Tribunale Civile di
Roma
Sezione 2 bis GOA dott. Cerroni R.G. n. 40179/91
(cui sono riuniti i giudizi R.G. n. 67047/92
e 67049/92)
Memoria conclusionale
per
Serfactoring s.p.a. e Agricoltura s.p.a. in
liquidazione (anche quale incorporante di Terni Industrie Chimiche s.p.a.),
con gli avv.ti prof. Berardino Libonati e prof. avv. Pier Giusto
Jaeger;
.*.*.*.*.*.*.
INDICE
1.
Svolgimento del processo
pag. 2
2. Il
fatto
pag. 18
3. Il
rapporto in essere tra Agrifactoring
e Serfactoring
pag. 24
4. La
consulenza tecnica d’ufficio
pag. 32
4.1. I risultati della consulenza tecnica
pag. 33
4.2. Le contestazioni successive al deposito
pag. 36
4.3. Conclusioni
pag. 46
5. La
negligenza di Agrifactoring nell’esecuzione
del mandato
pag. 51
6. La negligenza di Agrifactoring. L’espressione
del voto nella procedura concordataria pag. 56
7. La responsabilità di Agrifactoring nei confronti
di Agricoltura e Terni pag. 58
8. Conclusioni pag. 64
.*.*.*.*.*.*.
1.
Svolgimento del processo.
1.1.
In data 14 giugno 1991, Agrifactoring
s.p.a. notificava a Serfactoring s.p.a. un atto di citazione, con il quale
chiedeva all’Ill.mo Tribunale di Roma, di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare
che la garanzia di pagamento prestata dalla attrice con contratto del
28-29/6/1988 è decaduta per insolvenza della Federconsorzi e/o per causa di
forza maggiore;
2)
in conseguenza, condannare la convenuta a rimborsare all’attrice la somma di L.
352.801.044.933, oltre gli interessi convenzionali da ogni singolo pagamento,
eseguito dall’attrice stessa alla convenuta, sino al soddisfo, ed oltre la
rivalutazione monetaria dal 28/5/1991 sino al soddisfo da calcolarsi anno per
anno su quanto dovuto per sorte, interessi convenzionali e rivalutazione
dell’anno precedente.
Con
espressa riserva di chiedere in corso di causa tutti gli altri maggiori e
diversi danni che l’attrice dovesse subire per non avere la convenuta rimborsato
il 27/5/1991 le somme dovute e sopra indicate.
Con vittoria di spese
giudiziali e con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione sia
perché la domanda è fondata su prova scritta sia per il pericolo nel
ritardo.”
La pretesa di Agrifactoring si fondava su una interpretazione
dell’accordo concluso tra le parti – Agrifactoring e Serfactoring – mediante
scambio di corrispondenza, in data 28 – 29 giugno 1988, per effetto del quale:
(i) Serfactoring, quale cessionaria dei crediti che Terni
Industrie Chimiche s.p.a. (d’ora in poi Terni) e Enichem Agricoltura s.p.a.
(d’ora in poi Enichem) - società che ha poi incorporato Terni e modificato la
denominazione in Agricoltura s.p.a. - vantavano nei confronti della Federazione
Italiana dei Consorzi Agrari s.c. a r.l. (d’ora in poi Fedit o anche
Federconsorzi), conferiva ad Agrifactoring mandato all’incasso di tali crediti,
surrogandola nei propri diritti ex art. 1203 cod. civ.;
(ii) Agrifactoring garantiva a Serfactoring il pagamento
degli stessi crediti “con
valuta il primo giorno bancabile successivo alla scadenza stessa”.
Agrifactoring assumeva in particolare che, ai sensi dell’art. 4 del
citato accordo, la garanzia (rectius
l’impegno) di pagamento dei crediti verso Fedit, prestata a Serfactoring,
doveva intendersi “decaduta” per il “mancato
pagamento di Fedit determinato da insolvenza di quest’ultima”, con efficacia retroattiva dal momento del primo
inadempimento di Fedit. In conseguenza, ai sensi dell’art. 5 dell’accordo,
Agrifactoring pretendeva la restituzione da Serfactoring di tutti i pagamenti
eseguiti a Serfactoring anche se avvenuti “prima
del sorgere della causa di decadenza” (citazione: pag. 20).
1.2. Alla
prima udienza del 14 novembre 1991, Serfactoring si costituiva depositando
memoria, nella quale articolava le seguenti conclusioni:
“a) nel merito respingere ogni domanda
attorea, perché infondata in fatto e in diritto;
b) in via
riconvenzionale,
b1)
accertare
il danno provocato da Agrifactoring a Serfactoring per gli atti e per il
comportamento illecito della prima indicato in narrativa, e per
l’effetto
b2)
condannare Agrifactoring a risarcire Serfactoring del danno come sopra indicato,
per l’importo adesso provvisoriamente espresso in L. 99.487.601.609, e comunque
per l’importo che meglio si preciserà in corso di giudizio, maggiorato per
rivalutazione ed interessi al 10%;
c)
in ogni caso, condannare
Agrifactoring al pagamento delle spese e degli onorari di
giudizio;
d)
in via istruttoria,
ordinare ad Agrifactoring l’esibizione;
d1)
di
tutta la corrispondenza intrattenuta con Federconsorzi con riguardo ai crediti
per i quali aveva mandati all’incasso a favore di
Serfactoring;
d2)
di copia di tutti gli atti (diffide ecc.) compiuti nei confronti di
Federconsorzi nell’esecuzione dei mandati all’incasso concessile da
Serfactoring.
Con clausola di provvisoria esecuzione, e con riserva di ogni mezzo
istruttorio, nonché di chiedere, se necessario, consulenza
tecnica”.
Serfactoring contestava in fatto e in diritto le argomentazioni e pretese
della attrice, mostrando (i)
l’inesistenza dell’assunto diritto alla restituzione evocato dalla attrice e
altresì (ii) come vi fosse stata
negligenza da parte di Agrifactoring nell’espletamento del mandato conferitole,
ed eccependo la decadenza della garanzia di rimborso di cui all’art.
5, atteso che proprio Agrifactoring aveva occultato, con
il suo comportamento, eventuali inadempimenti di Fedit; inadempimenti che solo
tardivamente aveva invocato.
1.3. Alla
successiva udienza del 9 aprile 1992, esaminata la “memoria di costituzione” di
Serfactoring, l’allora difensore di Agrifactoring (i) depositava ulteriore documentazione
relativa ai crediti vantati da Terni e (ii) confermava che la somma indicata in
citazione (L. 352.801.044.933) “corrisponde
ai pagamenti eseguiti da Agrifactoring a Serfactoring per crediti verso la
Federconsorzi …… e non rimborsati dalla Federconsorzi”.
