Tribunale Civile di Roma

Sezione 2 bis GOA dott. Cerroni R.G. n. 40179/91

(cui sono riuniti i giudizi R.G. n. 67047/92

e 67049/92)

Memoria conclusionale

per Serfactoring s.p.a. e Agricoltura s.p.a. in liquidazione (anche quale incorporante di Terni Industrie Chimiche s.p.a.), con gli avv.ti prof. Berardino Libonati e prof. avv. Pier Giusto Jaeger;

contro Agrifactoring s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo, con l’avv. prof. Giovanni Panzarini e l’avv. Mario Pastore.

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INDICE

1. Svolgimento del processo                                         pag. 2

2. Il fatto                                                                               pag. 18

3. Il rapporto in essere tra Agrifactoring

     e Serfactoring                                                               pag. 24

4. La consulenza tecnica d’ufficio                                pag. 32

4.1. I risultati della consulenza tecnica                     pag. 33

4.2. Le contestazioni successive al deposito                   pag. 36

4.3. Conclusioni                                                          pag. 46

5. La negligenza di Agrifactoring nell’esecuzione

    del mandato                                                                    pag. 51

6. La negligenza di Agrifactoring. L’espressione

    del voto nella procedura concordataria                  pag. 56

7. La responsabilità di Agrifactoring nei confronti

    di Agricoltura e Terni                                                    pag. 58

8. Conclusioni                                                                    pag. 64

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1. Svolgimento del processo.

1.1. In data 14 giugno 1991, Agrifactoring s.p.a. notificava a Serfactoring s.p.a. un atto di citazione, con il quale chiedeva all’Ill.mo Tribunale di Roma, di accogliere le seguenti conclusioni:

“1) dichiarare che la garanzia di pagamento prestata dalla attrice con contratto del 28-29/6/1988 è decaduta per insolvenza della Federconsorzi e/o per causa di forza maggiore;

2) in conseguenza, condannare la convenuta a rimborsare all’attrice la somma di L. 352.801.044.933, oltre gli interessi convenzionali da ogni singolo pagamento, eseguito dall’attrice stessa alla convenuta, sino al soddisfo, ed oltre la rivalutazione monetaria dal 28/5/1991 sino al soddisfo da calcolarsi anno per anno su quanto dovuto per sorte, interessi convenzionali e rivalutazione dell’anno precedente.

Con espressa riserva di chiedere in corso di causa tutti gli altri maggiori e diversi danni che l’attrice dovesse subire per non avere la convenuta rimborsato il 27/5/1991 le somme dovute e sopra indicate.

Con vittoria di spese giudiziali e con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione sia perché la domanda è fondata su prova scritta sia per il pericolo nel ritardo.”

          La pretesa di Agrifactoring si fondava su una interpretazione dell’accordo concluso tra le parti – Agrifactoring e Serfactoring – mediante scambio di corrispondenza, in data 28 – 29 giugno 1988, per effetto del quale:

(i)      Serfactoring, quale cessionaria dei crediti che Terni Industrie Chimiche s.p.a. (d’ora in poi Terni) e Enichem Agricoltura s.p.a. (d’ora in poi Enichem) - società che ha poi incorporato Terni e modificato la denominazione in Agricoltura s.p.a. - vantavano nei confronti della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari s.c. a r.l. (d’ora in poi Fedit o anche Federconsorzi), conferiva ad Agrifactoring mandato all’incasso di tali crediti, surrogandola nei propri diritti ex art. 1203 cod. civ.;

(ii)     Agrifactoring garantiva a Serfactoring il pagamento degli stessi crediti “con valuta il primo giorno bancabile successivo alla scadenza stessa”.

          Agrifactoring assumeva in particolare che, ai sensi dell’art. 4 del citato accordo, la garanzia (rectius l’impegno) di pagamento dei crediti verso Fedit, prestata a Serfactoring, doveva intendersi “decaduta” per il “mancato pagamento di Fedit determinato da insolvenza di quest’ultima”, con efficacia retroattiva dal momento del primo inadempimento di Fedit. In conseguenza, ai sensi dell’art. 5 dell’accordo, Agrifactoring pretendeva la restituzione da Serfactoring di tutti i pagamenti eseguiti a Serfactoring anche se avvenuti “prima del sorgere della causa di decadenza” (citazione: pag. 20).

1.2. Alla prima udienza del 14 novembre 1991, Serfactoring si costituiva depositando memoria, nella quale articolava le seguenti conclusioni:

a) nel merito respingere ogni domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto;

 b) in via riconvenzionale,

b1) accertare il danno provocato da Agrifactoring a Serfactoring per gli atti e per il comportamento illecito della prima indicato in narrativa, e per l’effetto

b2) condannare Agrifactoring a risarcire Serfactoring del danno come sopra indicato, per l’importo adesso provvisoriamente espresso in L. 99.487.601.609, e comunque per l’importo che meglio si preciserà in corso di giudizio, maggiorato per rivalutazione ed interessi al 10%;

c) in ogni caso, condannare Agrifactoring al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio;

d) in via istruttoria, ordinare ad Agrifactoring l’esibizione;

d1) di tutta la corrispondenza intrattenuta con Federconsorzi con riguardo ai crediti per i quali aveva mandati all’incasso a favore di Serfactoring;

d2) di copia di tutti gli atti (diffide ecc.) compiuti nei confronti di Federconsorzi nell’esecuzione dei mandati all’incasso concessile da Serfactoring.

             Con clausola di provvisoria esecuzione, e con riserva di ogni mezzo istruttorio, nonché di chiedere, se necessario, consulenza tecnica”.

          Serfactoring contestava in fatto e in diritto le argomentazioni e pretese della attrice, mostrando (i) l’inesistenza dell’assunto diritto alla restituzione evocato dalla attrice e altresì (ii) come vi fosse stata negligenza da parte di Agrifactoring nell’espletamento del mandato conferitole, ed eccependo la decadenza della garanzia di rimborso di cui all’art. 5, atteso che proprio Agrifactoring aveva occultato, con il suo comportamento, eventuali inadempimenti di Fedit; inadempimenti che solo tardivamente aveva invocato.

1.3. Alla successiva udienza del 9 aprile 1992, esaminata la “memoria di costituzione” di Serfactoring, l’allora difensore di Agrifactoring (i) depositava ulteriore documentazione relativa ai crediti vantati da Terni e (ii) confermava che la somma indicata in citazione (L. 352.801.044.933) “corrisponde ai pagamenti eseguiti da Agrifactoring a Serfactoring per crediti verso la Federconsorzi …… e non rimborsati dalla Federconsorzi”.

