioni - che attenevano ally gestione della procedura di concordato preventivo dall'omologazione dello stesso fino ally stipulazione dell'atto quadro e ails sua esecuzione - it momento genctico della procedura


concordataria per, verificare chi di essa ne era stato protagonista e quali fossero gli interessi in gioco.

Sul panto it tribunals dava importanza alla decisions politica di commissariare la Fedit press dal Ministro . dell'agricoltura con il proprio decreto in data 173.1991; decisione necessaria, secondo il Ministro, per

. dare una svolta alla politics agricola della Fedit the per lasua stnuttura c per. - - le ,.sue doni non: era pii1 in grado di soddisfare. le esigenze . d: nna moderns agricoltura. Politica agricola `alla cui attuazione non era estraneo Pellegrino Capaldo cite fin della fine degli anni ottanta aveva suggerito - soluzioni'e rimedi per alleggerire la posizione finan7iaria dells Fedit e aveva suggerito l'nserimento di manager capaci come il direttore generale - Pellizzoni. Rimedi e . suggerimenti, peraltro non sufficienti a fronte di bilanci cite, apparentemente in pareggio, in realty nascondevano grosse perdite per 1'indebitamento verso il sistema creditizio cite comportava it pagamento di ingenti interessL

La decisione ministeriale, secondo it tribunate, aveva fatto precipitare la crisi finanziaria della Fedit perche gli istituti bancari cite avevano concesso lines di. credito erano corsi ai ripari assumendo un atteggiamento di netta chiusura per la salvaguardia dei Toro crediti e, cosi agendo, avevano facto venire -mono 1'aspettativa del ministro di procedere ally . liquidazione dell'ngente patrimonio dell'ente previa costituzione,: con 1'ausl io degli stessi istituti bancari, di una nuova societal cite meglio gestisse la produzione e Is commercializzazione dei prodotti della e per 1'agricoltura

Liquidazione cite avrebbe potato avvenire o con Is liquidazione volontaria dells Fedit o con una procedura concorsuale


Di certo, secondo it tribunale, it ministro non caldeggiava it ricorso alb liquidazione coatta amininistrativa perchb quests non . avrebbe evitatc possiili azioni di - responsabiliti verso gli amministratori o azioni revocatorie verso gli istituti bancari.

Di certo, sempre secondo il tribunale, ministro non caldeggiava it ricorso alla cost; . delta Legge Prodi- pet il salvataggio dei gruppi industrials -ia

dulls..                        .

Di qui la sua preferenza per it ricorso al concordato preventivo con cessione des beni apparendo. tale procedura pin vicina al suo progetto politico di liquidazione volontaria con cessione dei bent e costituzione a margin di una societn di sostegno al mondo agricolo.                                                                                                        

Alla strategic del ministro, secondo it collegio, non era estraneo Pellegrino Capaldo the non solo era stato consultato dal ministro, ma si era schierato, con Pistituto da lui presieduto, per l'adesione alla liquidazionc volontaria con cessione dei bent e alla sna proposta di concordato preventivo, e, ancora, aveva costituito una societi ad hoc per la liquidazione del patrimonio Fedit in assonanza con la proposta del ministro.                              .

Secondo i1 tnbunale, accanto al -ministro e a Pellegrino Capaldo un ruolo rilevante aveva avuto anche lvo Greco, presidente dells sezione fallimentare del tribunale di Roma e contemporaneamente giudice *legato alla procedura.

Questi, secondo it tribunale:

attendeva la presentazione del ricorso alla procedura di concordato preventivo fin dal giugno 1991 dando anche suggerimenti at riguardo;


era stato accondiscendente tanto che dopo la presentazione del ricorso aveva atteso perchd i commissari deponessero d verbale di ratifica del 'assembles della Fedit del ricorso alla procedura del concordato preventivo;

si era prestato ad accedere personalmente presso i locali della Fedit per il

-. controllo delle scritture a dei libri contabili, sanando. coal non solo

. - l'lu egolariti formale the impone at richiedentc di d positare le -scritture contabili, ma rendendosi di facto, nella sua qualitit di giudice delegato, arbitro della regolariti formate della documentazione societaria a fronte di

• bilanci the it ministro dell'agrieoltura aveva affermato pubblicamente essere poco affidabili nascondendo essi ingenti perdite;

nessun rilievo egli aveva fatto net decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo rinviando in sede di omologa it giudizio sulla meritevolezza del ricorso;

non aveva rilevato la mancanza di un stato analitico ed estimativo delle attivitI the non era stato mai presentato neppure net torso della procedura perche le sollecitazioni del taunale avevano riguardato solo la richiesta di dati aggregati di carattere generale coed come mai era stato ric hiesto e fornito un inventario dei beni e una stima delle attiviti.

Secondo it collegio, tale atteggiamento, era indite di un coinvolgimento del giudice delegato tendente all'attuazione del concordato preventivo con cession dei bend perche it mancato accoglimento dell'istanza non significava l'automatica dichiarazione di fallimento ben potendosi procedure alla liquidazione coatta amministrativa e confermava che

it


 


giudice Greco non tendeva alla chiusura delta procedura ma al suo mantenimento sotto il suo controllo.

Sempre secondo il collegio hello stesso senso andavano i comportamenti del giudice delegato nella gestione del concordato perch il commissario governativo a cui era rimasta la rappresentanza delta Fedit aveva trovato serf ostacoli nella gestione. per 1'atteggiamento intransigents del giudice : delegato nella erogazione infra gruppo di denaro o none: dismission -di .. cespiti il coi ricavato serviva urgentemente per la gestione corrente delta Fedit;

la contrarietA mostrata dal giudice Greco net cambio di procedura, allorch. . il commissario governativo si era accorto 'the la gestione della -Fedit era

problematic&

Dopo 1'individuazione degli interessi in gioco e dei protagonisti delta vicenda, il tribunate passava all'accertamento di un elemento essenziale per la decisione e cioe ii valore del patrimonio dells Fedit.   . Sul punto, dopo aver ricordato the non era stato presentato, al momento del ricorso alts procedure del concordato preventivo, 1'inventario e la . - valutazione analitica ed estimativa delle attivita, rilevava:

gli organ dells procedura net settembre 1991 avevano dato incarico ad una scrie di tecnici di valutare le vane categoric di eespiti facenti -parti del patrinsonio della Fedit; coordinatore del gruppo era stato nominato lie Santis Enrico il quale, sully base delle relazioni dei singoli tecnici aveva redatto una relazione mica di stima.

Al riguardo il tribunate osservava quanto segue.


Secondo quella relazione, it patrimonio ddlla Fedit era composto essenzialmente da tre categoric di beni a doe immobili, partecipazioni societaric, quotate a non in borsa, e crediti.

D valore dei beni indicati nelle relazioni particolari e in quells di sintesi doveva avere anche la funzione di inventario analitico essendo stato demandato- ai tecnici in indicazione dei singoli beni valutati. . .

I criteri.the sottostavano aft vane stime erano stab pfenzii essendo in esse indicato'un prezzo minimo suscett bile di scostamenti di segnoo positivo in sede di detenoninazione del valore di mercato.

In particolare i tecnici, incaricati altresi delta valutazione degli immobili di propriety di society immobiliari controllate, avevano ripartito 1'elaborato in due parti, dedicandosi nella prima alla ricognizione dei beni di Federconsorzi.

Essi suddivisero l'ingente patrimonio in sei categoric,- procedendo per ciascuna di ease all'individuazione dei criteri generali adottati3.                                                                                                                            .

3 Casa, secondo 8 tribunals, indicarono edifici di particolare pregio artktic o o di importanza per le loco dimensioni, valutandoli non in base al metro quadro di superficie, bend in base al valore globate dell'immobfic, derivante dal pregio correlato a scale, soffitd, pavimenti, porte, logge, porticati bbassordievi e dimensioni, e attnbuendo agli 'steal 0 valore camplessivo di 377 miliardi e 800 milioni di lire.

In secondo luogo individuarono 'edifici per abitazioni, uffici a negozi, determinando 8 . valore minimo actuate, ottenuto attraverso it metodo di slims sintetico comparato am it parametro metro quadro di superficie coperta, in pratia applicando ale consistenze metridte valori unitari demand per one dal mercato iiare.

Essi in tal modo determinarono per tale categoria un valore di 134 miliardi e 600 milioni di lire.

Furors poi valutate agenzie, magazzini e centri di stoccaggio, usando 0 metodo di stima siutctioo attraverso ii confronto con immobili esiatenti in tibero mercato in condizioni analogbe per destinazione, zona e caratteristicbe costruaive.

Fu facto in genre riferimento al metro quadrato di superficie coperta e fu calcolato un valore complessivo di 181 miliardi e 918 mfiio ni .

Quanto a stabilimend per attivitl pnoduttive fu areas applies to it metodo di stima sintetico auraverso it confronto con immobili cabstand in hero mercato in analogise eondizioni, tenendo conto del metro cubo di costruzione.

Fu cad determinato un valore di 100 miliardi e 155 milioni di lire.

Ad aziende agrsrie e ad attri immobili fu attrrbuito invece un valore complessivo di 127 miliardi di lire circa.


Casella di testo:  Nel complesso it patrimonio immobiliare facente capo direttamente a Federconsorzi fu valutato 921 miliardi e 785 milioni di lire.

Parimenti i tecnici incaricati dells valutazione de-11e partecipazioni societarie avevano indicato separatamente le partecipazioni tra societi non esercenti I'attiviti bancaria e . societal esercenti attiviti bancaria e avevano individuato i criterl posh a base dellle loro valutazioni4 e conclusero per .un valore detle partecipazioni pail a 1020 miliardi e 255 mllioni di lire: ' I tecnici incaricati dells valutazione dei crediti . avevano accertato 1'incidenza del loro valore su quello di tutto it patrimonio della Fedit, avevano individuato la nature dei crediti e le vane categoric di. debitori. e avevano determinato it valore di tali crediti in 2325 miliardi e 775 milioni di lire, inclusi 958 miliardi e 193 milioni per crediti verso i consorzi; 197 miliardi e 808 per crediti verso clienti nazionali, 134 miliardi e 728 milioni

4 Secondo it trbunale: per le societi cannonade furono presi in conaiderazione i val on di bilancio degli ultimi tre esercizi, furono rictassifcatii per gnrppi omogenei i relativi valori, prendendo in coaaiderazione per le societal immobdiari le slime dei consulenti she si crano occupati degli immobili, e fu poi operate In ricognizione estimativa.

Per le societal partecipate di maggior rilievo furono formulate sulla base dells

doc umenrazione misname alcune specifiche oeservazioni, rondo per le slue societal la doc umentazione disponiibrle.

Per le societal quanta fu invece utfiiltzata In quotazione media degli ultimi sea mead, indicaado valori quanto pal poesbile prudenzialL

Le parteeipainni banarie furono estimate dal prof. Nazmreno Fern, the sal occupy eseenzialmente dells psrtec ipazione in Banes di Credito Agrario di Ferrara, Banca . Nazionsle dell'Agricoldus, Baas Nazionale del Lavoro, Banca Popolare di Sondrio, Banes Papolane di Lodi, Baum Popolare di Novara.

Quanto ails Banat di Caddo Agrario di Ferrara, fu calcolato i! valore Leo dells bane mediando fl riavltato ottenuto con 8 metodo reddituale complesso e quello oneauto con fl metodo rcddituak puro.

In rapporto ails percentualc dells partecipazione fu coati stimato un valore di 119 miliardi e 942 milioni di lire, prcvedendosi ua'asciliazione del 10% in pia o in mono .

Analogu criterio fu sepia) per la BNA, aioulando it valore dells partec ipazione in 282 miliardi e 696 milioni di lire, anche in queato aso prevedendosi peraltro un'oscillazione del 10%.

Relativamente ally BNL, aeguendo 0 medesimo procedimento fu date rminato un valore di 12 miliardi c 35 ml Toni di lire salvo 110% di flunuazione.


per crediti .verso societal partecipate e 309 miliardi e 059 milioni per crediti verso produttori agricolis.

In definitiva la relazione wsica di stima affidata dall'organo delle procedura a tecnici qualificati aveva indicato un patrimonio complessivo di £. 4.800.139.000.000 tenendo conto delle valutazioni sopra indicate e di quelle derivaati da cespiti minori come impianti, macchinari,. attrezzature, -mobilia, autoanezzi ed iltro. . Agli atti vi era la relazione dei commissari governativi che alla data del 30.11.1992 indicava it valore del patrimonio della Fedit in L. 3.683.400.000.000 mentre i debiti alla data del 30-11-1991 ammontavano a

£ 4.665.000.000.000.                                                                                         ..

.Al riguardo it tribunale osservava che la differenza tra la stima contenuta nella relazione unica e quella contenuta nella relazione dei commissari

s Secondo il tribunale: per la valutazione dei crediti fu utdirwto il criterio del presumibile valore• di realizzo, esaminando un tampions significativo per ammontare, tipologia, e distribuzione territoriale.

II tampion fu considerato rappresentativo dell'80% dei crediti relativi a soggetti aventi esposizione di divcrsa entiti e distribuiti su tutto it territorio.

Si procedette poi ad accorpare crediti aventi lo stesao grado di solvibiliti a fu altmsi operate la traduzione del valore contabile dei crediti in valori correnti, adottaudo alcami accorgimenti, quad I'attua irzazione del valore nominate dei credal differiti, In valutazione dei crediti in funzione dell'esiglbilitil degli stessi.

Nei quadro del pnoc edimento di valutazione si segnaib In rilevana delle notizie suns solviiliti del singolo debitore e suns situazione econonuca del settore e dell'ammontare dei crediti di non breve durata.    -                      - Fu considerate cite nrolti dei crediti si riferivano a soggetti souocapitaiizz di e the il senors agricolo era caratterizzato da redditiviti noodcsta.

Si pre dsb cite it valore di realize era correlato a1 grado di esigrbrlitI sulk scorta dale info niazioni disponrbili e dei pauametri abituali di verifies dei rapporti instaurati con i singed debitori.

Si tense conto delle perdite derivant i da situazioni anomale o pstologicbe (ad es. In sottoposizione dei camaorzi a procedure concorsuafi).

Ai fini della soma furono considerati i valori contabili al 31-7-1991, feme restando the k ditfereraa rilevata tra tali dati e quell riferid el 31-5-1991, aliegsti alts domanda di ammisdone alb prooedma, confermava talmri andarmend:

A supporto delle vat fir inviata ad on tampion di debitori una lettera nella quale si cbiedeva di pre isare ammoniac, nature e Nadeau del caedito, cib cite pose in lace akami so:Moment

1 c redid venncro distimi in categoric, a seconds del debitore, e frmono poi adottad dei cod nli di slims diversi, in modo da trasformare gli impord determinati in valori amend.

100


governativi derivava da una diversa valutazione del gruppo dei cespiti cite formavano la gran pane del patrimonio Fedit6.

Agli atti vi era, poi, in c.d. "relazione particolareggiata", depositata in data 21.1.1992 in vista dell'assemblea dei creditori, redatta dal commissario - giudiziale Nicola Picardi it quale nell'elaborare i dati in possesso dells procedure aveva. apportato- alcune correzioni all'operato dei consulenti • . nommati dal giudiee delegato e. aveva stimato ii valore del patrimainia Bella . •                                                                                                                                  . Fedit, ally data del 30.11.1991, in complessive f. 3.939.324.000;0007 e

6. Cost per gli immobili si 'riproponeva it valore di 754 miliardi indicato gin alla data di .. presentazione del ricorso per l'ammisaione alla paocedura, con abbattimento di 200 miliardi, in ragione di-beni strtunental am destinazione unica e mercato limitato.                                                                                                                                  . Per le partecipazioni si prevedeva una riduzione per quelle relative a societi quotate in bona in ragione ddl'andamento dells borsa e della soapensione del titolo FATA (societi assicurativa a beneficio del monde agricolo), detenminandosi r1 valore in 397 miliardi e 898 =lion di lire.

I.e altie partecipazioni venivano distinte a seconds die riguardassero o mend societi immabiliari.

Per le immoblliari si confcrmava n valore di 332 miliandi e 175 milioni di lire gii indicato ails data del 3-7-1991, mantra per le Are partecipazioni si apportava una riduzione in ragione della situazione critics di alcune societi (ARSOL, FEDITAL, SIAPA), the stavano progreasivamente erodendo i patzimoni netti, in alcuni caei azzerati a seguito. dell's a procedure concorsuali.

Per queste Are partecipazioni si determinava it valore in 403 miliardi e 710 milioni di lire con ulterior abbattimento del 3096 Sono a 280 miliiardi.

Quanto ai cnediti si Indic ava >7 valore di stima in 1.909 miliardi e 422 milioni di lire a frame di un valore di Iibro di 3.851 miliardi e 422 milioni, con riduzione di 351. miliardi rispetto alts soma al 3 7-1991 in coisegueoza dell'accertamento di incassi per 284 miliardi e di ulteriori abbattimenti per singole categoric.

Va pecaltro precisato the, menace la prima Miami aveva inclose nails alma, in ragione di 310 mnliardi dl lire, souse I'ingcae credito di Fedcuxmsorzi verso it Ministeno dell'Agricoltura, .c.d. aedito MAP; de rivante data cession di- posizioni. auditoria di­pertineaza dei Comorzi per Is geatione degli ammami in epode ormai lontane, i commissari governativi avcvano igaorato dctto credits, riteneadolo

inesigdiile.

Cub dgnifita die le re stanti slime dells prof sea Misucci axano in nealti pit rig mase.

Se condo it tribunale: nella relazioae fu ono per) apportate slam correzioni, miraati ad un risultato the fosse quanto pit passbile attend:18e e realistioo, in funzionc dele valutazioni demandate agli organ dens pmocedeira

Anoora una volts le divergenze d registratono a proposito dens categoric di c espid di maggior rilievo: immobili partecipazioni e crediti.

Quanto ai priori, >l commissatio giudiziale considers) companavameite le valutazinni formnume dei consulenti e dai commissari governativi, sceglieado ooerentemente, citrate ongano dells proccdura, queue dei cousarle nti, ma apportando rem abbattimento, del ludo ragi oaevoie, del 20% in region di una pluranti di fattori: lo state degli inimobili, tali da necessitate di intervcnt i di ma tenzione, it deprezzaaaenio degli stead dovuto a locazioni non remunerative, talvolta riamovate di recast, Is previsions di minion oneti frmali dipendentii dal calcolo defile pluavalenze connease ails rivalua zione obbligatoria disposta

Per 'Me.


Casella di testo: 102Stimb, dunque, 0 patrimonio immobiliare di Federa nsorzi in 734 miliardi e 428 milioni di lire.

Otranto alle partecipazioni, il oommiasario giudiziale accotpb in una vahitaiione oompleasiva In societl quotate in borsa c in partecipazioni baacarie, tenendo conto c he quote ultimo rientravano nella prima ategoria, con in pill In partecipazione non quotata nella Bsnca di Credito Agrario di Ferrara, e die Ira le putecipazioni quotate non 6am:aria andavano inclose quelk relative all'istituto assicurativo FATA a aia.GEMINA.

Orbene, a fronte dell'ultima valutazione del commissari govanativi, per i quail dette parteaipazioni nano valutabili 487 mrliardi e 898 milioni di lire, e delta valutazioni dei conulend, the, volendo disaggregare a rye i dati, avevano stimato un valore di 563 nnliardi e 603 mllioni, it prof. Picardi ritenne di condividere i critai del consulenti, . peraltro apport*ndo'tana comredonc prudenziale del 10%, soprattutto in considerssiane dells situazione del FATA, deatinato a riseatire dells aisi del aistrma fedaoonsottile, in imam t prom derivavano per 1'85% dalle azioni comma deli del CAP, e delle ditlfoonl de11s final di`CSciL10 Agrari`u th Ftaara, ctei va if i TC [P d`i Fe itir- di'a'itre societal del gmppo.

.. Tali •oespiti fioono dal nque net compleneo valutiti 507 miliardi a 243 mllioni di lire.

Otranto alto partecipazioni in societal immobiliari, il commissario giudiziale, condividendo ancora una volts i criteri adottati dal. consulenti, apportb imam' tutto ma riduzlone di 5 miliirdi derivante da un more materiale compiuto inivialmente dal commisaari governativi e poi ripetcossoal eel lavoro degli Vii, riguardante la part one in SMIA, inoltre rridusse prudenziaimente del 10% in vabatazione dei consulenti in tagione dei maggiori oneri fiscal attesi, indicando un valore complessivo di 410 miliardi e 063 mllioni di lire, risultato fi mono elevate tra quelli a raffronto.

Quanta infine alle reatanti partecipazioni, due rappresentavano una delle componenti del patrimonio di pia complessa valutazione, il commissario giudiziale assai oppordmamente distinse dank nitre in partecipazioni nelle nova societal the- gill si trovavano in amminietrazione controllata o in concordato prey entivo (Zuccherificio Castiglioneae, ARSOL, SIAPA, FEDERGRAF, SASA, FEDITAL, CARPI, SICRA, CAPPA).

11 valore di tali partecipazioni venue ridotto d 40% di quello stimato dal consulenti in ragione deck potenzialitl di realizzo correlate all'esito dale procedure e dunque a 82 miliardi e 052 milioni.

Tale criterio trovava a giudizio del prof. Picardi riscontro nella vicenda FED1TAL: tale societal si trovava in amministrazione eontroilata e la procedura era state c ostretta ad erogare un finanzia manta di vend miliardi per evitare il fallimento.

A fronte del valore stimato dai consulenti in 106 o liardi, una aerie di esperimenti di asta avevano di fatto ridime nsionato iI valore di mercato a non pial di 55 mrtiardi, corrisponde me a140% dell'importo desivante da 11a stima a dal finanzismnento erogato. Anche per in afire puteciiazioni la vale                                                       ne era peraltro resa nasal problenatia dal
disfacimento del sister= integrato Federconaorzi-CAP-controllate, nell'ambito del quale taunt delle societal trovavano I'unica ragion d'e ssee.

In genre, mentre alcune societl stavano cercando di trovare attiviti alternative, altre neoesaitavano di signifcativi interventi di riapital a (come la Massalomburda).

Tate avevano problemi di approvvigio'                  , di credito e di politic: azicudale.

La stima dei consulenti, the non teneva canto delta negative evolazione delta situazione gestionale, 5a dunque ridotta del 30% e pinata a 144 ==Nardi e 090 nmlioni

laane isrediti, postal auciale, riguardante il 78% del valore attivo patrimoniale.

Ails slims di realizzo indicata dai commies ari govanativi aim data del 30-11-1991, si oatrapponeva weft del consulente ails data del 31-7-1991.

II commissario, adottando i criteri del cosrlente, ridassificb la stima Oa data del 30-11-1991, tenendo canto di una riduzione Belle ragioni creditorie, denunciata dal commissui governativi per effetto di pregreai incassi e rhino di eft &

lnohre fu operato un utteriore prudenziale abbattimento del 10%, cost da prate la anima a 1888 mtliardi e 554 m iaai.

II prof. Picardi sonatina* psalm le corrodam delle vahatazioni del coneutente riguardanti it c.d. andbai MAP, due i 000maissari govenativi alumna invece maw.

Egli riteva clue si trattva di un credito di 430 miliardi risalerte alle sprat stmordinarie relative rile campggne di ammano obbligatorio di cereali material d 1967.


Casella di testo: 103quello dei debiti in L. 4.410.764.000.000 di cui f. 275.109.000.000 privilegiati. La conclusion del commissario giudiziale fu che i creditori chirografari - sarebbero stati soddisfatti nlla misura del 70%. Lo stesso commissario aveva determinato, infine, le spese per la procedure in L. 403.000.000.000. .

Sulla base di tali elementi contabili il tribunale riteneva the le conclusions. dei commissari governativi a .del commissario giudiziale, pur.muovendo da criteri diversi, erano giunti alle stesse conclusion, peraltro fatte proprie dal tribunale nlla sentenza di omologazione del concordato preventivo, e che le differenze riguardavano solo 1'inclusione tra i crediti. del. c.d. Credito "MAP" considerato dai priori a valore zero e dal commissario giudiziale esigtbile anche se con dif icoltit e che esso era superiore a f. 3500.000.000.000.

Per giungere a tale conclusione il tribunale 'non riteneva di condividere le osservazioni degli imputati circa I'inadeguatezza dei criteri indicati dal

Gli ammassi eraoo stati gestiti dai CAP, che avevano anticipato le spew generali senza merle rhnboraati.     .

Sucoesaivamente i CAP avevano ceduto pane dei credits verso to Stato a Federoonaor', . previo nulls oats dd MAF, in ragione di 430 nuliardi a 455 mliOni, oomprensivi di mteressa.

Fin dall'aprile 1991 ii MAF, richiesto ate del pagamento, avevs segnalato the non esistevano stanziamenti di bllancia a cbe la Jiquidazione dells comma sarebbe potuta avverdre -previ riacontri ed acoertamenti contabili- condizionstamente aW prevision di spesa antorizzata con legge fmatrararia.

Ri evb d prof. Picardi cite si trattava di credito certo e 1 iqusdo, s cui rendiconti erano stati registrati dalla Corte dei Conti, salvi gil aggiornamenn per interessL

Difeiays invece la esiglbl ith in coosiderazione dells mamma di copafiva Snanziaria. Tuttavis non si sarebbe potato per quato same:me it credito, in vista del cui soddiaidmento anche i commiaari governativi si erano nel fraltenipo mossi, cenaando di create le eondizioni giuridiche o politick per ebloocare 0 pagamento.

Pal eonetto sarebbe stab dunque inserire 11 credito fra quelli rich lam, aecondo to schema adottato dal consulente, die aveva utitizaato un coefficiente di soma pars al vsiore di alone, rapportata ad un periodo di tre anti.


tecnici della procedura, affrettati secondo gli imputati, a causa della ristrettezza dei tempi a loro disposizione8.

Parimenti tribunale non condivideva la critica mossa .all'operato dei tecnici relativa alla mancata adozione della c.d. ''economia di cessazione9.

argomenti contrail, secondo tribunale potevano tarsi, in ordine alla congruity delle Mime fatte dai periti, dal raffronto tra . quanto .stimato e‑

quanto realiz zato da S.G.R. S.p.A. perch vi erano segni .contrarl a tale ipotesiw.

ll tamale riconosceva the in alcuni casi effettivamente vi erano state delle sopravvalutazioni derivanti non dalla stima in se e per se ma dalla mancanza di acquirenti per cui bene era stato ceduto a 'mezzo inferiore

8 In real* secondo tribunate: andava rimarcato come ciasamo dei constdenti avesse inteso effettuare ricognizioni volte a stabs ire 11 valore mhdmo e prudenzigle dei cespiti e come chmque la ristrettezza dei tempi avesse se mai potuto incidere net saw di .non consentire un pia approfondito esame caso per caso, tale da comportare un aum ento delle soma.

D'altro canto, una volts stabiliti dei cited, non sarebbe stato

difficile applicarli ad ma pluraliti di immobili e di dui cespiti,

di cui si fossero conosciuti i dati essenziali, in taluni cad

direttamente acquisiti.

Ne emersa una concreta disorder= o una inaccettabile superficialith.

Al .contratio i criteri usati e gli argomenti addotti dei consulenti the si occuparono dei cespiti di maggior rilievo appaiono neHa gran pane dei cad condivisthili e tali dovettero digitate sack al prof. Picardi, the tempt quasi interamente.

Se talune smagliature si verificarono, certo the si triter di poca coca rispetto at risultato complessivo.

9 Osservava sul panto il amide the patrimonio di Federconsorzi non aveva milk di single a quello di una qualsivoglia azienda in aid o in liquidazione, agenda invece costituito da una *With disomogenea di cespiti, suacettivi di intdnseca considerazione, a presdndere dal contesto complessivo (salvo the per um aerie di putecipazion i). Parimenti, per it tamale, non poteva addebitarsi ai conmslend di non aver cgnsiderato l'ipotesi dells veadita in blocco, destinies di per se ad un minor radian: in real& i consulend avevano ben altro compito ed all'epoca in ad operarono, la vendita in blocco non era data press ufficiahanne in considerazione, fermo restando the ego non rappresentava ne un dogma ae un obbligo.

I° Per 0 tnbumde, se pure era immaginabOe clue vi fosseto state delle sopravvalutazioni non poteva tuttavis tmscurarsi fan the in multi cad le dime fossero per condo inferiori al concrete scalier* cue SGR avrebbe poi conseguito.

Iaoltre, aastmendo come dato di rfferimento solo it valore indicato dei consuiend, si Mice per non considerate due in procedure utffizz3 come pmametro rekanne particolareggiata del commando giudiziale, due aveva appointer significativi tempo:ram:ad (per ohm 900 =larch di valore), tali da assorbire di per se gran paste dei ribald aitid mood allbperato del tecnici.

104

M'TA'.'efts;                                 .:•,).



Casella di testo: 105allo stimatoll, ma riteneva, nell'economia dell'ntera vicenda, che tali discrasie non fossero determinanti al fine della slims coiiiplessiva del patrimonio Fedit.                                    V

Quanto appena detto per gli immobili valeva, secondo d trlbunale, anche per le societit partecipate per le quail la loro valutazione era state fatta abbattendone it valore in considerazione dello stato di sottoposizione -a• procedure concorsuali in. cei tali= di esse si trovavano;                                                              .

Analogamente, per il tribunale, erano prive di consistenza le critiche mosse personalmente da Pellegrino Capaldo alle valutazioni dei crediti, ivi .compreso il c.d. "Credito MAF" (per la nascita, evoluzione e conclusione di tali crediti si rinvia a quaAAto detto dal tribunale a pagine da 141 a 145), fats . dal tecnico incaricato dal giudice delegato12.  . .

11 tribunale, infine, esciudeva che le cambiali rinvenute dal custode, avv. Lettera, in una cassaforte della Fedit dopo it trasferimento della sede in via

" Si fa riferimento alla vendita del palazzo Rospigliosi.

Osservava ii tribunale per confutare la tad esposta da Pellegrino Capaldo secondo cu i snore una with andava considerate il parametro del presumibile valore di realizzo, che non sembrava corrispondere al vero V the la consulente si fosse superfcialmente limitata ad abbatterc in modo identity intere categoric di crediti, ineamcertOr'li di valutazione omogenea, che non averse svolto documentate indagini conoscitive e the non avesse tenuto conic) del fattore tempo.

Al contrail) l'analisi dells prof.sss Misucci muoveva dalla individuazione di un campione signifiaai` o di crediti diversi, determinato con criteri precisi, puntuali e

coriddvisi'bt'li, .

impSranti la c onoac ena defile c aratteristiche del mercato di riferimento e del debito re. Quanto poi alla situazione dei Consorzi A,grari, era pur vero the earn si trovavano in multi caai in una sitrundone di crisi, gin sfociata in procedure concorsuali, ma era vero anche die residuava un margin di re uperablliti, fermo restando die I'abbanimcnto apportato sir data consulente che dal commissrrio giud Tale era stato assai dimwit, ohm die diverarfic ato. a seconds del concrelo stato dei singoli toad, tal uni in bons, ahri a s                 ariati, altri ancora soggetti a procedure concorsuali o addiritdmt liquidstorie. N6 peters sottac crsi die in prospettiva vi era per i consorzi la speran= di veder manta la propria quota, non trasferita a Pederconsorzi e ammonwme a circa rite miliardi di valore nonionic., del c redito 'ciao t MAF per is geatione degli ammani, cos' die sarebbe in effetti avvenuta in base ate L 410199.

Ed ancara non conispoadeva a vend, come si diceva, Is minces consideration del fattore tempo, avendo avow o care Is drama Misucci di situ alizzare i aediti a ee oltre I'anno, compreso queue verso 0 MAF, endneo tra i credili a

risdiio, ma in coricreto valutato in termini di atdatizmzione su base tries ale.


Salaria, costituissero crediti diversi da quelli gil iscritti nei libel contabili avendo essi funzione di garanzia di questi ultimi.

In conclusion, secondo it tribunale, la valutazione del patrimonio dells Fedit, operato prima dai tecnici dells procedura e poi dal - commissario giudiziale era teak a conforme ai valori di mercato dei beni di esso facade pane.           ..              ..                      . .

Dope avers stabilltn 1'endtl del patrimonio della Fed* elm n io per" verificare la sussistenza di alcuni rtequisiti di legge per 1'ammissione al concordato preventivo, it collegio passava ad esaminare la vicenda dal memento della omologa del concordato preventivo alla stipulazione del c.d. "atto quadro"

Al riguardo, it tribunale riprendeva alcuni elementi gid indicati allorchd aveva fatto la cronistoria degli avvenimenti che avevano portato la Fedit prima al commis sariamento e poi alla richiesta di ammissione al.concordato. preventivo.

In particolare, passando ad una analisi pit approfondita della sentenza di omologazione del concordato preventivo, affermava:

gib nell'adunanza dei creditori del 29.1.1992, nella quale era stato espresso ti voto favorevole del comitato dei creditori, era emersa la singolariti della partecipazione al voto di AgrifactoringU;

Scriveva aid panto 0 trlbunale "Al voto partecipb niche Agcifactoring, che si trovava pa imeati in concordato preveativo a die era stab peraltro autoriaata al voto dal dou. Brescia anxichd dal dolt. Greco, giudic c delegato cadre in quells procedure., cib al fine di mime possibl i conflim di intercom e Is cui partedpauo ne era di notevoie importanza, poichd si trmava del maggiore creditors di Federoonaord, ed era altred a ale che 0 sue voto fosse favorevole.

D'aitno canto tale social de nuacia in quells bee an credito di natara chirografaria, salvo the per um minima quota, palinode come privdegiat .

La maaifeabioae del veto implicava comungne Is rimmcia a qualaivoglia privllegio eventualmente a ferente ails pane di medico sienna per 0 vote (cdr. art 177 L.F.}

106


l'apertura di altre procedure, in sostituzione del concordato preventivo con cessione di tutti i beni, non rientrava tm i programmi di No Greco tanto che questi, che pure nella face iniziale delta procedura aveva aiutato i commissari governativi, a dibattirnento aveva affermato che se d ministro avesse intrapreso in itinere in via della liquidazione coatta anuninistrativa, -avrebbe impugnato d provvedimento avanti all'autoritil giudiziaria amministrativa;  

nello stesso periodo comincia ad affacciarsi lipotesi denominata "piano Capaldo", perchd da questi ispirata, di acquisizione di 'tutto it patrimonio della Fedit14..

Sul ',unto ii tribunate riteneva di particolare interesse la genesi e I'evoluzione dell'ipotesi di lavoro it cui incarico era stato affidato all'avv.

E' dunque a dir poco singolare the in epoca di gran lungs successiva, ciol nd 1996, Agrifactoring, in persona del proprio liquidatore giudiziale, doe, per pm coincidenza, quello stesso prof. Floriano D'Alessandro cite era stato indicato dal dolt. Greco al commissario Piovano per 1a formulazione del parere sulfa nec essith o mono dells convocazione dell'assemblea a seguito delis perdita del capitals; avesse prornosso un'azione giudiziaria volta al riconoscimento della natura privilegiata dell'intero suo credito, sostenendo the a tutto concedere la manifestazione del voto in assemblea sarebbe dovuta considerarsi frutto di errore.

In reahi col passare del tempo le difficolti insorte net a liquidazione di Federconsorzi in conseguenza dells contestazioni sollevate dall'Avv. Lenexa e dell'apertura - di un procedimento penile ben• avr ebbero potato far sorgere dubbi sull'effettivo boon fine Belle prospettive di rearm: non a da escludersi dunque the quests ed altre cause intestate da Agrifactoring avessero in qualche modo la funzione di congelare la liquidazione in mesa degli eventi, net tentativo di trvvare un nuovo equibbrio sul versants di Agrifactoring, ove riconosciuta titolare di un ingente credito privilegiato..............................................................................

Ma cis costituisce pura teoria, poicld con una brads sentenvs II Tibunate di Roma aarebbe poi reapinto in data 14-10-1998 la pretesa di Agrifactoring, rilevando cite it credito non sarebbe potato considerarsi privilegiato e die comunque con la manifeataziope del voto, non dovuta ad enure, it pcivr7egio sarebbe venuto memo".

Saiveva al riguardo ii tn'bunale: " Di east si fa cenno in documenti risalenti ad epoca ben anteriore ally sus formate prone.

braid gib net febbraio i commissari governativi fanno riferimento ad un'ipotesi Capaldo, sotmlineando in proposito la necessiti di un intervenio all'eventuale assembles straardinaria.

Conslderato cite 1'Avv. Case& solo successivamente aarebbe inviato ai propri committenti la prima boaza di un poasibile piano, dove ritenerai cite t'interesaamento del Capaldo fosse un btto assodato, immanerrte a14 procedcua, a prescindere dada strategic the sarebbe stata in concrete) adolpKa.

Inane nel matzo i commissari, mentre da un lato acrivono ufficiatmente net ltbno Belle proprie riunioni di aver autorizz to Locatellli ad interloquire col Capaldo, dail'altro

107


Casella di testo: 108Casella, -che al'inizio aveva ricalcato il progetto politico del ministro Goria, ma, alla fine, si era modificato perch6 era stato ftnalizzato solo all'acquisizione del patrimonio Bella Fedit ad un determinato prezzo".

annotano the il Presidents Greco avrebbe ritardato 1'omologa fmo ad ottobre, per attendere la catch's, il die, a lino giudizio, avrebbe impoato di accelerate le vendite"•..

Ossavava in particola e ii tribunal "Va pre o die ogei i potosi fine ad allots formulate, a .condncime.da quells di eostittrdone di una societi di credited evocata chi Minist<o Gbria, poatulava 1'unanimiti del amend e il conferimento dei c redid per. la partecipazionealPiniziativa.

Angora -nel maggio del 1992 i o isms governatiivi, prima the il piano C apsldo fosse ufficialmente presentato, annotavano die sarebbe state necessaria'un'offerta proveniente dal 100% del credited (o quasi) ovvero un'offerta al tamale ac ompagnata da offerta pubblica a tutti i creditori, impliante la posarbiliti di tonferimento dei credit

Oibene 1'Avv. Casella mc1 matzo 1992 inviava al prnpri. committente una missiva nella quilt illustrava le line di un *nubile piano, concemente tanto il concordato Fedit quanto quello A           ing, a dimostrazione del collegamento =ideate tra le procedure. In particulars Si muoveva dall'esigenza die la liquidszlne fosse rapids e.che nil fratte mpo fosaero impediti "travasi" di attiviti da una masse areditoria all'altra.

Si esaminava quindi 1'ipotesi dells c ostituzi one di una nova societi e del conferimento ad essa del coati, da utilizzarsi per l'acquisto deI bens.

Si rrlevavano al riguardo numerose difficolti, primariamente

amnesic alla diffidl valutabiliti del c redid, a fringe

ddll'inc erten za dei crediti vantati dale due societi verso i

consular' again.

Inoltre si osservava the non sarcbbe state poasibllc alcuna compensazione as credits verso soggetti in bon's e debits verso procedure, con la conseguenza die i crediti co nfetiti sarebbero dovuti assert a loro volts ceduti o fattorizzati.

Piuttosto si proponeva la via deli'assunzione del concordato, prevista per fi concordato falimentare ma ritenuta applicabile anche a quello preventivo.

La nova societal, formats del maggiori creditori, avrebbe dovuto dunque rendersi assuntrice dei due concordats, ;Ruche una data pacentuale di creditors sal fosse dichiarata disponibile a cedere i propri crediti ad un prezzo corrispondente, pro quota, a quello realizzata attraverso Is vendita dei beni acquisiti dal concordato, dedotto I'hnporto dei crediti privilegiati a italic spew in peons.

La social avrebbe poi dovuto offrire ai caeditori non adeuenti all'iniziativa il pagamento, se del taco dilazionato, di usa percentuale dei Iota crediti, variabrle tra i1 40% e Is peaoeatuale indicate dal commit sado giudi isle, giustifpadosi 1'evendrak ridntione' riepetto alb quota atimata dal commissaio con la ccrtezza dell'impegno, all'uopo

Non v'e d ubbio the una sigma sohadone, pur non pacifiamente amnrissibile, avrebbe oonwnque poteuo soddisfare una pluraliti di a sigame, a cwminciare da quella di assicurare tempi rapidi e pima Marti di welts da pate di tutu i creditor -garantiti dal pagamento di una percentuale minima, comunque superiors al limits di kip. -

Ma in reahi, all'essto dell trattative intacorse trs i soggetti interemati, it piano avrebbe ass unto ben diversa fisionomia.

It 22 aprrle 1992 l'Aw. Casella inviava at prof. Capaldo um berm dells poasrbile missiva deadnats agli otgaoi dells procedural.

Dalk diffemme intaeonenti ua la bona e Is versions ufficiale die sarebbe state ediettivamente invites 11 27-5-1992 1 agevole desumere gil intendimcni i dei proponenrti.. Nees prima e non sells econds cormipsiono iufmti rlferimend al "r1aaretto e alb tie traiarazione ell siatema ski Consarzi Agrari Provincials, in mode dal coerservare e rivitalizzsre stnementi idonci di consulem a di coopeazione a favors degli agricaoori, in una p va di solidarieti a di salvagmrdia di pubblici internal, in siatonia con gals orunt:amend manifeaatisi in cede gove rnativa" ed encore solo walla prima t proms b possebilitl di aggitntgere die il prezzo proposto "i alb stato suticiente a garantire


II "piano Capaldo", nella sua ultima stesura, aveva suscitato le critiche non solo degli ex commissari governativi ma anche dello stesso ministro dell'agricoltura.

II prezzo offerto per l'acquisizione del patrimonio Fedit, deciso da Pellegrino Capaldo, non era stato frutto di elaborate stime risultando the questi aveva dato, a tecnici dells Banca di cui era presidents, I incarico di elaborate varie ipotesi the, tenendo mute delle spese in prededuzione e dell'ammontare dei crediti . privilegiati, deterniinassero 1'ammontare dell'offerta in relazione alla percentuale di pagamento dei crediti chirografari.

Nello stesso periodo si palesava I'interesse di No Greco alla definizione della procedura esclusivamente con la vendita in blocco di tutti i beni della Fedit ai partecipanti al "piano Capaldo".

La conclusione del tribunale era frutto di alcune circostanze. emerse a dibattimento16.

l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e in prededuzione, nonch6 I'attribuzione ai creditori c hirografari delta percentuale di cui all'art 160 LF .. ".

Pertanto gii net mesa di aprile, contrariamente ells aspettative dei commissari governativi, era state scartata I'ipotesi di una societal formats attraverso it conferimento dei crediti nomad quella di uaa societal disposta ad assumere tanto it concordato Fedit quanta quello Agrifac Loring, ed era residua's l'ipotesi Bella costituzione di una societal formats dei msgginn crediton•con c le detem into, aperto alla partecipazione degli altri creditori, e destinata a rendersi cessionaria dell'attivo di Fedit ad un dato prezzo..

D'ahro canto risulta chiaramentc the i proponenti non intendevano garantire n~..il rispetto di perc entuali minima in favore dei chirografari ne effettive proapettive di rivitalizzazione del sistema dells cooperazione a favore degli agricoltori".

u Scr veva U t: sale sal past= "E' penaltno atgadgartivo osier ware come um siffatta iniziativa, die par determine una press di distanz• da pane degli' ex -commissari, non fame valsa a ridimensionare l'interesse del Presidente Greco, it quale, proprio come promesso, avrebbe depositato la semen= di omologa a ottobre, dopo aver atteso la forte dells cordon, e in data sentenza non solo avrebbe rilevato la suasisteaza delle condizioni ii per I'omologa, ma avrebbe anche f tto =no dells proposta Casella.

 

In6tti i commissari avevano da tempo nominato una commriasione avente it compito di venficare i bilanci di Federoonsorzi del 'uhimo quinquemuo.