1.4. Alla
udienza del 3 dicembre 1992, Serfactoring rilevava che erano pendenti due nuovi
giudizi promossi da Terni e da Enichem nei confronti di Agrifactoring, nel
frattempo ammessa alla procedura di concordato preventivo, e faceva istanza di
riunione.
La causa veniva, pertanto, rimessa al Presidente del Tribunale per gli
opportuni provvedimenti.
1.5.
Lo stesso giorno si tenevano, avanti
il G.I. dott. Pennasilico, della V Sezione, le udienze relative ai giudizi R.G.
67047/92 e 67049/92, rispettivamente promossi da Enichem e da Terni nei
confronti di Agrifactoring s.p.a. in liquidazione in concordato preventivo e
della Liquidazione dei beni del concordato preventivo di Agrifactoring s.p.a..
Anche in quella sede veniva chiesta la riunione dei processi al giudizio
promosso da Agrifactoring.
Enichem e Terni, infatti, avevano notificato, in data
14 ottobre 1992, due citazioni, con le quali avevano chiesto all’Ill.mo
Tribunale di Roma di accogliere le seguenti conclusioni:
*
per quanto riguarda
Enichem:
“1) accertare il danno provocato da Agrifactoring ad
Enichem Agricoltura con gli atti ed i comportamenti illeciti indicati in
narrativa:
2) per l’effetto,
condannare la liquidazione dei beni del concordato preventivo Agrifactoring
s.p.a. in persona del liquidatore, nonché Agrifactoring s.p.a. in liquidazione
in concordato preventivo a risarcire ad Enichem Agricoltura i danni come sopra
accertati, che provvisoriamente si indicano nella somma di L. 179.144.988.933
oltre interessi e rivalutazione, nonché tutte le ulteriori somme che Enichem
Agricoltura dovesse restituire a Serfactoring o a chiunque altro, in connessione
ai crediti a suo tempo maturati in suo favore, ed a debito di Federconsorzi, il
tutto sempre oltre interessi e rivalutazione, e con espressa riserva di meglio e
ulteriormente precisare nel corso del giudizio;
3)
con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
*
per quanto riguarda
Terni:
“1) accertare il danno provocato da Agrifactoring a
Terni con gli atti ed i comportamenti illeciti indicati in
narrativa;
2)
per l’effetto, condannare la liquidazione dei beni del concordato preventivo
Agrifactoring s.p.a. in persona del liquidatore, nonché Agrifactoring s.p.a. in
liquidazione in concordato preventivo a risarcire a Terni i danni come sopra
accertati, che provvisoriamente si indicano nella somma di L. 7.759.890.529
oltre interessi e rivalutazione, nonché tutte le ulteriori somme che Terni
dovesse restituire a Serfactoring o a chiunque altro, in connessione ai crediti
a suo tempo maturati in suo favore, ed a debito di Federconsorzi, il tutto
sempre oltre interessi e rivalutazione, e con espressa riserva di meglio e
ulteriormente precisare nel corso del giudizio;
3)
con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Le pretese di Enichem e Terni trovavano fondamento nel comportamento
negligente di Agrifactoring, la quale occultando la “insolvenza” di Fedit – di
cui non poteva non essere a conoscenza, essendo a questa legata da parziale
comunanza di organi ed essendo da questa controllata -, aveva fatto si che le
società Enichem e Terni continuassero a “vendere le proprie merci a credito a Federconsorzi,
proseguendo in una politica commerciale che avrebbe(ro)
immediatamente corretto se
avesse(ro) avuto sentore del mutamento nelle condizioni
patrimoniali della debitrice” (atti
di citazione: pag. 5).
1.6.
Alla udienza del 4 febbraio 1993 il G.I. disponeva la riunione dei tre
giudizi.
1.7.
Alla successiva udienza del 3 giugno 1993 il difensore di Agrifactoring
dichiarava di avere rinunciato al mandato e chiedeva
rinvio.
Alla udienza del 15 dicembre 1993 si costituiva la Liquidazione
concordatizia dei beni della s.p.a. Agrifactoring, depositando comparsa di
risposta relativa alle citazioni di Enichem e Terni.
Alla udienza del 5 maggio 1994 si costituiva anche la Agrifactoring
s.p.a. in liquidazione, depositando comparsa di risposta relative alle citazioni di Enichem e
Terni.
Nelle rispettive comparse: (i)
la Liquidazione concordatizia eccepiva la propria carenza di legittimazione
passiva; (ii) Agrifactoring in
liquidazione chiedeva il rigetto delle domande nei suoi confronti articolate.
Vale
subito rilevare che Agrifactoring, nella sua comparsa, dava atto di avere
deliberato “la concessione di un
affidamento di Federconsorzi, che si aggiunse agli altri rapporti pendenti tra
le stesse parti”
(pag. 4) e di avere permesso a Fedit di “approfittare dell’affidamento anche oltre i termini
pure stabiliti”
(pag. 5) al fine “di incrementare i
propri utili”; utili
che ovviamente erano proporzionali alle dilazioni di pagamento concesse a
Fedit.
1.8.
All’udienza del 9 novembre 1994 Serfactoring con Terni ed Enichem contestavano
le affermazioni contenute nelle comparse da ultimo depositate, rappresentando
che esse erano estranee ai rapporti tra Agrifactoring e Fedit vuoi in relazione
ai finanziamenti dalla prima concessi alla seconda vuoi in relazione alle
dilazioni di pagamento. Chiedeva quindi che il G.I. ordinasse ad Agrifactoring
l’esibizione “vuoi di tali accordi vuoi
dei verbali del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di
Agrifactoring dal 1 gennaio 1988 al 31 maggio 1991”.
Agrifactoring, da parte sua, chiedeva “rinvio per deposito documenti attualmente sottoposti
a sequestro penale”.
1.9.
Alla udienza del 2 marzo 1995 Agrifactoring depositava documenti vari, tra cui
:
“1) estratto conto c/86
della contabilità di Agrifactoring da 2/6/88 al 9/5/91, indicante tutti i
movimenti di denaro relativi al rapporto di cui è causa;
2) estratto del medesimo
conto, relativo a movimentazioni di denaro aventi causa in rapporti intercorsi
tra Agrifactoring e Fedit, diversi da quelli di cui è causa, ma ugualmente
confluiti nel conto”.
Chiedeva altresì la ammissione della prova per testi e di C.T.U.
“volta ad accertare tempi, entità e
modalità dei pagamenti, rimborsi e movimenti di denaro intercorsi,
individuandone le cause e gli interessi e commissioni applicate”.
1.10.