1.4. Alla udienza del 3 dicembre 1992, Serfactoring rilevava che erano pendenti due nuovi giudizi promossi da Terni e da Enichem nei confronti di Agrifactoring, nel frattempo ammessa alla procedura di concordato preventivo, e faceva istanza di riunione.

          La causa veniva, pertanto, rimessa al Presidente del Tribunale per gli opportuni provvedimenti.

1.5. Lo stesso giorno si tenevano, avanti il G.I. dott. Pennasilico, della V Sezione, le udienze relative ai giudizi R.G. 67047/92 e 67049/92, rispettivamente promossi da Enichem e da Terni nei confronti di Agrifactoring s.p.a. in liquidazione in concordato preventivo e della Liquidazione dei beni del concordato preventivo di Agrifactoring s.p.a.. Anche in quella sede veniva chiesta la riunione dei processi al giudizio promosso da Agrifactoring.

Enichem e Terni, infatti, avevano notificato, in data 14 ottobre 1992, due citazioni, con le quali avevano chiesto all’Ill.mo Tribunale di Roma di accogliere le seguenti conclusioni:

*        per quanto riguarda Enichem:

“1) accertare il danno provocato da Agrifactoring ad Enichem Agricoltura con gli atti ed i comportamenti illeciti indicati in narrativa:

2) per l’effetto, condannare la liquidazione dei beni del concordato preventivo Agrifactoring s.p.a. in persona del liquidatore, nonché Agrifactoring s.p.a. in liquidazione in concordato preventivo a risarcire ad Enichem Agricoltura i danni come sopra accertati, che provvisoriamente si indicano nella somma di L. 179.144.988.933 oltre interessi e rivalutazione, nonché tutte le ulteriori somme che Enichem Agricoltura dovesse restituire a Serfactoring o a chiunque altro, in connessione ai crediti a suo tempo maturati in suo favore, ed a debito di Federconsorzi, il tutto sempre oltre interessi e rivalutazione, e con espressa riserva di meglio e ulteriormente precisare nel corso del giudizio;

3) con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

*        per quanto riguarda Terni:

“1) accertare il danno provocato da Agrifactoring a Terni con gli atti ed i comportamenti illeciti indicati in narrativa;

2) per l’effetto, condannare la liquidazione dei beni del concordato preventivo Agrifactoring s.p.a. in persona del liquidatore, nonché Agrifactoring s.p.a. in liquidazione in concordato preventivo a risarcire a Terni i danni come sopra accertati, che provvisoriamente si indicano nella somma di L. 7.759.890.529 oltre interessi e rivalutazione, nonché tutte le ulteriori somme che Terni dovesse restituire a Serfactoring o a chiunque altro, in connessione ai crediti a suo tempo maturati in suo favore, ed a debito di Federconsorzi, il tutto sempre oltre interessi e rivalutazione, e con espressa riserva di meglio e ulteriormente precisare nel corso del giudizio;

3) con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

          Le pretese di Enichem e Terni trovavano fondamento nel comportamento negligente di Agrifactoring, la quale occultando la “insolvenza” di Fedit – di cui non poteva non essere a conoscenza, essendo a questa legata da parziale comunanza di organi ed essendo da questa controllata -, aveva fatto si che le società Enichem e Terni continuassero a “vendere le proprie merci a credito a Federconsorzi, proseguendo in una politica commerciale che avrebbe(ro) immediatamente corretto se avesse(ro) avuto sentore del mutamento nelle condizioni patrimoniali della debitrice” (atti di citazione: pag. 5).

1.6. Alla udienza del 4 febbraio 1993 il G.I. disponeva la riunione dei tre giudizi.

1.7. Alla successiva udienza del 3 giugno 1993 il difensore di Agrifactoring dichiarava di avere rinunciato al mandato e chiedeva rinvio.

          Alla udienza del 15 dicembre 1993 si costituiva la Liquidazione concordatizia dei beni della s.p.a. Agrifactoring, depositando comparsa di risposta relativa alle citazioni di Enichem e Terni.

          Alla udienza del 5 maggio 1994 si costituiva anche la Agrifactoring s.p.a. in liquidazione, depositando comparsa di risposta  relative alle citazioni di Enichem e Terni.

          Nelle rispettive comparse: (i) la Liquidazione concordatizia eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva; (ii) Agrifactoring in liquidazione chiedeva il rigetto delle domande nei suoi confronti articolate.

Vale subito rilevare che Agrifactoring, nella sua comparsa, dava atto di avere deliberato “la concessione di un affidamento di Federconsorzi, che si aggiunse agli altri rapporti pendenti tra le stesse parti” (pag. 4) e di avere permesso a Fedit di “approfittare dell’affidamento anche oltre i termini pure stabiliti” (pag. 5) al fine “di incrementare i propri utili”; utili che ovviamente erano proporzionali alle dilazioni di pagamento concesse a Fedit.

1.8. All’udienza del 9 novembre 1994 Serfactoring con Terni ed Enichem contestavano le affermazioni contenute nelle comparse da ultimo depositate, rappresentando che esse erano estranee ai rapporti tra Agrifactoring e Fedit vuoi in relazione ai finanziamenti dalla prima concessi alla seconda vuoi in relazione alle dilazioni di pagamento. Chiedeva quindi che il G.I. ordinasse ad Agrifactoring l’esibizione “vuoi di tali accordi vuoi dei verbali del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Agrifactoring dal 1 gennaio 1988 al 31 maggio 1991”.

          Agrifactoring, da parte sua, chiedeva “rinvio per deposito documenti attualmente sottoposti a sequestro penale”.

1.9. Alla udienza del 2 marzo 1995 Agrifactoring depositava documenti vari, tra cui :

“1) estratto conto c/86 della contabilità di Agrifactoring da 2/6/88 al 9/5/91, indicante tutti i movimenti di denaro relativi al rapporto di cui è causa;

2) estratto del medesimo conto, relativo a movimentazioni di denaro aventi causa in rapporti intercorsi tra Agrifactoring e Fedit, diversi da quelli di cui è causa, ma ugualmente confluiti nel conto”.

          Chiedeva altresì la ammissione della prova per testi e di C.T.U. “volta ad accertare tempi, entità e modalità dei pagamenti, rimborsi e movimenti di denaro intercorsi, individuandone le cause e gli interessi e commissioni applicate”.