Si trattoria di una moult da un lato doverosa, a fronte dell'azione di responsabditl da talumo

intrapresa condo i prec edend amministratori, e dall'altro scivolosa, giacchd riachiava di pone in lute In cattiva pregressa geatione e 1' ilitI deft contabilitil, cis due avrebbe pro far venire meno le condizioni di m volezza c di corona tearda deft contabilith necessarie per 1'omuloga.

Orbene, in tale proapcttiva, In nominal di un ulteriore tomponeate deft commission da pate degli organs della procedura non avrebbe potato the agevolare it diffaimcnio del[e conclusion: ed in effetti, in conseguenza della nominal del pro£ Carbonetti, avveauta nel.mese;d i maeggio del 1992, i lavori della oo®misaiooe si sarebbem protratti fu a at norm del 1993.

at volts delineate un 'Marion collegamento lo sviluppo favorevole deal procedura, incamminata incluttabWsenie verso Is vendita in blotto, e

it

Pr             a Greco, the fungeva da giudice delegato.

Lat decisiva.riprova di tit si trae daft vicenda, in apparent' insignifrante, ms.per quest Canto pih inquietante, delt'istanza del 27-5-1992, presentata al dot. Greco dai commissar governativi.

Costoro, pur avendo compneso quale pnga stave prendendo la procedura e valutat l'opportmiti di "uscire in bellezza", dovevano pur sempre approvare un bilancio chi avrebbe saacito la peudsta del taphole.            .

Easi si poser* dunque fi problenm se far luogo o meno ally convocazione di un'assembla ai fins dells means in liquidazione della Federconsorzi.

Si is gii vista in precedenza come dopo qualche oscillazione essi avessero deciao alla fin' di rimettersi ally decision del giudice delegato, inoltrandogli l'istanza con la quale, put prospeuando di non ritenere necessaria la convocazione di un'assemblea, chiedevanc nondimeno 1'autorizzazione del magistrate per l'eventualiti the gnst'ultimo avesse inn= reputato doverosa l'assunzione di provvedimenti liquidators.

Peraltro contestualmente all'approvazione del bilancio essi si dimisero dall'incarico, ritenendo esaurito f loro con>pito, per cui non si interessarono pin dells risposta del dots. Greco.

Lo stead 27-5-1992 veniva ufficishoents presentato it piano Capaldo.

In questo modo venivano ad intrsecarsi due diverse situazioni: da un lato si esauriva is prima Ease del commissariamento con le dimiasioni degli original commissari, the avevano condotto Pederoonaorzi all'ammissioae al concordato e the tra molteplici difcolti l'avevano gestita per circa un anal; dall'altro si delineavano gli scenari futuri della procedura, implicanti 1'omologa del concordato.

In tale qualm fl Presidents Greco, due, avendo atteso Is cordate, aveva moatrato di ritenere 1'omologa un approdo auto, essendo altrimenti an fuor d'opera qualaiasi indugio, ai tout alone mans 1'insidiosa istanu dei commissari, incentrata suns ne ccasiti o mono di provvedimenti liquidatori in 'pendenza di concordato, Is quale avrebbe potato

9gW progetto

Il problems non era tanto quelb puramente accademico deft necesaiti di un'asaemblea, quanta quello di scongiurare b denuncia ufficiale di una situazione fiinanziar a tale da impome ptovvcdimenti liquidated.

Ed invent in sede di asseambla si sarebbero potud profilare g ravi contrasti to i sod, i Canard Agrari, non tuns nelk medesime condizioni.

Ma inside ben raggiori sarebbero potute annidarsi net fatto the Fcderconsorci gii si trovava in steno eg commissariamento, in quanta fi Ministro aveva a suss tempo ntem:to di dover esacitare i poteri a lid demandad, coaicchd sarebbe unto coerente due b steam Ministro decidesse di dispone antonomamente la mama in liquidszrone, dando cost corao, in vise di quanta proviso daft legge 400175, ad ua macadam di liquidazione costa ammmiatrativa.

Per proprio convincimento, espresso in Are cueoartanze„ fi Preside me Greco mostrava di candividae l'opinione di graati, andie in pendenza di concordato preveativo, riuenevano neccuaria V concomitance deibera assembleare di =ma in liquidazione.

110


Casella di testo:  Casella di testo: 111Ed allora qualsivoglia sus prommcia sarebbe potuta risukare assai paicolosa, per lo memo fino a11a sentcn di omologa, allorchh la.procedura di concordato avrebbe assunto stabiliti ed ogni doglianza si sarebbe potuta se mad dedu a con l'impugnazioae dell* aentenza. I1 risultato di tutto de fu the per intanto II dots Greco amine di p ovvedere.

Quando net mese di luglio E nuovo commissario Piovano, avendo appteso dell'eaistenza• dell'mtanza, si prese tb al magistrato per chiedere lumi, II dolt. Greco Is estrasse dalla borsa, ptiva di atteaaziot i di avvenuto dkpotuto, e slick restitul, aeaompapando it geato con la Sane: "bans riconsegnata istanza rituals" e sollecitendo II commissario a ripresentarla in future), mrredata dal parere di un esperto, the egli steno, come detto, indict net pcoL Florian D'Aleasandro.

II dolt. Piovano, is ad auendibilith sal panto it indiscutibile, posto die to stesso Greco, dopo aver aostenu$o nd torso del primp interrogatorio di non rioo rdare 1'episodio,.in una sum:saiva dneosanza a anche al dlbattimetno In ha nella soaanza.conformiseo, prose atto di quanto indicalogli dal mho e formula ricbiesa di paten al proL.D'Aiessandro. it quale solo net mese di settembre deposits tin propdo elaborate, conte nente una . data risposta al quesito proposto.

Ma a: questo panto Is causa di omologa era ormai stata trattenuta in decision a lot sentenza save per essere pubblicata ne in futuro si suebbe pia posto it problems dells convocazione dell'assenablea.

On, se 0 dolt. Greco preferl non pronunc iarsi, cis significa the avvertiva un peericolo,. i1 the val quanto dire die temeva di non poser giungere all'omologa.

D'altro canto un siffatto timore pus spiegarsi solo in quanto 1'omologa costituisse per.lui un obiettivo programmato e auspicato, cis the certamente non pub final rientrare nella fisiologia dell'macizio della funzione giudiziarat, neutra nei find. • -               • Ma se II dolt. Greco tendeva all'omologa, altrettanto dove dirsi per ii prof. Capaldo, it cui piano in tanto avrebbe potuto attuarsi in quanto it concordato averse seguito 11 suo torso. La convergenza di interessi tra- i due non rappresenta, come si Z visto, una noviti, essendolasi gih riscontrata in ogni fase e permanendo anche in quests, in cu i pure i commissari uscanrti avevano assunto una diva= posizione.

Sennonchi it doff. Greco non mirava solo all'omologa, bend pith propriamente alla vendita in blotto, esatamente come ii Capaldo.

Quest'ultimo per sus stoma ammissione ebbe modo di incontrare, unitamente aIl'Avv. Carrells, 0 dolt. Greco prima dell'omologa, per illustrargli i contenuti del piano. Tenuto conto delle fasi del giudizio di omologa, l'incontro dovette avvenire tra II giugno e II luglio del 1992.

Grime, in quo! medesimo lasso di tempo II magistrato ebbe occasions di chiedere al pro£ Carbonetti un padre sulfa propose di vendita in blotto e sulfa congruith del prezzo rispetto al valore di slims del patrimonio.

11 prof. Carbonetti, cud la proceduea aveva fin dal mese di maggio fatto ricorso, sia quale aomponente dells catnmissione incaricma di esaminare i brand degli ultimi cinque anti prima del nto, • sin quale esperto in malaria bancaria; onde ottenerne tut panne sidle modaliti di cession della Banco di Credito Agrario di Ferrara, mice a disposiziane del magistrato due brevi relazioni in data 30 giugno e 22 luglio 1992. -

Nei the.* pond, cold gtralifipbi.daBo stesso redattore, II predeuo si diffuse nd primp caso sal rapporto tra i valori di Mats* attrt'buiti al paariamnio e II pneao indicant tells letters dell'Avv. Caadla, e nod se condo sal rapporto tra lo stesso preao e Ia.slima coutenuta nella relaziooe del commissario giudizhde.

E' essenziale notate non tanto it contenuto dei due pared, quanto I'epoca, auccesaiva alto preaentazione del piano, coma all'incontro intervenuto tra II Capaldo e II Presidente Greco ed antedate alb semen= di omologa.

II significato neppur troppo recondito di tali fatti i the it dolt. Greco, Dine a voter giungere all'omologa, avrebbe voluto tiovate i! modo per pronunciusi gii in quetla cede a favore del piano Capaldo, di cui aveva a suo tempo atteso I'ufficialhmazione, ma si trovava in difficolsi a canna dell'enorme divario tm le afro.

E d'altry canto 0 magistrato non avrebbe potato deprimere la valutsaone dei beni, giax6E altrimenti avrebbe torso II rischio di ritrovarsi senza 0 40% per i chirografiri, t rio per I'omologa, tanto pi0 the in base alit ultimo valnbzioni del oommissatio giudiziak l'importo dei aediti privr'egiiati era sate potato cautelativamente a are 400 m iardL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La stessa sentenza di omologazione del concordato presentava alcune singolariti.

Osservava sal punto il tn'bunale che con la sentenza di-omologa il tribunale tendeva a smussare alcune asperiti formali come la regolaritit nella tenuta delle scritture contabili intervenendo quando non ancora. era stata depositata

la relazione dei commissari incaricati di verificare la correttezza dei bilanci- - delta Fedit;       . .

non teneva conto della mancata elencazione analitica ed estimativa dei beni e 1a mancan7a di un inventario;

dava atto che con la scelta del commissariamento si era, di fatto, sanzionata la precedente gestione di talch6 sui commissari governativi non sarebbero potuto ricadere le conseguenze della precedente gestione senza tenere conto che it concordato preventivo costituiva solo una delle vie di sbocco della procedure;

Di qui la swim di un parere non troppo impegnativo, ma costituente all'occorrenza un punto di riferimento.

E cite quei pareri avasaero avuto in concreto una funzione b dimostrato dal fatto the alcuni passi dells water= di omologa ne ricalcano pedissequamente il contenuto.

. Ma in tale prospettiva sorprende non poco the quegli appunti non fossero stati portati a coaoscenza degli altri membri del collegio giudicante " e neppure fossero stab espressamente citati.

Decisamenre aWrmante b poi ti fatto the i pared non siano stab successivamente rimennti tra gli atti dells procedure, ma traamesai al P.M., venuto a conoscenza di essi dale annotazioni relative alb liquidazioni di con:penai ai consulenti, dal commissario giudiziale proL Picardi, cite disponeva di una aua copis.

Tutto cis dimostra the esai avevano una funzione per coal dire domestics, in quanto destinati a costitmre, solo alt'0000rrenza, un supporto motitiazionale ad hoc per una decntione non altrimenti suffrageta.

Orduaque, an ti Presidente Greco, af'inizio disposio a soprassedere sn a cuni asps ti problematici di carattere formic, cite avrebbero potato octane all'ammiasione al concordato, a succwsivauwate mostratosi favore vole ad attendere >a Cordate, ors si poneva ii problems di colmare il gap its i valori, cif) significa, si nbadisce, dw eel. non mirava di cab a 66ersrai del peso di um procedure acomoda, ma a rage cds determinato e progtammato obiettivo, the Si di food di quells proccdtrra non sarebbe stab pangwbilc.

Cad vanrto incquivocamente apiegati g subitaneo interesse del magistrato per it piano Capddo, cod pow entusiasticamente accoho dei commissari usxnli e dalb stow praidente di Coldiretd, On. Lobianco, e it suit aform, coevo all's con l'intaessato, di create aeppur impropriamente condizioni favorevoli al 'accoglimento del'offata'.

112


 


dava atto che con la nomina della commission per la verifica dei bilanci i commissars avevano agito in modo da cercare di ridare funzionaliti alla gestione senza rendersi conto the il concordato preventivo . era stato richiesto dopo appena un mesa a mezzo dal co                                                                                           nto;

affermava, facendo propria la relazione di stima del commissario giudiziale, - e apportando ad essa minime variazioni sull'entiti del patrimonies, die con il concordato preventivo ai creditori chirografari sarebbe . stata .ripartita una •. percentuale non inferiore a170%;

non venivano indicate, se non in forma larvata, le modaliti di liquidazione del patrimonio pur facendosi riferimento all'ipotesi della vendita in blocco che avrebbe fatto risparmiare tempo e spese e si faceva cenno alla proposta dell'avv. Casella definite una mere ipotesi di liquidazione da coltivare . insieme a quella di una gara pubblica;

non vi era alcun cenno alla congruiti del prezzo;

'era stato nominato liquidatore del patrimonio la stessa Fedit;

era dato al commissario governativo in uno con il commissario giudi7iale, I'incarico di studiare un piano di dismission per cespiti.

• Da tali elements il tribunale deduceva die Is proposta dell'avv. Caselli non era accoglibile perch6 con essa non si soddisfacevano i requisiti di legge in ordine alla percentuale di soddisfacimento dei creditors chirografari anche perchi nessun tentativo di cercare nuovi acquirenti era stato fatta, n6 era states tentata la via delle dismissioni parzialii7.

 17 Scriveva sul punto g trlbunale: •Ora, In mamma ricers di nuovi acquirenti, none e la manifestant iraeazione dei proponents di non aninentare qua! pram, dace per rinultare rivelatrux: cans India infatte che g diffeiimentD dells acelta defnuriva fu null'altro the am eacamalage, volto a far al die I'accoglimento della proposta non condizionasse l'onto del giudizio di omologa.

113                                                                   (


II tribunate proseguiva, poi,-1'analisi degli atti successivi alla sentenza di omologazione del concordato ed in particolar modo soffermava la sua attenzione sul provvedimento del tn'bunale di Roma, in data 233.1993, con cui eta autorizzata. in vendita in massa di tutti i beni dells Fedit alle condizioni indicate nella letters di intenti presentata dall'avv. Castilla e suns‑

.. natur* -e. struttura dell'atto quadro con cui fu data - pratica attuazione al- . decreto dl autorizzazione ails vendita in massa del been delta Fedit.: In ordine al primo atto it collegio osservava che it provvedimento.fu preso:. malgrado 1'avv. Casella non avesse dato sostanziale risposta alle richieste dells procedura, the all'evidenza aveva riscontrato una discrasia non motivata, di chiarimenti circa la formazione del prezzo offerto rispetto al valore della massa dei beni; anzi apportando alla originaria proposta correzioni peggiorative;

senza che fossero tenute in alcun conto i rilievi critici del commissario governativo e di quello giudiziale, it quale aveva suggerito corpose

Cab pub non significa cite una siffatta strategia, put abilmente a'tuata e ovviamente avallats dallo stesso Presidente Greco, mostratosi ben coumapevole at dibattimento (e non si sarebbe potuto immaginare il contrario) delle differenti conseguenze derivanti dells mancand' di ua patrimonio sufficiente e dal mancato raggiungimento a vale, cioe net cored della liquidazione, dells petcentuale ficklest'', non sia affetta da rllegittimiH.

Infatti tulle le determinazioni sulk modaliti dells vendita, coeve o meno alla sentenza, non si sarebbery potato discoeune dal parametri di legge previsti per l'omologs'e dagli specifici parametri utilizzati nella sentenza, tanto mono net caw di una vendita in mama.

In quota, node inoltre, nonostante g6 sfoezi interpretat ivi a favore delta scelta, contenuti in a cuni peal acquisiti agli atti, a noaostante tahmii precedenti conform di giudici di monk', concanenti situazioni asesi diverse, non pub non rimarcarar I'incongnritit del conferimento at debitore di uua atcarioo the postuls it pe seguimento fiduciario degli interessi did credilori, okra cite di quello pu bblic istico, comu nque sottoso alla procedura, all'equ a riipartizione del riavato.

(Sit vale tanlo pia nel aso di specie, in c uui si trattava di cedere

um pstrimonio vasto ed eterogenco.

Nd sacebbe potuto soetene si, come inve a 5r fatto, cite In nornina di Fede coasorzi come liquidators a In venal" in blotto fossaro idonee ad assicurare um enorme rispsrnuo,

case in prima, al mancato comueaso si Iiquidatori, giacchf la procedura, a muss delle lid pe'denti a Belle eontpleeudti4 dells gestioue, avrebbe avuto comrmque ua diepcndioso decorso, graffito fra Pahro dagli oneri per il person ale.

In pralica la seaters di omobga segsava la via ed era una via send' ritorno.

Ma in fordo a quells via ad attendere vi era solo a,I prof. Capaldo`.

114

.:...,            .~,a          -,......... o..              .b, ............... 2.+                       ,s,,,– ,..


modifichc, n fu accertato lincidenza delle proposte di modifica da questi suggerite;

senza the fosse data risposta, benchi le osservazioni fossero state fatte alla presenza del giudiee delegato, all'obiezione di un membro del comitato dei creditori it quale aveva sollevato lincompatibiliti di due dei membri. . Sempre secondo ii tribunale, anche il provvedimento- - del 23.3.1993 presentava -singolariti,.con violazioni delle norme in materia dentate, che inducevano a ritenere che si volesse ad ogni costo addivenire alla vendita di tutta la massa del beni alla cordata rappresentata dall'avv. Casella18 a cis in contrapposizione al comportamento,. rigido e formic,



Casella di testo: 1° Scriveva sul panto il tribunale:" In buona sostanza, pur dandosi alto di molteplic i profili - di indeterminatezza delle proposta; quests vcniva accettata, sal rilievo delle buona fade del proponend, matte in assenza di qualsivoglia veuifica circa la congruiti del prezzo, venivano addotte labili considerazioni di ordine gcnerale, ritenute sufficienti a colmare il gap tra i valorL
Ma tale modus procedendi era gravcmanta lesivo delle name in materia di concordato e soprattutto idonco ad assicurare a quid proponenti di buona fade un vantaggio economico di proporzioni -almenb in teoria- enormni, non compensato da alcuna soda garanzia a tutela dells par condicio cseditosmn.	.
Ed invero, si Z gib rilcvato come il patrimonio fosse stato stimato p11 di 3.900 miliardi e come detto valore fosse stato recepito nella sentenza di oniologa.
Cie signifies che gli organ dells procedure avrebbero dovuto perseguire Is tendenziale realizesone di un siffatto valore e non avrebbero potato legittimare una liquidazione the 
Casella di testo: in parteuza era desdnata ad aasicu:are un ricavo di gran hmga infariore.D'altro canto con il provvedimento del 23-3-1993 si definivano le vex* modalitI della WMdazione, ad integrazione di quanta disposto in sentenza, con la conscguenza the i parametri delineati in queat'uldma non sarebbero pomti mare diaattesi da un prowedimento the all'omolaga si a rrelava fimzianaimente.

N6 rileva it facto the in lira di. pnncdpio il concordato non sia soggetto a •revocazione nel casts in car non venga eiettivamente distrabuita ai chirog<afari, a seguito dells liquid ne, in percentuale minima del 40%: infatti un costo b prendere alto dei ric*vi in

concxeto ottenud ed un altm, ben diverso, t precludere fin dall'inizio opal pe                    iliti di

nealizzare un niaultato migliore.                                                                                                 

In moms, avallando la proposta Gpaido, il Tdbunale viola it combinato disposto degli acct. 160,181 e 182 LF., eneando a priori e senor akama stain giustifpnone le candizioni perchE in cede di concordato non fosse a ata Is massima perc ntuale pansibi e e apple quells minima presaips.

Non pub d'altno canto value I'es+cetmotage dells surrettizia done dells fare deU'omologa da quells dell deintiva definizione delle modalitl di liquids:done, sumo die In stemma menzione in made di omolop dells proposes Casel a fiasco per rivelare una strategics preorduaazione, is assents di qusiaivaglia sooeeasivo teatstivo di trovare propate commend ed a frame del progn:saivo peggioramento del contenuto economico di quells Imposts, tale da non cammttire neppune it ram data paranoiac del 40% per i chirografari.

Ed in teatd delle due Puna.

115

 

O effettivamente it valore di mercato del patrimonio era insufficiente ed agora se ne sarebbe dovuto prendere alto ai fini dells detaminazioni di competenza del Ministro o dello ateaso Trlbunaie fallimentare, oppure quel patrimonio aveva un valore ben superiors, it the avrebbe comportato deterninazioni assai diverse a tutela dell'intero ceto czedborio.

Si bath ancora cite le argonnentaziaoi addotte dai Tamale net decreto del 23 -3-1993 al fine di colmare fi gap risultano improponini i, poichi prive sul piano probatorio di re ale gin oae e Waste an mere congetture, in aseeu di qualsivoglia valutazione peritale circa Ia dinamidie in come ed ii loco aignifiato nonch6 circa 1'efli ttiva praticabiliti di una vendita in blocco.

N6 potrebbe dins the i proponenti avessero offerto validi appigii, nulls di concreto e di preciso eateado mg state allegato, se si prescinde da talrme consideration assai generiche . edcvaneaccnt, oouteante none noraaiva del 28-1-1993..  ..              .

Per condo fi Trnbunaie disponeva di valntaziona di aegno opposto, avendo II Dario siv#agilt ea..g cieato_ eel perwe del febbraio .come la, nisi :_del tueresto.01mo1iliare non si pro s come un date tale da' rivesare sulfa- procedura cor~egiienze
necessariamente negative.

11 paten del comitato dei creditors, of to che'infidato dal confitto di interessi, appariva invece fondab, sotto vans profrbi, su valutazioni superfieiali o addirittura surmenizie, come tali qus ifipme, in buona soatanza, anrrhe dal oomndseano giudizaale.

Baba del reeto agli oc hi fi fatto die si fosse addivenuti ells vendita in.massa, scum aver: in alcun modo valuate is concrete fiathbrlith a convenienza del piano di vendite frazionate gil elaborato dal commiseario govemativo Piovano a addirittura aeon aver proceduto a qudl'asta the pun era state evocata nella sentenza di omologa, quasi the Is cessione alla oordattpromossa dal prof. Capaldo fosse una soluzione obbligata e priva di alternative.

N6 potrebbe value it semplice fatto the nessuno eel frattempo si fosse fatto avand , nonostante la notoria pendenza delta proposta dell'Avv. Caulk, giacchb sarebbe stab compito degli organ dells procedura cream con ogre mezzo ed anche con la dovuta pubblic ith in Italia e Wester() le condizioni propizie all'affacciarsi di offerte a ntagoniste e concorrenzialL

L'ioteaogativo principe the allora ci si deve porre t perchi mai, nonostante Is mancanza di chiarimend sul contenuto economico dell'offerta e nonostante la sua evidente e progressivamente ancor pit marcacata inidoneitl ad assicurare almeno fi pagamento del 40% dei =edits chirografari, dovesse comunque accettarai la proposta Casella e dunque procedersa ails vendita in blocco a quel determinato pram, rinunciando a priori alle possibfiit6 di =limo riveniend de vendite frazionate.

La pretest flessiibi its dale norms the regolano la procedura, in concreto ualizzata per giustifiare la scelta dells vendita in blocco, in realdl fortemente conaoindiata, sarebbe polite ancor meglio sperimentarsi con 1'attuazione di un congas) piano di cession, hbera dai condizionamenti formali tipici dells procedura fallimentare: se I'avvertita spinta innovativa fu intesa unidirezionalmente, cis dipeae dunque solo dall'esigenza di assecondare l'intsreeae dei proponenti, anche a costo di forage le norms.

Non 6 del resto an caso die quella iewibrliti fosse state riscoperta solo con b sentenza di omologa, dopo die nella prima fase it Preaidente Greco aveva mantenuto un atteggirmaento a dii porn rigoroao, anche a casio di pregiudiare irrimediabibnente Ie social partecipate, di fatto riducendo al ninimo i ass di autorizzazione ails cessione di cespiti, pun ridiiesta a gran voce e a pit riprese dai commiasari govemativi, sempre rimasil acme risposta, perfino dopo die net matzo del 1992 it Fred dente aveva aegnalaio la propria intenzione di attendere Is condata, coat mosirando di non essere in fin dei coed hoppo interaeato ado celeritL

D'altro canto non vi era la necessit6 di accogliae per forza di case proposta Capaldo. Una calla vaifiatane, alb Nato degli atti, l'inadeguatezza rispetto ai valori pas imoniali recepiti Delia aeaasnza di omologa, cosdtuente la Legge base dells procedure, ben si sarebbe points paoodere um strada divensa, edtrc            to nspedendo 1'offwta al minas e, coal
ratio a modifard.

In teeth rl asatems defile vendite frazionate avrebbe determinate m prolungamento dei tempi ed un armaento drib spew: ma si traitave pun aempre del fisiobgica sviluppo di ma procedura c0000rsuete, die, si bads, non avrebbe dovuto avers dteriore torso Bib per transom limits di forma e•aoatann.



tenuto fino ad allora nei confronti dei commissari governativi the avevano preferito dare le dimissioni non riuscendo a continuare proficuamente nel loco compito ovvero erano giunti allo scontro diretto con la nomina

dell'avv. Letters

In ordine all'atto quadro, autorizzato dalla procedura a stipulato in data 207.1993; tn'bunale osservava che non aveva c ostituito elemento meritevole di. considerazione negativa d fatto che la societh, pur avente ad oggetto esciusivamente Is gestione ed it realizzo di quarto provenience dal concordato Federconsorzi, fosse costituita solo dai maggiori eseditori e: che in concreto ne fosse preclusa la partecipazione agli altri, .stante l' insostenibile aggravio derivante dal conferimento di nuovo capitale di rischio e dalla sottoscrizione di onerosissimi patti parasociali implicanti la disponibilith di ingenti finanziamenti pro-quota; in particolare non aveva suscitato allarme che della nuova society non facesse parte Agrifactoring the della Fedit era la maggiore creditrice e che era impossibilitata, stante la

Inoltre va rimarcato che nelle vane proposte dell'Avv. Casepa non si era ma correlate 1a cxssione atla stipula di un unico auo, ma si era sempre prospettata I'eventualitI di phi atti e perfno quells del conferimento di mandati irrevocab0i alla Ada. societal, 0 the avrebbe comportato 0 protrarsi della procedure per un tempo non _ agevolmente propunniabile.

Per converso andie net caw di vendite frazionate sarebbe potuta assicu arsi•una maggior rapiditi mediaide un oculato accorpameato di bed, del resto prospettato fin dall'inizio, sopn+ttutto con riguardo aghi immobili, dai consulenti nominal dal Tnlbrmale. - NE pub sottacersi the, a data del commivario governativo Pi ovano, net corso dei meal erano prvenute a costui avariate richieste per una moltitudine di ccapiti, anche di gross* oorsistenn, II die avrebbe potato far sperare in un buon realizzo in tempi ragionevoli. Quunto poi ale spew, in teal del notevoie lisps ado non ha alms risoontro, se rapporbta ai valori in gioco in quests gigantesc a procedural.

Non t un c so clue fin dall'inmo fosse stato programmato un importo di spew e di open ripartib in pia anni a clue a distanza di tempo in vendas in massy non. a vesae ludo in modo drastico riapetto al tootle, peraltro ancora contenuto ciao Is provision original. In condusione deve ritenerai die l'autorizzazioae apt vendita in mama rappreswtb per in procedura di concordato preveotivo un gavtasimo wbrr% poiche Ieghtimb, in violazione di legge, la aueceasiva =done di sued i beai spa a s renda social ad un prezzo puramento teorico di 2.150 mtliardi, in realti vistosamnte e iagicstifcatamente info:lore all'effettivo valore del patrimonio, coal come atimato, e comunque i    ciente a quells data ad asaimuare ai creditori l'eiogazione di una percentuale pan almeno al 40%.

117                                                                   Lit


sua ammissione alla procedura di concordato preventivo, a prenderne parte per la assunzione di rilevanti riscbi.

E non era stato un caso, secondo it tribunate, the la presidenza della nuova societal fosse affidata a Pellegrino Capaldo a che del Consiglio di amministrazione facesse parte quel Francesco Carbonetti che, solo un mese prima. aveva depositato it proprio elaborato sullo state dei•. bitanci - delta Fedite che:neL-luglio 1992.aveva redatto due rapporti informali; suincarioo di No Greco, relativi al rapporto tra prexzo offerto e -valore dei beni -da cedere e the tuttavia, interrogando la sua coscienza, non. aveva -ritenuto sussistere alcun conflitto di interesse.

Conflitto di interesse che era stato, secondo it tribunate, ben presente a Ivo Greco it quale, unico ad avere un interesse, aveva fatto scomparire gli elaborati presentati dal Carbonetti, pur avendoli utilizzati largamente nel proprio provvedimento di omologazione del concordato preventivo, al fine di gettare ombre sul suo operato.

In ordine al contenuto del provvedimento it tribunals riteneva the fossero menitevoli di esame essenzialmente i seguenti aspetti

"l'oggetto:

Sul panto ii..gollegio riteneva the vi era differenza tra I'oggetto, indicato nella proposta fatta dalI avv. Castilla e quello indicato nell'atto quadro; nella prima si faceva riferimento a tutti i beni indicati nella relazione particolareggiata redatta dal commissario giudiziale Picard.' mentre nel contratto quadro venivano pill genericamente indicati tutti i beni, comunque esistenti, alla data del 30.11.1991; si trattava, secondo il tn'bunale, di una anomalia sotto un duplice profdo: quello, in assenza di un inventario dei

118


Casella di testo: 119Casella di testo:  beni dells Fedit, della individuazione dell'oggetto del contratto perche in esso si faceva un doppio rinvio per it richiamo alla relazione particolareggiata the a sua volta rinviava, sul punto, alle relazioni degli esperti;

quello dells indeterminatezza dell'oggetto non potendosi sapere a quale cespiti si facesse riferimentoi9. . . . La conseguenza -fu, secondo . i tribunate, che d prezzo rimaae. imttnutato... Walla proposta e nell'atto quadro mentre i beni ceduti. avevano avuto un incremento (non aveva rilievo I'entiti dell'incremento), net poteva . giustificare it mutamento dell'oggetto la tesi sostenuta da No Greco dell'interesse dells procedura all'accollo di tutti i beni in capo alla societi cessionaria perche era lasciata alla facolti di questa ultima .di chiedere it trasferimento di ulteriori beni se e in quanto di interesse della stessa societi.

le dilazioni o rateizzazioni.                                                                                                                . .
Secondo ii tribunale, appariva evidente the d meccanismo della rateizzazionc, peraltro contemplato fin dalla prima ora, avrebbe avuto 1'effetto di differire I'acquisizione del corrispettivo da ripartire tra tutti i - creditori, net contempt) .riduc endo sensrbiimente I'entiti del prezzo, dal quale sarebbe dovuto detrarsi
un importo corrispondente alla fruttuositi del . , denaro net periodo intercorrente tra la pattuizione e iI versamento _effettivo.

Di qui 1'affermazione che ii prezzo della cession era                       solo per questo di.
poco superiore a f.1.900.000.000.000.

le detrazioni.

" L'elegaote traaazne de la mataia e le sue implic azioni sul piano c ivilis6on non Sono ri evanti in questa cede came. deco lotto steno tr>'buoale per cni si soprassiede alla sua trattazione.


Casella di testo:  II tribunale osservava che nell'atto quadrat erano previste svariate detrazioni, corrispondenti al ricavo delle alienazioni gilt effectuate nel corso della procedura.

Tale previsione era totalmente ingiustificata30.

La natant giaridics e la struttura dell'atto quadrat. -

Sul punto it tribunale dava atto, per quello che poteva interessare sotto d profile :penale, the la natura deflatto quadro era di. di6c hie collocazione, anche. se emergeva come date certo la sus natura vincolante stabdendo esso un prezzo globale e 15mpegno al pagamento alle scadenze c &nvenute, e

zD Scriveva sal punto it trrbanale:" Nessuno in effetti ha saputo fornire un'adeguata spiegazione di tale scelta, del tutto pretestuose ed a posteriori essendo risultate le argomentazioni del prof. Capaldo, escusso sul punto al dibattimento.

Va infatti considerato che ti valore del patrimonio era fiutto di una stima, per giunta formulate in termini prudenziali.

A fronte di lib II prezzo rappresentava o avrebbe dovuto rappresentare tendenzi almente un data onto, junto per questo, secondo i proponenti, apprezzabie nell'ambito della p            .

Ma quel prezzo, come sib gilt veduto, era stato formulato nella percentuale del 55% del valore stimato nella re/mime particolareggiata e dunque avrebbe dovuto e potato rappresentare nella stessa perccntuale tutti i cespiti stimati, di cui si sosteneva esaere incest() un reatizzo pari alla stima.

Se b coal, non si vede perchd mai dal prezzo totale dovesse detrarsi t'importo effettivamente ricavato delle pnec edenti alienazioni e non invece 'ma comma path at 55% del valore attribuito nega .stima al cespite gil alienato a c omunque una soma= percentualmente corrispondente al valore di quel ceapite rispetto al totale.

E cib, si bath, non aveva una nievanza puramente teorica, ma era destinato ad infuire senarbgmente sat valore economico dell'operazione, in quanta dd 'cventuale surplus ricavato non avrebbe fruito la massy dei = Mori, bead esclusivamente SGR. Ia cuoostanz= appare tanto pill significativa, se si consider= the it meccaniamo detle de irazioni non era contemplato nella prima proposta Casetla del 275-1992, ma comparve solo nella letter del gennaio 1993, quando era mini chiaro the la procedura aveva autori a ate nelle more alcunc ce ssioni dalle quail enrno derivati ricavi addirittura supeciori al valore di stint dei cespiti mamba

Ed allora is previsions dells deco one finiva per assicurare ai proponenti un tucro ingivati&c ato, non pit legato Wales tipica di un affare di quel were e neppure comegulto con Is partecipazione auiva dells social, ma semplicemente somata) ai creditori.

II mcccanismo delle detrazioni era peraltro destinato a produtre ulteriori, non meno gravi conseguenze per la procedura di liquidazione e net contempo rilevanti benefici per SGR. Infatti, dovendosi computare le detrazioni diredamente sulfa prima rata (e non sn qudte successive) ed armada II lord ammottare superiore al'impotto di quests, nulls is society cesatonaris avrebbe dovuto per it memento sborsare, mentre II residuo, produttivo di irrterasi, sarebbe state palate in detrazione dills aeconda rata.

AII'evidente vaataggio per SGR faawa in tat modo nacontro un'allarmante mascanms di liquiditb, naxssaria invece alla Liquidazione per provvedere sollecitamente, secondo i plaid, al pagamento dei c reditori privilegiati.

 

 
'lA _ `ti`•gx .•"     •~    1.        - 'hat' "n3a~s. 4`41i`5."tCF~`w•L3. 3-.'4~ 'Ra+-SR.                            ape~~ s3. .a asl. a~, w~`.a             a ..              A3^1

. ,1g ,....................... aa.~'~. ~:~ ..1•Y                            o `°                      R :.., ,~ n: ..ti.v     ,,~ . ~ ^i. 4,l. ... L.S^.                  ..                  ,                  .,. ...                                                                   -


contestualmente l'obbligo della cedente di. trasferire la propriete dei beni facenti parse del patrimonio della Fedit a richiesta del cessionario con le specifiehe modalitil da qucst'ultimo indicate.

La fonzione dell'atto quadro.

II collegio, dall'esaxne delle singole clausole contenute nell'atto quadro, traeva g convinciniento the questo non aveva la funzione di. trasferire ad.tan term acquiienfe Ia masse dei lien delta procedure, ma gitiffa di mettere a. disposizione del terzo 1'intero patrimonio della Fedit con lo scopo evidente di liquidarlo;

scopo the si concretizzava nella privatizzazione della liquidazione determinando una sorte di "cessio bonorum" di secondo grado, dissimulata attraverso 1'artificiosa nomina di un liquidatore apparente, nella persona dello stesso debitore, volta ad espropriare la massa dei creditori, a vantaggio di una sofa pate di essi, delle effettive potenzialita di realizzazionen.                                                                                                                                                 .

21 Scriveva incisivamente collegio:" Abilniente mescolate qui a                               alcune clausole assumono a tal fine valore decisivo.

L'atto quadro avrebbe dovuto assicurare, a rigore, In cessione del patrimonio ad un 'soggeuo terzo, nell'ambito della procedure di liquidazione affid:ta al controllo degli organ a cis deputed.

Carrispondentemente esso non avrebbe potato the regolare it trasferimento delle attiviti, in . ad la pioc edura avrebbe dovuto risolverai.   . • Ma in real* al di ll dells prevision di singoli e suc cessivi atti di trasferimento, era parallelamente aontempiata la posarbrliti per la societi di indicate come acquirenti soggetti diversi da no steam ovvero di ricbiedere mandati irrevocabili per la mats, mandati al cui rllsacdo Fedacoasarzi era immediatamente obbligati.

C"ib coneente di comprendere come la finatith dell'auo non fosse quells di regolare la cxmiate dei ben in biooco, ma quells, amid divers:, di animate ad un sog gesso term, d teodoo aequirente in bloeco, ua'ampia !them di szioae, deatinata in via immed eta a tradursi nails seeps delle modality di adeorpimento da pane del ceder' (una sort: di obese faco>dtiva con sceha rime= al creditore), e in via mediate a risolversi aello svolgimeato sic et simpliciter di im'attivitl liquidatoria in pmprio, volta al trasferimento dei cuspid ad alai soggedi.

Cad si spiegs in particolare die, nonoatartte !'eactusione ddl'immediato effetto trasiativa, la gestione dei beau davesae paaaare immediatamente alb social a die appunto queat'uhima, prima ancora del traaferimento, poteme direttamente pros urarai un acquirente, al quale trasferire i ben su mandsto o farli trasferiie da Fcdaconsorzi.

121                                                                        v,`


Casella di testo:  La sorte del dipendentL

La vicenda dei lavoratori della Fedit, secondo it tribunale, era uno degli effetti esecutivi dell'atto quadro alts confermavano la sua vera fmalita e cioe

A ben guardare In fimzionc economico-sociale dell'atto quadro, apWarentemente mutuata sia da qudla del contralto preliminare die da quell della cessio baaorsam di cui Wart. 1977 cc, ad certamente l'avvicinava non fi trasferimento benal In mesas a disposizione,

anche su mandato, dell'intero patrimonio, era solo quella liquidatoria, ate invocata da. chi dell'atto avrebbe voluto riaffermare l validitb, non avvedendoel cbe per tale vl si aarebbe.dovuto invece gamete ally aobaione oppoata.

iafati, oonatde amdo audit it fasts die Federa                    ai era; nit* surrffitieiansante nominata
liquidators di se stessa
(cam die non era stato nominato alcun liquidatore) e die Is pretesa =alone in blocco non si sarebbe risolta "also aclu", c agevole concludere the 1'atto quadro era 'volto a sancire la privatizzazione dell procedura di liquidazione, in pratia . determinando una sorts di cessio banorrrm di secondo grado, diaaimulata attraverso l'artifdiosa nomina di. un liquidatdre apparente e volts ad espropriare In mama dei creditori, a vantaggio di una sola paste di into, dells effettive potenzialitb di realizao. Tutto questo si poneva in contrasto con le norms deflate in materia dalla legge

billi tare; oomportando l'effetto di rimettere la liquidazione nene mani di uia sog getto non nominato formalmente liquidators a non soggetto al . controllo degli organi della pmeedun ad dells massy del cxeditari, in nome dells quale l'attivitil liquidatoria sarebbe dovuta avvenire.

In sostanza l'atto quadro si collocava non solo al di fuo ri dei contralti tipici, ma anche at di fuori dal pur elastico schema contemplato per Is liquidazione concordatizia.

L'aggiramento delle norms, insito nel mecanismo escogitato, era tale da dar luogo di per se ad una nullull diffiicilmente emendablle.

Sotto ii profilo penale una siffatta nullity tuitavia non sarebbe stata di per se dlevante, se non si fosscro prodotti ben altri effetti.

Si consideri fry 1'altro the ratio quadro veniva a realizzare quanto in precedenza nelle vane lettere dell'Avv. Castilla era stato solo adombrato o tutt'al pith sussnsato, sconfessando dal punto di vista strutturale t'idea steasa dell vendita in blocco.

Ed Z singolare the della stipula di un simile atto di carattere programmatico si fosse fatto cenno gib atl'indomani dell'autorizrazione resa dal Tribunale con it provvedimento del 23 - 3-1993.

A ben guanine, quegli effetti benefici die, quanto a risparmio di tempo e. di spese, sirebbero potu i disccndere dally cession iatantanea del patrimonio, sarebbero stied invece vanificati dally previsions sia di una dente dilazione di pagamento, sia soprattutto dall'esch>sione. dell'immediato effetto traslativo, the avrebbe imposto i1 m ntenimemo dell struttura liquidatoria per un tempo in realtil indefinite, it ditto in un quadro d i incerteaa derivante dale. lid pendenti, attive e passive, e dalta sorte del cespiti non inchisi nell relaziane par ticolaeggiata, In cacti cession era stata Timms all voles di SGR, e con la consapevolezza the comunque iT carico degli oneri sarebbe in gran pane dipeso dal custo del personals a non dale spew procedural in seiiso strata,

Valutnndo dal redo i fatti a ritnoeo, vs sottolineato come i trasfenimenti, in attuazione dell'atto quadro, sarebbero poi per la gran parse avvenuti con it mecca idsmo della diretta cession da Federcousorzi a teal, nasal pid vantsggioao anche dal punto di vista fisale, e sarebbero stad drluiti in un hmgo lasso di tempo, a discrezione dells cessionaria, non aasoggettata a neaamea precise 'cadenza e Canto mono vigilanza.

Ed allora dove ni"badirsi die I'atto quadro non garant iva at6tto d rispetto di tempi certi, not Si p estava ad ameoondare I'esigenza di SGR di aapettare D momeruo pia propizio, per non graysrsi di beni (e del relativi anal fieab") an non qua ndo fosse pasaibale l'immediata rivendita.

CSb sipifica the le giustificazioni addotte a sostepo di una scelta Canto innovadva non avevano un male coatenuto, mentre Marro era I'abbattimaao del valore dal patrimonio.

122

~. ~rt v                                                                                                          -                                --•                                ~•:a~1.`..,........................................... '•• `~;..            ,;~,.......... ~.        4. `: ~.—t. ,fir. .,. -ti.~


quella di procedere alla liquidazione del patrimonio a vantaggio di alcuni creditori e in danno degli altri creditori.

11 convincimento del collegio derivava dalla some del personale alle dipendenze di Fedit22.

Su tali arm si awl modo di toraare, ma va per intanto focaliriata la sostanziale inidoneiti detrains a soddisfare quelle esigeaze per le quail si era ritenuto di poser sopramedere all' - i          del realiai'.

a Scrims* al rigua to fi :                                   'Ma a partire

dalla fast del Commis'                            ii era eubito posto                             .

d       problems di come far fronte al relativo onere, mirandosi principalmente-alla riduzione. del numero del lavoratori in servizio.              -

Poi era intervenuta 1'ammissione al concordato con - cessione dei beni a di conseguenza si era in.concreto data per tutti l'e ventualiti del licenziamento. Erano cominciate delle 'sanative. sindacali, finalizzate ally prevision di forme di esodo inc entivato a eel conteznpo all'adozione di misure a salgag ardia dei posti di lavoro.

Un fondamentale accordo del novembre 1992, ooncluso predso ii Ministero del Lavoro, provide cbe vane mitil di personals dovessero transitare in Agrisviiluppo, adeguatamente rivitalizzata, o easere asamumte presso le c.d. agenzie CBE.

Sul piano politico si era frattanto cercato di trovare ma soluzione al problems e si era omninciato 'a pensare alla posaibilitil di ire graduale passaggio del personale presso enti o uffici pubblici.

Sta di fatto the, come gill rilevato, le confederazioni sindacali di maggiore rilievo nazionale, eel memento dells decision pia importante, concemente 1'autorizzazione alla vendita in masaa, si scbierarono a favors, venendo altreai ricevute dal prof. Capaldo. .