Alla udienza del 14 giugno 1995 Serfactoring con Terni e Agrifactoring s.p.a. in
liquidazione (ex Enichem) depositava foglio allegato al verbale, nel quale
contestava la “rilevanza e/o
attendibilità” dei
documenti prodotti da Agrifactoring e si opponeva alla ammissione delle prove
richieste perchè inammissibili.
Alla successiva udienza del 22 febbraio 1996, il G.I. si riservava di
decidere sulle istanza delle parti, concedendo termine per note e documenti e
per repliche.
A scioglimento della riserva il G.I. invitava le parti a precisare le
conclusioni, argomentando “che
preliminare a ogni decisione sulla rilevanza (oltrecchè sulla ammissibilità) dei
capitoli di prova orale formulati dalla parte, e sul merito, è l’interpretazione
delle clausole contrattuali, secondo i criteri ermeneutici degli artt. 1362
s.s., ai fini di accertare la sussistenza delle obbligazioni controverse in capo
alla mandataria, e perciò la configurabilità di un suo inadempimento,
prospettato dalle controparti come fatto costitutivo sia della sua
responsabilità contrattuale, sia della sua responsabilità extracontrattuale,
nonché la sussistenza o meno di un titolo per il pagamento a Serfactoring della
somma di cui Agrifactoring domanda la restituzione”.
1.11.
Alla udienza del 10 aprile 1997, le parti tutte precisavano le proprie
conclusioni.
Agrifactoring e la Liquidazione concordatizia chiedevano la condanna di
“Serfactoring s.p.a. al rimborso della
somma di L. 348.319.791.310 in favore della Liquidazione concordatizia ….., con
interessi convenzionali da ogni singolo pagamento da rimborsare e fino al saldo;
respingere inoltre le domande proposte da Serfactoring, Terni Industrie Chimiche
ed Enichem Agricoltura ….., il tutto con vittoria di spese. In via subordinata
ed istruttoria ammettere le richieste istruttorie formulate alla udienza del
2/3/1995”.
Agricoltura così concludeva:
“1) accertare il danno provocato da
Agrifactoring ad Agricoltura con gli atti ed i comportamenti illeciti indicati
nel corso del giudizio ed, in particolare, (i) con il consapevole occultamento
dell’insolvenza di Federconsorzi, (ii) con l’aver procurato con propria colpa la
crescita del debito di Federconsorzi e (iii) l’aver con propria negligenza
procurato il mancato soddisfacimento del medesimo, e dichiarare comunque
Agrifactoring tenuta a corrispondere ad Agricoltura la somma corrispondente ai
crediti da questa vantati verso Federconsorzi e rimasti
insoddisfatti;
2) per
l’effetto, condannare la Liquidazione dei beni del concordato preventivo
Agrifactoring s.p.a. in persona del liquidatore, nonché Agrifactoring s.p.a. in
liquidazione in concordato preventivo a corrispondere ad Agricoltura, anche a
titolo di danni come sopra accertati, la somma provvisoriamente indicata in L.
107.343.082.500 (risultante da L. 142.186.826.455 di cui alla riconciliazione
tra Fedit e Agricoltura – L. 34.843.743.955, corrisposte da Fedit ad Agricoltura
come rilevato nella memoria datata 27 marzo 1996; docc. 6 e 7 depositati alla
udienza del 22 febbraio 1996), oltre interessi e rivalutazione, nonché tutte le
ulteriori somme che Agricoltura dovesse restituire a Serfactoring o a chiunque
altro, in connessione ai crediti a suo tempo maturati in suo favore, ed a debito
di Federconsorzi, il tutto sempre oltre interessi e rivalutazione, e con
espressa riserva di meglio e ulteriormente precisare nel corso del
giudizio;
3) in via
istruttoria, respingere le istanze istruttorie avversarie e la richiesta di
consulenza tecnica d’ufficio, ordinare ad Agrifactoring l’esibizione degli atti
del giudizio da essa promosso contro Federconsorzi e pendente avanti il
Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, e, nella denegata ipotesi di
accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, essere ammessi alla prova
contraria con riserva di indicare i testi;
4) con
vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Terni così concludeva:
“1) accertare il danno provocato da
Agrifacoring a Terni con gli atti ed i comportamenti illeciti indicati nel corso
del giudizio ed, in particolare, (i) con il consapevole occultamento
dell’insolvenza di Federconsorzi, (ii) con l’aver procurato con propria colpa la
crescita del debito di Federconsorzi e (iii) l’aver con propria negligenza
procurato il mancato soddisfacimento del medesimo, e dichiarare comunque
Agrifactoring tenuta a corrispondere a Terni la somma corrispondente ai crediti
da questa vantati verso Federconsorzi e rimasti
insoddisfatti;
2) per
l’effetto, condannare la Liquidazione dei beni del concordato preventivo
Agrafctoring s.p.a. in persona del liquidatore, nonchè Agrafactoring s.p.a. in
liquidazione in concordato preventivo a corrispondere a Terni, anche a titolo di
danni come sopra accertati, la somma provvisoriamente indicata in L.
5.347.204.950 (risultante da L. 7.070.234.011 di cui alla riconciliazione tra
Fedit e Terni – L. 1.723.029.061 corrisposte nel frattempo da Fedit a Terni),
oltre interessi e rivalutazione, nonché tutte le ulteriori somme che Terni
dovesse restituire a Serfactoring o a chiunque altro, in connessione ai crediti
a suo tempo maturati in suo favore, ed a debito di Federconsorzi, il tutto
sempre oltre interessi e rivalutazione, e con espressa riserva di meglio e
ulteriormente precisare nel corso del giudizio;
3) in via
istruttoria, respingere le istanze istruttorie avversarie e la richiesta di
consulenza tecnica d’ufficio, ordinare a Agrifactoring l’esibizione degli atti
del giudizio da essa promosso contro Federconsorzi e pendente avanti il
Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, e, nella denegata ipotesi di
accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, essere ammessi alla prova
contraria con riserva di indicare i testi;
4) con
vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Sefactoring
così concludeva:
“1) respingere ogni domanda attorea
perché infondata in fatto e in diritto e, in particolare, dichiarare non dovute
le somme pretese da Agrifactoring in quanto non coperte dalla garanzia prestata
da Serfactoring, ovvero in quanto ad essa già rimborsate da Federconsorzi,
ovvero in quanto il relativo credito di Agrifactoring verso Federconsorzi non è
stato soddisfatto per colpa della prima, ovvero in quanto Agrifactoring ha
procurato con la sua colpa la crescita del debito di Federconsorzi ed il mancato
soddisfacimento del medesimo;
2) accertare il danno provocato da Agrifacoring a
Serfactoring con gli atti ed i comportamenti illeciti indicati nel corso del
giudizio ed, in particolare, (i) con il consapevole occultamento dell’insolvenza
di Federconsorzi, (ii) con l’aver procurato con propria colpa la crescita del
debito di Federconsorzi e (iii) l’aver con propria negligenza procurato il
mancato soddisfacimento del medesimo;
3) per
l’effetto, condannare la Liquidazione dei beni del concordato preventivo
Agrafctoring s.p.a. in persona del liquidatore, nonchè Agrafactoring s.p.a. in
liquidazione in concordato preventivo a risarcire a Serfactoring i danni come
sopra accertati, per l’importo che provvisoriamente si indica nella somma di L.
