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IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
IA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE PENALE
Composta
dai Magistrati:
Dott. Renato SANTILLI Dott. Nicola ROTUNNO Dott.
. Mauro DI MARZIO Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Pubblicata mediante lethal' del dispositivo
Nella causa
Contro
1)
GRECO Ivo, nato a
Cantalupo nel Sannio (IS) il 8.7.1927,
residente a Roma, Vie Cortina d'Ampezzo n. 79, elett.te
dom.to
presso 1'avv. Fabrizio Lemme, con studio in Roma, C.so
Francis
197 (verb.not.
22.10.1997) -
-LIBERO- PRESENTE
2)
CAPALDO
Pellegrino, nato ad Atripalda (AV) il 10.7:1939, residente a Roma, Via Villa Patrizi 14, elett.te dom.to
presso 1'avv. Stelio Zaganelli, Via
Bontempi 1, Perugia (fgl.501 Proc.) - -UIBERO- PRESENTE

3)
CARBONETTI
Francesco, nato a Viterbo il 6.2.1941,
residente a Roma, Via Monte Parioli 25, elett.te dom.to presso 1'avv. Stelio Zaganelli
del Foro di Perugia (fg1502 Proc.) -
-LIBERO- CONTUMACE
4)
D'ERCOLE
Stefano, nato a Lecce il
15.1.1947, residente a Roma, Lgo del Teatro Valle n.6, elett.te dom.to
presso to studio dell'aw. Giuseppe De Luca, Via della Conciliazione 44,
Roma (verbale 23.6.1995) -
-LIBERO- CONTUMACE
5)
Responsabile
Civile: SGR S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante
Aw. Francesco Carbonetti con sede in Roma Via
Ennio Quirino Visconti n.80, rappresentato e difeso dall'Aw. Francesco Vassalli
ed elett.te dom.to presso lo studio di
auest'ultimn in Roma Via Eleonora Duse n.45 -
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IMPUTATI
GRECO Ivo:
a) artt. 81, 328, 490, 61
n.2 c.p., per avere, quale
Presidente della Sezione Fallimentare del
Tribunale di Roma e Giudice Delegato nel concordato preventivo FEDIT, occultato un'istanza presentata in
data 27.5.92 dai Commissari Governativi FEDIT, volts ad avere conferma
della non necessity di procedere alla messa in
liquidazione della society, omettendo di protocollare
1'istanza stessa ed acquisirla agli
atti della procedura, nonche, in esecuzione del medesimo disegno criminoso,
rifiutato di prowedere sulfa stessa; fatto commesso per eseguire it reato di
cui al capo c).
In Roma, 275 -10.7.1992.
b)
artt. 490, 61 n.2
c.p., per avere, nella qualiti indicata al capo a), occultato tie consulenze
affidate al Prof. Francesco Carbonetti in prospettiva e in prossimiti della
delbazione della sentenza di omologa del concordato preventivo FEDIT, due delse
quali concernenti la congruiti del prezzo di cessions del patrimonio FEDIT
offerto per conto delta costituenda societi
acquirente, risultando in seguito il Prof. Carbonetti membro del Consiglio di
Amministrazione prima e Presidents- poi dens castitaita SGR societal
acquirente; fatto commesso per eseguire il reato
di cui
al cape c). In Roma, dal 5.10.1992 ad oggi. - .
CAPALDO Pellegrino - GRECO No - CARBONETTI Francesco - D'ERCOLE Stefano:
c)
artt. 81,110 c.p.;
236 c. 2 n.1 L.F. in relazione all'art. 223 c. 1 L.F. ( 216, 219 L.F. ); 323
cpv. c.p., per avere, in concorso tra loro e con pit azioni executive del medesimo disegno cnimninoso, il Prof. Capaldo, quale promotore di
una cordata di creditori FEDIT, proponendo in data 275.1992 con la
collaborazione del Dr. Geronzi, per il tramite dell'Aw. Casella, 1'acquisto
dell'attivo del patrimonio FEDIT al 30.11.1991 per il prezzo nominate di 2150
miliardi da parts di una costituenda societal e quindi, quale Presidente della
costituita societal SGR, sottoscrivendo con il commissario governativo FEDIT in
data 2.8.1993 per mezzo di procuratore 1'atto notarile, definito atto-quadro,
con il quale si inrpomwa ai coniraenti l'obbligo di trasferire a SGR con
successivi atti negoziali i beni previsti in atto-quadro al prezzo complessivo
pattuito;
il Dr.
Greco, quale Presidente dells Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma e Giudice Delegato net concordato preventivo FEDIT,
dirigendo, con
le violazioni descritte nei due capi precedenti,
nonchd con i provvedimenti giurisdizionali emessi singolarmente o
collegialmente in violazione dell' art. 181 nn.1 e 3 L.F (in particolare,
sentenza 23.7—5.10.1992 di omologa del
concordato preventivo FEDIT, decreto 233.1993 di autos alla
vendita . in favore della costituenda societa, decreto 20.7.1993 di
autorizzazione alla sottoscrizione dell'atto-quadro con- la costituita SGR:
inidoneitat del concordats° a soddisfare il 40 % dei chiaografart, ratiemma di
convenienza economica per i creditori), la procedura secondo -le aspettative
del Prof. Capaldo e secondo gli interessi dei soli creditori sod di SGR, in
danno degli altri e dells stessa FEDIT;
il Prof. Carbonetti, quale
consulente del concordato preventivo FEDIT, amministratore di SGR della sus
costituzione e successivamente Presidente, rilasciando pareri al Dr. Greco
circa la congruitit del prezzo offerto dall'acquirente (pareri poi scomparsi
dagli atti della procedura: vedi cam b), dando esecuzione all'atto-quadro con
il perfezionaniento dei negozi giuridici di trasferimento dei beni, nonche
quale amministratore di fatto FEDIT in relazione a trasferimenti diretti di
beni a terzi. e a gestione di crediti (beni a crediti non
previamente trasferiti da FEDIT a SGR), fYno all'emissione di decreto di sequestro preventivo da parts del GIP — Tribunale di Perugia;
il Prof. D'Ercole, quale
commissario governativo FEDIT, sottoscrivendo 1'atto-quadro e dando esecuzione
allo stesso con i negozi giuridici sera citati ;
distratto
e dissipato 1'attivo patrimoniale FEDIT, valutato prudenzialmente 4.800
miliardi da un collegio peritale nominato dallo stesso Tribunals
RUSSO GIUSEPPE, nato a Torrecuso (BN) 1'11.11.1952,
res.te a Roma Via dei Berio,88
SANZO' VINCENZINO, nato a Gildone - CB-, il 21.03.1949,
res.te a Gildone, Piaxxxa Vittorio, 4
SOLI ROBERTO, nato a Frascati il 29.12.1945, ivi res.te-
in Via D. Seghetti, 6 - .
STRAlffACCI PAOLO, nato a- Roma il 4.8.1946, reste a Grottaferrata, Via. di Valle Nicosia, I .
TOMASSI GIUSEPPE, nato a Roma il 203.1932, res.te in
Roma, Via Pasquale Tuozzi,11
TUZZI ALBERTO, nato a Roma il 18.01.1929 e res.te in
Roma, Via Cogoleto, 13 -
VICHI ROBERTO, nato a Frascati il 21.07.1953, res.te a
Frascati in Piazza
R. Morandi, 3VILLANI
PAOLO, nato a Roma il 18/05/1946 res.te in Roma, Via del
Giordano, 25 -
elettivamente domiciliati presso il difensore Avv.
Francesco Fabbri con studio in Roma, Via dei Giordani,
22
PIZZUTO PIETRO ENNIO, nato
a Taurianova (RC) il 19/5/1948, residen to
a Roma via Cutigliano 49, elettivamente domiciliato in Roma_ via dei Giordani
22 presso I'avv. Olivia Polimanti; .
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PERUGIA SOC.COOP a rd.,
in persona del Commissario Liquidatore a legate rappresentante dott: Bertinelli
Cristina con sede in Ponte San Giovanni via dei Loggi rappresentato e difeso
dall'avv. On.Giuseppe Fanfani del foro di Arezzo
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con studio in
Arezzo via G.Monaco 48, elettivamente domiciliato presso to studio dcII'avv.
Gerardo Gatti silo in Perugia corso Vannucci 63, costituito anche nei confronti
del. Responsabile civile SGR
PRESIDF1NNZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in
persona del presidents pro-tempore;
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-
tempore; MNSTERO. DEILE POLUTICHE AGRICOLE E FORESTAL- in persona
del Ministro pro-tempore, tutti
rappresentati e difesi ea lege dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente
domiciliati in Perugia via degli Offici 14.
FATTO E DIRITTTO
11 tribunate di Perugia, in composizione
collegiate, con sentenza del 29.92009 assolveva Francesco Carbonetti dal reato
di abuso di ufficio e bancarotta fraudolenta a lui ascritti al capo c) dells
rubrics per non aver commesso it fatto; assolveva Stefano D'Ercole dai reati a
lui ascritti al capo c) della rubrica per non aver commesso it facto, quanto al
reato di abuso di .ufficio, e perch il fatto non costituisce reato quanto al
reato di bancarotta fraudolenta; assolveva No Greco dal reato di omissione di
atto di ufficio a lui ascritto al capo a) della rubrica perch it fatto non
sussiste.
Dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato
di abuso di ufficio ascritto a No Greco e Pellegrino Capaldo.
Riteneva No Greco e Pellegrino Capaldo colpevoli dei
restanti read, loro rispettivamente ascritti ai capi sub a), b) e c) della
rubrica, e, ritenuta la continuazione per i read ascritti a No Greco, concesse
ad entrambi le attenuanti generiche equivalenti atle contestate aggravanti,
condannava No
Greco ally pens di anni quattro e mesi sei di
reclusione 'e Pellegrino Capaldo a quella di anni quattro di reclusione e alle
pent accessorie come per legge.
Condannava, inoltre, i predetti Greco a Capaldo, in
solido tra lom a con il responsabile civile S.G.R. S.p.A., in persona del suo
legale rappresentante, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio,
in' favore delle costituite pares civft'ad
eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri,, ..-. la
cui domanda era respinta
Assegnava alle parti civili costituite, nei limiti
indicati in dispositivo, una provvisionale immediatamente esecutiva.
I fatti attengono al commissariamento della
Federazione -Italians dei Consorzi Agrari, detta Worst in avanti Federconsorzi
o Fedit, alla. sua ammissione alla procedura del concordato
preventivo, alla sua attuazione con la cessione dei beni alla societit S.G.R.
S.p.A. e alla esecuzione della cessione
ad opera della .sezione
fallimentare del tribunale di Roma di cui era presidente it giudice No Greco the, nella procedura
fallimentare, aveva anche la funzione di giudice delepto.
II collegio, dopo aver esposto la genesi e le finality
della Fedit, ne elencava gii
originali meriti costituiti essenzialmente dal contributo allo sviluppo del mondo rurale italiano nell"immediato dopoguerra,
affermava, conformemente ally
prevalente e piu
autorevole dottrina, la natura di diritto privato della federazione, anche se con risvolti di
carattere pubblico in relazione ad alcune sue specifiche funzioni, a riteneva
provato, sups base
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delle prove acquisite a
dibattimento, le seguenti circostanzei: . -
1'ente, e i consorzi agrari the di esso erano sod, era
recto da statuti a forte impronta maggioritaria the avevano consentito ad
aicune categoric di produttori, e tramite esse, alla Democrazia Cristiana,
partito the di quelle categoric e di quegli interessi era rappresentante
politico, di avert una forte
.. influenza nella gestione della
struttura; . .
• . net tempo I'ente aveva
accumulato un ingiente patrimonio a aveva assimte la funzione di Holding flnanziaria pur in presenza di un
capitale inadeguato a causa dells
propria struttura the ne impediva l'aumento;
negli anni ottanta si era verificata una crisi dei
consorzi agrari a cui la Fedit aveva sopperito con una politica del credito the
aveva portato ad un. fortissimo indebitamento dei singoli consorzi nei
confronti di Fedit e di questa ultima nei confronti del sistema creditizio;
nessuna seria politica era stata pasta in essere per
sopperire alla situazione anche se non erano evidenti i segni di una insolvenza
tanto the le line di credito non erano
state tutte utilizzate ed era in gestazione 1'apertura di una nuova Linea di credito garantita dal credito c.d.
"MAF" (Ministero. dell'Agricoltura e Foreste) relativo al credito
della Fedit nei confronti dello stato italiano per ti servizio di animasso da
quests gestito per suo conto;
nell'anno 1990 ii bilancio della Fedit aveva chiuso in
apparente pareggio;
in tale situazione era
intervenuto un fatto, the a"vrit influenza nella evoluzione cells vita
dells Fedit, e sfoceril nella vicenda oggetto del presente processo: la nomina,
net mere di aprile del 1991, dell'on. Giovanni Goria, esponente dells
Democrazia Cristiana, cioi di quel partito portatore
' Per una psi data aoniatoria si rinvia a quanto detto
n Un sentenza impugnata e ale fonti di piova, analiticam ente indicate nd a note su cui
le affermazioni del 'tamale
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degli interessi di una vasta parte del mondo
agricolo, a ministro dell'agricoltura;
i1 ministro nell'ambito di
una sua politica agraria, diversa da quella fino ad allora seguita dal govern,
in cib consigliato anche da Pellegrino Capaldoo the da tempo si interessava dei problemi connessi al
ruolo e alle strategic dells. Fedit, aveva manifestato immediatamente la volonti di
esercitare con pih incision i . suoi poteri di. vigilanza sulla Feditr - ed era giunto • alia conclusion di commissariare la
Fedit tanto the it presidente della maggiore categoria di agricoltori, per
scongiurare it pericolo, aveva. chiesto una riunione con i maggiori esponenti
del partito di maggioranza relativa alla. presenza anche del
suo segretario politico; .
.
i1 tentativo non aveva avuto successo e i1
pomeriggio dells stesso giorno iI ministro aveva diffuso to notizia della firma
del decreto di commissariamento della Fedit con is nomina di tre commissari
nelle person di Giorgio Cigliana, Agostino Gambino e Pompeo Locatelli i quali
si erano adoperati, ma invano, per attuare le direttive del ministro per il
raggiungimento del progetto da costui ideato;
I'emanazione del decreto di
co ento aveva avuto conseguenze deleterie sulla situazione finanziaria della
Fedit perch immediatamente le banche avevano revocato le line di credito ed era
state interrotta la procedura per la concessione dells nuova lines di credito,
the in- quel momento la Fedit stava trattando, per 250.000.000.000 di lire;
sono baste.
s Neli'ambito di tale progetta politico
it minions aveva ipotizzato Is liquidazione volontaria dells Fedit con
contestuale creazione di una nuova society destinata a
svolgere funzioni di intermediazione e prestazioni di servizi ovvero, fermi'
restando is creazi one di una nuova societi, quells di attune una aorta di
'cessio bonorum' previa oostituzione di' pane de& banche di una
societi it cui capitale sarebbe stato oosdputo dai credid convertiti in aziom,
i1 fallimento delle trattative per 1'attuazione
del progetto politico del ministro
aveva comportato 1'esame delle vane opzioni the *Si prospettavano, c tra queste era stata scelta quella dells richiesta di
un concordato preventivo con cession dei bend ai creditori;
hr relative istanza aveva posto in luce la
regolarith -dells tenuta delle. scrittuie e dei libri contabili, la
capienza del patrimonio dells Fedit, stimato •prudenzialmentc. e con notevole
abbattimeoto del trecit vantati:verso- :i Consorzi Agrari provinciali, molti
dei- quail gill ammessi o. in procinto- di essere ammessi a procedure
concorsuali, in £ 4.120.974.000 sufficiente a soddisfare tutti i creditori
priviegiati, le spese della procedure e i creditori
. chirografari in misura non inferiore al 40%
dell'ammontare .dei credit .
it tnibunale fallimentare di Roma con decreto in
data 18.7.1991, dopo the it giudice delegato in
persona dell'mputato No Greco aveva chiesto chiarimenti e si era recato presso
la sede della Fedit per visionare is documentazione
contabile e sociale, aveva ammesso la Fedit alla procedura del concordato preventivo, aveva nominato commissario
giudiziale Nicola Picardi, aveva fissato t'assemblea dei creditori per it
giorno 29.1.1992, aveva
stabilito 1'ammontare delle spese per Is procedura e aveva rinviato al momento
dell'omologa del concordato ogni valutazione sulla meritevolezza;
1'ammissione dells Fedit ails procedura
del concordato preventivo aveva avuto come prima conseguenza la necessiti per i
commissari govemativi, the avevano conservavano 1'amministrazione dells
societal, di rewire liquiditi per sopperire alle neccssitil della stessa Fedit
ma anche delle
deninata ally realiz one al
meglio del patrimoaia di Fedit con soddiafuiOne dei creditori wino&
societi ad esse collegate the rischiavano, in caso
contrario, di seguire la stessa sorte dells Fedit;
tale necessiti si era scontrata con un atteggiamento
intransigents del giudice.
delegato it quale, tranne in un caso, aveva negato autorizzazioni a vendere
singoli cespiti o a finanziare le societi collegate; . sempre 1'aamdssione alla : . procedure di concordato
preventive–wawa sollevato 1'mteresse di mold all- sorti del
patrimonio dells .Fedit ma essigeneralmente si erano limitati alla
richiesta di acquisizioni di singoli cespiti; solo il piano presentato- dal
finanziere Roverato aveva presentato. aspetti di interesse perchi prevedeva la
rapids chiusura della procedura. di concordato preventivo con la
costituzione di una societal, dove dovevano confluire i crediti vantati dai
maggiori creditori in ragione del valore convenzionale del 40%, the avrebbe
dovuto garantire it pagamento dei crediti privilegiati e quell chirografari
nella misura del 40%; in contropartita avrebbe acquisito tutte le attiviti da
liquidare in tempi opportuni nonchd la creazione di una Holding controllata al
51% dai produttori con attivital di distribuzione e produzione; da esso non
sorse, per), concreta iniziativa;
nello stesso periodo di presentazione del piano
da pane del finanziere Roverato aveva iniziato a prendere forma una altra
ipotesi, ad- iniziativa dell'imputato Pellegrino Capaldo, the aveva affidato la
sua redazione all'avv. Casella e al suo collaboratore avv. Maugeri;
sempre nello steso periodo, ed in vista dell'assemblea
dei creditors, . it commissario giudiziale Nicola Picardi aveva depositato una
relazione particolareggiata in cal, tra l'altro, si dava conto Belle attiviti e
delle passiviti dells Fedit ally data del 30.11.1991; la relazione era il
frutto di
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sintesi di altre
relazioni settoriali redatte su incarico del giudice delegato e indicava un
attivo, fatte le opportune riduzioni per lo stato dei crediti e dei beni,
•ammontante L 3.939.000.000 e un passivo di £ 4.410.000.000; 1'assemblea dei
creditori aveva espresso parere favorevole al concordato; dopo I'appiovazione da parte dell'assemblea dei creditori era iniziata la
procedura di concordato ed erano. state autorizzate • alcame vendite di. immobj o cb partecipazioni. 0 cui
ricavato era state maggiore di"-quanto stimato;
nel frattenipo la presentazione -di un piano da
parte di Pellegrino Capaldo era stata portata a conoscenza del giudice delegato
tanto the questi era stato autorizzato a consultare atti e a tenere rapporti
con i commissari governativi;
nelle more i commissari governativi, anche a
seguito di relazioni di esperti nominati da lore e dal giudice delegato,
avevano approvato it bilancio per 1'anno 1991 e, poichc avevano constatato la
perdita del capitale social; con istanza in data 275.1991, avevano
interpellato, essendoci tra di loro pareri discordi, ti giudice delegato sulla
necessiti di indire una assemblea societaria straordinaria per la messa in
liquidazione della Fedit o, in caso negativo, cite fosse autorizzata la messa
in liquidazione della societal, e contemporaneamente, avevano presentato le
proprie dimissioni;
nella stessa data 1'avv. Casellla, per conto di una
costituenda societal per azioni, aveva presentato una offerta di acquisto in
massa di tutti i beni della Fedit al promo complessivo di L 2.150.000.000 da
pagarsi in tre rate e nell'arco di diciotto mesa offrendo adequate garanzie e
prevedendo la possibiliti di compensazione con somme spettanti in base ai riparti parziali
e assicurava il soddisfaciinento
completo dei creditori fino a £. 20.000.000, in vane percentuali per quelli
fino a L. 1.000.000.000;
per effetto ddQe dimissioni dei
commissari governativi il ministro aveva nominato in loro sostituzione- Piovano
Mario;
questi, interessandosi della
procedura, aveva notato the nessuna risposta era state data ails richiesta dei
precedenti commissari governativi del 273.1991 : sulfa -necess dl..
convocazione di una assembles, - per' la messa in . liquidazione- dells Fedit a
ne aveva chiesto notizia al giudice-
delegato No Greco il quale, estraendo l'stanza dalla sus borsa, gliela aveva
restituita invitandolo a ripresentarla corredata da un parere di un esperto
suggerendo, altresi, it nome del prof. D'Alessandro; . . il commissario governativo aveva
seguito it consiglio del giudice delegato e aveva dato incarico al prof.
D'Alessandro the aveva depositato it suo elaborato, prontamentc comunicato agli
organ della . procedura, net. -settembre 1992;
net frattempo, in data
23.7.1992, it collegio aveva trattenuto a sentenza la decisione sull'omologazione
del concordato
preventivo e, depositata la sentenza in data 5.10.1992,
l'aveva omologato sussistendo anche it requisito della meritevolezza in
cancomitanza con le altre. condizioni di Legge e, pur dando atto the
la proposta dell'avv. Casella era da considerarsi una lettera di intend, non
aveva precluso, in lines di principle, la via dells chiusura del concordato
con la cession in blocco di tutti i beni dells Fedit anche se aveva prospettato
l'ipotesi the i beni fossero venduti in blocchi frazionati;

commissario liquidatore era stato nominato la stessa Fedit in persona del commissario
governativo;
costui, in esecuzione della sentenza, aveva intrattenuto
rapporti per la vendita frazionata di cespiti a plurimi acquirenti ma le
trattative non erano sfociate in atti conclusivi;
di;contro tra gii organ della procedura e I'avv. Casellaa
vi erano;stab incontri . tendenti a concretizzat+e la proposta tin acquisto ed in particotare-a foram : spiegazioni del..divario tra la somma offerta ed ii
valore dei bens risultanti . dalle stime
agli atti della procedura; proposta resa nota con.- letters del
28.1.1993 in cui erano forniti i chiarimenti richiesti;
• la proposta era stata oggetto di critiche nel parere
espresso dal commissario governativo; .
il comitato dei creditori, a sua volts, aveva formulato
it suo parere favorevole prospettando is ripartizione del
ricavato in favore dei creditori chirografari, in misura del 39%, suscettibile
di aumento fino al 40%, notando the la disparity tra prezzo e valore
non aveva rilevanza perche i bens
non sarebbero stati acquistati da terzi ma dagli.stessi . creditori operanti per it tramite della nuova society;
anche il commissario giudiziale aveva espresso il suo
parere formulando critiche ally proposta della costituenda society;
a fronte della proposta e dei pareri del commissario
governativo, del comitato dei creditori a del commissario giudiziale, it
tribunate aveva richiesto all'avv. Caselli una
proposta definitiva the era stata avanzata in data 33.1993;
it collegio con
proprio decreto in data 23.3.1993, depositato il 26.3.1993, aveva autorizzato
la vendita in masse dei beni della Fedit seppure condizionata ad alcame prescrizioni e sotto il controllo della procedura;
all'autorizzazione alla vendita in bloc= dei beni della Fedit era seguita la richiesta dell'avv. Caselli, per conto della
societii acaquireentc, della conclusione-
di nn. accordo quadro the regolasse i termini dells. vendita-.e 1a- . risposta positiva dcl:.commissario
governativo alle condizioni indicate dal... tribunale fallimentare; .. segul la
costituzione della societal the avrebbe acquistato i beni, denominate S.G.R.,
Societi di gestione per .i1 realizzo, S.p.A., in data 27.4.1993 di cui fu nominato presidente Pellegrino
Capaldo;
in data 33.1993 il
commissario governativo Piovano. aveva presentato le proprie dimissioni e al
suo posto era stato nominato Stefano D'Ercole insediatosi a meta del maggio
1993; . . le
trattative per addivenire alla stipulazione dell'atto quadro erano.
proseguite: una bozza fu sottoposta all'attenzione degli organ della
procedura;il commissario giudiziale espresse it suo parere; it tribunate, in
data 20.7.1993,. espresse parere favorevole all'atto quadro ne aveva
autorizzato la stipulazione;
anche it ministro
dell'agricoltura con provvedimento in data 27.7.1993 aveva autorizzato it
commissario governativo ally stipula dell'atto quadro the avvenne in data
2.8.1993 a cui segui la sua esecuzione da pane del commissario governativo D'Ercole;
net
novembre 1994 il commissario governativo D'Ercole fu sostituito dall'avvocato
dello Stato Francesco Letters it quale inizia a rilevare una
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serie di difficolti4 operative alcune delie quali erano insuperabili per la
nature del credito the si intendeva cedere (la questione era relativa al c.d.
credito MAF di pertinenza dei singoli consorti agrari di cui parte, net tempo,
era stato ceduto a Fedit);
net frattempo era stata istituita una commission
ministeriale che down aocertare la regolariti della gestione di Fedit ma chg.
non aveva peso conadusioni per la fase cells procedure. concorsua#a anchv un
commissario aveva depositato una relazione
personate critics sul contenuto
dell'atto quadro;
era sorts, quindi, la necessith di verificare la
fondatezza delle criticbe mosse -
all'atto quadro ed it parere, richiesto a illustri giuristi,- si era concluso
in senso negativo per la validiti dell'atto;
la gestione del commissario governativo avv. Letters, a
tutela della Fedit, aveva comportato la necessiti di dividere la posizione del
commissario govemativo da quella del liquidatore che fino a quel . momento
erano confluite sullo stesso soggetto;
la vicenda della gestione della procedure concordataria
della Fedit -aveva peril suscitato 1'interesse dei procuratori della repubblica
di Roma e di Perugia tanto che quest'ultimo aveva chiesto e ottenuto un
sequestro preventivo di una serie di cespiti alcuni dei quali girl trasferiti a
S.G.R. ed altri ancora da trasferire a fu nominato custode di tali beni lo
stesso avv. Lettera;
questi, nello stesso periodo di tempo, aveva rinvenuto
nella sede di via Salaria dells Fedit, un gruppo di cambiali rilasciate in
favore della stessa Fedit da Consorzi Agrari provinciali e anche tali titoli,
di cui fino ad allora
non si era avuta notizia, erano staff oggetto di
sequestro preventivo e affidati alla custodia dell'avv. Letters;
la sorte dell'atto quadro, anche su pareri
di altri giuristi, appariva compromessa tanto che, a seguito del ricorso
all'arbitrato previsto dallo stesso atto quadro, nei luglio 1998 tra is
procedura e S.G.R. S.p.A. si giunse ad un accordo transattivo per . cui, a
fronte dell'acquisizione • definitiva •dei. cespiti trasferiti a S.G.R. e ails
mancata corresponsione da parbe di-quest* .. ultima dells residua somma . di
circa £. 85.000.000.000- restavano net patrimonio della Fedit iI credito MAF
nei confronti dello stato italiano e alctme attiviti ; .
la conseguenza dell'ac Gordo fu la distribuzione tra
tutti . i• creditori chirografari di una percentuale dei crediti pari a circa
i140%;
nello stesso periodo fu approvata la istituzione di una
commission parlamentare che chime i suoi lavori nei febbraio 2001. a fu emanata
la L. 410/1999 che finanziava it credito "MAF" rimasto nei patrimonio
dei . Consorzi Agrari provinciali e metteva in liquidazione la Fedit
dichiarandone.la estiinzione alla data di chiusura della
liquidazione. Fatta la cronistoria degli eventi che avevano condotto Fedit al
commissariamento, prima, a alla procedura di concordato preventivo; poi, it
tribunale, dopo aver richiamato quanto detto in precedenza in.. merito,
riteneva di analizzare, benche non fosse strettamente richiesto dalle
imputazioni - che attenevano ally gestione della procedura di concordato
preventivo dall'omologazione dello stesso fino ally stipulazione dell'atto
quadro e ails sua esecuzione - it momento genctico della procedura

concordataria per, verificare chi di essa ne era
stato protagonista e quali fossero gli interessi in gioco.
Sul panto it tribunals dava
importanza alla decisions politica di commissariare la Fedit press dal Ministro
. dell'agricoltura con il proprio decreto in data 173.1991; decisione
necessaria, secondo il Ministro, per
. dare una svolta alla politics agricola della
Fedit the per lasua stnuttura c per. - - le ,.sue doni non: era pii1 in grado di soddisfare. le
esigenze . d: nna moderns agricoltura. Politica agricola `alla cui
attuazione non era estraneo Pellegrino Capaldo cite fin della fine degli anni
ottanta aveva suggerito - soluzioni'e rimedi per alleggerire la posizione finan7iaria dells
Fedit e aveva suggerito l'nserimento di manager capaci come il direttore
generale - Pellizzoni. Rimedi e . suggerimenti, peraltro non sufficienti a
fronte di bilanci cite, apparentemente in pareggio, in realty
nascondevano grosse perdite per 1'indebitamento verso il sistema creditizio
cite comportava it pagamento di ingenti interessL
La decisione ministeriale, secondo it tribunate,
aveva fatto precipitare la crisi finanziaria della Fedit perche gli istituti
bancari cite avevano concesso lines di. credito erano corsi ai ripari assumendo
un atteggiamento di netta chiusura per la salvaguardia dei Toro crediti e, cosi
agendo, avevano facto venire -mono 1'aspettativa del ministro di procedere ally
. liquidazione dell'ngente patrimonio dell'ente previa costituzione,: con
1'ausl io degli stessi istituti bancari, di una nuova societal cite meglio
gestisse la produzione e Is commercializzazione dei prodotti della e per
1'agricoltura
Liquidazione cite avrebbe potato avvenire o con Is
liquidazione volontaria dells Fedit o con una procedura concorsuale
Di certo, secondo it tribunale, it ministro non
caldeggiava it ricorso alb liquidazione coatta amininistrativa perchb quests
non . avrebbe evitatc possiili azioni di - responsabiliti verso gli
amministratori o azioni revocatorie verso gli istituti bancari.
Di certo, sempre secondo il tribunale, ministro
non caldeggiava it ricorso alla cost; . delta Legge Prodi- pet il salvataggio
dei gruppi industrials -ia
dulls.. .
Di qui la sua preferenza
per it ricorso al concordato preventivo con cessione des beni
apparendo. tale procedura pin vicina al suo progetto politico di liquidazione
volontaria con cessione dei bent e costituzione a margin di una societn di
sostegno al mondo agricolo. •
Alla strategic del
ministro, secondo it collegio, non era estraneo Pellegrino Capaldo the non solo
era stato consultato dal ministro, ma si era schierato, con Pistituto da lui
presieduto, per l'adesione alla liquidazionc volontaria con cessione dei bent e
alla sna proposta di concordato preventivo, e, ancora, aveva costituito una
societi ad hoc per la liquidazione del patrimonio Fedit in assonanza con la
proposta del ministro. .
Secondo i1 tnbunale, accanto al -ministro e a Pellegrino
Capaldo un ruolo rilevante aveva avuto anche lvo Greco, presidente dells
sezione fallimentare del tribunale di Roma e contemporaneamente giudice *legato
alla procedura.
Questi, secondo it tribunale:
attendeva
la presentazione del ricorso alla procedura di concordato preventivo fin dal
giugno 1991 dando anche suggerimenti at riguardo;

era stato accondiscendente tanto che dopo la
presentazione del ricorso aveva atteso perchd i commissari deponessero d
verbale di ratifica del 'assembles della Fedit del ricorso alla procedura del
concordato preventivo;
si era prestato ad accedere personalmente presso
i locali della Fedit per il
-. controllo delle scritture a dei libri
contabili, sanando. coal non solo
. - l'lu egolariti formale
the impone at richiedentc di d positare le -scritture contabili, ma rendendosi
di facto, nella sua qualitit di giudice delegato, arbitro della regolariti
formate della documentazione societaria a fronte di
• bilanci the it ministro
dell'agrieoltura aveva affermato pubblicamente essere poco affidabili
nascondendo essi ingenti perdite;
nessun rilievo egli aveva fatto net decreto di
ammissione alla procedura di concordato preventivo rinviando in sede di omologa
it giudizio sulla meritevolezza del ricorso;
non aveva rilevato la mancanza di un stato
analitico ed estimativo delle attivitI the non era stato mai presentato neppure
net torso della procedura perche le sollecitazioni del taunale avevano
riguardato solo la richiesta di dati aggregati di carattere generale coed come
mai era stato ric hiesto e fornito un inventario dei beni e una stima delle
attiviti.
Secondo it collegio, tale
atteggiamento, era indite di un coinvolgimento del giudice delegato tendente all'attuazione del concordato
preventivo con cession dei bend perche it mancato accoglimento dell'istanza non
significava l'automatica dichiarazione di fallimento ben potendosi procedure
alla liquidazione coatta amministrativa e confermava che
it
giudice Greco non tendeva alla chiusura delta procedura
ma al suo mantenimento sotto il suo controllo.
Sempre secondo il collegio hello stesso senso andavano i
comportamenti del giudice delegato nella gestione del concordato perch il
commissario governativo a cui era rimasta la rappresentanza delta Fedit aveva
trovato serf ostacoli nella gestione. per 1'atteggiamento
intransigents del giudice : delegato nella erogazione infra
gruppo di denaro o none: dismission -di .. cespiti il coi ricavato serviva
urgentemente per la gestione corrente delta Fedit;
la contrarietA mostrata dal giudice Greco net cambio di
procedura, allorch. . il commissario governativo si era accorto 'the la
gestione della -Fedit era
problematic&
Dopo 1'individuazione degli interessi in gioco e dei
protagonisti delta vicenda, il tribunate passava all'accertamento di un
elemento essenziale per la decisione e cioe ii valore del patrimonio dells
Fedit. . Sul punto, dopo aver ricordato
the non era stato presentato, al momento del ricorso alts procedure del
concordato preventivo, 1'inventario e la . - valutazione analitica ed
estimativa delle attivita, rilevava:
gli organ dells procedura
net settembre 1991 avevano dato incarico ad una scrie di tecnici di valutare le vane categoric di eespiti facenti -parti del
patrinsonio della Fedit; coordinatore del gruppo era stato nominato lie Santis
Enrico il quale, sully base delle relazioni dei singoli tecnici aveva redatto una
relazione mica di stima.
Al riguardo il tribunate
osservava quanto segue.

Secondo quella relazione, it patrimonio ddlla Fedit era
composto essenzialmente da tre categoric di beni a doe immobili,
partecipazioni societaric, quotate a non in borsa, e crediti.
D valore dei beni indicati nelle relazioni particolari e
in quells di sintesi doveva avere anche la funzione di inventario analitico
essendo stato demandato- ai tecnici in indicazione dei singoli beni valutati. .
.
I criteri.the sottostavano aft vane
stime erano stab pfenzii essendo in esse
indicato'un prezzo minimo suscett bile di scostamenti di segnoo positivo in sede di detenoninazione del valore di mercato.
In particolare i tecnici, incaricati altresi delta
valutazione degli immobili di propriety di society
immobiliari controllate, avevano ripartito 1'elaborato in due parti,
dedicandosi nella prima alla ricognizione dei beni di Federconsorzi.
Essi suddivisero l'ingente patrimonio in sei categoric,-
procedendo per ciascuna di ease all'individuazione dei criteri generali
adottati3. .
3 Casa,
secondo 8 tribunals, indicarono edifici di particolare pregio artktic
o o di importanza per le loco
dimensioni, valutandoli non in base al metro quadro di superficie, bend in base al valore globate dell'immobfic, derivante
dal pregio correlato a scale, soffitd, pavimenti, porte, logge, porticati
bbassordievi e dimensioni, e attnbuendo agli 'steal 0 valore camplessivo di 377
miliardi e 800 milioni di lire.
In secondo luogo individuarono 'edifici per abitazioni, uffici a negozi, determinando 8
. valore
minimo actuate, ottenuto attraverso it metodo di slims sintetico comparato am
it parametro metro quadro di superficie coperta,
in pratia applicando ale consistenze metridte valori unitari demand per one dal
mercato iiare.
Essi
in tal modo determinarono per tale categoria un valore di 134 miliardi e 600
milioni di lire.
Furors poi valutate agenzie, magazzini e centri
di stoccaggio, usando 0 metodo di stima
siutctioo attraverso ii confronto con immobili esiatenti in tibero mercato in
condizioni analogbe per destinazione, zona e caratteristicbe costruaive.
Fu facto in genre riferimento al metro quadrato
di superficie coperta e fu calcolato un
valore complessivo di 181 miliardi e 918 mfiio ni .
Quanto a stabilimend per attivitl pnoduttive fu
areas applies to it metodo di stima sintetico auraverso it confronto con immobili cabstand in hero
mercato in analogise eondizioni, tenendo conto del metro cubo di costruzione.
Fu cad determinato
un valore di 100 miliardi e 155 milioni di lire.
Ad aziende agrsrie e ad
attri immobili fu attrrbuito invece un valore complessivo di 127 miliardi di lire circa.
Nel complesso it
patrimonio immobiliare facente capo direttamente a Federconsorzi fu valutato
921 miliardi e 785 milioni di lire.
Parimenti i tecnici incaricati dells valutazione de-11e
partecipazioni societarie avevano indicato separatamente le partecipazioni tra
societi non esercenti I'attiviti bancaria e . societal esercenti attiviti
bancaria e avevano individuato i
criterl posh a base dellle loro valutazioni4 e
conclusero per .un valore detle
partecipazioni pail a 1020 miliardi e 255 mllioni di lire: ' I tecnici
incaricati dells valutazione dei crediti . avevano accertato 1'incidenza
del loro valore su quello di tutto it patrimonio della Fedit, avevano
individuato la nature dei crediti e le vane categoric di. debitori. e
avevano determinato it valore di tali crediti in 2325 miliardi e 775 milioni di
lire, inclusi 958 miliardi e 193 milioni per crediti verso
i consorzi; 197 miliardi e 808 per crediti verso clienti nazionali, 134
miliardi e 728 milioni
4 Secondo
it trbunale:
per le societi cannonade
furono presi in conaiderazione i val on di bilancio degli ultimi tre esercizi, furono
rictassifcatii per gnrppi omogenei i relativi valori, prendendo in coaaiderazione per le societal immobdiari le slime dei consulenti she
si crano occupati degli immobili, e
fu poi operate In ricognizione estimativa.
Per le
societal partecipate di maggior rilievo furono formulate sulla base dells
doc umenrazione misname alcune specifiche
oeservazioni, rondo per
le slue societal la doc umentazione
disponiibrle.
Per le societal quanta fu invece utfiiltzata In
quotazione media degli ultimi sea mead,
indicaado valori quanto pal poesbile prudenzialL
Le parteeipainni banarie furono estimate dal prof. Nazmreno
Fern, the sal occupy eseenzialmente dells psrtec ipazione in
Banes di Credito Agrario di Ferrara, Banca . Nazionsle dell'Agricoldus, Baas
Nazionale del Lavoro, Banca Popolare di Sondrio, Banes Papolane di Lodi, Baum
Popolare di Novara.
Quanto ails Banat di Caddo Agrario di Ferrara,
fu calcolato i! valore Leo dells bane
mediando fl riavltato ottenuto con 8 metodo reddituale complesso e quello oneauto con
fl metodo rcddituak puro.
In rapporto ails percentualc dells
partecipazione fu coati stimato un valore di 119 miliardi e 942 milioni di
lire, prcvedendosi ua'asciliazione del 10% in pia o in mono .
Analogu
criterio fu sepia) per la BNA, aioulando it valore dells partec ipazione in 282
miliardi e 696 milioni di lire, anche in queato aso prevedendosi peraltro
un'oscillazione del 10%.
Relativamente ally BNL, aeguendo 0 medesimo
procedimento fu date rminato un valore di
12 miliardi c 35 ml Toni di lire salvo 110% di flunuazione.
per crediti .verso societal partecipate e 309 miliardi e 059 milioni per
crediti verso produttori agricolis.
In definitiva la
relazione wsica di stima affidata
dall'organo delle procedura a tecnici qualificati aveva indicato un patrimonio
complessivo di £. 4.800.139.000.000 tenendo conto delle valutazioni sopra
indicate e di quelle derivaati da cespiti minori come impianti, macchinari,.
attrezzature, -mobilia, autoanezzi ed iltro. . Agli atti vi era la relazione
dei commissari governativi che alla data del 30.11.1992 indicava it valore del
patrimonio della Fedit in L. 3.683.400.000.000 mentre i debiti alla data del
30-11-1991 ammontavano a
£ 4.665.000.000.000. ..
.Al
riguardo it tribunale osservava che la differenza tra la stima contenuta nella
relazione unica e quella contenuta nella relazione dei commissari
s Secondo
il tribunale: per la valutazione dei crediti fu utdirwto il criterio del
presumibile valore• di realizzo, esaminando un tampions significativo per
ammontare, tipologia, e distribuzione territoriale.
II tampion fu
considerato rappresentativo dell'80% dei crediti relativi a soggetti aventi
esposizione di divcrsa entiti e distribuiti su tutto it territorio.
Si procedette poi
ad accorpare crediti aventi lo stesao grado di solvibiliti a fu altmsi operate
la traduzione del valore contabile dei crediti in valori correnti, adottaudo
alcami accorgimenti, quad I'attua
irzazione del valore nominate dei credal differiti, In valutazione dei crediti in funzione dell'esiglbilitil degli stessi.
Nei quadro del pnoc
edimento di valutazione si segnaib In rilevana delle notizie suns solviiliti
del singolo debitore e suns situazione econonuca del settore e dell'ammontare
dei crediti di non breve durata. - - Fu considerate cite nrolti dei crediti si riferivano a
soggetti souocapitaiizz di e the il senors
agricolo era caratterizzato da redditiviti noodcsta.
Si pre dsb cite it valore di realize era correlato a1
grado di esigrbrlitI sulk scorta dale info niazioni disponrbili e dei pauametri
abituali di verifies dei rapporti instaurati con i singed debitori.
Si
tense conto delle perdite derivant i da situazioni anomale o pstologicbe (ad
es. In sottoposizione dei camaorzi a procedure concorsuafi).
Ai fini della soma
furono considerati i valori contabili al 31-7-1991, feme restando the k
ditfereraa rilevata tra tali dati e quell riferid el 31-5-1991, aliegsti alts
domanda di ammisdone alb prooedma, confermava talmri
andarmend:
A supporto delle vat fir inviata ad on tampion di debitori una lettera nella
quale si cbiedeva di pre isare ammoniac, nature e Nadeau del caedito, cib cite
pose in lace akami so:Moment
1 c redid venncro distimi in categoric, a seconds del
debitore, e frmono poi adottad dei cod nli di slims diversi, in modo da
trasformare gli impord determinati in valori amend.
100
governativi derivava da una diversa valutazione del
gruppo dei cespiti cite formavano la gran pane del patrimonio Fedit6.
Agli atti vi era, poi, in c.d. "relazione particolareggiata", depositata in data 21.1.1992 in vista dell'assemblea dei
creditori, redatta dal commissario - giudiziale Nicola Picardi it quale
nell'elaborare i dati in possesso dells procedure aveva. apportato- alcune
correzioni all'operato dei consulenti • . nommati dal giudiee delegato e. aveva
stimato ii valore del patrimainia Bella . • . Fedit, ally data del 30.11.1991,
in complessive f. 3.939.324.000;0007 e
6. Cost per gli
immobili si 'riproponeva it valore di 754 miliardi indicato gin alla
data di .. presentazione del ricorso per l'ammisaione alla paocedura, con
abbattimento di 200 miliardi, in ragione di-beni strtunental am
destinazione unica e mercato limitato. .
Per le partecipazioni si prevedeva una riduzione per quelle relative a societi
quotate in bona in ragione ddl'andamento dells borsa e della soapensione del
titolo FATA (societi assicurativa a
beneficio del monde agricolo), detenminandosi r1 valore in 397 miliardi e 898 =lion di lire.
I.e altie partecipazioni venivano distinte a
seconds die riguardassero o mend societi immabiliari.
Per le
immoblliari si confcrmava n valore di 332 miliandi e 175 milioni di lire gii indicato
ails data del 3-7-1991, mantra per le Are partecipazioni si apportava una
riduzione in ragione della situazione
critics di alcune societi (ARSOL, FEDITAL, SIAPA), the stavano progreasivamente erodendo i patzimoni netti, in alcuni
caei azzerati a seguito. dell's a procedure concorsuali.
Per queste Are partecipazioni si determinava it
valore in 403 miliardi e 710 milioni di lire con ulterior abbattimento del 3096
Sono a 280 miliiardi.
Quanto
ai cnediti si Indic ava >7 valore di stima in 1.909 miliardi e 422 milioni
di lire a frame di un valore di Iibro di 3.851 miliardi e 422 milioni, con
riduzione di 351. miliardi rispetto
alts soma al 3 7-1991 in coisegueoza dell'accertamento di incassi per 284
miliardi e di ulteriori
abbattimenti per singole categoric.
Va
pecaltro precisato the, menace la prima Miami aveva inclose nails alma, in
ragione di 310 mnliardi dl lire, souse I'ingcae credito di Fedcuxmsorzi verso
it Ministeno dell'Agricoltura, .c.d. aedito MAP; de rivante data cession di-
posizioni. auditoria dipertineaza dei Comorzi per Is geatione degli
ammami in epode ormai lontane, i commissari governativi avcvano igaorato dctto
credits, riteneadolo
inesigdiile.
Cub dgnifita die le re stanti slime dells prof sea
Misucci axano in nealti pit rig mase.
Se
condo it tribunale: nella relazioae fu ono per) apportate slam
correzioni, miraati ad un risultato the fosse quanto pit passbile attend:18e e
realistioo, in funzionc dele valutazioni demandate agli organ dens pmocedeira
Anoora una volts le divergenze
d registratono a proposito dens categoric di c espid di maggior rilievo: immobili
partecipazioni e crediti.
Quanto ai priori, >l commissatio giudiziale considers)
companavameite le valutazinni formnume dei consulenti e dai commissari
governativi, sceglieado ooerentemente, citrate ongano
dells proccdura, queue dei cousarle
nti, ma apportando rem abbattimento, del ludo ragi oaevoie, del 20% in region di una pluranti di
fattori: lo state degli inimobili, tali da necessitate di intervcnt i di ma tenzione, it
deprezzaaaenio degli stead dovuto a locazioni non remunerative, talvolta riamovate di recast, Is
previsions di minion oneti frmali dipendentii dal calcolo defile pluavalenze connease ails
rivalua zione obbligatoria disposta
Per 'Me.
![]()
Stimb, dunque, 0
patrimonio immobiliare di Federa nsorzi in 734 miliardi e 428 milioni di lire.
Otranto
alle partecipazioni, il oommiasario giudiziale accotpb
in una vahitaiione oompleasiva In societl
quotate in borsa c in partecipazioni baacarie, tenendo conto c he quote ultimo
rientravano nella prima ategoria, con in pill In partecipazione non quotata
nella Bsnca di Credito Agrario di Ferrara, e die Ira le putecipazioni quotate
non 6am:aria andavano inclose quelk relative all'istituto assicurativo FATA a aia.GEMINA.
Orbene,
a fronte dell'ultima valutazione del commissari govanativi, per i quail dette
parteaipazioni nano valutabili 487 mrliardi e 898 milioni di lire, e delta
valutazioni dei conulend, the, volendo disaggregare a rye i
dati, avevano stimato un valore di 563 nnliardi e 603 mllioni, it prof. Picardi
ritenne di condividere i critai del consulenti, . peraltro apport*ndo'tana
comredonc prudenziale del 10%, soprattutto in considerssiane dells situazione
del FATA, deatinato a riseatire dells aisi del aistrma fedaoonsottile, in imam t prom derivavano per 1'85% dalle azioni comma
deli del CAP, e delle ditlfoonl de11s final di`CSciL10 Agrari`u th Ftaara, ctei
va if i TC [P
d`i Fe itir- di'a'itre societal
del gmppo.
..