Tale passaggio appare cruciale per -comprendere 0 ruolo svolto dai vari soggetti impl icat i in queata vicenda.

In effetti dove escludersi cbe 0 confronto sindacale potesse vertere ad prezzo offerto dalla cordata Capaldo e sulk prospettive di realizoo dei cespiti..................................................................................................................... Ne potrcbbe alai pensarsi cite fosse state date decisive rllie vo alb previst a assunzioae da - parse delta coatituenda societi di 60 o 70 dipendenti di Federaonsorzi, nuuaero all'evide nza irriaorio rrapetto al gruppo di Iavoratori rte. Vanno invece conaiderad gli sforzi fatti sin dai prins commissari, cbe di db avevano fatto meaaone gib eel rioorso per l'arnmissione alla procedura,-sia dal dolt. Piovano per dare una concrete base organizvativa alla societi cbe avrebbe dovuto almeno in pane aesimiere

l'ereditb di Fe           naorzi e per fi cui deoolb sarebbe occosao 0 contributo deg li istituti barman.

In tale attic* 6 agevole riten re die le cocfederazioni avessero espresso d into consenso all'operazione proprio percbE undone a valutare positivarnente gli sceami loco prospettati,

in termini di ripen ddl'attivit ' di com>nencalizzazione a di mast                           o oompiessivo

del EveW ooea         ati.

In akin parole, coal come gill nell'accordo sindacale del novembre 1992 e in altri cbe lo avndmbeso sego, n'badendone la vincalativitb, pur praadendo alto dells sua imancata eaecamone, incite mils fate coeva all'au toriazazione ails veadita in mama dovette venire

in considerazione is some di Agrisviluppo, societb partecipata per intern da Federconaorrzi e

                                                                                 123


dunque deatinata ad essere trasferita alt costituenda societi in cede di attuazione d ells vendita in massy.

L'occ asione poteva infatti apparire psopizia, ate prof landosi la possiibrlith che i loci promotori Sao altresi l'impegno di farsi carico de1L nuova struttura.

Mato des ha trovato conferma anche nelle dichianzioni rese al chbattimento dal prof. Q paldo.

Costrd ha sostenrdo die la Baruca di Roma sarebbe data disponibile ad impegnarsi nd 5naaziamento della cennata social e die per questo sondb gli aitri partners, al fine 'di verifiare se essi potesaerd concorrere naffs nuova opaazioiie.

Ma in pain, a suo dire, nessuno manifests interesse, cosiah~il pinata fain.

Tale verdone da un Into rift In miscna di come I problema "Ag                   nppo": aveaee -facto

part riche di                                     oni correlate alla vanilla in nines e doll 'alt a rinks totalnmmte

m ............................................................................................

In gioco, infatti, non vi erano solo degli equtlibri finanziari, ma anche la vita• di numerose person, la lord professionaliti e la loro volontt di essere a sentirsi atilt                                                                                                                 -

Il prof. Capaldo, con la sua indiscutibilc autorcvolezza, del resto anhi iamente spesa in quota viands, non avrebbe potuto-abbandonare con tanta nonchalance un progetto sal quale s4" fondava un preciso accordo sindacale e die, fin dally prima on, rivestiva un carattere strategico.

N6 potrebbe scmplicementc farsi lava sulfa riottositit dei partners.

In realth non consta, stando alle illusion nutrite dally pane sindacale22, che fosse state chiarito il veto ruolo di SGR, vincolata statutariamente al solo realizzo, in base a precise dispos zioni impartite dalla Banca d'Italia fin dal 1992 e non in conseguenza di un mutamento di programma dell'ultima ors.

Appare infatti singolare che, pun essendo noto da tempo ai promotori di SGR die la societi non avrebbe potato assumere in proprio la gestione di "Agrisviluppo", i loco interlocutori potessero invece vedere nella cession ad essa di tutu i cespiti on valido strumento per promuovere l'attivitl di commenaalizzazione e create in tal modo nuovi sbocchi occupazionali.

E' d'uopo piuttosto opinare die da pate di cobra die partecipsrono al confronto con il sindacato fosse stato mantenuto sun panto un atteggiamento ambiguo, destinato a cream un enoneo convincimento.              . -

Ma le conclusion non sarebbero diverse, sack nel caso in cut fosse stato chime a tutu che be sorb di Agrisviluppo sarebbero dipese solo da urea parallels azione dei sod di SGR.

In effete, se alccmi to i maggioni promotori (conic B.N.L) avevano gist' rnanifestato, dopo le iniziali proposte del Mini ttro Guns, totale contrarieth a qualsisai avventu ra di quel. genre 22, cis vuol dire die rl progetto non aveva future o die si sarebbe dovuto fondare subb sforzo degli altri sod, sostenuu proprio da Banc, di Roma.

Nd primo caw il pro£ Capaldo non avrebbe potuto evocare aicxmo scenario, mantic nel secoado non avrebbe potuto sottnarsi, quasi immediatamente, agli impegn aesunti, di facto moetrando di aver intessuto una tram, contrassegnata da urea sus riserva mentale. Del rest appare siguificauvo die, quimdo eel mac di ottobre del • 1993, dunque aH'indomrni dells stipula dell'atto quadro, il commisaario govemativo D'Ercole diramb un comwric.t eel quale si manifestava I'intendimento di pone in mobilith um quota di peraonaler; eel presupposto die non vi fosse possibilitil di riassorbimento altrove, nulls di concreto fosse stato fats da SGR o dai suoi loci.

In patios da questo moment() al peisonale non sarebbe restate aitry da fare die contain sul boon wore dei cessionari o sulfa politic.

NuW del into era vent dal Tribunale, die, pun dichiaratosi primariamente interessato ails sorts dei lavoratai, si era piegato rapnamente alle ragioni dei promotori di SGR, addivenendo ad um vendita in biocco die non forniva alma gamma die 1'aasunzione di 70 imitL

E d bath the, se da un Into pub ragiouc vorment affamarsi die tuts cab non rientrava tra i primal compiti del Tnbunale, dall'altro non pub sottacersi die si era inamorata una sorts di trattativa finalizata ally cessions in blooao, hells quale il profilo occupazionale avrebbe panto bovare ben pill incisivo spazio, non easendo del recto preacritto da nessuno die le aepettauve dei promotori di SGR dovessero emere, come invece furono, per fora sods'.

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Casella di testo: 125Passando all'esame delle singole imputazioni it tribunale riteneva provato, come del resto aveva anticipato in alcuni passi dells sentenza, che Ivo Greco, nella sua qualitil di presidente delta sezione fallimentare del tribunale di Roma e di giudice delegato at concordato preventivo Fedit: -

aveva occultato 1'istanza presentata in data 273.1992 dai commissars governativi con cni • g1i. stessi chiedevano all'organo della procedura di. pronunziarsi sulfa nec essith. o meno della convocazione dell'assembtea societaria per la sua messa in liquidazione della societ>. a - causa dell'azzeramento del capitale sociale accertato con il bilancio per 1'anno 1991.

Al riguardo it tribunale rilevava che detta istanza, senza essere. mai stata protocollata, neppure con 1'apposizione di un timbro di avvenuto deposito, agli atti della procedura era stata trattenuta personalmente da Ivo Greco il quale solo alla richiesta del nuovo commissario governativo Mario Piovano, che aveva fatto espressa richiesta degli esiti della istan7a,1'aveva tratta dalla sua borsa personale e 1'aveva restituita pronunziando la frase "Istanza riconsegnata, istanza ritirata" suggerendo, contemporaneamente, di chiedere un parere al prof. D'Alessandro.

Nel fatto .il collegio ravvisava gli estremi del reato contestato essendo punibile non solo la distruzione, ma anche l'occultamento di un atto pubblico.

Osservava sul punto it tnbunale.

L'istanza presentata dai tre commissari governativi, i quail erano convinti dells ineluttabilith dells convocazione dell'assemblea, rappresentava un


compromesso tendente ad assicurare loro una forma di tutela nel caso in ad 1'adempimento prospettato fosse state ritenuto necessario23.

Essa costituiva un punto cruciale dells procedura perch dalle decisioni dell'assemblea poteva discendere la messa in liquidazione coatta amministrativa dells societi. Evento non voluto da No Greco il quirk addirittura si sarebbe battuto in sede giurisdizionale per evitare una tale evenienza e la.. ragione di tale` ci; mportamcnto derivava dali'interesse manifestato dallo stesso No Greco ally defnizione della procedura• con la sentenza di omologa del concordato, dando stabiliti ad esso, e alla sua gestione operativa con cessione dei beni avendo gift dichiarato di essere pronto ad attendere it formarsi della cordata prima di pronunziarsi sull'omologa del concordato.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, it tribunale osservava the t'avere conservato per oltre un mese e mezzo nella sua borsa 1'istanza in questione, 1'averla prontaniente restituita al nuovo commissario governativo con 1'invito a riprenderla e a considerarla come mai presentata, indicava che la sua volonti era quella di nascondere 1'esistenza dell'istanza a chiunque avesse avuto interesse a conoscerla.

Aveva occultato i pareri richiesti a Francesco Carbonetti in. vista dell'omologazione del concordato preventivo.

Sul punto it tribunale riteneva provato che i pareri suddetti non erano stati ritrovati nel fascicolo della procedura concordataria, nE da esso erano stati prelevati per essere acquisiti da altra autoriti giudiziaria in altri procedimenti.

Secondo a tribuoale to stereo No Greco aveva asserito the vi era eompatlbilitit tra procedura concorsuale e autonomy messy in liquidazione della social per math di

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Casella di testo: 127Riteneva, altresi, provato che i suddetti pareri erano stati sottratti dal fascicolo dells procedura e the di essi it P.M. presso d tribunals di Perugia ne era venuto a conoscenza casualmente dall'nserimento tra gli atti acquisiti Bella nota concernente it pagamento di compensi al Carbonetti per l'opera prestata a dall'acquisizione di tali elaborati ad opera del commissario giudiziale Nicola Picardi a cui lo stesso Carbonetti ne aveva inviato copia.

Essi riguardavano non solo la vendita della.banca del Credito di Ferrara, ma : anche la valutazione relativa alla differenza tra quanto offerto dally cordata di Pellegrino Capaldo a it valore del patrimonio risultante dal bilancio della Fedit e dalle stime dei consulenti.

Tali pareri, secondo it tribunale, riguardavano temi che stavano molto a cuore a Ivo Greco ma che stranamente non erano stati. acquisiti formalmente ally procedura tanto che gli altri componenti del collegio non ne avevano avuto notizia e di essi No Greco, pur avendone utilizzato ampi stralci nella sentenza di omologazione del concordito, non aveva mai citato la fonte.

II collegio attribuiva la -sparizione dei pareri a No Greco perchd era it solo ad avere interesse alla sparizione atteso che con la partecipazione dells Banca Fideuram, di cui Carbonetti era presidents, alla cordata capeggiata da Pellegrino Capaldo -fino ad assumere la carica di membro del Consiglio di. amministrazione prima a di presidents poi, della S.G.R. S.p.A.- si era venuta a creare una situazione incresciosa che avrebbe potato gettare ombre nell'operato del giudice delegato per cui to necessiti di far sparire i documenti dal fascicolo dells procedura.

capitals.


Per concludere sul punto it tribunale riteneva the 1'agire di No Greco fosse fiinalizzato, anche in questo caso, al raggiungimento delta cessione dei beni della Fedit alla cordata di Pellegrino Capaldo.

Aveva partecipato, insieme a Pellegrino Capaldo, ally distrazione e alla dissipazione dell'attivo patrimoniale della Fedit.

II collegio, riprendendo alcune circostanze gia riferite nel torso dells sentenza,. osservava the la proposta Capaldo non poteva essere accolta perche al momento della omologazione del concordato preventivo -non soddisfaceva it requisito del pagamento dei creditori chirografari nella misura minima del 40%24.                                           -

24 Scriveva sal punto it tribunale: Ed invero nella sentenza, pur facendosi meazione dell'offerta ed anzi espressamente privilegiandosi 1'ipotesi dells cessione in blocco, si anvils ogni determinazione definitive

Nonostante una trattativa, fatty di incontri e contatti epistolari intercorsi try i promotori dells cordata, rappresentati dal prof. Capaldo a -sal piano tecnico- dall'Avv. Castilla, a gli organ della proceduua, i termini economics dell'offerta non ebbero alcun incremento, ma anzi paradossalmente subirono un progressivo ridimensionamento.

• Dalla proposta di acquisto con dilazione di pagamento si passb infant all'offerta formulate nel mess di gennaio 1993, contenente la richiesta di detrazione del corrispettivo ricavato dalle vendite effettuate.

Inoltre all'indomani dell'autorizzazione alla cessione in blocco fu elaborato 1'atto quadro due da un late era destinato a protrarre i tempi dells procedure e d all'altro includeva nails tension anche i beni non ricompresi nella relazione particolareggiata del commissario giudiziale, 0 tutto seaza alcun aumento del prezzo.

Va anc ors sottolineato corm da pane degli eaponenti dells cordata non si fosse mai giustificato in modo preciao a puntualc 0 prezzo offerto a come per contro Canto it commissario governativo Piovano quanto it commissario giudiziale avessero espresso le loro perpl , fra l'altro suggercndo una sane di correttivi, alla resa dei conti rimes ti tutd letters mores.

Le Komi addotte anche al drbattimento dal dott. Greco, par dichiaratosi consapevole ddl'iasuffcienza del prezzo, Sono risultate quanto mai fragili, visto die 0 parere del comitato dei creditori as vizisto da un palese cortflrtto di interssal, non sanziomto dal magiasrato, nonchE dal =Mere strumentale di slam valutazioni, e due ii risparmio di tempo e di spew non avrebbe potato in alcun modo giustificare una rimmcis all'ott imizzraone del risultato.

Ed i qui die si annida l'insuperabiic vizio dells stela operata.

Se 0 prezzo offerto era inadeguato al memo dells sentenza di omologa, non diverssmente esao sarebbe potato cansiderarsi s distaazs di pochi mead, solo perchE nel fmttempo 1'omologs era ormai intervemda.

In ralti le modalith dells liquidazione, due accedono alt'omologa, devono mirare al co imenlo del miglior riauuhsw posaubie, proprio in confonsali con le valutazioni formulate nella sentenza e comumque in lines con ii precetto due impose di v andare In sussistenza dei presupposes per Is diaartbuzione ai chirografari di aura percentuale non inferiors al 40%.

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Per condo l'adozione di modaliti che. gil a priori non avrebbem potulo garantire quel minima, sarebbe dovuta c nsiderarsi Megittima, a p rescindere dal momento in cut la scelta fosse state effettuata, poichd un condo b verificare die gli sforzi fatti non hanno prodotto il risultato sperato a tutt'aldo t scegliere un mea:aniamo die fin dall'inizio ai sa essere iaidoneo.

In. slice parole, all di li den'artifciosa separazione dells face dell'omologa da quells dell'indicazione definitiva de le modaliti di liquidazione, testa il fatto die quest'uhima avrebbe dovuto conformatai al presupposto die 1'aveva legittimata, ogni diverse opa3one esulaado da0o schema normstivo.

Se in tale attics d mezzo offerto non era talc da assicauare i valoa impassti dalla kgge, - 1'oferta'non sarebbe potuts-accettarsi, dovendosi in quid also iirilorre condizioni-diverse ovvero rinunciare alb prospettiva dells cession in blocco, fermo restando die di fatto non fu espletata neppure una gars .e die non fu in atom undo sondato il mercato internazionak, onde verificare )a cone eta praticabiliti di offerte diverse.

E' del tutto irrilevante die le prospettive di liquidazione del patrimonio potessero essere nel frattempo mutate.

Peralro, per poterne compiutamente prendere alto, gli organ della procedura e per primo 0 Tribunate avrehbero dovuto addivenire ad una nova valutazione del patrimonio, rideternrinando i preai di vendita dei cespiti, ovvero acquisire specifiche valutazioni di tec uici all'uopo incatricati.                                          .

Nulls di de fu fatto e fu invece percorsa >a strada segnata dall'offerta Ca-sells, come se una form invisibile quanto irresistibile spingesse inesorabilmente in quells direzione.

In definitiva, ells sostanziale mancanza di spiegazioni circa Is ragione di Ain prezzo tanto. esiguo, corrispose una sus acritica e supina accettazione, tanto the quello die era parse ancora incerto a fluido al momento dell'omologa, si trasformb improvvisamente, dopo pochi meal, in una proposta credibnc, sebbene ease fosse nella sostanza diminuita di valore e fosse formulate in termini cost generici da esigere addirittura un atto di fade, the fu in effetti oompiuto.

II relativo passaggio motivazionale del decreto del 23 -3-1993, die riclusma in buona fade del proponenti, appare in tale prospettiva emblematico quanto imbarazzante.

Detto provvedimento race 1'impronta di un pregiudizio favorevole calla vendita in blocco e di is minus di come la proposta Capaldo dovesse comunque essere accettata. Non vi compare nessuno dei suggerimenti del conimissario giudiziale, teal a riequilibrare 1'offerta.

L'enorme gap tra fi valore del patrimonio e il prezzo offerto viene colmato da mere parole, volte ad evocare un claustrofobico scenario da catastrofe incombente, abbattutasi sum meraati intend e internazionali, tale da determinate un abbattimento dei prezzi. Ma non t dato sapere quail fosacro le fond di informazione ufficiali e giuridiamente spendibili, diverse dalle vaghe prospettazioni dell'Avv. Casella, dalle quail it Trlbunale avesse attinto un sapere tutt'altro die condiviso, se I veto che, per quarto riguatda il mercato immobiliare, 0 commissario giudiziale aveva riportato nd proprio parere le valutazioni in realti rassicuranti di una note sock* specializzata net senate.

E Ludo cie ancor piir sorprende se si considers die solo due meal prima, net gennaio, it Collegio aveva espressamente chiesto all'Avv. Caw-11a di esplicaitare le ragioni di quel gap, evidentemente ritenuto non giustificabile alla stregua di considerazioni di carattere genende.

Ma se it Tnbuoale ritcnne di addivenire all'acccttazione di una proposta dall'andamento decrescente, noucatante it mancato esperimento di una gars, Is ma ncata acquisizione di valutazioni ufficiali circa 1'andamento del mercato e In concxeta pitiabiliti di dais c essione in blocco e l'assenza di puntuali spiegazioni da parte dell'Avv. Case& o del prof Capaldo circa il oontenuto eeonomico della proposta, cis signify die ai trattb di una soaps bits a prescindere da tutto questo e semplicemente destinata ad aaaecondare gli wapiti dei proponenti, del redo gii gratificali dall'eloquente riferimento a& buona fade.

Ica violazione di Legge ilia& nails preotdinazione di un meccanismo a priori inidoneo ad asaicurare 1'erogazione di una pert entuale pert almeno al 40% ai creditori ddrografari, rappresenta peraltn solo un aspetto dell'operazionc sfoc ia*a nails stipuia dell'atto quarto".

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Casella di testo: 130Aggiungeva it collegio die tale elemento contra legem non era il solo "nella procedura perch6 ad esso si affiancava anche la mancata cessione "uno actu" del patrimonio della Fedit.

La ciicostanza costituiva altra violazione di Legge the contraddiceva la scelta della cessione in massa dei beni perchd non soddisfaceva le esigenze di celeiith che crane alla base della scelta operata dal tribunate fallimentare; auzi con to scene di autorizzare la stipulazione delpatto. quadro si...era pregiudicato it patrimonio della Fedit perche era. stato pattuito it corrispettivo e tutti i cespiti erano stati messi a disposizione dells S.G.R. che ne acquisiva la gestione per cui la formalizzazione dei trasferimenti costituiva un mero accidente non pia afferente all'amministrazione di Fedit, ma alla sfera di interessi della S.G.R..

Sulla base di tali considerazioni it collegio riteneva the it prezzo proposto ed. accettato fosse effettivamente vile come prospettato net capo di imputazione.

Per giungere ad un tale giudizio it collegio confutava le vane argomentazioni addotte dagli imputati ed in specie da Pellegrino Capaldo anche attraverso i propri consulenti di parte.

Aggiungeva il collegio, che la proposta era in se incongrua sotto il profilo commerciale.

In definitiva, secondo ii tribunale, per quanto non fosse possibile ipotizzare the con la liquidazione del patrimonio delta Fedit fossero realizzabili ricavi pari al valore di stima del patrimonio, to scelta in concreto operata dal tn'btmale fallimentare aveva in radice pregiudicato la possiibilitI di ottenere motto di          e per to meno quanto ottenuto da S.G.R. maggiorato del


Casella di testo:  credito MAF e di quanto realizzato in data anteriore alla cession in bloc co di tutti i cespiti del patrimonio Fedit.

Con tali premesse it tribunale passava, poi, ad analizzare it facto, come sops delineato, sotto it profilo giuridico.

Sul punto it collegio riteneva the Ia contestazione di bancarotta fraudolenta fosse pertinente.    . . Osservava, at riguardo, die .1'art. 236 L.F. richiamava espressamente fart. 223 dells stessa legge e quest'ultimo contemplava, per it richismo facto all'art. 216 della legge fallimentare, l'ipotesi della bancarotta sia antecedente che susseguente con la conseguenza che le stesse ipotesi di reato erano configurabili per it concordato preventivo.

Asseriva, peraltro, che it reato di bancarotta fraudolenta era reato proprio per cui era necessario che l'agente rivestisse una delle cariche indicate espressamente nei citati articoli.

Nel caso di specie, contrariamente agli assunti difensivi, it collegio, 'dopo avere richiamato la sentenza dells suprema corte che si era pronunziata, nel procedimento de qua, sull'ordinanza emessa dal tribunale del riesame di Perugia sulfa legittimith del sequestro preventivo emesso dal GIP presso to stesso tribunals, aveva ravvisato it fumus del reato di bancarotta e quindi la sussistenza dell'elemento soggettivo –inteso come soggetto agente- del reato, riteneva che rivestiva la qualifica di amministratore, e come tale rientrante nella categoria degli amministratori della Fedit, iI commissario governativo fi quale nella procedura aveva assunto it ruolo di gestore e dunque di amministratore della societil in luogo di quelli fisiologicamente nominati degli organi societari.

 

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Per giungere a unatale conclusione it collegio escludeva che: .

all'epoca il commissario governativo non fosse Rmininistratore dells societi perch6 tale figura era stata introdotta nell'art. 2639 cod. civ. solo a seguito della modifica introdotta dal D.l.vo 61/2001. .

Secondo it collegio risultava per interpretazione logica, come peraltro era pacifico nel caso dell'amministratore di fatto della societi, -che la nuova formulazione dell!art. 2639 cod. civ. aveva solo »leglio individuato i. soggetti che gih in precedenza rispondevano in qualita di amministratore anche se tale figura non era esplicitata in alcuna norma;

non era rilevante the la bancarotta ipotizzata fosse compiutamente realizzata nella fase della liquidazione con la sottoscrizione dell'atto quadro e che tale atto fosse imputabile non al commissario governativo ma al liquidatore.

Sul punto it collegio osservava che al momento della sottoscrizione dell'atto quadro non vi era un liquidatore distinto dal commissario governativo­perch6 le due cariche erano unificate nella stessa persona tanto che 1'atto quadro era stato sottoscritto da un procuratore della S.G.R., nominato da Pellegrino Capaldo, da un lato, e, dall'altro, da Stefano DBrcole che assommava su di se la qualifica di commissario governativo e di liquidatore della procedura e in ogni caso rappresentava is Fedit in un atto the. pur sempre andava ad incidere sul patrimonio di quest'ultima.

Accertata Is sussistenza della qualifica di amministratore in capo a Stefano DErcole ii collegio passava ad esaminare se, nel caso di specie, il fatto dovesse ricondursi, oggettivamente, sotto l'potesi dells distrazione ovvero della dissipazione.

 

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Al riguardo it collegio, posto the per distrazione deve intendersi it distacco del patrimonio dells societia senza una causale fisiologica, mentre per dissipazione deve intendersi una particolare forma di distrazione caratterizzata dalla inadeguata valorizzazione del patrimonio, riteneva che net caso di specie fosse pih corretto parlare di dissipazione perchd si era trattato della vendita a prezzo vile dell'intero patrimonio delta Fedit e

cis

aveva comportato non una distrazione senza causa, ma una inadeguata valorizzazione del - patrimonio ingiustificatamente e deliberatamente utilizzato per ricavarne una utilitd inferiore alle sue potenzialitd. . Cost delineata la figura dells bancarotta per dissipazione                                                                    collegio affermava the t'atto. quadro, in cui si concretizzava it momento consumativo della bancarotta, aveva rappresentato la causale del distacco del patrimonio ma a tale distacco non vi era stata la corrispondente entrata perch insufficiente rispetto al valore del patrimonio.

Nd, secondo it collegio, poteva aderirsi alla tesi degli imputati i quali avevano sostenuto che in ogni caso non vi era stata dissipazione o distrazione perchd dells S.G.R. facevano parse solo creditori e lingresso nella societal era aperto a tutti i creditori che, net caso dei minori, erano salvaguardati dall'integrale pagamento del loro credito; I'osservazione non era condivisa dal tribunate perchd della societal erano soci solo una ristretta minoranza di creditori, anche se portatrice della maggior parse del credito, e per 1'ingresso di nuovi soci erano stati predisposti patti parasociali motto onerosi a cui, peraltro, non avrebbero potuto aderire creditori che si trovavano sottoposti a procedura concorsuale.

zs II riferimento era a A,grifac coring societal in concordato preventivo the non era in condizione di assume rischi derivanti dally partecipazione a S.G.L.

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Casella di testo: ..,.	...`	ws:AlslLa tesi sarebbe state da prendere in esame solo se vi fosse state 1'adesione di tutti i creditori, come originariamente auspicato dal ministro Goria, ma cib non era stato possibile.

II collegio escludeva, altresi, the la costituzione della S.G.R. avesse il solo scopo di. liquidate il patrimonio della Fedit senza fini di lucro perch6 una tale tesi non solo non emergeva dagli atti di causa, ma anzi era contraddetta - da un verbale delta Casa di Rispannio di Reggio .Emil'ia -e da alcame testimonianze da cui si evinceva the i soci della S.G.R. si prefiggevano lo scopo di un profitto da imputarsi a maggior recupero del credito. 1)i qui, secondo it collegio, la question era the i maggiori creditori avevano interesse a gestire direttamente la liquidazione dell'imponente e variegato patrimonio della -Fedit in modo da assicurarsi i1 maggior risultato possibile onde lucrare una percentuale di riparto maggiore anche per recuperate i crediti, da alcuni di loro postergati, a cui di fatto avevano rinunziato nei confronti della Agrifactoring.

Nello stesso senso, per il tribunale, andava valutata Ia proposta dell'aw. Casella the dall!potesi iniziale del conferimento dei crediti a quella finale della costituzione di un capitals di rischio; alto stesso risultato portava la constatazione the la proposta tendeva al ribasso o al inassimo rispannio di spesa tanto the nella stesura definitiva prevedeva un autofnanziamento o quanto meno un finanziamento relativamente modesto a ritardato.

In tale meccanismo, mettendo di fatto la liquidazione del patrimonio Fedit nelle mani del privato, si annidava, peril tribunale, la dissipazione. Concludeva sal panto il tribunale die dalla stipulazione dell'atto quadro Is liquidazione della Fedit non avrebbe potuto contare su nessuna altra entrata

 

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Casella di testo: 135con la conseguenza the 1'attuazione dell'atto quadro, con la stipulazione dei relativi contratti, non avrebbe avuto alcuna incidenza nella dissipazione. Nel fatto it tribunale ravvisava it reato di bancarotta per distrazione come contestata.

Essa era rifen`bile innanzitutto al commissario governativo dell'epoca Stefano D'Ercole. - - -

Ad essa aveva dato tiff contribuito fondamentale Ivo Greco nella saa quaiitit di relatore nel collegio che aveva deciso I'omologazione del concordato preventivo; e in quells di giudice delegato aveva pilotato il co ncordato verso la conclusione auspicata da Pellegrino Capaldo.

Contribute causale esplicatosi negli atti fondamentali della procedura della sentenza di omologazione del concordato, nel decreto di autorizzazione alla vendita in blocco del patrimonio Fedit e nell'autorizzazione della stipulazione dell'atto quadro.

Contributo causale aveva dato anche Pellegrino Capaldo il quale era il promotore della cordata che aveva elaborato il piano di acquisto dell'intero patrimonio della Fedit: soluzione da lui sempre auspicata e fattivamente perseguita avendo contatti, diretti e indiretti, ufficiali e non,_ con No Greco ricoprendo un ruolo incisivo nella predisposizione delta offerta, proponendola in termini sempre pia favorevoli alla cordata, mantenendo contatti con le organizzazioni sindacali, ricoprendo un ruolo dominante nella costituzione di S.G.R. divenendone presidente e come tale, anche se a mezzo di procuratore speciale, sottoscrivendo 1'atto quadro.

Per il tribunate non era addebitale a Francesco Carbonetti la ritenuta dissipazione perch il suo ruolo era divenuto preminente net momento in


cui aveva assunto la carica di presidente di S.G.R. ma a qual punto la dissipazione, con la stipulazione dell'atto quadro, era oraniai avvenuta; n6, secondo d tnbunale, poteva attn'buirsi al Carbonetti Is qualifica di amministratore di fatto della liquidazione avendo- provveduto alla -indicazione degli acquuenti dei vari cespiti del patrimonio Fedit nel quadro della sua dismission perch- in ogni caso egli, in quella veste, agiva come amministratore dells S.G.R. e non delta lignidazione................................................................................................................................

La riferibilitit materiale della dissipazione ai predetti D'Ercole, Greco e - Capaldo non implicava, per il tribunale, una automatics dichiarazione di colpevolezza necessitando che is loro azione fosse sorretta dall'elemento psicologico del reato the nella materia a costituito dal dolo generico, e cioe dalla consapevolezza e volonta di compiere atti the cagionino o concorrano a cagionare un danno ai creditori o, ancora, pur non perseguendo direttamente il danno tuttavia lo preveda e agisca consentendo the esso si realizzi e necessitando altresi, in caso di concorso di persone nel reato, the ciascuno agisca con la consapevolezza di partecipare ad una azione potenzialmente dannosa.

Con tali premesse, il tnbunale escludeva che in capo a Stefano D'rcole sussistesse I'elemento soggettivo del reato sulle considerazioni che egli aveva assunto la caeca di commissario governativo pochi mesi prima della stipulazione dell'atto quadro, dopo the gli organ dells procedura avevano autorizzato la vendita in blocco del patrimonio a S.G.R. alle condizioni proposte da Pellegrino Capaldo. NE poteva avert rilcvanza, sul panto, l'avere inviato all'avv. Castilla, su sollecitazione del commas'

governativo dell'epoca, l'accettazione della proposta.

 

136


Casella di testo: 137Sully base di tali elementi it tribunale riteneva die D'Ercole, estraneo a tutta. la fase antecedents alla stipulazione dell'atto quadro, confidasse nella correttezza e regolarith di tutta la procedura; di qui l'esclusione, pet lui, del dolo anche se egli non era stato estraneo alla formulazione dell'atto quadro non ritenendo il tamale credibile die di esso si fosse interessato solo il commissario giudiziale risultando, anti, il contrario nel mere- espresso da quest' ltiino in data anteriore alla stipulazione deli'atto quadra, in cui riferisce circostanze apprese direttamente dal D'Ercole.

L'assoluzione di D'Ercole, unico a rivestire is qualifica di amministratore Bella Fedit al momento del fatto, non comportava, per il tribunale, 1'automatico proscioglimento degli altri imputati.               .

Al riguardo it collegio riteneva che la partecipazione consapevole dell"'intraneus" fosse indispensabile solo quando essa incideva sulla lesione del bene tutelato.

Da cis faceva discendere che 1'esclusione della responsabilith delltintraneus" per fatti diversi dalla sua mancata partecipazione al fatto, non escludeva la responsabilitI di altri anche se per essi non vi era la quality soggettiva necessaria per la sussistenza del reato.

Riteneva, al contrario, che per No Greco vi fosse anche 1'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta26.

a* scriveva al riguardo fi trrb male: "fin dall'inizio egli mire ad assicurare alla procedura lo sbocco finale della liquidazioue, quando vi sarebbero state pirl the valide ragioni di ordine formale e sostanziale per privileging un esito pia radicle con passaggio a procedure diverse.

D'ahro canto egti si most sempre contrario, anche ingiustifictamente, a dismission parziali, benc hE ripetutamente suggerite dai c ommissari governativi.

Inoltre palest) la propria disponrbiiitI ad attendere 1a coadtuzione della cordsta e poi, sells sentenza di omologa, opera u a netts seeks di cameo a favors della vendita in blocco, r acdo Federconsoca come liquidatore, differendo la socks definitiva e nel frattempo non prendendo mai in considerazione fi programma di vendite frazionate elaborato dal commissario Piovano.


Per giungere alla affermazione che precede it trthunale non riteneva fondata 1'ea:ezione relativa dells collegialiti dells decision sail base del dato di fatto del ruolo preponderante del presidents e giudice delegato, delle dichiarazioni dei membri del collegio escussi a dibattimento e dells considerazione the 1'llliceiti della condotta di uno dei membri del collegio non pub. trovare giustificazione nella incolpevole condotta degli altri

Al contrarlo, nei meat the videro la mama a panto dell'offerta, in termini tutt'altro die rispandenti alit malt esigenze delta liquidazione, it Greco non teiine mai verso i promotori dell'iniziativa un atteggiamento di chiusura, quale ci si sarebbe dovuti Mender; stante la dichiarata indispombiliti ad elevate un prezzo che non avrebbe assicurato ii. 40 % ai chirografari, ma conduase invece trattative the preludevano all'accmlimento dell'offerta a turd i coati.

Nessuno del suggerimenti dei commissario giudiziale e del commissario governativo fu accolto, mentre parere favorevole del comitato del creditori, invocato ai fini dells dedsione, era inficiato da un macroscopico conflitto di interessi, non rimosso dal magistrato, pur investito del problems.

Nulla imponeva 1'accoglimento dells proposta e tuttavia tutto

fu fatto in funzione dells sus accettazione.

La distanza tra valore del patrimonio e prezzo proposto giudicata colmabile da una serie di sopravvenienze, almeno in parte non verificate e dale quail non fu comunque concretamente valutata 1'iucidenza.

.Ma soprattutto fu Musa Is nor ma die imponeva di assicurare almeno in via tendenziale la distribuzione del 40% ai creditod chirografari.

L'autorizzazione alla vendita in blocco fu seguita da quell relativa all'atto quadro.

In tat caso del tutto acriticamente vennero recepite le clausole the, smentendo presupposto dells vendita "cute acts; demandavano a SGR di fissare tempi c modi di aftuazione, non essendosi ritenuto di imporre clausole pits restrittivd.

E soprattutto fu accettata 1'estensione dell'oggerto, sans the in motivazione compaia in proposito slam concreto riferimento.

ale 8 don. Greco fosse cxmsapevole dell'impercombiliti delta vendita in blocco site condiziont proposte dimostrato dal distscco temporale tra Is fine dell'omolop e quella delle determinazione defmitiva dells modaliti di vendita.

Crtb die non era legittimo net mate di ottobre, quando al patrimonio era stato riconosciuto un determinato valore, non sarebbe potato divenirio sei meal dopo, nei quail nulls di nuovo si ea verificato, al panto da giustificare was cad drastica riduzione.

Per il recto degno di not' i pedissequo recepimento del volere dei proponenti, nonostante die 1'offata fosse divenuts a mono a mono inter meno convenienti.

Tutto cib =Map it convincimento die I'affare dove:um comunque concludersi, ruche cost ma stab stabilito c percbd cost 8 Presidente Greco voleva die avvenisse.

NE pull sottacemi, costituendo anzi un riscontro fondamentale, die lo steno Greco al dibattimento ha riferito die tutti sapevano die 11 prezzo eta insufficiente.

27Saiveva al riguarcb tnbunale: Sta di fatto die dotL Greco ebbs sawn un mob predaminante.

AH'inizio in vents di giudice delegate si palest!) come vao inter                          re dei soggetti intaessati e pmpizib l'indebito sviluppo di una procedura gii meritevole di aim aorta. Poi pazonnimente si dichiarb dkgosto ad sundae la cordate, a prcscindae da qualsivoglia intavento del Collegio, call mostrando la volonti di addivenire ails vendha in blocco.

138

 


Parimenti, it collegio riteneva la sussistenza dell'elemento soggettivo anche per Pellegrino Capaldo2s a per giungere ad una tale affermazione non riteneva fondata 1'affermazione secondo la quale si verterebbe in un caso analogo a quello di chi rivolge ally pubblica amministrazione una istanza di rilascio di provvedimento illegittimo e non per questo concorre net recto di

Successivamente tonne 1'atteggiamento di attesa gib descritto, con riguardo all'istanza del 27-5-1992 dei commissari governativi, evidentemente in funzione del buon. esito •delta procedura, obiettivo davvery improprio per un magistrato, the da II in poi avrebbe fatto di two per definite la liquidazione con una cessione in blocco.

D'altro canto nel medesimo lasso di tempo ebbe sic uramente un incontro con it prof. Capaldo e in epoca. coeva confeerl quasi informalmente al prof. Carbonell it singolare incarico di pronunciarsi sulfa congruitil del prezza, salvo poi occultare ai colleghi, dichiaratisi all'oscuro, 1'appunto avuto in risposta a utilkzarlo invece largamente nella sentenza di omologa, senza dtazioni.

Tutto cis dimostra che, quale the fosse 1'intendimento degli altri magistrati, it dolt. Greco si era gilt formato um propria opinion, del tutto favorevole ally cessione in blocco ed alle aspettative delta cordate Capaldo.

La sua condotta fu dunque connotata dal perseguimento di tale obiettivo all'interno e all'este no del Cellegio e pub dunque essere autonomamente apprezzata, a prescindere dally camera di consiglio a dale ragioni per cue i colleghi avessero o mono condiviso le stesse scene.

Piuttosto pare singolare che uno del magistrati che composero it Collegio chiamato a pronunciarsi sull'atto quadro abbia dichiarato di non aver alcuna consapevolezza del fatto che la decision ally quale concorse modificasse in parte II decreto del 23 -3-1993, estendendo l'oggetto dells cessione oltre it limite dei c cspiti doom presi nella relazione particolareggiata.

Cie vale a l uaeggiare II grado di partecipazione degli altri membri ad una valutazione in realti particolanmente siguifarativa e a gettare pill di un'ombra sulfa totale mancanza net provvedimento redatto dal Presidente di qualsivoglia valutazioni critica sul panto. Ed allora se i1 collegio face proprie k valutazioni del presidente, da non significa che queste ultime, c hiaramente vitiate ab origiue da un pregiudizio favorevole ad .un determinate esito dells procedura, possano sic at simpliciter considerarsi lecite, dovendosi al contrario riconoscersi lo specifico ruolo avuto dal dolt. Greco, non eondizionato benal condizionante, ed anche strutturalmente distingulbile nella diverse fasi, in virll della qualitb di giudice delegato o di relatore dei vari provvedimenti.

Di qui Is valutaz one di penile rceponsabilitl del magistrato

per ii recto. di bangrotta fraudolenta da Jul primariamente

propiziaso con pmwedi anti univocamente diretti a quello

scopo e tali da creare le condiziooi giuridica-fattuati perchi la

disdpatimre potesse tealizzarsi.

D'abro canto non per dubbio che ii rmgist ato avesse is chiara consapevolezza ddl'esiguitlr del promo e del sottodimensionamento delta prospective di ricavo: tuttavia egli favor! la cessione in blocco e la stipule dell'atto quadro, giungendo addirittura a sottrarne le relation del prof. Carbonetti, che egli avvertiva come idonee a rivelare !toccata teams'.

7s Per questo ultimo II trrbunale rinviava a quanto in precede= detto in o rdine ai suoi comportamenti rllevanti a ally sue condotta durante tuna la pros edam concordataria.

139                                                                  VC~1


abuso commesso dal pubblico ufficiale che rilascia provvedimento amministrativo perch6 le due situazioni con erano comparable.

2s' Scriveva al riguardo 'tamale: 1' Ma nel caso di specie la situazione t sotto molts pmfili diverse.

Innanzi tutto atone tm'ipotesi di ream in contralto, carattaizzata                                I in concreto di una detemdnata pattuizione contrattuale.

Ise pad del contralto hanno tune parimenti conCorso alla sus stipulazione e alla lesion dell'interesae protetto daft mama ins                   rice invocabile.                                       . D'ahro canto In materiale partecipazione del Capaldo in prima persona o per tramite di suoi incaricati, non solo At stipule finale, ma a time le fasi procedimenadi che I'hanno preceduta e preparata, in forma di istanm, di elaborazione, di sollecitazione, d i confronto, di spiegazione, ha finito per coinvolgerlo nella =Dz. zazione di quel contratto Macao che ci =ups, ben diversamente da quanta avviene con riguardo ad un provvedimento unllataalmente rilasciato da ma P.& su istanza dell'intemssato.

Not v'I dubbio inoltre che il Capaldo fosse amsapevole di dove:• pervenire al risultato perseguito attraverso contributo fattivo di alai soggetti, a cominciare dal giudice delegato e da chi, quale commissario governativo, avrebbe dovuto stipulare cont ratio di cession, mans I'atW quadro.

Cib sin piano strutturale vale a configurate la partecipazione del Capaldo al reato, quale extraneus, che propizia e determina condotta dell' intraneus orientandone altresi In volontL

Del redo predetto imputato sapeva di pater fare affidamento

su chi maggiormente contava in questa procedure, dot il dolt.

Greco.

Due sono gli elementi che convincono di cib.

Innanzi tutto era noto the il prof. Capaldo stava predisponendo un piano ziguardante In vendita in blotto e dolt. Greco fin dal mesa di matzo rhfelb di essere disposto ad attendere la cordate, dopo aver tenuto per l'intero arco dells procedura una condotta volta a non pregiudicare In formale liquidazione e a mantenere Matta la composizione del patrimonio.

Inoltre Ira giugno e luglio 1992, dopo che I'offerta Capaldo era state divulgata e comunicata agli orgaoi dells procedure, predetto e il Greco ebbero un incontro riguardante i contenuti dells proposal.

Sta di lotto che in epoca coeva venue conferito dal magistrato al prof. Carbonetti quell'incarico singolare di cui pia volts s'b detto, singolare perch6 sottanzialmente informale privo di contenuti pregnanti ed al tempo stesso costituente il solo tentativo facto dal dolt. Greco per tivestire di qualche contenuto valutativo ab marinseco, ptocessuahnente spenchbile, la seeks che egli poi avrebbe beta.

Proprio Is scars* significativiti dell'appunto del Catbonetti e Panama di diction acquisizioni dello stesso tipo dimostrano come quells scelta foam state press senza coaxed risamtri valutativi, che fa di per ad pensare ad urt acccndo can il proponeate nonch6 alb surrettizia ricerca fin dall'inizio di una qualdie forma di coperluta.

Cho poi il dolt. Greco avesse ritenuto di pater sostanzi almente ignonlre i suggerimenti del commiisario govemativo e del commissario giudizisk samara dedicate low die podte e stoma Tighe, nonoatante 1'andammdo progreadvamente meno incitivo dell'offerta, costituisce conforms del fatto che disegno postula see In previs e otganica adesionc del magisttato, disposto ad =dare wand in un'impreaa, die nonostante Pelt:Weld dells nor= non si smebbe potuta in alcun mock) giustificare.

Non I un caw che nesstmo abbia saputo oonvenimue spiegare perche mai dove see per form giungersi alla vendita in blocco a quo& condizioni, units ragionevole spiegazione essendo guano che postal I'mistemca di un accordo.

Non occoaeva penduo I'admione di will i soggetti *stand prima o dopo a svolgme ma ruolo nella procedura, essendo sufficiente coinvolgimento di queW strategicamente pia) significativi ed essendo lave= Male die chi, come il dolt. Piovaao e neli'ultima Ease ancbe i primi contminari, avvertiva disagio, finisse per prof Brine un commode: discessus.