75.950.634.116 (risultante dalla somma di L. 99.487.601.609 – la somma
corrisposta da Fedit ad Agricoltura e relativa ai crediti fattorizzati da
Serfactoring) o per l’importo che meglio risulterà dovuto, dovendosi altresì
tenere conto di eventuali somme, per gli stessi crediti, da Agrifactoring e/o
Fedit corrisposte ad Agricoltura o a Terni, oltre interessi e
rivalutazione;
4) in via
istruttoria, respingere le istanze istruttorie avversarie e la richiesta di
consulenza tecnica d’ufficio, ordinare ad Agrifactoring l’esibizione degli atti
del giudizio da essa promosso contro Federconsorzi e pendente avanti il
Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, e, nella denegata ipotesi di
accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, essere ammessi alla prova
contraria con riserva di indicare i testi;
5) con
vittoria di spese, competenze ed onorari.”
1.12.
Tutte
le parti depositavano conclusionali e repliche.
Con ordinanza del 13 febbraio – 23 aprile 1998, il Collegio, “rilevato che la causa è sufficientemente istruita
sulla base della documentazione in atti, su cui appare opportuno esperire CTU
per l’accertamento dei rapporti dare – avere tra le parti”,
rimetteva la causa in istruttoria e ammetteva la consulenza richiesta da
Agrifactoring.
Con separato decreto, in data 4 maggio 1988, il G.I. nominava consulente
tecnico la dott.ssa Paola Nonni.
1.13.
Alla udienza del 22 giugno 1999, avanti il Giudice Onorario, cui la causa era
stata rimessa, per effetto della legge n. 276/97, il Consulente Tecnico prestava
il giuramento di rito e il G.I. le sottoponeva il seguente
quesito:
“accerti il C.T.U., sulla
base della documentazione prodotta e di quella messa a sua disposizione dalle
parti, i rapporti di dare e avere tra le parti stesse”.
1.14.
Nel termine concessole il consulente depositava la sua relazione, con la quale
accertava che:
a)
“Agrifactoring: ha effettuato rimesse a
Serfactoring per L. 877.390.720.928,
ha ricevuto rimborsi da Federconsorzi per L.
795.557.309.872,
rimane a credito per L.
81.833.411.056”;
b) Agricoltura
vanta un “credito residuo”
verso Fedit “di L.
107.343.082.500”;
c)
Terni vanta un “credito
residuo”
verso Fedit “di L.
5.347.204.950”.
Vale
osservare subito che dalla relazione peritale si evince che il C.T.U. ha chiesto
più volte al C.T.P. di Agrifactoring di “produrre, se possibile, elementi contabili di
Federconsorzi nei confronti di Agrifactoring per un riscontro puntuale delle
somme accreditate a Federconsorzi sul c/86” (relazione:
pag. 6, e di nuovo pag. 7), ma che “non è
stato possibile fare un raffronto con il soggetto corrispondente, che in questo
caso è la Federconsorzi, per mancanza di documentazione”
(relazione: pag. 27). Ed infatti, mentre Serfactoring e Agricoltura hanno
fornito al C.T.U. tutta la documentazione utile e necessaria alla ricostruzione
dei movimenti contabili che la riguardavano, Agrifactoring si è rifiutata di
produrre documentazione relativa ai pagamenti ricevuti da
Fedit.
1.15.
Alla udienza del 26 settembre 2000 – cui la causa era stata rinviata per esame
della C.T.U. – Agrifactoring si presentava con un nuovo avvocato – che si andava
ad aggiungere al difensore già costituito – e con un nuovo consulente di parte,
il prof. Leone Barbieri, che sostituiva il precedente consulente, il prof.
Antonino Ciuffa, che aveva partecipato alle operazioni
peritali.
Agrifactoring chiedeva altresì la “rinnovazione della consulenza tecnica
d’ufficio”
e depositava una memoria tecnica del nuovo consulente di
parte.
Serfactoring, Agricoltura e Terni si opponevano alla istanza di
rinnovazione e chiedevano termine per esame delle “osservazioni tecniche”
prodotte.
1.16.
Alla successiva udienza del 10 aprile 2001 Agrifactoring insisteva nella
richiesta di una nuova C.T.U. con nomina di un nuovo consulente tecnico, mentre
Agricoltura, anche quale incorporante di Terni, e Serfactoring depositavano
documenti idonei a smentire le deduzioni di cui alle “osservazioni tecniche”
prodotte alla precedente udienza e si opponevano alla istanza di rinnovazione
della C.T.U. e di nomina di un nuovo consulente. Chiedevano altresì rinvio per
precisazione delle conclusioni.
Il G.I. assegnava termini per note illustrative e deposito documenti e
per repliche, rinviando la causa per la precisazione delle
conclusioni.
1.17.
Tutte le parti depositavano note tecniche.
Alla
udienza del 19 marzo 2002, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta
in decisione con termini di legge per conclusionali e per
repliche.
Agricoltura ha così concluso:
“1) dichiarare Agrifactoring tenuta a
corrispondere ad Agricoltura la somma corrispondente ai crediti da questa
vantati da Federconsorzi e rimasti insoddisfatti per i motivi tutti esposti in
fatti, previo accertamento del danno provocato da Agrifactoring ad Agricoltura
con gli atti ed i comportamenti illeciti indicati nel corso del giudizio e qui
integralmente richiamati, ed, in particolare, (i) per il consapevole
occultamento dell’insolvenza di Federconsorzi, (ii) per aver procurato con
propria colpa o negligenza il mancato soddisfacimento del credito vantato nei
confronti di Federconsorzi e l’aumento del debito di Federconsorzi; (iii) per
avere successivamente rinunciato alla ammissione al privilegio nei confronti del
concordato di Federconsorzi;
2) per
l’effetto, condannare la Liquidazione dei beni del concordato preventivo
Agrifactoring s.p.a. in persona del liquidatore, nonchè Agrifactoring s.p.a. in
liquidazione in concordato preventivo a corrispondere a Agricoltura, anche a
titolo di danni come sopra accertati, la somma provvisoriamente indicata in L.