1.10. Alla udienza del 14 giugno 1995 Serfactoring con Terni e Agrifactoring s.p.a. in liquidazione (ex Enichem) depositava foglio allegato al verbale, nel quale contestava la “rilevanza e/o attendibilità” dei documenti prodotti da Agrifactoring e si opponeva alla ammissione delle prove richieste perchè inammissibili.

          Alla successiva udienza del 22 febbraio 1996, il G.I. si riservava di decidere sulle istanza delle parti, concedendo termine per note e documenti e per repliche.

          A scioglimento della riserva il G.I. invitava le parti a precisare le conclusioni, argomentando “che preliminare a ogni decisione sulla rilevanza (oltrecchè sulla ammissibilità) dei capitoli di prova orale formulati dalla parte, e sul merito, è l’interpretazione delle clausole contrattuali, secondo i criteri ermeneutici degli artt. 1362 s.s., ai fini di accertare la sussistenza delle obbligazioni controverse in capo alla mandataria, e perciò la configurabilità di un suo inadempimento, prospettato dalle controparti come fatto costitutivo sia della sua responsabilità contrattuale, sia della sua responsabilità extracontrattuale, nonché la sussistenza o meno di un titolo per il pagamento a Serfactoring della somma di cui Agrifactoring domanda la restituzione”.

1.11. Alla udienza del 10 aprile 1997, le parti tutte precisavano le proprie conclusioni.

          Agrifactoring e la Liquidazione concordatizia chiedevano la condanna di “Serfactoring s.p.a. al rimborso della somma di L. 348.319.791.310 in favore della Liquidazione concordatizia ….., con interessi convenzionali da ogni singolo pagamento da rimborsare e fino al saldo; respingere inoltre le domande proposte da Serfactoring, Terni Industrie Chimiche ed Enichem Agricoltura ….., il tutto con vittoria di spese. In via subordinata ed istruttoria ammettere le richieste istruttorie formulate alla udienza del 2/3/1995”.

          Agricoltura così concludeva:

1) accertare il danno provocato da Agrifactoring ad Agricoltura con gli atti ed i comportamenti illeciti indicati nel corso del giudizio ed, in particolare, (i) con il consapevole occultamento dell’insolvenza di Federconsorzi, (ii) con l’aver procurato con propria colpa la crescita del debito di Federconsorzi e (iii) l’aver con propria negligenza procurato il mancato soddisfacimento del medesimo, e dichiarare comunque Agrifactoring tenuta a corrispondere ad Agricoltura la somma corrispondente ai crediti da questa vantati verso Federconsorzi e rimasti insoddisfatti;

2) per l’effetto, condannare la Liquidazione dei beni del concordato preventivo Agrifactoring s.p.a. in persona del liquidatore, nonché Agrifactoring s.p.a. in liquidazione in concordato preventivo a corrispondere ad Agricoltura, anche a titolo di danni come sopra accertati, la somma provvisoriamente indicata in L. 107.343.082.500 (risultante da L. 142.186.826.455 di cui alla riconciliazione tra Fedit e Agricoltura – L. 34.843.743.955, corrisposte da Fedit ad Agricoltura come rilevato nella memoria datata 27 marzo 1996; docc. 6 e 7 depositati alla udienza del 22 febbraio 1996), oltre interessi e rivalutazione, nonché tutte le ulteriori somme che Agricoltura dovesse restituire a Serfactoring o a chiunque altro, in connessione ai crediti a suo tempo maturati in suo favore, ed a debito di Federconsorzi, il tutto sempre oltre interessi e rivalutazione, e con espressa riserva di meglio e ulteriormente precisare nel corso del giudizio;

3) in via istruttoria, respingere le istanze istruttorie avversarie e la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, ordinare ad Agrifactoring l’esibizione degli atti del giudizio da essa promosso contro Federconsorzi e pendente avanti il Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, e, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, essere ammessi alla prova contraria con riserva di indicare i testi;

4) con vittoria di spese, competenze ed onorari.”

          Terni così concludeva:

1) accertare il danno provocato da Agrifacoring a Terni con gli atti ed i comportamenti illeciti indicati nel corso del giudizio ed, in particolare, (i) con il consapevole occultamento dell’insolvenza di Federconsorzi, (ii) con l’aver procurato con propria colpa la crescita del debito di Federconsorzi e (iii) l’aver con propria negligenza procurato il mancato soddisfacimento del medesimo, e dichiarare comunque Agrifactoring tenuta a corrispondere a Terni la somma corrispondente ai crediti da questa vantati verso Federconsorzi e rimasti insoddisfatti;

2) per l’effetto, condannare la Liquidazione dei beni del concordato preventivo Agrafctoring s.p.a. in persona del liquidatore, nonchè Agrafactoring s.p.a. in liquidazione in concordato preventivo a corrispondere a Terni, anche a titolo di danni come sopra accertati, la somma provvisoriamente indicata in L. 5.347.204.950 (risultante da L. 7.070.234.011 di cui alla riconciliazione tra Fedit e Terni – L. 1.723.029.061 corrisposte nel frattempo da Fedit a Terni), oltre interessi e rivalutazione, nonché tutte le ulteriori somme che Terni dovesse restituire a Serfactoring o a chiunque altro, in connessione ai crediti a suo tempo maturati in suo favore, ed a debito di Federconsorzi, il tutto sempre oltre interessi e rivalutazione, e con espressa riserva di meglio e ulteriormente precisare nel corso del giudizio;

3) in via istruttoria, respingere le istanze istruttorie avversarie e la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, ordinare a Agrifactoring l’esibizione degli atti del giudizio da essa promosso contro Federconsorzi e pendente avanti il Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, e, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, essere ammessi alla prova contraria con riserva di indicare i testi;

4) con vittoria di spese, competenze ed onorari.”