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In ordine al recto di abuso di ufficio it tribunale, dopo aver rilevato che 1'abuso afferiva alle fasi prowedimentali, riteneva che No Greco con la sua condotta mirasse ad assicurare ally cordata facente capo al prof. Capaldo it vantaggio derivante dall'accettazione delta proposta a dunque dalla possibilith di procedere, in proprio e nelle forme preferite, alla liquidazione

Pivaosto va segi' 6to come la Supreme Cone abbia di recxnte avallato 1•'impoat:alo ne qui - . *twice, affetmandp che nelle. bad fraudolenta per d                                                                                              ye me          r voiaptcria erasion a titolo aneroso di beni dell'impresa pub configurarsi 0 concorso dell'acquiiente, qualora si accerti la conoscenza da pane di quests che la cession lede i diritti dei creditori sully masaa patrimoniale attiva.

Ed invero non par dubbio the r1 prof. Capaldo fosse assistito da quells consapevolezza. Innarmi tutto costituisce non pill the una meta difesa 1'assunto die l'otferta fosse la m i g t i o r e p o s s c b i l e , in q u a n t o a p p e n a idonea ad a s s i c u r a r e it pareggio. del: Maack.-                                                                                                                                                            .. In realtl non is vero ad Puna ad l'altra cosy, poichd i partners non avevano alcuna percezione dell'assenza di profitti a pen:hi neppure r1 prof. Capaldo ha saputo giustificare ad es. it meccanismo dells detrazioni del prezzo.

In ogres caso sit gil visto come it predetto avesse detenminato it press nella percentuale del 55% del valore del patrimonio indicato nelle relazione particolareggiata, costituendo un'elaborazione a posteriori r1 pill ampio ragionamento sviluppato in sede processuale. Cie conferma che si era utilizzata come parametro di base proprio quells stima che al dibattimento i! state aspramente contestata, ric omprendente tutti i cespiti a to ste sso credito MAF.

Gil su queste basi pub affermarsi the it prof` Capaldo era consapevole di offrire una cifra del tutto inadeguata rispetto alle potenzialitl realizzative.

Ma Is prove decisiva in tal senso t data dal fatto the net conteggio elaborato in sede di simulazione si prevedeva di ripartire 1140% ai chirografari, net presupposto the a fronts del prezzo di 2.150 mlliardi le spese in prededuzione ammontassero a 40 muiardi. Ma in resift gil dada relazione particolareggiata del prof. Picardi e dally sentenza di omologa si evinceva chiaramente che le spese in prededuzione sarebbero state molte di pal, essendo in gran pane correlate ally gestione di Federconsorzi e dunque indipendenti dale modaliti di liquidazione.

In tale senso sarebbero dovute decisivamenete considerarsi le stime formulate dal commissario giudiziale net proprio parere del febbraio 1993, allorchi aveva allegato una aerie di penapetti indicanti le spese sostenute a la previsions di rispar mio a se Gonda del tipo di liquidazione.

Risultava chiaro in tal modo the In spese prededucibili erano superiors a 40 mrliardi e the dunque nell'ipotesi di ac cettazione di un prezzo di 2.150 miliardi Is percentuale del 40% in favore ski creditori chirografari non sarebbe potuta garantirsi.

Detto aitrimenti, erano k stesse premesse utrlizzate dal prof. Capaldo a rivelare I'inadeguatezza deli'offerta e Is sue idoneit a ledere le legittime aspettative di quei creditori die del tutto ragionevolmenrte aveaaero r eputato di non aderire ally c ostituenda sock&

Quand'anche r1 Capaldo avesse ritenuto di non poser offrire di put, Gib non signifies the Is richiesta dovesse per forza essere accolta, ben potendosi proeedere nelle forme tradizionali, rinemciando ails "forte apinta innovativa" evocata dally sentenza di oraologa.

Nd potrebbe mai pensarai die I'operazione fosse state specificamente avallata net me Tito dally Hance d'Italia, posto die Is press d'atto dell'Iatitnto afferiva a pmffii diversi, primariamenete riguardanti I'incidenza dell'acquisizione sull'e quihl rio econ omico­finanziatio dells banche coitivolte.

In conclusion non vi sarebbe potato =sere aft= margins per I'accogiimenito di area

proposta die in partenza non garantiva la disuibuzione dells percentuale di Legge e

die

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del patrimonio e che tale condotta, anche nella nuova formulazione dell'art. 323 c.p., integrava it reato di abuso di ufficio ma the tuttavia it passare del tempo imponeva una declaratoria di estinzione del reato per intervenuta press rizione.

Y:a sentenza era appellata dal P.M., da alcune parti civili, dal responsabde civtie e da alcuni imputati.

In particolare.                           - .

11 procuratore della repubblica presso' it tribunale di Perugia appellava nei confronts del solo Stefano D'rcole assolto dal tribunate perms ii fatto non costituisce reato.

11 P.M., dopo aver dato atto dells ricostruzione della complessa vicenda, relativa alla procedure concorsuale a cui era stata sottoposta la Fedit, fatta dal tribunale, condividendone le conclusion a cui era giunto nei confronti di No Greco e Pellegrino Capaldo, contestava 1'analisi del tribunale relativa alla posizione di Stefano DErcole, nella sua duplice veste di, Commissario Governativo e liquidatore della procedura.

Osservava al riguardo che se era corretta l'affermazione the l'unea sua funzione era quella di sottoscrivere 1'atto quadro imposto, non per questo, secondg.jl P.M. poteva affermarsi che anche la sottoscrizione fosse frutto di imposizione giuridicamente rilevante e per lui scriminante.

A costui, secondo it P.M., non poteva sfuggire, per - la sua competenza professionale specifics:

comunque comportava un'inaccettabrle svaluuaz ione del patrimonio, fonnato da cuspid dells piu diverse natura, ma di =no meritevole di ben alua consideration".

142

 


Casella di testo: relazioxu dei tecnici e del commissario gindi~iat~.
Sempre secondo il P.M., DErcole non poteva ignorare, per la richiamata 
Casella di testo: competenza professionale specifica, i termini giuridici ed economiciCasella di testo: 143Casella di testo:  non solo il senso delle dimissioni di ben quattro commissari governativi tre dei quali avevano pubblicamente dichiarato die il prezzo offerto per 1'acquisto in bloc co dei beni era irrisorio e che vi era stato il loro dissenso; la consapevolezza die, per condurre in polio l'operazione, era necessario il suo assenso;

Is sproporzione dei valori indicati nell'atto quadro e quelli emergenti dalle

dell'atto ne poteva ignorare die lincarico di liquidatore da lui ricoperto, costituiva un prestigioso riconoscimento professionale per la importanza della procedure per cui 1'assolvimento del suo compito secondo i desideri di Greco e Capaldo, in concomitanza con le di mission dei precedenti commissari governativi, avrebbe comportato 1'apprezzamento e la riconoscenza di costoro.

In tale situazione la scelta di sottoscrivere I'atto quadro non era 1'i nica potendo egli offrire le sue dimissioni da commissario governativo, rifiutarsi di sottoscrivere 1'atto quadro senza dimettersi ally pan del suo successore Avv. Lettera nella face della attuazione dell'atto quadro con la conseguenza di provocare la scissions delle due cariche fino ad allora rivestite di commissario governativo e di liquidatore della procedura.

Avere, al contrario, scelto di assecondare i voleri di Capaldo e Greco significava avere dato I'apporto giuridico formale essenziale che questi si attendevano e cioi is sottoscrizione dell'atto quadro.


Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la colpevolezza di Stefano D'Ercole in ordine al reato a lui contestato con la sua condanna alla pena di giustizia. Calabrese Lucio, dipendente della Fedit, escluso dal processo ove voleva costituirsi pane civile, impugnava la sentenza lamentando 1'erroneitit della ordinanza del tribunale in data 20.6.2001 con cui era stata dichiarata 15narnmi.~sb dells costituzione di parte civile sul dato di fatto della cessazione del rapporto di lavoro prima del 2.8.1993 data di stipulazione dell'atto quadro perchi 1'individuazione di quella data era censurabile, arbitraria e non adeguatamente motivata anche perch6 nella stessa sentenza si faceva riferimento , a fatti pregressi avvenuti in sede politica tali da determinare una netts cesura tra quanto fino ad allora avvenuto e quanto sarebbe potuto avvenire in futuro.

Chiedeva alla come di riesaminare la question con I'individuazione dell'esatto momento in cui le scelte adottate nella gestione societarie avevano alterato 1'equilibrio funzionale e flnanziario in modo tale da determinare situazioni dannose per i dipendenti.

Faceva altresi presence che altri dipendenti che si trovavano nelle sue stesse condizioni non erano staff estromessi dal processo.

Chiedeva, previo annullainento nella pane de qua dell'ordinanza impugnava, che la sentenza fosse riformata sul panto con le consequenziali pronunzie. L'av'. Ludo De Priamo, difensore di Acquafredda" Michele, Antonetti Antonella, Battifoglia Massimo, Bernassola Stefano, Calico Aldo Antonio, Calisti Giuseppe, Camarlinghi Anna Maria, Cas.                                            Susanna, Civiero Antonio Angelo, Cobre Mario, De Fazi Roberto, De Stefano Nero, Diotallevi Danicle, Fornari Dario Ernesto, Franceschini Loredana, Gaetani

 

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Casella di testo:  Laura, Giannini Francesco, Latin Sabrina, Maio Cosimo, Mambrini Massimo, Marchioni Marco, Mastropasqua Rosa, Paravani Fabio, Pasquali Antonia, Pasquarelli Carlo, Proia Massimo, Proietti Enzo, Schurzel Giovanni, Tisba Cinzia, Traversari Pierluigi nonchi- l'avv. Fable De Priamo difensore di Altobelli Francesco, Banchetti Cecilia, Bertucci Antonio, Biagi Alessandro,.Bianconi Marco, Campanile Stefanoi Canestrini Gabriella; .Carded. Francesca, Caruso Carla, Cbdaria Daniels, Colangell . Valentina, Cordeschi Bernardino, Cortese Gianfausto, - Cricchio Simone, D'Alberto Elisabetta, D'Angelo Marcello, Della Morte Nicola, Di.Giorgio Michele, Di Laura Gianni, Di Pietro Giancarlo, Diglio Vincenzo, Ferrara Andrea, Filippone Rita, Formisano Pasquale, Froncillo Maria Pia, Fusco - Santo, Fusillo Francesco, Gabrielli Marco, Gennarini Dario, Giaccio Giovanni, Giordani Marina, Gorietti Luigi, Guerriero Carmine, Laudani Felice, Liani Mariano, Maestri Gian Matteo, Maggi Marina, Mandracchia Salvatore, Meacci Maurizio, Migliorati Paola, Milazzo Santo, Monte Giuseppe, Morf Giuseppe, Mosca Giuseppe, Musacchia Domenico, Nori Luigi, Olivieri Silvan, Orsini Marcello, Papitto Giselda, Pauri Fortunata, Picchiotti Camillo, Pulcinelli Margherita, Purilli Paolo, Pusceddu Giovanni, Quaranta Elio, Ravanelli Lamberto, Rinaudo Rosario, Santodonato Stefano, Scarpa Domenico, Sega Roberto, Serpetti Evelina Sara, Silvestri Patrizia, Sirocchi Marcello, Spinella Filippo, Stradella Silvia, Todisco Rosaria, Toscano Andrea, Tozzi Carlo, Tradigo Giorgio, Valletta Antonella, Vella Antonino Marco, Vialetto Marcellina, Vitale Nicole', Zanfardino Assunta Mafalda, pur condividendo it giudizio di colpevolezza nei confronti di No Greco e Pellegrino Capaldo, lamentavano, agli effetti civili, the it tribunale

 

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non avesse provveduto alla liquidazione dei danni essendo in atti sufficiente documentazione, non confutata da alcuno, in tat senso e in subordine che la provvisionale non fosse stata liquidata in misura maggiore o in misura quanto mono uguale a quells liquidata in favore di altri dipendenti.

Chiedevano una riforma delle statuizioni civili nel senso sopra indicato. L'aw. Paola. Francesco, difensore di La Rocca halo, . Balzarini Aldo, Comincini Paolo, Fabrizi Luciano, Grandini Lucio, Mandolini Lidia, •Zucca ' Paolo, Peluso Rita nella sua qualita di' erede di Peluso Massimo, De Persio Anna Maria vedova di Sale halo, Marron Francesca vedova Santolini, Ascenzi Alberto, Friello Francesca, Della Sala Carmine, Marchetti Roberta, Milella Adriano, Lionetti Domenico e Villa Pietro lamentava the il tribunale non avesse accolta la loro domanda di risarcimento danni, alla pad delle altre parti civili, pur avendo accolto in sua domanda di costituzione di parte civile.

La Rocca Iamentava in particolare, che come dipendente Fedit godeva dells locazione di un appartamento a condizioni favorevoli ed era stato sfrattato a seguito dells illecita acquisizione dell'immobile da parte di S.G.R.; Balzarini Aldo, Comincini Paolo, Fabrizi Luciano, Grandini Lucio, Mandolini Lidia; Zucca Paolo, Peluso Massimo nella sua quantal. di erede di Peluso Rita, De Persio Anna Maria vedova di Sale halo, Marron Francesca, vedova Santolini, lamentavano che il loro mime, benchE vi fosse la regolare costituzione di pate civile, non era stato incluso negli elenchi allegati a ciascuna udienza e de era dovuto a mero errore materiale non essendo mai stata contestata la circostanza che lc relative conclusioni, con

 

 

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l'analitica indicazione dei danni subiti, erano state depositate con largo anticipo rispetto all'udienza di discussion.

Tutti i predetti, insieme a Alberi Rossana, Ambrosino Vincenzo, Angemi Antonio, Antognozzi Paolo Maria, Antonacci Luisa, Antonaroli Lucia, Avocatino Carla, Avorio Pierina, Barbato Antonio, Barraco Angelo, Bausano Rita, Bentivoglio . Angela, Bertini Rosalina, Bonaparte Lucio, Bonavolonta' .Adelaide, Borsetti Valter, Bruschi Amerigo,.. Bu hettu Guido, Cacchione Franca; Campanini Giorgio, Candiloro Rosalia, Canestrari Sauro, Carabeo- Paolo, Caratelli Patrizia, Castelluccio Eugenio, Catani Gabriella, Celiento Domenico, Cerrone - Elena, Cesta Giorgina, Cianca Vincenzo, Ciancuto Maria Grazia, Collina Laura, Coradazzi Giorgio, D'Addato Rita, De Luca Filippo, De Santis Sergio, Di Cam Emanuele, Di Crescenzio Sandro, Di Croce Cristina, Di Filippo Alberto, Di Francesco Maria Stefania, Salustri Franco Salustri Marco e Salustri Luca (in qualitd di eredi di D'Innocente Sabina), Di Pietro Luisa, Fabrizio Antonio, Fanano Rosangela, Fani Francesco, Fatello Anna Maria, Ferrari Alessandro, Ferri Carla, Ferri Daniela, Fiori Maria Grazia, Fontana Cipriano, Forteleoni Anna Lis., Franchini Paola, Frezza Isabella, Frongia Paola, Fusco Raffiele, Gacci Giancarlo, Galasso Matilde, Galaverna Gogliardo Alfonso, Gallinari Teresa, Gargiulo Vincenzo, Gini Lucia, Giorgi Bruno, Giorgio Maria, Grani Loretta, Iacovelli Giorgio, Indian Ettore, La Rocca Rosalba, Lauricella Umberto, Lazzaretti Giuseppina, Leoni Pierina, Levantesi Paola, Lombardini Adriana, Lucioli Osvaldo, Lupaccini Lamberto, Madeddu Giacomina, Magrini Silverio, Mambrini Gianfranco, Manasse Bruna, Maragoni Maria, Marchegiano Franco,


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Marchionni Maria Grazia, Marconi. Paola, Massini Patrizia, Mauro Raffaele, Mazzarini Roberto, Mazzaroni Mauro, Mazzieri Ciro, Micco Antonio, Minaudo Ignazio, Minissale Vincenzo, Morellato Giuliano, Moretti Andreina, Moroni Giorgio, Navarra Bruna, Negri Giacomo, Nocera Elena, Oliva Sandra, Ottaviani Marta, Ottaviani Mirella, Pala Giorgio, Paoli

- Anna Maria, Paolini Paolo, Paris Fausto, Patane' Emanuela, Pedaccia Francesca, Pepere Giovanna, Petugini Claudio, Pesci Fabio,.Pinto:Stefania;. Piras Luigi, Piras Maria Francesca, Pitta Raffaele, Placido Maria Incoronata, Poggi Maura, Posa Maria Gabriella, Pratesi{Adriana, Prencipe Marcello, Priori Minna Prisco Giancarlo, Quattrini Laura, Raciti Sergio, Radassao Antonio, Rastelli Antonella, Razza Carlo, Ricca Pasqualino, Ricci Bruna Ascenza, Rocchitelli Carlo, Romani Mauro, Romano Ciro Saverio, Rosati Nazzareno, Rossetti Carlo,, Ruvio Barbara, Sabbioni Giorgio, Santoro Carmela Silvana, Scalici Riccardo, Scuderi Cinzia, Senesi Elvira, Sergiac omi Roberto, Satin Dante, Stefanori Rita, Tamagnini Primo, Tedesco Carla, Telloni Lidio, Toscano Mariella, Trapani Luciano, Trenta Vincenza, Tripodi Laura, Uccello Diana, Valentini Paolo,. Valoppi Maurizio, VaselIi Stefano, Venturini Claudio Maria, Villani Maria Antonietta, Viri Giuseppina, Vitale Idalo, Zita Stefano, Zola Elsa, anch'essi difesi dall'avv. Francesco Paola lamentavano l'erroneita della sentenza relativa:

Al capo della sentenza the aveva assolto >7 commissario governativo Stefano D'Ercole dal recto a lui ascritto perchi it fatto non costituisce recto. Osservavano, al riguardo, the la sentenza, pur ravvisando nel fatto una ipotesi. di bancarotta per dissipazione imputabile in primis al commissario

 

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governativo aveva ritenuto la stipulazione dell'atto quadro irdlevante, ancorch6 momento consumativo dell'illecito, perch6 a quella data il pregiudizio dei creditori si era gia consumato in blocco; ritenevano the tale conclusions fosse errata perch6 1'atto quadro, che secondo le parti civil conteneva altri profili di illiceitii oltre quelli individuati dal tribunate, aveva avuto piena incidenza causale nella realirmzione dell' llecito perch6 se se non fosse stato -sottosc ritto non si sarebbe verificato il passaggio dei beni- da - Fedit a S:G.R.; n6, secondo g1i appellanti, era possibile scindere sul -piano fattuale I'atto quadro- dai provvedimenti giurisdizionali che ne costituivano . it presupposto.

Osservavano, peraltro, die Stefano D'Ercole aveva fattivamente contribuito anche attraverso persone del suo staff alla redazione dell'atto quadro e aveva compiuto atti di gestione dells liquidazione strumentali alla realizzazione dell'illecito sia in relazione alla cessions di beni die alla . cessazione di rapporti di lavoro.

Al capo dells sentenza che aveva assolto Francesco Carbonetti dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

Osservavano al riguardo che la responsabilits di questi andava ravvisata net contnbuto causale alla realizzazione del piano attraverso i pareri. espressi in relazione alla cession dei beni e di fatto sussunti nella sentenza di omologazione del concordato preventivo c nel ruolo da lui avuto di consulente dei bilanci Fedit, di presidente di S.G.R. e di sottoscrittore dell'atto di transazione tra S.G.R. e liquidazione dells Fedit in data 31.7.1998.

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Casella di testo: I50Gli appellanti, a sostegno del lord . appello nei confronts di D1Ercole e Carbonetti e a integrazione, poi, della motivazione della sentenza, individuavano una serie di elementi che confortavano 1'assunto della tilsceita dell'ntera operazione che aveva portato ally sxssione dei beni alla S.G.R. e precisamente:

15llieeit della clausola, contenuta nell'atto quadro, relativa alla cession di bens. non conapresi nella relazione particolareggiata del . commissario giudiziale a cis a prescindere dall'entitI del valore economico della clausola stessa.

Osservavano, sul. panto, gli appellanti che la clausola ben difficilmente sarebbe stata inserita .senza una valutazione economica che, cost, assumeva una valenza sinergica e futizionale, sul piano probatorio per.

I'acquisizione, nel Ioro complesso di tutti i crediti Fedit nei confronti dei CAP molts dei quail sostanziosi e pienamente esigbili come coniprovato in atti;

per l'acquisizione delle cambia di valore pars a circa f. 800.000.000.000 anche se tali cambiali, circostanza contestata, erano ac cessori di garanzia di debiti dei CAP nei confronti dells Fedit; cambiali che bencht inventariate non erano state incluse nella relazione particolareggiata30;

per 1'acquisizione dell'azienda denominata "II Pino" di notevole estensione nella zone delta via Cassia in Roma;

per 1'acquisizione di monete e quadri mai inventariati e rinvenuti net cave= dells Fedit dal commissario governativo insieme site cambiali di cui prima si a detto.


Aggiungevano, che non era stato osservato it principio dell'onere della prova, applicabile al caso di specie, per cui incombeva agli imputati che I'invocavano, provare 15rrmievanza economica dei beni non inclusi nella relazione del commissario giudiziale e di cui era chiesta l'acquisizione.

Concludevano, sul punto, die la perfetta conoscenza da parte di Capaldo della. situazione patrinwniale della Fedit, la sua identificazione con la struttura dells. S.G.R. a gli. organ .dells liquidazione erano una 'ulteriore conferma della funzionalitil della suddetta clausola alla dissipazione- del patrimonio Fedit.       .

II significato probatorio emergente dalla accertamenti effettuati dalla commission parlamentare di inchiesta.  .

Questi, secondo gli appellanti, confermavano la gigantesca operazione di dissipazione appropriativa posts in essere in danno di Fedit a nulla rilevando che al ten nine delle operazioni S.G.R. avrebbe chiuso in pareggio anche perche a loro avviso, molte vendite erano avvenute a prezzo vile ed erano state rivendute poco dopo a prezzo maggiorato31.

II principio dells fomazione progressiva del giudicato ed it loro effetto di giudicato endoprocessuale emergente dalla sentenza con cui la suprema torte aveva respinto it ricorso avverso it sequestro preventivo dei beni e dalla sentenza della corte di appello di Perugia con cui era respinto Yappello avverso 1'ordinanza del tribunale del riesame di Perugia che aveva rigettato la richiesta di dissequestro dei beni.

70 Gli appolann ricordavano sal punto quanto detto did tribunals del rieaam e allocche aveva respinto in richiesta di dissequestro avanzata da S.G.R. in relazione alb intervenuta uansazione.

31 Richiamavano sal panto le consulenze di pane effettuate a c              lone au alcune vendite.

151


Casella di testo: -152Da tali provvedimenti gli appellanti facevano discendere, in assenza di altri elementi probatori nuovi the i fatti accertati erano staff attentamente valutatii per cui essi potevano essere posti a fondamento della decisione. II significato giuridico, fattuale e probatorio delle situazioni di conflitto di interesse.

- Osservavano, al riguardo, the Capaldo nella sua qualiti di presidente di una delle. maggiori banehe creditrici della Fedit e contemporanemnente con poteri di gestione e' di strategia nelle pia importanti decision fsnanziarie della Fedit era in palese conflitto di interesse alla pad di Carbonetti. Situazioni di conflitto di interesse che, nell'ipotesi di bancarotta, costituiva una ulteriore prova delle condotte in favore del piano di dissipazione che poteva essere superata solo con elementi di prova contrari.

La sussistenza del reato di peculato, in uno con quello di bancarotte fraudolenta nei fatti contestati come abuso di ufficio e per i quail era stata applicata la prescrizione.

Sul panto osservavano the le situazioni di conflitto di interesse prima indicate erano anche prova piena dell'operazione appropriativa da qualificarsi, in concorso con it reato di bancarotta, peculato perchd tutte le condone di No Greco, e, in concorso, di tutti gli imputati, erano finalizzate all'appropriazione del patrimonio Fedit a contemporaneamente, come si evinceva dalla proposta dell'avv. Castilla, al controllo di tutti i CAP.

Le modaliti di cessazione dei rapporti di lavoro.

Sul panto osservavano the 1'estromissione dei dipendenti era un atto strumentale a necessario alb realizzazione del piano di appropriazione.

32 a titob di esempio indicavano is circostanae 11'assenza di un inventarie.


Casella di testo: 153Lamentavano, infine, la violazione delle norme in materia di liquidazione delk spese.processuali.

Chiedevano, previa, se del caso, rinnovazione del dibattimento, the il fatto di abuse di officio fosse qualificato come peculato e the tutti gli imputati fossero condannati, in solido con il responsabile civile, all'integrale risarcimento dei danni in favore delle parti civlli sec rondo gli eknchi the. • . fanno paste integrante dell'atto di appello e determinati nelle conclusion come domande . principali e subordinate e che, nel caso di condanna generics, gli imputati fossero condannati, in solido . con il responsabile civile, al pagamento di was provvisionale immediatamente esecutiva e che le spese fossero rideterminate.

Acquafredda Nicola Santo, Nitti Francesco, Paterino Pietro, Vacca Domenico, Giuliani Barbara, Angelozzi Ubaldo, Borgheresi Roberto, Ceccantini Pasquale, Gaeta Fausto, Gioielli Rosaria, Minieri Domenico, Naldi Ida, Nigi Ida,• Sorbi Paolo, Tritto Angela, Spadaccini Claudia, Altobelli Americo, Astolfi Maurizio, Baiola Elideo, Bonaldo Marco, Bragagnolo Giovanni, Campagna Giovanni, Campagna Maurizio, D'Arcangelis Ascenza, Di Lello Pasquale, Face Andrea, Falcinelli Massimo, Gambioli Liliana, Giaccherini Luciano, Giaccherini Moreno, Marchioni Carlo, Nalli Daniela, Penazzi Massimo, Piccinato Natalino, Pisa. Umberto, Quintini Antonio, Reginaldi Franco, Ridolfi Umberto, Roccatani Assunta, Romano Giuseppe, Rossi Susina, Salati Arcangelo, Salvatori Luciano, Stamegna Antonio, Tuccio Vincenzo, Vasconi Biagio, Velocci Luigi, Viti Vincenzo, Zaccheo Giovanni Battista, Salassa Mario, Pizzi

Ottavio, Rocca Marco, Torreti Nerio, Maniscalco Ugo, Salvatorelli Marina,


Luciani Remo,. Bruno Maria Aurora, Tedesco Pasquale, Rossi Mario, Borchi Paolo, Gnocchi Vincenzo, Macioci Marina,

Topa Osvaldo, Busconi Simonetta, Parigi Luigi, tutti patrocinati daU'Avv. Francesco Roei, lamentavano l'erroneith dells sentenza nel punto in cui era respinta la loco domanda di risarcimento del danno e non veniva concesso it sequestro conservativo..

In particolare.                                                                                                                            . .

• Acquafredda Nicola Santo, Nitti Francesco, Paterino Pietro, Vaasa Domenico, Giuliani Barbara, Angelozzi Ubaldo, Borgheresi Roberto, Ceccantini Pasquale, Gaeta Fausto, Gioielli Rosario, Minieri Domenico, Naldi Ida, Nigi Ida, Sorbi Paolo, Tritto Angela, Spadaccini Claudia, Altobelli Americo, Astolfi Maurizio, Baiola Elideo, Bonaldo Marco, Bragagnolo Giovanni, Campagna Giovanni, Campagna Maurizio, D'Arcangelis Ascenza, Di Lello Pasquale, Face Andrea, Falcinelli Massimo, Gambioli Liliana, Giaccherini Luciano, Giaccherini Moreno, Marchioni Carlo, Nalli Daniela, Penazzi Massimo, Piccinato Natalino, Pisa Umberto, Quintini Antonio, Reginaldi Franco, Ridolfi Umberto, Roccatani Assunta, Romano Giuseppe, Rossi Susina, Salad Arcangelo, Salvatori Luciano, Stamegna Antonio, Tuccio Vincenza, Vasconi Biagio, Velocci Luigi, Viti Vincenzo, Zaccheo Giovanni Battista, Salassa Mario, Pizzi Ottavio, Rocca Marco, Torreti Norio, Maniscalco Ugo,- Salvatorclli Marina, Luciani Remo, Bruno Maria Aurora, Tedesco Pasquale, Rossi Mario, Borchi Paolo, Gnocchi Vincenzo, Macioci Marina lamentavano la loro

mancata legittimazione alb costituzione di pane civile perche essi Grano staff dipendenti delle society ARSOL a SIAPA appartenenti intcramente


alla Fedit e intimamente legate alla sorts di questa ultima per cui la vendita in massa di questa ultima aveva costituito pregiudizio delle loro posizioni. Topa Osvaldo, Busconi Simonetta e Parigi Luigi lamentavano che nei loro confronti non era stato riconosciuto it diritto a costitusrsi pane civile per cui erano stati estromessi dal processo mentre per altri dipendenti, che si erano trovati nelle loro stesse posizioni,, era stata ammessa la costituzione di pane civile e liquidato il danno.

Lamentavano, in particolare, che non fosse stato tenuto conto che essi erano dipendenti Fedit, anche se erano stati trasferiti a seguito della cessione delle attivitit della Fedit subendo in tal modo gli stessi danni dei colleghi die avevano ottenuto it risarcimento dei danni.

Tutti impugnavano it capo della sentenza relativo alla assoluzione di Stefano D'Ercole perche it fatto non costituisce reato e di Francesco Carbonetti per non aver .commesso it fatto.

A sostegno dell'impugnazione esponevano gli stessi argomenti indicati dall'avv. Francesco Paola nell'interesse dei propri assistiti e concludevano nello stesso modo.

La sentenza era appellata dall'imputato No Greco il quale lamentava: un atteggiamento precostituito del tribunale nei suoi confronti.

Osservava, sul punto, che it tribunale dagli atti processuali aveva tratto solo i documenti a le testimonian c e gli aspetti, secondo la sua particolare ottica interpretativa, che portavano alla dichiarazione di colpevolezza tralasciando ogni elemento di prova favorevole all'imputato ed elencava, per escludere ii previo concerto con Pellegrino Capaldo, e affermare the ogni decisions important era stato frutto della decision collegiale le seguenti circostanze:

 

155


La mancata menzione della nomina di un comitato provvisorio dei creditori, in analogic con quanto previsto dall'art. 40 L.F. e munito di ampi poteri ispettivi, the era stato sempre sentito in tutti i casi di vendita anticipata; La costiituzione del comitato dei creditori the aveva funzionato in tutti i casi successivi alla sentenza di omologazione:

La tenuta dei contatti con l'avv. Casella, prima, a con-Pellegrino Capaldo, poi, erano awenuti solo avanti al collegio e alla presenza del commissario giudiziale, del commissario governativo e, se necessario, del comitato dei creditori;

Le decisions piu importanti erano state prese collegialmente con un collegio predeterminato e con persone di elevata preparazione a competenza, che erano bene a conoscenza delle problematiche della procedura tanto che uno dei componenti aveva collaborato alla stesura del prowedimento, in data 233.1993, che aveva autorizzato la vendita in masse del patrimonio Fedit.

La mancata menzione della sua istanza di astensione presentata in data 14.7.1993, allorche la stampa aveva dato notizia di un esposto al C.S.M. presentato da alcuni dipendenti Fedit nei suoi confronti prima the fosse stipulato 1'atto quadro; istanza respinta dal presidente del tri'bunale;

La mancata indicazione, perchd non provata, dell'affermazione del triunale di contatti indiretti o non ufficiali con Pellegrino Capaldo;

Lirrilevanza degli appunti del commissario governativo Cigliana perch6 privi di data per cui potrebbero essere stati da costui redatti in vista del procedimento the to vedeva coimputato per scaricare su altri la responsabiliti the era solo sua;

 

 

156


L'illustrazione di aspetti della procedura non rilevanti per il decidere se non. al fine di sostencre it preconcetto intento accusatorio dimostrato dai giudici del primo grado;

sotto tale profilo richiamava:

la vicenda della correzione dell'errore materiale richiesta quando fi G.D. ally procedura era oramai uscito di scena e non era a questi imputabile e sulla quale non aveva potuto difendersi non facendo parte : del capo di imputazione;                .

is vicenda del mancato inventario che, per Legge, non compete al G.D. ma al commissario giudiziale; circostanza, pendtro, non versa pet-chi il commissario giudiziale, anche se attraverso stimatori con funzioni anche di redattori dell'inventario nominati per Voccasione, aveva proweduto a redigerlo;

la vicenda delle scritture contabili perch6 la visita del G.D. nei locali della Fedit non era avvenuto per il controllo delle scritture contabili, ma solo per annotare, ai sensi dell'art. 170/1 L.F., la data di apertura della procedura concorsuale; l'annotazione era, poi, awenuta nei locali della Fedit perche la documentazione era tanta e tale da non potere essere custodita nei locali del tnbunale.

Asseriva, sul panto, che la procedura non prevede il controllo sulla regolariti, delle scritture contabili che 8 compito del commissario giudiziale il quale, sulfa scoria delle scritture contabili (cosa the comports il controllo della loro tenuta regolare) verifica 1'elenco del creditori e dei debitori; cib era tanto vero the da la lettura della relazione del commissario giudiziale

 

 

1S7


erano risultate irregolaritil che comunque non avevano impedito la ric ostruzione del patrimonio e del movimento degli

affari.

Aggiungeva che se la verifica della regolare tenuta delle scritture contabili dove essere fatta in sede di omologa, occorreva precisare che

ii

provvedimento era stato collegiale e ad esso aveva partecipato necessarismente il •Pubblico Ministero che aveva dato parere favorevole all'omologazione del concordato;         . ,

l'interesse del G.D. a conservare tins procedura complessa e scomoda perchd una tale affermazione non era vera.

Sul punto, at di lh valutazioni relative all'esempio the un tale comportamento avrebbe dato ai futuri giovani magistrati, faceva rilevare che il tribunale non si era posto it problema di quale sarebbe stata la procedura alternativa considerato che, per lo stato di confessata insolvenza, 1'unico sbocco era tins procedura liquidatoria che portasse, dopo to scioglimento gia verificatosi ex lege, alla estinzione dell'ente.

L'incompetenza funzionale del tribunale di Perugia essendo funzionalmente competente it collegio per i read ministeriali.

Sul punto riteneva die it GUP, prima, e it tribunale, dopo, seguendo l'mpostazione del P.M. avevano ignorato il dettato della legge costituzionale n. 1/1989 che impone al P.M., non appena i; contestabile tin reato ministeriale, di trasmettere gli atti al collegio, the ha anche femzione di P.M., die I competence anche per i compartecipi.

Asseriva the il P.M. nelle sue richieste aveva escluso una partecipazione a1 reato del ministro dell'agricoltura dell'epoca die aveva dato I'autorizzazione a sottoscrivere facto quadro; autorizzazione die aveva avuto una diretta

158


Casella di testo: 159attinenza con la realiazazione del reato di bancarotta contestata agli altri correi.

Di qui, secondo 1'appellante la nulliti dell tntero pros esso. .

La contraddittorieti delle pronunzie

Osservava al riguardo:

Ia pronunzia in favoro del ministero delle politiche agricole era in contrasto con 1'airtorizzazione data dal. ministro al commissario governativos per la : sottoscrizione dell'atto quadro a cui viene riconosciuto 1'effetto produttivo del danno risarcibile;.                                                                                                                        . . Non erano liquidabili. i danni, subiti dai dipendenti dells Fedit per fatti di bancarotta fraudolenta, verificatisi anteriormente alla . • ammissione alla procedura;

Non vi erano danni risarcibili se era vero die:

1'attivo era inferiore al passivo di circa L. 1.000.000.000.000 ed era stato perduto 1'intero capitale sociale per cui l'ipotesi dells ricapitalizzazione della Fedit restava una meta ipotesi smentita dai fatti;

era stato proposto il concordato preventivo nella forma della cession dei beni ai creditori per cui in tal caso era altamente improbabile the i rapporti di lavoro continuassero per tutti anche perchE la cessazione della normale attiviti aziendale costituiva giusto motivo di licenziamento;

1'alternativa al concordato preventivo era il fallimento dells Fedit per cui non era possibile ritenere the i lavoratori avessero una nova change; il danno lamentato dai dipendenti derivava dal reato di bancarotta fraudolenta mentre gli era stato addebitato un fatto diverso mai contestato e cioe quello di non aver curato it raggiungimento dell'obbiettivo delta

 


rivitalizzazione di Agrisviluppo che era estraneo ally funzione della procedura di concordato preventivo.

II risarcimento dei danni per perdita del posto di lavoro era stato dato anche a dipendenti the avevano usufruito degli incentivi al pensionanunto e addirittura a eredi di dipendenti deceduti• in pendenza di procedura concordataria;

L'erroneitit della sentenza in panto merit o.                                                            .

Capo a) della rubrica relativa all'occultamento della istanza presentata dai commissari governativi in data 273.1992.

Osservava the la premessa da cui partite era la perdita dell'intero capitale sociale della Fedit per cui doveva ritenersi intervenuta la specifics causa di scioglimento della societI prevista dall'art. 2539 cod. civ..

Di qui ii problema se fosse necessaria 1'atto di messa in liquidazione della

societa, che si trovava in concordato preventivo con cessione di beni; liquidazione che, per effetto della legge 400/1975, doveva.effettuarsi nella forma della liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di societit cooperativa, con provvedimento del ministro cui era affidata la sorveglianza (nella specie Ministro dell'Agricoltura e Foreste); con 1'ulteriore. conseguenza che mai it decreto ministeriale avrebbe potato. scavalcare la procedura concorsuale anche se la legge non disciplina specificamente it caso di concorso tra concordato preventivo e liquidazione della societa.

L'iistanza dei commissari governativi poneva, quindi it problema se un ente, gib assoggettata a procedura liquidativa con Is cessione dei beni dovesse essere ugualmente messo in liquidazione e, in caso positivo, con quati modaliti.

 

160


Casella di testo: 161Problema risolto positivamente anche dal tribunate di Roma the aveva peraltro puntualizzato the la liquidazione doveva avvenire con le forme della procedura concordataria con la specificitI della natura cooperativa della Fedit.

Da tale problematica era nata la necessith di sentire un illustre giurista per I'approfondimento della question; illustre giurista the aveva -dato . it suo parere in . data 10.9.1992, prima the fosse depositata is sent+enza • di omologazione avvenuta in data 5.10.1992, senza che esso fosse mai comunicato dal . commissario governativo al Giudice delegato,. nb fosse mai stato utilizzato agli effetti dell'istanza del 27.5.1992.

In fatto:

contestava che fossero omologabili l'occultamento della istanza ed it rifiuto a provvedere su di essa con il fatto pacifico della spontanea restituzione dell'istanza perche acquisisse it parere giuridico e negava the in tale facto potesse ravvisarsi il reato -contestato quantomeno sotto il profilo del dolo.

contestava t'affermazione del trl'bunale, emergente in alcuni punti della sentenza; che la liquidazione coatta amministrativa dovesse essere disposta dalla assemblea dei sod a non dal competente ministero;

riteneva che solo un tale errore poteva giustificare 1'affermazione del tribunals che, pur richiamando it dettato della L400/1975 e la competenza del ministro a disporre la liquidazione coatta amministrativa attribuiva all'organo della procedura concordataria I'intento di ritardare la convocazione dell'assemblea straordinaria per il timore the in quells sede sorgessero contrasti tra i sod, non tutti nelle stesse condizioni, con la conseguenza che sarebbe stata ritardata l'omologazione del concordato.


contestava I'nterpretazione data dal tribunale della sua affermazione relativa alla volonti di ricorrere al tribunale amministrativo in caso di messa in liquidazione coatta amministrativa da parte del ministro dell'agricoltura;

affermava, sul punto, die la dichiarazione doveva essere- intesa

-. esdusivamente come manifestazionc dells preminenza delle norme della legge -falliimentare sn quefa della liquidazione coatta amrdinistrativa, avente carattere amministrativo, perdu oramai la procedura concorsuale aveva gil la sua stabiliti anche se il concordato non era stato omologato.

Lamentava, poi, the non fosse stato tenuto in alcun conto it comportamento del commissario governativo in online al mancato sollecito o alla mancata comunicazione del parere richiesto al prof. D'Alessandro, ovvero al suo mancato interessamento alla sorte dell'istanza non reiterandola; segni di un comportamento teso a scaricare su altri la propria responsabilitl;

Contestava.l'affermazione del tribunale circa un suo obbligo di protocollare in cancelleria 1'istanza 273.1992 ovvero di non aver depositato 1'istanza in cancelleria perchE it primo obbligo non rientrava tra i compiti dd giudice delegato e per il secondo, come emergeva dall'ultima relazione quadrimestrale dei commissari governativi, vi era 1"mtesa con . gli organ della procedura in base alla quale tutte le istanzc dovevano essere consegnate al commissario giudiziale the avrebbe dato ad esse 1'ulteriore seguito.

Riteneva, pertanto, dm it reato di falso per occultamento non sussisteva anche perchi it dedotto intento del giudice delegato di pervenire alla vendita in masse dei ben della Fedit era ancora lontana e doveva comunque

 

162


Casella di testo: 163escludersi perch una tale forma di vendita non era neppure nei propositi dei promotori di S.G.R.

Capo b) della rubrica relativa all'occultamento di tre relazioni redatte da Francesco Carbonetti.

Lamentava la• carenza di istruttoria perch la ricerca dei documenti; la cui sparizione gli era stata imputata, si era fermata avanti at verbale di acquisizione della documentazione richiesta dal P.M. presso ii tribunale di Roma; in tale verbale i carabinieri davano atto dell'acquisizione di tre istanze redatte da Francesco Carbonetti delle quali .non i` stata trovata traccia negli atti esistenti presso la procura di Roma.

Da cis non poteva derivare una sua responsabilita, per mancanza della materialit# del recto perchd la cancelleria della sezione fallimentare di Roma era in possesso di tre documenti a firma Francesco Carbonetti die erano stati acquisiti dalla polizia giudiziaria e che, trasmessi al P.M. presso iZ tribunale di Roma, non erano stati pia rinvenuti e nulls escludeva che tali documenti fossero i pareri redatti da Francesco Carbonetti anche perch6 questi aveva sempre escluso di avere presentato istanze al tribunale fallimentare di Roma e dell'affidamento degli incarichi vi era traccia agli atti dells procedura fallimentare nella liquidazione degli onorari.

Aggiungeva che it 'primo parere riguardava la divergenza tra i valori di bilancio ed it prezzo offerto per I'acquisto del patrimonio Fedit, d secondo riguardava l'indicazione dei criteri che devono sottendere alla formulazione di una prevision di realizzazione nella vend ita del patrimonio e it term era estraneo alla vendita del patrimonio Fedit riguardando la valutazione di un pacchetto azionario.


Casella di testo: 164Riteneva, pertanto, che nessuno dei pareri poteva condizionare la sentenza di omologazione del concordato, ni 1'autorizzazione ails vendita in blocco per cui non vi era motivo di sopprimere tali atti.

Concludeva, sul punto, assumendo che non era condivisiibile la tesi del tribunals die individuava il movente della soppressione degli atti nc la necessiti di eliminare ogni rapporto In la , procedura fallimentare e Francesco Carbonetti per la posizaione . da questi assunta nel cousigh di amminictrazione della S.G.R., the peialtro era avvenuta molto piiu avanti

: net tempo, perchd cosi facend6 it tribunate aveva operato una modifica del capo di imputazione in base a congetture e illazioni che, tuttavia, lo avevano lasciato impreciso e generico.

Capo c) della rubrica relativa alla bancarotta fraudolenta per distrazione e dissipamento dell'intero patrimonio della Fedit.

Sul punto premetteva:

. La situazione economics e finanziaria della Fedit al momento della dismission del patrimonio in blocco.