107.343.082.500 (risultante da L. 142.186.826.455 di cui alla riconciliazione
tra Fedit e Agricoltura – L. 34.843.743.955, corrisposte da Fedit ad Agricoltura
come rilevato nella memoria datata 27 marzo 1996, docc. 6 e 7 depositati alla
udienza del 22 febbraio 1996) oltre la somma di L. 5.347.204.950 (risultante da
L. 7.070.234.011 di cui alla riconciliazione tra Fedit e Terni – L.
1.723.029.061, corrisposte nel frattempo da Fedit a Terni), oltre interessi e
rivalutazione, nonché tutte le ulteriori somme che Agricoltura dovesse
restituire a Serfactoring o a chiunque altro, in connessione ai crediti a suo
tempo maturati in suo favore, ed a debito di Federconsorzi. Il tutto sempre
oltre interessi e rivalutazione;
3) in via
istruttoria, respingere le eventuali istanze istruttorie avversarie e la
richiesta di supplemento o rinnovazione di consulenza tecnica d’ufficio, e,
nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie,
essere ammessi alla prova contraria con riserva di indicare i
testi;
4) con
vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Serfactoring ha così concluso:
“1) respingere ogni domanda attorea
perché infondata in fatto e in diritto e dichiarare non dovute le somme pretese
da Agrifactoring per i motivi tutti esposti in atti e, tra gli altri, a titolo
esemplificativo, in quanto coperte dalla garanzia prestata a Serfactoring,
ovvero ad essa già rimborsate da Federconsorzi, ovvero in quanto il relativo
credito di Agrifactoring verso Federconsorzi non è stato soddisfatto per colpa
della prima, ovvero in quanto Agrifactoring ha determinato con sua colpa la
crescita del debito di Federconsorzi ed il mancato soddisfacimento del medesimo,
occultando consapevolmente lo stato di insolvenza di Federconsorzi; e per avere
successivamente rinunciato alla ammissione al privilegio nei confronti del
concordato di Federconsorzi;
2) in via
riconvenzionale, condannare la Liquidazione dei beni del concordato preventivo
Agrafctoring s.p.a. in persona del liquidatore, nonchè Agrifactoring s.p.a. in
liquidazione in concordato preventivo a risarcire a Serfactoring i danni
conseguenti ai fatti e comportamenti di cui sopra, per l’importo che
provvisoriamente si indica nella somma di L. 75.950.634.116 (risultante dalla
somma di L. 99.487.601.609 – la somma corrisposta da Fedit ad Agricoltura e
relativa ai crediti fattorizzati da Serfactoring) o per l’importo che meglio
risulterà dovuto, dovendosi altresì tenere conto di eventuali somme, per gli
stessi crediti, da Agrifactoring e/o Fedit corrisposte ad Agricoltura o a Terni,
oltre interessi e rivalutazione;
3) in via
istruttoria, respingere le eventuali istanze istruttorie avversarie e la
richiesta di supplemento o rinnovazione di consulenza tecnica d’ufficio, e nella
denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie avversarie, essere
ammessi alla prova contraria con riserva di indicare i
testi;
4) con
vittoria di spese, competenze ed onorari.
Agrifactoring in liquidazione e in concordato preventivo ha così
concluso:
“- in via
assolutamente preliminare istruttoria
disporre la rinnovazione o, in subordine, l’integrazione, di Consulenza Tecnica
d’Ufficio con nomina di nuovo autorevole consulente o collegio di consulenti,
scelti tra specialisti accademici di chiara fama, idonei a garantire un supporto
tecnico finalmente adeguato alla straordinaria importanza della controversia,
sia per la sua entità economica, sia per gli interessi anche pubblicistici che
essa coinvolge in virtù della presenza di una procedura concorsuale, e ciò al
fine di ricostruire l’ammontare delle somme dovute da Serfactoring ad
Agrifactoring, in particolare operando la corretta e documentata imputazione
delle varie rimesse di Federconsorzi sul conto denominato C/86, distinguendo
quelle riferibili al rimborso dei crediti oggetto del rapporto
Serfactoring-Agrifactoring da quelle non riferibili a tale
rimborso;
all’esito della rinnovata o
integrata consulenza tecnica d’ufficio ovvero, nel denegato caso della sua
mancata disposizione, nell’emananda sentenza:
- condannare Serfactoring s.p.a. per le ragioni tutte indicate
negli atti difensivi a corrispondere alla Liquidazione concordatizia di
Agrifactoring s.p.a. l’importo di L. 348.319.791.310, pari a €
179.892.159,31, salvo quello maggiore o
minore che risulterà di giustizia, anche in ragione di quanto sopra considerato,
ossia della eventuale incidenza riduttiva, nella proporzione e nella misura che
risulterà corretta e pacifica, dei riparti erogati e erogandi da parte della
Liquidazione concordatizia Federconsorzi, con imputazione da operarsi secondo i
criteri dell’art. 1194 cod. civ., importo da maggiorarsi degli interessi
convenzionali dai singoli pagamenti nella misura del prime rate ABI tempo per tempo vigente
diminuiti di 1,5 punti, anatocismo a partire dalla domanda e rivalutazione
monetaria;
- respingere le domande tutte proposte nei confronti di
Agrifactoring da tutte le controparti;
- in via di estremo
subordine, nella non creduta eventualità in cui dovesse essere accolta una
qualsivoglia domanda nei confronti di Agrifactoring, limitare il suo
accoglimento al mero accertamento
del diritto di credito senza alcuna condanna al pagamento di somme, in quanto
detto pagamento non potrà che avvenire nella misura, modi e tempi della
procedura concordatizia di Agrifactoring s.p.a., e dando atto del carattere
infruttifero dei debiti chirografari di Agrifactoring nonché dell’automatica
decurtazione, a causa ed in proporzione di ogni riparto erogato e/o da erogarsi
da parte della Liquidazione concordatizia Federconsorzi, di quanto in ipotesi
originariamente dovuto da Agrifactoring;
- condannare tute le controparti al pagamento delle spese e
onorari di giudizio”.
.*.*.*.*.*.*.
2.
Il fatto.
2.1.
Enichem Agricoltura S.p.A. e Terni Industrie Chimiche S.p.A. (oggi entrambe fuse
in Agricoltura S.p.A.), società del Gruppo ENI, sono state per molti anni
fornitori di Federconsorzi, cui vendevano prodotti chimici ad utilizzo agricolo
con pagamento contro fatture a varie scadenze.
Ad un certo momento le parti decisero di regolarizzare i loro pagamenti
avvalendosi di due società di factoring: Agrifactoring – società in cui
Federconsorzi deteneva una partecipazione pari al 26% del capitale sociale – e
Serfactoring – altra società del Gruppo Eni -.