             Sefactoring così concludeva:

1) respingere ogni domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e, in particolare, dichiarare non dovute le somme pretese da Agrifactoring in quanto non coperte dalla garanzia prestata da Serfactoring, ovvero in quanto ad essa già rimborsate da Federconsorzi, ovvero in quanto il relativo credito di Agrifactoring verso Federconsorzi non è stato soddisfatto per colpa della prima, ovvero in quanto Agrifactoring ha procurato con la sua colpa la crescita del debito di Federconsorzi ed il mancato soddisfacimento del medesimo;

2) accertare il danno provocato da Agrifacoring a Serfactoring con gli atti ed i comportamenti illeciti indicati nel corso del giudizio ed, in particolare, (i) con il consapevole occultamento dell’insolvenza di Federconsorzi, (ii) con l’aver procurato con propria colpa la crescita del debito di Federconsorzi e (iii) l’aver con propria negligenza procurato il mancato soddisfacimento del medesimo;

3) per l’effetto, condannare la Liquidazione dei beni del concordato preventivo Agrafctoring s.p.a. in persona del liquidatore, nonchè Agrafactoring s.p.a. in liquidazione in concordato preventivo a risarcire a Serfactoring i danni come sopra accertati, per l’importo che provvisoriamente si indica nella somma di L. 75.950.634.116 (risultante dalla somma di L. 99.487.601.609 – la somma corrisposta da Fedit ad Agricoltura e relativa ai crediti fattorizzati da Serfactoring) o per l’importo che meglio risulterà dovuto, dovendosi altresì tenere conto di eventuali somme, per gli stessi crediti, da Agrifactoring e/o Fedit corrisposte ad Agricoltura o a Terni, oltre interessi e rivalutazione;

4) in via istruttoria, respingere le istanze istruttorie avversarie e la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, ordinare ad Agrifactoring l’esibizione degli atti del giudizio da essa promosso contro Federconsorzi e pendente avanti il Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, e, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, essere ammessi alla prova contraria con riserva di indicare i testi;

5) con vittoria di spese, competenze ed onorari.”

1.12. Tutte le parti depositavano conclusionali e repliche.

          Con ordinanza del 13 febbraio – 23 aprile 1998, il Collegio, “rilevato che la causa è sufficientemente istruita sulla base della documentazione in atti, su cui appare opportuno esperire CTU per l’accertamento dei rapporti dare – avere tra le parti”, rimetteva la causa in istruttoria e ammetteva la consulenza richiesta da Agrifactoring.

          Con separato decreto, in data 4 maggio 1988, il G.I. nominava consulente tecnico la dott.ssa Paola Nonni.

1.13. Alla udienza del 22 giugno 1999, avanti il Giudice Onorario, cui la causa era stata rimessa, per effetto della legge n. 276/97, il Consulente Tecnico prestava il giuramento di rito e il G.I. le sottoponeva il seguente quesito:

“accerti il C.T.U., sulla base della documentazione prodotta e di quella messa a sua disposizione dalle parti, i rapporti di dare e avere tra le parti stesse”.

1.14. Nel termine concessole il consulente depositava la sua relazione, con la quale accertava che:

a) “Agrifactoring: ha effettuato rimesse a Serfactoring per L. 877.390.720.928,

ha ricevuto rimborsi da Federconsorzi per L. 795.557.309.872,

rimane a credito per L. 81.833.411.056”;

b) Agricoltura vanta un “credito residuo” verso Fedit “di L. 107.343.082.500”;

c) Terni vanta un “credito residuo” verso Fedit “di L. 5.347.204.950”.

             Vale osservare subito che dalla relazione peritale si evince che il C.T.U. ha chiesto più volte al C.T.P. di Agrifactoring di “produrre, se possibile, elementi contabili di Federconsorzi nei confronti di Agrifactoring per un riscontro puntuale delle somme accreditate a Federconsorzi sul c/86” (relazione: pag. 6, e di nuovo pag. 7), ma che “non è stato possibile fare un raffronto con il soggetto corrispondente, che in questo caso è la Federconsorzi, per mancanza di documentazione” (relazione: pag. 27). Ed infatti, mentre Serfactoring e Agricoltura hanno fornito al C.T.U. tutta la documentazione utile e necessaria alla ricostruzione dei movimenti contabili che la riguardavano, Agrifactoring si è rifiutata di produrre documentazione relativa ai pagamenti ricevuti da Fedit.

1.15. Alla udienza del 26 settembre 2000 – cui la causa era stata rinviata per esame della C.T.U. – Agrifactoring si presentava con un nuovo avvocato – che si andava ad aggiungere al difensore già costituito – e con un nuovo consulente di parte, il prof. Leone Barbieri, che sostituiva il precedente consulente, il prof. Antonino Ciuffa, che aveva partecipato alle operazioni peritali.

          Agrifactoring chiedeva altresì la “rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio” e depositava una memoria tecnica del nuovo consulente di parte.

          Serfactoring, Agricoltura e Terni si opponevano alla istanza di rinnovazione e chiedevano termine per esame delle “osservazioni tecniche” prodotte.

1.16. Alla successiva udienza del 10 aprile 2001 Agrifactoring insisteva nella richiesta di una nuova C.T.U. con nomina di un nuovo consulente tecnico, mentre Agricoltura, anche quale incorporante di Terni, e Serfactoring depositavano documenti idonei a smentire le deduzioni di cui alle “osservazioni tecniche” prodotte alla precedente udienza e si opponevano alla istanza di rinnovazione della C.T.U. e di nomina di un nuovo consulente. Chiedevano altresì rinvio per precisazione delle conclusioni.

          Il G.I. assegnava termini per note illustrative e deposito documenti e per repliche, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.

1.17. Tutte le parti depositavano note tecniche.

Alla udienza del 19 marzo 2002, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge per conclusionali e per repliche.

          Agricoltura ha così concluso:

1) dichiarare Agrifactoring tenuta a corrispondere ad Agricoltura la somma corrispondente ai crediti da questa vantati da Federconsorzi e rimasti insoddisfatti per i motivi tutti esposti in fatti, previo accertamento del danno provocato da Agrifactoring ad Agricoltura con gli atti ed i comportamenti illeciti indicati nel corso del giudizio e qui integralmente richiamati, ed, in particolare, (i) per il consapevole occultamento dell’insolvenza di Federconsorzi, (ii) per aver procurato con propria colpa o negligenza il mancato soddisfacimento del credito vantato nei confronti di Federconsorzi e l’aumento del debito di Federconsorzi; (iii) per avere successivamente rinunciato alla ammissione al privilegio nei confronti del concordato di Federconsorzi;

2) per l’effetto, condannare la Liquidazione dei beni del concordato preventivo Agrifactoring s.p.a. in persona del liquidatore, nonchè Agrifactoring s.p.a. in liquidazione in concordato preventivo a corrispondere a Agricoltura, anche a titolo di danni come sopra accertati, la somma provvisoriamente indicata in L. 107.343.082.500 (risultante da L. 142.186.826.455 di cui alla riconciliazione tra Fedit e Agricoltura – L. 34.843.743.955, corrisposte da Fedit ad Agricoltura come rilevato nella memoria datata 27 marzo 1996, docc. 6 e 7 depositati alla udienza del 22 febbraio 1996) oltre la somma di L. 5.347.204.950 (risultante da L. 7.070.234.011 di cui alla riconciliazione tra Fedit e Terni – L. 1.723.029.061, corrisposte nel frattempo da Fedit a Terni), oltre interessi e rivalutazione, nonché tutte le ulteriori somme che Agricoltura dovesse restituire a Serfactoring o a chiunque altro, in connessione ai crediti a suo tempo maturati in suo favore, ed a debito di Federconsorzi. Il tutto sempre oltre interessi e rivalutazione;

3) in via istruttoria, respingere le eventuali istanze istruttorie avversarie e la richiesta di supplemento o rinnovazione di consulenza tecnica d’ufficio, e, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, essere ammessi alla prova contraria con riserva di indicare i testi;

4) con vittoria di spese, competenze ed onorari.”