Tali •oespiti fioono dal nque net compleneo valutiti 507 miliardi a 243 mllioni
di lire.
Otranto
alto partecipazioni in societal immobiliari, il commissario giudiziale,
condividendo ancora una volts i criteri
adottati dal. consulenti, apportb imam' tutto ma riduzlone di 5 miliirdi derivante da un more materiale compiuto
inivialmente dal commisaari governativi
e poi ripetcossoal eel lavoro degli Vii, riguardante la part one in SMIA, inoltre rridusse
prudenziaimente del 10% in vabatazione dei consulenti in tagione dei maggiori
oneri fiscal attesi, indicando un valore complessivo di 410 miliardi e 063
mllioni di lire, risultato fi mono elevate tra quelli a raffronto.
Quanta
infine alle reatanti partecipazioni, due rappresentavano una delle componenti
del patrimonio di pia complessa valutazione, il
commissario giudiziale assai oppordmamente
distinse dank nitre in partecipazioni nelle nova societal the- gill si
trovavano in amminietrazione controllata o in concordato prey entivo
(Zuccherificio Castiglioneae, ARSOL, SIAPA, FEDERGRAF, SASA, FEDITAL, CARPI,
SICRA, CAPPA).
11
valore di tali partecipazioni venue ridotto d 40% di quello stimato dal
consulenti in ragione deck potenzialitl di realizzo correlate all'esito dale
procedure e dunque a 82 miliardi e 052 milioni.
Tale criterio
trovava a giudizio del prof. Picardi riscontro nella vicenda FED1TAL: tale
societal si trovava in amministrazione eontroilata e la procedura era state c
ostretta ad erogare un finanzia manta di vend miliardi per evitare il
fallimento.
A fronte del
valore stimato dai consulenti in 106 o liardi, una aerie di esperimenti di asta
avevano di fatto ridime nsionato iI valore di mercato a non pial di 55
mrtiardi, corrisponde me a140% dell'importo desivante da 11a stima a dal
finanzismnento erogato. Anche per in afire puteciiazioni la vale ne
era peraltro resa nasal problenatia dal
disfacimento del sister= integrato Federconaorzi-CAP-controllate, nell'ambito
del quale taunt delle societal trovavano I'unica ragion d'e ssee.
In genre, mentre alcune
societl stavano cercando di trovare attiviti alternative, altre neoesaitavano
di signifcativi interventi di riapital a
(come la Massalomburda).
Tate avevano problemi di approvvigio' , di credito e di politic:
azicudale.
La stima dei consulenti, the non teneva canto delta
negative evolazione delta situazione gestionale, 5a dunque ridotta del 30% e
pinata a 144 ==Nardi e 090 nmlioni
laane
isrediti, postal auciale, riguardante il 78% del valore attivo patrimoniale.
Ails
slims di realizzo indicata dai commies ari govanativi aim data del 30-11-1991,
si oatrapponeva weft del consulente ails data del 31-7-1991.
II
commissario, adottando i criteri del cosrlente, ridassificb la stima Oa data
del 30-11-1991, tenendo canto di una riduzione Belle ragioni creditorie,
denunciata dal commissui governativi per effetto di pregreai incassi e rhino di
eft &
lnohre
fu operato un utteriore prudenziale abbattimento del 10%, cost da prate la
anima a 1888 mtliardi e 554 m
iaai.
II prof. Picardi sonatina* psalm le corrodam
delle vahatazioni del coneutente riguardanti it c.d. andbai MAP, due i
000maissari govenativi alumna invece maw.
Egli riteva clue si trattva di un credito di 430 miliardi
risalerte alle sprat stmordinarie relative rile campggne di ammano obbligatorio
di cereali material d 1967.
quello dei debiti
in L. 4.410.764.000.000 di cui f. 275.109.000.000
privilegiati. La conclusion del commissario giudiziale fu che i creditori
chirografari - sarebbero stati soddisfatti nlla misura del 70%. Lo stesso
commissario aveva determinato, infine, le spese per la procedure in L.
403.000.000.000. .
Sulla base di tali elementi contabili il tribunale
riteneva the le conclusions. dei
commissari governativi a .del commissario giudiziale, pur.muovendo da criteri diversi, erano giunti alle stesse conclusion,
peraltro fatte proprie dal tribunale nlla sentenza di omologazione del
concordato preventivo, e che le differenze riguardavano solo 1'inclusione tra i
crediti. del. c.d. Credito "MAP" considerato dai priori a
valore zero e dal commissario giudiziale esigtbile anche se con dif icoltit e
che esso era superiore a f. 3500.000.000.000.
Per giungere a tale conclusione il tribunale 'non
riteneva di condividere le osservazioni
degli imputati circa I'inadeguatezza dei criteri indicati dal
Gli ammassi eraoo stati gestiti dai CAP, che avevano
anticipato le spew generali senza merle rhnboraati. .
Sucoesaivamente i CAP avevano ceduto pane dei
credits verso to Stato a Federoonaor', .
previo nulls oats dd MAF, in ragione di 430 nuliardi a 455
mliOni, oomprensivi di mteressa.
Fin
dall'aprile 1991 ii MAF, richiesto ate del pagamento, avevs segnalato the non esistevano stanziamenti di bllancia a cbe la
Jiquidazione dells comma sarebbe potuta
avverdre -previ riacontri ed acoertamenti
contabili- condizionstamente aW prevision di spesa antorizzata con legge fmatrararia.
Ri evb d prof. Picardi cite si trattava di
credito certo e 1 iqusdo, s cui rendiconti erano stati registrati dalla Corte dei Conti, salvi gil aggiornamenn
per interessL
Difeiays invece la esiglbl ith in coosiderazione
dells mamma di copafiva Snanziaria. Tuttavis non si sarebbe potato per quato
same:me it credito, in vista del cui soddiaidmento
anche i commiaari governativi si erano nel fraltenipo mossi, cenaando di create le eondizioni giuridiche o politick per ebloocare
0 pagamento.
Pal eonetto sarebbe stab dunque inserire 11
credito fra quelli rich lam, aecondo to schema adottato dal consulente, die aveva utitizaato un
coefficiente di soma pars al vsiore di alone, rapportata ad un periodo di tre anti.
tecnici della procedura, affrettati secondo gli imputati,
a causa della ristrettezza dei tempi a loro disposizione8.
Parimenti tribunale non condivideva la critica mossa
.all'operato dei tecnici relativa alla mancata adozione della c.d. ''economia
di cessazione9.
argomenti contrail, secondo tribunale potevano tarsi, in
ordine alla congruity delle Mime fatte dai
periti, dal raffronto tra . quanto .stimato
e‑
quanto realiz zato da S.G.R. S.p.A. perch vi
erano segni .contrarl a tale ipotesiw.
ll tamale riconosceva the in alcuni casi effettivamente
vi erano state delle sopravvalutazioni derivanti non dalla stima in se e per se ma dalla mancanza di acquirenti per cui bene era stato
ceduto a 'mezzo inferiore
8 In real* secondo tribunate: andava rimarcato come ciasamo
dei constdenti avesse inteso effettuare ricognizioni volte a stabs ire 11
valore mhdmo e prudenzigle dei
cespiti e come chmque la ristrettezza dei tempi avesse se
mai potuto incidere net saw di .non consentire
un pia approfondito esame caso per caso, tale da comportare un
aum ento delle soma.
D'altro canto, una volts stabiliti dei cited, non sarebbe
stato
difficile applicarli ad ma pluraliti di immobili e di dui
cespiti,
di cui si fossero conosciuti i dati essenziali, in taluni
cad
direttamente acquisiti.
Ne emersa una concreta disorder= o una inaccettabile superficialith.
Al .contratio i
criteri usati e gli argomenti addotti dei consulenti the si occuparono dei
cespiti di maggior rilievo appaiono neHa gran pane dei cad condivisthili e tali
dovettero digitate sack al prof.
Picardi, the tempt quasi interamente.
Se
talune smagliature si verificarono, certo the si triter di poca coca rispetto
at risultato complessivo.
9 Osservava sul panto il amide the
patrimonio di Federconsorzi non aveva milk di single a quello di una
qualsivoglia azienda in aid o in liquidazione, agenda invece costituito da una *With disomogenea di
cespiti, suacettivi di intdnseca considerazione, a presdndere dal contesto complessivo (salvo the per um
aerie di putecipazion i). Parimenti, per
it tamale, non poteva addebitarsi ai conmslend di non aver cgnsiderato
l'ipotesi dells veadita in blocco, destinies di per se ad un
minor radian: in real& i consulend avevano ben altro compito ed all'epoca
in ad operarono, la vendita in blocco non era data press ufficiahanne in
considerazione, fermo restando the ego non
rappresentava ne un dogma ae un obbligo.
I° Per 0
tnbumde, se pure era immaginabOe clue vi fosseto state delle sopravvalutazioni
non poteva tuttavis tmscurarsi fan the in
multi cad le dime fossero per condo inferiori al concrete scalier* cue SGR avrebbe
poi conseguito.
Iaoltre, aastmendo
come dato di rfferimento solo it valore indicato dei consuiend, si Mice per non
considerate due in procedure utffizz3 come pmametro rekanne particolareggiata
del commando giudiziale, due aveva appointer significativi tempo:ram:ad (per
ohm 900 =larch di valore), tali da assorbire di per se gran
paste dei ribald aitid mood allbperato del tecnici.
104
M'TA'.'efts; .:•,).
![]()
allo stimatoll, ma
riteneva, nell'economia dell'ntera vicenda, che tali discrasie non fossero
determinanti al fine della slims coiiiplessiva del patrimonio Fedit. V
Quanto appena detto per gli
immobili valeva, secondo d trlbunale, anche per le societit partecipate per le
quail la loro valutazione era state fatta abbattendone it valore in
considerazione dello stato di sottoposizione -a•
procedure concorsuali in. cei tali= di
esse si trovavano; .
Analogamente,
per il tribunale, erano prive di consistenza le critiche mosse personalmente da
Pellegrino Capaldo alle valutazioni dei crediti, ivi .compreso il c.d.
"Credito MAF" (per la nascita, evoluzione e conclusione di tali
crediti si rinvia a quaAAto detto dal tribunale a pagine da 141 a 145), fats .
dal tecnico incaricato dal giudice delegato12. .
.
11 tribunale, infine, esciudeva che le cambiali rinvenute
dal custode, avv. Lettera, in una cassaforte della Fedit dopo it trasferimento
della sede in via
" Si fa riferimento alla vendita del
palazzo Rospigliosi.
Osservava
ii tribunale per confutare la tad esposta da Pellegrino Capaldo secondo cu i snore una with andava
considerate il parametro del presumibile valore di realizzo, che non sembrava
corrispondere al vero V the la
consulente si fosse superfcialmente limitata ad abbatterc in
modo identity intere categoric di crediti, ineamcertOr'li di valutazione
omogenea, che non averse svolto documentate indagini conoscitive e the non
avesse tenuto conic) del fattore tempo.
Al contrail) l'analisi dells prof.sss
Misucci muoveva dalla individuazione di un campione signifiaai` o
di crediti diversi, determinato con criteri precisi, puntuali e
coriddvisi'bt'li, .
impSranti la c
onoac ena defile c aratteristiche del mercato di riferimento e del debito re. Quanto poi alla
situazione dei Consorzi A,grari, era pur vero the earn si trovavano in multi caai in una sitrundone di
crisi, gin sfociata in
procedure concorsuali, ma era vero
anche die residuava un margin di re uperablliti, fermo restando die
I'abbanimcnto apportato sir data consulente che dal commissrrio giud Tale era
stato assai dimwit, ohm die diverarfic ato. a seconds del concrelo stato dei
singoli toad, tal uni in bons, ahri a s ariati, altri ancora
soggetti a procedure concorsuali o addiritdmt liquidstorie. N6 peters sottac crsi die in
prospettiva vi era per i consorzi la speran= di veder manta la propria quota,
non trasferita a Pederconsorzi e ammonwme a circa rite miliardi di
valore nonionic., del c redito 'ciao t MAF per is geatione degli ammani, cos'
die sarebbe in effetti avvenuta in base ate L 410199.
Ed ancara non
conispoadeva a vend, come si diceva, Is minces consideration del fattore tempo, avendo
avow o care Is drama Misucci di situ alizzare i aediti a ee oltre I'anno,
compreso queue verso 0 MAF, endneo tra i credili a
risdiio, ma in coricreto valutato in termini di atdatizmzione su base tries ale.
Salaria, costituissero crediti diversi da quelli gil
iscritti nei libel contabili avendo essi funzione di garanzia di questi ultimi.
In
conclusion, secondo it tribunale, la valutazione del patrimonio dells Fedit,
operato prima dai tecnici dells procedura e poi dal - commissario giudiziale
era teak a conforme ai valori di mercato dei beni di esso facade pane. .. .. . .
Dope avers stabilltn 1'endtl del patrimonio
della Fed* elm n io per"
verificare la sussistenza di alcuni rtequisiti di legge per 1'ammissione al concordato preventivo, it collegio passava ad esaminare
la vicenda dal memento della omologa del
concordato preventivo alla stipulazione del c.d. "atto quadro"
Al riguardo, it tribunale riprendeva alcuni
elementi gid indicati allorchd aveva fatto la cronistoria degli avvenimenti che
avevano portato la Fedit prima
al commis sariamento e poi alla richiesta di ammissione al.concordato. preventivo.
In particolare, passando ad una analisi pit
approfondita della sentenza di omologazione del concordato preventivo, affermava:
gib nell'adunanza dei
creditori del 29.1.1992, nella quale era
stato espresso ti voto favorevole del comitato dei creditori, era emersa la
singolariti della partecipazione al voto di AgrifactoringU;
Scriveva aid panto 0 trlbunale "Al voto partecipb
niche Agcifactoring, che si trovava pa imeati in concordato preveativo a die
era stab peraltro autoriaata al voto dal dou. Brescia anxichd dal dolt. Greco, giudic c delegato cadre
in quells procedure., cib al fine di mime
possibl i conflim di intercom e Is cui partedpauo ne era di notevoie
importanza, poichd si trmava del maggiore creditors di Federoonaord, ed era
altred a ale che 0 sue voto fosse favorevole.
D'aitno canto tale
social de nuacia in quells bee an credito di natara chirografaria, salvo the per um minima quota, palinode come privdegiat .
La maaifeabioae del veto implicava comungne Is
rimmcia a qualaivoglia privllegio eventualmente a ferente ails pane di medico
sienna per 0 vote (cdr. art 177 L.F.}
106
l'apertura di altre
procedure, in sostituzione
del concordato preventivo con cessione di tutti i beni, non rientrava tm i
programmi di No Greco tanto che questi, che pure nella face iniziale delta
procedura aveva aiutato i commissari governativi, a dibattirnento aveva
affermato che se d ministro avesse intrapreso in itinere in via della
liquidazione coatta anuninistrativa, -avrebbe impugnato d provvedimento avanti
all'autoritil giudiziaria amministrativa; •
nello stesso periodo comincia ad affacciarsi lipotesi
denominata "piano Capaldo", perchd da questi ispirata, di
acquisizione di 'tutto it patrimonio della Fedit14..
Sul ',unto ii tribunate riteneva di particolare interesse
la genesi e I'evoluzione dell'ipotesi di lavoro it cui incarico era stato
affidato all'avv.
E'
dunque a dir poco singolare the in epoca di gran lungs successiva, ciol nd
1996, Agrifactoring, in persona del proprio liquidatore giudiziale, doe, per pm
coincidenza, quello stesso prof. Floriano D'Alessandro cite era stato indicato
dal dolt. Greco al commissario Piovano per 1a formulazione del parere sulfa nec
essith o mono dells convocazione dell'assemblea a seguito delis perdita del
capitals; avesse prornosso un'azione giudiziaria volta al riconoscimento della
natura privilegiata dell'intero suo credito, sostenendo the a tutto concedere
la manifestazione del voto in assemblea sarebbe dovuta considerarsi frutto di
errore.
In reahi col passare del tempo le difficolti insorte net
a liquidazione di Federconsorzi in conseguenza dells contestazioni sollevate
dall'Avv. Lenexa e dell'apertura - di un procedimento
penile ben• avr ebbero potato far sorgere dubbi sull'effettivo boon fine Belle prospettive di rearm: non a da escludersi dunque the quests ed altre cause
intestate da Agrifactoring avessero in qualche modo la funzione di congelare la
liquidazione in mesa degli eventi, net tentativo di trvvare un nuovo equibbrio
sul versants di Agrifactoring, ove riconosciuta titolare di un ingente credito
privilegiato..............................................................................
Ma cis costituisce
pura teoria, poicld con una brads sentenvs II Tibunate di Roma aarebbe poi
reapinto in data 14-10-1998 la pretesa di Agrifactoring, rilevando cite it
credito non sarebbe potato considerarsi privilegiato e die comunque con la
manifeataziope del voto, non dovuta ad enure, it pcivr7egio sarebbe venuto
memo".
Saiveva al
riguardo ii tn'bunale: " Di east si fa cenno in documenti risalenti ad
epoca ben anteriore ally sus formate prone.
braid gib net febbraio i commissari governativi fanno
riferimento ad un'ipotesi Capaldo, sotmlineando in proposito la necessiti di un
intervenio all'eventuale assembles straardinaria.
Conslderato
cite 1'Avv. Case& solo successivamente aarebbe inviato ai propri
committenti la prima boaza di un poasibile piano, dove ritenerai cite
t'interesaamento del Capaldo fosse un btto assodato, immanerrte a14 procedcua, a
prescindere dada strategic the sarebbe stata in concrete) adolpKa.
Inane nel matzo i commissari, mentre da un lato
acrivono ufficiatmente net ltbno Belle proprie
riunioni di aver autorizz to Locatellli ad interloquire col Capaldo,
dail'altro
107
Casella, -che
al'inizio aveva ricalcato il progetto politico del ministro Goria, ma,
alla fine, si era modificato perch6 era stato ftnalizzato solo all'acquisizione
del patrimonio Bella Fedit ad un determinato prezzo".
annotano the il Presidents Greco avrebbe ritardato 1'omologa fmo ad
ottobre, per attendere la catch's, il
die, a lino giudizio, avrebbe impoato di accelerate le vendite"•..
Ossavava
in particola e ii tribunal "Va pre o die ogei i potosi fine ad allots
formulate, a .condncime.da quells di eostittrdone di una societi di
credited evocata chi Minist<o Gbria, poatulava 1'unanimiti del amend e il
conferimento dei c redid per. la partecipazionealPiniziativa.
Angora
-nel maggio del 1992 i o isms governatiivi, prima the il piano C apsldo fosse
ufficialmente presentato, annotavano die sarebbe state necessaria'un'offerta
proveniente dal 100% del credited (o quasi) ovvero un'offerta al tamale ac
ompagnata da offerta pubblica a tutti i creditori, impliante la posarbiliti di
tonferimento dei credit
Oibene 1'Avv. Casella mc1
matzo 1992 inviava al prnpri. committente una missiva nella quilt illustrava le
line di un *nubile piano, concemente tanto il concordato Fedit quanto quello A ing, a dimostrazione del collegamento
=ideate tra le procedure. In particulars Si muoveva dall'esigenza die la
liquidszlne fosse rapids e.che nil fratte mpo fosaero impediti
"travasi" di attiviti da una masse areditoria all'altra.
Si esaminava quindi 1'ipotesi dells c ostituzi
one di una nova societi e del conferimento ad essa del coati, da utilizzarsi per l'acquisto deI bens.
Si
rrlevavano al riguardo numerose difficolti, primariamente
amnesic
alla diffidl valutabiliti del c redid, a fringe
ddll'inc
erten za dei crediti vantati dale due societi verso i
consular' again.
Inoltre si
osservava the non sarcbbe state poasibllc alcuna compensazione as credits verso soggetti in bon's e debits verso procedure, con la
conseguenza die i crediti co nfetiti sarebbero dovuti assert a loro volts
ceduti o fattorizzati.
Piuttosto si
proponeva la via deli'assunzione del concordato, prevista per fi concordato
falimentare ma ritenuta applicabile anche a quello preventivo.
La nova societal,
formats del maggiori creditori, avrebbe dovuto dunque rendersi assuntrice dei due concordats, ;Ruche una data pacentuale di creditors sal fosse dichiarata disponibile a cedere i propri crediti ad un prezzo
corrispondente, pro quota, a quello realizzata attraverso Is vendita dei beni
acquisiti dal concordato, dedotto I'hnporto dei crediti privilegiati a italic
spew in peons.
La social avrebbe poi dovuto offrire ai caeditori non adeuenti
all'iniziativa il pagamento, se del taco dilazionato, di usa percentuale dei
Iota crediti, variabrle tra i1 40% e Is peaoeatuale indicate dal commit sado
giudi isle, giustifpadosi 1'evendrak ridntione' riepetto alb quota
atimata dal commissaio con la ccrtezza dell'impegno, all'uopo
Non v'e d ubbio
the una sigma sohadone, pur non pacifiamente amnrissibile, avrebbe oonwnque poteuo soddisfare una pluraliti di a sigame, a
cwminciare da quella di assicurare tempi
rapidi e pima Marti di welts da pate di tutu i creditor -garantiti dal
pagamento di una percentuale minima, comunque superiors al limits di kip. -
Ma in reahi, all'essto dell trattative intacorse trs
i soggetti interemati, it piano avrebbe ass unto ben diversa fisionomia.
It 22 aprrle 1992 l'Aw. Casella inviava at prof.
Capaldo um berm dells poasrbile missiva deadnats agli otgaoi dells
procedural.
Dalk diffemme intaeonenti ua la bona e Is
versions ufficiale die sarebbe state ediettivamente invites 11 27-5-1992 1 agevole desumere
gil intendimcni i dei proponenrti.. Nees prima e non sells econds cormipsiono iufmti rlferimend al "r1aaretto
e alb tie traiarazione ell siatema ski Consarzi Agrari Provincials, in mode dal coerservare e
rivitalizzsre stnementi idonci di consulem
a di coopeazione a favors
degli agricaoori, in una p va di
solidarieti a di salvagmrdia di pubblici internal, in siatonia con gals
orunt:amend manifeaatisi in cede gove
rnativa" ed encore solo walla prima t proms b possebilitl di
aggitntgere die il prezzo proposto "i alb stato suticiente a
garantire
II "piano Capaldo", nella sua ultima stesura,
aveva suscitato le critiche non solo degli ex commissari governativi ma anche
dello stesso ministro dell'agricoltura.
II prezzo offerto per l'acquisizione del patrimonio
Fedit, deciso da Pellegrino Capaldo, non era stato frutto di elaborate stime
risultando the questi aveva dato, a tecnici dells Banca di cui era
presidents, I incarico di elaborate varie ipotesi the, tenendo mute delle spese
in prededuzione e dell'ammontare dei crediti . privilegiati, deterniinassero
1'ammontare dell'offerta in relazione alla percentuale di pagamento dei crediti
chirografari.
Nello stesso periodo si palesava I'interesse di No Greco
alla definizione della procedura esclusivamente con la vendita in blocco di
tutti i beni della Fedit ai partecipanti al "piano Capaldo".
La conclusione del tribunale era frutto di alcune
circostanze. emerse a dibattimento16.
l'integrale
pagamento dei creditori privilegiati e in prededuzione, nonch6 I'attribuzione
ai creditori c hirografari delta percentuale di
cui all'art 160 LF .. ".
Pertanto
gii net mesa di aprile, contrariamente ells aspettative dei commissari
governativi, era state scartata
I'ipotesi di una societal formats attraverso it conferimento dei crediti nomad quella di uaa societal disposta ad assumere tanto
it concordato Fedit quanta quello
Agrifac Loring, ed era residua's l'ipotesi Bella costituzione di una societal
formats dei msgginn crediton•con c le detem into, aperto alla partecipazione
degli altri creditori, e destinata a rendersi cessionaria dell'attivo di Fedit
ad un dato prezzo..
D'ahro
canto risulta chiaramentc the i proponenti non intendevano garantire n~..il
rispetto di perc entuali minima in favore dei chirografari ne
effettive proapettive di rivitalizzazione
del sistema dells cooperazione a favore degli agricoltori".
u Scr
veva U t: sale sal past= "E' penaltno atgadgartivo osier ware
come um siffatta iniziativa, die par determine una press di distanz• da pane
degli' ex -commissari, non fame valsa a ridimensionare l'interesse del
Presidente Greco, it quale, proprio come promesso, avrebbe depositato la semen=
di omologa a ottobre, dopo aver atteso la forte dells cordon, e in data sentenza non solo avrebbe
rilevato la suasisteaza delle condizioni ii per I'omologa, ma avrebbe anche f
tto =no dells proposta Casella.
In6tti
i commissari avevano da tempo nominato una
commriasione avente it compito di venficare i
bilanci di Federoonsorzi del
'uhimo quinquemuo.
Si trattoria di una moult da un lato
doverosa, a fronte dell'azione di responsabditl da talumo
intrapresa
condo i prec edend amministratori, e dall'altro scivolosa, giacchd riachiava di
pone in lute In cattiva pregressa geatione e 1' ilitI deft contabilitil, cis due avrebbe pro far venire meno le condizioni di m volezza c di corona
tearda deft contabilith necessarie per 1'omuloga.
Orbene,
in tale proapcttiva, In nominal di un ulteriore tomponeate deft commission da pate degli organs della
procedura non avrebbe potato the agevolare it diffaimcnio del[e conclusion: ed
in effetti, in conseguenza della nominal del pro£ Carbonetti, avveauta nel.mese;d i maeggio del 1992, i lavori della oo®misaiooe si sarebbem protratti fu a at norm del 1993.
at volts
delineate un 'Marion collegamento lo sviluppo favorevole deal procedura,
incamminata incluttabWsenie verso Is vendita in blotto, e
it
Pr a
Greco, the fungeva da giudice delegato.
Lat
decisiva.riprova di tit si trae daft vicenda, in apparent' insignifrante,
ms.per quest Canto pih inquietante, delt'istanza del 27-5-1992, presentata al
dot. Greco dai commissar governativi.
Costoro, pur avendo compneso quale pnga stave prendendo
la procedura e valutat l'opportmiti di "uscire in bellezza", dovevano
pur sempre approvare un bilancio chi avrebbe saacito la peudsta del taphole. .
Easi
si poser* dunque fi problenm se far luogo o meno ally convocazione di
un'assembla ai fins dells means in
liquidazione della Federconsorzi.
Si is gii vista in precedenza come dopo qualche oscillazione
essi avessero deciao alla fin' di
rimettersi ally decision del giudice delegato, inoltrandogli l'istanza con la
quale, put prospeuando di non ritenere necessaria la convocazione di
un'assemblea, chiedevanc nondimeno 1'autorizzazione del magistrate per
l'eventualiti the gnst'ultimo avesse inn= reputato doverosa l'assunzione di
provvedimenti liquidators.
Peraltro contestualmente all'approvazione del
bilancio essi si dimisero dall'incarico, ritenendo esaurito f loro con>pito,
per cui non si interessarono pin dells risposta del dots. Greco.
Lo stead 27-5-1992 veniva ufficishoents presentato it
piano Capaldo.
In questo modo venivano ad
intrsecarsi due diverse situazioni: da un lato si esauriva is prima Ease del
commissariamento con le dimiasioni degli original commissari, the avevano
condotto Pederoonaorzi all'ammissioae al concordato e the tra molteplici difcolti
l'avevano gestita per circa un anal; dall'altro si delineavano gli scenari
futuri della procedura, implicanti 1'omologa del concordato.
In tale qualm fl Presidents Greco, due, avendo atteso Is
cordate, aveva moatrato di ritenere
1'omologa un approdo auto, essendo altrimenti an fuor d'opera qualaiasi
indugio, ai tout alone mans 1'insidiosa istanu dei commissari, incentrata suns
ne ccasiti o mono di provvedimenti liquidatori in 'pendenza di concordato, Is
quale avrebbe potato
9gW progetto‑
Il
problems non era tanto quelb puramente accademico deft necesaiti di
un'asaemblea, quanta quello di scongiurare b denuncia ufficiale di una
situazione fiinanziar a tale da impome ptovvcdimenti liquidated.
Ed invent in sede di asseambla si sarebbero
potud profilare g ravi contrasti to i sod, i Canard Agrari, non tuns nelk
medesime condizioni.
Ma inside ben raggiori sarebbero potute annidarsi net
fatto the Fcderconsorci gii si trovava
in steno eg
commissariamento, in quanta fi Ministro aveva a suss tempo ntem:to di dover esacitare i poteri a lid demandad, coaicchd
sarebbe unto coerente due b steam Ministro
decidesse di dispone antonomamente la mama in liquidszrone, dando cost corao, in vise di quanta proviso daft legge 400175, ad ua
macadam di liquidazione costa ammmiatrativa.
Per
proprio convincimento, espresso in Are cueoartanze„ fi Preside me Greco
mostrava di candividae l'opinione di graati, andie in pendenza di
concordato preveativo, riuenevano
neccuaria V concomitance deibera assembleare di =ma in liquidazione.
110
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Ed allora
qualsivoglia sus prommcia sarebbe potuta risukare assai paicolosa, per lo memo
fino a11a sentcn di omologa, allorchh la.procedura di concordato avrebbe
assunto stabiliti ed ogni doglianza si sarebbe potuta se mad dedu a con
l'impugnazioae dell* aentenza. I1 risultato di tutto de fu the per intanto II
dots Greco amine di p ovvedere.
Quando net mese di
luglio E nuovo commissario Piovano, avendo appteso dell'eaistenza• dell'mtanza,
si prese tb al magistrato per chiedere lumi, II dolt. Greco Is estrasse dalla
borsa, ptiva di atteaaziot i di avvenuto dkpotuto, e slick
restitul, aeaompapando it geato con la Sane:
"bans riconsegnata istanza rituals" e sollecitendo II commissario a
ripresentarla in future), mrredata dal parere di un esperto, the egli steno,
come detto, indict net pcoL Florian D'Aleasandro.
II dolt. Piovano,
is ad auendibilith sal panto it indiscutibile, posto die to stesso Greco, dopo
aver aostenu$o nd torso del primp interrogatorio di non rioo rdare
1'episodio,.in una sum:saiva dneosanza a anche al dlbattimetno In ha nella
soaanza.conformiseo, prose atto di quanto indicalogli dal mho e
formula ricbiesa di paten al proL.D'Aiessandro. it quale solo net mese di settembre
deposits tin propdo elaborate, conte nente una . data risposta al quesito
proposto.
Ma a: questo panto
Is causa di omologa era ormai stata trattenuta in decision a lot sentenza save per essere pubblicata ne in futuro si suebbe pia posto it problems dells convocazione dell'assenablea.
On, se 0 dolt. Greco
preferl non pronunc iarsi, cis significa the avvertiva un peericolo,. i1 the val quanto
dire die temeva di non poser giungere all'omologa.
D'altro canto un siffatto
timore pus spiegarsi solo in quanto 1'omologa costituisse per.lui
un obiettivo programmato e auspicato, cis the certamente non
pub final rientrare nella fisiologia dell'macizio della funzione giudiziarat,
neutra nei find. • - • Ma se
II dolt. Greco tendeva all'omologa, altrettanto dove dirsi per ii prof.
Capaldo, it cui piano in tanto avrebbe potuto attuarsi in quanto it concordato
averse seguito 11 suo torso. La convergenza di interessi tra- i due
non rappresenta, come si Z visto, una noviti, essendolasi gih riscontrata in
ogni fase e permanendo anche in quests, in cu i pure i commissari uscanrti
avevano assunto una diva= posizione.
Sennonchi it doff. Greco non mirava solo
all'omologa, bend pith propriamente alla vendita in blotto, esatamente come ii Capaldo.
Quest'ultimo per sus stoma ammissione ebbe modo
di incontrare, unitamente aIl'Avv. Carrells, 0 dolt. Greco prima dell'omologa,
per illustrargli i contenuti del piano. Tenuto conto delle fasi del giudizio di
omologa, l'incontro dovette avvenire tra II giugno e II luglio del 1992.
Grime, in quo! medesimo lasso di tempo II
magistrato ebbe occasions di chiedere al pro£ Carbonetti un padre sulfa propose
di vendita in blotto e sulfa congruith del prezzo rispetto al valore di slims
del patrimonio.
11
prof. Carbonetti, cud la proceduea aveva fin dal mese di maggio fatto ricorso,
sia quale aomponente dells catnmissione incaricma di esaminare i brand degli
ultimi cinque anti prima del nto, • sin quale esperto in malaria bancaria; onde
ottenerne tut panne sidle modaliti di cession della Banco di Credito Agrario di
Ferrara, mice a disposiziane del magistrato due brevi relazioni in data 30
giugno e 22 luglio 1992. -
Nei the.* pond, cold gtralifipbi.daBo
stesso redattore, II predeuo si diffuse nd primp caso sal rapporto
tra i valori di Mats* attrt'buiti al paariamnio e II pneao indicant tells
letters dell'Avv. Caadla, e nod se condo sal rapporto tra lo stesso preao e
Ia.slima coutenuta nella relaziooe del commissario giudizhde.
E' essenziale notate non tanto it contenuto dei
due pared, quanto I'epoca, auccesaiva alto preaentazione del piano, coma all'incontro intervenuto
tra II Capaldo e II Presidente Greco ed
antedate alb semen= di omologa.
II significato neppur troppo recondito di tali fatti i
the it dolt. Greco, Dine a voter giungere all'omologa, avrebbe voluto tiovate
i! modo per pronunciusi gii in quetla cede a favore del piano Capaldo, di cui
aveva a suo tempo atteso I'ufficialhmazione, ma si trovava in difficolsi a
canna dell'enorme divario tm le afro.
E d'altry canto 0 magistrato non avrebbe potato
deprimere la valutsaone dei beni, giax6E altrimenti avrebbe torso II rischio di
ritrovarsi senza 0 40% per i chirografiri, t rio per I'omologa, tanto pi0 the
in base alit ultimo valnbzioni del oommissatio giudiziak l'importo dei aediti privr'egiiati
era sate potato cautelativamente a are 400 m iardL
La stessa sentenza di omologazione del concordato
presentava alcune singolariti.
Osservava sal punto il tn'bunale che con la
sentenza di-omologa il tribunale tendeva
a smussare alcune asperiti formali come la regolaritit nella tenuta delle scritture contabili intervenendo quando non
ancora. era stata depositata
la relazione dei commissari incaricati di verificare la
correttezza dei bilanci- - delta Fedit; .
.
non teneva conto della mancata elencazione analitica ed
estimativa dei beni e 1a mancan7a di
un inventario;
dava atto che con la scelta del commissariamento
si era, di fatto, sanzionata la
precedente gestione di talch6 sui commissari governativi non sarebbero potuto ricadere le conseguenze della precedente gestione
senza tenere conto che it concordato
preventivo costituiva solo una delle vie di sbocco della procedure;
Di qui la swim di
un parere non troppo impegnativo, ma costituente all'occorrenza un punto di
riferimento.
E cite quei pareri avasaero avuto in concreto
una funzione b dimostrato dal fatto the alcuni passi dells water= di omologa ne ricalcano
pedissequamente il contenuto.
. Ma in tale prospettiva sorprende non poco the quegli
appunti non fossero stati portati a coaoscenza degli altri membri del collegio giudicante " e neppure fossero stab
espressamente citati.
Decisamenre
aWrmante b poi ti fatto the i pared non siano stab successivamente rimennti tra gli atti dells procedure, ma traamesai al P.M.,
venuto a conoscenza di essi dale annotazioni
relative alb liquidazioni di con:penai ai consulenti, dal commissario
giudiziale proL Picardi, cite
disponeva di una aua copis.
Tutto cis dimostra
the esai avevano una funzione per coal dire domestics, in quanto destinati a
costitmre, solo alt'0000rrenza, un supporto motitiazionale ad hoc per una decntione non altrimenti suffrageta.
Orduaque, an ti Presidente Greco, af'inizio disposio a
soprassedere sn a cuni asps ti problematici di carattere formic, cite avrebbero
potato octane all'ammiasione al concordato, a succwsivauwate mostratosi favore
vole ad attendere >a Cordate, ors si poneva ii problems di colmare il gap its i valori, cif) significa,
si nbadisce, dw eel. non mirava di cab a 66ersrai del peso di um
procedure acomoda, ma a rage cds determinato e progtammato obiettivo, the Si di food
di quells proccdtrra non sarebbe stab pangwbilc.
Cad vanrto incquivocamente apiegati g subitaneo interesse del magistrato per it piano Capddo, cod pow entusiasticamente accoho dei commissari
usxnli e dalb stow praidente di Coldiretd, On. Lobianco, e it suit aform, coevo
all's con
l'intaessato, di create aeppur impropriamente condizioni favorevoli al 'accoglimento
del'offata'.
112
dava atto che con la nomina
della commission per la verifica dei bilanci i commissars avevano agito in modo
da cercare di ridare funzionaliti alla gestione senza rendersi conto the il
concordato preventivo . era stato richiesto dopo appena un mesa a mezzo dal co nto;
affermava, facendo propria la relazione di stima
del commissario giudiziale, - e
apportando ad essa minime variazioni sull'entiti del patrimonies, die con il
concordato preventivo ai creditori chirografari sarebbe . stata .ripartita una
•. percentuale non inferiore a170%;
non venivano indicate, se non in forma larvata,
le modaliti di liquidazione del patrimonio pur facendosi riferimento
all'ipotesi della vendita in blocco che avrebbe fatto risparmiare tempo e spese
e si faceva cenno alla proposta dell'avv. Casella definite una mere ipotesi di
liquidazione da coltivare . insieme a quella di una gara pubblica;
non vi era alcun cenno alla congruiti del
prezzo;
'era
stato nominato liquidatore del patrimonio la stessa Fedit;
era dato al commissario governativo in uno con il
commissario giudi7iale, I'incarico di studiare un piano di dismission per
cespiti.
• Da tali elements il tribunale deduceva die Is
proposta dell'avv. Caselli non era accoglibile perch6 con essa non si
soddisfacevano i requisiti di legge in ordine alla percentuale di
soddisfacimento dei creditors chirografari anche perchi nessun tentativo di
cercare nuovi acquirenti era stato fatta, n6 era states tentata la via delle
dismissioni parzialii7.
17 Scriveva
sul punto g trlbunale: •Ora, In mamma ricers di nuovi acquirenti,
none e la manifestant iraeazione
dei proponents di non aninentare qua! pram, dace per
rinultare rivelatrux: cans India
infatte che g diffeiimentD dells acelta defnuriva fu null'altro the
am eacamalage, volto a far al die I'accoglimento della proposta non
condizionasse l'onto del giudizio di omologa.
113 (
II tribunate proseguiva, poi,-1'analisi degli
atti successivi alla sentenza di omologazione del concordato ed in particolar
modo soffermava la sua attenzione sul provvedimento del tn'bunale di Roma, in
data 233.1993, con cui eta autorizzata. in vendita in massa di tutti i beni
dells Fedit alle condizioni indicate nella
letters di intenti presentata dall'avv. Castilla e suns‑
.. natur* -e. struttura dell'atto quadro con cui fu data - pratica
attuazione al- . decreto dl autorizzazione ails vendita in massa del been delta
Fedit.: In ordine al primo atto it collegio osservava che it provvedimento.fu
preso:. malgrado 1'avv. Casella non avesse dato sostanziale risposta alle
richieste dells procedura, the all'evidenza aveva riscontrato una discrasia non
motivata, di chiarimenti circa la formazione del prezzo offerto rispetto al
valore della massa dei beni; anzi apportando alla originaria proposta correzioni
peggiorative;
senza che fossero tenute in alcun conto i rilievi critici
del commissario governativo e di quello giudiziale, it quale aveva suggerito
corpose
Cab
pub non significa cite una siffatta strategia, put abilmente a'tuata e
ovviamente avallats dallo stesso
Presidente Greco, mostratosi ben coumapevole at dibattimento (e non si sarebbe potuto immaginare il contrario) delle
differenti conseguenze derivanti dells mancand' di ua patrimonio sufficiente e
dal mancato raggiungimento a vale, cioe net cored della liquidazione, dells
petcentuale ficklest'', non sia affetta da rllegittimiH.
Infatti
tulle le determinazioni sulk modaliti dells vendita, coeve o meno alla
sentenza, non si sarebbery potato
discoeune dal parametri di legge previsti per l'omologs'e dagli specifici parametri utilizzati nella sentenza, tanto mono net caw
di una vendita in mama.
In
quota, node inoltre, nonostante g6 sfoezi interpretat ivi a favore delta
scelta, contenuti in a cuni peal
acquisiti agli atti, a noaostante tahmii precedenti conform di giudici di
monk', concanenti situazioni asesi
diverse, non pub non rimarcarar I'incongnritit del conferimento at debitore di uua atcarioo the postuls it pe seguimento
fiduciario degli interessi did credilori, okra cite di quello pu bblic istico,
comu nque sottoso alla procedura, all'equ a riipartizione del riavato.
(Sit vale tanlo pia
nel aso di specie, in c uui si trattava di
cedere
um pstrimonio vasto ed eterogenco.
Nd sacebbe potuto soetene si, come inve a 5r
fatto, cite In nornina di Fede coasorzi come liquidators a In venal" in
blotto fossaro idonee ad assicurare um enorme rispsrnuo,
case in prima,
al mancato comueaso si
Iiquidatori, giacchf la procedura, a muss delle lid pe'denti a Belle eontpleeudti4 dells gestioue, avrebbe avuto comrmque ua diepcndioso decorso, graffito fra Pahro dagli oneri per il person
ale.
In pralica la seaters di omobga segsava la via ed era una
via send' ritorno.
Ma in fordo a quells via ad attendere vi era solo a,I prof. Capaldo`.
114
.:..., .~,a -,......... o.. .b, ............... 2.+ ,s,,,– ,..
modifichc, n fu accertato
lincidenza delle proposte di modifica da questi suggerite;
senza
the fosse data risposta, benchi le osservazioni fossero state fatte alla presenza del giudiee delegato, all'obiezione di un membro
del comitato dei creditori it quale aveva
sollevato lincompatibiliti di due dei
membri. . Sempre secondo ii tribunale, anche il provvedimento- - del 23.3.1993
presentava -singolariti,.con violazioni delle norme in materia dentate, che inducevano
a ritenere che si volesse ad ogni costo addivenire alla vendita di tutta la
massa del beni alla cordata rappresentata dall'avv. Casella18 a cis in contrapposizione al comportamento,. rigido e formic,

D'altro canto con
il provvedimento del 23-3-1993 si definivano le vex* modalitI della WMdazione,
ad integrazione di quanta disposto in sentenza, con la conscguenza the i
parametri delineati in queat'uldma non sarebbero pomti mare diaattesi da un
prowedimento the all'omolaga si a rrelava fimzianaimente.
N6 rileva it facto
the in lira di.
pnncdpio il concordato non sia soggetto a •revocazione nel casts in car
non venga eiettivamente distrabuita ai chirog<afari, a seguito dells liquid
ne, in percentuale minima del 40%: infatti un costo b prendere alto dei ric*vi
in
concxeto ottenud ed un altm, ben diverso, t precludere
fin dall'inizio opal pe iliti
di
nealizzare un niaultato migliore. •
In moms, avallando
la proposta Gpaido, il Tdbunale viola it combinato disposto degli acct. 160,181
e 182 LF., eneando a priori e senor akama stain giustifpnone le candizioni
perchE in cede di concordato non fosse a ata Is massima perc ntuale pansibi e e
apple quells minima presaips.
Non pub d'altno
canto value I'es+cetmotage dells surrettizia done dells fare deU'omologa da quells dell deintiva
definizione delle modalitl di liquids:done, sumo die In stemma menzione in made di omolop dells proposes
Casel a fiasco per rivelare una
strategics preorduaazione, is assents di qusiaivaglia sooeeasivo teatstivo di
trovare propate commend ed a frame del progn:saivo peggioramento del contenuto
economico di quells Imposts, tale da non cammttire neppune it ram data
paranoiac del 40% per i chirografari.
Ed in teatd delle due Puna.
115
O
effettivamente it valore di mercato del patrimonio era insufficiente ed agora
se ne sarebbe dovuto prendere alto ai fini dells detaminazioni di competenza
del Ministro o dello ateaso Trlbunaie
fallimentare, oppure quel patrimonio aveva un valore ben superiors, it the avrebbe comportato deterninazioni assai diverse a
tutela dell'intero ceto czedborio.
Si bath ancora cite le
argonnentaziaoi addotte dai Tamale net decreto del 23 -3-1993 al fine di
colmare fi gap risultano improponini i, poichi prive sul piano probatorio di re
ale gin oae e Waste an mere congetture, in aseeu di qualsivoglia valutazione
peritale circa Ia dinamidie in come ed ii loco aignifiato nonch6 circa 1'efli
ttiva praticabiliti di una vendita in blocco.
N6 potrebbe dins the i proponenti avessero offerto validi
appigii, nulls di concreto e di preciso eateado mg state allegato,
se si prescinde da talrme consideration assai generiche . edcvaneaccnt,
oouteante none noraaiva del 28-1-1993.. .. .
Per condo fi
Trnbunaie disponeva di valntaziona di aegno opposto, avendo II Dario siv#agilt ea..g cieato_ eel perwe del febbraio .come la, nisi :_del
tueresto.01mo1iliare non si pro s come un date tale
da' rivesare sulfa- procedura cor~egiienze
necessariamente negative.
11 paten del comitato dei
creditors, of to che'infidato dal confitto di interessi, appariva invece fondab, sotto vans profrbi, su valutazioni
superfieiali o addirittura surmenizie, come tali qus ifipme, in buona soatanza, anrrhe
dal oomndseano giudizaale.
Baba del reeto agli oc hi
fi fatto die si fosse addivenuti ells vendita in.massa, scum aver: in alcun
modo valuate is concrete fiathbrlith a convenienza del piano di vendite
frazionate gil elaborato dal commiseario govemativo Piovano a addirittura aeon
aver proceduto a qudl'asta the pun era state evocata nella sentenza di omologa,
quasi the Is cessione alla oordattpromossa dal prof. Capaldo fosse una
soluzione obbligata e priva di alternative.
N6 potrebbe value it
semplice fatto the nessuno eel frattempo si fosse fatto avand , nonostante la
notoria pendenza delta proposta dell'Avv. Caulk, giacchb sarebbe stab compito
degli organ dells procedura cream con ogre
mezzo ed anche con la dovuta pubblic ith in
Italia e Wester() le condizioni propizie all'affacciarsi di offerte a
ntagoniste e concorrenzialL
L'ioteaogativo principe the
allora ci si deve porre t perchi mai, nonostante Is mancanza di chiarimend sul
contenuto economico dell'offerta e nonostante la sua evidente e progressivamente ancor pit marcacata inidoneitl ad
assicurare almeno fi pagamento del 40%
dei =edits chirografari, dovesse comunque accettarai la proposta Casella e
dunque procedersa ails vendita in blocco a quel determinato pram, rinunciando a
priori alle possibfiit6 di =limo riveniend de vendite frazionate.
La pretest flessiibi its
dale norms the regolano la procedura, in concreto ualizzata per giustifiare la
scelta dells vendita in blocco, in realdl fortemente conaoindiata, sarebbe
polite ancor meglio sperimentarsi con 1'attuazione di un congas) piano di
cession, hbera dai condizionamenti formali tipici dells procedura fallimentare:
se I'avvertita spinta innovativa fu intesa unidirezionalmente, cis dipeae
dunque solo dall'esigenza di assecondare l'intsreeae dei proponenti, anche a
costo di forage le norms.
Non 6 del resto an caso die
quella iewibrliti fosse state riscoperta solo con b sentenza di omologa, dopo die nella prima fase it Preaidente Greco
aveva mantenuto un atteggirmaento a dii
porn rigoroao, anche a casio di
pregiudiare
irrimediabibnente Ie social partecipate, di fatto riducendo al ninimo i ass di autorizzazione
ails cessione di cespiti, pun ridiiesta a gran
voce e a pit riprese dai commiasari govemativi, sempre rimasil acme risposta,
perfino dopo die net matzo del
1992 it Fred dente aveva aegnalaio la propria intenzione di attendere Is
condata, coat mosirando di non essere in fin dei coed hoppo interaeato ado
celeritL
D'altro canto non vi era la necessit6 di accogliae per
forza di case proposta Capaldo. Una calla vaifiatane, alb Nato degli atti,
l'inadeguatezza rispetto ai valori pas imoniali recepiti Delia aeaasnza di omologa, cosdtuente la Legge
base dells procedure, ben si sarebbe
points paoodere um strada divensa, edtrc to
nspedendo 1'offwta al minas e, coal
ratio a modifard.