La formula organizzativa ideata dalle parti si snodò in tre
momenti:
a) cessione da
Enichem e Terni a Serfactoring dei crediti vantati nei confronti di
Federconsorzi;
b) conferimento
di un mandato all’incasso da Serfactoring ad Agrifactoring per i crediti
ceduti;
c) impegno
di Agrifactoring di pagare il credito di Serfactoring il giorno bancabile
successivo alla sua scadenza.
2.2.
In attuazione di quanto sopra:
a) Enichem
con lettera del 28 giugno 1988 indirizzata a Fedit cedette a Serfactoring i suoi
“crediti al netto di nostre note di
credito e/o vostre fatture, scaturenti da forniture di merci e/o prestazioni di
servizi”
a favore di Fedit, “a partire dalle
fatture emesse nel mese di luglio”
(doc. 3, fascicolo Agricoltura);
b) Serfactoring,
in pari data e mediante scambio di corrispondenza, conferì ad Agrifactoring
“mandato all’incasso” dei crediti ceduti da Enichem (doc. 1), con “durata indeterminata, potrà
essere revocato in ogni momento …. ma
continuerà ad avere efficacia malgrado la revoca, per i crediti ceduti e
comunicati”
(doc. 1 di Agricoltura).
Con separate scritture (doc. 2 di Agricoltura) Serfactoring e
Agrifactoring meglio regolarono il rapporto di mandato, espressamente
prevedendo:
*
il
pagamento dei crediti per i quali vi era mandato all’incasso “puntualmente con valuta il primo giorno bancabile
successivo alla scadenza stessa”
(art. 1) da parte di Agrifactoring (c.d. garanzia di
pagamento);
*
l’impegno di Serfactoring di comunicare “per iscritto almeno 10 giorni prima della scadenza
contrattuale” la
avvenuta cessione del credito per permettere ad Agrifactoring ricevere da Fedit
istruzioni in merito al comportamento da assumere anche ai fini del puntuale
pagamento del credito;
*
la
sospensione della garanzia di pagamento prestata da Agrifactoring “qualora Fedit – per uno dei seguenti motivi – non
adempia o dichiari di non voler adempiere all’obbligo di pagare, in tutto o in
parte, il credito a voi (Serfactoring)
ceduto e da noi (Agrifactoring)
garantitovi:
….
b)
rifiuto o contestazione, anche parziali, da parte di Fedit delle merci o dei
servizi oggetto di fornitura .…..”
(art. 3);
*
la
decadenza della stessa garanzia:
“….
II) nel caso di mancato pagamento di Fedit determinato da insolvenza di
quest’ultima, per quei crediti da noi non incassati”
(art. 4);
*
il
diritto di Agrifactoring, in caso di insolvenza di Fedit emersa
“successivamente” ai pagamenti effettuati, di ottenere da Serfactoring la
restituzione di quanto versato indebitamente, “maggiorato di un interesse pari alle prime rate ABI
Sole 24 Ore diminuito di 1,5 punti”
(art. 5).
2.3.
Un
anno dopo, in data 31 maggio 1989, Serfactoring conferì ad Agrifactoring mandato
all’incasso dei crediti ceduti da Terni (doc. 1 fascicolo Terni) e, il
successivo 8 giugno 1989, Serfactoring e Agrifactoring regolarono, con separata
scrittura, il rapporto di mandato all’incasso e l’impegno di pagamento (c.d.
garanzia) nello stesso modo e con le stesse clausole del precedente rapporto
avente ad oggetto i crediti ceduti da Enichem.
2.4.
Il rapporto tra Agrifactoring e Serfactoring si svolse in modo normale fino al
mese di aprile 1991. L’ultimo pagamento effettuato da Agrifactoring è infatti
datato al 22 aprile 1991 e si riferiva ad una fattura di Enichem con valuta al
31 marzo 1991 (doc. 8 di parte Serfactoring) per la quale Federconsorzi aveva
concordato direttamente con il fornitore “un ritardo del pagamento”.
2.5.
In data 14 maggio 1991 (doc. 9 fascicolo Serfactoring) Serfactoring ricevette
una lettera di Agrifactoring, con la quale si rappresentava la circostanza che
Fedit stava negoziando con il fornitore Enichem dilazioni nel pagamento di due
fatture con valuta in scadenza al 20 marzo 1991 e 2 maggio 1991 (doc. 9,
fascicolo Serfactoring).
2.6.
Qualche giorno dopo, il 27 maggio 1991, Serfactoring ricevette un’altra lettera
di Agrifactoring, con la quale quest’ultima (i) la informava che Fedit non le aveva
“saldato fatture per complessive L.
352.801.044.933”
e (ii) invocava, stante l’avvenuto
commissariamento di Fedit in data 17 maggio 1991, la previsione di cui
“al punto 4, II del
contratto”
di mandato per ottenere la restituzione della predetta somma “ai sensi dell’art. 5”
dello stesso contratto (doc. 4 di Agricoltura).
A tale lettera Serfactoring rispondeva prontamente (doc. 10 di
Serfactoring), (i) respingendo le
richieste perché non poteva essere legittimamente invocata la decadenza della
garanzia e (ii) eccependo in ogni
caso l’inadempimento di Agrifactoring nell’esecuzione del mandato, atteso che
mai prima di allora Agrifactoring (che, peraltro, non poteva non conoscere la
situazione di Fedit da cui era partecipata e con la quale aveva solidi legami e
comunanza parziale di amministratori: il dott. Scotti era infatti presidente di
Fedit e amministratore delegato di Agrifactoring) aveva comunicato a
Serfactoring inadempimenti di Fedit e/o mancati pagamenti dei crediti ceduti e
comunicati.
Il successivo 31 maggio 1991 Serfactoring revocava il mandato ad
Agrifactoring (doc. 11 di Serfactoring).
Quindici giorni dopo Agrifactoring notificava a Serfactoring l’atto
introduttivo del presente giudizio.
2.7.
Nello stesso periodo, e in concomitanza con il commissariamento, scoppiava lo
scandalo Federconsorzi. Fu subito chiaro che da lì a poco sarebbe esplosa anche
la “mina” Agrifactoring perché, con il commissariamento di Fedit, divenne
evidente che “Agrifactoring ha svolto in
misura consistente un’attività finanziaria che di solito è di pertinenza delle
banche”
(cfr. articolo del Mondo 10/17 giugno 1991, doc. 7 di Agricoltura).
Agrifactoring, infatti, si trovò esposta nei confronti di Fedit per somme
ingenti a fronte dei finanziamenti concessi al di là dell’affidamento concordato
(come la stessa Agrifactoring ha ammesso anche nella sua comparsa di
costituzione).