          Serfactoring ha così concluso:

1) respingere ogni domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e dichiarare non dovute le somme pretese da Agrifactoring per i motivi tutti esposti in atti e, tra gli altri, a titolo esemplificativo, in quanto coperte dalla garanzia prestata a Serfactoring, ovvero ad essa già rimborsate da Federconsorzi, ovvero in quanto il relativo credito di Agrifactoring verso Federconsorzi non è stato soddisfatto per colpa della prima, ovvero in quanto Agrifactoring ha determinato con sua colpa la crescita del debito di Federconsorzi ed il mancato soddisfacimento del medesimo, occultando consapevolmente lo stato di insolvenza di Federconsorzi; e per avere successivamente rinunciato alla ammissione al privilegio nei confronti del concordato di Federconsorzi;

2) in via riconvenzionale, condannare la Liquidazione dei beni del concordato preventivo Agrafctoring s.p.a. in persona del liquidatore, nonchè Agrifactoring s.p.a. in liquidazione in concordato preventivo a risarcire a Serfactoring i danni conseguenti ai fatti e comportamenti di cui sopra, per l’importo che provvisoriamente si indica nella somma di L. 75.950.634.116 (risultante dalla somma di L. 99.487.601.609 – la somma corrisposta da Fedit ad Agricoltura e relativa ai crediti fattorizzati da Serfactoring) o per l’importo che meglio risulterà dovuto, dovendosi altresì tenere conto di eventuali somme, per gli stessi crediti, da Agrifactoring e/o Fedit corrisposte ad Agricoltura o a Terni, oltre interessi e rivalutazione;

3) in via istruttoria, respingere le eventuali istanze istruttorie avversarie e la richiesta di supplemento o rinnovazione di consulenza tecnica d’ufficio, e nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, essere ammessi alla prova contraria con riserva di indicare i testi;

4) con vittoria di spese, competenze ed onorari.

          Agrifactoring in liquidazione e in concordato preventivo ha così concluso:

- in via assolutamente preliminare istruttoria disporre la rinnovazione o, in subordine, l’integrazione, di Consulenza Tecnica d’Ufficio con nomina di nuovo autorevole consulente o collegio di consulenti, scelti tra specialisti accademici di chiara fama, idonei a garantire un supporto tecnico finalmente adeguato alla straordinaria importanza della controversia, sia per la sua entità economica, sia per gli interessi anche pubblicistici che essa coinvolge in virtù della presenza di una procedura concorsuale, e ciò al fine di ricostruire l’ammontare delle somme dovute da Serfactoring ad Agrifactoring, in particolare operando la corretta e documentata imputazione delle varie rimesse di Federconsorzi sul conto denominato C/86, distinguendo quelle riferibili al rimborso dei crediti oggetto del rapporto Serfactoring-Agrifactoring da quelle non riferibili a tale rimborso;

all’esito della rinnovata o integrata consulenza tecnica d’ufficio ovvero, nel denegato caso della sua mancata disposizione, nell’emananda sentenza:

- condannare Serfactoring s.p.a. per le ragioni tutte indicate negli atti difensivi a corrispondere alla Liquidazione concordatizia di Agrifactoring s.p.a. l’importo di L. 348.319.791.310, pari a 179.892.159,31, salvo quello maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche in ragione di quanto sopra considerato, ossia della eventuale incidenza riduttiva, nella proporzione e nella misura che risulterà corretta e pacifica, dei riparti erogati e erogandi da parte della Liquidazione concordatizia Federconsorzi, con imputazione da operarsi secondo i criteri dell’art. 1194 cod. civ., importo da maggiorarsi degli interessi convenzionali dai singoli pagamenti nella misura del prime rate ABI tempo per tempo vigente diminuiti di 1,5 punti, anatocismo a partire dalla domanda e rivalutazione monetaria;

- respingere le domande tutte proposte nei confronti di Agrifactoring da tutte le controparti;

- in via di estremo subordine, nella non creduta eventualità in cui dovesse essere accolta una qualsivoglia domanda nei confronti di Agrifactoring, limitare il suo accoglimento al mero accertamento del diritto di credito senza alcuna condanna al pagamento di somme, in quanto detto pagamento non potrà che avvenire nella misura, modi e tempi della procedura concordatizia di Agrifactoring s.p.a., e dando atto del carattere infruttifero dei debiti chirografari di Agrifactoring nonché dell’automatica decurtazione, a causa ed in proporzione di ogni riparto erogato e/o da erogarsi da parte della Liquidazione concordatizia Federconsorzi, di quanto in ipotesi originariamente dovuto da Agrifactoring;

- condannare tute le controparti al pagamento delle spese e onorari di giudizio”.

.*.*.*.*.*.*.

2. Il fatto.

2.1. Enichem Agricoltura S.p.A. e Terni Industrie Chimiche S.p.A. (oggi entrambe fuse in Agricoltura S.p.A.), società del Gruppo ENI, sono state per molti anni fornitori di Federconsorzi, cui vendevano prodotti chimici ad utilizzo agricolo con pagamento contro fatture a varie scadenze.

          Ad un certo momento le parti decisero di regolarizzare i loro pagamenti avvalendosi di due società di factoring: Agrifactoring – società in cui Federconsorzi deteneva una partecipazione pari al 26% del capitale sociale – e Serfactoring – altra società del Gruppo Eni -.