In teeth rl asatems defile vendite frazionate
avrebbe determinate m prolungamento dei tempi ed un armaento drib spew: ma si
traitave pun aempre del fisiobgica sviluppo di ma procedura c0000rsuete, die,
si bads, non avrebbe dovuto avers dteriore torso Bib per transom limits di
forma e•aoatann.
![]()
tenuto fino ad allora nei confronti dei
commissari governativi the avevano preferito dare le dimissioni non riuscendo a
continuare proficuamente nel loco compito ovvero erano giunti allo scontro
diretto con la nomina
dell'avv. Letters
In ordine all'atto quadro, autorizzato dalla
procedura a stipulato in data 207.1993; tn'bunale osservava che non aveva c ostituito elemento meritevole di.
considerazione negativa d fatto che la societh, pur avente ad oggetto esciusivamente Is gestione ed it
realizzo di quarto provenience dal concordato Federconsorzi, fosse costituita
solo dai maggiori eseditori e: che in concreto ne fosse preclusa la
partecipazione agli altri, .stante l' insostenibile aggravio derivante dal
conferimento di nuovo capitale di rischio e dalla sottoscrizione di
onerosissimi patti parasociali implicanti la disponibilith di ingenti
finanziamenti pro-quota; in particolare non aveva suscitato allarme che della
nuova society non facesse parte Agrifactoring the della Fedit era la
maggiore creditrice e che era impossibilitata, stante la
Inoltre
va rimarcato che nelle vane proposte dell'Avv. Casepa non si era ma correlate
1a cxssione atla stipula di un unico auo, ma si era
sempre prospettata I'eventualitI di phi atti e perfno quells del conferimento di mandati irrevocab0i
alla Ada. societal, 0 the avrebbe comportato 0 protrarsi della
procedure per un tempo non _ agevolmente propunniabile.
Per converso andie net caw di vendite frazionate
sarebbe potuta assicu arsi•una maggior rapiditi mediaide un oculato
accorpameato di bed, del resto prospettato fin dall'inizio, sopn+ttutto con
riguardo aghi immobili, dai consulenti nominal dal Tnlbrmale. - NE pub
sottacersi the,
a data del commivario
governativo Pi ovano, net corso dei meal erano prvenute a costui avariate
richieste per una moltitudine di ccapiti, anche di gross* oorsistenn, II die avrebbe potato far sperare in un buon
realizzo in tempi ragionevoli. Quunto poi ale
spew, in teal del notevoie lisps ado non ha alms
risoontro, se rapporbta ai valori in gioco in quests gigantesc a procedural.
Non t un c so clue fin dall'inmo fosse stato programmato
un importo di spew e di open ripartib in pia anni a clue a distanza di tempo in vendas in massy non. a
vesae ludo in modo drastico riapetto al tootle, peraltro ancora contenuto ciao
Is provision original. In condusione deve ritenerai die l'autorizzazioae apt
vendita in mama rappreswtb per in procedura di concordato preveotivo un
gavtasimo wbrr% poiche Ieghtimb, in violazione di legge, la
aueceasiva =done di sued i beai spa a s renda social ad un prezzo
puramento teorico di 2.150 mtliardi, in realti vistosamnte e iagicstifcatamente
info:lore all'effettivo valore del patrimonio, coal come atimato, e comunque i ciente a quells data ad asaimuare ai
creditori l'eiogazione di una percentuale pan almeno al 40%.
117 Lit
sua ammissione alla procedura di concordato
preventivo, a prenderne parte per la assunzione di rilevanti riscbi.
E non era stato un caso, secondo it tribunate, the
la presidenza della nuova societal fosse affidata a
Pellegrino Capaldo a che del Consiglio di amministrazione facesse parte quel
Francesco Carbonetti che, solo un mese prima. aveva depositato it
proprio elaborato sullo state dei•. bitanci - delta Fedite che:neL-luglio
1992.aveva redatto due rapporti informali; suincarioo di No Greco, relativi al
rapporto tra prexzo offerto e -valore dei beni -da cedere e the tuttavia,
interrogando la sua coscienza, non. aveva -ritenuto sussistere alcun conflitto
di interesse.
Conflitto di interesse che era stato, secondo it tribunate, ben presente
a Ivo Greco it quale, unico ad avere un interesse, aveva fatto scomparire gli
elaborati presentati dal Carbonetti, pur avendoli utilizzati largamente nel
proprio provvedimento di omologazione del concordato preventivo, al fine di
gettare ombre sul suo operato.
In ordine al contenuto del provvedimento it tribunals
riteneva the fossero menitevoli di esame essenzialmente i seguenti aspetti
"l'oggetto:
Sul panto ii..gollegio
riteneva the vi era differenza tra I'oggetto, indicato nella proposta fatta
dalI avv. Castilla e quello indicato nell'atto quadro; nella prima si faceva
riferimento a tutti i beni indicati nella relazione particolareggiata redatta dal
commissario giudiziale Picard.' mentre nel contratto quadro venivano
pill genericamente indicati tutti i beni, comunque esistenti, alla data del
30.11.1991; si trattava, secondo il tn'bunale, di una anomalia sotto un duplice
profdo: quello, in assenza di un inventario dei
118
![]()
![]()
beni dells Fedit,
della individuazione dell'oggetto del contratto perche in esso si faceva un
doppio rinvio per it richiamo alla relazione particolareggiata the a sua volta
rinviava, sul punto, alle relazioni degli esperti;
quello dells indeterminatezza dell'oggetto non potendosi
sapere a quale cespiti si facesse riferimentoi9. . . . La conseguenza -fu, secondo . i
tribunate, che d prezzo rimaae. imttnutato... Walla
proposta e nell'atto quadro mentre i beni ceduti. avevano avuto un incremento
(non aveva rilievo I'entiti dell'incremento), net poteva . giustificare it
mutamento dell'oggetto la tesi sostenuta da No Greco dell'interesse dells
procedura all'accollo di tutti i beni in capo alla societi cessionaria perche
era lasciata alla facolti di questa ultima .di chiedere it trasferimento di
ulteriori beni se e in quanto di interesse della stessa societi.
le dilazioni o
rateizzazioni. .
.
Secondo ii tribunale, appariva evidente the d meccanismo della rateizzazionc,
peraltro contemplato fin dalla prima ora, avrebbe avuto 1'effetto di differire
I'acquisizione del corrispettivo da ripartire tra tutti i - creditori, net
contempt) .riduc endo sensrbiimente I'entiti del prezzo, dal quale
sarebbe dovuto detrarsi un importo
corrispondente alla fruttuositi del . , denaro net periodo intercorrente tra la
pattuizione e iI versamento _effettivo.
Di qui 1'affermazione che ii prezzo della cession era solo per questo di.
poco superiore a f.1.900.000.000.000.
le
detrazioni.
" L'elegaote traaazne de la mataia e le sue implic azioni sul
piano c ivilis6on non Sono ri evanti in questa cede came. deco lotto steno tr>'buoale per cni si soprassiede alla sua
trattazione.
II tribunale
osservava che nell'atto quadrat erano previste svariate detrazioni, corrispondenti al ricavo delle alienazioni gilt effectuate nel corso della procedura.
Tale previsione era totalmente ingiustificata30.
La natant giaridics e la struttura dell'atto
quadrat. -
Sul punto it tribunale dava atto, per quello che
poteva interessare sotto d profile :penale, the la natura deflatto
quadro era di. di6c hie collocazione, anche. se
emergeva come date certo la sus natura vincolante stabdendo esso un prezzo globale e 15mpegno al pagamento alle scadenze c
&nvenute, e
zD Scriveva
sal punto it trrbanale:" Nessuno in effetti ha saputo fornire un'adeguata
spiegazione di tale scelta, del tutto pretestuose ed a posteriori essendo risultate le argomentazioni del prof. Capaldo,
escusso sul punto al dibattimento.
Va infatti considerato che ti valore del
patrimonio era fiutto di una stima, per giunta formulate in termini
prudenziali.
A fronte di lib II prezzo rappresentava o avrebbe dovuto
rappresentare tendenzi almente un data
onto, junto per questo, secondo i proponenti, apprezzabie
nell'ambito della p .
Ma
quel prezzo, come sib gilt veduto, era stato formulato nella percentuale del
55% del valore stimato nella re/mime particolareggiata e dunque avrebbe dovuto e potato rappresentare nella
stessa perccntuale tutti i cespiti stimati, di cui si sosteneva esaere incest()
un reatizzo pari alla stima.
Se b
coal, non si vede perchd mai dal prezzo totale dovesse detrarsi t'importo
effettivamente ricavato delle pnec edenti alienazioni e non invece 'ma comma
path at 55% del valore attribuito nega .stima al cespite
gil alienato a c omunque una soma= percentualmente corrispondente al valore di
quel ceapite rispetto al totale.
E cib, si bath, non aveva una nievanza puramente
teorica, ma era destinato ad infuire senarbgmente sat valore
economico dell'operazione, in quanta dd 'cventuale surplus ricavato non avrebbe fruito la massy dei = Mori, bead
esclusivamente SGR. Ia cuoostanz= appare tanto pill significativa, se si
consider= the it meccaniamo detle de irazioni non era contemplato nella prima
proposta Casetla del 275-1992, ma comparve solo nella letter del gennaio 1993,
quando era mini chiaro the la procedura aveva autori a ate nelle more alcunc ce ssioni dalle quail
enrno derivati ricavi addirittura supeciori al valore di stint dei cespiti mamba
Ed allora is previsions dells deco one finiva per
assicurare ai proponenti un tucro ingivati&c ato, non pit legato
Wales tipica di un affare di quel were e neppure comegulto con Is
partecipazione auiva dells social, ma semplicemente somata) ai creditori.
II mcccanismo delle detrazioni era peraltro
destinato a produtre ulteriori, non meno gravi conseguenze per la procedura di
liquidazione e net contempo rilevanti benefici per SGR. Infatti, dovendosi
computare le detrazioni diredamente sulfa prima rata (e non sn qudte
successive) ed armada II lord ammottare superiore al'impotto di quests, nulls
is society cesatonaris avrebbe dovuto per it memento sborsare,
mentre II residuo, produttivo di irrterasi, sarebbe state palate in detrazione
dills aeconda rata.
AII'evidente vaataggio per SGR faawa in tat modo
nacontro un'allarmante mascanms di liquiditb, naxssaria invece alla
Liquidazione per provvedere sollecitamente, secondo i plaid, al pagamento dei c
reditori privilegiati.
'lA _ `ti`•gx
.•" •~ 1. - 'hat' "n3a~s.
4`41i`5."tCF~`w•L3. 3-.'4~ 'Ra+-SR. ape~~ s3. .a asl.
a~, w~`.a a .. A3^1
. ,1g ,....................... aa.~'~. ~:~ ..1•Y o `° R :.., ,~ n: ..ti.v ,,~ . ~ ^i. 4,l. ... L.S^. .. , .,. ... -
contestualmente l'obbligo della cedente di. trasferire la
propriete dei beni facenti parse del patrimonio della Fedit a richiesta del
cessionario con le specifiehe modalitil da qucst'ultimo indicate.
La fonzione dell'atto quadro.
II collegio, dall'esaxne delle singole clausole
contenute nell'atto quadro, traeva g
convinciniento the questo
non aveva la funzione di. trasferire ad.tan
term acquiienfe Ia masse dei
lien delta procedure, ma
gitiffa di mettere a. disposizione del terzo
1'intero patrimonio della Fedit con lo scopo evidente di liquidarlo;
scopo the si concretizzava
nella privatizzazione della liquidazione determinando
una sorte di "cessio bonorum" di secondo grado, dissimulata attraverso 1'artificiosa nomina di un liquidatore
apparente, nella persona dello stesso debitore, volta ad espropriare la massa
dei creditori, a vantaggio di una sofa pate di essi, delle effettive
potenzialita di realizzazionen. .
21 Scriveva
incisivamente collegio:" Abilniente mescolate qui a alcune
clausole assumono a tal fine valore
decisivo.
L'atto
quadro avrebbe dovuto assicurare, a rigore, In cessione del patrimonio ad un 'soggeuo terzo, nell'ambito della procedure di
liquidazione affid:ta al controllo degli
organ a cis deputed.
Carrispondentemente esso
non avrebbe potato the regolare it trasferimento delle attiviti, in . ad la pioc edura avrebbe dovuto risolverai. . • Ma in real* al di ll dells prevision di
singoli e suc cessivi atti di trasferimento, era parallelamente aontempiata la posarbrliti per la societi
di indicate come acquirenti soggetti
diversi da no steam ovvero di ricbiedere mandati irrevocabili per la mats,
mandati al cui rllsacdo Fedacoasarzi era immediatamente obbligati.
C"ib
coneente di comprendere come la finatith dell'auo non fosse quells di regolare
la cxmiate dei ben in biooco, ma quells, amid divers:, di animate ad un sog gesso term,
d teodoo aequirente in bloeco, ua'ampia !them di szioae, deatinata in via immed
eta a tradursi nails seeps delle modality di adeorpimento
da pane del ceder' (una sort: di obese faco>dtiva con sceha rime= al creditore), e in via mediate
a risolversi aello svolgimeato sic et simpliciter di im'attivitl liquidatoria in pmprio, volta al
trasferimento dei cuspid ad alai soggedi.
Cad si
spiegs in particolare die, nonoatartte !'eactusione ddl'immediato effetto
trasiativa, la gestione dei beau davesae paaaare immediatamente alb social a
die appunto queat'uhima, prima ancora del traaferimento, poteme direttamente
pros urarai un acquirente, al quale trasferire i ben su mandsto o farli
trasferiie da Fcdaconsorzi.
121 v,`
La sorte del
dipendentL
La vicenda dei lavoratori della Fedit, secondo it
tribunale, era uno degli effetti
esecutivi dell'atto quadro alts confermavano la sua vera fmalita e cioe
A ben
guardare In fimzionc economico-sociale dell'atto quadro, apWarentemente mutuata sia da qudla del contralto preliminare die da quell
della cessio baaorsam di cui Wart. 1977 cc, ad certamente
l'avvicinava non fi trasferimento benal In mesas a disposizione,
anche su mandato, dell'intero patrimonio, era
solo quella liquidatoria, ate invocata da. chi dell'atto avrebbe voluto
riaffermare l validitb, non avvedendoel cbe per tale vl si aarebbe.dovuto
invece gamete ally aobaione oppoata.
iafati, oonatde amdo audit it fasts die Federa ai era; nit*
surrffitieiansante nominata
liquidators di se stessa (cam die non era stato nominato alcun liquidatore) e die Is
pretesa =alone in blocco non si sarebbe risolta "also aclu", c agevole concludere the 1'atto quadro era 'volto a sancire
la privatizzazione dell procedura di liquidazione, in pratia . determinando una
sorts di cessio banorrrm di secondo grado, diaaimulata attraverso
l'artifdiosa nomina di. un liquidatdre apparente e volts ad espropriare In mama
dei creditori, a vantaggio di una sola paste di into, dells effettive potenzialitb di realizao. Tutto questo si
poneva in contrasto con le norms deflate in materia dalla legge
billi
tare; oomportando l'effetto di rimettere la liquidazione nene mani di uia sog
getto non nominato formalmente liquidators a non soggetto al . controllo degli
organi della pmeedun ad dells massy del cxeditari, in
nome dells quale l'attivitil liquidatoria sarebbe dovuta avvenire.
In sostanza l'atto quadro si collocava non solo
al di fuo ri dei contralti tipici, ma anche at di fuori dal pur elastico schema contemplato per Is
liquidazione concordatizia.
L'aggiramento delle norms, insito nel mecanismo
escogitato, era tale da dar luogo di per se
ad una nullull diffiicilmente emendablle.
Sotto ii profilo penale una siffatta nullity
tuitavia non sarebbe stata di per se dlevante, se non si fosscro prodotti ben altri effetti.
Si
consideri fry 1'altro the ratio quadro veniva a realizzare quanto in precedenza
nelle vane lettere dell'Avv. Castilla era stato solo adombrato o tutt'al pith
sussnsato, sconfessando dal punto di vista strutturale t'idea steasa dell
vendita in blocco.
Ed Z
singolare the della stipula di un simile atto di carattere programmatico si
fosse fatto cenno gib atl'indomani dell'autorizrazione
resa dal Tribunale con it provvedimento del 23 - 3-1993.
A ben
guanine, quegli effetti benefici die, quanto a risparmio di tempo e. di spese, sirebbero potu i disccndere dally cession iatantanea del
patrimonio, sarebbero stied invece
vanificati dally previsions sia di una dente dilazione di pagamento, sia soprattutto
dall'esch>sione. dell'immediato effetto traslativo, the avrebbe imposto i1 m
ntenimemo dell struttura liquidatoria per un tempo in realtil indefinite, it
ditto in un quadro d i incerteaa derivante dale. lid pendenti,
attive e passive, e dalta sorte del cespiti non inchisi nell relaziane par ticolaeggiata, In cacti cession era stata Timms all voles
di SGR, e con
la consapevolezza the comunque iT carico degli oneri sarebbe in gran pane
dipeso dal custo del personals a non
dale spew procedural in seiiso strata,
Valutnndo
dal redo i fatti a ritnoeo, vs sottolineato come i trasfenimenti, in attuazione
dell'atto quadro, sarebbero poi per la gran parse avvenuti con it mecca idsmo
della diretta cession da Federcousorzi a teal, nasal pid vantsggioao anche dal
punto di vista fisale, e sarebbero stad drluiti in un hmgo lasso di tempo, a
discrezione dells cessionaria, non aasoggettata a neaamea precise 'cadenza e
Canto mono vigilanza.
Ed
allora dove ni"badirsi die I'atto quadro non garant iva at6tto d rispetto
di tempi certi, not Si p estava ad ameoondare I'esigenza di SGR di aapettare D
momeruo pia propizio,
per non graysrsi di beni (e del
relativi anal fieab") an non qua ndo fosse pasaibale l'immediata
rivendita.
CSb sipifica the le giustificazioni addotte a
sostepo di una scelta Canto innovadva non avevano un male coatenuto, mentre
Marro era I'abbattimaao del valore dal patrimonio.
122
~. ~rt v - --• ~•:a~1.`..,........................................... '•• `~;.. ,;~,.......... ~. 4. `: ~.—t. ,fir. .,.
-ti.~
quella di procedere alla liquidazione del patrimonio a
vantaggio di alcuni creditori e in danno degli altri creditori.
11 convincimento del collegio derivava dalla some del
personale alle dipendenze di Fedit22.
Su tali arm si awl modo di toraare, ma va per intanto focaliriata la
sostanziale inidoneiti detrains a soddisfare quelle esigeaze per le quail si
era ritenuto di poser sopramedere all' - i del
realiai'.
a Scrims* al rigua to fi : 'Ma a partire
dalla fast del Commis' ii
era eubito posto .
•
d problems di come far fronte al relativo onere, mirandosi
principalmente-alla riduzione. del numero del lavoratori in servizio. -
Poi era intervenuta 1'ammissione al concordato
con - cessione dei beni a di conseguenza si era in.concreto data per
tutti l'e ventualiti del licenziamento. Erano cominciate delle 'sanative.
sindacali, finalizzate ally prevision di forme di esodo inc entivato a eel
conteznpo all'adozione di misure a salgag ardia dei posti di lavoro.
Un
fondamentale accordo del novembre 1992, ooncluso
predso ii Ministero del Lavoro, provide cbe vane mitil di personals dovessero transitare in
Agrisviiluppo, adeguatamente rivitalizzata, o easere asamumte presso le c.d.
agenzie CBE.
Sul
piano politico si era frattanto cercato di trovare ma soluzione al problems e
si era omninciato 'a pensare alla
posaibilitil di ire graduale passaggio del
personale presso enti o uffici pubblici.
Sta di
fatto the, come gill rilevato, le confederazioni sindacali di maggiore rilievo
nazionale, eel memento dells decision pia
importante, concemente 1'autorizzazione alla
vendita in masaa, si scbierarono a favors, venendo altreai ricevute dal prof.
Capaldo. .
Tale passaggio appare cruciale per -comprendere
0 ruolo svolto dai vari soggetti impl icat i in queata vicenda.
In effetti dove
escludersi cbe 0 confronto sindacale potesse vertere ad prezzo offerto dalla
cordata Capaldo e sulk prospettive di realizoo dei cespiti..................................................................................................................... Ne potrcbbe alai pensarsi cite fosse state date
decisive rllie vo alb previst a assunzioae da - parse delta coatituenda societi di 60 o 70 dipendenti di Federaonsorzi,
nuuaero all'evide nza irriaorio
rrapetto al gruppo di Iavoratori rte. Vanno invece conaiderad gli sforzi fatti sin dai
prins commissari, cbe di db avevano fatto meaaone gib eel rioorso per
l'arnmissione alla procedura,-sia dal dolt. Piovano per dare una concrete base
organizvativa alla societi cbe avrebbe dovuto almeno in pane aesimiere
l'ereditb di Fe naorzi
e per fi cui deoolb sarebbe occosao 0
contributo deg li istituti barman.
In tale attic* 6 agevole riten re die le
cocfederazioni avessero espresso d into consenso all'operazione
proprio percbE undone a valutare positivarnente gli sceami loco prospettati,
in termini di ripen ddl'attivit ' di com>nencalizzazione a di mast o oompiessivo
del EveW ooea ati.
In akin parole, coal come gill nell'accordo sindacale del
novembre 1992 e in altri cbe lo avndmbeso sego, n'badendone la vincalativitb, pur praadendo
alto dells sua imancata eaecamone, incite mils fate coeva all'au toriazazione
ails veadita in mama dovette venire
in
considerazione is some di Agrisviluppo, societb partecipata per intern da Federconaorrzi
e
123
dunque
deatinata ad essere trasferita alt costituenda societi in cede di attuazione d ells vendita
in massy.
L'occ asione poteva infatti
apparire psopizia, ate prof
landosi la possiibrlith che i loci
promotori Sao altresi l'impegno di farsi carico de1L nuova struttura.
Mato des ha
trovato conferma anche nelle dichianzioni rese al chbattimento dal prof. Q
paldo.
Costrd
ha sostenrdo die la Baruca di Roma sarebbe data disponibile ad impegnarsi nd
5naaziamento della cennata social e die per questo sondb gli aitri partners, al
fine 'di verifiare se essi potesaerd concorrere naffs nuova opaazioiie.
Ma in pain, a suo
dire, nessuno manifests interesse, cosiah~il pinata fain.
Tale verdone da un Into rift In miscna di come I problema
"Ag nppo":
aveaee -facto
part riche di oni
correlate alla vanilla in nines e doll 'alt a rinks totalnmmte
m ............................................................................................
In gioco, infatti, non vi
erano solo degli equtlibri finanziari, ma anche la vita• di numerose
person, la lord professionaliti e la loro volontt di essere a sentirsi atilt -
Il
prof. Capaldo, con la sua indiscutibilc autorcvolezza, del resto anhi iamente
spesa in quota viands, non avrebbe potuto-abbandonare con tanta nonchalance un
progetto sal quale s4"
fondava un preciso accordo sindacale e die, fin dally prima on, rivestiva un
carattere strategico.
N6 potrebbe scmplicementc farsi lava sulfa riottositit
dei partners.
In
realth non consta, stando alle illusion nutrite dally pane sindacale22,
che fosse state chiarito il veto ruolo di
SGR, vincolata statutariamente
al solo realizzo, in base a precise dispos zioni impartite dalla Banca d'Italia
fin dal 1992 e non in conseguenza di un mutamento di programma dell'ultima
ors.
Appare infatti singolare che, pun essendo noto
da tempo ai promotori di SGR die la societi non avrebbe potato assumere in proprio la gestione di
"Agrisviluppo", i loco interlocutori potessero invece vedere nella
cession ad essa di tutu i cespiti on valido strumento per promuovere l'attivitl
di commenaalizzazione e create in tal modo nuovi sbocchi occupazionali.
E'
d'uopo piuttosto opinare die da pate di cobra die partecipsrono al confronto
con il sindacato fosse stato
mantenuto sun panto un atteggiamento ambiguo, destinato a cream un enoneo convincimento. .
-
Ma le
conclusion non sarebbero diverse, sack nel caso in cut fosse stato chime a tutu che be
sorb di Agrisviluppo sarebbero dipese solo da urea parallels azione dei sod di
SGR.
In effete,
se alccmi to i maggioni promotori (conic B.N.L) avevano gist' rnanifestato,
dopo le iniziali proposte del
Mini ttro Guns, totale contrarieth a qualsisai avventu ra di quel. genre 22,
cis vuol dire die rl progetto non aveva future o die si
sarebbe dovuto fondare subb sforzo degli altri sod, sostenuu proprio da Banc,
di Roma.
Nd
primo caw il pro£ Capaldo non avrebbe potuto evocare aicxmo scenario, mantic
nel secoado non avrebbe potuto sottnarsi, quasi immediatamente, agli
impegn aesunti, di facto moetrando di aver
intessuto una tram, contrassegnata da urea sus riserva mentale. Del rest appare
siguificauvo die, quimdo eel mac di ottobre del • 1993, dunque aH'indomrni dells stipula dell'atto quadro, il
commisaario govemativo D'Ercole diramb un
comwric.t eel quale si manifestava I'intendimento di pone in mobilith um quota
di peraonaler; eel presupposto die non vi fosse possibilitil di
riassorbimento altrove, nulls di concreto fosse stato fats da SGR o dai suoi
loci.
In
patios da questo moment() al peisonale non sarebbe restate aitry da fare die contain sul boon wore dei cessionari o sulfa politic.
NuW
del into era vent dal Tribunale, die, pun dichiaratosi primariamente
interessato ails sorts dei lavoratai, si era piegato rapnamente alle ragioni
dei promotori di SGR, addivenendo ad um
vendita in biocco die non forniva alma gamma die 1'aasunzione di 70 imitL
E d bath the, se da un Into pub ragiouc vorment affamarsi
die tuts cab non
rientrava tra i primal compiti del
Tnbunale, dall'altro non pub sottacersi die si era inamorata una sorts di
trattativa finalizata ally cessions in blooao, hells quale il profilo
occupazionale avrebbe panto bovare ben pill incisivo spazio, non easendo del
recto preacritto da nessuno die le aepettauve dei promotori di SGR dovessero
emere, come invece furono, per fora sods'.
124
Passando all'esame
delle singole imputazioni it tribunale riteneva provato, come del resto aveva
anticipato in alcuni passi dells sentenza, che Ivo Greco, nella sua qualitil di
presidente delta sezione fallimentare del tribunale di Roma e di giudice delegato
at concordato preventivo Fedit: -
aveva occultato 1'istanza presentata in data
273.1992 dai commissars governativi con cni • g1i. stessi chiedevano
all'organo della procedura di. pronunziarsi sulfa nec essith. o meno della convocazione dell'assembtea societaria per la sua messa in liquidazione della societ>. a - causa
dell'azzeramento del capitale sociale accertato con il bilancio per 1'anno
1991.
Al riguardo it tribunale rilevava che detta
istanza, senza essere. mai stata protocollata, neppure con 1'apposizione di un
timbro di avvenuto deposito, agli atti della procedura era stata trattenuta
personalmente da Ivo Greco il quale solo alla richiesta del nuovo commissario
governativo Mario Piovano, che aveva fatto espressa richiesta degli esiti della
istan7a,1'aveva tratta dalla sua borsa personale e 1'aveva restituita
pronunziando la frase "Istanza riconsegnata, istanza ritirata"
suggerendo, contemporaneamente, di chiedere un parere al prof. D'Alessandro.
Nel fatto .il collegio ravvisava gli estremi del
reato contestato essendo punibile non solo la distruzione, ma anche
l'occultamento di un atto pubblico.
Osservava sul
punto it tnbunale.
L'istanza
presentata dai tre commissari governativi, i quail erano convinti dells
ineluttabilith dells convocazione dell'assemblea, rappresentava un
compromesso tendente ad assicurare loro una
forma di tutela nel caso in ad 1'adempimento prospettato fosse state ritenuto
necessario23.
Essa costituiva un punto cruciale dells
procedura perch dalle decisioni dell'assemblea poteva discendere la messa in
liquidazione coatta amministrativa dells societi. Evento non voluto da No Greco
il quirk addirittura si sarebbe battuto in sede giurisdizionale per evitare
una tale evenienza e la.. ragione di tale` ci; mportamcnto derivava
dali'interesse manifestato dallo stesso No Greco ally defnizione della
procedura• con la sentenza di omologa del concordato, dando stabiliti ad esso,
e alla sua gestione operativa con cessione dei beni avendo gift dichiarato di
essere pronto ad attendere it formarsi della cordata prima di pronunziarsi
sull'omologa del concordato.
Quanto all'elemento soggettivo del reato, it
tribunale osservava the t'avere conservato per oltre un mese e mezzo nella sua
borsa 1'istanza in questione, 1'averla prontaniente restituita al nuovo
commissario governativo con 1'invito a riprenderla e a considerarla come mai
presentata, indicava che la sua volonti era quella di nascondere 1'esistenza
dell'istanza a chiunque avesse avuto interesse a conoscerla.
Aveva occultato i pareri richiesti a Francesco Carbonetti
in. vista dell'omologazione del concordato preventivo.
Sul punto it tribunale riteneva provato che i
pareri suddetti non erano stati ritrovati nel fascicolo della procedura
concordataria, nE da esso erano stati prelevati per essere acquisiti da altra
autoriti giudiziaria in altri procedimenti.
Secondo a tribuoale to stereo No Greco aveva asserito the vi era eompatlbilitit tra procedura concorsuale e
autonomy messy in liquidazione della social per math di
126
Riteneva, altresi,
provato che i suddetti pareri erano stati sottratti dal fascicolo dells
procedura e the di essi it P.M. presso d tribunals di Perugia ne era venuto a
conoscenza casualmente dall'nserimento tra gli atti acquisiti Bella nota concernente it pagamento di compensi
al Carbonetti per l'opera prestata a dall'acquisizione di tali elaborati ad
opera del commissario giudiziale Nicola
Picardi a cui lo stesso Carbonetti ne aveva
inviato copia.
Essi riguardavano non solo la vendita della.banca
del Credito di Ferrara, ma : anche la valutazione relativa alla differenza tra
quanto offerto dally cordata di Pellegrino Capaldo a it valore del patrimonio
risultante dal bilancio della Fedit e dalle stime dei consulenti.
Tali pareri, secondo it tribunale, riguardavano
temi che stavano molto a cuore a Ivo Greco ma che stranamente non erano stati.
acquisiti formalmente ally procedura tanto che gli altri componenti del
collegio non ne avevano avuto notizia e di essi No Greco, pur avendone
utilizzato ampi stralci nella sentenza di omologazione del concordito, non
aveva mai citato la fonte.
II collegio attribuiva la -sparizione dei pareri
a No Greco perchd era it solo ad avere interesse alla sparizione atteso che con
la partecipazione dells Banca Fideuram, di
cui Carbonetti era presidents, alla cordata capeggiata da Pellegrino Capaldo -fino ad assumere la carica di membro
del Consiglio di. amministrazione prima a di presidents poi, della
S.G.R. S.p.A.- si era venuta a creare
una situazione incresciosa che avrebbe potato gettare ombre nell'operato del giudice delegato per cui to necessiti
di far sparire i documenti dal fascicolo dells procedura.
capitals.
Per concludere sul punto it tribunale riteneva
the 1'agire di No Greco fosse fiinalizzato, anche in questo caso, al
raggiungimento delta cessione dei beni della
Fedit alla cordata di Pellegrino Capaldo.
Aveva partecipato, insieme a Pellegrino Capaldo,
ally distrazione e alla dissipazione dell'attivo patrimoniale della Fedit.
II collegio, riprendendo
alcune circostanze gia riferite nel torso dells sentenza,. osservava the la
proposta Capaldo non poteva essere accolta perche al momento della omologazione
del concordato preventivo -non soddisfaceva it requisito del pagamento dei
creditori chirografari nella misura minima del 40%24. -
24 Scriveva
sal punto it tribunale: Ed invero nella sentenza, pur facendosi meazione
dell'offerta ed anzi espressamente privilegiandosi 1'ipotesi dells cessione in
blocco, si anvils ogni determinazione definitive
Nonostante
una trattativa, fatty di incontri e contatti epistolari intercorsi try i
promotori dells cordata, rappresentati dal prof. Capaldo a -sal piano tecnico-
dall'Avv. Castilla, a gli organ della proceduua, i termini economics
dell'offerta non ebbero alcun incremento, ma anzi paradossalmente subirono un
progressivo ridimensionamento.
• Dalla proposta di acquisto con dilazione di pagamento
si passb infant all'offerta formulate nel mess di gennaio 1993, contenente la
richiesta di detrazione del corrispettivo ricavato dalle vendite effettuate.
Inoltre
all'indomani dell'autorizzazione alla cessione in blocco fu elaborato 1'atto
quadro due da un late era destinato a protrarre i tempi dells procedure e d
all'altro includeva nails tension anche i beni non ricompresi nella relazione
particolareggiata del commissario giudiziale, 0 tutto seaza alcun aumento del
prezzo.
Va anc
ors sottolineato corm da pane degli eaponenti dells cordata non si fosse mai
giustificato in modo preciao a puntualc 0 prezzo offerto a come per contro
Canto it commissario governativo Piovano quanto it commissario giudiziale
avessero espresso le loro perpl , fra l'altro suggercndo una sane di
correttivi, alla resa dei conti rimes ti tutd letters mores.
Le Komi
addotte anche al drbattimento dal dott. Greco, par dichiaratosi consapevole
ddl'iasuffcienza del prezzo, Sono risultate quanto mai fragili, visto die 0
parere del comitato dei creditori as vizisto da un palese cortflrtto di
interssal, non sanziomto dal magiasrato, nonchE dal =Mere strumentale di slam
valutazioni, e due ii risparmio di tempo e di spew non avrebbe potato in alcun
modo giustificare una rimmcis all'ott imizzraone del risultato.
Ed i qui die si annida l'insuperabiic vizio dells stela
operata.
Se 0 prezzo
offerto era inadeguato al memo dells sentenza di omologa, non diverssmente esao sarebbe
potato cansiderarsi s distaazs di pochi mead, solo perchE nel fmttempo
1'omologs era ormai intervemda.
In
ralti le modalith dells liquidazione, due accedono alt'omologa, devono mirare
al co imenlo del miglior riauuhsw posaubie, proprio in confonsali con le
valutazioni formulate nella sentenza e comumque in lines con ii precetto due
impose di v andare In sussistenza dei presupposes per Is diaartbuzione ai
chirografari di aura percentuale non inferiors al 40%.
128
Per
condo l'adozione di modaliti che. gil a priori non avrebbem potulo garantire
quel minima, sarebbe dovuta c nsiderarsi Megittima, a p rescindere dal
momento in cut la scelta fosse state
effettuata, poichd un condo b verificare die gli sforzi fatti non hanno
prodotto il risultato sperato a tutt'aldo t scegliere un mea:aniamo die fin
dall'inizio ai sa essere iaidoneo.
In.
slice parole, all di li den'artifciosa separazione dells face dell'omologa da
quells dell'indicazione definitiva de le modaliti di liquidazione, testa il
fatto die quest'uhima avrebbe dovuto conformatai al presupposto die 1'aveva legittimata,
ogni diverse opa3one esulaado da0o schema normstivo.
Se in
tale attics d mezzo offerto non era talc da assicauare i valoa impassti dalla kgge, - 1'oferta'non
sarebbe potuts-accettarsi, dovendosi in quid also iirilorre condizioni-diverse
ovvero rinunciare alb prospettiva dells cession in blocco, fermo restando die
di fatto non fu espletata neppure una gars .e die non fu in atom undo sondato
il mercato internazionak, onde verificare )a cone eta praticabiliti di offerte
diverse.
E' del tutto irrilevante die le prospettive di
liquidazione del patrimonio potessero essere nel frattempo mutate.
Peralro, per poterne compiutamente prendere alto, gli
organ della procedura e per primo 0 Tribunate avrehbero dovuto addivenire ad
una nova valutazione del patrimonio, rideternrinando i preai di vendita dei
cespiti, ovvero acquisire specifiche valutazioni di tec uici all'uopo
incatricati. .
Nulls
di de fu fatto e fu invece
percorsa >a strada segnata dall'offerta Ca-sells, come se una form invisibile quanto irresistibile spingesse inesorabilmente
in quells direzione.
In
definitiva, ells sostanziale mancanza di spiegazioni circa Is ragione di Ain prezzo
tanto. esiguo, corrispose una sus acritica e supina accettazione,
tanto the quello die era parse ancora incerto a fluido al momento dell'omologa,
si trasformb improvvisamente, dopo pochi
meal, in una proposta credibnc, sebbene ease fosse nella sostanza diminuita di valore e fosse formulate in termini cost generici da esigere
addirittura un atto di fade, the fu in effetti oompiuto.
II
relativo passaggio motivazionale del decreto del 23 -3-1993, die riclusma in
buona fade del proponenti, appare in tale prospettiva emblematico quanto
imbarazzante.
Detto provvedimento race 1'impronta di un
pregiudizio favorevole calla vendita in blocco e di is minus di come la proposta Capaldo dovesse comunque
essere accettata. Non vi compare nessuno dei suggerimenti del conimissario
giudiziale, teal a riequilibrare 1'offerta.
L'enorme gap tra fi valore del patrimonio e il
prezzo offerto viene colmato
da mere parole, volte ad evocare un
claustrofobico scenario da catastrofe incombente, abbattutasi sum meraati
intend e internazionali, tale da determinate un abbattimento dei prezzi. Ma non
t dato sapere quail fosacro le fond di informazione ufficiali e giuridiamente
spendibili, diverse dalle vaghe prospettazioni dell'Avv. Casella, dalle quail
it Trlbunale avesse attinto un sapere tutt'altro die condiviso, se I veto che,
per quarto riguatda il mercato immobiliare, 0 commissario giudiziale aveva
riportato nd proprio parere le valutazioni in realti rassicuranti di una note
sock* specializzata net senate.
E Ludo cie ancor
piir sorprende se si considers die solo due meal prima, net gennaio, it Collegio aveva espressamente chiesto all'Avv. Caw-11a di
esplicaitare le ragioni di quel gap, evidentemente ritenuto non giustificabile alla stregua di
considerazioni di carattere genende.
Ma se
it Tnbuoale ritcnne di
addivenire all'acccttazione di una proposta dall'andamento decrescente,
noucatante it mancato esperimento di una gars, Is ma ncata acquisizione di
valutazioni ufficiali circa 1'andamento del mercato e In concxeta pitiabiliti
di dais c essione in blocco e l'assenza di puntuali spiegazioni da parte
dell'Avv. Case& o del prof Capaldo circa il oontenuto eeonomico della
proposta, cis signify die ai trattb di una soaps bits a
prescindere da tutto questo e semplicemente destinata ad aaaecondare gli wapiti
dei proponenti, del redo gii gratificali dall'eloquente riferimento a&
buona fade.
Ica
violazione di Legge ilia& nails preotdinazione di un meccanismo a priori
inidoneo ad asaicurare 1'erogazione di una pert entuale pert almeno al 40% ai
creditori ddrografari, rappresenta
peraltn solo un aspetto dell'operazionc sfoc ia*a nails stipuia dell'atto
quarto".
129
Aggiungeva it
collegio die tale elemento contra legem non era il solo "nella procedura
perch6 ad esso si affiancava anche la mancata cessione "uno actu" del
patrimonio della Fedit.
La ciicostanza costituiva altra violazione di
Legge the contraddiceva la scelta della cessione in massa dei beni perchd non
soddisfaceva le esigenze di celeiith che crane alla base della scelta operata
dal tribunate fallimentare; auzi con to scene di autorizzare la stipulazione delpatto. quadro
si...era pregiudicato it patrimonio della Fedit perche era. stato pattuito it
corrispettivo e tutti i cespiti erano stati messi a disposizione dells S.G.R.
che ne acquisiva la gestione per cui la formalizzazione dei trasferimenti
costituiva un mero accidente non pia afferente all'amministrazione di Fedit, ma alla sfera di
interessi della S.G.R..
Sulla base di tali considerazioni it collegio
riteneva the it prezzo proposto ed. accettato fosse effettivamente
vile come prospettato net capo di imputazione.
Per giungere ad un tale giudizio it collegio
confutava le vane argomentazioni addotte dagli imputati ed in specie da
Pellegrino Capaldo anche attraverso i propri consulenti di parte.
Aggiungeva il collegio, che la proposta era in se incongrua sotto il
profilo commerciale.
In definitiva, secondo ii tribunale, per quanto non fosse
possibile ipotizzare the con la liquidazione del patrimonio delta Fedit fossero
realizzabili ricavi pari al valore di stima del patrimonio, to scelta in
concreto operata dal tn'btmale fallimentare aveva in radice pregiudicato la
possiibilitI di ottenere motto di e
per to meno quanto ottenuto da S.G.R. maggiorato del
credito MAF e di
quanto realizzato in data anteriore alla cession in bloc co di tutti i cespiti
del patrimonio Fedit.
Con tali premesse it tribunale passava, poi, ad
analizzare it facto, come sops delineato, sotto it profilo giuridico.
Sul punto it collegio riteneva the Ia contestazione di
bancarotta fraudolenta fosse pertinente. .
. Osservava, at riguardo, die .1'art. 236 L.F. richiamava espressamente fart.
223 dells stessa legge e quest'ultimo contemplava, per it richismo facto
all'art. 216 della legge fallimentare, l'ipotesi della bancarotta sia
antecedente che susseguente con la conseguenza che le stesse ipotesi di reato
erano configurabili per it concordato preventivo.
Asseriva, peraltro, che it reato di bancarotta
fraudolenta era reato proprio per cui
era necessario che l'agente rivestisse una delle cariche indicate espressamente
nei citati articoli.
Nel caso di specie, contrariamente agli assunti
difensivi, it collegio, 'dopo avere richiamato la sentenza dells suprema corte
che si era pronunziata, nel procedimento de qua, sull'ordinanza emessa dal
tribunale del riesame di Perugia sulfa legittimith del sequestro preventivo
emesso dal GIP presso to stesso tribunals, aveva ravvisato it fumus del reato
di bancarotta e quindi la sussistenza dell'elemento soggettivo –inteso come
soggetto agente- del reato, riteneva che rivestiva la qualifica di
amministratore, e come tale rientrante nella categoria degli amministratori
della Fedit, iI commissario governativo fi quale nella procedura aveva assunto
it ruolo di gestore e dunque di amministratore della societil in luogo di
quelli fisiologicamente nominati degli organi societari.
131
Per giungere a unatale conclusione it
collegio escludeva che: .
all'epoca il commissario governativo non fosse Rmininistratore
dells societi perch6 tale figura era stata introdotta nell'art. 2639 cod. civ.
solo a seguito della modifica introdotta dal D.l.vo 61/2001. .
Secondo it collegio risultava per interpretazione logica,
come peraltro era pacifico nel caso dell'amministratore di fatto della societi,
-che la nuova formulazione dell!art.
2639 cod. civ. aveva solo »leglio individuato i. soggetti che gih in precedenza
rispondevano in qualita di amministratore anche se tale figura non era
esplicitata in alcuna norma;
non era rilevante the la bancarotta ipotizzata fosse compiutamente
realizzata nella fase della liquidazione con la sottoscrizione dell'atto quadro
e che tale atto fosse imputabile non al commissario governativo ma al
liquidatore.
Sul punto it collegio
osservava che al momento della sottoscrizione dell'atto quadro non vi era un
liquidatore distinto dal commissario governativoperch6 le due cariche erano
unificate nella stessa persona tanto che 1'atto quadro era stato sottoscritto
da un procuratore della S.G.R., nominato da Pellegrino Capaldo, da un lato, e,
dall'altro, da Stefano DBrcole che assommava su di se la qualifica di commissario governativo e di liquidatore
della procedura e in ogni caso rappresentava is Fedit in un atto the. pur sempre andava ad incidere sul patrimonio di
quest'ultima.
Accertata Is sussistenza della qualifica di
amministratore in capo a Stefano DErcole ii collegio passava ad esaminare se,
nel caso di specie, il fatto dovesse ricondursi, oggettivamente, sotto l'potesi
dells distrazione ovvero della dissipazione.
132
Al riguardo it collegio, posto the per distrazione deve
intendersi it distacco del patrimonio dells societia senza una causale
fisiologica, mentre per dissipazione deve intendersi una particolare forma di
distrazione caratterizzata dalla inadeguata valorizzazione del patrimonio,
riteneva che net caso di specie fosse pih corretto parlare di dissipazione
perchd si era trattato della vendita a prezzo vile dell'intero patrimonio delta
Fedit e
cis
aveva comportato non una distrazione senza causa, ma una inadeguata valorizzazione
del - patrimonio ingiustificatamente e deliberatamente utilizzato per ricavarne
una utilitd inferiore alle sue potenzialitd. . Cost delineata la figura dells
bancarotta per dissipazione collegio
affermava the t'atto. quadro, in cui si concretizzava it momento consumativo
della bancarotta, aveva rappresentato la causale del distacco del patrimonio ma
a tale distacco non vi era stata la corrispondente entrata perch insufficiente
rispetto al valore del patrimonio.
Nd, secondo it collegio,
poteva aderirsi alla tesi degli imputati i quali avevano sostenuto che in ogni
caso non vi era stata dissipazione o distrazione perchd dells S.G.R. facevano
parse solo creditori e lingresso nella societal era aperto a tutti i creditori
che, net caso dei minori, erano salvaguardati dall'integrale pagamento del loro
credito; I'osservazione non era condivisa dal tribunate perchd della societal
erano soci solo una ristretta minoranza di creditori, anche se portatrice della
maggior parse del credito, e per 1'ingresso di nuovi soci erano stati
predisposti patti parasociali motto onerosi a cui, peraltro, non avrebbero
potuto aderire creditori che si trovavano sottoposti a procedura concorsuale.
zs II riferimento era a A,grifac coring societal in
concordato preventivo the non era in condizione di assume rischi derivanti
dally partecipazione a S.G.L.
133
![]()
La tesi sarebbe state da prendere in esame solo se vi fosse state 1'adesione di tutti i creditori, come originariamente auspicato dal
ministro Goria, ma cib non era stato possibile.
II collegio escludeva, altresi, the la
costituzione della S.G.R. avesse il solo scopo di. liquidate il patrimonio
della Fedit senza fini di lucro perch6 una tale tesi non solo non emergeva dagli atti di causa, ma
anzi era contraddetta - da un verbale
delta Casa di Rispannio di Reggio .Emil'ia -e da alcame testimonianze da cui si
evinceva the i soci della S.G.R. si prefiggevano lo scopo di un profitto da
imputarsi a maggior recupero del credito. 1)i qui, secondo it collegio, la
question era the i maggiori creditori avevano interesse a gestire direttamente
la liquidazione dell'imponente e variegato patrimonio della -Fedit in modo da assicurarsi i1 maggior
risultato possibile onde lucrare una
percentuale di riparto maggiore anche per recuperate i crediti, da alcuni di
loro postergati, a cui di fatto avevano rinunziato nei confronti della
Agrifactoring.
Nello stesso senso, per il tribunale, andava
valutata Ia proposta dell'aw. Casella the dall!potesi iniziale del conferimento
dei crediti a quella finale della costituzione di un capitals di rischio; alto
stesso risultato portava la constatazione the la proposta tendeva al ribasso o
al inassimo rispannio di spesa tanto the nella stesura definitiva prevedeva un
autofnanziamento o quanto meno un finanziamento relativamente modesto a ritardato.
In tale meccanismo, mettendo di fatto la liquidazione del
patrimonio Fedit nelle mani del privato, si
annidava, peril tribunale, la dissipazione. Concludeva sal panto il tribunale
die dalla stipulazione dell'atto quadro Is liquidazione della Fedit non avrebbe potuto contare su
nessuna altra entrata
134
con la conseguenza
the 1'attuazione dell'atto quadro, con la stipulazione dei relativi contratti,
non avrebbe avuto alcuna incidenza nella dissipazione. Nel fatto it tribunale
ravvisava it reato di bancarotta per distrazione come contestata.