Faceva presente, al riguardo, che it patrimonio dells Fedit era caratterizzato dalla proprieti di numerose partecipazioni, a volta totalitarie e talora di quasi totaliti, the erano vissute solo grazie ai periodici finanziamenti fatto dells Fedit che svolgeva per questo funzioni di Holding;

in tale contesto iI commissariamento delta Fedit aveva provocato it blocco e to revoca di tutti i fidi facendola precipitare in uno stato di dissesto irrevocabile con una decisa situazione di carenza di liquiditi; di qui la richiesta di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori caratterizzata dalla necessiti di evitare ii pericolo, sempre incombente, di


Casella di testo: 165richiesta di fallimento delle consociate con rulteriore rischio di vedere azzerato ii valore delle quote partecipate;

la vendita in mama dei beni, disposta dopo I'omologazione del concordato con provvedimento del mean 1993, rispondeva alla cennata necessiti ; la preoccupazione del tribunate era stabs, dunque, solo quella -di evitare it depauperamento del patrimonio dells Fedit the sarebbe stato agevolato dal ricorso alla liquidazione-.ordinaria perchb sarebbe state gravata. da: oneri elevatissimi e' si sarebbe chiusa dopo molti anni con la realizzazione.di gran lungs inferiore a quello -ipotizzato dalle stime;

altra preoccupazione del tribunale era stata quells del destino dei lavoratori della Fedit che, . a seguito dells ordinaria liquidazione,. avrebbero perso it loro posto di lavoro;

in tale situazione, allorch6 nel maggio 1992, era giunta la proposta dell'avv. Castilla, it tribunale aveva ritenuto che essa potesse risolvere tutti i problemi della procedura evitando anche un danno incalcolabile per i creditori. Faceva presente, altresi, che it patrimonio Fedit da liquidare era composto da beni, molto eterogenei tra loro, dei quali solo . alcuni apparivano appetibili.

Sul panto esaminava le vane stime che neI tempo erano state fatte nel torso della procedura e rilevava the tra di esse vi erano divan non indifferenti a conferma della difficolta di dare it giusto valore al patrimonio Fedit; nE aveva pregio, per valutare in correttezza del comportamento degli organi delta procedura, d divario netto tra it valore complessivo del patrimonio, secondo le vane stime effectuate, e t'offerta dell'avv. Caulk perche si


Casella di testo: 166trattava di due concetti non 'paragonabili tra Toro perchb it primo indica una previsions ed it secondo una certezza;

de, era tanto vero che net caso in cui le vendite non producevano un ricavato idoneo a soddisfare i caeditori chirografari, almeno nella misura del 40%, la circostanza non aveva influenza sul concordato preventivo che conservava tutta la sua validitil;

-nd. potevano avere rilevanzu- eventi : eccezionali e impreved bdi . die avrebbero potuto portare a vistose ridnzioni dei valori stimati e portava ad esempio la vicenda della Fedital partecipata della Fedit i1 cui valore di realizzo era stato di molto inferiors allo stimato.

L'insussistenza dell'accordo con Pellegrino Capaldo per ottenere la dissipazione del patrimonio della Fedit.

Sul punto, di fatto, venivano esposti, gli stessi argomenti di carattere generale prima enunciati e venivano ricordati gli incontri collegiali

avuti

con gli altri membri del collegio, la redazione di pane del provvedimento di autorizzazione ally vendita in blocco ad opera di un membro.del collegio, la partecipazione informale anche di altri membri della sezione alle decisioni collegiali, Ia sottoscrizione dei provvedimenti da pane di tutti i membri del collegio anche se cia non era richiesto dalla Legge;

negava, al riguardo, the egli fosse disposto ad attendere Is cordate capeggiata da Pellegrino Capaldo e non comprendeva da quail elementi probatori it trllunale avesse tratto l'affermazione.

Dopo le considerazioni generali sopra riportate contestava la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta.

Sul punto osservava die:


Casella di testo: 167it reato in questions era un reato proprio necessitando la partecipazione di un soggetto qualificato c.d. "intraneus" e cioe: dell'mprenditore33. Nel caso di specie mancava una tale presenza per due ordini di motivi. II primp relativo alla esclusione del commissario governativo tra i soggetti indicati nell'art. 223 L.F. onde non poteva applicarsi a Stefano D'Ercole,

- commissario governativo, la qualiti soggettiva di persona. che pub commettere i. reati previsti lolls legge fallimentare.

It secondo relativo alla qualifica rivestita da Stefano D'Ercole al momento dells stipulazione dell'atto quadro.              . Osservava, sul punto, che in caso di concordato preventivo risponde di reati fallimentari anche it liquidatore; orbene nel caso di specie Stefano D'Ercole, pur rivestendo entrambe le cariche di commissario governativo e di liquidatore della Fedit, aveva sottoscritto l'atto quadro nella sua seconda veste e cioe come commissario liquidatore nominato dal tribunale. A lui non poteva attagliarsi la figura del liquidatore di societi, indicato nell'art. 236 L.F. perchd relativa solo al liquidatore di societi nominato dall'assemblea societaria mentre it liquidatore giudiziale assume la veste di mandatario dei creditori ed opera nell'interesse e per conto della massa dei

creditori.                                                                                                                _

Non vi era stata cessions a prezzo vile e cib era dimostrato dal ricavato­delle vendite effettuate da S.G.R. nella pia assoluta trasparenza a con la massima professionaliti. Ricavato the da un lato confermava la differenza coricettuale tra slime del patrimonio e prezzo dell'offerta e dall'altro faceva

33 an' teso in sense lato comprendendo la noaone anche i rappmeseatanti di societal legislativamente individuati


venire meno la circostanza di un indebito vantaggio di circa £. 3.000.000.000.000.

Vantaggio economico che, dichiarato in circa £. 550.000.000.000 da S.G.R., si riduceva di molto per gli immediati vantaggi the ally procedura erano derivati:

dalla celeriti della procedura con risparmio di maggiori risorse;,

• .. dada.. certezza . di incamerare il 'mezzo entro 18 mesi dally stipulazione dell'atto quadro con la percezione da parte dei creditori di almeno il 40% det risp.ettivi crediti mentre in caso di liquidazione ordinaria tale percentuale sarebbe stata sicuramente inferiore;

dally certezza the i piccoli creditori, fino a L. 20.000.000, sarebbero staff soddisfatti per intern del loro credito mentre altri creditori, fino a £. 1.000.000.000, sarebbero stati soddisfatti in misura agevolata;

dagi aggravi a carico di S.G.R. per incentivi all'esodo dei lavoratori;

dalla irrilevanza della cessione di cespiti non contenuti nella relazione del commissario giudiziale perchd di scarso valore e ottenuti dopo lunge trattativa alla cui conclusion S.G.R. aveva rinunziato alla originaria richiesta della solvenza del credito accettando solo the fosse garantita 1'esistenza del credito; clausola particolarmente rilevante per i crediti verso i CAP, motti dei quail si trovavano in condizioni di dissesto;

della improbabilitit, come riconosciuto dabo stesso tribunale, che anche con una liquidazione ordinaria del patrimonio si sarebbe ottenuto un ricavato vicino ally stima; ne tale affermazione veniva meno perche ii trlbunale aveva aggiunto the la welts adottata aveva pregiudicato in radice is

 

 

possibility di ricavare di pin perch i, cosi opinando, aveva posto a confronto due metodi di liquidazione non comparabili;

della irrilevanza dei crediti MAF, valutati zero lire dai commissari governativi, i quali erano staff finanziati nell'anno 1999 solo nei confronti dei CAP perchd la circostanza, benchE avesse reso pin facile il soddisfacimento dei crediti verso- i CAP , non era assolutamentc prevedibile nell'anno 1993; •

dally infondatezza del giudizio di irrilevanza dato dal tribunale alle conclusion della connmissione parlamentare di inchiesta che • aveva fonnulato un giudizio assolutorio basandosi su un riscontro a ritroso rappresentato dai ricavi S.G.R. perch6 ancora una volta it tribunale poneva a base del suo giudizio delle . some che esso stesso aveva giudicato inaffidabili.

L'entiti della pens in via subordinata.

Osservava, sul panto, the le concesse attenuanti generiche dovevano ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti atteso il curriculum professionale caratterizzato, come avrebbe potuto argomentarsi se il tribunale avesse acquisito il fascicolo personale presso il CSM, da elogi e attestazioni di stima.

Le richieste istruttorie.

Chiedeva la rinnovazione parziale del dibattimento anche in relazione alle ordwanze dibattimentali e chiedeva di produrre alcuni docwnenti e I'acquisizione di alcuni documenti presso la presidenza del senato e di sentire, all'esito, gli ufficiali die avevano prodotto 1'informativa e 1'esame di alcuni testimoni oltre all'espletamento di una perizia contabile.


169



Concludeva, previa se del caso rinnovazione del dibattimento, di essere assolto dai reati a 1ui ascritti perch6 i fatto non sussistono.

La sentenza era appeUata anche da Pellegrino Capaldo ii quale:

lamentava in via generate, alla pari di No Greco, un atteggiamento precostituito del tribunale nei suoi confronts.

Osservava, al riguardo, the la motivazione della sentenza aveva operato una ricostruzione dei fatti non aderente alla realth emergente dat .materiale probatorlo raccolto ed era tesa a dimostrare che, per i rilevanti interesss m gioco, necessariamente qualm-no doveva avere barato mentre una corretta valutazione, attraverso enunciati logici e non contraddittori, avrebbe escluso che un reato era stato commesso o che I'operato era frutto di dolo. -

la sentenza anteponeva alle esigenze di puntuale accertamento, la propria preferita version dei fatti, secondo cui vi era stata collusion tra No Greco e Pellegrino Capaldo per condurre la procedura esecutiva della Fedit verso un predeterminato esito, e, a ritroso, ne aveva cercato la conferma isolando, a tal fine, pochi frammenti di materiale probatorio interpretandolo, a volta, male.

Nel caso di specie, non era possibile ricorrere a scorciatoie probatorie o a generalizzazioni specie se si considerava che la procedura di liquidazione operata era innovativa rispetto all'iter tradizionale ed era giustificata dalla peculiarith della procedura concorsuale per cui ogni -op- erazione era stata frutto di ampio dibattito tra gli organ della procedura e ampia era stata la motivazione di ogni provvedimento del tribunale fallimentare.

Anzi, proprio la novita del progetto non poteva tradursi in un danno nei suoi confronti ed era necessario the valesse la presunzione inversa e the per

 

170


Casella di testo: 171affermare la sua responsabilith fosse rigorosamente provato da un lato la collusion con il magistrato a dall'altro the vi fosse il dolo di dissipazione in capo ad entrambi i protagonisti.

A sostegno Ella osservazione esponeva:

Is procedura di liquidazione della Fedit era stato oggetto di accertamento non - solo -dells autoriti giudiziaria, ma anche di una . •comniissio e parlamentare di indagine.

- II tribunale di Perugia, benche avesse avuto a disposizione i1 testo iategrale della commiLcione di indagine, basata su documentati elementi probatori e su accertamenti tecnici compiuti da noti esperti del settore, non ne aveva tenuto conto se non per esercitare il proprio sarcasmo sul suo presidents; -

ciascun provvedimento del tribunale fallimentare di Roma era stato preso collegialmente e ciascun membro aveva preso pane ale decision. Da cis arguiva, da un lato, che non poteva escludersi the la stesso No Greco fosse stato contrario a decisions press a maggioranza e, dall'altro, che il tribunals non aveva colto le implications che da tale dato ne discendevano ma si era abbandonato a valutazioni criticabili sul piano della logica e del buon senso.

Osservava, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, the il processo era il luogo deputato per 1'accertaniento di eventuali compliciti nel reato, con la conseguente trasmissione degli atti al P.M.; ma cis non significava the nel reato avessero concorso gli altri membri del collegio ma the le sllic citi accertate dal tribunale di Perugia, non erano state percepite come tali dai membri del collegio ben potendo esistere tra le due ipotesi prospettate dal tribunate (inganno dei membri del collegio da parte di No


Casella di testo:  Casella di testo: Fl• Greco o concorso nel recto di tutti i membri del collegio) una tern soluzione a cioe il libero convincimento di tutti i membri del collegio in ordine ally soluzione adottata.

NE, secondo 1'appellante, aveva influenza 1'afermazione the No Greco si fosse formato, fin dall'nizio, it convincimento 'favorevole alla cession in blocoo dei beni - dells Fedit al prezzo offerto essendo : tale- convincimento pienamente lecito in relazione alla peculiarity del proccdimento. • - Secondo 1'appellante, I'opinione concorde di tutti i membri del collegio era un elements importante per verificare 1`illiceitI del coniportamento di No Greco e asseriva die it tribunale doveva accertare che 1'opinione favorevole di No Greco alla soluzione prospettata da Pellegrino Capaldo fosse frutto di pressioni illecite, di minacce, di compensi o di promesse di compensi e concludeva the di cis non vi era in sentenza la minima traccia essendosi limitato a fare una proposta die secondo i1 suo giudizio e. di quello dei partner era la migliore die si potesse fare.

La mancanza di un qualsiasi movente.

Secondo 1'appellante la sentenza non aveva affrontato it problems limitandosi ad affennare che il piano da lui presentato era gradito ai maggiori creditori di cui egli perseguiva gli interessi.

Osservava, al riguardo, die tale affermazione era smentita dalle sue dichiarazioni perche aveva agito nell'interesse di tutu i creditori i quali, peraltro, se volevano potevano partecipare alla society S.G.R. the aveva 1'unico scopo di procedere sollecitamente alla liquidazionc del patrimonio senza fini di lucro.

 

 

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Casella di testo: 173Cib, a maggior ragione, valeva per No Greco non essendo emersi, nel corso del processo, elementi di collusione con l'offerente.

II mancato confronto con le dichiarazioni dei testimoni e degli imputati contrari alla tesi dells collusione.

Sul punto ribadiva che il tribunale non aveva preso in considerazione, ignorandole, le . spiegazioni e le affermazioni degli imputati the erano inconciliabili con la tesi accolta in sentenza ma che, al contrario, erano rilevanti perchd fornivano esauriente spiegazione del lord comportamento; mancato confronto the si era verificato anche con le dichiarazioni dei testi che di alcuni episodi, posti a base del convincimento dei giudici del tribunale, avevano dato diversa spiegazione.

La mancata costituzione dei creditori come parti civili.

Osservava, su punto, che nessun creditore si era costituito pane civile segno questo che essi non avevano ricevuto alcun danno dalla soluzione prospetta e accolta dal tribunale fallimentare; precisava che di quelli costituitisi tali non potevano considerarsi i dipendenti non avendo legittimazione attiva, nd il CAP di Perugia che si trovava in una posizione particolare ed il cui credito era stato accertato solo di recente dal tribunals di Perugia.

Ricostruiva la storia di S.G.R. e le sue finalita.

Asseriva, al riguardo, che il c.d. piano Capaldo, di cui riconosceva la patcrnitA, era nato dalla press di coscienza, dopo 1'accertamento delle condizioni legali per 1'ammissione alla procedure di concordato preventivo, dells necessity di "escogitare" una via nuova per la liquidazione del patrimonio Fedit stante la particolaritd del caso.


A tal fine era stata trovata la soluzione della creazione di una societal di gestione, di cui facessero parte tutti i creditori, che riduceva al minimo le spese di gestione e i ritardi della procedura.

Esso si presentava vantaggioso gift dal raffronto sul piano astratto con 15potesi di liquidazione tradizionale del patrimonio Fedit.

I:a sociati non aveva scopi di lucro ma solo quello di soddisfare i creditori e ridurre le conseguenze negative per il personale Fedit, il . prezzo offerto era stato congruo, la realizzazione dello scopo societario era stato raggiunto .nella massima trasparenza, ally fine della procedura ai soci sari rimborsato il capitale o at massimo vi sari un piccolo utile e in ogni caso i creditori, facenti parte della societal o the non ne hanno fatto pane, avranno ricevuto la stessa percentuale di ripartizione dei rispettivi crediti.

Contestava la cronistoria del commissariamento della Fedit fatty in sentenza.

Asseriva, al riguardo, che era errata la conclusion a cui it tribunale era giunto allorche aveva affermato che dietro la decisione del ministro Goria di commissionare Fedit fosse stata da 1ai ispirata; anzi, a suo giudizio, vi erano prove contrarie, desumibili dalle testimonianze assunte sul punto che erano state trascurate dal tribunale, da cui emergeva contrario e cioe la sua contrarieti al commissariamento della Fedit.

Contestava la ricostruzione della vicenda successiva al- commas' an'amento delta Fedit.

Osservava, sul punto:

la tesi del tribunale, secondo la quale it progetto del ministro Goria era quello di

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. , a.~~~"y.~;ln.l~'.'.


Casella di testo: 175create una nuova struttura con I'aiuto delle banche, fallito per 1'opposizione delle banche estere e per la mancata adesione del veto creditizio;

la sua opzione immediata per la richiesta di concordato preventivo perchi le. altre soluzioni (liquidazione coatta amministrativa e ricorso alla " c.d. legge Prodi" avevano lo svantaggio di non mettere al riparo da possibili azioni di responsabilith. a azioni -revocatorie, specie verso le banche, e di non mettere a disposizione it -patrimonio della Fedit con cui sperava di alienate gli. istituti bancari onde costituire una nuova struttura da utilizzare net campo dell'agricoltura    ..

non era suffragata da alcuna prova e in ogni caso non vi era prova che egli avesse dato consigli in tal senso; anzi vi era prova che egli avesse dato parere contrario;

non era veto che egli, nell'incontro con le organizzazioni sindacali, avesse parlato delle prospettive di ripresa dell'attivith di Fedit attraverso la society Agrisviluppo perchd tale incontro era finalizzato solo a fornire chiarimenti alle orgsninazioni sindacali sui riflessi del suo progetto derivanti dal piano ma tale piano non prevedeva nulla in tema di occupazione tanto che nessun accordo era stato sottoscritto in quella occasione;

le contestazioni mosse al Giudice delegato ally procedura concorsuale, accusato di volere privilegiare ad ogni costo la procedura di concordato preventivo, non erano vere e non avevano trovato alcun riscontro probatorio.

Secondo l'appellante i comportamenti da cui i! tribunale aveva tratto is sua conclusione (doe di avere dichiarato di attendere fin dalla fine di giugno 15stanza di ammissione al concordato preventivo e di essere stato prodigo di


Casella di testo: 176consigii.nonchd quella di avere tenuto un atteggiamento di chiusura rispetto alle numerose istanze presentate dai commissari governativi, i quad; avevano urgenza di acquisire liquiditi) non erano fondate.

La prima, se vera, non risultando da alcuna forte dichiarativa ma solo da un appunto del commissario governativo Cigliana, era solo l'espressione della opportuniti cite la procedura, complessa e importante, che- sarebbe stata innesc ata. fosse preannrmziata al presidente dells sezione- faIInmentare. .

La seconds era indite di una rigorosa applic azione delle norme in. materia di concordato preventivo che impedisce, se non in caso di urgenza e per •.. . impedire II deterioramento del patrimonio, la dismission del patrimonio se prima non i stata completata la procedura concorsuale con la omologazione del concordato proposto. Si trattava, quindi, non di comportamenti illeciti, ma del pieno rispetto delle norme concorsuali relative alle autorizzazioni alla vendita di ben; prima della omologazione del concordato; . in . relazione alle affermazioni del tribunate riguardanti i pareri dati dal commissario governativo e dal commissario giudiziale, che nessuno di tali organi aveva rdevato alcunche di illecito net piano prospettato dando ad esso parere favorevole se non per piccoli aggiustamenti tecnici;

non erano condivise le argomentazioni del tribunale in ordine alla congruity del prezzo offerto.

Secondo l'appellante 1'affermazione del tribunate, basata sulfa relazione di sintesi redatta dal pool di tecnici incaricati dal G.D. di inventariare i ben; dells Fedit e di stimare it loro valore, era errata perchE non teneva conto di altri fatten come is stima dei probabili valori di realizzazione, la stima dei coati da sostenere per gunge re alts realizzazione dei cespiti, i tempi


necessari per liquidare it patrimonio; essa, inoltre aveva male valutato alcumi beni immobili o in modo eccessivo le partecipazioni societari ovvero il grado di realizzazione dei crediti.

Analogamente, secondo 1'appellante, anche la relazione del commissario giudiiale risentiva degli stessi errori anche se questi aveva apportato alcune correzioni per. eliminare le discrasie pia vistose.              . . In reap, secondo 1'appellante, i.raffronto corretto tra is somma offerta ed it valore del. patrimonio, valutato secondo i criteri sopra indicati, dava contezza della congruity del prezzo offerto.

Congruith the trovava conferma nell'ammontare di quello. che S.G.R. aveva realizzato nella liquidazione del patrimonio Fedit.

In particolare 1'appellante contestava energicamente i criteri di stima dei crediti di Fedit, categoria per la quale si erano verificate le pia vistose smagliature tra stima dei periti, .stima del commissario giudiziale e offerta S.G.R. perch non davano contezza del modo con cui 1'esperta era giunta alla determinazione del grado di realizzabilita dei crediti e non aveva tenuto nel debito conto che la situazione, dalla data della stima a quells del deposito dell'elaborato, si era evoluta in peggio per 1'apertura di procedure concordatarie per molti dei CAP die 1'esperta aveva indicato come solvibili. Riteneva, pertanto, che it prezzo offerto fosse congruo e non era suscettibile di auniento atteso the nessun imprenditore serio avrebbe offerto una somma maggiore tanto che nessun utile era mai stnto distribuito tra i sod, i bilanci

erano stab certificati da prestigiose societit di certificazione e la limpidezza

delle singole vendite era stata verificata dalla Guardia di Finanza.

 

 

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Casella di testo: 178Contestava le affermazioni .del tamale the per giungere a ritenere incongrua 1'offerta aveva escluso la rilevanza di quanto S.G.R. aveva ricavato dall'operazione a aveva indicato come parametro di valutazione la potenzialiti realizzativa di una ordinaria liquidazione.

Per giungere ad una tale affermazione riteneva the la potenzialiti realizzativa del patrimonio significava chiedeisi quanta sarebbe stato posstbile ricavare dall'alienazione del patrimonio Fedit e quindi sui possibili esiti patrimoniali di una normale procedura e in tale ottica tutti coloro the avevano dovuto esprimere un parere sull'offerta della S.G.R. avevano valutato 1'offerta come quella the realizzava la massima potenzialiti del patrimonio esprimendo parere favorevole alla accettazione dell'offerta.

Concludeva, sul panto, affermando che il controllo sulla potenzialiti realizzativa poteva essere effettuato o con i riscontri a ritroso owero con il metodo statistico ed entrambi i metodi conducevano alla stessa conclusions e cioe che 1'offerta S.G.R. era quells che meglio esprimeva la potenzialiti realizzativa nell'arco di diciotto mesi; ne a contrarie conclusion, secondo t'appellante, condurrebbe it metodo a ritroso se tra i guadagni di S.G.R. si conteggiasse il c.d. credito MAF la cue riscossione necessiterebbe di un apposito provvedimento legislativo e non trovando alcun riscontro probatorio the esso sarebbe stato oggetto di un tentativo di cartolarizzazione per un valore di £. 250.000.000.000 non andato a buon fine per I'attentato terroristico "delle due torn a Nuova York" dell'l1.9.2001.

l'affermazione del tribunale secondo cui la determinazione del prezzo non sarebbe stato 1'effetto di elaborate calcoli ma 1'applicazione di una semplice


Casella di testo: 179percentuale dell'attivo patrimoniale riferita indistintamente a tutti i cespiti contenuti nella relazione particolareggiata del comnussario giudiziale, non era condivisa perch una tale affermazione non era mai stata fatta essendo sufficiente al comitato promotore, composto tutto da esperti banchieri, effettuare semplici calcoli dopo aver operato detrazioni per le valutazioni errate pia vistose.                                                                                    -           _ ,

Affermava; di conseguenza, che it prezzo non era nato acriticamente c concludeva sostenendo che in ogni caso la questione non aveva alcuna rilevanza perch it prezzo, •in ogni negoziazione, costituiva la risultante di una pluralitI di valutazioni non facilmente definibili n6 quantificabili.

Non era vero, in merito alle rettifiche del prezzo proposto per tenere conto dei cespiti nel frattempo ceduti dalla procedura, che sul panto non fossero state fornite esaurienti spiegazioni avendole fornite net suo esame e di ease avevano dato ampia dimostrazione i difensori.

Faceva presente, al riguardo, che it prezzo per i cespiti venduti nelle more della sottoscrizione dell'atto quadro, non poteva essere detratto nella misura del 55% del prezzo riscosso, cioI nella stessa proporzione della decurtazione operata nellindividuazione delta somma da offrire, perch nella determinazione dell'offerta complessiva era stata fatta la media ponderale del valore di . ciascun cespite fornito Hells relazione del commissario giudiziale (ben sapendo che alcuni beni erano staff valutati in misura anche inferiore al loro valore, altri a valori nettamente superiori) e operare una valutazione del ricavato in misura diversa da quella attuata nell'atto quadro avrebbe potato produrre effetti altamente distorsivi e, in astratto, si sarebbe potato prestare ad accordi collusivi.


non aveva compreso 1'affermazione del tribunale in merito al presunto abbattimento del prezzo ottenuto attraverso 1'atto quadro.

Osservava, sul punto che la tesi, secondo la quale S.G.R. avrebbe acquisito 1'intero patrimonio della Fedit al prezzo di f. 600.000.000.000 era smentito dally circostanza the la procedura con le entrate provenienti dalla sofa S.G.R. aveva soddisfatto interamente i creditori privdegiati, aveva pagato le

- spese della procedura e i crediti dei chirografari Walla imisura del 40%; il tutto per un valore di oltre duemila miliardi di lire. - il tribunale non aveva compreso la struttura giuridica e la operativiti concreta dell'operazione.

Sul punto contestava le affermazioni del tribunale Walla pane in cui asseriva che dells S.G.R. facevano parte pochi creditori, anche se rappresentanti una quota notevole delle esposizioni della Fedit, e che ad essa era, di fatto, preclusa 1'adesione di altri creditori perch6 avrebbero dovuto confluire non solo il loro credito, ma anche un ulteriore capitale di rischio e 1'ac cettazione di onerosi patti parasociali per garantirsi migliori condizioni di riparto.

La contestazione derivava, secondo 1'appellante, dal fatto che per 1'adesione ails S.G.R. non era necessario conferire it proprio credito, n6 era possibile una migliore ripartizione del ricavato della cession dei bens alla S.G.R. perchE la ripartizione era fatta dally procedura in percentuali uguali tra creditors aderenti a S.G.R. e creditori non aderenti. Al contrario ai soci delta S.G.R., al termine dell'esfstenza della society, sari solo restituito ii capitale da loro versato al momento dells sottoscrizione a un utile, se esistente, perchE is societ3 era nata ed a strutturata per tendere al pareggio.

 

 

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...


Casella di testo: 181l'affermazione del tribunate in ordine alla postergazione dei crediti Agrifactoring non era • condivisa perchu Is postergazionc operata dai creditori BNL, Banco di Santo Spirito ed Efibanca non era dovuta ally necessiti di ottenere futile risultato del voto favorevole di Agrifactoring Owl concordato Fedit), ma era una scelta obbligati tenuto conto della situazione finanziaria del momento e rispondeva ad una consolidata prassi bancaria.

l'affermazione del tribunate nella parte in cui aveva detto che egli aveva sovrinteso ails scelta del direttore generale Pellizzoli non era condivisa perchi gli era stato richiesto di incontrarlo e di esprimere un parere sulle sue capaciti professionali.

1'affermazione del tribunale circa la collocazione dell'atto quadro fuori degli schemi, pur elastici del concordato preventivo non era condivisa perche tale conclusion non aveva tenuto conto del parere del prof..Irti che aveva concluso per la piena validiti dell'atto.

la sentenza si era soffermata su alcuni aspetti esecutivi dell'atto quadro a cui era estraneo perche si era dimesso da presidente di S.G.R fin dal 1994. le affermazioni della sentenza relative al costo dell'operazione per S.G.R. per effetto delle dilazioni di pagamento non era condivisa.

A sostegno della contestazione assumeva the it tribunate aveva confuso is •realizzazione lorda con quella netta senza tenere conto degli oneri . cite S.G.R. aveva dovuto sopportare; oneri cite, sebbene non dovuti dalla procedura, compensavano, secondo I'appellante, it guadagno in termini di speditezza del realizzo con ripercussione sul valore di reatizzazione del patrimonio FediL


A sostegno di quests ultima affermazione osservava che 1'offerta riguardava tutti i beni indicati nella relazione particolareggiata del liquidatore alla data del 30.11.1991 per cui i beni alienati da tale data a quella della sottosc rizione dell'atto quadro, pari a circa £. 608.000.000.000 dovevano essere sottratti al valore indicato nella stessa relazione e cis avrebbe comportato una nova valutazione dei beni residui con.un allungamento dei tempi di realizzazione per giungere al medesimo risultato. .

Aggiungeva che oltre al prezzo offerto occorreva aggiungere gli oneri per - favorire 1'esodo incentivato del personate, l'assunzione di n. 70 unith presso la S:G.R., le spese gill sostenute dalla procedura dal 30.11.1991 alla sottoscrizione dell'atto quadro.                                                                                                                    . .

N6, secondo 1'appellante l'incongruitl del prezzo poteva derivare dal fatto che ben presto S.G.R. aveva tenninato it plafond per cedere a terzi i beni della. Fedit perch6 cosi opinando il tribunale dimostrava di . non aver compreso la struttura del bilancio S.G.R.

Parimenti, secondo 1'appellante, elementi per ritenere incongruo it prezzo di acquisto non potevano derivare dall'atto transattivo del 31.7;1998,-stipulato tra gli organi dells procedura e S.G.R., perch6 a seguito di quells transazione net patrimonio Fedit erano rimasti beni di notevole valore e tra questi il credito MAF con i quali ai creditori chirografari sarebbe stato garantita la ripartizione nella misura del 40% a fronte di quella minore realizzata

ad perche, secondo 1'appellante, se non fosse stata fatta la transazione, la liquidazione avrebbe incassato L 85.000.000.000 a fronte di £. 55.000.000.000 successivamente realizzati con i bcni non trasferiti, perch6

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Casella di testo: 183la partita debito/credito tra Ministero dell'agricoltura e foreste e Fedit era anteriore al concordato e la relativa compensazione, se fatta all'epoca, avrebbe abbattuto l'attivo, considerato da S.G.R. per la determinazione dell'offerta e di conseguenza it credito MAF non avrebbe potuto essere valutato in L 1.000.000.000.000 per effetto degli interessi e in ogni caso it credito MAF silo stato non risultava realizzato, n6 vi crane prospettive -di. realizzazione:              .

Contestava, in diritto, alcune affermazioni del tribunale e precisamente:

La qualifica di "intraneus" in capo a Stefano D Ercole nella sua quality di commissario governativo di Fedit nominato nel maggio 1993. .

Al riguardo, riteneva che con la sentenza di omologazione del tribunale la Fedit, di cui era commissario governativo D'Ercole, non era pit titolare di alcun diritto sul suo ex patrimonio perch per effetto di tale sentenza esso era passato nella titolariti delta massa dei creditors ed era rappresentato dal commissario liquidatore the net caso di specie era la stessa Fedit, in persona del commissario governativo.

Da Lib faceva discendere che t'atto quadro, in cui si sostanziava la contestata ipotesi di bancarotta, era intervenuto tra la S.G.R. ed il liquidatore che non era tra i soggetti indicati nell'art. 223 L.F.

Faceva presente che I'atto quadro non era state da lui sottoscritto come presidente di S.G.R. a mezzo di procuratore perch6 la delega al procuratore era state conferita dal Consiglio di armministrazione.

Contestava the I'assoluzione dell'"intraneus" perch6 il fatto non costituisce reato non avesse ripercussioni sugli altri coimputati.

 


Al riguardo, dopo avert fatto la cronistoria degli atti e dei provvedimenti pit significativi, a partire dal deposito dells sentenza di omologazione del concordato preventivo, the avevano portato alla sottoscrizione dell'atto quadro, dopo aver dato atto della nomina di Stefano D'Eraole alla carica di commissario governativo nel maggio 1993, dopo aver indicato le singole - condone addebitate a ciascun imputato e dopo aver ripreso i passi della sentenza impugnata che illustravano it ruolo di Stefano D'Ercole con, le ragioni che avevano portato ails sua assoluzione- per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, asseriva the le vicende attinenti is sottoscrizione dell'atto quadro e le successive fasi di liquidazione del patrimonio Fedit avevano rappresentato solo il momento attuativo di precedenti provvedimenti.

Da cib faceva discendere che il tribunale di Perugia aveva individuato una bancarotta impropria assolutamente anomala e non sostenibile sul piano giuridico perche con l'accettazione della proposta formulate e con la fonnalizzazione dell'accordo, mediante l'approvazione scritta del commissario giudiziale, gli organ della procedura dovevano procedere alla attuazione dell'accordo gesso sotto pens di responsabiliti civile.

Con l'ulteriore conseguenza che 1'"intraneus" del recto proprio a entrato in scene quando le condone principal dei concorrenti net reato si erano realizzate e consumate.

Con tie si era verificata una ipotesi di bancarotta dai contorni insoliti. Contestava I'argomento del tribunale the aveva configurato una responsabiliti degli estranei allorche nell"'intraneus" mancava 1'elemento soggettivo.

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Casella di testo: 185L'appellante, dopo avere premesso che l'esempio relativo al reato di abuso di officio, indicato dal tribunale come esempio di punibiliti degli estranei al reato in caso di assoluzione del pubblico ufficiale per mancanza di dolo, non era conferente, osservava che le ulteriori argomentazioni del tribunate, allorche affermava che nel caso di bancarotta per distrazione, la partecipazione delltintraneus" non incideva sulla . lesion del ben giuridico, derivando essa dalla condotta . tipica, mentre 1'eintraneus" era discriminato solo per la sua particolare relazione con it bene protetto, non potevano essere condivise.

Osservava, sul panto, che lo stesso tribunale aveva dato della dissipazione una definizione soggettivamente qualificata perchd in essa era sottintesa la volonta di dare una inadeguata valorizzazione del patrimonio ingiustificatamente e deliberatamente utilizzato per ricavarne una utiliti inferiore ails sua potenzialitd per cui non aveva potuto prescindere dal rinvio all'elemento volontaristico e tale definizione rendeva incomprensibile 1'affermazione the l'"intraneus" it scriminato solo dalla particolare relazione con il bene protetto.

Di qui la contraddittoried delle due proposizioni con la conseguenza della impossibility di configurare le condotte degli estranei come ipotesi di bancarotta per distrazione o dissipazione.

Sul panto riteneva, poi, che non era neppure configurabile, a suo carico, una ipotesi di bancarotta per induzione in errore, mancando, peraltro, ogni elemento da cui desumere una induzione in errore nellmintraneus", senza incorrere in una mancata correlazione tra dispositivo e contestazione.


Contestava the, proprio per la natura di alto dovuto dells sottoscrizione dell'atto quadro, nel comportamento di Stefano Dale fosse ravvisabile, oggettivamente, una dissipazione.

Rilevava, comunque, l"msuperabile discrasia tra le condone ascritte agli estranei e quells ascritta a Stefano DErcole successive alle predette . condone.

Al..riguardo faceva presente the la situazione the si veniva a cream da tali circostanze era anomala perchd:

in una prima fase, cioI fino alla sentenza di omologazione del concordat& preventivo, le condotte di Greco e Capaldo prescindevano dally condotta dell'"intraneus"; le condone attribuite a No Greco e a Pellegrino Capaldo prescindevano dalla presenza di Stefano D'Ercole;

in una seconda fase, dopo la nomina del commissario governativo, la presenza di un "intraneus" sarebbe astrattamente configurabile, ma nei suoi confronti nessun addebito era mai stato mosso malgrado avesse preso pane attiva a tutta la procedura che aveva portato, secondo it tribunate, alla dissipazione del patrimonio Fedit; di qui, secondo l'appellante la mancata possibiliti di identificare in concreto il soggetto "intraneus";

in una terza fase, quando cioi si era trattato di formalizzare e dare esecuzione ad un accordo gi3 concluso era improvvisamente comparso 1'"intraneus" che tuttavia era stato assolto per mancanza dell'elemento soggettivo del reato.

Da cis conseguiva, da un lato, the se la dissipazione si era gia verificata con il ragginngimento deil'accordo, il suo contributo si era rivolto nei confronti del commissario governativo the non era mai stato considerato

 

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Casella di testo: 187"intraneus" del delitto di bancarotta e dall'altro, se si considerava la dissipazione avvenuta con la sottoscrizione dell'atto quadro, occcorreva determinate attraverso quali atti concreti, durante la permanenza di D'Ercole nelta carica di commissario governativo, questi sarebbe stato ilecitamente da lui orientato.

Contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo. -

Al riguardo affermava che se, come argomentato, dal tribunate, it . dolo consisteva nella consapevolezza di ledere gli interessi dei creditori- e tale consapevolezza era chiara in lui essendo palese la non -congruiti dell'offerta, non si comprendeva perche tale consapevolezza fosse stata esctusa per Stefano D'Ercole i1 quale non si era accorto della incongruiti della proposta n tale incongruitd era stata notata da tutti gli organ della procedura che net tempo si erano succeduti.

Cie significava, per 1'appellante, the 1'incongruitil del prezzo non era facilmente percepibile ed era comunque la migliore offerta the potesse essere fatta a come tale era stata da tutti percepita.

Ni, secondo 1'appellante, tale proposta ledeva gli interessi degli altri creditori perchd a tutti era data la facolta di aderire alla society e non vi era ragione di ague per lederne gli interessi patrimoniali.

Del resto, concdudendo sul punto, I'appellante faceva presente che la stessa sentenza non esdudeva die la sua proposta potesse essere non accettata per cui non put, esdudersi the essa sia stata fatta in buona fede; buona fede the avrebbe potuto essere esclusa solo se fosse stato provato, ma cold non era, cite vi erano state pressioni, accordi sotterranei, intese illecite


intervenute con gli organ della procedura, al fine di pilotare la vicenda processuale verso un esito predeterminato in danno dei creditori. Contestava, per ii reato di abuso di ufficio, che fosse stata dichiarata 1'estinzione del reato per prescrizione.

riteneva che il reato non sussisteva sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Assumeva che nessuna autonoma condotta gli era stata mossa in relazione all'abuso contestato ed essendo it reato di abuso di ufficio reato sussidiario il fatto andava ricompreso net reato di bancarotta a lui ascritto.

Assumeva, altresi, passando al merito, the I'unica norma che avrebbe violato era quella dell'art. 181 nn 1 e 3 L.F. con riferimento all'omologazione del concordato preventivo e che la sua condotta doveva essere valutata congiuntamente a quella di No Greco senza nulla aggiungere sui concreti modi in cui la sus condotta si sarebbe esplicitata.

Lamentava la nulliti della sentenza nella parte in cui aveva pronunziato statuizioni civili, ivi compresa la concessione di una provvisionate. L'appellante faceva presente che le parti civili non si identificavano con i creditori ma con i dipendenti dells Fedit.

Di qui la considerazione che it danno patito dai lavoratori era ricollegabile allo stato di dissesto della societd di cui erano dipendenti e alla decisione di richiedere 1'ammissione al concordato preventivo a non alle condotte successive per cui non vi era nesso causale tra it lamentato danno ed it reato contestato; cib perche con la richiesta di ammissione al concordato preventivo, indipendentemente dal suo esito, la Fedit aveva perso is disponibiliti del suo patrimonio e non avrebbe potuto continuare a mantenere in vita i rapporti di lavoro con i suoi dipendenti.

 

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Casella di testo: 189Casella di testo:  Ni un tale nesso sussisteva per la perdita di chance per la mancata attuazione della medesima attiviti di distribuzione a commercializzazione, prima attuata attraverso la Fedit, con la societal "Agrisviluppo" o con altra societal perchi tali progetti non erano andati in port) e mancava ogni metro di paragon per verificare la sussistenza di un danno.

A tali considerazioni di carattere generale aggiungeva in. relazione alle posizioni dei singoli lavoratori, che is sentenza conteneva alcimi: errori di duplicazione a aveva accertato la sussistenza di un danno anche a chi aveva cessato it suo rapporto di lavoro ancora prima del commissariamento della Fedit.

Lamentava,. infine, che fosse stata concessa una provvisionale immediatamente esecutiva di cui chiedeva la sospensione non sussistendone i presupposti (a questa ultima richiesta vi era poi state rinunzia in cede di camera di consiglio ad hoc fissata).

Lamentava, infine 1'eccessiviti della pena anche per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.

Concludeva in conformiti.

Anche it responsabile civile proponeva appello per i suoi specifici interessi. Dopo aver fatto la cronistoria degli eventi the avevano portato al presente processo lamentava:

in responsabiliti per fatto altrui i facto eccezionale a deve essere specificamente individuata la norma the la giustifica.

Osservava che, nel caso di specie, il tribunale aveva individuate nella societal S.G.R. lo strumento attraverso it quale Pellegrino Capaldo,


Casella di testo:  presidente della Banca di Roma, avrebbe commesso Iillecito senza considerare che la Banca di Roma era solo una soda e non di maggioranza della S.G.R..

Di qui, secondo l'appellante, due ipotesi alternative che, in ogni caso, escludevano la sua responsabiliti civile.

Nella prima se I'atto quadro era stato promosso da Pellegrino Capaldo nella sna qualiti di presidente della Banca di Roma, non vi era norma giuridica che rendesse S.G.R. responsabile dei danni civili causati da fatto illecite di Pellegrino Capaldo.

Nella seconda ipotesi, se Pellegrino Capaldo aveva agito come presidente della S.G.R. non si comprenderebbe perch6 su di lui dovesse ricadere la responsabiliti per una decision presa da un organismo collegiale come it consiglio di amministrazione della societi e sostanzialmente dai trentaquattro sod.

Soggiungeva che era impensabile anche solo ipotizzare che un piano come quello immaginato dal tribunale potesse essere stato concepito dall'intero sistema bancario e dalle maggiori societi italiane.

Era stata affermata la sua responsabiliti civile in assenza di un nesso causale tra it fatto della stipulazione Milano quadro e it danno lamentato dagli ea dipendenti.

Sul punto le argomentazioni addotte erano le medesime esposte dall'mputato Pellegrino Capaldo e ad ease si rimanda.

Era state disposta la sus condanna anche in favore del ministero dells Giustizia the non 1'aveva chiamato in causa.

 

 

190


Casella di testo: 191La concession di una provvisionale immediatamente esecutiva, avendp tra 1'altro iniziato cause civili per 1'ac certaniento in concreto del danno, potendo bloccare la sua attivitd era di estremo nocumento per cui chiedeva la sospensione della provvisoria esecutiviti (a tale domanda vi era stata rinunzia nel corso del procedimento in camera di Consiglio appositamente convocata).

L'erroneiti della , sentenza the aveva dichiarato la• colpevolezza- di Pellegrino Capaldo e, di conseguenza, la sua responsabiliti civrle per violazione delle norme sulla prova per presunzioni.

Asseriva, al riguardo, che it tribunals aveva affermato la colpevolezza di Pellegrino Capaldo partendo dal data che la sottoscrizione dell'atto quadro­aveva oggettivamente avvantaggiato S.G.R. a svantaggio dei creditori di Fedit; di qui, in mancanza di una ragione per vendere in blocco i beni Fedit, 1'affermazione the quells vendita era stata frutto di un. accordo fraudolento tra Pellegrino Capaldo, No Greco e Stefano DErcole.

Riteneva che di tale accordo fraudolento non vi era traccia di prova diretta nd, nella sentenza impugnata, erano state spiegate le ragioni che avrebbero spinto Greco a favorire la conclusion di quel contratto rispetto ad altri. Di qui, secondo 1'appellante, le alternative erano due: o la valutazione concernente i! contenuto dell'atto quadro (pregiudizievole per i creditori Fedit) era ritenuto un fatto ovvero si risolveva in un giudizio.