          La formula organizzativa ideata dalle parti si snodò in tre momenti:

a)      cessione da Enichem e Terni a Serfactoring dei crediti vantati nei confronti di Federconsorzi;

b)      conferimento di un mandato all’incasso da Serfactoring ad Agrifactoring per i crediti ceduti;

c)      impegno di Agrifactoring di pagare il credito di Serfactoring il giorno bancabile successivo alla sua scadenza.

2.2. In attuazione di quanto sopra:

a)      Enichem con lettera del 28 giugno 1988 indirizzata a Fedit cedette a Serfactoring i suoi “crediti al netto di nostre note di credito e/o vostre fatture, scaturenti da forniture di merci e/o prestazioni di servizi” a favore di Fedit, “a partire dalle fatture emesse nel mese di luglio” (doc. 3, fascicolo Agricoltura);

b)      Serfactoring, in pari data e mediante scambio di corrispondenza, conferì ad Agrifactoring “mandato all’incasso” dei crediti ceduti da Enichem (doc. 1), con “durata indeterminata, potrà essere revocato in ogni momento …. ma continuerà ad avere efficacia malgrado la revoca, per i crediti ceduti e comunicati” (doc. 1 di Agricoltura).

          Con separate scritture (doc. 2 di Agricoltura) Serfactoring e Agrifactoring meglio regolarono il rapporto di mandato, espressamente prevedendo:

*        il pagamento dei crediti per i quali vi era mandato all’incasso “puntualmente con valuta il primo giorno bancabile successivo alla scadenza stessa” (art. 1) da parte di Agrifactoring (c.d. garanzia di pagamento);

*        l’impegno di Serfactoring di comunicare “per iscritto almeno 10 giorni prima della scadenza contrattuale” la avvenuta cessione del credito per permettere ad Agrifactoring ricevere da Fedit istruzioni in merito al comportamento da assumere anche ai fini del puntuale pagamento del credito;

*        la sospensione della garanzia di pagamento prestata da Agrifactoring “qualora Fedit – per uno dei seguenti motivi – non adempia o dichiari di non voler adempiere all’obbligo di pagare, in tutto o in parte, il credito a voi (Serfactoring) ceduto e da noi (Agrifactoring) garantitovi:

….

b) rifiuto o contestazione, anche parziali, da parte di Fedit delle merci o dei servizi oggetto di fornitura .…..” (art. 3);

*        la decadenza della stessa garanzia:

          “….

             II) nel caso di mancato pagamento di Fedit determinato da insolvenza di quest’ultima, per quei crediti da noi non incassati” (art. 4);

*        il diritto di Agrifactoring, in caso di insolvenza di Fedit emersa “successivamente” ai pagamenti effettuati, di ottenere da Serfactoring la restituzione di quanto versato indebitamente, “maggiorato di un interesse pari alle prime rate ABI Sole 24 Ore diminuito di 1,5 punti” (art. 5).

2.3. Un anno dopo, in data 31 maggio 1989, Serfactoring conferì ad Agrifactoring mandato all’incasso dei crediti ceduti da Terni (doc. 1 fascicolo Terni) e, il successivo 8 giugno 1989, Serfactoring e Agrifactoring regolarono, con separata scrittura, il rapporto di mandato all’incasso e l’impegno di pagamento (c.d. garanzia) nello stesso modo e con le stesse clausole del precedente rapporto avente ad oggetto i crediti ceduti da Enichem.

2.4. Il rapporto tra Agrifactoring e Serfactoring si svolse in modo normale fino al mese di aprile 1991. L’ultimo pagamento effettuato da Agrifactoring è infatti datato al 22 aprile 1991 e si riferiva ad una fattura di Enichem con valuta al 31 marzo 1991 (doc. 8 di parte Serfactoring) per la quale Federconsorzi aveva concordato direttamente con il fornitore “un ritardo del pagamento”.

2.5. In data 14 maggio 1991 (doc. 9 fascicolo Serfactoring) Serfactoring ricevette una lettera di Agrifactoring, con la quale si rappresentava la circostanza che Fedit stava negoziando con il fornitore Enichem dilazioni nel pagamento di due fatture con valuta in scadenza al 20 marzo 1991 e 2 maggio 1991 (doc. 9, fascicolo Serfactoring).

2.6. Qualche giorno dopo, il 27 maggio 1991, Serfactoring ricevette un’altra lettera di Agrifactoring, con la quale quest’ultima (i) la informava che Fedit non le aveva “saldato fatture per complessive L. 352.801.044.933” e (ii) invocava, stante l’avvenuto commissariamento di Fedit in data 17 maggio 1991, la previsione di cui “al punto 4, II del contratto” di mandato per ottenere la restituzione della predetta somma “ai sensi dell’art. 5” dello stesso contratto (doc. 4 di Agricoltura).

          A tale lettera Serfactoring rispondeva prontamente (doc. 10 di Serfactoring), (i) respingendo le richieste perché non poteva essere legittimamente invocata la decadenza della garanzia e (ii) eccependo in ogni caso l’inadempimento di Agrifactoring nell’esecuzione del mandato, atteso che mai prima di allora Agrifactoring (che, peraltro, non poteva non conoscere la situazione di Fedit da cui era partecipata e con la quale aveva solidi legami e comunanza parziale di amministratori: il dott. Scotti era infatti presidente di Fedit e amministratore delegato di Agrifactoring) aveva comunicato a Serfactoring inadempimenti di Fedit e/o mancati pagamenti dei crediti ceduti e comunicati.

          Il successivo 31 maggio 1991 Serfactoring revocava il mandato ad Agrifactoring (doc. 11 di Serfactoring).

          Quindici giorni dopo Agrifactoring notificava a Serfactoring l’atto introduttivo del presente giudizio.

2.7. Nello stesso periodo, e in concomitanza con il commissariamento, scoppiava lo scandalo Federconsorzi. Fu subito chiaro che da lì a poco sarebbe esplosa anche la “mina” Agrifactoring perché, con il commissariamento di Fedit, divenne evidente che “Agrifactoring ha svolto in misura consistente un’attività finanziaria che di solito è di pertinenza delle banche” (cfr. articolo del Mondo 10/17 giugno 1991, doc. 7 di Agricoltura). Agrifactoring, infatti, si trovò esposta nei confronti di Fedit per somme ingenti a fronte dei finanziamenti concessi al di là dell’affidamento concordato (come la stessa Agrifactoring ha ammesso anche nella sua comparsa di costituzione).

Da allora, la storia di Fedit e di Agrifactoring si è mossa su binari paralleli, tant’è che:

(i)      in data 23 luglio 1992 è stato omologato il concordato preventivo di Fedit;

(ii)     in data 3 agosto 1992 è stato omologato il concordato preventivo di Agrifactoring.