Essa era rifen`bile innanzitutto al commissario
governativo dell'epoca Stefano D'Ercole. - - -
Ad essa aveva dato tiff contribuito fondamentale Ivo Greco nella saa quaiitit di
relatore nel collegio che aveva deciso I'omologazione del concordato
preventivo; e in quells di giudice delegato aveva pilotato il co ncordato verso
la conclusione auspicata da Pellegrino Capaldo.
Contribute causale esplicatosi negli atti
fondamentali della procedura della sentenza di omologazione del concordato, nel
decreto di autorizzazione alla vendita in blocco del patrimonio Fedit e
nell'autorizzazione della stipulazione dell'atto quadro.
Contributo causale aveva dato anche Pellegrino Capaldo il
quale era il promotore della cordata che aveva elaborato il piano di acquisto
dell'intero patrimonio della Fedit: soluzione da lui sempre auspicata e
fattivamente perseguita avendo contatti, diretti e indiretti, ufficiali e non,_
con No Greco ricoprendo un ruolo incisivo nella predisposizione delta offerta,
proponendola in termini sempre pia favorevoli alla cordata, mantenendo contatti con le
organizzazioni sindacali, ricoprendo un ruolo dominante nella costituzione di
S.G.R. divenendone presidente e come tale, anche se a mezzo di procuratore
speciale, sottoscrivendo 1'atto quadro.
Per il
tribunate non era addebitale a Francesco Carbonetti la ritenuta dissipazione
perch il suo ruolo era divenuto preminente net momento in
![]()
cui
aveva assunto la carica di presidente di S.G.R. ma a qual punto la
dissipazione, con la stipulazione dell'atto quadro, era oraniai avvenuta; n6,
secondo d tnbunale, poteva attn'buirsi al Carbonetti Is qualifica di amministratore di fatto della liquidazione avendo-
provveduto alla
-indicazione degli
acquuenti dei vari cespiti del patrimonio Fedit nel quadro della sua dismission perch- in ogni caso egli, in quella
veste, agiva come amministratore dells S.G.R. e non
delta lignidazione................................................................................................................................
La riferibilitit materiale della dissipazione ai
predetti D'Ercole, Greco e - Capaldo non implicava, per il tribunale, una
automatics dichiarazione di colpevolezza necessitando
che is loro azione fosse sorretta dall'elemento psicologico del reato the nella
materia a costituito dal dolo generico, e cioe dalla consapevolezza e volonta di compiere atti the
cagionino o concorrano a cagionare un danno ai creditori o, ancora, pur non
perseguendo direttamente il danno tuttavia lo preveda e agisca consentendo the
esso si realizzi e necessitando altresi, in caso di concorso di persone nel
reato, the ciascuno agisca con la consapevolezza di partecipare ad una azione potenzialmente dannosa.
Con tali premesse, il
tnbunale escludeva che in capo a Stefano D'rcole sussistesse I'elemento
soggettivo del reato sulle considerazioni che egli aveva assunto la caeca di commissario governativo pochi
mesi prima della stipulazione dell'atto quadro, dopo the gli organ dells procedura
avevano autorizzato la vendita in blocco del patrimonio a S.G.R. alle
condizioni proposte da Pellegrino Capaldo. NE poteva avert rilcvanza, sul panto, l'avere inviato
all'avv. Castilla,
su sollecitazione del commas'
governativo dell'epoca, l'accettazione della
proposta.
136
Sully base di tali
elementi it tribunale riteneva die D'Ercole, estraneo a tutta. la fase
antecedents alla stipulazione dell'atto quadro, confidasse nella correttezza e
regolarith di tutta la procedura; di qui l'esclusione, pet lui, del dolo anche
se egli non era stato estraneo alla formulazione dell'atto quadro non ritenendo
il tamale credibile die di esso si fosse interessato solo il commissario
giudiziale risultando, anti, il contrario nel mere- espresso da quest' ltiino in data
anteriore alla stipulazione deli'atto quadra, in cui riferisce circostanze
apprese direttamente dal D'Ercole.
L'assoluzione di D'Ercole,
unico a rivestire is qualifica di amministratore Bella Fedit al momento del
fatto, non comportava, per il tribunale, 1'automatico proscioglimento degli
altri imputati. .
Al riguardo it collegio riteneva che la
partecipazione consapevole dell"'intraneus"
fosse indispensabile solo quando essa incideva sulla lesione del bene tutelato.
Da cis faceva discendere che 1'esclusione della responsabilith
delltintraneus" per fatti diversi dalla sua mancata
partecipazione al fatto, non escludeva la responsabilitI di altri anche se per
essi non vi era la quality soggettiva necessaria per la sussistenza
del reato.
Riteneva, al contrario, che per No Greco vi fosse anche
1'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta26.
a* scriveva al
riguardo fi trrb male: "fin dall'inizio egli mire ad assicurare alla
procedura lo sbocco finale della liquidazioue, quando vi sarebbero state pirl
the valide ragioni di ordine formale e sostanziale per privileging un esito pia radicle con passaggio a procedure diverse.
D'ahro canto egti si most sempre
contrario, anche ingiustifictamente, a dismission parziali, benc hE
ripetutamente suggerite dai c ommissari governativi.
Inoltre palest) la propria
disponrbiiitI ad attendere 1a coadtuzione della cordsta e poi, sells sentenza di
omologa, opera u a netts seeks di cameo a favors della vendita in blocco, r
acdo Federconsoca come liquidatore, differendo la socks definitiva e nel
frattempo non prendendo mai in considerazione fi programma di vendite frazionate
elaborato dal commissario Piovano.
Per giungere alla affermazione che precede it
trthunale non riteneva fondata 1'ea:ezione
relativa dells collegialiti dells decision sail
base del dato di fatto del ruolo
preponderante del presidents e giudice delegato, delle dichiarazioni dei membri
del collegio escussi a dibattimento e dells considerazione the 1'llliceiti
della condotta di uno dei membri del collegio non pub.
trovare giustificazione nella incolpevole condotta degli altri
Al
contrarlo, nei meat the videro la mama a panto dell'offerta, in termini tutt'altro die rispandenti alit malt esigenze delta liquidazione, it
Greco non teiine mai verso i promotori
dell'iniziativa un atteggiamento di chiusura, quale ci si sarebbe dovuti
Mender; stante la dichiarata indispombiliti ad elevate un prezzo che non
avrebbe assicurato ii. 40 % ai chirografari, ma conduase invece trattative the
preludevano all'accmlimento dell'offerta a turd i coati.
Nessuno del
suggerimenti dei commissario giudiziale e del commissario governativo fu
accolto, mentre parere favorevole del comitato del creditori, invocato ai fini
dells dedsione, era inficiato da un macroscopico conflitto di interessi, non
rimosso dal magistrato, pur investito del problems.
Nulla
imponeva 1'accoglimento dells proposta e tuttavia tutto
fu
fatto in funzione dells sus accettazione.
La distanza tra
valore del patrimonio e prezzo proposto giudicata colmabile da una serie di
sopravvenienze, almeno in parte non verificate e dale quail non fu comunque
concretamente valutata 1'iucidenza.
.Ma soprattutto fu Musa Is nor ma die imponeva
di assicurare almeno in via tendenziale la
distribuzione del 40% ai creditod chirografari.
L'autorizzazione
alla vendita in blocco fu seguita da quell relativa all'atto quadro.
In tat caso del tutto acriticamente vennero
recepite le clausole the, smentendo presupposto dells vendita "cute acts;
demandavano a SGR di fissare tempi c modi di aftuazione, non essendosi ritenuto
di imporre clausole pits restrittivd.
E soprattutto fu accettata 1'estensione
dell'oggerto, sans the in motivazione compaia in proposito slam concreto
riferimento.
ale 8 don. Greco
fosse cxmsapevole dell'impercombiliti delta vendita in blocco site condiziont
proposte dimostrato dal distscco temporale tra Is fine dell'omolop e quella
delle determinazione defmitiva dells modaliti di vendita.
Crtb
die non era legittimo net mate di ottobre, quando al patrimonio era stato
riconosciuto un determinato valore, non sarebbe potato divenirio sei
meal dopo, nei quail nulls di nuovo si ea
verificato, al panto da giustificare was cad drastica riduzione.
Per il recto degno di not' i pedissequo
recepimento del volere dei proponenti, nonostante die 1'offata fosse divenuts a
mono a mono inter meno convenienti.
Tutto cib =Map it convincimento die I'affare
dove:um comunque concludersi, ruche cost ma stab stabilito c percbd cost 8 Presidente Greco
voleva die avvenisse.
NE pull sottacemi, costituendo anzi un riscontro
fondamentale, die lo steno Greco al dibattimento ha riferito die tutti sapevano
die 11 prezzo eta insufficiente.
27Saiveva
al riguarcb tnbunale: Sta di fatto die dotL Greco ebbs sawn un mob
predaminante.
AH'inizio in vents di giudice delegate si palest!) come
vao inter re dei
soggetti intaessati e pmpizib l'indebito sviluppo di una procedura gii
meritevole di aim aorta. Poi pazonnimente si dichiarb dkgosto ad sundae la
cordate, a prcscindae da qualsivoglia intavento del Collegio, call mostrando la
volonti di addivenire ails vendha in blocco.
138
Parimenti, it collegio riteneva la sussistenza
dell'elemento soggettivo anche per Pellegrino Capaldo2s a per
giungere ad una tale affermazione non riteneva fondata 1'affermazione secondo
la quale si verterebbe in un caso analogo a quello di chi rivolge ally pubblica
amministrazione una istanza di rilascio di provvedimento illegittimo e non per
questo concorre net recto di
Successivamente
tonne 1'atteggiamento di attesa gib descritto, con riguardo all'istanza del
27-5-1992 dei commissari governativi, evidentemente in funzione del buon. esito
•delta procedura, obiettivo davvery improprio per un magistrato, the da II in
poi avrebbe fatto di two per definite la liquidazione con una cessione in
blocco.
D'altro canto nel
medesimo lasso di tempo ebbe sic uramente un incontro con it prof. Capaldo e in
epoca. coeva confeerl quasi informalmente al prof. Carbonell it singolare
incarico di pronunciarsi sulfa congruitil del prezza, salvo poi occultare ai
colleghi, dichiaratisi all'oscuro, 1'appunto avuto in risposta a utilkzarlo
invece largamente nella sentenza di omologa, senza dtazioni.
Tutto cis dimostra
che, quale the fosse 1'intendimento degli altri magistrati, it dolt. Greco si
era gilt formato um propria opinion, del tutto favorevole ally cessione in
blocco ed alle aspettative delta cordate Capaldo.
La sua condotta fu
dunque connotata dal perseguimento di tale obiettivo all'interno e all'este no
del Cellegio e pub dunque essere autonomamente apprezzata, a prescindere dally
camera di consiglio a dale ragioni per cue i colleghi avessero o mono condiviso
le stesse scene.
Piuttosto pare
singolare che uno del magistrati che composero it Collegio chiamato a
pronunciarsi sull'atto quadro abbia dichiarato di non aver alcuna
consapevolezza del fatto che la decision ally quale concorse modificasse in
parte II decreto del 23 -3-1993, estendendo l'oggetto dells cessione oltre it
limite dei c cspiti doom presi nella relazione particolareggiata.
Cie vale a l uaeggiare II grado di
partecipazione degli altri membri ad una valutazione in realti particolanmente
siguifarativa e a gettare pill di un'ombra sulfa totale mancanza net
provvedimento redatto dal Presidente di qualsivoglia valutazioni critica sul
panto. Ed allora se i1 collegio face proprie k valutazioni del presidente, da
non significa che queste ultime, c hiaramente vitiate ab
origiue da un
pregiudizio favorevole ad .un determinate esito dells procedura,
possano sic
at simpliciter considerarsi
lecite, dovendosi al contrario riconoscersi lo specifico ruolo avuto dal dolt.
Greco, non eondizionato benal condizionante, ed anche strutturalmente
distingulbile nella diverse fasi, in virll della qualitb di giudice delegato o
di relatore dei vari provvedimenti.
Di qui
Is valutaz one di penile rceponsabilitl del magistrato
per ii
recto. di bangrotta fraudolenta da Jul primariamente
propiziaso
con pmwedi anti univocamente diretti a quello
scopo
e tali da creare le condiziooi giuridica-fattuati perchi la
disdpatimre potesse tealizzarsi.
D'abro
canto non per dubbio che ii rmgist ato avesse is chiara consapevolezza
ddl'esiguitlr del promo e del sottodimensionamento delta prospective di ricavo:
tuttavia egli favor! la cessione in blocco e la stipule dell'atto quadro,
giungendo addirittura a sottrarne le relation del prof. Carbonetti, che egli avvertiva
come idonee a rivelare !toccata teams'.
7s Per
questo ultimo II trrbunale rinviava a quanto
in precede= detto in o rdine ai suoi comportamenti rllevanti a ally sue
condotta durante tuna la pros edam concordataria.
139 VC~1
abuso commesso dal pubblico ufficiale che rilascia provvedimento
amministrativo perch6 le due situazioni con erano comparable.
2s' Scriveva
al riguardo 'tamale: 1' Ma nel caso di specie la
situazione t sotto molts pmfili diverse.
Innanzi tutto atone
tm'ipotesi di ream in contralto, carattaizzata I
in concreto di una detemdnata
pattuizione contrattuale.
Ise pad del
contralto hanno tune parimenti conCorso alla sus stipulazione e alla lesion
dell'interesae protetto daft mama ins rice
invocabile. .
D'ahro canto In materiale partecipazione del Capaldo in prima persona o per
tramite di suoi incaricati, non solo At stipule finale, ma a time le fasi procedimenadi che
I'hanno preceduta e preparata, in
forma di istanm, di elaborazione, di sollecitazione, d i confronto, di spiegazione, ha
finito per coinvolgerlo nella =Dz.
zazione di quel contratto Macao che ci
=ups, ben diversamente da quanta avviene con riguardo ad un provvedimento
unllataalmente rilasciato da ma P.& su istanza dell'intemssato.
Not
v'I dubbio inoltre che il Capaldo fosse amsapevole di dove:• pervenire al
risultato perseguito attraverso contributo fattivo di alai soggetti, a
cominciare dal giudice delegato e da chi, quale commissario governativo,
avrebbe dovuto stipulare cont ratio di cession, mans I'atW quadro.
Cib
sin piano strutturale vale a configurate la partecipazione del Capaldo al
reato, quale extraneus, che propizia e determina condotta dell' intraneus orientandone
altresi In volontL
Del redo predetto imputato sapeva di pater fare
affidamento
su chi maggiormente contava in questa procedure, dot il
dolt.
Greco.
Due sono gli elementi che convincono di cib.
Innanzi
tutto era noto the il prof. Capaldo stava predisponendo un piano ziguardante In
vendita in blotto e dolt. Greco fin dal mesa di matzo rhfelb di essere disposto
ad attendere la cordate, dopo aver tenuto per
l'intero arco dells procedura una condotta volta a non pregiudicare In formale liquidazione
e a mantenere Matta la composizione del patrimonio.
Inoltre
Ira giugno e luglio 1992, dopo che I'offerta Capaldo era state divulgata e
comunicata agli orgaoi dells procedure, predetto e il Greco ebbero un incontro
riguardante i contenuti dells proposal.
Sta di
lotto che in epoca coeva venue conferito dal magistrato al prof. Carbonetti
quell'incarico singolare di cui pia volts s'b detto, singolare perch6 sottanzialmente
informale privo di contenuti pregnanti ed al tempo stesso costituente il solo
tentativo facto dal dolt. Greco per tivestire di qualche contenuto valutativo ab marinseco, ptocessuahnente
spenchbile, la seeks che egli poi avrebbe beta.
Proprio
Is scars* significativiti dell'appunto del Catbonetti e Panama di diction
acquisizioni dello stesso tipo dimostrano come quells scelta foam state press
senza coaxed risamtri valutativi, che fa di per ad pensare ad urt acccndo can
il proponeate nonch6 alb surrettizia ricerca fin dall'inizio di una qualdie
forma di coperluta.
Cho
poi il dolt. Greco avesse ritenuto di pater sostanzi almente ignonlre i
suggerimenti del commiisario govemativo e
del commissario giudizisk samara dedicate low die podte e stoma Tighe, nonoatante
1'andammdo progreadvamente meno incitivo dell'offerta, costituisce conforms del
fatto che disegno postula see In previs e otganica adesionc del magisttato,
disposto ad =dare wand in un'impreaa, die nonostante Pelt:Weld dells nor= non
si smebbe potuta in alcun mock) giustificare.
Non I un caw che nesstmo abbia saputo oonvenimue spiegare
perche mai dove see per form giungersi alla vendita in blocco a quo&
condizioni, units ragionevole spiegazione essendo guano che postal I'mistemca
di un accordo.
Non occoaeva
penduo I'admione di will i soggetti *stand prima o dopo a svolgme ma ruolo nella
procedura, essendo sufficiente coinvolgimento di queW strategicamente pia)
significativi ed essendo lave= Male die chi, come il dolt. Piovaao e
neli'ultima Ease ancbe i primi contminari,
avvertiva disagio, finisse per prof Brine un commode:
discessus.
140
In ordine al recto di abuso di ufficio it tribunale, dopo
aver rilevato che 1'abuso afferiva alle fasi prowedimentali,
riteneva che No Greco con la sua condotta mirasse ad assicurare ally cordata
facente capo al prof. Capaldo it vantaggio derivante dall'accettazione delta
proposta a dunque dalla possibilith di procedere, in proprio e nelle forme
preferite, alla liquidazione
Pivaosto va segi' 6to come la Supreme Cone abbia di recxnte avallato 1•'impoat:alo ne qui - . *twice, affetmandp che nelle. bad fraudolenta per d ye
me r voiaptcria erasion a titolo
aneroso di beni dell'impresa pub configurarsi 0 concorso dell'acquiiente,
qualora si accerti la conoscenza da pane di quests che la cession lede i
diritti dei creditori sully masaa patrimoniale attiva.
Ed invero non par dubbio
the r1 prof. Capaldo fosse assistito da quells consapevolezza. Innarmi tutto
costituisce non pill the una meta difesa 1'assunto die l'otferta fosse la m i g t i o r e
p o s s c b i l e , in q u a n t o a p p e n a idonea ad a s s i c u r a r e it
pareggio. del: Maack.- .. In realtl non is vero ad Puna ad l'altra cosy, poichd i partners non
avevano alcuna percezione dell'assenza di profitti a pen:hi neppure r1 prof.
Capaldo ha saputo giustificare ad es. it meccanismo dells detrazioni del
prezzo.
In ogres caso sit gil
visto come it predetto avesse detenminato it press nella percentuale del 55%
del valore del patrimonio indicato nelle relazione particolareggiata, costituendo un'elaborazione a posteriori r1 pill ampio ragionamento sviluppato in sede
processuale. Cie conferma che si era utilizzata come parametro di base proprio
quells stima che al dibattimento i!
state aspramente contestata, ric omprendente tutti i cespiti a to ste sso
credito MAF.
Gil su queste basi pub affermarsi the it prof`
Capaldo era consapevole di offrire una cifra del tutto inadeguata rispetto alle
potenzialitl realizzative.
Ma Is prove
decisiva in tal senso t data dal fatto the net conteggio elaborato in sede di
simulazione si prevedeva di ripartire 1140% ai chirografari, net presupposto
the a fronts del prezzo di 2.150 mlliardi le spese in prededuzione ammontassero
a 40 muiardi. Ma in resift gil dada relazione particolareggiata del prof. Picardi e dally sentenza di omologa si evinceva chiaramente che le spese in
prededuzione sarebbero state molte di pal, essendo
in gran pane correlate ally gestione di Federconsorzi e dunque indipendenti
dale modaliti di liquidazione.
In tale senso sarebbero dovute decisivamenete
considerarsi le stime formulate dal commissario giudiziale net proprio parere
del febbraio 1993, allorchi aveva allegato una aerie di penapetti indicanti le spese sostenute a la
previsions di rispar mio a se Gonda del tipo di liquidazione.
Risultava
chiaro in tal modo the In spese prededucibili erano superiors a 40 mrliardi e
the dunque nell'ipotesi di ac cettazione di un prezzo di 2.150 miliardi Is
percentuale del 40% in favore ski creditori chirografari non sarebbe potuta
garantirsi.
Detto
aitrimenti, erano k stesse premesse utrlizzate dal prof. Capaldo a rivelare
I'inadeguatezza deli'offerta e Is sue idoneit a ledere le legittime aspettative
di quei creditori die del tutto ragionevolmenrte aveaaero r eputato di non
aderire ally c ostituenda sock&
Quand'anche
r1 Capaldo avesse ritenuto di non poser offrire di put, Gib non signifies the Is richiesta
dovesse per forza essere accolta, ben potendosi proeedere nelle forme tradizionali,
rinemciando ails "forte apinta innovativa" evocata dally sentenza di
oraologa.
Nd
potrebbe mai pensarai die I'operazione fosse state specificamente avallata net
me Tito dally Hance d'Italia, posto die Is press d'atto dell'Iatitnto afferiva a pmffii diversi,
primariamenete riguardanti I'incidenza dell'acquisizione sull'e quihl rio econ
omicofinanziatio dells banche coitivolte.
In
conclusion non vi sarebbe potato =sere aft= margins per I'accogiimenito di area
proposta
die in partenza non garantiva la disuibuzione dells percentuale di Legge e
die
141
del patrimonio e che tale condotta, anche nella
nuova formulazione dell'art. 323 c.p., integrava it reato di abuso di ufficio
ma the tuttavia it passare del tempo imponeva una declaratoria di estinzione
del reato per intervenuta press rizione.
Y:a sentenza era appellata dal P.M., da alcune
parti civili, dal responsabde civtie e da alcuni imputati.
In particolare. - .
11 procuratore della repubblica presso'
it tribunale di Perugia appellava nei confronts del solo Stefano D'rcole
assolto dal tribunate perms ii fatto non costituisce reato.
11 P.M., dopo aver dato atto dells ricostruzione
della complessa vicenda, relativa alla procedure concorsuale a cui era stata
sottoposta la Fedit, fatta dal tribunale, condividendone le conclusion a cui
era giunto nei confronti di No Greco e Pellegrino Capaldo, contestava 1'analisi
del tribunale relativa alla posizione di Stefano DErcole, nella sua duplice
veste di, Commissario Governativo e liquidatore della procedura.
Osservava al riguardo che se era corretta
l'affermazione the l'unea sua funzione era quella di sottoscrivere 1'atto
quadro imposto, non per questo, secondg.jl P.M. poteva affermarsi che anche la
sottoscrizione fosse frutto di imposizione giuridicamente rilevante e per lui
scriminante.
A costui, secondo it P.M., non poteva sfuggire, per - la
sua competenza professionale specifics:
comunque
comportava un'inaccettabrle svaluuaz ione del patrimonio, fonnato da cuspid
dells piu diverse natura, ma di =no meritevole di ben alua
consideration".
142


![]()

non solo il senso delle dimissioni di ben quattro
commissari governativi tre dei quali avevano pubblicamente dichiarato die il
prezzo offerto per 1'acquisto in bloc co dei beni era irrisorio e che vi era stato il loro dissenso; la consapevolezza die,
per condurre in polio l'operazione, era necessario il suo assenso;
Is sproporzione dei valori indicati nell'atto quadro e
quelli emergenti dalle
dell'atto ne poteva ignorare die lincarico di
liquidatore da lui ricoperto, costituiva un prestigioso riconoscimento
professionale per la importanza della
procedure per cui 1'assolvimento del suo compito secondo i desideri di Greco e Capaldo, in concomitanza con le di mission dei
precedenti commissari governativi, avrebbe comportato 1'apprezzamento e la
riconoscenza di costoro.
In tale situazione la scelta di sottoscrivere
I'atto quadro non era 1'i nica potendo egli offrire le sue dimissioni da
commissario governativo, rifiutarsi di sottoscrivere 1'atto quadro senza
dimettersi ally pan del suo successore Avv. Lettera nella face della attuazione
dell'atto quadro con la conseguenza di provocare la scissions delle due cariche
fino ad allora rivestite di commissario governativo e di liquidatore della
procedura.
Avere, al contrario, scelto di assecondare i
voleri di Capaldo e Greco significava avere dato I'apporto giuridico formale
essenziale che questi si attendevano e cioi is sottoscrizione dell'atto quadro.
Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la
colpevolezza di Stefano D'Ercole in ordine al reato a lui contestato con la sua
condanna alla pena di giustizia. Calabrese Lucio, dipendente della Fedit,
escluso dal processo ove voleva costituirsi pane civile, impugnava la sentenza
lamentando 1'erroneitit della ordinanza del tribunale in data 20.6.2001 con cui
era stata dichiarata 15narnmi.~sb dells costituzione di parte civile sul dato
di fatto della cessazione del rapporto di lavoro prima del 2.8.1993 data di
stipulazione dell'atto quadro perchi 1'individuazione di quella data era
censurabile, arbitraria e non adeguatamente motivata anche perch6 nella stessa sentenza
si faceva riferimento , a fatti pregressi avvenuti in sede politica tali da determinare una
netts cesura tra quanto fino ad allora avvenuto e quanto sarebbe potuto
avvenire in futuro.
Chiedeva alla come di riesaminare la question
con I'individuazione dell'esatto momento in cui le scelte adottate nella
gestione societarie avevano alterato 1'equilibrio funzionale e flnanziario in
modo tale da determinare situazioni dannose per i dipendenti.
Faceva altresi presence che altri dipendenti che si
trovavano nelle sue stesse condizioni non erano staff estromessi dal processo.
Chiedeva, previo
annullainento nella pane de qua dell'ordinanza impugnava, che la sentenza fosse riformata sul panto con le
consequenziali pronunzie. L'av'. Ludo De Priamo, difensore di Acquafredda"
Michele, Antonetti Antonella, Battifoglia Massimo, Bernassola Stefano, Calico
Aldo Antonio, Calisti Giuseppe, Camarlinghi Anna Maria, Cas. Susanna,
Civiero Antonio Angelo, Cobre Mario, De Fazi Roberto, De Stefano Nero,
Diotallevi Danicle, Fornari Dario Ernesto, Franceschini Loredana, Gaetani
144
Laura, Giannini
Francesco, Latin Sabrina,
Maio Cosimo, Mambrini Massimo, Marchioni Marco, Mastropasqua Rosa, Paravani
Fabio, Pasquali Antonia, Pasquarelli Carlo, Proia Massimo, Proietti Enzo,
Schurzel Giovanni, Tisba Cinzia, Traversari Pierluigi nonchi- l'avv. Fable De
Priamo difensore di Altobelli Francesco, Banchetti Cecilia, Bertucci Antonio,
Biagi Alessandro,.Bianconi Marco, Campanile Stefanoi Canestrini
Gabriella; .Carded. Francesca, Caruso Carla, Cbdaria Daniels,
Colangell . Valentina, Cordeschi Bernardino, Cortese Gianfausto, - Cricchio
Simone, D'Alberto Elisabetta, D'Angelo Marcello, Della Morte Nicola, Di.Giorgio
Michele, Di Laura Gianni, Di Pietro Giancarlo, Diglio Vincenzo, Ferrara Andrea,
Filippone Rita, Formisano Pasquale, Froncillo Maria Pia, Fusco - Santo, Fusillo
Francesco, Gabrielli Marco, Gennarini Dario, Giaccio Giovanni, Giordani Marina,
Gorietti Luigi, Guerriero Carmine, Laudani Felice, Liani Mariano, Maestri Gian
Matteo, Maggi Marina, Mandracchia Salvatore, Meacci Maurizio, Migliorati Paola,
Milazzo Santo, Monte Giuseppe, Morf Giuseppe, Mosca Giuseppe, Musacchia Domenico,
Nori Luigi, Olivieri Silvan, Orsini Marcello, Papitto Giselda, Pauri Fortunata,
Picchiotti Camillo, Pulcinelli Margherita, Purilli Paolo, Pusceddu Giovanni,
Quaranta Elio, Ravanelli
Lamberto, Rinaudo Rosario, Santodonato Stefano, Scarpa Domenico, Sega Roberto,
Serpetti Evelina Sara, Silvestri Patrizia, Sirocchi Marcello, Spinella Filippo,
Stradella Silvia, Todisco Rosaria, Toscano Andrea, Tozzi Carlo, Tradigo
Giorgio, Valletta Antonella, Vella Antonino Marco, Vialetto Marcellina, Vitale
Nicole', Zanfardino Assunta Mafalda, pur condividendo it giudizio di
colpevolezza nei confronti di No Greco e Pellegrino Capaldo, lamentavano, agli
effetti civili, the it tribunale
145
non avesse provveduto alla liquidazione dei danni essendo
in atti sufficiente documentazione, non confutata da alcuno, in tat senso e
in subordine che la provvisionale non
fosse stata liquidata in misura maggiore o in misura quanto mono uguale a
quells liquidata in favore di altri dipendenti.
Chiedevano una riforma delle statuizioni civili nel senso
sopra indicato. L'aw. Paola. Francesco, difensore di La Rocca halo, . Balzarini
Aldo, Comincini Paolo, Fabrizi
Luciano, Grandini Lucio, Mandolini Lidia, •Zucca ' Paolo, Peluso Rita nella sua qualita di' erede di Peluso
Massimo, De Persio Anna Maria vedova di Sale halo, Marron Francesca vedova
Santolini, Ascenzi Alberto, Friello Francesca, Della Sala Carmine, Marchetti
Roberta, Milella Adriano, Lionetti Domenico e Villa Pietro lamentava the il
tribunale non avesse accolta la loro domanda di risarcimento danni, alla pad
delle altre parti civili, pur avendo accolto in sua domanda di costituzione di
parte civile.
La Rocca Iamentava in particolare, che come dipendente
Fedit godeva dells locazione di un
appartamento a condizioni favorevoli ed era stato sfrattato a seguito dells
illecita acquisizione dell'immobile da parte di S.G.R.; Balzarini Aldo,
Comincini Paolo, Fabrizi Luciano, Grandini Lucio, Mandolini Lidia; Zucca Paolo, Peluso Massimo nella sua
quantal. di erede di Peluso Rita, De
Persio Anna Maria vedova di Sale halo, Marron Francesca, vedova Santolini, lamentavano che il loro
mime, benchE vi fosse la regolare costituzione
di pate civile, non era stato incluso negli elenchi allegati a ciascuna udienza
e de era dovuto a mero errore materiale non essendo mai stata contestata la
circostanza che lc relative conclusioni, con
146
l'analitica indicazione dei danni subiti, erano state
depositate con largo anticipo rispetto all'udienza di discussion.
Tutti i predetti, insieme a Alberi Rossana, Ambrosino
Vincenzo, Angemi Antonio, Antognozzi Paolo Maria, Antonacci Luisa, Antonaroli
Lucia, Avocatino Carla, Avorio Pierina, Barbato Antonio, Barraco Angelo,
Bausano Rita, Bentivoglio . Angela, Bertini Rosalina, Bonaparte Lucio,
Bonavolonta' .Adelaide, Borsetti Valter, Bruschi Amerigo,.. Bu
hettu Guido, Cacchione Franca; Campanini Giorgio,
Candiloro Rosalia, Canestrari Sauro, Carabeo- Paolo, Caratelli Patrizia,
Castelluccio Eugenio, Catani Gabriella, Celiento Domenico, Cerrone - Elena,
Cesta Giorgina, Cianca Vincenzo, Ciancuto Maria Grazia, Collina Laura,
Coradazzi Giorgio, D'Addato Rita, De Luca Filippo, De Santis Sergio, Di Cam
Emanuele, Di Crescenzio Sandro, Di Croce Cristina, Di Filippo Alberto, Di
Francesco Maria Stefania, Salustri Franco Salustri Marco e Salustri Luca (in
qualitd di eredi di D'Innocente Sabina), Di Pietro Luisa, Fabrizio Antonio,
Fanano Rosangela, Fani Francesco, Fatello Anna Maria, Ferrari Alessandro, Ferri
Carla, Ferri Daniela, Fiori Maria Grazia, Fontana Cipriano, Forteleoni Anna
Lis., Franchini Paola, Frezza Isabella, Frongia Paola, Fusco Raffiele, Gacci
Giancarlo, Galasso Matilde, Galaverna Gogliardo Alfonso, Gallinari Teresa,
Gargiulo Vincenzo, Gini Lucia, Giorgi Bruno, Giorgio Maria, Grani Loretta,
Iacovelli Giorgio, Indian Ettore, La Rocca Rosalba, Lauricella Umberto,
Lazzaretti Giuseppina, Leoni Pierina, Levantesi Paola, Lombardini Adriana,
Lucioli Osvaldo, Lupaccini Lamberto, Madeddu Giacomina, Magrini Silverio,
Mambrini Gianfranco, Manasse Bruna, Maragoni Maria, Marchegiano Franco,
147
141
Marchionni Maria Grazia, Marconi. Paola, Massini Patrizia,
Mauro Raffaele, Mazzarini Roberto, Mazzaroni Mauro, Mazzieri Ciro, Micco
Antonio, Minaudo Ignazio, Minissale Vincenzo, Morellato Giuliano, Moretti Andreina, Moroni Giorgio, Navarra Bruna, Negri
Giacomo, Nocera Elena, Oliva Sandra,
Ottaviani Marta, Ottaviani Mirella, Pala Giorgio, Paoli
- Anna Maria, Paolini
Paolo, Paris Fausto, Patane' Emanuela, Pedaccia Francesca, Pepere Giovanna, Petugini Claudio, Pesci
Fabio,.Pinto:Stefania;. Piras Luigi,
Piras Maria Francesca, Pitta Raffaele, Placido Maria Incoronata, Poggi Maura,
Posa Maria Gabriella, Pratesi{Adriana, Prencipe Marcello, Priori Minna Prisco Giancarlo, Quattrini Laura, Raciti Sergio,
Radassao Antonio, Rastelli Antonella, Razza Carlo, Ricca Pasqualino, Ricci
Bruna Ascenza, Rocchitelli Carlo, Romani Mauro, Romano Ciro Saverio, Rosati
Nazzareno, Rossetti Carlo,, Ruvio Barbara, Sabbioni Giorgio, Santoro
Carmela Silvana, Scalici Riccardo, Scuderi Cinzia, Senesi Elvira, Sergiac omi
Roberto, Satin Dante, Stefanori Rita, Tamagnini Primo, Tedesco Carla, Telloni
Lidio, Toscano Mariella, Trapani Luciano, Trenta Vincenza, Tripodi Laura,
Uccello Diana, Valentini Paolo,. Valoppi Maurizio, VaselIi Stefano, Venturini
Claudio Maria, Villani Maria Antonietta, Viri Giuseppina, Vitale Idalo, Zita
Stefano, Zola Elsa, anch'essi difesi dall'avv. Francesco Paola lamentavano
l'erroneita della sentenza relativa:
Al capo della sentenza the
aveva assolto >7 commissario governativo Stefano D'Ercole dal recto a lui
ascritto perchi it fatto non costituisce recto. Osservavano, al riguardo,
the la sentenza, pur ravvisando nel fatto una ipotesi. di bancarotta per
dissipazione imputabile in primis al commissario
148
governativo aveva ritenuto la stipulazione
dell'atto quadro irdlevante, ancorch6 momento consumativo dell'illecito, perch6
a quella data il pregiudizio dei creditori si era gia consumato in blocco; ritenevano the tale conclusions
fosse errata perch6 1'atto quadro, che secondo le parti civil conteneva altri
profili di illiceitii oltre quelli individuati dal tribunate, aveva
avuto piena incidenza causale nella realirmzione dell' llecito perch6 se
se non fosse stato -sottosc
ritto non si sarebbe verificato il passaggio dei beni- da - Fedit
a S:G.R.; n6, secondo g1i appellanti, era possibile scindere sul -piano
fattuale I'atto quadro- dai provvedimenti giurisdizionali che ne costituivano .
it presupposto.
Osservavano, peraltro, die Stefano D'Ercole
aveva fattivamente contribuito anche attraverso persone del suo staff alla
redazione dell'atto quadro e aveva compiuto atti di gestione dells liquidazione
strumentali alla realizzazione dell'illecito sia in relazione alla cessions di
beni die alla . cessazione di rapporti di lavoro.
Al capo dells sentenza che aveva assolto Francesco
Carbonetti dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.
Osservavano al riguardo che la responsabilits di questi andava ravvisata net
contnbuto causale alla realizzazione del piano attraverso i pareri.
espressi in relazione alla cession dei beni e di fatto sussunti nella sentenza
di omologazione del concordato preventivo c nel ruolo da lui avuto di
consulente dei bilanci Fedit, di presidente di S.G.R. e di sottoscrittore
dell'atto di transazione tra S.G.R. e liquidazione dells Fedit in data
31.7.1998.
149
Gli appellanti, a
sostegno del lord . appello nei confronts di D1Ercole e Carbonetti e a
integrazione, poi, della motivazione della sentenza, individuavano una serie di
elementi che confortavano 1'assunto della tilsceita dell'ntera operazione che
aveva portato ally sxssione dei beni alla S.G.R. e precisamente:
15llieeit della clausola, contenuta nell'atto
quadro, relativa alla cession di bens. non conapresi nella relazione
particolareggiata del . commissario giudiziale a cis
a prescindere dall'entitI del valore economico
della clausola stessa.
Osservavano, sul. panto, gli
appellanti che la clausola ben difficilmente sarebbe stata inserita .senza una valutazione economica
che, cost, assumeva una valenza
sinergica e futizionale, sul piano probatorio per.
I'acquisizione, nel Ioro complesso di tutti i
crediti Fedit nei confronti dei CAP molts dei quail sostanziosi e pienamente
esigbili come coniprovato in atti;
per l'acquisizione delle cambia di valore pars a circa f.
800.000.000.000 anche se tali cambiali,
circostanza contestata, erano ac cessori di garanzia di debiti dei CAP nei confronti dells Fedit; cambiali che
bencht inventariate non erano state incluse nella relazione particolareggiata30;
per 1'acquisizione dell'azienda denominata "II
Pino" di notevole estensione nella
zone delta via Cassia in Roma;
per 1'acquisizione di monete e quadri mai inventariati e
rinvenuti net cave= dells Fedit dal
commissario governativo insieme site cambiali di cui prima si a detto.
Aggiungevano, che non era stato osservato it principio
dell'onere della prova, applicabile al caso di specie, per cui incombeva agli
imputati che I'invocavano, provare 15rrmievanza economica dei beni non inclusi
nella relazione del commissario giudiziale e di cui era chiesta l'acquisizione.
Concludevano, sul punto,
die la perfetta conoscenza da parte di Capaldo della. situazione patrinwniale
della Fedit, la sua identificazione con la struttura dells. S.G.R. a gli. organ
.dells liquidazione erano una 'ulteriore conferma della funzionalitil della
suddetta clausola alla dissipazione- del patrimonio Fedit. .
II significato probatorio emergente dalla accertamenti
effettuati dalla commission parlamentare di inchiesta. .
Questi, secondo gli
appellanti, confermavano la gigantesca operazione di dissipazione appropriativa
posts in essere in danno di Fedit a nulla rilevando che al ten nine delle
operazioni S.G.R. avrebbe chiuso in pareggio anche perche a loro avviso, molte
vendite erano avvenute a prezzo vile ed erano state rivendute poco dopo a
prezzo maggiorato31.
II principio dells fomazione progressiva del giudicato ed
it loro effetto di giudicato endoprocessuale emergente dalla sentenza con cui
la suprema torte aveva respinto it ricorso avverso it sequestro preventivo dei
beni e dalla sentenza della corte di appello di Perugia con cui era respinto
Yappello avverso 1'ordinanza del tribunale del riesame di Perugia che aveva
rigettato la richiesta di dissequestro dei beni.
70
Gli appolann ricordavano
sal punto quanto detto did tribunals del rieaam e allocche aveva respinto in richiesta di dissequestro avanzata da S.G.R.
in relazione alb intervenuta uansazione.
31
Richiamavano sal panto le
consulenze di pane effettuate a c lone
au alcune vendite.
151
Da tali
provvedimenti gli appellanti facevano discendere, in assenza di altri elementi
probatori nuovi the i fatti accertati erano staff attentamente valutatii
per cui essi potevano essere posti a fondamento della decisione. II significato
giuridico, fattuale e probatorio delle situazioni di conflitto di interesse.
- Osservavano, al riguardo,
the Capaldo nella sua qualiti di presidente di una delle. maggiori banehe
creditrici della Fedit e contemporanemnente con poteri di gestione e' di
strategia nelle pia importanti
decision fsnanziarie della Fedit era in palese conflitto di interesse alla pad
di Carbonetti. Situazioni di conflitto di interesse che, nell'ipotesi di
bancarotta, costituiva una ulteriore prova delle condotte in favore del piano
di dissipazione che poteva essere superata solo con elementi di prova contrari.
La sussistenza del reato di peculato, in uno con
quello di bancarotte fraudolenta nei fatti contestati come abuso di ufficio e
per i quail era stata applicata la prescrizione.
Sul panto osservavano the le situazioni di conflitto di interesse prima indicate erano
anche prova piena dell'operazione appropriativa da qualificarsi, in concorso
con it reato di bancarotta, peculato perchd tutte le condone di No Greco, e, in
concorso, di tutti gli imputati, erano finalizzate all'appropriazione del
patrimonio Fedit a contemporaneamente, come si evinceva dalla proposta
dell'avv. Castilla, al controllo di tutti i CAP.
Le modaliti di cessazione dei rapporti di
lavoro.
Sul panto osservavano the 1'estromissione dei dipendenti
era un atto strumentale a necessario alb realizzazione del piano di
appropriazione.
32 a
titob di esempio indicavano is circostanae 11'assenza di un inventarie.
Lamentavano, infine, la violazione delle norme in materia
di liquidazione delk spese.processuali.
Chiedevano, previa, se del caso, rinnovazione del dibattimento,
the il fatto di abuse di officio fosse qualificato come peculato e the tutti
gli imputati fossero condannati, in solido con il responsabile civile, all'integrale
risarcimento dei danni in favore delle parti civlli sec rondo gli eknchi the. •
. fanno paste integrante dell'atto di appello e determinati nelle conclusion
come domande . principali e subordinate e che, nel caso di condanna generics,
gli imputati fossero condannati, in solido . con il responsabile civile, al
pagamento di was provvisionale immediatamente esecutiva e che le spese fossero
rideterminate.
Acquafredda Nicola Santo,
Nitti Francesco, Paterino Pietro, Vacca Domenico, Giuliani Barbara, Angelozzi
Ubaldo, Borgheresi Roberto, Ceccantini Pasquale, Gaeta Fausto, Gioielli
Rosaria, Minieri Domenico, Naldi Ida, Nigi Ida,• Sorbi Paolo, Tritto Angela,
Spadaccini Claudia, Altobelli Americo, Astolfi Maurizio, Baiola Elideo, Bonaldo
Marco, Bragagnolo Giovanni, Campagna Giovanni, Campagna Maurizio, D'Arcangelis
Ascenza, Di Lello Pasquale, Face Andrea, Falcinelli Massimo, Gambioli Liliana,
Giaccherini Luciano, Giaccherini Moreno, Marchioni Carlo, Nalli Daniela,
Penazzi Massimo, Piccinato Natalino, Pisa. Umberto, Quintini
Antonio, Reginaldi Franco, Ridolfi Umberto, Roccatani Assunta, Romano Giuseppe,
Rossi Susina, Salati Arcangelo, Salvatori Luciano, Stamegna Antonio, Tuccio
Vincenzo, Vasconi Biagio, Velocci Luigi, Viti Vincenzo, Zaccheo Giovanni
Battista, Salassa Mario, Pizzi
Ottavio, Rocca Marco,
Torreti Nerio, Maniscalco Ugo, Salvatorelli Marina,
![]()
Luciani Remo,. Bruno Maria Aurora, Tedesco Pasquale, Rossi
Mario, Borchi Paolo, Gnocchi Vincenzo, Macioci Marina,
Topa Osvaldo, Busconi Simonetta, Parigi Luigi, tutti
patrocinati daU'Avv. Francesco Roei, lamentavano l'erroneith dells sentenza nel
punto in cui era respinta la loco domanda di risarcimento del danno e non
veniva concesso it sequestro conservativo..
In particolare. .
.
• Acquafredda Nicola Santo, Nitti Francesco, Paterino
Pietro, Vaasa Domenico, Giuliani Barbara, Angelozzi Ubaldo, Borgheresi Roberto,
Ceccantini Pasquale, Gaeta Fausto, Gioielli Rosario, Minieri Domenico, Naldi
Ida, Nigi Ida, Sorbi Paolo, Tritto Angela, Spadaccini Claudia, Altobelli
Americo, Astolfi Maurizio, Baiola Elideo, Bonaldo Marco, Bragagnolo
Giovanni, Campagna Giovanni, Campagna Maurizio, D'Arcangelis Ascenza, Di Lello
Pasquale, Face Andrea, Falcinelli Massimo, Gambioli Liliana, Giaccherini
Luciano, Giaccherini Moreno, Marchioni Carlo, Nalli Daniela, Penazzi Massimo,
Piccinato Natalino, Pisa Umberto, Quintini Antonio, Reginaldi Franco, Ridolfi
Umberto, Roccatani Assunta, Romano Giuseppe, Rossi Susina, Salad Arcangelo,
Salvatori Luciano, Stamegna Antonio, Tuccio Vincenza, Vasconi Biagio, Velocci
Luigi, Viti Vincenzo, Zaccheo Giovanni Battista, Salassa Mario, Pizzi Ottavio,
Rocca Marco, Torreti Norio, Maniscalco Ugo,- Salvatorclli Marina,
Luciani Remo, Bruno Maria Aurora, Tedesco Pasquale, Rossi Mario, Borchi Paolo,
Gnocchi Vincenzo, Macioci Marina lamentavano la loro
mancata legittimazione alb costituzione di pane civile
perche essi Grano staff dipendenti delle
society ARSOL a SIAPA appartenenti intcramente
alla Fedit e intimamente legate alla sorts di questa
ultima per cui la vendita in massa di questa ultima aveva costituito
pregiudizio delle loro posizioni. Topa Osvaldo, Busconi Simonetta e Parigi
Luigi lamentavano che nei loro confronti non era stato riconosciuto it diritto
a costitusrsi pane civile per cui erano stati estromessi dal processo mentre
per altri dipendenti, che si erano trovati nelle loro stesse posizioni,, era
stata ammessa la costituzione di pane civile e liquidato il danno.
Lamentavano, in particolare, che non fosse stato
tenuto conto che essi erano
dipendenti Fedit, anche se erano stati trasferiti a seguito della cessione
delle attivitit della Fedit subendo in tal modo gli stessi danni dei colleghi
die avevano ottenuto it risarcimento dei danni.
Tutti impugnavano it capo
della sentenza relativo alla assoluzione di Stefano D'Ercole perche it fatto
non costituisce reato e di Francesco Carbonetti per non aver .commesso
it fatto.
A sostegno dell'impugnazione esponevano gli stessi
argomenti indicati dall'avv. Francesco Paola nell'interesse dei propri
assistiti e concludevano nello stesso modo.
La sentenza era appellata dall'imputato No Greco il quale
lamentava: un atteggiamento
precostituito del tribunale nei suoi confronti.
Osservava, sul punto, che it tribunale dagli atti
processuali aveva tratto solo i documenti a le testimonian c e gli aspetti,
secondo la sua particolare ottica interpretativa, che portavano alla
dichiarazione di colpevolezza tralasciando ogni elemento di prova favorevole
all'imputato ed elencava, per escludere ii previo concerto con Pellegrino
Capaldo, e affermare the ogni decisions important era stato frutto della
decision collegiale le seguenti circostanze:
155
La mancata menzione della nomina di un comitato provvisorio
dei creditori, in analogic con quanto
previsto dall'art. 40 L.F. e munito di ampi poteri ispettivi, the era stato
sempre sentito in tutti i casi di vendita anticipata; La costiituzione del comitato dei creditori the aveva
funzionato in tutti i casi successivi
alla sentenza di omologazione:
La tenuta dei contatti con l'avv. Casella,
prima, a con-Pellegrino Capaldo, poi, erano awenuti solo avanti al collegio e
alla presenza del commissario giudiziale, del commissario governativo e, se
necessario, del comitato dei creditori;
Le decisions piu importanti erano state prese collegialmente con un
collegio predeterminato e con
persone di elevata preparazione a competenza, che erano bene a conoscenza delle problematiche della
procedura tanto che uno dei componenti
aveva collaborato alla stesura del prowedimento, in data 233.1993, che aveva
autorizzato la vendita in masse del patrimonio Fedit.