Da
allora, la storia di Fedit e di Agrifactoring si è mossa su binari paralleli,
tant’è che:
(i) in
data 23 luglio 1992 è stato omologato il concordato preventivo di
Fedit;
(ii) in data 3 agosto 1992 è
stato omologato il concordato preventivo di Agrifactoring.
2.8.
Nell’ambito della procedura di concordato preventivo di Fedit, molte cose,
rilevanti anche per il presente procedimento, si sono
verificate:
*
Enichem
e Terni hanno conciliato con Fedit i loro saldi creditori (doc. 12 di
Agricoltura). Il che conferma la bontà delle ragioni dalle concludenti fatte
valere in questa sede;
*
Agrifactoring
è stata ammessa al passivo del concordato Fedit per la somma di circa L. 471
miliardi; somma, che comprende anche i “pagamenti effettuati ai fornitori (Gruppo ENI) dalla
Federconsorzi su fido
corrispondente”
(doc. 20 di Agricoltura, pag. 4);
*
Agrifactoring
- dopo avere perso la causa (doc. 20 di Agrifactoring) promossa nei confronti di
Fedit per ottenere la ammissione nella procedura concordataria di FEDIT, quale
creditore privilegiato per i pagamenti di cui ora si discute (Agrifactoring
aveva infatti per tali crediti espresso voto favorevole al concordato Fedit così
perdendo il diritto al privilegio ex art. 177 legge fallimentare) - ha concluso
con Fedit una transazione per l’intero maggior credito dalla stessa vantato,
comprensivo anche delle somme di cui in questa sede chiede la restituzione a
Serfactoring (doc. 21 e 22 del fascicolo di Agricoltura).
.*.*.*.*.*.*.
Il
diritto
3.
Il rapporto in essere tra Agrifactoring e
Serfactoring.
3.1.
Prima di ogni considerazione sembra opportuno ritornare sulla qualificazione del
rapporto in essere tra Agrifactoring e Serfactoring.
Agrifactoring, nella sua precedente comparsa conclusionale, ha cercato
infatti di svilire il significato del mandato all’incasso conferitole da
Serfactoring qualificandolo come “contratto atipico, in qualche maniera assimilabile al
factoring”
(comparsa: pag. 17), nell’ambito del quale l’unico obbligo assunto da
Agrifactoring sarebbe consistito nel puntuale pagamento di “crediti formalmente non suoi” che
era autorizzata a riscuotere da Fedit.
In altre parole, Agrifactoring vorrebbe assumere di aver agito quale
factor di Serfactoring e/o di Enichem e Terni cui avrebbe anticipato somme che
poi era autorizzata a recuperare da Fedit lucrando interessi su eventuali
ritardi nel pagamento rispetto alle scadenze concordate tra Fedit e il
fornitore.
3.2.
Così però non è stato.
Il
contratto tra Serfactoring e Agrifactoring, per quanto ora interessa, appare
assolutamente chiaro nei suoi momenti centrali:
*
Serfactoring,
cui Enichem e Terni si erano impegnati a cedere i loro crediti verso Fedit, ha
conferito ad Agrifactoring, società di factoring controllata da Federconsorzi,
un mandato all’incasso di crediti (futuri) che di volta in volta sarebbero stati
ceduti a Serfactoring dal fornitore;
* nella
“vigenza del mandato
all’incasso”,
Agrifactoring si era impegnata nei confronti di Serfactoring a provvedere al
pagamento dei crediti ceduti a Serfactoring il giorno bancabile successivo alla
scadenza contrattuale pattuita tra Fedit e i fornitori, scadenza successiva alla
consegna delle merci ed alla emissione della fattura.
3.3.
Questo essendo il regolamento pattizio del rapporto tra Agrifactoring e
Serfactoring, non vi è dubbio che l’impegno di pagamento puntuale (c.d. garanzia
di pagamento) presupponeva la vigenza del mandato all’incasso
perché:
*
con
il mandato Serfactoring aveva conferito ad Agrifactoring la legittimazione alla
riscossione del credito, di cui però restava titolare, in quanto cessionaria da
Enichem e Terni;
*
con
l’impegno di pagamento Agrifactoring garantiva a Serfactoring il pagamento del
credito che era sua cura incassare da Fedit il giorno stesso della scadenza,
lucrando su un giorno di valuta.
In questo contesto il regolamento pattizio voluto dalle parti era teso a
tenere distinti il mandato all’incasso dall’impegno di pagamento anche se
entrambi erano collegati ad uno stesso credito.
Da un lato, infatti, a Serfactoring era concessa la facoltà di revocare
in ogni momento il mandato in relazione ai crediti non ancora comunicati;
dall’altro ad Agrifactoring era concessa la facoltà di recedere dall’impegno di
pagamento in relazione ai crediti non comunicati, fermo restando che in caso di
“insolvenza” di Fedit manifestatasi dopo
la comunicazione del credito ma prima della scadenza per l’incasso,
Agrifactoring avrebbe potuto invocare la “decadenza” della garanzia di pagamento
e sottrarsi al pagamento (art. 4). Ad Agrifactoring era altresì riconosciuto
(art. 5) il diritto di ottenere la restituzione di quanto pagato a Serfactoring
qualora fosse emersa “successivamente”
al
pagamento una precedente “causa di
decadenza della garanzia”, volendo
così farsi gravare su Serfactoring eventuali rischi di revocatorie conseguenti
alla insolvenza di Fedit.
3.4.
Orbene, ammesso allora e non concesso che l’insolvenza di Fedit debba
anticiparsi al 17 maggio 1991, quando con D.M. fu disposto il commissariamento
della stessa (come Agrifactoring ha scritto nella sua precedente memoria
conclusionale: pag. 24) cui è seguito il decreto di apertura della procedura di
concordato preventivo del 18 luglio 1991 (data questa in cui deve ritenersi
emersa l’insolvenza), non vi sono pagamenti di Agrifactoring effettuati dopo il
17 maggio 1991, sicchè Agrifactoring non è legittimata ad invocare l’art. 5
della lettera – contratto del 28-29 giugno 1991 che disciplina, come si è detto,
un’ipotesi ben diversa.
Resta allora da verificare se Agrifactoring sia legittimata ex contractu a chiedere la restituzione
di somme versate a Serfactoring prima
del 17 maggio 1991, prima che si
verificasse l’insolvenza di Fedit e prima che fosse invocata la decadenza
dell’impegno di pagamento di cui all’art. 4 della lettera – contratto: che è ciò
che appunto Agrifactoring pretende.