2.8. Nell’ambito della procedura di concordato preventivo di Fedit, molte cose, rilevanti anche per il presente procedimento, si sono verificate:

*        Enichem e Terni hanno conciliato con Fedit i loro saldi creditori (doc. 12 di Agricoltura). Il che conferma la bontà delle ragioni dalle concludenti fatte valere in questa sede;

*        Agrifactoring è stata ammessa al passivo del concordato Fedit per la somma di circa L. 471 miliardi; somma, che comprende anche i “pagamenti effettuati ai fornitori (Gruppo ENI) dalla Federconsorzi su fido corrispondente (doc. 20 di Agricoltura, pag. 4);

*        Agrifactoring - dopo avere perso la causa (doc. 20 di Agrifactoring) promossa nei confronti di Fedit per ottenere la ammissione nella procedura concordataria di FEDIT, quale creditore privilegiato per i pagamenti di cui ora si discute (Agrifactoring aveva infatti per tali crediti espresso voto favorevole al concordato Fedit così perdendo il diritto al privilegio ex art. 177 legge fallimentare) - ha concluso con Fedit una transazione per l’intero maggior credito dalla stessa vantato, comprensivo anche delle somme di cui in questa sede chiede la restituzione a Serfactoring (doc. 21 e 22 del fascicolo di Agricoltura).

.*.*.*.*.*.*.

Il diritto

3. Il rapporto in essere tra Agrifactoring e Serfactoring.

3.1. Prima di ogni considerazione sembra opportuno ritornare sulla qualificazione del rapporto in essere tra Agrifactoring e Serfactoring.

          Agrifactoring, nella sua precedente comparsa conclusionale, ha cercato infatti di svilire il significato del mandato all’incasso conferitole da Serfactoring qualificandolo come “contratto atipico, in qualche maniera assimilabile al factoring” (comparsa: pag. 17), nell’ambito del quale l’unico obbligo assunto da Agrifactoring sarebbe consistito nel puntuale pagamento di “crediti formalmente non suoi” che era autorizzata a riscuotere da Fedit.

          In altre parole, Agrifactoring vorrebbe assumere di aver agito quale factor di Serfactoring e/o di Enichem e Terni cui avrebbe anticipato somme che poi era autorizzata a recuperare da Fedit lucrando interessi su eventuali ritardi nel pagamento rispetto alle scadenze concordate tra Fedit e il fornitore.

3.2. Così però non è stato.

Il contratto tra Serfactoring e Agrifactoring, per quanto ora interessa, appare assolutamente chiaro nei suoi momenti centrali:

*        Serfactoring, cui Enichem e Terni si erano impegnati a cedere i loro crediti verso Fedit, ha conferito ad Agrifactoring, società di factoring controllata da Federconsorzi, un mandato all’incasso di crediti (futuri) che di volta in volta sarebbero stati ceduti a Serfactoring dal fornitore;

*        nella “vigenza del mandato all’incasso”, Agrifactoring si era impegnata nei confronti di Serfactoring a provvedere al pagamento dei crediti ceduti a Serfactoring il giorno bancabile successivo alla scadenza contrattuale pattuita tra Fedit e i fornitori, scadenza successiva alla consegna delle merci ed alla emissione della fattura.

3.3. Questo essendo il regolamento pattizio del rapporto tra Agrifactoring e Serfactoring, non vi è dubbio che l’impegno di pagamento puntuale (c.d. garanzia di pagamento) presupponeva la vigenza del mandato all’incasso perché:

*        con il mandato Serfactoring aveva conferito ad Agrifactoring la legittimazione alla riscossione del credito, di cui però restava titolare, in quanto cessionaria da Enichem e Terni;

*        con l’impegno di pagamento Agrifactoring garantiva a Serfactoring il pagamento del credito che era sua cura incassare da Fedit il giorno stesso della scadenza, lucrando su un giorno di valuta.

          In questo contesto il regolamento pattizio voluto dalle parti era teso a tenere distinti il mandato all’incasso dall’impegno di pagamento anche se entrambi erano collegati ad uno stesso credito.

          Da un lato, infatti, a Serfactoring era concessa la facoltà di revocare in ogni momento il mandato in relazione ai crediti non ancora comunicati; dall’altro ad Agrifactoring era concessa la facoltà di recedere dall’impegno di pagamento in relazione ai crediti non comunicati, fermo restando che in caso di “insolvenza” di Fedit manifestatasi dopo la comunicazione del credito ma prima della scadenza per l’incasso, Agrifactoring avrebbe potuto invocare la “decadenza” della garanzia di pagamento e sottrarsi al pagamento (art. 4). Ad Agrifactoring era altresì riconosciuto (art. 5) il diritto di ottenere la restituzione di quanto pagato a Serfactoring qualora fosse emersa “successivamente” al pagamento una precedente “causa di decadenza della garanzia”, volendo così farsi gravare su Serfactoring eventuali rischi di revocatorie conseguenti alla insolvenza di Fedit.

3.4. Orbene, ammesso allora e non concesso che l’insolvenza di Fedit debba anticiparsi al 17 maggio 1991, quando con D.M. fu disposto il commissariamento della stessa (come Agrifactoring ha scritto nella sua precedente memoria conclusionale: pag. 24) cui è seguito il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo del 18 luglio 1991 (data questa in cui deve ritenersi emersa l’insolvenza), non vi sono pagamenti di Agrifactoring effettuati dopo il 17 maggio 1991, sicchè Agrifactoring non è legittimata ad invocare l’art. 5 della lettera – contratto del 28-29 giugno 1991 che disciplina, come si è detto, un’ipotesi ben diversa.

          Resta allora da verificare se Agrifactoring sia legittimata ex contractu a chiedere la restituzione di somme versate a Serfactoring prima del 17 maggio 1991, prima che si verificasse l’insolvenza di Fedit e prima che fosse invocata la decadenza dell’impegno di pagamento di cui all’art. 4 della lettera – contratto: che è ciò che appunto Agrifactoring pretende.