La mancata menzione della sua istanza di
astensione presentata in data 14.7.1993, allorche la stampa aveva dato notizia
di un esposto al C.S.M. presentato da alcuni dipendenti Fedit nei suoi
confronti prima the fosse stipulato 1'atto quadro; istanza respinta dal
presidente del tri'bunale;
La mancata indicazione, perchd non provata,
dell'affermazione del triunale di contatti indiretti o non ufficiali con
Pellegrino Capaldo;
Lirrilevanza degli appunti del commissario
governativo Cigliana perch6 privi di data per cui potrebbero essere stati da
costui redatti in vista del procedimento the to vedeva coimputato per scaricare su altri la responsabiliti the
era solo sua;
156
L'illustrazione di aspetti della procedura non rilevanti
per il decidere se non. al fine di sostencre it preconcetto intento accusatorio
dimostrato dai giudici del primo grado;
sotto tale profilo richiamava:
la vicenda della correzione
dell'errore materiale richiesta quando fi G.D. ally procedura era oramai uscito
di scena e non era a questi imputabile e sulla quale non aveva potuto
difendersi non facendo parte : del capo di imputazione; .
is vicenda del mancato
inventario che, per Legge, non compete al G.D. ma al
commissario giudiziale; circostanza, pendtro, non versa pet-chi il commissario
giudiziale, anche se attraverso stimatori con funzioni anche di redattori
dell'inventario nominati per Voccasione, aveva proweduto a redigerlo;
la vicenda delle scritture
contabili perch6 la visita del G.D. nei locali della Fedit non era avvenuto per
il controllo delle scritture contabili, ma solo per annotare, ai sensi
dell'art. 170/1 L.F., la data di
apertura della procedura concorsuale; l'annotazione era, poi, awenuta nei
locali della Fedit perche la documentazione era tanta e tale da non potere
essere custodita nei locali del tnbunale.
Asseriva, sul panto, che la
procedura non prevede il controllo sulla regolariti, delle scritture contabili
che 8 compito del commissario giudiziale il quale, sulfa scoria delle scritture
contabili (cosa the comports il controllo della
loro tenuta regolare) verifica 1'elenco del creditori e dei debitori; cib era
tanto vero the da la lettura della relazione del commissario giudiziale
1S7
erano risultate irregolaritil che comunque non avevano
impedito la ric ostruzione del patrimonio e del movimento degli
affari.
Aggiungeva che se la verifica della regolare tenuta delle
scritture contabili dove essere fatta in sede di omologa, occorreva precisare
che
ii
provvedimento era stato
collegiale e ad esso aveva partecipato necessarismente il •Pubblico Ministero
che aveva dato parere favorevole all'omologazione del concordato; . ,
l'interesse del G.D. a conservare tins procedura complessa e scomoda perchd una tale
affermazione non era vera.
Sul punto, at di lh valutazioni relative
all'esempio the un tale comportamento avrebbe dato ai futuri giovani
magistrati, faceva rilevare che il tribunale non si era posto it problema di
quale sarebbe stata la procedura alternativa considerato che, per lo stato di
confessata insolvenza, 1'unico sbocco era tins procedura liquidatoria che portasse,
dopo to scioglimento gia verificatosi ex lege, alla estinzione dell'ente.
L'incompetenza funzionale del tribunale di Perugia
essendo funzionalmente competente it
collegio per i read ministeriali.
Sul punto riteneva die it GUP, prima, e it tribunale, dopo, seguendo
l'mpostazione del P.M. avevano ignorato il dettato della legge costituzionale
n. 1/1989 che impone al P.M., non appena i; contestabile tin reato
ministeriale, di trasmettere gli atti al collegio, the ha anche femzione di
P.M., die I competence anche per i compartecipi.
Asseriva the il P.M. nelle
sue richieste aveva escluso una partecipazione a1 reato del ministro
dell'agricoltura dell'epoca die aveva dato I'autorizzazione a
sottoscrivere facto quadro; autorizzazione die aveva avuto una diretta
158
attinenza con la realiazazione del reato di
bancarotta contestata agli altri correi.
Di qui, secondo 1'appellante la nulliti dell tntero pros
esso. .
La contraddittorieti delle pronunzie
Osservava al riguardo:
Ia pronunzia in favoro del ministero delle politiche
agricole era in contrasto con 1'airtorizzazione data dal. ministro al
commissario governativos per la : sottoscrizione dell'atto quadro a cui viene
riconosciuto 1'effetto produttivo del danno risarcibile;. .
. Non erano liquidabili. i danni, subiti dai dipendenti dells Fedit
per fatti di bancarotta fraudolenta, verificatisi anteriormente alla . •
ammissione alla procedura;
Non vi erano danni risarcibili se era vero die:
1'attivo era inferiore al passivo di circa L.
1.000.000.000.000 ed era stato perduto 1'intero capitale sociale per cui
l'ipotesi dells ricapitalizzazione della Fedit restava una meta ipotesi
smentita dai fatti;
era stato proposto il concordato preventivo nella
forma della cession dei beni ai creditori per cui in tal caso era altamente
improbabile the i rapporti di lavoro continuassero per tutti anche perchE la
cessazione della normale attiviti aziendale costituiva giusto motivo di
licenziamento;
1'alternativa al concordato preventivo era il
fallimento dells Fedit per cui non era possibile ritenere the i lavoratori
avessero una nova change; il danno lamentato dai dipendenti derivava dal reato
di bancarotta fraudolenta mentre gli era stato addebitato un fatto diverso mai
contestato e cioe quello di non aver curato it raggiungimento dell'obbiettivo
delta
rivitalizzazione di Agrisviluppo che era estraneo ally
funzione della procedura di concordato preventivo.
II risarcimento dei danni per perdita del posto
di lavoro era stato dato anche a dipendenti the avevano usufruito degli incentivi al
pensionanunto e addirittura a eredi di dipendenti deceduti• in pendenza di
procedura concordataria;
L'erroneitit della sentenza
in panto merit o. .
Capo a) della rubrica relativa all'occultamento della
istanza presentata dai commissari governativi in data 273.1992.
Osservava the la premessa da cui partite era la
perdita dell'intero capitale sociale della Fedit per cui doveva ritenersi
intervenuta la specifics causa di scioglimento della societI prevista dall'art.
2539 cod. civ..
Di qui ii problema se fosse necessaria 1'atto di
messa in liquidazione della
societa, che si trovava in
concordato preventivo con cessione di beni; liquidazione che, per effetto della
legge 400/1975, doveva.effettuarsi nella forma della liquidazione coatta
amministrativa, trattandosi di societit cooperativa, con provvedimento del
ministro cui era affidata la sorveglianza (nella specie Ministro
dell'Agricoltura e Foreste); con 1'ulteriore. conseguenza che mai it decreto
ministeriale avrebbe potato. scavalcare la procedura concorsuale
anche se la legge non disciplina specificamente it caso di concorso tra
concordato preventivo e liquidazione della societa.
L'iistanza dei commissari governativi
poneva, quindi it problema se un ente, gib assoggettata a procedura liquidativa
con Is cessione dei beni dovesse essere ugualmente messo in liquidazione e, in
caso positivo, con quati modaliti.
160
Problema risolto
positivamente anche dal tribunate di Roma the aveva peraltro puntualizzato the
la liquidazione doveva avvenire con le forme della procedura concordataria con
la specificitI della natura cooperativa della Fedit.
Da tale problematica era nata la necessith di sentire un
illustre giurista per I'approfondimento della question; illustre giurista the
aveva -dato . it suo parere in . data 10.9.1992, prima the fosse depositata is
sent+enza • di omologazione avvenuta in data 5.10.1992, senza che esso fosse
mai comunicato dal .
commissario governativo al Giudice delegato,. nb fosse mai stato utilizzato agli effetti dell'istanza del
27.5.1992.
In fatto:
contestava che fossero omologabili l'occultamento della
istanza ed it rifiuto a provvedere su di essa con il fatto pacifico della
spontanea restituzione dell'istanza perche acquisisse it parere giuridico e
negava the in tale facto potesse ravvisarsi il reato -contestato quantomeno
sotto il profilo del dolo.
contestava t'affermazione del trl'bunale, emergente in
alcuni punti della sentenza; che la
liquidazione coatta amministrativa dovesse essere disposta dalla assemblea dei
sod a non dal competente ministero;
riteneva che solo un tale errore poteva giustificare
1'affermazione del tribunals che, pur richiamando it dettato della L400/1975 e
la competenza del ministro a disporre la liquidazione coatta amministrativa
attribuiva all'organo della procedura concordataria I'intento di ritardare la
convocazione dell'assemblea straordinaria per il timore the in quells sede
sorgessero contrasti tra i sod, non tutti nelle stesse condizioni, con la
conseguenza che sarebbe stata ritardata l'omologazione del concordato.
![]()
contestava I'nterpretazione data dal tribunale
della sua affermazione relativa alla volonti di ricorrere al tribunale
amministrativo in caso di messa in liquidazione coatta amministrativa da parte
del ministro dell'agricoltura;
affermava, sul punto, die la dichiarazione
doveva essere- intesa
-. esdusivamente come
manifestazionc dells preminenza delle norme della legge -falliimentare
sn quefa della liquidazione coatta amrdinistrativa, avente carattere amministrativo, perdu oramai la procedura
concorsuale aveva gil la sua stabiliti anche se il concordato non era stato
omologato.
Lamentava, poi, the non fosse stato tenuto in
alcun conto it comportamento del
commissario governativo in online al mancato sollecito o alla mancata
comunicazione del parere richiesto al prof. D'Alessandro, ovvero al suo mancato
interessamento alla sorte dell'istanza non reiterandola; segni di un
comportamento teso a scaricare su altri la propria responsabilitl;
Contestava.l'affermazione del
tribunale circa un suo obbligo di protocollare in cancelleria 1'istanza
273.1992 ovvero di non aver depositato 1'istanza in cancelleria perchE it primo
obbligo non rientrava tra i compiti dd giudice delegato e per il secondo, come
emergeva dall'ultima relazione quadrimestrale dei commissari governativi, vi
era 1"mtesa con . gli organ della procedura in base alla quale tutte le
istanzc dovevano essere consegnate al commissario giudiziale the avrebbe dato ad esse 1'ulteriore seguito.
Riteneva, pertanto, dm it
reato di falso per occultamento non sussisteva anche perchi it dedotto intento
del giudice delegato di pervenire alla vendita in masse dei ben della
Fedit era ancora lontana e doveva comunque
162
escludersi perch una tale forma di vendita non era
neppure nei propositi dei promotori di S.G.R.
Capo b) della rubrica relativa all'occultamento
di tre relazioni redatte da Francesco Carbonetti.
Lamentava la• carenza di istruttoria perch la
ricerca dei documenti; la cui sparizione gli era stata imputata, si era fermata
avanti at verbale di acquisizione della documentazione richiesta dal P.M.
presso ii tribunale di Roma; in tale verbale i carabinieri davano atto
dell'acquisizione di tre istanze redatte da Francesco Carbonetti delle quali
.non i` stata trovata traccia negli atti esistenti presso la procura di Roma.
Da cis non poteva derivare una sua responsabilita, per mancanza
della materialit# del recto perchd la cancelleria della sezione fallimentare di
Roma era in possesso di tre documenti a firma Francesco Carbonetti die erano
stati acquisiti dalla polizia giudiziaria e che, trasmessi al P.M. presso iZ
tribunale di Roma, non erano stati pia rinvenuti e nulls escludeva che tali documenti fossero i
pareri redatti da Francesco Carbonetti anche perch6 questi aveva sempre escluso
di avere presentato istanze al tribunale fallimentare di Roma e
dell'affidamento degli incarichi vi era traccia agli atti dells procedura
fallimentare nella liquidazione degli onorari.
Aggiungeva che it 'primo parere riguardava la divergenza
tra i valori di bilancio ed it prezzo offerto per I'acquisto del patrimonio
Fedit, d secondo riguardava l'indicazione dei criteri che devono sottendere
alla formulazione di una prevision di realizzazione nella vend ita del
patrimonio e it term era estraneo alla vendita del patrimonio Fedit riguardando
la valutazione di un pacchetto azionario.
![]()
Riteneva,
pertanto, che nessuno dei pareri poteva condizionare la sentenza di
omologazione del concordato, ni 1'autorizzazione ails vendita in blocco per cui
non vi era motivo di sopprimere tali atti.
Concludeva, sul punto, assumendo che non era condivisiibile
la tesi del tribunals die individuava il movente della soppressione degli atti
nc la necessiti di eliminare ogni rapporto In la , procedura fallimentare e
Francesco Carbonetti per la posizaione . da questi assunta nel cousigh di
amminictrazione della S.G.R., the peialtro era avvenuta molto piiu avanti
: net tempo, perchd cosi
facend6 it tribunate aveva operato una modifica del capo di imputazione in base
a congetture e illazioni che, tuttavia, lo avevano lasciato impreciso e
generico.
Capo c) della rubrica relativa alla bancarotta
fraudolenta per distrazione e dissipamento dell'intero patrimonio della Fedit.
Sul punto premetteva:
. La situazione economics e finanziaria della Fedit al
momento della dismission del patrimonio in blocco.
Faceva presente, al riguardo, che it patrimonio dells
Fedit era caratterizzato dalla proprieti di numerose partecipazioni, a volta
totalitarie e talora di quasi totaliti, the erano vissute solo grazie ai
periodici finanziamenti fatto dells Fedit che svolgeva per questo funzioni di
Holding;
in tale contesto iI commissariamento delta Fedit aveva
provocato it blocco e to revoca di tutti i fidi facendola precipitare in uno
stato di dissesto irrevocabile con una decisa situazione di carenza di
liquiditi; di qui la richiesta di concordato preventivo con cessione dei beni
ai creditori caratterizzata dalla necessiti di evitare ii pericolo, sempre
incombente, di
richiesta di fallimento delle consociate con rulteriore
rischio di vedere azzerato ii valore delle quote partecipate;
la vendita in mama dei beni, disposta dopo I'omologazione
del concordato con provvedimento del mean 1993, rispondeva alla cennata
necessiti ; la preoccupazione del tribunate era stabs, dunque, solo quella -di
evitare it depauperamento del patrimonio dells Fedit the sarebbe stato
agevolato dal ricorso alla liquidazione-.ordinaria perchb sarebbe
state gravata. da: oneri elevatissimi
e' si sarebbe chiusa dopo molti anni con la realizzazione.di gran lungs
inferiore a quello -ipotizzato dalle stime;
altra preoccupazione del tribunale era stata
quells del destino dei lavoratori della Fedit che, . a seguito dells ordinaria
liquidazione,. avrebbero perso it loro posto di lavoro;
in tale situazione, allorch6 nel maggio 1992, era giunta
la proposta dell'avv. Castilla, it tribunale aveva ritenuto che essa potesse
risolvere tutti i problemi della procedura evitando anche un danno
incalcolabile per i creditori. Faceva presente, altresi, che it patrimonio Fedit
da liquidare era composto da beni, molto eterogenei tra loro, dei quali solo .
alcuni apparivano appetibili.
Sul panto esaminava le vane stime che neI tempo erano
state fatte nel torso della procedura e rilevava the tra di esse vi erano divan
non indifferenti a conferma della difficolta di dare it giusto valore al
patrimonio Fedit; nE aveva pregio, per valutare in correttezza del
comportamento degli organi delta procedura, d divario netto tra it valore
complessivo del patrimonio, secondo le vane stime effectuate, e t'offerta
dell'avv. Caulk perche si
![]()
trattava di due
concetti non 'paragonabili
tra Toro perchb it primo indica una
previsions ed it secondo una certezza;
de, era tanto vero che net caso in cui le
vendite non producevano un ricavato
idoneo a soddisfare i caeditori chirografari, almeno nella misura del 40%, la circostanza non aveva influenza sul concordato
preventivo che conservava tutta la sua validitil;
-nd. potevano avere rilevanzu- eventi :
eccezionali e impreved bdi . die avrebbero potuto portare a vistose ridnzioni
dei valori stimati e portava ad esempio la vicenda della Fedital partecipata
della Fedit i1 cui valore di realizzo era stato di molto inferiors allo
stimato.
L'insussistenza dell'accordo con Pellegrino
Capaldo per ottenere la dissipazione del patrimonio della Fedit.
Sul punto, di fatto, venivano esposti, gli
stessi argomenti di carattere generale prima enunciati e venivano ricordati gli
incontri collegiali
avuti
con gli altri membri del collegio, la redazione
di pane del provvedimento di autorizzazione
ally vendita in blocco ad opera di un membro.del collegio, la
partecipazione informale anche di altri membri della sezione alle decisioni
collegiali, Ia sottoscrizione dei provvedimenti da pane di tutti i membri del
collegio anche se cia non era richiesto dalla Legge;
negava, al riguardo, the egli fosse disposto ad
attendere Is cordate capeggiata da Pellegrino Capaldo e non comprendeva da
quail elementi probatori it trllunale avesse tratto l'affermazione.
Dopo le considerazioni generali sopra riportate
contestava la sussistenza del reato
di bancarotta fraudolenta.
Sul punto osservava die:
it reato in
questions era un reato proprio necessitando la partecipazione di un soggetto
qualificato c.d. "intraneus" e cioe: dell'mprenditore33.
Nel caso di specie mancava una tale presenza per due ordini di motivi. II primp
relativo alla esclusione del commissario governativo tra i soggetti indicati
nell'art. 223 L.F. onde non poteva applicarsi a Stefano D'Ercole,
- commissario governativo, la qualiti soggettiva
di persona. che pub commettere i. reati previsti lolls legge fallimentare.
It secondo relativo alla
qualifica rivestita da Stefano D'Ercole al momento dells stipulazione dell'atto
quadro. . Osservava, sul
punto, che in caso di concordato preventivo risponde di reati fallimentari
anche it liquidatore; orbene nel caso di specie Stefano D'Ercole, pur rivestendo
entrambe le cariche di commissario governativo e di liquidatore della Fedit,
aveva sottoscritto l'atto quadro nella sua seconda veste e cioe come
commissario liquidatore nominato dal tribunale. A lui non poteva attagliarsi la
figura del liquidatore di societi, indicato nell'art. 236 L.F. perchd relativa
solo al liquidatore di societi nominato dall'assemblea societaria mentre it
liquidatore giudiziale assume la veste di mandatario dei creditori ed opera
nell'interesse e per conto della massa dei
creditori. _
Non vi era stata cessions a
prezzo vile e cib era dimostrato dal ricavatodelle vendite
effettuate da S.G.R. nella pia assoluta trasparenza a con la massima professionaliti.
Ricavato the da un lato confermava la differenza coricettuale tra slime del
patrimonio e prezzo dell'offerta e dall'altro faceva
33 an'
teso in sense lato comprendendo la noaone anche i rappmeseatanti di societal
legislativamente individuati
venire meno la circostanza di un indebito vantaggio di
circa £. 3.000.000.000.000.
Vantaggio economico che, dichiarato in circa £.
550.000.000.000 da S.G.R., si riduceva di molto per gli immediati vantaggi the
ally procedura erano derivati:
dalla celeriti della procedura con risparmio di
maggiori risorse;,
• .. dada.. certezza
. di incamerare il 'mezzo entro 18 mesi dally stipulazione dell'atto quadro con
la percezione da parte dei creditori di almeno il 40% det risp.ettivi crediti
mentre in caso di liquidazione
ordinaria tale percentuale sarebbe stata sicuramente inferiore;
dally certezza the i piccoli creditori, fino a
L. 20.000.000, sarebbero staff soddisfatti per intern del loro credito mentre
altri creditori, fino a £. 1.000.000.000, sarebbero stati soddisfatti in misura
agevolata;
dagi aggravi a carico di S.G.R. per incentivi
all'esodo dei lavoratori;
dalla irrilevanza della
cessione di cespiti non contenuti nella relazione del commissario giudiziale
perchd di scarso valore e ottenuti dopo lunge trattativa alla cui conclusion
S.G.R. aveva rinunziato alla originaria richiesta della solvenza del credito
accettando solo the fosse garantita 1'esistenza del credito; clausola
particolarmente rilevante per i crediti verso i CAP, motti dei quail si
trovavano in condizioni di dissesto;
della improbabilitit, come
riconosciuto dabo stesso tribunale, che anche con una liquidazione ordinaria del patrimonio si sarebbe
ottenuto un ricavato vicino ally stima; ne tale affermazione veniva meno perche ii trlbunale aveva aggiunto the la welts adottata aveva
pregiudicato in radice is
possibility di ricavare di pin perch i, cosi opinando, aveva posto a confronto due
metodi di liquidazione non comparabili;
della irrilevanza dei crediti MAF, valutati zero
lire dai commissari governativi, i quali erano staff finanziati nell'anno 1999
solo nei confronti dei CAP perchd la circostanza, benchE avesse reso pin facile il soddisfacimento
dei crediti verso- i CAP , non era assolutamentc prevedibile nell'anno 1993; •
dally infondatezza del giudizio di irrilevanza
dato dal tribunale alle conclusion della connmissione parlamentare di inchiesta
che • aveva fonnulato un giudizio assolutorio basandosi su un riscontro a ritroso
rappresentato dai ricavi S.G.R. perch6 ancora una volta it tribunale poneva a
base del suo giudizio delle . some che esso stesso aveva giudicato
inaffidabili.
L'entiti della pens in via subordinata.
Osservava, sul panto, the
le concesse attenuanti generiche dovevano ritenersi prevalenti sulle contestate
aggravanti atteso il curriculum professionale caratterizzato, come avrebbe
potuto argomentarsi se il tribunale avesse acquisito il fascicolo personale
presso il CSM, da elogi e attestazioni di stima.
Le richieste istruttorie.
Chiedeva la rinnovazione parziale del dibattimento anche
in relazione alle ordwanze dibattimentali e chiedeva di produrre alcuni
docwnenti e I'acquisizione di alcuni documenti presso la presidenza del senato
e di sentire, all'esito, gli ufficiali
die avevano prodotto
1'informativa e 1'esame di
alcuni testimoni oltre all'espletamento di una perizia contabile.
169
Concludeva, previa se del caso rinnovazione del dibattimento,
di essere assolto dai reati a 1ui ascritti perch6 i fatto non sussistono.
La sentenza era appeUata anche da Pellegrino Capaldo ii
quale:
lamentava in via generate, alla pari di No Greco, un
atteggiamento precostituito del tribunale nei suoi confronts.
Osservava, al riguardo, the la motivazione della
sentenza aveva operato una ricostruzione dei fatti non aderente alla realth
emergente dat .materiale probatorlo raccolto ed era tesa a dimostrare
che, per i rilevanti interesss m gioco, necessariamente qualm-no doveva avere barato mentre una corretta valutazione,
attraverso enunciati logici e non contraddittori, avrebbe escluso che un reato
era stato commesso o che I'operato era frutto di dolo. -
la sentenza anteponeva alle esigenze di puntuale
accertamento, la propria preferita version dei fatti, secondo cui vi era stata
collusion tra No Greco e Pellegrino Capaldo per condurre la procedura esecutiva
della Fedit verso un predeterminato esito, e, a ritroso, ne aveva cercato la
conferma isolando, a tal fine, pochi frammenti di materiale probatorio
interpretandolo, a volta, male.
Nel caso di specie, non era
possibile ricorrere a scorciatoie probatorie o a generalizzazioni specie se si
considerava che la procedura di liquidazione operata era innovativa rispetto
all'iter tradizionale ed era giustificata dalla peculiarith della procedura
concorsuale per cui ogni -op- erazione era stata frutto di ampio dibattito tra gli
organ della procedura e ampia era stata la motivazione di ogni provvedimento
del tribunale fallimentare.
Anzi, proprio la novita del progetto non poteva tradursi
in un danno nei suoi confronti ed era
necessario the valesse la presunzione inversa e the per
170
affermare la sua
responsabilith fosse rigorosamente provato da un lato la collusion con il
magistrato a dall'altro the vi
fosse il dolo di dissipazione in capo ad entrambi i protagonisti.
A sostegno Ella osservazione esponeva:
Is procedura di liquidazione della Fedit era
stato oggetto di accertamento non - solo -dells autoriti giudiziaria, ma anche
di una . •comniissio e parlamentare di indagine.
- II tribunale di Perugia, benche avesse avuto a
disposizione i1 testo iategrale della commiLcione di indagine, basata su documentati
elementi probatori e su accertamenti
tecnici compiuti da noti esperti del settore, non ne aveva tenuto conto se non
per esercitare il proprio sarcasmo sul suo presidents; -
ciascun provvedimento del tribunale fallimentare di Roma
era stato preso collegialmente e ciascun membro aveva preso pane ale decision.
Da cis arguiva, da un lato, che non poteva escludersi the la
stesso No Greco fosse stato contrario a decisions press a maggioranza e,
dall'altro, che il tribunals non aveva colto le implications che da tale dato
ne discendevano ma si era abbandonato a valutazioni criticabili sul piano della
logica e del buon senso.
Osservava, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza,
the il processo era il luogo deputato per 1'accertaniento di eventuali
compliciti nel reato, con la conseguente trasmissione degli atti al P.M.; ma cis non significava the nel reato avessero concorso gli altri
membri del collegio ma the le sllic citi
accertate dal tribunale di Perugia, non erano state percepite come tali dai
membri del collegio ben potendo esistere tra le due ipotesi prospettate dal
tribunate (inganno dei membri del collegio da parte di No
![]()

• Greco o concorso
nel recto di tutti i membri del collegio) una tern soluzione a cioe il libero
convincimento di tutti i membri del collegio in ordine ally soluzione adottata.
NE, secondo 1'appellante, aveva influenza 1'afermazione
the No Greco si fosse formato, fin
dall'nizio, it convincimento 'favorevole alla cession in blocoo dei beni - dells Fedit al prezzo offerto essendo :
tale- convincimento pienamente lecito
in relazione alla peculiarity del proccdimento. • - Secondo 1'appellante, I'opinione concorde di tutti i
membri del collegio era un elements
importante per verificare 1`illiceitI del coniportamento di No Greco e asseriva
die it tribunale doveva accertare che 1'opinione favorevole di No Greco alla soluzione prospettata da Pellegrino Capaldo
fosse frutto di pressioni illecite, di
minacce, di compensi o di promesse di compensi e concludeva the di cis non vi
era in sentenza la minima traccia essendosi limitato a fare una proposta die
secondo i1 suo giudizio e. di quello dei partner era la migliore die
si potesse fare.
La mancanza di un qualsiasi movente.
Secondo 1'appellante la sentenza non aveva affrontato it
problems limitandosi ad affennare che il piano da lui presentato era gradito ai
maggiori creditori di cui egli perseguiva gli interessi.
Osservava, al riguardo, die
tale affermazione era smentita dalle sue dichiarazioni perche aveva agito
nell'interesse di tutu i creditori i quali, peraltro, se volevano potevano
partecipare alla society S.G.R. the aveva 1'unico scopo di procedere
sollecitamente alla liquidazionc del patrimonio senza fini di lucro.
172
Cib, a maggior
ragione, valeva per No Greco non essendo emersi, nel corso del processo,
elementi di collusione con l'offerente.
II mancato confronto con le dichiarazioni dei testimoni e
degli imputati contrari alla tesi dells
collusione.
Sul punto ribadiva che il tribunale non aveva preso in
considerazione, ignorandole, le . spiegazioni e le affermazioni degli
imputati the erano inconciliabili con la tesi accolta in sentenza ma che, al
contrario, erano rilevanti perchd fornivano esauriente spiegazione del lord
comportamento; mancato confronto the si era verificato anche con le
dichiarazioni dei testi che di alcuni episodi, posti a base del convincimento
dei giudici del tribunale, avevano dato diversa spiegazione.
La mancata costituzione dei creditori come parti
civili.
Osservava, su punto, che nessun creditore si era
costituito pane civile segno questo che essi non avevano ricevuto alcun danno
dalla soluzione prospetta e accolta dal tribunale fallimentare; precisava che
di quelli costituitisi tali non potevano considerarsi i dipendenti non avendo
legittimazione attiva, nd il CAP di Perugia che si trovava in una posizione
particolare ed il cui credito era stato accertato solo di recente dal tribunals
di Perugia.
Ricostruiva la storia di S.G.R. e le sue
finalita.
Asseriva, al riguardo, che il c.d. piano Capaldo, di cui
riconosceva la patcrnitA, era nato dalla press di coscienza, dopo
1'accertamento delle condizioni legali per 1'ammissione alla
procedure di concordato preventivo, dells necessity di
"escogitare" una via nuova per la liquidazione del patrimonio Fedit
stante la particolaritd del caso.
![]()
A tal fine era stata trovata la soluzione della
creazione di una societal di gestione, di cui facessero parte tutti i creditori,
che riduceva al minimo le spese di gestione e i ritardi della procedura.
Esso si presentava vantaggioso gift dal raffronto sul
piano astratto con 15potesi di liquidazione tradizionale del patrimonio Fedit.
I:a sociati non aveva scopi di lucro ma solo
quello di soddisfare i creditori e ridurre le conseguenze negative per il
personale Fedit, il . prezzo offerto era stato congruo, la realizzazione dello
scopo societario era stato raggiunto .nella massima trasparenza, ally fine
della procedura ai soci sari rimborsato il capitale o at massimo vi sari un
piccolo utile e in ogni caso i creditori, facenti parte della societal o the
non ne hanno fatto pane, avranno ricevuto la stessa percentuale di ripartizione
dei rispettivi crediti.
Contestava la cronistoria del commissariamento della
Fedit fatty in sentenza.
Asseriva, al riguardo, che era errata la
conclusion a cui it tribunale era giunto allorche aveva affermato che dietro la
decisione del ministro Goria di commissionare Fedit fosse stata da 1ai
ispirata; anzi, a suo giudizio, vi erano prove contrarie, desumibili dalle
testimonianze assunte sul punto che erano state trascurate dal tribunale, da
cui emergeva contrario e cioe la sua contrarieti al commissariamento della
Fedit.
Contestava la ricostruzione della vicenda
successiva al-
commas' an'amento delta Fedit.
Osservava, sul punto:
la tesi del tribunale, secondo la quale it
progetto del ministro Goria era quello di
174
. , a.~~~"y.~;ln.l~'.'.
create una nuova
struttura con I'aiuto delle banche, fallito per 1'opposizione delle banche estere e per la mancata adesione del veto
creditizio;
la sua opzione immediata
per la richiesta di concordato preventivo perchi le. altre soluzioni
(liquidazione coatta amministrativa e ricorso alla " c.d. legge
Prodi" avevano lo svantaggio di non mettere al riparo da possibili azioni
di responsabilith. a azioni -revocatorie, specie verso le banche, e
di non mettere a disposizione it -patrimonio della Fedit con cui
sperava di alienate gli. istituti bancari onde costituire una nuova struttura
da utilizzare net campo dell'agricoltura ..
non era suffragata da alcuna prova e in ogni caso non vi
era prova che egli avesse dato consigli in tal senso; anzi vi era prova che
egli avesse dato parere contrario;
non era veto che egli, nell'incontro con le
organizzazioni sindacali, avesse parlato delle prospettive di ripresa
dell'attivith di Fedit attraverso la society Agrisviluppo perchd
tale incontro era finalizzato solo a fornire chiarimenti alle orgsninazioni
sindacali sui riflessi del suo progetto derivanti dal piano ma tale piano non prevedeva nulla in tema di occupazione
tanto che nessun accordo era stato
sottoscritto in quella occasione;
le contestazioni mosse al Giudice delegato
ally procedura concorsuale, accusato di volere privilegiare ad ogni costo la
procedura di concordato preventivo, non erano vere e non avevano trovato alcun
riscontro probatorio.
Secondo l'appellante i comportamenti da cui i! tribunale
aveva tratto is sua conclusione (doe di avere dichiarato di attendere fin dalla fine di giugno
15stanza di ammissione al concordato preventivo
e di essere stato prodigo di
![]()
consigii.nonchd
quella di avere tenuto un atteggiamento di chiusura rispetto alle numerose
istanze presentate dai commissari governativi, i quad; avevano urgenza di
acquisire liquiditi) non erano fondate.
La prima, se vera, non risultando da alcuna
forte dichiarativa ma solo da un appunto del commissario governativo Cigliana,
era solo l'espressione della opportuniti cite la procedura, complessa e
importante, che- sarebbe stata innesc ata. fosse preannrmziata al presidente
dells sezione- faIInmentare. .
La seconds era indite di una rigorosa applic azione delle
norme in. materia di concordato preventivo che impedisce, se non in caso di
urgenza e per •.. . impedire II deterioramento del patrimonio, la dismission
del patrimonio se prima non i stata completata la procedura concorsuale con la
omologazione del concordato proposto. Si trattava, quindi, non di comportamenti
illeciti, ma del pieno rispetto delle norme concorsuali relative alle
autorizzazioni alla vendita di ben; prima della omologazione del concordato; .
in . relazione alle affermazioni del tribunate riguardanti i pareri dati dal
commissario governativo e dal commissario giudiziale, che nessuno di tali
organi aveva rdevato alcunche di illecito net piano prospettato dando ad esso
parere favorevole se non per piccoli aggiustamenti tecnici;
non erano condivise le argomentazioni del tribunale in
ordine alla congruity del prezzo offerto.
Secondo l'appellante 1'affermazione del tribunate, basata
sulfa relazione di sintesi redatta dal pool di tecnici incaricati dal G.D. di
inventariare i ben; dells Fedit e di stimare it loro valore, era errata perchE
non teneva conto di altri fatten come is stima dei probabili valori di
realizzazione, la stima dei coati da sostenere per gunge re alts realizzazione dei cespiti, i tempi
necessari per liquidare it patrimonio; essa,
inoltre aveva male valutato alcumi beni immobili o in modo eccessivo le
partecipazioni societari ovvero il grado di realizzazione dei crediti.
Analogamente, secondo 1'appellante, anche la relazione
del commissario giudiiale risentiva degli stessi errori anche se questi aveva
apportato alcune correzioni per. eliminare le discrasie pia vistose. .
. In reap, secondo 1'appellante, i.raffronto corretto tra is somma
offerta ed it valore del. patrimonio, valutato secondo i criteri
sopra indicati, dava contezza della congruity del prezzo offerto.
Congruith the trovava conferma nell'ammontare di quello.
che S.G.R. aveva realizzato nella liquidazione del patrimonio Fedit.
In particolare 1'appellante contestava energicamente i
criteri di stima dei crediti di Fedit, categoria per la quale si erano
verificate le pia
vistose smagliature tra stima dei periti, .stima
del commissario giudiziale e offerta S.G.R. perch non davano contezza del modo
con cui 1'esperta era giunta alla determinazione del grado di realizzabilita
dei crediti e non aveva tenuto nel debito conto che la situazione, dalla data
della stima a quells del deposito dell'elaborato, si era evoluta in peggio per
1'apertura di procedure concordatarie per molti dei CAP die 1'esperta aveva
indicato come solvibili. Riteneva, pertanto, che it prezzo offerto fosse
congruo e non era suscettibile di auniento atteso the nessun imprenditore serio
avrebbe offerto una somma maggiore tanto che nessun utile era mai stnto
distribuito tra i sod, i bilanci
erano
stab certificati da prestigiose societit di certificazione e la limpidezza
delle
singole vendite era stata verificata dalla Guardia di Finanza.
177
Contestava le
affermazioni .del tamale the per giungere a ritenere incongrua
1'offerta aveva escluso la rilevanza di quanto S.G.R. aveva ricavato
dall'operazione a aveva indicato come parametro di valutazione la potenzialiti
realizzativa di una ordinaria liquidazione.
Per giungere ad una tale affermazione riteneva
the la potenzialiti realizzativa del patrimonio significava chiedeisi quanta sarebbe stato posstbile
ricavare dall'alienazione del patrimonio Fedit e quindi sui possibili esiti patrimoniali di una normale procedura e in tale
ottica tutti coloro the avevano dovuto esprimere un parere sull'offerta della
S.G.R. avevano valutato 1'offerta come quella the realizzava
la massima potenzialiti del patrimonio esprimendo parere favorevole alla
accettazione dell'offerta.
Concludeva, sul panto,
affermando che il controllo sulla potenzialiti realizzativa poteva essere
effettuato o con i riscontri a ritroso owero con il metodo statistico ed
entrambi i metodi conducevano alla stessa conclusions e cioe che 1'offerta
S.G.R. era quells che meglio esprimeva la potenzialiti realizzativa nell'arco
di diciotto mesi; ne a contrarie conclusion, secondo t'appellante, condurrebbe
it metodo a ritroso se tra i guadagni di S.G.R. si conteggiasse il c.d. credito
MAF la cue riscossione necessiterebbe di un apposito provvedimento legislativo
e non trovando alcun riscontro probatorio the esso sarebbe stato oggetto di un
tentativo di cartolarizzazione per un valore di £. 250.000.000.000 non andato a
buon fine per I'attentato terroristico "delle due torn a Nuova York"
dell'l1.9.2001.
l'affermazione
del tribunale secondo cui la determinazione del prezzo non sarebbe stato 1'effetto di elaborate calcoli ma
1'applicazione di una semplice
percentuale
dell'attivo patrimoniale riferita indistintamente a tutti i cespiti contenuti
nella relazione particolareggiata del comnussario giudiziale, non era condivisa
perch una tale affermazione non era mai stata fatta essendo sufficiente al
comitato promotore, composto tutto da esperti banchieri, effettuare semplici
calcoli dopo aver operato detrazioni per le valutazioni errate pia
vistose. - _ ,
Affermava; di conseguenza, che it prezzo non era
nato acriticamente c concludeva sostenendo che in ogni caso la questione non
aveva alcuna rilevanza perch it prezzo, •in ogni negoziazione, costituiva la
risultante di una pluralitI di valutazioni non facilmente definibili n6
quantificabili.
Non era vero, in merito alle rettifiche del
prezzo proposto per tenere conto dei cespiti nel frattempo ceduti dalla
procedura, che sul panto non fossero state fornite esaurienti spiegazioni
avendole fornite net suo esame e di ease avevano dato ampia dimostrazione i
difensori.
Faceva presente, al riguardo, che it prezzo per i cespiti
venduti nelle more della sottoscrizione dell'atto quadro, non poteva essere
detratto nella misura del 55% del
prezzo riscosso, cioI nella stessa proporzione della decurtazione operata
nellindividuazione delta somma da offrire, perch nella determinazione dell'offerta complessiva era stata fatta la media ponderale del valore
di . ciascun cespite fornito Hells relazione del commissario giudiziale (ben
sapendo che alcuni beni erano staff valutati in misura anche inferiore al loro
valore, altri a valori nettamente superiori) e operare una valutazione del
ricavato in misura diversa da quella attuata nell'atto quadro avrebbe potato produrre effetti altamente distorsivi e, in astratto, si sarebbe potato
prestare ad accordi collusivi.
![]()
non aveva compreso 1'affermazione del tribunale in merito
al presunto abbattimento del prezzo ottenuto attraverso 1'atto quadro.
Osservava, sul punto che la tesi, secondo la quale S.G.R.
avrebbe acquisito 1'intero patrimonio della Fedit al prezzo di f.
600.000.000.000 era smentito dally circostanza the la procedura con le entrate
provenienti dalla sofa S.G.R. aveva soddisfatto interamente i creditori
privdegiati, aveva pagato le
- spese della procedura e i
crediti dei chirografari Walla imisura del 40%; il tutto
per un valore di oltre duemila miliardi di lire. - il tribunale non aveva
compreso la struttura giuridica e la operativiti concreta dell'operazione.
Sul punto contestava le affermazioni del tribunale Walla
pane in cui asseriva che
dells S.G.R. facevano parte
pochi creditori, anche se rappresentanti una quota notevole delle esposizioni della Fedit, e che ad
essa era, di fatto, preclusa 1'adesione di altri creditori perch6 avrebbero
dovuto confluire non solo il loro
credito, ma anche un ulteriore capitale di rischio e 1'ac cettazione di onerosi patti parasociali per garantirsi migliori
condizioni di riparto.
La contestazione derivava,
secondo 1'appellante, dal fatto che per 1'adesione ails S.G.R. non era necessario conferire it proprio
credito, n6 era possibile una migliore ripartizione del ricavato della cession
dei bens alla S.G.R. perchE la ripartizione era fatta dally procedura in percentuali uguali tra creditors aderenti a S.G.R. e
creditori non aderenti. Al contrario ai soci delta S.G.R., al termine
dell'esfstenza della society, sari solo restituito ii
capitale da loro versato al momento dells sottoscrizione a un utile, se
esistente, perchE is societ3 era nata ed a strutturata
per tendere al pareggio.
180
...
l'affermazione del
tribunate in ordine alla postergazione dei crediti Agrifactoring non
era • condivisa perchu Is postergazionc operata dai creditori BNL, Banco di
Santo Spirito ed Efibanca non era dovuta ally necessiti di ottenere futile
risultato del voto favorevole di Agrifactoring Owl
concordato Fedit), ma era una scelta obbligati
tenuto conto della situazione finanziaria del momento e rispondeva ad una
consolidata prassi bancaria.
l'affermazione del tribunate nella parte in cui
aveva detto che egli aveva sovrinteso ails scelta del direttore generale
Pellizzoli non era condivisa perchi gli era stato richiesto di incontrarlo e di
esprimere un parere sulle sue capaciti professionali.
1'affermazione del tribunale circa la
collocazione dell'atto quadro fuori degli schemi, pur elastici del concordato
preventivo non era condivisa perche tale conclusion non aveva tenuto conto del
parere del prof..Irti che aveva concluso per la piena validiti dell'atto.
la sentenza si era soffermata su alcuni aspetti esecutivi
dell'atto quadro a cui era estraneo perche si era dimesso da presidente di S.G.R fin dal 1994. le
affermazioni della sentenza relative al costo dell'operazione per S.G.R. per
effetto delle dilazioni di pagamento non era condivisa.
A sostegno della contestazione assumeva the it tribunate
aveva confuso is •realizzazione lorda con quella netta senza tenere conto degli
oneri . cite S.G.R. aveva dovuto sopportare; oneri cite, sebbene non dovuti
dalla procedura, compensavano, secondo I'appellante, it guadagno in termini di
speditezza del realizzo con ripercussione sul valore di reatizzazione del
patrimonio FediL
![]()
A sostegno di quests ultima affermazione
osservava che 1'offerta riguardava tutti i beni indicati nella relazione
particolareggiata del liquidatore alla data del 30.11.1991 per cui i beni alienati da tale data a
quella della sottosc rizione dell'atto quadro, pari a circa £. 608.000.000.000
dovevano essere sottratti al valore indicato nella stessa relazione e cis avrebbe
comportato una nova valutazione dei beni residui con.un allungamento dei tempi
di realizzazione per giungere al medesimo risultato. .
Aggiungeva che oltre al
prezzo offerto occorreva aggiungere gli oneri per - favorire 1'esodo incentivato del personate,
l'assunzione di n. 70 unith presso la
S:G.R., le spese gill sostenute dalla procedura dal 30.11.1991 alla sottoscrizione dell'atto quadro. .
.
N6, secondo 1'appellante l'incongruitl del prezzo poteva
derivare dal fatto che ben presto S.G.R. aveva tenninato it plafond per cedere
a terzi i beni della. Fedit perch6 cosi opinando il tribunale dimostrava di .
non aver compreso la struttura del bilancio S.G.R.
Parimenti, secondo 1'appellante, elementi per ritenere
incongruo it prezzo di acquisto non
potevano derivare dall'atto transattivo del 31.7;1998,-stipulato tra gli organi
dells procedura e S.G.R., perch6 a seguito di quells transazione net patrimonio
Fedit erano rimasti beni di notevole valore e tra questi il credito MAF con i
quali ai creditori chirografari sarebbe stato garantita la ripartizione nella
misura del 40% a fronte di quella minore realizzata
ad perche, secondo
1'appellante, se non fosse stata fatta la transazione, la
liquidazione avrebbe incassato L 85.000.000.000 a fronte di £. 55.000.000.000
successivamente realizzati con i bcni non trasferiti, perch6
182
la partita debito/credito tra Ministero dell'agricoltura
e foreste e Fedit era anteriore al concordato e la relativa compensazione, se
fatta all'epoca, avrebbe abbattuto l'attivo, considerato da S.G.R. per la
determinazione dell'offerta e di conseguenza it credito MAF non avrebbe potuto
essere valutato in L 1.000.000.000.000 per effetto degli interessi e in ogni
caso it credito MAF silo stato non risultava realizzato, n6 vi crane
prospettive -di. realizzazione: .
Contestava, in diritto, alcune affermazioni del
tribunale e precisamente:
La qualifica di "intraneus" in capo a
Stefano D Ercole nella sua quality di commissario governativo di
Fedit nominato nel maggio 1993. .
Al riguardo, riteneva che con la sentenza di
omologazione del tribunale la Fedit, di cui era commissario governativo
D'Ercole, non era pit titolare di alcun diritto sul suo ex patrimonio perch per
effetto di tale sentenza esso era passato nella titolariti delta massa dei
creditors ed era rappresentato dal commissario liquidatore the net caso di
specie era la stessa Fedit, in persona del commissario governativo.
Da Lib faceva
discendere che t'atto quadro, in cui si sostanziava la contestata ipotesi di
bancarotta, era intervenuto tra la S.G.R. ed il liquidatore che non era tra i
soggetti indicati nell'art. 223 L.F.
Faceva presente che I'atto
quadro non era state da lui sottoscritto come presidente di S.G.R. a mezzo di
procuratore perch6 la delega al procuratore era state conferita dal Consiglio
di armministrazione.
Contestava the I'assoluzione
dell'"intraneus" perch6 il fatto non costituisce reato non avesse ripercussioni sugli altri coimputati.
![]()
Al riguardo, dopo avert fatto la cronistoria
degli atti e dei provvedimenti pit significativi, a partire dal deposito dells
sentenza di omologazione del concordato preventivo, the avevano portato alla
sottoscrizione dell'atto quadro, dopo aver dato atto della nomina di Stefano
D'Eraole alla carica di commissario governativo nel maggio 1993, dopo aver
indicato le singole - condone addebitate a ciascun imputato e dopo aver ripreso
i passi della sentenza impugnata che illustravano it ruolo di Stefano D'Ercole
con, le ragioni che avevano portato ails sua assoluzione- per mancanza
dell'elemento soggettivo del reato, asseriva the le vicende attinenti is
sottoscrizione dell'atto quadro e le successive fasi di liquidazione del
patrimonio Fedit avevano rappresentato solo il momento attuativo di precedenti
provvedimenti.
Da cib faceva discendere che il tribunale di
Perugia aveva individuato una bancarotta impropria assolutamente anomala e non
sostenibile sul piano giuridico perche con l'accettazione della proposta
formulate e con la fonnalizzazione dell'accordo, mediante l'approvazione
scritta del commissario giudiziale, gli organ della procedura dovevano
procedere alla attuazione dell'accordo gesso sotto pens di
responsabiliti civile.
Con l'ulteriore conseguenza che 1'"intraneus"
del recto proprio a entrato
in scene quando le condone principal dei concorrenti net reato si erano
realizzate e consumate.
Con tie si era verificata una ipotesi di bancarotta dai
contorni insoliti. Contestava I'argomento del tribunale the aveva configurato
una responsabiliti degli estranei allorche nell"'intraneus" mancava
1'elemento soggettivo.
184
L'appellante, dopo avere premesso che l'esempio relativo
al reato di abuso di officio, indicato dal tribunale come esempio di punibiliti
degli estranei al reato in caso di assoluzione del pubblico ufficiale
per mancanza di dolo, non era conferente,
osservava che le ulteriori argomentazioni del tribunate, allorche affermava che
nel caso di bancarotta per distrazione, la partecipazione delltintraneus"
non incideva sulla . lesion del ben giuridico, derivando essa dalla condotta .
tipica, mentre 1'eintraneus" era discriminato solo per la sua
particolare relazione con it bene protetto, non potevano essere condivise.
Osservava, sul panto, che lo stesso tribunale
aveva dato della dissipazione una definizione soggettivamente qualificata
perchd in essa era sottintesa la volonta di dare una inadeguata valorizzazione
del patrimonio ingiustificatamente e deliberatamente utilizzato per ricavarne
una utiliti inferiore ails sua potenzialitd per cui non aveva potuto
prescindere dal rinvio all'elemento volontaristico e tale definizione rendeva
incomprensibile 1'affermazione the l'"intraneus" it scriminato solo dalla
particolare relazione con il bene protetto.