Nel primo caso, it tribunals errava perchi poneva a base del suo ragionamento un fatto non vero in quanto la convenienza per i creditori Fedit era consacrata nella sentenza di omologazione del concordato preventivo passata in giudicato perchi non opposta da alcuno.


°tel secondo caso, poneva a fondamento del ragionamento un giudizio e cis era contrario a norms

In entrambi i casi la conseguenza era die nessuna responsabilith, n6 civile, ne penale, poteva scaturire dalla sottoscrizione de Iran* quadro die era stato legittimamente autorizzato dal tr unale e stipulato conformemente alle prescrizioni contenute nella sentenza di omologazione del concordato.

L'erroneitit dells sentenza the aveva dichiarato Is colpevolezza degli imputati, e di conseguenza la sua responsabilith civile, per violazione delle norme relative al divieto di analogia e di quelle relative al concorso di person nel reato di bancarotta fraudolenta.

Osservava sul punto.

Per la sussistenza- del reato di bancarotta fraudolenta, trattandosi di reato proprio, era necessaria la presenza di un soggetto die rivestisse una delle cariche indicate espressamente nell'art. 223 L.F..

Tale soggetto non poteva essere individuato, come aveva facto ii tribunale, in applicazione del criterio di analogia, nel conunissario governativo essendo questtultimo una figura non assimilabile, per nomina e poteri, a quella dell'amministratore di societI. Non assimilabilith specificata dalla nuova formulazione dell'art. 2639 cod. civ. the per alcuni versi ha assimilato la figura del commissario governativo a quello degli amministratori societari.      -

Non corrispondeva a veriti che 1'atto quadro fosse stato sottoscritto tra S.G_R. e Fedit.

Le argomentazioni addotte a sostegno dell'affermazione e lc conseguenzc che da ease derivavano erano le medesime esposte dal coimputato

 

192


Casella di testo:  Casella di testo: 193Pellegrino Capaldo allorchi aveva trattato della qualifica di "intraneus" in capo a Stefano D'Ercole a ad ease si rimanda.

L'erroneitit della sentenza nella parte in cui aveva affermato la sussistenza del concorso di Pellegrino Capaldo con D'Ercole nella commission del reato.

Secondo l'appellante, se Stefano D'Ercole era stato assolto per 'mancanza della consapevolezza della lesion the si andava arrecando ai creditori,. perchE indotto ad opinare diversamente da atti ufficiali provenienti dalla procedure, cib significava the egli era rimasto estraneo sotto il• profilo psicologico al reato in questione e la circostanza non poteva non avere conseguenze anche sulk altre posizioni essendo nec essario, in tema di concorso, la sussistenza, tra i compartecipi, di un accordo funzionale, anche sotto 1'aspetto soggettivo, alla commission del reato e risultava che nessun rapporto vi era stato con Stefano D'Ercole.

L'erroneita della sentenza nella parte in cui aveva affermato I'ammissibilitI del concorso tra "intraneus" (Stefano D'Ercole) e "extraneus" (Pellegrino Capaldo).

Sul punto, contrariamente a quanto affermato dal tribunals, che nella giurisprudenza richiamata condivideva una dottrina ormai superata, riteneva the la responsabilitI dell'"extraneus" in un reato proprio doveva essere disciplinata dall'art. 117 c.p. e non dall'art. 110 c.p. per cui era necessario che anche I'"intraneus" agisse con 1'intento di realizzare 1'evento insieme all"'extraneus".

L'erroneith dells sentenza nella parte in cui aveva ravvisato il concorso di Pellegrino Capaldo nella commissions del reato.


Sul punto faceva presente the costui -aveva solo proposto di acquistare in blocco i beni della Fedit ad un determinato prezzo a gli organ della procedura ed it conunissario liquidators erano liberi di accettare o meno la sua proposta.

Contestava, di conseguenza, l'affermazione del tribunals secondo cui it reato de qua si sarebbe concretizzato in un contratto caratterizzato della Mc' eiti di una determinata pattuizione contrattuale per la cui- iealizzizione Pellegrino Capaldo sarebbe stato presente in ogni fase della complessa operazione suggerendo e determinando I'altrui volonta percht tale affermazione era una petizione di principio the non trovava alcuna base probatoria in ordine alla sua attivith di sollecitazione e istigazione dell'altrui volonta.

L'erroneith della sentenza nella pane in cui aveva ritenuto sussistere la volontariet$ di ledere gli interessi dei creditori.

Gli argomenti a sostegno del motivo di appello erano uguali a quell espressi da Pellegrino Capaldo al punto c) sub 5) e ad esse si rinvia. L'erroneitA della sentenza per insussistenza della bancarotta per dissipazione.

Sul punto ribadiva le argomentazioni espresse da Pellegrino Capaldo in ordine alie finaliti per le quali era stata costituita S.G.R., the aveva come scopo precipuo quello di garantire al massimo tutti i creditori dando Toro la possibilitii di aderire ally society anche quando gli accordi economici erano ben chiari, a asseriva the nessuna violazione vi era stata in ordine alb congruitI del prezzo offerto.

Faceva presente cite mancava un movente da pane degli imputati.

194


Casella di testo: 195Anche tale motivo era comune a Pellegrino Capaldo per cui si rinvia alle argomentazioni gia esposte.

Faceva presente che non erano stati presi in esame le prove favorevoli agli imputati mentre erano stati valorizzati sospetti in danno degli imputati. In particolare:

non era stato tenuto presente the nulls era emerso dalle rogatorie espletate a carico di Ivry Greco, ne dai pedinamenti effettuati;

non era stato tenuto canto the nessun incontro, oltre quelli ufficiali, aveva avuto Pellegrino Capaldo con No Greco;

nessuna pressione era stata denunziata dai giudici che avevano composto i collegi;

a volte era stato travisato it senso di alcune circostanze come net caso della society Agrifactoring in ordine ally postergazione del credito delle banche italiane . in favore di quelle estere affinche questa ultima esprimesse voto favorevole in favore del concordato preventivo di Fedit; .

non corrispondeva al vero che Pellegrino Capaldo stesse in buoni rapporti con it ministro Goria;

non corrispondeva al vero che Pellegrino Capaldo fosse consulente di Fedit e che averse avuto un ruolo net commissariamento e nella richiesta di concordato preventivo avanzato da Fedit;

non era stato dimostrato che tra Capaldo e tutti i giudici della sezione fallimentare, che si erano interessati del concordato, vi fosse stata un accordo collusive; circostanza necessaria non potendosi condividere ii ruolo


Casella di testo: 196loro assegnato di inconsapevoli e sottomessi strumenti del presidente del collegio No Greco;

non era stato valutato it ruolo che nella vicenda aveva avuto 1'assemblea dei soci Fedit the aveva espresso voto favorevole per la ratifica dell'operato dei commissari governativi;

- non era stato valutato it ruolo the nella vicenda aveva- avuto ti ministro dell'agricoltura che aveva autorizzato is sottoscrizione. dell'atto quadro benchd avesse avuto a disposizione ben quattro mesi35;              - non era stato valutato ii ruolo che nella vicenda avevano. avuto it commissario governativo Piovano, quello giudiziale Picardi e it comitato dei creditori the si erano pronunziati per I'accoglimento del concordato preventivo con cessione dei beni.

Di contrail tribunale aveva valorizzato la presentazione dell'istanza 27.5.1992, da parte dei commissari governativi, con cui erano richieste a No . Greco disposizioni circa la necessity della convocazione dell'assemblea dei sod di Fedit a seguito della perdita del capitale sociale per la messa in liquidazione della societd; al riguardo osservava che della vicenda era stata data esauriente spiegazione non avendo dato ad essa, in relazione alla gravity dei problemi che continuamente nascevano nella procedura, e alla irrilevanza delle conseguenze che da tale richiesta scaturivano, secondo la giurisprudenza del tribunale di Roma. Di qui la non condivisrbilita delle conclusion a cui era giunto it tribunale sul panto.

x Le teatimonianze in tal senso erano trade dalla relazione dells commission parlamentare di incbiestt.

u Al riguardo riteneva the la competenza a decidere fosse del tribunale dei ministri a cui it P.M. cloven trasmettere gh atti per l'esercizio dell'azione penale.


Casella di testo: 197Contestava che. nel comportamento di No Greco potessero ravvisatsi le violazioni di legge individuate dal tribunals.

Asseriva al riguardo:

Le violazioni attrlbuite nella fase dell'ammissione al concordato preventivo erano irrilevanti percht in quella fase la proposta avanzata dall'avv. Casella non era stata ancora formulata e vi erano altri imprenditori interessati all'acquisto in bloc co dei beni della Fedit come emergeva da un. appunto del commissario Cigliana;

La mancata allegazione delle scritture contabili, dello stato analitico estimativo- dell'attivity, e dell'elenco dei creditori non era in ogni caso motivo di inammissibiliti rimandando fart. 162 L.F. ann. 160 e non all'art. 161 L.F.;

L'esame delle scritture contabili presso in sede dells Fedit non era dovuto ad un suo interesse, per superare eventuali cause di inamrnissibility, alla conclusione della procedura nella forma del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori;

La mancata autorizzazione a vendere cespiti della Fedit prima dell'ammissione al concordato preventivo era giustificato dal tenore dell'art. 167 L.F. e dalla giurisprudcnza dells supreme corte sul punto; le argomentazioni del tribunale, a giustificazione della possibility di vendere i cespiti anche in quella fase, doveva comportare it ricorso a procedure alternative come la liquidazione coatta amministrativa a il ricorso ale procedure per le grandi imprese in crisi.

Osservava sul punto che, premesso the vi erano dubbi the iI ricorso a questa ultima procedura fosse applicabile alla Fedit, la procedura di


Casella di testo: 198liquidazione coatta amministrativa aveva effetti analoghi a quelli del fallimento ove i; permessa, come per il concordato preventivo, la vendita in blocco di tutti i beni.

Faceva presence, in ogni caso, the il tribnnale non aveva spiegato per quale motivo it ricorso a un'altra procedure, diversa dal concordato preventivo, avrebbe tutelato meglio g1i interessi dei creditori, anche. in considerazione che tali procedure sono pin formalistiche. e burocratiche• a si de no in tempi pin lunghi rispetto a quelli del concordato preventivo.

II tribunale fallimentare aveva correttamente rimesso la questione della meritevolezza degli amministratori a della capienza del patrimonio al momento delta omologazione essendo prassi che at momento del ricorso si proceda ad un esame sommario del ricorso.

Non vi era stata violazione dell'art. 181 n.2 L.F. perchd tutti i creditori privilegiati erano stati integralmente pagati e con il pagamento della seconda rata quelli chirografari erano stati soddisfatti nella misura del 40% senza tenere conto di quanto introitato dalla liquidazione per effetto della transazione che ancora non era stato ripartito; contestava, sal panto, i calcoli fatti dal tribunale a aggiungeva che nella valutazione fatta dal tribunale non erano stati considerati i vantaggi indiretti che ally procedure sarebbero derivati dalla vendita in massa del patrimonio Fedit e die la questione era state affrontata correttamente dal cone' gio net decreto . the autorizzava la vendita in massa dei cespiti Fedit.

Non vi era state violazione di legge per la nomina dello stesso debitore a commissario liquidators essendo pacifica tale possibiliti.


Casella di testo: 199II riferimento, nell'atto quadro, al patrimonio indicato nella relazione del commissario giudiziale alla data del 30.11.1992 non era frutto dell'accordo intervenuto tra Pellegrino Capaldo e No Greco perch entrambi erano rimati estranei alla trattativa per la stesura dell'atto come emergeva dalle testimonianze in atti specie quelle del commissario giudiziale,

La cession & di tutti i beni con valenza meramente simbolica• . era: state disposta a seguito dells rinunzia da pane di &G.R. alla garanzia dell'esistenza del credito ceduto per cui tale clausola andava a vantaggio della liquidazione.

La mancata indizione di una gars pubblica di acquisto era giustificata dal fatto die la proposta Casella era stata abbondantemente pubblicizzata ed era conosciuta nel mondo economico e malgrado 65, a distanza di circa un anno, nessuno aveva avanzato proposte.

La hmgaggine della procedura era dovuta alle speciose ragioni addotte dall'avv. Lettera (commissario giudiziale e commissario liquidatore della procedura) perche senza tali obbiezioni la procedura sarebbe stata chiusa nei tempi previsti con maggiori vantaggi per gli stessi creditori: .

Concludeva asserendo che it ricorso a tali argomenti era specioso ed era determinato della volonta di utilizzare ogni argomento, anche irrilevante, pur di giungere ad una sentenza di condanna.

Chiedeva, previa sospensione dells clausola di provvisoria esecutorieti della provvisionale (a cui vi era rinunzia nella camera di consiglio appositamente fissata), che fossero annulate l'ordinanza di ammissione delle costituite parti civili, it decreto di citazione del responsabile civile richiesto dai dipendenti Fedit e dal CAP di Perugia e die, in riforma della


sentenza impugnata, Pellegrino Capaldo fosse assolto dai reati a lui ascritti, the fosse esciusa la responsabiliti del responsabde civile e comunque the le domande nei propri confronti fossero respinte.

Nelle more del giudizio numerose parti civili revocavano la loro costituzione anche se agli atti non vi era procura del difensore ad hoc; il custode. continuava a depositare i rendiconti mensili e la relazione trimestrale sullo stato delle societi in custodia e it difensore di S.G.L depositava memoria per chiedere l'inammissibiliti degli appelli proposte da coloro che avevano chiesto di costituirsi parte civile ma erano stati esclusi in primp .grado nonchd una serie di atti di rinunzia all'appello proposto da numerose altre parti civili.

Alla prima udienza, in relazione alla regolare costituzione delle parti, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal responsabile civile, veniva dichiarata 15nammissibiliti degli appelli proposti da coloro che avevano chiesto di costituirsi parte civile ed erano stati esclusi dal processo in primo grade, veniva rinnovato parzialmente it dibattimento per 1'acquisizione dei

as Si riporta per quello the qui interessa it tenore dell'ordinanza predibattimentale: Visti gli ant. 589, 591 c.p.p.;

Sufe eccezioni di inammissibiliti degli appelli (idle paiti civili escluse dal processo di primp grado e di quelle non menzionate nel dispositivo della sentenza appolata; appel anti sollevata dal responsabile civile:

sentito it Procuratore Generale e i difensori delle altre parti civili;

OSSERVA

l'ordinanza drbattimentale di esclusione della pane civile, a differenza di quells di inammiss~bilith o di rigetto della richieata di esclusione avanrata dalllmputato, i serape e def:nitivamente inoppugnabile, perchi it soggetto danneggiato, una volts estromesso dal processo, perde Is qualiti di pane e non t pia legittimato ad imposture I'eventuale sentenza assolutoria dellimputato the non contiene alwm statuidone decisoris the lo riguardi35.

Con egae cie va didriarala rinamm to per are di legit al semi de®'aai 591/1 ktt a) c.p.p., degli appeal proposal al sal efetal dvill dai seguead appeiaa&

1.                Rappresentati a difesi dagii avv. Paola Balducci e Giuseppe la Gras:

Calabrese Lucia

2.               Rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Rod:

Tops Osvaldo,Buscioni Simonetta e Parigi Luigi, Acqusfredda Nicola Santo, Nitti Francesco, Paterino Pietro, Vacca Domenico, Giuliani Barbara, Angelozzi Ubaldo,

 


Casella di testo: 201documenti esibiti da No Greco e all'esito del dibattimento ti procuratore generale e i difensori delle parti private concludevano come in atti.

 

Preliminarmente vanno affrontate le questioni di rito relative:

Agli appelli delle parti civili the -hanno revocato la loro costituzione o hanno rinunziato all'appello dopo la proposizione dell'appello, ma prima delta fissazione 'dell'udienza dibattimentale o nel torso del dibattimento ovvero, pur risultando tra le parti civili appellanti, non avevano concluso in primo grado.

all'eccezione di incompetenza funzionale del tribunale si Perugia sostenendosi che la competenza spetta al c.d. "tribunale dei ministrL In ordine alla prima question la corte ritiene che tutti gli appelli proposti dalle parti civili che hanno revocato la loro costituzione37 siano inammissibili per cui va . pronunziata declaratoria in tal senso con la condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali del grado.

Borgheresi Roberto, Ceccantini Pasquale, Gaeta Fausto, Gioielli Ressria, Minieri Domenico, Naldi Ida, Nigi Franco, Sorbi Paolo, Tritto Angela, Spadaecini Claudia, Altobelli Americo, Astolfi Maurizio, Baiola Elideo, Bonaldo Marco, Bragagnolo Giovanni, Canipagna Giovanni, Campagna Maurizio, D'Arcangelis Ascenza, Di Lello Pasquale, Face Andrea, Falcinelli Massimo, Gambioli Ia'liana, Giaccherini Luciano, Giaccherini Moreno, Marchioni Carlo, Nail Daniels, Penazzi Massimo, Piccinato Natalino, Pisa Umberto, Quintini Antonio, Reginaldi Franco, Ridolfi Umberto, Roccatani Assents, Romano Giuseppe, Rossi Stains, Salad Arcangelo, Salvatori Luciano, Stamegaa Antonio, -Tuccio Vincenza, Vasconi Biagio, Velocci Luigi, Viti Vincenzo, Zaccheo Giovanni Battista, Salsas Mario, Pizzi Octavio, Rocca Marco, Torten Nano, Maniscalco Ugo, Salvatorelii Marina, Lucian Remo, Bruno Maria Aurora, Tedesco Pasquale, Rossi Mario, Borchi Paolo, Macioci Marina e Gnocchi Vincenzo.

DICHIARA

ins                                            ile gli appelli proposti dai suddetti avverso la sentenza emessa in data

29/9/2002 dal tribunale di Perugia in c                       izione collegiale the condanna al pagamento
die ulteriori spew di giudizio a se

DISPONE

1'eacLoione dal processo.

" Le relative procure a transigere e revocare Is costituzione di pane civile sono state depositate dal difensore del legale rappresentante del responsabile civile netle more degli atti preliminari al giudizio.


La corte osserva, at riguardo, che 15ntervenuta revoca della costituzione di parte civile, a maggior ragione quando essa trova it suo fondamento nella transazione delle question civili nascenti dal reato, rende gli appellanti carenti di interesse ad una modifica dei relativi capi della sentenza.

Di cia si t~ occupato ripetutamente anche la suprema corte che, pronunziando su casi analoghi, ha escluso la possibilitit• che la come di . appello-posse occuparsi di questioni civili allorche sia intervenuta la revoca della costituzione di parte civile.

Analogamente va dichiarata l'iinammissibiliti degli appelli per i quali le parti civili hanno dichiarato espressamente di rinunziare.

Ad analoga pronunzia di inammissibilith si giunge per le parti civili Barraco Angelo, Uccello Luana, Placido Maria Incoronata e Ascenzi Alberto perchd i priori tre non risultano tra gli appellanti mentre it quarto non ha presentato conclusioni in primo grado onde la sua costituzione_ deve ritenersi revocata con conseguente inammissibiliti dell'appello.

Consegue, sulla base delle dichiarazioni di revoca delle rispettive costituzioni di parse civile, delle rinunzie all'appello in atti, delle mancate conclusioni in primo grado e infine per non aver proposto appello che vanno .dichiarati inammissibili, per mancanza di interesse, ai sensi dell'art. 591/1 lett.a) c.p.p., gli appelli proposti ai soli effetti civili dai seguenti appellanti.

rappresentati e difesi dall'Avv.to Francesco Rosi:

Famosi Valerio, Alfano Giuseppina (in persona degli eredi Fontana Silvia e Alfano Francesco), Alterio Angelo Michele, Amodio Stefania, Antonelli Giuseppe, Bandiera Claudio, Barranca Claudio, Bellipanni Massimo,


Casella di testo: 203Benigni Roberto, Bennati Eros, Berth Daniela, Bettidi Claudio, Blandi Aurelia Franca, Bonanni Enzo Maria, Bordoni Lidia, Bracale Pierdomenico, Bruno Marco, Buffa Antonio, Cafini Maurizio, Campo Carolina, Cerullo Anna, Cerquetani Franco, Ciccozzi Giacomo, Ciolfi Angelo, Coppola Angelo, Corona _Gianfranco, Daconto Sergio, De Cali Maurizio, De Simone Raffaele, Duca Eugenia Elsa, Fanfoni' Ernesto,. Fiadini Daniels, Frazzetta Filippo, Frosi Mauro, Gagliardi' Maurizio, Gaias Maria Antonietta, Giupponi Ettore, Gnocchi Vincenzo, Granchelli Mauro, Grassi Laura, Guido Marcello, Iannello Claudio, Impiglia Romolo, Ippoliti Antonio, Leaci IJlisse, L iuzzi Antonio Luigi, Lucantoni Anna Maria, Lucantoni Giovanni, Lucchini Fabio, Mammola Paola, Mannucci Sandro, Marabitti . Amaranto, Marini Renzo, Martini Mario, Marini Stefano, Martinelli Stefano, Marucci Daniela, Mastroianni Giuseppe Antonio, Matera Cinzia, Molinari Claudia, Montevecchi Marcella, Monti Ferdinando, Moroni Ileana, Nucci Anna, Ottavi Paola, Padovan Mario, Padroni Luigi, Paglialunga Antonio, Palenca Ivana, Pandolfi Fabrizio, Paolantoni Gianluca, Patrignani Patrizia, Pelliccioni Laura, Pepe Biagio, Petraccia Mariarosa, Petrocchi Vittorio Roberto, Petrocelli Giovanni, Petruccioli Andrea e Rossi Patrizia Angela quail eredi di Petruccioli Alberto, Pierangelini Paola, Prato Rosa, Provenzano Luciano, Quarta Pierluigi, Rambaldi Sandra, Ramponi Luciano, Romoli Vittorio, Rossi Chiara, Rossi Massimo, Rubolotta Maurizio, Rurio Rosa Maria, Salvioni Paolo, Santangelo Enrico, Santini Gaston, Scuderini Marina, Sferrazza Michelangelo, Sibio Alfonso, Simeon Roberto, Simonelli Maurizio, Sirti

Aleandro, Spaziani Loredana, Tabascio Antonio, Terranova Alberto,


Casella di testo: 204Tomaselli Guglielmo, Verri Germana, Zarmati Luigino, Zenari Giovanni, Subiaco Elia, Corte Giuseppe, Di Corcia Giancarlo, Colabucci Maria Rita, Bidoli Simonetta, De Stefani Roberto, Ottavianelli Leone, D'amato Diego, Afeltra Endo', Caputo Carmine, Mariani Domenico, Di Pietro Antonio, Matera Alberta, Biancucci Mario, Pistecchia Anna Maria, Vianello Maria, De Santis -Renato, Felici Gaetano, D'alessandro Sandra, Tosoni . Augusto, Sills Bianca Maria, . De' Liguori Carino Filippo, Simone ' Massimo, Marchetti Maria Elena;

rapresentati a difesi dall' Avv. Luca Petrucci:

Belle Luciano, Ceci Maurizio, Cesarini Maurizio, Fuca Ermelinda, Ghezzi Gl io, Gistri Mauro, Iacobucci Nero, Lucarelli Giulio, Menichini Vincenzo, Mestici Luciano, Foglino Aida Maria( quale erede di Oragano Michele. Angelo), Pepe Rachele, Picchi Franco, Scan Zelinda, Berna Francesca, Di Fortunato Serafino, Fioravanti Gabriella, Grauso Enrico, Innamorati Chian, Ligas Giuseppe, Lombardo Viviana, Montosi Claudio, Rocchi Anna Maria; Spinelli Giovanna, Tosciri Nero, Trapani Domenico;

rappresentati e difesi dall'Avv.to Francesco Marcello Paola:

Albert Rossana, Ambrosino Vincenzo, Angemi Antonio, Antognozzi Paolo Maria,_ Antonucci . Luisa, Antonaroli Lucia, Avocatino Carla, Avorio Pierina, Barbato Antonio, Bausano Rita, Bentivoglio Angela, Bertini Rosalina, Bonaparte Lucio, Bonavolontd Adelaide, Borsetti Valter, Bruschi Amerigo, Buschettu Guido, Cacchione Franca, Campanini Giorgio, Canestrari Sauro, Carabea Paolo, Caratelli Patrizia, Castelluccio Eugenio, Catani Gabriella, Celiento Domenico, Cerrone Elena, Cesta Giorgina, Cianca Vincenzo, Ciancuto Maria Grazia, Collins Laura, Coradazzi


Giorgio, D'Addato Rita, De Santis Sergio, Di Caro Emanuele, Di Crescenzio Sandro, Di Croce Cristina, Di Filippo Alberto, Di Francesco Maria Stefania, D'Innocente Sabina (in persona degli eredi Salustri Franco, Salustri Marco e Salustri Luca), Di Pietro Lucsa, Fabrizio Antonio, Fanano Rosangela, Fani Francesco, Fatello Anna Maria, Ferrari Alessandra, Ferri Carla, Ferri Daniels, Mori Maria Grazia, Folio Walter, Fontana Cipriano, Forteleoni Anna Lia, Franchini Paola, Frezza Isabella, Frongia Paola, Fusco Raffaele, Gacci Giancarlo, Galasso Matilde, Galaverna Gogliardo Alfonso, Gallinari Teresa, Gargiulo Vincenzo, Gini Lucia, Giorgi Bruno, Giorgio Maria, Grani Loretta, Iacovelli Giorgio, Indiano Ettore, La Rocca Rosalba, Lauricella Umberto, Lazzaretti Giuseppina, Leon Pierina, Levantesi Paola; Lombardini Adriana, Lucioli Osvaldo, Lupaccini Lamberto, Madeddu Giacomina, Magrini Silverio, Manasse Bruns, Maragoni Maria, Marchegiano Franco, Marchionni Maria Grazia, Marconi Paola, Massini Patrizia, Mauro Raffaele, Mazzarini Roberto, Mazzaroni Mauro, Mazzieri Ciro, Mendicini Pierluigi, Micco Antonio, Minaudo Ignazio, Minissale Vincenzo, Morellato Giuliano, Moretti Andreina, Moroni Giorgio, Navarra Bruna, Negri Giacomo, Nocera Elena, Oliva Sandra, Ottaviani Marta, Ottaviani Mirella, Pala Giorgio, Paoli Anna Maria, Paolini Paolo, Paris Fausto, Patane Emanuela, Pedaccia Francesca, Pepere Giovanna, Perugini Claudio, Pesci Fabio, Pinto Stefania, Piras Luigi, Piras Maria Francesca, Pitta Raffaele, Poggi Maura, Posa Maria Gabriella, Pratesi Adriana, Prencipe Marcello, Primi Hitherto, Prisco Giancarlo,

Quattrini Laura, Raciti Sergio, Radassao Antonio, Rastelli Antondla, Razza Carlo, Ricca Pasqualino, Ricci Bruns Asc enza, Rocchitelli Carlo, Romani

C

205


Casella di testo: gemaslasmEmmsMauro, Romano Ciro Saverio, Rosati Nazzareno, Rossetti Carlo, Ruvio Barbara, Sabbioni Giorgio, Santoro Carmela Silvana, Scalici Riccardo, Scuderi Cinzia, Senesi Elvira, Sergiacomi Roberto, Sestili Dante, Stefanori Rita, Tamagnini Primo, Tedesco Carla, Telloni Lidio, Toscano Mariella, Trapani Luciano, Trenta Vincenza, Tripodi Laura, Valentini Paolo, Valoppi Maurizio, Vaselli Stefano, Venturini Claudio Maria, Villani Maria Antonietta, Viri Giuseppina, Vitale Idalo, Zita Stefano, Zola Eisa, Candiloro Rosalia, De Luca Filippo, Mambrini Gianfranco;.

rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Fabbri:

Alessandri Vincenzo, Baldi Valter, Bucci Mario, Candoli Daniele, Caprilli Giulio, Ceccolini Laura, Casaldi Roberto, Chiavari Lorenzo, Gucci Maria, De Camillis Sergio, De Ruvo Giovanni, Di Donato Roberto, Durantini Carlo, Fortucci Antonio, Francis Umberto, Gasperini Luisa, Graziani Umberto, Gubbiotti Massimo, Guidoni Paolo, Latino Domenico Antonio, Mangiafesta Carlo, Mascherucci Tommaso, Matassini Mario, Mattei Claudio, Moriconi Enzo, Nobile Paolo, Nuoto Giuseppe, Piccioni Francesco, Pistolese Aldo, Reali Angelo, Raichlin Maria Luisa, Rinaldi Roberto, Roberti Anna Maria, Rosellini Mai, Russo Giuseppe, Sanzb Vincenzino, Stramacci Paolo, Tomassi Giuseppe, Tuzzi Alberto, Vichi Roberto, Cestari Ada, Barbaro Giacinto, Soli Roberto, Villani Paolo;

dall'avv. Olivia Polimanti:

Pinata Pietro Ennis

rappresentati e difesi dagli avv. De Priamo

Acquafredda Michele, Antonetti Antonella, Battifoglia Massimo, Bernassola Stefano,. Caliteo Aldo Antonio, Calisti Giuseppe, Canaarlinghi


Anna Maria, Cascara Susanna, Civiero Antonio Angelo, Cobre Mario, De Fazi Roberto, De Stefano Piero, Diotallevi Daniele, Fomari Dario Ernesto, Franceschini Loredana, Gaetani Laura, Giannini Francesco, Latini Sabrina, Maio Cosimo, Mambrini Massimo, Marchioni Marco, •Mastropasqua Rosa, Paravani Fabio, Pasquali Antonia, Pasquarelli Carlo, Proia Massimo, Proietti Enzo, Schurzel Giovanni, Tisba Cinzia, Traversari Pierluigi, .Altobelli Francesco, Banchetti Cecilia, , Biagi Alessandro, Bianconi Marco, Campanile Stefano, Canestrini Gabriella, Carded Francesca, Caruso Carla, Codarin Daniela, Colangeli Valentina, Cordeschi Bernardino, Cortese Gianfausto, Cricchio Simone, D'Alberto Elisabetta, D'Angelo Marcello, Della Morte Nicola, Di Giorgio Michele, Di Laura Gianni, Diglio Vincenzo, Ferrara Andrea, Filippone Rita, Formisano Pasquale, Froncillo Maria Pia, Fusco Santo, Fusillo Francesco, Gabrielli Marco, Gennarini Dario, Giaccio Giovanni, Giordani Marina, , Guerriero Carmine, Laudani Felice, Liani Mariano, Maestri Gian Matteo, Maggi Marina, Mandracchia Salvatore, Meacci Maurizio, Migliorati Paola, Milazzo Santo, Monte Giuseppe, Morf Giuseppe, Mosca Giuseppe, Musacchia Domenico, Nod Luigi, Olivieri Silvan, Orsini Marcello, Papitto Giselda, Pauli Fortunata, Picchiotti Camillo, Pulcinelli Margherita, Purilli Paolo, Pusceddu Giovanni, Quaranta Elio, Ravanelli Lamberto, Rinaudo Rosario, Santodonato Stefano, Scarpa Domenico, Saga Roberto, Serpetti Evelina Sara, Silvestri Patrizia, Sirocchi Marcello, Spinella Filippo, Stradella Silvia, Todisco Rosaria, Toscano Andrea, Tozzi Carlo, Tradigo Giorgio, Valletta Antonella, Vella

Antonino Marco, Vialetto Marc ellina, Vitale Nicola, Zanfardino Assunta


Mafalda, Dionisi Giorgio, Gorietti Luigi, Bertucci Antonio, Di Pietro Giancarlo.

Rappresentati dall'avv. avv. De Carolis:

Barraao Angelo, Uccello Luana e Placido Maria Incoronata

patrocinate dall'Avv.to Francesco Marcello Paola sostituito da Massimo • Nardi: Ascenzi alberto.

Per effetto dalla dichiarata inammissibilitd tutte queste parti civili vanno, di conseguenza, condannate al pagamento, in solido delle spese processuali del grado.

In ordine all'eccezione di competenza funzionale la corte ritiene the essa vada respinta.

Asseriscono, concordemente sul panto, No Greco e il responsabile civile che il P.M. nelle sue richieste aveva esciuso una partecipazione al reato del ministro dell'agricoltura dell'epoca che aveva dato 1'autorizzazione a sottoscrivere l'atto quadro; autorizzazione che aveva avuto una diretta attinenza con la realizzazione del reato di bancarotta contestata agli altri correi.

Autorizzazione che impediva al P.M. di iniziare qualsiasi indagine anche nei confronti dei compartecipi, indipendentemente dalla colpevolezza del ministro, a lo obbligava a trasmettere immediatamente gli atti al tribunate competenzc per i reati ministeriali.

La tesi non a condivisa

Al riguardo la corte osserva che dagli atti processuali non emerge alcun elemento da cui desumere che it ministro su cui incombeva la sorveglianza


sulla Fedit, anche se in concordato preventivo, fosse coinvolto, a qualsiasi titolo, nel reato contestato.

Ne tale coinvolgimento put, desumersi sulla base delle considerazioni sopra riportate perch it reato in astratto a Iui contestato sarebbe la partecipazione nel reato di bancarotta per distrazione o dissipazione che t; reato estraneo ally carica di ministro investito della sorveglianza su Fedit.

Valgono sul panto le considerazioni fatte. dal GIP nella propria ordinanza del 6.7.2000 che sono condivise anche dalla corte.

Ad esse va aggiunta, con carattere assorbente che 1'atto quadro, I'unico atto astrattamente riconducibile ally gestione del ministro Diana, non necessitava della sua autorizzazione per essere . stipulato essendo espressamente riservato al liquidatore, organ della procedura the solo casualmente, perch frutto di una scelta del tribunale, coincideva con il legale rappresentante della Fedit; cis i; tanto vero the nel decreto 233.1993 il legale rappresentante dells Fedit era autorizzato a sottoscrivere I'atto nella sua qualitd di liquidatore e non di commissario governativo e successivamente le due cariche sono state sdoppiate, allorch 1'avv. Letters, nominato commissario governativo al posto di DErcole, aveva ritenuto che potesse esserci una inconciliabilitit tra le due figure, e it nuovo liquidatore ha continuato a dare esecuzione all 'atto quadro con ii trasferimento dei beni della Fedit allay S.G.R.

Passando all'esame del merito, la corte, ritiene di dovere esaminare in primo luogo i motivi proposti dagli imputati Pellegrino Capaldo e No Greco nonchC dal responsabile civile S.G.R. S.p.A., limitatamente per quest'ultimo, agli aspetti the attengono ally colpevolezza di Pellegrino

t~(Y

209


Capaldo, risultando evidente the un loro accoglimento avrebbe evidenti ripercussione sulla posizione degli altri appellanti.

Essi possono esserc trattati contemporaneamente indipendentemente dally parse che li ha prospettati e se essi sono stati proposti da uno o da pih appellants.

Un primo motivo di gravame attiene ally asserita imparziali$1 o atteggiamento precostituito del giudice.

$ tin motivo, divenuto oramai consueto nelle aule di giustizia, che viene immancabilmente invocato ogni qual volts a affermata la colpevolezza di. person the ricoprono o hanno ricoperto incarichi di rilievo in settori importanti dells societI come quello finanziario, politico, amministrativo, sportivo come se lo status dell'imputato sia un attestato. permanente di liceitit di ogni comportamento da essi posto in essere; stato sociale e pregressi comportamenti di liceitd the non dovrebbe consentire al giudice di accertare se siano stati commessi reati o, addirittura, arrivare -ad un giudizio di colpevolezza38.

La storia giudiziaria, non solo dell'talia, I piena di vicende contraries

E, peraltro, motivo che nel caso di specie va immediatamente affrontato condizionando, un accertamento positivo del genere, 1'intera motivazione del tribunals.

Esso non t` fondato.

" Si fa rifezimento a panto scrimp nell'atto di appd o di Pellegrino Capaldo a paging 5 al cm:bE si afferma die 0 prof. Capaldo, atudioao e pofemionista di livelio interaaaonale aonoaciuto e atimato da to ti i protagoniati del monde bancario e finanziario non b certamente persona sospedsbile di fornire la propria considerate per fini Bleciti.

210


Basta, al riguardo, rileggere la trascrizione delle udienze del primo grado per constatare la puntigliosa attenzione prestata dal tribunale a che le domande fossero correttamente poste.

L'niparzialsti a la corretta gestione, questa volta del materiale probatorio, non sono venute meno solo perch 1'esito del giudizio. non a stato corrispondente alle aspettative di taluno degli imputati.

Ne la decisione dei giudici parte dal preconcetto delta illiceiti della innovativa procedura esecutiva ideata da Pellegrino Capaldo perch it tribunale con ampia motivazione - fondata o memo si vedri in seguito- ha dato conto della sua decisione che b conseguenza della valutazione degli elementi probatori posti alla sua attenzione; valutazione che legittimamente pub essere contestata dalle parti processuali, sia pubblica che privata, sottoponendo la decisione al vaglio della corte di appello prima e, se del caso, della come di cassazione dopo.

La contestazione, pert, non legittima 1'affermazione, da chiunque fatta, di mancanza di imparzialiti o dells sussistenza di un preconcetto del giudice solo nei confronti di taluno degli imputati e non di tutti (avendo assolto due des quattro imputati originari dimostrando in tal modo di non avere alcun preconcetto) nell'accertamento delle responsabiliti.

Tanto premesso, la come rileva the non ha trovato negli argomenti indicati dagli appellants, a sostegno della loro tesi, elementi the giustifichino l'asserzione di un pregiudizio del tribunale.

Sono, a giudizio della cone, elementi non corrispondenti ai fatti emergenti dagli atti processuali ovvero, a giudizio del tribunale, non rilevanti per l'iter argomentativo posto a base della sua decisione; essi potranno e dovranno

 

211


essere presi in esame in questa sede per giungere alla conferma o alts riforma della decisone.

Si tratta, quindi, di normale dialettica processuale the, altrettanto normalmente, si sviluppa nei gradi successivi di giudizio ed i; in tale normale ambito the la vicenda va incanalata.

Con tale premessa generale vanno affrontati i term indicati come espressione di preconcetto.

Sul punto sono state mosse svariate critiche.

Di esse occorre occuparsi in questa sede anche se esse attengono pih specificamente al merito dells vicenda.

Al riguardo it stato dedotto quanto segue.

II tribunale ha omesso di valutare alcuni elementi a favore come 1'istituzione, ad opera di No Greco, del comitato provvisorio dei creditori e di quello definitivo.

II primo dei due argomenti irrilevante perchd la presenza di un comitato provvisorio dei creditori in nessun modo poteva costituire ostacolo al raggiungimento del fine individuato dal tribunate giacchd nella fase intercorrente tra la data di ammic.cione alla procedura di concordato preventivo e quella di omologazione del concordato con cession dei beni era sufficiente In rigida interpretazione delle norme dettate lolls legge fallimentare per il raggiungimento dello scopo indicate dal tnbunale; in tale prospettiva la presenza o 1'assenza di un comitato provvisorio dei creditori non assume alcuna rilevanza.

II secondo Z un adempimento dells procedura che avrebbe potato avere un qualche significato solo se non fosse stato nominato.

 

212


Dalla loco mancata trattazione non si evince alcun pregiudizio.

la mancata valutazione della regolariti degli incontri con i promotori dell'offerta di acquisto in massa dei beni della Fedit (Pellegrino Capaldo ed il suo avvocato Castilla) che sono avvenuti sempre in presenza del collegio giudicante, del commissario governativo e del commissario giudiziale nonche 1'assenza di incontri riservati con Pellegrino Capaldo.

L'argomento non ik condiviso.

Sicuramente vi sono stati gli incontri ufficiali, indicati da No Greco e Pellegrino Capaldo, ally presenza degli organ della procedure e di cio it tribunale ha dato atto nella pane in cui ha tratteggiato la storia della procedure; 6, per), altresl provato che almeno in altre due .occasion vi sono stati incontri tra No Greco e Pellegrino Capaldo e tali incontri devono collocarsi nel periodo anteriore alla sentenza di omologazione del concordato preventivo.

II secondo di tali incontri, a giudizio della corte, va collocato tra it 27/5/1992 e il 23/7/1992 e di tale incontro ne di atto lo stesso Pellegrino Capaldo allorchd ammette, nel suo esame e negli interrogatori, di essere andato, insieme all'avv. Castilla, dal presidente della sezione fallimentare di Roma, e attuale appellante No Greco, per illustrare la proposta presentata in data 27.5.1992.

Il primo di tali incontri va collocato in epoca anteriore al 233.1992 come emerge dagli accertamenti fatti dally commissions parlamentare di indagine in cui si dd alto die il presidente Greco ha incontrato Pellegrino Capaldo40.

" Verdi al riguardo pagina 100 delta saner= del tribunals.

40 la ciscostanzs ripoitata nails relazione della commissions parlamentare trova it suo fondamento nelt'agenda, del commissario governativo Cigiiana, da hti conaegnata alla stoma commissions parlamentare, in cui in data 233.1992 a annotate la notizia appreaa dai

213


Essa trova conferma nei verbali delle riunioni degli stessi commissari govemativi in cui si legge che it presidents Greco aveva autorizzato Pellegrino Capaldo ad accedere alla documentazione Fedit per verificare la fattibiliti di un suo intervento e dells disposizioni date dai commissari governativi al direttore generaic di Fedit di provvedere in merito4t.

La sussistenza di tali incontri trova conferma indiretta nell'esame dello stesso Greco the ha ammesso di avers incontrato Pellegrino Capaldo tr+~ o quattro volts a cib coincide con it numero di incontri, sopra individuato, atteso the dagli atti dells procedura fallimentare confluita nel fascicolo per i dibattimento risultano due incontri tra Ivo Greco e Pellegrino Capaldo.

Ulteriore conferma dell'esistenza dell'incontro si evince dall'appunto redatto da Cigliana nel marzo 1992 in cui si di atto della disponibiliti di No Greco ad attendere la cordata prima di decidere sulla omologazione del concordato; cordata che deve necessariamente riferirsi a quella di Pellegrino Capaldo del cui progetto No Greco non pub avere saputo the dallo stesso Pellegrino Capaldo al momento del loro primo incontro.

Di nessun rilievo 6, poi, l'affermazione della esistenza di altre "cordate" per 1'acquisto del patrimonio Fedit perch6 risultato sia documentalmente die testimoniatmente the nessun serio tentativo di acquisizione i stato fatto se non dal 5nanziere Roverato it cui piano "Fiordaliso" i; datato novembre

commissario Picardi (vedi pagina 161 della relazione allorch6 view analiz ato it rook) dei

p

riori commissari governativi) di un incontro tra Pellegrino Capaldo e Ivo Greco. a aaache tali elements Sono stati richiaamati ndla semen impugnata e vanno maxi in stretta corrleelazione con it contenuto dei verbali dei predetti commissari cue prendono alto dells damson= e autorizvmo ii di:wote gencrale F edit a consegnare la documentazione richiesta da Pellegrino Capaldo.

214

 


Casella di testo: 2151991 e si e` fermato ad una ipotesi di lavoro molto generica senza alcun elemento concreto di fattibilitI42.

la rilevanza dei c.d. "appunti Cigliana" su cui it tribunale ha basato alcune sue affermazioni per giungere con pregiudizio anal condanna degli appellanti.   _

Si kunenta, al riguardo, the sulla attendibilita del loro contenuto non a stato fatto.. alcun vaglio critico di genuiniti potendo essi essere frutto di una preordinata difesa in vista del procedimento penale in cui Cigliana a stato indagato.

L'argomento oltre a non essere vero non a convincente e va disatteso sulla base di plurimi argomenti.

II primo, di carattere formale, deriva dall'esame dello stesso Cigliana che ha confermato it loro contenuto a dibattimento riconoscendo di esserne 1'autore e dando contezza della loro compilazione; essi erano destinati ad essere un promemoria per 1'attivita che doveva compiere e it resoconto, in forma di appunti, del contenuto di colloqui che egli aveva avuto nel corso della sua attiviti di conimissario giuH~iale.