          La risposta a tale ultimo punto non può che essere negativa e per più motivi:

a)      come già scritto nelle precedenti difese (cfr. comparsa di costituzione di Serfactoring e memoria conclusionale), il rapporto tra Agrifactoring e Serfactoring era previsto in generale per una sequenza a venire di più incarichi. Ciascun incarico aveva peraltro una sua autonomia di attuazione in quanto, di volta in volta, per ogni singolo incarico si sarebbe potuta applicare una diversa clausola contrattuale. Il conferimento del nuovo incarico presupponeva la chiusura del precedente, tant’è che la stessa revoca del mandato e il recesso dall’ impegno di pagamento avrebbero avuto effetto per l’incarico successivo a quello per il quale la cessione del credito era stata comunicata.

L’unica deroga alla chiusura dei precedenti rapporti era rappresentata dall’art. 5 della lettera – contratto che fissava un eventuale diritto di Agrifactoring a pretendere la restituzione di somme versate per incarichi già eseguiti solo in caso di “insolvenza” di Fedit, non conosciuta da Agrifactoring ed emersa “successivamente” al pagamento.

L’”insolvenza” evocata è l’”insolvenza” propriamente detta (in ipotesi lo status conseguente alla ammissione alla procedura di concordato di Fedit), non essendo possibile interpretare il termine “insolvenza”, in allora usato dalle parti, come “inadempimento” di Fedit. Se inadempimento di Fedit vi fosse stato, questo si sarebbe dovuto manifestare nell’ambito del singolo conferimento d’incarico e avrebbe dovuto essere comunicato da Agrifactoring a Serfactoring in quanto avrebbe impedito l’esecuzione del mandato e legittimato Agrifactoring a recedere dall’impegno di pagamento;

b)            la previsione di cui all’art. 4 non ha efficacia retroattiva. Sta solo a significare che, in pendenza di mandato all’incasso per crediti comunicati, qualora si fosse verificata l’insolvenza di Fedit prima del pagamento a Serfactoring, Agrifactoring poteva sottrarsi al pagamento del credito, perché Agrifactoring, dovendo pagare debiti di Fedit con provvista da questa messa a disposizione, non si accollava il rischio del fallimento del debitore.

Peraltro, nel nostro ordinamento giuridico, la “decadenza” produce effetti ex nunc e quindi opera per il futuro. L’art. 4 serviva quindi ad assicurare che il rapporto si svolgesse in modo regolare e che Agrifactoring potesse sottrarsi al suo impegno qualora il mancato incasso da Fedit fosse imputabile ad “insolvenza” del debitore (e non a negligenza del mandatario nell’esecuzione del mandato conferito).

“Decadenza” non significa però “risoluzione”.

Ed infatti, se la “risoluzione“ spiega effetti ex tunc proprio per il suo carattere, per così dire, sanzionatorio, la “decadenza” non ha connotazione sanzionatoria ma tende a tutelare la posizione di un soggetto in presenza di cause sopraggiunte che possono incidere sui presupposti necessari per lo svolgimento del rapporto.

Per quanto interessa, presupposto dell’obbligo di pagamento assunto da Agrifactoring era la possibilità che questa aveva di incassare da Fedit il credito di Serfactoring, già scaduto. Era quindi ovvio che, in mancanza di tale presupposto, Agrifactoring potesse fare valere la decadenza dell’impegno di pagamento, in caso di insolvenza di Fedit, anche per quei crediti già comunicati ma non ancora “incassati” (dovendosi intendere “incassati” come sinonimo di “scaduti”, in quanto Agrifactoring – vale ripeterlo - avrebbe dovuto curare l’incasso lo stesso giorno della scadenza per pagare Serfactoring il giorno successivo);

c)             nella stessa lettera – contratto, Agrifactoring dava atto a Serfactoring che “sarà nostra cura provvedere all’incasso da Fedit dei crediti sopra descritti, in forza del mandato che contestualmente è conferito con atto separato per l’esecuzione del nostro impegno di garanzia” (art. 2). Il che conferma che, nella struttura voluta dalle parti, era onere di Agrifactoring attivarsi per ottenere di volta in volta da Fedit il pagamento del credito ceduto a Serfactoring, atteso che l’impegno di garanzia (rectius di puntuale pagamento del credito) e il mandato all’incasso erano collegati allo stesso credito già scaduto, in un equilibrio contrattuale che avrebbe permesso ad Agrifactoring di provvedere al pagamento di un credito certo, liquido ed esigibile già incassato da Fedit.

In altre parole Agrifactoring non pagava al buio né anticipava somme a Serfactoring: Serfactoring doveva comunicare la avvenuta cessione del credito con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine per permettere ad Agrifactoring, in esecuzione del mandato all’incasso, (i) di acquisire da Fedit la provvista che il giorno dopo avrebbe accreditato a Serfactoring, (ii) ovvero di ricevere da Fedit istruzioni al fine di sottrarsi al pagamento invocandone, ad es., cause di sospensione per vizi delle forniture o compensazioni di crediti - debiti.

In assenza di comunicazioni, Serfactoring non poteva che avere la certezza dell’avvenuto incasso da parte di Agrifactoring dei crediti verso Fedit. Sicchè non può oggi Agrifactoring pretendere restituzioni che avrebbero titolo non nel rapporto con Serfactoring, bensì in un diverso rapporto di concessione di fido, dalla stessa Agrifactoring instaurato con Fedit, e di cui nulla si diceva nella lettera contratto del 28-29 giugno 1991.

3.5. Ben cosciente di quanto sopra, Agrifactoring, nella sua precedente memoria conclusionale ha affermato (i) prima che “le altre parti conoscevano la circostanza che Agrifactoring avrebbe fatto credito a Fedit, ma non sapevano in quale misura, per quale tempo e a quale prezzo” (pag. 21) e (ii) poi che “Federconsorzi sarebbe stata tenuta al pagamento in epoca successiva” alla scadenza contrattuale del credito perché “Agrifactoring era libera di concedere a Federconsorzi la dilazione che avesse voluto, e ciò avrebbe potuto fare senza doverne dare conto a Serfactoring” (pag. 40), (iii) cercando quindi di stravolgere l’interpretazione delle clausole della lettera - contratto in modo da giustificare l’assunto diritto, in caso di insolvenza di Fedit successiva ai pagamenti effettuati, di ripetere da Serfactoring “tutto il pagato non ancora riscosso”.

          Il tentativo di Agrifactoring appare però del tutto vano perché Serfactoring, in quanto estranea al diverso rapporto tra Fedit e Agrifactoring:

(i)                 non avrebbe potuto subire alcun pregiudizio per eventuali “dilazioni” nel pagamento abusivamente concesse a Fedit da Agrifactoring, atteso che, per regolamento pattizio, Agrifactoring non era autorizzata a concedere