Di qui la contraddittoried
delle due proposizioni con la conseguenza della impossibility di
configurare le condotte degli estranei come ipotesi di bancarotta per
distrazione o dissipazione.
Sul panto riteneva, poi, che non era neppure
configurabile, a suo carico, una
ipotesi di bancarotta per induzione in errore, mancando, peraltro, ogni
elemento da cui desumere una induzione in errore nellmintraneus",
senza incorrere in una mancata correlazione tra dispositivo e contestazione.
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Contestava the, proprio per la natura di alto dovuto
dells sottoscrizione dell'atto quadro, nel comportamento di Stefano Dale fosse
ravvisabile, oggettivamente, una dissipazione.
Rilevava, comunque, l"msuperabile discrasia tra le
condone ascritte agli estranei e quells ascritta a Stefano DErcole successive
alle predette . condone.
Al..riguardo faceva presente the la situazione the si
veniva a cream da tali circostanze era anomala perchd:
in una prima fase, cioI fino alla sentenza di
omologazione del concordat& preventivo, le condotte di Greco e Capaldo
prescindevano dally condotta dell'"intraneus"; le condone attribuite
a No Greco e a Pellegrino Capaldo prescindevano dalla presenza di Stefano
D'Ercole;
in una seconda fase, dopo
la nomina del commissario governativo, la presenza di un "intraneus"
sarebbe astrattamente configurabile, ma nei suoi confronti nessun addebito era
mai stato mosso malgrado avesse preso pane attiva a tutta la procedura che
aveva portato, secondo it tribunate, alla dissipazione del patrimonio Fedit; di
qui, secondo l'appellante la mancata possibiliti di identificare in concreto il
soggetto "intraneus";
in una terza fase, quando cioi si era trattato
di formalizzare e dare esecuzione ad un accordo gi3 concluso era
improvvisamente comparso 1'"intraneus" che tuttavia era stato assolto
per mancanza dell'elemento soggettivo del reato.
Da cis conseguiva, da un lato, the se la dissipazione si era gia verificata con il ragginngimento deil'accordo, il suo
contributo si era rivolto nei confronti del commissario governativo the non era
mai stato considerato
186
"intraneus"
del delitto di bancarotta e dall'altro, se si considerava la dissipazione
avvenuta con la sottoscrizione dell'atto quadro, occcorreva determinate
attraverso quali atti concreti, durante la permanenza di D'Ercole nelta carica
di commissario governativo, questi sarebbe stato ilecitamente da lui orientato.
Contestava la sussistenza dell'elemento
soggettivo. -
Al riguardo affermava che se, come argomentato,
dal tribunate, it . dolo consisteva nella consapevolezza di ledere gli
interessi dei creditori- e tale consapevolezza era chiara in lui
essendo palese la non -congruiti
dell'offerta, non si comprendeva
perche tale consapevolezza fosse stata esctusa per Stefano D'Ercole i1 quale
non si era accorto della incongruiti della proposta n tale incongruitd era stata notata da tutti gli organ
della procedura che net tempo si erano succeduti.
Cie significava, per 1'appellante, the 1'incongruitil del
prezzo non era facilmente percepibile ed era comunque la migliore offerta the
potesse essere fatta a come tale era stata da tutti percepita.
Ni, secondo 1'appellante, tale proposta ledeva gli
interessi degli altri creditori perchd a tutti era data la facolta di aderire
alla society e non vi era ragione di ague per lederne gli interessi
patrimoniali.
Del resto, concdudendo sul punto, I'appellante faceva
presente che la stessa sentenza non
esdudeva die la sua proposta potesse essere non accettata per cui non put,
esdudersi the essa sia stata fatta in buona fede; buona fede the avrebbe potuto
essere esclusa solo se fosse stato
provato, ma cold non era, cite vi erano state pressioni, accordi sotterranei,
intese illecite
![]()
intervenute con gli organ della procedura, al fine di
pilotare la vicenda processuale verso un esito predeterminato in danno dei
creditori. Contestava, per ii reato di abuso di ufficio, che fosse stata
dichiarata 1'estinzione del reato per prescrizione.
riteneva che il reato non sussisteva sotto il profilo
oggettivo e soggettivo. Assumeva che nessuna autonoma condotta gli era stata
mossa in relazione all'abuso contestato ed essendo it reato di abuso di ufficio
reato sussidiario il fatto andava ricompreso net reato di bancarotta a lui
ascritto.
Assumeva, altresi, passando al merito, the I'unica
norma che avrebbe violato era quella dell'art. 181 nn 1 e 3 L.F. con
riferimento all'omologazione del concordato preventivo e che la sua condotta
doveva essere valutata congiuntamente a quella di No Greco senza nulla
aggiungere sui concreti modi in cui la sus condotta si sarebbe esplicitata.
Lamentava la nulliti della sentenza nella parte in cui
aveva pronunziato statuizioni civili, ivi compresa la concessione di una
provvisionate. L'appellante faceva presente che le parti civili non si
identificavano con i creditori ma con i dipendenti dells Fedit.
Di qui la considerazione che it danno patito dai
lavoratori era ricollegabile allo stato di dissesto della societd di cui erano
dipendenti e alla decisione di richiedere 1'ammissione al concordato preventivo
a non alle condotte successive per cui non vi era nesso causale tra it
lamentato danno ed it reato contestato; cib perche con la richiesta di
ammissione al concordato preventivo, indipendentemente dal suo esito, la Fedit
aveva perso is disponibiliti del suo patrimonio e non avrebbe potuto continuare
a mantenere in vita i rapporti di lavoro con i suoi dipendenti.
188
![]()
Ni un tale nesso
sussisteva per la perdita di chance per la
mancata attuazione della medesima attiviti di distribuzione a
commercializzazione, prima attuata attraverso la Fedit, con la societal
"Agrisviluppo" o con altra societal perchi tali progetti non erano
andati in port) e mancava ogni metro di paragon per verificare la sussistenza
di un danno.
A tali considerazioni di carattere generale
aggiungeva in. relazione alle posizioni dei singoli lavoratori, che
is sentenza conteneva alcimi: errori di duplicazione a aveva accertato la
sussistenza di un danno anche a chi aveva cessato it suo rapporto di lavoro
ancora prima del commissariamento della Fedit.
Lamentava,. infine, che
fosse stata concessa una provvisionale immediatamente
esecutiva di cui chiedeva la sospensione non sussistendone i presupposti (a questa ultima richiesta vi era poi
state rinunzia in cede di camera di consiglio ad hoc fissata).
Lamentava, infine 1'eccessiviti della pena anche per il
mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle
contestate aggravanti.
Concludeva in conformiti.
Anche it responsabile civile proponeva appello
per i suoi specifici interessi. Dopo aver fatto la cronistoria degli eventi the
avevano portato al presente processo lamentava:
in responsabiliti per fatto altrui i facto
eccezionale a deve essere specificamente individuata la norma the la
giustifica.
Osservava che, nel caso di specie, il tribunale aveva individuate nella societal
S.G.R. lo strumento attraverso it quale Pellegrino Capaldo,
presidente della Banca di Roma, avrebbe commesso
Iillecito senza considerare che la Banca di Roma era solo una soda e non di
maggioranza della S.G.R..
Di qui, secondo l'appellante, due ipotesi
alternative che, in ogni caso, escludevano la sua responsabiliti civile.
Nella prima se I'atto quadro era stato promosso
da Pellegrino Capaldo nella sna qualiti di presidente della Banca di Roma, non
vi era norma giuridica che rendesse S.G.R. responsabile dei danni civili
causati da fatto illecite di Pellegrino Capaldo.
Nella seconda ipotesi, se Pellegrino Capaldo
aveva agito come presidente della S.G.R. non si comprenderebbe perch6 su di lui
dovesse ricadere la responsabiliti per una decision presa da un organismo
collegiale come it consiglio di amministrazione della societi e sostanzialmente
dai trentaquattro sod.
Soggiungeva che era impensabile anche solo ipotizzare che
un piano come quello immaginato dal tribunale potesse essere stato concepito
dall'intero sistema bancario e dalle maggiori societi italiane.
Era stata affermata la sua responsabiliti civile in
assenza di un nesso causale tra it fatto della stipulazione Milano
quadro e it danno lamentato dagli ea dipendenti.
Sul punto le argomentazioni addotte erano le medesime
esposte dall'mputato Pellegrino Capaldo e ad ease si rimanda.
Era state disposta la sus condanna anche in favore del
ministero dells Giustizia the non 1'aveva chiamato in causa.
190
La concession di una provvisionale immediatamente
esecutiva, avendp tra 1'altro iniziato
cause civili per 1'ac certaniento in concreto del danno, potendo bloccare la sua attivitd era di estremo nocumento per
cui chiedeva la sospensione della provvisoria esecutiviti (a tale domanda vi
era stata rinunzia nel corso del procedimento in camera di Consiglio
appositamente convocata).
L'erroneiti della , sentenza the aveva dichiarato la•
colpevolezza- di Pellegrino Capaldo e, di conseguenza, la sua responsabiliti
civrle per violazione delle norme sulla prova per presunzioni.
Asseriva, al riguardo, che it tribunals aveva affermato
la colpevolezza di Pellegrino Capaldo partendo
dal data che la sottoscrizione dell'atto quadroaveva oggettivamente
avvantaggiato S.G.R. a svantaggio dei creditori di Fedit; di qui, in mancanza
di una ragione per vendere in blocco i beni Fedit, 1'affermazione the quells
vendita era stata frutto di un. accordo fraudolento tra Pellegrino Capaldo, No
Greco e Stefano DErcole.
Riteneva che di tale accordo fraudolento non vi era
traccia di prova diretta nd, nella sentenza impugnata, erano state spiegate le
ragioni che avrebbero spinto Greco a favorire la conclusion di quel contratto
rispetto ad altri. Di qui, secondo 1'appellante, le alternative erano due: o la
valutazione concernente i! contenuto dell'atto quadro (pregiudizievole per i
creditori Fedit) era ritenuto un fatto ovvero si risolveva in un giudizio.
Nel primo caso, it tribunals errava perchi poneva a base
del suo ragionamento un fatto non vero in quanto la convenienza per i creditori
Fedit era consacrata nella sentenza di omologazione del concordato preventivo
passata in giudicato perchi non opposta da alcuno.
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°tel secondo caso, poneva a
fondamento del ragionamento un giudizio e cis era contrario a norms
In entrambi i casi la conseguenza era die
nessuna responsabilith, n6 civile, ne penale, poteva scaturire dalla sottoscrizione de Iran* quadro die era stato
legittimamente autorizzato dal tr unale e stipulato conformemente alle
prescrizioni contenute nella sentenza di omologazione del concordato.
L'erroneitit dells sentenza the aveva dichiarato
Is colpevolezza degli imputati, e di
conseguenza la sua responsabilith civile, per violazione delle norme relative al divieto di analogia e di quelle
relative al concorso di person nel reato di bancarotta fraudolenta.
Osservava sul punto.
Per la sussistenza- del reato di bancarotta
fraudolenta, trattandosi di reato proprio, era necessaria la presenza di un
soggetto die rivestisse una delle cariche indicate espressamente nell'art. 223
L.F..
Tale
soggetto non poteva essere individuato, come aveva facto ii tribunale, in applicazione del criterio di analogia, nel
conunissario governativo essendo questtultimo una figura non assimilabile, per
nomina e poteri, a quella dell'amministratore di societI. Non assimilabilith
specificata dalla nuova formulazione dell'art. 2639 cod. civ. the per alcuni
versi ha assimilato la figura del commissario governativo a quello degli
amministratori societari. -
Non corrispondeva a veriti
che 1'atto quadro fosse stato sottoscritto tra S.G_R. e Fedit.
Le argomentazioni addotte a sostegno dell'affermazione e
lc conseguenzc che da ease derivavano erano le medesime esposte dal coimputato
192
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Pellegrino Capaldo
allorchi aveva trattato della qualifica di "intraneus" in capo a
Stefano D'Ercole a ad ease si rimanda.
L'erroneitit della sentenza nella parte in cui aveva affermato la sussistenza del concorso di Pellegrino Capaldo con D'Ercole nella
commission del reato.
Secondo l'appellante, se Stefano D'Ercole era
stato assolto per 'mancanza della consapevolezza della lesion the si andava arrecando
ai creditori,. perchE indotto ad opinare diversamente da atti ufficiali
provenienti dalla procedure, cib significava the egli era rimasto estraneo
sotto il• profilo psicologico al reato in questione e la circostanza non poteva
non avere conseguenze anche sulk altre posizioni essendo nec essario, in tema
di concorso, la sussistenza, tra i compartecipi, di un accordo funzionale,
anche sotto 1'aspetto soggettivo, alla commission del reato e risultava che
nessun rapporto vi era stato con Stefano D'Ercole.
L'erroneita della sentenza
nella parte in cui aveva affermato I'ammissibilitI del concorso tra
"intraneus" (Stefano D'Ercole) e "extraneus" (Pellegrino
Capaldo).
Sul punto, contrariamente a quanto affermato dal
tribunals, che nella giurisprudenza
richiamata condivideva una dottrina ormai superata, riteneva the la responsabilitI dell'"extraneus" in un
reato proprio doveva essere disciplinata dall'art. 117 c.p. e non dall'art. 110
c.p. per cui era necessario che anche I'"intraneus" agisse con
1'intento di realizzare 1'evento insieme all"'extraneus".
L'erroneith
dells sentenza nella parte in cui aveva ravvisato il concorso di Pellegrino
Capaldo nella commissions del reato.
Sul punto faceva presente the costui -aveva solo proposto
di acquistare in blocco i beni della Fedit ad un determinato prezzo a gli organ
della procedura ed it conunissario liquidators erano liberi di accettare o meno
la sua proposta.
Contestava, di conseguenza,
l'affermazione del tribunals secondo cui it reato de qua si sarebbe
concretizzato in un contratto caratterizzato della Mc' eiti di una determinata
pattuizione contrattuale per la cui- iealizzizione Pellegrino Capaldo sarebbe
stato presente in ogni fase della complessa operazione suggerendo e
determinando I'altrui volonta percht tale affermazione era
una petizione di principio the non trovava alcuna base probatoria in ordine
alla sua attivith di sollecitazione e istigazione dell'altrui volonta.
L'erroneith della sentenza
nella pane in cui aveva ritenuto sussistere la volontariet$ di ledere gli
interessi dei creditori.
Gli argomenti a sostegno del motivo di appello erano
uguali a quell espressi da Pellegrino Capaldo al punto c) sub 5) e ad esse si
rinvia. L'erroneitA della sentenza per insussistenza della bancarotta per
dissipazione.
Sul punto ribadiva le argomentazioni espresse da
Pellegrino Capaldo in ordine alie finaliti per le quali era stata costituita
S.G.R., the aveva come scopo precipuo quello di garantire al massimo tutti i
creditori dando Toro la possibilitii di aderire ally society anche
quando gli accordi economici erano ben chiari, a asseriva the nessuna
violazione vi era stata in ordine alb congruitI del prezzo offerto.
Faceva presente cite mancava un movente da pane degli
imputati.
194
Anche
tale motivo era comune a Pellegrino Capaldo per cui si rinvia alle
argomentazioni gia esposte.
Faceva presente che non erano stati presi in esame le
prove favorevoli agli imputati mentre erano stati valorizzati sospetti in danno
degli imputati. In particolare:
non era stato tenuto presente the nulls era emerso dalle
rogatorie espletate a carico di Ivry
Greco, ne dai pedinamenti effettuati;
non era stato tenuto canto the nessun incontro, oltre
quelli ufficiali, aveva avuto Pellegrino Capaldo con No Greco;
nessuna pressione era stata denunziata dai giudici che
avevano composto i collegi;
a volte era stato travisato it senso di alcune
circostanze come net caso della society Agrifactoring in ordine ally
postergazione del credito delle banche italiane . in favore di quelle estere
affinche questa ultima esprimesse voto favorevole in favore del concordato
preventivo di Fedit; .
non corrispondeva al vero che Pellegrino Capaldo stesse
in buoni rapporti con it ministro Goria;
non corrispondeva al vero
che Pellegrino Capaldo fosse consulente
di Fedit e che averse avuto un ruolo net commissariamento e nella richiesta di
concordato preventivo avanzato da Fedit;
non era stato dimostrato che tra Capaldo e tutti i
giudici della sezione fallimentare, che si erano interessati del concordato, vi
fosse stata un accordo collusive; circostanza necessaria non potendosi
condividere ii ruolo
![]()
loro assegnato di
inconsapevoli e sottomessi strumenti del presidente del collegio No Greco;
non era stato valutato it ruolo che nella
vicenda aveva avuto 1'assemblea dei soci Fedit the aveva espresso voto
favorevole per la ratifica dell'operato dei commissari governativi;
- non era stato valutato it ruolo the nella vicenda
aveva- avuto ti ministro dell'agricoltura che aveva autorizzato is
sottoscrizione. dell'atto quadro benchd avesse avuto a disposizione ben quattro
mesi35; - non era
stato valutato ii ruolo che nella vicenda avevano. avuto it commissario
governativo Piovano, quello giudiziale Picardi e it comitato dei creditori the
si erano pronunziati per I'accoglimento del concordato preventivo con cessione
dei beni.
Di contrail tribunale aveva
valorizzato la presentazione dell'istanza 27.5.1992, da parte dei commissari
governativi, con cui erano richieste a No . Greco disposizioni circa la
necessity della convocazione dell'assemblea dei sod di Fedit a
seguito della perdita del capitale sociale per la messa in liquidazione della
societd; al riguardo osservava che della vicenda era stata data esauriente
spiegazione non avendo dato ad essa, in relazione alla gravity dei
problemi che continuamente nascevano nella procedura, e alla irrilevanza delle
conseguenze che da tale richiesta scaturivano, secondo la giurisprudenza del
tribunale di Roma. Di qui la non condivisrbilita delle conclusion a cui era
giunto it tribunale sul panto.
x Le
teatimonianze in tal senso erano trade dalla relazione dells commission parlamentare
di incbiestt.
u Al riguardo riteneva the la competenza a decidere fosse
del tribunale dei ministri a cui it P.M. cloven trasmettere gh atti per
l'esercizio dell'azione penale.
Contestava che.
nel comportamento di No Greco potessero ravvisatsi le violazioni di legge
individuate dal tribunals.
Asseriva al riguardo:
Le violazioni attrlbuite nella fase
dell'ammissione al concordato preventivo erano irrilevanti percht in quella
fase la proposta avanzata dall'avv. Casella non era stata ancora formulata e vi
erano altri imprenditori interessati all'acquisto
in bloc co dei beni della Fedit come emergeva da un. appunto del commissario Cigliana;
La mancata allegazione delle scritture
contabili, dello stato analitico estimativo- dell'attivity, e
dell'elenco dei creditori non era in ogni caso motivo di inammissibiliti
rimandando fart. 162 L.F. ann. 160 e non all'art. 161 L.F.;
L'esame delle scritture contabili presso in sede dells
Fedit non era dovuto ad un suo interesse,
per superare eventuali cause di inamrnissibility, alla
conclusione della procedura nella forma del concordato preventivo con cessione
dei beni ai creditori;
La mancata autorizzazione a vendere cespiti della Fedit
prima dell'ammissione al concordato preventivo era giustificato dal tenore
dell'art. 167 L.F. e dalla giurisprudcnza dells supreme corte sul punto; le
argomentazioni del tribunale, a giustificazione della possibility di
vendere i cespiti anche in quella fase, doveva comportare it ricorso a
procedure alternative come la liquidazione coatta amministrativa a il ricorso
ale procedure per le grandi imprese in crisi.
Osservava sul punto che, premesso the vi erano dubbi the
iI ricorso a questa ultima procedura fosse applicabile alla Fedit, la procedura
di
![]()
liquidazione
coatta amministrativa aveva effetti analoghi a quelli del fallimento ove i;
permessa, come per il concordato preventivo, la vendita in blocco di tutti i
beni.
Faceva presence, in ogni caso, the il tribnnale non aveva
spiegato per quale motivo it ricorso a un'altra procedure, diversa dal
concordato preventivo, avrebbe tutelato meglio g1i interessi dei creditori,
anche. in considerazione che tali procedure sono pin formalistiche. e burocratiche• a si de no in tempi pin
lunghi rispetto a quelli del concordato
preventivo.
II tribunale fallimentare aveva correttamente rimesso la
questione della meritevolezza degli amministratori a della capienza del
patrimonio al momento delta omologazione essendo prassi che at momento del
ricorso si proceda ad un esame sommario del ricorso.
Non vi era stata violazione dell'art. 181 n.2
L.F. perchd tutti i creditori privilegiati erano stati integralmente pagati e
con il pagamento della seconda rata quelli chirografari erano stati soddisfatti
nella misura del 40% senza tenere conto di quanto introitato dalla liquidazione
per effetto della transazione che ancora non era stato ripartito; contestava,
sal panto, i calcoli fatti dal tribunale a aggiungeva che nella
valutazione fatta dal tribunale non erano stati considerati i vantaggi
indiretti che ally procedure sarebbero derivati dalla vendita in massa del
patrimonio Fedit e die la questione
era state affrontata correttamente dal cone'
gio net decreto . the autorizzava la vendita in
massa dei cespiti Fedit.
Non vi era state violazione di legge per la nomina dello
stesso debitore a commissario liquidators essendo pacifica tale possibiliti.
II riferimento,
nell'atto quadro, al patrimonio indicato nella relazione del commissario
giudiziale alla data del 30.11.1992 non era frutto dell'accordo intervenuto tra
Pellegrino Capaldo e No Greco perch entrambi erano rimati estranei alla
trattativa per la stesura dell'atto come emergeva dalle testimonianze in atti
specie quelle del commissario giudiziale,
La cession & di tutti i beni con valenza meramente
simbolica• . era: state disposta a seguito dells rinunzia da pane di &G.R.
alla garanzia dell'esistenza del credito ceduto
per cui tale clausola andava a vantaggio della liquidazione.
La mancata indizione di una gars pubblica di acquisto era
giustificata dal fatto die la proposta
Casella era stata abbondantemente pubblicizzata ed era conosciuta nel mondo economico e malgrado 65, a distanza
di circa un anno, nessuno aveva avanzato proposte.
La hmgaggine della procedura era dovuta alle speciose
ragioni addotte dall'avv. Lettera (commissario giudiziale e commissario
liquidatore della procedura) perche senza tali obbiezioni la procedura sarebbe
stata chiusa nei tempi previsti con maggiori vantaggi per gli stessi creditori:
.
Concludeva asserendo che it ricorso a tali argomenti era
specioso ed era determinato della volonta di utilizzare ogni argomento, anche
irrilevante, pur di giungere ad una sentenza di condanna.
Chiedeva, previa sospensione dells clausola di
provvisoria esecutorieti della provvisionale (a cui vi era rinunzia nella
camera di consiglio appositamente fissata), che fossero annulate l'ordinanza di ammissione delle costituite parti
civili, it decreto di citazione del responsabile civile richiesto dai
dipendenti Fedit e dal CAP di Perugia e die, in riforma della
![]()
sentenza impugnata, Pellegrino Capaldo fosse
assolto dai reati a lui ascritti, the fosse esciusa la responsabiliti del
responsabde civile e comunque the le
domande nei
propri confronti fossero respinte.
Nelle more del giudizio numerose parti civili
revocavano la loro costituzione anche se agli atti non vi era procura del
difensore ad hoc; il custode. continuava a depositare i rendiconti mensili e la
relazione trimestrale sullo stato delle societi in custodia e it difensore di
S.G.L depositava memoria per chiedere l'inammissibiliti degli appelli proposte
da coloro che avevano chiesto di costituirsi parte civile ma erano stati
esclusi in primp .grado nonchd una serie di atti di rinunzia all'appello
proposto da numerose altre parti civili.
Alla prima udienza, in relazione alla regolare
costituzione delle parti, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal
responsabile civile, veniva dichiarata 15nammissibiliti degli appelli proposti
da coloro che avevano chiesto di costituirsi parte civile ed erano stati
esclusi dal processo in primo grade, veniva rinnovato parzialmente it
dibattimento per 1'acquisizione dei
as Si riporta per quello the qui interessa it tenore
dell'ordinanza predibattimentale: Visti
gli ant. 589, 591 c.p.p.;
Sufe eccezioni di inammissibiliti degli appelli
(idle paiti civili escluse dal processo di primp grado e di quelle
non menzionate nel dispositivo della sentenza appolata; appel anti sollevata
dal responsabile civile:
sentito
it Procuratore Generale e i difensori delle altre parti civili;
OSSERVA
l'ordinanza
drbattimentale di esclusione della pane civile, a differenza di
quells di inammiss~bilith o di
rigetto della richieata di esclusione avanrata dalllmputato, i serape e def:nitivamente
inoppugnabile, perchi it soggetto danneggiato, una volts estromesso dal processo, perde Is qualiti di pane e non t pia legittimato
ad imposture I'eventuale sentenza assolutoria dellimputato the non contiene
alwm statuidone decisoris the lo riguardi35.
Con
egae cie va didriarala rinamm to per are di legit al semi de®'aai 591/1 ktt a) c.p.p., degli appeal
proposal al sal efetal dvill dai seguead appeiaa&
1.
Rappresentati a
difesi dagii avv. Paola Balducci e Giuseppe la Gras:
Calabrese Lucia
2.
Rappresentati e
difesi dall'avv. Francesco Rod:
Tops Osvaldo,Buscioni Simonetta e Parigi Luigi,
Acqusfredda Nicola Santo, Nitti Francesco, Paterino Pietro, Vacca Domenico,
Giuliani Barbara, Angelozzi Ubaldo,
documenti esibiti
da No Greco e all'esito del dibattimento ti procuratore generale e i difensori
delle parti private concludevano come in atti.
Preliminarmente vanno affrontate le questioni di rito
relative:
Agli appelli delle parti civili the -hanno revocato la
loro costituzione o hanno rinunziato all'appello dopo la proposizione
dell'appello, ma prima delta fissazione 'dell'udienza dibattimentale o nel
torso del dibattimento ovvero, pur risultando tra le parti civili appellanti,
non avevano concluso in primo grado.
all'eccezione di incompetenza funzionale del tribunale si
Perugia sostenendosi che la competenza spetta al c.d. "tribunale dei
ministrL In ordine alla prima question la corte ritiene che tutti gli appelli
proposti dalle parti civili che hanno revocato la loro costituzione37
siano inammissibili per cui va . pronunziata declaratoria in tal senso con la
condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali del grado.
Borgheresi
Roberto, Ceccantini Pasquale, Gaeta Fausto, Gioielli Ressria, Minieri Domenico,
Naldi Ida, Nigi Franco, Sorbi Paolo, Tritto Angela, Spadaecini Claudia,
Altobelli Americo, Astolfi Maurizio, Baiola Elideo, Bonaldo Marco, Bragagnolo
Giovanni, Canipagna Giovanni,
Campagna Maurizio, D'Arcangelis Ascenza, Di Lello Pasquale, Face
Andrea, Falcinelli Massimo, Gambioli Ia'liana, Giaccherini Luciano, Giaccherini
Moreno, Marchioni Carlo, Nail Daniels, Penazzi Massimo, Piccinato Natalino,
Pisa Umberto, Quintini Antonio, Reginaldi Franco, Ridolfi Umberto, Roccatani
Assents, Romano Giuseppe, Rossi Stains, Salad Arcangelo, Salvatori Luciano,
Stamegaa Antonio, -Tuccio Vincenza, Vasconi Biagio, Velocci Luigi, Viti
Vincenzo, Zaccheo Giovanni Battista, Salsas Mario, Pizzi Octavio, Rocca Marco,
Torten Nano, Maniscalco Ugo, Salvatorelii Marina, Lucian Remo, Bruno Maria
Aurora, Tedesco Pasquale, Rossi Mario, Borchi Paolo, Macioci Marina e Gnocchi
Vincenzo.
DICHIARA
ins ile
gli appelli proposti dai suddetti avverso la sentenza emessa in data
29/9/2002 dal
tribunale di Perugia in c izione
collegiale the condanna al pagamento
die
ulteriori spew di giudizio a se
DISPONE
1'eacLoione dal processo.
" Le relative procure a transigere e
revocare Is costituzione di pane civile sono state depositate dal difensore del
legale rappresentante del responsabile civile netle more degli atti preliminari
al giudizio.
La corte osserva, at riguardo, che 15ntervenuta
revoca della costituzione di parte civile, a maggior ragione quando essa trova
it suo fondamento nella transazione delle question civili nascenti dal reato,
rende gli appellanti carenti di interesse ad una modifica dei relativi capi
della sentenza.
Di cia si t~ occupato ripetutamente anche la suprema corte che, pronunziando su
casi analoghi, ha escluso la possibilitit• che la come di . appello-posse occuparsi di questioni civili allorche
sia intervenuta la revoca della costituzione di parte civile.
Analogamente va dichiarata l'iinammissibiliti
degli appelli per i quali le parti civili hanno dichiarato espressamente di
rinunziare.
Ad analoga pronunzia di inammissibilith si
giunge per le parti civili Barraco Angelo, Uccello Luana, Placido Maria
Incoronata e Ascenzi Alberto perchd i priori tre non risultano tra gli
appellanti mentre it quarto non ha presentato conclusioni in primo grado onde
la sua costituzione_ deve ritenersi revocata con conseguente inammissibiliti
dell'appello.
Consegue, sulla base delle dichiarazioni di
revoca delle rispettive costituzioni di parse civile, delle rinunzie
all'appello in atti, delle mancate conclusioni in primo grado e infine per non
aver proposto appello che vanno .dichiarati inammissibili, per
mancanza di interesse, ai sensi dell'art. 591/1 lett.a) c.p.p., gli appelli
proposti ai soli effetti civili dai seguenti appellanti.
rappresentati e difesi dall'Avv.to Francesco
Rosi:
Famosi Valerio, Alfano Giuseppina (in persona degli eredi
Fontana Silvia e Alfano Francesco), Alterio Angelo Michele, Amodio Stefania,
Antonelli Giuseppe, Bandiera Claudio, Barranca
Claudio, Bellipanni Massimo,
Benigni Roberto,
Bennati Eros, Berth Daniela, Bettidi Claudio, Blandi Aurelia Franca, Bonanni
Enzo Maria, Bordoni Lidia, Bracale Pierdomenico, Bruno Marco, Buffa Antonio,
Cafini Maurizio, Campo Carolina, Cerullo Anna, Cerquetani Franco, Ciccozzi
Giacomo, Ciolfi Angelo, Coppola Angelo, Corona _Gianfranco, Daconto Sergio, De
Cali Maurizio, De Simone Raffaele, Duca Eugenia Elsa, Fanfoni' Ernesto,.
Fiadini Daniels, Frazzetta Filippo, Frosi Mauro, Gagliardi' Maurizio, Gaias
Maria Antonietta, Giupponi Ettore, Gnocchi Vincenzo, Granchelli Mauro, Grassi
Laura, Guido Marcello, Iannello Claudio, Impiglia Romolo, Ippoliti Antonio,
Leaci IJlisse, L iuzzi Antonio Luigi, Lucantoni Anna Maria, Lucantoni Giovanni,
Lucchini Fabio, Mammola Paola, Mannucci Sandro, Marabitti . Amaranto, Marini
Renzo, Martini Mario, Marini Stefano, Martinelli Stefano, Marucci Daniela,
Mastroianni Giuseppe Antonio, Matera Cinzia, Molinari Claudia, Montevecchi
Marcella, Monti Ferdinando, Moroni Ileana, Nucci Anna, Ottavi Paola, Padovan
Mario, Padroni Luigi, Paglialunga Antonio, Palenca Ivana, Pandolfi Fabrizio,
Paolantoni Gianluca, Patrignani Patrizia, Pelliccioni Laura, Pepe Biagio,
Petraccia Mariarosa, Petrocchi Vittorio Roberto, Petrocelli Giovanni,
Petruccioli Andrea e Rossi Patrizia Angela quail eredi di Petruccioli Alberto,
Pierangelini Paola, Prato Rosa, Provenzano Luciano, Quarta Pierluigi, Rambaldi
Sandra, Ramponi Luciano, Romoli Vittorio, Rossi Chiara, Rossi Massimo,
Rubolotta Maurizio, Rurio Rosa Maria, Salvioni Paolo, Santangelo Enrico,
Santini Gaston, Scuderini Marina, Sferrazza Michelangelo, Sibio Alfonso, Simeon
Roberto, Simonelli Maurizio, Sirti
Aleandro, Spaziani
Loredana, Tabascio Antonio, Terranova Alberto,
Tomaselli
Guglielmo, Verri Germana, Zarmati Luigino, Zenari Giovanni, Subiaco Elia, Corte
Giuseppe, Di Corcia Giancarlo, Colabucci Maria Rita, Bidoli Simonetta, De
Stefani Roberto, Ottavianelli Leone, D'amato Diego, Afeltra Endo', Caputo
Carmine, Mariani Domenico, Di Pietro Antonio, Matera Alberta, Biancucci Mario,
Pistecchia Anna Maria, Vianello Maria, De Santis -Renato, Felici Gaetano,
D'alessandro Sandra, Tosoni . Augusto, Sills Bianca Maria, . De' Liguori Carino Filippo, Simone ' Massimo, Marchetti Maria Elena;
rapresentati a difesi dall' Avv. Luca Petrucci:
Belle
Luciano, Ceci Maurizio, Cesarini Maurizio, Fuca
Ermelinda, Ghezzi Gl io, Gistri Mauro, Iacobucci Nero, Lucarelli Giulio,
Menichini Vincenzo, Mestici Luciano, Foglino Aida Maria( quale erede di Oragano
Michele. Angelo), Pepe Rachele, Picchi Franco, Scan Zelinda, Berna Francesca,
Di Fortunato Serafino, Fioravanti Gabriella, Grauso
Enrico, Innamorati Chian, Ligas Giuseppe, Lombardo Viviana, Montosi Claudio, Rocchi
Anna Maria; Spinelli Giovanna, Tosciri
Nero, Trapani Domenico;
rappresentati e difesi dall'Avv.to Francesco Marcello
Paola:
Albert Rossana, Ambrosino Vincenzo, Angemi Antonio,
Antognozzi Paolo Maria,_ Antonucci . Luisa, Antonaroli Lucia, Avocatino Carla,
Avorio Pierina, Barbato Antonio, Bausano Rita, Bentivoglio Angela, Bertini
Rosalina, Bonaparte Lucio, Bonavolontd Adelaide, Borsetti Valter, Bruschi
Amerigo, Buschettu Guido, Cacchione
Franca, Campanini Giorgio,
Canestrari Sauro, Carabea Paolo, Caratelli Patrizia, Castelluccio Eugenio,
Catani Gabriella, Celiento Domenico, Cerrone Elena, Cesta Giorgina, Cianca
Vincenzo, Ciancuto Maria Grazia, Collins Laura, Coradazzi
Giorgio, D'Addato Rita, De Santis Sergio, Di
Caro Emanuele, Di Crescenzio Sandro, Di Croce Cristina, Di Filippo Alberto, Di
Francesco Maria Stefania, D'Innocente
Sabina (in persona
degli eredi Salustri Franco,
Salustri Marco e Salustri Luca), Di Pietro Lucsa, Fabrizio Antonio, Fanano
Rosangela, Fani Francesco, Fatello Anna Maria, Ferrari Alessandra, Ferri Carla,
Ferri Daniels, Mori Maria Grazia, Folio Walter, Fontana Cipriano, Forteleoni
Anna Lia, Franchini Paola, Frezza Isabella, Frongia Paola, Fusco Raffaele,
Gacci Giancarlo, Galasso Matilde, Galaverna Gogliardo Alfonso, Gallinari
Teresa, Gargiulo Vincenzo, Gini Lucia, Giorgi Bruno, Giorgio Maria, Grani
Loretta, Iacovelli Giorgio, Indiano Ettore, La Rocca Rosalba, Lauricella
Umberto, Lazzaretti Giuseppina, Leon Pierina, Levantesi Paola; Lombardini
Adriana, Lucioli Osvaldo, Lupaccini Lamberto, Madeddu Giacomina, Magrini
Silverio, Manasse Bruns, Maragoni Maria, Marchegiano Franco, Marchionni Maria
Grazia, Marconi Paola, Massini Patrizia, Mauro Raffaele, Mazzarini Roberto,
Mazzaroni Mauro, Mazzieri Ciro, Mendicini Pierluigi, Micco Antonio, Minaudo
Ignazio, Minissale Vincenzo, Morellato Giuliano, Moretti Andreina, Moroni
Giorgio, Navarra Bruna, Negri Giacomo, Nocera Elena, Oliva Sandra, Ottaviani
Marta, Ottaviani Mirella, Pala Giorgio, Paoli Anna Maria, Paolini Paolo, Paris
Fausto, Patane Emanuela, Pedaccia Francesca, Pepere Giovanna, Perugini Claudio,
Pesci Fabio, Pinto Stefania, Piras Luigi, Piras Maria Francesca, Pitta
Raffaele, Poggi Maura, Posa Maria Gabriella, Pratesi Adriana, Prencipe
Marcello, Primi Hitherto, Prisco Giancarlo,
Quattrini Laura, Raciti Sergio, Radassao Antonio,
Rastelli Antondla, Razza Carlo, Ricca Pasqualino, Ricci Bruns Asc enza,
Rocchitelli Carlo, Romani
C
205
Mauro, Romano Ciro Saverio, Rosati Nazzareno, Rossetti
Carlo, Ruvio Barbara, Sabbioni Giorgio, Santoro Carmela Silvana, Scalici
Riccardo, Scuderi Cinzia, Senesi Elvira, Sergiacomi Roberto, Sestili Dante,
Stefanori Rita, Tamagnini Primo, Tedesco Carla, Telloni Lidio, Toscano Mariella,
Trapani Luciano, Trenta Vincenza, Tripodi Laura,
Valentini Paolo, Valoppi Maurizio, Vaselli
Stefano, Venturini Claudio Maria, Villani Maria Antonietta, Viri Giuseppina,
Vitale Idalo, Zita Stefano, Zola Eisa, Candiloro Rosalia, De Luca Filippo, Mambrini Gianfranco;.
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Fabbri:
Alessandri Vincenzo, Baldi Valter, Bucci Mario,
Candoli Daniele, Caprilli Giulio, Ceccolini Laura, Casaldi Roberto, Chiavari
Lorenzo, Gucci Maria, De Camillis Sergio, De Ruvo Giovanni, Di Donato Roberto,
Durantini Carlo, Fortucci Antonio, Francis Umberto, Gasperini Luisa, Graziani
Umberto, Gubbiotti Massimo, Guidoni Paolo, Latino Domenico Antonio, Mangiafesta
Carlo, Mascherucci Tommaso, Matassini Mario, Mattei Claudio, Moriconi Enzo,
Nobile Paolo, Nuoto Giuseppe, Piccioni Francesco, Pistolese Aldo, Reali Angelo,
Raichlin Maria Luisa, Rinaldi Roberto, Roberti Anna Maria, Rosellini Mai, Russo
Giuseppe, Sanzb Vincenzino, Stramacci Paolo, Tomassi Giuseppe, Tuzzi Alberto,
Vichi Roberto, Cestari Ada, Barbaro Giacinto, Soli Roberto, Villani Paolo;
dall'avv. Olivia Polimanti:
Pinata Pietro Ennis
rappresentati e difesi dagli avv. De Priamo
Acquafredda
Michele, Antonetti Antonella, Battifoglia Massimo, Bernassola Stefano,. Caliteo
Aldo Antonio, Calisti Giuseppe, Canaarlinghi
Anna Maria, Cascara Susanna, Civiero Antonio
Angelo, Cobre Mario, De Fazi Roberto, De Stefano Piero, Diotallevi Daniele,
Fomari Dario Ernesto, Franceschini Loredana, Gaetani Laura, Giannini
Francesco, Latini Sabrina, Maio Cosimo, Mambrini Massimo, Marchioni Marco,
•Mastropasqua Rosa, Paravani Fabio, Pasquali Antonia, Pasquarelli Carlo, Proia
Massimo, Proietti Enzo, Schurzel Giovanni, Tisba Cinzia, Traversari Pierluigi,
.Altobelli Francesco, Banchetti Cecilia, , Biagi Alessandro, Bianconi Marco,
Campanile Stefano, Canestrini Gabriella, Carded Francesca, Caruso Carla,
Codarin Daniela, Colangeli Valentina, Cordeschi Bernardino, Cortese Gianfausto,
Cricchio Simone, D'Alberto Elisabetta, D'Angelo Marcello, Della Morte Nicola,
Di Giorgio Michele, Di Laura Gianni, Diglio Vincenzo, Ferrara Andrea, Filippone
Rita, Formisano Pasquale, Froncillo Maria Pia, Fusco Santo, Fusillo Francesco,
Gabrielli Marco, Gennarini Dario, Giaccio Giovanni, Giordani Marina, ,
Guerriero Carmine, Laudani Felice, Liani Mariano, Maestri Gian Matteo, Maggi
Marina, Mandracchia Salvatore, Meacci Maurizio, Migliorati Paola, Milazzo
Santo, Monte Giuseppe, Morf Giuseppe, Mosca Giuseppe, Musacchia Domenico, Nod
Luigi, Olivieri Silvan, Orsini Marcello, Papitto Giselda, Pauli Fortunata,
Picchiotti Camillo, Pulcinelli Margherita, Purilli Paolo, Pusceddu Giovanni,
Quaranta Elio, Ravanelli Lamberto, Rinaudo Rosario, Santodonato Stefano, Scarpa
Domenico, Saga Roberto, Serpetti Evelina Sara, Silvestri Patrizia, Sirocchi
Marcello, Spinella Filippo, Stradella Silvia, Todisco Rosaria, Toscano Andrea,
Tozzi Carlo, Tradigo Giorgio, Valletta
Antonella, Vella
Antonino Marco, Vialetto
Marc ellina, Vitale Nicola, Zanfardino Assunta
![]()
Mafalda, Dionisi Giorgio, Gorietti Luigi, Bertucci
Antonio, Di Pietro Giancarlo.
Rappresentati dall'avv. avv. De Carolis:
Barraao Angelo, Uccello Luana e Placido Maria Incoronata
patrocinate
dall'Avv.to Francesco Marcello Paola sostituito da Massimo • Nardi: Ascenzi
alberto.
Per effetto dalla dichiarata inammissibilitd tutte queste parti civili
vanno, di conseguenza, condannate al pagamento, in solido delle spese
processuali del grado.
In ordine all'eccezione di competenza funzionale la corte
ritiene the essa vada respinta.
Asseriscono, concordemente sul panto, No Greco e
il responsabile civile che il P.M. nelle sue richieste aveva esciuso una
partecipazione al reato del ministro dell'agricoltura dell'epoca che aveva dato
1'autorizzazione a sottoscrivere l'atto quadro; autorizzazione che aveva avuto
una diretta attinenza con la realizzazione del reato di bancarotta contestata
agli altri correi.
Autorizzazione che impediva al P.M. di iniziare
qualsiasi indagine anche nei confronti dei compartecipi, indipendentemente
dalla colpevolezza del ministro, a lo obbligava a trasmettere immediatamente
gli atti al tribunate competenzc per i reati ministeriali.
La
tesi non a condivisa
Al
riguardo la corte osserva che dagli atti processuali non emerge alcun elemento
da cui desumere che it ministro su cui incombeva la sorveglianza
sulla Fedit, anche se in concordato preventivo,
fosse coinvolto, a qualsiasi titolo, nel reato contestato.
Ne tale coinvolgimento put, desumersi sulla base
delle considerazioni sopra riportate perch it reato in astratto a Iui
contestato sarebbe la partecipazione nel reato di bancarotta per distrazione o
dissipazione che t; reato estraneo ally carica di ministro investito della
sorveglianza su Fedit.
Valgono sul panto le considerazioni fatte. dal
GIP nella propria ordinanza del 6.7.2000 che sono condivise anche dalla corte.
Ad esse va aggiunta, con
carattere assorbente che 1'atto quadro, I'unico
atto astrattamente riconducibile ally gestione
del ministro Diana, non necessitava della sua autorizzazione per essere .
stipulato essendo espressamente riservato al liquidatore, organ della procedura
the solo casualmente, perch frutto di una scelta del tribunale, coincideva con
il legale rappresentante della Fedit; cis
i; tanto vero the nel decreto 233.1993 il legale
rappresentante dells Fedit era autorizzato a sottoscrivere I'atto nella sua
qualitd di liquidatore e non di commissario governativo e successivamente le
due cariche sono state sdoppiate, allorch 1'avv. Letters, nominato commissario
governativo al posto di DErcole, aveva ritenuto che potesse esserci una
inconciliabilitit tra le due figure, e it nuovo liquidatore ha continuato a
dare esecuzione all 'atto quadro con ii trasferimento dei beni della Fedit
allay S.G.R.
Passando all'esame del merito, la corte, ritiene
di dovere esaminare in primo luogo
i motivi proposti dagli imputati Pellegrino Capaldo e No Greco nonchC dal
responsabile civile S.G.R. S.p.A., limitatamente per quest'ultimo, agli aspetti
the attengono ally colpevolezza di Pellegrino
t~(Y
209
Capaldo, risultando evidente the un loro accoglimento
avrebbe evidenti ripercussione sulla posizione degli altri appellanti.
Essi possono esserc trattati contemporaneamente
indipendentemente dally parse che li ha prospettati e se essi sono stati
proposti da uno o da pih appellants.
Un primo motivo di gravame attiene ally asserita
imparziali$1 o atteggiamento precostituito del giudice.
$ tin motivo, divenuto oramai consueto nelle aule di
giustizia, che viene immancabilmente invocato ogni qual volts a affermata la colpevolezza di. person the ricoprono
o hanno ricoperto incarichi di rilievo in settori importanti dells societI come
quello finanziario, politico, amministrativo, sportivo come se lo status
dell'imputato sia un attestato. permanente di liceitit di ogni comportamento da
essi posto in essere; stato sociale e pregressi comportamenti di liceitd the
non dovrebbe consentire al giudice di accertare se siano stati commessi reati
o, addirittura, arrivare -ad un giudizio di colpevolezza38.
La storia giudiziaria, non solo dell'talia, I piena di
vicende contraries
E, peraltro, motivo che nel caso di specie va immediatamente
affrontato condizionando, un accertamento positivo del genere, 1'intera
motivazione del tribunals.
Esso
non t` fondato.
" Si fa
rifezimento a panto scrimp nell'atto di appd o di
Pellegrino Capaldo a paging 5 al cm:bE si afferma die 0 prof. Capaldo, atudioao e
pofemionista di livelio interaaaonale aonoaciuto e atimato da to ti i
protagoniati del monde bancario e finanziario non b certamente persona
sospedsbile di fornire la propria considerate per
fini Bleciti.
210
Basta, al riguardo, rileggere la trascrizione delle
udienze del primo grado per constatare la puntigliosa attenzione prestata dal
tribunale a che le domande fossero correttamente poste.
L'niparzialsti a la corretta gestione, questa
volta del materiale probatorio, non sono venute meno solo perch 1'esito del
giudizio. non a stato corrispondente alle aspettative di taluno degli
imputati.
Ne la decisione dei giudici parte dal
preconcetto delta illiceiti della innovativa procedura esecutiva ideata da
Pellegrino Capaldo perch it tribunale con ampia motivazione - fondata o memo si
vedri in seguito- ha dato conto della sua decisione che b conseguenza della
valutazione degli elementi probatori posti alla sua attenzione; valutazione che
legittimamente pub essere contestata dalle parti processuali, sia pubblica che
privata, sottoponendo la decisione al vaglio della corte di appello prima e, se
del caso, della come di cassazione dopo.
La contestazione, pert, non
legittima 1'affermazione, da chiunque fatta, di mancanza di imparzialiti o
dells sussistenza di un preconcetto del giudice solo nei confronti di taluno
degli imputati e non di tutti (avendo assolto due des quattro imputati
originari dimostrando in tal modo di non avere alcun preconcetto)
nell'accertamento delle responsabiliti.
Tanto premesso, la come rileva the non ha trovato negli
argomenti indicati dagli appellants, a sostegno della loro tesi, elementi the
giustifichino l'asserzione di un pregiudizio del tribunale.