II secondo di carattere sostanziale perchd it contenuto di tali appunti, o quanto mono della maggior parte di essi, i` stato trasfuso in documenti ufficiali della procedura di commissariamento4

II terzo di carattere temporale che di il sigillo di autenticita e genuiniti ai documenti.

42 vedi documemo acquisito al dlibattimento, testimonianza dent) stesso Rovcrato e di agliana.

ss Valgono al riguardo Is corrispondenza con il minion e con le banche acquisite agli atti proccssuali, i rapporti ua i c ommissari governativi e gli organ della procedura.


Casella di testo: 216.' "Zuni gli appunti riguardano 1'attiviti di commissario governativo svolta da Cigliana; carica da cui si it dimesso nel giugno 1992 anche se, di facto, le sue funzioni sono cessate qualche tempo con peril passaggio delle consegne al nuovo. commissario governativo.

Essi. riguardano una attiviti antecedente. la sentenza, del tribunale failimentare di Roma, di omologazione del richiesto concordato della Fedit e non era minim amente ipotizzabile, a quells data, cite in futuro• egli avrebbe potuto essere in qualche modo'

coinvolto nella vicenda che oggi e esaminata.    .

Se a cis si aggiunge che gli appunti non sono stati consegnati spontaneamente da Cigliana ma sono stati trovati, a distanza di anni, dal commissario governativo Lettera negli archivi della Fedit, a cui Cigliana non aveva pia acccsso da anni, la tesi della non genuinitI di tali documenti appare destituita di fondamento.

Osserva, poi, la carte, che la genuinita degli appunti riveste, nel caso in esame, particolare importanza perche da essi a possibile comprendere le d namiche interne alla procedura, trasfuse poi in atti uf5ciali, le motivazioni were di alcuni atti e il ruolo effettivo dei vari protagonisti.

La mancata valutazione dells immediata richiesta di.astensione, fatta da No Greco, allorchd un gruppo di lavoratori aveva presentato un esposto al Consiglio Superiore della Magistratura per il ritardo nell'ac coglimento dells proposta della S.G.R., avvenuta nel luglio 1993.

La circostanza a ininfluente per dimostrare il pregiudizio del tribunale perchd non solo in primo grado essa a stata solo affermata senza alcun elemento probatorio a sostegno, tanto che la relativa documentazione


Casella di testo: 217probatoria Z stata acquisita in grado di appello. Essa, peraltro, non modifica it giudizio di irrilevanza perchd al momento in cui er stato presentato l'esposto ii tribunale aveva gih accolto la proposta di acquisto in massa dei beni della Fedit e quello che restava da perfezionare erano solo le modalitit esecutive del provvedimento del 23.3.1993 ed esse erano gill state praticamente concordats tanto the ii relativo atto sari sottoscritto alcuni giorni dopo previaacquisiztione dell'autorizzazione ministeriale.                                                                                                     .

Sotto altro profile, peraltro marginate, la corte osserva the it motivo che ha determinato l'astensione di No Greco era talmente inconsistente da fare ritenere con assoluta tranquillith, come poi h avvenuto, che la richiesta di astensione, proprio in relazione al punto condusivo a cui era giunta •la procedura, sarebbe stata respinta.

la trattazione di alcuni aspetti, dallo stesso tribunals definiti non rilevanti al fine del decidere, su cui, peraltro, non era stato possibile svolgere alcuna difesa.

L'argomentazione non I condivisa.

Invero, it primo elemento indicato sotto tale aspetto, relativo alla trattazione di una vicenda attinente la correzione di un errors materiale sulla entiti della cessione di crediti di alcuni consorzi agrari in realtI non pregiudica alcuno degli imputati perchd it tribunale ha escluso che quella richiesta fosse imputable a precisa volonti di alcuno limitandosi a indicarc, nella descrizione piu completa delle fasi di tutta la procedura, gli effetti che in astratto potevano derivare dall'atto quadro con cib non ha in alcun modo travalicato quello che era l'oggetto dell'accertamento in corso.


Casella di testo: 218Parimenti destituito di fondamento                    secondo elemento e doe l'asserita attribuzione dells mancanza di un inventario addebitabile a No Greco. Una serena lettura della motivazione avrebbe permesso di rilevare che

it

tribunale ha ben presente is distinzione tra relazione analitica ed estimativa dei beni, the si offrono in cessione, a inventario tanto the proprio nelle paging indicate da Ivo Greco" si fa espresso riferimento alla mancanza della relazione analitica estimativa non rilevata da alcuno .at momento delta ammissione alla procedure concorsuale tanto the is Fedit, su sollecitazione del tribunale, form solo dati aggregati di carattere generale aventi la funzione di consentire una valutazione generate per categoric dei cespiti patrimoniali.

II riferimento alla mancanza di tin inventario net contesto della argomentazione, e in correlazione ally mancata presentazione dello stato analitico ed estimativo del patrimonio e delle attivitii del richiedente it concordato preventivo, indica soltanto che questi non aveva fornito al tribunals, cosa ritenuta essenziale dalla suprema corte in aderenza al dettato legislativo4s, strumenti idonei che permettessero una corretta valutazione delle condizioni di ammissibilitil delle domanda di concordato preventivo.

Mancanza che iI tribunate fallimentare non aveva rilevato al momento della decisione sulla ammissibilitit della 4omanda e al . momento delle omologazione del concordato essendosi limitato, in quests ultima sede, a dare atto che l'inventario era stato redatto dagli stimatori su delega del giudice delegato di concerto con it commissario giudiziale.

124 e 125 Bella seater.

4s Si richiama Is giurispxudenza indicata dal trebunale sal panto alla nets n.183.


Casella di testo: 219Nella impugnata sentenza non viene mosso a No Greco 1' addebito di non aver formato 1'inventario ma si dit solo atto the non fu oggetto di trattazione ne fu rilevata da alcuno la mancanra, al momento dells presentazione della richiesta di concordato, di uno stato analitico estimativo delle attivitit e del patrimonio dells societi richiedente nE di documenti

• equipollenti; come ad esempio un completo inventario dei beni e delle attivit'i con i relativi. valori o ancora un bilancio di liquidazione.

Se, poi, tale omissione sia fonte di responsabiliti, cis attiene al merito ma da tale affermazione del tribunale di Perugia non pub trarsi alcun elemento di pregiudizio nei confronti degli imputati.

1'accusa mossa a No Greco di essere stato l'unico ad avere esaminato le scritture contabili della Fedit recandosi peraltro nella sede della societi in contrasto con il dettato legislativo che impone al richiedente di depositare in tribunals i libri societari insieme alla domanda di ammissione al concordato preventivo.

L'argomentazione si basa su un duplice ordine di motivi: it primo relativo alla mole della documentazione che rendeva materialmente impossibile i1 deposito delle scritture contabili e societarie nei locali del tribunale; it secondo nella finalitd del controllo operato consistito . solo nella sottoscrizione dei libri contabili per scindere 1'amministrazione anteriore alla ammissione al concordato da quella posteriore.

Le due argomentazioni non sono condivise anche se la prima pub essere parzialmente vera.

Invero, se la contabilitit della Fedit era di notevoli proporzioni per cui ragioni di opportunity pratica potevano suggerire d mancato deposito dei


libri contabili, sib i= vero solo per il libro giornale ma non sicuramente per gli altri libri contabili, come ad esempio, d libro dei soci46, it libro delle riunioni del consiglio di amministrazi4one e del collegio dei sindaci, it libro degli inventari.

Destituita di fondamento 6, pert, la seconda osservazione relativa al oontrollo.operato:

Net verbale redatto in quella occasione si alto di avers esaminato a campione -le scritture contabili e nel dec reto di ammissione alla procedure concordataria si fanno considerazioni ed osservazioni sulla , tenuta della c ontabilita the mal si conciliano con le argomentazioni qui sostenute; considerazioni ed osservazioni che, in assenza di ulteriori ispezioni dei l bri contabili (lo stesso No Greco afferma di essersi recato nella sede di Fedit solo in occasions della redazione del verbale di esame delle scritture contabili) possono essere it frutto di quarto verificato in quella unica occasione. Diversamente argomentando, si giungerebbe all'ipotesi che quelle osservazioni e considerazioni sono frutto di invenzione con le conseguenze the da una tale considerazione deriverebbero in tema di falsith47.

Quanto alla partecipazione al giudizio di omologazionc del P.M. the non solo aveva espresso parere favorevole all'accoglimento dells richiesta, ma aveva avuto a disposizione l'atto in forma autentica, rileva la torte die il mancato accenno a un tale fatto non i; indice di alcun pregiudizio trattandosi di partecipazione net essaria.

4'questo ultimo, stante agli accertamenti cap:rid dalla commission padamentare di inchiesta non i mai alto trovato negli archivi dells Fedit malgrado le ric erche fete. 47si fa riferimento al ritardo dale registrazioni die non daubs dal verbale di verifies.


Casella di testo: 221l'asserito interesse a mantenere sotto la sua influenza una procedura compiessa a scomoda.

La lamentela ha valore, se to ha, solo sotto il profilo dells etica professionale del magistrato ma dal punto di visto giuridico non ha alcuna valenza e non merita altro approfondimento in questa sede. Del recto b lo stesso appellante Greco clan rimanda ad altra parse dell'atta di appello it merito deba. vicenda relativa alle eventuali procedure. alternative al: concordato preventivo asserendo peraltro the il tribunale non aveva ben chiaro lo sbocco della procedura.

L'omessa valutazione della collegialitn dei provvedimenti.

ll motivo a stato ampiamente affrontato nei vari appelli.

In essi si lamenta che nella valutazione del comportamento dell'organo collegiate a stata ravvisata una responsabiliti del solo No Greco senza tenere net debito conto che tutti i provvedimenti erano stati presi collegialmente dagli stessi giudici che avevano ampia e approfondita conoscenza dei temi pin importanti dibattuti net corso della procedure; dibattito che per la question della vendita in blocco era stata oggetto di discussion tra tutti i membri della sezione, in una sorta di camera di consiglio allargata.

Si Aggiunge, sul punto, che non i accettabile 1'affermazione del tribunale di un ruolo subaltemo dei membri del collegio che avrebbero accettato passivamente le decisioni del presidente del collegio, a giudice delegato, perche non era dato sapere l'opinione manifestata dai singoli giudici, se la loro adesione era stata supina o frutto di collusion e non ante; di consapevolezza e condivisione della decision press.


La come osserva, innanzi tutto, the nel collegio non vi sono state posizioni di minoranza a di maggioranza come emerge dalle testimonianze sul punto. Non pub, pertanto, condividersi la suggestiva osservazione anche perch smentita dalle dichiarazioni dello stesso Greco che ha assunto la pateiniti dei provvedimenti. _

Nel merito la cone ritiene the le argomentazioni non soao convincenti.

Al riguardo basta rileggere le testimonianze che hanno reso i 'membri dei collegi che insieme a No Greco hanno partecipato alle camere. di consiglio48.

Da esse emerge, innanzi tutto, che la camera di consiglio allargata, a cui fa cenno No Greco nel suo esame, riguardava genericamente i term di fondo, che, indubbiamente, una procedura complessa come it concordato preventivo della Fedit poneva, ed in particolare se fosse giuridicamente fondata la vendita in blocco di tutti i beni della societi; emerge, altresi, che alle camere di consiglio relative alle singole decisioni hanno partecipato, come del resto richiede la legge, esclusivamente i magistrati formanti

it collegio49.

In particolare dalla deposizione del giudice Apice, che ha partecipato solo alla camera di consiglio per 1'ammissione di Fedit al concordato preventivo,

emerso che alle camere di consiglio dedicate all'ammissione al concordato preventivo non vi era, di fatto, un contraddittorio tra i giudici essendo tutto lasciato alla decision del giudice delegato; cib perch la prassi dellofficio era di largheggiiare nell'ammissione alla procedura riservando al momento

s Si tram di Fiammeua De Vitis e Paolo Celotti escu ssi alla udienza del 12.7.2001, Fausto Severini eacusao ai'udienze del 20.9.2001 e Apice Umberto esamso ally del 4.4.2002.

a vedi dichiarazioni rese dagli steam membri del collegio.

 


dell'omologazione I'approfondimento delle tematiche specifiche del caso in esame; cis a tanto vero che Apice esdude di avere trattato i1 merito della questione essendosi limitato a suggerite al presidente Greco la nomina di un commissario giudiziale del posto anziche uno esterno come era sua iniziale intenzione.               _

Dalla deposizione del giudice Severini si evince the dominos .del procedimento, del resto cib a nella fisiologia dei provvedimenti collegiali, era it giudice delegato che sottoponeva all'attenzione del collegio le problematiche del caso.

Egli, infatti, anche se ha affermato the ogni questione stata ampiamente discussa in collegio, ricorda the oggetto principale delle discussion era stata quella delle modality di vendita (singolarmente o in blocco)-dei beni di Fedit, the per decidere aveva avuto a sua disposizione, solo le relazioni (del commissario giudiziale e dei periti), the in entrambi i casi era garantita la percentuale minima del 40% per i creditori chirografari, anche se non sa chi avesse facto i coati.

Affennava, infix, die non avere mai partecipato a riunioni con rappresentanti di S.G.R. anche se aveva saputo di incontri in cui si cercava di migliorare 1'offerta, di non avere mai visto l'atto quadro, ne gli era stata illustrata is sua struttura.

Di qui Is conseguenza di non saper dire nulls dell'ampliamento dell'oggetto della vendita in blocco tra quanto indicato nel provvedimento 233.1992 e quanto indicato net provvedimento del 20.7.1993".

so ii prima autorizzava la cessione di tutu i beni indicati anal iticamente nella relazione del commissario giudiziale per un pre= di 2150 miliardi di lire ed d seaondo autorizzava is sottoecrizione dell'ano quadro in ad, a parity di prezzo, eta autorizzata la cessione di tutu i

223                                                                            


Dalla deposizione del giudice Fiammetta De Vitis si evince die la affermazione di avere ampiamente discusso tutti gli argomenti trattati nella sentenza di omologazione del concordato 8 generics perch agli approfondimenti richiesti non ha saputo dare convincente risposta.

Al contrario, t; emerso die gli unici documenti avuti a disposizione sono staff. la relazione del commissario giudiziale ale perizie in atti e.che non ha avuto conoscenza. di atti rilevanti .per la decision o .di problematiche successivamente trattate nei provvedimentisl.

beni dells Fedit ivi conapreai quelli .acluai nel provvedimento 23.3.1993 ampliando, in tal modo, l'oggetto della cession lasciando inalterato it prezzo di acquisto.

Si Si fa riferimento:

·                   alla question della differenza di beni ceduti, per lo stesso prei .o, esistente tra decreto di autorizzazione a vendere in blocco del 23/3/1993 e quello di autorizzazione alla sottoscrizione dell'atto quadro del 23/7/1993 della quale non ha ricordo. Riferisce sul punto:

>a "PARTS CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): voi avete valutato Dom una ulteriore clausola dell'atto quadro the attribuiva in sostanza alla S.G.R. una condizione direi meramente potestativa di, in sostanza, rilevare i beni a semplice richiesta quando volesse, anche le altre attiviti appunto facenti parts del patrimoi io facenti parts dells Fedit al 30 novembre '91 e non considerate nella relazione particolareggiata?

Avete considerato come dire la.potenzialiti lesiva, usiamo questo termine per una clausola di questo tipo.

PRESIDENTS (DOTE RICCIARELL I): Avvocato la domanda in questi termini t palesemente inammissrbile perchE valutare la potenzialiti lesiva t una domanda the non si pub fare a un tests.

PARTS CIVILE (AW. PAOLA FRANCESCO): clot, 1'avete considerata determinate anche quests ch usola, l'avete considerate come una mere ripetizione?

PRESIDENTS. (DOTI. RICCIARELII): se lei ha focaiizzato tra le altre anche pasta clausola, in relazione a die ha detto prima,  0 richiamo, R rinvio ricettizio ails relazione particolareggiata ally quale eta associate questa ulteriore clausola the era per coal dire per to meno dal tenore pia aperto, era a richicad...                                                                                .. ,

FIAMMETTA DE VITIS:...(incomprenslbilc, voci sovrapposte).

PRESIDENTS (DOTE RICCIARELIJ):...quests clausola 1'avete valutata in ordine al problem: dell: determinatezza dell'atto?

FIAMMETTA DE VPTIS: si, l'abbiamo...

PRESIDENTS (DOTT. RICCTARELLI): l'avete valutata, it vaglio t stato positivo? FIAMMETTA DE V1ITS: certu, alb stato e poi ripraao in esame all'atto della seconds risoluzione.

PRESIDENTS (DOT I'. RICCIARELL!): si, ma it problem. era die quests clausal, implicava the anche i beni non compneai nella relazione particolareggiata a semplice

richiesta di di S.G.R. sarebbero dovuti esaere traaferiti, sepals 1'Avvocato Paola come quests damn* in relazione, a fronts del rinvio nceltizio ails rel.zione panicolareggiata si ponesse come elemento aggiuntivo di minor... the non aveva appigiio precise quindi non conteneva un rinvio ricettizia ad Ulm alto ma si concretizzava in qusl:osa di diverso the poteva seznmai pone problemi di determinatezza, quests a Is domanda: questo ispetto ve to siete posti?

FIAMMETTA DE VITTS: se ben ricordo ci fu un solo aspetto chc eaaminammo, clot se

224

 


tutti i beni dells relazione partiicolareggiata erano riportati o meno nell'atto quadro e ci fu it problema di do the aveva... die la liquidazione aveva gil realizzato, questo fu ii

t"

D             Alla mancata conosoenza dell'istsnza 27/5/1993 dui commissari governativi die chiedevano se doveva =ere convocata 1'aasemblea della Fedit per la liquidazione dell societal; isn't= mai vista e dells quale, an t'avesse vista avrebbe disposto I'acquisizione aW procedna sutra alam provvedimento.

D             AIL mancata conoscenz ddl'esistenza dells proposta avanzata dall'avv. Casella per conto di was oostituenda society a1 momenta dells dedsione sins omologa;

Ø            Alla mancata conoacenza, prima della decision di vendee in blocco i beni Fedit alts costituenda S.G.R. in data 2313/1993, di un piano di dismission prepazsto dal commissario gindiziale di concerto con quello governativo per Is vendita di singoli                .

D             AIL mancata conoscenz, pgrche 'mai visti, dui pareri espressi da Carboneui in terns - di valutazione deU'offerta proposta dall'avv. Casella per canto del pronrotori dells societal S.G.R. e all mancata discussion sal punto in camera di Consiglio. Riferisce espressamente ails damanda se della proposta contenuta nella letters dall'avv. Casella del 27.5.1992 se ne is discusao in camera di co nsiglio: "ii facto the questo passo aia contenuto ndla Sentenza, i! espressione di un dibattito, di una valutazione in Camera di Consiglio, oppure lei ribadisce sul panto di non aver avuto menzione o contezza specifica di questo Piano Casell a?

Riferisce aui pun&

FIAMMETTA DE VMTIS: ciol, an parse da am qualcosa di concreto o se a una questions globate?

PRESMENTE (DOTT. RICCIARELLI): o b state I'iniziativa dell'estensore di fame come, questo I it punto.

F1AMME1TA DE VITIS: no, no, qualcosa di concerto lo escludo net modo pia assoluto, era una valutazione coal, qualcosa the poteva avvenire force, ma non qualcosa di.. PARTE CIVILE (AW. FABBRI FRANCESCO): quindi lei non ha mai sentito nominate l letters Casella 27 maggio '92?

FIAMMETTA DE VITIS: l'avri anche striate l'Avvocato Casella...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIAREILI): Dottoressa, scum, mi perdoni, non la... FIAMMETFA DE VITIS:...ma non b the not 1'abbiamo press in considerazione. PRESIDENTE (DOTI'. RICCIARELLI): Dottoressa, scud, non 1'ascolto, Dottoressa, non la salsa, mi perdoni.

FIAMMETTA DE VITIS: mi scusi Presidente, ma dico I'Avvocato Casella ... I'Avvoato Casella pus benissimo averla scritta quells letters, per* escludo the quello sin stato un doawmento sat quale it Collegio abbia determinato o no...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ne prendiamo atto.

FIAMMEITA DE VTTIS:...am sia determinate qua& decisions, non...

PRESIDENTS (DOTT. RIB: ne prendiamo alto.

FIAMME FA DE VITIS: questo assolutamente no".

Y All indication, come man ipotesi di lavoro, dells vendita in blocco rispetto ally tradizianale vendita dui singoli cespiti; rifetiec a espressamente su questo punto la teste:

"vi posso soltanto dire cite nella Semen= di omologazione del Concordato la vendita in masse era eaposta come una dells soluzioni, ma in via del tuba ipotetica insomnia, teorica, non ea la via normale, e se ne b votuto pallace, ma cod, tanto per..." e pia ava & "lei mi sta chiedendo se nel momenta in cui not abbiamo omologato it Concordato, eravamo a conoscenza di una proposta Capaldo? no, asaolulamente" e ancora "la Sentenza, I'omologazrione del Conoordato fu decisa net luglio...

PRESIDENTE (DO'1T. RICCIARELLI): e questo to abbiamo assodato.

FIAMMETTA DE VMS: all'epoa nails Sentenza ai espresse Is possi'brlitl di una vendita in mass*.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): si.

FIAMMETTA DE VMTIS: ma not partimmo da una ccnsiderazione di arattcre interim, ciol Is vendita in mama avrebbe sollevato it Tribuale da on'infrnita di problemi ed avrebbe assicurato ai cratitori un reatino soddisfacente in breve tempo, questo fu ...(inoomptcnslbtle, von sovrapposte).

225


PRESIDENTE (DOTE. RICCIARELLI): c ioi , la Sentenza dell'onmlo ga is motto diffiva-su questo Pmts, ma questo Z un problems estrum‑

FIAMMEITA DE VMS: questo fu il criterio die not seguinuno.

PRESIDENTE (DOT. RIB ...vediamo ii problems concreto.

FIAMMEITA DE VITIS: ewe, non seguimmo ne la sollecitazione, n6 tanto meno In dime= di qualcuno die venisse subito dopo ad offrirci una somma per acquistare i beni, questo assolutamente devo escluderio.

Noi nd luglio del '92 eravamo su quests posizione; se si prufilasse questa possibilitb la mamineremo,              pill soddisfacente— "

e infne

"PRESIDENTE (D0'1T. RICCIARELLI): scziue, Dottoressa, mi perdoni.

:FIAMMSTTA DE VTTIS: tutto quello die vent dopo sari eaminato.             - PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): R problems non i tame) queitd; II problems is spa ee fu value, fu.una acdta roue . vole di esprimere Hells Sentenza di omologa In possibilitb di mm sviluppo di tote due le specie, oppure... e gnmdi' no fu una cost effettivamente dibattuta a discuss* in questo servo, di prospettare per il futuro questa doppia, questo doppio possibsle sbocco, oppure se fu ima cast lasciata, diciamo, sostanzialmente alle svelte dell'estensore dells Sentenza, questo e; R panto.

PIAMMEITA DE VT17S: ma cis un'apertura, un'apertsua...

PRESIDENTS (DOTT. RICCIARELLL): c'era In consapevolezza di, quota. doppia possibi ith di sbocco dells procedure o meno?

FIAMMEITA DE VIT1S: no, non c'era la consapevolezza, nb c'erano, ne questa aperture era stain preceduta da un esame di possibilit6 concrete, assolutamente, non era questo it panto.

PRESIDENTE (DOTTY. RICCIARELLI): ma data die in Sentenza di omologa, Dottoressa a, insomnia, abbiamo it documento, tutti possono leggerlo, ha la possibilitit, prospetta da un lato, e s. direbbe con preferenza, prospetta, tant'I the disco sull'ammisslvit6 dells vendita in mass*, del Concordato preventivo piuttosto the un'altra procedura fallimentare, la vendits in maw.

FIAMMEITA DE vrns: a.

PRESIDENTS (DOTT. RICCIARELYI): dall'altro, come ipotesi, diciamo coal, da per prendere in considerazione in alternativa a secondariamente peraltro, quarto i` I'equtlibrio dells Sentenza, 1'ipotesi di vendite frazionate o come meglio sarebbe stato possbbrle in future.

FIAMMETTA DE VITIS: si.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): quests era la welts cousapevole del Collegio , per quello die lei ricorda?

Questo tipo di inipostazione?

FIAMMEITA DE VITIS: certo, era questa la scrim consapevole, perch6 data it carattere di quest* procedura, la novitit, la eoinplessitil dells procedure, il Collegio si b preoccupato di dare Is soluzione tradizionale, no?

Clot, la liguidszione pezzo per paw, come si fa in tutte le procedure di consistent* norm:de e uno sbocco diverso, nuovo, non die non fosse previsto questo sbocco, perchd 'neawao... niche nella giurisprudenza no ne era parlato, clot c'6 state quests tesi vent1sta de-‑

PRESIDENTS (DOTT. RICCLARELLI): e d'accordo.

FIAMMEITA DE VITIS: ma aella prratiia non adottato, quindi no non si dava lo sbocco nella Swamis di omotogazione, ci si chiudeva la ports ...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): e quango non c'l dubbin, e questa t una question di diritto.

FIAMMEITA DE VITIS: quests i~ state In prcoccupazione del Collegio.

PRESIDENTS (DOTE RICCIARELL1): quindi avete voluto caminique create dalle condiziaru, cbe non fosse prech a quells via fin da quaff momenw, fin da quel momento. FIANSIBI TA DE VI'TTS: die non fosse preciusa...

PRESIDENTE (DOTE. RICCIARELLI): ma le rrbalto R problems, ad integrazione dells damiande del Pubblico Minister% Hells Sentenzs di omologa soetanzialmcnte da battere prefe renzislmerte t Ii problems dells vendita in mama:

FlAhSfETI'A DE VTTTS: si.

PRESIDENTS (DOTT. RICCIARELLI): a secondariamente ri problems Belle vendite


Ad analogo risultato si perviene dall'esame dells deposizione del giudice Paolo Celotti, altro membro del collegio giudicante, it quale nel riferire delle questioni trattate in camera di consiglio ha precisato che la loro attenzione, in relazione al decreto 23/3/1993, fu solo quells della valutazione del prezzo di vendita di tutti i beni dells Fedit e di . non . avere ricordo. (o di negate) di una serie di circostanze emergenti dal' contesto dei provvcdimenti giudiziari :

frazionate.

FIAMMETTA DE VMS: sI.

PRESIDENTE (DOTE. RICCIARELLI): anche questo era oggetto di una scelta consapevole del Collegio?

Questo aspetto...        .                 .

FIAMMEITA DE VITIS: sl, si.

PRESIDENTE (DOTI'. RICCIARELLI): ...cioI quests preferenza per la vendita in masse? FIAMMETTA DE VMS: si, si, le ripeto era una scelta, perchd le procedure fallimentari hanno una vita lunghissima.

PRESIDENTE (DOTE. RIB: a questo lo sappiamo.

FIAMMETTA DE VITIS: quests procedure, di quells mole e coal nuova, sarebbe durata force mezzo secolo, una cosy del genera

PRESIDENTE (DOTI'. RICCIARELLI): ho capita, quindi quests era..

FIAMME I A DE VITIS: coal avevamo...

PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): quindi quests era la scelta.

FIAMMETTA DE VMS: ecco.

PRESIDENTE (DOTT. RICCIAREL I I): da ultimo, sempre ad integrazione, in relazione a quests scelta preferenziale, cui seguiva la subordinata delle vendite frazionate, si aveva Ice consapevolezza die sul tappet vi era comunque e qui cade acconcio it riferimento al Piano Castilla, quests proposta Castilla?                                                                                            .

FIAMMETTA DE VITIS: no.

PRESIDENTE (DOTE. RICCIARELLI): presentata in epoca anteriore?

FIAAMMETEA DE VMS: no.

PRESIDENTE (DOTT. RICXIARELL1): se ne is parlato?

>r stato valutato dre in prospettiva vi era gil comunque quests chance gilt in campo? FIAMMETTA DE VITIS: no, force c'era, coed, una diceria diffu sa che qualamo si sarebbe mosso, ecco, questo posso dire io.

PRESIDENTE (DOTE. RICCIARELLI): vs bane, lei aveva quests percezione. FIAMMETTA DE VITIS: ma nient'altiu, niente di pid..".

Al mancatn ricordo del la sns presence nell'udienza collegiale del 23/2/1993 in c ui si diva alto del parere del commissario giudiziate in data 22/2/1993. Alts canrvinzione che con I'accettazione dells pruposta avanzata dall'avv. Cuellar per conto del promotori delta societal S.G.R. in ogni caso era garanoit it Ito del 40% dei crediti chirografari.

sz Si fa riferimenio a:

Al. modaliti, in via generate, di discussion in camera di consigtio ove it presidents aveva tanti appunti a li illuetrava;

Y All'attenzione, net pmvvedimento del 23/3/1993, soprattutio al problems dells

valutazione dei beni, per•_..categoric, deal Fedit in relation alla praposta di

acquisto con Is cone a ions dre vi eras stall alcuni cespiti originariamente

vatutati ad umi arts summa dre erano stab venduti per una comma minore (caw

 

"1 r


Ma Luce degli elementi derivanti da tali testimonianze emerge the le questioni sottoposte alla attenzione del collegio sono state filtrate attraverso la mediazione del presidente e giudice relatore No Greco, il quale era Punic) ad essere in possess() di tutte le notizie contenute nel fascicolo processuale, per cui le soluzioni adottate dal collegio risentono della esposizione del giudice relatore e degli elementi the questi he . messo a disposizione . degli altri membri del collegio per un completo e serene giudizio.

Ne sulla valutazione della corte pub incidere la odierna produzione del verbale dell'audizione dei predetti magistrati avanti Ala commission parlamentare di inchiesta perche in quella sede, a prescindere dall'audizione. in contemporanea delle person the pub incidere sulla genuinita delle dichiarazioni, si fa riferimento solo ai criteri generali della discussion in camera di consiglio e delle questioni trattate senza scendere in particolare

Massalombarda) per cui era stato ritenuto pid conveniente la vendita in blocco rispetto a quella per sing4li cespid;

la Ails considerazione the le valutazioni ennui fatte sally base di situazioni apprese dal giudice delegato a da questi riferite al collegio.

Y Alla mancata conoscenza della proposta presentata dall'avv. Casella per onto della coaatuenda society se non dal marzo 1993 con la consequenziale esclusione die di tale proposta si possa aver parlato nella camera di consiglio relativa Ala omologazione della sentenza di concordato.

·                   Al amancato ricordo della prawn= di pared recline da Carbonetti. .. Y Al maacam ricordo della es istenza di coda precise ipotesi di vendita in blocco al momento della omologe del concordato.

·                   Al mancato ricordo di un piano di vendite fraziosate da pane del commissario

giudizhde e in accordo con i1 commimario governddivo..Y Ails mancatt indicazione di attiviti fife per verificare se Is proposta di 2150

miliardi fosse c onvemiente per Is procedurs Iiaitandosi a ricbiamare d contcnuto dells senterza. Ribadisoe di ricordare come esenopio di svalutazione dei cespiti quello dell Massalombarda.

·                   Alia ignonaaza della letters dei commissai govanativi relativa alia convoc azione della assembles Fedit per Is measa in liquidazione della societal.

·                   Ails e scesioae della redazione di pate del de ado 23/3/1993 anche se non allude die Is quextione della boon fade e dells indeterminate= dell'offerta sia state da lui sollevata avendo sollevato pia gneationi giuridicbe, mare ricorda di aver :edam pane della semen= di omologazione.

Y Al mancato ricordo del rilievi faai dal comomisssrio gindiziaie all'offerta pry dall'avv. Canna per canto della cow societal.


sulle modaliti di formazione del proprio convincimento come e` stato fatto, con maggiore incisiviti, avanti al tnbunale di Perugia.

Se tale I stata la dinamica delle camere di consiglio, rettamente it collegio, secondo la tesi accolta dal tribunale, e come, peraltro, emerge Bella lettura dells sentenza sul punto, ha escluso la responsabilitit dei membri del collegio che insieme a No Greco hanno peso le piu importanti decisioni, e ha indicato in No Greco la persona she in qualitit di giudice delegato e di presidente del collegio ha guidato la procedura ed I stato 1'artefice dei provvedimenti con cui si scelse, prima, di procedere alla liquidazione del patrimonio con la cession. in mama dei beni della Fedit, e, poi,. alla individuazione dell'acquirente e alle modality della liquidazione.

Di qui 1'affennazione della inconsapevole adesione degli altri membri del collegio alle tesi prospettate da No Greco e iI riferimento al solo No Greco di comportamcnti aventi valenza penale, lungi -dall'essere una

manifestazione di pregiudizio nei confronti degli imputati, iz la logica

conseguenza della corretta valutazione, per il tribunale, delle prove assunte a dibattimento secondo it libero convincimento del giudice.

La mancata indicazione di un movente.

La corte ritiene che 1'.argomentazione non sia pertinente al terra del pregiudizio atteso che esso a estraneo alla struttura del reato.

L'argomento, se del caso, sari oggetto di esame con il merito delle vicenda. La mancata valutazione dei giudizi espressi dada commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Fedit che, dopo approfondita indagine, aveva affermato che le procedure di liquidazione del patrimonio Fedit, acquisite da S.G.R, erano state trasparenti, the iI progetto elaborato

 

729


Casella di testo: 230da Pellegrino Capaldo non si riprometteva solo il recupero dei crediti ma si presentava con elementi di noviti ed era adeguato alle necessith dells procedura avente carattere di particolare complessih.

L'argomento trae spunto dall'annotazione di un commento, coutenuto in una note, circa la valenza delle conclusions dells commission parlamentare, per pesanti, ed ingiustificati, apprezzamenti .sul preconcetto del tribunale che mal si attagliano, a giudizio dells corte, al case in esame e denotano, a loco volts, una acredine the esula, sempre a giudizio dells corte, da una corretta critica delle motivazioni della sentenzaM                        .

A giudizio della come, una Serena analisi, del panto della sentenza, avrebbe consentito di ritenere the le conclusion dells commission parlamentare, in ordine alla assenza di intenti speculativi da parte di. S.G.R., e per essa dei promotori della societd e ideatori delle modalitI di esecuzione della liquidazione dei Beni di Fedit, e di danno per i creditori perchd is S.G.R. in tutta 1'operazione non avrebbe guadagnato alcunche o avrebbe guadagnato al massimo pochi miliardi, era errata.

>r in tale ottica the it mancato riferimento alla transazione e agli effetti che quests avrebbe avuto sul ricavato complessivo della liquidazione dei bens Fedit assume, per il tnibunale, rilievo.

Ne vi d state, ad opera del tnbunale, una distorts visione del. sistema costituzionale atteso che i compiti dell'ordine -giudiziario e delle commissioni parlamentari sane diversi a le valutazioni die essi fanno dei

ss Vedi pagina 205 dells sentenza impugnata.

54 Si & riferimento she afermazioni con tenute a paging 5 delt'atto di appello di Pellegrino Capaldo Marche si amens al metodo con ad ii trtbunaie gi'mto ails declaratoria di colpevolezza, a qudle contenute a pagina 11 dd 'appelb relatives ai demand passaggi motivazionali dells sentenza, ally visione sconcertante del sistema costituzionale die 0 tnbunale ha a in generate al. tenure di tuna In prima paste delle premeste generals.


medesimi fatti hanno finaliti diverse. >r in tal senso che va interpretata la nota a pagina 205 della sentenza del tribunale allorchd afferma che la valutazione positiva dell'operazione oggetto di esame da pane dells commission non i in concreto attendibile anche perche i strutturalmente e fisiologicamente finalizzata agli scopi per cui la comnmiccione stessa era stata istituita.

peraltro, a giudizio di questo collegio e conforrnemente all'orientamento dells suprema cortess, le dichiarazioni rese delle persone esaminate dalle coinmissioni parlamentari di inchiesta non sono firutliate ally formazione della prova per la emission di un giudizio ma a fornire le informazioni necessarie all'esercizio deli'attiviti delle assemblee legislative, di cui le anzidette commissioni sono espressione; da cia consegue che i soggetti interrogati dalle commission non depongono quali testimoni con la consequenziale valenza probatoria delle loro dichiarazionises.

Ora, se il valore probatorio di quelle dichiarazioni ha la valenza sopra indicata, a maggior ragione non sono vincolanti per il giudice penale le conclusioni e le valutazioni, anche se fondate sugli stessi elementi di fatto, delle commission parlamentari perchd queste sono .fatte a fini diversi dall'accertamento delle responsabiliti penale.

In definitiva non avere tenuto conto delle valutazioni conclusive dells commission parlamentare di inchiesta, a prescindere dalla constatazione

Sez .0 00004 del 20/02/1984, Savina

56L'affermazione i` pecalno mitigaa dall'accordo delle pa rti, ai semi deil'art. 493/3 c.p p., the conseate di utilizzare per la decision i fatti =Triad dalla commission parlamentare.

231                                                                        l'


the molte delle circostanzc da essa accertate sono state prese in considerazione dal tribunalec, non is segno di pregiudiziose.

d mancato confronto con le tesi difensive e con le testimonianze che non depongono per la tesi del tribunale.                                                          .

Anche questa argomentazione non it segno di pregiudizio ma attiene al merito dells vicenda e sari esaminata nel prosieguo della trattazione. la mancata valutazione del'assenza di creditor's di Fedit cozne.parti civili ad eccezione dei dipendenti e del Consorzio Agrario di Perugia the si trova in una situazione particolare.

Ritiene la corte the ti motivo sia irrilevante rientrando tra i poteri delle person danneggiate dal recto tutelare o meno le proprie ragioni e, in caso positivo, scegliere la sede pia idonea per la loro tutela.

Del recto, va anche accennata la circostanza the it Commissario Governativo Liquidatore e alcuni consorzi agrari, diversi da quello di Perugia, avevano chiesto di costituirsi parti civili, ma essi erano stati esclusi per motivi formali e che e; presente 1'avvocatura dello stato in difesa delle amministrazioni che, creditrici di Fedit, ritengono di avere subito danno dally vicenda.

Da cis non si put) dedurre la sussistenza di un pregiudizio del tribunate. Esclusa la sussistenza di un pregiudizio del tribunale in danno di No Greco

e Pellegrino Capaldo, la carte ritiene di dovere trattare in prima luogo le vicende relative ai reati di falso attribuiti al solo No Greco perdue in loro

S7 Di cib si ha ampio richiamo nelle note contenute Hells semen= e anche nel cacao dell* mode           ce.

u Lt comae fa ad east espresso riferimento per una misdate indicazione temporsle degli

event.

232



 


Casella di testo:  Casella di testo: 233sussistenza pub avere rilievo nella trattazione del reato di bancarotta attribuito anche agli altri imputati.

La prima attiene all'occultamento dell'istanza in data 27/5/1992 con cui i commissari Governativi Cigliana, Gambino e Locatelli avevano chiesto al giudice delegato No Greco se sussistesse o meno la necessith della .convocazione dell'assemblea dei soci Fedit per la messa in liquidazione dells societal a seguito della perdita dell'intero capitale sociale e, in caso negativo, come da Toro esplicitamente ritenuto, 1'autorizzazione alla messa in liquidazione della Fedit.

La cronistoria dells vicenda, come ha posto in Luce it tribunale la cui ricostruzione a condivisa dalla corte, emerge dalla docuimentazione acquisita al dibattimento, dalle testimonianze dei suddetti commissari governativi, dalla testimonianza di Mario Piovano succeduto ai predetti come commissario governativo e dalle stesse ammissioni di Ivo Greco nonchd dalla testimonianza di D'Alessandro Floriano, redattore di un parere giuridico sul punto.

Essa nasce dalla constatazione dei commissari governativi, al momento dell'approvazione del bilancio Fedit per 1'anno 1991, the 1'intero capitale sociale della Fedit era irrimediabilmente perduto.

Di qui la comunicazione, in data 7/5/1992, all'allora ministro dell'agricoltura e Foreste - su cui ricadeva la sorveglianza sulla Fedit - per la messa in liquidazione delta societal previa convocazione dells assemblea dei soci ritenuta necessaria dai commissari governativi.

Il convincimento i` talmente radicato the it commissario Cigliana in una missiva del 12.5.1992 net redigere un promemoria per it ministro Goria,


Casella di testo: a_Casella di testo: 59 Appunti in data 7,12 a 14 maggio 1992.annota la data del 27.5.1992 per (1'approvazione del bilancio) e ad essa connessa la convocazione dell'assemblea, la nomina dei liquidatori con 1'avocazione al Ministro dell'Agricoltura e Foreste dei compiti pubblici della FediL

La radicata convinzione continua perchi in un appunto di Cigliana del 143.1992 questi parla di ineludibilita della messa in. liquidazione della Fedit dopo _d 173.1992, della necessiti di una azione di responsabiliti (all'evidenza nei confronti dei vecchi Rmminictratori), della autorizzazione immediata da parte del ministro (per la convocazione dell'assemblea e, la messy in liquidazione della Fedit) e coal poter dire "posizione nostra: uscire in bellezza".

11 convincimento espresso dai commissari governativi in quella missiva (ribadito da Cigliana nei suddetti appunti) si stempera net successivo incontro the i tre commissari hanno lo stesso 14.5.1992 con it ministro ove, pur esponendo gli stessi argomenti tracciati nell'appunto, erano state esposte alcune perplessiti del commissario ' Gambino sulla necessiti della convocazione dell'assemblea sostenendo, questi, la non necessiti della convocazione per la presenza della procedura concorsuale e sostenendo gli altri, per la giurisprudenza dello stesso tribunale di Roma, la necessiti della convocazione della assembles anche in presenza di una procedura concorsuale.

Di di ne fanno fede gli appunti redatti da Cigliana59, sulla cui genuiniti e attendibtiiti si i gii detto, nonch6 le richiamate testimonianze dei suddetti commissari governativi.


Casella di testo:  Me perplessiti di uno dei commissari si pose rimedio con la richiesta al giudice delegato di cui occorre occuparci.

La richiesta viene presentata in data 273.1992 al giudice delegato, come risulta anche dalla relazione quadrimestrale fatta dai commissars governativi e per essa i commissari hanno plurimi incontri con No Greco it quale consiglia60 di chiedere. un parere giuridico per decidere il•. da fares tanto the viene da questi trattenuta.

II nuovo commissario Mario Piovano viene a sapere dell'esistenza della istanza61 dalla lettura dale relazioni dei suoi predecessori e, accortosi che a tale istanza non era stato dato alcun seguito, chiede spiegazioni al suo predecessore Cigliana it quale risponde con lettera 8.7.1992.

Successivamente Piovano Mario in data 10.7.1992 chiede al giudice delegato No Greco l'esito dell'istanza e questi, estraendola dalla propria borsa, gliela rende dicendo la frase " istanza riconsegnata istanza ritirata" suggerendo nel contempo di chiedere un parere a D'Alessandro Florian e di ripresentare l istanza dopo avere acquisito it parere; suggerimento immediatamente accolto tanto che to gesso giorno Piovano conferisce l'incarico a D'Alessandro e questi deposita I'elaborato dopo la deliberazione dell'omologazione del concordato preventivo.

La cronistoria degli eventi, relativi alla suddetta istanza non possono comprendersi se non si tens presente un dato oggettivo a non smentito dal diretto interessato: I'istanza a stata presentata direttamente a No Greco e non a mai arrivata nella cancelleria dells sezione fallimentare del tribunals di Roma percht fosse protocollata (meglio sarebbe dire per l'apposizione

60 II consiglio non viene attuato dai priori commissars perchi con in done dell Istanza easi hanno irrevocabilmente dato In loro dim issioni.

235


del timbro datario the attestasse 1'avvenuto deposito e dare, cod, data certa alla presentazione dell'istanza).