La risposta a tale ultimo punto non può che essere negativa e per più
motivi:
a) come
già scritto nelle precedenti difese (cfr. comparsa di costituzione di
Serfactoring e memoria conclusionale), il rapporto tra Agrifactoring e
Serfactoring era previsto in generale per una sequenza a venire di più
incarichi. Ciascun incarico aveva peraltro una sua autonomia di attuazione in
quanto, di volta in volta, per ogni singolo incarico si sarebbe potuta applicare
una diversa clausola contrattuale. Il conferimento del nuovo incarico
presupponeva la chiusura del precedente, tant’è che la stessa revoca del mandato
e il recesso dall’ impegno di pagamento avrebbero avuto effetto per l’incarico
successivo a quello per il quale la cessione del credito era stata
comunicata.
L’unica
deroga alla chiusura dei precedenti rapporti era rappresentata dall’art. 5 della
lettera – contratto che fissava un eventuale diritto di Agrifactoring a
pretendere la restituzione di somme versate per incarichi già eseguiti solo in
caso di “insolvenza” di Fedit, non conosciuta da Agrifactoring ed emersa
“successivamente” al pagamento.
L’”insolvenza”
evocata è l’”insolvenza” propriamente detta (in ipotesi lo status conseguente alla ammissione alla
procedura di concordato di Fedit), non essendo possibile interpretare il termine
“insolvenza”, in allora usato dalle parti, come “inadempimento” di Fedit. Se
inadempimento di Fedit vi fosse stato, questo si sarebbe dovuto manifestare
nell’ambito del singolo conferimento d’incarico e avrebbe dovuto essere
comunicato da Agrifactoring a Serfactoring in quanto avrebbe impedito
l’esecuzione del mandato e legittimato Agrifactoring a recedere dall’impegno di
pagamento;
b)
la
previsione di cui all’art. 4 non ha
efficacia retroattiva. Sta solo a significare che, in pendenza di mandato
all’incasso per crediti comunicati, qualora si fosse verificata l’insolvenza di
Fedit prima del pagamento a Serfactoring, Agrifactoring poteva sottrarsi al
pagamento del credito, perché Agrifactoring, dovendo pagare debiti di Fedit con
provvista da questa messa a disposizione, non si accollava il rischio del
fallimento del debitore.
Peraltro,
nel nostro ordinamento giuridico, la “decadenza” produce effetti ex nunc e quindi opera per il futuro.
L’art. 4 serviva quindi ad assicurare che il rapporto si svolgesse in modo
regolare e che Agrifactoring potesse sottrarsi al suo impegno qualora il mancato
incasso da Fedit fosse imputabile ad “insolvenza” del debitore (e non a
negligenza del mandatario nell’esecuzione del mandato conferito).
“Decadenza”
non significa però “risoluzione”.
Ed
infatti, se la “risoluzione“ spiega effetti ex tunc proprio per il suo carattere,
per così dire, sanzionatorio, la “decadenza” non ha connotazione sanzionatoria
ma tende a tutelare la posizione di un soggetto in presenza di cause
sopraggiunte che possono incidere sui presupposti necessari per lo svolgimento
del rapporto.
Per
quanto interessa, presupposto dell’obbligo di pagamento assunto da Agrifactoring
era la possibilità che questa aveva di incassare da Fedit il credito di
Serfactoring, già scaduto. Era quindi ovvio che, in mancanza di tale
presupposto, Agrifactoring potesse fare valere la decadenza dell’impegno di
pagamento, in caso di insolvenza di Fedit, anche per quei crediti già comunicati
ma non ancora “incassati” (dovendosi intendere “incassati” come sinonimo di
“scaduti”, in quanto Agrifactoring – vale ripeterlo - avrebbe dovuto curare
l’incasso lo stesso giorno della scadenza per pagare Serfactoring il giorno
successivo);
c)
nella
stessa lettera – contratto, Agrifactoring dava atto a Serfactoring che
“sarà nostra cura provvedere all’incasso
da Fedit dei crediti sopra descritti, in forza del mandato che contestualmente è
conferito con atto separato per l’esecuzione del nostro impegno di
garanzia”
(art. 2). Il che conferma che, nella struttura voluta dalle parti, era onere di Agrifactoring attivarsi per
ottenere di volta in volta da Fedit il pagamento del credito ceduto a
Serfactoring, atteso che l’impegno di garanzia (rectius di puntuale pagamento del
credito) e il mandato all’incasso erano collegati allo stesso credito già
scaduto, in un equilibrio contrattuale che avrebbe permesso ad Agrifactoring di
provvedere al pagamento di un credito certo, liquido ed esigibile già incassato
da Fedit.
In
altre parole Agrifactoring non pagava al buio né anticipava somme a
Serfactoring: Serfactoring doveva comunicare la avvenuta cessione del credito
con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine per
permettere ad Agrifactoring, in esecuzione del mandato all’incasso, (i) di acquisire da Fedit la provvista
che il giorno dopo avrebbe accreditato a Serfactoring, (ii) ovvero di ricevere da Fedit
istruzioni al fine di sottrarsi al pagamento invocandone, ad es., cause di
sospensione per vizi delle forniture o compensazioni di crediti -
debiti.
In
assenza di comunicazioni, Serfactoring non poteva che avere la certezza
dell’avvenuto incasso da parte di Agrifactoring dei crediti verso Fedit. Sicchè
non può oggi Agrifactoring pretendere restituzioni che avrebbero titolo non nel
rapporto con Serfactoring, bensì in un diverso rapporto di concessione di fido,
dalla stessa Agrifactoring instaurato con Fedit, e di cui nulla si diceva nella
lettera contratto del 28-29 giugno 1991.
3.5.
Ben cosciente di quanto sopra, Agrifactoring, nella sua precedente memoria
conclusionale ha affermato (i) prima che “le altre parti conoscevano la circostanza che
Agrifactoring avrebbe fatto credito a Fedit,
ma non sapevano in quale misura, per
quale tempo e a quale prezzo”
(pag. 21) e (ii) poi che “Federconsorzi
sarebbe stata tenuta al pagamento in epoca successiva” alla
scadenza contrattuale del credito perché “Agrifactoring era libera di concedere a Federconsorzi
la dilazione che avesse voluto, e ciò avrebbe potuto fare senza doverne dare
conto a Serfactoring”
(pag. 40), (iii) cercando quindi di stravolgere l’interpretazione delle clausole
della lettera - contratto in modo da giustificare l’assunto diritto, in caso di
insolvenza di Fedit successiva ai pagamenti effettuati, di ripetere da
Serfactoring “tutto il pagato non ancora
riscosso”.
Il tentativo di Agrifactoring appare però del tutto vano perché
Serfactoring, in quanto estranea al diverso rapporto tra Fedit e
Agrifactoring:
(i) non avrebbe potuto subire alcun pregiudizio per eventuali “dilazioni” nel pagamento abusivamente concesse a Fedit da Agrifactoring, atteso che, per regolamento pattizio, Agrifactoring non era autorizzata a concedere