Sono, a giudizio della cone, elementi non
corrispondenti ai fatti emergenti dagli atti processuali ovvero, a giudizio del
tribunale, non rilevanti per l'iter argomentativo posto a base della sua
decisione; essi potranno e dovranno
211
essere presi in esame in questa sede per giungere alla
conferma o alts riforma della decisone.
Si tratta, quindi, di normale dialettica processuale the,
altrettanto normalmente, si sviluppa nei gradi successivi di giudizio ed i; in
tale normale ambito the la vicenda va incanalata.
Con tale premessa generale vanno affrontati i term
indicati come espressione di preconcetto.
Sul punto sono state mosse svariate critiche.
Di esse occorre occuparsi in questa sede anche se esse
attengono pih specificamente al merito dells vicenda.
Al riguardo it stato dedotto quanto segue.
II tribunale ha omesso di valutare alcuni elementi a
favore come 1'istituzione, ad opera di No Greco, del comitato provvisorio dei
creditori e di quello definitivo.
II primo dei due argomenti irrilevante perchd la presenza
di un comitato provvisorio dei creditori in nessun modo poteva costituire
ostacolo al raggiungimento del fine individuato dal tribunate
giacchd nella fase intercorrente tra la data di ammic.cione alla procedura di
concordato preventivo e quella di omologazione del concordato con cession dei
beni era sufficiente In rigida interpretazione delle norme dettate lolls legge
fallimentare per il raggiungimento dello scopo indicate dal tnbunale; in tale
prospettiva la presenza o 1'assenza di un comitato provvisorio dei creditori
non assume alcuna rilevanza.
II secondo Z un adempimento dells procedura che avrebbe
potato avere un qualche significato solo se non fosse stato nominato.
212
Dalla loco mancata trattazione non si evince
alcun pregiudizio.
la mancata valutazione della regolariti degli incontri
con i promotori dell'offerta di acquisto in massa dei beni della Fedit
(Pellegrino Capaldo ed il suo avvocato Castilla) che sono avvenuti sempre in presenza
del collegio giudicante, del commissario governativo e del commissario
giudiziale nonche 1'assenza di incontri riservati con Pellegrino Capaldo.
L'argomento non ik condiviso.
Sicuramente vi sono stati gli incontri ufficiali,
indicati da No Greco e Pellegrino Capaldo, ally presenza degli organ della
procedure e di cio it tribunale ha dato atto nella pane in cui ha tratteggiato
la storia della procedure; 6, per), altresl provato che almeno in altre due .occasion
vi sono stati incontri tra No Greco e Pellegrino Capaldo e tali incontri devono
collocarsi nel periodo anteriore alla sentenza di omologazione del concordato
preventivo.
II secondo di tali
incontri, a giudizio della corte, va collocato tra it 27/5/1992
e il 23/7/1992 e di tale incontro ne di atto lo stesso Pellegrino Capaldo
allorchd ammette, nel suo esame e negli interrogatori, di essere andato,
insieme all'avv. Castilla, dal presidente della sezione fallimentare di Roma, e
attuale appellante No
Greco, per illustrare la proposta presentata in data 27.5.1992.
Il primo di tali incontri va collocato in epoca
anteriore al 233.1992 come emerge
dagli accertamenti fatti dally commissions parlamentare di indagine in cui si dd alto die il presidente Greco ha incontrato
Pellegrino Capaldo40.
" Verdi
al riguardo pagina 100 delta saner= del tribunals.
40 la ciscostanzs ripoitata nails relazione della
commissions parlamentare trova it suo fondamento nelt'agenda, del commissario
governativo Cigiiana, da hti conaegnata alla stoma commissions parlamentare, in cui in data 233.1992 a annotate la
notizia appreaa dai
213
Essa trova conferma nei verbali delle riunioni
degli stessi commissari govemativi in cui si legge che it presidents Greco
aveva autorizzato Pellegrino Capaldo ad
accedere alla documentazione Fedit per verificare la fattibiliti di un suo intervento e dells disposizioni
date dai commissari governativi al direttore generaic di Fedit di provvedere in
merito4t.
La sussistenza di tali incontri trova conferma
indiretta nell'esame dello stesso
Greco the ha ammesso di avers incontrato Pellegrino Capaldo tr+~ o quattro volts a cib coincide con it numero di incontri, sopra individuato, atteso the
dagli atti dells procedura fallimentare confluita nel fascicolo per i
dibattimento risultano due incontri tra Ivo Greco e Pellegrino Capaldo.
Ulteriore conferma dell'esistenza dell'incontro
si evince dall'appunto redatto da Cigliana nel marzo 1992 in cui si di atto
della disponibiliti di No Greco ad
attendere la cordata prima di decidere sulla omologazione del concordato; cordata che deve necessariamente riferirsi a
quella di Pellegrino Capaldo del cui progetto No Greco non pub avere saputo the
dallo stesso Pellegrino Capaldo al momento del loro primo incontro.
Di nessun rilievo 6, poi, l'affermazione della
esistenza di altre "cordate" per
1'acquisto del patrimonio Fedit perch6 risultato sia documentalmente die
testimoniatmente the nessun serio tentativo di acquisizione i stato fatto se
non dal 5nanziere Roverato it cui piano "Fiordaliso" i; datato
novembre
commissario Picardi (vedi pagina 161 della relazione
allorch6 view analiz ato it rook) dei
|
p |
riori commissari governativi) di un
incontro tra Pellegrino Capaldo e Ivo Greco. a aaache tali
elements Sono stati richiaamati ndla semen impugnata e vanno maxi in stretta corrleelazione con it contenuto dei verbali dei predetti commissari cue prendono alto dells damson= e autorizvmo ii di:wote gencrale F edit a
consegnare la documentazione richiesta da Pellegrino Capaldo.
214
1991 e si e` fermato
ad una ipotesi di lavoro molto generica senza alcun elemento concreto di
fattibilitI42.
la rilevanza dei c.d.
"appunti Cigliana" su cui it tribunale ha basato alcune sue affermazioni per
giungere con pregiudizio anal condanna degli appellanti. _
Si kunenta, al riguardo, the sulla attendibilita
del loro contenuto non a stato fatto.. alcun vaglio critico di genuiniti potendo essi essere
frutto di una preordinata difesa in vista del procedimento penale in cui
Cigliana a stato indagato.
L'argomento oltre a non essere vero non a convincente
e va disatteso sulla base di plurimi argomenti.
II primo, di carattere formale, deriva dall'esame dello
stesso Cigliana che ha confermato it loro contenuto a dibattimento riconoscendo
di esserne 1'autore e dando contezza
della loro compilazione; essi erano destinati ad essere un promemoria per
1'attivita che doveva compiere e it resoconto, in forma di appunti, del
contenuto di colloqui che egli aveva avuto nel corso della sua attiviti di
conimissario giuH~iale.
II secondo di carattere
sostanziale perchd it contenuto di tali appunti, o quanto mono della maggior
parte di essi, i` stato trasfuso in documenti ufficiali della procedura di
commissariamento4
II terzo di carattere temporale che di il sigillo di
autenticita e genuiniti ai documenti.
42 vedi documemo acquisito al dlibattimento,
testimonianza dent) stesso Rovcrato e di agliana.
ss Valgono al riguardo Is corrispondenza con il minion e
con le banche acquisite agli atti proccssuali,
i rapporti ua i c ommissari governativi e gli organ della procedura.
.'
"Zuni gli appunti riguardano
1'attiviti di commissario governativo svolta da Cigliana; carica da cui si it
dimesso nel giugno 1992 anche se, di facto, le sue funzioni sono cessate
qualche tempo con peril passaggio delle consegne al nuovo. commissario
governativo.
Essi. riguardano una attiviti antecedente. la
sentenza, del tribunale failimentare di Roma, di omologazione del richiesto
concordato della Fedit e non era minim amente ipotizzabile, a quells data, cite
in futuro• egli avrebbe potuto essere in qualche modo'
coinvolto
nella vicenda che oggi e esaminata. .
Se a cis si aggiunge che gli appunti non sono stati consegnati
spontaneamente da Cigliana ma sono stati trovati, a distanza di anni, dal commissario
governativo Lettera negli archivi della Fedit, a cui Cigliana non aveva pia
acccsso da anni, la tesi della non genuinitI di tali
documenti appare destituita di fondamento.
Osserva, poi, la carte, che la genuinita degli
appunti riveste, nel caso in esame, particolare importanza perche da essi a
possibile comprendere le d namiche interne alla
procedura, trasfuse poi in atti uf5ciali, le motivazioni were di alcuni atti e
il ruolo effettivo dei vari protagonisti.
La mancata valutazione
dells immediata richiesta di.astensione, fatta da No Greco, allorchd
un gruppo di lavoratori aveva presentato un esposto al Consiglio Superiore
della Magistratura per il ritardo nell'ac coglimento dells proposta della
S.G.R., avvenuta nel luglio 1993.
La circostanza a
ininfluente per dimostrare
il pregiudizio del tribunale perchd non
solo in primo grado essa a stata solo affermata senza alcun elemento
probatorio a sostegno, tanto che la relativa documentazione
probatoria Z stata
acquisita in grado di appello. Essa, peraltro, non modifica it giudizio di irrilevanza perchd al momento in cui er stato presentato l'esposto ii tribunale aveva gih accolto
la proposta di acquisto in massa dei beni della Fedit e quello che restava da
perfezionare erano solo le modalitit esecutive del provvedimento del 23.3.1993
ed esse erano gill state praticamente concordats tanto the ii relativo atto
sari sottoscritto alcuni giorni dopo previaacquisiztione dell'autorizzazione
ministeriale. .
Sotto altro profile, peraltro marginate, la
corte osserva the it motivo che ha determinato l'astensione di No Greco era
talmente inconsistente da fare ritenere con assoluta tranquillith, come poi h
avvenuto, che la richiesta di astensione, proprio in relazione al punto
condusivo a cui era giunta •la procedura, sarebbe stata respinta.
la trattazione di alcuni aspetti, dallo stesso
tribunals definiti non rilevanti al fine del decidere, su cui, peraltro, non
era stato possibile svolgere alcuna difesa.
L'argomentazione non I condivisa.
Invero, it primo elemento indicato sotto tale aspetto,
relativo alla trattazione di una vicenda attinente la correzione di un errors
materiale sulla entiti della cessione di crediti di alcuni consorzi agrari in
realtI non pregiudica alcuno degli imputati perchd it tribunale ha escluso che
quella richiesta fosse imputable a precisa volonti di alcuno limitandosi a
indicarc, nella descrizione piu completa
delle fasi di tutta la procedura, gli effetti che in astratto potevano derivare
dall'atto quadro con cib non ha in alcun modo travalicato quello che era
l'oggetto dell'accertamento in corso.
![]()
Parimenti
destituito di fondamento secondo
elemento e doe l'asserita attribuzione dells mancanza di un inventario
addebitabile a No Greco. Una serena lettura della motivazione avrebbe permesso
di rilevare che
it
tribunale ha ben presente is distinzione tra relazione
analitica ed estimativa dei beni, the si offrono in cessione, a inventario
tanto the proprio nelle paging
indicate da Ivo Greco" si fa
espresso riferimento alla mancanza della relazione analitica estimativa non
rilevata da alcuno .at momento delta ammissione alla procedure concorsuale
tanto the is Fedit, su sollecitazione del tribunale, form solo dati aggregati
di carattere generale aventi la funzione di consentire una valutazione generate
per categoric dei cespiti patrimoniali.
II riferimento alla mancanza di tin inventario net
contesto della argomentazione, e in correlazione ally mancata presentazione
dello stato analitico ed estimativo del patrimonio e delle attivitii del
richiedente it concordato preventivo, indica soltanto che questi non aveva
fornito al tribunals, cosa ritenuta essenziale dalla suprema corte in aderenza
al dettato legislativo4s,
strumenti idonei che permettessero una corretta valutazione delle condizioni di
ammissibilitil delle domanda di concordato preventivo.
Mancanza che iI tribunate
fallimentare non aveva rilevato al momento della decisione sulla ammissibilitit
della 4omanda e al . momento delle omologazione del concordato essendosi
limitato, in quests ultima sede, a dare atto che l'inventario era stato redatto
dagli stimatori su delega del giudice delegato di concerto con it commissario giudiziale.
124 e 125 Bella seater.
4s
Si
richiama Is giurispxudenza indicata
dal trebunale sal panto alla nets n.183.
Nella impugnata
sentenza non viene mosso a No Greco 1' addebito di non aver formato
1'inventario ma si dit solo atto the non fu oggetto di trattazione ne fu rilevata da
alcuno la mancanra, al momento dells presentazione della richiesta di
concordato, di uno stato analitico estimativo delle attivitit e del patrimonio
dells societi richiedente nE di documenti
• equipollenti; come ad esempio un completo inventario
dei beni e delle attivit'i con
i relativi. valori o ancora un bilancio di
liquidazione.
Se, poi, tale omissione sia fonte di responsabiliti, cis attiene
al merito ma da tale affermazione del tribunale di Perugia non pub trarsi alcun
elemento di pregiudizio nei confronti degli imputati.
1'accusa mossa a No Greco di essere stato l'unico ad avere
esaminato le scritture contabili della Fedit recandosi peraltro nella sede
della societi in contrasto con il dettato legislativo che impone al richiedente
di depositare in tribunals i libri societari insieme alla domanda di ammissione
al concordato preventivo.
L'argomentazione si basa su
un duplice ordine di motivi: it primo relativo alla mole della documentazione
che rendeva materialmente impossibile i1 deposito delle scritture contabili e
societarie nei locali del tribunale; it secondo nella finalitd del controllo
operato consistito . solo nella sottoscrizione dei libri contabili per scindere
1'amministrazione anteriore alla ammissione al concordato da quella posteriore.
Le due argomentazioni non sono condivise anche se la
prima pub essere parzialmente vera.
Invero,
se la contabilitit della Fedit era di notevoli proporzioni per cui ragioni di
opportunity pratica potevano suggerire d mancato deposito dei
![]()
libri contabili, sib i= vero solo per il libro
giornale ma non sicuramente per gli altri libri contabili, come ad esempio, d
libro dei soci46, it libro delle riunioni
del consiglio di amministrazi4one e del collegio dei sindaci, it libro degli inventari.
Destituita di fondamento 6, pert, la seconda
osservazione relativa al oontrollo.operato:
Net verbale redatto in quella occasione si alto
di avers esaminato a campione -le scritture contabili e nel dec reto di
ammissione alla procedure concordataria si fanno considerazioni ed osservazioni
sulla , tenuta della c ontabilita the mal si conciliano con le argomentazioni qui
sostenute; considerazioni ed osservazioni che, in assenza di ulteriori
ispezioni dei l bri contabili (lo stesso No Greco afferma di essersi recato
nella sede di Fedit solo in occasions della redazione del verbale di esame
delle scritture contabili) possono essere it frutto di quarto verificato in
quella unica occasione. Diversamente argomentando, si giungerebbe all'ipotesi
che quelle osservazioni e considerazioni sono frutto di invenzione con le
conseguenze the da una tale considerazione deriverebbero in tema di falsith47.
Quanto alla partecipazione al giudizio di omologazionc
del P.M. the non solo aveva espresso parere favorevole all'accoglimento dells
richiesta, ma aveva avuto a disposizione l'atto in forma autentica, rileva la torte
die il mancato accenno a un tale fatto non i; indice di alcun
pregiudizio trattandosi di partecipazione
net essaria.
4'questo
ultimo, stante agli accertamenti cap:rid dalla commission padamentare di
inchiesta non i mai alto trovato negli archivi dells Fedit malgrado le ric erche
fete. 47si fa riferimento al ritardo dale registrazioni
die non daubs dal verbale di verifies.
l'asserito
interesse a mantenere sotto la sua influenza una procedura compiessa a scomoda.
La lamentela ha valore, se to ha, solo sotto il
profilo dells etica professionale del magistrato ma dal punto di visto
giuridico non ha alcuna valenza e non merita altro approfondimento in questa
sede. Del recto b lo stesso appellante Greco clan rimanda
ad altra parse dell'atta di appello it merito deba. vicenda relativa alle
eventuali procedure. alternative al: concordato preventivo asserendo peraltro
the il tribunale non aveva ben chiaro lo sbocco della procedura.
L'omessa valutazione della collegialitn dei
provvedimenti.
ll motivo a stato ampiamente affrontato nei vari appelli.
In essi si lamenta che nella valutazione del
comportamento dell'organo collegiate a stata ravvisata una responsabiliti del solo No Greco
senza tenere net debito conto che tutti i provvedimenti erano stati presi
collegialmente dagli stessi giudici che avevano ampia e approfondita conoscenza
dei temi pin importanti dibattuti net corso della procedure; dibattito
che per la question della vendita in blocco era stata oggetto di discussion tra
tutti i membri della sezione, in una sorta di camera di consiglio allargata.
Si Aggiunge, sul punto, che non i accettabile
1'affermazione del tribunale di un ruolo
subaltemo dei membri del collegio che avrebbero accettato passivamente le
decisioni del presidente del collegio, a giudice delegato, perche non era dato
sapere l'opinione manifestata dai singoli giudici, se la loro adesione era
stata supina o frutto di collusion e non ante; di consapevolezza e condivisione
della decision press.
La come osserva, innanzi tutto, the nel collegio non vi
sono state posizioni di minoranza a di
maggioranza come emerge dalle testimonianze sul punto. Non pub, pertanto, condividersi la suggestiva
osservazione anche perch smentita dalle dichiarazioni dello stesso Greco che ha
assunto la pateiniti dei provvedimenti. _
Nel merito la cone ritiene the le argomentazioni non soao
convincenti.
Al riguardo basta rileggere le testimonianze che hanno
reso i 'membri dei collegi che insieme a No Greco hanno
partecipato alle camere. di consiglio48.
Da esse emerge, innanzi tutto, che la camera di consiglio
allargata, a cui fa cenno No Greco nel suo esame, riguardava genericamente i
term di fondo, che, indubbiamente, una procedura complessa come it concordato
preventivo della Fedit poneva, ed in particolare se fosse giuridicamente fondata la vendita in blocco di tutti i
beni della societi; emerge, altresi, che alle camere di consiglio relative alle
singole decisioni hanno partecipato, come del resto richiede la legge,
esclusivamente i magistrati formanti
it collegio49.
In particolare dalla deposizione del giudice Apice, che
ha partecipato solo alla camera di consiglio per 1'ammissione di Fedit al
concordato preventivo,
emerso che alle camere di consiglio dedicate all'ammissione al
concordato preventivo non vi era, di
fatto, un contraddittorio tra i giudici essendo tutto lasciato alla decision
del giudice delegato; cib perch la prassi dellofficio era di largheggiiare
nell'ammissione alla procedura riservando al momento
s Si tram di Fiammeua De Vitis e Paolo
Celotti escu ssi alla udienza del 12.7.2001, Fausto Severini eacusao ai'udienze del 20.9.2001 e Apice Umberto
esamso ally del 4.4.2002.
a vedi dichiarazioni rese
dagli steam membri del collegio.
dell'omologazione
I'approfondimento delle tematiche specifiche del caso in esame; cis a tanto vero che Apice esdude di avere trattato i1
merito della questione essendosi
limitato a suggerite al presidente Greco la nomina di un commissario giudiziale del posto anziche uno esterno come era sua iniziale intenzione. _
Dalla deposizione del giudice Severini si evince the
dominos .del procedimento, del resto cib a nella fisiologia dei provvedimenti collegiali, era it giudice delegato che sottoponeva
all'attenzione del collegio le problematiche del caso.
Egli, infatti, anche se ha affermato the
ogni questione stata ampiamente discussa in collegio, ricorda the oggetto
principale delle discussion era stata
quella delle modality di
vendita (singolarmente o in blocco)-dei beni di Fedit, the per decidere aveva avuto a sua disposizione,
solo le relazioni (del commissario giudiziale e dei periti), the in entrambi i
casi era garantita la percentuale minima del 40% per i creditori chirografari,
anche se non sa chi avesse facto i coati.
Affennava, infix, die non avere mai partecipato a
riunioni con rappresentanti di S.G.R. anche se aveva saputo di incontri in cui
si cercava di migliorare 1'offerta, di non avere mai visto l'atto quadro, ne
gli era stata illustrata is sua struttura.
Di qui Is conseguenza di
non saper dire nulls dell'ampliamento dell'oggetto della vendita in blocco tra quanto indicato nel
provvedimento 233.1992 e quanto indicato net provvedimento del 20.7.1993".
so ii prima autorizzava la cessione di tutu i beni
indicati anal iticamente nella relazione del commissario
giudiziale per un pre= di 2150
miliardi di lire ed d seaondo autorizzava is sottoecrizione dell'ano quadro in ad, a parity di prezzo,
eta autorizzata la cessione di tutu i
223
Dalla deposizione del giudice Fiammetta De Vitis
si evince die la affermazione di avere ampiamente discusso tutti gli argomenti trattati nella sentenza di omologazione del
concordato 8 generics perch agli approfondimenti richiesti non ha saputo dare
convincente risposta.
Al contrario, t; emerso die gli unici documenti
avuti a disposizione sono staff. la relazione del commissario
giudiziale ale perizie in atti e.che non ha avuto conoscenza. di
atti rilevanti .per la decision o .di problematiche successivamente trattate
nei provvedimentisl.
beni dells Fedit
ivi conapreai quelli .acluai nel provvedimento 23.3.1993 ampliando, in tal
modo, l'oggetto della cession lasciando inalterato it prezzo di acquisto.
Si Si fa riferimento:
·
alla question
della differenza di beni ceduti, per lo stesso prei .o, esistente tra decreto
di autorizzazione a vendere in blocco del 23/3/1993 e quello di autorizzazione
alla sottoscrizione dell'atto quadro del 23/7/1993 della quale non ha ricordo. Riferisce sul punto:
>a
"PARTS CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): voi avete valutato Dom una
ulteriore clausola dell'atto quadro the attribuiva in sostanza alla S.G.R. una
condizione direi meramente potestativa di, in sostanza, rilevare i beni a
semplice richiesta quando volesse, anche le altre attiviti appunto facenti
parts del patrimoi io facenti parts dells Fedit al 30 novembre '91 e non
considerate nella relazione particolareggiata?
Avete considerato come dire la.potenzialiti
lesiva, usiamo questo termine per una clausola di questo tipo.
PRESIDENTS
(DOTE RICCIARELL I): Avvocato la domanda in questi termini t palesemente
inammissrbile perchE valutare la potenzialiti lesiva t una domanda the non si
pub fare a un tests.
PARTS CIVILE (AW. PAOLA FRANCESCO): clot,
1'avete considerata determinate anche quests ch usola, l'avete considerate come
una mere ripetizione?
PRESIDENTS. (DOTI. RICCIARELII): se lei ha
focaiizzato tra le altre anche pasta clausola, in relazione a die ha detto
prima, 0
richiamo, R rinvio ricettizio ails relazione
particolareggiata ally quale eta associate questa ulteriore clausola the era
per coal dire per to meno dal
tenore pia aperto, era a richicad... ..
,
FIAMMETTA
DE VITIS:...(incomprenslbilc, voci sovrapposte).
PRESIDENTS (DOTE RICCIARELIJ):...quests clausola
1'avete valutata in ordine al problem: dell: determinatezza dell'atto?
FIAMMETTA
DE VPTIS: si, l'abbiamo...
PRESIDENTS (DOTT. RICCTARELLI): l'avete
valutata, it vaglio t stato positivo? FIAMMETTA DE V1ITS: certu, alb stato e
poi ripraao in esame all'atto della seconds risoluzione.
PRESIDENTS (DOT I'. RICCIARELL!): si, ma it problem. era die quests clausal, implicava the
anche i beni non compneai nella relazione particolareggiata a semplice
richiesta
di di
S.G.R. sarebbero dovuti esaere traaferiti, sepals 1'Avvocato Paola come quests damn* in relazione, a fronts del
rinvio nceltizio ails rel.zione panicolareggiata si ponesse come elemento
aggiuntivo di minor... the non aveva appigiio precise quindi non conteneva un
rinvio ricettizia ad Ulm alto ma si concretizzava in qusl:osa di diverso the
poteva seznmai pone problemi di determinatezza, quests a Is domanda: questo ispetto ve to siete posti?
FIAMMETTA DE VITTS: se ben
ricordo ci fu un solo aspetto chc eaaminammo, clot se
224
tutti i beni dells
relazione partiicolareggiata erano riportati o meno nell'atto quadro e ci fu it
problema di do the aveva... die la liquidazione aveva gil realizzato, questo fu
ii
t"•
D
Alla mancata conosoenza dell'istsnza 27/5/1993
dui commissari governativi die chiedevano se doveva =ere convocata 1'aasemblea
della Fedit per la liquidazione dell societal; isn't= mai vista e dells quale,
an t'avesse vista avrebbe disposto I'acquisizione aW procedna sutra alam
provvedimento.
D
AIL mancata conoscenz ddl'esistenza dells
proposta avanzata dall'avv. Casella per conto di was oostituenda society
a1 momenta dells dedsione sins omologa;
Ø
Alla mancata conoacenza, prima della decision
di vendee in blocco i beni Fedit alts costituenda S.G.R. in data 2313/1993, di
un piano di dismission prepazsto dal commissario gindiziale di concerto con
quello governativo per Is vendita di singoli .
D
AIL mancata conoscenz, pgrche 'mai visti, dui
pareri espressi da Carboneui in terns - di valutazione deU'offerta proposta
dall'avv. Casella per canto del pronrotori dells societal S.G.R. e all mancata
discussion sal punto in camera di Consiglio. Riferisce espressamente ails
damanda se della proposta contenuta nella letters dall'avv. Casella del
27.5.1992 se ne is discusao
in camera di co nsiglio: "ii facto the questo passo aia contenuto ndla
Sentenza, i! espressione di un dibattito, di una valutazione in Camera di
Consiglio, oppure lei ribadisce sul panto di non aver avuto menzione o contezza
specifica di questo Piano Casell a?
Riferisce aui pun&
FIAMMETTA DE VMTIS: ciol, an parse da am qualcosa di
concreto o se a una
questions globate?
PRESMENTE (DOTT.
RICCIARELLI): o b state I'iniziativa dell'estensore di fame come, questo I it
punto.
F1AMME1TA DE VITIS: no, no, qualcosa di concerto lo
escludo net modo pia assoluto,
era una valutazione coal, qualcosa the poteva avvenire force, ma non qualcosa
di.. PARTE CIVILE (AW. FABBRI FRANCESCO): quindi lei non ha mai sentito nominate
l letters Casella 27 maggio '92?
FIAMMETTA DE VITIS: l'avri
anche striate l'Avvocato Casella...
PRESIDENTE (DOTT. RICCIAREILI): Dottoressa, scum, mi
perdoni, non la... FIAMMETFA DE VITIS:...ma non b the not 1'abbiamo press in
considerazione. PRESIDENTE (DOTI'. RICCIARELLI): Dottoressa,
scud, non 1'ascolto, Dottoressa, non la salsa, mi
perdoni.
FIAMMETTA DE VITIS: mi
scusi Presidente, ma dico I'Avvocato Casella ... I'Avvoato Casella pus benissimo averla scritta
quells letters, per* escludo the quello sin
stato un doawmento sat quale it Collegio abbia determinato o no...
PRESIDENTE (DOTT.
RICCIARELLI): ne prendiamo atto.
FIAMMEITA DE VTTIS:...am
sia determinate qua& decisions, non...
PRESIDENTS (DOTT. RIB:
ne prendiamo alto.
FIAMME FA DE VITIS: questo
assolutamente no".
Y
All indication, come man ipotesi di lavoro, dells vendita in blocco rispetto
ally tradizianale vendita dui singoli cespiti; rifetiec a espressamente su
questo punto la teste:
"vi posso soltanto
dire cite nella Semen= di omologazione del Concordato la vendita in masse era eaposta come una
dells soluzioni, ma in via del tuba ipotetica insomnia, teorica, non ea la via
normale, e se ne b votuto pallace, ma cod, tanto per..." e pia ava & "lei mi sta
chiedendo se nel momenta in cui
not abbiamo omologato it Concordato, eravamo a conoscenza di una proposta
Capaldo? no, asaolulamente" e ancora "la Sentenza, I'omologazrione
del Conoordato fu decisa net luglio...
PRESIDENTE (DO'1T. RICCIARELLI): e questo to
abbiamo assodato.
FIAMMETTA DE VMS: all'epoa nails Sentenza ai espresse Is
possi'brlitl di una vendita in mass*.
PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): si.
FIAMMETTA DE VMTIS: ma not
partimmo da una ccnsiderazione di arattcre interim, ciol Is vendita in mama
avrebbe sollevato it Tribuale da on'infrnita di problemi ed avrebbe assicurato
ai cratitori un reatino soddisfacente in breve tempo, questo fu
...(inoomptcnslbtle, von sovrapposte).
225
PRESIDENTE
(DOTE. RICCIARELLI): c ioi , la Sentenza dell'onmlo ga is motto diffiva-su questo Pmts, ma questo Z un problems estrum‑
FIAMMEITA
DE VMS:
questo fu il criterio die not seguinuno.
PRESIDENTE
(DOT. RIB ...vediamo ii problems concreto.
FIAMMEITA
DE VITIS: ewe, non seguimmo ne la
sollecitazione, n6 tanto meno In dime= di qualcuno die venisse subito dopo ad
offrirci una somma per acquistare i beni, questo assolutamente devo escluderio.
Noi nd luglio del '92
eravamo su quests posizione; se si prufilasse questa possibilitb la mamineremo, pill soddisfacente— "
e
infne
"PRESIDENTE
(D0'1T. RICCIARELLI): scziue, Dottoressa, mi perdoni.
:FIAMMSTTA DE VTTIS: tutto
quello die vent dopo sari eaminato. -
PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): R problems non
i tame) queitd; II problems is spa ee fu
value,
fu.una acdta roue
. vole di esprimere Hells Sentenza di omologa In possibilitb di mm sviluppo di tote due le specie, oppure... e gnmdi' no fu una
cost effettivamente dibattuta a discuss* in questo servo, di prospettare per il
futuro questa doppia, questo doppio possibsle sbocco, oppure se fu ima cast
lasciata, diciamo, sostanzialmente alle svelte dell'estensore dells Sentenza,
questo e; R panto.
PIAMMEITA DE VT17S: ma cis un'apertura, un'apertsua...
PRESIDENTS (DOTT. RICCIARELLL): c'era In
consapevolezza di, quota. doppia possibi ith di sbocco dells procedure o meno?
FIAMMEITA
DE VIT1S: no, non c'era la consapevolezza, nb c'erano, ne questa aperture era stain preceduta da un esame di possibilit6 concrete,
assolutamente, non era questo it panto.
PRESIDENTE
(DOTTY. RICCIARELLI): ma data die in Sentenza di omologa,
Dottoressa a, insomnia, abbiamo it documento, tutti possono leggerlo,
ha la possibilitit, prospetta da un lato,
e s. direbbe con preferenza, prospetta, tant'I the disco
sull'ammisslvit6 dells vendita in mass*, del Concordato preventivo piuttosto
the un'altra procedura fallimentare, la vendits in maw.
FIAMMEITA DE vrns: a.
PRESIDENTS (DOTT. RICCIARELYI):
dall'altro, come ipotesi, diciamo coal, da per prendere in considerazione in alternativa a
secondariamente peraltro, quarto i` I'equtlibrio dells Sentenza, 1'ipotesi di
vendite frazionate o come meglio sarebbe stato possbbrle in future.
FIAMMETTA
DE VITIS: si.
PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): quests era la
welts cousapevole del Collegio , per
quello die lei ricorda?
Questo
tipo di inipostazione?
FIAMMEITA DE
VITIS: certo, era questa la scrim consapevole, perch6 data it carattere di
quest* procedura, la novitit, la eoinplessitil dells procedure, il Collegio si
b preoccupato di dare Is soluzione tradizionale, no?
Clot,
la liguidszione pezzo per paw, come si fa in tutte le procedure di consistent*
norm:de e uno sbocco diverso, nuovo, non die non fosse previsto questo sbocco,
perchd 'neawao... niche nella giurisprudenza no ne era parlato, clot c'6 state
quests tesi vent1sta de-‑
PRESIDENTS
(DOTT. RICCLARELLI): e d'accordo.
FIAMMEITA DE VITIS: ma aella prratiia
non adottato, quindi no non si dava lo sbocco nella Swamis di omotogazione, ci
si chiudeva la ports ...
PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): e quango non c'l dubbin, e questa t una question di diritto.
FIAMMEITA DE VITIS: quests i~ state In prcoccupazione del Collegio.
PRESIDENTS (DOTE RICCIARELL1): quindi avete
voluto caminique create dalle condiziaru, cbe non fosse prech a quells via fin
da quaff momenw, fin da quel momento. FIANSIBI TA DE VI'TTS: die non fosse
preciusa...
PRESIDENTE
(DOTE. RICCIARELLI): ma le rrbalto R problems, ad integrazione dells damiande del Pubblico Minister% Hells Sentenzs di
omologa soetanzialmcnte da battere prefe renzislmerte t Ii problems dells
vendita in mama:
FlAhSfETI'A
DE VTTTS: si.
PRESIDENTS (DOTT. RICCIARELLI): a secondariamente ri problems Belle vendite
Ad analogo risultato si perviene dall'esame
dells deposizione del giudice Paolo Celotti, altro membro del collegio
giudicante, it quale nel riferire delle questioni trattate in camera di
consiglio ha precisato che la loro attenzione, in relazione al decreto
23/3/1993, fu solo quells della valutazione del prezzo di vendita di tutti i
beni dells Fedit e di . non . avere ricordo. (o di negate) di una
serie di circostanze emergenti dal' contesto dei provvcdimenti giudiziari :
frazionate.
FIAMMETTA
DE VMS: sI.
PRESIDENTE (DOTE. RICCIARELLI): anche
questo era oggetto di una scelta consapevole del Collegio?
Questo aspetto... . .
FIAMMEITA
DE VITIS: sl, si.
PRESIDENTE (DOTI'.
RICCIARELLI): ...cioI quests preferenza per la vendita in masse? FIAMMETTA DE VMS: si, si, le ripeto era una scelta,
perchd le procedure fallimentari hanno una vita lunghissima.
PRESIDENTE
(DOTE. RIB: a questo lo sappiamo.
FIAMMETTA DE VITIS: quests procedure, di quells
mole e coal nuova, sarebbe durata force mezzo secolo, una cosy del genera
PRESIDENTE
(DOTI'. RICCIARELLI): ho capita, quindi quests era..
FIAMME
I A DE VITIS: coal avevamo...
PRESIDENTE
(DOTT. RICCIARELLI): quindi quests era la scelta.
FIAMMETTA
DE VMS: ecco.
PRESIDENTE
(DOTT. RICCIAREL I I): da ultimo, sempre ad integrazione, in relazione a quests scelta preferenziale, cui seguiva la subordinata
delle vendite frazionate, si aveva Ice consapevolezza die sul tappet vi era
comunque e qui cade acconcio it riferimento al Piano Castilla, quests proposta
Castilla? .
FIAMMETTA
DE VITIS: no.
PRESIDENTE
(DOTE. RICCIARELLI): presentata in epoca anteriore?
FIAAMMETEA
DE VMS: no.
PRESIDENTE
(DOTT. RICXIARELL1): se ne is parlato?
>r stato valutato dre in
prospettiva vi era gil comunque quests chance gilt in campo? FIAMMETTA DE VITIS: no, force c'era, coed, una diceria
diffu sa che qualamo si sarebbe
mosso, ecco, questo posso dire io.
PRESIDENTE (DOTE. RICCIARELLI): vs bane, lei
aveva quests percezione. FIAMMETTA DE
VITIS: ma nient'altiu, niente di pid..".
Al mancatn ricordo del la sns presence
nell'udienza collegiale del 23/2/1993 in c ui si diva alto del parere del
commissario giudiziate in data 22/2/1993. Alts canrvinzione che con I'accettazione
dells pruposta avanzata dall'avv. Cuellar per conto del promotori delta
societal S.G.R. in ogni caso era garanoit it Ito del
40% dei crediti chirografari.
sz Si fa riferimenio a:
Al.
modaliti, in via generate, di discussion in camera di consigtio ove it
presidents aveva tanti appunti a li illuetrava;
Y
All'attenzione, net pmvvedimento del 23/3/1993, soprattutio al problems dells
valutazione
dei beni, per•_..categoric, deal Fedit in relation alla praposta di
acquisto
con Is cone a ions dre vi eras stall alcuni cespiti originariamente
vatutati
ad umi arts summa dre erano stab venduti per una comma minore (caw
"1 r
Ma Luce degli elementi derivanti da tali
testimonianze emerge the le questioni sottoposte alla attenzione del collegio
sono state filtrate attraverso la mediazione del presidente e giudice relatore
No Greco, il quale era Punic) ad essere in possess() di tutte le notizie
contenute nel fascicolo processuale, per cui le soluzioni adottate dal collegio
risentono della esposizione del giudice relatore e degli elementi the questi he
. messo a disposizione . degli altri membri del collegio per un completo e
serene giudizio.
Ne sulla valutazione della corte pub incidere la
odierna produzione del verbale dell'audizione dei predetti magistrati avanti
Ala commission parlamentare di inchiesta
perche in quella sede, a prescindere dall'audizione. in contemporanea delle person the pub incidere sulla
genuinita delle dichiarazioni, si fa riferimento solo ai criteri generali della
discussion in camera di consiglio e delle questioni trattate senza scendere in
particolare
Massalombarda) per cui era stato ritenuto pid conveniente
la vendita in blocco rispetto a quella per sing4li cespid;
la Ails considerazione the le valutazioni ennui fatte sally
base di situazioni apprese dal giudice delegato a da questi riferite al
collegio.
Y
Alla mancata conoscenza della proposta presentata dall'avv. Casella per onto
della coaatuenda society se non dal marzo 1993 con la consequenziale
esclusione die di tale proposta si possa aver parlato nella camera di consiglio
relativa Ala omologazione della sentenza di concordato.
·
Al amancato
ricordo della prawn= di pared recline da Carbonetti. .. Y Al maacam ricordo
della es istenza di coda precise ipotesi di vendita in blocco al momento della
omologe del concordato.
·
Al mancato ricordo
di un piano di vendite fraziosate da pane del commissario
giudizhde e in accordo con i1 commimario governddivo..Y
Ails mancatt indicazione di attiviti fife per verificare se Is proposta di 2150
miliardi
fosse c onvemiente per Is procedurs Iiaitandosi a ricbiamare d contcnuto dells
senterza. Ribadisoe di ricordare come esenopio di svalutazione dei cespiti
quello dell Massalombarda.
·
Alia ignonaaza
della letters dei commissai govanativi relativa alia convoc azione della
assembles Fedit per Is measa in liquidazione della societal.
·
Ails e scesioae della
redazione di pate del de ado 23/3/1993 anche se non allude die Is quextione
della boon fade e dells indeterminate= dell'offerta sia state da lui sollevata
avendo sollevato pia gneationi giuridicbe, mare ricorda di aver :edam pane
della semen= di omologazione.
Y Al mancato ricordo del rilievi faai dal
comomisssrio gindiziaie all'offerta pry dall'avv. Canna per canto della cow
societal.
sulle modaliti di formazione del proprio convincimento
come e` stato fatto, con maggiore incisiviti, avanti al tnbunale
di Perugia.
Se tale I stata la dinamica delle camere di
consiglio, rettamente it collegio, secondo la tesi accolta dal tribunale, e
come, peraltro, emerge Bella lettura dells sentenza sul punto, ha escluso la
responsabilitit dei membri del collegio che insieme a No Greco hanno peso le piu importanti decisioni, e ha indicato in No Greco la
persona she in qualitit di giudice delegato e di presidente del collegio
ha guidato la procedura ed I stato 1'artefice dei provvedimenti con cui si
scelse, prima, di procedere alla liquidazione del patrimonio con la cession.
in mama dei beni della Fedit, e, poi,. alla individuazione dell'acquirente e
alle modality della liquidazione.
Di qui 1'affennazione della inconsapevole adesione degli
altri membri del collegio alle tesi prospettate da No Greco e iI riferimento al
solo No Greco di comportamcnti aventi valenza penale, lungi -dall'essere una
manifestazione di pregiudizio nei confronti
degli imputati, iz la logica
conseguenza della corretta valutazione, per il tribunale,
delle prove assunte a dibattimento secondo it libero convincimento del giudice.
La mancata indicazione di un movente.
La corte ritiene che 1'.argomentazione non sia pertinente
al terra del pregiudizio atteso che esso a estraneo alla
struttura del reato.
L'argomento, se del caso, sari oggetto di esame
con il merito delle vicenda. La mancata valutazione dei giudizi espressi dada commissione
parlamentare di inchiesta sul dissesto della Fedit che, dopo approfondita
indagine, aveva affermato che le procedure di liquidazione del patrimonio
Fedit, acquisite da S.G.R, erano state trasparenti, the iI progetto elaborato
729
da Pellegrino
Capaldo non si riprometteva solo il recupero dei crediti ma si presentava con
elementi di noviti ed era adeguato alle necessith dells procedura avente
carattere di particolare complessih.
L'argomento trae spunto
dall'annotazione di un commento, coutenuto in una note, circa la valenza delle
conclusions dells commission parlamentare, per pesanti, ed ingiustificati,
apprezzamenti .sul preconcetto del tribunale che mal si attagliano, a
giudizio dells corte, al case in esame e denotano, a loco volts, una acredine
the esula, sempre a giudizio dells corte, da una corretta critica delle
motivazioni della sentenzaM .
A giudizio della come, una Serena analisi, del
panto della sentenza, avrebbe
consentito di ritenere the le conclusion dells commission parlamentare, in
ordine alla assenza di intenti speculativi da parte di. S.G.R., e
per essa dei promotori della societd e ideatori delle modalitI di esecuzione
della liquidazione dei Beni di Fedit, e di danno per i creditori perchd is
S.G.R. in tutta 1'operazione non
avrebbe guadagnato alcunche o avrebbe guadagnato al massimo pochi miliardi, era errata.
>r in tale ottica the it
mancato riferimento alla transazione e agli effetti che quests avrebbe avuto
sul ricavato complessivo della liquidazione dei bens Fedit assume, per il
tnibunale, rilievo.
Ne vi d state, ad opera del
tnbunale, una distorts visione del. sistema costituzionale atteso
che i compiti dell'ordine -giudiziario e delle commissioni parlamentari sane
diversi a le valutazioni die essi fanno dei
ss Vedi pagina 205 dells sentenza impugnata.
54 Si & riferimento she afermazioni con
tenute a paging 5 delt'atto di appello di Pellegrino Capaldo Marche
si amens al metodo con ad ii trtbunaie gi'mto ails declaratoria di
colpevolezza, a qudle contenute a pagina 11 dd 'appelb relatives ai demand
passaggi motivazionali dells sentenza, ally visione sconcertante del sistema
costituzionale die 0 tnbunale ha a in generate al. tenure di tuna In prima paste
delle premeste generals.
medesimi fatti hanno finaliti diverse. >r
in tal senso che va interpretata la nota a
pagina 205 della sentenza del tribunale allorchd afferma che la valutazione
positiva dell'operazione oggetto di esame da pane dells commission non i in
concreto attendibile anche perche i strutturalmente e fisiologicamente
finalizzata agli scopi per cui la comnmiccione stessa era stata istituita.
peraltro, a giudizio di questo collegio e conforrnemente
all'orientamento dells suprema cortess, le dichiarazioni rese delle persone esaminate dalle
coinmissioni parlamentari di inchiesta non sono firutliate ally
formazione della prova per la emission di un giudizio ma a fornire le
informazioni necessarie all'esercizio deli'attiviti delle assemblee
legislative, di cui le anzidette commissioni sono espressione; da cia
consegue che i soggetti interrogati dalle commission
non depongono quali testimoni con la consequenziale valenza probatoria delle
loro dichiarazionises.
Ora, se il valore probatorio di quelle dichiarazioni ha
la valenza sopra indicata, a maggior ragione non sono vincolanti per il giudice
penale le conclusioni e le valutazioni, anche se fondate sugli stessi elementi
di fatto, delle commission parlamentari perchd queste sono .fatte a fini
diversi dall'accertamento delle responsabiliti penale.
In definitiva non avere tenuto conto delle valutazioni
conclusive dells commission parlamentare di inchiesta, a prescindere dalla
constatazione
Sez .0 00004 del 20/02/1984, Savina
56L'affermazione
i` pecalno mitigaa dall'accordo delle pa rti, ai semi deil'art. 493/3 c.p p.,
the conseate di utilizzare per la decision i fatti =Triad dalla commission
parlamentare.
231 l'
the molte delle circostanzc da essa accertate sono state
prese in considerazione dal tribunalec, non is segno
di pregiudiziose.
d mancato confronto con le tesi difensive e con
le testimonianze che non depongono per la tesi del tribunale. .
Anche questa argomentazione non it segno di pregiudizio
ma attiene al merito dells vicenda e sari esaminata nel prosieguo della
trattazione. la mancata valutazione
del'assenza di creditor's di Fedit cozne.parti civili ad eccezione dei dipendenti e del Consorzio Agrario di
Perugia the si trova in una situazione particolare.
Ritiene la corte the ti motivo sia irrilevante
rientrando tra i poteri delle person danneggiate dal recto tutelare o meno le
proprie ragioni e, in caso positivo, scegliere la sede pia
idonea per la loro tutela.
Del recto, va anche accennata la circostanza the
it Commissario Governativo Liquidatore e alcuni consorzi agrari, diversi da
quello di Perugia, avevano chiesto di
costituirsi parti civili, ma essi erano stati esclusi per motivi formali e che e; presente 1'avvocatura dello stato in difesa delle amministrazioni
che, creditrici di Fedit, ritengono di avere subito danno dally vicenda.
Da cis non si put) dedurre la sussistenza di un pregiudizio del
tribunate. Esclusa la sussistenza di
un pregiudizio del tribunale in danno di No Greco
e Pellegrino Capaldo, la carte ritiene di dovere trattare
in prima luogo le vicende relative ai reati di falso attribuiti al solo No
Greco perdue in loro
S7 Di cib
si ha ampio richiamo nelle note contenute Hells semen= e anche nel cacao dell*
mode ce.
u
Lt comae fa ad east espresso
riferimento per una misdate indicazione temporsle degli
event.
232
![]()
sussistenza pub
avere rilievo nella trattazione del reato di bancarotta attribuito anche agli
altri imputati.
La prima attiene all'occultamento dell'istanza
in data 27/5/1992 con cui i commissari Governativi Cigliana, Gambino e
Locatelli avevano chiesto al giudice delegato No Greco se sussistesse o meno la
necessith della .convocazione dell'assemblea dei soci Fedit per la messa in
liquidazione dells societal a seguito della perdita dell'intero capitale
sociale e, in caso negativo, come da Toro esplicitamente ritenuto,
1'autorizzazione alla messa in liquidazione della Fedit.
La cronistoria dells vicenda, come ha posto in
Luce it tribunale la cui ricostruzione a condivisa dalla corte, emerge dalla
docuimentazione acquisita al dibattimento, dalle testimonianze dei suddetti
commissari governativi, dalla testimonianza di Mario Piovano succeduto ai
predetti come commissario governativo e dalle stesse ammissioni di Ivo Greco
nonchd dalla testimonianza di D'Alessandro Floriano, redattore di un parere
giuridico sul punto.
Essa nasce dalla constatazione dei commissari
governativi, al momento dell'approvazione del bilancio Fedit per 1'anno 1991,
the 1'intero capitale sociale della Fedit era irrimediabilmente perduto.
Di qui la comunicazione, in data 7/5/1992,
all'allora ministro dell'agricoltura e Foreste - su cui ricadeva la
sorveglianza sulla Fedit - per la messa in liquidazione delta societal previa
convocazione dells assemblea dei soci ritenuta necessaria dai commissari
governativi.
Il
convincimento i` talmente radicato the it commissario Cigliana in una missiva
del 12.5.1992 net redigere un promemoria per it ministro Goria,
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annota la data del 27.5.1992 per (1'approvazione del
bilancio) e ad essa connessa la convocazione dell'assemblea, la nomina dei
liquidatori con 1'avocazione al Ministro dell'Agricoltura e Foreste dei compiti
pubblici della FediL
La radicata convinzione continua perchi in un
appunto di Cigliana del 143.1992 questi parla di ineludibilita della messa in.
liquidazione della Fedit dopo _d 173.1992, della necessiti di una
azione di responsabiliti (all'evidenza nei confronti dei vecchi
Rmminictratori), della autorizzazione immediata da parte del ministro (per la
convocazione dell'assemblea e, la messy in liquidazione della Fedit) e coal
poter dire "posizione nostra: uscire in bellezza".