Net fatto si ravvisano tutti gli elementi del reato di falso per soppressione, previsto dall'art. 490 c.p. nella forma del falso per occultamento.

Ed invero, come ha posto in lute it tribunate, con i11 mancato deposito dell'atto nella cancelleria della sezione fallimentare del.trbunale di Roma si is sottratta a chi aveva interesse, per un notevole lasso di tempo, in un momento cruciale della procedure di concordato preventivo, stante lgmminente decision sulla sue omologazione, la conoscenza di una notizia

• (la Fedit aveva perso interamente it proprio capitale sociale) rilevante per it buon esito dello stesso concordato.

Notizia the poteva porre problemi di interferenza con la procedura di concordato preventivo e portare alla inammissibilitit o at rigetto della istanza62.

Di cib era ben consapevole No Greco che nello stesso periodo come giudice delegato del concordato preventivo della Agrifactoring S.p.A., peraltro strettamente connesso a quello di Fedit63, aveva richiesto la messa in liquidazione della societa.

Del resto che lo scopo della presentazione della istanza fosse quello di evitare possibili interferenze tra it concordato preventivo e altre procedure liquidatorie si evince chiaramente dal tenore della lettera inviata da Cigliana al suo successore Piovano in data 8/7/1992 in cui si dl atto the 1'istanza "de qua" era stata concordata con gli organ della procedura allo scopo di

61 Vedi Irbro delie riunioni istituito dai commissari governativi in atti.

62 Vedi at riguardo le dichiarazioni di Mario Piovano sul punto a it timore di un decreto di liquidazione walla amministrativa.

'4"t

Casella di testo: 237evitare che provvedimenti liquidatori adottati dal m'___________ tro potessero condurre ad una procedura di liquidazione coatta . amministrativa scavalcando la procedura di concordato preventivo. Lo strumento ideato per it raggiungimento dello scopo e contemporaneamente per tutelare i commissari governativi fu quello della nomina di un illustre giurista, D'Alessandro Florian, per la redazione di un parere sul punto:

E che l'idea fosse stata di Ivo Greco si destine dal fatto che questi, allorchd gli era stato richiesto 1'esito della istanza, l'aveva prontamente.restituita con 1'intesa che doveva considerarsi come non presentata e con 1'invito a ripresentarla corredata da un parere di un giurista indicate proprio in D'Alessandro Floriano a conferma, sul punto, di quanto emerge dal contenuto della lettera sopra indicata.

Tutto cis significa che Ivo Greco sapeva dell'importanza dell'istanza, sapeva che non era transitata dalla cancelleria della sezione fallimentare, non avendo it timbro dell'avvenuto deposito, non ha provveduto a trasmetterla per allegarla agli atti della procedura, 1'ha tenuta con sec in attesa che Cigliana producesse it parere di D'Alessandro e, poichd questo non era avvenuto per le sue dimissioni, net frattempo intervenute, t'ha restituita al nuovo commissario governativo, senza farla ancora transitare per la cancelleria dells sezione fallimentare del tribunale di Roma consigliando di ripresentarla corredata dal parere giuridico.

Tutto questo, a giudizio della come integra it reato contestato.

Le argomentazioni sopra fatte rendono destituite di fondamento i motivi di appello proposti sul punto da Ivo Greco.

Vi a in atti it verbale del consiglio di amminiatrazione di delta societi con cui era disposta la liquidazione della societi in pendenza di concordato preventivo.


Ed invero quelle relative ad una asserita inerzia del commissario governativo Piovano non sono conferenti atteso the questi non appena in possess() del parere 1'ha comunicato agli organ della procedure; parimenti sono inconferenti le argomentazioni relative all'assenza di un suo obbligo a protocollare 1'istanza perchd a stato detto, del resto lo aveva fatto anthe il tnbunale, the Ivo Greco nel momento in cui ha accettato di

ric evere, ed effettivamente ha ricevuto I'istanza in questione, aveva

1'obbligo di inseriria nel fascicolo processuale per fame attestare 1'avvenuta presentazione e, sicuramente, non aveva diritto di trattenerla nella sua esclusiva disponibiliti.

Per le stesse considerazioni, e doe la situazione di fatto in cui 1'istam:a C pervenuta al giudice delegato, non i= condivisibile 1'argomentazione relativa all'accordo tra commissari governativi e organi della procedura di presentazione delle istanze tramite it commissario giudiziale. Cib peraltro non risulta dalla lettura dells relazione quadrimestrale dei commissari a cui fa riferimento Ivo Greco.

Parirnenti non condivisibile a 1'osservazione dell'irrilevanza dell'istanza per is procedura perche quello della convocazione dell'assemblea era questione che riguardava i commissari.

La tesi non C convincente.

Vedi al riguardo Is doc umentazione richismata dal tribunale in not: n. 54.

656 ben veto die nel verbale del 21/11/1991 del Oro dells Iona riunioni i commissari

 

governativi dichiarano che tulle le istanze devono mere comunicate previamente al commissario giudiziale ma nel caw in esame cib e avvenuto perchE flatanza era diretta al giudice delegato e al commissario giudiziale.

238


Casella di testo: 239Le ragioni dell'unportanza della istanza non attengono al problema in se della convocazione della assemblea straordinaria ma a quello Belle conseguenze che della comunicazione, contenuta nell'stanza, derivavano per la procedura di concordato preventivo atteso che i1 giudice delegato, e peril suo tramite il tnbunale, veniva a conoscere un fatto, la perdita del capitale sociale, sicuramente rilevante ed influente per la procedera. concorsuale per le conseguenze giuridiche the da tale fatto potevano derivare in tema di omologa del richiesto concordato.

Invero, premesso che alle society cooperative, quale era la Fedit, tr applicabile la disciplina prevista dal codice civile per le societit di capitale esplicitamente richiamata per le cooperative, la perdita del capitale sociale non comporta necessariamente lo scioglimento della cooperativa e la sua messy in Iiquidazione. I soci, infatti, possono provvedere alla ricostituzione del capitale sociale ed evitare in tal modo lo scioglimento della societit con la sua successiva messa in liquidazione.

Pertanto, la convocazione della assemblea societaria era necessaria per deliberare o la ricostituzione del capitale sociale ovvero la presa d'atto della volontit dei sod di non ricostituire it capitale sociale (de, come gilt detto era patrimonio di conoscenza del presidente della sezione fallimentare di Roma No Greco per essere giurisprudenza di quel tribunale).

In questo secondo caso spettava al ministro competente di procedere allo scioglimento della cooperativa.

Ne tale obbligo urtava con la esistenza della procedura concorsuale del concordato preventivo atteso che quests ultima non comporta, di diritto, to scioglimento della cooperativa attenendo essa alla liquidazione del


patrimonio mentre lo scioglimento della cooperativa attiene alla sua stessa esistenza giuridica.

Differenza particolarmente rilevante net caso di specie perch alla Fedit erano affidati compiti di natura pubblica come la gestione degli ammassi e il credito all'agricoltura.

Del recto, lo scioglimento d'autoriti dells cooperativa -non comporta necessariamente la nomina di un liquidatore perch quo t previsto solo . nel caso in cui vi sit un patrimonio da liquidare.

L'esistenza di un decreto di scioglimento della cooperativa non 6, peraltro, indifferente allorch6 la procedura di concordato preventivo non 6 giunta ally fase della oniologa con in nomina di un liquidatore.

Ed invero, per il principio della prevenzione tra procedure concorsuali, e tale deve ritenersi quella dello scioglimento per la perdita del capitale sociale, allorch6 la domanda di concordato non viene accolta perch non sussistono i requisiti per la sua ammissibilith, ovvero non ne ricorrono le condizioni per 1'accoglimento, it tribunale pub dicbiarare it fallimento della cooperativa, ovvero il solo suo stato di insolvenza mandando all'autorit3 di sorveglianza sulla cooperativa per la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Nel caso pert in cui 1'autoritI amministrativa ha gia proceduro alla apertura dells liquidazione coatta con il decreto di scioglimento della cooperativa scatta il richiamato principio di prevenzione e it tribunale deve limitarsi alts dichiarazione dello stato di insolvenza.

N6 net caso in esame la questione era meramente teorica perch in perdita del capitale sociale, a fronte dei risultati emergenti dal bilancio per 1'anno 1990 a delle ragioni dells crisi indicati dagli stessi commissars governativi


Casella di testo:  nella richiesta di concordato preventivo, ragioni ribadite dal commissario . giudiziale nella sus relazione particolareggiata, indicava the it predetto bilancio conteneva elementi di falsitit the dovevano essere presi in considerazione per verificare it requisito dells "c.d. meritevolezza". Di ci8 si i; reso perfettamente conto No Greco il quale non si I limitato a prendere atto del problema declinando la sus competenza ma ha richiesto un parere scientifico sat panto confermando, di conseguenza, di avert ben presente la sua rilevanza per la procedura e impedendo, in tal modo, che di tin tale rilevante fatto restasse traccia nel fascicolo dells procedura con la conseguenza the di esso non ne hanno avuto contezza gli altri membri del collegio('6 che ha deciso la omologazione del concordato a chiunque fosse interessato alla procedura.

Resta da esaminare 1'ultimo motivo addotto da Ivo Greco per escludere la propria responsabilith.

Questi ha sostenuto the it concetto di occultamento di una istanza e

it

rifiuto a provvedere sulla stessa non a omologabile al fatto della spontanea restituzione del documento con t'invito a farlo esaminare da un esperto per poi restituirlo con il parere acquisito anche perchd it parere non era stato utilizzato agli effetti. dell'istanza 27.5.1992 benche non fosse intervenuto. ancora it deposito della sentenza di omologazione, nd esso era stato portato a conoscenza del giudice delegato.

La tesi non a condivisa pet-chi 1'occultamento I stato reale dal momento dells presentazione dell'istanza al momento della sus restituzione al

Vedi al riguardo l'esame dci membri del collegio. 241


Casella di testo: S9commissario governativo con la frase sopra riportata; frase che implica la volonth di non far sapere della sua gil avvenuta presentazione.

N6 sulla sussistenza del recto pub avere influenza il fatto che it commissario governativo non ha utilizzato it parere essendo un facto successivo alla consumazione del reato mare non b vero che it giudice

delcgato non ha •avuto conoscenza del deposito del parere come si tt sops detto.          

N6 putt sostenersi che con la restituzione vi 8 la prova dells mancanza di dolo perchd it delitto di falso in questione non richiede il dolo specifico, ossia -1'intenzione di frustrare o eliminare, in tutto o in pane, l'efficacia probatoria dell'atto, oil fine di procurare a se o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (che invece e' richiesto quando si tratta di scritture private), essendo sufficiente la consapevolezza che, in conseguenza dells condotta illecita, I'atto soppresso, distrutto od occultato non sari in condizione di adempiere alla funzione di prova che gli 6

propna67

Quanto detto i< suffciente per confermare la colpevolezza di No Greco in ordine al reato a lui ascritto al capo a) della rubrica.

La seconda attiene all'occultamento di tre pareri richiesti dal giudice delegato a Francesco Carbonetti, attuale coimputato assolto in primo grado, e da questi resi in prossimith della camera di consigho per 1'omologazione del concordato prevcntivo.

D fatto materiale addebitato sotto la lettera b) del capo di imputazione i` provato.

67 per tune ass. sez S seat a. 02658 del 19/03/1993 (UD.27/01/1993), in. Panu. 242


-k


Invero, dalla documentazione acquisita al dibattimento, dalla deposizione del commissario giudiziale Nicola Picardi, dagli esami degli stessi Carbonetti e Greco emerge che quest'ultimo, infonnalmente aveva affidato al primo degli incarichi (non troverebbe altrimenti logica spiegazione la liquidazione ad opera dello stesso Ivo Greco dei relativi compensi di cui e: prova agli attic).        . .

II primo riguardava la vendita delle azioni del Credito Agrario di Ferrara; gli altri due riguardavano la comparazione tra le Mime riportate nel bilancio Fedit per 1'anno 1990 e nella relazione del commissario giudiziale Picardi e 1'offerta presentata dall'avv. Casella per conto della costituenda societh.

Orbene, risulta che nel fascicolo dells procedura fallimentare i citati pareri non sono stati reperiti, malgrado le ricerche fatte anche presso gli uffici della procura della repubblica di Roma, e che dell'esistenza di tali documenti il P.M. presso it tribunale di Perugia ne tr venuto a conoscenza perchd risultava liquidata in favore del citato Carbonetti una parcella di E. 20.000.000.

Risulta, ancora, che copie dei predetti documenti sono state reperite solo perche conservate nell'archivio personals del commissario giudiziale Picardi e da lui consegnate al P.M. presso it tribunale di Perugia. Risulta, infine, che passi dei citati pareri sono stati utilizzati da No Greco nella redazione della motivazione dells sentenza di omologazione del concordato preventivo Fedit.

vedi documentazione richieata agli organ della procedura relativa alle liquidazioni di tutti i compensi agli ausiliari del giudic c.

243                                                     


Sulla base di tali elemeitti la corte ritiene the la ricostruzione dei fatti operata dal tribunale sia corretta ma the tuttavia non sia. stata raggiunta la prova the la sparizione dei pareri sia stata opera di Ivo Greco.

La come osserva sul panto che dalla deposizione del cone issario giudt~Ale Picardi emerge the i parer non interessavano la procedura dovendosi solo omologare it concordato a non liquidarlo ed erano stati richiesti personalmente da No Greco (a lui furono mandati solo in copia e ne era venuto in possesso solo in occasions della richiesta di liquidazione dell'onorario a cui erano allegati con il parere del suo coadiutore e con it . decreto di liquidazione emesso da No Greco.

Osserva, ancora, la come che tali documenti sicuramente sono pervenuti direttamente al richiedente No Greco it quale ne ha utilizzato alcuni punti per la redazione della motivazione dells sentenza di omologa del concordato preventivo; da de 1'osservazione che la loro sparizione e . intervenuta dopo la utilizzazione da parte di No Greco.

Ma dagli atti emerge, anche, che i documenti non sono stati nella esclusiva e materiale disponibiliti di No Greco perche essi sono transitati negli atti della procedure per liquidare gii onorari. Va ricordato che a mani del commissario Picardi a pervenuta solo una copia informale dei pareri onde tale copia non ub essere stata trans the dal fascicolo della procedura.

Ora, se a vero che, per deduzione logics, No Greco era I'unico ad avere interesse ally sparizione dei pareri," is corte ritiene che la deduzione non

vedi lemma di naamiesione di Catbonetti in data 27.7.1992 in atti prodomi dal P.M. ails udiems del 27.6.2001 e deereti di liquidazione in cake allistanza di liquidazione degli mots&

'0 Inmost derivante non solo dal le modaliti con cui fu affidalo lincarico (aenza decreto di norms) e dalltugenze manifestata (la Imo consegna doveva emere rapids perchd dovevano easere utitisaati per Is decisions e la stoma dells sentenza di omoiogazione la

vw


sia da sola sufficiente a ritenere provato che autore della sparizione sia stato proprio No Greco.

Quanto detto porta alla assoluzione di No Greco per non aver commesso ii fatto non essendo sufficienti le prove a suo carico.

Tale formula assolutoria implica che non b condivisa la tesi difensiva dell'nsussistenza del recto, basata .su un verbale di sequestro in data 15.4.1993, in cui si di atto dell'acquisizione dal fascicolo della procedure fallimentare di tre istanze a firma Carbonetti, secondo la quale le istanze in questione sono i tre pareri redatti da Carbonetti.

L'argomentazione non t condivisa dalla corte.

II collegio ritiene che le argomentazioni del tribunale per esciudere che tali documenti siano i tre pareri siano da condividere e alle argomentazioni svolte in sentenza si rimanda espressamente.

Va ricordato solo, sul punto, che non a credibile che Carbonetti, come da lui sostenuto nell'esame non ha mai presentato istanze alla procedura perch6 tale affermazione t; smentita dalla presenza negli atti processuali di almeno due istanze di liquidazione di onorari e non va dimenticato the nella procedura Carbonetti 6 stato nominato membro della commission di esperti che analizzava i bilanci Fedit per gli anni 1986-1990 e la procura di Roma indagava proprio sull'potesi della sussistenza del reato di_ falso in bilancio per cui 1'acquisizione documentale del P.M. presso la procure di Roma riguardava essenzialmente documenti attinenti a tale indagine.

cui camera di consiglio era imminente) ma anche data necesaitI di escludere ogni rapporto tra motivazione dells sentenza di omoiogazione e pareri nIasciati da Francesco Carbonetti e di quells di non dovere spiegare i auoi rapporti con Francesco Carbonetti indagato net presence pmcesso.

Vedi relativo verbale di sequestro prodotto dall'avv. Zaganelli.

245                                                                         X11


Occorre ora passare all'esame del terzo capo di imputazione che vede coinvolti Pellegrino Capaldo, No Greco, Stefano D'Ercole, in forza dell'atto di appello del Procuratore della Repubblica presso iI tribunale di Perugia e, ai soli effetti civili, Francesco Carbonetti

Per una maggiore comprensione della vicenda occorre innanzi tutto puntualizzare alcuni elementi di fatto, indicati dal tribunale nella sua ricostruzione, .che, secondo gli appellanti, sono stati interpretati male dal tribunals o sono contestati.

La prima i relativa alla situazione della Fedit al momento della dismission.

Questa aveva un patrimonio composto da partecipazioni, in forma maggioritaria o totalitaria, di societi che erano sopravvissute solo grazie ai finanziamenti erogati dalla partecipante, era priva di liquidity per la chiusura delle linee di credito aperte dalle banche a causa del commissariamento. Di qui it pericolo, sempre incombente, di chiusura di fabbriche, a causa di dichiarazioni di fallimento per sopravvenuta insolvenza, con it conseguente depauperamento del patrimonio Fedit.

In quel contesto, la vendita in blocco del patrimoni Fedit era apparso lo strumento per evitare quel depauperamento che sicuramente sarebbe derivato dalla tradizionale dismission del patrimonio e, contemporaneamente, evitare ulteriori spese connesse ad una dismission tradizionale e a sostegno della affermazione si sostiene che nell'atto quadro era stato disposto the Fedit provvedesse con assoluta prioriti all'alienazione delle societ8 controllate.


Casella di testo: 247Ls seconds a relativa alla qualiti del patrimonio composto da una concerie di beni di cui solo alcuni di sicuro valore per cui la sua stima presentava difficoltit tanto the di esso nel breve lasso di tempo erano state date diverse valutazioni dai commissari governativi e dal commissario giudiziale; valutazioni che tra loro divergevano moltissimo.

Peraltro, i termini di paragon tra stime di realizzo e reale realizzo- erano termini non compatabili tanto the la legge fallimentare benche stabilisca che it debitore non put, essere ammesso al concordato preventivo se il suo patrimonio non a sufficiente a garantire i1 pagamento di almeno il 40% dei crediti chirografari, oltre le altre condizioni di legge, non prevede la possibiliti di revoca della sentenza di omologazione se in concreto i beni non consentono it pagamento nella misura minima di legge.

La corte osserva che entrambe le osservazioni sono state tenute presenti dal tribunale nella impugnata sentenza

Vi sono in essa articolati capitoli che illustrano la situazione economics e finanziaria della Fedit al momento del commissariamento, vi a la valutazione di detta situazione per 1'accertamento dello stato di insolvenza, vie I'analisi del comportamento tenuto dal giudice delegato nella fase anteriore alla omologazione del concordato preventivo e in quella successiva.

Parimenti uno specifico capitolo a stato dedicato dal tribunals alla valutazione e alla stima del patrimonio Fedit, tenendo ben presents proprio le considerazioni di diritto indicate dagli appellanti nonch6 la differenza tra prevision di ricavo e ricavo effettivo.


Sono circostanze che saranno esaminate in seguito, allorchd saranno prese in came gli altri punti dell'appello per valutarne la fondatezza o meno. La tens riguarda la mancata indicazione Belle fonti di prova da cui evincere l'accordo tra Pellegrino Capaldo e Ivo Greco.

La questione h stata trattata allorchE si h affrontato it tema del pregiudizio in relazione ai rapporti tra No Greco e Pellegrino Capaldo e a quanto detto si rinvia.

La quarts riguarda la errata valutazione del confronto avuto con tutti i giudici della sezione fallimentare del tribunale di Roma ed it pieno coinvolgimento dell'intero collegio nelle decisioni con la fattiva collaborazione anche per la stesura dei provvedimenti.

Per tali osservazioni si rinvia espressamente a quanto gilt detto trattando it problema della collegialitii.

Esse vanno pertanto respinte.

La quints riguarda la mancata indicazione della fonte da cui it tribunale ha tratto it convincimento dells disposizione di No Greco ad attendere la cordata.

Sul punto la corte osserva che it tribunale ha indicato la fonte dells sua affermazione parlandone in nota 166 e 169 rinvenendola in un appunto del commissario governativo Cigliana in relazione all'ipotesi di acquisto in blocco da pane di una cordata formata da Pellegrino Capaldo di cui si iniziava a parlare in quel periodo della cui valenza probatoria gih si h detto.

Ls seats relativa, dopo la rivendicazione da pale di Pellegrino Capaldo della paternith dell'intera operazione di acquisto in blocco dell'intero


 


Casella di testo:  patrimonio Feditn, alla assenza di un fine di lucro nella intera operazione. Al riguardo, la come osserva che la societal (peraltro non ha come oggetto sociale esclusivamente 1'acquisizione del patrimonio Fedit e la sua successiva dismission perche b indicata anche 1'acquisizione -del patrimonio di altre procedure concorsuali connesse alla prima) prevede la distribuzione di eventuali utili tra i sod'.

Cie significa che qualsiasi somma super ore a quella pagata dalla societal . per 1'acquisto del patrimonio Fedit (ivi compresi gli oneri derivanti dai patti parasociali74) si tramuta, in favore dei creditori aderenti alla societal, nella percezione di una maggiore percentuale di ripartizione del ricavato dells cessione dei beni della Fedit rispetto a quella percepita dai creditori non aderenti ails societal.         .

Infatti questi ultimi possono contare solo sulla ripartizione della somma .pagata dalla societal mentre i primi possono contare anche sugli utili della societal7s.

Consegue che non a credibile che i sottoscrittori, tutti esperti banchieri o dirigenti di grandi societal, non si siano posh il problems della remunerativital della operazione anche in considerazione del rischio

nil progetto, secondo Pellegrino Capaldo, era nato della press di coscienza di "escogitare" una via nuova, vantaggiosa rispetto all5poteai di liquidazione tradizionale, per Is dismission del patrimonio Fedit a Ia soluzione troves era consis<ita nella creazione di una societi di gestione, di cui potevano fare pane tutti i creditori, cite non aveva soopo di lucro ma solo quello di soddisfare i creditori e porre rimedio alle conseguenze negative per it personate Fedit; societal che, net ridurre at minimo le spew di gestione e i ritardi dells liquidazione, meglio si addiceva ails soluzione del coo.

Irrilevante I la circostanza the a tutt'oggi la societi non ha distn'buito utili derivando cab della striatum cite i sea hanno voluto dare ails societi casatteriaata da basso capitale in relazione all'entitat dell'acquisto ed easendo intervenuti fatted imprevedlbili a quel momento (15nizio dell'aaone penale ed i! sequesno preventivo in esso disp onto, I'intervenuta transazione per evitare i posarbili effetti negativi di una dichrarazione di nulliti delfatto quadro).

'c Si fa riferimento alb spew soezenute per incentivi ai tavoratori the hanno accettato ii

e

epensionamento, si creditori di Fedit the hams ceduto it lord credito a S.G.R.) in east vanno compresi anche le somme percepite per i crediti ceduti da attri creditori. 249


connesso alla stessa operazione e ad essa hanno aderito solo se, per essi, conveniente.

Cie a tanto vero die dells convenienza dell'operazione ne danno atto alcune banche i cui consigli di a mminictrazione, net deliberare I'adesione alla costituenda societal, hanno fatto espressamente riferimento alla convenienza di un maggior recupero dei Toro crediti76.

Da essi emerge non solo 1'intento remunerativo dell'operazione ma anche the eon Vofferta fatta la percentuale da distribuire ai creditori non aderenti sarebbe stata inferiore at 40% attestandosi essa sui valori percentuali indicati dal membro del comitato dei credito die, nel votare contro la proposta di acquisito in massa fatta in home della costituenda societal, aveva indicato una percentuale da distribuire motto inferiore al 40%.

Ma una pie convincente riprova di quanto appena detto si rinviene in documenti provenienti proprio da Pellegrino Capaldo nella sua quality di promotore dell'iniziativa77.

Invero dal verbale della riunione tenuta nella sede del Banco di S. Spirito in data 22.5.1992 risulta the viene discussa l'ipotesi di costituzione della nuova societal (la cui illustrazione con i relativi effetti economici I datata 14.5.1992); in essa vengono indicate le vane opzioni per 1'offerta da fare, vengono messe a confronto le vane stime agli atti della procedura concorsuale a vengono indicate le previsioni di realizzo dalla dismission dell'intero patrimonio Fedit.

's La circostanza emerge data relazione della commissions parlamentare in cui Sono r portati alcuni di tali verbali a pagina 176 a seguenti.

Si fa riferimento alb documentazione acquisita insieme alle informazioni rose daWaw. Caulk non eecusso per le sue condizioni di salute.

250

                                                                                  .,


Da essa si arguisce che la prevision di realizzazione da distnbuire tra i sod era pad al 49,7% dei rispettivi crediti e quindi di gran lunga superiore a quella offerta.

La settima t relativa alla partecipazione ally costituenda societal di tutti i creditori di Fedit onde non si sarebbe verificata la violazione del par conditio creditorum.

II trbunale ha .gial posto in evidenza che i promotori della. societal; al momento delta sottoscrizione dell'atto costitutivo, hanno sottoscritto patti parasociali in cui si impegnavano, in caso di necessital, a sottoscrivere aumenti di capitali necessari in proporzione al loro credito e di prestare adeguate garanzie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Cab, di fatto, rendeva molto difficile, e per alcuni impossibile, l'adesione di quei creditori che non disponevano di adeguate risorse fmanziarie per I'adempimento dei .patti da sottoscrivere anche per il rischio che l'operazione, alla pan di qualsiasi attivitd imprenditoriale, presentave:

L'oggetto sociale, poi, rendeva oltremodo difficile, se non impossibile, 1'adesione alla costituenda societal, anche in tempi . successive, di quei soggetti che, creditori di Fedit, si trovavano in regime fallimentare o in altro regime concordatario. Ipotesi non teorica nel caso di specie attesi gli intricati rapporti finanziari e conunerciali intercorrenti tra la Fedit e le societal da essa partecipate che a seguito della crisi dells prima erano state costrette a chiedere di essere ammesse a procedura concorsuale e

Vedi diichivazioni Giuseppe Alessi che ha rappresentato Enichem nee rapporti con la costituenda societal it quale ha affermato che Enichem non aveva aderito alt5niziativa, anche se all'inizio era interessata, per la poca chintz= del pro®etto a per la presenza di pane parasociali che avrebbero comportato rischi elevati dovendo la societal da 1w rappresentata sborsare circa L 40.000.000.000.

251


contestualmente erano creditrici di Fedit pur essendo da essa partecipate totalmente o a maggioranza'.

La conclusions a die in caso di ricavi maggiori rispetto alla somma sborsata per 1'acquisto in bloom dei beni Fedit, is differenza sarebbe state suddivisa tra i soli creditors, sod di S.G.R., con esclusione degli altri creditori attuando cost una violazione della par conditio creditorum.

Laiottava b relativa alla tutela del personale. .                                      .

La situazione del personals e; stata, infatti, sempre al Centro delle attenzioni dei commissari governativi e del commissario giudiziale.

Dalla lettura degli atti emerge inequivocabilmente the sin dal commissariamento della Fedit si cercO di salvare is professionalith ed il maggior numero di posti di lavoro puntando prima sulla rivitalizzare della societh Fedit-Agrisviluppo e poi sulla sua trasformazione in Agrisviluppo per continuare is commercializzazione dei prodotti da fomire ai consorzi agrari e per Is gestione di quelle attivith pubblicistiche the facevano capo ails Fedit.

In tal senso militano i numerosi appunti redatti da Cigliana, la trasformazione dell'oggetto e della ragione sociale della societh Fedit-Agrisviluppo, partecipata totalmente da Fedit, in Agrisviluppo.

Tali prospettive, per-alto, avevano trovato ufficiale ingresso nella procedura di concordato preventivo perchd ad ease si fa cenno gi l nel ricorso per l'ammicsione al concordato preventivo presentato dai commissari governativi in data 4.7.1991 e nell'autorizzazione dell'organo fallimentare ally rivitalii"-azione della societl avvenuta dopo I'ammissione al concordato

Agii aid vi sono tabulati redatti dsl • commiseario gover ativo e da quello giudiziale da cad risulta to stato Belle social facenti pane delta galassis Feat.

252


Casella di testo: 253Casella di testo:  preventivo80; esse, poi, si concretizzano in accordi sindacali, prodotti dalle parti civili, che, anche dopo la pubblic azione della sentenza di omologazione, facevano espresso riferimento all'obbiettivo di rivitalizzare il mondo agricolo attraverso la societi Agrisviluppo e nei quali viene indicata la prospettiva di assumere nella nuova societi non meno di 120 units a le parti contraenti assumevano lo specifico obbligo di favorite quell'iniziativa. Cif). significa the la procedura avrebbe dovuto assicurare quell'obiettivo e che si sarebbero dovute formulare scene congruenti81.

Al contrario, la stipulazione dell'atto quadro ha comportato l'immediata messa in mobilitil di alcuni lavoratori ritenuti esuberanti rispetto ai compiti residui di Fedit mentre la successiva cession di Agrisviluppo alla S.G.R. ha comportato l'abbandono del progetto che era a base della trasformazione, prima, e rivitalizzazione, poi, della societi Fedit-Agrisviluppo con la conseguenza che non si a verificato it passaggio dei n. 125 lavoratori da Fedit ad Agrisviluppo.

Nd convince la tesi, sostenuta da Pellegrino Capaldo nel suo esame, secondo cui S.G.R. non ha potuto coltivare it progetto perche incompatibile con to statuto e 1'oggetto societario perche, per altro verso e ad altri fini, ha eseguito una medesima operazione.

La corte fa riferimento alla utilizzazione della societi SMIA, partecipata dells Fedit a cui sono stati conferiti come capitale sociale i residui immobili acquisiti da Fedit e ad essa b stata trasferita anche pane del proprio personale facente pane di quei n. 70 dipendenti della Fedit che, in

Vedi Wawa relativa.

ac Del resto to stesso No Greco, ohm ai commissari governativi e a quello giudiziario, hanno dichiarato die era loro preoccupazione la some dei dipendenti Fedit a to stesso Pellegrino Capaldo ha incontrato i rappresentanti dei sindacati.


attuazione dell'atto quadro ed in esecuzione del provvedimento del tribunale fallimentare di Roma del 20.7.1993, era passato alla costituita societi S.G.R.

Non pub pertanto dirsi die con 1'operazione "innovative" ideata da Pellegrino Capaldo siano stati tutelati tutti i lavoratori dovendosi al contrario dire che la tutela is riferibile solo a quei n. 70 dipendenti, the peraltro. non sono stati un ulteriore peso economico per S.G.R. perch 6, in ogni caso, la societi avrebbe dovuto assumere personale per gestire la complessa macchina nec essaria per 1'attuazione dell'atto quadro, mentre ne sono stati esclusi tutti quei lavoratori che pur facendo affidamento su accordi sindacali e su precise statuizioni del tribunale fallimentare di Roma hanno visto vanificato it loro diritto. alla conservazione del lavoro, bene essenziale per la vita delle personeffi.

La nona a relativa alla novitit della procedura.

La corte ritiene sul punto, salvo tornare nel torso della motivazione, che nel nostro ordinamento sia sempre possibile interpretare le norme in maniera innovativa ma tale interpretazione trova un . limite nella liceitil dell'interpretazione adottata che non deve essere contrario al dettato della legge e ai principi generali dell'ordinamento che sovrintendono all'interpretazione del complesso dells leggi.

Di nessun pregio Z pertanto l'osservazione se in novitit della procedura e conforme alla legge mentre it infondata se essa Z contraria alla legge.

sz Non va dimenticato, come emerge all' deposizione di skean sindac aliebi seatiti nel cone del di 'mento, che Fawns') del sindaato ail'ntera operazione era in funzione dells salvaguardia dei poeti di lavoro the si sarebbe ottenuta con it trasferimento di n120 unitI lavorative ds Fedit ad Agrisviluppo.

254

, ,t                                                                                                                                                                                                                                                                                -7                                                   N y`

~~


La decima a relativa alla trasparenza e lineariti delle operazioni di vendita del patrimonio Fedit attuata da S.G.R.

L'argomento e< neutro perche quello che rileva a la valutazione dell'operazione al momento in cui essa si t; perfezionata. Gli effetti dell'operazione possono al massimo fornire un elemento di riscontro che la corte deve fare per verificare la legittimita dell'operazione. .

la undicesima relativa alla affermazione del tribunale the dietro it commissariamento vi fosse un piano preordinato da Pellegrino Capaldo. La tesi fa riferimento alla frase del tribunale secondo cui . it commissariamento rappresentava uno dei punti oscuri dell'intera vicenda mentre dagli atti emergeva con chiarezza the nessuno dei testimoni presenti alla riunione del 175.1991 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva ipotizzato un movente oscuro avendo if ministro Goria manifestato, con decisione, la volonta di commissionare Fedit.

Tesi corroborata, secondo gli appellanti, dalla volonta di vedere dietro quella decisione un progetto del mondo bancario messo a punto da Pellegrino Capaldo.

La tesi alto non 6 che un particolare aspetto della critica, risultata alla analisi della come fallace, tendente a dimostrare iI pregiudizio del tribunale nei suoi confronts.

Questa volta addirittura si vuole vedere un pregiudizio non in fatti specifici ma in sospetti che dalle parole del tribunale gli appellanti hanno tratto. ll tnbusale mai ha detto the Pellegrino Capaldo ha suggerito it commissariamento in attuazione di un piano preordinato dal sistema bancario per impadronirsi del patrimonio della Fedit.

 

 

255


11 tnbunale si it solo limitato a riferire the ii momento genetico del commissariamento non era stato chiarito ed effettivamente non a ancora chiaro.

La poca chiarezza non deriva dalle motivazioni addotte dal ministro Goria a sostegno delta sua decisions o dalla non necessiti del commissariamento, sulk quail lo stesso tnbunale concorda, ma dalle modalititi e. dalla rapiditi con cui si gnmse ad tin alto coal destabilizzante per Is Fedit 3.

Del resto che questo fosse 1'intendimento del tribunate emerge dal contesto del paragrafo in cui lintenzione ad esso attribuita i= posta; in quel frangente it tribunals sta ana1izzando, indipendentemente dalle strategic die il ministro aveva, la successione degli eventi che potevano avere un qualche rilievo per la comprensione dell'intera vicenda.

In tale contesto it tribunate ha correttamente posto in evidenza quelle die erano le circostanze inerenti i rapporti tra Goria e Pellegrino Capaldo e 1'influenza che egli aveva sui politici e, per quello che interessa sul ministro Goria, senza nulls aggiungere o togliere al contenuto di tali rapporti, e ha valutato correttamente che non vi I prova che altri, in specie Pellegrino

a3 Non va dimenticato a proposito:

Y die il ministro Goria ha parlato con Pellegrino Capaldo, secondo le sue stesse dichiaraT ioni, di commissariamento dells Fedit prima di Pasqua 1991 quando ancora it bilancio per 1'anno 1990 non era state mama trasmesso al ministero (la sua approvazione Z avvenuta in data 30.4.1991 e solo dopo 6 stato aasmesso al ministero per i viato.

the it commissaiamento era dec iso fin dal 75.1991, come _emerge dalla deposizione del segreario particolare delFepoca del ministro Goria, prima =corm die questi disponeaae simulacro di ispe. lane attraverso 11mmobiliarista Della vale e 0 dolt. Dezzsni" a seam urn 'depots, Niche se soamtaria istmzione interns. Quota ultima affermazione nova confer=s nella total assault tra gti atti acquiaiti presso !tailors mmastao del 'agticolaua e foram di doc umeati indicaati una tale attivith; vedi sal puma sack gii accatamenti fatti daft commission parlamentare di inchicata.

Y cbe non 6 dato same se esso fa coneordato caa 0 siatema bancario o con i dirigenti di aloud di essi. CO percbM neas<mo a state in grado, o ha voluto, riferire sul punk) riatttando le dichiaraioni richiamate da Pellegrino Capaida franc di impressioni (quelle di CSglians) o ininffoenti (quelle di Criatofori rig arddano solo falls                                                                                                     to

256


 


Casella di testo: 257Capaldo, abbia suggerito it commissariamento della Fedit ma che vi erano elementi probatori, analiticamente indicati, the non portavano con sicurezza alla esciusione di una tale ipotesig4.

Quello the a certo b il ruolo di rilievo avuto da Pellegrino Capaldo nella inters vicenda dove s presente nei momenti crucial

Sul punto la corte tornerit allorchd esaminerd it ruolo di ciascun imputato nella intera vicenda.

Sulla base di tali considerazioni va confermata, con le puntualizzazioni fatte, la ricostruzione della vicenda che dagli imputati I stata contestata. . Con tali precisazioni is fatto occorre esaminare il. terzo capo di imputazione.

innanzi tutto la corte ritiene di aderire alle conclusioni del tribunals che ha ritenuto la vendita a prezzo vile una ipotesi di bancarotta per distrazione nella forma della dissipazione e alle argomentazioni svolte dal tribunale rinvia. In tale conclusione it collegio a confortato dalla giurisprudenza della suprema cortex.

di Pellegrino Capaldo rispetto all'ipotesi del Commissariamento di Fedit ma non il preventivo assenso dell banche al commissariamento).

'4 In tal senso le richiamate testimonianze di Lobianco, Cristofori e Ported nulla tolgono alle considerazioni fate dal tnbunale, prima e condivise delta cone ora. Ed invero it primo riferisce ad ruolo avuto da Pellegrino Capaldo in Fedit in epoca anteriore al commissariamento, Cristofori nulls sa dire del contenuto dei colloqui intervenuti tra 0 ministro Goria e Pellegrino Capaldo limitandosi a riferize, sul puma, quarto appreso dallo steam Pellegrino Capaldo net torso di una telefonata intezcorsa con quarto ultimo prima dells riunione alla presidenm del consiglio in data 173.1991; Forlani, poi, stando alla sua deposizione, pare compietamente estraneo a tutto do che riguarda la vicenda Fedit essendo preemie a quella riunione 'pa puro caso' a non per discntere una question sicu amente molto rilevante per it partito, di cal al'epoca era aegretario politico, coinvolgendo essa, alFPevidena, gii asseul intern del psltrto per !Influenza di tallied suoi settori toccati dal

r

rovvedimento di commissariamento. Si ricorda sul punto, olne die sentence gill state sul punto dal tnbunal, la recentissima sentcnm dells suprema corte di aasazione Sete. V camera consiglio 11/4/2003, imp. Ancona, e abri che nel giudicare un cam analogo ha ritenuto suasistere la bancarotta per dissipazione nel coo di alienazione dei ben in concordato preventivo a prezzo vile.


Inquadrato -il fatto contestato nella fattispecie della bancarotta per dissipazione il collegio osserva.

Per la sussistenza del reato di bancarotta per distrazione, nella forma dells dissipazione, vi b innanzitutto la necessiti di individuare it valore dell'attivo patrimoniale della Fedit al momento dells sentenza di omologazione.

Se non si ha presente tale dato non a possibile verificare se 1'alienazione i stata fatta a prezzo congruo o a prezzo vile.

Quello die interessa, in questo momento, t verificare it fenomeno dal lato dells alienazione e non da queue della acquisizione.

Cie perche iI reato di bancarotta fraudolenta, nella forma contestata, si verifica nel momento in cui viene svenduto un bene, o tutto it patrimonio ceduto ai creditori e una tale fattispecie pub essere commessa solo dalla persona che riveste una determinata qualifica, legislativamente indicata negli ant. 223 e 236 della legge fallimentare, con il quale possono concorrere altre persone che tale qualifica non ricoprono.

Con tale prospettiva va verificato se quanto detto dal tribunate i corretto. La premessa da cui partite, come dottrina e giurisprudenza insegnano, b it fatto chi it tribunate fallimentare, al momento dells decisione sulla omologazione del concordato deve valutare, con giudizio di discrezionaliti tecnica, basata sui criteri propri della scienza relativi at settore in cui il bene Z ricompreso, se quell offerti dal debitore siano in concreto sufficienti per il soddisfacimento dei creditori nella misura minima, legislativamente prevista, e nel fare cis deve avere presente non il valore intrinseco dei beni,

ma quello die, con grado di approssimazione die rasenta la "quasi

 

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Casella di testo:  certezza",. si realizzerit con la liquidazione e sulla base di tale valutazione deve verificare se I'alienazione dell'intero patrimonio offerto ai creditori fornirit i mezzi necessari per i1 pagamento dells quota dei crediti. Valutazione che non deve essere astratta ma ancorata a serf e concreti elementi e non su indicazioni e prospettazioni astratte86.

Orbene, it tribuaale di Perugia, nella sua decision, ha ritenuto the •il patrimonio della Fedit messo a disposizione dei creditori net concordato preventivo avesse un valore pari a quello indicato dal commissario giudiziale nella sus relazione pan a circa 3939 miliardi.

A tale conclusion it tribunate I giunto mettendo a raffronto le stime redatte dai commissari giudiziali al momento della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo e al 30.11.1991, data di un loro primo aggiornamento, quelle fatte dai vari professionisti incaricati dal giudice delegato e unificati nella "c.d. relazione di sintesi" del dott. De Sands, come elaborate nella relazione particolareggiata del comumissario giudiziale dott. Picardi, che ha indicato it valore del patrimonio della Fedit in 3939 miliardi. Quests ultima stima, ed i criteri che ad essa sottendono, t stata condivisa e fatta propria dal tribunate fallimentare di Roma nella sentenza di omologazione allorcbe ha controllato che net patrimonio della Fedit vi fossero beni, offerti in cession, per il soddisfacimento, nella ripartizione dell'attivo, della misura minima del 40% per i creditori chirografari.

Appare chiaro che se il valore del patrimonio della Fedit corrisponde ally cifra sopra indicata, quella di 2150 miliardi a cui it tribunate fallimentare di Roma, accettando la proposta avanzata da S.G.R., ha venduto l'intero .

Vedi su1 panto sass. Civ. 84/3663, 8812809, 89/3257. 259


patrimonio . e oggettivamente non congrua, meglio sarebbe dire vile, trattandosi di cifra pari a neppure il 55% del valore quale accettato e stimato dal tnbunale fallimentare di Roma nella sopra citata sentenza di omologazione del concordato preventivo Fedit a tale divario non trova alcuna ragionevole spiegazione.

Stima die, si ripete, deve essere basata su seri e concreti elementi di giudizio in relazione alla "quasi Berta" realizzazione del-valore aftribuito. al patrimonio ceduto ai creditori.

In merito, alla sentenza sono state mosse critiche, peraltro gist trattati e rewind dal tnbunale, relative all'entitit del valore del patrimonio Fedit per cui su di esse occorre ritornare per ribadire 1'esattezza di quanto affermato dal tribunale.

La prima doglianza attiene al metodo con cui le relazioni di stima sono state redatte.

La critica ha il suo fondamento, secondo gli appellanti, perch6 la relazione del commissario giudiziale ha tenuto presente i valori indicati dagli stimatori nominati dal tnibunale die sono errati.

Si sostiene, infatti, che gli stimatori nella valutazione dei vari cespiti non hanno seguito la logica delta liquidazione, che doveva sottendere al loro operato, ed hanno valutato it patrimonio come se si trattasse di una azienda ancora fimzionante senza tenere presente, peraltro, i costi per 1'alienazione del beni nonchi la attualizzazione del lord valore in forza del tempo necessario atla loro alienazione.