11 convincimento espresso dai commissari governativi
in quella missiva (ribadito da Cigliana nei suddetti appunti) si stempera net
successivo incontro the i tre commissari hanno lo stesso 14.5.1992 con it
ministro ove, pur esponendo gli stessi
argomenti tracciati nell'appunto, erano state esposte alcune perplessiti del commissario ' Gambino sulla
necessiti della convocazione dell'assemblea sostenendo, questi, la non
necessiti della convocazione per la presenza della procedura concorsuale e
sostenendo gli altri, per la giurisprudenza dello stesso tribunale di Roma, la
necessiti della convocazione della assembles anche in presenza di una procedura
concorsuale.
Di di ne fanno fede gli appunti redatti da Cigliana59,
sulla cui genuiniti e attendibtiiti si i gii detto, nonch6 le richiamate
testimonianze dei suddetti commissari governativi.
Me perplessiti di
uno dei commissari si pose rimedio con la richiesta al giudice delegato di cui
occorre occuparci.
La richiesta viene presentata in data 273.1992 al giudice
delegato, come risulta anche dalla relazione quadrimestrale fatta dai
commissars governativi e per essa i commissari hanno plurimi incontri con No
Greco it quale consiglia60 di chiedere. un parere
giuridico per decidere il•. da fares tanto the viene da questi trattenuta.
II nuovo commissario Mario Piovano viene a sapere
dell'esistenza della istanza61 dalla lettura dale relazioni dei suoi
predecessori e, accortosi che a tale istanza non era stato dato alcun seguito,
chiede spiegazioni al suo predecessore Cigliana it quale risponde con lettera
8.7.1992.
Successivamente Piovano Mario in data 10.7.1992 chiede al
giudice delegato No Greco l'esito dell'istanza e questi, estraendola dalla
propria borsa, gliela rende dicendo la frase " istanza riconsegnata istanza
ritirata" suggerendo nel contempo di chiedere un parere a D'Alessandro
Florian e di ripresentare l istanza dopo avere acquisito it parere;
suggerimento immediatamente accolto tanto che to gesso giorno
Piovano conferisce l'incarico a
D'Alessandro e questi deposita I'elaborato dopo la deliberazione dell'omologazione del concordato preventivo.
La cronistoria degli eventi, relativi alla
suddetta istanza non possono comprendersi se non si tens presente un dato
oggettivo a non smentito dal diretto interessato: I'istanza a stata presentata direttamente a No Greco e non a
mai arrivata nella cancelleria dells sezione
fallimentare del tribunals di Roma percht fosse protocollata (meglio sarebbe
dire per l'apposizione
60 II consiglio non viene attuato dai priori commissars
perchi con in done dell Istanza easi
hanno irrevocabilmente dato In loro dim issioni.
235
del timbro datario the attestasse 1'avvenuto deposito e
dare, cod, data certa alla presentazione dell'istanza).
Net fatto si ravvisano tutti gli elementi del
reato di falso per soppressione, previsto dall'art. 490 c.p. nella forma del
falso per occultamento.
Ed invero, come ha posto in lute it tribunate, con
i11 mancato deposito dell'atto nella cancelleria della sezione fallimentare
del.trbunale di Roma si is sottratta a chi aveva interesse, per un notevole lasso di
tempo, in un momento cruciale della procedure di concordato
preventivo, stante lgmminente decision sulla
sue omologazione, la conoscenza di una notizia
• (la Fedit aveva perso
interamente it proprio capitale sociale) rilevante per it buon esito dello
stesso concordato.
Notizia the poteva porre problemi di
interferenza con la procedura di concordato preventivo e portare alla
inammissibilitit o at rigetto della istanza62.
Di cib era ben consapevole No Greco che nello
stesso periodo come giudice delegato del concordato preventivo della
Agrifactoring S.p.A., peraltro strettamente connesso a quello di Fedit63,
aveva richiesto la messa in liquidazione della societa.
Del resto che lo scopo della
presentazione della istanza fosse quello di evitare possibili interferenze tra
it concordato preventivo e altre procedure liquidatorie si evince chiaramente dal tenore della
lettera inviata da Cigliana al suo successore Piovano in data 8/7/1992 in cui si dl
atto the 1'istanza "de
qua" era stata concordata con gli organ della procedura allo scopo di
61 Vedi
Irbro delie riunioni istituito dai commissari governativi in atti.
62 Vedi at riguardo le dichiarazioni di Mario Piovano sul
punto a it timore di un decreto di liquidazione walla amministrativa.
'4"t
evitare che
provvedimenti liquidatori adottati dal m'___________ tro potessero condurre ad una procedura di liquidazione coatta .
amministrativa scavalcando la
procedura di concordato preventivo. Lo strumento ideato per it raggiungimento dello scopo e
contemporaneamente per tutelare i commissari governativi fu quello della nomina di un illustre giurista, D'Alessandro
Florian, per la redazione di un parere sul punto:
E che l'idea fosse stata di Ivo Greco si destine dal fatto che
questi, allorchd gli era stato richiesto 1'esito della istanza, l'aveva
prontamente.restituita con 1'intesa che doveva considerarsi come non presentata e con 1'invito a ripresentarla corredata
da un parere di un giurista indicate proprio in D'Alessandro Floriano a
conferma, sul punto, di quanto emerge dal contenuto della lettera sopra indicata.
Tutto cis significa
che Ivo Greco sapeva dell'importanza dell'istanza, sapeva che non era
transitata dalla cancelleria della sezione fallimentare, non avendo it timbro
dell'avvenuto deposito, non ha provveduto a trasmetterla per allegarla agli
atti della procedura, 1'ha tenuta con sec in attesa che Cigliana producesse it
parere di D'Alessandro e, poichd questo non era avvenuto per le sue dimissioni,
net frattempo intervenute, t'ha restituita al nuovo commissario governativo,
senza farla ancora transitare per la cancelleria dells sezione fallimentare del
tribunale di Roma consigliando di ripresentarla corredata dal parere giuridico.
Tutto questo, a giudizio della come integra it
reato contestato.
Le argomentazioni sopra fatte rendono destituite di fondamento
i motivi di appello proposti sul punto da Ivo Greco.
Vi a in atti it verbale
del consiglio di amminiatrazione di delta societi con cui era disposta la
liquidazione della societi in pendenza di concordato preventivo.
Ed invero quelle relative ad una asserita inerzia del
commissario governativo Piovano non sono conferenti atteso the questi non
appena in possess() del parere 1'ha comunicato agli organ della procedure;
parimenti sono inconferenti le argomentazioni relative all'assenza di un suo
obbligo a protocollare 1'istanza perchd
a stato
detto, del resto lo aveva fatto anthe il tnbunale, the Ivo Greco nel momento in
cui ha accettato di
• ric evere, ed effettivamente ha ricevuto I'istanza in
questione, aveva
1'obbligo di inseriria nel fascicolo processuale per fame
attestare 1'avvenuta presentazione e, sicuramente, non aveva diritto di
trattenerla nella sua esclusiva disponibiliti.
Per le stesse considerazioni, e doe la
situazione di fatto in cui 1'istam:a C pervenuta
al giudice delegato, non i= condivisibile 1'argomentazione relativa all'accordo tra commissari governativi e organi della
procedura di presentazione delle istanze tramite it commissario giudiziale. Cib
peraltro non risulta dalla lettura dells relazione quadrimestrale dei
commissari a cui fa riferimento Ivo Greco.
Parirnenti non condivisibile a 1'osservazione dell'irrilevanza dell'istanza per
is procedura perche quello della convocazione dell'assemblea era questione che
riguardava i commissari.
La
tesi non C convincente.
Vedi al riguardo Is doc umentazione richismata dal
tribunale in not: n. 54.
656 ben veto die nel verbale del 21/11/1991 del
Oro dells Iona riunioni i commissari
governativi dichiarano che tulle le istanze
devono mere comunicate previamente al commissario giudiziale ma nel caw in
esame cib e avvenuto perchE flatanza era diretta al giudice delegato e al
commissario giudiziale.
238
Le ragioni
dell'unportanza della istanza non attengono al problema in se della convocazione
della assemblea straordinaria ma a quello Belle conseguenze che della
comunicazione, contenuta nell'stanza, derivavano per la procedura di concordato
preventivo atteso che i1 giudice delegato, e peril suo tramite il tnbunale,
veniva a conoscere un fatto, la perdita del capitale sociale, sicuramente
rilevante ed influente per la procedera. concorsuale per le conseguenze
giuridiche the da tale fatto potevano derivare in tema di omologa del richiesto
concordato.
Invero, premesso che alle society
cooperative, quale era la Fedit, tr applicabile la disciplina prevista dal codice civile per
le societit di capitale esplicitamente richiamata per le cooperative, la
perdita del capitale sociale non comporta necessariamente lo scioglimento della
cooperativa e la sua messy in Iiquidazione. I soci, infatti, possono provvedere
alla ricostituzione del capitale sociale ed evitare in tal modo lo scioglimento
della societit con la sua successiva messa in liquidazione.
Pertanto, la convocazione della assemblea
societaria era necessaria per deliberare o la ricostituzione del capitale
sociale ovvero la presa d'atto della volontit dei sod di non ricostituire it
capitale sociale (de, come gilt detto era patrimonio di conoscenza del presidente della
sezione fallimentare di Roma No Greco per essere giurisprudenza di quel
tribunale).
In questo secondo caso spettava al ministro competente di
procedere allo scioglimento della cooperativa.
Ne tale obbligo urtava con la esistenza della
procedura concorsuale del concordato preventivo atteso che quests ultima non
comporta, di diritto, to scioglimento della cooperativa attenendo essa alla
liquidazione del
patrimonio mentre lo scioglimento della
cooperativa attiene alla sua stessa esistenza giuridica.
Differenza particolarmente rilevante net caso di
specie perch alla Fedit erano affidati compiti di natura pubblica come la
gestione degli ammassi e il credito all'agricoltura.
Del recto, lo scioglimento d'autoriti dells
cooperativa -non comporta necessariamente la nomina di un liquidatore perch quo t previsto solo . nel caso in cui vi sit un patrimonio da
liquidare.
L'esistenza di un decreto di scioglimento della
cooperativa non 6, peraltro, indifferente allorch6 la procedura di concordato
preventivo non 6 giunta ally fase della oniologa con in nomina di un
liquidatore.
Ed invero, per il principio della prevenzione
tra procedure concorsuali, e tale deve ritenersi quella dello scioglimento per
la perdita del capitale sociale, allorch6 la domanda di concordato non viene
accolta perch non sussistono i requisiti per la sua ammissibilith, ovvero non
ne ricorrono le condizioni per 1'accoglimento, it tribunale pub dicbiarare it
fallimento della cooperativa, ovvero il solo suo stato di insolvenza mandando
all'autorit3 di sorveglianza sulla cooperativa per la procedura di liquidazione
coatta amministrativa. Nel caso pert in cui 1'autoritI amministrativa ha gia proceduro
alla apertura dells liquidazione coatta con il decreto di scioglimento della
cooperativa scatta il richiamato principio di prevenzione e it tribunale deve
limitarsi alts dichiarazione dello stato di insolvenza.
N6 net caso in esame la questione era meramente teorica
perch in perdita del capitale sociale, a fronte dei risultati emergenti dal
bilancio per 1'anno 1990 a delle ragioni dells crisi indicati dagli stessi
commissars governativi
nella richiesta di
concordato preventivo, ragioni ribadite dal commissario . giudiziale nella sus
relazione particolareggiata, indicava the it predetto bilancio conteneva elementi di falsitit the
dovevano essere presi in considerazione per verificare it requisito dells "c.d. meritevolezza". Di ci8 si
i; reso perfettamente conto No Greco il quale non si I limitato a prendere atto
del problema declinando la sus competenza ma ha richiesto un parere scientifico
sat
panto confermando, di conseguenza, di avert ben
presente la sua rilevanza per la procedura e impedendo, in tal modo, che di tin
tale rilevante fatto restasse traccia nel fascicolo dells procedura con la
conseguenza the di esso non ne hanno avuto contezza gli altri membri del
collegio('6 che ha deciso la omologazione del concordato
a chiunque fosse interessato alla procedura.
Resta da esaminare 1'ultimo motivo addotto da Ivo Greco
per escludere la propria responsabilith.
Questi
ha sostenuto the it concetto di occultamento di una istanza e
it
rifiuto a provvedere sulla
stessa non a omologabile al fatto della
spontanea restituzione del documento con t'invito a farlo esaminare da un
esperto per poi restituirlo con il parere acquisito anche perchd it parere non
era stato utilizzato agli effetti. dell'istanza 27.5.1992 benche non fosse intervenuto.
ancora it deposito della sentenza di
omologazione, nd esso era stato portato
a conoscenza del giudice delegato.
La tesi non a condivisa pet-chi 1'occultamento I stato reale dal momento dells
presentazione dell'istanza al momento della sus restituzione al
Vedi al riguardo l'esame dci membri del collegio. 241
commissario
governativo con la frase sopra riportata; frase che implica la volonth di non
far sapere della sua gil avvenuta presentazione.
N6 sulla sussistenza del recto pub avere influenza il
fatto che it commissario governativo non ha utilizzato it parere essendo un
facto successivo alla consumazione del reato mare non b vero che it giudice
delcgato non ha •avuto
conoscenza del deposito del parere come si tt sops detto. •
N6 putt sostenersi che con la restituzione vi 8 la prova
dells mancanza di dolo perchd it delitto di falso in questione non richiede il
dolo specifico, ossia -1'intenzione di frustrare o eliminare, in tutto o in
pane, l'efficacia probatoria dell'atto, oil fine di procurare a se o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno
(che invece e' richiesto quando si tratta di scritture private), essendo
sufficiente la consapevolezza che, in conseguenza dells condotta illecita,
I'atto soppresso, distrutto od occultato non sari in condizione di adempiere
alla funzione di prova che gli 6
propna67•
Quanto detto i< suffciente per confermare la
colpevolezza di No Greco in ordine al reato a
lui ascritto al capo a) della rubrica.
La seconda attiene
all'occultamento di tre pareri richiesti dal giudice delegato a Francesco Carbonetti, attuale coimputato assolto in primo
grado, e da questi resi in prossimith della camera di consigho per
1'omologazione del concordato prevcntivo.
D fatto materiale addebitato sotto la lettera b) del capo
di imputazione i` provato.
67 per tune ass. sez S seat a.
02658 del 19/03/1993 (UD.27/01/1993), in. Panu. 242
-k
Invero, dalla
documentazione acquisita al dibattimento, dalla deposizione del commissario
giudiziale Nicola Picardi, dagli esami degli stessi Carbonetti e Greco emerge
che quest'ultimo, infonnalmente aveva affidato al primo degli incarichi (non
troverebbe altrimenti logica spiegazione la liquidazione ad opera dello stesso
Ivo Greco dei relativi compensi di cui e: prova agli attic). . .
II primo riguardava la vendita delle azioni del
Credito Agrario di Ferrara; gli altri due riguardavano la comparazione tra le
Mime riportate nel bilancio Fedit per 1'anno 1990 e nella relazione del
commissario giudiziale Picardi e 1'offerta presentata dall'avv. Casella per
conto della costituenda societh.
Orbene, risulta che nel fascicolo dells
procedura fallimentare i citati pareri non sono stati reperiti, malgrado le
ricerche fatte anche presso gli uffici della procura della repubblica di Roma,
e che dell'esistenza di tali documenti il P.M. presso it tribunale di Perugia
ne tr venuto a conoscenza perchd
risultava liquidata in favore del citato Carbonetti una parcella di E.
20.000.000.
Risulta, ancora, che copie dei predetti documenti sono
state reperite solo perche conservate nell'archivio personals del commissario
giudiziale Picardi e da lui consegnate al P.M. presso it tribunale di Perugia.
Risulta, infine, che passi dei citati pareri sono stati utilizzati da No Greco
nella redazione della motivazione dells sentenza di omologazione del concordato
preventivo Fedit.
vedi
documentazione richieata agli organ della procedura relativa alle liquidazioni
di tutti i compensi agli ausiliari del giudic c.
243
Sulla base di tali elemeitti la corte ritiene
the la ricostruzione dei fatti operata dal tribunale sia corretta ma the tuttavia non sia. stata raggiunta la prova the la
sparizione dei pareri sia stata opera di Ivo Greco.
La come osserva sul panto che dalla deposizione
del cone issario giudt~Ale Picardi emerge the i parer non interessavano la procedura
dovendosi solo omologare it concordato a non liquidarlo ed erano stati
richiesti personalmente da No Greco (a lui furono mandati solo in copia e ne
era venuto in possesso solo in occasions della richiesta di liquidazione
dell'onorario a cui erano allegati con il parere del suo coadiutore e con it .
decreto di liquidazione emesso da No Greco.
Osserva, ancora, la come che tali documenti sicuramente
sono pervenuti direttamente al richiedente No Greco it quale ne ha
utilizzato alcuni punti per la redazione della motivazione dells sentenza di
omologa del concordato preventivo; da de 1'osservazione che la loro sparizione e .
intervenuta dopo la utilizzazione da parte di No Greco.
Ma dagli atti emerge, anche, che i documenti non
sono stati nella esclusiva e materiale disponibiliti di No Greco perche essi
sono transitati negli atti della procedure per liquidare gii onorari. Va
ricordato che a mani del commissario Picardi a pervenuta solo una copia informale dei pareri onde tale
copia non ub essere stata trans the dal fascicolo della procedura.
Ora, se a vero che, per deduzione logics, No Greco era I'unico ad
avere interesse ally sparizione dei pareri," is
corte ritiene che la deduzione non
vedi lemma di naamiesione di Catbonetti in data 27.7.1992 in atti prodomi dal P.M. ails udiems del 27.6.2001 e deereti di liquidazione in cake
allistanza di liquidazione degli mots&
'0
Inmost derivante non solo
dal le modaliti con cui fu affidalo lincarico (aenza decreto di norms) e dalltugenze manifestata (la Imo consegna doveva
emere rapids perchd dovevano easere utitisaati per Is decisions e la stoma
dells sentenza di omoiogazione la
vw
sia da sola sufficiente a ritenere provato che autore
della sparizione sia stato proprio No Greco.
Quanto detto porta alla assoluzione di No Greco
per non aver commesso ii fatto non essendo sufficienti le prove a suo carico.
Tale formula assolutoria implica che non b
condivisa la tesi difensiva dell'nsussistenza del recto, basata .su un verbale
di sequestro in data 15.4.1993, in cui si di atto dell'acquisizione dal
fascicolo della procedure fallimentare di tre istanze a firma Carbonetti,
secondo la quale le istanze in questione sono i tre pareri redatti da
Carbonetti.
L'argomentazione non t condivisa dalla corte.
II collegio ritiene che le argomentazioni del
tribunale per esciudere che tali documenti siano i tre pareri siano da
condividere e alle argomentazioni svolte in sentenza si rimanda espressamente.
Va ricordato solo, sul
punto, che non a credibile che
Carbonetti, come da lui sostenuto
nell'esame non ha mai presentato istanze alla procedura perch6 tale
affermazione t; smentita dalla presenza negli atti processuali di almeno due
istanze di liquidazione di onorari e non va dimenticato the nella procedura
Carbonetti 6 stato nominato membro della commission di esperti che analizzava i
bilanci Fedit per gli anni 1986-1990 e la procura di Roma indagava proprio
sull'potesi della sussistenza del reato di_ falso in bilancio per cui
1'acquisizione documentale del P.M. presso la procure di Roma riguardava
essenzialmente documenti attinenti a tale indagine.
cui
camera di consiglio era imminente) ma anche data necesaitI
di escludere ogni rapporto tra motivazione dells sentenza di omoiogazione e
pareri nIasciati da Francesco Carbonetti e di quells di non dovere spiegare i
auoi rapporti con Francesco Carbonetti indagato net presence pmcesso.
Vedi
relativo verbale di sequestro prodotto dall'avv. Zaganelli.
245 X11
Occorre ora passare all'esame del terzo capo di
imputazione che vede coinvolti Pellegrino Capaldo, No Greco, Stefano D'Ercole,
in forza dell'atto di appello del Procuratore della Repubblica presso iI
tribunale di Perugia e, ai soli effetti civili, Francesco Carbonetti
Per una maggiore comprensione della vicenda
occorre innanzi tutto puntualizzare alcuni elementi di fatto, indicati dal
tribunale nella sua ricostruzione, .che, secondo gli appellanti, sono stati
interpretati male dal tribunals o sono contestati.
La prima i relativa alla situazione della Fedit al
momento della dismission.
Questa aveva un patrimonio composto da
partecipazioni, in forma maggioritaria o totalitaria, di societi che erano
sopravvissute solo grazie ai finanziamenti erogati dalla partecipante, era
priva di liquidity per la chiusura delle linee di credito aperte dalle
banche a causa del commissariamento. Di qui it pericolo, sempre incombente, di
chiusura di fabbriche,
a causa di dichiarazioni di
fallimento per sopravvenuta insolvenza, con it conseguente depauperamento del
patrimonio Fedit.
In quel contesto, la vendita in blocco del
patrimoni Fedit era apparso lo strumento per evitare quel depauperamento che
sicuramente sarebbe derivato dalla tradizionale dismission del patrimonio e,
contemporaneamente, evitare ulteriori spese connesse ad una dismission
tradizionale e a sostegno della affermazione si sostiene che nell'atto quadro
era stato disposto the Fedit provvedesse con assoluta prioriti all'alienazione
delle societ8 controllate.
Ls seconds a relativa alla qualiti del patrimonio composto da
una concerie di beni di cui solo alcuni di sicuro valore per cui la sua stima
presentava difficoltit tanto the di esso nel breve lasso di tempo erano state
date diverse valutazioni dai commissari governativi e dal commissario giudiziale;
valutazioni che tra loro divergevano moltissimo.
Peraltro, i termini di paragon tra stime di
realizzo e reale realizzo- erano termini non compatabili tanto the la legge
fallimentare benche stabilisca che it debitore non put, essere ammesso al concordato
preventivo se il suo patrimonio non a sufficiente a garantire i1 pagamento di almeno il 40% dei crediti
chirografari, oltre le altre condizioni di legge, non prevede la possibiliti di
revoca della sentenza di omologazione se in concreto i beni non consentono it
pagamento nella misura minima di legge.
La corte osserva che entrambe le osservazioni
sono state tenute presenti dal tribunale nella impugnata sentenza
Vi sono in essa articolati capitoli che
illustrano la situazione economics e finanziaria della Fedit al momento del
commissariamento, vi a la
valutazione di detta situazione per 1'accertamento dello stato di insolvenza, vie I'analisi del comportamento tenuto dal giudice delegato
nella fase anteriore alla omologazione del concordato preventivo e in quella
successiva.
Parimenti uno specifico capitolo a stato dedicato dal tribunals alla valutazione e
alla stima del patrimonio Fedit, tenendo ben presents proprio le considerazioni
di diritto indicate dagli appellanti nonch6 la differenza tra prevision di
ricavo e ricavo effettivo.
![]()
Sono circostanze che saranno esaminate in seguito,
allorchd saranno prese in came gli altri punti dell'appello per valutarne la
fondatezza o meno. La tens
riguarda la mancata indicazione Belle fonti di prova da cui evincere l'accordo
tra Pellegrino Capaldo e Ivo Greco.
La questione h stata trattata allorchE si h
affrontato it tema del pregiudizio in relazione ai rapporti tra No Greco e
Pellegrino Capaldo e a quanto detto si rinvia.
La quarts riguarda la errata valutazione del
confronto avuto con tutti i giudici della sezione fallimentare del tribunale di
Roma ed it pieno coinvolgimento dell'intero collegio nelle decisioni con la
fattiva collaborazione anche per la stesura dei provvedimenti.
Per tali osservazioni si rinvia espressamente a quanto
gilt detto trattando it problema della collegialitii.
Esse vanno pertanto respinte.
La quints riguarda la mancata indicazione della
fonte da cui it tribunale ha tratto it convincimento dells disposizione di No
Greco ad attendere la cordata.
Sul punto la corte osserva
che it tribunale ha indicato la fonte dells sua affermazione parlandone in nota
166 e 169 rinvenendola in un appunto del commissario governativo Cigliana in
relazione all'ipotesi di acquisto in blocco da pane di una cordata formata da
Pellegrino Capaldo di cui si iniziava a parlare in quel periodo della cui
valenza probatoria gih si h detto.
Ls
seats relativa, dopo la rivendicazione da pale di Pellegrino Capaldo della
paternith dell'intera operazione di acquisto in blocco dell'intero
patrimonio Feditn, alla
assenza di un fine di lucro nella intera operazione. Al riguardo, la come
osserva che la societal (peraltro non ha come oggetto sociale esclusivamente
1'acquisizione del patrimonio Fedit e la sua successiva dismission perche b
indicata anche 1'acquisizione -del patrimonio di altre procedure concorsuali
connesse alla prima) prevede la distribuzione di eventuali utili tra i sod'.
Cie significa che qualsiasi
somma super ore a quella pagata dalla societal . per 1'acquisto del patrimonio
Fedit (ivi compresi gli oneri derivanti dai patti parasociali74) si
tramuta, in favore dei creditori aderenti alla societal, nella percezione di
una maggiore percentuale di ripartizione del ricavato dells cessione dei beni
della Fedit rispetto a quella percepita dai creditori non aderenti ails
societal. .
Infatti questi ultimi possono contare solo sulla
ripartizione della somma .pagata dalla societal mentre i primi possono contare
anche sugli utili della societal7s.
Consegue che non a credibile che i sottoscrittori, tutti esperti
banchieri o dirigenti di grandi societal, non si siano posh il problems della
remunerativital della operazione anche in considerazione del rischio
nil
progetto, secondo Pellegrino Capaldo, era nato della press di coscienza
di "escogitare" una via nuova, vantaggiosa rispetto all5poteai di
liquidazione tradizionale, per Is dismission del patrimonio Fedit a Ia
soluzione troves era consis<ita nella creazione di una societi di gestione,
di cui potevano fare pane tutti i creditori, cite non aveva soopo di lucro ma
solo quello di soddisfare i creditori e porre rimedio alle conseguenze negative
per it personate Fedit; societal che, net ridurre at minimo le spew di gestione
e i ritardi dells liquidazione, meglio si addiceva ails soluzione del coo.
Irrilevante I la circostanza the a tutt'oggi la societi
non ha distn'buito utili derivando cab della
striatum cite i sea hanno voluto dare ails societi casatteriaata da basso
capitale in relazione all'entitat dell'acquisto ed easendo intervenuti fatted
imprevedlbili a quel momento (15nizio dell'aaone penale ed i! sequesno
preventivo in esso disp onto, I'intervenuta transazione per evitare i posarbili
effetti negativi di una dichrarazione di nulliti delfatto quadro).
'c Si fa
riferimento alb spew soezenute per incentivi ai tavoratori the hanno accettato
ii
|
e |
epensionamento, si creditori di Fedit the hams ceduto it
lord credito a S.G.R.) in east vanno
compresi anche le somme percepite per i crediti ceduti da attri creditori. 249
connesso alla stessa operazione e ad essa hanno aderito
solo se, per essi, conveniente.
Cie a
tanto vero die dells convenienza dell'operazione
ne danno atto alcune banche i cui consigli di a mminictrazione, net deliberare I'adesione alla costituenda societal, hanno fatto espressamente
riferimento alla convenienza di un
maggior recupero dei Toro crediti76.
Da essi emerge non solo 1'intento remunerativo
dell'operazione ma anche the eon Vofferta fatta
la percentuale da distribuire ai creditori non aderenti sarebbe stata inferiore
at 40% attestandosi essa sui valori percentuali indicati dal membro del comitato
dei credito die, nel votare contro la proposta
di acquisito in massa fatta in home della costituenda societal, aveva indicato una percentuale da distribuire motto inferiore
al 40%.
Ma una pie convincente riprova di quanto appena detto si rinviene in
documenti provenienti proprio da Pellegrino Capaldo nella sua quality di
promotore dell'iniziativa77.
Invero dal verbale della
riunione tenuta nella sede del Banco di S. Spirito in data 22.5.1992 risulta
the viene discussa l'ipotesi di costituzione della nuova societal (la cui
illustrazione con i relativi effetti economici I datata 14.5.1992); in essa
vengono indicate le vane opzioni per 1'offerta da fare, vengono messe a
confronto le vane stime agli atti della procedura concorsuale a vengono
indicate le previsioni di realizzo dalla dismission dell'intero patrimonio
Fedit.
's La circostanza emerge data relazione della commissions parlamentare in cui Sono r portati
alcuni di tali verbali a pagina 176 a seguenti.
Si fa
riferimento alb documentazione acquisita insieme alle informazioni rose daWaw.
Caulk non eecusso per le sue condizioni di salute.
250
.,
Da essa si arguisce che la prevision di
realizzazione da distnbuire tra i sod era pad al 49,7% dei rispettivi crediti e
quindi di gran lunga superiore a quella offerta.
La settima t relativa alla partecipazione ally
costituenda societal di tutti i creditori di Fedit onde non si sarebbe verificata
la violazione del par conditio creditorum.
II trbunale ha .gial posto in evidenza che i promotori della. societal; al
momento delta sottoscrizione dell'atto costitutivo, hanno sottoscritto patti
parasociali in cui si impegnavano, in caso di necessital, a sottoscrivere
aumenti di capitali necessari in proporzione al loro credito e di prestare
adeguate garanzie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.
Cab, di fatto, rendeva molto difficile, e per
alcuni impossibile, l'adesione di quei creditori che non disponevano di
adeguate risorse fmanziarie per I'adempimento dei .patti da
sottoscrivere anche per il rischio che l'operazione, alla pan di qualsiasi
attivitd imprenditoriale, presentave:
L'oggetto sociale, poi,
rendeva oltremodo difficile, se non impossibile, 1'adesione alla costituenda
societal, anche in tempi . successive, di quei soggetti che, creditori di
Fedit, si trovavano in regime fallimentare o in altro regime concordatario.
Ipotesi non teorica nel caso di specie attesi gli intricati rapporti finanziari
e conunerciali intercorrenti tra la Fedit e le societal da essa partecipate che
a seguito della crisi dells prima erano state costrette a chiedere di essere
ammesse a procedura concorsuale e
Vedi diichivazioni Giuseppe Alessi che ha rappresentato
Enichem nee rapporti con la costituenda societal it quale ha affermato che Enichem
non aveva aderito alt5niziativa, anche se all'inizio era interessata, per la
poca chintz= del pro®etto a per la presenza di pane parasociali che avrebbero
comportato rischi elevati dovendo la societal da 1w rappresentata sborsare
circa L 40.000.000.000.
251
contestualmente erano creditrici di Fedit pur
essendo da essa partecipate totalmente o a maggioranza'.
La conclusions a die in caso di
ricavi maggiori rispetto alla somma sborsata per 1'acquisto in bloom dei beni Fedit, is
differenza sarebbe state suddivisa tra i soli creditors, sod di S.G.R., con
esclusione degli altri creditori attuando cost una violazione della par
conditio creditorum.
Laiottava b relativa alla
tutela del personale. . .
La situazione del personals e; stata, infatti,
sempre al Centro delle attenzioni dei commissari governativi e del commissario
giudiziale.
Dalla lettura degli atti emerge inequivocabilmente
the sin dal commissariamento della Fedit si cercO di salvare is professionalith ed
il maggior numero di posti di lavoro puntando prima sulla rivitalizzare della societh
Fedit-Agrisviluppo e poi sulla sua trasformazione in Agrisviluppo per
continuare is commercializzazione dei prodotti da fomire ai consorzi agrari e
per Is gestione di quelle attivith pubblicistiche the facevano capo ails Fedit.
In tal senso militano i numerosi appunti redatti
da Cigliana, la trasformazione dell'oggetto e della ragione sociale della societh
Fedit-Agrisviluppo, partecipata totalmente da Fedit, in Agrisviluppo.
Tali prospettive, per-alto, avevano trovato
ufficiale ingresso nella procedura di concordato preventivo perchd ad ease si
fa cenno gi l nel ricorso per l'ammicsione al concordato preventivo presentato
dai commissari governativi in data 4.7.1991 e nell'autorizzazione dell'organo
fallimentare ally rivitalii"-azione della societl avvenuta dopo
I'ammissione al concordato
Agii aid vi sono tabulati
redatti dsl • commiseario gover ativo e da
quello giudiziale da cad risulta to
stato Belle social facenti pane delta galassis
Feat.
252
![]()
preventivo80;
esse, poi, si concretizzano in accordi sindacali, prodotti dalle parti civili,
che, anche dopo la pubblic azione della sentenza di omologazione, facevano
espresso riferimento all'obbiettivo di rivitalizzare il mondo agricolo
attraverso la societi Agrisviluppo e nei quali viene indicata la prospettiva di
assumere nella nuova societi non meno di 120 units a le parti contraenti
assumevano lo specifico obbligo di favorite quell'iniziativa. Cif). significa the la procedura avrebbe dovuto assicurare
quell'obiettivo e che si sarebbero dovute formulare scene congruenti81.
Al contrario, la stipulazione dell'atto quadro
ha comportato l'immediata messa in mobilitil di alcuni lavoratori ritenuti
esuberanti rispetto ai compiti residui di Fedit mentre la successiva cession di
Agrisviluppo alla S.G.R. ha
comportato l'abbandono del progetto che era a base della trasformazione, prima, e rivitalizzazione, poi, della societi
Fedit-Agrisviluppo con la conseguenza che non si a verificato it passaggio dei n. 125 lavoratori da
Fedit ad Agrisviluppo.
Nd convince la tesi,
sostenuta da Pellegrino Capaldo nel suo esame, secondo cui S.G.R. non ha potuto
coltivare it progetto perche incompatibile con to statuto e 1'oggetto
societario perche, per altro verso e ad altri fini, ha eseguito una medesima
operazione.
La corte fa riferimento alla utilizzazione della societi
SMIA, partecipata dells Fedit a cui sono stati conferiti come capitale sociale
i residui immobili acquisiti da Fedit e ad essa b stata trasferita anche pane
del proprio personale facente pane di quei n. 70 dipendenti della Fedit che, in
Vedi Wawa relativa.
ac Del
resto to stesso No Greco, ohm ai commissari governativi e a quello giudiziario,
hanno dichiarato die era loro preoccupazione la some dei dipendenti Fedit a to
stesso Pellegrino Capaldo ha incontrato i rappresentanti dei sindacati.
attuazione dell'atto quadro ed in esecuzione del
provvedimento del tribunale
fallimentare di Roma del 20.7.1993, era passato alla costituita societi S.G.R.
Non pub
pertanto dirsi die con 1'operazione "innovative" ideata da Pellegrino
Capaldo siano stati tutelati tutti i lavoratori dovendosi al contrario dire che
la tutela is riferibile
solo a quei n. 70 dipendenti, the peraltro. non sono stati un ulteriore peso
economico per S.G.R. perch 6, in ogni caso, la societi avrebbe dovuto assumere
personale per gestire la complessa
macchina nec essaria per 1'attuazione dell'atto quadro, mentre ne sono stati esclusi tutti quei lavoratori che pur facendo
affidamento su accordi sindacali e su precise statuizioni del tribunale
fallimentare di Roma hanno visto vanificato it loro diritto. alla conservazione
del lavoro, bene essenziale per la vita delle personeffi.
La nona a relativa alla novitit della procedura.
La corte ritiene sul punto, salvo tornare nel
torso della motivazione, che nel nostro ordinamento sia sempre possibile
interpretare le norme in maniera innovativa ma tale interpretazione trova un .
limite nella liceitil dell'interpretazione adottata che non deve essere contrario
al dettato della legge e ai principi generali dell'ordinamento che
sovrintendono all'interpretazione del complesso dells leggi.
Di nessun pregio Z pertanto l'osservazione se in novitit
della procedura e conforme alla legge mentre it infondata se essa Z contraria
alla legge.
sz Non va dimenticato, come emerge
all' deposizione di skean sindac
aliebi seatiti nel cone del di 'mento, che Fawns') del sindaato ail'ntera
operazione era in funzione dells salvaguardia dei poeti di lavoro the si
sarebbe ottenuta con it trasferimento di n120 unitI lavorative ds Fedit ad
Agrisviluppo.
254
, ,t -7 N y`
~~
La decima a
relativa alla trasparenza e lineariti delle operazioni di vendita del patrimonio
Fedit attuata da S.G.R.
L'argomento e< neutro
perche quello che rileva a la valutazione dell'operazione al momento in cui essa si
t; perfezionata. Gli effetti dell'operazione
possono al massimo fornire un elemento di riscontro che la corte deve fare
per verificare la legittimita dell'operazione.
.
la undicesima relativa alla affermazione del tribunale
the dietro it commissariamento vi fosse un piano preordinato da Pellegrino
Capaldo. La tesi fa riferimento alla frase
del tribunale secondo cui . it commissariamento rappresentava uno dei punti
oscuri dell'intera vicenda mentre
dagli atti emergeva con chiarezza the nessuno dei testimoni presenti alla riunione del 175.1991 presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri aveva
ipotizzato un movente oscuro avendo if ministro Goria manifestato, con
decisione, la volonta di commissionare Fedit.
Tesi corroborata, secondo gli appellanti, dalla
volonta di vedere dietro quella decisione un progetto del mondo bancario messo
a punto da Pellegrino Capaldo.
La tesi alto non 6 che un particolare aspetto della critica, risultata alla analisi della come fallace,
tendente a dimostrare iI pregiudizio del tribunale nei suoi confronts.
Questa volta addirittura si vuole vedere un pregiudizio non in fatti specifici ma in
sospetti che dalle parole del tribunale gli appellanti hanno tratto. ll
tnbusale mai ha detto the Pellegrino Capaldo ha suggerito it commissariamento
in attuazione di un piano preordinato dal sistema bancario per impadronirsi
del patrimonio della Fedit.
255
11 tnbunale si it solo limitato a riferire the
ii momento genetico del commissariamento non era stato chiarito ed
effettivamente non a ancora
chiaro.
La poca chiarezza non deriva dalle motivazioni
addotte dal ministro Goria a sostegno delta sua decisions o dalla non necessiti
del commissariamento, sulk quail lo stesso tnbunale concorda, ma dalle
modalititi e. dalla rapiditi con cui si gnmse ad tin alto coal destabilizzante
per Is Fedit 3.
Del resto che questo fosse 1'intendimento del
tribunate emerge dal contesto del paragrafo in cui lintenzione ad esso
attribuita i= posta; in quel frangente it tribunals sta ana1izzando,
indipendentemente dalle strategic die il ministro aveva, la successione degli
eventi che potevano avere un qualche rilievo per la comprensione dell'intera
vicenda.
In tale contesto it tribunate ha correttamente
posto in evidenza quelle die erano le circostanze inerenti i rapporti tra Goria
e Pellegrino Capaldo e 1'influenza che egli aveva sui politici e, per quello
che interessa sul ministro Goria, senza nulls aggiungere o togliere al
contenuto di tali rapporti, e ha valutato correttamente che non vi I prova che
altri, in specie Pellegrino
a3 Non va dimenticato
a proposito:
Y
die il ministro Goria ha parlato con Pellegrino Capaldo, secondo le sue stesse dichiaraT ioni, di commissariamento dells Fedit prima di
Pasqua 1991 quando ancora it
bilancio per 1'anno 1990 non era state mama trasmesso al ministero (la sua
approvazione Z avvenuta in data 30.4.1991 e solo dopo 6 stato aasmesso al
ministero per i viato.
the it commissaiamento era dec iso
fin dal 75.1991, come _emerge dalla deposizione del segreario particolare delFepoca del ministro Goria,
prima =corm die questi disponeaae simulacro
di ispe. lane attraverso 11mmobiliarista Della vale e 0
dolt. Dezzsni" a seam urn 'depots, Niche se soamtaria istmzione interns.
Quota ultima affermazione nova confer=s nella total assault tra gti atti
acquiaiti presso !tailors mmastao del 'agticolaua e foram di doc
umeati indicaati una tale attivith; vedi sal puma sack gii accatamenti fatti
daft commission parlamentare di inchicata.
Y cbe non 6 dato same se esso fa coneordato caa 0 siatema
bancario o con i dirigenti di aloud di essi. CO percbM neas<mo a state in grado, o ha voluto, riferire sul punk)
riatttando le dichiaraioni richiamate da Pellegrino Capaida franc di
impressioni (quelle di CSglians) o
ininffoenti (quelle di Criatofori rig arddano solo falls to
256
Capaldo, abbia
suggerito it commissariamento della Fedit ma che vi erano elementi probatori,
analiticamente indicati, the non portavano con sicurezza alla esciusione di una
tale ipotesig4.
Quello the a certo
b il ruolo di rilievo avuto da Pellegrino Capaldo nella inters vicenda dove s
presente nei momenti crucial
Sul punto la corte tornerit allorchd esaminerd it ruolo
di ciascun imputato nella intera vicenda.
Sulla base di tali considerazioni va confermata, con le
puntualizzazioni fatte, la ricostruzione della vicenda che dagli imputati I
stata contestata. . Con tali precisazioni is
fatto occorre esaminare il. terzo capo di
imputazione.
innanzi tutto la corte
ritiene di aderire alle conclusioni del tribunals che ha ritenuto la vendita a
prezzo vile una ipotesi di bancarotta per distrazione nella forma della
dissipazione e alle argomentazioni svolte dal tribunale rinvia. In tale
conclusione it collegio a confortato
dalla giurisprudenza della suprema cortex.
di Pellegrino Capaldo rispetto all'ipotesi del
Commissariamento di Fedit ma non il preventivo assenso dell banche al
commissariamento).
'4 In tal senso le richiamate
testimonianze di Lobianco, Cristofori e Ported nulla tolgono alle
considerazioni fate dal tnbunale, prima e condivise delta cone ora. Ed invero
it primo riferisce ad ruolo avuto da Pellegrino Capaldo in Fedit in epoca
anteriore al commissariamento, Cristofori nulls sa dire del
contenuto dei colloqui intervenuti tra 0 ministro Goria e Pellegrino Capaldo
limitandosi a riferize, sul puma, quarto appreso dallo steam Pellegrino Capaldo
net torso di una telefonata intezcorsa con quarto ultimo prima dells riunione
alla presidenm del consiglio in data 173.1991; Forlani, poi, stando alla sua
deposizione, pare compietamente estraneo a tutto do che riguarda la vicenda
Fedit essendo preemie a quella riunione 'pa puro caso' a non per discntere una
question sicu amente molto rilevante per it partito, di cal al'epoca era
aegretario politico, coinvolgendo essa, alFPevidena, gii asseul intern del
psltrto per !Influenza di tallied suoi settori toccati dal
|
r |
rovvedimento
di commissariamento. Si ricorda sul punto, olne die sentence gill state sul punto
dal tnbunal, la recentissima sentcnm dells suprema corte di aasazione Sete. V
camera consiglio 11/4/2003, imp. Ancona, e abri che nel giudicare un cam
analogo ha ritenuto suasistere la bancarotta per dissipazione nel coo di
alienazione dei ben in concordato preventivo a prezzo vile.
Inquadrato -il fatto contestato nella fattispecie della
bancarotta per dissipazione il collegio osserva.
Per la sussistenza del reato di bancarotta per
distrazione, nella forma dells dissipazione, vi b innanzitutto la necessiti di
individuare it valore dell'attivo patrimoniale della Fedit al momento dells
sentenza di omologazione.
Se non si ha presente tale dato non a possibile verificare se 1'alienazione i stata
fatta a prezzo congruo o a prezzo vile.
Quello die interessa, in questo momento, t verificare it
fenomeno dal lato dells alienazione e non da queue della acquisizione.
Cie perche iI reato di bancarotta fraudolenta, nella
forma contestata, si verifica nel momento in cui viene svenduto un bene, o tutto it patrimonio ceduto ai creditori e una tale
fattispecie pub essere commessa solo dalla persona che riveste una determinata
qualifica, legislativamente indicata negli ant. 223 e 236 della legge
fallimentare, con il quale possono concorrere altre persone che tale qualifica
non ricoprono.
Con tale prospettiva va verificato se quanto detto dal
tribunate i corretto. La premessa da cui partite, come dottrina e giurisprudenza
insegnano, b it fatto chi it tribunate fallimentare, al momento dells decisione
sulla omologazione del concordato
deve valutare, con giudizio di discrezionaliti
tecnica, basata sui criteri propri della scienza
relativi at settore in cui il bene Z
ricompreso, se quell offerti dal debitore siano in concreto sufficienti per il
soddisfacimento dei creditori nella misura minima, legislativamente prevista, e
nel fare cis deve
avere presente non il valore intrinseco dei beni,
ma quello die, con grado di approssimazione die rasenta la "quasi
258
certezza",.
si realizzerit con la liquidazione e sulla base di tale valutazione deve
verificare se I'alienazione dell'intero patrimonio offerto ai creditori
fornirit i mezzi necessari per i1 pagamento dells quota dei crediti.
Valutazione che non deve essere astratta ma ancorata a
serf e concreti elementi e non su indicazioni e
prospettazioni astratte86.
Orbene, it tribuaale di Perugia, nella sua decision, ha
ritenuto the •il patrimonio della Fedit messo a disposizione dei creditori net
concordato preventivo avesse un
valore pari
a quello indicato dal
commissario giudiziale nella sus relazione pan
a circa 3939 miliardi.
A tale conclusion it
tribunate I giunto mettendo a raffronto le stime redatte dai commissari
giudiziali al momento della presentazione della domanda di ammissione al
concordato preventivo e al 30.11.1991, data
di un loro primo aggiornamento, quelle fatte dai vari professionisti incaricati
dal giudice delegato e unificati nella "c.d. relazione di sintesi"
del dott. De Sands, come elaborate nella relazione particolareggiata del
comumissario giudiziale dott. Picardi, che ha indicato it valore del patrimonio
della Fedit in 3939 miliardi. Quests ultima stima, ed i criteri che ad essa
sottendono, t stata condivisa e fatta propria dal tribunate fallimentare di
Roma nella sentenza di omologazione allorcbe ha controllato che net patrimonio
della Fedit vi fossero beni, offerti in cession, per il soddisfacimento, nella
ripartizione dell'attivo, della misura minima del 40% per i creditori
chirografari.
Appare chiaro che se il valore del patrimonio
della Fedit corrisponde ally cifra sopra indicata, quella di 2150 miliardi a
cui it tribunate fallimentare di Roma, accettando la proposta avanzata da
S.G.R., ha venduto l'intero .
Vedi su1 panto sass. Civ. 84/3663, 8812809,
89/3257. 259
patrimonio . e oggettivamente non congrua, meglio sarebbe dire vile,
trattandosi di cifra pari a neppure il 55% del valore quale accettato e stimato
dal tnbunale fallimentare di Roma nella sopra citata sentenza di omologazione
del concordato preventivo Fedit a tale divario non trova alcuna ragionevole
spiegazione.
Stima die, si ripete, deve essere basata su seri
e concreti elementi di giudizio in
relazione alla "quasi Berta" realizzazione del-valore aftribuito. al patrimonio ceduto ai creditori.
In merito, alla sentenza sono state mosse
critiche, peraltro gist trattati e rewind dal tnbunale, relative all'entitit del
valore del patrimonio Fedit per cui su di esse occorre ritornare per ribadire
1'esattezza di quanto affermato dal tribunale.
La prima doglianza attiene al metodo con cui le
relazioni di stima sono state redatte.
La critica ha il suo fondamento, secondo gli
appellanti, perch6 la relazione del commissario giudiziale ha tenuto presente i
valori indicati dagli stimatori nominati dal tnibunale die sono errati.
Si sostiene, infatti, che gli stimatori nella valutazione
dei vari cespiti non hanno seguito la logica delta liquidazione, che doveva
sottendere al loro operato, ed hanno valutato it patrimonio come se si
trattasse di una azienda ancora fimzionante senza tenere presente, peraltro, i
costi per 1'alienazione del beni nonchi la attualizzazione del lord valore in
forza del tempo necessario atla loro alienazione.